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ENTI ED ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE · 2015. 7. 1. · Studio Roso> dr. Renzo H...

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30/09/13

1

ENTI ED ORGANIZZAZIONI DEL

TERZO SETTORE

A cura di Renzo Roso>

Monza, 28 seCembre 2013

Studio Roso> dr. Renzo H Commercialista

CODICE CIVILE

Titolo II

Capo II

«Associazioni e fondazioni»

Studio Roso> dr. Renzo H Commercialista

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30/09/13

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TIPOLOGIA DELLE ASSOCIAZIONI

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

a)  Associazione sporPva priva di personalitàgiuridica(v.arC.36 e segg . C.C.)

b)  Associazione sporPva con personalitàgiuridica(vedi D.P.R.361 del 10/2/2000)

c)  Società sporPva di capitali o cooperaPva,ma

senza fine di lucro

Tra gli obblighi si rammenta nella denominazionela dicitura:«Associazione spor8va dile:an8s8ca»

Studio Roso> dr. Renzo H Commercialista

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CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di

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fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

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L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza

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degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

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Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

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L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

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I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

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Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la

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presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

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Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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Guida alla normativa in materia di volontariato

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri e del Ministro per la funzione pubbli-ca, di concerto con i Ministri per gli affari re-gionali, dell’interno, della giustizia e per i benie le attività culturali;Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (note)Procedimento per l’acquistodella personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, leassociazioni, le fondazioni e le altre istituzionidi carattere privato acquistano la personalitàgiuridica mediante il riconoscimento determi-nato dall’iscrizione nel registro delle personegiuridiche, istituito presso le prefetture.2. La domanda per il riconoscimento di unapersona giuridica, sottoscritta dal fondatoreovvero da coloro ai quali è conferita la rappre-sentanza dell’ente, è presentata alla prefettu-ra nella cui provincia è stabilita la sede del-l’ente. Alla domanda i richiedenti allegano co-pia autentica dell’atto costitutivo e dello sta-tuto. La prefettura rilascia una ricevuta che at-testa la data di presentazione della domanda.3. Ai fini del riconoscimento è necessario chesiano state soddisfatte le condizioni previsteda norme di legge o di regolamento per la co-stituzione dell’ente, che lo scopo sia possibilee lecito e che il patrimonio risulti adeguato al-la realizzazione dello scopo.4. La consistenza del patrimonio deve esseredimostrata da idonea documentazione allega-ta alla domanda.5. Entro il termine di centoventi giorni dalladata di presentazione della domanda il prefet-to provvede all’iscrizione.6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostati-ve all’iscrizione ovvero la necessità di integra-

re la documentazione presentata, entro il ter-mine di cui al comma 5, ne dà motivata co-municazione ai richiedenti, i quali, nei succes-sivi trenta giorni, possono presentare memo-rie e documenti. Se, nell’ulteriore termine ditrenta giorni, il prefetto non comunica ai ri-chiedenti il motivato diniego ovvero non prov-vede all’iscrizione, questa si intende negata.7. Il riconoscimento delle fondazioni istituiteper testamento può essere concesso dal pre-fetto, d’ufficio, in caso di ingiustificata inerziadel soggetto abilitato alla presentazione delladomanda.8. Le prefetture istituiscono il registro di cui alcomma 1, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento.9. Le prefetture e le regioni provvedono, aisensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamentitelematici per lo scambio dei dati e delle in-formazioni.10. Con decreto del Ministro per i beni e le at-tività culturali, da adottarsi entro novanta gior-ni dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento, sentito il Ministro dell’interno,sono determinati i casi in cui il riconoscimentodelle persone giuridiche che operano nelle ma-terie di competenza del Ministero per i beni ele attività culturali è subordinato al preventivoparere della stessa amministrazione, da espri-mersi nel termine di sessanta giorni dalla ri-chiesta del prefetto. In mancanza del parere ilprefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2. (note)Modificazioni dello statuto

e dell’atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell’attocostitutivo sono approvate con le modalità e

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nei termini previsti per l’acquisto della perso-nalità giuridica dall’articolo 1, salvo i casi di ri-conoscimento della personalità giuridica peratto legislativo.2. Alla domanda sono allegati i documentiidonei a dimostrare la sussistenza dei requisitiprevisti dall’articolo 21, secondo comma, delcodice civile.3. Per le fondazioni, alla domanda è allegatala documentazione necessaria a comprovare ilrispetto delle disposizioni statutarie inerenti alprocedimento di modifica dello statuto.

