FACCIAMO RIPARTIRE L’ITALIA !
APRILE 2013
G I O R N A L I N O D E L
P R O P R I E T A R I O C A S A
CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII, 62 – TEL. 070 492235 - www.apci.cagliari.it
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Nel nostro paese il settore immobiliare da sempre ha un ruolo fondamentale in quanto trainan-
te per la nostra economia. Il 79% degli Italiani è proprietario dell'abitazione principale, un
milione e mezzo circa sono i lavoratori coinvolti nella filiera immobiliare, 4.200 miliardi è il
valore delle abitazioni civili e 1.000 miliardi il valore degli immobili ad uso diverso dall'abita-
tivo. I fattori che stanno allontanando gli italiani dall'investimento immobiliare sono princi-
palmente un'alta tassazione del bene "casa", che in questi ultimi tempi è diventata la più alta
d'Europa e l'erosione del valore dei beni immobili causata da una modalità di tassazione in-
giusta, in quanto applicata in forma patrimoniale e non reddituale. Le politiche depressive,
recentemente applicate al settore immobiliare, hanno causato nell'ultimo quadriennio la perdi-
ta di 500 mila posti di lavoro. La proprietà immobiliare diffusa, a differenza di altri Paesi ha
prodotto ricchezza per la maggioranza dei cittadini italiani, anziché risolversi in un beneficio
di pochi grandi proprietari. Infatti ha favorito il formarsi di un capitalismo popolare, che è
rimasto immune nel tempo dalle crisi prodotte dall'eccessiva finanziarizzazione dei mercati e
che ha garantito, nel contempo, con la propria patrimonializzazione, il debito pubblico italia-
no.
Quindi, sulla base dell’esperienza e della lungimiranza delle forze sociali ed economiche che
operano nel nostro paese nel settore immobiliare, è stato elaborato un piano strategico per il
rilancio del settore.
1) Riduzione della pressione fiscale sugli immobili
Come dimostrato in un recente studio, la pressione fiscale sugli immobili è la più alta d'Euro-
pa: se l'introduzione dell'IMU non si fosse basata su un precedente aumento delle rendite cata-
stali, pari al 60%, il peso della tassa sarebbe stato più sostenibile. Non si tratta quindi di lavo-
rare sulle singole imposte, ma di abbassare la pressione fiscale complessiva gravante sugli
immobili.
Per favorire gli investimenti immobiliari in Italia, è necessario un quadro normativo certo e
una imposizione fiscale chiara ed inequivocabile. I mille balzelli fiscali che gravano sulla
casa, rendono quasi impossibile, per un investitore, calcolare il proprio ritorno economico
sull'investimento. Si rende necessario prevedere un' imposta unica sulla casa.
2) Tassare i redditi derivanti dal patrimonio e non il patrimonio
La necessità di porre in essere sistemi di tassazione che seguano le vie di una maggiore equità
e giustizia, è ormai compresa dalla maggioranza dei cittadini. Tassare il reddito prodotto da
un bene è alla base della civiltà fiscale e delle politiche di sviluppo. L'introduzione di una
tassa sul patrimonio dovrebbe essere usata solo in casi straordinari e per scopi specifici. Pur-
troppo, il ricorso alla tassazione patrimoniale adottata nel nostro Paese per il settore immobi-
liare, sta creando un'erosione consistente dei valori economici. In particolare, la tassazione in
forma patrimoniale, rende quasi insostenibile il mantenimento di proprietà derivanti da eredità
o donazioni. Fino a poco tempo fa ereditare una casa era un valore, oggi è diventato un lusso
che non tutti si possono permettere.
3) Meno debito con le dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato
La vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, dovrà servire per abbassare il debito pub-
blico Nazionale. La pressione fiscale troppo elevata ed una legislazione ad essa afferente,
troppo complicata, non rendono attrattivi gli immobili di Stato agli occhi degli investitori. La
piena valorizzazione del patrimonio pubblico potrà avvenire solo dopo aver garantito, ai
compratori, una stabilità normativa e la possibilità di interventi di riqualificazione urbanistica
certi e non sottoposti ai meandri della Pubblica Amministrazione. (segue a pag.2)
La Cedolare Secca ora convie-ne di più: ecco come sceglierla
p. 3
Agevolazioni “prima casa” : la vendita dell’immobile prima del quinquennio
p. 4
Il mercato immobiliare nel 2012
p. 5
Contabilizzazione più chiara del calore con la nuova UNI
p. 6
La dichiarazione IMU p. 7
Lo scadenziario fiscale 2013 del proprietario di casa
p.8
La certificazione energetica : perché è importante
p.10
Iva ridotta al 10% per gli impianti di riscaldamento
p.11
La comunicazione di cessione fabbricato non è più necessaria
p.11
Le riforma del condominio: le novità
p. 12
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Pagina 2 Giornal ino del propr ietar io casa
4) Eliminazione della tassa sulla prima casa
Famiglie, coppie, single subiscono la tassazione di un bene
primario come la casa. Bene che assume i valori esplicitati in
premessa e che non può diventare fonte di preoccupazione.
Chi negli ultimi anni ha acquistato la sua prima casa, eventual-
mente accollandosi un mutuo o grazie all'aiuto dei genitori e
sta vivendo l'attuale crisi economica, non può sostenere il peso
di una tassa patrimoniale come l'IMU; a tal proposito si ricorda
che, in base ai dettami della tassazione reddituale, la prima
casa non produce nessun reddito.
5) Revisione della Legge sulle locazioni
In Italia, da almeno 8 anni, sono rarissimi gli acquisti di abita-
zioni da destinare alla locazione. Oltre all'impossibilità da par-
te del locatore di determinare un ritorno certo sull'investimen-
to, vi sono problemi contingenti che allontanano i piccoli inve-
stitori da questo mercato.
In primis, il piccolo proprietario, in caso di morosità del con-
duttore, si deve sottoporre alle forche caudine del sistema giu-
diziario, con tempi lunghissimi e senza la certezza di rientrare
in possesso del bene. In secondo luogo, per i piccoli proprietari
sorge la necessità di poter stabilire, fin dalla nascita del con-
tratto di locazione, la durata del contratto stesso senza previ-
sioni normative in merito, in modo, ad esempio, da poterla far
coincidere, con il matrimonio di un proprio figlio. Si propone,
dunque, di rendere il contratto di locazione titolo esecutivo o
quantomeno determinare un iter prestabilito per legge che sta-
bilisca tempi brevissimi per il rilascio, in caso di morosità del
conduttore. Come per la prima casa in proprietà, anche la loca-
zione di un'unità immobiliare a scopo abitativo, in cui si stabi-
lisca la propria residenza, deve essere percepita dal fisco come
uno stato di necessità da parte della famiglia o del singolo cit-
tadino. E' quindi sacrosanto che la somma di denaro pagata per
l'affitto della propria residenza principale sia detraibile dal
reddito.
Per il rilancio degli investimenti a scopo locativo, riguardanti
gli immobili commerciali, è bene evidenziare che la durata dei
contratti imposta per legge e l'impossibilità per almeno dodici
anni di applicare aumenti all'inquilino, se non quelli indicati
dall'Istat, sta rendendo questo mercato poco attrattivo per gli
investitori. Inoltre, l'opzione della Cedolare Secca, anche per
gli usi diversi dall'abitativo, darebbe maggiori certezze sul
ritorno economico al piccolo investitore.
6) No al consumo del suolo, sì al recupero dell'esistente
Chi dice che il mercato immobiliare non sia portatore di inno-
vazione tecnologica o non possa offrire nuove opportunità di
lavoro ai giovani appartiene alla schiera di quelle persone che
non conoscono il mercato, o di quelle che nell'ultimo anno
hanno cercato di spingere noi Italiani all'investimento mobilia-
re a discapito di quello immobiliare. In Italia possediamo un
patrimonio immobiliare vecchio e non conforme alle normati-
ve per il risparmio energetico. Inoltre, il consumo del territorio
è stato aumentato a dismisura dalla necessità dei Comuni di
introitare risorse mediante le tasse di concessione. Rinnovare e
adeguare il nostro vetusto patrimonio immobiliare significa
introdurre nella filiera immobiliare tutte le nuove tecnologie
per il risparmio energetico e rendere così più attraente all'inve-
stitore, anche straniero, l'acquisto di unità immobiliari. I piani
regolatori, fin qui adottati, hanno sempre posto vincoli all'al-
tezza degli edifici preferendo l'espansione delle città in senso
orizzontale. Oggi questa rotta va invertita, prevedendo incenti-
vi fiscali per chi recupera il patrimonio edilizio esistente e
permettendo l'aumento delle cubature costruibili sui terreni
oggetto di demolizione di edifici pre-esistenti. Una fiscalità di
vantaggio è assolutamente necessaria per mediare gli ingenti
costi che le ristrutturazioni e le innovazioni tecnologiche fanno
gravare sul prezzo finale di un immobile.
