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GERDIL-Trattato Del Matrimonio

Date post: 05-Dec-2015
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Trattato del matrimonio o sia confutazione de sistemi contrarii all'Autortà della Chiesa circa il Matrimonio.Dell'Emo Sig. Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil. Roma 1803
222
v,- _.< , ', ,_.V,__V__,_wfo TRATTATO DEL MATRIMONIO 0 SIA Confutazionc dc’ Sistemi contrari all’Autorità della Chiesa circa il Matrimonio \ Dell’ Er710 Sig. Cardinale GIACINTO SIGISMONDO 'SÌERDIL . OPERA POSTUJMÀ ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PIO SETTIMO PONTEFICE OTTIMO MASSIMOq' -\\_ \ WWW ' ri:î:k \. I r _\ _;2;.. . "- m \-, -‘ \ \ ROMA MDCCCIII. NELLA STAMPSRIA DELL’ ACCADEMIA DI RELIGIONE CATTOLICA Con LICENZÀ nz’ surnmom. /.
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Page 1: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

v,- _.< , ', ,_.V,__V__,_wfo

TRATTATO

DEL

MATRIMONIO

0 SIA

Confutazionc dc’ Sistemi contrari all’Autorità

della Chiesa circa il Matrimonio

\ Dell’ Er710 Sig. Cardinale

GIACINTO SIGISMONDO 'SÌERDIL .

OPERA POSTUJMÀ

ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PIO SETTIMOPONTEFICE OTTIMO MASSIMOq'

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ROMA MDCCCIII.

NELLA STAMPSRIA

DELL’ ACCADEMIA DI RELIGIONE CATTOLICA

Con LICENZÀ nz’ surnmom.

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Page 2: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

III

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Page 3: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

BEATISSIISÎO/PADRE

I

Fin dai primi momenti, BEATISSIMO PADRE,

in cui tutto il Mondo Cattolico tanto giu

bilò nel vedervi eletto con ispecialissimi

tratti di alta amorosa Provvidenza a Vica

rio di Cristo, e qual' Angelo di Pace, e si

curo pegno di futura felicità Contro le scia

gure , che agitarpno il Cristianesimo , 1’ Bino

Cardinale Gerdil di sempre preziosa , eim

Page 4: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

1v

mortale memoria nella mia Congregazione

non solamente, ma nelle Repubbliche ezian

dio Cristiana, e Letteraria , penetrato dal.

la più giusta , e vera letizia della Vostra

Esaltazione, e pieno della più profonda ,

e filiale venerazione , si fece un rispetto?

so dovere di sottoporre all’ illuminatissimo

Vostro giudizio, e di consecrare all’Augu

sto Vostro Nome quel suo Esame tanto so

lido , e importante , lavoro intrapreso , com',

egli ne attesta , sotto i Venerandi auspigj ,'

e Sovrani ordini dell’ eternamente gloriosa me

moria di Pio VI. , diretto adifendere i Sacri

Diritti della Gerarchia , e a vendicarli da

gli enormi attentati d’ imperversati erran-î

ti, che sotto il meridicato colore di non

prendere di mira se non le tiranniche leg

gi di un sistema di superstizione , com’ es

si dicono , oppressivo della ragione , e del

la naturale libertà dell’ uomo , scaltramen

te anzi adoperati si sono ad' isvellere ogni

principio, e sentimento di Religione , e

quindi a vilipendere , e atterrare , se lor’

avesse potuto avvenire , la tanto celebre

Dogmatica Costituzione Aucz‘orem Fidei ,

emanata da questa Vostra Primaria Sede ,

da cui, per detto di S. Ireneo, scende , e

per bocca de’ suoi Pontefici si diffonde in

Page 5: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

V

tutte le Chiese il Preconio della Verità: Ed

uno è questo de’ più insigni Monumenti , che

renderanno mai sempre negli Annali della

Chiesa Grande , e Reverendo il nomedel

Zelantissi-mo Vostro DeceSsore. ' ‘

‘ Voi degnaste accogliere allora, 0 BEA.

TISSLMO PADRE , con parzialissime significa

‘ zioni di Benignità, e Clemenza quella of

ferta. E l’ opera divulgatasi‘nelle due Edi

zioni di Venezia, e di Roma fu applaudita

daibuohi, ammirata dai Saggi, e dichia

rata‘ trionfante anche per giudizio di talu

no degli stessi ‘Impugnatori della f Suprema

Pontificia Autorità : i quali siccome non

osarono replicare fin qui alla verità delle ad

dotte dottrine, e alla forza delle sue argo

mentazioni , cosi è da sperare , che sia per

effettuarsi il consolante annunzio dell’Ap

postolo riguardo alli pervertitori della‘Dot

trina, e della Pace della Chiesa nascente :

Sed ultra non proficient; .\_insipientia enim eo

rum manifesta erit omnibus .

Un.tal fruttuoso, e consolante effet

to non potea essere superiore alla Vostra

espettazione . Voi fino da quando onore

volmente sosteneste la carica di Lettore

nell’Inclito Ordine del Patriarca S. Bene

detto eravate conoscitore , ed estimatore

Page 6: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

vr -

delle Opere del Cardinale Gerdil, e vede

ste fin (1’ allora, che niente a lui mancava,

non copia di dottrina, non sottigliezza di

l’aziocinj , non nobiltà, e,vivezza di stile,

non robustezza-di eloquenza , non purità

dî»intenzione i non sincerità-di zelo, non

umile dolcezza ',. non qualunque altra dote ,

per cui siccome ottenne. gli E10gj dagli stes

si Increduli, così-meritasse giustamente di

essere da noi annoverato fm;i più insigni

Scrittori, che hanno _. giovata la Chiesa ,

impugnati gli; errori , difese le Cattoliche

Verità, edificati tutti i Fedeli. Onde av*

Yen-ne,-cheessendodal Gran Pio VI. pre

miati;i Vostri meriti' coll’innalzarvi alla Di

gnità della Sacra Porpora, e coll’ al‘ridarvi

il Governo della Illustre Chiesa di Imola ,

sollecito di salvare il Gregge dal veleno di

unagcieca , e riprovata Filosofia , pconsiglia- 4

ste lo studio delle Opere del nostro Car

dinale , e già vi disponevate a dare alle

Stampe la traduzione Italiana dalle Fran

cesi, che il solo deplorabil corso delle sof

fette vicende vi hanno impedita. I

La stima , che aveste per le Opere ri

ferivasi per anco all’ Autore .. Quindi elet+

to Voi Sommo Pontefice dato gli avete co

stantemente -le maggiori;dimostrazioni di

Page 7: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

vu

Sovrana Paterna. Bontà: Lui consultairaie

ne’ più spino‘sh,’ edimpòrtanti iaffàri< della

Chiesa -: Lui in ognimaniera voleste ono

rare: e Lui c0nfortaste e sollevaste in tut

te le circostanze con singolariss'ime Bene

ficenze fino agli ultimi respiri della sua

vita mortale. Quale poi non fu il dolore,

che provaste al sentir la sua morte? Fu di

mio dovere recarvene il funesto annunzio,

cui non potei disgiungere dall’ altro delle

lagrime della mia Congregazione , di cui

allora sosteneva le veci del Capo, per aver

essa perduto nella morte di lui il principal

suo lume, ed ornamento: E Voi ,BEATISSI

MO PADRE , in poche parole ‘dichiaraste in

sieme la Vostra particolar commozione , e

pronunziaste un grande Elogio al Cardina

le defunto , dicendomi: Abbiamo Noi per

duto più di v_oi . Avea il Cardinale Gerdil

amata sempre la povertà, e fu dalla stessa

nel cospettodel Signore singolarmente ono

rata la sua morte : E Voi sollecito, che non

mancasse di suflragj , cdi sepolcrali ono

ri, gli ordinaste una Funebre Funzione in

questa Chiesa del suo Instituto , in cui

non ebbero risparmio le spese, nèlimiti la

Vostra Sovrana , e Religiosa Magnificenza .

Anzi interprete degli ultimi suoi pii deside

Page 8: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

vm '

rj decretaste la rassegna delle sue Pensioni

a’ suoi Ecclesiastici Famigliari, e consolas

te con abbondanti ,. ed annuali: soccorsi

la restante Famiglia , che piangeva‘1amafi

ramente la perdita del suo caro Padrone ,‘

che teneva in luogo di Padre.

Achi altri dunque, se non che a VOi,

e al Vostro Nome Augusto poteasi consecra«

re, o BEATISSIMO PADRE , quest’ Opera Postu

ma del Cardinale Gerdil ? Egli stesso il Por

porato Autore lo riconobbe per un dovere di

sua rispettosa riconoscenza, e già col mezzo

di Autorevole Personaggio ne avea aVoi ma

nifestato il disegno , e datane al Pubblico

una non oscura significazione allorché ne

promise la Stampa nel suo Esame a Voi de

dicato . Che se la virtuosa diffidenza di se

stesso , e la costante umile difficoltà di dare

alla luce le sue composizioni gli hanno impe

dito di presentarla a VOSTRA SANTITA‘ colle

proprie sue mani, non si è dimenticato ne

gli ultimi giorni di sua vita di commetteme

1’ esecuzione .

Fui io , BEATISSIMO PADRE ,‘ che ebbi

questo glorioso incarico ; e fu uno de’ princi

pali, che m’ impose , ‘allorchè vicino a mor

te, raccogliendo tutto il suo spirito , mi af

fidòi suoi Manoscritti, e mi dichiarò per pub

Page 9: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

lx

blico Atto suo Erede Fiduciario . E quindi

all’ alto onore, che mi avea accordato nelle

note vicende di convivere meco in Torino ,

di fermarmi in appresso nella sua Abbazia di

S. Michele alla Chiusa , di seco condurmi al

Conclave in Venezia, e di farmi compagno

di tutti isuoi viaggi , volle aggiungere quest'

ultimo prezioso pegno del favorevole animo,

e della generosa affezione di un Protettore ,

Maestro, e Padre , quale sempre mi fu il Cardinale Gerdil .- i - «

Fedele io dunque al mio sacro dovere

umilio a Vostra Santità-quest’ Opera , men-3

tre la pùbblicocolle Stampe. Nè punto difi

fido , che sia per gradirlanon ostante l’inde

gnità dell’offerente . E come temere P Pre

sento un'Operadel Cardinale Gerdil, e la pre

sento in suo nomezPresento un'Opera sopra' il

Matrimonio Cristiano indirizzata a difende

re la Dottrinadella Chiesa tanto combattuta

a nostri giorni: Ela presen to-a Voi ‘PONTEFICE

OTTIMO ‘MASSIMO, che amaste , -e'beneficaste

tanto vilCardinale Autore , e che alla Sapien«

za, e allo Zelo ,con cui siete tutto intento

a frenare gli errori, e a pacificare la Chiesa

ne’ tempi più torbidi , accoppiate una singo

lare Umanità , e una tal Mansuc tudine , per

cui tutti cortesemente accogliendo, e i desi

1-:

Page 10: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

x

derj di tutti san tamente prevenendo, e con-i

solando , siete divenuto l’Oggetto delle par

ticolari lodi, e delle sacre compiacenze di

tutto il Cattolico Mondo. , ,

Per le quali cose tutte oso io pure spe

rare, BEATISSIMO PADRE , che non solo sarà

degnato d’un benigno Vostro compatimento

questo per me onoratissimo ufliiio , ma che

anzi non sarete per mancarmi del Paterno

Vostro affetto , e dell’alta Vostra Protezio

ne , che divotamente imploro. Sarà questo

come il colmo , che Vostra Beatitudine por

rà alle Beneficenze , senza numero usate a

quella chiara Memoria , e uno de' singo

lari tratti di quella Sovrana , ebenigna Cle

menza , di cui non cessa onorare al,tresî la mia

umilissir_na Congregazione .]Ai comuni fer

ventissimi Voti della quale perla lunga e

prospera conservazione di Vostra Santità a

sempre maggiore vantaggio , se letizia ' di

Chiesa Santa, unendo i miei particolari , con

profondissimo,rispetm prostraro al bacio de’

Suoi Santissimi Piedi, chiedo l’ Appostolica

Benedizione , e ho l’ onore di confermarmi

Di Vostra Santità

,.

L

%mìlìrsimo , orrequìorirsìmo , ubbidientisrimo servo ,

e figlio Leopoldo Scati Barnabita .

Page 11: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

XI

I M P R I M A T U R ,

Si videbitur Reverendissimo . P. Mag. _Sacri Palatii Ap0st.

Benedictu: Fenaja Vicerg.

APPROVAZIONE.

