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ALLEGATO 20
ISTITUTO COMPRENSIVO DI STATO “G. GARIBALDI”
Plesso “P. di Piemonte” via Ettore Fieramosca, 110 – 70123 BARI Tel. 0805749123 fax 0805741054
Plesso “Giuseppe Garibaldi “ P.za Risorgimento, 1 - 70123 BARI Tel. 0805231106
Plesso “Renato Moro” via Ravanas, 1 – 70123 BARI Tel. 0805793861
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” via Pizzoli, 58 – 70123 BARI Tel. 5214555
Direzione: Via Ettore Fieramosca 110 70123 Bari Tel.0805749123 Fax 0805741054
C.F. 93402600725 [email protected] pec [email protected]
ESAMI di STATO
conclusivi del
PRIMO CICLO di ISTRUZIONE
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL
17 maggio 2018
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Indice Pag.
1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.
48 del 31/05/2012- D. Lgsv. 62/2017) 3
1.1 I candidati interni 3
1.1.1 Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità dell’anno scolastico 3
1.1.2 Criteri di ammissione all’Esame di Stato, in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline
4
1.1.3 Criteri di non ammissione all’Esame di Stato 5
1.1.4 Determinazione del voto di ammissione 5
1.2 I candidati esterni 5
2. LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017) 6
2.1 Riferimenti normativi 6
2.2 Commissioni d’esame 6
2.3 Prove d’esame 6
2.4 Valutazione delle prove d’esame 6
2.5 Lode 6
2.6 Esito dei candidati privatisti 7
2.7 Alunni assenti durante le prove d’esame 7
2.8 Pubblicazione degli esiti delle prove d’esame 7
PROVA DI ITALIANO 7
Giudizio della prova scritta di lingua italiana 8
PROVA DI MATEMATICA 9
Criteri / griglia di valutazione prova scritta di matematica 9
PROVA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE/SPAGNOLO) 10
Griglia di correzione della prova scritta di lingue straniere 11
3. IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 12
3.1 Criteri di valutazione del colloquio orale 12
3.2 Giudizio del colloquio d’esame 13
4. ALUNNI BES1 E BES2 14
4.1 Premesse normative 14
4.2 Esami 15
4.3 Gli alunni stranieri 16
5. GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 17
6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE 19
7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 19
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 19
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)
1.1 CANDIDATI INTERNI
PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno/a, anche in funzione
orientativa. Le prove sono regolamentate innanzitutto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122
(“Regolamento sulla valutazione degli alunni”), dalla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e infine dal
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (“Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i) - a firma del Ministro V.Fedeli - nonché della legge 13 luglio
2015, n. 107”.
All’art.1, comma 2 del D.Lgsv. 62/2017 si sottolinea che “La valutazione è coerente con
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida (di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.
L’ammissione all’Esame di Stato avviene dunque in sede di scrutinio finale della classe
terza e si articola in tre fasi:
1. accertamento della validità giuridica dell’anno scolastico, previo controllo della
frequenza scolastica;
2. partecipazione alle prove nazionali standardizzate Invalsi, svolte nel mese di aprile
2018, secondo il calendario interno predisposto dall’Istituto;
3. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione -
debitamente motivata- all’Esame di Stato, in caso di parziale o mancato
raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art.
6 co.2);
4. determinazione del voto di ammissione.
1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’
DELL’ANNO SCOLASTICO.
Sulla base delle recenti disposizioni ministeriali1, gli studenti, per essere ammessi alla
classe successiva o all’Esame di Stato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da
parte del consiglio di classe;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
1 DM n. 741/2017, dedicato esclusivamente all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, con la nota n. 1865/2017 (finalizzata a
illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull’esame) e infine la nota n. 2936/2018 (volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e
alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado).
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Per quanto concerne il primo dei punti succitati, si ribadisce dunque che l'ammissione
all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza, ai
fini della validità dell'anno scolastico.
Pertanto sulla base all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, per l’anno
scolastico 2017-20182 si rende noto che il monte ore annuo corrisponde a 1011 ore,
derivanti dal numero di giorni effettivi di frequenza presso la scuola secondaria G.Pascoli
– I.C. Giuseppe Garibaldi di Bari - (169 giorni).
