FOCUS FISCALE - AGOSTO/2010
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FISCALE
AGOSTO/2010
STUDIOIMPRESA FOCUS
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Studi di Settore 2010
PREMESSA
Continuiamo in questo numero la trattazione delle problematiche attinenti gli Studi di Settore.
INDICATORI DI NORMALITÀ
L’art. 10-bis, comma 2, Legge n. 146/1998, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma
13, Legge n. 296/2006, la Finanziaria 2007, prevede l’applicazione di una serie di indicatori di
normalità economica.
Tali indicatori hanno lo scopo di “scovare” quei comportamenti anomali del contribuente che sia
influenti sul risultato economico.
Infatti, questi indicatori funzionano nel seguente modo:
• scovano il comportamento anomalo del contribuente;
• attribuiscono a tale anomalia un certo importo volto a normalizzare la situazione economica.
Sostanzialmente il contribuente non normale si vedrà sommato al ricavo minimo ed a quello
puntuale un importo che potremo definire “l’acquisto della normalità”.
Soggetti
Sono soggetti a questo indicatore tutti gli Studi considerati in evoluzione dal 2007. Per costoro il
livello di adeguamento è il ricavo puntuale calcolato da Gerico CHE TIENE CONTO DELL’EVENTUALE
INCOERENZA rispetto agli indicatori di normalità individuati per ogni singolo Studio di Settore.
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Studi in evoluzione per IMPRESE
Per gli Studi in evoluzione nel 2007 gli indicatori che vengono calcolati sono i seguenti:
• incidenza dei costi di disponibilità (ammortamenti e leasing) dei beni strumentali mobili
rispetto al valore storico degli stessi;
• rotazione del magazzino o durata delle scorte;
• incidenza dei costi residuali (che non entrano in regressione) rispetto ai ricavi stimati da
GERICO.
Come si può notare, vi è un indicatore particolare che l’Agenzia delle Entrate ha individuato per
contrastare la diffusa abitudine di “spostare” dei componenti negativi dai righi influenti sul calcolo
della congruità (es. F14, F15, F16, F17 del questionario) su righi non influenti su tale calcolo come
il rigo F23.
L’operazione risultava interessante in quanto, a fronte di tale spostamento, il contribuente poteva
raggiungere la congruità ed in tal modo rientrare più difficilmente nelle liste selettive di
accertamento.
Che cosa succede con questo indicatore? Se i costi residuali dichiarati dal contribuente risultano
superiori al valore massimo ammissibile individuato dall’Agenzia delle Entrate, la parte di costi
eccedente tale valore viene moltiplicata per il relativo coefficiente e produce una quota di ricavi
che si sommano a quello puntuale ed a quello minimo. Se il contribuente vuole acquistare la totale
congruità, dovrà adeguare i propri ricavi, e di conseguenza il reddito, a tale importo, acquistando
così anche la normalità economica.
Si deve, però, osservare che nel rigo F23 si dovrà inserire anche l’agevolazione Tremonti-ter. Ecco
che tale elemento, che non risulta essere una manipolazione dei dati contabili, finisce con il
generare una anormalità che in realtà non esiste. Tale situazione dovrà interessare le note
telematiche di GERICO, nelle quali si indicherà che la non congruità è inficiata dall’agevolazione
goduta.
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È doveroso poi ricordare che gli indicatori di normalità economica hanno un effetto “a cascata”: il
maggior ricavo risultante dal primo e dal secondo indicatore avrà effetto sul terzo indicatore
riguardante i costi residuali.
Indicatori di normalità per i professionisti
Per gli Studi di Settore oggetto di evoluzione nel 2007, gli indicatori applicabili ai professionisti
sono:
• costi di disponibilità dei beni strumentali raffrontati al valore storico degli stessi;
• rendimento orario.
Indicatori di normalità Studi in evoluzione 2008
Comparto IMPRESE
Per le imprese, gli indicatori di normalità degli Studi interessati da evoluzione nel 2008 sono i
seguenti:
• incidenza dell’ammortamento dei beni mobili strumentali in rapporto al valore storico dei beni
mobili strumentali;
• incidenza dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali sul valore storico dei beni mobili
strumentali;
• incidenza dei canoni di locazione NON finanziaria dei beni mobili strumentali sul valore storico
degli stessi beni mobili strumentali;
• durata delle scorte;
• incidenza del costo del venduto e di produzione dei servizi;
• incidenza dei costi residuali rispetto ai ricavi.