7) Facilitare l'accesso al credito per l'acquisto della prima
casa
L'attuale crisi dell'economia mondiale è stata, sostanzialmente,
causata da un eccesso di debito. La finanziarizzazione eccessi-
va di tutti i mercati (es. generi alimentari, immobiliare, indu-
striale ecc.) mediante l'uso di derivati e senza un valore econo-
mico reale ha, dal settembre 2008 ad oggi, causato il fallimen-
to di circa 900 Istituti bancari in tutto il mondo. Le banche che
non sono fallite sono state privatizzate dai rispettivi Stati e
solo una parte molto piccola degli Istituti di credito è riuscita a
sopravvivere alla crisi. E' facile intuire che le difficoltà nell'e-
rogare mutui da parte degli Istituti bancari derivi, principal-
mente, dal fatto che gli Istituti stessi non riescono a fare rac-
colta a lungo termine per poi destinare gli impieghi, con la
medesima durata, sui mutui immobiliari. I criteri di erogazione
del credito sono completamente mutati in relazione all'attuale
crisi economica e all'aumentare del numero dei fallimenti delle
piccole e medie imprese. La quota mutuabile del valore immo-
biliare è oggi individuabile tra il 50 e il 60%, mentre il rappor-
to tra rata del mutuo e reddito è di circa il 30%. Per facilitare
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa è quindi
necessario utilizzare a garanzia, per la parte rimanente del
mutuo, un apposito fondo creato presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Occorre poi rendere detraibili i mutui contratti per
l'acquisto della prima casa.
Un piano di rilancio del settore immobiliare è quanto mai ne-
cessario visto che le politiche recessive, messe in atto per tam-
ponare i buchi del bilancio statale, non potranno durare in eter-
no. La scelta obbligata, che chiunque governerà l'Italia nei
prossimi anni dovrà mettere in atto, è quella di riformare com-
pletamente la costosa struttura che governa il nostro Paese,
lasciando spazio all'iniziativa privata e creando opportunità
per coloro i quali vogliano scommettere sulle proprie capacità.
Senza il rilancio dell'economia in generale, e del settore im-
mobiliare in particolare, l'Italia sarà risucchiata dal vortice
della decrescita.
Affrontare oggi le questioni dell'economia reale esclusivamen-
te dal punto di vista ideologico, non potrà che procurare ulte-
riori danni al nostro Paese.
L'Italia per crescere ha bisogno di liberare risorse di carattere
sia economico che intellettuale; risorse ed energie che attual-
mente sono soffocate da una pressione fiscale intollerabile,
che toglie la speranza agli imprenditori e impedisce la soprav-
vivenza dei lavoratori dipendenti. Il settore immobiliare, nel
suo insieme, ricomprende tutti gli aspetti dell'economia, ha
forti incidenze nel settore turistico, è la base per lo stabilimen-
to di imprese industriali straniere, è fonte di lavoro per le
P.M.I., per le professioni intellettuali, settore dell'arredamento,
del design e tanto altro, quindi descrivere questo comparto
come improduttivo perciò è quanto mai sbagliato.
Per tutti questi motivo diciamo….se riparte il mattone,
RIPARTE L'ITALIA.
Pagina 3 Giornal ino del propr ietar io casa
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AGENTE GENERALE : ROBERTO PIGA
Con gli ultimi rincari alla tassazione ordinaria, la cedolare
secca sugli affitti conviene quasi sempre. Dal 1° gennaio
2013, infatti, l'Irpef deve essere pagata sul 95% del canone
incassato, anziché sull'85%, perché le deduzioni forfettarie
riconosciute a tutti i proprietari sono state "tagliate" dalla ri-
forma del lavoro. Per i contratti convenzionati, invece, si pas-
sa dal 59,5% al 66,5% del canone pattuito.
Un cambiamento che – di fatto – aumenta la convenienza re-
lativa della cedolare secca, e la rende vantaggiosa per tutti i
contribuenti, tranne due categorie di soggetti: coloro che han-
no detrazioni molto elevate e coloro che anno redditi inferiori
a 15mila euro e hanno stipulato un affitto convenzionato.
Come gestire i ripensamenti. Chi rifà i conti e scopre che gli
conviene la cedolare, potrà applicarla anche se finora non ci
aveva mai pensato. Uno dei maggiori vantaggi della tassa
piatta, infatti, è la possibilità di entrare e uscire dal regime
agevolato anche nel corso del contratto. Per applicare la cedo-
lare ai contratti già in corso, bisogna attendere la scadenza
dell'annualità contrattuale e presentare a un ufficio delle En-
trate il modello 69 entro il termine per il versamento dell'im-
posta di registro. In pratica, per un contratto stipulato il 1°
aprile 2012, si potrà scegliere la cedolare entro il 30 aprile
2013, perché l'imposta di registro va versata entro 30 giorni
dall'inizio dell'annualità: naturalmente, dato che la tassa piatta
assorbe il registro – oltre al bollo e alle addizionali Irpef – il
modello 69 sarà presentato "a zero", cioè senza pagamento di
imposte. L'opzione per la cedolare, in questo esempio, varrà
per i canoni maturati a partire dal 1° aprile 2013, mentre su
quelli incassati dal 1° gennaio al 31 marzo si pagherà l'Irpef
maggiorata.
Niente aggiornamento Istat. Anche se avviene in corso di con-
tratto, la scelta della cedolare dovrà seguire le regole generali.
Quindi l'opzione effettuata con il modello 69 sarà valida per la
durata residua del contratto, fino a revoca. Attenzione al con-
cetto di "durata residua", però: ad esempio, se si compie la
scelta al secondo anno di un contratto "4+4", si dovrà comun-
que presentare il modello 69 al momento in cui inizia il secon-
do quadriennio, cioè il "+4", perché si tratta per il fisco di una
proroga contrattuale.
La scelta per la cedolare dovrà essere accompagnata dalla
raccomandata all'inquilino e dalla rinuncia all'aggiornamento
del canone secondo l'indice Istat Foi (o altri indici utilizzati
per l'aggiornamento periodico).
La revoca. Se qualcuno scoprisse che la cedolare non gli con-
viene, potrebbe sempre effettuare la revoca. Anche in questo
caso, bisogna attendere la scadenza dell'annualità contrattua-
le. La revoca può essere fatta con un atto in carta libera, pre-
sentato alle Entrate e – per conoscenza – anche all'inquilino:
in quest'ultimo caso la comunicazione non è obbligatoria, ma
sicuramente opportuna, perché da questo momento il proprie-
tario sarà libero di aggiornare il canone e bisognerà tornare a
pagare l'imposta di registro (2% sul canone annuale, da divi-
dere a metà tra i due contraenti). In alternativa alla lettera in
carta libera, anche per la revoca si può utilizzare il modello
69.
REMISSIONE IN BONIS PER LA CEDOLARE SECCA TARDIVA
Chi si dimentica di aderire alla cedolare secca può salvarsi in
corner utilizzando la remissione in bonis. Ma solo in alcuni
casi. Dice questo, in estrema sintesi, la circolare 47/E diffusa
il 21 dicembre scorso dall’Agenzia delle Entrate, che allarga
l’istituto della remissione in bonis anche nei casi di scelta
tardiva per l’applicazione della cedolare secca sui contratti
d’affitto. La remissione, spiegano le Entrate, è in pratica una
sorta di ravvedimento operoso “che consente al contribuente
in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione, o con
gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di
benefici di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali op-
zionali, di sanare tale dimenticanza versando una sanzione
minima pari a 258 euro”.
Indicazioni generali sulla cedolare - A tale riguardo è bene
chiarire alcuni punti fondamentali circa gli adempimenti da
rispettare per una corretta opzione sulla cedolare secca. Anzi-
tutto ricordiamo - e lo ricorda anche il documento delle Entra-
te - che la cedolare predispone un regime fiscale sostitutivo
sui redditi percepiti dall’affitto delle case. Scegliendo la cedo-
lare, infatti, il locatore viene esentato dal versamento
dell’Irpef e delle imposte di registro e di bollo applicando
sull’intero canone annuo un’aliquota fissa del 21% (che in
alcuni casi può scendere anche al 19%).
Ora, per godere di questo regime è obbligatorio anzitutto co-
municare all’inquilino la scelta di aderirvi. La comunicazione
dev’essere effettuata tramite raccomandata a/r preventiva-
mente alla registrazione del contratto, segnalando, di fatto, la
rinuncia a qualunque adeguamento del canone di locazione;
dopodiché sarà necessario comunicare la scelta anche alle
Entrate in fase di registrazione attraverso il modello 69, da
presentare comunque, sia in caso di cedolare che di tassazione
ordinaria, entro 30 giorni dalla stipula o decorrenza dell’atto.
Va da sé, quindi, che nel caso in cui si scelga la cedolare, il
locatore sarà esentato dal versamento dell’imposta di registro
al momento della registrazione. Contrariamente, nel caso in
cui si scelga di sottoporsi al regime di tassazione ordinaria,
accorgendosi soltanto in seguito della convenienza della ce-
dolare, sarà comunque possibile spostarsi sulla cedolare a
LA CEDOLARE SECCA ORA CONVIENE DI PIÙ:
ECCO COME SCEGLIERLA
Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 4
partire dall’anno successivo, inviando la raccomandata
all’inquilino e consegnando un nuovo modello 69 alle Entrate
entro il termine di pagamento dell’imposta di registro dovuta
per la seconda annualità (cioè entro 30 giorni dalla scadenza
della prima annualità di contratto).
Quando è possibile la remissione? - Detto questo, proviamo
a capire quali sono le casistiche nelle quali sarà possibile ricor-
rere alla scorciatoia della remissione. Va chiarito anzitutto che
a dispetto dei casi in cui non si avrebbe altra possibilità di ade-
rire alla cedolare se non per le restanti annualità del contratto,
gli effetti positivi della remissione in bonis permettono di ap-
plicare la cedolare già a partire dall’annualità per la quale il
locatore si sia dimenticato di effettuare l’opzione, senza dover
aspettare l’anno successivo. Questo della dimenticanza è un
punto fondamentale, visto che rappresenta, secondo le Entrate,
il vero discrimine fra i contribuenti che vogliono davvero ade-
rire all’agevolazione e quelli che invece scelgono la tassazione
ordinaria salvo poi pentirsene.
