Date post: | 02-May-2015 |
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Evoluzione del concetto di salute
Nuove tipologie di alimenti
Il mercato degli integratori
Linee guida per i test clinici
Il Comitato Etico
Identificazione di componenti alimentari biologicamente attivi in grado di:
1_ Soddisfare il fabbisogno energetico di micro/macro nutrienti
2_ Aggiungere elementi terapeutici alla dieta
Anni ‘80
Anni ‘90
Oggi
Assenza della malattia
Prevenzione
Benessere fisico e psichico
Anni Obiettivo Soluzione
Utilizzo di farmaci
Stile di vita sano
Alimentazione corretta
RICERCA ALIMENTARE
FUNCTIONAL FOOD
NOVEL FOOD
INTEGRATORI ALIMENTARI
In Giappone nasce il concetto di “alimento funzionale” negli anni ’80.
Si svilupparono, dunque, alimenti specifici per favorire salute, benessere e riduzione del rischio di malattie. Nel 1991 a livello legislativo si arrivò alla definizione dei Foshu ( Food for Specified Health Use )
In Europa azione concertata, della Commissione Europea sulla Functional Food Science in Europe ( FUFOSE ) coordinato dall’International Life Sciences Institute, che ha evidenziato come i Functional Food siano degli alimenti che, sulla base di accertate sulla base di accertate evidenze scientifiche, sia in grado di produrre un effetto benefico su una o più funzioni fisiologiche dell’organismo andando oltre i suoi effetti strettamente nutrizionali.
Indicazioni sulla salute dei Functional Food( Health Claims)
Tipo A: claim legati al “ miglioramento di una funzione biologica” ; si fa riferimento a determinate attività fisiologiche, psicologiche e biologiche, al di là di un normale e accertato ruolo che il prodotto svolge durante lo sviluppo, la crescita e in altre funzioni di un organismo.
Tipo A: claim legati alla “riduzione del rischio di malattia”; si fa riferimento al consumo di un alimento che potrebbe aiutare nella riduzione del rischio di una malattia o di uno stato patologico, grazie alla presenza o no di particolari e specifici nutrienti.
Regolamento (CE) 258/97 Contenuto
Articolo 1
“Alimenti o ingredienti che non sono stati utilizzati in maniera significativa nell’alimentazione umana all’interno della Comunità europea prima del Maggio 1997”Prodotti e ingredienti alimentari:•struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata costituiti/isolati da microrganismi, funghi o alghe•costituiti/isolati da vegetali•sottoposti ad un processo di produzione, di solito non utilizzato, che comporta cambiamenti del valore nutritivo, del metabolismo e del tenore di sostanze indesiderabili in questi
Articolo 3
I novel food devono soddisfare i seguenti criteri: •non devono presentare rischi per il consumatore;•non devono indurre in errore il consumatore;•non devono differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari che sostituiscono, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
Articoli 4-5-6-7-8 Modalità per l’immissione in commercio
Direttiva (CE) 137/2000 il prodotto deve riportare l’indicazione di caratteristiche o proprietà alimentari che rendano il “novel food” in questione non equivalente ad un prodotto o ingrediente alimentare già esistente
Prima Dopo
Decreto legge 111 attuante la direttiva CEE 89/398:
integratori e alimenti addizionati con vitamine e minerali inclusi con alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici
Direttiva (CE) 46/2002:
integratori definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico,commercializzati come capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili ...destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari
Decreto legislativo 169/2004:
fornisce una descrizione più completa dei possibili costituenti degli integratori, individuando tra questi «le vitamine e i minerali» o «altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale».
In definitiva
Si considerano integratori quei prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche che non hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di energia,
cioè di apporto calorico.
