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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI - … · nota informativa fondo di previdenza mario negri fondo...

Date post: 13-Oct-2018
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Nota informativa FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n.1460 Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la Covip il 31 dicembre 2006) La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Scheda sintetica Caratteristiche della forma pensionistica complementare Informazioni sull’andamento della gestione Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare. La presente Nota informativa è redatta dal FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI in relazione al conferimento del Trattamento di Fine rapporto ed in conformità allo schema predisposto dalla Covip ma non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima. Il FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
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Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n.1460

Nota informativa per i potenziali aderenti (depositata presso la Covip il 31 dicembre 2006)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Scheda sintetica Caratteristiche della forma pensionistica complementare Informazioni sull’andamento della gestione Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa è redatta dal FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI in relazione al conferimento del Trattamento di Fine rapporto ed in conformità allo schema predisposto dalla Covip ma non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima. Il FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Nota informativa

Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 1460

SCHEDA SINTETICA

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Informazioni generali……………………………………….

Perché una pensione complementare……… Lo scopo del FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI…………………………………… Come si costruisce la pensione complementare……………………… La struttura di governo del fondo………………

Quanto e come si versa…………………………………… Il TFR…………………………………………………………… Il contributo dell’iscritto e il contributo del datore di lavoro………………………………..

L’investimento…………………………………………………… Dove si investe……………………………………………… Attenzione ai rischi……………………………………… Le proposte di investimento………………………… La scelta di investimento dell’iscritto……………

a) come stabilire il profilo di rischio b) le conseguenze sui rendimenti attesi c) come modificare la scelta nel tempo

Le prestazioni pensionistiche…………………………… La pensione complementare………………………… La prestazione in capitale…………………………… Cosa determina l’importo della prestazione…………………………..………

Cosa succede in caso di decesso…………… In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento…………………………………………….

Le anticipazioni……………………………………… Il riscatto della posizione maturata………

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare………………………………………………… I costi connessi alla partecipazione…………………

I costi nella fase di accumulo………………… L’indicatore sintetico dei costi……………… I costi della fase di erogazione………………

Il regime fiscale………………………………………………… I contributi……………………………………………… I rendimenti…………………………………………… Le prestazioni…………………………………………

Altre informazioni……………………………………………… Per aderire……………………………………………… La valorizzazione dell’investimento……… La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti……………………… Il ‘Progetto esemplificativo’…………………… Reclami e modalità di risoluzione delle controversie……………………………………………

Nota informativa Nota informativa

Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dirigenti di aziende del

terziario, di spedizione e trasporto

SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 31 dicembre 2006)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del Fondo di Previdenza Mario Negri rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Al momento dell’adesione è richiesta la presa visione dell’intera Nota informativa, dello Statuto e del Regolamento.

Presentazione del FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI Elementi di identificazione Il Fondo di Previdenza Mario Negri – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per dirigenti di aziende del terziario, di spedizione e trasporto, è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Fondo di Previdenza Mario Negri è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto da: - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi,

Terziario Avanzato (MANAGERITALIA); - Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie

Imprese (CONFCOMMERCIO) e Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).

Fino al 31/12/06 il finanziamento del Fondo di Previdenza Mario Negri è stato realizzato esclusivamente mediante versamento dei contributi a carico degli iscritti e dei correlati contributi a carico dei datori di lavoro, in applicazione degli obblighi dettati in materia dai contratti collettivi di riferimento. Fermo restando quanto enunciato dal precedente capoverso, con decorrenza 1/01/07, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia previdenziale introdotta dal D. Lgs. 252/05, ai soggetti destinatari del Fondo di Previdenza Mario Negri viene riconosciuta altresì la facoltà di contribuire al finanziamento della propria posizione previdenziale complementare, anche mediante, il conferimento del trattamento di fine rapporto. Pertanto, per i dirigenti cui si applica la forma previdenziale gestita dal Mario Negri, che: - entro il 30/06/07 (o entro 6 mesi dalla nomina a dirigente per coloro che saranno nominati dopo tale data) avranno optato in forma esplicita per la devoluzione del TFR maturando al Fondo di Previdenza Mario Negri; o che: - alla data del 30/06/07 (o entro 6 mesi dalla nomina a dirigente per coloro che saranno nominati dopo tale data) non avranno espresso alcuna scelta in merito al proprio TFR maturando; verrà destinato al Fondo di Previdenza Mario Negri il 100% del proprio TFR. Il TFR devoluto alla scrivente forma pensionistica complementare sarà investito in specifici comparti dedicati alla gestione delle quote di TFR. Alla luce delle predette modifiche, pertanto, il Fondo di Previdenza Mario Negri, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei propri destinatari e di facilitare la propria comparabilità con le altre forme pensionistiche complementari, ha ritenuto utile fornire con il presente documento le indicazioni relative alla gestione del TFR dei propri destinatari, in base allo schema adottato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con Deliberazione del 31 ottobre 2006.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica pag 1 di 5

Nota informativa

Destinatari Sono iscritti al Fondo di Previdenza Mario Negri:

- i dirigenti cui si applicano i Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni, di lavoratori e datori di lavoro, di cui al precedente paragrafo, o con le Organizzazioni ad esse aderenti o comunque dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione dei contratti stessi;

- i dirigenti dipendenti da una delle Organizzazioni sopramenzionate, dalle Associazioni ad esse aderenti, nonché agli Enti dalle stesse costituiti;

- i dirigenti dipendenti da aziende appartenenti anche ad altre categorie, facenti capo alle suddette Organizzazioni e su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo;

- i dirigenti che, in seguito a vicende circolatorie delle aziende, non rientrino più in alcuna delle categorie precedentemente indicate;

L’iscrizione viene attivata anche per effetto del conferimento tacito al Fondo di Previdenza Mario Negri del Trattamento di Fine Rapporto.

L’iscrizione al Fondo permane anche nel caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro in qualità di Dirigente fino al momento della eventuale richiesta di liquidazione del conto individuale o di trasferimento dello stesso ad altro fondo.

