CONFERENZA AMIANTO CITTA DI GELA
PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PRESSO L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA “NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL’AMIANTO”
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ONA ONLUS AVV. EZIO BONANNI “LA STORIA DELL'AMIANTO NEL MONDO DEL LAVORO”
GELA 23 SETTEMBRE 2013 ORE 16:30 AULA CONSILIARE
MODERA I LAVORI
Prof. Avv. Ezio BONANNI Presidente Nazionale ONA Onlus e Legale Vittime dell’Amianto Presidente Comitato Tecnico Scientifico Confeuropa Consumatori
INTERVERRANNO
Avv. Angelo FASULO Sindaco Città di Gela - Componente del Comitato Nazionale Tecnico Scientifico Ona Onlus
Dott. Giuseppe FAVA - Presidente del Consiglio del Comune di Gela
On. Antonio VENTURINO Vice Presidente Vicario dell'Assemblea Regionale Siciliana
On. Dott. Pippo GIANNI Deputato Assemblea Regione Sicilia - Componente del Comitato Nazionale Tecnico Scientifico Ona Onlus
On. Dott. Pino FEDERICO Deputato Assemblea Regione Sicilia - Componente del Comitato Nazionale Tecnico Scientifico Ona Onlus
On. Giuseppe ARANCIO Deputato Assemblea Regione Sicilia
Dott. Vittorio VIRGILIO – Presidente Provincia Caltanissetta ASP2
On. Salvatore CASCIO Deputato Assemblea Regione Sicilia “Relatore DDL Amianto N° 381”
On. Nino DINA Presidente Commissione II - Bilancio Regione Sicilia
On. Giampiero TRIZZINO Presidente Commissione IV - Ambiente e Territorio Regione Sicilia
On. Giuseppe Di GIACOMO
Presidente Commissione VI - Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia On. Antonio MALAFARINA
Deputato Assemblea Regione Sicilia Dott. Giuseppe DI FRANCO Componente commissione regionale amianto
Dott Maurizio NICOLOSI Direttore Chirurgia Toracica Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" Catania
Prof. Giuseppe Ugo DI MARIA Dir. Scuola di Specializzazione malattie apparato respiratorio Universita di Catania
Prof. Ing. Giuseppe MUSSUMECI
Presidente Corso di Laurea Ingegneria Ambiente e Territorio Università di Catania C.T.S.Conf..Cons .
Avv. Lucio GRECO Componente del Comitato Tecnico Scientifico Ona Onlus
Salvatore GRANVILLANO Coord. Provinciale ONA Gela - Caltanissetta
Calogero VICARIO Coord. Regionale ONA Sicilia - Coord. Provinciale ONA Siracusa
CONCLUDE:
On. Rosario CROCETTA Presidente della Regione Sicilia
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CONFERENZA REGIONALE AMIANTO GELA
Lunedì 23 settembre 2013, alle ore 16,30, presso l’Aula Consiliare, del Comune di Gela, si svolgerà il convegno
Regionale Amianto - Regione Sicilia.
La conferenza Regionale Amianto, organizzata dall’Osservatorio Nazionale, patrocinato dal Comune di Gela, costituisce lo strumento attraverso il quale le vittime dell'amianto e i loro familiari, duramente provati per il disinteresse del governo nazionale su queste problematiche, intendono richiamare l'attenzione sulla urgente necessità di adottare strumenti di prevenzione primaria, di diagnosi precoce e di adeguati risarcimenti, oltre che di interdizione delle condotte anche solo pericolose in un contesto nel quale invece le istituzioni regionali, anche grazie all'attività di sensibilizzazione, si mostrano attente a questi problemi.
Nel corso del Convegno, l'On. Pippo Gianni e l’On. Pino Federico componenti del Parlamento Regionale e del comitato tecnico scientifico dell'ONA, alla presenza del Presidente della Regione Sicilia, On. Rosario Crocetta, avranno la possibilit à di illustrare e presentare il
Disegno di Legge, in materia di amianto, “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti
dall’amianto” all'attenzione dell'Assemblea Regionale Siciliana e l'occasione della presenza del Presidente Nazionale dell'ONA, Avv.
Ezio Bonanni, permetterà la presentazione del Libro, “La storia dell'amianto nel mondo del lavoro" di cui è autore e che ripercorre
la vicenda tragica e drammatica dell'olocausto delle vittime dell'amianto proponendosi come strumento di ausilio per le vitti me e di
prevenzione per evitare altre sciagure e tragedie, come quelle che purtroppo hanno colpito il popolo siciliano, spesso inteso come
colonia delle industrie del Nord Italia, e al tempo stesso di illustrare il senso dell’impegno dell’associazione che ben lung i dal
proporre una critica fine a se stessa, intende proporre la soluzione del problema secondo i criteri dell’economia sociale di mercato,
nella elaborazione lucida, laica ed attuale che ne fece Don Luigi Sturzo, e che è richiamata nel trattato di unificazione della
Repubblica Democratica Tedesca alla Repubblica Federale dei primi anni ‘90, e che ha permesso di sostituire alla povertà il
progresso, anche nella Germania dell’Est: in altre parole, soltanto con un piano di ammodernamento delle strutture industrial i, tra le
quali quelle gelesi, sarà possibile avere degli stabilimenti salubri, senza amianto e senza altri agenti patogeni, risolvendo così tutti i
problemi che attanagliano la Regione Siciliana e la stessa nazione, dissanguata da politiche dissennate di deficit pubblico per
sovvenzionare industrie decotte e scaricando il debito sulle future generazioni e su una tassazione insostenibile, che divent a un
proprio esproprio, a danno non solo dei lavoratori, ma anche delle imprese sane.