Art. 3Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1,consta di due parti, l’una generale e l’altraanalitica.2. Nella prima parte del registro sono iscrittele persone giuridiche con la sola indicazionedella loro denominazione.3. L’iscrizione è contrassegnata da un numerod’ordine ed è accompagnata dall’indicazionedella data, del nome del richiedente, delle pa-gine riservate nella parte analitica alla stessapersona giuridica e del volume in cui sonocontenuti lo statuto e l’atto costitutivo e diquello dove sono raccolte le copie delle deli-berazioni e dei provvedimenti iscritti nel regi-stro. Alla fine della parte generale il registro èmunito di una rubrica alfabetica contenente ilnome della persona giuridica, il numero dellapagina in cui la stessa è iscritta e il riferimen-to alla parte analitica del registro .4. Nella seconda parte del registro, distinta-mente per ogni persona giuridica, sono iscrittitutti gli elementi e i fatti indicati nell’articolo 4.5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella

seconda parte del registro un intero foglio co-stituito da due pagine contrapposte. Le iscri-zioni successive si fanno nello stesso foglio.Quando il foglio riservato ad una persona giu-ridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in unfoglio successivo. La continuazione deve risul-tare chiaramente dalla pagina esaurita.6. Il registro, prima di essere posto in uso, de-ve essere numerato e vidimato in ciascun fo-glio dal prefetto ovvero da un funzionario daquesti delegato con decreto da iscriversi nellaprima pagina del registro. Nell’ultima paginail prefetto indica il numero dei fogli di cui ècomposto il registro.7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicatinell’articolo 4, comma 2, il richiedente devepresentare copia autentica in carta libera del-la deliberazione o del provvedimento da iscri-vere. Tali copie restano depositate in prefettu-ra e sono ordinate in volumi muniti di rubricaalfabetica.8. Il registro e i documenti relativi possono es-sere esaminati da chiunque ne fa richiesta. Laprefettura deve rilasciare gli estratti e i certifi-cati che sono richiesti.9. Agli adempimenti di cui al presente regola-mento è data attuazione, ove possibile, me-diante l’utilizzo dei mezzi telematici previstidalle norme vigenti.

Art. 4Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la datadell’atto costitutivo, la denominazione, lo sco-po, il patrimonio, la durata, qualora sia statadeterminata, la sede della persona giuridica eil cognome, il nome e il codice fiscale degliamministratori, con menzione di quelli ai qua-

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li è attribuita la rappresentanza.2. Nel registro devono altresì essere iscritte lemodificazioni dell’atto costitutivo e dello sta-tuto, il trasferimento della sede e l’istituzionedi sedi secondarie, la sostituzione degli ammi-nistratori, con indicazione di quelli ai quali èattribuita la rappresentanza, le deliberazionidi scioglimento, i provvedimenti che ordinanolo scioglimento o accertano l’estinzione, il co-gnome e nome dei liquidatori e tutti gli altriatti e fatti la cui iscrizione è espressamenteprevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5 (note)Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite al-l’autorità governativa dalle norme del capo II,titolo II, libro I del codice civile, sono esercita-te dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalleprovince autonome competenti.

Art. 6. (note)Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provinciaautonoma competente accerta, su istanza diqualunque interessato o anche d’ufficio, l’esi-stenza di una delle cause di estinzione dellapersona giuridica previste dall’articolo 27 delcodice civile e dà comunicazione della dichia-razione di estinzione agli amministratori e alpresidente del tribunale ai fini di cui all’artico-lo 11 delle disposizioni di attuazione del codi-ce civile.2. Chiusa la procedura di liquidazione, il pre-sidente del tribunale provvede che ne sia datacomunicazione ai competenti uffici per la con-

seguente cancellazione dell’ente dal registrodelle persone giuridiche.