Comparto PROFESSIONISTI
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Gli indicatori di normalità degli Studi in evoluzione dal 2009 per i lavoratori autonomi riguardano:
• rendimento orario;
• incidenza dei costi residuali rispetto ai compensi;
• incidenza altri componenti negativi rispetto ai compensi;
• incidenza dell’ammortamento dei beni mobili strumentali sul valore storico dei beni mobili
strumentali.
Nota bene:
• tali indicatori variano da Studio a Studio;
• in alcuni Studi non è previsto alcun indicatore.
CORRETTIVI 2010
Con il D.M. 20.05.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.05.2010, n. 123, sono individuati i
correttivi da applicare agli Studi di Settore al fine di non penalizzare i contribuenti che hanno
risentito della crisi economica nel 2009.
Interventi sull’analisi della normalità economica
Questo correttivo è rivolto ai contribuenti che hanno sofferto di una contrazione dei ricavi nel 2009
rispetto al 2008. Tali soggetti, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, potrebbero
vedersi aumentare le giacenze del magazzino per effetto della contrazione delle vendite. Il
correttivo, quindi, interessa l’indicatore “durata delle scorte”.
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In buona sostanza, esso interviene sulla soglia massima di normalità economica che, in presenza di
contrazione dei ricavi, viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento delle rimanenze
finali riconducibile alla crisi.
Se, malgrado l’ampliamento della soglia di normalità, il contribuente risultasse ancora NON
NORMALE, il maggior costo del venduto viene diminuito dell’incremento delle rimanenza finali
riconducibile alla crisi economica. Nel decreto viene riportata la formula di calcolo adottata dal
software GERICO.
Correttivi ai risultati di GERICO
Un secondo intervento è volto a modificare i risultati del software tramite l’introduzione di tre
correttivi:
• specifici per la crisi;
• congiunturali di settore;
• congiunturali individuali.
Tali correttivi si applicano ai soggetti i cui ricavi 2009 sono inferiori ai ricavi puntuali, comprensivi
degli eventuali maggiori ricavi per l’acquisto della “normalità economica” (i maggiori ricavi da
normalità economica sopra descritti).
Questi correttivi si applicano automaticamente, a prescindere dall’analisi della normalità
economica.
Inoltre, ciascun correttivo, applicato secondo la sequenza esposta, può comportare la riduzione dei
risultati di GERICO.
In buona sostanza, funzionano al contrario degli indicatori di normalità. Questi ultimi avevano un
effetto a cascata crescente sul ricavo puntuale. Al contrario, i correttivi hanno in effetto a cascata
in diminuzione del risultato di GERICO.
Vediamo ora con ordine questi correttivi.
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1 – Correttivi specifici per la crisi
I correttivi per la crisi sono stati individuati per particolari settori economici e precisamente:
• TG91U – agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori ed agenti finanziari e mediatori
creditizi
Viene applicato un correttivo alla variabile “dimensione del portafoglio prodotti” per lo spostamento
dal risparmio gestito a quello amministrato (meno redditizio).
• UM04U – farmacie
Viene applicato un correttivo per ogni cluster (vedi tabella D.M.) ai ricavi per effetto della
liberalizzazione dei medicinali.
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I valori di tali coefficienti sono stati determinati sulla base dell’analisi, per ogni cluster,
dell’incidenza degli sconti praticati nel 2007 con riferimento alla vendita di medicinali non soggetti
a prescrizione medica (SOP e automedicazione/OTC) rispetto ai relativi ricavi dichiarati.
• Professionisti: TK29U – geologi; UK01U – notai; UK02U – ingegneri; UK06U – revisori e
consulenti tributari; UK17U – periti industriali; UK23U – servizi ingegneria integrata; UK24U –
agrotecnici e periti agrari; UK25U – agronomi; VK03U – geometri; VK04U – avvocati; VK05U
– commercialisti e consulenti del lavoro; VK18U – architetti
Il correttivo riduce i compensi di una percentuale inversamente proporzionale agli incarichi iniziati
e conclusi nell’anno.