Solo con nuove strutture e nuovi impianti si potrebbe decontaminare il sito gelese e ciò eviterebbe i costi umani ed
economici delle numerose patologie asbesto correlate e al tempo stesso si creerebbe una struttura produttiva moderna,
competitiva e salubre, rispetto a quella antiquata, realizzata tra la fine degli anni ’50 - inizio anni ’60, con massiccio utilizzo di
amianto e con scarsa attenzione per la sicurezza.
Saranno presenti un gran numero di esperti, e di rappresentanti delle forze sociali e politiche e delle istituzioni della nostra
amata Sicilia, che riteniamo abbia nel proprio DNA le energie fisiche e morali per risollevarsi anche contro ogni forma di op pressione
che ci deriva da un certo atteggiamento colonialistico e statalistico, di cui la vicenda dell'amianto con la conclamata negazione dei
diritti delle vittime è uno dei casi paradigmatici contro i quali si è sempre battuto l'Avv. Ezio Bonanni con il sostegno del la intera
ONA Regione Sicilia e di tutte le forze sane e genuine della nostra amata isola.
Certo di un vostro riscontro, invio i più Cordiali Saluti.
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Osservatorio Nazionale Amianto- Ona Onlus
L’ Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è nato nell’agosto 2008 al fine di raccogliere la sofferenza, il disagio e le difficoltà dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni, e dei loro familiari, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai essere definito, per sua natura, un “problema privato”
L’iniziativa, promossa dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, ha progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori esposti all’amianto, familiari delle vittime, professionisti, tra i quali medici, ingegneri, avvocati, ricercatori, e semplici cittadini: persone che hanno a cuore i principi fondamentali di tutela della vita, della sua dignità, sul presupposto che solo l’integrità psicoflsica e la salubrità dell’ambiente rendono fruibili tutti gli altri diritti e possono salvaguardare la stessa esistenza del genere umano.
Oggi l’Osservatorio annovera alcune migliaia di soci sostenitori, che prestano il loro contributo di idee e di lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; molti di loro sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli [sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori] espressione di tutte le formazioni politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere apartitico e scevro da ideologie dell’Associazione.
E’ presente in tutte le Regioni italiane attraverso i propri Comitati, che sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte specifiche alle modalità particolari con cui gli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti si manifestano e si concretizzano nel rispettivo ambito di operatività.
Può contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte insigni professori universitari e affermati professionisti e intrattiene rapporti di collaborazione con agenzie ed istituzioni di tutto il mondo
Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. L’Associazione si propone di
• promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, attraverso la prevenzione primaria, che si sostanzia della completa rimozione di tutti i cancerogeni dagli ambienti di vita e di lavoro, e attraverso la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce;
• rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i cittadini esposti ad amianto, ad altri patogeni e ad altri rischi professionali;
Osservatorio Nazionale Amianto- Ona Onlus - Via Crescenzio, 2 00193 Rpma 06.68890174 Sito web http://www.onanotiziarioamianto.it/ E-mail [email protected]
Sede Regionale Viale Scala Greca, 371/B 96100 Siracusa 0931.751006 www.facebook.com/osservatorioamianto.siracusa E-mail [email protected]
Osservatorio Nazionale Amianto- Ona Onlus
• tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, e alle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e discriminate a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
L’amianto e gli altri agenti patogeni, che per la loro dissennata utilizzazione e per la loro pervasività sono fonte di perenni lesioni all’ambiente e alla salute, hanno determinato il filo conduttore di tutte le attività dell’associazione che concretamente agisce
• a fianco delle Istituzioni locali e nazionali nella costruzione di un contesto normativo in cui il bando dell’amianto e degli altri agenti tossici patogeni sia dotato di effettività;
• a fianco della Magistratura, nella sua azione di individuazione e di repressione dei reati contro la salute e contro l’ambiente, e nella sua azione di ristoro dei danni causati ai singoli e alle comunità;
• a fianco delle strutture mediche, con l’obiettivo di potenziare gli interventi di prevenzione primarìa, di prevenzione secondaria, di conoscenza e di informazione sugli effetti degli agenti tossici patogeni;
• a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori e principi coincidenti con i propri, con le quali intende agire in sinergia per la tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, perseguendo insieme tutte le possibili iniziative di sviluppo.
L’Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell’originario logo costituito dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle rovine di Vetulonia, che
orta uno scudo decorato con un gufo che raffigura il “fiore della vita”. Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema: quindi il guerriero è la metafora della difesa della vita, e della sua sacralità, dal male che viene provocato dall’amianto e dagli altri patogeni.
Di questo simbolo è stato estrapolato, per l’uso corrente, lo scudo, che si qualifica quindi come sintesi dell’essenza di ogni individuo, della lotta del bene contro il male, della verità contro la menzogna, della giustizia contro l’ingiustizia
Questo profondo significato etico, che si sostanza nella lotta alla religione del profitto in favore della religione dell’uomo, è stata apprezzato anche dal Santo Padre Benedetto XVI, che il 27 Aprile 2011, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, ha esortato l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua “importante attività a difesa dell’ambiente è della salute pubblica’
Osservatorio Nazionale Amianto- Ona Onlus - Via Crescenzio, 2 00193 Rpma 06.68890174
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Sede Regionale Viale Scala Greca, 371/B 96100 Siracusa 0931.751006
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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XV Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013
(n. 381)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: Digiacomo, Assenza, Caputo, Federico, Firetto e Fontana
il 9 maggio 2013
Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto
----O----
DISEGNO DI LEGGE DELLA VI COMMISSIONE LEGISLATIVA
SERVIZI SOCIALI E SANITARI: previdenza ed assistenza sociale,
sanità, igiene
Composta dai deputati:
Digiacomo Giuseppe, presidente e relatore; Fontana Vincenzo vicepresidente;
Zito Stefano, vicepresidente; Ferreri Vanessa segretario; Alloro Mario; Cascio
Salvatore; Fiorenza Cataldo; Firetto Calogero; Grasso Bernadette; Ioppolo Gio-
vanni; Laccoto Giuseppe; Lo Giudice Salvatore; Oddo Salvatore; Picciolo Giu-
seppe; Turano Girolamo.
