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eurofocus n. 12 - Consiglio regionale del Piemonte · 12 novembre 2009 Le prospettive europee delle...

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12 novembre 2009 Le prospettive europee delle regioni nei processi di formazione ed attuazione del diritto e delle politiche dell’unione europea. Il processo di attuazione del diritto dell’unione europea: la fase discendente “Seminario della Conferenza dei Presidenti. Roma, 20 e 21 aprile 2009” Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale Adriana Garabello Direzione Processo legislativo Silvia Bertini Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale Luciano Conterno A cura di: Laura Matteo (Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale) Mirella Di Meo (Settore Commissioni consiliari) con la collaborazione di: Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa (Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)
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Page 1: eurofocus n. 12 - Consiglio regionale del Piemonte · 12 novembre 2009 Le prospettive europee delle regioni nei processi di formazione ed attuazione del diritto e delle politiche

12

novembre 2009

Le prospettive europee delle regioni nei processi di formazione edattuazione del diritto e delle politiche dell’unione europea. Il processo di

attuazione del diritto dell’unione europea: la fase discendente

“Seminario della Conferenza dei Presidenti. Roma, 20 e 21 aprile 2009”

Direzione Segreteria dell’Assemblea regionaleAdriana Garabello

Direzione Processo legislativoSilvia Bertini

Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionaleLuciano Conterno

A cura di:Laura Matteo(Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale)

Mirella Di Meo(Settore Commissioni consiliari)

con la collaborazione di:Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

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Indice

Premessa ................................................................................................................................. 3

III Modulo – Il processo di attuazione del diritto dell’Unione europea:la fase discendente - Roma, 20 e 21 aprile 2009

1. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: la fasediscendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il ruolo delGoverno............................................................................................................................................. 4

2. Recepimento delle norme comunitarie da parte delle Regioni e poteri sostitutivi ........... 7

3. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: la fasediscendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il ruolo delParlamento. ...................................................................................................................................... 8

4. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: la fasediscendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005, n. 11.Il ruolo delle Regioni. ................................................................................................................... 10

5. Analisi dei modelli legislativi regionali per l’adempimento degli obblighi comunitari .. 12

6. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia comunitaria: un quadro disintesi. ............................................................................................................................................. 14

7. La Conferenza Stato-Regioni. .................................................................................................. 16

8. Violazione delle norme comunitarie e procedure di infrazione. ........................................ 19

9. La giurisdizione dell’Unione: l’accesso alla Corte di Giustizia e gli effettidelle sentenze ................................................................................................................................. 21

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Premessa

Il presente eurofocus conclude la serie di incontri organizzati dalla Conferenzadei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, incollaborazione con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, sul tema “Leprospettive europee delle regioni nei processi di formazione ed attuazionedel diritto e delle politiche dell’unione europea”.

Nel numero 9 (giugno 2009), consultabile all’indirizzohttp://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/eurofocus/2009/eurofocus9.pdf è stato preso in esame il quadro giuridico-istituzionale concernente il ruolo deglistati membri e delle regioni nella definizione delle politiche europee, nonché ilpercorso storico e istituzionale dell’Unione europea; nel numero 11(settembre 2009), consultabile all’indirizzo:http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/eurofocus/2009/eurofocus11.pdf, si è dato particolare rilievo alla fase ascendente, cioè al processo di formazionedel diritto dell’Unione europea.

Tale numero costituisce, a completamento dei precedenti, unapprofondimento relativo al processo di attuazione del diritto dell’unioneeuropea (fase discendente), in particolare riguarda:

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: la fasediscendente dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio2005, n. 11 e il ruolo del governo;

il recepimento delle norme comunitarie da parte delle regioni e i poterisostitutivi;

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: la fasediscendente e il ruolo del parlamento;

la fase discendente e il ruolo delle regioni;l’analisi dei modelli legislativi regionali per l’adempimento degli obblighi

comunitari;la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia comunitaria; in

particolare, la riforma costituzionale tedesca del 2006 e la corresponsabilitàdei landёr per gli oneri da inattuazione della normativa comunitaria;

la Conferenza Stato-Regioni;la violazione delle norme comunitarie, le procedure di infrazione, l’accesso alla

Corte di Giustizia e gli effetti delle sentenze.

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III ModuloIl processo di attuazione del diritto

dell’Unione europea: la fase discendenteRoma, 20 e 21 aprile 2009

LE PROSPETTIVE EUROPEE DELLE REGIONI NEI PROCESSIDI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTODELL’UNIONE EUROPEA: LA FASE DISCENDENTE

(a cura di Laura Matteo e Mirella Di Meo)1

1. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: lafase discendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005,n. 11. Il ruolo del Governo

(relatrice Stefania Vitucci – Vice Capo Settore legislativo, Dipartimento per le Politiche comunitarie)

1.1 Normativa comunitaria e normativa nazionale

Con l’Atto Unico Europeo n. 909 del 1986, entrato in vigore il 1 luglio 1987 si è avutauna revisione del Trattato di Roma per rilanciare l’integrazione europea e per portare atermine la realizzazione del mercato unico interno entro il 1992. Il processo di integrazioneveniva, quindi, affidato ad una fonte specifica del diritto comunitario che normalmentenon ha efficacia diretta ma necessita di un adeguamento interno.Con la Legge n. 83 del 1987, c.d. “Legge Fabbri” la competenza relativa all’Europa èpassata dal Ministero degli Esteri direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Con la Legge n. 86 del 1989, c.d. “Legge La Pergola” si ha l’istituzione della leggecomunitaria annuale che è fonte non di produzione normativa ma sulla produzionenormativa.Con la Legge n. 11 del 2005, c.d. “Legge Buttiglione”, che modifica e sostituisce la LeggeLa Pergola, si disciplina il processo di formazione degli atti in materia comunitaria egarantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE.