Di conseguenza, affinché la remissione abbia effetto, bisogna
che la scelta di applicare la cedolare non sia dettata da un
“mero ripensamento” tardivo, ma che sia evidente già da prin-
cipio l’intenzione specifica di aderirvi. In pratica non bisogna
aver versato l’imposta di registro per l’annualità successiva o
comunque durante la fase di registrazione. Ma anche tra le
dimenticanze bisogna fare un distinguo. L’unica sanabile, in-
fatti, è la mancata consegna del modello 69 all’Agenzia delle
Entrate, a differenza del mancato invio della raccomandata
all’inquilino, per la quale non c’è remissione che tenga. Ipotiz-
zando quindi una situazione nella quale il locatore non abbia
provveduto in anticipo a comunicare all’inquilino la scelta di
aderire alla cedolare o abbia versato l’imposta di registro, in tal
caso la remissione non potrà sortire alcun effetto, col risultato
che l’adesione alla cedolare sarà possibile solo a partire
dall’annualità successiva.
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Con la Risoluzione n. 112 del 27.12.2012 l’Agenzia delle En-
trate ,chiarisce come il contribuente che abbia acquistato un
immobile con le agevolazioni "prima casa", rivendendolo pri-
ma del decorso del termine di 5 anni e decidendo nel contempo
di non riacquistarne un altro entro un anno, può richiedere,
prima della scadenza di tale ultimo termine, la riliquidazione
dell'imposta tramite apposita istanza da presentare all'Ufficio
presso il quale è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile
per il quale si sia beneficiato delle agevolazioni in questione.
In tale istanza, in particolare, il contribuente dovrà manifestare
espressamente la propria intenzione di non voler procedere
all'acquisto di un nuovo immobile entro i 12 mesi, richiedendo
appunto la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di regi-
strazione.
In questo caso, dovrà versare in particolare la differenza tra
l'imposta pagata e quella dovuta e il relativi interessi, dopo che
l'Ufficio avrà riliquidato l'atto di compravendita e avrà notifi-
cato appunto l'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e
degli interessi calcolati a decorrere dalla stipula dell'atto di
compravendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione.
Non sarà, tuttavia, dovuta la sanzione del 30% delle imposte di
registro e ipocatastali di cui alla Nota II-bis), art. 1, Tariffa,
Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131, proprio perché la di-
chiarazione del contribuente è stata presentata prima del decor-
so del termine di 12 mesi.
Nel caso in cui, invece, la decadenza dalle agevolazioni "prima
casa" abbia luogo a causa dell'alienazione dell'immobile prima
dei 5 anni senza riacquisto di un nuovo immobile entro 12
mesi e tale ultimo termine sia scaduto senza che il contribuente
abbia presentato l'istanza di cui sopra, egli potrà comunque
avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs.
18.12.1997, n. 472 con le modalità indicate dalla R.M.
31.10.2011, n. 105/E, ossia presentando apposita istanza
all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto
di vendita dell'immobile, con la quale dichiara l'intervenuta
decadenza dall'agevolazione e richiede la riliquidazione
dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA": LA VENDITA DELL'IMMOBILE PRIMA DEL QUINQUENNIO
TASSO D’ INTERESSE LEGALE 2013
Con decorrenza dal 1.1.2013 la misura del saggio degli inte-ressi legali è del 2,5%. Questo si applica in particolare per il pagamento degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione.
Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 5
un tasso tendenziale negativo pari a -25,2%.
Nuda proprietà - Le abitazioni trasferite per la sola nuda pro-
prietà, conteggiate per quota compravenduta, risultano nel
2012 in diminuzione del -23,4%, in linea con il calo delle com-
pravendite della piena proprietà (-24,9%).
La contrazione degli scambi del diritto di nuda proprietà rile-
vata a livello nazionale è analoga sia per i comuni capoluogo,
-29,0%, sia per i comuni minori, -32,6%.
I mutui - Le compravendite di abitazioni con mutuo ipotecario
realizzate nel 2012, mostrano un tasso di variazione fortemente
negativo rispetto al 2011, -38,6%.
Il capitale complessivamente erogato nel 2012 ammonta a cir-
ca 19,6 miliardi di euro, che corrispondono a una riduzione di
quasi 15 miliardi di euro rispetto a quanto concesso per i mutui
accesi nel 2011, -42,8%.
La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche con il ri-
corso al mutuo ipotecario risulta pari al 37,0%, quasi 8 punti
percentuali in meno rispetto all'incidenza registrata nel 2011.
In linea con l'aumento dei tassi di interesse, che si portano a un
livello simile al 2006, la rata mensile iniziale subisce ancora
nel 2012 un incremento di circa il 3% (+5,8% nel 2011 rispetto
al 2010), superando così i 700 euro in termini di valore medio
nazionale.
I volumi di spesa - La spesa per l'acquisto di abitazioni, al
netto degli oneri di transazione e delle relative imposte, nel
2012 è stata stimata complessivamente pari a 74,6 miliardi, in
calo rispetto al 2011 di circa il 26%, che corrisponde a una
perdita di oltre 26 miliardi di euro.
Il valore medio di un'abitazione compravenduta nel secondo
semestre 2012 è pari a circa 167 mila euro; questo valore supe-
ra i 220mila euro al Centro e risulta inferiore ai 120mila euro
nelle Isole.
In tutte le aree il valore medio è in diminuzione rispetto al pre-
cedente semestre.
Secondo la Federazione italiana agenti immobiliari professio-
nali (FIAIP) sebbene il mercato abbia scontato dall'inizio della
crisi ad oggi oltre il 40% di diminuzione del volume degli
scambi e un calo dei valori che in media si attesta a circa il
25% , il mattone ha garantito in Italia una tenuta superiore
rispetto ad altre forme d'investimento, attraverso il sostegno di
una domanda consolidata che ha contenuto ulteriori ribassi,
scongiurando il verificarsi dell'esplosione della tanto richiama-
ta bolla.
Il 2012 è stato un anno a dir poco orribile per il mercato immo-
biliare italiano. Nel 2012 le unità immobiliari compravendute
in Italia sono state 993.339; quasi 330mila unità in meno ri-
spetto al 2011, in calo del -24,8% su base annua (2012 su
2011).
In diminuzione anche le quotazioni medie delle abitazioni nel-
le 12 città con più abitanti nella seconda metà dell'anno.
La variazione percentuale del volume di compravendite per
l'intero settore immobiliare nel quarto trimestre del 2012 ri-
spetto allo stesso periodo del l'anno precedente risulta pari al
-29,6%. Si tratta della maggiore contrazione, in termini di tas-
so tendenziale annuo, registrata dal 2004.
Sono solo alcuni dei dati diffusi dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate sull'andamento dei
volumi delle unità
Le quotazioni - Le quotazioni medie delle abitazioni nelle 12
maggiori città per popolazione sono in calo nel secondo seme-
stre del 2012, rispetto al semestre precedente, con l'unica ecce-
zione del lieve aumento riscontrato a Verona.
Le quotazioni medie più elevate nel secondo semestre 2012,
oltre3.000 €/mq, si registrano a Bologna, Roma e Firenze se-
guite a breve distanza da Milano. Nelle due grandi città sicilia-
ne, Palermo e Catania, le quotazioni delle abitazioni sono le
più basse.
L'andamento del mercato residenziale - Il dato negativo
nazionale (-30,5%) registrato nel quarto trimestre 2012, è il
risultato di un analogo calo verificatosi in tutte le macro aree
italiane. Le aree del Centro e del Nord perdono rispettivamente
il -31,9% e il -31,7% delle transazioni e il Sud esibisce una
contrazione del -27,4%.
Prosegue e si accentua dovunque, quindi, la perdita del merca-
to delle abitazioni già registrata nei precedenti trimestri.
Complessivamente nel 2012 rispetto al 2011, la perdita di vo-
lumi di compravendita di abitazioni è di simile entità sia nei
capoluoghi (-25,1%) sia ne i comuni minori (-26,1%).
Tra le macro aree i cali annui più sostenuti si registrano nei
comuni minori del Centro e del Nord, -27,9% e -27,1% rispet-
tivamente; nei comuni del Sud, capoluoghi e non, si registra la
perdita minore, -23,2%.
Le maggiori città - Nelle maggiori città italiane per popola-
zione, la flessione delle compravendite di abitazioni registrata
nel quarto trimestre 2012 è in linea con il dato nazionale.
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IL MERCATO IMMOBILIARE NEL 2012: COMPRAVENDITE -17,2%, PREZZI -11,9%
Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 6
L'anno scorso le transazioni immobiliari sono calate a quota
470 mila.
Il mercato di tipo non residenziale ha registrato una diminuzio-
ne dei prezzi del 14,89% per i negozi, del 15,27% per gli uffici
e del 15,04% per i capannoni, con una diminuzione percentua-
le relativa al numero di compravendite che varia dal 20,36%
per i capannoni al 22,88% per i negozi, fino a circa il 21,93%
per immobili ad uso ufficio. In ribasso anche i prezzi degli
affitti, -5,6% per le abitazioni e -12,5% per i locali ad uso
commerciale .
La contabilizzazione del calore diventa più puntuale e traspa-
rente. È stata pubblicata la nuova versione della norma tecnica
Uni 10200, che fornisce i criteri per una corretta ed equa ripar-
tizione della spesa per la climatizzazione invernale e per l'ac-
qua calda sanitaria nei condomini serviti da impianto termico
centralizzato o da impianto di teleriscaldamento. L'aggiorna-
mento offre maggiori garanzie ai condomini, grazie a un'ade-
guata documentazione da fornire a ciascuna unità immobiliare,
e permette di calcolare meglio la ripartizione della spesa totale.
