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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA - icfutura.it · La normativa in materia di tutela della salute e...

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La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
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La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le origini 1898 - 1911

Le origini 1898 - 1911

CARENZE PRINCIPALI DI QUESTA NORMATIVA:

� NON CONSIDERAVA TUTTI I SETTORI: MANCAVA L’AGRICOLTURA, IL COMMERCIO, PICCOLA MEDIA IMPRESA, ECC.

� NON PREVEDEVA LE SANZIONI

� NON PREVEDEVA ORGANI DI CONTROLLO

1930: il Codice Penale

Arrivano le prime sanzioni

1930: il Codice Penale

Si trattava di norme del tutto inefficaci dal punto di vista della prevenzione!

1930: il Codice Penale

1930: il Codice Penale

1942: il Codice Civile

Art. 2087: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare le integrità fisiche e la personalitàmorale dei prestatori di lavoro”

� Prima norma di carattere prevenzionale, ispirata al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

� L’obbligo di sicurezza grava sul datore di lavoro

� Norma volutamente “aperta”: non sono stati definiti standard di sicurezza predeterminati per evitare che potessero essere messi in crisi o risultare obsoleti con l’evoluzione del progresso tecnologico e dei sistemi di produzione

1948: la Costituzione

Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.”

Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignitàumana”

DISATTESO DALLE INDUSTRIE CHE PRODUCEVANO MANUFATTI IN AMIANTO

Gli anni 50

� Negli anni 1955- 56 sono state promulgate una serie di norme che permettono l’applicazione dei principi stabiliti dagli articoli della Costituzione e del Codice Civile prima citati:� D.P.R. n. 547 del 1955 che stabilisce le “regole

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale”

� D.P.R. n. 303 del 1956 relativo alle “norme generali per l’igiene del lavoro”

� D.P.R. 164/56 che regolamenta la “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

� ……….

D.P.R. n° 547/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

� Primo tentativo di creare un corpo integrato di norme di sicurezza del lavoro, una specie di testo unico in materia.

� Vengono precisati analiticamente alcuni obblighi a seconda delle attività lavorative prese in esame:� scale e parapetti� protezioni delle impalcature� illuminazione� protezione contro gli incendi e le scariche atmosferiche� lavori in serbatoi� collegamenti elettrici a terra� protezione contro le sovratensioni � mezzi personali di protezione� ……….

D.P.R. n° 303/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro

� Gli addetti a lavorazioni a rischio devono essere sottoposti a visite mediche periodiche; tali visite devono essere mirate a mettere in evidenza eventuali patologie legate all’attivitàlavorativa.

� Introduzione dei presidi sanitari in azienda: a seconda del tipo e/o dimensione è prevista l’installazione di un pacchetto di medicazione, di una cassetta di primo soccorso o di una camera di medicazione (infermeria).

� Vengono definiti gli standard minimi di:� altezza, cubatura e superfici dei locali� illuminazione, umidità, ricambio di aria � servizi igienico-assistenziali (acqua, docce, gabinetti,

spogliatoi)� Viene imposta la difesa da:

� sostanze nocive� inquinamento dell’aria� polveri

Gli anni 50

Principi fondamentali della normativa anni 50:

� DETTAVA DEI PRECETTI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE E MINUZIOSE SU MACCHINE, ATTREZZATURE E AMBIENTI DI LAVORO.

� PRENDEVA IN CONSIDERAZIONE SOLO GLI ASPETTI OGGETTIVI DEL PROBLEMA, MA NON QUELLI SOGGETTIVI (non si considerava la preparazione o formazione specifica per il lavoro che il lavoratore era chiamato a svolgere)

Gli anni 50

Non si considerava questo aspetto!

Gli anni 50

Gli anni 50

Gli anni 70

Il coinvolgimento dei lavoratori arriva con la Legge n. 300 del 1970 nota come lo “Statuto dei lavoratori”

Art.9 “I lavoratori, mediate loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integritàfisica”.

