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Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

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I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti. Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004. direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. decisione 2000/479/CE attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER). legge di delega - PowerPoint PPT Presentation
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Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004 Vicenza, 25 marzo 2004 I.P.P.C. I.P.P.C. Controllo integrato degli Controllo integrato degli inquinamenti inquinamenti
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Fulvio D’Alvia – Luca PassadoreFulvio D’Alvia – Luca Passadore

Vicenza, 25 marzo 2004Vicenza, 25 marzo 2004

I.P.P.C.I.P.P.C.Controllo integrato degli Controllo integrato degli

inquinamentiinquinamenti

I.P.P.C.I.P.P.C.Controllo integrato degli Controllo integrato degli

inquinamentiinquinamenti

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legge di delegalegge di delega

legge 24/4/1998, n. 128, legge 24/4/1998, n. 128, articolo 21articolo 21

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CEsulla prevenzione e la sulla prevenzione e la

riduzione integrate riduzione integrate dell’inquinamentodell’inquinamento

d.lgs. 4/8/1999, n. 372 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della attuazione della

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE

decisione 2000/479/CEdecisione 2000/479/CEattuazione del Registro attuazione del Registro europeo delle emissioni europeo delle emissioni

inquinanti (EPER)inquinanti (EPER)

legge legge 31/10/2003, n. 30631/10/2003, n. 306- nuovi impianti - nuovi impianti - autorizzazioni assorbite- autorizzazioni assorbite

prevede modifiche al

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d.lgs. 4/8/1999, n. 372 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della attuazione della

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE

d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità dati, formato, modalità

della comunicazione (art. della comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)

d.m. 24/7/2002d.m. 24/7/2002 presentazione domande presentazione domande AIA - impianti produzione AIA - impianti produzione

energia elettrica di energia elettrica di competenza statalecompetenza statale

d.m. 19/11/2002d.m. 19/11/2002 istituzione commissione istituzione commissione

per definizione linee guida per definizione linee guida migliori tecniche disponibilimigliori tecniche disponibili

d.m. 29/5/2003d.m. 29/5/2003 formulario per la formulario per la

comunicazione relativa comunicazione relativa all’applicazione del d.lgs. n. all’applicazione del d.lgs. n.

372/1999372/1999

decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999

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direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

•• considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a

–– prevenire,–– ridurre e, per quanto possibile,–– eliminare l’inquinamento

intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione

(1° considerando)

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direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

•• considerando che il quinto programma d’azione ambiente ... assegna priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro

(2° considerando)

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direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto

•• considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso(7° considerando)

la presente direttiva

ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I

(articolo 1)

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aria acquasuolo

sottosuoloacque

sotterranee

tutela tutela settorialesettoriale

tutela tutela settorialesettoriale

tutela tutela settorialesettoriale

tutela tutela settorialesettoriale

direttiva direttiva 84/360/CEE84/360/CEE

direttiva direttiva 76/464/CEE76/464/CEE

direttiva direttiva 80/68/CEE80/68/CEE

direttiva direttiva 75/442/CEE75/442/CEE

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aria acquasuolo

sottosuoloacque

sotterranee

tutela integratatutela integratacoordinamento delle procedure di autorizzazionecoordinamento delle procedure di autorizzazione

direttiva direttiva 84/360/CEE84/360/CEE

direttiva direttiva 76/464/CEE76/464/CEE

direttiva direttiva 80/68/CEE80/68/CEE

direttiva direttiva 75/442/CEE75/442/CEE

direttiva direttiva 96/61/CE96/61/CE

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decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione

integrate dell’inquinamento

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione

integrate dell’inquinamento

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)

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IPPCIPPCfinalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCfinalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999

il d.lgs. n. 372/1999 disciplina:•• la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

proveniente dalle attività di cui all’allegato Iattività di cui all’allegato I ...•• il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione autorizzazione

integrata ambientaleintegrata ambientale degli impianti esistentiimpianti esistenti

•• nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

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autorità competenteautorità competente è: la medesima autorità statale competente al rilascio del

provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o

l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale

IPPCIPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n.