Art. 7. (note)Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridicheprivate che operano nelle materie attribuitealla competenza delle regioni dall’articolo 14del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutariesi esauriscono nell’ambito di una sola regione,è determinato dall’iscrizione nel registro dellepersone giuridiche istituito presso la stessa re-gione.2. Entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente regolamento le regionia statuto ordinario istituiscono il registro dellepersone giuridiche di cui al comma 1. Fino aquando non abbiano provveduto, le regioniapplicano le norme del presente regolamento.3. Le regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provvedonoad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8. (note)Coordinamento con il codice civile e

con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presenteregolamento contenuti nel codice civile e nel-le leggi speciali s’intendono riferiti alle corri-spondenti disposizioni del regolamento mede-simo. Ogni riferimento a competenze dell’au-torità giudiziaria in tema di acquisto della per-sonalità giuridica, di tenuta del registro dellepersone giuridiche e di iscrizioni nello stesso

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s’intende fatto alla prefettura ovvero alla re-gione o provincia autonoma competenti.2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del codicecivile si applicano alle ipotesi di mancata ri-chiesta di iscrizione nei termini e secondo lemodalità previste nel presente regolamento.

Art. 9. (note)Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sonoapplicabili ai procedimenti di riconoscimentodelle associazioni previste dall’articolo 10 del-la legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvoquanto disposto dal secondo e terzo commadel medesimo articolo.2. Nulla è innovato nella disciplina degli entiecclesiastici civilmente riconosciuti, in base al-la legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché de-gli enti civilmente riconosciuti in base alle leg-gi di approvazione di intese con le confessionireligiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma,della Costituzione. Nei confronti di tali entitrovano applicazione le disposizioni contenutenegli articoli 3 e 4.3. Sono fatte comunque salve le altre normespeciali derogatorie rispetto alla disciplinadelle persone giuridiche di cui al libro I, titoloII, del codice civile, alle relative disposizioni diattuazione e alle norme del presente regola-mento.

Art. 10.Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizionidel presente regolamento al prefetto e alleprefetture si intendono riferiti, per le province

autonome di Trento e di Bolzano ai commissa-ri di governo e ai rispettivi uffici, e per la re-gione Valle d’Aosta al presidente della com-missione di coordinamento e al suo ufficio.2. Le amministrazioni dello Stato provvedono,entro novanta giorni dalla data di entrata invigore del presente regolamento, a trasmette-re alle prefetture competenti per territorio gliatti relativi ai procedimenti pendenti, nonchéquelli concernenti le persone giuridiche priva-te che hanno conseguito il riconoscimento nelvigore della precedente disciplina.3. Entro il medesimo termine, le cancelleriedei tribunali trasmettono alle prefetture, alleregioni ovvero alle province autonome, secon-do le rispettive competenze, gli atti relativi al-le persone giuridiche iscritte nel registro.4. I termini di conclusione di tutti i procedi-menti pendenti alla data di entrata in vigoredel presente regolamento, nonché di quelli re-lativi a domande presentate nelle more dell’i-stituzione del registro decorrono dalla data diistituzione del medesimo.5. Fino al momento dell’effettivo trasferimentodei registri e dei relativi atti alle prefetture, ov-vero alle regioni o province autonome, al rila-scio dei certificati concernenti le persone giuri-diche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11. (note)Abrogazioni

1. Al sensi dell’articolo 20, comma 4, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di en-trata in vigore del presente regolamento, sonoabrogate le seguenti disposizioni:a) articolo 12 del codice civile;b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;

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d) articoli 33 e 34, del codice civile;e) articolo 35, limitatamente alle parole: “da-

gli articoli 33 e 34, nel termine e secondole modalità stabilite dalle norme di attua-zione del codice”;

f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delledisposizioni di attuazione del codice civilee disposizioni transitorie, approvate conregio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12.Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo delloStato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-gli atti normativi della Repubblica italiana. èfatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo edi farlo osservare.

