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Etichettatura, dichiarazione, indicazione nutrizionale e ... · Valore energetico, quantità di...

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14/06/2016 1 Etichettatura, dichiarazione, indicazione nutrizionale e consumatore Salvatore Ciappellano UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DeFENS (Dip. SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L’AMBIENTE) REGOLAMENTO CE 1169/11: COS’È CAMBIATO NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER GLI ALLERGICI Sede REGIONE LIGURIA P.zza della Vittoria 15 – Genova Sala Ammezzato Funzioni dell’etichetta Fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto Non indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche e/o proprietà del prodotto Consentire una valutazione corretta del rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo di vendita
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14/06/2016

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Etichettatura, dichiarazione,

indicazione nutrizionale e consumatore

Salvatore CiappellanoUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – DeFENS(Dip. SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L’AMBIENTE)

REGOLAMENTO CE 1169/11: COS’È CAMBIATO

NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

PER GLI ALLERGICI

Sede REGIONE LIGURIA

P.zza della Vittoria 15 – GenovaSala Ammezzato

Funzioni dell’etichetta

Fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto

Non indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche e/o

proprietà del prodotto

Consentire una valutazione corretta del rapporto tra la qualità del

prodotto e il prezzo di vendita

14/06/2016

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Marchio del prodotto

Forma del contenitore

Posizione nello scaffale

Pubblicità pregressa e attuale

SloganColori, immagini

Tipo di confezionamento

Fattori che influenzano nella

decisione di acquisto

Data di scadenza

Modalità di conservazione

Denominazione di vendita

Peso

Simboli

Ingredienti

Allergeni

Parte informativa dell’etichetta

per il consumatore

Codice a barre

Consigli per l’uso

Informazioni nutrizionali

Provenienza

Prodotto a denominazione

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Art. 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie

Sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell’alimento (art. 17)

b) elenco degli ingredienti (art. 18)

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (elenco allegato II) o derivato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (art. 21)

d) quantità degli ingredienti o categorie di ingredienti (art. 22)

e) quantità netta dell’alimento (art. 23)

f) termine minimo di conservazione o data di scadenza (art. 24)

g) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego (art. 25)

h) nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (art. 8, paragrafo 1)

i) paese d’origine o luogo di provenienza (art. 26)

j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento (art. 27)

k) titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con più di 1,2 % di alcol in volume (art. 28)

l) dichiarazione nutrizionale (art. 30 - 35)

Reg. (UE) 1169/2011: fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatoriLa normativa europea in materia di etichettatura degli alimenti ha sostituito

• sei direttive e un regolamento:

Direttiva 87/250 - (indicazione del titolo alcolometrico volumico)

Direttiva 90/496 - (etichettatura nutrizionale)

Direttiva 99/10 - (etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)

Direttiva 2000/13 - (etichettatura, presentazione e pubblicità

dei prodotti alimentari)

Direttiva 2002/67 - (chinino e caffeina)

Direttiva 2008/5 - (altre indicazioni in etichetta)

Regolamento 608/2004 - (alimenti addizionati di fitosteroli)

ha modificato

• i Regolamenti CE 1924/2006

CE 1925/2006

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Etichettatura nutrizionale

Il reg. (UE) 1169/2011 introduce l’obbligatorietà

della dichiarazione nutrizionale

a partire dal 13.12. 2016

La tabella deve essere riportata in un unico campo

visivo

Il reg. 1169/2011 è obbligatorio in tutti i suoi

elementi e in tutti gli Stati membri.

Perché la dichiarazione nutrizionale?

La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle

informazioni sulla presenza di:

• calorie

• sostanze nutritive negli alimenti

Le informazioni obbligatorie sull’imballaggio sulle proprietà

nutritive possono e devono supportare azioni finalizzate a

promuovere:

• educazione nutrizionale del consumatore (raccomandazioni

scientifiche)

• scelte alimentari informate

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Etichettatura nutrizionale

informazioni nutrizionali fornite:

semplici

facilmente comprensibili !!!!