372/1999372/1999

IPPCIPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n.

372/1999372/1999

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3) impianto3) impianto, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

IPPCIPPCambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999

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AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE

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elenco suddiviso in sei parti:

1.1. attività energetiche

2.2. produzione e trasformazione dei metalli

3.3. industria dei prodotti minerali

4.4. industria chimica

5.5. gestione dei rifiuti

6.6. altre attività

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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1.1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2.2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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1.1. attività energetiche:1.1.1.1. impianti di combustione con una potenza termica di

combustione di oltre 50 MW1.2.1.2. raffinerie di petrolio e di gas1.3.1.3. cokerie1.4.1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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2.2. produzione e trasformazione dei metalli:2.1.2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i

minerali solforati2.2.2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),

compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h

2.3.2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante:a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h di

acciaio grezzob) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50

kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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2.4.2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/g

2.5.2.5. impianti:a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,

nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli altri

2.6.2.6. impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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3.3. industria dei prodotti minerali:3.1.3.1. produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di

produzione supera 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione > 50 t/g

3.2.3.2. produzione di amianto e di prodotti dell’amianto3.3.3.3. fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di

vetro, con capacità di fusione > 20 t/g3.4.3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre

minerali, con una capacità di fusione > 20 t/g3.5.3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di

produzione > 75 t/g e/o con una capacità di forno > 4 m3 e con una densità di colata per forno > 300 kg/m3

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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4.4. industria chimica• nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si

intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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4.1.4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplicib) idrocarburi ossigenatic) idrocarburi solforatid) idrocarburi azotatie) idrocarburi fosforosif) idrocarburi alogenatig) composti organometallicih) materie plastiche di basei) sostanze coloranti e pigmentik) tensioattivi e agenti di superficie

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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4.2.4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonileb) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforatic) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodiod) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argentoe) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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4.3.4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4.4.4. fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi4.5.4.5. procedimenti chimici o biologici per la fabbricazione di

prodotti farmaceutici di base4.6.4.6. fabbricazione di esplosivi

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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5.5. gestione dei rifiuti• salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della

direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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5.1.5.1. impianti per l’eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g

5.2.5.2. incenerimento dei rifiuti urbani5.3.5.3. impianti per l’eliminazione o [ricupero] dei rifiuti non

pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g

5.4.5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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6.6. altre attività:6.1.6.1. fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/g

6.2.6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di tessili con capacità di trattamento > 10 t/g

6.3.6.3. concia delle pelli con capacità di trattamento > 12 t/g di prodotto finito

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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6.4.6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/gb) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

– materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/g

– materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g (valore medio su base trimestrale)

c) trattamento e trasformazione del latte, con unquantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g

(valore medio su base annua)

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

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6.5.6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/g

6.6.6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:a) 40.000 posti pollameb) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), oc) 750 posti scrofe

6.7.6.7. trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con una capacità di consumo di solvente > 150 kg/h o > 200 t/anno

6.8.6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999

Page 29: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

•• il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti impianti esistentiesistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi

(art. 1, comma 2)•• ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti impianti

esistenti esistenti alle disposizioni del presente decreto si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientaleautorizzazione integrata ambientale

(art. 4, comma 1)

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti esistenti ambito di applicazione – impianti esistenti

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti esistenti ambito di applicazione – impianti esistenti

Page 30: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

•• un impianto in esercizio, ovvero•• un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999],•• abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie

per il suo esercizio o•• il provvedimento positivo di compatibilità ambientale

•• è considerato altresì esistente l’impianto per il quale,•• alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999]

siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni,

•• a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 10/11/2000]

IPPCIPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

Page 31: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

d.lgs. n. 372/1999 autorizzazion

e integrata ambientale

attività industriali di cui all’all. I

esistential 10/11/1999

impianto in esercizio al 10/11/1999

impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali necessarie

impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale

impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già richieste tutte le autorizzazioni ambientali necessarie

in funzione

entro 10/11/2000

Page 32: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001) all’art. 41 stabilisce:Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi

Page 33: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003), all'art. 22 contiene una delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE, prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre 2004, un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente limitate ai soli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata; c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi

IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi

Page 34: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AMBIENTALE

(AIA)(AIA)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AMBIENTALE

(AIA)(AIA)

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9) autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

Page 36: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 1, d.lgs. n. 372/1999comma 1, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 1, d.lgs. n. 372/1999comma 1, d.lgs. n. 372/1999

Page 37: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

entro il 30 giugno 200230 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale

tale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999

Page 38: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano con indicazione:- della localizzazione dell’impianto- del nominativo del gestore- del luogo ove è possibile visionare gli atti e trasmettere le osservazioni

entro15 gg.

entro15 gg.

presentazionedomanda di AIA

entro termine stabilito dal calendario

comunicazione dell’avvio del procedimento

ex l. n. 241/1990

presentazione da parte dei soggetti interessati di

osservazioni in forma scritta sulla domanda

entro30 gg.

entro30 gg.

convocazione di apposita conferenza di servizi ex l.

n. 241/1990

rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della

domanda, dell’AIA

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tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il [30 ottobre 2004] 30 aprile 200530 aprile 2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004)

ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso ... nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 200730 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999

Page 40: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti,

in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo),

nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

Page 41: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

Page 42: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,

comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999

Page 43: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

12) migliori tecniche disponibili, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. In particolare si intende per:…..

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

Page 44: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

a)a) tecnichetecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;b) b) disponibilidisponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;c) c) migliorimigliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

Page 45: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. ….

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, autorizzazione integrata ambientale – art. 3,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, autorizzazione integrata ambientale – art. 3,

comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999

Page 46: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

DECRETO 19 novembre 2002 1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale autorizzazione integrata ambientale

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale autorizzazione integrata ambientale

Page 47: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 14 autorizzazione integrata ambientale – art. 14

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 14 autorizzazione integrata ambientale – art. 14

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo … si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale

Page 48: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 10, d.lgs. n. 372/1999comma 10, d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,

comma 10, d.lgs. n. 372/1999comma 10, d.lgs. n. 372/1999

Page 49: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI NORMATIVENORMATIVE

IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI NORMATIVENORMATIVE

Page 50: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPCIPPC d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTId.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI

IPPCIPPC d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTId.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI

Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

(art. 1, comma 2)L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.

(art. 9, comma 1)

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IPPCIPPC d.m. n. 44/2004 – Emissioni COVd.m. n. 44/2004 – Emissioni COV

IPPCIPPC d.m. n. 44/2004 – Emissioni COVd.m. n. 44/2004 – Emissioni COV

Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II [Valori limite di emissione] e III [Prescrizioni alternative all’allegato II] costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.

(art. 3, comma 4)

Page 52: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI DELLE EMISSIONI

(INES)(INES)

DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI DELLE EMISSIONI

(INES)(INES)

Page 53: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPCIPPCinventario delle emissioni – art. 10, comma 1, inventario delle emissioni – art. 10, comma 1,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

IPPCIPPCinventario delle emissioni – art. 10, comma 1, inventario delle emissioni – art. 10, comma 1,

d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999

entro il 30 aprile30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’ANPA, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto [del Ministro dell’ambiente che stabilisce i dati e il formato della comunicazione]

Page 54: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPCIPPCinventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPCinventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001

in attuazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 372/1999 è stato emanato il

d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001Dati, formato e modalità della comunicazione di cui Dati, formato e modalità della comunicazione di cui

all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372agosto 1999, n. 372

(suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)

Page 55: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

IPPCIPPCdefinizioni – inventario delle emissionidefinizioni – inventario delle emissioni art. 2, art. 2,

d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001

IPPCIPPCdefinizioni – inventario delle emissionidefinizioni – inventario delle emissioni art. 2, art. 2,

d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001

1) Complesso IPPCComplesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo n. 372/99.

2) Scarico direttoScarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell’aria e nell’acqua.

