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Fonti del diritto del lavoro e rapporto
di lavoroCorso praticanti Consulenti del
lavoro di Ascoli PicenoAnno 2009
LEZIONE N.1 9 MAGGIO 2009
La gerarchia delle fonti del La gerarchia delle fonti del lavorolavoro
La costituzione art.1-4-36 Il codice civile libro quinto del lavoro Le leggi ordinarie (L.300/70 statuto
dei lavoratori) I contratti collettivi ed individuali
Il contratto collettivoIl contratto collettivo
Procedura negoziale tra Datori di lavoro e loro associazioni Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Finalità:Regolamentazione degli opposti interessi in materia di rapporti individuali di lavoro e di
relazioni sindacali
I livelli di contrattazioneI livelli di contrattazione
INTERCONFEDERALE
NAZIONALE DI CATEGORIA
AZIENDALE
Tipologia dei contratti Tipologia dei contratti collettivicollettivi
Contratti collettivi di diritto comune Contratti collettivi corporativi Contratti collettivi estesi erga omnes
Contratto collettivo di diritto comune
Contenuto: Parte normativa-clausole normative per disciplinare i rapporti di lavoro Parte economica-la retribuzione (minimo tabellare-elementi-mensilità
aggiuntive-maggiorazioni)
Subordinazione e autonomia
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
SUBORDINAZIONE
•Lavoro dipendente
AUTONOMIA
•Contratto d'opera
•Contratto d'appalto
•Associazione in partecipazione
•Collaborazione coordinata e continuativa
Il Contratto di lavoro subordinato
Accordo con il quale il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o materiale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
Oneroso -di scambio
diritti obblighi
Elementi essenziali del contratto
CONSENSO DELLE PARTI
LA FORMA
IL CONTENUTO
LA CAUSA
Capacità delle parti di concludere un contratto.
Volontà non viziata da errore,violenza,dolo
Qualsiasi attività manuale o intellettuale lecita possibile determinata o determinabile
Scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione
Manifestazione libera. Talvolta obbligatoria la forma scritta
Invalidità del contratto
Annullabilità:vizi del consenso,mancanza di capacità
Nullità totale:illeiceità della causa o dell’oggetto
Nullità parziale:illeiceità di clausole
PERIODO DI PROVA
Nella stipulazione del contratto le parti possono prevedere un periodo di prova con atto scritto
Durante la prova sono pienamente operanti i diritti e gli obblighi delle parti
Al termine della prova con esito positivo l'assunzione diventa definitiva
PERIODO DI PROVA 2
Stipulazione: contestuale al contratto Forma :scritto e sottoscritto Contenuto:indicazione delle mansioni Durata:la legge fissa la durata
massima della prova in 6mesi per tutti i lavoratori e in 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive. I CCNL di categoria fissano la durata della prova entro i limiti di legge.
Datore di lavoro
OBBLIGHI
Orario di lavoro
Retribuzione
Riposo settimanale
Ferie
Conservazione del posto
Formazione professionale
Anticipazioni per malattia maternità infortunio
Sicurezza sul lavoro
Privacy
Libertà sindacale
Libri e documenti
POTERI:
Direttivo
Disciplinare
Di vigilanza
DIVIETI:
Discriminazioni
Indagini su opinioni
Demansionamento
LavoratoreDIRITTI:
Orario di lavoro
Retribuzione
Riposo settimanale
Ferie
Conservazione del posto
Formazione professionale
Anticipazioni per malattia maternità infortunio
Sicurezza sul lavoro
Privacy
Libertà sindacale
OBBLIGHI:
Diligenza
Obbedienza
Fedeltà
Riservatezza
DIVIETI:
Concorrenza
Cessazione del contratto
Dimissioni Licenziamento Impossibilità sopravvenuta Pensione Morte del lavoratore
Collocamento
Il sistema di collocamento è un insieme di regole,istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Fonti normative sul collocamento
DLgs n. 469/1997 DLgs n. 297/2002 (modifica il DLgs n.
181/2000) Legge n. 30/2003_Delega al governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro
DLgs n. 276/2003 modificato dal DLgs n. 251/2004
Il sistema collocamento
Competenze dello stato vigilanza conciliazione coordinamento
Competenze delle regioni funzioni di programmazione e politica attiva del lavoro
Competenze delle province centri per l’impiego
Agenzie per il lavoroArt 4-7 DLgs n. 276/2003Le “agenzie per il lavoro”private si affiancano ai “Centri per l’impiego”delle Province.
“Agenzie per il lavoro”devono essere autorizzate dal Ministero del LavoroRequisiti giuridici e finanziari
Forma societaria:società di capitali,cooperativa,consorzio di cooperative.