Onorevoli colleghi,
Il presente d.d.l. colma una lacuna storica nell‟ordinamento regionale sicilia-
no ove finora non era mai stato disposto alcun intervento normativo complessivo, organico ed incisivo nell‟annosa e diffusa questione relativa al rischio derivante
dalla presenza di amianto sia per la salute che per l‟ambiente.
Il d.d.l. in esame deriva da una riformulazione unitaria, aggiornata e rispon-
dente alle novelle regolamentari di settore intervenute (in particolare il Piano Na-
zionale Amianto dell‟aprile 2013) di cui i d.d.l. n. 3 dell‟on.le Federico, n. 306
dell‟on.le Gianni e n. 346 degli on.li Assenza ed altri, per evidenti ragioni temporali
non avevano tenuto conto.
Tra le finalità principali del d.d.l. va evidenziata quella di censire e mappare il territorio regionale in ordine alla presenza di amianto, evitando il negativo primato
della Regione siciliana –condiviso con la Regione Calabria- di non aver ancora
provveduto alla mappatura del proprio territorio circa la presenza di tale pericoloso
2
materiale che è diffusamente ancora presente sia in ambito edilizio che negli inse-
diamenti produttivi. Tale negativo primato espone tuttora la Regione alla procedura
di infrazione della normativa comunitaria di settore se non venisse approvata la
normativa in esame.
Una volta censita la presenza di amianto anche avuto riguardo al grado di ri-
schio per la salute e per l‟ambiente occorre provvedere alla sua rimozione, traspor-
to, stoccaggio e riconversione dell‟amianto in risorsa –come avviene negli altri Pae-
si europei- mediante la sua trasformazione in inerte entro un procedimento di lavo-
razione per cui dovrà sorgere un apposito impianto di trasformazione da realizzarsi
con fondi comunitari e/o finanza di progetto.
Per conseguire in modo finalmente efficace e risolutivo gli obiettivi previsti
dal disegno di legge viene superato il vincolo del riparto di competenze tra i quattro
assessorati conferenti (salute, territorio ed ambiente, energia e servizi di pubblica utilità, lavoro) con l‟istituzione dell‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto che do-
vrà cooordinare tutti i rami di amministrazione e tutti gli enti ed aziende interessate
e ove occorra sostituirsi ad essi con i medesimi poteri ed utilizzando le risorse vin-
colate in materia di amianto. Con un meccanismo di sanzioni e premialità si incen-
tiva il conseguimento degli obiettivi di salubrità ambientale e di salute pubblica
perseguiti dal d.d.l..
Com‟è noto, l‟inalazione da amianto – il cui uso è stato definitivamente vieta-
to con la legge 257/1992 – è ritenuta, sin dai primi anni del „900, altamente lesiva
della salute, tanto che la malattia conseguente, nota col termine asbestosi, fu inseri-
ta tra le malattie professionali dalla legge 455/1943. Le numerose pronunce della giurisprudenza unitamente al dettato costituzionale, hanno consentito di individuare
e garantire un vero e proprio diritto/dovere al lavoro salubre, rispetto al quale, la tu-
tela dal rischio morbigeno legato all‟esposizione del lavoratore all‟amianto ne costi-
tuisce una necessaria applicazione.
Le Istituzioni comunitarie intervennero già con la direttiva 477/83/CEE, „Sul-
la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto
durante il lavoro‟, fissando il termine per gli Stati membri fino al 1 gennaio 1987
per recepirne le norme. In seguito all‟inadempimento della Repubblica italiana, la
Commissione europea avviò d‟ufficio la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di Giustizia dell‟Unione europea
del 13 dicembre 1990 per violazione degli obblighi che le incombono in forza del
Trattato CEE.
Con la legge 257 del 1992, finalmente si recepiva la direttiva comunitaria
477/83/CEE, con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavora-
tori che fossero rimasti esposti all‟amianto, e che potevano accedere preventiva-
mente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata
qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8, legge
257/92), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patolo-
gie asbesto correlate (articolo 13, comma 7, legge 257/92.
Il d.d.l. prevede altresì l‟emanazione del nuovo Piano regionale amianto ag-
giornando quello datato 1995, unico atto amministrativo regionale di programma-
zione degli interventi di settore nonché una serie di interventi efficaci mirati al mo-
3
nitoraggio del rischio ambientale e per la salute con il coinvolgimento diretto dei
Comuni chiamati ad adottare in tempi brevi il proprio Piano Comunale Amianto.
Con una apposita conferenza annuale sull‟amianto e con la relazione periodi-
ca sullo stato di attuazione della presente normativa si intende effettuare un control-lo costante sul grado di implementazione degli interventi di bonifica ambientale e di
salvaguardia della salute.
Particolari interventi di sostegno ai soggetti affetti da patologie asbesto corre-
late deliberate dalla Giunta di Governo consentiranno di alleviare gli oneri sostenuti
nel periodo intercorrente fino al riconoscimento della malattia professionale.
Vengono inoltre disciplinati i laboratori di settore che devono rispettare i vi-
genti requisiti sui controlli di qualità.
Da segnalare l‟intervento finanziariamente più rilevante previsto che afferisce
al bando in favore dei comuni, singoli o associati, che agiscono per la asportazione,
trasporto, stoccaggio e conferimento all‟impianto di trasformazione in inerte
dell‟amianto e che fa carico ai fondi di cui al PO FESR 2007/2013.