La Chiesa , che a ragione si assomiglia ad una ordinata schiera a;

combattenti, ha avuto in ogni età nemici da vincere, umida sog_

giogarli : Dalle sue Torri pendono_a mille_i rilucenti scudi; ma'quan

doi cimenti perlei furono maggior: , egli assalti più Perigliosi creb

bCI'O i forti a raddoppiarle in capo gli allori: ebbe ella i Saulli ad abbat.

terei mille, nèmancaronle all’uopo i Davidiadebellarne i dieci mi

la. . Il solo esempio di Agostino , che tanti aun tempo, e si diversi

errori ebbe a combattere , basterebbe per tutti: Sembra quasi ima

possibile , che tanto abbracciar potesse un Uom da se ; eppure

i:tiu: ore ,

Piumino lib rorum munda»: rflluxere per e». nem

come di lui cantò San Prospero . Non in voleva meno a que’ tempi,

in cui sommo era il bisogno : cunrta bo:tilir.m marlaìnamenta telorum

codesti: juvamini: ‘UÎTIIHB ronfringen:, non :olam ip:e de bo:te victoriain

referen: triumpb awit , quin etiam posteri: certamli , et ofnrwdì ordi

nem , si quando e; irta praoim: recidiva au:u infandum Caput erigere ni

teretur , ostendh , scrisse Fulgemio . Non varia 1’ economia di ProV

videnza : ne’ massimi bisogni dell’età nostra :u:cito:‘ri in seno un 54

cerdote fedele , che rovesciò le nuove macchine d’ Inferno : che sente

prc vinse , e a vincere lasciò preparate le armi, se mai ardisseroine

mici di rial2are la'testa . Questi fu il Card. Gerdil di ch. mem., il CUÌ

ritratto sembrami 50migliantea quello, che di Agostino fece Pome

rio : Episcopu: acer ingenio , :uawi: eloquio , :aerulari: Literaturaeperi

m; , in Ecclesiastici: [aioribur opero:ur , in quotidiani: di:p:«tattonibus

tlaru: , in anni ma attiene un; mito: , in rafo:itione ma Fidei no:trae

Catboliru: , in quae:tionibur ab:oloendi: acuta: , in reoinccndi; Haereti

ci: cirrum:jî€ctus . Ne’ tanti Libri, che pubblicò egli vivente , vedran

‘ ' ci ebbe acombaxtere; a me , cui per

Sacro Palazzo tocca la sorte di legge

, l’Opera Postuma, diretta a confutare l’Apo

stata Spalatense co’ moderni seguaci dl lui , èriserbata la compiacen2a

di potere arrestare , che vi ho veduta l’ anima dell’Efixo Scrittore: Egli

è sempre, e da per tutto a se stesso uguale; non lasciano menomo

scampo a’ suoi Avversarj; è posta nel maggior suolume la Verità Cat

tolica : Regolarità di piano , nitidezza di stile, forza di argomentazio

ne , robustezza di prove, tutto insomma concorre a renderla degna di

Stampa. Tale la reputo . -

Dall’0spizio di S.Salvatora in Onda, questo di 1;. Ottobre 1802.

F. lampo Belli Proturator Generale dc’ Minori Conoentuali ,

E:aminatore de’ Ve:co'Ui , e Con:ultore del S. O.

Page 12: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

XII '

APPROVAZIONE.

Ilsolo nome della eh. me. dell’ Brno Gerdil vale per una piena com

mendazione della presente Opera , il cui importantissimo soggetto è la

Confutazione de’ sistemi contrari all’Autoritì della Chiesa circa il matri

monio, ech’è uno degli ultimi lavori di quella mente sublime, e di

quella penna instancabile, che oltre la metà di un secolo s’ impiegò in

sostenere e difendere isacri diritti della Religione, e della Chiesa .

Spiccan0 in qucsf Opera gli stessi pregi , che son comuni a tutte le ah

tre produzioni del dottissimo Cardinale, chiarezza , e precisione

d’ idee , sottigliezza , esolidità di raziocinio; fino discernimento nel

penetrare, e forzainvitta nel distruggere gl’ insidiosi raggiri degli a;v

versarì della verità; e tutto questo congiunto con una mirabile mode

razione, che fu sempre propria di quell’ animo, quanto grande in

ogni genere di Scienza, cdi virtù , altrettanto modesto , umile , be

nigno , nimico di ogni errore , ma compassionevole verso gli erran

ti . Sebbene composta quest’ Opera nell’ estrema vecchiezza , anzi

ché esser soggetta alla debolezza naturale di quell’ età , mostra tutto il

nerbo , e il vigore dell’età perfetta . Questo è il giudizio, che ne

ho formato in leggerla e considerarla per ordine del Rn'10 P. M. Tom

maso Vincenzo Pani Maestro del S. Palazzo; e quindi trovandola non

che esente da qualunque cosa contraria alla parità del Dogma, e della

morale cristiana, opportunissima per l’ opposto ad illustrare, e vin.

dicare un punto assai interessante di nostra fede , qual’ è l’Autorità del

la Chiesa sul Matrimonio Cristiano , stimo che convenga pubblicarla

colle stampe , e aggiungerla alle moltissime eccellenti Opere dell’ in

signc Porporato , la cui memoria sarà sempre venerabile , e preziosa

nella Chiesa Cattolica .

Roma dalla Casa di S. Maria Maddalena 3 t. Ottobre 18e2.

Michel’ Angelo Toni Prot. Gcn. de' Cb. Rég. Ministri degli

Infermi Consultare del Sant’ Oflizio . ‘

I M P R I M A T U R ,

Fr. Ioannes Ba tista Chiesa Magister Socius Rrîii P. Mag.

Sue. Pa t. Apost. ‘

Page 13: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ELENCO

DE’ PARAGRAFI

CONTENUTI NELLA PRIMA PARTE.

W

Discorso Preliminare

De’ sistemi contragj all’ Autorità della Chiesa circa il Ma

trimonio ; ed in prima delle incoerenze , e de’ Sofismz'

dell’ ,prtata Marco Antonio De Domini: , uno de’ pri

man Autori delle nuove dottrine relative al proposto ar

gomento ‘

PARTE PRIMA

Delle incoerenze di Marco Antonio De Dominis nell’

impugnare l’Autorità della Chiesa intorno al

vincolo del Matrimonio , e le cause ad

esso relative .

v

Inganno , e contraddizione dello SPalatense nel

‘ pareggiare il Matrimonio ad ogni altro con

tratto umano , e civile

Contraddizione dello Spalatense nell’ assoggetta

re alla Podestà Civile la legge dell’ unità , e

della indissolubilt'tà, dopo averla riconosciuta

Legge Divina , superiore ad ogni umana Po

destri

Abuso che fil lo Spalatmre dell’Autorità d’Ivone,

onde attribuire alla Podestà Civile la facoltà

di concedere il divorzio quanto al vincolo

Ripiego dello Spalatemeper conciliare colla legge

di Dio 1’ autorità , cb’ egli attribuisce alla

Podestà Civile intorno al vincolo del Matri

ma

5. I.

5. 11.

5. m.

5. IV.

' Pag. 1

I9

32

38

47

54

Page 14: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

g. v.

5. VI.

. VII.

. VIII.

I X0

9

5

9. 1x.

9

e. XI.

XIV

DIGRESSIONE

Contro l’inginrta imputazione , che li difen:ori

de’ diritti della Chie:a :ieno men favorevoli

all’ autorità del Principato

Argomento dello Spalatensc tratto dal confronto ,

ch’ ci fa tra 1’ Acqua come materia del Batte

simo , e il contratto come materia del Sacrm

mento nel matrimonio

Inoltramento dello Spalatenre nell’ attribuire al

Principato la facoltà di concedere il divorzio

non solo per via di legge generale , ma anche

a titolo di Epiclvcja

Del Concubz'nato

Del Matrimonio Clande:tino

chl’ Impedimentz' , o::ia dc’ Difetti ortantz' al

Matrimonio per di:porzz.ione delle Leggi

Dell' Autorità de’ Padri

Qualmente Giurtiniano allegato particolarmente

dagli Avverrarj , come pure altri Regnanti

adottarono le leggi ai Canoni per accertarne

l’ esecuzione

’ XII. Po::e::o della Chiesa nel giudizio delle Game Ma

trimoniali riconosciuto dalla Spalatense . Mo

do calunnioro , con che tenta , ma vanamente ,

di claderne la forza

58

60

68

74

92

98

117

123

134

Page 15: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ELENCO

er.‘

S.

. II.

III.

IV.

DE‘ PARAGRAFI

CONTENUTI NELLA PARTE SECONDA .‘

W

PARTE SECONDA

Di alcune particolari erronee massime di Launojo ,

e di altro più recente Novatore .

De’ modi tenuti dagli Avversarj per eludere la

forza de’ Canoni Tridentini con pervertz're il

significato delle voci.-, ed in prima della nuova

depra'vata interpretazione della voce Chiesa.

recata da Lannojo

Altra stravolta interpretazione della voce C0

stituire recata da novello Scrittore . Ingiurio

si suoi modi wrsoz' Venerandz' Padri di quel

Sncro Ecumem'co Concilio

Assurdo idea dell' nnnullazione recata dal mede

simo

Tcrz.o raggiro di altro anonimo Scrittore per

istrrrvolgere l’ intelligenza de’ Canoni Triden

ttnt .

Illusione di Launojo nella distinzione , che si

prenda ad insinuare tra li Canoni Dommatz'ci ,

ed i pretesi disciplinari del Concilio di Trento

relativamente al Matrimonio

L’ Autorità propria , e indipendente della Chiesa

nell’ apporre impedimenti dirimenti , nindicata

colla dommaticn Definizione del Tridentin0

contro 11' Sistemi s) di Lnunojo , che del novel

lo Scrittore

Della Facoltà delle dispense. Vano distinzione

introdotta dal novello Scrittore tra le dispense

VII.

Page 16: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

‘\‘

\,

XVI

digrazia, e le dispense di giustizia . In wi

gore de’moiprincipj competereóbe a’ Magistra

ti inferiori 1‘ autorità di dispensare nelle leggi

della mperiore Podestà legislativa

5. VIII. Curioso trattenimento dell’ autore sopra un Pan-o

di Sanchez. concernente 1’ autorità de’ Vexcovi

in materia 4’ impedimenti , 6 ditpeme Matri

marziali

S. IX. Segue 1’ Autore a confutare l’ M-‘Ì0mrl di Sane/m.

_ colla Teoria delle proporzioni

9. X. Compleuo di altre prove dell’ Autorità Ecclesia

.rtim e Pontificia , in materia di legislazione ,

e di di:peme , somministrate dalle incoerenze ,

ed abuu'we interpretazioni :parse nell’ Opera

dell’ Autore

. Osterwzioni

a

170

174.

183

189

190

Page 17: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

.L. DISCORSO PRELIMINARE.

Abusando i Novatori del doppio aspetto , sotto cui suole

il Matrimonio riguardarsi , or come contratto , ed or come

Sacramento , insidiosamente se ne valgono per far apparire

nell’ union conjugale una tale separazione tra l’-E::cre di

contratto , e l’Ente di Sacramento , che mostrando voler

lasciare alla Chiesa tutto ciò , che può s ettare alla ragion

di Sacramento , si fanno lecito di toglierIe ogni diritto , ed

inspezione sulla unione conjugale , che si forma per via del

Contratto , ed in conseguenza sulla validità , _o invalidità ,

sulla. sussistenza , o insussistenza del vincolo, che ne risulta.

Sebbene abbiamo rocurato in questa Opera di svilup

pare i loro sofismi , e i confutarli , pure trattandosi di un

argomento non poco intralciato er la complicazione de

«apporti, che ha il Matrimonio li differenti stati dell’Uo

mo , sotto la legge di natura , sotto la. legge civile , e

sotto la legge del Cristianesimo, si è creduto necessario ,

non che opportuno ( giacché non tutto può dirsi in o ni

parte ) il premettere questa preliminare dichiarazione, e

di esporre come a prima vista sotto gli occhj de’ Leggitori

una più precisa nozione de’ differenti tuttocchè affini siste

mi , che si hanno da impugnare; e prevenire in tal guisa

certe dubbiezze , che tratto tratto potrebbon0 di leggieri

insorgere nel decorso dell’ Opera per qualche difetto di at°

tenzione al preciso particolare punto, di cui si tratta in quel

tale determinato luogo (a) .

f (4) Vi ha chi ha eccitata qual

che diflicoltà intorno alla denomi

nazione di Contratto attribuita al

Matrimonio nello stato di natura:

sotto pretesto che da S.Tommaso,

e da'Dottori più antichi chel’han

no preceduto , il Matrimonio_,

ossia l’ union coniugale in quello

stato si denomina non Contratto,

ma oflicium natura: . Ma checche

sia dell’ asserzione, ben chiaro

si comprende, come il dire che

1’ union coniugale fu prima isti

tuita in oflîcium naturae , non es

Page 18: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

a Y DISCORSO

Sembrano gli Avversarj voler partire da un principio ,

che è loro comune con noi, e che siccome tratto da S.Tom

maso (a) , inteso che sia nel senso del S. Dottore, non e

contraìcletto da veruno : cioè che il Matrimonio fu in prima

istituito qual u'iizio dinatura per modo di contratto natu«

rale : che inquanto diretto al buon ordine della Società do«

vette soggiacere alle leggi della medesima in ragion di con

tratto civile : E che finalmente nella legge di Grazia fu da

Cristo sollevato alla dignità di Sacramento . Che pertanto

otendosi dare un vero , e legittimo Matrimonio spogliato

dalla ragion di Sacramento , qual fu dalla sua prima origine

fino a Cristo, e qual tutt'ora sussiste fuor della Cristianità, vi

ha dunque una distinzione da farsi tra il Matrimonio consi

derato come contratto, ed il Matrimonio considerato come

Sacramento . Fin qui possiamo in qualche modo convenire

colli nostri Avversarj . La differenza, e differenza essenzialis

sima, consiste nel fissare in qual senso debbasi intendere una

tale distinzione , come pure nelle conseguenze, che se ne

deducono . E qui comincia , e s’incontra il bivio , che divi-/

de la via regia , e luminosa dell’ insegnamento cattolico

dall' oscuro intralciato laberinto d' incoerenze , e di errori,

ne' quali si vanno miseramente avvolgencloi nostri Avw:rsarj,

Essi sotto pretesto , che l' unione coniugale sussiste

va , come si è detto , innanzi alla legge di Grazia , inten

dono, che Cristo col farne un Sacramento abbia soltanto

disposto , ed operato , che all' union coniugale , qual si

forma per via del contratto , si aggiugnesse mediante un

certo rito una misteriosa entità , o qualità spirituale , . che

senza nulla influire nella unione conjugale , diretta sia uni

camente a diffondere la grazia ne’ Contraenti . Onde con

_;

elude punto la volgare comune de

nominazione di Contratto, sotto

Cui suole questa designarsi anche

nello stato di natura . L’ union

Coniugale, che è il Matrimonio,

considerata come ofl'icium naturae

suppone la mutua reciproca pode

stà dell’ uomo sul corpo della don

na, e della donna sul corpo dell’

uomo; e questa mutua podestà

sorge dal mutuo esternato legitti

mo consenso delle parti : Consem

so in Cui sta la base, e come l’es

senza d’ ogni contratto.

