EY Tax Update 2016
Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio della sostanza (sulla forma)
► La norma prevede che la rilevazione e la
presentazione delle voci venga effettuata «tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del
contratto».
► Viene superata così la formulazione previgente che,
legandosi al concetto di «funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo», rendeva
maggiormente difficile individuarne l’effettiva portata
applicativa.
► Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto» significa presentare l’informazione
finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla realtà economica del
fatto o dell’operazione e non solo all’aspetto formale.
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Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio della sostanza (sulla forma)
► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o
contratto aziendale non può prescindere da una attenta
comprensione del razionale degli stessi. Occorre inoltre
identificare dei parametri chiave in base ai quali
effettuare tali analisi di sostanza di un’operazione
(es. trasferimento rischi e benefici).
► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso
una applicazione più estesa del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, dall’altro una sua
concreta declinazione nella pratica non può
prescindere da futuri provvedimenti e/o
interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di
Contabilità o di legge.
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Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Principio di rilevanza
Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:
► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità;
► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare
il postulato.
L’introduzione del principio generale della rilevanza ha
comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei
riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di
informativa del codice.
La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta».
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Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul
processo decisionale degli utilizzatori di bilancio.
► La (ir)rilevanza è un concetto relativo, non è possibile
pertanto individuare regola (es. valore-soglia) applicabile in
tutte le situazioni.
► Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese
controllate «irrilevanti».
► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o
errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è
giudicata nel contesto di altre voci analoghe»
► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene possa, in
linea generale:
► portare ad una maggiore significatività del bilancio,
► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti,
► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende.
► Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema
di impugnazione del bilancio.
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Aspetti fiscali Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015
► Le nuove regole sui bilanci introdotte dal D. Lgs 139/2015 nel codice civile
non assumono rilevanza soltanto sotto il profilo civilistico, ma generano
implicazioni anche dal punto di vista fiscale.
► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla
normativa, è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle
operazioni per derivazione dalla corretta applicazione dei principi contabili,
venga estesa anche ai soggetti OIC, anche al fine di evitare diversità di
trattamento ai fini fiscali tra soggetti IAS adopter e soggetti OIC
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, Art. 83 TUIR
► Necessario coordinamento delle nuove regole civilistiche con
l’attuale formulazione della normativa fiscale
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Aspetti fiscali Modifiche di Sistema soggetti IAS Adopter
► Le modifiche di criterio sono state introdotte dalla riformulazione dell’art. 83 del TUIR che ha sancito
il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i
soggetti IAS adopter
► La portata interpretativa delle modifiche dell’art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che
spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione
► La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali il principio della
«prevalenza della sostanza sulla forma» in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze
contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e
accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter)
► Ne consegue che i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto
di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale e linea guida per la corretta
interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS
► In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in
dipendenza del diverso assetto contabile seguito; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di
precisione viene introdotto il concetto secondo il quale il trattamento fiscale delle operazioni
avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati.
Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter
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Aspetti Fiscali Alcuni chiarimenti (riferimento agli IAS Adopter)
Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e
inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli
poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La
qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole,
il suo inquadramento nell’ambito delle cessioni di beni, delle
prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.
Qualificazione
Classificare in bilancio significa rappresentare i fatti di
gestione in bilancio riconducendoli a classi che
riguardano la determinazione del reddito (ricavo,
plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio
(attivo, passivo, patrimonio netto)
Classificazione
I profili qualificatori preludono sul
piano logico a quelli classificatori e
incidono inevitabilmente anche sui
profili attinenti la rappresentazione dei
fatti in bilancio
L’art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono
l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.
Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici
momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi,
come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità
per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi
Imputazione temporale Il momento di rilevazione del ricavo e
del costo (nel bilancio IAS) deve perciò
essere tenuto fermo anche sul piano
della determinazione del reddito
d’impresa
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Aspetti Fiscali Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma)
Applicazione
Pratica
Principi
Contabili
Legge Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione.
Qual è la situazione ad oggi…
Come viene data applicazione pratica a tale principio generale?
è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa
riferimento alla sostanza economica contenuta nei
principi contabili.
Art. 101, c 5: «[…]Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili». OIC
Presenza di
specifiche
disposizioni di
legge
Leasing
Lease Back
Perdite su Crediti
Prevalenza della
sostanza
In questo caso, il principio della
sostanza sulla forma trova
applicazione anche ai fini fiscali
Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica
dell’operazione:
la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del
passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva.
