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Federalismo fiscale:
Contenuti della legge quadro,
livelli essenziali e costi
standard nei servizi sociali
Franco Pesaresi Dirigente comune Ancona – Presidente Anoss
Torino 22-23 ottobre 2009
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Queste slides
Questo intervento sviluppa alcune riflessioni sull’impatto del federalismo fiscale (L. 42/2009) sul sistema dell’assistenza a livello regionale e comunale.
Inoltre, laddove possibile, si cerca di fornire qualche orientamento sulla fase attuativa della Legge 42/2009.
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La spesa europea per la
protezione sociale La spesa sociale (malattia/assistenza sanitaria, invalidità, vecchiaia, superstiti,
famiglia/infanzia, disoccupazione, abitazione, esclusione sociale) italiana è inferiore alla
media europea dei 15.
Italia al 10° posto per spesa con il 26,4% del PIL contro il 27,8%
dell’Europa (2005).
L’Italia si caratterizza:
– per la spesa in assoluto più elevata per vecchiaia e superstiti: 15,4%
del PIL;
– per la spesa in assoluto più bassa per le politiche per le famiglie:
1,1% del PIL;
– per la spesa in assoluto più bassa per l’inclusione sociale: 0,0% del
PIL;
– per la tra le più basse per gli invalidi e gli inabili (superiore solo a
Grecia ed Irlanda): 1,5% del PIL.
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LA SPESA COMUNALE PER
SERVIZI SOCIALI
RIPARTIZIONE SPESA PRO-CAPITE
NORD-OVEST 113 Spesa più alta RSS:
Valle d’Aosta: 320
NORD-EST 146
CENTRO 111 Spesa più alta RSO:
Emilia Romagna: 149
SUD 40 Spesa più bassa:
Calabria : 27
ISOLE 84
ITALIA 98
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Far crescere la spesa
sociale I servizi sociali comunali sono gracili, con
differenze geografiche enormi, con carenze
gravi (non autosufficienza, nidi, ecc.) e con un
finanziamento che è il più basso dell’Europa
dei 15.
Il finanziamento del sociale deve dunque
crescere sensibilmente. Federalismo fiscale e
LEPS devono permettere o essere finalizzati
anche a questo obiettivo.
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Il finanziamento regionale
dell’assistenza
1. Per illustrare il sistema del finanziamento
dell’assistenza a livello regionale dobbiamo
cominciare a parlare di come funziona a livello
comunale perché, come vedremo, non ci saranno
più finanziamenti regionali dedicati.
2. La Regione interverrà per il riparto – in modo
indistinto (per tutte le funzioni comunali) – del
Fondo perequativo.
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La classificazione delle
spese comunali 1. Spese fondamentali: definite dalla legislazione statale;
comprensive dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate; finanziate integralmente in base al fabbisogno standard.
2. Spese non fondamentali: relative ad altre funzioni. Finanziate da tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi e dal fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante (obiettivo: ridurre le differenze tra le capacità fiscali). Il finanziamento integrale non è più garantito.
3. Spese speciali: Non dirette a tutte le territorialità. Finanziate da contributi speciali, finanziate dall’UE o cofinanziate con i fondi di cui al 5° comma art. 119 Costituzione.
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Le spese fondamentali (individuate provvisoriamente dalla L.42/2009)
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
2. Funzioni di polizia locale
3. Funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica
4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
6. Funzioni del settore sociale
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Le spese fondamentali (individuate dal DDL riforma autonomie locali) /1
1. La normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
2. La programmazione e la pianificazione;
3. L’organizzazione generale dell’amministrazione, e la gestione del personale;
4. Il controllo interno;
5. La gestione finanziaria e contabile;
6. La vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
7. L’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
8. La programmazione e il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi…;
9. La realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
10. L’edilizia pubblica e privata, la pianificazione, la vigilanza e il controllo territoriale di base, la regolazione dell’attività urbanistica e l’attuazione di interventi di recupero del territorio…;
11. La gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
12. La pianificazione,la vigilanza e il controllo delle attività di rilievo urbanistico e su quelle rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente;
13. L’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile…..;
14. La costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di pertinenza dell’ente;
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Le spese fondamentali (individuate dal DDL riforma autonomie locali)/2
15. La progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l’erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
16. L’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici compresi gli asili nido, fino all’istruzione
secondaria di primo grado;
17. La gestione e la conservazione dei teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici di interesse comunale e di archivi comunali;
18. L’attuazione delle misure di sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;
19. L’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;
20. L’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei compiti di polizia amministrativa, stradale e tributaria, inerenti i settori di competenza comunale;
21. La tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.
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Le funzioni del settore
sociale Le funzioni del settore sociale fanno parte delle
Spese fondamentali nonché dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).