(a) Summ. contr. Geut. lib.4

cap. 78.

Page 19: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE; ;

eludono , che per quanto la cognizione del Sacramento , e

de’ suoi Spirituali costitutivi spetti alla Chiesa . non così

1’ union conjugale , la quale fermandosi per via di un con

tratto , che dee presupporsi al Sacramento , non può essere

alterata dalla sopravvenienza del medesimo, e che rimanen.

do in tal guisa nel suo stato di contratto naturale , e civile ,

qual’ era innanzi alla legge Evangelica , rimane altresì , co

me era prima , soggetta unicamente alla cognizione, e di

sposizione delle leggi del Principato . '

Così vengono questi ad introdurre nel Matrimonio una

7 totale separazione fra 1' esser del Sacramento , e l’ esser del

Contratto , in cui, e per cui si forma 1’ union conjugale .

che è , e si denomina propriamente Matrimonio . Sentiamo

come in tal proposito non teme spiegarsi 1’ Autore anonimo

di una Operetta stampata da pochi anni senza data dl luogo ,

e ditempo , sotto i seguente titolo : Diritto Iiiero del So.

mano sulMatrimonio . Nulla meno esso si prefigge che di

-voler dimostrare (pag. 4..) ,, che il Matrimoniósia un con

,, tratto civile, e che il Sacramento sia tutto diverso dal

,, primo ; però sia stato istituito per il contratto suddetto,

,, e non già che il Matrimonio istesso sia stato elevato inra

,, gion di Sacramento,, (E pag.5.) ,, Non istabilì Cristo, che

,, il Matrimonio diventasse un Sacramento , ma bensì creò

,, un Sacramento per santificare il Matrimonio ,, (E ag.la.)

,, Rimane aduane fermo , che il Sacramento de Matri

',, monio essendo stato istituito per il Matrimonio sia una

,, cosa distinta , e separata da questo etc. ,, L’ Autore più

antico di altra Opera pure anonima, intitolata : Emme di due

questioni importanti etc. egregiamente confutata da M. Cle

mens nel suo dotto Trattato del Potere della Chiesa sul Matri

monin , dedicato alla s. m. di Clemente XIII. volendo rin

tracciare un tal qual subbietto da potervi riporre un Sacra

mento s ettante bensì al Matrimonio , ma ure distinto da

esso , tra maniera non seppe ritrovare , che l’ Estensione

delle mani del Sacerdote sopra i Contraenti . Costoro erranto

mostrano bensì voler concedere, che sia stato aCristo

istituito un Sacramento per santificare il Matrimonio; ma

contro 1’ universale senso della Chiesa negano apertamente ,

A a

Page 20: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

4 DISCORSO

che il Matrimonio stesso sia stato da Cristo fatto Sacra;

mento : E che anzi abbia Cristo lasciata onninamente

1’ union conjugale fra i Battezzati nel primiero suo stato

di contratto meramente naturale , e civile, senza. voler,

che il preteso Sacramento da Lui istituito avesse alcuna in

fluenza nella medesima , e nel vincolo , che ne risulta fra

li contraenti.

V A questo mostruoso ereticale sistema ci proponiamo di

contrapporre il costante insegnamento della Chiesa di Cri

sto, tratto dalla Scrittura, e dalla Tradizione de’Padri,

ed in cui di comune consenso convengono tutte le Scuole

cattoliche , non ostante qualche diversità di opinare fra dl.

loro intorno alla materia , forma, e Ministro del Sacramen

Î0; questioni, dalle quali intendiamo prescindere in questo

Trattato , diretto unicamente a difendere 11 puro , e pretto

Dogma cattolico contro le sqfistiche sottigliezze de’ Nova

tori . E qui er cominciare dall’ esporne un breve saggio,

conviene risalire alla primitiva istituzione del Matrimonio,

onde troncare dalla radice l’ erronea supposizione comune a

tutti li nostri Avversarj , che il contratto matrimoniale sia

di tal natura , e condizione , che debba per ogni parte ri

porsi nella classe , in cui sono tutti gli altri contratti natu

rali , e civili sénz’ alcun carattere , che ne 1’ ordine di con

tratto il distingua da medesimi . 4

Ed in vero se si riguarda la primitiva origine dell’union

conjugale istituita da Dio medesimo , chi può negare , che

il contratto , da cui essa risulta , non tragga. da questa sua

divina ’origine un distinto Speciale carattere , che il distin

gua da ogni altro contratto di pura , umana , e civile isti

tuzione? Ed è qui anche da rilevare un’ altro carattere, qua-‘

le scaltramente si tace , e si dissimula da nostri Avversarj ,

cioè che dalla sua primitiva istituzione fu l’ unione conjuga

le ordinata da Dio non solo in semplice uliizio di natura per

lapro agazione della prole , onde si denomina contratto

natura e , ma bensì ancora qual segno mistico della unione

di Cristo colla Chiesa; prerogativa sublime , non comune

ad alcun’ altro contratto, e che perciò di gran lunga rialza

il Matrimonio sopra la classe universale de’ contratti pura

» N\k_l_‘

Page 21: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE.\ 5

mente naturali , e civili . Ed è ben osservabile, che nella

diffusione del Genere umano , ed in mezzo alle tenebre del

Paganesimo ritenne pure il Matrimonio presso i Gentili per

un lungo tratto di Secoli un certo carattere di atto religio

so , cui li sacrifizj , ed altre cerimonie sotto 'l’ intervento

de’ Pontefici seguitaron_o a conciliare una maggiore , e spe‘

_c_iale riverenza nell’ animo de’ Popoli .

\ In virtù di quella mistica significazione impressa da Dio

nell' union conjugalc non dubitarono i Santi Padri di attri

_buire al Matrimonio , anche nello stato precedente la legge

Evangelica , la denominazione di Sacramento, tuttocche in

largo senso , come si dirà , e di stenderla alli Matrimonj

degl’ Infedeli medesimi ,' come presso Innocenzo III. C. Gau

,demuk de dibartiìs, ove si legge : Cum Sacramerztum Conjugii

‘;A,Uud fideles , et iufideles existat .

,_ Questo mistico segno impresso da Dio alla union con.

jugale nella sua primitiva istituzione , ci conduce a ricono

scere, come indi , ed _ in qual modo fu questa sollevata da

Cristo alla dignità di Sacramento della nuova legge . Impee

rocchè scudo a Lui piaciuto di annettere a quella primiera

nuda rappresentanza della sua unione colla Chiesa la pro

.messa , e l’ efficacia producitrice della grazia , l’ union con

, jugalc , che prima era Sacramento soltanto in largo senso ,

fu fatta Sacramento propriamente detto nella legge Evange

lica , qualora si contragga sotto le debite condizioni . On

de di già si scorge come a prima vista quanto vadano errati

coloro, i quali dal vincolo di questa mistica unione inten

dono distrarre la ragion del Sacramento , e trasportarla in

_ altra qualsisia distinta estrinseca cerimonia , quale da talu

no si è finta l’ imposizione delle mani del Sacerdote sopra li

contraenti, quasicchè fosse stata questa da Cristo stabilita

qual propria materia , sede , e soggetto del Sacramento .

A confondere un si strano Eensamento basta un’ argo

mento solo , che per maggior c iarezza ci facciamo a pro

porre_sotto differenti forme , nelle quali può acconciamen

te varrarsr .

Adunque diciamo , o piuttosto ripetiamo ( giacché

mepe testandùm est , siccome ad iscusare qualche sua ripeti

Page 22: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

6' DISCORSO

zione disse il Principe stesso della Romana eloquenia ) (a) .

1. Il Matrimonio , che fu da Cristo fatto Sacramento,

egli è il Matrimonio , in cui fu da Dio nella sua prima isti

tuzione impresso il mistico segno della unione di Cristo colla

Chiesa . Ma questo altro non fu , che l’ unione conjugale

stretta da Dio fra i nostri primi parenti . Dunque in questa

stessa union conjugale , qual si stringe per via di legittimo

contratto, consiste il Matrimonio , che fu da Cristo fatto

Sacramento , e non in altro qualsivoglia fantastico sim

bolo , inetto di sua natura ad essere segno rappresentativo

dell’union di Cristo colla Chiesa, ne fu ab initio stabilito

da Dio a tal effetto . _ ‘

a. Il Matrimonio fatto da Cristo Sacramento egli è

quello , che fu da Cristo richiamato alla sua primitiva isti

tuzione , cioè aquella congiunzione indissolubile stabilita

da Dio ab initio : ma questa congiunzione altra non è che

l’union conjugale contratta nelle debite forme Dunque que

sta unione , che si denomina , ed è il Matrimonio , è quel

la , che da Cristo fu fatta Sacramento della nuova legge .

3. Il Matrimonio , che nella sua prima istituzione fu

Sacramento soltanto in largo senso , in quanto sem lice se

gno dell‘ union di Cristo colla Chiesa , è quello , ‘c e fatto

da Cristo segno efficace della grazia divenne Sacramento

ropriamente detto della nuova legge . Ma quello , che

dai Santi Padri fu denominato Sacramento in argo senso

nello stato precedente , altro non fu , che l’ unione stessa

conjugale , istituita in oflìcium naturae per modum contractu: .

Dunque etc.

Adunque il doppio aspetto , sotto cui si considera il

Matrimonio come contratto , e come Sacramento non in

duce alcuna s;parazione fra cosa , e cosa , quasicchè nell’

union conjug e il Matrimonio contratto sia una cosa , ed il

Sacramento altra cosa aggiunta al Matrimonio , come cor

nice al quadro , ma indica soltanto una distinzione , quale

si da nel progresso di una stessa , e medesima cosa da uno

stato inferiore ad uno stato superiore , per cui acquistando

(a) Cic. Orator. cap. 68.

Page 23: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. 7

nuova qualità viene ad assumere una nuova denominazione

corrispondente al nuovo grado . Per modo di esempio , tale

o tale convenzione fra uomo , e uomo non sarà talvolta da

principio che un sem lice patto nudo : rivestita poi che sia

di certe formalità , ivenra, e si denomina contratto civi

le . Ora egli è ben chiaro , che l’ aggiunta formalità non

fa , che il contratto, civile sia una cosa , un patto diverso

dalla convenzione , ma fa soltanto , che quella , che non

era per se stessa , che un semplice patto nudo, assuma la

nuova qualità, e denominazione di contratto civile. Ne

perciò si dirà , che la Civilità aggiunta alla convenzione sia

una sorta di entità separata dalla medesima convenzione ,

ma bensì una nuova qualità , che imbibita , per così dire ,

nella primiera convenzione , la solleva da uno stato inferio

re ad uno stato superiore , onde colla nuova qualità vien

} pure ad acquistare la nuova denominazione , che le compe«

te in virtù del nuovo stato . '

' ' Nella stessa guisa , e colla dovuta proporzione , il Ma

trimonio , che da prima fu istituito in uflîzio di natura per

modo di contratto naturale , autorizzato che fu poscia dalle

leggi della società , divenne altresì contratto civile , nè

Perciò fu creduto , che il contratto civile‘ fosse un contrat

to diverso dalla stessa convenzione maritale , e non piutto

sto la stessa maritale convenzione , o sia la stessa union con

jugale , in quanto autorizzata dalla legge . E così pure il

Matrimonio , che nel suo primiero stato fu soltanto Sacra

mento in largo senso , inquanto semplice segno dell’ union

di Cristo colla Chiesa , passò ad essere Sacramento propria

mente detto , allora quando piacque a Cristo di unirvi la

promessa della grazia : E siccome nel primiero stato ( gio

va inculcarlo) il Sacramento in largo senso non era cosa di

stinta dall’union conjugale , ma la stessa union conjugale

inquanto rappresentativa dell’ unione di Cristo colla Chie

sa , così nello stato superiore , che ebbe da Cristo il Sacra

mento del Matrimonio in senso stretto egli è pure la stessa

union conjugale , che si stringe nel contratto, in quanto che

alla semplice rappresentanza della detta Sacra unione fu

da Cristo annessa la promessa della grazia: In guisa che il

Page 24: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

8 ' "DISCORSO

contratto , ed il Sacramento non debbono aversi in conto

di due cose , o entità separate , e collòcate 1’ una a lato

dell’ altra , ma come due rispetti di una sola , e medesima

cosa , 1’ uno relativo al primiero stato , in cui fu da princi.

pio istituito il Matrimonio , l' altro riguardante lo stato su‘

periore , cui fu innalzato da Cristo . .