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Aspetti Fiscali Tematiche approfondite
Principio Contabile Principali modifiche introdotte Status
OIC 15
Crediti
Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in
consultazione
OIC 19
Debiti
Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in
consultazione
OIC 24
Immobilizzazioni Immateriali
I costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili, ma
devono essere rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui
sono sostenuti.
Bozza in
consultazione
OIC 24
Immobilizzazioni Immateriali
L’avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile; se la
stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un
periodo non superiore a 10 anni.
Bozza in
consultazione
OIC 12
Componenti straordinarie
Eliminate dal Conto Economico le componenti straordinarie;
inserita informativa in Nota Integrativa.
In preparazione
OIC 16
Immobilizzazioni Materiali
Nuova formulazione delle regole da seguire al momento
dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.
Bozza in
consultazione
OIC 29
Cambiamenti di Principi
Contabili
Le differenze tra i valori iscritti con le vecchie regole e quelli
derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri devono essere
imputate a Patrimonio Netto.
Bozza in
consultazione
OIC – TBD
Strumenti derivati
Disciplina puntuale degli strumenti finanziari derivati Bozza in
consultazione
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Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Precedente impostazione
Valutazione delle poste di bilancio di
riferimento non prevede il criterio
del costo ammortizzato.
Introduzione del metodo del costo
ammortizzato per la rilevazione dei
crediti e dei debiti.
Nuova impostazione Tema
Costo
Ammortizzato
Valore di presumibile di realizzo
Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento.
Esenzioni
Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti
rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo
ammortizzato.
Non esplicitato nel disposto
normativo dell’art. 2426 del c.c.
La rilevazione dei crediti e debiti al
costo ammortizzato deve essere
effettuata tenendo conto del fattore
temporale.
Fattore
temporale
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► Definizioni
COSTO AMMORTIZZATO
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata
al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi
di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e
dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)
CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE”
E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o
gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi
lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo
più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9)
► Applicazione
A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono
essere differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore
(presumibile di realizzo) dei crediti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Rilevazione iniziale
VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE
Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del
credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale
attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e
tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili
alla transazione che ha generato il credito o il debito.
COSTI DI TRANSAZIONE
I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro
ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo
costante lungo la durata del credito.
CALCOLO DEL TIE
Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in
considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il
debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di
anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o
interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su
crediti futuri.
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Rilevazione iniziale (continua)
ATTUALIZZAZIONE
In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno»
calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di
interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri
derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di
quest’ultimi.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti
indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni
comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.
Il costo ammortizzato e
l’attualizzazione possono non
essere applicati se gli effetti
derivanti sono irrilevanti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
► Valutazione successiva
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei
crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:
Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è
successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso
in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato).
1 partire dal valore iniziale del credito o del debito
2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso
di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della
differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite
su crediti
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
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Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)
DATI
C Importo
finanziamento 200.000
R Rata annuale
posticipata 56.402
n Numero rate 4
ia Tasso nominale
annuo
5%
ct Up-front fee 10.000
ie Tasso interesse
effettivo 7,244%
*ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato
EY Tax Update 2016
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Oneri
finanziari a
CE (ie)
Interessi
attivi pagati
con la rata
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore
finale SP
a
b = a x ie
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 190.000* 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361
2 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633
3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593
4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0
tot. 10.000 200.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1)
EY Tax Update 2016
DATI
C Importo credito 200.000
S Scadenza 36 mesi
n Numero rate 1
VP Valore attuale
credito
180.000
ia=ie Tasso interesse
nominale =
effettivo
0%
im Tasso interesse
mercato 3,574%
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)
EY Tax Update 2016
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Proventi
finanziari a
CE (im)
Interessi
attivi
(impliciti)
pagati
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore
finale SP
a
b = a x im
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434
2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098
3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0
Tot. 20.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita
Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2)
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione
1. Applicazione retrospettica
Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio
dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il
valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato)
all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite)
portati a nuovo del patrimonio netto (al netto dell’effetto fiscale)
Rideterminazione del comparativo
2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D.
Lgs. 139/2015
Aspetti civilistici
Rilevazione dei crediti e dei debiti
EY Tax Update 2016
Costo ammortizzato Aspetti fiscali
La valutazione in base al tasso di rendimento effettivo comporta lo spostamento di alcuni costi, che per natura andrebbero allocati nei costi della produzione, nella gestione finanziaria. Tali costi infatti, concorrendo alla formazione del rendimento effettivo, costituiscono oneri finanziari da imputare a conto economico.