3) Scarico indirettoScarico indiretto: emissione di sostanze nell’acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC.

Page 56: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001 art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001

tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato 1 del presente decreto comunicano all’autorità competente e all’APAT

entro il 1° giugno 20021° giugno 2002, solo i dati identificativi dei complessi industriali

entro il 30 aprile 2003 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26 giugno) i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.

entro il 30 aprile di ogni anno 30 aprile di ogni anno i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni destinataridestinatari

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni destinataridestinatari

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IPPCIPPCtrasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m. trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m.

23/11/200123/11/2001

IPPCIPPCtrasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m. trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m.

23/11/200123/11/2001

I gestori di complessi IPPC e le autorità competenti … trasmettono i dati previsti dal presente articolo all’ANPA per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell’allegato 1.

La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito www.dichiarazioneines.it dal 24 marzo 2004.www.dichiarazioneines.it dal 24 marzo 2004.

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IPPCIPPCfinalità dell’invio dei datifinalità dell’invio dei dati

IPPCIPPCfinalità dell’invio dei datifinalità dell’invio dei dati

l’invio dei dati consente la costituzione dell’Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti

(INES) del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (EPER)

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IPPCIPPCd.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001

IPPCIPPCd.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001

il d.m. 23/11/2001 contiene due allegatiAllegato 1 – LINEE GUIDA per la Dichiarazione delle EmissioniAllegato 2 – QUESTIONARIO per la Dichiarazione delle Emissioni

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

La dichiarazione si compone essenzialmente di tre partiidentificazione del complesso produttivo e delle attività

sorgenti di emissioni che vi sono svolte. emissioni in aria. emissioni in acqua.

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.1 Il complesso IPPCL’unità dichiarante è il complesso IPPC.Per complesso si intende una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività.Un complesso è detto:

• IPPC quando al suo interno è svolta almeno un’attività IPPC.

• non IPPC quando al suo interno non è svolta alcuna attività IPPC.

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.2 Le attività IPPCLe attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC le attività IPPC sono distinte in categorie alle categorie spesso è associato un valore soglia * riferito alla

potenza termica installata o alla capacità produttiva, • quando alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende

che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività IPPC

• quando alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività IPPC.

* il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta capacità di progetto.

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.2 Le attività IPPCLe attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC se più attività della stessa categoria sono svolte nel medesimo

complesso, le capacità di queste installazioni devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per essere sommate)

ciascuna attività sorgente di emissione è identificata da una terna di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

1.2.3 Gli inquinanti e i valori sogliaNelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli inquinanti le cui emissioni rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare.Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da indicazioni per la loro identificazione e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a). L’emissione di un inquinante deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.

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IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Eccezioni: 1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al valore soglia.2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab. 1.6.2 e il nonilfenolo e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3, provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia, si raccomanda di dichiarare comunque l’emissione in caso di presenza dell’inquinante.

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TAB. 1.6.2inquinanti nelle emissioni in aria,

identificazione e valore soglia

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Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/anno

1 - Convenzionali e gas serra    

Metano (CH4) Totale 100 000

Monossido di carbonio (CO) Totale 500 000

Biossido di carbonio (CO2) Totale (secondo le linee guida IPCC 1996 usate da UNFCCC che escludono le emissioni di CO2 da biomasse e bunkers)

100 000 000

Idrofluorocarburi (HFC) Totale (somma di: HCF-23, HCF-32, HCF-41, HCF-43-10mee, HCF-125, HCF-134, HCF-134a, HCF-152a, HCF-143, HCF-143a, HCF-227ea, HCF-233fa, HCF-245ca)

100

Protossido di azoto (N2O) Totale 10 000

Ammoniaca (NH3) Totale 10 000

Composti organici volatili non metanici (COVNM)

Totale dei composti organici volatili escluso il metano 100 000

Ossidi di azoto (NOx) Somma di monossido (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2

100 000

Polifluorocarburi (PFC) Totale (somma di: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14)

100

Esafluoruro di solfo (SF6) Totale 50

Ossidi di solfo (SOx) Somma di biossido (SO2) e triossido di solfo (SO3) espressi come SO2