L‟impianto di trasformazione in materiale inerte dell‟amianto costituisce una
significativa innovazione che pone la Regione siciliana sui livelli più avanzati del
trattamento dell‟amianto che da materiale problematico e dannoso viene trasforma-
to e diventa risorsa come avviene in altri Paesi europei (Francia-Germania ecc.).
Per il suo valore innovativo e per le lacune normative che vengono colmate si confida nella celere approvazione del presente d.d.l..
---O---
Art. 1. Finalità
1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai ri-schi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario Regionale ed in coerenza con le disposizioni della Legge 28 marzo 1992 n. 257, e del D.P.R. 8 agosto
1994 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, adotta iniziative volte alla
costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale ri-spetto all'inquinamento da fibre di amianto.
Art. 2.
Obiettivi
1. Costituiscono obiettivi della presente legge: a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi
con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di pre-venzione;
4
b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici
e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall‟esposizione
alle fibre di amianto; d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e
cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti
contaminati; e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte
alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto
il territorio regionale.
Art. 3 Ufficio interassessoriale dell’amianto
1. E‟ istituito presso la Presidenza della Regione l‟Ufficio interassessoriale
dell‟amianto. Tale Ufficio ha il compito prioritario di coordinare tempe-stivamente e portare a compimento tutte le procedure di competenza dei
singoli rami di amministrazione regionale, dell‟A.R.P.A., delle aziende
del Servizio sanitario regionale e degli enti locali, sostituendoli sussidia-riamente con i medesimi poteri in caso di inadempienze e ritardi nonché disponendo, ove occorra, delle risorse economiche vincolate in materia di
amianto delle singole amministrazioni non ancora impiegate affinché, en-tro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano conseguiti i seguenti obiettivi:
a) censimento e mappatura della presenza di amianto in tutto il terri-
torio regionale avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;
ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia: b) rimossa ogni presenza di tutti i manufatti in cemento amianto dal
territorio regionale nel rispetto di tutte le norme vigenti sulla cor-
retta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell‟amianto;
c) conferito tutto l‟amianto, tolto da ogni ambito pubblico o privato, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l‟impianto regiona-
le di trasformazione di cui all‟art. 14. 2. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati in nu-mero massimo di nove i componenti dell‟Ufficio interassessoriale dell‟
amianto su indicazione degli Assessori per la salute, per il territorio ed
5
ambiente e per l‟energia ed i servizi di pubblica utilità, scelti tra i dipen-
denti regionali con comprovata e documentata esperienza e competenza, almeno triennale, in materia di amianto. Il Presidente della Regione con lo stesso decreto di nomina conferisce la responsabilità dell‟Ufficio ad uno dei nove componenti. Il responsabile dell‟Ufficio interassessoriale
dell‟amianto riferisce con una relazione semestrale al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell‟Assemblea re-gionale in ordine all‟attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito
l‟Ufficio. Qualora il Presidente della Regione, anche su richiesta delle competenti Commissioni legislative, ritenga non conseguiti gli obiettivi propri dell‟attività dell‟Ufficio o ravvisi negligenze e ritardi non giustif i-
cabili che possano pregiudicare il conseguimento degli scopi per cui è i-
stituito l‟Ufficio interassessoriale applica, a carico del responsabile dell‟Ufficio e di tutti i suoi componenti, una riduzione pari ad almeno il 50% degli importi relativi alla retribuzione accessoria e di risultato su ba-
se annuale spettante. Qualora invece l‟Ufficio interassessoriale consegua concretamente risultati coerenti con i propri obiettivi, entro i tempi previ-
sti, il Presidente della Regione concede un incremento pari ad almeno il 50% della retribuzione accessoria e di risultato annuale spettante a tutti i
componenti dell‟Ufficio. E‟ sempre in facoltà del Presidente della Regio-ne di rimuovere dall‟incarico e sostituire con altra nomina il responsabile dell‟Ufficio per inadempienze e ritardi che possono pregiudicare il conse-guimento dei risultati attesi nei tempi previsti dal presente articolo. Per lo
svolgimento della propria attività l‟Ufficio si avvale del personale ammi-
nistrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segreta-rio generale della Presidenza della Regione.
Art. 4 Iniziative della Regione
1. L‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 promuove, coordina e ove occorra sostituendo sussi-diariamente con i medesimi poteri i rami di amministrazione interessati, rea-lizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:
a) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la ridefini-
zione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano Nazionale Amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'art.10 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e
successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pe-ricoli derivanti dall'amianto" approvato con Decreto Presidenziale del 27 di-
cembre 1995. Il nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontamina-zione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha una validità quinquennale ed è emanato con Decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti Commissioni legi-
slative dell'Assemblea regionale;
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b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" alla definizione e notifica, delle li-nee guida per la redazione, in ogni Comune, del “Piano Comunale Amianto" finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla
vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio da contami-nazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazio-ne delle linee guida ad adottare il proprio “Piano Comunale Amianto” e ren-dicontare annualmente all‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto i risultati
conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una ri-duzione percentuale, nella misura stabilita dall‟Ufficio interassessoriale, delle risorse assegnate ai comuni;
c) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla redazione di un portale informativo inserito nel sito WEB della Presiden-za della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nel-
le scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti
nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolo-
sità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della sa-lute nei luoghi di vita e di lavoro;
d) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
alla definizione dei criteri di premialità agli enti e soggetti pubblici e privati
che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti esposti alle fibre di amianto;
e) a comunicare tempestivamente ai competenti Ministeri i dati annuali ai sensi dell‟art. 9 della legge 257/1992 nonché la mappatura dei siti interes-sati dalla presenza di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla Legge 93/2001 e dal D.M. 101/2003;
f) al trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti
dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smalti-
mento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a);
g) al monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provin-ciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;
h) alla individuazione e classificazione di tutte le aree territoriali inte-ressate da presenza naturale di amianto;
i) al coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle
problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto,
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l) alle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto correlate o esposti alle fibre di amianto.
