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Enti locali e processo tributario Domenico Occagna Avvocato - Ufficio Legale del Comune di...

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Enti locali e processo tributario Domenico Occagna Avvocato - Ufficio Legale del Comune di Civitavecchia – Docente A.N.U.T.E.L. 02/10/2008 Pagina 1 Urbino (PU)
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Page 1: Enti locali e processo tributario Domenico Occagna Avvocato - Ufficio Legale del Comune di Civitavecchia – Docente A.N.U.T.E.L. 02/10/2008Pagina 1Urbino.

Enti locali e processo tributario

Domenico OccagnaAvvocato - Ufficio Legale del Comune di Civitavecchia – Docente A.N.U.T.E.L.

02/10/2008 Pagina 1Urbino (PU)

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I – Nozioni introduttive

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Disciplina del processo tributario

1) D.Lgs. 31 dicembre 1992 n° 546 (“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413”);

2) Codice di procedura civile (“per quanto da esse non disposto e con esse compatibili” - art. 1, co. 2, D. Lgs. 546/92)

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Struttura del D. Lgs. 546/1992

• TITOLO PRIMODisposizioni generali (artt. 1-17)

• TITOLO SECONDOIl processo (artt. 18-70)

• TITOLO TERZODisposizioni finali e transitorie (artt. 71-80)

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TITOLO PRIMO Disposizioni generali

– Capo I:

Del giudice tributario e dei suoi ausiliari (1-9)

– Capo II:

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio (10-17)

Struttura del D. Lgs. 546/1992

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Struttura del D. Lgs. 546/1992

TITOLO SECONDO Il processo

Capo I:

Sez. I – Introduzione del giudizio (18-26)

Sez. II – L’esame preliminare del ricorso (27-29)

Sez. III – La trattazione della controversia (30-35)

Sez. IV – La decisione della controversia (36-38)

Sez. V – Sospensione, interruzione ed estinzione del processo (39-46)

Capo II:

I procedimenti cautelare e conciliativo (47-48)02/10/2008 Pagina 6Urbino (PU)

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TITOLO SECONDO Il processo

Capo III:

Sez. I – Le impugnazioni in generale (49-51)

Sez. II – Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale (52-61)

Sez. III – Il ricorso per cassazione (62-63)

Sez. IV – La revocazione (64-67)

Capo IV:

L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie (68-70)

Struttura del D. Lgs. 546/1992

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Principi e criteri direttivi della riforma

Art. 30 - Legge 30 dicembre 1991, n° 413 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad

emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:(...)

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile (...)

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Caratteristiche del processo tributario riformato

1) Eliminazione di alcune significative differenze con il processo civile

2) Persistente affinità con il processo amministrativo

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Natura impugnatoria del processo tributario: impugnazione-merito

Dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

(Cassazione civile, sez. trib., 12 luglio 2006, n° 15825. Conformi: 11216/07; 28770/05; 3309/04; 4280/01)

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II – Il giudizio di primo grado

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Le fasi del giudizio di primo grado (*)

Introduzione del giudizio(art. 18)

Il processo è introdotto con ricorsoalla commissione tributaria provinciale

(*) Art. 61. Norme applicabili. - 1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

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Il ricorso

Art. 18. Il ricorso.1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a ) della commissione tributaria cui è diretto; b ) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c ) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d ) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e ) dei motivi.

(...)

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Il ricorso

Art. 18. Il ricorso(...)

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

(...)

Art. 14, c. 2: Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

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Il ricorsoArt. 18. Il ricorso.

(...)

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

(*) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, c. 3, e 18 c. 3 e 4, nella parte in cui sanzionerebbero, nei giudizi di valore eccedente i cinque milioni di lire, con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, atteso che detta inammissibilità sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito, nei termini fissati dal giudice adito, l'ordine da questi dato al contribuente di munirsi di un difensore abilitato (C. Cost., 13 giugno 2000, n.189).

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Interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità

Le norme che prevedono l'inammissibilità insanabile del ricorso introduttivo del giudizio tributario (art. 22 d.lg. 546/92), in quanto produttive di effetti particolarmente gravi, debbono essere interpretate in modo restrittivo, alla luce del principio secondo cui l'inammissibilità non può mai essere dichiarata quando, pur ricorrendo un vizio formale del ricorso, vi sia comunque modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali.