N O T E

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato èstato redatto dall’amministrazione competente permateria, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testounico delle disposizioni sulla promulgazione delleleggi, sull’emanazione dei decreti del Presidentedella Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dellaRepubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicem-bre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la letturadelle disposizioni di legge modificate o alle quali èoperato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effica-cia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione confe-risce al Presidente della Repubblica il potere di pro-

mulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valo-re di legge e i regolamenti.- Si riporta il testo dell’art. 20 e dell’allegato 1, n. 17della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mo-dificazioni, “Delega al Governo per il conferimentodi funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per lariforma della pubblica amministrazione e per lasemplificazione amministrativa:“Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ognianno, presenta al Parlamento un disegno di leggeper la delegificazione di norme concernenti procedi-menti amministrativi, anche coinvolgenti ammini-strazioni centrali, locali o autonome, indicando i cri-teri per l’esercizio della potestà regolamentare non-ché i procedimenti oggetto della disciplina, salvoquanto previsto alla lettera a) del comma 5. In alle-gato al disegno di legge è presentata una relazionesullo stato di attuazione della semplificazione deiprocedimenti amministrativi.”2. In sede di attuazione della delegificazione, il Go-verno individua, con le modalità di cui al decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti ogli aspetti del procedimento che possono essere au-tonomamente disciplinati dalle regioni e dagli entilocali.3. I regolamenti sono emanati con decreto del Pre-sidente della Repubblica, previa deliberazione delConsiglio dei Ministri, su proposta del Presidentedel Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fun-zione pubblica, di concerto con il Ministro compe-tente, previa acquisizione del parere delle compe-tenti commissioni parlamentari e del Consiglio diStato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri, ove necessario, promuove, anche su richiestadel Ministro competente, riunioni tra le amministra-zioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richie-sta di parere alle commissioni, i regolamenti posso-no essere comunque emanati.4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimogiorno successivo alla data della loro pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Con effetto dalla stessa data sono abrogate le nor-me, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri eprincìpi:a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, edi quelli che agli stessi risultano strettamente con-nessi o strumentali, in modo da ridurre il numero del-

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le fasi procedimentali e delle amministrazioni interve-nienti, anche riordinando le competenze degli uffici,accorpando le funzioni per settori omogenei, soppri-mendo gli organi che risultino superflui e costituendocentri interservizi dove raggruppare competenze di-verse ma confluenti in una unica procedura;b) riduzione dei termini per la conclusione dei pro-cedimenti e uniformazione dei tempi di conclusioneprevisti per procedimenti tra loro analoghi;c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stes-so tipo che si svolgono presso diverse amministra-zioni o presso diversi uffici della medesima ammini-strazione;d) riduzione del numero di procedimenti ammini-strativi e accorpamento dei procedimenti che si rife-riscono alla medesima attività, anche riunendo inuna unica fonte regolamentare, ove ciò corrispondaad esigenze di semplificazione e conoscibilità nor-mativa, disposizioni provenienti da fonti di rango di-verso, ovvero che pretendono particolari procedure,fermo restando l’obbligo di porre in essere le proce-dure stesse;e) semplificazione e accelerazione delle proceduredi spesa e contabili anche mediante adozione edestensione alle fasi di integrazione dell’efficacia de-gli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui al-l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni;f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigentiamministrativi di funzioni anche decisionali, chenon richiedano, in ragione della loro specificità, l’e-sercizio in forma collegiale, e sostituzione degli or-gani collegiali con conferenze di servizi o con inter-venti, nei relativi procedimenti, dei soggetti portato-ri di interessi diffusi;g) individuazione delle responsabilità e delle proce-dure di verifica e controllo;g-bis) soppressione dei procedimenti che risultinonon più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fon-damentali definiti dalla legislazione di settore o cherisultino in contrasto con i princìpi generali dell’or-dinamento giuridico nazionale o comunitario;g-ter) soppressione dei procedimenti che comporti-no, per l’amministrazione e per i cittadini, costi piùelevati dei benefici conseguibili, anche attraverso lasostituzione dell’attività amministrativa diretta conforme di autoregolamentazione da parte degli inte-ressati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanzialee procedimentale dell’attività e degli atti ammini-strativi ai principi della normativa comunitaria, an-che sostituendo al regime concessorio quello auto-rizzatorio;g-quinquies) soppressione dei procedimenti che de-rogano alla normativa procedimentale di caratteregenerale, qualora non sussistano più le ragioni chegiustifichino una difforme disciplina settoriale;g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gliaspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedi-mento;g-septies) adeguamento delle procedure alle nuovetecnologie informatiche;5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti neglielenchi di procedimenti da semplificare di cui all’al-legato 1 alla presente legge e alle leggi di cui alcomma 1 del presente articolo si intendono estesi aisuccessivi provvedimenti di modificazione.6. I servizi di controllo interno compiono accerta-menti sugli effetti prodotti dalle norme contenutenei regolamenti di semplificazione e di accelerazio-ne dei procedimenti amministrativi e possono for-mulare osservazioni e proporre suggerimenti per lamodifica delle norme stesse e per il miglioramentodell’azione amministrativa.7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materiedisciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei prin-cìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,che costituiscono princìpi generali dell’ordinamentogiuridico. Tali disposizioni operano direttamente neiriguardi delle regioni fino a quando esse non avran-no legiferato in materia. Entro due anni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, le regioni astatuto speciale e le province autonome di Trento edi Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordi-namenti alle norme fondamentali contenute nellalegge medesima.8. In sede di prima attuazione della presente leggee nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui alpresente articolo, quali norme generali regolatrici,sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per glieffetti dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cuiall’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguen-ti materie:a) sviluppo e programmazione del sistema universi-tario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e suc-

