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Evoluzione normativa sulla tutela della salute

Date post: 31-Oct-2014
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La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori E’ una branca che fa ricorso a conoscenze multidisciplinari. Le PROFESSIONALITA’ coinvolte sono pertanto diverse: - psicologi e sociologi - statistici ed epidemiologi - fisici e chimici - ingegneri - biologi - medici, fisiologi, tossicologi e igienisti del lavoro - tecnici della prevenzione e assistenti sanitari - ecc. ma senza dimenticare i lavoratori e i datori di lavoro.
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Page 1: Evoluzione normativa sulla tutela della salute

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

E’ una branca che fa ricorso a conoscenze multidisciplinari.

Le PROFESSIONALITA’ coinvolte sono pertanto diverse:- psicologi e sociologi

- statistici ed epidemiologi- fisici e chimici

- ingegneri- biologi

- medici, fisiologi, tossicologi e igienisti del lavoro- tecnici della prevenzione e assistenti sanitari

- ecc.

ma senza dimenticare i lavoratori e i datori di lavoro.

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La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Il sistema è composito anche per le diverse FUNZIONI necessarie

- Prevenzione primaria- Sorveglianza sanitaria

- Riabilitazione- Informazione e formazione

- Assicurazione infortuni e malattie professionali- Sistema informativo

- Previdenza e assistenza - Promozione della salute

- Vigilanza - Consulenza alle aziende

- Tutela dell’ambiente- ecc.

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Strutture di Governo- Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dello Sviluppo Economico,

dell’Interno, della Difesa, delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Funzione Pubblica- Regioni e Province Autonome

- Conferenza Permanente per i Rapporti Stato-Regioni(Coordinamento Tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Componenti del Sistema

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Strutture di Gestione Regionale- Aziende Sanitarie Locali (ASL) con i Servizi di prevenzione e sicurezza nei

luoghi di lavoro, - Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),

- Settore Ispezioni del Lavoro delle Direzione regionali del lavoro, - Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco,

- Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

- Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), - Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

- Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), - Unione province italiane (UPI),

- Uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute,- Autorità marittime portuali ed aeroportuali.

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

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Organizzazioni Sindacali- dei lavoratori

- dei datori di lavoro

Altre Strutture aventi ruolo- Università

- Enti di Ricerca (CNR, ISS, ISTAT, ecc.) - Associazioni Scientifiche e Professionali

La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

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La Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Componenti del Sistema

Impianto Normativo cogente, ampio, articolato e innovativoNormativa Tecnica sviluppata (UNI, CEN, ISO ecc.)

AUTORITA’ GIUDIZIARIA

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• IGIENE DEL LAVORO; la cui finalità è il controllo igienico degli ambienti di lavoro attraverso la misura qualitativa e quantitativa degli inquinanti chimici, fisici e biologici direttamente sull'ambiente, anche al fine di quantificarli, di monitorizzarli e di determinare i livelli di esposizione individuale e di gruppo (Metodo di base per LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO);

• TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE; si occupa delle sostante tossiche presenti nell’ambiente di lavoro attraverso lo studio delle modalità di assorbimento, metabolismo ed escrezione, la valutazione della loro capacità di produrre danno sull’organismo vivente (effetti precoci e a lungo termine) e studia, nello specifico, i meccanismi d’azione del tossico, la reversibilità degli effetti, le relazioni dose-effetto e dose risposta dei tossici, ecc.;

• CLINICA DEL LAVORO; studia gli effetti sulla salute dell'esposizione a determinati xenobiotici professionali;

BRANCHE della Medicina del Lavoro

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• FISIOLOGIA DEL LAVORO; studia gli effetti fisici e mentali del lavoro sull'organismo, occupandosi in particolare delle modificazioni degli apparati dell’organismo alla fatica industriale (causata dalla pesantezza del lavoro e dalle condizioni di stress nelle quali il lavoro si svolge), e ciò allo scopo di rendere più fisiologico il lavoro;

