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E I M A S CONTRATTI, SOCIETÀ C O N R O C E TRIBUTI

Date post: 31-Oct-2021
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EDIZIONI GIURIDICHE E IMON S Gruppo Editoriale Esselibri - Simone ® CONTRATTI, SOCIETÀ E TRIBUTI 227/5 COLLANA TIMONE ESAMI e CONCORSI Il contratto in generale Le principali figure contrattuali Le società di persone e di capitali L’imposizione fiscale La tassazione degli strumenti finanziari Estratto della pubblicazione
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EDIZIONI GIURIDICHEEIMONSGruppo Editoriale Esselibri - Simone

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EDIZIONI GIURIDICHEEIMONSGruppo Editoriale Esselibri - Simone

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CONTRATTI, SOCIETÀE TRIBUTI

227/5COLLANA TIMONE

ESAMI e CONCORSI

CON

TRATTI, SOCIETÀ E TRIBUTI

• Il contratto in generale• Le principali figure contrattuali• Le società di persone e di capitali• L’imposizione fiscale• La tassazione degli strumenti finanziari

COLLANA TIMONEGUIDE ALLO STUDIO RAPIDO

www.simone.it

Con la collana Timone bastano pochi giorni per cogliere, memorizzaree concentrarsi sui concetti essenziali della disciplina.I last minute sono testi avanzati e aggiornati, dal taglio semplice esistematico, concepiti per uno studio rapido ed efficace, anche in affiancoal manuale istituzionale.

Ogni volume last minute tratta tutti gli argomenti istituzionali del programma.Un ulteriore vantaggio che deriva dal suo uso è quello di agevolare chiè in ritardo con la preparazione, ma è a conoscenza degli argomenti più”richiesti” dagli esaminatori. Ciò permette di concentrarsi, per i capitoliritenuti principali, sul testo istituzionale completando lo studio degli altriargomenti su last minute per raggiungere una preparazione di basecompleta del resto del programma.Il prezzo low cost, infine, viene incontro alle esigenze economiche distudenti e concorsisti.

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seconda lettura di rifinitura;• brevi glossari delle parole chiave riportati a fine capitolo;• esempi chiarificativi;• linguaggio agevole e di immediata comprensione;• uso del corsivo e del neretto per individuare immediatamente i percorsi

di lettura e i concetti fondamentali.

Estratto della pubblicazione

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A.(art. 64 D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Edizione a cura Angelo Battagli

Finito di stampare nel mese di maggio 2009dall’Officina Grafica Iride - Via Prov.le Arzano-Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)

per conto della Esselibri S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - (Na)

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Estratto della pubblicazione

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PREMESSA

Il volume, con una trattazione chiara e sintetica, nel solco della tradizio-ne dei last minute, si articola in tre parti, rispettivamente così titolate:

— principali contratti commerciali;— nozioni di diritto societario;— nozioni di diritto tributario.

Nella prima parte vengono illustrati i principali contratti commerciali(compravendita, appalto, mandato, agenzia, trasporto, assicurazione etc.)dando il giusto risalto ai contratti bancari e di borsa e alle nuove figurecontrattuali (leasing, factoring, franchising, catering etc.).

Nella seconda parte si affronta la disciplina delle società di persone (so-cietà semplice, S.n.c. e S.a.S.) e delle società di capitali (S.p.A., S.r.l.,S.a.p.a.), dalla costituzione alla loro liquidazione.

Nella terza e ultima parte, infine, dedicata al diritto tributario, si deline-ano i caratteri generali dell’imposizione fiscale, definendo l’IRPEF, l’IRESe l’IRAP, la fiscalità delle rendite finanziarie, individuando quali sono i red-diti di capitale, e quali i redditi diversi e i relativi regimi di tassazione (regi-me della dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del ri-sparmio gestito) per finire con la tassazione degli strumenti finanziari.

Per le sue caratteristiche, il testo si indirizza agli studenti universitari, aiconcorsisti in genere e, in particolare, agli aspiranti promotori finanziari.

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PARTE PRIMA

I PRINCIPALI CONTRATTI COMMERCIALI

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Estratto della pubblicazione

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CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO IN GENERALE

Sommario: 1. Definizione e disciplina. - 2. Classificazioni. - 3. La formazione delcontratto. - 4. Il contratto per adesione. - 5. I contratti del consumatore. - 6. Il contrattopreliminare. - 7. L’interpretazione e l’integrazione del contratto. - 8. L’estinzione delcontratto. - 9. Segue: La risoluzione. - 10. La rescissione (artt. 1447-1452 c.c.).

1. DEFINIZIONE E DISCIPLINA

Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e viene definitoespressamente dalla legge come «l’accordo di due o più parti per costituire,regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (art.1321 c.c.).

La funzione del contratto può assumere tre aspetti:

— costituire, ossia dar vita ad un rapporto patrimoniale che prima nonesisteva (es.: un contratto di locazione, di mutuo etc.);

— regolare, ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto pree-sistente (es.: cessione di credito);

— estinguere, ossia porre fine ad un rapporto patrimoniale preesistente(es.: dazione in pagamento).