150 000

Page 68: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/anno

2 - Metalli e composti

Arsenico (As) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare)

20

Cadmio (Cd) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare)

10

Cromo (Cr) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare)

100

Rame (Cu) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare)

100

Mercurio (Hg) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come mercurio elementare)

10

Nichel (Ni) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare)

50

Piombo (Pb) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare)

200

Zinco (Zn) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare)

200

Selenio (Se) e composti

Page 69: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Inquinanti Identificazione Valore soglia kg/anno

3 - Sostanze organiche clorurate

Dicloroetano-1,2 (DCE) Totale 1 000

Diclorometano (DCM) Totale 1 000

Esaclorobenzene (HCB) Totale 10

Esaclorocicloesano (HCH) Totale 10

Policlorodibenzodiossine(PCDD)+Polidicloro benzofurani(PCDF)

Totale espressi come Teq 0,001

Pentaclorofenolo (PCP) Totale 10

Tetracloroetilene (PER) Totale 2 000

Tetraclorometano (TCM) Totale 100

Triclorobenzeni (TCB) Totale 10

Tricloroetano-1,1,1 (TCE) Totale 100

Tricloroetilene (TRI) Totale 2 000

Triclorometano Totale 500

Policlorobifenili (PCB)

Page 70: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/anno

4 - Altri composti organici

Benzene (C6H6) Totale 1 000

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Somma dei 6 IPA di Borneff 50

5 - Altri composti

Cloro e composti inorganici Totale (composti inorganici del cloro espressi come HCl) 10 000

Fluoro e composti inorganici Totale (composti inorganici del fluoro espressi come HF) 5 000

Acido cianidrico Totale espresso come HCN 200

PM Totale 50 000

PM10 Totale materiale particolato con diametro < 10m (secondo la definizione della Direttiva del Consiglio 199/30/EC del 22 Aprile 1999)

50 000

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TAB. 1.6.3inquinanti nelle emissioni in acqua,

identificazione e valore soglia

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Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/a

1 - Nutrienti

Azoto Totale espresso come N 50 000

Fosforo Totale espresso come P 5 000

2 - Metalli e composti

Arsenico (As) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare)

5

Cadmio (Cd) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare)

5

Cromo (Cr) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare)

50

Rame (Cu) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare)

50

Mercurio (Hg) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi mercurio elementare)

1

Nichel (Ni) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare)

20

Piombo (Pb) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare)

20

Zinco (Zn) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare)

100

Page 73: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/a

3 - Sostanze organiche clorurate

Dicloroetano-1,2 (DCE) Totale 10

Diclorometano (DCM) Totale 10

Cloroalcani (C10-13) Totale 1

Esaclorobenzene (HCB) Totale 1

Esaclorobutadiene (HCBD) Totale 1

Esaclorocicloesano (HCH) Totale 1

Pentaclorobenzene

Composti organici alogenati

Totale (espressi come AOX) 1 000

Page 74: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Inquinanti IdentificazioneValore soglia

kg/a

4 - Altri composti organici

Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)

Totale (espressi come somma dei singoli composti) 200

Difeniletere bromato Totale (espresso come bromo Br) 1

Composti organostannici Totale (espressi come stagno Sn) 50

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Somma dei 6 IPA di Borneff 5

Fenoli Totale (espressi come C) 20

Nonilfenolo Nonilfenolo etossilato e sostanze correlate

Carbonio organico totale espresso come C o COD/3 50 000

5 - Altri composti

Cloruri Totale (espressi come Cl ) 2 000 000

Cianuri Totale (espressi come CN) 50

Fluoruri Totale (espressi come F) 2 000

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L’attività svolta nel tuo complesso è compresa in tab.