(Cassazione civile , sez. un., 31 ottobre 2005, n. 21170)

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Le fasi del giudizio di primo grado (2)

Notificazione del ricorso(artt. 20 e 16)

a) mediante spedizione in plicoraccomandato senza busta;b) a mezzo ufficiale giudiziario;c) mediante consegna all'ufficiodel Ministero delle Finanze o al-l'ente locale

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Le fasi del giudizio di primo grado (3)

Termine per la notificazionedel ricorso (art. 21)

a) a pena di inammissibilità, entro ses-santa giorni dalla notificazione dell'attoimpugnato;b) decorsi novanta giorni dalla doman-da di restituzione ed entro i termini diprescrizione, se impugnato silenzio-rifiuto alla restituzione

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La spedizione del piego imbustato

Nel processo tributario, gli effetti della notificazione dell'atto di appello, effettuata per mezzo del servizio postale, decorrono per il notificante dalla data di spedizione dell'atto anche nel caso in cui la spedizione avvenga in busta e non in piego raccomandato, in difetto di contestazioni riguardo al contenuto della busta stessa.

(Cass. Civ, sent. 18/1/2006 n.918)

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La notifica compiuta dalla parte mediante il sistema postale deve avvenire mediante spedizione in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento e, in tal caso, la notifica si ritiene effettuata nella data di consegna all'ufficio postale.

Se invece il ricorso viene spedito in una busta chiusa, la tempestività del ricorso non può rilevarsi dalla data della sua spedizione, ma solamente dal timbro di ricezione dell'ufficio impositore, con la conseguenza che, se tale data è successiva alla scadenza del termine previsto per proporre ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile.

(Cass. Civ., sent. 7/11/06 n. 27067)

La spedizione del piego imbustato

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Le fasi del giudizio di primo grado (4)

Deposito o trasmissionea mezzo posta del

ricorso (art. 22)

A pena di inammissibilità,entro trenta giorni dalla

notificazione

Iscrizione del ricorso nelregistro generale e costituzionedel fascicolo d'ufficio (art. 25)

Costituzione dellaparte resistente

(art. 23)

Entro sessanta giorni daquello in cui il ricorso è

stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del

servizio postale

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La costituzione dell'ufficio

Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente

1.L’ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

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Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

La costituzione dell'ufficio

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Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

La costituzione dell'ufficio

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La costituzione tardiva

La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.

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Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli art. 24 e 32 d.lg. 546/92, e tale facoltà è esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 d.lg. medesimo.

(Cass. Civ., sez. trib., 28.09.2005 n. 18962)

La costituzione tardiva

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Le fasi del giudizio di primo grado (5)

Assegnazione del ricorsoalla sezione (art. 26)

Esame preliminare da parte del

presidente della sezione (art. 27)

Il presidente, con decreto soggetto a reclamo (art. 28):a) dichiara l'inammissibilità, semanifesta;b) dichiara, ove ne sussistano ipresupposti, la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

Nomina del relatore e fissazionedell'udienza di trattazione (art. 30)

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Le fasi del giudizio di primo grado (6)

Notificazione dell'avviso di trattazione (art. 31)

Alle sole parti costituite, almeno trenta giorni

liberi prima

Deposito di documenti e

memorie (art. 32)

- documenti: entro venti giorni liberi, prima dell'udienza;

- memorie: entro dieci giorni liberi, prima dell'udienza;

- repliche: entro cinque giorni liberi, prima dell'udienza in camera di consiglio

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Le fasi del giudizio di primo grado (7)

Trattazione(artt. 33-34)

a) in camera di consiglio;b) in pubblica udienza, se una parte lo richiede con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti entro il termine per il deposito di memorie

Deliberazione delcollegio giudicante

(art. 35)

Immediatamente dopo la trattazione o entro

trenta giorni

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Le fasi del giudizio di primo grado (8)

Pubblicazione dellasentenza (art. 37)

Mediante deposito nella segreteria entro trenta giorni dalla data

della deliberazione

Comunicazione della sentenza (art. 37)

Alle parti costituite entrodieci giorni dal deposito

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Fenomeni eventuali

• Astensione e ricusazione dei componenti della commissione (art. 6);

• Proposizione di ricorso per motivi aggiunti (art. 24);

• Riunione dei ricorsi (art. 29);

• Sospensione (art. 39);

• Interruzione (art. 40);

• Estinzione (artt. 44-45-46);

• Incidente cautelare (istanza di sospensione dell'atto impugnato - art. 47);

• Conciliazione giudiziale (art. 48).

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La sospensione del processo

Art. 39. Sospensione del processo.

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

(*) Art. 2, comma 3 - Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

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La sospensione per pregiudizialità necessaria

La disposizione di cui all'art. 39 d.lg. n. 546 del 1992 - secondo il quale il processo tributario è sospeso solo quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che i si tratti della capacità di stare in giudizio - regola unicamente i rapporti esterni, ovvero i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre in ordine ai rapporti tra processi tributari trova applicazione, in virtù dell'art. 1, d.lg. n. 546 del 1992, la disciplina dettata dall'art. 295 c.p.c. secondo cui il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. (Cassazione civile , sez. trib., 14 maggio 2007, n. 10952)

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Cessazione della materia del contendere

Art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28. 3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. (*)

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n° 274 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

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Applicabilità del principio di soccombenza virtuale

In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese. (Cassazione civile , sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1230)

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III – Primo caso pratico: ricorso avverso atto impositivo

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Il primo caso proposto

In data 20/9/2008 la Regione Lazio notificava al Comune di S. Gordiano sul Tirreno (prov. Rm) un atto qualificato “avviso bonario” con il quale era richiesto il pagamento della somma di € 300,00 (oltre sanzioni ed accessori) in relazione a tasse automobilistiche asseritamente dovute per l'anno 2006, in relazione all'autoveicolo targato BX000AA.