Il regime giuridico del contratto è dettato:

— dalla legge;— dalla volontà delle parti, che può essere derogatrice (quando le norme di

leggi non siano cogenti o imperative) o suppletiva (quando non sia pre-vista una specifica disciplina che regolamenti il contratto, ad es.: i con-tratti atipici). In presenza di norme imperative l’eventuale deroga delleparti, invece, comporta la nullità del contratto (art. 1418 c.c.);

— dagli usi.

Quali sono gli elementi essenziali del contratto?L’articolo 1325 c.c. enuncia gli elementi essenziali del contratto, che sono:— l’accordo o consenso, cioè l’incontro delle volontà (consensus in idem placitum) delle

parti contraenti;

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Parte Prima: I principali contratti commerciali8

— la causa, ossia la funzione economico-sociale a cui il contratto adempie. L’elemento della«causa» (richiesto ma non definito dal codice civile) si configura, sostanzialmente, comeuna limitazione all’autonomia contrattuale;

— l’oggetto, che deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile;— la forma, ossia il modo con cui si manifesta la volontà contrattuale.

In particolare, l’oggetto del contratto (artt. 1325 e 1346 c.c.) è rappre-sentato dalla cosa o dal comportamento che è materia dello scambio, dellapromessa o del conferimento: la cd. prestazione.

I requisiti dell’oggetto devono sussistere al momento in cui il negoziodiviene efficace, in quanto richiesti dalla legge per la realizzazione del ne-gozio stesso. Diversamente i requisiti soggettivi (capacità giuridica, capaci-tà di agire, legittimazione), preordinati alla formazione del negozio, sonorichiesti — pena l’invalidità (nullità se manca la capacità giuridica, annul-labilità se manca invece la capacità di agire) o l’inefficacia (se manca ilpotere di agire, es.: «falsus procurator») del contratto — al momento dellaconclusione.

L’oggetto del contratto deve essere:

— possibile. L’oggetto è possibile quando nella realtà fisica la cosa giàesiste o può venire ad esistenza; se si tratta di un comportamento uma-no, questo deve essere compatibile con le capacità fisiche ed intellettualidell’individuo. La possibilità deve essere sia naturale che giuridica;

— lecito: cioè non contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costu-me;

— determinato o determinabile. L’oggetto è determinato quando esso èindicato dalle parti nella qualità e nella quantità in modo esauriente; è,invece, determinabile quando i criteri di individuazione della sua quali-tà e quantità sono enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili(es. facendo riferimento al prezzo corrente di mercato) nel momentodell’esecuzione.

Dall’oggetto occorre distinguere:

— il contenuto del contratto, che è costituito dal complessivo regolamento contrattuale, ossiadal complesso delle clausole e condizioni volute dalle parti contraenti;

— la causa del contratto, che è la funzione economico-sociale del contratto e, pertanto, èl’elemento che caratterizza ed individua tutti i contratti dello stesso tipo.

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9Capitolo Primo: Il contratto in generale

2. CLASSIFICAZIONI

I contratti, inoltre, si classificano in base a diversi criteri.

A) In base al momento perfezionativo del vincolo contrattuale, distinguiamo:

— contratti consensuali, che si perfezionano con il semplice consenso;— contratti reali. Tale categoria di contratti richiede, per il suo perfezionarsi, oltre il

consenso delle parti, anche la effettiva consegna della cosa.

B) In base all’efficacia del contratto, distinguiamo:

— contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli la cui esecuzione (o adempimento) daparte dei contraenti si esaurisce in un solo momento, o coevamente all’atto stessodella conclusione del contratto (contratti ad esecuzione immediata) o, infine, in unmomento successivo (contratti ad esecuzione differita);

— contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo, o in modocontinuo (contratti ad esecuzione continuata, es.: locazione), o ad intervalli (contrat-ti ad esecuzione periodica, es.: somministrazione di derrate: art. 1559 c.c.).

C) Riguardo agli effetti del contratto, distinguiamo:

— contratti ad effetti reali o traslativi: sono quelli che producono, come effetto, il tra-sferimento della proprietà di un bene determinato o di altro diritto;

— contratti ad effetti obbligatori o obbligatori: sono quelli che danno luogo alla nasci-ta di un rapporto obbligatorio; non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personalidi obbligazioni (es.: locazione, deposito).

D) Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali, distinguiamo:

— contratti a prestazioni corrispettive. Sono caratterizzati dal fatto che:

— il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delleparti è tenuta ad una prestazione;

— tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività (sinallag-ma) che consiste nella interdipendenza fra esse, per cui ciascuna parte non ètenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dall’altraparte;

— contratti con prestazione unica. Sono quei contratti che, pur implicando l’esistenzadi due parti e di due distinte dichiarazioni di volontà che si fondono in un «consenso»,generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova, in tale ultimocaso, nella posizione esclusiva di debitore (es.: donazione, mutuo senza interessi etc.).Tali contratti sono detti anche unilaterali.