Le principali novità della L. 11/2005 in ordine alla fase discendente sono:

revisione della disciplina della legge comunitaria annuale; possibilità di adottare misure urgenti per l’adeguamento con decreti legge ( art. 10);

1 Il presente eurofocus è stato redatto sulla base degli appunti presi durante il corso e delle dispense messe adisposizione dai relatori.

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nella materie art. 117, comma 2, Cost. possibilità di recepire normativa comunitariacon regolamento governativo o atto amministrativo generale;

introduzione della clausola della cedevolezza della normativa statale rispetto aquella regionale (art. 11, comma 8);

autorizzazione alle Regioni nel dare attuazione delle direttive europee attraversolegge comunitaria regionale (art. 8 comma 5 lett. e).

La clausola di c.d. “cedevolezza” si fonda sui seguenti principi:

lo Stato è l’unico responsabile nei confronti dell’UE per l’adempimento degliobblighi comunitari;

revisione del titolo V della Costituzione; necessità dell’esercizio del potere sostitutivo (art. 120 Cost.), meccanismo anticipato

e cedevole.

Contenuto della legge comunitaria annuale:

disposizioni attuative dirette; delega al governo per dare attuazione delle direttive comunitarie con decreti

legislativi; delega al governo per decreti legislativi di integrazione o correzione di

provvedimenti.

Il disegno di legge comunitaria è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamentoed è accompagnato da una relazione illustrativa (art. 11 L. 11/2005).Contiene una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi con sanzioni (penali oamministrative) e disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare la normativacomunitaria in via regolamentare nelle materie dell’art. 117 Cost. comma 2 che sonodisciplinate con legge e coperte da riserva assoluta di legge, ed in via amministrativaqualora le stesse materie non sono disciplinate da legge o da regolamento e non sonocoperte da riserva assoluta di legge.

La relazione illustrativa:

riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario edello stato delle procedure di infrazione;

elenca le direttive attuate o da attuare in via amministrativa; elenca le direttive attuate in via regolamentare e gli estremi dei regolamenti di

attuazione già adottati; elenca gli atti normativi delle regioni e delle province autonome che hanno dato

attuazione alle direttive europee nelle materie di loro competenza.

Il disegno di legge comunitaria è strutturato in:

Capo I: disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighicomunitari, la delega generale e norme di procedura e principi e criteri direttivigenerali della delega legislativa;

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Capo II: norme occorrenti per l’attuazione diretta di obblighi comunitari o per porrefine alle procedure di infrazione, norme recanti criteri e principi specifici di delegaper dare attuazione alle direttive contenute negli allegati;

ed eventuale Capo III: disposizioni in merito all’attuazione delle decisioni quadrodell’Unione Europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materiapenale .

Individuazione della collocazione delle direttive negli Allegati A, B e C, cheviene determinata con tutte le amministrazioni interessate.

Iter di approvazione del disegno di legge:

prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri;acquisizione parere della Conferenza Stato-Regioni;approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato;firma del Capo dello Stato;invio al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;presentazione al Parlamento (assegnazione alternata al Senato e alla Camera);iter parlamentare.

1.2. Schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di recepimento

L’Ufficio legislativo del Ministero delle politiche europee sovrintende alla redazione deiprovvedimenti attuativi delle direttive contenute nella legge comunitaria annuale, che sonopredisposti dall’amministrazione con prevalente competenza in materia. Gli schemivengono inviati all’Ufficio legislativo del Ministero sopraccitato ed elaborati nell’ambito deiTavoli di coordinamento (L. 183 /1987 riordinata con il DPR 91/2007) ai quali partecipanole amministrazioni coinvolte per i provvedimenti. Il Ministero della Giustizia, quellodell’economia e quello degli affari esteri sono partecipanti necessari alle riunioni.

Scoreboard: documento predisposto dalla Commissione Europea, che evidenzia, perciascun Stato membro il deficit di trasposizione delle direttive comunitarie relative almercato interno.

Occorre velocizzare il processo di attuazione attraverso:

allineamento del termine di delega con quello di recepimento; anticipazione dei lavori dei tavoli di coordinamento già dall’approvazione

governativa del disegno di legge comunitaria; riduzione della proroga del termine di delega legislativa da 90 e 60 giorni; per le direttive elencate negli Allegati A e B, il cui termine di recepimento sia

scaduto o sia in scadenza nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della leggecomunitaria, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazioneentro e non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La fase ascendente e la fase discendente della normativa comunitaria dovrebbero quindiessere collegate strettamente.