• VK21U – odontoiatri
Il correttivo riduce i compensi di una proporzione fra il totale delle prestazioni e quelle fatte a
tariffa ridotta in aderenza al progetto “odontoiatria sociale”.
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• UG44U – alberghi ed affittacamere
Il correttivo riduce i ricavi con riferimento alla variabile “altri costi per servizi” ed utilizza la stessa
riduzione del correttivo non automatico per il 2007 e 2008.
• UG68U – trasporto merci su strada
Questo correttivo interviene su 3 elementi:
– credito d’imposta per caro petrolio;
– il familiare che svolge mansioni di segreteria;
– la riduzione dei ricavi.
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2 – Correttivi congiunturali di settore
Questa seconda categoria di correttivi è prevista per 147 dei 206 Studi di Settore. Gli interventi
sono riepilogati nella tabella “2.A” allegata al D.M. 20.05.2010.
Una particolarità la si trova nello Studio di Settore “UG69U – costruzioni”. Infatti, è il primo Studio
a carattere “federale”. Infatti, nella tabella “2.B” si trovano i correttivi “federali” che, come si può
notare nella tabella allegata al D.M. sopra citato li espone suddivisi per cluster e soprattutto per
Regione. Il risultato è che questo Studio di Settore racchiude 408 cluster regionali.
3 – Correttivi congiunturali INDIVIDUALI
Questi correttivi sono previsti per tutti i 206 Studi di Settore e sono contenuti nelle seguenti tabelle
allegate al Decreto Ministeriale:
• tabella “2.C”, relativa al coefficienti strutturali;
• tabella “2.D”, relativa ai coefficienti congiunturali territoriali.
Non normalità economica riferibile a singoli indicatori
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che alcune anomalie si possono verificare negli indici di
normalità economica nei seguenti casi specifici:
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• incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali:
– vendita di beni strumentali nel corso dell’anno;
– rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati;
– rilevanza di costi per beni in leasing;
– altro (da descrivere in formato libero);
• rotazione del magazzino o durata delle scorte:
– consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino,
eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato
(previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai
fornitori, ecc.);
– significativa riduzione della clientela di riferimento;
– altre situazioni particolari (da descrivere);
• valore aggiunto per addetto:
– ciclo produttivo pluriennale (esempio: l'impresa non ha realizzato la vendita
dell'immobile in corso di costruzione);
– strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (esempio: piccole immobiliari di
gestione);
– periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso
del titolare;
– presenza significativa di apprendisti;
– compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi
del quadro F del modello Studi di Settore diversi dal rigo F19 (spese per lavoro
dipendente);
– significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non
di natura straordinaria;
– numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello Studi di Settore
(desunte dal modello DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative
(esempio: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia, ecc., con indennità
a carico del datore di lavoro);
– altro (da descrivere);
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• redditività dei beni strumentali:
– ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita
dell'immobile in corso di costruzione);
– investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi;
– utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati;
– altro (da descrivere).
In queste fattispecie è utile inserire tali informazioni nelle note telematiche di GERICO, che
rappresentano un pre – contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
MARGINALITÀ ECONOMICA E NON NORMALITÀ DEGLI INDICATORI
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate si è resa conto che in alcuni casi il contribuente imprenditore si
poteva trovare in una situazione di marginalità economica che comprometteva la sua congruità,
coerenza o normalità agli indici contenuti in GERICO. Alla luce di ciò ha voluto individuare delle
situazioni standard che il contribuente può segnalare all’Amministrazione all’interno delle note
telematiche di GERICO. Ha pubblicato il comunicato stampa 28.06.2007 nel quale sono riassunti
tali “status” suddividendoli fra situazioni soggettive ed oggettive.
Si riportano le previsioni dell’Agenzia delle Entrate e gli esempi che la stessa fa fatto sulla modalità
di segnalazione di tali situazioni all’interno del software.
Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:
• età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta;
• stato di salute del titolare;
• attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro
dipendente;
• altro (da descrivere).