Art. 5
Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto 1. Il Dipartimento "Attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico"
dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccol-
ta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amian-to. Inoltre sulla base dei dati del registro regionale dei mesoteliomi istituito con D.A. 24 giugno 1998 e potenziato con D.A. 24 novembre 2003 in ottem-
peranza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002 n. 308, redige un report annuale, dif-
fuso dal sito WEB dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale.
2. Presso l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente è istituito il
registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo
di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto non-ché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità, dall'A.R.P.A., delle Aziende sanitarie provinciali e
dagli enti locali, nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell‟amianto.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbli-gati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i
dati relativi alla presenza di amianto. 4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma preceden-
te, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la
normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.
5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da
rappresentare grave rischio per la salute pubblica i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l'ap-plicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 4, della Legge 27 marzo
1992 n. 257. 7. Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune può inviare a
famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito mo-
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dulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'Ente locale il
quale è tenuto a segnalare all‟A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di set-tore e deve essere reso disponibile nel sito WEB del Comune anche ai fini
della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on li-ne all‟indirizzo di posta elettronica certificata dell‟ente locale.
8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti
dall‟amianto è confermato l‟obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell‟art. 244 del D.L.vo n. 81/2008 nonché il re-ferto all‟autorità giudiziaria.
9. Presso l‟Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all‟amianto, con l‟obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attività la-
vorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonchè la insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate.
10. L‟iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all‟amianto costituisce
il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall‟ordinamento giuridico vi-gente.
Art. 6
Conferenza regionale sull'amianto 1. Con cadenza annuale l‟Ufficio interassessoriale di concerto con l'As-
sessore regionale per il territorio ed ambiente e l'Assessore regionale per la salute e l‟Assessore regionale per l‟energia ed i servizi di pubblica utilità in-dicono una Conferenza regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiolo-
gico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimen-to dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sulla informazione generaliz-zata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.
2. Copia della relazione finale della Conferenza regionale sull'amianto è trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale che possono esprimere indirizzi pro-
grammatici per attivare interventi del Governo volti a superare le criticità di settore eventualmente rilevate.
Art. 7
Sostegno ai pazienti affetti da patologie causate dell'amianto
1. Le Aziende sanitarie provinciali nell'ambito dei programmi di pre-venzione e cura delle patologie asbesto correlate adottano specifici interventi
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finalizzati al sostegno terapeutico e psicologico dei soggetti colpiti da malat-
tie correlate all'esposizione all'amianto. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle compe-
tenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale, sono stabilite le mi-
sure di sostegno economico a valere sul bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, per contribuire, in relazione al reddito fami-liare valevole ai fini IRPEF, alle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali effettivamente sostenute da pazienti esposti ed ex esposti affetti
da patologie causate dall'amianto e residenti in Sicilia, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda per il riconoscimento della malat-tia professionale e la data del suo accoglimento.
3. Il contributo di cui al comma precedente è concesso a condizione che le persone interessate risultino iscritte nel registro regionale dei mesoteliomi o nel registro degli esposti di cui al comma nono dell‟art. 5..
4. Con Decreto dell'Assessore per la salute sono stabilite le condizioni
per la esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti affetti da patologie asbesto correlate.
Art. 8
Centro di riferimento regionale
1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell‟art. 6 della legge regio-
nale 14 aprile 2009 n. 5 nonché per eliminare la mobilità passiva extrare-gionale in materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l‟Ospedale “E. Muscatello” di Augusta il Centro di riferi-
mento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie de-rivanti dall‟amianto.
2. L‟A.S.P. di Siracusa è autorizzata a dotare l‟Ospedale “E. Muscatello” di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica
al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici.
Art. 9
Laboratori
1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull'a-
mianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normati-va statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario ac-creditamento dall‟ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adem-piere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto
nell'aria ed in campioni massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 14 maggio 1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992 n. 257". Con apposito decreto
dell‟Assessore regionale del territorio e ambiente da emanarsi entro 90 giorni
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dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il “Tariffario
Regionale Amianto” per le attività di competenza dei laboratori.
Art. 10 Interventi di bonifica
1.L‟Assessore regionale per l‟energia ed i servizi di pubblica utilità emana entro 90 giorni dall‟entrata in vigore della presente legge un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, finalizzato alla ri-
mozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all‟impianto di trasformazio-ne di cui all‟art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in consequenza secondo
le direttive del proprio “Piano Comunale Amianto” sotto la vigilanza
dell‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle finalità del bando di cui
al comma precedente, stimati in 15 mila migliaia di euro nel triennio 2013-2015, si provvede con i fondi comunitari a disposizione della Regione in at-
tuazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – Indirizzi per la riprogrammazione ed adesione al Piano di Azione e di Coesione – seconda fase.
3. Ad esaurimento delle risorse attivabili con la copertura finanziaria di cui al comma precedente ed in relazione alla necessità di successivi interventi volti alla bonifica del territorio regionale a seguito del completamento del
censimento e mappatura di cui al comma 1 lett. b) dell‟art. 2, la Giunta di
Governo provvede con deliberazione individuante i fondi comunitari e sta-tali attivabili nonché autorizzando l‟Assessore regionale per l‟energia ed i servizi di pubblica utilità all‟emanazione di un ulteriore bando per le mede-
sime finalità di cui al comma 1. 4. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l‟art. 36 bis della legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Programmi di prevenzione e di informazione 1. L‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto in collaborazione con le A-
ziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle U-niversità siciliane, dei rappresentanti dei medici di medicina generale e dell‟INAIL predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal ri-
schio amianto destinati agli ambienti di vita e di lavoro, e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanita-rio regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amian-to.