Contabilizzazione e spese. La contabilizzazione serve a cal-
colare il consumo di ogni appartamento, per il «riparto degli
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente regi-
strato», come recita la legge 10/1991. Negli edifici con im-
pianto centralizzato a "distribuzione orizzontale" si usa la con-
tabilizzazione diretta: i contatori misurano, all'ingresso della
derivazione dell'impianto di distribuzione in ogni unità immo-
biliare, l'energia termica prelevata volontariamente attraverso i
sistemi di termoregolazione. Negli edifici con impianto a
"distribuzione verticale" – a colonne, la tipologia più diffusa –
la contabilizzazione è invece indiretta: i consumi volontari si
determinano tramite ripartitori, che vengono programmati in
virtù delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi
scaldanti su cui sono installati. La spesa totale per climatizza-
zione invernale (e acqua calda sanitaria) è data da una quota
variabile e una quota fissa. La prima deriva dalla spesa per il
consumo di energia termica utile delle unità immobiliari e dei
locali a uso collettivo. La quota fissa è rappresentata dalla spe-
sa totale per potenza termica installata. Quest'ultima si compo-
ne di tre "voci": spesa relativa alle dispersioni della rete di
distribuzione; spese per conduzione e manutenzione ordinaria
dell'impianto centralizzato; spese per la gestione del servizio di
contabilizzazione dell'energia termica utile.
Le novità della Uni. La nuova Uni 10200/2013 introduce una
maggior trasparenza nella gestione. Questo perché, tale norma
prevede che nella prima stagione di attività dell'impianto il
responsabile fornisca agli utenti un prospetto previsionale della
spesa totale per climatizzazione invernale e acqua calda sanita-
ria. I condomini non devono ricevere infatti informazioni solo
sul funzionamento dell'impianto di contabilizzazione e sul suo
corretto utilizzo ma anche, nel dettaglio, sui consumi e sulle
relative voci di spesa, sulle potenze termiche installate, sui
millesimi e sulle prestazioni energetiche.
Dal punto di vista tecnico, una novità risiede nella stima del
consumo involontario dovuto alle dispersioni della rete di di-
stribuzione. Dispersioni che influiscono sulla spesa della quota
fissa. Ora, nel caso in cui la contabilizzazione sia affidata ai
ripartitori, questa stima può essere fatta seguendo le specifiche
tecniche della Uni/Ts 11300 sulle prestazioni energetiche degli
edifici. Ma la Uni 10200 consente in alternativa un calcolo
semplificato con l'utilizzo di coefficienti che attribuiscono
valori prestabiliti al consumo involontario. Le norme della
Uni/Ts 11300 vengono richiamate anche nel caso in cui il con-
dominio non sia contabilizzato e sia servito da terminali per
cui la potenza termica è variabile (ad esempio, i ventilconvet-
tori): la ripartizione avviene allora sulla base dei millesimi di
fabbisogno.
Altra novità riguarda i cosiddetti millesimi di riscaldamento.
Infatti la nuova Uni 10200 prevede che siano riconducibili ai
millesimi di potenza termica installata o ai millesimi di fabbi-
sogno di energia utile, calcolati secondo le specifiche della
Uni/Ts 11300 (in sostanza solo l'energia che fa lavorare l'im-
pianto nella singola unità immobiliare). Nella vecchia versione
contavano solo i primi: adesso dunque si introduce un criterio
più equo.
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Pratiche catastaliPratiche catastali
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Gennaio 3,200 2,400
Febbraio 3,300 2,475
Marzo 3,200 2,400
Aprile 3,200 2,400
Maggio 3,000 2,250
Giugno 3,100 2,325
Luglio 2,900 2,175
Agosto 3,100 2,325
Settembre 3,100 2,325
Ottobre 2,700 2,025
Novembre 2,400 1,800
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Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 7
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A.I.T.A.
I soggetti passivi Imu devono presentare la dichiarazione Imu en-
tro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determi-
nazione del tributo.
ABITAZIONE PRINCIPALE
L’abitazione principale, intesa come quella in cui si risiede e si
dimora, non va dichiarata quasi mai; fa eccezione il caso dei co-
niugi non separati che hanno residenze diverse nell’ambito dello
stesso Comune, in quanto la normativa Imu prevede che solo a una
di esse possano essere applicate le agevolazioni per l’abitazione
principale. Solo l’unità abitativa che fruisce delle agevolazione per
l’abitazione principale dovrà essere indicata nella denuncia.
PERTINENZE
In base alle istruzioni non occorre denunciare le pertinenze della
prima casa.
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per quanto riguarda gli altri immobili diversi da quello in cui si
ridiede e dimora, la regola generale è quella secondo la quale non
vanno dichiarate le notizie che sono conoscibili dai Comuni. Quin-
di tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (Modello
unico informatico) come ad esempio le compravendite di immobi-
li, non vanno dichiarate, in quanto sono disponibili ai Comuni
tramite il sistema di interscambio dei dati catastali. Rappresenta
un’eccezione la compravendita di area edificabile e dei terreni
agricoli condotti da imprenditori agricoli, in quanto per i primi
occorre dichiarare nella denuncia Imu il valore di mercato e per i
secondi l’esenzione dall’Imu. Per le medesime ragioni non vanno
dichiarate le variazioni oggettive con riferimento ai dati di classa-
mento e rendita relative alle unità immobiliari. Anche gli immobili
ereditati non si dichiarano perché le denuncie di successione sono
trasmesse ai Comuni dall’Agenzia delle Entrate.
EX CASA CONIUGALE
Regole specifiche sono dettate per le abitazioni assegnate in sede
di separazione o divorzio. La denuncia va presentata solo se
l’immobile assegnato è ubicato in un Comune diverso da quello di
celebrazione del matrimonio o di nascita dell’assegnatario in quan-
to a questi Comuni il dato perviene dal provvedimento di separa-
zione o divorzio.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Non vanno dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto
ubicati in Comuni classificati come montani dall’Istat: la qualifica
di ruralità è infatti annotata agli atti dell’Ufficio del Territorio.
TERRENI ESENTI AGRICOLI
Non oggetto di denuncia sono i terreni agricoli esenti ubicati in
Comuni montani o collinari individuati nell’allegato della circolare
9/1993 in quanto i Comuni sono a conoscenza dei dati
identificativi.
FABBRICATI INAGIBILI O NON UTILIZZABILI
L’inagibilità o inabitabilità sono già conosciute dai Comuni da
parte dei contribuenti dal momento della decorrenza di tale stato
attraverso la presentazione di una perizia allegata
all’autocertificazione, quindi è oggetto di dichiarazione solo la
data in cui la condizione dichiarata viene meno.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
Per i fabbricati d’interesse storico-artistico la denuncia deve sem-
pre essere presentata sia all’inizio sia al termine del periodo di
spettanza dell’agevolazione concessa ai fini Imu per questo tipo di
immobili.
IMMOBILI LOCATI
I Comuni possono ridurre l’aliquota dei fabbricati concessi in loca-
zione rispetto a quella di base prevista dalla delibera comunale ai
fini Imu; se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione
va presentata solo però se la locazione è stata registrata prima del
1/7/2010. A partire da tale data, infatti, i contratti vanno registrati
all’Agenzia delle Entrate con i dati catastali. Se il Comune ha pre-
visto la presentazione di una apposita comunicazione al fine di
fruire dell’aliquota ridotta, la dichiarazione non è necessaria.
TERRENI AGRICOLI DI COLTIVATORI/IMPRENDITORI AGRI-
COLI
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali hanno diritto a riduzioni e agevo-
lazioni. Per questo motivo devono essere sempre dichiarati con
riferimento alla data in cui inizia e termina il diritto alle stesse.
ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE
L’acquisto di un’area edificabile deve essere sempre oggetto di
denuncia in quanto nella stessa deve essere indicato il valore di
mercato dell’area al 1° gennaio di ogni anno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIO-
NE IMU
La dichiarazione Imu va normalmente presentata al Comune sul
cui territorio si trovano gli immobili e ha efficacia anche per gli
anni successivi. La presentazione della dichiarazione può avvenire
a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, con
modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata o con
consegna diretta al Comune. L’ente comunale può prevedere di-
verse e ulteriori modalità di trasmissione ad esempio internet. La
data di presentazione della dichiarazione corrisponde al giorno di
invio e non quello di ricezione da parte dell’ente.
SANZIONI
La mancata presentazione della dichiarazione Imu o la presenta-
zione di una dichiarazione infedele fanno scattare le sanzioni cal-
colate in percentuale sull’imposta dovuta.
In ogni caso il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di
sanare le violazioni diminuendo l’importo delle sanzioni. In caso
di dichiarazione infedele la sanzione va dal 50 al 100% della mag-
giore imposta dovuta. Se l’errore riguarda elementi non incidenti
sull’ammontare dell’imposta si applica l’importo fisso da 51 a 258
Euro. Se è stata omessa la presentazione della dichiarazione, la
sanzione va dal 100 al 200% dell’Imu dovuta con un minimo di 51
Euro.