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cessive modificazioni, nonché valutazione del me-desimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,n. 537, e successive modificazioni;b) composizione e funzioni degli organismi collegia-li nazionali e locali di rappresentanza e coordina-mento del sistema universitario, prevedendo altresìl’istituzione di un Consiglio nazionale degli studen-ti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e diproposta;c) interventi per il diritto allo studio e contributi uni-versitari. Le norme sono finalizzate a garantire l’ac-cesso agli studi universitari agli studenti capaci emeritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abban-dono degli studi, a determinare percentuali massi-me dell’ammontare complessivo della contribuzio-ne a carico degli studenti in rapporto al finanzia-mento ordinario dello Stato per le università, gra-duando la contribuzione stessa, secondo criteri diequità, solidarietà e progressività in relazione allecondizioni economiche del nucleo familiare, nonchéa definire parametri e metodologie adeguati per lavalutazione delle effettive condizioni economichedei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente let-tera sono soggette a revisione biennale, sentite lecompetenti commissioni parlamentari;d) procedure per il conseguimento del titolo di dot-tore di ricerca, di cui all’art. 73 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, eprocedimento di approvazione degli atti dei concor-si per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, del-la legge 24 dicembre 1993, n. 537;e) procedure per l’accettazione da parte delle uni-versità di eredità, donazioni e legati, prescindendoda ogni autorizzazione preventiva, ministeriale oprefettizia.9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),sono emanati previo parere delle commissioni par-lamentari competenti per materia.10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cuial comma 8, lettera c), il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri previsto dall’art. 4 della legge2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nellemore della costituzione della Consulta nazionaleper il diritto agli studi universitari di cui all’art. 6 del-la medesima legge.11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Go-verno propone annualmente al Parlamento le nor-me di delega ovvero di delegificazione necessarie