Per comprendere come saranno finanziate le spese sociali/LEPS dobbiamo vedere come sono finanziate le Funzioni Fondamentali.
Gli asili nido sono collocati nelle funzioni di istruzione pubblica. Occorrerà verificare se verranno collocati fra i LEPS (o nei livelli essenziali della scuola) tenuto conto che ai comuni vengono assegnate le sole funzioni amministrative della istruzione pubblica.
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Il finanziamento del settore sociale (ovvero delle Spese fondamentali e dei LEPS)
I livelli essenziali delle prestazioni sociali e le funzioni del settore sociale (delle Funzioni Fondamentali) consideriamo siano coincidenti. (ma se non lo fossero nulla cambierebbe
tenuto conto che le spese fondamentali possono essere solo pari o superiori ai LEPS)
I LEPS sono finanziati integralmente in base al fabbisogno standard con: – Tributi propri;
– Compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali (senza vincolo di destinazione);
– Addizionali al gettito di tributi erariali e regionali;
– Fondo perequativo (senza vincolo di destinazione).
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Le priorità di
finanziamento Le funzioni fondamentali e dunque anche i LEPS
sono prioritariamente finanziati da una o più delle seguenti fonti (art. 12 c.1 lett. b):
– Dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA;
– Dal gettito derivante da una compartecipazione all’IRPEF;
– Dalla imposizione immobiliare (esclusa ICI sulla prima casa).
Questo vuol dire che di norma non è previsto l’uso del Fondo perequativo (residuale) per finanziare le Funzioni fondamentali e i LEPS.
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Regioni e LEPS/1
Non ci sarà, dunque, alcun finanziamento regionale (o statale) specifico per i LEPS (confermato anche dalle norme transitorie art. 21 c.1, lett. 3/2). Rimane invece per i LEA.
Le regioni perdono il principale strumento a sostegno delle proprie politiche sociali. Senza il finanziamento delle politiche le regioni indeboliscono pesantemente la loro azione.
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Regioni e LEPS/2 Questa situazione è insostenibile. E’ impensabile
che la regione non partecipi al finanziamento almeno parziale dei LEPS vista la competenza legislativa esclusiva in materia sociale. Non avrebbe strumenti per le proprie politiche.
Bisogna trovare il modo di far partecipare le regioni. Non è attualmente previsto ma non è detto che in sede di decreti legislativi non si trovi il modo di inserire questa necessità.
(In questo quadro) Lo strumento della deliberazione per organizzare i servizi dovrà essere sostituito dalla legge regionale.
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Che cosa è il fabbisogno
standard?
Il fabbisogno standard (FS) è il criterio di riferimento per il finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali degli EE.LL e i LEPS (ed è anche criterio di valutazione e comparazione dell’azione pubblica).
La L. 42/2009 cita il fabbisogno standard 13 volte ma mai per definirlo e per indicare il metodo di calcolo. Possibile che nessuno abbia posto con forza questo problema?
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La letteratura
La teoria economica non definisce il fabbisogno (di spesa) standard in modo univoco. C’è chi:
– Fa riferimento a comportamenti medi di spesa (che devono però trovare riscontro in fattori oggettivi esogeni);
– Definisce la spesa standard per abitante mettendola in relazione a variabili ritenute a priori le determinanti dei fabbisogni di spesa dei singoli enti;
– Definisce la spesa standard come il livello di spesa pro-capite che consente la fornitura di un livello di servizi considerato standard.
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Metodi per l’individuazione del
Fabbisogno Standard (FS) I principali approcci metodologici (letteratura ed esperienze
internazionali) per l’individuazione del FS sono: – basato sui valori storici di spesa o valori di spesa corrente
(attuale);
– Si assume che il livello di fabbisogno delle giurisidizioni locali sia identico (pro capite uguale);
– Basato sulla stima di indicatori dei fabbisogni di spesa relativi (considerando i fattori ritenuti alla base delle differenze nei fabb.);
– Approccio top-down (parte dalle risorse complessive disponibili);
– Approccio bottom-up (parte dalle attuali spese degli enti coinvolti o da un paniere standardizzato di servizi offerti dagli stessi enti);
– Basato su regressioni: si giunge alla costruzione di un indicatore di fabbisogno di spesa che consideri sia i principali fattori che possono influire su determinate categorie di spesa, sia i fattori di costo, sia il livello di spesa corrente.