• ERGONOMIA; si occupa dell’adattamento dei sistemi e delle attrezzature di lavoro al lavoratore, attraverso la progettazione di nuovi strumenti, macchine e utensili (ergonomia di concezione) o la modifica di quelli già in uso (ergonomia di correzione);

• PSICOLOGIA DEL LAVORO; ha come obiettivo il benessere psicologico e sociale del lavoratore attraverso lo studio delle reazioni psicologiche del lavoratore di fronte al lavoro, l'adattamento, il suo inserimento nell'ambito del gruppo di lavoro, le motivazioni che portano alle assenze/presenze, le ripercussioni sulla società delle frustrazioni dovute al lavoro e viceversa.

• EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE; valuta, con metodi epidemiologici e statistici, le modificazioni intervenute in un gruppo omogeneo di lavoratori (esposti alle medesime noxae) a causa dell’esposizione professionale, si occupa della descrizione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e delle patologie ad essi correlate, così rappresentando uno dei metodi di verifica dell'idoneità e dell'efficacia dei mezzi di prevenzione adottati.

BRANCHE della Medicina del Lavoro

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La politica del sistema di vigilanza pubblico

Ricerca e promozione di una integrazione tra

le figure previste dal modello di prevenzione

aziendale attraverso lo sviluppo degli strumenti di

- informazione

- assistenza

- controllo

- vigilanza

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Le prime misure di Sanità Pubblica

- Nascita degli Uffici di Sanità o Magisteri già attorno al 1300 a Milano, a Venezia, a Firenze

- Prevale l’intervento di carattere politico ed amministrativo rispetto a quello sanitario

- L’azione di contrasto al diffondersi dell’epidemia si esprime con modalità poliziesche:- Regolamentazione dell’accesso alla città, dell’approvvigionamento idrico ed alimentare, - Rastrellamento e segregazione degli ammalati nei lazzaretti per periodi di quarantena, - Divieto di manifestazioni pubbliche e religiose, - Chiusura degli esercizi pubblici (teoria dei miasmi)

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La nascita della Medicina del Lavoro

Bernardo Ramazzini (1633 - 1714)- primo medico a trattare le malattie dei lavoratori

“longe praestantius est praeservare quam curare”

Cosa soffri, per quale motivo, da quanti giorni, vai di corpo, cosa mangi … “et quam artem exerceas?”

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Evoluzione normativa- 1904: Obbligo all'assicurazione contro gli infortuni nell'industria

- 1912: Nasce il corpo ispettivo dell'industria e del lavoro (poi denominato Ispettorato del Lavoro ed inserito nel Ministero del Lavoro all'atto della sua istituzione nel 1920)

- 1917: Obbligo all'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura

- Negli stessi anni i lavoratori ottengono la riduzione dell'orario di lavoro ad 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali

- 1923: Abolizione delle "8 ore" e abolizione Ministero del Lavoro

- 1929 (R.D. n.928): assicurazione dei lavoratori contro le malattie professionali (anchilostomiasi, intossicazioni da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo)

- 1933: Istituzione INAIL cui viene affidata l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

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L’assicurazione dei lavoratori

L'introduzione dell'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali rappresenta la prima iniziativa legislativa volta alla tutela dei lavoratori.

Le assicurazioni obbligatorie entrano in azione

- solo quando si è già verificato un danno (infortunio, malattia professionale)

- e solo indirettamente rappresentano uno stimolo ad attuare misure di prevenzione.

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La Costituzione - 1948

Art. 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro …

Art. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività ...

Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

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Il Codice Civile

Art. 2082: imprenditore

“colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”

Art. 2087: dovere della sicurezza

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”

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Il Codice Civile

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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Infortuni e malattie professionali

DPR 30 giugno 1965 n.1124 - Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- obbligo per i sanitari di denunciare le malattie professionali, anche solo sospette

- definizione di un sistema tabellare delle malattie professionali

- normativa sulla sorveglianza sanitaria degli esposti ad asbestosi e silicosi

- obbligo di denunciare gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni

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Lo Statuto dei Lavoratori Legge 20 maggio 1970 n.300

-art.5: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Tali accertamenti possono essere richiesti agli Enti Pubblici competenti. -art.9: I lavoratori mediante loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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La salute come diritto

Dichiarazione di Alma Ata - settembre 1978

La salute, stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente importante, di interesse mondiale (OMS)

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Legge 833/78 - Servizio Sanitario Nazionale

Nell’ambito delle UU..SS..LL.. Vengono previsti i "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro” che assumono i seguenti compiti:

a): "individuare, accertare e controllare i fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro"

b): "indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro"

c): "formulare le mappe di rischio, con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente"

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La rivoluzione del D.Lgs 626/94

Creazione di un sistema di “prevenzione aziendale” per conseguire il metodo della prevenzione continua,

attraverso la cooperazione nella gestione della sicurezza, all'interno dell'azienda,

tra il datore di lavoro, i lavoratori e le altre figure del sistema di prevenzione aziendale.

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Gli attori del

sistema di prevenzione aziendale

La sorgente delle istruzioni deve essere ricercata lungo la linea gerarchica.

I ruoli, le funzioni e le responsabilità vanno ricercati e suddivisi lungo tale linea di comando.

Che è composta da

Datore di lavoro - Dirigente - Preposto - Lavoratore

(figure definite anche nella precedente normativa)

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Il modello organizzativo del 626/94

E’ imperniato su definiti soggetti aventi precise funzioni.

- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale con un Responsabile,

- addetti aziendali all’emergenza, pronto soccorso e prevenzione incendi,

- Medico Competente,

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

- definizione di compiti precisi per ciascuno di tali soggetti,

- definizione di un sistema di comunicazione tra i diversi soggetti della prevenzione e loro integrazione, da concretizzarsi almeno nella riunione annuale.

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La valutazione esatta dei livelli dei rischi presenti è elemento indispensabile per procedere ad un intervento di prevenzione sull'ambiente di lavoro e deve necessariamente seguire il seguente percorso:

-conoscere i rischi-valutarne il livello

-predisporre i necessari interventi

Il documento della sicurezza - La Valutazione dei Rischi

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Lo studio e la valutazione dei rischi può avvalersi di due tecniche di misurazione tradizionale.

- MONITORAGGIO AMBIENTALE

- MONITORAGGIO BIOLOGICO

- SORVEGLIANZA SANITARIA

Il documento della sicurezza - La Valutazione dei Rischi

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Giurisprudenza

Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:

1) una contravvenzione (la mancata osservanza di una norma di sicurezza prevista dalla legge)

2) un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un

infortunio).

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Il Decreto Legislativo 758/94 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi

Procedura in caso di accertamento da parte dell’Organo di Vigilanza di violazione della norma di legge.

1) Prescrizione con modalità di adempimento e concessione termini

2) Comunicazione del provvedimento all’Autorità Giudiziaria che però non può attivare l’azione penale

3) In caso di adempimento della prescrizione si eroga la sanzione amministrativa; in caso di inadempimento si attiva l’azione penale

4) Anche il mancato pagamento della sanzione amministrativa attiva l’azione penale

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Il Codice PenaleIpotesi di reato correlate agli obblighi di prevenzione nei luoghi di lavoro.

- Art.437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

- Art.451 (Omissione colposa di cautele e difese contro disastri ed infortuni sul lavoro)

- Art.650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità)

- Art.589 (Omicidio colposo)

Pene più severe quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

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Il Codice Penale

Art.590 (Lesioni personali colpose)

Pene più severe quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi conseguenti a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

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Il Codice Penale

Art.583 - Lesioni personali colpose sono considerate

- gravi quando mettono in pericolo la vita di una persona o hanno una prognosi superiore a quaranta giorni o producono un indebolimento permanente di un organo o un senso,

- gravissime, quando determinano una malattia insanabile, la perdita di un senso, o di un arto, lo sfregio del viso ecc..


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