I percettori di pensioni dirette rimangono iscritti al Fondo.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale Il Fondo di Previdenza Mario Negri è un fondo pensione pre-esistente, cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con DPR 26 luglio 1957, n.780, operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La nuova normativa di cui al D.Lgs.252/05 per il Mario Negri, che è un fondo pensione preesistente, ai sensi dell’art.20, c.8, del decreto, prevede un processo di allineamento graduale alla disciplina della previdenza complementare, con facoltà di deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art.20, c.7 del decreto citato e dell’art.3, c.120, della L.350/03.

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

Per effetto di quanto indicato nel punto precedente e di espressi vincoli contrattuali, i dirigenti cui si applicano i contratti collettivi stipulati tra MANAGERITALIA E CONFCOMMERCIO, CONFETRA e le Organizzazioni ad esse aderenti, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di Previdenza Mario Negri. Per gli altri destinatari del Fondo di Previdenza Mario Negri e per il Trattamento di Fine Rapporto l’adesione e la contribuzione sono volontarie. La partecipazione al Fondo di Previdenza Mario Negri, in quanto forma pensionistica complementare rientrante tra quelle disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Documentazione a disposizione dell’iscritto

La Nota informativa, il Regolamento e lo Statuto del Fondo di Previdenza Mario Negri sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sull’erogazione delle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.

Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica pag 2 di 5

Nota informativa N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto e nel Regolamento, del quale si raccomanda pertanto la lettura.

Recapiti utili Sito internet del fondo: www.fondonegri.it;

Indirizzo e-mail: [email protected]; Telefono: 06.44.87.31; Fax: 02.33.51.72.249; Sede legale: Via Palestro, 32 – 00185 –Roma (RM) Finanziamento

Versamento TFR

Quota TFR Decorrenza e periodicità

100% Il TFR è conferito trimestralmente, unitamente ai contributi dovuti per il trimestre successivo. La decorrenza è quella dichiarata dal dirigente.

Il versamento del TFR è effettuato in quote trimestrali in funzione dell’ammontare comunicato dall’azienda, con le modalità fissate dal Fondo di Previdenza Mario Negri, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare cui si riferisce, e deve essere eseguito in coincidenza con il versamento dei contributi trimestrali dovuti per il trimestre successivo.

Opzioni di investimento del TFR

Comparto Descrizione Garanzia

GARANTITO1

Finalità: La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. Orizzonte temporale consigliato: breve periodo (fino a 5 anni) Grado di rischio: basso Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato al netto degli oneri di gestione (e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).

SI

BILANCIATO2

Finalità: La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo periodo (oltre 5 anni) Grado di rischio: medio/basso

NO

ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Garantito 1) Procedura di selezione deI gestore finanziario attualmente in corso. In ogni caso, il comparto sarà un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente. Tale comparto, pertanto, si caratterizzerà per essere il comparto con la politica di investimento più prudenziale. Il comparto sarà attivato entro e non oltre il 1 luglio 2007.

2) Procedura di selezione deI gestore finanziario attualmente in corso. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di attivare il presente comparto solo a seguito del raggiungimento di un numero di adesioni sufficienti a garantire il raggiungimento di un ammontare minimo di patrimonio che consenta un’adeguata diversificazione degli investimenti. In caso di mancata attivazione le somme destinate a tale comparto saranno automaticamente destinate, senza applicazione di alcun costo amministrativo, al comparto Garantito.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica pag 3 di 5

Nota informativa

Rendimenti storici (1)

Rendimenti storici (%)

2003 2004 2005 2006 Rend. medio annuo composto (%)

Garantito *** *** *** *** ***

Bilanciato *** *** *** *** ***

(1) I dati in questione non sono al momento disponibili, trattandosi, come detto sopra, di comparti in fase di costituzione, che saranno attivati nel corso del 2007, a seguito di una procedura di selezione dei gestori.

Costi della fase di accumulo del TFR

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese di adesione 0,00 €

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell’aderente1 0,50% del patrimonio

Indirettamente a carico dell’aderente: - Garantito 0,60% del patrimonio - Bilanciato 0,35% del patrimonio Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione) Anticipazione 0,00 € Trasferimento 0,00 € Riscatto 0,00 € Riallocazione della posizione individuale 0,00 € Riallocazione del flusso contributivo 0,00 € Nel caso di mantenimento degli accantonamenti costituiti presso il Fondo per oltre due anni dalla data di cessazione dal servizio, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico della posizione dell’interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione. N.B. : gli oneri indiretti che gravano annualmente sul dirigente durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione dell’onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartie tra tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’.

Indicatore sintetico dei costi

Anni di permanenza

Comparti 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Garantito 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% Bilanciato 0,85% 0,85% 0,83% 0,80% L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. Nota Informativa, sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’).

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha valenza meramente orientativa.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica pag 4 di 5

Nota informativa

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica pag 5 di 5

Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dirigenti di aziende del terziario, di spedizione e trasporto

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali Perché una pensione complementare Dotandosi di un piano di previdenza complementare si ha oggi l’opportunità di incrementare il livello della futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirsi una “pensione complementare”, si può integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, quali iscritti a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).

Lo scopo del Fondo di Previdenza Mario Negri

Il Fondo di Previdenza Mario Negri ha lo scopo di consentire di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nell’esclusivo interesse degli iscritti e secondo le indicazioni di investimento prescelte tra le proposte che il Fondo offre per il trattamento di fine rapporto conferito.

Come si costruisce la pensione complementare Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale dell’iscritto (cioè il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento fino al momento del pensionamento, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo dall’iscritto.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della vita dell’iscritto. La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui si ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento’).

Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nel Capo IV del Regolamento

La struttura di governo del fondo Con l’iscrizione al Fondo di Previdenza Mario Negri, in virtù del mandato di rappresentanza conferito a MANAGERITALIA, l’iscritto partecipa alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo stesso.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag 1 di 12

Nota informativa È importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.

Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenza loro attribuite sono contenute nel Capo II dello Statuto Per informazioni sulla attuale composizione consultare la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’

Quanto e come si versa

Il finanziamento della posizione previdenziale presso il Fondo di Previdenza Mario Negri avviene anche mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto.

Le misure di versamento del TFR sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella ‘Versamento TFR’. Il TFR

Come noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente al Fondo di Previdenza Mario Negri. La rivalutazione del TFR versato al Fondo di Previdenza Mario Negri, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento dell’iscritto (v. paragrafo ‘La scelta di investimento’).

È da ricordare che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; pertanto, non si potrà cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR devoluto al Fondo di Previdenza Mario Negri per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo ‘In quali casi è possibile disporre del capitale prima del pensionamento’).

Nell’adottare questa decisione, potrà essere utile esaminare alcuni prospetti esemplificativi, messi a disposizione di ciascun iscritto sul sito internet del Fondo, che sono uno strumento pensato apposta per avere un’idea di come il piano previdenziale di ciascun aderente potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’).

Ciascun iscritto potrà decidere di contribuire al finanziamento del Fondo Pensione Mario Negri anche mediante il versamento del TFR maturando.

il versamento non è obbligatorio. Si potrà quindi decidere di mantenere il TFR maturando presso la propria azienda. Tuttavia, in tal caso, per le imprese che occupano un numero di dipendenti maggiore od uguale a 50 unità, il TFR maturando non affluito a forme pensionistiche complementari sarà destinato integralmente all’INPS;

se si decide di mantenere il TFR in azienda, in ogni caso tale scelta è reversibile a favore della destinazione delle quote maturande al Fondo Pensione Mario Negri.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Capo II del Regolamento

Attenzione: Gli strumenti che il Fondo di Previdenza Mario Negri utilizza per effettuare verifiche sui flussi di TFR conferiti si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Il Fondo di Previdenza Mario Negri non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag 2 di 12

Nota informativa contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia l’iscritto stesso a verificare periodicamente che flussi che a lui risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla posizione individuale e a segnalare con tempestività al Fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, si può fare riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo ‘Comunicazioni agli iscritti’. L’investimento del TFR Dove si investe il TFR Le risorse del Fondo sono investite in strumenti finanziari e/o assicurativi sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del Fondo destinate alle gestioni mobiliari del comparto bilanciato sono depositate presso una banca, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Il comparto garantito potrà essere costituito da polizze assicurative di capitalizzazione; pertanto le risorse potranno essere affidate alle compagnie di assicurazione, che provvedono alla gestione.

Il Fondo di Previdenza Mario Negri non effettua direttamente l’investimento del TFR conferito ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori o compagnie di assicurazione), selezionati sulla base di una procedura competitiva finalizzata a garantire il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi ed adeguati, così da individuare il soggetto che risponde alle esigenze del Fondo e della platea di riferimento. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento fissate dall’organo di amministrazione del Fondo. Le compagnie di assicurazione solitamente garantiscono il capitale ed un rendimento minimo di quanto gestito. Attenzione ai rischi

L’investimento del TFR è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Si deve essere consapevoli che il rischio connesso all’investimento del TFR, alto o basso che sia, è totalmente a carico dell’iscritto. Ciò significa che il valore del proprio investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della pensione complementare non è predefinito.

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. Il Fondo di Previdenza Mario Negri, per il conferimento tacito, propone una garanzia di risultato nel comparto “Garantito”, con le caratteristiche descritte più avanti. Le proposte di investimento del TFR

Il TFR acquisito, tacitamente o esplicitamente, dal Fondo di Previdenza Mario Negri è investito secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso in uno o più comparti ad esso dedicati. Attualmente il Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza Mario Negri ha previsto l’attivazione di 2 comparti di investimento, ciascuno caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Comparto Garantito - Comparto Bilanciato

Per il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto è disposto l’impiego nella linea a contenuto più prudenziale appositamente costituita, il c.d. comparto garantito.

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.

COMPARTO GARANTITO Finalità della gestione: La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag 3 di 12

Nota informativa N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. Garanzia: La garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento la posizione individuale non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto al netto degli oneri di gestione (e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati). N.B.: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una convenzione che, fermo restando il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, contenga condizioni diverse dalle attuali, il Fondo di Previdenza Mario Negri comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti. Orizzonte temporale dell’aderente: breve periodo (fino a 5 anni) Grado di rischio: Basso

Politica di investimento: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Strumenti finanziari: polizze a capitalizzazione Politica di gestione: di competenza delle compagnie di assicurazione Categorie di emittenti e settori industriali: di competenza delle compagnie di assicurazione Aree geografiche di investimento: di competenza delle compagnie di assicurazione Rischio cambio: sempre coperto. Rendimento minimo garantito: da definire in sede di assegnazione del mandato alla compagnia. COMPARTO BILANCIATO

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata. Orizzonte temporale dell’aderente: medio/lungo periodo (oltre 5 anni) Grado di rischio: Medio/basso

Politica di investimento: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto senza garanzia di risultato al fine di ottenere rendimenti più elevati.

Politica di gestione: gestione multi-manager, con conseguente previsione di investimenti in quote istituzionali di fondi comuni Strumenti finanziari: quote di OICR, obbligazioni, fondi a rendimento assoluto (total return) Categorie di emittenti e settori industriali: titoli e quote investment grade Aree geografiche di investimento: Europa, Regno Unito e USA Rischio cambio: sempre coperto Benchmark: Azioni: - MSCI Europe 20% + S&P500 5% Obbligazioni: - Citigroup EGB 1-3 anni 40% - Citigroup EGB 3-5 anni 35%

Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consultare la sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’ Per ulteriori informazioni sulla banca, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle caratteristiche dei mandati conferiti consultare la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’

La scelta di investimento

L’impiego del TFR versato avviene sulla base della scelta di investimento dell’iscritto tra le opzioni che il Fondo di Previdenza Mario Negri propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). Nella scelta di investimento si tenga anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte. A) come stabilire il profilo di rischio

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che si è disposti a sopportare, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:

l’orizzonte temporale che separa dal pensionamento la propria ricchezza individuale

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Caratteristiche della forma pensionistica complementare pag 4 di 12

Nota informativa

i flussi di reddito che ci si aspetta per il futuro e la loro variabilità B) le conseguenze sui rendimenti attesi

Tenuto conto che entrambi i comparti proposti sono a basso rischio, il rendimento che può attendersi dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che si decide di assumere. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Va considerato, inoltre, che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani.