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Gli studiosi ritengono…..
Taluni studiosi (ISAE, Osculati), in assenza di indicazioni chiare, ritengono che per il calcolo del FS si utilizzeranno gli stessi criteri previsti dalla L.42/09 per calcolare la spesa corrente standardizzata (SCS), un indicatore necessario per la ripartizione del fondo di perequazione (art. 13).
Rimane qualche perplessità perché: – La spesa corrente standardizzata non esprime lo stesso concetto del fabbisogno
standard (si parte dalla spesa storica invece che dal bisogno di risorse);
– Secondo la legge,il metodo di calcolo è limitato al fondo perequativo. Se il legislatore avesse voluto utilizzare lo stesso criterio per il FS lo avrebbe esplicitato.
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Quali criteri ipotetici? Utilizzando quelli della spesa corrente
standardizzata (art. 13) Una quota uniforme per abitante (calcolata sulla base
della spesa storica) corretta per tener conto della diversità della spesa in relazione: – All’ampiezza demografica,
– Alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane,
– Alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti.
Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.
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Una simulazione Una simulazione dell’applicazione del criterio (SCS)
realizzata dall’ISAE ha evidenziato che il 41% degli enti locali presenta una spesa effettiva maggiore di quella standard ma soprattutto che il 12% dei comuni hanno una spesa effettiva maggiore del FS compresa fra il 10% e il 20% e che oltre l’8% degli enti locali presenta eccedenze superiori al 20%.
La transizione non sarà facile. Potrebbero esserci forti pressioni sulle regioni da parte dei comuni con eccedenze affinché modifichino i criteri di ciò che è modificabile e cioè il Fondo perequativo. Qualche possibilità per le regioni ricche.
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Una valutazione del criterio della spesa corrente standardizzata
Questo metodo di calcolo comporta di fatto una
riallocazione della spesa storica complessiva senza modificarne il livello.
Il fabbisogno caratteristico degli enti locali non è rapportato ad un concetto di costo standard, diversamente da quanto prescritto per le regioni. Non si prova cioè a stabilire quanto si debba spendere per ogni posto di asilo nido in Italia. (scelta
giustificata secondo alcuni dalla assenza di dati)
Non tiene conto della effettiva qualità e quantità dei servizi erogati dai singoli comuni (penalizzati i comuni virtuosi).
Può essere gestito con i dati attualmente disponibili.
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Una valutazione applicata
ai LEPS Il criterio non tiene conto delle necessità di
sviluppare il settore sociale. (tende a riproporre il
finanziamento macro attuale con criteri diversi).
Non è adatto al settore sociale ma può esserlo per
le altre funzioni fondamentali.
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Altri criteri di calcolo del FS
Come abbiamo visto in precedenza esistono
diversi altri criteri di calcolo del fabbisogno
standard.
Di seguito ne elenchiamo altri due che fanno
parte dell’attuale dibattito politico.
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Fabbisogno standard:
criterio 2: calcolo analitico Calcolo analitico: occorre disporre dello
standard delle prestazioni da erogare, della
qualità standard delle prestazioni e del costo
standard delle prestazioni.
Operazione molto complessa (Ministeri
impreparati) ma può garantire la
determinazione del finanziamento realmente
necessario per garantire i LEPS.
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Fabbisogno standard:
criterio 3: bisogno assistenziale
Calcolo del bisogno assistenziale: si basa su una
formula che riflette i bisogni assistenziali oggettivi
della popolazione diversi da regione a regione
(p.e.: n. bambini x nido) da moltiplicare per il costo
standard per bisogno assistenziale.
Operazione dalla complessità intermedia ma la
scelta dei bisogni si presta a discrezionalità e può
produrre effetti diversi nelle regioni.
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Fabbisogno standard:
qualche proposta
Il settore sociale comunale per l’attuazione dei LEPS ha
oggettivamente bisogno di più risorse. Il meccanismo di calcolo
del FS che sembra prevalere (il 1°) ridistribuisce le risorse
attuali. Non permette la crescita di risorse complessive per il
sociale.
Questa stessa necessità non c’è per il complesso delle Funzioni
Fondamentali. C’è per i LEPS.
Occorre trovare un meccanismo di calcolo del FS che sappia
far crescere i servizi assistenziali.
Si può ipotizzare un percorso semplificato per le funzioni
fondamentali ad eccezione dei LEPS calcolati in modo
autonomo. Ci sono argomenti per giustificare una metodologia
diversa dei due gruppi di prestazioni.