Affidabilità:uffici idonei all’uso,competenze professionali,integrità dei dirigenti,divisioni operative.
Solvibilità:liquidità e capitali necessari a coprire gli oneri sociali e il costo del lavoro.
Collocamento ordinarioDPR n. 442/2000 procedure per il collocamento e per l’impiego dei lavoratori
Elenco anagrafico
Scheda professionale
Abrogati:
Libretto del lavoro
Liste di collocamento ordinarie e speciali ad eccezione di
oLavoratori dello spettacolo
oListe di mobilità
oLavoratori disabili
ASSUNZIONI:obblighi preventividel datore di lavoro
Principio di non discriminazione Diritto di precedenza Visite mediche
ASSUNZIONI:obblighi contestuali del datore di lavoro Comunicazione telematica preventiva
pluriefficace(centro impiego,dpl,inps,inail)al sistema informatico C.O.
Consegna al lavoratore:● Lettera assunzione(oppure copia c.o)● Contratto scritto(se previsto)● Informativa trattamento dati● Scelta destinazione TFR
Assunzione:comunicazioni
Comunicazioni del datore di lavoro
Al lavoratore all’atto dell’assunzione DLgs 152/97
Al sistema informatico C.O. il giorno prima della assunzione.
L.296/2006 art.1 c.1180
DM 30/10/2007
Comunicazioni obbligatorie (DM 30/10/2007)
.
Dall’11 Gennaio 2008 tutte le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro devono essere effettuate utilizzando i nuovi moduli da inviare per il tramite dei servizi informatici
Moduli Comunicazioni Obbligatorie
Per la gestione in via telematica delle comunicazioni obbligatorie sono previsti 4 moduli:
•UNIFICATO LAV
•UNIFICATO SOMM
•UNIFICATO URG
•UNIFICATO VARDatori
Collocamento obbligatorioLegge 12 marzo 1999 n. 68
“Promozione dell’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro”
Obblighi per l’aziendaFino a 14 dipendenti nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile
Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori disabili
Oltre 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato può essere:
_ indeterminato o determinato
_ a tempo pieno o parziale
Lavoro indeterminato
Rapporto di lavoro subordinato senza la previsione di una scadenza finale. Il rapporto si estingue per:
_ morte del lavoratore
_ consenso di entrambe le parti
_ dimissioni del lavoratore
_ licenziamento da parte del datore di lavoro
Lavoro determinato (DLgs 368/2001 comma 01 art. 1)
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
Lavoro determinatoDLgs 368/2001circolare ministero lavoro n. 42/2002
Contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro.
Elementi essenziali del contratto: _ Forma scritta _ Ragioni giustificanti(carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo) _ Apposizione del termine con possibilità di proroga(1 sola volta e totale durata non superiore a 3 anni)
Limite alla successione di contratti a termine (DLgs 368/2001 art. 5 comma 4-bis introdotto dalla L. 247/2007 art. 1 comma 40)
A decorrere dal 1° Gennaio 2008 nell’ipotesi di successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata complessiva del contratto non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.
Lavoro a tempo parziale DLgs 61/2000-DLgs 276/2003 L. 247/2007Circolare ministero lavoro n. 9/2004
Contratto che prevede un orario di lavoro inferiore(part-time) all’ orario di lavoro normale(full-time). Il lavoro a tempo parziale può essere:Orizzontale riduzione riferita al normale orario giornaliero
Verticale prestazioni svolte a tempo pieno ma in periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno.
Misto combinazione di modalità orizzontale e verticale
Strumenti di flessibilità sul part-time
Lavoro supplementare Lavoro straordinario Lavoro elastico Lavoro flessibile
Clausole elastiche e flessibili
Le parti individuali del rapporto di lavoro non possono stipulare clausole elastiche e flessibili in mancanza di disciplina del CCNL (nuova formulazione DLgs 61/2000 art. 3 comma 7 modificato dalla L. 247/2007 comma 44 lettera a)
Trasformazione del rapporto
Da tempo part-time a tempo pieno accordo delle parti
Da tempo pieno a part-time accordo delle parti e convalida della DPL
✔ Il datore di lavoro è obbligato alla trasformazione solo su richiesta del lavoratore affetto da malattia oncologica
✔ Il lavoratore con parenti affetti da malattia oncologica o persona convivente inabile o figlio minore di 13 anni ha priorità alla trasformazione rispetto ad altri lavoratori
Diritto di precedenza alla trasformazione in tempo pieno Il contratto individuale può prevedere un diritto di
precedenza a favore del lavoratore part-time con mansioni equivalenti, in caso di effettuazione in azienda di nuova assunzione a tempo pieno
Il lavoratore che abbia precedentemente trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti (art.12 -ter D.Lgs 61/2000)