alla compilazione di testi unici legislativi o regola-mentari, con particolare riferimento alle materie in-teressate dalla attuazione della presente legge. Insede di prima attuazione della presente legge, il Go-verno è delegato ad emanare, entro il termine di seimesi decorrenti dalla data di entrata in vigore deidecreti legislativi di cui all’art. 4, norme per la dele-gificazione delle materie di cui all’art. 4, comma 4,lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,nonché testi unici delle leggi che disciplinano i set-tori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c),anche attraverso le necessarie modifiche, integra-zioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previ-sti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo”.“Allegato 1 (Omissis).17. Procedimenti di riconoscimento di persone giu-ridiche private, di approvazione delle modifiche del-l’atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazioneall’acquisto di beni immobili, all’accettazione di attidi liberalità da parte di associazioni o fondazioni,nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:codice civile, articoli 12, 16 e 17;disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modifi-cazioni;regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modifi-cazioni;regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successivemodificazioni;legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successivemodificazioni”.- Il titolo II del codice civile reca:“Titolo II - DELLE PERSONE GIURIDICHE”Il capo I e capo II del titolo II del codice civile reca-no:“Capo I - Disposizioni generaliCapo II - Delle associazioni e delle fondazioni”.- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca: “Dis-posizioni per l’attuazione del codice civile e disposi-zioni transitorie”.- Il capo I reca: “Capo I - Disposizioni di attuazio-ne”.- La sezione I reca: “Sezione I - Disposizioni relativeal libro I”.- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616, reca: “Attuazione della delega di cuiall’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”.

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- Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività diGoverno e ordinamento della Presidenza del Consi-glio dei Ministri):“2. Con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sen-tito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamen-ti per la disciplina delle materie, non coperte da ri-serva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,per le quali le leggi della Repubblica, autorizzandol’esercizio della potestà regolamentare del Governo,determinano le norme generali regolatrici della ma-teria e dispongono l’abrogazione delle norme vi-genti, con effetto dall’entrata in vigore delle normeregolamentari”.

Note all’art. 1:- Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, recante: “Definizione edampliamento delle attribuzioni della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e Bolzano ed unifi-cazione, per le materie ed i compiti di interesse co-mune delle regioni, delle province e dei comuni,con la Conferenza Stato-città ed autonomie loca-li”.“Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Con-ferenza Stato-regioni favorisce l’interscambio di da-ti ed informazioni sull’attività posta in essere dalleamministrazioni centrali, regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano.2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli diintesa tra Governo, regioni e province autonome diTrento e di Bolzano, anche ai fini della costituzionedi banche dati sulle rispettive attività, accessibili siadallo Stato che dalle regioni e dalle province auto-nome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza perl’accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti diintesa con l’Autorità per l’informatica nella pubblicaamministrazione.3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedo-no, altresì, le modalità con le quali le regioni e leprovince autonome si avvalgono della rete unitariadelle pubbliche amministrazioni e dei servizi di tra-sporto e di interoperabilità messi a disposizione daigestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensidell’art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,n. 59”.

Nota all’art. 2:- Si riporta il testo dell’art. 21, secondo comma, delcodice civile:“Art. 21 (Deliberazioni dell’assemblea).(Omissis).Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se inessi non è altrimenti disposto, occorrono la presen-za di almeno tre quarti degli associati e il voto favo-revole della maggioranza dei presenti”.

Note all’art. 5:- Il libro I del codice civile reca: “Delle persone e del-la famiglia”.- Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle pre-messe.

Note all’art. 6:- Si riporta il testo dell’art. 27 del codice civile, comemodificato dal regolamento qui pubblicato.“Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltreche per le cause previste nell’atto costitutivo e nellostatuto, la persona giuridica si estingue quando loscopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tuttigli associati sono venuti a mancare”.- Si riporta il testo dell’art. 11, delle disposizioni diattuazione del codice civile, approvato con regio de-creto 30 marzo 1942, n. 318:“Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Quando lapersona giuridica è dichiarata estinta o quando l’as-sociazione è sciolta, il presidente del tribunale, suistanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, delpubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno opiù commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivoo lo statuto non preveda una diversa forma di nomi-na e a questa si proceda entro un mese dal provvedi-mento. La preventiva designazione dei liquidatori nel-l’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.Quando lo scioglimento dell’associazione è delibe-rato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dal-l’assemblea medesima con la maggioranza previstadall’art. 21 del codice.Possono essere nominati liquidatori anche gli am-ministratori uscenti.In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelleforme previste nell’atto costitutivo o nello statutodeve essere comunicata immediatamente al presi-dente del tribunale”.

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