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Situazioni riferibili all’impresa:
• ridotte dimensioni della struttura;
• assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete;
• assenza di personale dipendente e collaboratori;
• assenza di spese per formazione professionale;
• assenza di spese per promozione dell’attività (pubblicità, propaganda, ecc.);
• impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi;
• debole competitività dei prodotti/servizi erogati;
• altro (da descrivere).
Situazioni riferibili al mercato:
• clientela privata di fascia economicamente debole;
• scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (esempio: terzisti);
• incapacità/impossibilità di diversificare la clientela;
• ridotta articolazione del processo produttivo;
• situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una
riconversione;
• altro (da descrivere).
Localizzazione d’impresa:
• area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico;
• scarsa presenza di infrastrutture, ecc.;
• situazione d’impedimento al normale svolgimento dell’attività (ridotta accessibilità al luogo di
esercizio dell’attività o altro. Esempio: strada parzialmente accessibile causa lavori pubblici);
• altro (da descrivere).
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE CHE POSSONO RENDERE NON ATTENDIBILI LE
RISULTANZE DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI
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Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno
connotato l’esercizio di impresa, ad esempio:
• non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza;
• lavori pubblici che hanno ridotto l’accessibilità al luogo di esercizio dell’attività;
• delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente, ecc.
In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni
giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo Studio di Settore, previste dalla prassi
amministrativa.
Esempi di compilazione
Esempio n. 1
Con riferimento alla condizione di non normalità, nel caso si ritenga non applicabile l’indicatore
“incidenza dei costi di disponibilità di beni mobili strumentali” la sintassi da utilizzare nel campo
“annotazioni” potrebbe essere la seguente: “non normalità economica riferibile a singoli indicatori”.
Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali:
• vendita, nel corso dell'anno, di beni strumentali per un ammontare di euro 125.000;
• prevalenza dei costi per canoni di leasing (leasing triennale sull’autogru, del valore di euro
180.000).
Esempio n. 2
Sempre in tema di condizione di non normalità, nel caso si ritenga non applicabile l’indicatore
“valore aggiunto per addetto”, in quanto il numero di giornate retribuite è diverso da quello delle
giornate lavorate, a causa di assenza per malattia, la sintassi da utilizzare nel campo “annotazioni”
potrebbe essere la seguente: “non normalità economica riferibile a singoli indicatori”.
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Valore aggiunto per addetto:
• assenza per malattia di un dipendente per sei mesi, con indennità a carico dell’azienda.
Esempio n. 3
Con riferimento alla “marginalità economica”, nel caso di situazioni soggettive riferibili al titolare,
alla struttura di impresa ed al mercato di riferimento, la sintassi da utilizzare nel campo
“annotazioni” potrebbe essere la seguente: “marginalità economica”.
Situazione riferibile a condizioni soggettive del titolare:
• stato di salute precario (oltre tre mesi di inattività per malattia nel corso dell’anno).
Situazione riferibile all’impresa:
• attività svolta in un locale della propria abitazione, utilizzando soltanto una apparecchiatura
vecchia di oltre 10 anni.
Situazioni riferibili al mercato:
• l’impresa chimica, committente quasi esclusivo, sta riducendo progressivamente l’attività.
Esempio n. 4
In altra ipotesi di “marginalità economica”, per situazioni analoghe a quelle dell’esempio
precedenti, la sintassi da utilizzare nel campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente:
“marginalità economica”.
Situazione riferibile a condizioni soggettive del titolare:
• pensionato.
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Situazione riferibile all’impresa:
• svolge attività con un unico automezzo di portata non superiore a 35 quintali;
• non si avvale di collaboratori né di dipendenti.
Situazioni riferibili al mercato:
• divieto da parte del consorzio-committente di svolgere attività verso terzi diversi;
• compensi prefissati e di basso importo rispetto al mercato.
Esempio n. 5
Con riguardo ad una situazione specifica di ricarico basso dovuto ad una politica di sconti imposta
dal mercato e ad una condizione temporanea di ostacolo all’esercizio dell’attività la sintassi da
utilizzare nel campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente: “altre condizioni particolari o
specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli Studi”.
• Sconto del 20% applicato su tutto il venduto per 8 mesi dell’anno, per sostenere la
concorrenza locale (apertura di un supermercato, presenza di centri commerciali, ecc.);
• chiusura al traffico della via in cui è situato l’esercizio commerciale a causa dei lavori per
costruzione della linea del tram.