Ed in vero se il Sacramento non risiedesse in quel vin'

colo d’ union conjugale , che si annoda nel contratto , che

esprime il consenso delle parti , che è quello, che costi

tuisce il Matrimonio , ed è il Matrimonio in senso propri0,

ma risiedesse in un’ altra qualsivoglia distinta cosa , o enti

tà , rimanendo il Matrimonio nello stato di contratto pura

mente naturale , e civile , altro sarebbe il Matrimonio, al

tro il Sacramento annesso al Matrimonio, ne si dovrebbe

dire, che Cristo fece il Matrimonio Sacramento, ma che

fece un Sacramento distinto dal Matrimonio , da unirsi late

ralmente al Matrimonio contro la dottrina della Chiesa

espressamente definita dal Concilio di Trento .

Inoltre , come ben dichiara il V. Bellarmino ( de Ma

trim. l. I. c. 6. ),, Conjugii Sacramentum duobus modi:

,, considerari potest . Uno modo, dum fit : Altero modo,

,, dum permanet postquam factum est . Est enim Matrimo

,, nium simile Euchatistiae , quae non solum dum fit , sed

,, etiam dum permanet , Sacramentum est; dum enim con

,, juges vivunt, semper eorum societas Sacramentum est

,, Christi , et Ecclesiae,, . E ciò perché, come appresso

ci spiega , quella coniugale società est materiale symóolum

:xternum repraesmtans Christi , et Ecclesiae indissolubile»: con

jum‘tionem . Ora se il Sacramento consistesse, o risiedesse

in cosa distinta dall’ union conjugale , passata che fosse

quella qualunque cerimonia , in cui si vuole, che sia il Sa

cramento , nulla rimarrebbe di Sacramentale in quella unio

ne forinata per via di un contratto disgiunto affatto dal Sa

cramento , nel quale si vuole, che niuno influsso abbia il

Sacramento , e che perciò si rimanga nel suo stato , e con

dizione di contratto meramente naturale, e civile .

Sembrano più che sufficienti gli addotti argomenti trat

ti dalla dottrina comune delle Scuole , edella Chiesa stessa,

Page 25: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. 9,

er dimostrare ad evidenza , quanto assurdo sia. ed erronee

i: impegno degli Avversarj a voler frapporre , per così dire,

una linea di separazione tra l’ Esser de contratto , e l’ Esser

del Sacramento nel Matrimonio celebrato fra‘ Battezzati

sotto le debite condizioni . Ma qui duopo è ancora ovviare

‘ a certe dubbiezze, che di leggieri potrebbono insorgere per

due capi, tratti massimamente, ’ uno dall’ impedimento

di clandestinità stabilito dal Sacro Concilio di Trento, l'al

tro dalla opinione di que’ Dottori , li quali vogliono . che

non li contraenti, mail Sacerdote sia il vero Ministro del

Sacramento. .

Riguardo alla clandestinità si dirà , che in un Matti.

monio tuttocchè clandestino li contraenti prestano l' ester

no mutuo consenso nell’ union conjugale , che per legge di

natura basta er formare tra essi il contratto naturale . Se

dunque un t contratto porta seco la rappresentanza dell’

union di Cristo colla Chiesa, e se a questa tap resentanza

si unisce per istituzione di Cristo fra’ Battezzati a promessa

della Grazia , sembra che nulla manchi al contratto matri

moniale clandestino , per essere un vero , e valido Sacra

mento , concorrendovi il contratto naturale qual materia ,

la forma consistente nell’ esternato mutuo consenso, ed il

Ministro nella persona de’ Contraenti , che tali sono secon

do la iù comune sentenza . Dunque se in vigore del Decre

to Tridentino tutto ciò non vale per far sì, che il Matri

monio clandestino sia Sacramento , duopo è che la ragion

del Sacramento si ripeta da tutt’altro fonte , che dal pre

detto segno rappresentativo , inerente all’ union conjugale ,

e che pertanto il Sacramento debba ti orsi in altra cosa

estrinseca all’ union conjugale , e però isgiunta dalla me

desima .

A dileguare questa difficoltà basta por mente alla dot

trina esposta dal V. Bellarmino ( 1.1. c.5. ),, Materia Sacra

Y., menti hujus non est conjunctio Viti, et Mulieris cujus

,, cunque , sed conjunctio legitimarum personarum . . . .

,, Quae sint autem legitimae personae Christus non defini

,, vit, sed praesupposito contractu humano inter legitimas

,, personas , eam conjunctionem e_vexit ipse adBSacramenti

Page 26: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

10 D I S C 0 R S 0

,, dignitatem . Ecclesia igitur determinat , quae sint haben

,, dae legitimae personae , et eo modo materiam , et funi

,, damentum praeparat Sacramento Matrimonii ,, .Consen

te colla comune il dotto Cardinale Gotti ( De materia , et

forma Sacram. Q.2. Dub.2. 5.2. ) Materia essentialis Matri,

',, monii est mutuus consensus legitime datus: legitimitas

,, autem contractus a Legislatore praescribenda est . Cum

,, que Ecclesia _pro legitimitate contractus matrimonialis ,

,, sicu’t et caeterorum, praescripserit solemnitatem , et pu_

,, blicitate-m: ideo materia essentialis contractus matrimo

,, nialis non est quilibet consensus , sed consensus cum so"_

,, lemnitatibus quas ad Ecclesiam praescribere pertinet , si

,, cut pro contractibus mere civilibus ad Principes . ,,>

Sul fondamento di questa dottrina , che fu egregiamem

te discussa , e dichiarata nel Concilio di Trento , s’ indusse

roi PP. a costituire l’ impedimento della clandestinità in vir- ‘

tù del potere , che ha la Chiesa d’ inabilitare le parti a

contrarre legittimamente l' union conjugale fuor di certe

condizioni prescritte , e di annullare in conseguenza il con

tratto di chi attentasse contrario sotto 1' impedimento diri

mente apposto dalla Chiesa . Adunque il Matrimonio clan‘

destinamente attentato ne’ luoghi, ov’è pubblicato il; De

creto Tridentino , non essendo un contratto legittimo atto

a formare l’ union Conjugale fra i pretèsi Contraenti, divie

ne per ciò stesso inetto ad essere-sede del Sacramento .

Quindi quanto facile , altrettanto chiara sorge la rispo«

sta alla sovra obbiettata difficoltà . lmperocche il segno rap

presentativo della unione di Cristo colla Chiesa non istà in

unaqualunque unione , ma in quella sola unione , che sia,

e possa dirsi union conjugale. Ma 1’ unione, che si forma

fra persone inabilitate a contrarla , non è , nè può dirsi vera

union'conjugale . Dunque una tale unione spuria , ed ille

gittima, scudo inetta a rappresentare la Sacra unione di Cri

sto colla Chiesa, le manca per ciò stesso il fondamento di

quel carattere, per cui piacque aCristo di annetterle la ra

gion di Sacramento .

Ed in vero se l’. union conjugale quella è, che fu da

Cristo sollevata all’ essere di Sacramento , ove non si dà, ne

Page 27: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. u

sussiste vera union conjugale , non si dà , _nè sussiste il ma

trimoniale Sacramento: ma la vera union conjugale - non si

' forma se non per via di contratto valido . Dunque non può

questa risultare da un contratto , dalla Chiesa dichiarato nul-‘

lo, e invalido . I v

L’ altro capo di dubbiezza può ripetersi dalla sentenza,

che riconosce non i contraenti, ma il Sacerdote qual Mini.

stro di questo Sacramento , riponendone la forma nella Sa

cerdotale Benedizione . Onde segue niuna ripugnanza esser

.vi, che possa anche fra' Battezzati darsi un Matrimonio, che

valido sia in ragion di contratto , e che pure per mancanza

della Benedizione Sacerdotale, ossia per difetto del Ministro

e della fòrma non sia Sacramento . Tali di fatto vogliono i

DIfCHSOI'Î di questa ocratenxsa, che fossero Ii Ivîa.uiuaunj plana

destini prima del Concilio di Trento , e tali siano ancora ,

ove non è pubblicato il Decreto Tridentino ,

E qui ripeto non essere mio intento di entrare in questo

luogo a discutere le opinioni controvertibili nelle Scuole ,

sendomi unicamente proposto di o pormi per quanto so, e

posso alle novità , che vengono a erire la dottrina comune

della Chiesa , né volendo lasciare campo agli Avversarj di

lagnarsi , che io mi prenda a volerli redarguire per alcun sen

timento , che si difenda in qualunquesia Scuola cattolica .

Quindi è che quantunque io aderisca al sentimento più co

mune , che riconosce i contraenti er veri legittimi Ministri , nulla intendo dire contro l’ allira sentenza , che da Si

mon Vigor, ed alquanti Teologi di Parigi fù proposta nel

Concilio di Trento, qual dottrina da più Secoli addietro in

segnata da Guglielmo Parisiense; sentenza , che poscia fù

adottata non pure dal celebre Melchior Cano, il quale oltre

Guglielmo di Parigi loda in favore della medesima il Paluda

no , ma anche altresì da Estio, Silvio , Juenin , Droiiin ,

con più e più altri massimamente Sorbonici .

E’ erò da osservare attentamente l’ insigne divario ,

che passa fra queste due proposizioni, l’una, che anche tra'

battezzati possa dirsi un Matrimonio valido in ragion di con

tratto, e che pure non sia Sacramento : E questa lascio io

in disparte , siccome diritta conseguenza de suddetto senti

B a

Page 28: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

12 D I S C O R S 0

mento di Melchior Cano , e degliaderenti al medesimo .'

L’ altra, che ancora quando si contrae s‘acramentab

mente il Matrimonio , voglio dire sotto tutte le condizioni

richieste per la ragion di Sacramento, tuttavia questo Esser

Sacramentale non penetri nell’ union conjugale , ma stia c0

me al di fuora, lasciando il contratto matrimoniale nell’ Es

ser di contratto puramente naturale , e civile . Ed è questa

proposizione, che io dico esser del tutto aliena dalla mentede’ seguaci , e difensori della suddetta sentenza , li quali

concordemente ripongono il Sacramento nel vincolo stesso

dell’ union Conjugale , nè dubitano in conseguenza di rico

noscere come inalzato alla Dignità di Sacramento il con

tratto stesso, per cui si'strihgé questa unione qual segno mi

stico della unione di Grisw colla Ohio» , cui fa da Cristo

annessa l’ efficacia producitrit‘te della Grazia . _

Così espressamente Silvio nel suo Commento sopra-da

Q. 4.4.. del supplem. art. B. ,, Ut autem matrimonium est Sa

,, cramentum novae legis, ira potesr definiti ;' Matrimo

,, nium est Christianorurn viri, et foeminae personarum le

,, gitimarum conjunctio , Vel contr‘actus maritalis ad indi

,, viduam vitae societatem retinendarn institutus , et gra

,, tiam Conjuges sauctificantem conferendi vim habens . ,,

Coerentemente Natale Alessandro nella sua Teologia Dogma

tica , e Morale , De Sacram. Matrim. c. a. art.2. De consen

su clandestino , nel provare come fa egli ad evidenza 1’ auto

rità, che ha la Chiesa non solo di proibire , ma anche d’ ir

ritareiMatrimonj clandestini, si enunzia in questi termini

nella propos. 2. ,, Ecclesiae scilicet dispensationi matrimo

,, nium subjacet , quatenus Contractus, est ad Sacramenti di

,, gnitatem evectus . ,, Ove apertamente riconosce inalza.

to alla dignità di Satramento il contratto stesso , in cui si

annoda l’ union conjugale sotto le debite condizioni .

Il d0tto Sorbonico Ludovico Habert ( de Matrim. c.4..)‘

dopo aver esposti li fondamenti dell’ una , e dell’ altra sen.

tenza , propone per modo di obbiezione contro 1' opinione,

che ripone la forma del Sacramento nella Sacerdotale bene

dizione : ,, Ergo , inquies , prius perfectum est matrimo

,, nium in ratione contractus civilis , quam in ratione Sa

Page 29: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. 1;

,, cramenti . ,, Si noti la risposta : ,, Resp.Negant seque

,, lam patroni hujus sententiae , quia contrahentes consen

,, sum suum tum volunt firmum fieri, cum ab Ecclesia fuc

,, rit acceptatus , mentemque suam explicant exemplo alio-‘

,, rum contractuum , ad quos lege Principis requiritur ali

,, qua solemnitas : Praevius enim contrahentium consensus,

,, V. g. de fundo aliquo vendendo , et emendo , non habet

,, suum robur , et vien contractus , dorkec ab Actuario fuc

,, rit conscriptus , et subsignatus ,, .

Era bene inteso certamente Ludovico Habert del senso,

in cui si sostiene la sentenza del Cano da suoi Patrocinatori,

ed ci apertamente dichiara essere questi tanto lontani dall‘

ammettere la predetta conseguenza, che anzi , riguardo a ‘

quegli, che contraggono innanzi al Sacerdote , negano

avere il.Matrimonio la sua fermezza in ragion di contratto ,

se non nell’ atto , in cui per la benedizione Sacerdotale il

Matrimonio si fa , e si perfeziona insiememente , e come

contratto , e come Sacramento . .

