FORUM LEGALITÀSEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZARoma 28 gennaio 2017
Avv. Sabrina CavalcantiAvv. Sabrina Cavalcanti
F O I A
DECRETO TRASPARENZA
D.lgs. N.33 del 2013 modificato dal
D.lg. 25 maggio 2016 n.97
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.
Art.5 comma 1 ( Accesso civico)
Art.5 comma 2 ( Accesso generalizzato)
Accesso civicogeneralizzato
Previsto dall’articolo 5 comma1l’accesso civico rimane
circoscritto agli atti, documentie informazioni oggetto diobblighi di pubblicazione. Sitratta, dunque, di un rimedioprevisto per il privato cittadinoche ha il diritto di accedere adocumenti, atti, interessatidalla mancata pubblicazione equindi da un’inadempienza.
Previsto dall’articolo 5 comma 2,l’accesso generalizzato prevedeil diritto di chiunque di accederea dati e documenti dellapubblica amministrazione, noncondizionato dalla titolarità disituazioni giuridicamente rilevanti.L’accesso generalizzato si delineacome indipendente daipresupposti obblighi dipubblicazione ma è quindil’espressione di una libertà cheincontra quali unici limiti da unaparte la tutela degli interessipubblici o privati e dall’altra ilrispetto delle norme cheprevedono specifiche esclusioni
Accessodocumentale
Accesso ai documentiamministrativi ai sensi dellalegge numero 241 /1990
Il diritto di accesso è riconosciutosolo a chi ha partecipato ad unprocedimento e a chi ha uninteresse diretto concreto eattuale corrispondente ad unasituazione giuridicamentetutelata e collegata aldocumento al quale è chiestol’accesso. La norma prevedeche la richiesta di accesso deveessere motivata. Il diritto diaccesso si può esercitare solo sudocumenti esistenti, non puòcomportare la raccolta el’elaborazione di dati
Accesso civico
FINALITÀCon il decreto trasparenza e l’accesso generalizzato sipermette al cittadino di poter effettuare un controllo diffuso sullefunzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse pubbliche .L’intento principale è quello di promuovere la partecipazione aldibattito pubblico. La possibilità per il cittadino di accedere alladocumentazione della pubblica amministrazione in assenza dititolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, consente unaforma di controllo come strumento di tutela dei diritti deicittadini .
FINALITÀSi tratta di un cambiamento culturale secondo il qualela trasparenza è condizione di garanzia delle libertàindividuali e collettive nonché dei diritti civili, politici, esociali .Mentre tradizionalmente il cittadino era consideratoquasi un suddito, oggi diventa titolare di un dirittoall’informazione generalizzato, per cui la regolagenerale è la trasparenza, mentre la riservatezza e ilsegreto sono l’eccezione. Prova ne è che il dirittoall’accesso generalizzato può essere esercitato dachiunque e non richiede motivazione .
SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI ÈPOSSIBILE ATTIVARE L’ACCESSO CIVICO
Pubbliche amministrazioniEnti pubblici economici ,ordini
professionali, società in controllo pubblicoe anche altri enti di diritto privato assimilatiSocietà in partecipazione pubblica ed altri
enti di diritto privato assimilati
AMBITO OGGETTIVOL’ACCESSO GENERALIZZATO
PER OTTENERE
Dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quellioggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo dipubblicazione.
La distinzione tra dati e documenti comporta per l’amministrazione la necessità di dareseguito anche alle richieste di dati e non solo di documenti in cui essi sono contenuti.
Il decreto in ogni caso precisa che le richieste non devono essere generiche cioèmeramente esplorativa, ma consentire l’individuazione del dato o del documentoalmeno rispetto alla loro natura e al loro oggetto.
Se vi è una richiesta di informazioni l’amministrazione non è tenuta a rielaborare i datima solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazionigià in possesso dell’amministrazione stessa.
L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA COMUNQUE AMOTIVARE LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DIACCESSO GENERALIZZATO ENTRO 30 GIORNI.
LA COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEVE ESSERE DATA ALRICHIEDENTE E EVENTUALMENTE AI CONTROINTERESSATI.IL TERMINE SARÀ SOSPESO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI SE VIÈ COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA AL CONTROINTERESSATO.
ECCEZIONI ASSOLUTE
Segreto di Stato Segreto militare segreto bancario,limiti alla divulgazione delle
informazioni e dei dati conservati negli archivi in materia di tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, il segreto scientifico, ilsegreto industriale, il segreto sul contenuto della corrispondenza, ilsegreto professionale e i pareri legali che attengono al diritto didifesa in un procedimento contenzioso, i divieti di divulgazioneconnessi al segreto d’ufficio, segreto istruttorio in sede penale
Tutela della riservatezza con riferimento a stato di salute, stato dimalattia con esistenza di patologie dei soggetti interessati, vitasessuale, dati identificativi sui beneficiari di aiuti economici dai qualisi chi evince lo stato di salute o disagio economico sociale.
Nel caso in cui sia necessario evitare un pregiudizio a tutela di : Sicurezza pubblica e ordine pubblico Sicurezza nazionale Difesa e questioni militari Relazioni internazionali Politica e stabilità finanziaria ed economica Indagini su reati Attività ispettive
LIMITI RELATIVIA TUTELA DI INTERESSI PRIVATI
Protezione dei dati personaliLibertà e segretezza della corrispondenza Interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica
La domandaPuò essere presentata da
chiunque-di persona
-Via fax-Posta o on line
-On line è sufficiente undocumento d’identità
Il destinatarioIndirizzata a
-URP-UFFICIO CHE DETIENE I DATI-UFFICIO INDICATO NELLA
SEZIONEAMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
LA PROCEDURAL’amministrazione valuta se esistono soggetti
controinteressati
Senza controinteressatiL’amministrazione deve concludere leverifiche sul diritto di accesso entro 30
giorni dalla domanda
Domandaaccolta
Accessoconcesso
Domandarespinta
Con controinteressatiInvia copia della richiesta di accesso ai
controinteressati ( con sospensione dei termini)che si possono opporre all’accesso entro 10
giorni
Opposizionenegata
Opposizioneaccolta
Accessonegato
Il riesameIl richiedente può presentare richiesta di riesame del diniego al
responsabile per la trasparenza ( o difensore civico per gli enti locali)che decide con provvedimento motivato
Riesame accolto Riesame respinto
Riesameaccolto
Il responsabile per latrasparenza
Ordina alla PA diconsegnare le
informazioni richieste
Riesamerespinto
Contro il diniego inprima e seconda
istanza è ammesso ilRicorso al TAR