Nella Scheda sintetica, Tabella ‘Rendimenti storici, non sono riportati i risultati conseguiti dal Fondo di Previdenza Mario Negri negli anni passati, in quanto entrambi i comparti sono di nuova istituzione. C) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione l’iscritto può modificare la scelta di investimento espressa al momento del conferimento (“riallocazione”). Sarà opportuno valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto A).

La riallocazione riguarda sia il trattamento di fine rapporto già accumulato sia i flussi di TFR futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Nel decidere circa la riallocazione del trattamento di fine rapporto, è importante che si tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto di provenienza. Le prestazioni pensionistiche

1. Le prestazioni del Fondo consistono in: a) pensione di vecchiaia; b) pensione di invalidità; c) pensione ai superstiti; d) liquidazione in capitale. La pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che alla data della domanda di pensionamento possa far valere nel Fondo almeno 15 anni di anzianità contributiva, abbia età non inferiore a 55 anni se uomo e 50 se donna e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso in cui, prima del compimento dell’età di cui al precedente alinea, venga meno l’obbligo di contribuzione al Fondo l’iscritto che abbia maturato l’anzianità contributiva di quindici anni, conserva il diritto alla pensione di vecchiaia, che viene comunque liquidata alla maturazione degli altri requisiti previsti.

La pensione di invalidità spetta all’iscritto che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, nel caso in cui contragga una invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro e una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore del 60%. La pensione ai superstiti spetta in caso di morte dell’aderente, come segue: a)Pensione indiretta In particolare, in caso di morte di un iscritto in attività di servizio e non pensionato o in prosecuzione volontaria che, al momento del decesso, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni, una pensione indiretta. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, questa spetta ai genitori, se a carico. b)Pensione di reversibilità In caso di morte di un iscritto che già percepisca le pensioni di vecchiaia o di invalidità, tali pensioni sono reversibili in favore dei familiari superstiti.

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Nota informativa Le prestazioni del Fondo di Previdenza Mario Negri possono essere erogate in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nel Capo IV del Regolamento.

Cosa determina l’importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione del Fondo di Previdenza Mario Negri è importante tenere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:

a. più alti sono i versamenti effettuati; b. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si aderisce e quello in cui si andrà in pensione (al pensionamento, infatti, saranno stati effettuati più versamenti e maturati più rendimenti); c. più bassi sono i costi di partecipazione; d. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell’iscritto: ad esempio, dai versamenti effettuati, dall’attenzione che porrà nel confrontare i costi che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire; dalle scelte su come investire il proprio TFR tra le diverse possibilità proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Va considerato, inoltre, che, per la parte che sarà percepita in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l’età, più elevato sarà l’importo della pensione. La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell’iscritto, verrà erogata una pensione complementare (‘rendita’), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e all’età a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando i coefficienti attuariali che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione dell’iscritto.

Il Fondo di Previdenza Mario Negri provvede direttamente all’erogazione della pensione complementare, consentendo di ottenere una rendita vitalizia reversibile (in ogni caso di decesso la rendita viene corrisposta a favore dei familiari superstiti alle condizioni previste dall’art. 23 del Regolamento del Fondo).

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente applicate e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consultare il Documento sull’erogazione delle rendite.

Occorre, comunque, tenere conto che le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dai coefficienti di conversione attuariali in vigore al momento del pensionamento. La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, si potrà scegliere di percepire un capitale fino a concorrenza dell’intera posizione individuale maturata. Deve aversi ben presente che, per effetto di tale scelta, si potrà godere della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma non si potrà godere di alcuna pensione integrativa. In ogni caso, qualora si scelga di richiedere un’erogazione in parte in forma di rendita ed in parte in forma di capitale, l’importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà tanto più basso quanto più ampia sarà la parte di posizione individuale maturata che si sarà scelto di ottenere in forma di capitale.

Alcune forme di liquidazione in capitale sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale. (eliminare) Le condizioni e i limiti per l’ accesso alla prestazione in capitale sono indicati nel Capo VI del Regolamento.

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Nota informativa Cosa succede in caso di decesso

a)Pensione indiretta In caso di decesso in attività di servizio, prima di aver raggiunto il pensionamento, ma decorsi almeno 5 anni di permanenza nel Fondo, spetta una pensione indiretta al coniuge superstite, ai figli, o, in mancanza di questi, ai genitori, se a carico. L’importo della pensione indiretta è determinato applicando le aliquote previste dal Regolamento alla pensione che sarebbe spettata all’iscritto ai sensi dell’art.18 del Regolamento stesso. b)Riscatti In caso di decesso del dirigente, anche in presenza dei requisiti che danno diritto all’ottenimento della pensione indiretta, è facoltà dei beneficiari aventi diritto alla predetta prestazione (il coniuge superstite ovvero i figli ovvero, in mancanza di questi, e, se a carico, i genitori) di richiedere il riscatto dell’intera posizione dell’iscritto. Resta comunque salva la facoltà del dirigente di scegliere al momento dell’iscrizione e successivamente anche a modifica della scelta iniziale, che, in caso di decesso, la posizione maturata venga riscattata sotto forma di capitale dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari che lo stesso abbia designato. Tale opzione non può essere esercitata da coloro che, al momento del decesso, già percepiscano la prestazione pensionistica da parte del Fondo. c)Pensione reversibilità

Dopo il pensionamento, dal momento del decesso del dirigente, la pensione verrà corrisposta sotto forma di rendita ‘reversibile’ con le modalità e a favore dei familiari indicati nel regolamento.