Il Comune in realtà, già nel corso del 2005, aveva ceduto l'autoveicolo ad un concessionario autorizzato per la rivendita, sicché l'obbligo di pagamento doveva reputarsi interrotto ai sensi dell'art. 5, co. 43, DL 953/82.

Il Dr. Mario Rossi, dirigente dell'Area Tributi, Patrimonio ed Economato era invitato dal Direttore Generale a verificare la possibilità di proporre ricorso ed a predisporre l'eventuale atto.

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La giurisdizione

La funzione, espressione della sovranità dello Stato, che si sostanzia nella statuizione della regola di diritto da applicare in un caso controverso, da parte di un soggetto terzo.

L'attuazione o applicazione del diritto al caso concreto ad opera di un soggetto diverso da colui che la sollecita per la realizzazione di un interesse.

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L'oggetto della giurisdizione tributaria

Norma di riferimento: art. 2, D. Lgs. 546/92.

Sua evoluzione nel tempo:

1) testo originario: giurisdizione a carattere speciale

2) art. 12, co. 2, legge 448/01: giurisdizione a carattere generale

3) art. 3-bis, DL 30/9/05 n° 230: estensione alle c.d. entrate paratributarie (Cosap, Canoni fognatura e depurazione, Tia, Cimp)

4) C. Cost. Sent. 10-14/3/08 n° 64: illegittimità della devoluzione del cosap e, in generale, di entrate non tributarie

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: la formulazione originaria dell'art. 2

Art. 2. Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:

a) le imposte sui redditi;b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;d) l'imposta di registro;e) l'imposta sulle successioni e donazioni;f) le imposte ipotecaria e catastale;g) l'imposta sulle assicurazioni;h) i tributi comunali e locali;i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza

giurisdizionale delle commissioni tributarie.(...)

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: la formulazione originaria dell'art. 2

(...)

2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonchè le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cuil comma

3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: l'art. 2 riscritto dall'art. 12, co. 2, l. 448/01

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(...)

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: l'art. 2 riscritto dall'art. 12, co. 2, l. 448/01

(...)

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: l'art. 2 integrato dall'art. 3-bis D.L. 30/9/05 n.230 (in vigore dal 03/12/2005)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(...)

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L'oggetto della giurisdizione tributaria: l'art. 2 integrato dall'art. 3-bis D.L. 30/9/05 n.230 (in vigore dal 03/12/2005)

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza [del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni] (*) e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. (inalterato).

(*) inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo (C. Cost. sent. 10-14/3/08 n. 64)

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Il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali

Art. 102 Cost. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materia, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.(...)

VI Disp. trans. Cost. - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.(...)

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Incostituzionalità parziale dell'art. 2, comma 2

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 102, co. 2, Cost., l'art. 2, co. 2, secondo periodo, D. Lgs. 546/92, come modificato dall'art. 3-bis, co. 1, lett. b), del DL 30 settembre 2005 n° 203, nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”.

(Corte Costituzionale, sentenza 10-14/3/2008 n. 64)

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Gli atti impugnabili nel processo tributario

Questioni:

1) Le questioni sull'impugnabilità dell'atto attengono alla giurisdizione o all'ammissibilità del ricorso?

2) L'elenco contenuto nell'art. 19 è tassativo o esemplificativo? ?

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Atti impugnabili e rapporti con la giurisdizione

La riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda.

(Cassazione civile, sez. un., 27.03.2007, n. 7388)

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Gli atti impugnabili

Art. 19. Atti impugnabili e oggetto del ricorso. 1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a ) l'avviso di accertamento del tributo; b ) l'avviso di liquidazione del tributo; c ) il provvedimento che irroga le sanzioni; d ) il ruolo e la cartella di pagamento; e ) l'avviso di mora;e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77

del DPR 29 settembre 1973 n° 602 e successive modificazioni; [lettera aggiunta dall'art. 35 co. 26 quinquies DL 223/06]

e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del DPR 29 settembre 1973 n° 602 e successive modificazioni; [lettera aggiunta dall'art. 35 co. 26 quinquies DL 223/06]

f ) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;(...)