Il Decr. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno scolastico, il
criterio della frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Pertanto
la frequenza minima è pari a ¾, ossia 759 ore scolastiche. Per l’alunno che abbia
superato il numero massimo di assenze consentite, l’anno scolastico in corso non può
essere considerato valido e pertanto non sarà consentito l’accesso allo scrutinio finale.
Tale rigoroso criterio quantitativo è tuttavia mitigato dalla possibilità per il Collegio dei
Docenti di concedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto
espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011, laddove sono contemplati:
gravi motivi di salute adeguatamente documentati3;
terapie e/o cure programmate;
gravi motivi familiari adeguatamente documentati;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
ulteriori motivate deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe.
Con delibera n.48 del 17 maggio 2018 il Collegio Docenti ha recepito in toto le suddette
casistiche.
1.1.2. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO
INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE
Fermo restando la nota n. 1865/2017, in cui si puntualizza che l’ammissione alla classe
successiva “è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo
studente può essere ammesso all’Esame di Stato, così come alla classe successiva,
anche qualora, in sede di scrutinio finale, egli riporti valutazioni inferiori a 6/10 in una o
più discipline.
2 Delibera n. 683 del 9 maggio 2017, con cui la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno
scolastico 2017/2018”. 3 In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno
scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, si precisa, sulla base della nota MIUR prot. n. 7737 del
27.01.2010, che “per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi
anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati
predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o
in luoghi di cura, i periodi di assenza rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno
2009, n. 122” (Direzione Regionale USR Puglia).
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A questo proposito, il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo G.Garibaldi di Bari ha
deliberato di voler considerare come preminente la valutazione del percorso formativo,
effettuato dall’allievo/a, da parte del Consiglio di Classe di pertinenza. Tale valutazione
terrà naturalmente conto:
- dell’impegno dimostrato;
- dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza;
- del livello di maturazione personale, delle competenze acquisite e delle attitudini
dimostrate nel corso del proprio iter formativo;
- dell’eccellenza / dello svantaggio socio-culturale del contesto in cui si trovi a operare
l’alunno/a.
1.1.3. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Si fa riferimento al D.lgs. 62/2017 e alla nota n. 1865/2017, che mettono in evidenzia il fatto che la non ammissione all’Esame di Stato debba essere:
deliberata a maggioranza; debitamente motivata;
1.1.4. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il voto di ammissione, espresso in decimi
(art. 6, c. 5, d.lgs. del 13 aprile 2017, n.62).
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di
Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.
Il voto prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO
della scuola secondaria di primo grado.
1.2 CANDIDATI ESTERNI
“Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
qualità di candidati privatisti (art.10, comma 5, Decr.Lgsv. 62/2017) coloro che compiono,
entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale
ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio”. Inoltre art.10,
comma 6, Decr.Lgsv. 62/2017), “Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i
candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7, presso una
istituzione scolastica statale o paritaria”.
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2. LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017)
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: “L'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa”.
2.2 COMMISSIONI D’ESAME:
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta
dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di
Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente (individuato ai
sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), in caso di
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
2.3 PROVE D’ESAME:
L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i criteri per la correzione
e la valutazione.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad
accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per
ciascuna delle lingue straniere studiate.
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di
argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di
padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
2.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione
finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata
all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media
dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il
candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
2.5 LODE
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
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2.6 ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove
scritte e al colloquio.
2.7 ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME:
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati,
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
2.8 PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME:
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
Prova di Italiano (D.M. 741/2017)
Il D.M. 741/2017 prevede che la prova di produzione scritta in lingua italiana sia costituita da tre
tracce, scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario
indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste
di riformulazione. Tale prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.
La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell’ambito di
quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e
anche delle situazioni specifiche dell’istituto.
La prova scritta di italiano prevista dall’Istituto Comprensivo G.Garibaldi è volta ad accertare:
1. l’aderenza alla traccia svolta;
2. la coerenza con la tipologia testuale richiesta;
3. l’organicità e l’articolazione del proprio pensiero scritto;
4. la proprietà di linguaggio;
5. la correttezza formale, dal punto di vista morfo-sintattico;
6. l’originalità dei contenuti espressi in relazione alle proprie riflessioni personali.