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2. Recepimento delle norme comunitarie da parte delle Regioni e poterisostitutivi

(relatrice Stefania Vitucci – Vice Capo Settore legislativo, Dipartimento per le Politiche comunitarie)

L’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 prevede, all’art. 1,comma 1, che “Governo, Province e Province autonome si impegnano alla piena e lealecollaborazione per il tempestivo adeguamento dei rispettivi ordinamenti agli obblighicomunitari” e al comma 2 che “Il Governo in sede di predisposizione della leggecomunitaria promuove il coordinamento con le regioni e province autonome, anche su lororichiesta, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti in materia dicompetenza statale e regionale”.All’art. 2 comma 1 dell’Accordo è previsto che Governo, Regioni e Province autonome siimpegnano ad adottare tutte le misure e gli adempimenti necessari per uniformarsi aldiritto comunitario.

Modalità di attuazione dell’Accordo – Ipotesi di lavoro per le Regioni:

individuazione delle materie in relazione alla competenza; scelta dello strumento di recepimento; coordinamento delle Regioni tra di loro; norme di procedura comuni.

Le Regioni che ad oggi hanno attuato le disposizioni ed hanno leggi di procedura e leggicomunitarie regionali sono: Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Marche.

Coordinamento con il Governo:

tavolo di confronto; adozione di modalità operative omogenee (notifica alla Commissione Europea).

Proposte di innovazione:

modifica alla legge n. 11 del 2005; database completi; strumenti legislativi più rapidi.

Modifica dei regolamenti parlamentari:

sessione comunitaria; esame disgiunto della relazione annuale dal disegno di legge comunitaria.

E’ necessario che ci siano uffici preposti al coordinamento della fase ascendente ediscendente con creazione di un database: Sistema EUROINFRA.

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3. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: lafase discendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005,n. 11. Il ruolo del Parlamento.

(relatrice Fabrizia Bientinesi - Consigliere parlamentare, Camera dei Deputati)

Il disegno di legge comunitaria annuale, unitamente alla relazione annuale sullapartecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, è assegnato, perl’esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea dellaCamera dei Deputati e alla 14° Commissione del Senato, mentre per l’esame delle parti dirispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia di ciascuno dei due ramidel Parlamento (art. 126 ter del Regolamento della Camera dei deputati e art. 144 bis delRegolamento del Senato).L’esame delle leggi comunitarie approvate negli ultimi anni evidenzia un aumentopercentuale delle direttive il cui recepimento è previsto in Allegato B, quindi condecreto legislativo da sottoporre al parere parlamentare, rispetto a quelle da recepiresempre con decreto legislativo ma senza essere sottoposte al parere parlamentare.Tale dato testimonia la volontà del Parlamento di riappropriarsi di un ruolo di rilievo insede consultiva, esprimendosi sugli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo,in modo da seguire da vicino la predisposizione della normativa di recepimento del dirittocomunitario.

Il rafforzamento di tale canale è perseguito inoltre con l’introduzione, a partire dalla legge18 aprile 2005, n. 62 ( Legge comunitaria per il 2004), dell’istituto del c.d. doppioparere parlamentare. Si prevede, infatti, un secondo parere delle Commissionicompetenti per verificare che quanto enunciato nella prima pronuncia parlamentare siastato effettivamente recepito dal Governo. La previsione di tale doppio parere scattaesclusivamente nelle ipotesi nelle quali l’Esecutivo non intenda conformarsi ai pareriparlamentari relativi a sanzioni penali (contenute negli schemi di decreti legislativi recantiattuazione delle direttive comprese negli allegati A e B), ovvero nel caso in cui il Governonon si conformi alle condizioni relative all’osservanza dell’articolo 81, quarto comma, Cost.In tali casi, infatti, l’Esecutivo è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere – corredati deinecessari elementi integrativi – affinché le Commissioni competenti si esprimanodefinitivamente entro venti giorni.

Il primo disegno di legge comunitaria presentato dopo l’approvazione della l. 11/2005,diventato Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005), è sostanzialmenteuguale a quelli presentati in precedenza, fatta salva l’introduzione dell’Allegato C, con laconseguente possibilità per il Governo di dare attuazione alle direttive compresenell’elenco di cui al citato Allegato, con uno o più regolamenti ( art. 7)La legge comunitaria per il 2006 (Legge 6 febbraio 2007, n. 13) introduce (art. 7),nell’ambito della legge n. 11/2005 gli articoli 15-bis (Informazione al Parlamento suprocedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia) e 15-ter (Relazionetrimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea).

All’articolo 8 della l. 13/2007, viene data per la prima volta attuazione all’articolo 9,comma 1, lett. f), della legge n. 11 del 2005, in base al quale la legge comunitaria deveindividuare i princìpi fondamentali per le regioni e le province autonome ai finidell’attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente.La legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), ha invece dispostol'obbligo per il Governo di emanare entro novanta giorni i decreti legislativi per

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l’attuazione delle direttive comunitarie il cui termine di recepimento sia già scaduto. Nelcontempo ha introdotto per la prima volta le disposizioni occorrenti per dare attuazione,anche mediante il conferimento al Governo di apposite deleghe legislative, alle decisioniquadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ilcd. “terzo pilastro” dell’Unione europea. Ha inoltre introdotto nella legge n. 11/2005, ildiritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili diviolazioni del diritto comunitario.L’introduzione del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni lascia tuttaviaaperti dubbi inerenti la conciliabilità con il potere sostitutivo che lo Stato può esercitare neiconfronti delle stesse ai sensi dell’art. 120 Costituzione e dell’art. 117, comma quinto, Cost.,per cui sarebbe necessario un coordinamento tra le norme.