Che più? Anche nella ipotesi , che in vigore del con

senso enunziato antecedentemente alla Benedizione del Sa

cerdote cominciass'e il Matrimonio ad esistere in ragion di

contratto , neppure a tenore di quella sentenza seguirebbe,

che sopraggiunta la Benedizione qual forma del Sacramen

to , il contratto _si ’rimanesse , come vogliono i nostri Av

vversarj , nello stato , e grado di contratto puramente natu

rale , e civile , senza nulla partecipare dell’Esser Sacramen

tale : che anzi , osto il contratto qual materia preesisten

te , dicono gli adîrenti a quella sentenza , che nel so rag

giungere la Benedizione Sacerdotale , questa qual orma

diffondendo la sua virtù , ed efficacia nella sottoposta ma

teria , cioè nel contratto , fa , che in esso si perfezioni il

Sacramento , ed in tal guisa venga sollevato il contratto alla

dignità di Sacramento .

Ne ciò è un mio particolare ritrovato , ma bensì una

dottrina espressamente proposta da uno de’ più celebri Di

fensori della sentenza del Cano ; Egli e questi 1’ Autore

dell’ Opera De re Sacramezztaria . Il dotto Autore , il quale

( 1.10. q. 3. ) trattando della materia , e forma del Sacramen

Page 30: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

M orscoaso

to del Matrimonio , dopo aver detto riguardo alla materia ,

che ,, la materia del Sacramento del Matrimonio e il Ma

,, trimonio stesso , inquanto e contratto civile , e legitti

,, mo ,, ne adduce la prova in questi termini: ,, Illud enim

Sacramenti materia est , quod forma accedente fit Sacra

mentum . . . . AtquiMatrimonium quatenus contractus ci

,, vilis est , et legitimus advenicnte Sacerdotis mystica bene

,, dicdone fit Sacramentum . . . .ita verissime dicitur con

,, sensum mutuum contrahentium verbis , sive signis exter

,, nis declaratum, essehujus Sacramenti materiam , vel quasi

,, materiam , quae deinde ad gratiae production_em Sacerdo

,,‘ tis verba mystica proferentis ministerio foecundatur ,, .

Non dice Droiiin , che il Sacramento sia come una ce

remonia avventizia galleggiante sul Matrimonio , e distinta

da esso , ma che il Matrimonio stesso , cioè il contratto le

gittimo risultante dal mutuo esternato consenso , egli è

nello , chefil Sacramentum; e tal diviene, in quanto che

i mutuo esternato consenso , in cui sta il contratto , è in-_

timamente fecondato per la virtù , ed eflicacia , che gli vien

compartita per la forma debitamente applicata .

Ed ecco come nell’ ipotesi medesima di un contratto

formato , precedente il Sacramento, qual materia di esso ,

pure nella sentenza esposta del Droù'in , questo contratto

nel ricevere la forma , non rimane nello stato di contratto

uramente naturale , e civile , ma fecondato per la virtù ,

' ed efficacia della forma vien sollevato ad uno stato superio

re, efit Sacramentum .

Sebbene anche potrebbe forse intendersi la dottrina

del Droiìin del contratto considerato non infarto esse , come

parlano le Scuole , ma in fieri , cioè che nell’ esternare il

consenso sotto la benedizione Sacerdotale , il contratto ri

ceva la sua fermezza nel punto stesso , in cui per virtù della

forma sopravvegnente è sollevato all’ Esser di Sacramen

to . Ma non è intento nostro il prenderci a far comen

ti ad una sentenza , che non addottiamo . A noi basta il

mostrare come in qualunque sentenza , che non si diparta

dall’ insegnamento Cattolico , sempre si verifica per aperta

confessione de' suoi aderenti, che il Sacramento del Matri

SI

8)

\.

Page 31: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. 15

monio consista , e sta intimamente riposto in quel Sacro le<

game , che risulta. dal mutuo esternato legittimo consenso ,_

qual segno rappresentativo della union di Cristo colla Chie

sa , conforme alla inconcussa dottrina dell’ Angelico Pre

cettore ( Supplem.q.4a.art.g. ad 2. ),, Actus exteriores , et

,, verba exprimentia consensum directe faciunt nexum quem

,, dam , qui est Sacramentum matrimonii ,, . Così s‘ inten

de come nell' atto , e nell’ istante in cui si forma in virtù

degli atti esteriori il legame dell’ union conjugale , ricevo

no i contraenti il Sacramento , e con esso la grazia , se so

no debitamente disposti .

Ciò solo , che rimane controverso fra’ Cattolici si ri

duce a questo punto , se la virtù_Sacramentale sia stata da

Cristo immediatamente annessa all’ atto del consenso qual

si presta da legittimi contraenti , secondo la prima senten

za , che in esso consenso ravvisa sotto differenti rispetti la

materia , la forma , ed i Ministri del Sacramento: Oppure

mediante la Benedizione Sacerdotale , qual forma stabilita

da Cristo , come pretendono i sostenitori dell’ altra senten

za raccoglierlo dalla Tradizione, sendo per altro sempre

fermo sì nell’ una , che nell’ altra sentenza , che il Sacra

mento del 'Matrimonio istituito da Cristo egli è propriamen

te il Matrimonio stesso risultante dal contratto , che dà l’Es

sere all’ union conjugale rappresentativa dell’ union di Cri

sto colla Chiesa , e cui piacque a Cristo di annettere la di

gnità di Sacramento . .

Adunque sì 1’ una , che l” altra sentenza non solo non

prestano favore, ma direttamente il contrappongono all’

erroneo intento de’ nostri Avversa'rj , li quali non ad altro

fine si sono rivolti al disperato partito di voler nel Matri

monio disgiungere affatto l‘ Esser del Sacramento dall’ E:

ser del contratto , se non perché sotto pretesto , che anche

ricevuto che sia il Sacramento , rimanga tuttavia il Matri

monio nello stato di contratto puramente naturale , e civi

le , spetti privativamente alla Podestà Laica la cognizione

del contratto , ed in conseguenza dell' union conjugale , che

ne risulta , e di tutto ciò , che concerne la validità , o in

validità , sussistenza , o insussistenza del vincolo , che uni

Page 32: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

l'6 ‘ "‘ “‘ D T\S‘-C"O R. S 0

Sce li contraenti, lasciando alla Chiesa il decidere dal 'can

to suo de’ casi , circostanze , e condizioni, per cui si pos

sa , o non si possa dai contraenti partecipare della grazia Sa.

cramentale . ‘ ‘ -

Questo suttetfugio si preclude non solo nella più Co‘

mune , ed autorevole sentenza , ove chiaro apparisce non

potersi fare il Matrimonio come contratto fra persone legit

time , che non si faccia insieme come Sacramento , ma an

cora nell’ altra , secondo la quale nel ricevere il Sacramento

avviene , che o il consenso non prende la sua fermezza , ne

si forma il contratto se non nell’ atto , che si riceve la be

nedizione del Ministro, il che dice Habert essere il senti

mento de’ sostenitori della medesima ; oppure che il con

tratto supposto anche formato prima della sopravvegnentc:

benedizione , lungi dal rimanersi nella riga di contratto

puramente naturale, e civile, viene, come si esprime il

Droiiin , fecondato intimamente per la virtù delle parole mi

stiche , le quali applicate in ragion di forma dal Sacerdote

Ministro al contratto , qual sottoposta materia, il sollevano

all' Essere , e alla dignità di Sacramento .

Ma vi ha di più , ed è , che nella stessa sentenza il Ma

trimonio considerato anche nella ragion di contratto natu-'

rale , e civile non tralascia di spettare fra’Battezzati alla co

gnizione , e giudizio della Chiesa , e ciò per l’ intima inse

arabile relazione , che ha il contratto al Sacramento , cui

è ordinato qual materia di esso . Così lo stesso Droiìin nella‘

citata Opera De re Sacrament. 1. 10. q. 2. 5. a. ,, Matrimo

,, nium in quantum civilis est et naturalis contractus , Sa

,, cramento nuptiarum materiam praebet: quemadmodum

,, igitur ad Ecc esiam pertinet , de materia aliorum Sacra

,, mentorum ferrejudicium , utrum propria, ac legitima

,, sit , de matrimonio idem est dicéndum ,, .

Tanta è la forza di questa relazione , che in vigore di

essa riconosce il Droiìin essere gli sponsali stessi soggetti al

giudizio , ed all’ autorità della Chiesa . tuttocchè non ab

biano ragion di Sacramento : ,, Enim (ibid. ) judicat Eccle-'

,, sia de Sponsalibus vera ne ac legitima fuerint : Quis por

,. ro inde inferat Sponsalibus , veri Sacramenti naturarn

Page 33: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

PRELIMINARE. 11

',, inesse? Pariter ergo licet Ecclesia de quolibet Fidelium

,, matrimonio summo jure judicet , minime hinc sequitur

,, ,quodlibet matrimonium esse Sacramentum .,,

Risponde ivi Droù'in alla difficoltà , che gli si obbieb

tava, cioè, che se prima del Concilio di Trento li matri

monj clandestini non fossero stati veri Sacramenti, non avreb -

be avuto la Chiesa il diritto di giudicarne , ne però si sareb

bono dovute deferire al Tribunale Ecclesiastico le cause ma

trimoniali , cui per altro si deferivano per antico universale

diritto , e possesso della Chiesa medesima . Nella risposta

concede , e conferma Droiiin l” incontrastabile diritto della

Chiesa di giudicare delle cause matrimoniali anche riguardo

\ alli matrimonj clandestini ; ma osserva , che da ciò non se«

gue , che tali matrimonj dovessero essere veri Sacramenti .

Imperocchè se la Chiesa giudica summojure degli sponsali ,

sebbene certamente non abbiano ragion di Sacramento, ed

ha diritto di giudicarne riguardo alla spirituale relazione ,

che hanno al Sacramento, a più forte ragione le compete lo

stesso diritto riguardo ad ogni contratto matrimoniale tra'

Fedeli, giacché un tal contratto somministrando la materia

del Sacramento spetta alla Chiesa sopra di esso la stessa auto

rità,che ha di giudicare della materia degli altri Sacramenti.

Al che soggiunge quest’ altro argomento: ,, Potest Eccle

,, sia Fidelium nuptias impedimentis coercere , ut superius

,, contra Haereticos demonstratum est . Igitur si de iis im

,, pedimentis quaestio nata fuerit , judicium ad Ecclesiam

,, necessario pertinebit : Ubi enim de legibus controver

,, titur , ad quem magis quam ad legislatorem recurri de

,, ber ,, ?

Non vi ha dunque sentenza fra’ Cattolici, per cui sotto

pretesto della distinzione de’ due aspetti, sotto li quali può

considerarsi il matrimonio , o come contratto , o come Sa

cramento , facciasi luogo a sottrarre dall’ autorità della

Chiesa la cognizione, ed il giudizio delle cause matrimonia

li contro l’ espressa Dogmatica definizione del sacro Ecume

nico Concilio di Trento Sess. 24.. c. 12. ,, Si quis disterit ,

,, cauàas matrimoniales non spectare ad ludices Ecclesiasti

,, cos , anathema sit ,, . Definizione tanto più accertata, e

C

Page 34: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

' ‘18 DISCORSQ PRELIMINARE.

inminosa,'quanto che ad eluderla non è rimasa agli Avv’er'sarj

altra_via , che di prorompere in una manifesta eresia , cioè

che ,, Cristo creò bensì un Sacramento per il matrimonio 3

,, ma nonistabilì , che il matrimonio diventasse Sacramen

,, t0 ,, Errore patentemente anatematizzato. dal Concilio di

Trento Can. I. della detta Sessione” y Si quis dixerit , ma}

,, trimonium Ìnon‘esse vere; et propfie‘urium eir septem' Le

,, gis Evangelicae Sacramentis aChristo Domino institutum,

,, sed ab hominibus in Ecclesia inventum , neque gr‘atiarh

,, conferre; anathema sit ,, . E qui per togliere a”nostri

Avversarj ogni appiglio di calunnia. , stimiamo dovere av

‘ wertire, che nel sostenere l’ autorità della Chiesa in ciò , che

riguarda il matrimonio, conforme alla dottrina spiegata dal

la santa memoria di Pio VI. nella Bolla Dogmatica Auctorem

Fidei , colle censure da leggersi attentamente delle Proposi

zioni 58. 59.60. del Sinodo Pistojese , non s’ intende puntò

pregiudicata l’autorità, che compete al Principato riguardo

agli effetti civili del matrimonio .

L’ intento nostro in questo Discorso preliminari: di es_

porre sotto il suo proprio aspetto uno de’ principali errori‘,

che ci siamopresi ad impugnare , ne ha costretto di accu

mulare molte cose, che si troveranno sparsamente ripetute

nel decorso dell’ opera . L‘ importanza della materia ne fa

sperare un benigno compatimento dalla indulgenza de’ dis

creti Leggitori ben consapevoli, che sifl'atte ri etizioni nep

pure sono senza esempio , ove si tratta della ifesa de’ pun

ti più interessanti della Religione contro gl‘ insidiosi assalti

di scaltri Novatori .

Page 35: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

/

i I _ _ {9

D E’SI‘S'T E M I

CONTRARJ ALL’AUTORITÀ DELLA CHIESA

CIRCA IL MATRIMONIO.

Ed in prima delle incoerenze , e de’ Sofismi dell‘ Apo:tata Marco

Antonio de Domini: , una de” priman Autori delle nuove

dottrine relative al proposto argomento . .