È consentito l’uso del dizionario.
Durata della prova: 4 ore
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GIUDIZIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA IN LINGUA ITALIANA
L’elaborato risulta (1) ............................................................................... alla traccia e
(2) ............................................. coerente con la tipologia testuale richiesta.
L’esposizione è (3).................................................... e denota
(4)................................................................................, oltre che (5)..............................
correttezza dal punto di vista morfo-sintattico.
La capacità di sviluppare riflessioni personali è (6).............................................
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
Aderenza alla traccia (1)
pienamente rispondente 1,5
sostanzialmente rispondente 1
parzialmente rispondente 0,5
poco rispondente 0
subtot 1,5
Coerenza con tipologia testuale
(2)
_ 1,5
grossomodo 1
poco 0,5
subtot 1,5
Organicità (3)
appropriata e ben articolata 2,5
chiara e organica 2
ordinata 1,5
semplice e lineare 1
confusa 0,5
subtot 2,5
Lessico (4)
buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5
sufficiente proprietà di linguaggio 1
lessico essenziale 0,5
improprietà di linguaggio 0
subtot 1,5
Correttezza morfo-sintattica
(5)
ottima 1,5
buona 1
sufficiente 0,5
insufficiente 0
subtot 1,5
Originalità dei contenuti
(6)
spiccata e originale 1,5
apprezzabile 1
accettabile 0,5
ancora piuttosto superficiale 0
subtot 1,5
VALUTAZIONE: …../10
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Prova di Matematica (D.M. 741/2017)
La prova scritta sarà articolata su quattro quesiti che non comportano soluzioni dipendenti l’una
dall’altra.
I quesiti toccheranno:
aspetti numerici o algebrici
aspetti geometrici (spazio e figure)
nozioni elementari nel campo della statistica e/o della probabilità
aspetti matematici di un fenomeno attinente alle scienze sperimentali.
Agli alunni diversamente abili certificati verrà somministrata una prova scritta differenziata.
La prova avrà una durata di tre ore.
Gli alunni potranno avvalersi, durante la prova, della calcolatrice e delle tavole numeriche.
Criteri per la valutazione della prova scritta di MATEMATICA
Obiettivi specifici Capacità e abilità
Applicazione di regole, proprietà e tecniche
di calcolo
Uso di procedure operative: dati, unità di misura,
proporzioni figure, costruzione grafici e tabelle,
formule dirette e inverse, relazione tra grandezze
Elaborazione di strategie risolutive di
problemi
Impostazione problema, formulazione ipotesi,
calcoli
Indagine statistica Uso di indici statistici, elaborazione tabelle di
frequenza
Decodificazione e utilizzo dei linguaggi
specifico e simbolico
Uso del lessico adeguato e dei simboli richiesti
dallo svolgimento dei quesiti
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
CRITERI Descrittori Valutazione
Applicazione di regole,
proprietà e tecniche di calcolo
Accurata/precisa
Corretta
Quasi corretta/funzionale
Non sempre corretta/semplice
Poco precisa/incompleta
Scorretta
10-9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4…/10
Elaborazione di strategie
risolutive di problemi
Accurata/precisa
Corretta
Quasi corretta/funzionale
Non sempre corretta/semplice
Poco precisa/incompleta
Inefficace
10-9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4…/10
Indagine statistica
Accurata/precisa
Corretta
Quasi corretta/funzionale
Non sempre corretta/semplice
Poco precisa/incompleta
Inadeguata
10-9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4…/10
Decodificazione ed utilizzo del
linguaggio specifico e simbolico
Sicuri
Corretta e appropriati
Quasi sempre appropriati
Non sempre appropriati /semplice
Poco corretti
Inappropriato
10-9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4…/10
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Valutazione della prova scritta di matematica Per ciascun quesito, verrà(verranno) valutato(i) il(i) criterio(i) corrispondente, assegnando a ciascuno un voto espresso in decimi, con successiva media aritmetica totale.