► Possibili impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP
I costi accessori su finanziamenti, precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati sulla base della durata del prestito, dal 2016 concorrono a formare il tasso di rendimento effettivo e sono quindi imputati a Conto Economico come oneri finanziari. Tali costi, pertanto, non risultano più deducibili ai fini IRAP, comportando un incremento della base imponibile.
► Possibili impatti sul calcolo degli interessi deducibili
I costi accessori su finanziamenti, imputati a Conto Economico come oneri finanziari, sono deducibili secondo le regole previste dall’art. 96 del TUIR.
EY Tax Update 2016
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi
di sviluppo) al sussistere di
determinati requisiti
Eliminati dallo schema di
bilancio, occorre di norma
«spesarli» nell’esercizio. In
specifiche circostanze possono
essere capitalizzati tra i costi
impianto, ampliamento e sviluppo.
Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a 5
anni
Costi di sviluppo sono ammortizzati
lungo la loro vita utile; se non
stimabile, entro comunque 5 anni.
(Costi di impianto ed ampliamento
confermato il limite dei 5 anni)
Costi di
Ricerca e
Pubblicità
Ammortamento
costi impianto,
ampliamento,
sviluppo
Sistematicamente entro un periodo di
cinque anni ma è consentito anche un
periodo superiore (purché non oltre la
durata utilizzazione ed in ogni caso
entro 20 anni)
Ammortizzato secondo la sua
vita utile*; se la stima della vita
utile non è possibile, è
ammortizzato entro un periodo
non superiore a 10 anni
Ammortamento
Avviamento
Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici
* attuale proposta bozza OIC24 prevede che comunque ciò non possa portare ad un periodo ammortamento > 20anni
EY Tax Update 2016
► Costi di ricerca
Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo
I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente
all’identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed
aventi utilità generica
Capitalizzabilità
Costi di ricerca
Costi di sviluppo
Requisiti
essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e
misurabili
essere riferiti ad un progetto realizzabile
essere recuperabili
Costi di ricerca Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Costi di pubblicità
In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere
dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento
al sussistere dei relativi requisiti.
Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento
Generali
dimostrabile l’utilità di tali costi
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
essere recuperabili
Specifici
non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start –up)
esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso
congruenza di tale rapporto
Costi di pubblicità Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione
Costi di ricerca e pubblicità
I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono
eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in
bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di
principio (cfr. OIC 29).
Ammortamento costi di sviluppo
Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste
per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29).
Ammortamento avviamento
Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente
come previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione
prospettica ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015.
Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
Costi di ricerca e pubblicità Aspetti fiscali
Disciplina fiscale ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, TUIR
Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente:
Nell’esercizio in cui sono state sostenute;
In quote costanti, nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Costi sostenuti e capitalizzati negli esercizi precedenti (norma transitoria)
Secondo quanto previsto dall’OIC 29, i costi precedentemente capitalizzati devono essere rettificati
attraverso la rilevazione a Patrimonio Netto.
Si può ipotizzare che tali costi continuino ad essere dedotti secondo l’originario piano di
ammortamento, attraverso variazioni extracontabili in diminuzione.
Costi sostenuti dal 2016 (norma a regime)
Secondo quanto previsto dall’OIC 24, i costi sono imputati nel Conto Economico dell’esercizio di
sostenimento
Deducibilità integrale dei costi nell’esercizio di sostenimento. Risoluzione n. 95/2006, AdE, per i
soggetti IAS adopter: la deduzione di tale tipologia di costi deve essere fatta in conformità alle scelte
di bilancio, secondo quanto previsto dal principio di derivazione.
EY Tax Update 2016
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota
Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell’avviamento.
► Doppio binario civilistico-fiscale
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, TUIR, il periodo di ammortamento dell’avviamento
fiscalmente rilevante è fissato per un periodo minimo di 18 anni.
• Ammortamento civilistico pari a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è quello rilevante anche fiscalmente
• Ammortamento civilistico inferiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18 e per la parte superiore da
luogo a una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere
riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare
luogo all’iscrizione di fiscalità anticipata
• Ammortamento civilistico superiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto
Economico è quello rilevante anche fiscalmente.
Avviamento Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Componenti straordinarie Aspetti civilistici
Eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione
straordinaria del Conto Economico (voci E20 ed E21). Informativa in
Nota Integrativa.
In alcuni casi è già stata indicata dall’OIC la classificazione delle componenti di reddito.
La bozza in consultazione dell’OIC 16 prevede che:
le plus e le minusvalenze derivanti dall’alienazione di cespiti, anche per
ridimensionamento dell’attività o riconversione produttiva, sono iscritte nelle voci
A5 e B14 di CE;
l’acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito è rilevata in A5;
la sopravvenienza passiva derivante dalla perdita di immobilizzazioni materiali per
eventi estranei alla normale attività imprenditoriale è rilevata in A5, e l’eventuale
rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella
voce A5.