2. l'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del
Dipartimento Attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati an-
che ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto o a particolari ambiti territo-
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riali caratterizzati da notevole presenza di amianto (Priolo, Biancavilla, San
Filippo del Mela, Milazzo, Gela).
3. L'Assessorato regionale alla salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla
normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi re-lativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti gior-nalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e
diffusi in Sicilia.
Art. 12.
Contributi delle associazioni 1. L‟Ufficio interassessoriale e gli assessorati regionali competenti in
materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di
volontari contro l'amianto e delle associazioni di vittime dell'amianto con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regiona-
le delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a carico della Regione, iniziative volte al
conseguimento di risultati utili ed efficaci nell'ambito della tutela del territo-rio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contri-buire, a titolo gratuito, alle attività dei comuni, dell‟A.R.P.A. e delle A.S.P. in materia di amianto.
Art. 13 Vigilanza
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione
statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono assicurate dall'Ufficio interassessoriale dell‟amianto di concerto con l‟A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia munici-
pale territorialmente competente.
Art. 14 Impianto regionale di trasformazione dell'amianto
1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con
decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
determina i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di tra-sformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. L‟impianto di trasformazione dell‟amianto è realizzato en-
tro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con copertura finanziaria derivante dai fondi comunitari a disposizione della Regione e/o
con finanza di progetto senza oneri finanziari per la pubblica amministrazio-ne.
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Art. 15
Clausola Valutativa 1. L'Ufficio interassessoriale dell‟amianto acquisite tutte le informazio-
ni necessarie dagli Assessorati regionali: salute, famiglia, politiche sociali e
lavoro, territorio ed ambiente, energia e servizi di pubblica utilità, e dai Co-muni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni Legislative dell‟Assemblea regionale con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente
legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell‟amianto proveniente dai siti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai program-
mi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate non-
ché le criticità emerse in attuazione della presente legge. 2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di
cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente.
Art. 16 Copertura finanziaria
1.Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si prov-
vede per ciò che concerne i contributi di cui all‟art. 7 con i fondi globali del
Bilancio della Regione fino ad un massimo di 1.700 migliaia di euro. Per le finalità di cui all‟art. 10 con i fondi del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 fino ad un massimo di 15 mila migliaia di euro. Per le finalità di cui all‟art. 11, comma
1, si provvede con i fondi disponibili nella U.P.B. 11.2.1.3.1. cap. 413302 della Rubrica “Salute” del Bilancio regionale fino ad un massimo di mille migliaia di euro.
2.Altra copertura finanziaria può derivare dal riparto alle regioni dei fondi statali finalizzati ai medesimi obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013 secondo le direttive ed esigenze attuative delle finalità e misure previste dalla presente legge con delibera del Presidente della Regione su richiesta
dell‟Ufficio interassessoriale dell‟amianto.
Art. 17
Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Re-
gione siciliana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione siciliana.
COSA SI SA SULL’AMIANTO E COSA SI DOVREBBE FARE
L’amianto (o asbesto), minerale di origine naturale, costituito da microfibrille, ha prerogative chimico-fisiche che l’hanno reso utile ed utiizzabile gia’ dai tempi antichi. Dati storici ci parlano del suo uso nel Medio Evo e nei tempi moderni,
ingigantito a seguito della rivoluzione industriale. Nel 1901, Ludwig Hatschek brevetta il cemento-amianto, chiamandolo Eternit, che diventa subito popolare, nel 1911 la produzione di lastre e tegole raggiunge i massimi livelli. Nel 1915 vengono prodotte le fioriere in eternit. Nel 1928 inizia la produzione di tubi in fibrocemento,
che fino agli anni settanta-ottanta sono stati la base della costruzione di acquedotti. Nel 1933 fanno la loro comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capannoni. Negli anni '40 e ‘50 l'eternit trova impiego in parecchi oggetti di uso
quotidiano, tra cui la sedia da spiaggia di Willy Guhl, dal 1963 l'eternit può essere prodotto in varie colorazioni. Poichè le fibrille sono patogene, la loro dispersione nei giacimenti durante le attivita’ minerarie, nelle successive lavorazioni produttive, poi nell’impiego dei manufatti, infine nello smaltimento di essi al termine della vita d’uso, provoca serie alterazioni della salute. Questa scoperta risale all’inizio del XX secolo, ma da subito si e’ verificato un tiro-alla-fune tra i produttori del minerale ed i primi testimoni della patologia: i sanitari. Le vittime, sia i lavoratori, sia la gente comune, sono stati gli ultimi ad essere informati. Infine, nei primi anni ’90, l’uso dell’amianto e’ stato bandito in diversi paesi, ciononostante molti altri continuano ad estrarlo ed a commerciarlo. Soprattutto l’ambiente di molti paesi, industrializzati o in via di sviluppo, ospita tuttora manufatti in disuso o fabbriche dismesse, con grave rischio per la salute della gente. La letteratura scientifica biomedica ci insegna che le fibrille di amianto possono entrare nell’organismo sia attraverso le vie respiratorie