E) Riguardo al rapporto tra le diverse prestazioni

I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono, a loro volta, in:

— contratti commutativi. In tali contratti, fin dal momento della conclusione, ciascunadelle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto(es.: vendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà del bene e che in cambioriceverà una certa somma in danaro).

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Parte Prima: I principali contratti commerciali10

— contratti aleatori sono quelli in cui, all’atto della stipulazione, non sono note l’enti-tà del sacrificio e del vantaggio a cui ciascuna delle parti contraenti si espone. Esem-pi: contratto di assicurazione, gioco, scommessa, vendita di cose future.

3. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Il codice non detta norme precise in merito alla formazione degli attinegoziali in generale, limitando infatti la sua disciplina ai soli contratti.

La loro formazione, infatti, avviene mediante l’incontro delle volontàed in particolare della proposta e dell’accettazione che si «combinano» inun accordo delle parti (cd. «consensus in idem placitum»).

A) La proposta

È una dichiarazione unilaterale di volontà, di regola recettizia. Quandointerviene l’accettazione del destinatario, che perfeziona l’accordo, la pro-posta diviene vincolante in quanto fusa nell’unica volontà contrattuale.

Una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta(art. 1326 c.c.).

La proposta è revocabile fino a che il proponente non ha avuto cono-scenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1328 c.c.).

Perde efficacia quando l’accettazione non interviene entro il termine sta-bilito dal proponente.

Intrasmissibilità della proposta: la proposta è caducata dalla morte osopravvenuta incapacità a contrarre del proponente, anteriore alla conoscenzadell’intervenuta accettazione. Tuttavia, la proposta non perde efficacia seirrevocabile o se fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa,salvo che si tratti di un piccolo imprenditore (art. 1330 c.c.).

Quando la proposta può essere irrevocabile?La proposta può essere irrevocabile; ciò si verifica:— nella cd. proposta ferma, quando, per volontà del proponente, essa è accompagnata da un

termine entro il quale il destinatario può accettare (art. 1329 c.c.);— nella proposta nei contratti con obbligazione a carico del solo proponente: essa resta

irrevocabile appena giunge a concoscenza del destinatario (art. 1333 c.c.);— nell’opzione: si ha opzione quando le parti convengono che la parte proponente è vincola-

ta alla proposta, mentre il destinatario è libero di accettarla o meno (art. 1331 c.c.). Laproposta si considera irrevocabile; se non è fissato un termine per l’accettazione, questo èstabilito dal giudice (art. 1183 c.c.).

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11Capitolo Primo: Il contratto in generale

Talvolta la proposta, anziché essere indirizzata ad un soggetto determinato, può esserediretta ad incertam personam, cioè al pubblico affinchè sia accettata da persona a cui essaconvenga.

È questa la cd. ipotesi di offerta al pubblico (art. 1336 c.c.).Se la dichiarazione non contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole

concludere, non è qualificabile come «proposta contrattuale» (tale ad es. un cartello «vende-si», affisso ad un bene), bensì come «invito a proporre».

B) L’accettazione

È un atto prenegoziale e consiste in una dichiarazione di volontà recet-tizia di adesione alla proposta.

Quando l’accettazione arriva a conoscenza del proponente il contratto siconclude, sempre che sia conforme alla proposta (art. 1326 c.c.).

Essa deve essere tempestiva, incondizionata e conforme a tutte le clau-sole contenute nella proposta: se è anche parzialmente difforme, o se giun-ge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito (1) o ordinaria-mente necessario, vale solo come controproposta.

Deve essere fatta alla persona del proponente o ad un suo rappresentante(perchè è dichiarazione recettizia).

Anche l’accettazione può essere revocata (rectius ritirata), purché la revocagiunga al proponente prima dell’accettazione stessa (art. 1328, co. 2, c.c.).

L’accettazione, come la proposta, si reputa conosciuta nel momento incui perviene all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere sta-to, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (sussiste, quindi,una presunzione relativa di conoscenza).

Manca un’accettazione espressa quando il contratto si conclude con l’ini-zio dell’esecuzione. In tali casi l’esecuzione del contratto, che avviene pri-ma della risposta dell’accettante equivale all’accettazione; e ciò può verifi-carsi per richiesta del proponente, per gli usi o per la natura dell’affare.

Esempio: scrivo ad un libraio di spedirmi un libro. Il libraio me lo invierà direttamente,senza scrivermi prima per manifestarmi di accettare la mia proposta.

In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui hainizio l’esecuzione (art. 1327 c.c.), ed il proponente non potrà revocare laproposta dopo che l’altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazionerichiesta.

(1) In tal caso, però, al proponente è riconosciuta la facoltà di considerarla, ugualmente, «accet-tazione» purché ne dia immediata comunicazione alla controparte.

Estratto della pubblicazione

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Parte Prima: I principali contratti commerciali12

L’accettazione può anche essere tacita: in tal caso essa deve risultare daun comportamento manifesto ed inequivocabile (cd. «facta concludentia»).

L’accettante deve comunque dare con immediatezza avviso all’altra partedi aver iniziato l’esecuzione: in mancanza sarà tenuto a un risarcimento deldanno.