Nella turba , e confusione degli errori sparsi da Novato

Ii del Sestodecimo Secolo contro la purità , ed integrità del

Dogma Cattolico , sembra, che il mal talento loro si ri

volgesse particolarmente contro quegli articoli , ne’ quali,

più chiara si manifesta l’autorità della Chiesa , costituita da

Cristo depositaria della dortrina, e reggitrice della disci

plina .

Si avvide Calvino a lume di buon senso , che , mentre

il matrimonio veniva riguardato , e venerato qual cosa sa.

cra, e spirituale , non potea , nè dovea spettarne la co

gnizione a’ Giudici profani . Fatto pertanto a’ Pastori: della

Chiesa un aspro rimprovero di averlo essi a bello studio eret

to in Sacramento per trarne a se la cognizione , si appigliò

sotto la scorta di Lutero al disperato partito di spogliarlo di

siffatta qualità, o carattere, onde riporlo sotto la disposizio

ne, della civile Podestà . Cosi ein L. 4.. Institpt. c. 19. 9. 37.

,, Dicas nihil aliud quam abominatxonum latebram quaesiis

,, se , dum e matrimonio Sacra_mentum fecerunt. Ubi enim

,, id semel obtinuere, conjugalium causarum cognitionem

,, ad se traxerunt : quippe res spiritualis erat profanis ludi

,, cibus non attrectanda . Tum leges sanxerunt , quibus ty

,, .rannidemìsuam firmarunt etc. ,, _ _ 4

Masiccome la. novità dell’errore attesra l’ anteriorità

dell’_ opposta credenza , così dal rimprovero di Calvino viep

più attestate rimangono due importanti verità in questo pr0«

posito . L‘ una , che la Chiesa giudicava delle Cause con

cernentil’ union conjugale . L’ altra , che intanto la Chie

C 2

\

Page 36: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ao TRATTATO

sa se ne assumeva il giudizio _, in quanto che era universale

credenza, che l’ union conjugale, qual si f0rma per via

del contratto matrimoniale, e un vero , e proprio Sacra

mento della Legge Evangelica, la cui cognizione perciò

s ettare non potesse a’ Giudici profani . Era pertanto riguar<

ato dal Comune de’ Fedeli , e venerato qual Sacramento

“ Iuel vincolo stesso di u‘nion coniugale, che si forma per via

del contratto , della cui validità , o invalidità mia Chiesa.

in possesso di giudicare confermando il suo diritto , e l’auto -

rità sua con quelle leggi, che perciò meritaron0 di essere da.

un empio Eresiarca censurate quali atti tirannici .

Non era pertanto cadmo ancora in pensiere ad alcuno

d' immaginare un’ Ente Sacramentale , distinto dall‘ union

conjugale , e apposto a lato di essa , in guisa di esterna de

corazione , ed ornamento , come fu recentemente fantasti

Cfi.t0 da. taluni , dc“ quali si dirà in n.ppres'sn . Basti qui 110

tare , che nel Sestodecimo Secolo per universale credenza ,

e consenso del Cattolicismo , sotto nome di matrimonio Sa.

cramento , s’ intendeva l' union conjugale , quale si stringe

nell’ atto del contratto maritale, sotto le condizioni am

messe dalla Chiesa (a) . I» V

Dappoichè il Sacro Concilio di Trento ebbe con solen

ne Decreto , Sess. 24.. c0nfermà.ta espressamente, ed auto

rizzata l’ antica Apostolica Tradizione su questo punto, sor

se lo 8 alatense Apostata Marco Antonio de Dominis , il

quale diliidando di potere inspirare al comune de‘ Fedeli

1’ empio disprezzo , che per aderire agli errori di Lutero ,’

di Calvino , e di Beza , avea egli concepito di quel vene

rando Consesso ,- tentò per altra via di seduzione scansare

1’ invidia popolare , e conseguire lo stesso fine senza arere

urtare di fronte le Decisioni del Tridentino . Ciò u con

mettere innanzi, che nel matrimonio potesse , e dovesse

talmente separarsi il contratto dal Sacramento , che lascian«

dosi alla Chiesa la cognizione del Sacramento rimanesse per

(a) S. Th. Suppl. Q. 42. art. 3. ,, recte faci,unt nexum quemdam ,

ad a.,, Actus exceriores, et ver- ,, qui est‘Sactamentum mammo

,, ba expnmenna consensurn di.- ,, nu ,,.

Page 37: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. ‘èr‘

altra parte il contratto interamente soggetto alla Podestà Ci

vile : e ciòsul gratuito supposto , che volendosi ammettere

una tal qual sorta di Sacramento nel matrimonio , questa ra

gion di Sacramento supponga il matrimonio diggià preesi

stente , e pienamente, e perfettamante costituito in ragion

di contratto civile : ,, .Admittamus quaeso tahtisper id quod

,, falsum esse paullo post docebo matrimonium Christiano

,, rum fieri verum , et proprie dictum Sacramentum , cum

,, supernaturalis haec condicio, et ratio Sacramenti superve

,, niatmatrimonio , jam plane, et perfecre in esse civilis

,, contractus constituto , et Sacramentum matrimonii esse

,, non possit , nisi prius sic integer , et perfectus humanus

,, contractus , quid ergo Ecclesia habebit negotii in cogni

,, rione validitatis et invaliditatis matrimonii , in materia

,, divortii, et separabilitatis matrimonii ,,? Ritrovamento

quanto capriccioso , altrettanto insussistente. Imperocche'

quantunque possa darsi, ed infatti diasi matrimonio , che

sia contratto , e non Sacramento , ual’ è tra’ non battezza

ti, non segue da ciò , che nel matrimonio celebrato da Cri

stiani colle debite condizioni, cominci per cdsì dire il ma

trimonio a formarsi, e ad esistere come contratto , e so

raggiunga poscia il Sacramento ad investirlo: anzi giacché

iîa voluto Cristo com’ è Dogma di fede , che il matrimonio

nella Legge Evangelica fosse Sacramento , ripugna onnina

mente, che di un matrimonio contratto sotto le debite con

dizioni , onde sia suscettibile _della grazia 0 dell’ essere Sa

cramentale , si verifichi , che sia vero matrimonio , e non

sia Sacramento (a) ,

(4) Ne fia qui lecito il valerci

di due massime come riprodotte

' in due recenti Opuscoli, che nell’

argomento, di cui si tratta,attesa

la condizione degli Autori, sem«

brano potersi opportunamente

contrapporre alle gratuite insus

sistenti supposizioni dello Spala

tense . La prima tratta dal Pseu.

do-Sinodo di Pistoia Decr.del Ma

trim. 5. 6., l’altra di un impe

gnato Difensore di esso Sinodo ne’

suoi motivi di opposizione alla

Bolla Auctorem Fidei. Nella pri.

ma si legge ,, Che sebbene il-con

,, tratto non include essenzial

,, mente, e di sua natura il Sacra

,, mento,non si può però inferire,

, che sia in arbitrio de’ Fedeli il

,, separarlo. Anzi essendo stato

U

»_

\\

Page 38: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

E giacché in questa fantastica ' distinzione si-fondan'g

principalmente gli Avversarj , conviene premuni‘re daprin.

cipio contro di essa il discreto Leggitore con un principio

espressamente ammesso , e confermato dallo Spalatense; e

tanto certo , che da niun Cristiano fu mai messo in dubbio.

Il principio si è , che il matrimonio nella sua originale in.

stituzione fu da Dio stabilito qual mistico segno deil’ unio

ne di Cristo colla Chiesa , come attesta S. Paolo ad Ephes.

c. 5. v. 32., ond’ è , che il matrimonio anche ne’ due stati

di natura , e di legge vien da Santi Padri qualificato col no

me di Sacramento in largo senso , in quanto porta in se im

pressa da Dio la mistica rappresentanza di quella Sacra unio

ne . Potè dunque il matrimonio dirsi Sacramento prima di

22

Cristo , in quanto era già segno di cosa sacra : ma non esf

'u.

,, istituito il Sacramento per con

,, ferire la grazia necessaria a so

,, stenere il peso coniugale ,‘ 'è

,, chiaro il precetto di riceverlo ,

,, e quindi il tralasciarlo sarebbe

,, farsi reo di grave colpa ,, .

Nella seconda si legge ,, che per

,, que’ feologi, i quali tengono

,, esser nel matrimonio degli spo

,, si Cristiani inseparabile la qua

,, ma di Sacramento della Chiesa

,, da quella d’ umano contratto; .

,, la domina della podestà origi

,, natia della Chiesa potrà ripu

,, tarsi come una conseguenza di

,, questa indivisibilità delle due

,, qualità di Contratto,e di Sacra

,, mento , che riconoscono nel

,, matrimonio ,, . Si legga il no.

stro Esame de’ Morici della oppo

sizione fiztta da M. Vescovo di Noli

alla Pubblicazione della Bolla Au

ctorem fidei, Parte z.Sez.3.Art.z.

5.10., e seg.

Adunque per confessione del

Sinodo 1’ indivisibilità delle due

(.

qualità di contratto , e di Sacra

mento , comunque non inclusa

essenzialmente,e di sua natura nel

matrimoino , fu però per ordina

zione di Cristo prescritta da dover

si osservare inviolabilmente da Fe

deli nel contrarre l’ union c0niu

gale . Per confessione poidel Di

fensore del Sinodo conseguenza è

di questa indivisibilità l’origina

ria podestà della Chiesa nei con

trarsi l’ unica coniugale da Sposi

Cristiani.

Dalla combinazione pertanto

delle massime adottate d_aISinodo,

e dal suo Difensore risulta chiaro,

che Cristo nel prescrivere 1’ inse

parabilità del contratto dal Sacra

mento nel matrimonio, ha volu- .

to , e ordinato , che 1’ union con

iugale dovesse onnin‘ame'nte con

trarsi da Cristiani sotto quella con

dizione , che originariamente as

soggetta il matrimonio alla Pode

stà della Chiesa .

Page 39: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. a;

scudo stata per auto a questo segnoannessa l’ efficacia pro

ducitrice della, grazia , non era Sacramento propriamente

detto; quali sono i Sacramenti della nuova legge , secondo,

la definizionetdel Tridentino Sess. 7.’Can. 7. ed 8. Fu quindi

da Cristo sublimato il matrimonio alla dignità di vero , e

propriamente detto Sacramento , in quanto a quella mera, e

semplice rappresentanza di cosa sacra , vale a dire , della

sua unione colla Chiesa l,“gli piacque aggiugnere l’ efficacia,

che prima non av‘ea , di conferir la grazia a chi degnamente

lo riceve' . Ora‘s'e si domanda qual è la cosa , che nel ma

trimonio rappresenta , e significa l’ unione di Cristo colla

Chiesa , scorge immantinente ognuno a lume di evidenza

altra questa non essere fuorché la stessa congiunzione mari

tale dell’ uomo colla donna, quale si stringe nell’ atto ,

che si contrae il matrimonio . Se dunque l’ union maritale

è in se stessa per Divina instituzione la rappresentazione , il

segno dellau’nione di Cristo colla Chiesa , e se il Sacramen

to fu da Cristo stabilito nel segno della sua unione colla

Chiesa , ne risulta.con pari evidenza , che il Sacramento fu

dunque da Cristo stabilito nella-unione maritale , la quale

sola porta in se stessa , ed è il segno , che rappresenta 1’ u

nione di Cristo colla Chiesa. Qualunque altra ceremonia.

vogliasi addurre , imposizione , o alzamento di mani del

Sacerdote , come sogno taluno (a), o altro qualsivoglia ri

to , non mai di questo potrà dirsi, che sia stato nella pri

ma instituzione del matrimonio stabilito da Dio qual se

gno rappresentativo della unione di Cristo .colla Chiesa .

Se pertanto Cristo stabilì il. Sacramento del matrimonio

in quella cosa , che nel matrimonio rappresenta 1’ unione

di Lui colla Chiesa,fu dunque da Cristo riposto il Sacramen

to nella unione maritale , in cui si verifica una tale signifi

canza , e non in altra _ceremonia , in cui non vi ha modo di

verificarla .

Rechiamo a maggior conferma un’ autorità solita valu‘

tarsi molto dai nostri stessi Avversarj . Nel Catechismo di

(a) L’ Autore del libro intitelato : Examen de deux questions impor

tante: sur le mariagc etc. 1755. senza nome di Autore, e di luogo.

Page 40: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

24. T R A' T T A T O

Montpellier (a) si propone il quesito: ,, In che cosa il ma«

,, trimoni0 de’ Cristiani e un Sacramento ? ,, E si risponde;

,, In questo che è un segno sensibile , che conferisce la gra

,, zia a quelli , che lo ricevono . e che rappresenta 1' unio

,, ne di GESU’ CRISTO colla Chiesa ,, . Il segno sensibile,

che conferisce la grazia , ossia il Sacramento , e dunque il

segno stesso , che rappresenta 1’ unione di Cristo colla Chie

sa, cioè quella unione , che sensibilmente si forma nell‘ at

to, che si stringe il contratto maritale . Altra autorità più

rispettabile per tutti fia ancora quella di Monsig. Bossuet ,

e questa nel ’ opera di esso la più autorevole , e nell' aureo

libro della Esposizione m. , ove prendendosi ad esporre la

dottrina della Chiesa intorno al Sacramento del matrimo

nio , si esprime in questi termini :,, Qualora si consideri,

che GESU‘ CRISTO ha dato una nuova forma almatri

monio, riducendo questa santa Società a due persone im

mutrbilmente, e indissolubilmente unite, e si osservi qual

mente questa inseparabile unione e il segno della eterna

sua unione colla Chiesa, non si avrà dilîcoltà in compren

dere , che il matrimonio de’ Fedeli è accompagnato dal

lo Spirito Santo , e dalla grazia , e loderassi la Divina

bontà , cui è piaciuto consacrare in tal guisa lasmgente

del nostro nascimento ,, .