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Fabbisogno standard per i LEPS Per i LEPS si potrebbe puntare sulla valutazione del calcolo
analitico del costo standard a partire dalle prestazioni principali.
Anche nel settore sociale c’è un gruppo di poche prestazioni
(asili nido, assistenza residenziale) in grado di determinare la
gran parte della spesa.
Si tratterebbe di un percorso graduale di acquisizione dei dati e
di applicazione del criterio analitico. Mano a mano che si
rendono disponibili i dati si riduce l’applicazione dello stesso
criterio applicato per le Funzioni fondamentali.
Si tratta di un percorso complesso ma nello stesso tempo
realista e non si rinuncia ad un percorso graduale di crescita
delle risorse ed alla costruzione del “pacchetto di cittadinanza”
uguale per tutti.
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Il fondo perequativo per gli
Enti Locali: la dimensione Il Fondo perequativo finanzia sia le Funzioni fondamentali dei
comuni sia quelle non fondamentali.
Aspetto decisivo è la dimensione del fondo che è determinato,
con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura
uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le
medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate
spettanti ai comuni.
Decisivo anche per la dimensione del Fondo perequativo è la
determinazione del Fabbisogno standard (SF).
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Il fondo perequativo per gli
Enti Locali/il riparto. La quota di fondo perequativo destinata alle Funzioni
fondamentali viene ripartita in base a due indicatori:
– Un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come
differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente
(calcolato come abbiamo visto nelle slides precedenti) al netto degli
interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed
entrate proprie;
– Indicatori di fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento
della spesa in conto capitale.
La quota per le funzioni non fondamentali è invece diretta a
ridurre le differenze tra le capacità fiscali.
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Valutazioni
Il riparto del fondo perequativo, per la parte delle funzioni
fondamentali, non tiene conto della capacità fiscale dei comuni
e si basa su un indicatore di fabbisogno finanziario costruito a
partire dalla spesa storica. Un sistema diverso da quello
regionale.
E’ giusto questo sistema? Nella prima fase di applicazione
questo sistema può ridurre l’impatto del federalismo ma a
regime potrebbe avere degli effetti contraddittori.
Potrebbe inoltre accadere che il Fabbisogno standard e il Fondo
perequativo vengano ripartiti sostanzialmente con gli stessi
criteri. Ciò renderebbe il sistema di perequazione non
pienamente efficace.
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Il ruolo delle regioni/1
I fondi perequativi non arriveranno più ai
comuni dal Ministero dell’Interno ma dalle
regioni.
Le regioni potranno ripartire le risorse
secondo i criteri ministeriali oppure, previo
accordo in conferenza unificata e previa
concertazione con gli enti locali, potrà
modificare tali criteri di riparto.
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Il ruolo delle regioni/2
E’ condivisibile questa scelta?
La norma costituzionale sembra permettere sia la
distribuzione statale che quella regionale.
La distribuzione del fondo affidata alle regioni può
dare risultati allocativi migliori perché in grado di
tenere conto di situazioni locali particolari
Ma potrebbe produrre 20 diversi sistemi con il rischio
anche di un uso discrezionale e politicizzato dei
criteri distributivi.
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Il ruolo delle regioni/3
Probabilmente è bene che il riparto del fondo
perequativo passi attraverso le regioni a
patto che si riduca fortemente la
discrezionalità delle regioni.
La norma della legge 42/2009 (accordo sui criteri in
Conferenza unificata ed intesa con enti locali) sembra
andare in questa direzione.
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LEA e LEPS
L’esperienza dei LEA non è riproponibile con
i LEPS.
I LEA sono serviti soprattutto per ridurre o
governare la spesa in un settore maturo.
I LEPS intervengono in un settore da
sviluppare, largamente sottofinanziato. I
LEPS devono servire a definire il punto di
approdo nel sociale.
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FEDERALISMO E LEPS
Le necessità di sviluppare la spesa sociale locale e di
ridurre le differenze rendono necessario agganciare
fortemente le modalità di finanziamento degli enti
locali alla definizione dei LEPS.
Occorre pertanto:
– Definire in modo non generico i LEPS;
– Calcolare il fabbisogno standard sulla base dei
LEPS (di un gruppo crescente di prestazioni);
– Definire un percorso graduale.
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LEPS e legge 42
A questa esigenza non risponde in modo coerente il 2° comma
dell’art. 20 della L.42/09 che stabilisce che fino alla loro
approvazione con nuova legge si considerano LEP quelli già
fissati in base alla legislazione statale.