1.6.1 (cioè nell’allegato I al d.lgs. n. 372/1999)

Il tuo complesso non è IPPCSTOP

Il censimento non ti riguardaNon devi fare nulla

Il tuo complesso è IPPCAVANTI

Il censimento ti riguardaContinua a leggere le linee guida

Nelle tue emissioni sono presenti gli inquinanti di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 a livelli superiori di quelli

riportati nelle stesse tabelle

Prima dichiarazione 2002: dichiara dati identificativi del complesso IPPC

Dichiarazione 2003: dichiara i dati sulle emissioni

STOP

NO

NO

Page 76: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.5 Le attività IPPC e non IPPCSe nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, tutte le attività IPPC devono essere dichiarate. Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC sono presenti anche attività non IPPC che contribuiscono alle emissioni totali del complesso, il contributo delle attività non IPPC deve essere sottratto dal totale delle emissioni. Se non è possibile valutare il contributo delle emissioni da attività non IPPC (es: perché sono convogliate insieme a quelle da attività IPPC o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle incluse nel dato di emissione totale; in questo caso si deve semplicemente indicare la presenza e la tipologia delle attività non IPPC che contribuiscono all’emissione totale del complesso IPPC.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Page 77: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.6 La principale attività IPPCLa principale attività IPPC è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni.Se nel complesso

• è svolta una singola attività IPPC, essendo l’unica, è anche la principale.

• sono svolte più attività IPPC, tra quest’ultime deve essere indicata qual è la principale.

Generalmente la principale attività IPPC coincide con la principale attività economica. Se la determinazione della principale attività economica è difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività economica e principale attività IPPC, il giudizio di esperti e delle autorità competenti guideranno nella identificazione dell’attività principale.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.7 Le sottoliste di inquinanti Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni. Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare.

segue

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Page 79: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.7 Le sottoliste di inquinanti E’ responsabilità del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti gli inquinanti, ciò non vuol dire che il dichiarante li deve misurare o stimare tutti per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni. In base alla conoscenza dei processi svolti nel complesso produttivo, il dichiarante sa se un determinato inquinante è presente o meno nelle emissioni generate dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante sia presente nelle emissioni deve acquisire il dato di emissione e dichiararlo secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2.6. Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attività può anche differire dalle sottoliste, come può avvenire, ad esempio, per l’industria chimica dove grande è la varietà dei processi per la produzione di differenti prodotti.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.8 Emissioni in aria L’emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). E’ richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Page 81: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.8 Emissioni in aria L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso.Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.9 Emissioni in acqua

Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e l’ubicazione del/i impianto/i di depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi siano sottoposti ad un processo di depurazione, il complesso IPPC deve dichiarare se l’impianto di depurazione fa parte:

• del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site), • di un complesso IPPC diverso dal dichiarante

(depurazione off-site, altro complesso IPPC)• di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro

complesso non IPPC)• di nessun complesso (depurazione off-site, unità

tecnica a sé, depuratore consortile)

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.9 Emissioni in acqua

Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed indiretti.

• scarico diretto è lo scarico avviato direttamente al corpo recettore (corso d’acqua) anche dopo eventuale depurazione on-site;

• scarico indiretto è lo scarico avviato, previo trasferimento tramite fognatura, ad un impianto di depurazione off-site.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.9 Emissioni in acqua

In riferimento alla tab. 1.6.3, l’emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.

Eccezione: Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene provvisoriamente non accompagnati da valori soglia.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Page 85: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.9 Emissioni in acquaPer le emissioni in acqua, l’emissione totale da confrontare con il valore soglia è la somma di scarichi diretti e scarichi indiretti. L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). È richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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1.2.9 Emissioni in acquaL’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso

• è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso.

• sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.

Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di comunicare il nome ed il codice del bacino recettore.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Page 87: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

1.2.10 Misurare, calcolare, stimareLe informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, il dichiarante deve comunque sempre porre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili. Si precisa che la qualità e l’accuratezza del dato dichiarato, è responsabilità del dichiarante stesso. La modalità di acquisizione del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato di emissione dichiarato con la lettera M o C o S a seconda se è stato Misurato, Calcolato o Stimato.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni linee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001

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Il questionario per la dichiarazione dei dati di emissione è composto di quattro parti, ciascuna costituita da più schede.La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda l’identificazione del complesso dichiarante e delle attività IPPC che lo caratterizzano; riguarda inoltre informazioni sulla persona tecnicamente competente che può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA in caso di necessità. La PARTE I deve essere compilata da tutti i complessi IPPC dichiaranti.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

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La PARTE II (schede 4, 4.1…4.n) del questionario è relativa alle emissioni in aria, totali e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse.