Tabella di corrispondenza tra punteggi e voti (livelli) della prova di MATEMATICA
Punteggi Voto LIVELLO
40-38 10 A
37-34 9 A
34-30 8 B
29-26 7 B
25-22 6 C
≤21 5/4 D
Durata della prova: 3 ore
PROVA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE/SPAGNOLO)
(D.M. 741/2017)
Rispetto al precedente regolamento (DPR 122/09) per l’A.S.2017-2018 gli alunni dovranno sostenere
la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese / spagnolo), nella stessa giornata.
La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte accerta le competenze di
comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:
- A2 per l'inglese4
- A1 per la seconda lingua comunitaria5
La prova di Lingue straniere deve essere predisposta scegliendo tra le seguenti tipologie, che
possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e
sviluppo degli argomenti;
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita
quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali
4 A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 5 A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo
concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo
dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
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Il voto della prova di lingua straniera non si può determinare calcolando la media tra i voti assegnati
alle due sezioni della prova medesima (DM 741/17) per evitare la definizione di un voto in decimi con
possibile frazione decimale.
Per ciascuna sezione di lingua si può definire una griglia in base 5, in modo da assegnare a
ciascuna sezione della prova, calibrata sul livello di competenze attese al termine del primo ciclo di
istruzione, un voto da 0 a 5. Il voto unico sarà dato dalla somma dei due distinti voti in modo da
terminare un punteggio intero da 0 a 10.
Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua). Prevista una pausa tra una prova e l’altra.
È consentito l’uso del dizionario bilingue.
Per i criteri di valutazione di detta prova, vedasi l’allegato seguente.
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE
Tipologia della prova: questionario di un testo a risposta chiusa e aperta, lettera o email
Co
mp
ren
sio
ne d
el
testo
Dimostra una completa
comprensione del testo
Comprensione buona e
sviluppo dei punti salienti della richiesta
Comprensione essenziale del
testo
Comprensione frammentaria e molto parziale
Non comprende il significato del
testo
Non svolge la traccia
Co
mp
ete
nza
gra
mm
ati
cale
Ha una completa
competenza grammaticale
Ha una buona competenza
grammaticale, ma presenta alcuni errori
formali
Conosce ed usa le strutture grammaticali in
modo generalmente
essenziale
Conosce e usa le strutture della lingua in modo generalmente
scorretto
Non conosce le strutture della lingua
Non svolge la traccia
Pro
du
zio
ne s
cri
tta
Si esprime in modo coerente
e ben articolato, con
efficacia comunicativa
Esprime in modo
adeguatamente articolato
quanto richiesto dalla
traccia
Esprime in modo
sufficientemente adeguato
quanto richiesto dalla traccia
Comunica in modo confuso e il messaggio non raggiunge con efficacia il destinatario
Non comunica quanto
richiesto dalla traccia
Non svolge la traccia
5 4 3 2 1 0
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3. Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
In base a quanto previsto dal dettato normativo (art.8, decreto legislativo 62 del 2017), “il colloquio è
finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle
competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è
previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento”.
Il D.M. 741 ha ripreso e ampliato parte del decreto 62, ampliandone le indicazioni e sottolineando i le
modalità di conduzione; è previsto infatti che il colloquio sia condotto collegialmente dalla
sottocommissione e che espliciti un collegamento organico e significativo tra le discipline di studio.
A proposito del colloquio anche la Nota ministeriale n.1865 del 2017 ha ripreso le stesse disposizioni
contenute nel decreto 741.
Il colloquio, dunque, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Un elemento di novità consiste nella
nuova versione del colloquio che terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze
connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Si tratta di competenze che i collegi
docenti hanno già definito all’interno dei PTOF, poiché, si sottolinea, il tema della cittadinanza è il
“vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il
curricolo” e “riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti
disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro”.
Il colloquio, pertanto, non dovrebbe consistere nell'accertamento di elementi settoriali delle
conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti
che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione
nello scrutinio di ammissione).
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno
dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo
formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.