In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento dell’iscrizione, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).

In generale, nel corso della ‘fase di accumulo’ la restituzione della posizione accantonata non può essere richiesta, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati. Le anticipazioni

Limitatamente all’accantonamento costituito mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto, prima del pensionamento l’iscritto può richiedere una anticipazione di tale accantonamento, laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Deve però considerarsi che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento sarà tuttavia consentito all’iscritto reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale

Il riscatto della posizione maturata

In caso di perdita della qualifica di dirigente in attività di servizio, è di norma possibile inoltre riscattare la posizione maturata.

Tale riscatto non è possibile qualora l’iscritto si trovi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni ed un’età pari o superiore a 64 anni se uomo e 59 anni se donna.

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Nota informativa Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, si intendesse effettuare tale scelta, occorre tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, viene meno ogni rapporto con il Fondo di Previdenza Mario Negri. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non si avrà alcun diritto nei confronti del Fondo.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nel Capo IV del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Il trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione accantonata presso il Fondo di Previdenza Mario Negri è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la situazione lavorativa.

Inoltre, limitatamente all’accantonamento derivante dal conferimento del TFR il trasferimento in un’altra forma pensionistica complementare, pur in costanza di iscrizione al Fondo, è ammesso, allorché siano trascorsi almeno 5 anni dall’iscrizione al Fondo di Previdenza Mario Negri o, se successiva, dalla data del primo conferimento al Fondo del TFR.

È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nel Capo V del Regolamento.

I costi connessi alla partecipazione I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc.; la presenza di tali costi diminuisce il risultato dell’investimento, riducendo i rendimenti. E’ quindi evidente che i costi influiscono sulla crescita della propria posizione individuale.

Al fine di assumere la scelta in modo più consapevole, può essere utile confrontare i costi del Fondo di Previdenza Mario Negri con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Tutti i costi relativi ai componenti per l’investimento del TFR sono indicati nella Tabella ‘I costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica.

Nell’esaminarli, si consideri che il FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi indicati in Tabella tra le “Spese sostenute durante la fase di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’organo di amministrazione ogni anno in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti i partecipanti.

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.

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Nota informativa L’indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei costi’.

L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dal Fondo Pensione Mario Negri (v. Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, l’indicatore non prevede oneri aggiuntivi a carico degli iscritti.

L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati dal Fondo di Previdenza Mario Negri hanno, ogni anno, sull’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avrebbe se gli accantonamenti fossero gestiti senza applicare alcun costo. Proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘L’indicatore sintetico dei costi’ nella Scheda sintetica.

Nel valutarne le implicazioni si tenga conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte si dovranno avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie…). I costi nella fase di erogazione

Premesso che il Fondo gestisce direttamente la fase di erogazione, al momento del pensionamento, non sono previsti costi per l’erogazione della pensione complementare del Fondo stesso.

I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nel Documento sull’erogazione delle rendite.

Il regime fiscale

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

Il TFR

Il TFR conferito al Fondo di Previdenza Mario Negri è integralmente esente da imposte in fase di versamento. I rendimenti

I risultati derivanti dall’investimento del TFR conferito sono tassati con aliquota dell’11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

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Nota informativa Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che si trovano indicati nei documenti relativi al Fondo di Previdenza Mario Negri generalmente al netto di questo onere. Le prestazioni

Le prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza Mario Negri godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti consultare il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni Il conferimento del TFR

Per il conferimento del TFR è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di conferimento’.

Alla ricezione del modulo, il Fondo di Previdenza Mario Negri invierà una comunicazione di riscontro dell’avvenuto conferimento.

La sottoscrizione del ‘Modulo di conferimento’ non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo di Previdenza Mario Negri procede sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la comunicazione di conferma dell’avvenuto conferimento riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di sua competenza. La valorizzazione dell’investimento relativo al TFR

Il patrimonio dei comparti destinati ad accogliere il TFR viene valorizzato alla fine dell’esercizio. All’atto della approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata comunicazione all’iscritto mediante invio dell’estratto conto della propria posizione.

Per coloro che cessano dal servizio nel corso dell’esercizio, l’ammontare della posizione dell’iscritto si ottiene sommando alla posizione maturata al termine dell’ultimo anno per il quale il Fondo ha provveduto all’attribuzione del rendimento netto annuale relativo al trattamento di fine rapporto conferito i versamenti di trattamento di fine rapporto pervenuti successivamente.

I criteri di attribuzione del rendimento del TFR conferito per la frazione di esercizio in cui è richiesta la liquidazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L’ammontare della posizione dell’iscritto è reso disponibile sul sito web www.fondonegri.it. Tale importo è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione. La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 30 giugno di ciascun anno viene inviata una comunicazione contenente un aggiornamento sul Fondo di Previdenza Mario Negri e l’estratto della posizione personale dell’iscritto.

Il Fondo di Previdenza Mario Negri mette, inoltre, a disposizione, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente all’iscritto mediante password personale, che viene comunicata dal Fondo successivamente all’adesione.

Va posta particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del proprio piano previdenziale e utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

Il Fondo di Previdenza Mario Negri si impegna inoltre a informare di ogni modifica relativa all’assetto del Fondo stesso.

I prospetti esemplificativi

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Nota informativa Allo scopo di fornire indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che si potrebbero ottenere al momento del pensionamento, il Fondo metterà a disposizione degli interessati, sul proprio sito web www.fondonegri.it, alcune proiezioni rappresentative di quella che potrebbe essere l’evoluzione nel tempo della posizione previdenziale accantonata e sulle relative prestazioni, differenziate sulla base di parametri predefiniti.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli indicati. Tali proiezioni, tuttavia, potranno essere utili per avere un’idea immediata del piano pensionistico che si sta realizzando e di come gli importi delle prestazioni possano variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via.

Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo Pensione Mario Negri devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

Fondo di Previdenza Mario Negri - Via Palestro, 32 – 00185 –Roma (RM)

oppure via e-mail all’indirizzo: [email protected]

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Nota informativa

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Caratteristiche della forma pensionistica complementare

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Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dirigenti di aziende del

terziario, di spedizione e trasporto

(aggiornate al 31 dicembre 2006)

Comparto Garantito Data di avvio dell’operatività del comparto: 1 luglio 2007Patrimonio netto al 31.12.2006 (in euro): n.d.Soggetto gestore: Procedura di selezione del gestore finanziario

attualmente in corso L’attivazione del comparto di investimento denominato Garantito avverrà entro il 1 luglio 2007. Ad oggi è, infatti, in corso la procedura di selezione del soggetto incaricato della gestione finanziaria delle risorse che saranno destinate a tale comparto. Informazioni sulla gestione delle risorse

Informazioni Non Disponibili (ND) Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario … Titoli di stato … Titoli corporate … Emittenti Governativi … Sovranaz. … (tutti quotati e investment

grade)

OICR1 …

(1) N.B.: Sono OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore. Tav. II.2. Investimento per area geografica Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti Titoli di debito … Liquidità (in % del patrimonio) …

Italia … Duration media …

Altri Paesi dell’Area euro … Esposizione valutaria (in % del patrimonio) …

Altri Paesi dell’Unione Europea … Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio …

Titoli di capitale …

N.B.: Le informazioni riportate nelle Tabelle sono relative alla fine del ….

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Nota informativa

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

L’analisi dei dati storici di rendimento potrà essere specificata dopo la stipula delle convenzioni per le quali è in corso il processo di selezione.

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione del TFR. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordi che:

i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente; il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono

contabilizzati nell’andamento del benchmark e degli oneri fiscali; il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tav. II.4 Rendimenti annui

Benchmark:

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto

Periodo Comparto

Benchmark 3 anni (2004-2006)

5 anni (2002-2006)

10 anni (1997-2006)

Tavola II.6 – Volatilità storica

Periodo Comparto

Benchmark 3 anni (2004-2006)

5 anni (2002-2006)

10 anni (1997-2006)

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Informazioni sull’andamento della gestione pag 2 di 8

Nota informativa Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

L’analisi dei costi potrà essere specificata dopo la stipula delle convenzioni per le quali è in corso il processo di selezione.

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Tavola II.7 – TER 2004 2005 2006 Oneri di gestione finanziaria *** *** *** - di cui per commissioni di gestione finanziaria *** *** *** - di cui per commissioni di incentivo *** *** *** - di cui per compensi banca depositaria *** *** *** Oneri di gestione amministrativa *** *** *** - di cui per spese generali ed amministrative *** *** *** - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi *** *** *** - di cui per altri oneri amm.vi *** *** *** TOTALE GENERALE *** *** *** N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Informazioni sull’andamento della gestione pag 3 di 8

Nota informativa Comparto Bilanciato Data di avvio dell’operatività del comparto: 1 luglio 2007Patrimonio netto al 31.12.2006 (in euro): n.d.Soggetto gestore: Procedura di selezione del gestore finanziario

attualmente in corso

L’attivazione del comparto di investimento denominato Bilanciato avverrà entro il 1 luglio 2007. Ad oggi è, infatti, in corso la procedura di selezione del soggetto incaricato della gestione finanziaria delle risorse che saranno destinate a tale comparto. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di attivare il presente comparto solo a seguito del raggiungimento di un numero di adesioni sufficienti a garantire il raggiungimento di un ammontare minimo di patrimonio che consenta un’adeguata diversificazione degli investimenti. In caso di mancata attivazione le somme destinate a tale comparto saranno automaticamente destinate, senza applicazione di alcun costo amministrativo, al comparto Garantito. Informazioni sulla gestione delle risorse

Per la parte azionaria verrà posto in essere un approccio multi-manager, che prevede investimenti in quote istituzionali di fondi comuni; questo per consentire una migliore diversificazione del portafoglio azionario e l’opportunità di utilizzazione di diversi gestori.

La parte dei titoli di debito, invece, potrà essere composta direttamente in obbligazioni “investment grade”, che presentano un minore livello di rischio.

Informazioni Non Disponibili (ND)

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

(1) N.B.: Sono OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore. Tav. II.2. Investimento per area geografica Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti Titoli di debito Liquidità (in % del patrimonio)

Duration media Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

Titoli di capitale

N.B.: Le informazioni riportate nelle Tabelle sono relative alla fine del …

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Nota informativa

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

L’analisi dei dati storici di rendimento potrà essere specificata dopo la stipula delle convenzioni per le quali è in corso il processo di selezione.

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordi che:

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono

contabilizzati nell’andamento del benchmark e degli oneri fiscali; il benchmark è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tav. II.4 Rendimenti annui

Benchmark: Azioni Benchmark 25%

- MSCI Europe 20% - S&P500 5%

Obbligazioni Benchmark 75%

- Citigroup EGB 1-3 anni 40% - Citigroup EGB 3-5 anni 35%

Fondi a ritorno totale

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto

Periodo Comparto

Benchmark 3 anni (2004-2006)

5 anni (2002-2006)

10 anni (1997-2006)

Tavola II.6 – Volatilità storica

Periodo Comparto

Benchmark 3 anni (2004-2006)

5 anni (2004-2006)

10 anni (1997-2006)

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Informazioni sull’andamento della gestione pag 5 di 8

Nota informativa Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

L’analisi dei costi potrà essere specificata dopo la stipula delle convenzioni per le quali è in corso il processo di selezione.