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Gli atti impugnabili

Art. 19. Atti impugnabili e oggetto del ricorso. 1. Il ricorso può essere proposto avverso: (...)f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. (...).

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Gli atti impugnabili

Art. 19. Atti impugnabili e oggetto del ricorso. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono

impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

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I casi controversi: l'ingiunzione fiscale

In tema di riscossione dei tributi locali, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, poiché l'ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

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I casi controversi: l'ingiunzione fiscale

Ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre alla giurisdizione del g.o. appartengono solo gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione.

(Cassazione civile, sez. un., 25 maggio 2005, n. 10958. Conforme: sent. n° 1240/05)

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I casi controversi: il diniego di autotutela - 1 -

Sussiste la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito della Amministrazione a procedere ad autotutela. Altra e diversa questione, di competenza appunto del giudice tributario, è stabilire se quel rifiuto sia o meno impugnabile, così come valutare se con l'istanza di autotutela il contribuente chieda l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari di tale atto o per eventi sopravvenuti (come sembrerebbe nel caso di specie).

(Cassazione civile, sez. un., 10 agosto 2005, n. 16776)

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I casi controversi: il diniego di autotutela - 2 -

In materia tributaria, l'istanza del contribuente di adozione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti - vale a dire di leggi successive - all'atto impositivo (nella specie, il condono e la modifica del sistema sanzionatorio) è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell'atto stesso per suoi vizi originari.

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I casi controversi: il diniego di autotutela

Da ciò consegue che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego (parziale, nella specie) di autotutela non si risolve in una (inammissibile) impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale.

(Cassazione civile, sez. trib., 20.02.2006, n. 3608)

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I casi controversi: il diniego di autotutela - 3 -

Il mancato esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di autotutela non è sindacabile in sede giudiziaria, trattandosi di esercizio di un potere discrezionale e non di un obbligo giuridico (sarebbe però auspicabile che l'Amministrazione finanziaria, in ipotesi in cui il contribuente lamenta una duplicazione di imposta avesse la sensibilità, per non dire il dovere, di accertarsi e di verificare la veridicità delle affermazioni dei cittadini in virtù dei principi, sanciti dalla L. 212/2000, dell'affidamento, della buona fede e della collaborazione).

(Cassazione Civile, sent. n° 1710/2006)

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I casi controversi: il diniego di autotutela - 4 -

In tema di contenzioso tributario, l'art. 12, comma 2, l. 28 dicembre 2001 n. 448, configurando la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, comporta la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo la natura discrezionale di tali provvedimenti, in quanto l'art. 103 cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del g.a. per la tutela degli interessi legittimi, ferma restando la necessità di una verifica da parte del giudice tributario in ordine alla riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, che non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda.

(Cassazione civile , sez. un., 27 marzo 2007, n. 7388)

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I casi controversi: l'avviso bonario

Nel processo tributario regolato dal d.lgs. n° 546/1992, nell'elenco tassativo degli <atti impugnabili> contenuto nell'art. 19 non sono compresi gli inviti bonari al pagamento, in quanto la sfera del privato viene incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo <preannunci> in caso di mancato spontaneo pagamento.

(Cassazione civile, sez. trib., 4/2/2005, n. 2302. Conf.: 12/7/2005 n. 14669)

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Ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito <bonario> a versare quanto dovuto.

(Cassazione Civile, sez. trib., sentenza 20/3-24/7/2007 n. 16293)

I casi controversi: l'avviso bonario

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I casi controversi: la fattura e la bolletta TIA

Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono – al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa – enunciare – anche in forma sintetica, purché chiara – sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo.

(Cassazione Civile, sez.trib., sent. 9/3-9/8/2007 n. 17526)

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I casi controversi: il preavviso di fermo

• Non previsto dalla normativa, ma dalla prassi (da ultimo ris. 2/E del 09.01.2006)

• Art. 86 DPR 602/73: Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede (entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, cfr. D.I. 503/1998, art. 4)

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Il difetto di giurisdizione

Art. 3. Difetto di giurisdizione.

1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

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Gli effetti della sentenza che declina la giurisdizione

• Tesi tradizionale:

Il processo introdotto innanzi il giudice munito di giurisdizione ricomincia da capo.

• Giurisprudenza più recente:

Si ammette che il processo prosegua innanzi il giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

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Gli effetti della sentenza che declina la giurisdizione - 2 -

Considerato che il giusto processo non è diretto allo scopo di sfociare in una decisione di mero rito, ma di rendere una pronuncia di merito stabilendo chi ha torto e chi ha ragione, in base a una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, che tenga conto delle argomentazioni emergenti dalle intervenute modifiche legislative e delle prospettazioni svolte di recente dalla dottrina, deve ritenersi che nell'ordinamento processuale è stato dato ingresso al principio della "translatio iudicii" dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione (sia ad opera della Corte di cassazione, sia ad opera di qualsiasi altro giudice).