3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO ORALE
Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento indicati nel curricolo di Istituto, nonché alla
recente normativa, saranno considerate le voci seguenti:
1. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline (contenuti) e
capacità di esporre in modo chiaro ed efficace le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di
adeguati strumenti - di opportuna analisi o sintesi -, nonché di vari linguaggi, verbali e non-
verbali, a seconda delle richieste e dell’argomento (argomentazione - efficacia
comunicativa);
2. Capacità di riutilizzare le competenze acquisite per la risoluzione di problemi (risoluzione
problemi);
3. Capacità di analizzare una situazione con riflessioni e spunti personali (pensiero critico e
riflessivo);
4. Capacità di organizzare e interconnettere le conoscenze acquisite secondo criteri di
interdisciplinarietà e opportuni nessi logico-spazio-temporali (interdisciplinarietà);
5. Eventuale (per coloro i quali prevedano anche tale disciplina) prova pratica di strumento.
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3.2 GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME
Il giudizio complessivo del colloquio d’esame può essere formulato tenendo conto del seguente
modello:
Cap
acit
à d
i arg
om
enta
zio
ne
/ co
nte
nu
ti
Il/La candidato/a argomenta con…(1a) … ;
perizia (10)
sicurezza (9)
fluidità (8)
semplicità (7)
qualche incertezza (6)
grande difficoltà (5)
esponendo i contenuti in modo… (1b) …
chiaro, autonomo ed esaustivo (10)
chiaro e autonomo (9)
chiaro e abbastanza autonomo (8)
chiaro (7)
parziale (6)
stentato (5)
e servendosi di un linguaggio… (1c) … .
appropriato e variegato (10)
appropriato (9)
adeguato (8)
corretto (7)
semplice e chiaro (6)
poco appropriato (5)
La conoscenza degli argomenti è (1d) …
esauriente (10)
completa (9)
ampia (8)
globale (7)
sufficiente (6)
lacunosa (5)
Ris
olu
zio
ne
di
pro
ble
mi
… e consente all'alunno/a di cercare soluzioni (2a)…
efficaci anche in situazioni non note (10)
efficaci anche in situazioni poco note (9)
funzionali a situazioni note (8)
complessivamente valide (7)
operative in contesti noti (6)
solo in forma guidata (5)
Pen
sier
o c
riti
co e
rif
less
ivo
Il/La candidato/a individua (3a) … relazioni logiche tra gli argomenti,
con disinvoltura le (10)
consapevolmente le (9)
con una certa sicurezza le (8)
adeguatamente le (7)
in forma guidata alcune (6)
con difficoltà le (5)
denota (3b) … capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica.
articolate (10)
sviluppate (9)
valide (8)
discrete (7)
semplici (6)
deboli (5)
Co
llega
men
ti
tra
dis
cip
line
e collega (4a) …
le discipline in modo autonomo, organico, originale e significativo (10)
le discipline in modo autonomo, organico e significativo (9)
la maggior parte delle discipline in modo coerente (8)
alcune discipline in modo coerente (7)
alcune discipline in modo superficiale (6)
in modo errato le discipline, in mancanza di conoscenze sufficienti (5)
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4. ALUNNI BES1 e BES2
4.1 Premesse normative
Per quanto riguarda i BES1 (alunni con disabilità certificata), si riporta quanto stabilito nell’art. 11
del Decreto Legislativo 62/2017: “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi
specifici di apprendimento”
a) La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
b) Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Inoltre, all’art.8, comma 6
del Dec.Lgsv.62/2017, si sottolinea: “Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo
alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento
del diploma finale”.
c) L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo
Individualizzato.
d) Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4
e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
e) Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del P.E.I.
f) Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del P.E.I., relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se
necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate
idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma finale
g) L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
h) Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai
soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.
i) Per le alunne e gli alunni BES2, cioè con disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA), ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione
e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano
Didattico Personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e
nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
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j) Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano
modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di
cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel P.D.P.
k) Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari e comunque
ogni strumento compensativo o dispensativo sia stato già impiegato nel corso dell’anno. Per
tali alunne e alunni, infatti, può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte.
l) Per gli alunni la cui certificazione di DSA preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera,
in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale
sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
m) In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 8.
n) Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
o) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
4.2 ESAMI
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I
CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per quanto riguarda gli alunni BES2, questi sosterranno le medesime stesse prove curricolari
della classe, sebbene con tempi più lunghi e con gli strumenti compensativi previsti dal proprio
P.D.P.
Agli allievi BES1 verrà data la possibilità, sulla base di quanto stabilito nel proprio P.E.I., nonché
del parere dei docenti di sostegno e di lettere, di optare per una prova differenziata.