In caso di ravvedimento operoso le sanzioni sono così ridotte: 1/8
del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di un
anno dall’omissione o dall’errore; 1/10 del minimo di quella previ-
sta per l’omissione della presentazione se questa viene presentata
con ritardo non superiore a novanta giorni. Va sottolineato il fatto
che il Comune ha la potestà regolamentare in materia di accerta-
mento e di riscossione e quindi è opportuno che i contribuenti si
confrontino con l’ente dove sono situati gli immobili per verificare
le regole specifiche previste.
LA DICHIARAZIONE IMU
Pagina 8 Giornal ino del propr ietar io casa
16/04/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di marzo 2013.
16/04/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di marzo 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno, nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di marzo 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di marzo 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
30/04/2013
Irpef - Presentazione Mod. 730 al sostituto d’imposta
Ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2013 (redditi 2012)
al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
30/04/2013
Tosap e Cosap- Versamento rata
Ultimo giorno per il versamento della seconda rata (se l’importo com-
plessivamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione
spazi e aree pubbliche.
Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Cosap), dovuto nei Comuni che l’hanno istituito in sostitu-
zione della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali.
16/05/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di aprile 2013.
16/05/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di aprile 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di aprile 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di aprile 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
31/05/2013
Irpef—Presentazione Mod. 730 al CAF
Ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2013 (redditi 2012)
al Caf (Centro di assistenza fiscale) o a un professionista abilitato.
17/06/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di maggio 2013.
17/06/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di maggio 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di maggio 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di maggio 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
17/06/2013
Imu—Versamento in acconto o in unica soluzione
Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versa-
mento della prima rata dell’imposta municipale propria per il 2013, pari
al 50% dell’imposta dovuta. E’ possibile anche scegliere di versare
l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione.
17/06/2013
Irpef—Versamento a saldo e prima rata acconto
Ultimo giorno per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi
Modello Unico 2013 delle persone fisiche e delle società di persone,
concernenti l’Irpef a saldo per il 2012 ed in acconto (ovvero in unica
soluzione) per il 2013.
17/06/2013
Cedolare secca—Versamento a saldo e prima rata acconto
Ultimo giorno per il versamento a saldo della cedolare secca relativa
all’anno 2012 nonché per il versamento della prima rata per la cedolare
concernente l’anno 2013.
01/07/2013
Irpef - Presentazione Modello Unico cartaceo
Ultimo giorno per la presentazione in forma cartacea, da parte delle
persone fisiche e delle società di persone non obbligate all’invio telema-
tico, della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2013 (redditi 2012)
tramite gli uffici postali.
01/07/2013
Presentazione Quadro AC
Ultimo giorno per la presentazione in forma cartacea – da parte degli
amministratori di condominio – del Quadro AC, relativo alla comunica-
zione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni
e dei servizi acquistati dal condominio nell’anno 2012 nonché dei dati
identificativi dei relativi fornitori.
16/07/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di giugno 2013.
16/07/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di giugno 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di giugno 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di giugno 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
31/07/2013
Trasmissione dichiarazione sostituti d’ imposta
Ultimo giorno per la presentazione da parte del condominio—da effet-
tuarsi per via telematica—della dichiarazione dei sostituti d’imposta
(Mod. 770 semplificato) relativa all’anno 2012.
31/07/2013
Tosap e Cosap—Versamento rata
Ultimo giorno per il versamento della terza rata (se l’importo complessi-
vamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione spazi
e aree pubbliche.
Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Cosap), dovuto nei Comuni che l’hanno istituito in sostitu-
zione della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali.
31/07/2013
Tares—Versamento rata
Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versa-
mento della prima, seconda e terza rata del tributo comunale sui rifiuti e
della maggiorazione per i servizi nonché del tributo provinciale per la
protezione dell’ ambiente.
16/08/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di luglio 2013.
16/08/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di luglio 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
LO SCADENZIARIO FISCALE 2013 DEL PROPRIETARIO CASA
Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 9
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di luglio 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di luglio 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
16/09/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di agosto 2013.
16/09/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di agosto 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di agosto 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di agosto 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
30/09/2013
Irpef—Trasmissione telematica Mod. Unico
Ultimo giorno per la trasmissione telematica—da parte delle persone
fisiche e delle società di persone—della dichiarazione dei redditi Model-
lo Unico 2013 (redditi 2012).
30/09/2013
Presentazione Quadro AC
Ultimo giorno per la trasmissione telematica—da parte degli ammini-
stratori di condominio—del Quadro AC, relativo alla comunicazione
annuale all’ anagrafe tributaria dell’ importo complessivo dei beni e dei
servizi acquistati dal condominio nell’ anno 2012 nonché dei dati identi-
ficativi dei relativi fornitori.
16/10/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di settembre 2013.
16/10/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di settembre 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio
di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di settembre 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento
in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle
competenze di settembre 2013, a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro.
31/10/2013
Tosap e Cosap—Versamento rata
Ultimo giorno per il versamento della quarta rata (se l’importo comples-
sivamente dovuto è superiore a 258,23 euro) della tassa occupazione
spazi e aree pubbliche.
Per gli adempimenti relativi al canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Cosap), dovuto nei comuni che l’hanno istituito in sostituzio-
ne della Tosap, si rinvia alle relative disposizioni locali.
31/10/2013
Tares—Versamento rata
Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versa-
mento della quarta rata del tributo comunale sui rifiuti e della maggiora-
zione per i servizi nonché del tributo provinciale per la protezione dell’
ambiente.
18/11/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di ottobre 2013.
18/11/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle
competenze di ottobre 2013 a seguito delle operazioni di conguaglio di
fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di ottobre 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in
unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle com-
petenze di ottobre 2013, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
02/12/2013
Irpef—Versamento Acconto
Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’ acconto
sull’ Irpef dovuta per il 2013 dalle persone fisiche e dalle società di
persone.
02/12/2013
Cedolare secca—Versamento acconto
Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’ acconto
della cedolare secca per il 2013.
16/12/2013
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute
fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti,
lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al
mese di novembre 2013.
16/12/2013
Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata
delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti
sulle competenze di novembre 2013 a seguito delle operazioni ddi con-
guaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef 2013 trattenuta ai dipendenti sulle
competenze di novembre 2013; ultimo giorno, inoltre, per il versamento
in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro.
16/12/2013
Versamento acconto imposta sostitutiva TFR
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio dell’imposta
sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo per il tratta-
mento di fine rapporto maturato nell’anno 2013.
16/12/2013
Imu—Versamento saldo
Ultimo giorno—salvo diversi termini stabiliti dal Comune—per il versa-
mento della seconda rata dell’imposta municipale propria per il 2013,
pari al 50% dell’imposta dovuta.
Imposta di registro regime Irpef
I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati entro
30 giorni dalla stipula, presentando all’ufficio delle entrate, oltre
all’atto, l’attestato di versamento dell’imposta, ovvero avvalendosi della
registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, il versamento deve
essere effettuato entra 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno effetto,
presentando entro i 20 giorni successivi l’attestato di versamento., non-
ché per i contratti registrati precedentemente il 01 luglio 2010, il model-
lo 69.
Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve esse-
re versata l’imposta entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità,
salvo che non si sia optato per il versamento unico per l’intera durata
del contratto. Anche per il versamento può essere utilizzato il metodo
telematico.
Regime cedolare secca
I nuovi contratti di locazione di immobili, per i quali il locatore opti per
il regime fiscale della cedolare secca, devono essere registrati - senza
pagamento delle imposte di bollo e di registro - comunicando anche
l’opzione, presentando all’ufficio delle entrate il modello cartaceo 69
entro 30 giorni dalla stipula ovvero avvalendosi della registrazione tele-
matica, direttamente o tramite soggetti delegati senza pagamento delle
imposte di bollo e di registro.
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, la registrazione e la
scelta dell’opzione vanno effettuate presentando all’ufficio anzidetto il
modello cartaceo 69 entro 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno
effetto. L’ opzione per la cedolare può essere esercitata anche a partire
da una annualità intermedia, presentando il modello 69 entro 30 giorni
dall’inizio dell’annualità. Finché perdura l’opzione, non deve essere
versata l’imposta di registro.
Pagina 10 Giornal ino del propr ietar io casa
Al fine di favorire il risparmio energetico, per raggiungere gli
obiettivi posti dal protocollo di Kyoto con l’uso efficiente delle
risorse energetiche, la valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo quindi alla limita-
zione dell’emissioni inquinanti e climalteranti, è stato recente-
mente introdotto l’obbligo della Certificazione Energetica de-
gli edifici. La Certificazione Energetica è inoltre uno strumen-
to in grado di migliorare la trasparenza del mercato immobilia-
re in quanto fornisce ai potenziali acquirenti e locatari una in-
formazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle re-
lative spese che questo comporterà) dell’immobile da acquista-
re o affittare. La certificazione energetica attesta, infatti, la
prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fab-
bisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di
climatizzazione invernale e estiva, riscaldamento dell'acqua
calda sanitaria, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi
standard. Nel calcolo del fabbisogno è sommata sia la quantità
di energia utilizzata per il riscaldamento invernale degli am-
bienti che per il riscaldamento dell'acqua per uso igienico-
sanitario ed inoltre per il raffrescamento estivo, la ventilazione
e l’illuminazione degli ambienti. Tutti questi elementi dipen-
dono dalle caratteristiche dell'edificio: la localizzazione nel
territorio, l’esposizione, isolamento termico e tipologia im-
piantistica dell'edificio stesso. Infine la certificazione energeti-
ca riporta anche delle raccomandazioni per migliorare le pre-
stazioni energetiche dell’alloggio/edificio.
