evoluzione del diritto d'autore e del copyright
natura giuridica dei programmi per elaboratore
tutela del software nell'ordinamento giuridico
problematiche giuridiche della brevettabilità del software
Il diritto d'autore sull'opera
dell'ingegno è una delle più belle
conquiste della moderna civiltà
Non ne troviamo vestigia
nelle leggi della
sapienza greca e romana
Nella nostra pensila,
nella seconda metà del 1400,
la Repubblica di Venezia
iniziò a concedere privilegi agli
autori e librai
Ma è solo al principiodel secolo XVIII,in Gran Bretagna,
che la Regina Anna sancì la prima legge a favore degli
autori (1710)
In Francia, d'Héricourt, de
Malesherbes, Diderot e altri,
diedero vita a due decreti
del Consiglio adottati
in data 30 agosto 1777
In Italia le prime disposizioni
tutelari delle produzioni letterarie
ed artistiche vennero importate
dalle armi francesi nella Cisalpina
I diversi sistemi
si avvicinano sensibilmente a
partire dall'emanazione della
Convenzione di Berna del 1896
La Convenzione di Berna del 1896 è stata modificata diverse volte.
Da ultimo a Parigi nel 1971. In Italia l'Atto di Parigi del 1971
è stato reso esecutivo con la Legge 20 giugno 1978, n. 399
che ha in sostanza modificato alcuni articoli della
Legge del 22 aprile 1941, n. 633
definita anche “Legge sul Diritto d'Autore” o “LDA”
La LDA esprime una concezione cosiddetta dualisticadel diritto d'autore:
colloca diritti patrimoniali ediritti morali uno accanto all'altro, separati anche se con reciproche
connessioni ed interferenze
diritto d'autore
diritto dei brevetti
diritto dei marchi
diritto dei modelli e disegni
diritto industriale
diritto della concorrenza
diritto della proprietà intellettuale?
Diritti non titolati
La fattispecie costitutiva del diritto d'autore ha la sua genesi nel
fatto stesso della creazione dell'opera. Ciò significa che il diritto
d'autore non è attribuito al suo titolare a seguito di un atto o di
un negozio di natura privatistica o pubblicistica, ma da un fatto
che il soggetto realizza e che, sussistendone i requisiti, la legge
assume come fattispecie costitutiva del diritto.
Diritti titolati
Il diritto di brevetto, così come gli altri diritti tutelati dal Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono diritti che si
acquistano, ex art. 1 del suddetto decreto, mediante
brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti. Quindi,
è l'atto formale, brevettazione/registrazione, che da luogo alla
proprietà industriale ed alla tutela da parte del diritto.
Decreto Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica per i programmi per elaboratore),
Decreto Lgs. n. 154/1997 (Attuazione della Direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi),
Decreto Lgs. n. 169/1999 (Attuazione della Direttiva 96/9/CEE relativa alla tutela giuridica delle banche dati),
Legge 248/2000 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore),
Decreto Lgs. n. 95/2001 (Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli),
Decreto Lgs. n. 68/2003 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione),
Decreto Lgs. n. 140/2006 (Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale).
Le riforme della LDA
Quando apparvero i primiprogrammi per elaboratore la
maggior parte dei giuristi ritenne che dovessero essere
considerati opere dell'ingegno, e non invenzioni
Già alla fine negli anni 50, gli
USA ritenevano che il software
potesse essere qualificato
“literary work”
(opera letteraria)
Nel 1994 a Marrakech
il software fu inserito per la
prima volta a livello
internazionale nei
TRIPs“Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights”
Art. 10 del TRIPs
Computer programs and compilations of data
“Computer programs, whether in source or object code,
shall be protected as literary works under the Berne
Convention. Compilations of data or other material, whether in machine
readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their
contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection,
which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any
copyright subsisting in the data or material itself.”
In Europa, della tutela del
software si occupò solo la
Dottrina e la Giurisprudenza
mentre i Legislatori non
intervennero se non nei primi
anni 90
Tribunale di Torino
15 luglio 1983
Atari Inc. contro Sidam Srlsi trattava della copia pedissequa dei giochi
Centipede, Missile Command e Asteroids prodotti
da Atari Inc. da parte della Sidam Srl con i giochi
Magic Worm, Missile Storm e Asterock
14 maggio del 1991
Consiglio della Comunità
Economica Europea approva la
Direttiva 91/250/CEE
sulla protezione giuridica dei
programmi per elaboratore
La Direttiva 91/250 è una strana ricetta nata da
una triste cucina: si prenda il meglio del diritto
d'autore, rosolato nel grasso delle convenzioni
internazionali. Lo si faccia restringere al massimo
del fuoco lento dei compromessi, è sufficiente che
ne resti una noce, o anche solo un cecio ...