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4. L’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie: lafase discendente del Titolo V della Costituzione e la legge 4 febbraio 2005,n. 11. Il ruolo delle Regioni.

(relatrice Barbara Sardella – Segreteria VI Commissione Politiche comunitarie,Assemblea legislativa delle Marche)

Per quanto attiene più specificamente al ruolo delle Regioni nella fase discendente si èassistito con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla legge costituzionale3/2001 alla “costituzionalizzazione” della facoltà per le Regioni di recepire in via autonomale disposizioni comunitarie, in particolare le direttive. La legge 11/2005 reca diversedisposizioni che incidono profondamente sul suddetto ruolo delle Regioni, a partiredall’art. 16 della l. 11/2005, rubricato “Attuazione delle direttive comunitarie da parte delleRegioni e delle Province autonome”.

Il citato articolo precisa che le Regioni e le province autonome:

nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alledirettive comunitarie;

nelle materie di competenza concorrente, la legge comunitaria statale indica iprincipi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provincialesopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanatedalle regioni e dalle province autonome. Anche in dette materie le Regioni possonodare immediata attuazione alle direttive comunitarie senza dovere attenderel’approvazione della legge comunitaria.

Tuttavia, in caso di contrasto con i principi fondamentali stabiliti nella legge comunitaria viè una prevalenza di questi ultimi sulle disposizioni regionali, con la conseguente possibilitàche la legge regionale approvata debba essere modificata nelle materie di cui all'articolo117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica icriteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome aifini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettividella programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighiinternazionali.

L’art. 8 della stessa legge, al comma 3, prevede inoltre l’onere per le Regioni ( e le provinceautonome), di verificare nelle materie di loro competenza lo stato di conformità dei propriordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unioneeuropea e delle Comunità europee e di trasmettere le risultanze alla Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, con riguardo alle misureda intraprendere.Con la Legge comunitaria 2007 ( legge 25 febbraio 2008, n. 34) è stato aggiunto al predettoart. 16, l’art. 16 bis che disciplina il cosiddetto diritto di rivalsa dello Stato neiconfronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del dirittocomunitario.

Come già anticipato, parrebbe necessario un maggiore coordinamento del predetto dirittocon il potere sostitutivo che lo Stato può esercitare nei confronti delle Regioni ai sensi degliartt. 117, comma 5, e 120 della Costituzione. Nel primo caso si è parlato di una sostituzione

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normativa, nel secondo amministrativa. Tale distinzione andrebbe forse rivista alla lucedelle disposizioni contenute all’art. 8 della l. 131/2003, attuativo dell’art. 120 Cost.In detto articolo, infatti, si fa riferimento alla possibilità per lo Stato di adottare in viasostitutiva, provvedimenti “ anche normativi”. Qualora poi l'esercizio del potere sostitutivosi renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, ipredetti provvedimenti devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio deiministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.Viene pertanto auspicata la risoluzione del problema in sede di eventuale revisione della l.11/2005 nonché un coordinamento con quanto previsto dalla citata l. 131/2003.Il disegno di legge comunitaria 2008 n. 1078 (ora Legge 7 luglio2009 n. 88) al comma 6dell’art. 1, col rinviare all’art. 11, comma 8, della legge n. 11/2005, prevede un interventosuppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioninell’attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamentocomunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Si tratta insostanza dell’applicazione del principio di cedevolezza.

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5. Analisi dei modelli legislativi regionali per l’adempimento degli obblighicomunitari

(relatrice Barbara Sardella – Segreteria VI Commissione Politiche comunitarie,Assemblea legislativa delle Marche)

Uno strumento fondamentale di partecipazione delle Regioni ( e delle province autonome)alla fase discendente è rappresentata dalla legge comunitaria annuale di cui viene datanotizia nella relazione al disegno di legge di accompagnamento della legge comunitarianazionale.Quest’ultimo deve contenere una nota aggiuntiva in cui il Governo fornisce l'elenco degliatti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dareattuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, “ anche con riferimento a leggiannuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome”( art. 8, comma 5, lett. e), l. 11/2005). La legge 11/2005 non reca ulteriori indicazioni ariguardo.Ad oggi, è limitato il numero delle Regioni che hanno adottato leggi comunitarie regionali.Si tratta nella fattispecie delle Regioni Campania, Friuli Venezia-Giulia, e Marche.In particolare, la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 36 della Regione Marche, è natadalla auspicata collaborazione fra strutture della Giunta e del Consiglio regionale, inattuazione della legge regionale 2 ottobre 2006 n. 14 ( Disposizioni sulla partecipazionedella Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relativeall'attuazione delle politiche comunitarie) il cui art. 3 prevede che entro il 31 maggio diogni anno la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta di leggecomunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale", con l'indicazione dell'annodi riferimento, al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionaleagli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze dellaCorte di giustizia.

La data del 31 maggio non è casuale. Infatti, entro lo stesso termine, la Giunta regionale,presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politichecomunitarie nel quale sono esposti:

le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni dicui all'articolo 17 della legge n. 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agliarticoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;

lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, conl'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politichecomunitarie per l'anno in corso;

le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviarenell'anno in corso.

Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitariaregionale e del rapporto della Giunta, è convocato in sessione comunitaria alla quale sonodedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alladiscussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validiper l'attività della Regione (art. 8, l.r. 14/2006). L’art. 5 della l.r. 14/2006 prevede, inconformità a quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge n. 11/2005, che ilConsiglio regionale verifichi costantemente la conformità dell'ordinamento regionale con

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gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunitàeuropee.La verifica è in concreto effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affaricomunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso edinforma della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competentinonché la Giunta regionale.

Per quanto riguarda nello specifico la legge comunitaria per l’anno 2008 della RegioneMarche, questa dispone l’attuazione sul territorio regionale della Direttiva 2004/18/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delleprocedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e dellaDirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa aiservizi nel mercato interno. La legge regionale provvede, all’art. 4 ( rubricato Acquistiverdi), all’attuazione in particolare dell'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE2.Questoarticolo recepisce una parte della direttiva non recepita a livello nazionale.

2 “Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto.Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appaltopurché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolatod'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali eambientali.”

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6. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia comunitaria: unquadro di sintesi.

Elementi comparati: la riforma costituzionale tedesca del 2006 e lacorresponsabilità dei landёr per gli oneri da inattuazione della normativa comunitaria.

(relatore Giovanni Piccirilli – Dottore di ricerca in Diritto, metodi e tecniche della formazione e dellavalutazione delle leggi, Università di Genova)

6.1 Rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 Trattato CE (interpretazionedegli articoli 49 e 87 del Trattato CE, in relazione all'art. 4, l.r. Sardegna n.4/06)3

Con l’ordinanza 103/2008, la Corte Costituzionale interviene nella materia dei rapporticon la Corte di Giustizia, rapporti alquanto incerti stante la posizione mantenuta a lungodalla Corte Costituzionale. La riforma del Titolo V ed in particolare dell’art. 117Costituzione ha influenzato l’orientamento ultimo della Corte costituzionale. Per moltotempo infatti, la Corte è stata costante nell’escludere la propria legittimazione a proporre ilrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE (si vedanotra le altre, sentenza 13/1960, ordinanza 536/1985).Il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE da parte della Corte costituzionale, èstato deciso con la sentenza n. 102 del 2008 ed effettuato con l’ordinanza immediatamentesuccessiva n. 103 del 2008. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della leggedella Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate,riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall’art. 3,comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007),promosso con ricorso n. 36 del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati posti in viapregiudiziale dubbi di interpretazione della normativa comunitaria evocata dal ricorrentecome elemento integrativo del parametro di cui al primo comma dell’art. 117 dellaCostituzione, richiedendo al riguardo, che venisse effettuato il rinvio pregiudiziale di cuiall’art. 234 del Trattato CE.

La risposta della Corte è stata positiva. Ha infatti affermato che pur nella sua peculiareposizione di organo di garanzia costituzionale, ha comunque natura di giudice e, inparticolare, di giudice di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni non è ammessaalcuna impugnazione: art. 137, terzo comma, Cost.). Essa pertanto, nei giudizi dilegittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale aisensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Le conclusioni a cui è pervenuta laCorte costituzionale sono state sicuramente favorite dalla riforma del Titolo V dellaCostituzione ed in particolare dalle modifiche apportate al comma primo dell’art. 117, aisensi del quale la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni va esercitata “ nelrispetto…dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”.

3 Cfr. in specifico sul rinvio pregiudiziale l’eurofocus n. 8 consultabile all’indirizzohttp://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/eurofocus/2009/eurofocus8.pdf

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6.2 Responsabilità solidale dei landёr per gli oneri derivanti dalla inattuazione della normativa comunitaria.

Le due Camere del Parlamento federale tedesco sono giunte, nel 2006, all’approvazionedella più vasta riforma costituzionale dal varo del Grundgesetz nel 1949, con la modifica diben venticinque articoli. Tra le modifiche di interesse specifico in questa sede, la legge dimodifica del Grundgesetz prevede l'abrogazione della legislazione quadro nel suocomplesso in quanto la categoria delle leggi-quadro si è rivelata uno strumentoinsoddisfacente, principalmente proprio nell'ambito della normativa comunitaria.Più in particolare, il nuovo comma 5 dell’art. 109 disciplina la ripartizione degli oneri per laviolazione di obblighi sopranazionali e internazionali. La disposizione stabilisce che laFederazione e i Länder rispondano in via solidale degli obblighi della Repubblica federaledi Germania discendenti dagli atti normativi della Comunità europea ai sensi dell'articolo104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplinadi bilancio.

I Länder nel loro insieme rispondono del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti inrapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengonoda essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sonoregolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat. La modificadovrebbe innalzare la soglia di attenzione dei Länder al momento di adozione di normativein contrasto potenziale col diritto comunitario.Per quanto riguarda invece l’ordinamento italiano, la legge 25 febbraio 2008, n. 34"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alleComunità europee (Legge comunitaria 2007)" modifica la legge 11/2005 introducendol’art. 16 bis che prevede l’esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni oaltri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario. La logica del sistemaitaliano, come si vede, è molto diversa da quella tedesca, che mira a prevenirel’inadempimento di obblighi sopranazionali.

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7. La Conferenza Stato-Regioni4.