La certificazione della prestazione energetica deve essere ri-
chiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a co-
struire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal deten-
tore dell’immobile, ai soggetti certificatori. In particolare, la
procedura di certificazione riguarda:
1. L’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto,
finalizzata alla determinazione della prestazione energetica
dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualifi-
cazione energetica che risultano economicamente convenienti
con:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle carat-
teristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche
caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in
primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;
b) la determinazione della prestazione energetica mediante ap-
plicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indica-
to relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli
indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
c) una proposta di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA cioè
l’individuazione delle opportunità di intervento per il migliora-
mento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni
tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ri-
torno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. La classificazione dell’edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
3. Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente
dell’attestato di certificazione energetica, il soggetto certifica-
tore trasmette copia del certificato al Servizio energia dell'As-
sessorato regionale dell'Industria.
Questi gli elementi essenziali per il sistema di certificazione
degli edifici:
- i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato
di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficien-
za energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i
valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai
cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica
dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggeri-
menti e le raccomandazioni in merito agli interventi più signi-
ficativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della prestazione; - le norme tecniche di riferimento, conformi
a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; - le metodo-
logie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, com-
presi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a
carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento; -
in attesa dell’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l’individuazione
dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assi-
curare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifi-
ci e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di
certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati,
così come definiti nell’art. 2 dell’allegato III del decreto legi-
slativo 30 maggio 2008, n. 115. Ove il tecnico non sia compe-
tente nei campi relativi alla progettazione di edifici o degli im-
pianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze
ad esso attribuite dalla legislazione vigente (o nel caso che al-
cuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in
modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professio-
nali su cui è richiesta la competenza. L'attestato di certificazio-
ne energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazio-
ne, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione ener-
getica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica
a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino alme-
no il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica
a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di cli-
matizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che pre-
vedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti
più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesi-
stenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sosti-
tuzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il ri-
spetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energe-
tica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
Attenzione: non si tratta di un documento "all'italiana". Il pro-
fessionista che firma si assume la responsabilità di ciò che di-
chiara per dieci anni! La certificazione non è semplicemente
un adempimento burocratico e uno strumento di controllo (da
parte della pubblica amministrazione) della classe energetica
del parco edifici; i proprietari/acquirenti, infatti, con la certifi-
cazione, dispongono di uno strumento di trasparenza sulla qua-
lità energetica dell’alloggio acquistato. Il costo della certifica-
zione è quindi un investimento che oltre a fornire la classe e-
nergetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida
gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA : PERCHÈ È IMPORTANTE
Pagina 11 Giornal ino del propr ietar io casa
oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'effi-
cienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti
di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico
dell'involucro e della sostituzione impianti inclusi i sistemi di
regolazione, ecc). Al momento gli utenti non sono sensibiliz-
zati all’aspetto della certificazione come strumento di merca-
to, in quanto un edificio di classe A o B vale di più rispetto ad
edifici di dimensioni, ubicazione ed aspetto analoghi ma che
risultano più energivori (classi C, D o successive). Ciò vale
sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti. Il consumo
degli edifici dipende chiaramente da molti fattori quali, a tito-
lo esemplificativo e non certo esaustivo: tipo di muratura, gra-
do di illuminazione, ore di esposizione al sole, ampiezza delle
finestre, esistenza di isolamento termico nonché dalla tipolo-
gia di impianti in esso contenuti. Produrre una certificazione
energetica significa quindi fare una dichiarazione che prenda
in considerazione tutti questi fattori e creare un documento
complesso denominato "attestato di certificazione energetica”.
La certificazione energetica è stata pensata per ridurre i con-
sumi energetici a livello globale: così come scegliete un elet-
trodomestico (per esempio un condizionatore o un frigorifero)
che consuma poco, in un futuro non molto lontano scegliere-
mo un'abitazione non solo per i diversi fattori che oggi la ca-
ratterizzano (posizione, qualità e distanza dei servizi, rumoro-
sità, etc. etc.) ma anche sulla base del suo consumo, espresso
in KW. Difatti, la Classe Energetica esprime convenzional-
mente un intervallo delimitato da soglie di riferimento volto a
rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un
edificio sulla base di predefiniti indicatori. Le classi energeti-
che possono essere differenti a seconda della prestazione che
attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di ac-
qua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione
di energia da fonti rinnovabili: viene utilizzato anche un indi-
catore a valutazione complessiva delle prestazioni. Ecco di
seguito alcune regole di buon comportamento energetico e
ambientale:
1. non regolare il riscaldamento oltre i 20 gradi e mantenere
un regime attenuato (p.es.18°) se l'ambiente è non abitato per
molte ore;
2. se si devono cambiare i serramenti, approfittarne per instal-
lare vetri almeno doppi e basso emissivi, con telaio adeguato;
3. revisionare la caldaia regolarmente e in caso di sostituzione
approfittarne per installare una caldaia a condensazione o una
pompa di calore ad alta efficienza;
4. abbattere i consumi di energia elettrica attraverso un uso
parsimonioso ed oculato degli apparecchi elettrici e sostituen-
do i vecchi elettrodomestici (frigo, lavatrici, ecc.) con modelli
ad alta efficienza (classi A, A+ o superiori);
5. sostituire le vecchie lampade ad incandescenza con le nuo-
ve a basso consumo.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici
o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio
2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di
prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazio-
ne energetica.
E' stato proposto interpello all' Agenzia delle Entrate al fine di
conoscere se le operazioni di controllo, verifica fumi e manu-
tenzione di impianti tecnici poste in essere da un' impresa pos-
sano essere assoggettate ad aliquota Iva ridotta nella misura
del 10%, in base all'articolo 7 della legge n. 488/1999, che pre-
vede tale aliquota per gli interventi di manutenzione ordinaria.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo
2013, specifica che la revisione periodica obbligatoria degli
impianti di riscaldamento ed il controllo dei gas degli stessi,
rientrando nell'ambito degli interventi di manutenzione ordina-
ria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con ali-
quota del 10%.
I condomini o i privati cittadini che abbiano pagato erronea-
mente l'Iva con aliquota ordinaria al 21% possono richiedere il
rimborso della differenza d'imposta con apposita istanza all'A-
genzia delle Entrate.
Uno dei tradizionali adempimenti previsti in caso di cessione
(locazione, vendita, titolo gratuito) di un’unità immobiliare
era, fino a qualche tempo fa, la comunicazione all’Autorità lo-
cale di Pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato”.
In sostanza, utilizzando l’apposito modulo, il locatore o il ce-
dente comunicavano alla Questura i dati identificativi del nuo-
vo occupante/proprietario dell’immobile.
Recentemente, però, l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile
2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comuni-
cazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato regi-
strato il relativo contratto di locazione (anche in regime di
CEDOLARE SECCA), esclusivamente in via telematica
tramite il modello "Siria" o direttamente all'Agenzia delle
Entrate tramite modello "69".
L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le
disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto an-
che quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano
alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate
nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio
2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso
tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta
cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei con-
tratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comun-
que diritti immobiliari.
IVA RIDOTTA AL 10% PER LA REVISIONE OBBLI-
GATORIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
NON È PIÙ NECESSARIA
Pagina 12 Giornal ino del propr ietar io casa
Dopo circa 70 anni di attesa, con la Legge 220 dell’
11/12/2012, il corpus normativo che disciplina il condominio
viene aggiornato e riformato. Alcune norme non sono altro che
il recepimento di alcuni indirizzi giurisprudenziali prodotti in
questi decenni; altre, invece, sono state dettate dall'adeguamen-
to del testo normativo alle nuove esigenze di vita quotidiana.
Di seguito alcune delle principali novità:
1) PARTI COMUNI:
L' elenco, contenuto nell'art. 1117, cod. civ., è da considerarsi
non tassativo ma meramente esemplificativo. Sono stati inseri-
ti, al comma 1 dell'articolo, dei nuovi manufatti: i pilastri e le
travi portanti; mentre al comma 2 vengono introdotti "sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune". Tali manufatti devono essere strutturalmente e fun-
zionalmente destinati all’uso comune. In merito agli impianti si
specifica che si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti comuni
fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia
di reti pubbliche.
Viene inserito l'art. 1117-bis che estende l'ambito applicativo
della disciplina del condominio non solo al supercondominio,
ma anche ai condomini cosiddetti "orizzontali". L'art. 1117-ter,
poi prevede che le modificazioni delle destinazioni d'uso delle
parti comuni possono essere deliberate in assemblea con un nu-
mero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condomi-
nio e i 4/5 del valore dell'edificio. Via libera, dunque, alle mo-
difiche alla destinazione d' uso anche senza l'unanimità dei con-
sensi, ma a determinate condizioni:
a) una maggioranza particolarmente elevata, per favorire la for-
mazione di un ampio consenso dei partecipanti al condominio.
b) la sussistenza di esigenze di interesse condominiale;
c) il divieto di apportare modifiche che possono recare pregiu-
dizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alte-
rano il decoro architettonico;
d) una particolare procedura a"pena di nullità" prevista dello
stesso art. 1117-ter.
Il nuovo art. 1117- quarter, infine, detta disposizioni per la tu-
tela contro le attività che incidono negativamente e in modo
sostanziale sulle destinazioni d' uso delle parti comuni (poste in
essere da un condomino o da un terzo). In tali casi, l'ammini-
stratore o i singoli condomini possono diffidare l'esecutore di
tali attività e chiedere la convocazione dell'assemblea che deli-
bera in merito alla cessazione dell'attività, anche mediante azio-
ni giudiziarie, con la maggioranza prevista dall'art. 1136
(maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la
metà del valore dell'edificio).