Serve per il gusto e per il profumo non per la
sostanza. Si potrebbe utilizzare come base la salsa
di brevetto, ma non bisogna pronunciare questo
nome, perché, checché ci si mette dentro,
l'importante è che si possa chiamare ragù
“proprietà letteraria ed artistica”: è questo l'unico
modo per venderlo agli americani.
Ph. Gaudraut, M. Briat, F. Toubol, “Europe des logiciels: au menu,
PLA du chef à le mode bruxelloise”, in “Droit de l'informatique et
des télécoms”, 1989, n. 13, p. 63.
Con la Direttiva 91/250 il diritto sul programma ha assunto un
contenuto molto diverso dal diritto di autore sull'opera
dell'ingegno
Costituisce una privativa sui generis diretta a proteggere al
massimo gli interessi delle software house e ad escludere
qualsiasi possibilità di utilizzazione da parte di altri, se non a
seguito di apposita autorizzazione
(concessa solitamente attraverso il contratto di licenza d'uso)
La Direttiva ha definitivamente qualificato il
software come opera letteraria ma con essa
non condivide senz'altro la necessità di assumere
una forma espressiva per mezzo di un supporto
(RINVIO PARTE 2)
I programmi per elaboratore nella
Legge 633/1941
(Legge sul Diritto d'Autore)
dopo la Direttiva 91/250
Art. 1, co. 2
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2 n. 8
In particolare sono comprese nella protezione:
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater, co. 1
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
Art. 64-quater, co. 2, 3 e 4
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
Il diritto d'autore vieta la copia di una determinata
sequenza di linee di programma
ma non preclude che una stessa idea venga realizzata
da un diverso autore attraverso il ricorso ad altre
istruzioni
il linguaggio di programmazione è
“povero” costituito cioè da un numero
limitato di “vocaboli” ma sarà
ugualmente protetto se espressione
del lavoro intellettuale dell'autore
Perchè?
Storicamente, la prima norma in materia
brevettuale che esclude dalla sua tutela i
programmi per elaboratore compare in una
nella legge francese del 1968
Il divieto di brevettazione del
software è stato accolto dalla
Convenzione di Monaco sul brevetto
europeo del 1973
Art. 52 - Invenzioni brevettabili
“I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni nuove ai sensi del primo
comma in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) le creazioni estetiche;
c) i piani, i principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per
attività commerciali e i programmi per elaboratore; [...] “
Convenzione di Monaco
I tre requisiti di brevettabilità che
il software dovrebbe possedere per
poter essere considerato
invenzione
1) NOVITA'
requisito intrinseco nel concetto stesso di invenzione
quando un programma può essere considerato effettivamente nuovo?
2) ORIGINALITA'
strettamente correlato al requisito precedente
è riferito all'attività creativa dell'inventore
3) INDUSTRIALITA'
concetto precisato dall'art. 57 della CBE, secondo il quale
l'oggetto di un'invenzione deve poter essere “fabbricato e utilizzato in un
qualsiasi genere di industria”
Il nostro legislatore ha recepito i principi accolti
dalla Convenzione sul Brevetto Europeo
con Legge delega del 26 maggio 1978, n. 260
in particolare, l'art. 12 di questa legge ha recepito
il contenuto dell'art. 52 della CBE
art. 12
“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
precedente comma in particolare: 1) le scoperte, le teorie scientifiche
e i metodi matematici 2) i piani, i principi ed i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi per
elaboratore 3) le presentazioni di informazioni”.
Il software non vive da solo,
ovviamente da solo non ha rilevanza
industriale, non consente il
miglioramento di un processo o di un
prodotto
il software viene utilizzato su apparecchiature che vengono
chiamate “computer”, e chi può negare che il software
faccia funzionare meglio un computer: perché migliora
l'interrelazione tra uomo e macchina
ed ecco i brevetti sulle interfacce grafiche
perché migliora migliora la capacità dei computer di
comunicare tra loro
...
o i brevetti sui protocolli di comunicazione
L’Europa, quindi l’UEB, presto iniziò a imitare gli
Stati Uniti nel concedere brevetti software, e
alcuni tribunali (per esempio il maggiore tribunale
tedesco) hanno confermato recentemente la
legittimità della pratica.
Proposta di direttiva COM (2002) 92 sui Brevetti Software
ebbe origine dal “libro verde” sul brevetto comunitario e sul sistema dei
brevetti europei e dalla successiva Comunicazione della Commissione del
Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale dal
titolo “Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Il seguito da dare al
libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti europei in
Europa”
Il 6 luglio 2005 la proposta tornò al Parlamento
europeo in seconda lettura e fu respinta ad
amplissima maggioranza con ben 648 voti