sia attraverso il tubo gastroenterico, e che esse sono patogene sia se inalate, sia se ingerite, col potus o con i cibi, sia quando vengono in contatto con tessuti di rivestimento, epidermico e/o mucoso. Una volta entrate in circolo, esse possono raggiungere tutti i tessuti e gli organi, dove si localizzano, producendo diversi tipi di patologie. La piu’ frequente e’ una minuscola infiammazione cronica: il corpuscolo dell’asbesto. Poi le fibrille localizzate nei tessuti, trasformate in derivati epossidici, esprimono il loro potenziale cancerogeno alterando la molecola del DNA del nucleo delle cellule. Tutti i tessuti, nessuno escluso, sono proni a questa azione patogena. Sia il tessuto polmonare, sia le membrane sierose (pleura, peritoneo, pericardio, tonaca vaginale del testicolo), sono i bersagli piu’ comuni dell’azione cancerogena, ma non si sottraggono a questo tipo di effetto lesivo, p.e. la prostata, la tiroide, l’ovaio, il tubo gastroenterico, il tessuto nervoso - coi relativi tumori maligni - e i tessuti emolinfopoietici – con leucemie, linfomi et similia. Talora, la cancerogenesi si avvale del contributo sinergico di metalli pesanti, quali cromo, mercurio, arsenico, zinco Le fibrille d’amianto, inalate od ingerite, possono entrare nell’organismo in modo subentrante, reiteratamente, giorno dopo giorno, esplicando un effetto di sommatoria che porta all’accumulo nei diversi tessuti. Da questo fenomeno discende la fallacita’ di valori limite di esposizione. L’effetto cancerogeno ultimativo dipende anche dall’equilibrio tra l’azione patogena suddetta e il potenziale delle difese anticancro messe in campo dall’organismo. Anche sotto questo aspetto, sono validi i principi tossicologici generali del sinergismo e del potenziamento. Poi, analogamente a quanto avviene per altri agenti, la cancerogenesi da amianto si
Capitolo 3 Asbesto, Sapere & Fare Quaderno n. 4- 2011
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attua e si completa in un discreto lasso di tempo, prima di manifestare chiari sintomi clinici, poi la malignita’ del processo tumorale porta rapidamente il paziente all’exitus. Nel passato, il tempo di latenza dei tumori maligni asbesto-correlati era stimato in molti anni, dell’ordine di decenni, di recente la scienza biomedica ha testimoniato latenze di 4-5 anni, e un caso eccezionale di due anni. A questo punto e’ necessario evocare ed attuare il principio della precauzione verso i rischi dell’inquinamento ambientale, considerato anche dalla giurisprudenza della UE, il quale implica la prevenzione primaria, equivalente alla condizione di “rischio zero” per i cancerogeni, tra cui l’amianto. La prevenzione secondaria, che interviene dopo il superamento dell’orizzonte clinico - con sintomatologia gia’ manifesta – è meno efficace, talora tardiva. Le prevenzioni terziaria e quaternaria sono interventi del giorno dopo, essendo basate sui dati epidemiologici ed anatomopatologici, cioè dopo la conta dei decessi. Questa esigenza di rispetto dell’ambiente e della salute umana, sulla quale si basa la sostenibilita’ dello sviluppo, interessa tutti i tre momenti dell’avventura tecnologico-sociale dell’amianto: prima, durante, e dopo. Il nostro paese potrebbe essere protetto dalla ratio e dal dictum delle disposizioni legislative che hanno bandito l’estrazione e la commercializzazione del minerale, infatti la tappa del “prima” dovrebbe essere azzerata: miniere e fabbriche nazionali dovrebbero essere ormai dismesse. Per coerenza, converrebbe non realizzare lavori infrastrutturali che comportassero il dislocamento di rocce amiantifere, non per produrre manufatti contenenti il minerale nocivo, proibito, ma per formare nuove vie di transito (T.A.V.) Nel contempo, si impone di prendere in considerazione, e di provvedere al riguardo, il rischio legato all’esistente che configura le tappe del “durante” e del “dopo”. Pare che nel nostro paese ci siano ancora in giro circa due miiardi di m2 di lastre di cemento-amianto, delle quali molte sono deteriorate: queste sono un rischio concreto per la diffusione di fibrille, quelle tuttora integre sono un rischio potenziale. Pero’, tutte meritano di essere inertizzate secondo le tecnologie messe a punto e brevettate che oggigiorno sono disponibili. In questo modo, attraverso un radicale trattamento termico adeguato in apposite attrezzature, il cui costo unitario equivale a quello di un inceneritore – alias termovalorizzatire - di RSU, le fibrille verrebbero trasformate in materiale inerte dal punto di vista della salute e riutilizzabile come materia prima-seconda in molti impieghi produttivi. L’alternativa di “bonificare” l’amianto rimuovendolo, impacchettandolo, e conferendolo alle discariche dedicate, è solo un costoso ma rischioso palliativo, capace solo di tenere in piedi un colossale giro d’affari, e di alimentare un’enorme bugia. E relativamente poco vale la sostituzione delle lastre di eternit con altrettanta superficie di pannelli fotovoltaici, infatti, fintanto che le fibrille esistono tal quali, altrove, il rischio amianto correlato sussiste – le fibrille, dalla discarica, possono prendere la via dell’aria ed essere inalate, oppure dell’acqua di falda, ed essere ingerite o assorbite attraverso gli epiteli dei tessuti di rivestimento - risulta solo spostato di sede, in parole povere, è come se una donna di casa scopasse la polvere sotto al tappeto, celandola, invece di toglierla di mezzo con l’aspirapolvere.
Giancarlo Ugazio gia’ professore ordinario di Patologia Generale
presso la Scuola Medica dell’Universita’ di Torino e socio onorario del Comitato di Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio di Sesto San Giovanni (MI) 335.5938275; 011.7640356
e-mail: [email protected] o [email protected] sito web: www.grippa.org
Capitolo 3 Asbesto, Sapere & Fare Quaderno n. 4- 2011
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DOCCIA CON ACQUA ALL’ASBESTO
2 mg
ASBESTO
Acquedotti con tubature di Eternit (1950-1980) 1983 a Winnipeg (Canada) concentrazione 12 x 106 ff / 1,364 litri USEPA: Intervento quando > 7 x 106 ff / / 1,364 litri di fibre con lunghezza > 10 µm (non conteggiate le ff con lunghezza< 10 µm)
BULBO OCULARE
2 mg NASO e FARINGE
4 mg VAGINA
OVAIO R.E.Gordon 1,5 x 106 ff / g p.u.