C) Il perfezionamento dell’accordo

Il contratto è concluso quando il proponente viene effettivamente a co-noscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).

Il principio cd. «della cognizione» è mitigato dal legislatore con la pre-sunzione che l’accettazione si ritiene conosciuta quando è giunta all’indi-rizzo del destinatario («teoria della ricezione»). Si tratta di una presunzioneiuris tantum che ammette, pertanto, la prova contraria (art. 1335 c.c.).

4. IL CONTRATTO PER ADESIONE

È un contratto predisposto dal proponente con clausole prestabilite, ilcui contenuto non può essere discusso dall’altro contraente: se vuole stipu-lare il contratto, deve aderire a tutto ciò che è stato proposto.

Rientrano in questa figura le condizioni generali di contratto (art. 1341c.c.) e i contratti stipulati mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.).

Funzione

Eliminare la fase delle trattative per accelerare le contrattazioni.Sancire la supremazia di una parte sull’altra, limitando la libertàdelle trattative.Possibilità di contrarre con un gran numero di soggetti (es.: contrat-ti con imprese di trasporti, di assicurazione).

Garanzia per il

Le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti del-

contraente più debole

l’aderente se questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usandol’ordinaria diligenza (art. 1341, co 1, c.c.).Le clausole vessatorie (es.: limitazioni di responsabilità, facoltà direcedere dal contratto) sono valide se approvate specificamente periscritto (art. 1341, co. 2, c.c.).

5. I CONTRATTI DEL CONSUMATORE

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 aveva previsto l’introduzione, nel TitoloII del libro quarto del codice civile, del nuovo capo XIVbis intitolato «Dei

Estratto della pubblicazione

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13Capitolo Primo: Il contratto in generale

contratti del consumatore». Essa si inseriva nell’ambito della complessa nor-mativa speciale a tutela del consumatore che negli ultimi anni, in recepi-mento di alcune importanti direttive dell’UE, si è imposta nel nostro ordina-mento al fine di garantire una maggiore protezione di quei soggetti che,nella pratica quotidiana, ricoprono una posizione contrattualmente più de-bole rispetto ai fornitori di beni o servizi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo),il legislatore ha provveduto — beneficiando dei contributi medio temporeapportati dall’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale — al riordino ed allasemplificazione della normativa afferente ai diritti del consumatore, avendocura di assicurare, nel contempo, il necessario coordinamento con la normati-va comunitaria e l’armonizzazione delle diverse definizioni di consumatore,professionista, produttore e venditore. Il risultato di tale operazione, insitonella natura di qualsivoglia codificazione, è di evidenza immediata: la possi-bilità per il consumatore di consultare, in un unico testo, tutte le disposizionidettate a tutela della sua posizione di contraente debole.

Nel merito, l’art. 36 del Codice del consumo ribadisce la nullità delleclausole vessatorie (individuate come tali ai sensi del comma 2 dell’art. 33e dell’art. 36 del codice cit.) inserite nel contratto concluso tra consumatoree professionista, trattasi di quelle clausole che, malgrado la buona fede, de-terminano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi derivanti dal contratto (art. 33). Si parla di inefficacia parzia-le, poiché il contratto resta valido per la parte non inficiata dalle clausoleabusive. La nullità delle clausole è rilevabile anche d’ufficio, ma esclusiva-mente a vantaggio del contraente debole.

L’art. 35 che riproduce il disposto dell’art. 1469quater prescrive l’obbli-go per il professionista di redigere le clausole, ove proposte per iscritto, inmodo chiaro e comprensibile; sancisce inoltre la prevalenza, in caso di dub-bio sul senso di una clausola, dell’interpretazione più favorevole al consu-matore.

L’art. 37 (già art. 1469sexies) disciplina l’esperibilità dell’azione inibi-toria, consentendo alle associazioni rappresentative dei consumatori e deiprofessionisti ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-tura, di convenire in giudizio non solo il professionista che effettivamenteutilizzi le clausole, ma anche i professionisti o le associazioni di professio-nisti che semplicemente ne raccomandino l’inserzione.

Estratto della pubblicazione

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Parte Prima: I principali contratti commerciali14

La tutela apprestata dalla norma è di significativo spessore, poiché af-fianca alla debole difesa individuale lo strumento, ben più incisivo, del-l’azione avente carattere associativo.

Ad ogni modo, dall’impianto del nuovo codice appare manifesta la vo-lontà di incentivare la composizione extragiudiziale delle controversie, alduplice fine di pervenire ad una più rapida definizione delle medesime e dialleggerire il contenzioso nelle aule di giustizia.

Particolarmente intensa è la tutela del consumatore in materia di con-tratti negoziati fuori dei locali commerciali.

In relazione a tali contratti infatti la legge riconosce al consumatore undiritto di recesso, svincolato dalla sussistenza di particolari motivi, da eser-citarsi attraverso l’invio all’operatore commerciale di apposita comunica-zione nel termine di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dellanota d’ordine o dalla data di informazione dell’esistenza del diritto di reces-so, oppure dalla data di ricevimento della merce.