(Cassazione civile , sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109)

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Gli effetti della sentenza che declina la giurisdizione - 3 -

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 1034/1971, nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declamatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. (Corte Costituzionale, sentenza 5-12 marzo 2007, n. 77)

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La competenza

La quantità di giurisdizione spettante a ciascun ufficio giudiziario.

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Il criterio di determinazione della competenza tributaria

Art. 4. Competenza per territorio.1. Le commissioni tributarie provinciali sono

competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

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Il criterio di determinazione della competenza tributaria

Art. 4. Competenza per territorio.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

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L'incompetenza

Art. 5. Incompetenza.

1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

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L'incompetenza

Art. 5. Incompetenza.

3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

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Art. 5. Incompetenza.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

L'incompetenza

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La determinazione della giurisdizione e della competenza

Art. 5 c.p.c. - Momento determinante della giurisdizione e della competenza

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(*) Disposizione non applicabile nei casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme sulla giurisdizione.

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La rappresentanza processuale dell'ente locale

Art. 11. Capacità di stare in giudizio.

(…)

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. (*)

(*) comma sostituito dall’art. 3-bis DL 31/3/05 n° 44, convertito nella legge 31/5/05 n° 88. Il testo originario disponeva:

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

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Statuto, rappresentanza processuale dell'ente locale ed autorizzazione a stare in giudizio

Lo Statuto del comune (atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, la cui conoscenza appartiene alla scienza ufficiale del giudice) può legittimamente affidarla ai dirigenti. L'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente.

(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n° 12872 del 5/5-16/6/2005)

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L'assistenza tecnica

Art. 12. L'assistenza tecnica.

1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

(...)

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L'assistenza tecnica

Art. 12. L'assistenza tecnica.(...)2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle

commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. (*) Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica (...).(...)

(*) Periodo sostituito dall'art. 3-bis D.L. 30 settembre 2005 n° 230 (con decorrenza 3 dicembre 2005).

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Art. 12. L'assistenza tecnica.(...)

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

(...)

L'assistenza tecnica

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• Art. 83, comma 4, c.p.c. - Procura alle liti

• La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

L'assistenza tecnica

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L'assistenza tecnica

Art. 12. L'assistenza tecnica.(...)

5.Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire [€ 2.582,28], anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi (...), possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. (...)

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L'assistenza tecnica

Art. 12. L'assistenza tecnica.

(...)

5. (...) Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

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Art. 12. L'assistenza tecnica.

(...)

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

L'assistenza tecnica

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•Art. 10, comma 2, c.p.c. - Determinazione del valore

•A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale

L'assistenza tecnica

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Il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, c. 3, e 18 c. 3 e 4, nella parte in cui sanzionerebbero, nei giudizi di valore eccedente i cinque milioni di lire, con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, atteso che detta inammissibilità sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito, nei termini fissati dal giudice adito, l'ordine da questi dato al contribuente di munirsi di un difensore abilitato.

(Corte Costituzionale, sentenza 13.06.2000, n. 189)

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Il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato -2-

Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000, per effetto dell'interpretazione adeguatrice degli art. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, fornita dalla Corte cost. con sentenza n. 189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria.

(...)

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Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio. In tal caso, la riforma della dichiarazione d'inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest'ultima di procedere direttamente all'esame del merito, ma impone, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del d.lg. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza.

(Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 620)

Il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato -2-

(...)

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Il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato -3-

La Commissione tributaria, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire cinque milioni, è tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 d.lg. 546/1992 come interpretato dalla Corte costituzionale, che il contribuente, ricorrente o resistente in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca invece dell'indispensabile assistenza tecnica. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia in primo grado che in appello la pretesa del contribuente sia stata accolta, è assolutamente irrilevante la denuncia, in sede di legittimità, da parte dell'amministrazione, che il ricorso in primo grado è stato sottoscritto da persona priva di adeguata qualità professionale e che faceva difetto la certificazione di autenticità della firma apposta dal contribuente in calce al mandato conferito al detto soggetto.

(...)

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Il ricorso deve, infatti, comunque, considerarsi proposto in proprio dal contribuente con conseguente insussistenza dell'invocata inammissibilità, ancorché l'eccezione sia stata formulata sia in primo grado che in appello e non esaminata da quei giudici, qualora il giudice di primo grado non abbia adottato alcun provvedimento perché il contribuente si munisse di difensore abilitato. (Cassazione civile , sez. trib., 06.10.2006, n. 21510)

Il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato -3-

(...)