Adunque a norma di questa esposizione della Dottrina

Cattolica quella unione , cui Cristo diede una nuova forma

colla legge dell’ unità , e dell’ indissolubilità, e che è segno

della eterna sua unione colla Chiesa , quella è pure, che

fu da Cristo consacrata coll‘ accompagnamento della gra

zia , e così fatta Sacramento . Mal’ unione , che fu da Cri

sto resa indissolubile , e che e segnp della sua unione colla

Chiesa , e appunto 1’ unione conjugale , quale si forma col

mutuo esternato consenso de’ contraenti. Se dunque col for

marsi del contratto si forma la detta unione , e se questa nel

formarsi è Sacramento, adunque nel formarsi del contratto

sotto le debite condizioni, si forma il Sacramento , e sic.

.”

9)

n

sa

vv

(a) Part. ;.c. 8. g. a. Ediz.dclBaglioni, 1717.

Page 41: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO; 25

come ertanto il contratto non può dirsi atto preesistente

all’ unione , così neppure può intendersi preesistente al Sa

cramento . -

Abbiamo creduto doverci alquanto dilungare nella di

chiarazione di un punto , che, comunque chiaro per se stes

so , hanno gli Avversarj procuratogdiofl‘uscare colle sofisti

che loro cavillazioni . Ora volendo epilogare quanto si è fin

qui, nè forse senza soverchia prolissità , ragionato , si può

ridurre la somma del discorso a due semplici concludenti Si"

logismi». ‘ '

1. Quella unione , che fu nella sua primitiva institu2io

ne costituita da Dio , e benedetta qual segno dell’ unione di

Cristo colla Chiesa , è quella stessa , che fu da Cristo fatta

vero,“ e propriamente detto Sacramento : ma l' unione ,

che nella sua primitiva instituzione fu da Dio benedetta CO<

me segno della unione di Cristo colla Chiesa , non fu già

una imposizione di mani , non una ceremonia , o rito qual

sivoglia disgiunto dall’ unione maritale , ma fu la stessa unio

ne maritale , che dall’ Uomo si contrasse colla Donna , col

dire che fece Adamo : Hoc nano 0: etc. Dunque nello che

fu da Cristo fatto Sacramento del matrimonio, a tro non è

che la stessa maritale unione , che si stringe nell’ atto del

contratto matrimoniale . '

2. Quella unione , che per essere segno della unione di

Cristo colla Chiesa , fu detta da Santi Padri Sacramento in

largo senso ne’ due stati di natura, e di legge , è quella stes

sa , che fu fatta da Cristo vero, e proprio Sacramento del

la nuova legge ; ma quella unione , cui li Santi Padri diede

ro il nome di Sacramento in largo senso , altro non è che

l’unione, che si forma per via del contratto .: dunquein que

sta consiste nella nuova legge il vero, e propriamente detto

Sacramento del matrimonio .

-Nè a questa dottrina punto si oppone la sentenza di co

loro , i quali vogliono che il Sacerdote sia Ministro di que

sto Sacramento . Imperocchè da questa opinione segue sol

tanto , che dal Ministero Sacerdotale , come da debita for

ma venga perfezionato il consenso de‘ Conjugi per essere

atto Sacramentale: ma. ciò non fa , che in questo stesso con

D

Page 42: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

16 T R A T T A T O

senso esternato non risieda la vera , e propria ragion del Sa

cramento : siccome il riconoscono apertamente gli stessi Teo

logi aderenti , o meno avversi alla suddetta sentenza, come

già s’ è detto nel Discorso Preliminare '. Basterà qui citare

Lodovico Habert nel suo Compendio Teologico, de Sacram.

Matrim. Cap. 1. q. 3.,, Matrimonium, ut Sacramentum

;,, novae legis, est|legitimus contrahentium consensus a

,, Christo institutus , ut signum eflicax gratiae,, . Dicendo

Habert , che il, Sacramento del Matrimonio nella nuova leg

ge è lo stesso legittimo consenso de’ contraenti, nel qual

consenso consiste formalmente il contratto , ripugna dunque

in senso di lui, che diasiconsenso matrimoniale, che, sot

to le debite condizioni, non sia insiememente e contratto, e

Sacramento , ed in conseguenza, che il consenso matrimo-,

niale s2 intenda pienamente , e perfettamente costituito in

riga di contratto , enon sia ancora Sacramento . Che però

li Dottori stessi,li quali sostengono essere il Sacerdote Mini

stro del Sacramento, protestano apertamente , che da ciò

non segue punto , prz'a: perfi’cmm me matrimom'um in ratiorze

contrada: civili: , quam in razione Sacramenti anche per que

sta ragione ,.quia Contra/unta: comemum mum tam wolzmt fie

rifirmum cum ab Ecclesia fuerit accq;tatar . Come spiega lo

stesso Habert , de Matrimonio c. 3. /

Laonde nell‘ una , e nell’ altra sentenza qualunque vol

ta si riceve il Sacramento del matrimonio, non prima esiste

il matrimonio nell’ essere di contratto per oscia salire al

grado di Sacramento, ma nell’atto che sotto Fedebite condi«

zioni si stringe l’ union conjugale, sorge il matrimonio e co

me contratto , e come Sacramento; nè prima il consenso

acquista la forza di produrre il vincolo come contratto di

quello , che acquisti, o abbia , come Sacramento , l’ effica

cia produCitrice della grazia; nè però in chi contrae sacra

mentalmente si astringe prima il vincolo dal contratto , che

dal Sacramento , ma è astretto , e dipende daun atto , che

nel suo Tutto e contratto insieme , e Sacramento , in modo

che non è separabile la validità dell’ uno dalla validità dell'

altro, come più diffusamente suole spiegarsi da’ Teologi .

Dalla ragion del Sacramento nel matrimonio derivano

Page 43: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. ‘21

le disposizioni, che debbono servire di preparazione al me

desimo, eda queste risulta un’ altro argomento, onde con

fermare lo stesso assunto . Ella è Dottrina Cattolica , che

sendo il Matrimonio 1’ uno de’Sacramenti , che si dicono de'

Vivi, lo stato di grazia è una delle disposizioni richieste ari

ceverlo degnamente; che perciò si rende reo di sacrilega

profanazione chiunque il riceva con coscienza di colpa mor

tale . Neppure vi ha dubbio , che questo sacrilegio non si

commetta nell' atto stesso , in cui accostandosi li contraen

ti al Sacramento prestano quel consenso , che forma il

contratto maritale . Ora se fosse questo un atto meramente

umano, e civile , preesistente al Sacramento , niun sacrile

gio vi sarebbe a prestarlo con coscienza di peccato mortale .

Adunque intanto vi si riconosce il sacrilegio, in quanto co

stante fu sempre la credenza , che da quel consenso , che

ha da formare il vincolo conjugale , sorge insiemem ente il

Sacramento, che influisce nella validità, e fermezza del me

desimo , onde non prima esista il contratto , che il Sacra

mento . '

Pareva omai caduto nella meritata dimenticanza il reo

sistema dello Spalatense , quando su questo stesso argomen

to si prese a suscitarlo in mezzo al Cattolicismo un temera

rio Pseudoteologo, d’ ingegno di gran lunga inferiore al

de Dominis , pari , se non Superiore , nell’ audacia , e tanto

iù pericoloso , quanto che la professione almeno apparen

te di Dottor Cattolico valse a mitigare in certa guisa 1’ ab

borrimento , che la diffamazione dell’ Autore rimiero ,

non potea non inspirare contro il parto di un sacr11ego Apo

stata. Questi fu Giovanni Launojo . Del carattere di que

sto Scrittore , e dell’ infelice sua opera, della Regia Podestà

sul Matrimonio , ci riferiamo a quanto ne scrissero il Dotto

re Giovanni Gerbais , Natale Alessandro , Tourner , Juve

nin , ed altri certamente non avversi a‘ legittimi diritti del.

la Regia Podestà , per tacere le giuste lagnanze , che in al

tro proposito muove contro di esso il d0tt0 Berti (a) , per

(a) De Trolog. Discipl. nello Scol. all’introduzione dellib. 6.

D a

Page 44: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

“Es TRATTATO

la impudenza , con cui si prese a riprodurre le calunnie de‘

Semipelagiani contro la veneranda autorità di S. Agostino

in materia della Grazia . Nel ricopiare , non che adottare

le massime dello Spalatense , vo endo Launojo ritenere le

apparenze di dottrina Cattolica , gli convenne mostrare al

tresì un’apparente rispetto per le Dommatiche Decisioni del

Sacro Concilio di Trento (a). Avea il Concilio fulminato

l’ anatema contro chi dicesse , o che la Chiesa non abbia la

podestà di stabilire impedimenti dirimenti , o che abbia et"

rato nello stabilirli . Come mai salvare l’ autorità di si es

ressa definizione con sentimenti direttamente opposti (b) ?

on fia pertanto maraviglia , che il sutterfugio immaginato

da Launojo sia stato universalmente riprovato non solo co

me vano , ed assurdo , ma inoltre deriso , come inetto

del tutto , e ridicolo . Dice ein , che sotto nome di Chie

sa dovendosi comprendere non solo l’ ordine Sacerdotale ,

ma il ceto tutto de’ Fedeli, meritamente si attribuisce alla

Chiesa la podestà di costituire impedimenti dirimenti, in

uanto Sotto nome di Chiesa s' intende non l’ ordine Sacer

otale , ma il Principe , come costituente l’ altra persona

della Chiesa ,, Nempe per Reges , al teram Ecclesiae perso

,, nam . . . . sic ad personam Regalem flexo Ecclesiae nomi

,, ne Tridentinis Canonibus sua constat veritas ,, Adun

que secondo Launojo, per acc‘ennarlo qui di passaggio,

1 autorità , che il Tridentino attribuisce a la Chiesa di aver

potuto, e di potere costituire impedimenti dirimenti , si

verifica ne’ Sovrani, in quanto sono questi l’ altra persona

della Chiesa; ora l’essere l'altra persona della Chiesa non

conviene fiaorchè a Principi , che siano Cattolici . Dunque

er tutto quel tempo , in cui non vi erano PrincipiCatto

lici , e per que’ luoghi, ove regnano Principi infedeli , e

Acattolici , e nell’ età future , se per tremen 0 giudizio di

Dio avvenisse , che Dio non voglia , che a Princi i pieni di

Religione , altri succedessero fuor del grembo della Chiesa,

(a) 3:35. 24. Can. 4; »

(1:) Dell’ autorità incontrasta- noni Tridentini si ragionerà di

bilmente Dommatica di que’Cr proposito in appresso.

Page 45: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. ’ 29

sarebbe falso , che la Chiesa, ed in que‘ primi Secoli abbia

potuto , ed ora ossa ne‘ paesi degl' Infedeli', e potesse in

avvenire per fat e rivoluzione possibile soltanto , nè mai

per la Dio merce da effettuarsi in alcun tempo, potesse , di

co , mai più stabilire impedimenti dirimenti , talchè posta

l’ interpretazione di Launojo falsa sarebbe stata del tutto per

più Secoli : falsa tutt‘ ora sarebbe in gran parte : falsa po

trebbe tornare del tutto una Definizione Dommatica, la cui

verità , siccome rivelata da Dio , è verità immutabile pel

tempo passato , e pel presente , e per tutta la successione

de’ tempi avvenire .

Di più il Canone del Concilio è diretto altresì contro

clii dica aver la Chiesa errato nello stabilire gl’ impedimen

ti . Se dunque per nome di Chiesa vuolsi intendere la per

sona di Regnante Cattolico , converrà dire , che il Conci

lio abbia inteso definire qual Domma Cattolico , che niun

Principe Cattolico abbia errato nell’ assumersi , o esercita

re un tal preteso diritto , il che comunque potesse dimo

strarsi vero nel fatto , non è però , che da mente sana pos

sa, e debba credersi come verità di fede , qual sarebbe in

virtù del Canone Tridentino , se per nome di Chiesa doves

se in quello intendersi la persona del Sovrano Cattolico .

Oltre ciò dica Launojo se nel formare quel Canone in

tese il Concilio , che la podestà. di costituire impedimenti

competa al Principe , come Principe , jure Majestatis; op

ure compera al Principe come Cattolico , ed in quanto è

_ altera Persona Ecclesiae , com’ ein si esprime . Nella prima

ipotesi, troppo inetta sarebbe stata la formazione di un Ca

none , per attribuire al Sovrano Cattolico una podestà ine

rente al Principato , e che perciò competesse del‘par1 all‘

Infedele , come al Cattolico . Se poi li Padri del Concilio

intesero , che quella podestà competa al Principe , in quan

to è altera Persona Ecclesiae , dunque il Concilio non la rico

nobbe inerente al Principatojure Majestati: , ne però com

petente ad ogni Sovrano , ma soltanto a Principe , che pos

sa dirsi persona della Chiesa, mediante la professione del

Cattolicismo : Che però con questa sua strana interpreta

zione viene Launojo a rivolgere il Canone Tridentino con

Page 46: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

30 TRATTATO

tro la propria sua opinione , che la podestà di apporre im

edimenti sia diritto proprio , e privativo del Principato .