Il diritto di recesso è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in con-trasto con la disciplina normativa di esso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avvi-so di ricevimento ed il rispetto dei termini si correla alla data di consegna presso l’ufficiopostale accettante.

È prevista pure la possibilità di invio mediante telegramma, telex e fac-simile, ma è neces-saria la conferma — attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento — entro le 48ore successive.

L’avviso di ricevimento, comunque, non è condizione essenziale per provare l’eserciziodel diritto di recesso.

6. IL CONTRATTO PRELIMINARE

Contratto preliminare è quello con il quale una o entrambe le parti si obbligano a stipulareun futuro contratto detto definitivo. L’oggetto consiste nel prestare un futuro consenso.

Il contratto preliminare può vincolare entrambi gli stipulanti a prestare il futuro consensooppure uno solo di essi.

Siamo dunque in presenza di un caso tipico di formazione progressiva del contratto, conuna specifica peculiarità: il contratto preliminare, pur inserendosi nella fase delle trattative, sistacca da esse in quanto è un contratto ad effetti obbligatori, già perfetto, anche se svolge unafunzione preparatoria rispetto al futuro contratto definitivo, del quale determina il contenuto.

Ai sensi dell’articolo 1351 c.c. il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nellastessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, quando per quest’ultimo èrichiesta una forma ad substantiam.

Estratto della pubblicazione

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15Capitolo Primo: Il contratto in generale

Pertanto, un contratto preliminare di compravendita immobiliare deve, a pena di nullità,essere stipulato per iscritto.

Il contratto preliminare è qualificato:

— bilaterale, se entrambe le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto;— unilaterale, se, invece, una sola delle parti si obbliga a prestare il suo consenso, mentre

l’altra rimane libera di addivenire alla stipulazione del futuro contratto.

Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l’altra parte può:

— chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, e la condanna del-l’inadempiente al risarcimento del danno;

— provocare, mediante domanda giudiziale, l’emanazione di una sentenza costitutiva: talesentenza tiene luogo del consenso e produce gli stessi effetti del contratto definitivo nonconcluso (art. 2932 c.c., cd. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere uncontratto).

7. L’INTERPRETAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

L’interpretazione del contratto consiste nell’attività rivolta ad indagare ericostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni delle parti. Può infat-ti accadere che le dichiarazioni negoziali abbiano un significato equivoco,in quanto siano intese diversamente dal dichiarante, dal destinatario delladichiarazione e dai terzi interessati. La legge, pertanto, detta una serie dicriteri da seguire per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362-1371 c.c.).Tali disposizioni si applicano anche, in quanto compatibili, ai negozi unila-terali (per il rinvio operato dall’art. 1324 c.c.) e agli atti mortis causa.

A) Criterio della comune intenzione delle parti (interpretazione sog-gettiva)

Importanza fondamentale ha l’articolo 1362 c.c., secondo cui occorreaccertare la «comune intenzione» delle parti e non limitarsi al senso lettera-le che emerge dalle parole usate.

La comune intenzione delle parti va desunta, oltre che dalle espressioni usate, anche dalcomportamento delle parti, pur se successivo alla conclusione del contratto: rientrano fra i mezziinterpretativi le trattative e le modalità di esecuzione del contratto, utili strumenti per accertare lacorrispondenza fra l’atto compiuto e il contenuto dell’obbligo che si vuole adempiere.

B) Interpretazione di buona fede

Altra norma di rilievo è quella (art. 1366 c.c.) secondo cui «il contrattodeve essere interpretato secondo buona fede». Tale buona fede non va inte-sa in senso soggettivo, ma è rappresentata dal comportamento leale dei sog-getti, da apprezzarsi secondo la media coscienza sociale.

Estratto della pubblicazione

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Parte Prima: I principali contratti commerciali16

C) Interpretazione oggettiva

Nel caso in cui l’indagine sulla comune volontà delle parti non abbia por-tato ad alcun utile risultato, troveranno applicazione le norme interpretative-integrative (artt. 1367-1371 c.c.). Esse rappresentano lo strumento per accer-tare la volontà che presumibilmente le parti hanno voluto esternare.

8. L’ESTINZIONE DEL CONTRATTO

L’estinzione indica la perdita di efficacia del contratto. Le due principalifigure di estinzione del contratto sono l’annullamento e la risoluzione. L’an-nullamento estingue il contratto per una causa di invalidità, mentre la riso-luzione estingue il contratto per un evento impeditivo del rapporto. Il codicecivile, infatti, prevede, oltre alla nullità e annullabilità, che incidono sull’at-to affetto da vizi in quanto posto in essere in difformità delle norme che lodisciplinano, anche dei vizi che non incidono sull’atto, bensì sul rapportocontrattuale, per difetto sopravvenuto funzionale di causa (risoluzione delcontratto) o per difetto genetico parziale della causa (rescissione del con-tratto).

9. Segue: LA RISOLUZIONE

A) Risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.)