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IV – Secondo caso pratico: controdeduzioni del comune

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Il caso proposto

In data 30/12/2005, il Comune di S. Gordiano sul Tirreno (prov. RM), notificava al sig. Virginio Verdi tre distinti avvisi di liquidazione con i quali recuperava l'imposta non versata, per gli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione ad un fabbricato di sua proprietà (€ 1.000 per ciascun anno di riferimento, oltre interessi moratori) ed irrogava la relativa per omesso versamento.

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Il contribuente, senza l'assistenza di difensore abilitato, ricorreva alla CTP di Roma, articolando i seguenti motivi di ricorso:

1. illegittimità degli avvisi per vizio della motivazione ed omessa allegazione delle delibere richiamate;

2. infondatezza della pretesa, trattandosi di fabbricato assegnato già nel 2001 al coniuge;

3. inapplicabilità delle sanzioni, in quanto il contribuente si era conformato ad indicazioni ministeriali (richiesta subordinata).

Il caso proposto

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V – Le impugnazioni

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Le impugnazioni: nozione

I rimedi offerti dall'ordinamento processuale avverso le sentenze errate e/o ingiuste

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Le impugnazioni: alcune possibili classificazioni

• Mezzi di impugnazione ordinari e straordinari

• Mezzi di impugnazione devolutivi e rescindenti

• Mezzi di impugnazione a critica libera ed a critica vincolata

• Mezzi di impugnazione che si propongono allo stesso giudice e mezzi di impugnazione che si propongono innanzi giudice diverso

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Le impugnazioni: disposizioni applicabili

Art. 49. Disposizioni generali applicabili.

1.Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

Art. 1. Gli organi della giurisdizione tributaria.(…)2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto

e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

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I mezzi di impugnazione

Art. 50. I mezzi d'impugnazione.

1.I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

(*) Il processo tributario non contempla, quali mezzi di impugnazione, né il regolamento di competenza né l'opposizione di terzo.

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I termini per l'impugnazione

Termini per impugnare:

Termine “breve”:sessanta giorni dalla

notificazione della sentenza

Termine “lungo”:un anno dalla pubblicazione

(deposito in segreteria)

Entrambi i termini sono sospesi dal1° agosto al 15 settembre

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I termini per l'impugnazione:il c.d. “termine breve”

Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

(...)2.Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente

alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.(...)

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Art. 51 - Termini d'impugnazione.

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.(...)

I termini per l'impugnazione:il c.d. “termine breve”

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I termini per l'impugnazione:il c.d. “termine lungo”

Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

(...)

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

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Art. 327 c.p.c. - Decadenza dall’impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione , l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

(...)

I termini per l'impugnazione:il c.d. “termine lungo”

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Un limite all'impugnazione: l'acquiescenza

Art. 329 c.p.c. - Acquiescenza totale o parziale

Salvi i casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

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L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Un limite all'impugnazione: l'acquiescenza -2-

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Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della p.a., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 329 c.p.c. e 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Un limite all'impugnazione: l'acquiescenza -2-

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Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione annulli l'avviso di mora dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente; ciò rappresenta, infatti, comportamento concludente dal quale può desumersi, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, atteso che, in relazione alle imposte sui redditi, venuto meno l'avviso di mora, che costituisce, nella sua funzione primaria e necessaria, atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, viene meno lo stesso oggetto del contendere, costituito (nella specie) proprio dall'impugnazione dell'avviso medesimo.

(Cassazione civile, sez. trib., 18 dicembre 2006, n. 27082)

Un limite all'impugnazione: l'acquiescenza -2-

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La notificazione della sentenza e dell'impugnazione

Problema:

Si applica l'art. 17, D. Lgs. 546/92, o si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 285 e 330)?

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D. Lgs. 546/92: luogo delle notificazioni

17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

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D. Lgs. 546/92: luogo delle notificazioni

17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

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Codice di procedura civile:notificazione della sentenza

Art. 285 c.p.c. - Modo di notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma.

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Art. 170 c.p.c. - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.(...)

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.(...)

Codice di procedura civile:notificazione della sentenza

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La notificazione dell'impugnazione

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili. Conferma tale regola l'art. 49 del d.lg. n. 546 del 1992, norma sulle impugnazioni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 62, il quale per il ricorso per cassazione richiama espressamente le norme del c.p.c., dando così prevalenza, negli espressi limiti, alle norme processuali ordinarie.

(...)

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In base a tali principi la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale è soggetta alla disciplina dettata dagli art. 16, comma 2, e 17 del citato d.lg. n. 546 del 1992, disposizione quest'ultima che al comma 1 innanzitutto fa salva la consegna in mani proprie. L'espressione "mani proprie", secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere.

La notificazione dell'impugnazione

(...)

(...)

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Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte (nella specie il rappresentante legale della società ricorrente), quand'anche nel giudizio a quo si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del citato d.lg. (Cassazione civile , sez. trib., 09.03.2007, n. 5504)

La notificazione dell'impugnazione

(...)