Esempio n. 6
Con riguardo ad una situazione specifica concernente il trasporto merci la sintassi da utilizzare nel
campo “annotazioni” potrebbe essere la seguente: “altre condizioni particolari o specifiche che
possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli Studi”.
• Autotrasportatore con due automezzi e un collaboratore;
• perdita del committente principale con significativa contrazione dei ricavi;
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• utilizzo degli automezzi, in misura ridotta del 40%, per 10 mesi dell’anno, con possibilità di
documentare il ridotto utilizzo.
FRANCHIGIA ACCERTATIVA
La Finanziaria per il 2007 ha modificato le previsioni dell’art. 10 della Legge n. 146 del 1998,
introducendo il nuovo comma 4-bis.
Tale ultima disposizione prevede che “Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate
nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi
pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore di cui
all'articolo 62-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente Legge, qualora l'ammontare delle
attività’ non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei
ricavi o compensi dichiarati”.
La norma prevede cioè che, nei confronti dei contribuenti che risultino “congrui” rispetto alle
risultanze degli Studi di Settore, anche per adeguamento in dichiarazione, l’accertamento di tipo
presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n.
600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, possa essere
effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia
superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
• l’ammontare delle attività non dichiarate, sinteticamente determinata, superi, in valore
assoluto, euro 50.000.
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Merita ricordare che la Circolare n. 11/E del 16.02.2007 ha precisato che i due valori di 50 mila
euro e del 40% dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia.
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici
qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata
nella misura complessiva.
La Circolare n. 31/E/2007 propone i seguenti esempi:
La disposizione agevolativa trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che
risultino congrui alle risultanze derivanti dall’applicazione degli Studi di Settore, anche se approvati
in versione sperimentale o monitorata. Quindi, nei confronti dei soggetti “non congrui”
l’accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del D.P.R. n. 633/1972, per l’IVA, può essere comunque effettuato indipendentemente dai
limiti previsti dalla nuova disposizione del comma 4-bis dell’articolo 10 della Legge n. 146/1998.
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Allo stesso modo, il predetto accertamento presuntivo non trova ostacoli con riferimento ai
soggetti nei cui confronti si rendono applicabili i parametri.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, la norma precisa che per attività devono
intendersi i ricavi o compensi indicati al comma 4, lett. a), dell’art. 10 della Legge n. 146/1998, la
quale richiama i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, escluse le lettere c), d) ed e), e compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.
La preclusione non opera, pertanto, qualora le rettifiche basate su presunzioni semplici riguardino
componenti reddituali diversi dai detti ricavi o compensi.
Come già evidenziato, la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della Legge n.
146/1998, non riguarda tutti gli accertamenti, bensì esclusivamente quelli fondati sulle modalità di
tipo “presuntivo” previste all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n.
600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Ciò comporta
che la limitazione prevista dal comma 4-bis non opera per le rettifiche fondate su disposizioni
diverse da quelle espressamente citate.
Si pensi, ad esempio, degli accertamenti basati sulle presunzioni previste:
• dall’articolo 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 51, secondo
comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, in materia di rapporti ed operazioni finanziarie;
• dal D.P.R. n. 441/1997 in tema di presunzioni di acquisto o di cessione ai fini IVA.
Con riguardo all’ipotesi di definizione dell’accertamento ai sensi del D.lgs. n. 218/1997, si precisa,
inoltre, che le verifica del superamento dei limiti previsti dall’art. 10, comma 4-bis, va effettuata
con riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi definito e non a quello individuato prima di
procedere al contraddittorio o nell’avviso di accertamento notificato.
Disapplicazione della franchigia
È doveroso altresì ricordare che la preclusione di cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della Legge
n. 146/1998, non trova applicazione per i contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per
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l’irrogazione di sanzioni per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli Studi di
Settore previste all’art. 1, comma 2-bis, e dall’art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 471/1997, e all’art.
32, comma 2-bis, del D.lgs. n. 446/1997.
Quindi, la preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore non
siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la
Finanziaria 2007, ai commi da 25 a 27.