Se, in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie,per causa ad essa imputabile, l’altra parte che ha eseguito (o è pronta adeseguire) la propria prestazione può chiedere giudizialmente l’adempimen-to oppure esercitare il diritto alla risoluzione. Una volta chiesta la risolu-zione, però, non può più pretendere l’adempimento (è ovvio che in entrambii casi, sia che opti per la richiesta di adempimento che per quella di risolu-zione, la parte avrà anche diritto ad un eventuale risarcimento del danno).

Per ottenere la risoluzione non sempre occorre il ricorso al giudice. Inparticolare la risoluzione può aversi:

a) di diritto, per effetto cioè dell’inadempimento, senza ricorso al giudice(basta la «dichiarazione della parte» di volersi avvalere della risoluzio-ne). Il codice prevede tre casi di risoluzione di diritto:

— quando nel contratto è inserita la clausola risolutiva espressa: ècioè stabilito che il contratto, rectius il rapporto contrattuale, si ri-

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17Capitolo Primo: Il contratto in generale

solve se l’obbligazione non è adempiuta con le modalità convenute(è sufficiente, in tal caso, per aversi la risoluzione il fatto dell’ina-dempimento più la dichiarazione della parte di avvalersene);

— quando, pur mancando detta clausola, la parte adempiente inoltri al-l’inadempiente una diffida ad adempiere, assegnandogli un con-gruo termine che non può essere inferiore ai 15 giorni. Decorsoinutilmente detto termine di scadenza (cd. «dies solutionis»), il con-tratto si intende risolto;

— quando, senza che si sia avuta la prestazione è scaduto il termineessenziale, cioè quel termine di adempimento che, per volontà delleparti (essenzialità soggettiva) o per la natura della prestazione (es-senzialità oggettiva), ove non osservato «toglie alla prestazione l’uti-lità che essa presentava per il creditore». Il contratto si intende ri-solto a meno che la parte, a favore della quale è stato stabilito iltermine, non dichiari, entro tre giorni, di voler egualmente esigerel’adempimento (art. 1457 c.c.);

b) per effetto di una sentenza costitutiva (cd. risoluzione giudiziale), intutti gli altri casi.

Ambedue le forme di risoluzione (sia quella di diritto, sia quella giudi-ziale) sono esperibili solo quando ricorrano i seguenti presupposti:

1) che una parte sia inadempiente e che l’inadempimento derivi da dolo oquanto meno da sua colpa;

2) che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Per la giurispru-denza la gravità dell’inadempimento va commisurata obiettivamente, inrelazione, cioè, all’attitudine a turbare l’equilibrio contrattuale.Non occorre questo secondo presupposto ed è sufficiente il sempliceinadempimento, se è stata convenuta la clausola risolutiva espressa o sesi è violato il termine essenziale.

La risoluzione ha efficacia retroattiva (come se il contratto non fosse mai stato concluso);tale retroattività è obbligatoria, non reale, cioè riguarda le parti, ma non pregiudica i dirittiacquisiti dai terzi prima che si sia verificata la risoluzione di diritto, o prima che sia stataproposta la domanda giudiziale di risoluzione salvi gli effetti della trascrizione della stessa(art. 2652 c.c.).

Estratto della pubblicazione

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Parte Prima: I principali contratti commerciali18

B) Casi di autotutela (o autodifesa privata)

Se una delle parti è inadempiente, l’altra parte, prima di chiedere la riso-luzione, può avvalersi dei seguenti mezzi di tutela preventiva:

1) Eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiu-tarsi di eseguire la prestazione, se l’altro non adempie o non offre diadempiere contemporaneamente la propria obbligazione, salvo che sisia stabilito che i corrispettivi adempimenti siano dovuti in tempi diver-si, o che ciò risulti dalla natura del contratto (inadimplenti non est adim-plendum).

2) Sospensione della prestazione per le mutate condizioni patrimonialidei contraenti (art. 1461 c.c.).In questa ipotesi ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corri-spettive può sospendere la prestazione, se le condizioni patrimoniali del-l’altra siano divenute tali da mettere in pericolo evidente il consegui-mento della controprestazione, salvo che sia stata prestata idonea garan-zia.

In deroga ai principi esaminati, le parti possono inserire una clausola con cui stabilisconoche una di essere non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione.

Tale clausola detta del «solve et repete», per avere valore deve essere approvata per iscrit-to, se contenuta in un contratto predisposto unilateralmente.

C) Impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463-1466 c.c.)

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputa-bile al debitore, estingue l’obbligazione con conseguente liberazione dellaparte che vi era tenuta (art. 1256 c.c.).

Pertanto, nei contratti a prestazioni corrispettive viene meno la giustifi-cazione del diritto alla controprestazione.

A norma dell’articolo 1463 c.c., infatti, la parte liberata non può chiede-re la controprestazione. Da ciò si deduce che tale forma di risoluzione ope-ra di diritto.

Se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, si ha risoluzio-ne parziale: l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione dellaprestazione, ma può recedere dal contratto se non abbia un interesse ap-prezzabile all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

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19Capitolo Primo: Il contratto in generale

D) Eccessiva onerosità (artt. 1467-1469 c.c.)