� Riforma Sanitaria Nazionale (Legge 833/78): nascono in ambito regionale le Unità Socio- Sanitarie Locali (le attuali aziende ASL) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare dei lavoratori dipendenti

Gli anni 80 e 90

� La Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa, emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

� Sulla base di tali Direttive, l’Ordinamento italiano ha introdotto:� D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali (La

Direttiva Seveso)� D.P.R. 203/88 controllo delle emissioni in

atmosfera� Legge n. 46/90 sicurezza degli impianti elettrici,

di riscaldamento, tecnologici

Gli anni 80 e 90

� D.Lgs. 277/91 regole in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore)

� D.Lgs. 475/92 “dispositivi di protezione individuale”

� D.Lgs. 626/94 recepimento direttiva quadro CE 89/391 e altre direttive

� …………

Gli anni 80 e 90

Principi delle normative di derivazione comunitaria:

D.Lgs. 626/94

Punti salienti:� Obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i

rischi relativi alla specifica attività lavorativa dei suoi dipendenti con la conseguente stesura di un documento La prevenzione non è più statica, ma dinamica (evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione / aggiornamento delle misure di sicurezza)

� Istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al quale vengono attribuiti specifici poteri e diritti. La gestione della sicurezza non è più affidata unicamente al datore di lavoro ma coinvolge tutti i lavoratori

D.Lgs. 626/94

� Introduzione di una serie di diritti per i lavoratori (diritto di essere informati riguardo al tipo di rischi lavorativi, diritto alla formazione specifica che permetta di acquisire quella perizia tecnica necessaria ad evitare per quanto possibile il rischio di infortuni)

� Obbligo di sicurezza da parte del lavoratore (art. 5): ciascun lavoratore deve prendersi cura della salute e della sicurezza propria e di tutte le altre persone che sono presenti sul luogo di lavoro. Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato su comportamenti dei lavoratori

� L’art. 8 obbliga il datore di lavoro ad organizzare all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione (SPP) con un suo Responsabile (RSPP)

D. Lgs. 81/08 (TESTO UNICO)

Ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, abrogando tutte le precedenti normative� D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro� D.P.R. 164/56 - Prevenzioni infortuni sul lavoro nelle

costruzioni� D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro� D. Lgs. 277/91 - Rischi da esposizione agenti chimici, fisici

e biologici� D. Lgs. 626/94 - Sicurezza e salute dei lavoratori durante il

lavoro� D. Lgs. 493/96 - Prescrizioni minime per la segnaletica di

sicurezza sul luogo di lavoro� D. Lgs. 494/96 - Prescrizioni minime di sicurezza e di

salute nei cantieri temporanei o mobili� D. Lgs. 187/05 - Prescrizioni minime sicurezza e salute dei

lavoratori esposti a rischi da vibrazioni meccaniche

La corrispondenza tra vecchio e nuovo

La struttura del D.Lgs. 81/08

La struttura del D.Lgs. 81/08

Le principali novità introdotte

� Introduce il concetto di Salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità

� Norma la funzione dei preposti (art.19), prevedendo per questa figura apposito percorso formativo

� Allarga la valutazione dei rischi a tutti i rischi compresi quelli legati allo stress da lavoro-correlato (art.28), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età ecc.

� Rafforza il ruolo del RLS non solo a livello aziendale, ma anche a livello territoriale, con l’introduzione della figura di “Rappresentante della Sicurezza Territoriale (RLST) che dovrà vigilare sull’applicazione della nuova disciplina nelle imprese prive di rappresentanti sindacali

� Inasprisce l’apparato sanzionatorio

Le principali novità introdotte

� Estende il campo di applicazione a:� tutti i settori di attività: privati e pubblici, e tutte le

tipologie di rischio (Forze armate, polizia, VVF, Protezione Civile, organizzazioni di volontariato, scuole e università…)

� tutti i tipi di contratto: lavoro a progetto Co.co.pro, prestazioni occasionali, lavoro a domicilio, lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico…

� tutti i tipi di lavoratore: subordinati e autonomi, socio lavoratore di cooperativa, il beneficiario di tirociniformativi e di orientamento, l’allievo di istituti diistruzione e università […] quando utilizza laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, VDT, lavoratore dei lavori socialmente utili

Perché il bisogno del Testo Unico


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