(relatore Guido Carpani – Consigliere Presidenza Consiglio dei Ministri, attualmente f.r. presso ilSegretariato Generale della Presidenza della Repubblica)

7. 1 La legge comunitaria annuale

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano (di seguito, Conferenza Stato-Regioni) di cui fanno parte, da un lato, ilMinistro per gli affari regionali, dall’altro, i Presidenti delle regioni e delle provinceautonome di Trento e Bolzano, è stata istituita nel 1983 (con Decreto Presidente Consigliodei Ministri 12 ottobre 1983) allo scopo di creare uno strumento di collaborazione traGoverno e regioni con funzione di raccordo tra "centro" e "periferia".La Conferenza Stato-Regioni ha avuto la prima organica disciplina con la legge cheregolamenta l’attività del Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12). La legge 23 agosto 1988, n. 400, attribuiscealla Conferenza compiti di "informazione, consultazione e raccordo in relazione agliindirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, allagiustizia".La “longevità” della Conferenza è stata spiegata con il fatto che poche sono le norme che ladisciplinano ed il rapporto con il Governo vive soprattutto di prassi.Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha definito ed ampliato le attribuzioni dellaConferenza. In particolare, per quanto attiene più specificamente la partecipazione delleautonomie locali alla “fase discendente”, l’articolo 5 “Rapporti tra Regioni e Unioneeuropea” dispone che la Conferenza, anche su richiesta delle Regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, si riunisca, in apposita sessione comunitaria, almeno duevolte all'anno al fine di:

raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atticomunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge comunitaria.

Tuttavia, decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge èpresentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.Alla Conferenza è inoltre attribuita la designazione dei componenti regionali in seno allarappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidentidelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo,la Conferenza Stato-regioni esprime parere anche sugli schemi di atti amministrativi delloStato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento edi Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte digiustizia delle comunità europee.

Compete infine alla Conferenza favorire e promuovere la cooperazione tra la Cabina diregia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine dellapiena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.Analogamente l'articolo 17 (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) della

4 Cfr. Guido Carpani, La Conferenza Stato-Regioni. Competenze e modalità di funzionamento dall'istituzionead oggi, 2007.

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legge 11/2005 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri convochi almeno ognisei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione specialedella Conferenza permanente dedicata alla trattazione degli aspetti delle politichecomunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente leCamere sui risultati emersi da tale sessione. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitariche riguardano le competenze regionali;

sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionaliall'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

sullo schema del disegno di legge comunitaria.

La Conferenza Stato-Regioni è inoltre obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi didisegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie dicompetenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunziaentro venti giorni. Decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttivecomunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere (art. 2, comma 3, d.lgs.281/1997).

7. 2 Azioni interregionali in atto

Tra i compiti attribuiti alla Conferenza ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 281/1997 innanzi citato,riveste una particolare importanza il compito di promuovere e sancire intese e accordi(artt. 3 e 4 d.lgs. 281/1997). Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge nonvenga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui è stata postaall’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata.La Corte Costituzionale, a riguardo, ha sancito, con la sentenza n. 204 del 1993, che ilGoverno, ogniqualvolta intenda provvedere nonostante il mancato raggiungimentodell’intesa con le Regioni, ha l’obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interessenazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente. Nella stessa sentenza hainoltre ribadito che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le regioni deve essereimprontato al principio della "leale collaborazione".

Tipico strumento “endoprocedimentale”, l’intesa attesta la condivisione di un atto odocumento di competenza statale. Essa non fa venire meno la formale imputazionedell’atto e provvedimento a cui afferisce, che rimane nella responsabilità dello Stato, maconsente alle Regioni di condividerne i contenuti e di partecipare alla loro determinazione.Gli accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che, inattuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi difunzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono essere conclusiin sede di Conferenza al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgereattività di interesse comune.

L’accordo, a differenza dell’intesa, è uno strumento “extraprocedurale” che precede, disolito, l’approvazione di decreti. Le intese e gli accordi si perfezionano con l’espressionedell’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.La Conferenza è sentita inoltre su ogni altro oggetto di interesse regionale che il Presidentedel Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiestadella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome ( art. 2, comma 4). LaConferenza, in sede unificata con la Conferenza Stato-città e autonomie locali (inconformità a quanto disposto dall’art. 8 del d.lgs. 281/1997) è sentita, tra l’altro,

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obbligatoriamente sul documento di programmazione economica e finanziaria e suldisegno di legge finanziaria e collegati (art. 9, d.lgs. 281/1997).Con l’evolversi delle funzioni attribuite, la Conferenza Stato-Regioni, dalla sua istituzionead oggi, è venuta assumendo un ruolo di sicuro rilievo nell’ambito dei rapporti tra Regionie Governo. Tuttavia, è stato prospettata la possibile “soccombenza” della ConferenzaStato-Regioni rispetto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provinceautonome, in ragione di una ritenuta maggiore efficacia.

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8. Violazione delle norme comunitarie e procedure di infrazione.

(relatore Roberto Adam - Capo Dipartimento per le Politiche comunitarie)

La Commissione europea vigila sull’adempimento degli obblighi da parte degli Statimembri e la procedura di infrazione è uno strumento per garantire il rispetto del dirittocomunitario. Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione Europea.Gli Organi che vigilano sul diritto comunitario sono la Commissione europea e la Corte diGiustizia.