La PARTE II deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

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La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.1…7.n) è relativa alle emissioni in acqua: situazione depurazione, emissioni totali distinte in scarichi diretti ed indiretti e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse.

La PARTE III deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

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La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi produttivi IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore esterno che è un’unità tecnica a sé legata da un contratto al complesso dichiarante. Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV parte. La compilazione di questa parte del questionario con informazioni sulle emissioni in uscita dal depuratore esterno permette alla autorità di rendere pubblici solo i dati di emissione in acqua dopo la depurazione esterna. L’adozione di questa opportunità prevede il consenso del gestore del depuratore

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001

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Le informazioni richieste entro un riquadro di colore grigio non saranno rese pubbliche.La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione da parte di un responsabile della dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del complesso dichiarante. Il responsabile della dichiarazione può essere o meno la persona di riferimento. La persona di riferimento è quella tecnicamente competente che, in caso di necessità, può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/200 – d.m. 23/11/200

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/200 – d.m. 23/11/200

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni lettera di certificazione del responsabile della dichiarazionelettera di certificazione del responsabile della dichiarazione

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni lettera di certificazione del responsabile della dichiarazionelettera di certificazione del responsabile della dichiarazione

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . proprietario/gestore del complesso IPPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sito in via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numero civico . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . . comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dichiaro che, in base alle mie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 94: Fulvio D’Alvia – Luca Passadore Vicenza, 25 marzo 2004

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiaranteSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiaranteSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante

1.1 Denominazione della società madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Denominazione del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Indirizzo: 1.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 numero civico . . . . . . . . . . . 1.3.3 CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Coordinate geografiche1.4.1 Latitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Longitudine (con riferimento a Greenwich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Attività economica principale (NACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Partita IVA e/o codice fiscale del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Numero di impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Numero di addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Numero di ore esercizio annue riferito all’attività economica principale . . . . . . . . . . . . 1.10 Autorità competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 Anno di riferimento delle emissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 – Attività IPPCSCHEDA 2 – Attività IPPC

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 – Attività IPPCSCHEDA 2 – Attività IPPC

  Codice IPPC Codice NOSE Volume di produzione

Principale attività IPPC (Attività IPPC 1)

     

Attività IPPC 2      

Attività IPPC 3      

. . . . . . . . . . . .      

Attività IPPC n      

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 – Persona di riferimentoSCHEDA 3 – Persona di riferimento

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 – Persona di riferimentoSCHEDA 3 – Persona di riferimento

3.1 Nome e Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Posizione professionale nell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Indirizzo (scrivi solo se differente dall’indirizzo dello stabilimento dichiarante)

3.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 numero civico. . . . . . . . . . . . 3.3.3 codice postale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 la provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5 seleziona il comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la compilazione di una o più schede, in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in aria. Per ogni inquinante presente, nella prima scheda (scheda 4) dichiarare le emissioni totali in aria del complesso dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni sono inferiori al valore soglia corrispondente non deve essere dichiarato nulla.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

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Eccezioni: •• gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW che ricadono sotto l’applicazione della Direttiva 88/609/CEE e che rientrano nella categoria IPPC 1.1, devono dichiarare l’emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto anche se inferiori al valore soglia riportato in Tab. 1.6.2; •• in caso di presenza di selenio e di policlorobifenili negli effluenti gassosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia. In caso di dichiarazione dell’emissione degli IPA totali, indicare l’emissione annuale del benzo(a)pirene. In caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

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Se le emissione totali in aria del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività, che è ovviamente anche la principale attività IPPC, è sufficiente compilare la scheda 4. Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 4 tra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso, dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda 4.1, 4.2,…. 4.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in aria.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