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Codice di procedura civile:notificazione dell'impugnazione

Art. 330 c.p.c. - Luogo di notificazione dell'impugnazione

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

(...)

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Art. 330 c.p.c. - Luogo di notificazione dell'impugnazione

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Codice di procedura civile:notificazione dell'impugnazione

(...)

(...)

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Art. 330 c.p.c. - Luogo di notificazione dell'impugnazione

(...)

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

(...)

Codice di procedura civile:notificazione dell'impugnazione

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La notificazione dell'impugnazione: la sezione tributaria rimette la questione alle ss.uu.

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza 12-20 giugno 2007 n. 14355

Viene rimessa alle sezioni Unite della Cassazione la questione di massima di particolare importanza relativa all'applicabilità o meno del disposto di cui all'articolo 330 c.p.c. nel processo tributario e alla validità o meno della notifica dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di un'unica copia al procuratore costituito per una pluralità di parti.

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L'appello: norme applicabili

Art. 61 - Norme applicabili.

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

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L'appello: competenza

Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare.

1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

(...)

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Art. 4. Competenza per territorio.

(...)

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

L'appello: competenza

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Contenuto dell'atto di appello

Art. 53. Forma dell'appello.

1.Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. (...)

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Art. 53. Forma dell'appello.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado (...).

Contenuto dell'atto di appello

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Art. 20. Proposizione del ricorso. 1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma

dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

Contenuto dell'atto di appello

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Art. 16. Comunicazioni e notificazioni. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente

locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

Contenuto dell'atto di appello

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La notificazione dell'appello tramite messi

In tema di contenzioso tributario, i messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche - ove debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.lg. n. 546 del 1992 - nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, essendone privi solo nell'ambito del procedimento per cassazione.

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La notificazione dell'appello tramite messi

Detti messi, pertanto, sono legittimati anche alla notifica dell'atto di appello e deve, per l'effetto, essere cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale che abbia dichiarato inammissibile l'appello proposto perché il relativo atto era stato notificato da soggetto totalmente carente di potere notificatorio. (Cassazione civile, sez. trib., 16.04.2007, n. 8976)

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Il litisconsorzio in appello

In tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (cd. cause inscindibili), ma altresì nell'ipotesi di cause che, riguardando due (o più) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (cd. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il "simultaneus processus" non sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso. (Cassazione civile , sez. trib., 19.01.2007, n. 1225)

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Costituzione dell'appellante

Art. 53. Forma dell'appello. (...)

2. Il ricorso in appello (...) deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. (*)

(*) Periodo aggiunto dall'art. 3-bis D.L. 30 settembre 2005 n° 230.

(...)

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(...)Art. 53. Forma dell'appello.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Costituzione dell'appellante

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Art. 123 disp.att. c.p.c. - Avviso di impugnazione alla cancelleria

L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata.Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

Costituzione dell'appellante

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Costituzione dell'appellato e termine per l'appello incidentale

Art. 54. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

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L'appello incidentale

Art. 333 c.p.c. - Impugnazioni incidentali

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

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L'appello incidentale: riunione delle impugnazioni separate

Art. 335 c.p.c. - Riunione delle impugnazioni separate.

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

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L'appello incidentale: riunione delle impugnazioni separate

In tema di processo tributario, la proposizione dell'appello incidentale con atto distinto dalle controdeduzioni, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 54, comma 2, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 546, ma comunque entro il termine stabilito, non ne comporta l'inammissibilità, stante il principio di tendenziale limitazione delle ipotesi di inammissibilità nell'ordinamento processuale tributario e il carattere non essenziale della formalità della proposizione congiunta.(Cass. Civ., sez. trib., sent. 5/12/2005, n. 26391. Conf.: Cass. Civ., sez. trib., sent. 19/5/2006 n. 11809)

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L'appello incidentale tardivo

Art. 334 c.p.c. Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione perde ogni efficacia.

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Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo

Anche nel processo tributario è proponibile l'appello incidentale tardivo, sia perché l'art. 49 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., sia perché l'art. 54 del citato d.lg. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 30/8/2001 n° 11349)

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Ammissibilità nel processo tributario dell'appello incidentale tardivo -2-

In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale tardivo può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l'appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa una pienezza diversa da quella dell'appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, prevista dall'art. 30 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nonché del disposto degli art. 49 e 54 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, i quali richiamano per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, con la sola esclusione dell'art. 337 c.p.c., e non pongono alcuna limitazione in ordine ai contenuti dell'appello incidentale.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 7/5/2008 n. 11080)

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L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

Art. 56. Questioni ed eccezioni non riproposte.