La procedura di infrazione inizia con la fase della preapertura o pre-contenzioso dellaprocedura: la Commissione invia una lettera di messa in mora allo Stato membro con cuichiede chiarimenti in merito ad una questione che può essere di iniziativa di unparlamentare europeo tramite interrogazione, di iniziativa dei cittadini attraverso unreclamo (la Commissione dovrà poi informare il reclamante della chiusura della proceduraper dare la eventuale possibilità di agire. A tal fine nel 2008 è stato avviato un progetto-pilota per una accelerazione delle procedure in via informatica con lettera c/o mail dallaCommissione allo Stato membro) o su iniziativa presa dalla DG (Direzione Generale)competente. Lo Stato membro avrà due mesi di tempo per fornire i chiarimenti richiesti.Se lo Stato membro non risponde o se la risposta è insoddisfacente, la questione si aggrava:vi è l’adozione e l’invio da parte della Commissione allo Stato membro di un pareremotivato che conferma la violazione. Sempre entro 2 mesi lo Stato membro dovrà porrerimedio (è possibile in alcuni casi chiedere, motivando, una proroga dei termini). Setrascorso tale termine la Commissione non è soddisfatta dalla risposta, essa farà ricorsoper inadempimento alla Corte di Giustizia.

Ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE la sentenza della Corte di Giustizia è unasentenza di mera condanna che obbliga lo Stato membro ad adempiere agliobblighi.

Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza dellaCorte, essa avvia una procedura ex art. 228 del Trattato. In questa fase ciò che vienecontestato allo Stato membro è un ulteriore inadempimento consistente nella mancataesecuzione della sentenza che ha accertato la violazione. Ai sensi dell’art. 228 il pareremotivato della Commissione, nel porre i termini entro i quali lo Stato membro deveprendere provvedimenti per dare adempimento alla sentenza, precisa i punti sui quali loStato membro risulta inadempiente. Se lo Stato membro non si conforma, la Commissionepuò adire alla Corte di Giustizia specificando l’importo delle sanzioni pecuniarie allo Statomembro che constano in una somma forfetaria (che sanziona il ritardo nell’adempimento– minimo € 10.000,00); ed in penalità di mora giornaliera per ogni giorno di ritardo nelprovvedere al rimedio (per l’Italia minimo € 11.000,00 massimo € 700.000,00).Ci si è posti la domanda se sono sanzioni alternative o cumulative. La risposta della Cortedi Giustizia è che sono da assommarsi in quanto la parte forfetaria è sul passato, la penalitàgiornaliera sul futuro.Le procedure di infrazioni possono essere attivate sia per mancato recepimento direttivecomunitarie che per violazione del diritto comunitario.Per quanto riguarda la procedura di infrazione per mancato recepimento di direttivecomunitarie, con il Trattato di Lisbona, la sanzione pecuniaria potrà essere comminatadalla prima condanna della Corte di Giustizia.

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La gestione amministrativa delle procedure d’infrazione spetta al Dipartimento politichecomunitarie – struttura di missione creata nel 2006 – che ha avocato a se tutte leprocedure. E’ stato inoltre creato un archivio unico delle procedure (EURINFRA).L’Italia è in ritardo in particolare sul recepimento in via amministrativa (decretiministeriali). E’ necessario ricordare il potere sostitutivo preventivo dello Stato attraversonorme cedevoli (art. 10 L. 11/2005), ma anche il rovescio della medaglia: laderesponsabilizzazione delle Regioni (Accordo 24 gennaio 2008 art. 1 comma 2- accordosulla rivalsa). L’Italia ha 160 procedure di infrazione a carico di cui 30 a responsabilitàterritoriale.

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9. La giurisdizione dell’Unione: l’accesso alla Corte di Giustizia e gli effettidelle sentenze

(relatore Paola Saba – Referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee)

Gli organi giurisdizionali dell’Unione Europea sono:

1. Corte di Giustizia;2. Tribunale di Primo Grado (istituito nel 1989);3. Tribunale della funzione pubblica (istituito nel 2005).

La Corte di Giustizia è composta da: 27 giudici (i quali eleggono il Presidente che dura incarica 3 anni), 8 avvocati generali (designati dai governi per 6 anni scelti tra giuristi dinotoria competenza, garanzia d’indipendenza). Si riunisce in Sezioni che sono composte da3 giudici, da 5 giudici e da 13 giudici (c.d. grande sezione) o in seduta plenaria.Il Tribunale di primo grado è composto da 27 giudici. Si riunisce in Sezioni che sonocomposte da 3 giudici (oltre 80% cause), 5 giudici, 13 giudici (grande sezione) o in sedutaplenaria. Inoltre c’è la sezione con giudice unico.Il ruolo svolto dagli organi è sancito dall’art. 220 del Trattato CE: “La Corte di Giustizia e ilTribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispettodel diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.”

Le principali forme di procedimenti dinanzi la Corte sono:

il rinvio pregiudiziale (art. 234 CE) quando nel corso di un procedimento a livellonazionale siano sollevati dubbi sull'interpretazione di una disposizione del TrattatoCE ovvero sulla validità e/o l'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie;

il ricorso per inadempimento (art. 226 CE)5 che consente alla Corte di giustizia di

controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombentiin forza del diritto comunitario. Viene presentato dalla Commissione o da altroStato membro;

il ricorso di annullamento (art. 230 CE)6 quando un ricorrente (istituzione

comunitaria, Stato membro) chiede l’annullamento di un atto di un’istituzione (ades. regolamento, direttiva, decisione).

5 Art. 226 CE: ricorso per inadempimento:«La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombentiin virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni dipresentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissatodalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.»