2) RENDICONTO CONDOMINIALE
Sul versante della gestione contabile, il Riformatore è interve-
nuto su due principali fronti: obbligatorietà del conto corrente
condominiale e rendiconto condominiale.
Nell' ottica della maggiore trasparenza e della repressione delle
facili "fuga con la cassa", si è pensato di istituire l'obbligatorie-
tà del conto corrente bancario o postale intestato al condomi-
nio. Il Riformatore, inserendo tale obbligo, ha voluto predispor-
re un sistema di controllo dei diversi flussi informativi contabi-
li, al fine di poter garantire ai condomini una costante informa-
zione che si potrà concretizzare, mediante l'estrazione e la pro-
duzione della documentazione periodica.
Allo scopo di porre fine alle diverse interpretazioni dottrinali e
giurisprudenziali, sulle modalità di tenuta della contabilità con-
dominiale il legislatore ha deciso di inserire una norma ad hoc
che prevedesse le modalità di redazione del rendiconto condo-
miniale individuando le voci di entrata, di uscita, fondi disponi-
bili e alle eventuali riserve, al fine di poter far effettuare una
veloce e immediata verifica. Inoltre ha previsto elementi identi-
ficativi e strutturali del rendiconto: registro di contabilità, rie-
pilogo finanziario, nota sintetica esplicativa della gestione. I-
noltre si prevede anche l'introduzione della figura del revisore
contabile. La sua attività consiste nel verificare la reale rispon-
denza della documentazione contabile per poter accertare in
sede di assemblea la regolarità della tenuta contabile. Da ultimo
il legislatore ha previsto la nomina di un Consiglio di condomi-
nio avente specifiche funzioni consultive e di controllo.
3) CONTROLLI CONTRO I MOROSI E SANZIONI PER
CHI VIOLA IL REGOLAMENTO
L' amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i
morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le ra-
te di spesa che questi non hanno pagato. Le violazioni del rego-
lamento costeranno care ai condomini: Euro 200, che possono
salire a Euro 800 in casi di recidiva. In caso di condomino mo-
roso l'amministratore potrà procedere con l'ingiunzione senza
chiedere una preventiva autorizzazione dell'assemblea e potrà
comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi potranno
così agire in prima battuta sui morosi. Se la mora dura più di 6
mesi, si dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione
dei servizi comuni.
4) AMMINISTRATORE QUALIFICATO
La riforma impatta anche su circa 26 mila amministratori di
condominio che svolgono la professione regolarmente. Per tali
motivi la figura dell'amministratore è stata uno dei punti nodali
della riforma. Saltata l'ipotesi dell'albo professionale, al fine di
dare una configurazione professionale al ruolo dell'amministra-
tore di condominio si è deciso di individuare precisi requisiti
idonei per lo svolgimento di tale professione.
Requisiti legali- per svolgere la professione di amministratore
è necessario godere dei diritti civili e politici, non aver com-
messo reati contro la Pubblica amministrazione o contro il pa-
trimonio o delitti che prevedono una reclusione da 2 a 5 anni.
Inoltre è necessario che non sia stato sottoposto a nessuna pro-
cedura concorsuale e pertanto non sia stato dichiarato fallito,
interdetto o inabile; non essere stato sottoposto a misure di pre-
venzione definitive salvo l'intervento successivo di una riabili-
tazione, e infine non essere stato protestato. Qualora venga a
LE NOVITA' SULLA RIFORMA DI CONDOMINIO IN PILLOLE
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA & IMMOBILI
SEZIONE
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
Segreteria Regionale :Piazza Giovanni XXIII n.62 Cagliari tel. 070/49.22.35
Pagina 13 Giornal ino del propr ietar io casa
mancare anche solo uno di questi requisiti l'amministratore
decadrà automaticamente dalla carica. Da questa novità intro-
dotta si desume, quindi, che l'amministratore all'atto della sua
nomina, dovrà presentare una cospicua documentazione atta a
garantire, preventivamente alla compagine condominiale, le
sue qualità non solo professionali ma anche "morali".
Requisiti professionali - Dal punto di vista della preparazio-
ne professionale l'amministratore dovrà aver conseguito un
diploma di scuola secondaria, e aver frequentato un corso ini-
ziale di formazione. Al fine di garantire un aggiornamento
costante si prevede anche la partecipazione ai corsi di forma-
zione periodica.
Assicurazione di responsabilità civile professionale - L'
amministratore deve presentarla all'atto della nomina ai con-
domini al fine di tutelare gli stessi per gli atti compiuti nell'e-
sercizio del suo mandato. Una prassi già consolidata per mol-
te associazioni di categoria che prevedono, per i loro iscritti,
la sottoscrizione di una polizza all'atto dell'adesione alla asso-
ciazione stessa. Una precisazione: questi requisiti non sono
necessari se ad amministrare lo stabile è uno dei condomini
oppure che ha fatto l'amministratore per almeno un anno nel
triennio precedente alla entrata in vigore della nuova legge.
Apertura alle società - Anche le persone giuridiche potranno
essere nominate per l'amministrazione del condominio negli
edifici. Principio già ampiamente confermato dalla giurispru-
denza.
Incarichi biennali e revoca immediata - La riforma prevede
un incarico biennale con rinnovo automatico, salvo che l'as-
semblea non lo revochi senza la previsione di una giusta cau-
sa. Rimane sempre l'ipotesi di adire l'autorità giudiziaria pre-
via istanza di un condomino. Non sono previste spese acces-
sorie in caso di passaggio di consegne.
5) LA PEC ENTRA IN ASSEMBLEA
Anche per la convocazione dell’ assemblea si potranno utiliz-
zare le nuove tecnologie. Infatti, si fa espresso riferimento
alla PEC (posta elettronica certificata) oltre agli strumenti tra-
dizionali: raccomandata, fax, consegna a mano.
6) MEZZI PROCESSUALI PER IL RECUPERO DEL-
LE QUOTE CONDOMINIALI NON PAGATE
L’ amministratore può agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dai condomini morosi entro sei mesi dalla
chiusura dell’ esercizio nel quale il credito esigibile è com-
preso, azionando la procedura giudiziaria di ingiunzione. In-
fatti, l’ art. 63 citato dispone che "Per la riscossione dei con-
tributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’ assem-
blea, l’ amministratore, senza bisogno di autorizzazione di
questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediata-
mente esecutivo, nonostante opposizione". Alla luce del nuo-
vo disposto, l’ amministratore non deve attendere i quaranta
giorni nei quali, comunque, la controparte conserva il diritto
di presentare opposizione, la quale può vertere esclusiva
mentre sulle irregolarità del decreto stesso (per esempio, la
mancata approvazione del riparto delle spese da parte dell’
assemblea). Infine, con la riforma, si è passati dalla possibili-
tà all’ obbligo dell’ amministratore di comunicare le informa-
zioni concernenti i condomini morosi ai creditori, l’ unica
condizione è che questi ultimi ne facciano richiesta.
7) BENEFICIO DI PREVENTIVA ESCUSSIONE
Condominio moroso: quali conseguenze? Dopo alcune incer-
tezze interpretative, avallate anche dalla famosa sent. n.
914/2008 della Cassazione, il legislatore ha reintrodotto il
principio della solidarietà del debito con una procedura: l'am-
ministratore dovrà comunicare le generalità dei condomini
morosi ai creditori che lo interpellino e non ancora soddisfat-
ti. Il creditore non può agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti se non prima di aver effettuato la pre-
ventiva escussione degli altri condomini. Quindi, solo quando
il creditore riuscirà a dimostrare che il condomino moroso
non vuole pagarlo, potrà recuperare il suo credito dagli altri
condomini.
8) DELEGHE
Con il nuovo testo dell'art. 67 disp. att. cod. civ. si è introdot-
L’ A.p.c.i. organizza
CORSI di FORMAZIONE
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Principi Normativi Condominiali Contratti di lavoro: portieri e lavascale Regolamenti comunali e rapporti con la Pubblica Amministrazione
Riscaldamento: elementi principali di un impianto condominiale, normativa, sicurezza degli impianti
Procedimenti e modulistica per l’amministratore Normativa sulla sicurezza dei cantieri mobili e sul trattamento e lo smaltimento dell’amianto
Tabelle millesimali Assicurazioni nel condominio Rapporto di mandato, doveri ell’Amministratore e responsabilità relative
Normative sulle locazioni Aspetti fiscali e adempimenti dell’amministratore Assemblee condominiali, vizi e verbali
Scale e Legge 46/90, sicurezza nel condominio
Ascensori – Norme di sicurezza Manutenzione straordinaria nel condominio dall’appalto al collaudo dei lavori
Contabilità del Condominio Normativa antincendio Regolamento del Condominio
Alla fine del corso, dopo il colloquio di accertamento fatto da una Commissione di esame, viene rilasciato un
A T T E S T A T O D I F O R M A Z I O N E ai sensi della Legge 220/2012
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di: 09131 Cagliari, P.zza Giovanni XXIII, 62 – tel. (070) 49.22.35 orari segreteria : dal lunedì al venerdì 9,30-12,30 / 16,00-19,00
Argomenti trattati:
Giornal ino del propr ietar io casa Pagina 14
ta una limitazione di ordine numerico statuendo che: "se i
condomini sono più di venti, il delegato non può rappresenta-
re più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale".