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Tavola II.7 – TER 2004 2005 2006 Oneri di gestione finanziaria - di cui per commissioni di gestione finanziaria - di cui per commissioni di incentivo - di cui per compensi banca depositaria Oneri di gestione amministrativa - di cui per spese generali ed amministrative - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi - di cui per altri oneri amm.vi TOTALE GENERALE N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

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Nota informativa

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Benchmark: Costituisce il parametro oggettivo di riferimento del fondo; è espresso da un indice, o da una combinazione di indici, relativi ai mercati finanziari nazionali ed internazionali che qualificano la tipologia degli investimenti che sono effettuati dal fondo. Tali indici sono elaborati da terze parti indipendenti rispetto alle società di gestione e di promozione e, sono valutati, sulla basa di criteri oggettivi e controllabili. Ciascuno rappresenta le caratteristiche tipiche del mercato di riferimento, soprattutto in relazione alla Sua volatilità. Il benchmark consente quindi di evidenziare in forma sintetica anche le caratteristiche di rischiosità del fondo in ragione di quelle dei mercati in cui investe. Qualora il benchmarK sia composto da più indici, combinazioni diverse dei medesimi indici possono presentare differenti gradi di rischiosità. Il benchmark permette quindi un’identificazione trasparente della natura dei diversi fondi e ne consente la classificazione attraverso parametri oggettivi di volatilità.

Duration: Rappresenta la durata finanziaria di un'obbligazione o di un titolo di Stato, ed è calcolabile con un algoritmo di matematica finanziaria. E' espressione della sensibilità del prezzo rispetto al rendimento ed è funzione del valore e della frequenza della cedola, della vita residua di un titolo, del suo rendimento. In sintesi, la duration è tanto più alta quanto più lontana è la cadenza del titolo e tanto più lontani sono i flussi cedolari.

Investment Grade: Si intendono titoli con rating pari o superiori a BBB-

OICR: Acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, vale a dire fondi comuni di investimento e SICAV. Rating: E' l'indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore quale uno Stato o un'impresa. I più importanti rating sono quelli elaborati dalle società statunitensi Moody's e Standard & Poor's. Essi esprimono il merito di credito degli emittenti di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. La tripla A (AAA) indica il massimo dell'affidabilità del debitore: i voti scendono progressivamente su AA, A, BBB, BB, B. La tripla C (CCC) è il rating che si assegna ai debitori inaffidabili. Volatilità: Misura statistica della variabilità del prezzo di un bene di investimento in un certo arco di tempo che serve per valutarne il grado di rischiosità. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più elevata è l'aspettativa di guadagni maggiori ma anche il rischio di perdite.

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Informazioni sull’andamento della gestione pag 7 di 8

Nota informativa

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Informazioni sull’andamento della gestione pag 8 di 8

Nota informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dirigenti di aziende del

terziario, di spedizione e trasporto

Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2006

Gli organi del fondo Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi: Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro. Consiglio di amministrazione: è composto da 14 membri, di cui: 7 designati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato); 5 designati dalla CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese); 2 designati dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2005-2007 ed è così composto:

Alessandro BALDI (*)(Presidente)

Nato a Staffolo, il 12/12/1952

Renato BORGHI (*) (Vicepresidente) Nato a Milano, il 30/10/1948 Guido CARELLA (*) Nato a Foggia, il 18/5/1947 Giulio FELLONI Nato a Ferrara, il 15/5/1946 Franco GIANDONATI (*) Nato a Padova, il 24/6/1934 Eligio LEVI Nato a Roma, il 6/9/1932 Alberto LORUSSO Nato a Verona, il 14/10/1951 Piero LUZZATI (*) Nato a Asti, il 24/6/1948 Giovanni MAIO (*) Nato a La Spezia, il 23/7/1946 Fabio MARROCCO Nato a Roma, il 24/3/1959 Renato MARTELLETTI Nato a Mantova, il 5/3/1948 Maurizio PANARIELLO Nato a Genova, il 16/10/1947 Lino Enrico STOPPANI Nato a Bagnolo Mella, il 22/9/1952 Alessandro VECCHIETTI Nato a Roma, il 4/4/1948

(*) Componenti del Comitato Esecutivo Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi dei quali due designati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato), uno designato dalla CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese) e uno designato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica). L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2005-2007 ed è così composto:

Giuseppe RUSSO CORVACE (Presidente) Nato a Taranto, il 13/4/1950 Tullio BUSINARO Nato a Milano, il 3/6/1940 Alessandra DE FEO Nata a Napoli, il 28/1/1966 Tommaso SASO Nato a Roma, il 7/4/1963

Nota Informativa per i potenziali aderenti – Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare pag 1 di 2

Nota informativa Responsabile del Fondo: Dott. Alessandro BALDI, nato a Staffolo, il12/12/1952 Direttore del fondo: Dott. Leslie DONAHUE, nato a Udine, il 11/10/1946

La banca custode delle risorse La banca custode delle risorse relative al comparto bilanciato del Fondo di Previdenza Mario Negri è BNP Paribas Securities Services, con sede in Milano, via Ansperto, 5.

Per quanto riguarda il comparto garantito, invece, è in corso un processo di selezione dei soggetti che dovranno gestire le relative risorse.

I gestori delle risorse Per la gestione delle risorse che derivano dal conferimento del trattamento di fine rapporto, il Fondo di Previdenza Mario Negri ha attivato un processo di selezione di soggetti ai cui affidare l’incarico, che, attualmente, è ancora in corso.

La revisione contabile Con delibera del CdA del 27/4/2005, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio del Fondo per gli esercizi 2005-2007 è stato affidato alla “PriceWaterhouse Coopers SpA”, con sede in Roma, L.go Angelo Fochetti, 29.

Gli oneri a carico del fondo sono pari a € 33.000,00 annui.

La raccolta delle adesioni La raccolta delle adesioni avviene per il tramite dei datori di lavoro.