EY Tax Update 2016
Con l’eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal
2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di
bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della
produzione.
► Possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile
IRAP
Alcune delle poste classificate nell’aggregato E) di Conto Economico, e quindi
teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci
rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
► Possibili Impatti sulla determinazione del ROL
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Principi di determinazione della base imponibile IRAP
► PRINCIPIO DI DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997
«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art.
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio».
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione
previsti dai principi contabili adottati dall’impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)
► PRINCIPIO DI CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997
Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997: «i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da
quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della
base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi».
Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti
rilevanti della base imponibile
Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non
rilevanti della base imponibile
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Ove possibile, riferimento alla normativa esistente e alla
combinata applicazione del principio di derivazione e
correlazione
► Negli altri casi sarà necessario un intervento di revisione
delle disposizioni relative all’IRAP
Componente reddituale Trattamento IRAP Ad oggi Dal 2016
Rettifiche di costi e ricavi per sconti,
abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e
vendite di precedenti esercizi
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di correlazione,
così come indicato nelle Istruzioni IRAP
Componenti considerate rilevanti in applicazione
del principio di derivazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti
dall’alienazione di immobili non
strumentali
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997
“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa (…) concorrono in ogni caso al
valore della produzione”.
Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997
“Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa (…)
concorrono in ogni caso al valore della
produzione”.
Rivalutazioni di carattere straordinario
delle rimanenze di magazzino, conseguenti
al mutamento di criterio valutativo in
precedenza adottato
Componenti reddituali
che concorrono alla
determinazione del
valore della produzione
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di correlazione,
così come indicato nelle Istruzioni IRAP
Componenti considerate rilevanti in
applicazione del principio di derivazione
Componenti straordinarie Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Imputata al conto economico
dell’esercizio in corso (tra i
componenti straordinari)
Distinzione tra errore rilevante e non rilevante. Se rilevante di norma l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso Se non rilevante è contabilizzato a conto economico
Correzione
errori
esercizi
precedenti
Gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili sono rilevati di norma
retroattivamente; l’effetto cumulativo
si calcola all’inizio del periodo ed è
riflesso nel conto economico (tra i
componenti straordinari)
Gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili sono rilevati di norma
retroattivamente; l’effetto cumulativo è
contabilizzato sul saldo d’apertura del
patrimonio netto dell’esercizio in
corso
Cambiamenti
principi
contabili
Applicazione retroattiva Di norma implica anche la esposizione retroattiva dei dati comparativi
EY Tax Update 2016
► Cambiamenti principi contabili
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori
di principi contabili); o
è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società
(cambiamenti volontari di principi contabili)
I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto
dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In
assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili
dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo
d’apertura del patrimonio netto
ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti
nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo
principio contabile.
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio
precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
EY Tax Update 2016
► Correzione errori
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla
dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
Errori rilevanti
Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati
retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto
ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti
nel bilancio comparativo come se fosse stato corretto nell’esercizio di
commissione
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio
precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso.
Errori non rilevanti
Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto
economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione errori
EY Tax Update 2016
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili
internazionali (IAS 39) Definizione
Derivati
L’OIC 3 contiene le linee guida per
la determinazione del fair value,
che in parte richiama i principi
contabili internazionali
Rimanda espressamente ai principi
contabili internazionali (in particolare
il par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair
value)
Fair value
Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31)
Gli strumenti finanziari derivati
sono rilevati al fair value in
apposite voci di bilancio.
Rilevazione
dei derivati
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Definizioni
Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività
finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale
per un’altra società, è definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di
interesse, prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di
tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di
una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti
contrattuali;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che
sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Rilevazione
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla
sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati,
sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura
del bilancio.
La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico
salvo nei casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono
regole particolari.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Rilevazione (continua)
Scorporo derivati
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno
strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono
strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto
primario.
b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato
L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o
alla data di modifica delle clausole contrattuali.
Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di
rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva.
Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del
derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente
valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per
quella tipologia di contratto.
Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in
modo attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come
differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura
Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie:
copertura delle variazione di fair value
copertura di flussi finanziari
► Strumenti di copertura ammissibili
strumento finanziario derivato
un’opzione acquistata
un’opzione venduta
In caso di copertura di variazioni di fair value non è possibile suddividere in parti lo
strumento e frazionare la relazione di copertura. Per gli strumenti designati invece alla
copertura di flussi finanziari vi sono facoltative eccezioni al principio di designazione
dello strumento della sua interezza: valore intrinseco delle opzioni, elemento spot dei
forward, una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del
sottostante).