A seguito delle modifiche apportate dai commi 25, 26 e 27 dell’art. 1, della Legge Finanziaria per il
2007, all’art. 1 e all’art. 5 del D.lgs. n. 471/1997 e, inoltre, all’art. 32 del D.lgs. n. 446 del 1997, è
stata aumentata del 10% la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, per le violazioni:
• di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore;
• di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli Studi di Settore non sussistenti.
Con l’aumento della sanzione è stato perseguito un duplice obiettivo:
• da un lato scoraggiare i comportamenti, sempre più ricorrenti, di omessa o infedele
indicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi finalizzata a ridurre l’ammontare
dei ricavi stimati dagli Studi medesimi per renderli “congrui” rispetto a quelli dichiarati;
• dall’altro, contrastare adeguatamente le altrettanto ricorrenti situazioni di intenzionale
elusione dell’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Studi
perseguite mediante l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità in realtà
inesistenti.
La predetta maggiorazione del 10% si applica alla sanzione base a condizione che:
• il maggior reddito d’impresa, arte o professione, per le imposte sui redditi;
• la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile, per l’imposta sul valore
aggiunto;
• la maggiore base imponibile, per l’imposta sulle attività produttive;
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accertati a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore, eccedano, rispettivamente, il
10% di quanto dichiarato dai contribuenti.
Inoltre, la C.M. n. 31/2007 precisa che, per superare la preclusione in sede di accertamento, non è
necessario che sia intervenuta l’effettiva irrogazione della sanzione, ma piuttosto che risultino
verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria. In tal caso, nelle specifiche
motivazioni dell’atto di accertamento (vedi paragrafo successivo) andrà inclusa anche quella
relative alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle citate sanzioni.
ASSEVERAZIONE E ATTESTAZIONE
È prevista la possibilità per il contribuente di vedersi attestare o asseverare, da parte di un
professionista abilitato, l’esistenza delle cause di esclusione o di applicabilità agli Studi di Settore o
dell’esattezza dei dati contenuti nel questionario.
Precisiamo subito la differenza tra asseverazione ed attestazione:
• asseverazione: si attesta esclusivamente la correttezza degli elementi contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore e la loro corrispondenza a
quelli risultanti dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione;
• attestazione: si attesta le cause che giustificano la non congruità e la non coerenza.
Vediamo, sinteticamente, di individuare i soggetti che sono titolati al rilascio delle due
certificazioni.
Asseverazione:
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• professionisti abilitati all’invio telematico (lett. a) e b) – art. 3 – comma 3 – D.P.R. n.
322/98): ragionieri e dottori commercialisti, iscritti al ruolo tributi c/o CCIAA;
• responsabili dei CAF imprese.
Attestazione:
• professionisti abilitati all’invio telematico (lett. a) e b) – art. 3 – comma 3 – D.P.R. n.
322/98): ragionieri e dottori commercialisti, iscritti al ruolo tributi c/o CCIAA;
• responsabili dei CAF imprese;
• dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati alla difesa in Commissione
Tributaria.
Soggetti ESCLUSI dall’asseverazione e dall’attestazione sono gli altri abilitati all’invio telematico quali
avvocati, chi esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, revisori, agronomi, agrotecnici,
periti agrari, dottori forestali.
Sanzioni per asseverazione e attestazione
La Finanziaria 2007 ha previsto che per:
• visto di conformità e asseverazione;
• operazioni richieste in caso di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta;
• trasmissione telematica delle dichiarazioni;
siano applicabili le sanzioni del D.lgs. n. 472/97: sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582.
Esplicitamente non è prevista la sanzione per l’attestatore.
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In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l’asseveratore potrà vedersi sospesa la facoltà
di rilascio delle asseverazioni per un periodo fino a 3 anni.
CONCLUSIONI
Il periodo d’imposta 2009 vede alcune novità rispetto al passato. Prima di tutto, possiamo notare
che sono scomparsi gli indicatori di normalità provvisori introdotti dal comma 14, della Legge
Finanziaria 2007. In secondo luogo, per fronteggiare le difficoltà economiche determinate dalla
crisi, sono stati introdotti i “correttivi”.
Ma il contribuente non dovrà mai dimenticare di indicare nelle note telematiche del software
GERICO, tutte le situazioni anomale che lo hanno colpito in tale periodo d’imposta.
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