• calorie e nutrienti riferiti a quantità di 100 g o 100 ml e (se necessario) fornisce

indicazioni supplementari relative alle porzioni

• negli alimenti preimballati, se sono indicate porzioni o unità di consumo,

può essere prevista una dichiarazione nutrizionale per porzione o per

unità (integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml)

• elementi nutrizionali importanti per la salute:

• grassi saturi

• zuccheri

• sodio

• l’etichetta prevede che si utilizzi il termine «sale» invece di «sodio»

La «indicazione nutrizionale o sulla salute/nutrition or health

claim» può essere fornita su base volontaria . . .

. . . senza – basso – ridotto – fonte – ricco . . .

ma sarà obbligatorio rispettare quanto previsto negli art. 30

– 35 (reg. 1169/2011)

«

» (art 49. reg. 1169/11)

Articolo 30 Contenuto (energia e nutrienti)

Articolo 31 Calcolo (valori dichiarati)

Articolo 32 Espressione per 100 g o per 100 ml

Articolo 32 Espressione per porzione o unità di consumo

Articolo 34 Presentazione (campo visivo, dimensione, ecc.)

Articolo 35 Forme di espressione e presentazione supplementari (grafici, semaforo, ecc.)

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Art. 30 Contenuto – obbligatorio

Art. 30 Contenuto – volontario

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Art. 31 Valori dichiarati

I valori dichiarati sono valori medi sulla base di:

• analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante

• calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi

relativi agli ingredienti utilizzati

• calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e

accettati

Il valore medio è “il valore che rappresenta meglio la quantità di una

sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle

tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli

altri fattori che possono influenzare il valore effettivo” (Allegato I)

Carboidrati, zuccheri,

Proteine, fibre

<10 g per100 g ±2 g

10-40 g per 100 g ±20%

>40 g per 100 g ±8 g

Grassi

<10 g per100 g ±1.5 g

10-40 g per 100 g ±20%

>40 g per 100 g ±8 g

Saturi, Mono-insaturi,

Polinsaturi

<4 g per 100 g

≥4g per 100 g

±0.8 g

±20%

Sodio <0.5 g per 100 g

≥0.5 g per 100 g

±0.15 g

±20%

Sale<1.25 g per 100 g

≥1.25 g per 100 g

±0.375 g

±20%

Vitamine +50%** -35%

Minerali +45% -35%

Tolleranze ammissibili per alimenti, diversi

dagli integratori alimentari (considerando l'incertezza di misura)

Queste linee guida NON hanno valore giuridico

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Regole di arrotondamento applicabili alla

dichiarazione nutrizionale

Nutriente Quantità Arrotondamento

Energia Unità kj /kcal più vicina

Grassi,

Carboidrati,

zuccheri,

Proteine, fibre

> 10 g/100 g (ml) g più vicino

<10 g e >0,5 g/100 g (ml) decigrammo più vicino

quantità irrilevabili o [conc] < 0,5 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,5 g» autorizzato

Saturi,

Mono-insaturi,

Polinsaturi

> 10 g/100 g (ml) g più vicino

<10 g e >0,5 g/100 g (ml) Decigrammo più vicino

quantità irrilevabili o [conc] < 0,5 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,5 g» autorizzato

quantità irrilevabili o [conc] < 0,005 g/100 g (ml) «0 g» o «<0,005 g» autorizzato

Sali

> 1 g/100 g (ml) decigrammo più vicino

<1 g e >0,0125 g/100 g (ml) centigrammo più vicino

quantità irrilevabili o [conc] < 0,0125 g/100 g( ml) «0 g» o «<0,01 g» autorizzato

Vitamine e

minerali

Retinolo, Folati, KCl, P, Mg, I, K 3 cifre significative

Tutti gli altri 2 cifre significative

Queste linee guida NON hanno valore giuridico

Art. 32 Espressione per 100 g o per 100 ml

Valore energetico (kJ - kcal) e quantità di sostanze

nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml

Valore energetico, quantità di sostanze nutritive,

dichiarazioni su vitamine o sali minerali possono

essere espressi anche come «% delle assunzioni di

riferimento»