In caso di supercondominio: allorché i partecipanti siano più
di sessanta, ogni condominio deve nominare un proprio rap-
presentante all'assemblea supercondominiale con le maggio-
ranze previste dall'art. 1136, comma 5, cod. civ.. In mancan-
za, ciascun partecipante può chiedere che sia l'autorità giudi-
ziaria a provvedere alla nomina, dopo aver diffidato il condo-
minio perché la deliberi in un congruo termine.
9) DELIBERE NULLE E ANNULLABILI
Con la riformulazione dell'art. 1137 cod. civ. si è voluto eli-
minare qualsiasi tipo di dubbio sull'applicabilità della proce-
dura di impugnazione. La nuova disposizione, infatti, fa rife-
rimento espressamente all'annullamento delle deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio da chie-
dere alla competente autorità giudiziaria nel termine perento-
rio di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti. Viene posta la parola fine agli
equivoci interpretativi: la norma chiarisce che la suddetta a-
zione giudiziale, con particolare riferimento al termine di de-
cadenza, sia rivolta unicamente all'accertamento dell'annulla-
bilità della volontà dell'assemblea. Ulteriore equivoco elimi-
nato dalla nuova formulazione dell'art. 1137 cod. civ. era
quello in merito all'attribuzione al condomino del potere di
impugnare le deliberazioni assembleari invalide, che qualifi-
cava come "ricorso" l'atto introduttivo del relativo giudizio.
Il nuovo testo dell'art. 1137 cod. civ. risolve la questione abo-
lendo il termine "ricorso" e disponendo che "Contro le delibe-
razioni contrarie alla legge o la regolamento di condominio
ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di terna giorni, che decorre dalla data della delibe-
razione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunica-
zione della deliberazione per gli assenti".
10) CONDOMINIO 2.0
Particolare attenzione è stata rivolta all'ingresso della tecnolo-
gia negli edifici condominiali, Infatti, su richiesta dell'assem-
blea, con la maggioranza di cui al comma 2 dell'art. 1136
cod. civ., l'amministratore è tenuto ad attivare un sito Internet
del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola
chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrar-
re copia in formato digitale dei rendiconti mensili e agli altri
documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare.
Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono
poste a carico dei condomini. Sempre sul fronte della tecnolo-
gia sono previste disposizioni volte a consentire un più facile
ingresso della tecnologia al fine di realizzare un miglioramento
della qualità della vita: ci si riferisce, in particolare, alle fonti di
energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle
reti in fibra ottica. Infatti, per l'installazione di impianti di vide-
osorveglianza sulle parti comuni sarà necessaria la maggioran-
za degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la
metà dei millesimi. Lo stesso dicasi per deliberare l'installazio-
ne di impianti per la produzione di energia eolica, solare o co-
munque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a
titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del la-
strico solare o di altra idonea superficie comune.
11) ANIMALI DOMESTICI
Il nuovo testo approvato prevede all'art. 1138 cod. civ., che le
norme del regolamento non possono vietare di possedere o de-
tenere animali domestici. Era una delle norme più attese, che
ha scaturito molte polemiche soprattutto da parte dei veterinari
che avevano criticato la dicitura di "domestico" che era molto
generica. In realtà la genericità della norma ha aperto già un
dibattito interpretativo. Rimane comunque fermo il divieto del-
la libera circolazione degli animali all'interno degli spazi comu-
ni. Dovranno essere sempre accompagnati dai rispettivi padroni
senza pregiudicare la libertà e la sicurezza degli altri condomi-
ni. Rimane sempre ferma la possibilità da parte degli altri con-
domini di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di immissio-
ni moleste. La nuova norma dovrà essere coordinata con alcuni
regolamenti comunali. Inoltre, non essendo retroattiva, non può
incidere su un accordo contrattuale sottoscritto precedentemen-
te all'entrata in vigore. Quindi la nuova regola potrà essere ap-
plicata, pienamente, solo per i condomini di nuova costruzione,
visto che il legislatore non ha inserito norme transitorie tali da
coordinare il vecchio testo con quello che entrerà in vigore.
12) RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
Chi si vuole distaccare dall'impianto centralizzato potrà farlo
senza il benestare dell'assemblea, a patto di non creare pregiu-
dizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manuten-
zione straordinaria. Il condomino, quindi, può rinunciare all'uti-
lizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizio-
namento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri
(termici) derivanti dal mancato funzionamento o aggravi di
spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta te-
nuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manu-
tenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione
e messa a norma. Rimangono escluse le spese di ordinaria ma-
nutenzione (gasolio, pulitura ecc.) (cfr. in giurisprudenza Cass.,
sent. n. 10214 del 20.11.1996 e sent. n. 11152 del 12.11.1997).
13) ENERGIE RINNOVABILI E VIDEOSORVEGLIANZA
Per deliberare l'installazione di impianti di videosorveglianza
sulle parti comuni sarà necessaria la maggioranza degli interve-
nuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesi-
mi. Uguale il quorum per deliberare l'installazione di impianti
per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnova-
bile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di
altra idonea superficie comune. Tale novità codicistica va an-
che coordinata con quella prevista dal decreto Sviluppo che
prevede l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto
elettriche anche negli edifici condominiali .
14) CONCILIAZIONE
Il 24.10.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimi-
tà costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlg.
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Pagina 15 Giornal ino del propr ietar io casa
Rimane invariato il quorum previsto per le deliberazioni con-
cernenti la nomina e revoca dell'amministratore, le liti attive e
passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
medesimo, la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straor-
dinarie di notevole entità, per le quali è richiesto il voto della
maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà
del valore dell'edificio.
16) INDIVISIBILITA' DELLE PARTI COMUNI
L'art. 1119 cod. civ. ribadisce il principio dell'indivisibilità
delle parti comuni, "a meno che le stesse siano state sottratte
con delibera unanime all'uso comune, rispettando la destina-
zione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari",
traducendo in norma quanto già affermato in giurisprudenza.
17) BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il testo di riforma aggiunge, al comma 1 dell'art. 1120 cod.
civ., il comma 2, il quale prevede che i condomini, con la mag-
gioranza indicata dal comma 2, dell'art. 1136 - ossia il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresen-
tino" almeno la metà del valore dell' edificio" - possono di-
sporre le innovazioni che hanno a oggetto, tra l' altro, "le opere
e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoni-
che".
In buona sostanza, per l' assemblea in seconda convocazione si
innalza il quorum deliberativo da 334 a 500 millesimi.
Il legislatore non ha tenuto conto neanche della recente giuri-
sprudenza, che, proprio in ragione delle mutate esigenza di vi-
ta, ha qualificato l' ascensore come uno dei servizi essenziali
di cui un appartamento deve essere dotato.
Nonostante tutto, la riforma cambia le regole introducendo un
nuovo quorum più "pesante" per il loro abbattimento.
ENTRATA IN VIGORE
Nonostante tutti gli sforzi di far approvare la riforma nel più
breve tempo possibile, il testo deve seguire il consueto iter af-
finché venga promulgata da parte del Presidente della Repub-
blica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie la legge di riforma sul condominio ha previ-
sto un termine diverso rispetto a quello ordinario. Infatti, l' art.
32 specifica che “le disposizioni di cui alla presente legge en-
trano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della
medesima nella Gazzetta Ufficiale”. Orientativamente le nuo-
ve norme, quindi, saranno concretamente operative non prima
di fine giugno 2013.
28/2010 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio
della mediazione.
A oggi si è in attesa ancora delle motivazioni della sentenza. In
quel contesto ci si chiedeva: quale conseguenze provocherà
sull' iter di approvazione delle norme che disciplinano il condo-
minio e particolarmente sul testo del'art. 71-quarter? Al fine di
porre rimedio a questa impasse la Commissione affari costitu-
zionali ha espresso, il 13.11.2012, un parere non ostativo e ha
cancellato la necessità di un rinvio alla Camera per modificare
l'art. 25 del DDL che, inserendo l'art. 71-quarter, integrava le
norme sulla mediazione in modo da renderle applicabili al con-
dominio.
Pertanto la Commissione non ha ritenuto che si dovessero ap-
portare modifiche a seguito della decisione della Corte Costitu-
zionale che ha dichiarato non obbligatorio il procedimento di
mediazione, anche se a causa della sua particolare configura-
zione il condominio ha creato notevoli problemi in ambito ap-
plicativo e interpretativo per cui il ricorso alla mediazione ob-
bligatoria comunque avrebbe avuto una finalità deflattiva sul
carico giudiziario, vista anche l'alta percentuale di litigiosità
che si sviluppa all'interno della stessa collettività condominiale.
A oggi, il testo che prevede la conciliazione obbligatoria per le
controversie condominiale rimane nel corpus normativo all'art.
71-quarter.
15) QUORUM
L'art. 14 del disegno di legge riscrive l'art. 1136 cod. civ., ab-
bassando il quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. Il
legislatore sembra voler dare maggior preso, nel computo dei
quorum richiesti, ai condomini effettivamente intervenuti in
assemblea, piuttosto che al numero totale dei partecipanti al
condominio; dall'altro lato, mutano le maggioranze richieste, in
modo tale da favorire una maggiore semplicità e celerità nell'e-
sercizio del potere deliberativo da parte dell'assemblea.
Cambia il quorum richiesto per la validità costituzionale
dell'assemblea in prima convocazione: è sufficiente che sia pre-
sente la maggioranza dei condomini (attualmente servono i 2/3
dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi. Rimane
invece invariato il quorum deliberativo.
Cambia anche il quorum deliberativo in seconda convocazione.
la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli
intervenuti (e non da un terzo dei partecipanti al condominio)
che rappresenti un terzo del valore dell'edificio.
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