6 Art. 230 CE: ricorso di annullamento:

«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non sianoraccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici neiconfronti di terzi.A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle formesostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione,ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio odalla Commissione.La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e laBCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

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Le principali forme di procedimenti dinanzi al Tribunale di primo gradoconsistono in:

ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro gli atti delleistituzioni comunitarie (di cui esse sono destinatarie o che le riguardanodirettamente e individualmente) o contro un’astensione dal pronunciarsi di detteistituzioni (es. ricorso proposto da un’impresa contro una decisione dellaCommissione che le infligge una penalità);

ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione; ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni

comunitarie o dai loro dipendenti; ricorsi in materia di marchio comunitario; impugnazioni, limitate alle questioni di diritto, contro le decisioni del Tribunale

della funzione pubblica.

Regime linguistico:

al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia il principio generale è che ciascunadelle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea può essere scelta come lingua processuale. Lalingua di procedura é scelta dal ricorrente (o dalla giurisdizione di rinvio nel caso dei rinviipregiudiziali).

Altra cosa è la lingua di lavoro che è tradizionalmente il francese. E’ possibile la traduzionesimultanea durante le udienze in tutte le lingue ufficiali. La sentenza sarà pubblicata nelle23 lingue ufficiali.

Gli atti impugnabili sono gli atti vincolanti, cioè quegli atti che producono o mirano aprodurre effetti giuridici per i destinatari (es. regolamenti, direttive, decisioni; non leraccomandazioni e i pareri) si prescinde tuttavia dal nome e dalla forma dell’atto, ma siguarda piuttosto alla sua sostanza. Tali atti devono essere definitivi.

I termini per impugnare sono due mesi a partire da:

pubblicazione dell’atto; notificazione dell’atto al ricorrente; dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto effettiva conoscenza (criterio

residuale).

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni presenei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa neiconfronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo icasi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cuiil ricorrente ne ha avuto conoscenza.»

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Esistono due categorie di soggetti che possono ricorrere:

- «ricorrenti privilegiati», che possono sempre impugnare un atto comunitario e sipresume il loro interesse ad agire, e sono:

istituzioni comunitarie; stati membri.

- «ricorrenti non privilegiati» che possono impugnare un atto comunitario a condizioneche riescano a dimostrare di avere uno specifico interesse al ricorso (quando sonodestinatari o quando sono «direttamente ed individualmente» interessati dall’attoimpugnato), e sono:

persone fisiche; persone giuridiche.

I «ricorrenti privilegiati» possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (adeccezione dei ricorsi presentati dagli Stati membri contro il Consiglio in materia di aiuti diStato, di dumping e di competenze di esecuzione).I «ricorrenti non privilegiati» possono proporre ricorso dinanzi al Tribunale di primogrado (con facoltà di impugnare la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia).Le regioni sono «ricorrenti non privilegiati» come si evince dalla Ordinanza 1 ottobre 1997,Regione Toscana c. Commissione, causa C- 180/97 (opere di adduzione di acqua potabilein Toscana) con la quale la Corte di Giustizia ribadisce la nozione di «Stato membro»diversa da Regione, in quanto Stati membri sono le sole autorità di governo degli Statimembri delle CE e tale definizione non può quindi estendersi agli esecutivi delle regioni.Inoltre precisa che «non spetta alle istituzioni comunitarie pronunciarsi sulla ripartizionedelle competenze mediante le norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugliobblighi che possono incombere rispettivamente alle autorità del potere centrale e a quelledegli altri enti pubblici territoriali».Il Tribunale di primo grado, con la sentenza 16 luglio 1998, Regione Toscana c.Commissione, causa T-81/97 (progetti di adduzione acqua potabile) riconosce ad unaregione italiana la possibilità di impugnare un atto comunitario.Con la sentenza 15.6.1999, Regione Friuli Venezia Giulia, T-288/97 - aiuti concessi conlegge regionale ad autotrasportatori di merci - il Tribunale riconosce per la prima volta alleregioni italiane la possibilità di impugnare decisioni della Commissione in materia di aiutipubblici.

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Gli effetti delle pronunce:

Forma delle sentenze e ordinanze:

Secondo l’art 231 CE: se il ricorso è fondato l’atto è dichiarato nullo (come non avvenuto).Art 244 CE: recita che le sentenze hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’art. 256CE.Artt. 36 e 37 Statuto Corte: le decisioni sono motivate, firmate dal presidente e lette inudienza pubblica.

Le sentenze hanno:

efficacia inter partes: decisioni individuali; efficacia erga omnes: questioni pregiudiziali e annullamento di un atto di portata

generale; effetti ratione temporis: deroga all’annullamento ex tunc.

L’esecuzione: articolo 233 CE:

Le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute ad adottare le misure necessarieper dare esecuzione alla sentenza della Corte:

il Giudice non può condannare a degli obblighi di fare, salvo il risarcimento danno; le istituzioni sono tenute a dare esecuzione sulla base del principio di cooperazione; gli impegni assunti dalle istituzioni su base volontaria relativi alla possibilità di

estendere gli effetti delle sentenze; gli artt. 231 e 233 parlano solo di sentenza a giusto titolo (annullamento di un atto o

effetti delle sentenze di annullamento) mentre l’art. 244 sulla forza esecutiva valeanche per le ordinanze che chiudono la controversia.


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