In questo ultimo caso deve figurare la dicitura

supplementare:

«Assunzioni di riferimento di un adulto

medio (8.400 kJ / 2.000 kcal»

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Art. 21 Sostanze o prodotti che provocano

allergie o intolleranze

Alcuni ingredienti (o coadiuvanti tecnologici) possono provocare in

alcune persone allergie o intolleranze che costituiscono un pericolo

per la salute

È importante fornire informazioni sulla presenza di sostanze con effetti

allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da

consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli per la loro

sicurezza

Le informazioni sui potenziali allergeni devono essere fornite sempre al

consumatore

Art. 21 Allergeni

Le sostanze devono essere

evidenziate distinguendo il

possibile allergene mediante

diverso carattere, sfondo o

stile differente

Obbligo esteso anche a:

• prodotti non pre-imballati

• prodotti alimentari venduti

nel circuito della ristorazione

Salame

Carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante (E-250 - E-252), antiossidante (E-301), lattosio; proteine di soia; amido; saccarosio).

•Prodotto da _ _ _ _ – Via _ _ _ , –Città_ _ _ _ 400 g

•Da consumarsi preferibilmente entro il xx-xx-xxxx

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Art. 34 Leggibilità

Per rendere facile la leggibilità

dell’etichetta vengono definite le

dimensioni del carattere, lo

spessore, il colore e il contrasto tra

scritta e sfondo

Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni

più piccole)

Le informazioni obbligatorie non

devono essere apposte con altre

indicazioni o immagini che possano

interferire

Art. 26 Origine e provenienza

Obbligatorietà è estesa, oltre che alle carni bovine,

anche a:

ovine, caprine, suine e avicole

La Commissione Europea valuterà l’opportunità di prescrivere la designazione dell’origine anche per altri prodotti:

alimenti mono (>50%)-ingrediente, latte e derivati

altre carni

utilizzate come ingrediente di altri cibi

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Obbligo della provenienza degli ingredienti agricoli se la

descrizione e/o l’illustrazione dell’alimento può indurre in errore.

Art. 26 Origine e provenienza

Gli Stati membri possono richiedere ulteriori indicazioni

obbligatorie per specifiche categorie, nel caso in cui si voglia:

• proteggere consumatore e salute pubblica

• proteggere diritti di proprietà industriale e commerciale,

IP, DOC

• prevenire frodi

Effetto positivo della nuova etichettatura:

tutela delle produzioni tradizionali / tipiche

Art. 17 (all. VI) Denominazione di vendita

La denominazione dell’alimento comprende una indicazione

dello stato fisico nel quale si trova il prodotto, o dello specifico

trattamento che ha subito (ad es. “liofilizzato”)

Ai fini di garantire/«non indurre in errore» il consumatore,

vengono introdotte le seguenti denominazioni:

• Prodotto decongelato

• Carne o pesce ricomposto

• Acqua aggiunta a carne o pesce

• Ingrediente sostitutivo

• Involucro non edibile (per gli insaccati)

Spalla cotta ricomposta

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Art. 8 Responsabilità degli operatori

Vengono introdotte le responsabilità dei vari operatori del

settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento

Responsabile:

produzione interna UE: operatore con il cui nome o ragione sociale

o marchio è commercializzato il prodotto

provenienza extra UE: importatore (se non è definito l’operatore in

UE)

Le informazioni riportate sul prodotto o sull’imballaggio o

trasmesse in pubblicità:

• devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili

• non devono indurre in errore i destinatari

• non devono attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di

malattie

Art. 1 Campo di applicazione

Il regolamento estende l’obbligo di etichettatura a tutti i prodotti

destinati al consumatore finale

Sono compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e

catering o venduti a distanza

Per gli alimenti non preconfezionati il legislatore europeo

demanda agli Stati membri il compito di definire una

normativa al riguardo.

La successiva normativa nazionale definirà quindi le

informazioni che dovranno accompagnare la vendita degli

alimenti sfusi (denominati anche «preincartati») e le modalità

da adottare.