1 mg SOTTOMENTO
DOCCIA ALL’ASBESTO [24 ore ] ASBESTO ---- 1 / 5 - 1 / 12
Y.Omura
Capitolo 3 Asbesto, Sapere & Fare Quaderno n. 4- 2011
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COMPRESENZA E SINERGISMO DI METALLI PESANTI CON L’ASBESTO NEL GLIOBLASTOMA MULTIFORME DEL CERVELLO
Agenti patogeni
Sedi anatomiche
Cavità nasale
Tessuto cerebrale normale
Glioblastoma multiforme
Nucleo del Glioblastoma
multiforme
Asbesto 2 mg 0.1 mg
0.2 mg
2 x 2.0 mg
20 x
Cromo 1.0 pg 5.0 ng
5.000 pg 30 μg
30.000.000 pg
Arsenico 1.0 pg
25 pg 4 ng
4.000 pg
Zinco 5.0 μg
0.06 mg
60 μg 1.2 mg
1.200 μg
Selenio 0.5 ng
0.25 ng
0,5 x 1.5 ng
3 x
10−3
milli m millesimo 0,001
10−6
micro µ milionesimo 0,000 001
10−9
nano n miliardesimo 0,000 000 001
10−12
pico p bilionesimo 0,000 000 000 001
(1) (2)
(3)
(4)
Capitolo 3 Asbesto, Sapere & Fare Quaderno n. 4- 2011
5
(1) Cavità nasale
Asbesto: 2.0 mg
(2) Tessuto cerebrale normale Asbesto: 0.1 mg Cromo: 1.0 pg Arsenico: 1 pg Zinco: 5.0 μg
Selenio: 0.5 ng
(3) La maggior parte del Glioblastoma multiforme Asbesto: 0.2 mg Cromo: 5.0 ng Arsenico: 25 pg Zinco: 0.06 mg Selenio: 0.25 ng
(4) Piccolo nucleo centrale del Glioblastoma multiforme Asbesto: 2.0 mg Cromo: 30 μg
Arsenico: 4 ng Zinco: 1.2 mg Selenio: 1.5 ng
Yoshiaki OMURA – ASBESTO E TUMORI MALIGNI
Acupuncture & Electro-Therapeutics Res., Int. J. 31, 61-125, 2006 Asbestos as a possible major cause of malignant lung tumors (including small cell carcinoma, adenocarcinoma and mesothelioma), brain tumors (i.e. astrocytoma and glioblastoma multiforme), many other malignant tumors, intractable pain including fibromyalgia, and some cardio-vascular pathology: safe and effective methods of reducing asbestos from normal and pathological areas. L’asbesto come la maggiore causa possibile dei tumori polmonari maligni (compresi il carcinoma a piccole cellule, l’adenocarcinoma e il mesotelioma), di tumori cerebrali (cioè l’astrocitoma e il glioblastoma multiforme), di molti altri tumori maligni, del dolore intrattabile, compresa la fibromialgia, e di alcune patologie cardio-vascolari: metodi sicuri ed efficaci per ridurre il contenuto dell’asbesto dai tessuti normali e patologici. HELLER D.S., GORDON R.E., KATZ N. Am J Obstet Gynecol. 18, 346-347,1999. Correlation of asbestos fiber burdens in fallopian tubes and ovarian tissue. Correlazione tra il conteggio delle fibre d’asbesto nelle tube di Falloppio e quello del tessuto ovarico.
Da “ASBESTO, IERI-OGGI-DOMANI” di Giancarlo Ugazio N.B. Le frasi scritte con caratteri rossi riferiscono informazioni e concetti acquisiti grazie alla partecipazione dell’autore al 27° Simposio dell’I.C.A.E.T. alla Columbia University di New York (21-24 ottobre 2011)
OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO
L’Osservatorio nasce per raccogliere la sofferenza, il disagio e le difficoltà dei lavoratori esposti
all’amianto e dei familiari delle vittime dell’amianto, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le
conseguenze di quello che non potrà mai, per sua natura, essere definito un “problema privato”.
L’iniziativa, promossa dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, ha
progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori esposti all’amianto, familiari delle vittime,
professionisti medici e legali, ricercatori, semplici cittadini; oggi l’Osservatorio è presente in quasi
tutte le Regioni italiane, può contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno
parte insigni professori universitari e affermati professionisti, intrattiene rapporti di collaborazione
con agenzie ed istituzioni di tutto il mondo.
Gli scopi ed i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia. Essa promuove e tutela la salute in ogni ambito di esplicazione della vita
umana; persegue scopi di rappresentanza, tutela, assistenza morale e materiale dei lavoratori esposti
ad amianto, ad altri patogeni e ad altri rischi professionali, nonché delle vittime dell’amianto e dei
loro familiari; tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento
alle lavoratrici e ai lavoratori, e alle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e
discriminate a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
Sede Nazionale Via Crescenzio n° 2 – 00193 Roma
Tel/Fax 06.68890174 E-mail [email protected]
Sede Regionale Viale Scala Greca n° 371/B - 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931.751006 E-mail [email protected]
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Tel. 0933.908621 E-mail: [email protected]
Web: http://www.onanotiziarioamianto.it - http://osservatorioamianto.jimdo.com/
Codice Fiscale: 97521310587
Banca CariparmaCREDIT AGRICOLE
COD. I.B.A.N. IT67L 06230 14700 000040027069
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