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

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Art. 346 c.p.c. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

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L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte

La parte totalmente vittoriosa in primo grado, a norma dell'art. 343 c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi degli art. 54, comma 2, e 1, comma 2, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame presentato dal soccombente, appello incidentale per dolersi del mancato accoglimento di eccezioni di rito o di merito o di ragioni della domanda, essendo a tal fine sufficiente una loro specifica riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c.

(Cass. Civ., sez. trib., sent. 22/11/2002, n° 16768)

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L'onere di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte -2-

La norma - stabilita dall'art. 346 c.p.c. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello.

(Cassazione civile , sez. trib., 18.04.2007, n. 9217)

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Limiti all'ammissibilità di nuove prove e libera produzione di nuovi documenti

Art. 58. Nuove prove in appello.

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

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La remissione al giudice di I grado

Art. 59. Rimessione alla commissione provinciale.

1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

(...)

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La remissione al giudice di I grado -2-

Art. 59. Rimessione alla commissione provinciale.(...).

2.Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3.Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte

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Non riproponibilità dell'appello inammissibile ed estinzione del giudizio

Art. 60. Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile.

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

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Art. 338 c.p.c. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata (...).

Non riproponibilità dell'appello inammissibile ed estinzione del giudizio -2-

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VI – Terzo caso pratico: appello avverso una sentenza

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Il caso proposto

La Commissione Tributaria di Roma, con la sentenza n. 500/99/07 del 30/12/07, accoglieva il ricorso.

A suo giudizio, gli avvisi erano congruamente motivati e riproducevano le deliberazioni richiamate nel loro ocntenuto essenziale.

Nel merito, la pretesa tributaria del Comune era, tuttavia, infondata perché il diritto dell'assegnatario, anche se non qualificabile come diritto reale di abitazione, è comunque un diritto che preclude in maniera completa l'utilizzazione dell'immobile al coniuge non assegnatario.

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VII – Ricorso per cassazione e revocazione

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Il ricorso per cassazione

Art. 62. Norme applicabili.

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

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La notificazione del ricorso

In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli art. 20, 22 e 53 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio.

(Cassazione civile, sez. trib., 04.06.2007, n. 12982)

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La rappresentanza processuale innanzi la Suprema Corte

In tema di contenzioso tributario, il comma 3 dell'art. 11 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, per il quale l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, si applica solo ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, soltanto ai quali evidentemente si riferisce l'art. 11, e non anche, pertanto, al ricorso per cassazione, cui si applicano, invece, esclusivamente le norme dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma 2, del citato d.lg. n. 546 del 1992 e l'inesistenza, in tale d.lg. di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso.

(Cassazione civile , sez. trib., 21.03.2007, n. 6727)

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Il ricorso per cassazione: motivi di ricorso

Art. 360 c.p.c. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d'appello (...) possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti la giurisdizione;

2) per violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

(...)

(*) Articolo così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. 2/2/2006 n°40

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Il ricorso per cassazione: il giudizio di rinvio

Art. 63. Giudizio di rinvio. 1.Quando la Corte di cassazione rinvia la causa

alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

(...)

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Art. 63. Giudizio di rinvio.

(...)

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

(...)

Il ricorso per cassazione: il giudizio di rinvio -2-

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Il ricorso per cassazione: il giudizio di rinvio -3-

Art. 63. Giudizio di rinvio. (...)

4.Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

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La revocazione

Art. 64. Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.

(...)

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La revocazione ordinaria: motivi

Art. 395 c.p.c. Casi di revocazione.

Le sentenze (...) possono essere impugnate per revocazione: 1) (...); 2) (...); 3) (...);4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità do cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;6) (...).

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La revocazione straordinaria: motivi

Art. 395 c.p.c. Casi di revocazione.

Le sentenze (...) possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;4) (...); 5) (...); 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

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La revocazione straordinaria: decorrenza dei termini

Art. 51. Termini d'impugnazione.

(...)

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

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Sentenze di primo grado:rapporti tra revocazione e appello

Art. 64. Sentenze revocabili e motivi di revocazione.(...)

2.Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. (...)

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Art. 64. Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Sentenze di primo grado:rapporti tra revocazione e appello -2-

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La revocazione: competenza

Art. 65. Proposizione della impugnazione.

1. Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

(...)

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La revocazione: contenuto del ricorso

Art. 65. Proposizione della impugnazione.

(...)2.A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere

gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. (...)

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La revocazione: proposizione del ricorso e deposito

Art. 65. Proposizione della impugnazione.(...)

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

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Art. 53. Forma dell'appello. (...)

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La revocazione: proposizione del ricorso e deposito -2-

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La revocazione: il procedimento

Art. 66. Procedimento.

1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

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La revocazione: la decisione

Art. 67. Decisione.

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

(...)

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L'impugnazione della sentenza che dispone la revocazione

Art. 67. Decisione.

(...)

2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

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Grazie per l’attenzione


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