Rimane l’obbligo di indicare la presenza di allergeni, negli

ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici

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Art.49 modifiche reg.1924-5/2006

i prodotti per i quali è formulata una indicazione (CLAIMS) nutrizionale e/o sulla salute devonoavere l’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)

la quantità della sostanza cui fa riferimento una indicazione nutrizionale o sulla salute(se non presente nell’etichettatura nutrizionale) deveessere presente nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)

i prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine eminerali devono avere l’etichettatura nutrizionale (obbligatoria)

Art. 35 Forme di espressione supplementari

Oltre alle forme obbligatorie, l’energia e

le quantità di sostanze nutritive possono

essere indicati con altre forme di

espressione e/o presentati usando forme

o simboli grafici

Nelle nuove etichette potranno essere

usati i grafici “a semaforo” o simili per

indicare i cibi che contengono troppi

grassi o zuccheri, o anche per

sottolineare il basso contenuto di questi

elementi. Elaborazione dati EUFIC 2014

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Alimento ricco in:

• carboidrati complessi,

• fibra

povero di:

• zuccheri

Alimento ricco in:

• carboidrati semplici

Alimento ricco in:

• carboidrati semplici

• sodio

povero di:

• fibra

dati EUFIC 2014

Novità introdotte

• Indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante

tecnologico (allegato II) o derivato che provochi allergie o

intolleranze, se viene usato nella fabbricazione o

nella preparazione di un alimento e risulta ancora

presente nel prodotto finito, anche se in forma

alterata

dichiarazione nutrizionale da apporre in etichetta: valore energetico

quantità di grassi

acidi grassi saturi

carboidrati

zuccheri

proteine

sale (art. 9)

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Novità introdotte

• gli alimenti - offerti in vendita al consumatore finale o

alle collettività senza preimballaggio

- imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore

- preimballati per la vendita diretta

devono contenere:

Obbligatoriamente: informazioni sugli allergeni

Non obbligatoriamente: altre informazioni (art. 44 - alimenti non

preimballati)

I consumatori intervistati che usano le etichette FOP (Front of

Pack) per decidere l’acquisto quando confrontano i prodotti al

supermercato

• non trovano importante utilizzare etichette FOP per tutte le categorie di

alimenti.

• hanno già imparato che alcuni alimenti sono sani, e comprano altri

alimenti per altri motivi come il gusto.

nel mercato europeo, solo una minoranza fa riferimento alla

etichetta GDA.

I consumatori intervistati che hanno:

poche competenze in nutrizione,

basso status socio-economico,

BMI elevato

usano le informazioni in etichetta (FOP) meno spesso rispetto agli altri gruppi J Health Commun, 14(7), 631 – 645

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I consumatori intervistati che acquistano alimenti con

etichette FOP

• tendono ad essere consumatori interessati al

«mangiare sano»

• hanno maggiore preferenza per i cibi in cui oltre

all’etichetta è presente un LOGO (TL, ecc.),

• accettano di pagare di più questi alimenti

J Health Commun, 14(7), 631 – 645

I consumatori intervistati

• sono propensi ad acquistare prodotti sani in base alle etichette apposte, di questi

• alcuni danno più importanza all’etichetta e meno alle informazioni nutrizionali

• altri, più attenti alla nutrizione o che hanno familiari che seguono diete speciali, sono più propensi a seguire quello riportato in etichetta e non il prezzo

Le evidenze scientifiche sono ancora limitate per

dare indicazioni a come organizzare una etichetta

in grado di influenzare il comportamento di

acquisto dei consumatori.

Vyth, E. et al. (2009). A front-of-pack nutrition logo: A quantitative and qualitative process evaluation in the Netherlands. J Health Commun, 14(7), 631 – 645

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Grazie per l’attenzione !

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O

INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,

kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-

alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato

dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

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ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di

origine agricola;

b) lattitolo

8. Frutta a guscio, vale a dire:

mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di

acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del

Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland

(Macadamia ternifolia), loro prodotti, tranne:frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine

agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in

termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti

conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.


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