Entrambe le misure indicate, per gli alunni BES1 e 2, verranno dichiarate in sede di riunione
preliminare d’esame dal docente coordinatore di classe.
I criteri di valutazione della prova sono stati concordati in sede di dipartimento di lettere.
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I
CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova,
strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria
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piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova
curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la
lettura.
Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario e previsto dal P.E.I., una
prova differenziata.
I criteri di valutazione della prova sono stati concordati in sede di dipartimento di matematica.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
PER ALUNNI BES1 E BES2
Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l’Esame di
Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato
durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato. Nello specifico:
- Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (15 minuti)
- Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di font “dyslexic friendly”.
Per gli alunni che beneficino della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che
debba essere pregiudicata la validità dell’esame.
4.3 GLI ALUNNI STRANIERI
Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee
Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR
294/1999, art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione
scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole
italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:
- Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri
stabiliti dal Collegio di docenti;
- Assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento6
(tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- Ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei7 in
tutte le discipline e nel comportamento;
- Rilascio della certificazione di competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria
di I grado e dell’obbligo dell’istruzione;
- Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità
certificata ai sensi della legge n.104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA),
certificato ai sensi della legge n.170/2010, o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente
Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.
Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente
immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le
6 Ora sostituito da giudizio sintetico (62/2017).
7 Anche questo punto modificato dal Decr.Lgs. 62/2017
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modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del
percorso di apprendimento dei singoli studenti.
È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi
personalizzati, a partire dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e,
successivamente, dalla Indicazioni e Linee Guida per le scuole secondarie di secondo grado, un
possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una
valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli
esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate. Delle abilità e delle competenze
essenziali acquisite.
La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti
stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un
Piano Didattico Personalizzato.
È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, sia al
termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri
e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di
apprendimento.
La valutazione in sede d’esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di
un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.
Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile
prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli
studenti, per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente
l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato
l’accertamento delle competenze maturate.
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5. GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME
La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che: “Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM
49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti
in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per
frazione pari o superiore a 0,5’”.
Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:
Nel corso del triennio e durante le prove d’esame l’alunno/a:……………………………………….
si è impegnato in modo … , □ assiduo, consapevole e responsabile (10)
□ assiduo e consapevole (9)
□ soddisfacente (8)
□ positivo (7)
□ adeguato(6)
□ discontinuo(5)
□ limitato (4)
conseguendo una preparazione … , □ completa e approfondita (10)
□ notevole (9)
□ apprezzabile (8)
□ buona (7)
□ sufficiente (6)
□ lacunosa (5)
□ carente (4)
rivelando nel contempo
□ una significativa e personale efficacia comunicativa
(10)
□ una valida efficacia comunicativa (9)
□ opportune capacità comunicative (8)
□ buone capacità comunicative (7)
□ semplici capacità comunicative (6)
□ capacità comunicative approssimate (5)
□ deboli capacità comunicative (4)
Il/La candidato/a ha pertanto dimostrato □ maturità e grande senso di responsabilità (10)
□ maturità e senso di responsabilità (9)
□ un positivo grado di maturazione personale(8)
□ una certa consapevolezza (7)
□ un livello di maturità in corso di acquisizione (6)
□ un livello di maturità parzialmente raggiunto (5)
Voto complessivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta
di lode
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6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all’intera Commissione d’esame
qualora tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell’attribuzione.
La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che:
“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.”
7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di
comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato
con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate
non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida D.M.
742/2017)
La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
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Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero
dell’Istruzione, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria.
La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere
i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire
eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi
“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”
Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrato
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, inte12
grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di
comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:
1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello
conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso
della lingua inglese nella prova nazionale
I livelli sono descritti nel modo seguente:
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
I modelli di certificazione delle competenze finali sono qui allegati in calce.
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Istituzione scolastica
……………………………………………..……………………………….
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave europee
8
Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
9
Livello
1 Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2 Comunicazione nelle lingue
straniere È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
3 Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
6
Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
8
Consapevolezza ed espressione
culturale
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.
9
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico
____________________________ (1)
Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
8 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012".
D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.