L’azione giudiziale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità èprevista per ovviare ad una onerosità sopravvenuta e quindi ad uno squili-brio fra le prestazioni verificatosi dopo la conclusione del contratto (es.: uncommerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi; per unevento imprevisto, una guerra, una improvvisa ed eccezionale carenza diquella merce, il prezzo della stessa si eleva notevolmente, sicché il prezzogià pattuito diventa sproporzionato).

Per evitare che la risoluzione possa servire per liberarsi da vincoli con-trattuali ogni volta che sorga il pretesto della maggiore onerosità, la leggerichiede:

— che si tratti di contratti nei quali è previsto il decorso del tempo nell’ese-cuzione: deve trattarsi di contratti di durata o di contratti istantanei, maad esecuzione differita;

— che l’eccessiva onerosità si sia verificata successivamente alla conclu-sione del contratto e riguardi una prestazione non ancora adempiuta;

— che tale onerosità dipenda da avvenimenti straordinari ed imprevedibilie che non rientri nell’alea normale del contratto (perciò la risoluzionenon può chiedersi se il contratto è aleatorio).

La parte contro cui è chiesta la risoluzione può evitarla offrendo di mo-dificare equamente le condizioni del contratto (in questo caso si verifica lacd. «reductio ad aequitatem» del contratto).

In caso di eccessiva onerosità la risoluzione non opera di diritto, maoccorre sempre la pronuncia del giudice.

Tale istituto non è, ovviamente, applicabile ai contratti aleatori.

10. LA RESCISSIONE (artt. 1447-1452 c.c.)

La rescissione è una forma d’invalidità del contratto posta principal-mente a tutela di chi contrae a condizioni inique in stato di pericolo e incaso di bisogno.

A) Stato di pericolo (art. 1447 c.c.)

Si verifica lo stato di pericolo quando ad es. Tizio, rimasto ferito in unincidente, si impegna a pagare al suo soccorritore una grossa somma didenaro.

Estratto della pubblicazione

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Parte Prima: I principali contratti commerciali20

Presupposti sono perciò:

— lo stato di pericolo in cui viene a trovarsi il contraente al momento dellaconclusione del contratto. Il pericolo attuale di un grave danno può ri-guardare sia la persona del contraente stesso che un suo parente;

— l’iniquità delle condizioni a cui il contraente in stato di pericolo ha do-vuto concludere il contratto, per salvarsi;

— la conoscenza, da parte dell’altro contraente, dello stato di pericolo.Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze,

assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

B) Rescissione per lesione

Ricorre quando c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quelladell’altra, e tale sproporzione è dovuta allo stato di bisogno in cui versavauna delle parti al momento della conclusione del contratto. L’altra parte,quindi, approfitta per trarne vantaggio.

Un esempio è costituito dall’ipotesi in cui Tizio, essendo in difficoltà economiche, propo-ne l’acquisto dei propri beni a Caio il quale ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio.

Presupposti dell’azione sono:

— la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazionisuperiore alla metà (il valore della prestazione cui è tenuta la parte dan-neggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazio-ne). Tale lesione deve ancora sussistere al tempo in cui è proposta l’azionedi rescissione;

— lo stato di bisogno della parte danneggiata, che va interpretato non nelsenso di vera e propria indigenza, ma come situazione di difficoltà eco-nomica, anche transitoria, che incida sulla libera determinazione del con-traente;

— l’approfittamento dello stato di bisogno, ossia la consapevolezza di talestato e l’intenzione di trarne una sproporzionata utilità economica.

La rescissione per lesione non può essere richiesta per i contratti aleatori.L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del

contratto (art. 1449 c.c.). Decorso l’anno è preclusa pure la possibilità di farvalere l’eccezione di rescissione (art. 1449, co. 2, c.c.).

Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451 c.c.).

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21Capitolo Primo: Il contratto in generale

SINTESI: I CONTRATTI

Definizione

Fonti delladisciplina

Elementi

Tipirispetto a:

Invaliditàdelcontratto

Formazione

Estinzionedel rapportocontrattuale

negozio giuridico bi-plurilaterale che costituisce, regola, estingue un rappor-to giuridico patrimoniale

— accordo delle parti— causa— oggetto (possibile, lecito, determinato o determinabile)— forma

— consenso

— effetti

— tempo

— sinallagma

— consensuali— reali

— ad effetti reali— ad effetti obbligatori

— ad esecuzione immediata/differita— ad esecuzione istantanea/di durata

proposta (offerta al pubblico)accettazioneperfezionamento (principio della cognizione temperato daquello della ricezione)

contratto per adesionecontratto preliminareopzione

— rescissione

— risoluzione

stato di pericololesione

{

{

{ {{{{

{ {{

{ {

— a prestazione unica— a prestazioni corrispettive { — commutativi

— aleatori

trattative

figureparticolari

contrarietà a norme imperativemancanza degli elementi essenzialio loro illiceitànegli altri casi previsti dalla legge

erroreviolenzadolo

{ {{

nullità

annullabilità

vizi attinenti almomento geneticodel contratto{

vizio attinente al difet-to genetico della causadel contratto{

legge, volontà della parti, usi{

per inadempimentoper impossibilità sopravvenutaper eccessiva onerosità di una prestazione{

vizi attinential momentofunzionaledella causa

{Estratto della pubblicazione

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CAPITOLO SECONDO

LA COMPRAVENDITA E LA PERMUTA

Sommario: 1. Generalità. - 2. Obbligazioni del venditore e del compratore. - 3. Figu-re principali di vendita. - 4. Tipi di vendita rispetto alla qualità dell’oggetto. - 5. Ven-dite sottoposte a condizione. - 6. La permuta.