Questo comma introduce una nuova preoccupante ipotesi:
quella del calcolo del Fabbisogno standard considerando le
norme nazionali largamente incomplete sull’assistenza e non
considerando prestazioni e risorse regionali e comunali
sull’assistenza (peraltro inadeguate). Risultato zero. E’
L’IPOTESI DI UN FEDERALISMO SENZA LA SUA GARANZIA
COSTITUZIONALE CHE SONO I LEP.
Questo porterebbe alla fine del federalismo (solidale) e
all’esplosione delle differenze regionali.
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Definire i LEPS in modo non
generico L’obiettivo di elevare la spesa sociale e di ridurre gli squilibri territoriali ci
chiedono di definire i LEPS in questo modo: – Devono essere individuate con precisione le
prestazioni;
– Per ogni prestazione va definito lo standard di
erogazione;
– Ogni servizio/prestazione deve essere sottoposto
ad autorizzazione e accreditamento;
– Il riferimento deve essere al bacino di popolazione
e non all’ambito sociale.
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obiettivi di servizio dei
LEPS Occorre rilevare positivamente un interesse della legge verso la
definizione non generica dei LEP.
Spetta infatti ai decreti legislativi definire anche gli obiettivi di
servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali
nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni ( o alle funzioni fondamentali) (art. 2, c.2, lett. f).
Che cosa sono gli obiettivi di servizio se non qualcosa di
assimilabile agli standard di erogazione delle prestazioni?
La delega è comunque difficile da attuare se non si definiscono
prioritariamente i LEPS.
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Adeguatezza dimensioni
comunali Il Decreti legislativi dovranno effettuare anche una
valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni.
Non è per nulla chiaro come l’esercizio di questa
delega possa influenzare il calcolo del fabbisogno
standard e del fondo perequativo per i singoli comuni
.
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Monitoraggio e sanzioni
La legge sul federalismo fiscale garantisce il
finanziamento delle funzioni fondamentali e dei LEPS
(salvo quanto affermato dall’art.20 L.42/09) con
risorse indistinte. Questo modello è debole. Quali
strumenti e garanzie per la realizzazione dei LEPS?
Senza lo strumento del finanziamento finalizzato si è
quasi disarmati. Decisivo diventa pertanto, il
monitoraggio sulla loro realizzazione.
Occorre anche un sistema di incentivazione e
meccanismi sanzionatori da applicare ai comuni da
affidare anche alle regioni (e non solo allo Stato –
art.2 , c.2,ett. z)
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Gradualità
La situazione della finanza pubblica rende
improbabile uno sviluppo significativo dei
finanziamenti dedicati al welfare sociale
locale ma la conoscenza del settore rendono
irrinunciabile la costruzione della rete
completa dei servizi.
Questo rende plausibile un percorso graduale
di valutazione analitica del fabbisogno, di
finanziamento e di sviluppo del settore.
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Quale è il modello per i
LEPS?/1
Le indicazioni per la costruzione dei LEPS appena indicate
sfuggono un po’ ai modelli del dibattito (esigibili, standard di
offerta? Elenco di prestazioni? Dinamici? Valori monetari?)
perché in realtà, tenuto conto degli obiettivi, cercano una sintesi
felice fra i vari modelli.
E allora si parla di elenco di prestazioni perché in Italia c’è
bisogno di costruire la rete dei servizi e di sviluppare i servizi. E
non si parla invece di valori monetari perché con il sistema di
calcolo delle risorse previsto dal federalismo il rischio è della
riproposizione delle risorse attuali seppur meglio distribuite. Ed
invece abbiamo bisogno di far crescere le risorse per i LEPS.
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Quale è il modello per i
LEPS?/2 E ancora, si parla di standard di erogazione del servizio per
bacini di popolazione perché questo è il criterio che si avvicina
di più alla esigibilità dei servizi senza rischiare di diventare
velleitario. La dimensione di un servizio previsto in un certo
territorio può essere pretesa.
Così si parla di qualificazione delle prestazioni senza
appesantire la definizione dei LEPS affidando questa parte alla
fase dell’accreditamento delle prestazioni; un processo che
comunque le regioni stanno portando avanti. In questo modo
l’omogeneità delle prestazioni nelle varie regioni viene garantita.
Così si parla di gradualità che si può ottenere modulando una o
più delle voci (inserimento di nuove prestazioni, modifiche degli
standard di erogazione e del bacino, modifiche accreditamento).
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