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Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni in aria proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle schede successive alla 4.1 riportare le quote di emissioni in aria provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla 4.n deve coincidere con il valore riportato in scheda 4.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiaranteSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiaranteSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante

INQUINANTIValore soglia

Unità di

misuraEmissione

Procedura di

determinazione M/C/S

Tipologia di emissioneP o P+D

1 - Convenzionali e gas serra (11)          

1. Metano (CH4) 100 t/a      

2. Monossido di carbonio (CO) 500 t/a      

3. Biossido di carbonio (CO2) 100000 t/a      

4. Idrofluorocarburi (HFC) 100 kg/a      

5. Protossido di azoto (N2O) 10 t/a      

6. Ammoniaca (NH3) 10 t/a      

7. Composti organici volatili non metanici (COVNM)

100 t/a      

8. Ossidi di azoto (NOX) 100 t/a      

9. Polifluorocarburi (PFC) 100 kg/a      

10. Esafluoruro di solfo (SF6) 50 kg/a      

11. Ossidi di solfo (SOX) 150 t/a      

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La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione di più schede in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in acqua. Nella scheda 5, riportare informazioni sulla presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e sull’ubicazione del/degli eventuale/i impianto/i di depurazione. Rispondere “a” alla domanda 5.2, se il complesso dichiarante ha più depuratori interni che lavorano in parallelo e rispondere “b”, se il complesso dichiarante utilizza, per la depurazione esterna, più depuratori esterni che lavorano in parallelo. Nella scheda 6, per ogni inquinante presente, dichiarare l’emissione totale in acqua del complesso IPPC dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed indiretto.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

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Eccezioni: •• in caso di presenza di pentaclorobenzene e di nonilfenolo negli effluenti acquosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia•• in caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI•• in caso di dichiarazione dell’emissione dei composti organostannici totali, indicare l’emissione annuale dei composti del tributilstagno e del trifenilstagno.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

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Se le emissione totali in acqua del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività IPPC è sufficiente compilare le schede 5 e 6. Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante schede successive (scheda 6.1, 6.2,… 6.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in acqua.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

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Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni in acqua proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle successive schede 6.1… 6.n riportare le quote di emissioni in acqua provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6.

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Situazione depuratoreSCHEDA 5 – Situazione depuratore

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Situazione depuratoreSCHEDA 5 – Situazione depuratore

5.1 Gli scarichi in acqua sono sottoposti ad una fase di depurazione prima di essere sversati in acqua?(Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. NO ڤb. SI ڤc. in parte SI e in parte NO ڤ In caso di risposta a 5.1.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.1.b o 5.1.c rispondere alla domanda successiva. 5.2 L’impianto/i di depurazione è/sono interno/i o esterno/i al complesso dichiarante? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. Depuratore interno ڤb. Depuratore esterno ڤc. Depuratore interno ed esterno ڤ In caso di risposta a 5.2.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.2.b o 5.2.c rispondere alla domanda successiva. 5.3 Qual è l’ubicazione del depuratore esterno? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. Fa parte di complesso IPPC diverso dal dichiarante ڤb. Fa parte di un complesso non IPPC ڤc. Non fa parte di nessun complesso, è un’unità tecnica a sè (consortile) ڤ

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Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiaranteSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante

Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiaranteSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante

Inquinanti

Valore soglia

Unità di

misuraEmissione Proced

ura di determ

Tipologia di emissi

one

      Totale Scarico

diretto

Scarico indir.

M/C/S P o P+D

1 - Nutrienti (2)              

1. Azoto 50 t/a          

2. Fosforo 5 000 kg/a          

2 - Metalli e composti (8)              

3. Arsenico (As) e composti 5 kg/a          

4. Cadmio (Cd) e composti 5 kg/a          

5. Cromo (Cr) e composti 50 kg/a *        

6. Rame (Cu) e composti 50 kg/a          

7. Mercurio (Hg) e composti 1 kg/a          

8. Nichel (Ni) e composti 20 kg/a          

9. Piombo (Pb) e composti 20 kg/a          

10. Zinco (Zn) e composti 100 kg/a          


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