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Allegato alla Nota Informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE

Erogazione diretta

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

Tipologie Le tipologie di rendita sono le seguenti:

pensione di vecchiaia; pensione di invalidità; pensione indiretta e reversibilità a favore dei superstiti.

Decorrenza

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell’assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Periodicità

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Basi tecniche adottate Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall’esperienza diretta e da statistiche attuariali appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita

Risultano dalle tabelle A e B allegate al Regolamento.

Nello stesso Regolamento sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti.

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Denominazione della gestione degli investimenti

L’investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

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Allegato alla Nota Informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Limitatamente all’accantonamento costituito mediante il conferimento del TFR, tacitamente od esplicitamente conferito al FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI (qui di seguito per brevità il Fondo) gli iscritti possono chiedere un’anticipazione dell’ammontare accumulato.

1.2 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto conferito (di seguito, Anticipazione) in base a quanto previsto a valere sul montante definito ai sensi del precedente comma, e comunque in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento del Fondo.

1.3 Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l’Anticipazione

2.1. L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione dell’iscritto o per i figli;

c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;

d) per ulteriori esigenze indicate dall’iscritto.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell’iscritto sia pari ad almeno otto anni (di seguito “Anzianità”). Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L’Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’iscritto in qualsiasi momento.

2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell’Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell’Anticipazione

3.1 L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue :

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- 100% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;

- 80% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 Ai fini dell’anticipazione, l’ammontare del trattamento di fine rapporto accumulato viene determinato alla data di chiusura dell’esercizio di cui all’ultimo bilancio approvato, con la maggiorazione dei versamenti di trattamento di fine rapporto successivi.

3.3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’iscritto con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione 4.1 L’Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’iscritto, compilando l’apposito

modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione,

all’erogazione dell’Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’iscritto.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’iscritto

richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l’Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L’Anticipazione è concessa all’iscritto per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’iscritto e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all’iscritto beneficiario della prestazione.

5.3 L’Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell’iscritto stesso.

5.4 L’Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall’effettuazione della spesa.

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5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;

- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all’iscritto le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio finale.

5.6 L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli

6.1 L’Anticipazione è concessa all’iscritto per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’iscritto o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile.

6.3 Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: ♦ acquisto da terzi ♦ acquisto in cooperativa ♦ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva,

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entro 30 giorni dall’erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l’iscritto dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall’iscritto non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione.

6.5 L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’iscritto purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’iscritto abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6.6 L’Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L’Anticipazione è riconosciuta all’iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’iscritto o dei figli. Per

prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di

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alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;

- acquisto dei materiali;

- perizie e sopralluoghi;

- oneri di urbanizzazione;

- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;

- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’iscritto i seguenti documenti:

a) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (l’estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

b) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o

d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal

Nota informativa per i potenziali aderenti - Documento sulle anticipazioni – Pagina 5 di 6

caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’iscritto attraverso l’esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;

- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

- capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;

- copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;

- copia della ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta;

- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell’inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;

- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell’iscritto

8.1 L’Anticipazione è inoltre concessa all’iscritto per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall’iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

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Allegato alla Nota Informativa

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Inoltre, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili. Detto patrimonio si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i fondi comuni di investimento immobiliare, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici ivi previsti.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, l’imposta sostitutiva dovuta è aumentata all’1,50 per cento. Tale imposta, così incrementata, è applicata in luogo dell’IRES.

I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva, sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.

Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

Nota informativa per i potenziali aderenti - Documento sul regime fiscale – Pagina 1 di 6

2. Regime fiscale dei contributi Contributi versati al Fondo di Previdenza Mario Negri Per i fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e dall’articolo 15, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica uno specifico regime fiscale di deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall’art. 3, commi 119 e 120, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004).

In conseguenza di ciò, il contributo versato dal dirigente e dall’azienda deve essere portato integralmente, nel limite tuttavia dell’importo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale e, per la contribuzione addizionale, da accordi aziendali1, in deduzione dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta.

Nel caso in cui, per errore, ciò non fosse avvenuto, si può effettuare la correzione in sede di conguaglio definitivo che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR 600/73, deve essere effettuato dal sostituto d’imposta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui ciò non avvenga, è importante comunicare al Fondo Mario Negri, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce, la quota di contributo eventualmente non dedotta in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione della prestazione pensionistica (art. 4, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

3. Regime fiscale delle prestazioni Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale è da assoggettare a tassazione è rappresentata dall’ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano.

1 Contributi versati dal 1° gennaio 2007 ad altre forme pensionistiche complementari I contributi versati alla generalità dei fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Fermo restando il predetto limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per la parte da questi non dedotta.

Nota informativa per i potenziali aderenti - Documento sul regime fiscale – Pagina 2 di 6

Per i dirigenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione disciplinati dal D.Lgs. n.124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell’ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 -Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006 Prestazioni in capitale La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva dell'11% in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l’importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, applica un’aliquota provvisoria calcolata come segue: la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale. Riscatti Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva. Prestazioni in forma periodica (rendite) La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La parte di rendita derivante da prestazione maturata fino al 31.12.2000 è imponibile all’87,5%; quella maturata dal 1.1.2001, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva è imponibile al 100%.

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2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007 Prestazioni in forma periodica (rendite) La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Prestazioni in capitale La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni Le anticipazioni erogate a valere sul TFR conferito ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

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3. Norme transitorie sulla disciplina fiscale delle prestazioni

• Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 di entrata in vigore del D. Lgs. 252/05, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del decreto citato, relativamente ai montanti delle posizioni accumulate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

• Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari preesistenti come il Mario Negri, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del predetto Decreto:

- sui montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

- sui montanti delle prestazioni maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007, si applica il regime tributario vigente a far tempo da tale data; in ogni caso, per tali soggetti è fatta salva la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in forma capitale, con applicazione sull’intero montante del regime fiscale vigente alla data del 31 dicembre 2006.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente. Relativamente alle anticipazione assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell’aderente Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

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4. Dichiarazione di responsabilità Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

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