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Elementi coperti ammissibili
attività e passività iscritte in bilancio
impegni irrevocabili
operazioni programmate altamente probabili
elemento di patrimonio netto
► Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura
riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili
obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e
strumento di copertura
efficacia della copertura
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Efficacia della copertura
vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va
fatta in termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione
esistente tra elemento coperto e strumento di copertura
l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e
dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non
prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico
viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti
finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti
La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
Fonte: OIC
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
► Operazioni di copertura (continua)
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Coperture di fair value: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value tra le attività o passività
elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della
valutazione al fair value della componente di rischio oggetto di copertura
elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di
rischio oggetto di copertura tra le attività o passività
variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto
economico:
nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento
nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione
strumento
► Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita
«riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente
efficace ;
conto economico per l’eventuale componente inefficace.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Operazioni di copertura (continua)
► Relazioni di copertura semplici
Designazione di copertura
La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi
portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e
dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della
controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di
copertura sia dello strumento coperto.
A seguito della designazione
Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value
ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è
rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario
derivato ed entrambe le variazioni sono imputate nella sezione D) del conto economico.
Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato
approssima lo zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Regole di prima applicazione
1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i
cambiamenti di principio (cfr. OIC 29)
2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione
copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla
data di inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo
del patrimonio netto
copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite)
portati a nuovo del patrimonio netto
Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini
qualitativi del rapporto economico tra strumento ed elemento coperto.
Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di
prima applicazione.
Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici
EY Tax Update 2016
► Introduzione da parte dell’ Organismo Italiano di Contabilità di un nuovo principio contabile relativo agli strumenti finanziari derivati
► Le regole di contabilizzazione secondo i principi contabili italiani degli strumenti finanziari derivati sono di fatto equiparate a quelle previste dai principi contabili internazionali, con alcune particolarità.
► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, è auspicabile che la disciplina fiscale riservata ai soggetti IAS adopter dall’ art. 112 TUIR venga estesa anche ai soggetti OIC.
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall’art. 112 del TUIR che
prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di
chiusura dell’esercizio. Per i soggetti OIC, i componenti negativi di reddito derivanti
dalla valutazione effettuata a fine esercizio sono soggette a specifiche limitazioni
(comma 3).
► Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 112, non
valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi: PRINCIPIO DI
«DERIVAZIONE RAFFORZATA»
Derivati «speculativi» o di negoziazione: derivati di trading
o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente
documentata o efficace
Derivati di copertura: copertura del valore corrente delle attività o
passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione
dei flussi di cassa (cash flow hedge)
Operazioni fuori
bilancio
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Rilevazione del fair value imputata a conto economico
► I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno
riconoscimento ai fini fiscali, nell’esercizio di imputazione a conto economico
► Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3
dell’art. 112 TUIR
► Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla
valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati
“embedded”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell’art. 112
del TUIR
► Le componenti di reddito derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli
strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base
imponibile IRAP delle società industriali e commerciali.
Strumenti Finanziari - Derivati speculativi Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Per i soggetti IAS adopter , l’art. 112 del TUIR rimanda alla definizione di
derivati di copertura contenuta nello IAS 39: «Un derivato può configurarsi
come uno strumento di copertura quando si prevede che il fair value o flusso
finanziario ad esso connesso può compensare il fair value o flusso finanziario
di un designato elemento coperto».
► Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 112
TUIR:
Principio di simmetria valutativa: i componenti positivi o negativi derivanti
dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare
il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi
componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati
classificati come di copertura del fair value dell’oggetto coperto (fair value
hedge)
Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini
tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel
caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96
del TUIR)
► Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico
rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su
commodities)
► La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE. Tale
riserva sarà inoltre trasferita a Conto Economico soltanto quando i ricavi/costi
generati dall’operazione coperta influenzeranno il Conto Economico. Dal
punto di vista fiscale, gli utili o le perdite concorrono alla
determinazione della base imponibile al momento della loro imputazione
a Conto Economico, come per la copertura degli interessi
► Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale
in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata
Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
► Obbligo di documentazione
− Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assume rilevanza fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.
► Esempi di soluzione:
− Utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione
− Sottoscrizione autenticata del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (Art. 2703 Codice Civile)
− Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici.
Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali
EY Tax Update 2016
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità
dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle
economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di
lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi.
Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale
migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.
“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst &
Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young
Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non
presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita
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