1. GENERALITÀ

La compravendita è definita dal codice come «il contratto che ha peroggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di unaltro diritto verso il corrispettivo di un prezzo» (art. 1470 c.c.).

Tale contratto è di regola:

— non formale: il consenso può essere espresso in qualsiasi modo a menoche la natura dell’oggetto del contratto non richieda una forma partico-lare (es.: un bene immobile per il cui trasferimento è richiesta la formascritta);

— consensuale: per il suo perfezionamento, di regola, è sufficiente il sem-plice consenso delle parti e non occorre anche la effettiva consegna del-la cosa (che costituisce, invece, solo uno degli obblighi cui è tenuto ilvenditore);

— traslativo: attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolaritàdel diritto da un soggetto all’altro;

— a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio economico incambio della loro prestazione;

— commutativo: è possibile, infatti, valutare i vantaggi e gli svantaggi deri-vanti dall’atto fin dal momento della stipulazione;

— normalmente ad effetti reali, in quanto produce il trasferimento dellaproprietà della cosa in virtù del solo consenso.

Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui la vendita ha efficacia meramente obbligatoria: nontrasferisce, cioè, immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferiresuccessivamente la cosa medesima, conferendo al compratore soltanto un diritto di credito.

Estratto della pubblicazione

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23Capitolo Secondo: La compravendita e la permuta

Costituiscono ipotesi di vendita obbligatoria: la vendita alternativa; la vendita di cosafutura; la vendita di cosa generica; la vendita di cosa altrui; la vendita a termine di cose nondeterminate e la vendita rateale con riserva di proprietà.

2. OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE

Le obbligazioni del venditore Le principali obbligazioni che gravanosul venditore sono:

— consegnare la cosa: assicurare, cioè, la disponibilità fisica della cosavenduta al compratore (questa obbligazione riguarda un momento di-verso dal trasferimento della proprietà, che — al di fuori dei casi divendita obbligatoria — si è verificato alla conclusione del contratto);

— fare acquistare al compratore la proprietà della cosa, nel caso di vendi-ta obbligatoria;

— garantire il compratore dall’evizione e da eventuali vizi della cosa.

La garanzia per l’evizione Talvolta può accadere che il bene vendutonon sia di proprietà del venditore, oppure che vi siano altri soggetti titolaridi un diritto reale su di esso. In tal caso il vero proprietario o il titolare deldiritto reale possono promuovere un giudizio contro il compratore del bene(ad esempio, con l’azione di rivendica), il quale, anche se ignaro di tutto,dovrà soccombere.

L’evizione si ha, appunto, quando il compratore è spogliato dell’acqui-sto, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto neldiritto del venditore, a vantaggio di un terzo.

L’evizione può essere:

— totale, se si riferisce a tutta quanta la cosa venduta;— parziale, se riguarda solo una parte di essa.

Contro siffatta eventualità incombe sul venditore il dovere di garantirel’acquirente.

Effetti della garanzia sono:

— in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore ilprezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive eutili fatte per la cosa (art. 1483 c.c.);

— in caso di evizione parziale: il compratore può ottenere una riduzionedel prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme

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Parte Prima: I principali contratti commerciali24

sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli nonavrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprieta-rio (art. 1484 c.c.).

La garanzia per vizi occulti della cosa Il venditore è tenuto a garanti-re che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all’usoo ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Si parla tradizionalmente di garanzia per vizi occulti: anche essa è uneffetto naturale del contratto ed è dovuta solo quando i vizi erano ignoti alcompratore e non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto.

In tal caso, il compratore ha diritto alla scelta tra:

— la risoluzione del contratto;— la riduzione del prezzo salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

(artt. 1492-1494 c.c.).

Il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto anchequando la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali perl’uso a cui è destinata (art. 1497 c.c.); si tratta di un’ipotesi di inesatto adem-pimento.

«Vizi» e «mancanza di qualità» debbono essere denunziati dal compratore entro 8 giornidalla scoperta, a pena di decadenza dall’azione; e l’azione si prescrive, in ogni caso, in un annodalla consegna della cosa viziata.

Le obbligazioni del compratore Le obbligazioni principali del com-pratore consistono:

— nel pagamento del prezzo nel modo e nel luogo stabiliti dal contratto.Il prezzo, di regola, è determinato dalle parti; ma la determinazione puòanche essere rimessa ad un terzo (c.d. arbitratore);

— nel pagamento delle spese del contratto di vendita (art. 1475 c.c.), salvodiverso accordo tra le parti.

Estratto della pubblicazione


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