Statistiche Nel 2008 vendite incrementate dell’ 11,2 % (indagine AC-
Nielsen per FederSalus)
Un italiano su tre ricorre agli integratori:
il 45% lo fa occasionalmente
il 18% li consuma regolarmente durante l’anno
Dove si acquistano solitamente:
Farmacie, parafarmacie, erboristerie se si ricerca la fiducia della persona al banco
Supermercati, se si ricerca la convenienza
Internet
CLAIMSNutrizionali
SalutisticiHealth claims
Functional claimsCondizioni Generali d’Uso
Non essere falsi, ambigui, fuorvianti
non incoraggiare consumi eccessivi di cibo
essere comprensibili per il consumatore medio
essere formulati sulla base di prove scientifiche accettate
Oltre alle normali condizioni riportare
indicazione relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita
la quantità di alimento e modalità di consumo per avere l’effetto benefico indicato
avvertenza per i prodotti che in dosi eccessive possono avere controindicazioni
Necessità che vi sia una rispondenza tra l proprietà vantata e scritta sull’etichetta e la reale qualità del prodotto, seguendo l’approccio già avuto con i farmaci: ricerche, sperimentazioni, test clinici vari.
In particolare:
In Europa - Regolamento (CE) 1924/2006: l’obbiettivo e’ quello di garantire che i claims (indicazioni sull’etichetta) siano chiari e provati scientificamente
In Italia - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 Aprile 2009: linee guida sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà di prodotti alimentari (integratori, prodotti per alimentazione particolare)
TEST SUGLI ANIMALI
Tossicità sub cronica: su due specie da laboratorio (roditore e non roditore), per almeno 90 giorni.
Tossicità cronica e/o cancerogenicità: su due specie da laboratorio (ratto e topo), per 24 mesi (ratto) e 18 o 24 mesi (topo)
STUDI SULL’UOMO
Condotti seguendo le norme della buona pratica clinica (GCP) e i principi della Dichiarazione di Helsinki tutela dei diritti di sicurezza e benessere dei soggetti partecipanti allo studio
Parere preventivo e vincolante del Comitato Etico di riferimento Sperimentatore idoneo, per esperienza e formazione, allo studio Razionale fondato su evidenze risultanti da pubblicazioni scientifiche nazionali
o internazionali Indicazione del costituente alimentare oggetto dello studio e relativo apporto
proposto, ed individuazione dei parametri più idonei su cui testare la “efficacia” del prodotto
Definizione di un impostazione metodologica e del tipo di studio:- controllato e randomizzato- controllato e randomizzato in doppio cieco- controllato e randomizzato versus placebo Definizione di criteri per significatività statistica (numero di pazienti età, sesso,
patologie fondamentali e associate, ecc..) Monitoraggio dati e invio di schede dati ad inizio sperimentazione ed a fine
sperimentazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Po Dove si svolgono i test clinici:- Strutture sanitarie pubbliche o private- Enti di ricerca pubblici o privati- Centri di riferimento riconosciuti dall’ EFSA- Medici libero-professionisti
Secondo la Direttiva (CE) 20/2001, il Comitato Etico è un organismo di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica che si possa presentare in una struttura sanitaria sia relativamente alla pratica clinica sia relativamente alla ricerca bio – medica, indipendente e composto di personale sanitario e no.
Costituito da 12-15 membri nominati dalla direzione dell’ospedale di appartenenza: due clinici, un biostatistico, un esperto di materie giuridiche, un medico di medicina generale o un medico della Asl, un bioeticista, un infermiere, un farmacista e un membro laico.
Esso, prima di coinvolgere il paziente valuta:• scientificità e importanza clinica dello studio• l’indipendenza dello studio• la fattibilità della sperimentazione nel contesto dell’ospedale in questione• il rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed europee• gli aspetti di tutela etica per il paziente
Inoltre durante la sperimentazione ha l’obbligo di:• controllare lo stato di avanzamento delle ricerche• monitorare gli eventi gravi che possano verificarsi •mantenere rapporti con tutti gli organismi pubblici che per legge devono essere informati dell'esistenza e dello stato di avanzamento degli studi
Un Comitato etico si riunisce in media circa 10-15 volte l'anno
Favorevole
Non favorevole
Dopo trenta giorni dalla data di presentazione della domanda viene espresso un parere
Autorità competente
Possibilità di ripresentare la domanda corretta però allo stesso Comitato Etico
Inizio Test
Grazie per
l’attenzione