Finalmente in qual senso sia stato il nome di Chiesa in

teso dal Concilio di Trento nel can. 4.. oltreché è abbastan

za chiaro per se stesso, si rende vieppiù manifesto dal con

. fronto co can. 12. ,, Si quis dixerit causas matrimonia

,, les non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit,,

Qui sotto nome di Giudici Ecclesiastici , non s’ intendono

certamente Giudici Laici , tuttocche Cattolici , ma Giudi

ci dell‘ ordine Ecclesiastico propriamente detto . E l' at

tribuzione, che si fa in questo Canone delle cause matri

moniali a Giudici Ecclesiasici , derivando dalla odestà ,

che ne’ Canoni antecedenti viene attribuita alla C iesa in

torno al matrimonio , egli è chiaro , che se in virtù del

Canone Tridentino la cognizione delle cause matrimoniali

appartiene alli Giudici dell’Ordine Ecclesiastico propriamem

te detto , la Podestà Ecclesiastica , onde deriva un tal dirit

to, è podestà dello stesso genere , cioè podestà della Chiesa,

in quanto vien questo nome ristretto a significare l' Ordine

Ecclesiastico , esclusivamente al ceto de’ Laici .

La professione di Cattolicismo ritenuta da Launojo fe

ce sì , come si è notato , che il sistema dello Spalatense adot

tato da lui in gran parte si divulgasse con meno di sospetto,

e più di libertà , e credito , e favore acquistasse presso que’

molti , che men bene affetti alla Chiesa vogliono essere ciò

non ostante , o comparire Cattolici, quasichè a purgare l’in.

fezione di un sistema reo nella sua sorgente, bastasse farlo

scorrere sotto penna di Scrittore reputato Cattolico. Sicco

me pertanto Launojo si fece a spogliare lo Spalatense , co.

me già dimostrò Gerbais con un esatto confronto de’ passi ,

così nella maggior parte degli Opuscoli , che in mezzo al

Cattolicismo si vanno di giorno in giorno moltiplicando con.

tro 1‘ autorità della Chiesa sul matrimonio , altro non si ri«

leva che una perpetua ripetizione delle dottrine di Launojo

variamente applicate secondo la varietà delle circostanze,

ma tutte appoggiate a' medesimi principj , ed argomenti ,

talchè la confutazione dell’ una sembra potersi adattare a

tutte le altre. Fu già pertanto con saggio, ed opportuno

Page 47: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 31

consiglio preso di mira a tal effetto da egregj Scrittori quell‘

una fra le molte Operette (a) , cui sembra essersi fatto mag

gior plauso dagli Avversarj della Chiesa, ed attribuito il me

rito di avere nel più breve giro raccolta la più abbondante

copia di monumenti, dalla cui ordinata, e stretta riunione

risulti quella maggior forza , e nitidezza , che possa in tal

materia desiderarsi . E noi pure ci proponiamo di esporre

in appresso alquante nostre riflessioni , quali esse sicno ,

sulla medesima . Ma giacché tutto sostanzialmente deriva ,

dal primario fonte aperto dal de Dominis , stimiamo pregio

dell’ opera il premettere innanzi a tutto una breve analisi del

le molte patenti incoerenze di tal sistema , dalle quali potrà

di già ognuno giudicare per se stesso , se in un complesso

di proposizioni , che in vece di reggersi 1’ una l’ altra , si

vanno .urtando , e distruggendo , si debba ravvisare il nitido

luminoso carattere della verità , oppure il difforme impron

ro dell‘ errore.

(a) Si accenna la prima edizio- stabilire impedimenti dirimentìd‘a‘

ne dell’ Operetta Del Diritto di del Can. Lina .

Page 48: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

32 TRATTATO

PARTE PRIMADelle incoerenze di Marco Antonio de Dominis nell’ impu

gnare l’ autorità della Chiesa intorno al vincolo del

Matrimonio , e le cause ad esso relative .

De Repub. Ecclesiastico lib.V.Cap.Xl.

g. I.

Ingamso, e contradizz'one della Spalatense nel pareggiare il

’ Matrimonio ad ogni altro contratto umano , e civile .

Dichiara 1’ Autore il suo intento nel breve titolo prefisso

a. questo lunghissimo capo : Matrimonii vinculum et causa: a

propria potestate Ecclesiastica non pendere . Ed entra subito a

renderne la ragione N. I. ,, Contractus societatis inter Vi

,, rum , et Uxorem , cum sit totus humanus , et corporalis,

et ad efi‘ectum corporalem directe initus , ad potestatem

Ecclesiasticam , quae tota est in se spiritualis , et ad super

,, naturalia , non potest jure Divino pertinere ,, . Così pre

tende egli ridurre il contratto del matrimonio , come se ne

spiega espressamente in ap resso , alla classe , o specie di

contratto meramente natura e , umano, e civile , quali so

no ieontratti di compra , e vendita , di locazione , e di al

tri simili , e però egualmente soggetto alle disposizioni delle

leggi civili .

Pure proseguendo in questo stesso primo paragrafo a

spiegare la natura del contratto conjugale osserva , che nel

jus naturale , e divino è fondata la propensione dell’ uno, e

dell’altro Sesso a contrarlo, ed insieme quanto all’ universale

la necessità di quella unione per la conservazione del Genere

Umano ; che però riguardo a’ particolari ha ciascheduno la

libertà di contrarla , o non contraria . Che niuna legge in

feriore alla naturale può constringere al Matrimonio , sen

do che gli Uomini sono naturalmente liberi , nè 1’ uno èsog

getto all' altro in fatto di matrimonio, se non per libero , e

2’

Page 49: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 3;

Volontario consenso , senza il quale nullo è il Matrimonio ,

come si accorda da tutti .

Da questo tratto risulta di già una insigne differenza ,

che il Matrimonio distingue dagli altri contratti meramente

civili. Quello sorge dal jus di natura , queSti dal jus delle

genti , o dal particolare diritto di ciascheduna Nazione . Il

contratto matrimoniale e di sua natura pienamente libero,

nè il consenso necessario per validamente contrarlo , può

giammai essere supplito da umana podestà ; laddove sebbe

ne gli altri contratti strettamente civili richiedano regolar

mente lo spontaneo , libero consenso de‘ Contraenti , può

nulladimeno in certi casi 1’ autorità pubblica constringere i

Sudditi a tale o tale contratto , come per esempio a vende

re le proprie derrate in tempo di carestia , oppure supplire

il consenso del renitente , e render ciò non ostante i con

tratto valido , e atto a produrre il corrispondente vincolo .

Falso è dunque il preteso assioma degli Avversarj , che il

contratto del matrimonio soggiaccia non meno , che qua

lunque altro contratto civile alla disposizione del Principa

to , giacché dal diritto stesso di natura sorge questa essen

zialissima differenza , che nel matrimonio la necessità del

consenso per la validità del vincolo non può mai venir sup

plita da umana podestà , come il può essere in varie circo

stanze riguardo ad altri contratti, li quali tuttocche fatti per

forza non tralasciano di produrre il vincolo della obbliga

zione con tutti gli effetti del medesimo (a) .

Altra insigne differenza risulta dalle leggi, o condizio

ni , che 1' Autore stesso riconosce essere state da Dio appo

ste nella prima instituzione del matrimonio ,, Atque huic

,, contractui humano jam sic libero , et voluntario aliquae

,, conditiones sunt a Deo, seu jus naturae humanae expli

(a) Con ciò non si nega , che

possa la Chiesa intimare a taluno

il precetto del matrimonio , cui

p. e. siasi egli obbligato, per via

di legittimi sponsali . Si dice sol

tanto che niuna autorità umana

può fare, cheil contratto del ma.

trimonio sia valido , quando man

chi l’ interiore consenso dell’ uno

de’Contraenti . Cosa che in ve.

ro distingue il matrimonio da tut

ti li contratti puramente civili.

E

Differenze , che

distinguono il

Matrimonio da

ogni altro con

tratto civile,trat

te 1. dalla origi

ne , ch’ essendo

di jus naturale , e

Divino precede

le instituzioni ci

vili. 2. dalla na

tura dello stesso

contratto, in cui

la spontaneità del

consenso non

può essere sup

plita da veruna

umana podestà .

Altra differenza

tratta dalle con.

dizioni apposte

da Dio nella in.

stituzione delma

trimonio , che

Page 50: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

34 TRATTATO

sono Monoga- ,, cante , seu positiva sua lege praescriptae , in quibus con

mia , Indissolu- ,, ditionibus contractus hic nulli potestati , quae sit Divina

bulla s R‘Yefcn' ,, inferior‘subjicitur . Eae vero sunt Monogarnia, insolubi

22213222: 2:: ,, litas , et erga proprium sanguinem , cognationisque gra

‘Îo grado di com ,, dum aliquem Reverentia , de quibus inferius agam pluri

sanguinità . n bus n .- . u _

Altra differenza . Quindi passanclo nel paragrafo seguente ad una Piu di

mm da ciò, che stinta. esposmone di queste condizioni , ripete egli l’ indis

il matrimonio fu solubilità , e 1’ unità del matrimonio dalla _ rivelazione fatta

da DÌO instituito ad Adamo in quel misterioso sopore , in cui trasse Iddio dal

Q“?! segllocdfiua lato di lui la Donna, che destinata gli avea per compagna :

Eglfinègilcsarfsw ,, In eo sopore , quo Adam correptus est , ei profecto varia

,, revelata sunt mysteria : Unum fuit quale inter homines ,

,, sive Divina jussione , sive etiam hominis rationalis pro

,, prio instinctu , ut rationalis est , a brutis distinctus , de

.. beat esse vinculum contractus humani matrimonialis ; ut

,, unus videlicet uni copuletur consortio indivisibili. . . . Et

,, hoc Adam (a) expergefactus , visae coram se muliere ,

,, quam nunquam antehac viderat, quod sibi revelatum fue

,, rat, efl‘atus est; Hoc mmc o: ex ouibus meis etc. Haec A

,, dam Spiritu Divino instructus protulit, rationem veri,

,, et perfecti humani conjugii exprimens , ut sit inter duos

,,‘ tantum, et perpetuum 1 ac indissolubile . Et quia Deo re

,, velante , haec pronunciabat Adam , ideo Christus haec

,, verba :. Quamobrem relinquet etc. (1:) a Deo dicta tunc

u fuisse asserit ,, E poco appresso ,, Alia mysteria altissima

- l -‘,, iisdem verbis involuta sibi revelata satis innuit Adam , ut

,, Paulus explicavit , nimirum Verbi incarnationem , et

,, christi cum Ecclesia inseparabilem conjunctionem : ho

,, rum tamen mysteriorum fundamentum est ipsa humani

u carnalis conjugii ratio , ibidem Deo revelante explicata ,

,,. et facto ipso comprobata ,,. Altro insigne pregio della.

union conjugale nella sua instituzione , avendo voluto Id

dio , che in essa venisse rappresentato il gran mistero della x

(4) Gen. 2. v. 23. (b) Mattinag. v. i.

Page 51: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIQ.‘ 35

Incarnazione del Verbo , e della sua inseparabile congiun

zione colla. Chiesa . ‘

Se dunque il matrimonio è un contratto d’ instituzione

Divina , come vien qui riconosciuto , d’ instituzione ante

riore alla formazione delle società civili ; se nella sua stessa

instituzione fu da Dio vincolato con leggi particolari , supe

riori ad ogni Civile Podestà ; se in quella unione volle Id

dio stabilire un segno prefigurativo di altissimi misterj; co

me sta , che ad un contratto insignito di si auguste preroga

tive si vogliano pareggiare li contratti di compera, e ven

dita , di locazione , ed altri simili, nati da pure conven

zioni , o leggi sociali , senza speciale intervento della Di

vinità , privi in conseguenza d‘ ogni mistico significato , e

e di lor/natura diretti , e ristretti al regolamento d’ interes+

si meramente civili ?

’ Aggiungasi come di passaggio , che fra’ Gentili stessi ,

o per certo barlume di ragione naturale , o per impressio

ne rimasa d’ antica Tradizione , fu il matrimonio conside

rato qual contratto superiore all’ ordine civile , e come ri

vestito di un certo carattere di Religione , per cui sollevato

venisse alla ispezione de’ Pontefici . Cosi Cujacio Tom. I.

pag. 783..” Est autem titulus hic de risa nupziarum, quod

,, Pontificale verbum este;Nam et quas fas esset duci, Pon

,, tificum norionem fuissedntelligimus ex Tacito , et Dio

5» ne (a) ” '

Tornando allo S alatense si noti qualmente riconosce,

‘che l’union conjugafe , qual si forma nel contratto stesso

del matrimonio fu da Dio stabilita qual segno prefigurativo

della unione di Cristo colla Chiesa . Ora scudo dottrina

Cattolica , che a questo segno mistico volle Cristo aggiu

gnere l’ efficacia producitrice della grazia, ed in tal guisa

(4) Che Cujacio nomabbia’ in

teso bene il significato della paro

la ritus, transeat; ma egli addu

ce Tacito , e Dione in prova che

quas fa: esse: duci , Pontificum

unione»: finisse . Il che sembra

bastare in prova della proposi

zione , che tra gentili stessi fu

Considerato il matrimonio come

contratto d’ ordine superiore agli

altri contratti .

Ba

Page 52: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

a TRATTATO

La dispensa nella

legge dell’ unità,

e della indissolu

bilità fatta da

Dio, secondo lo

Spalatense , ex

specialigrafia , e

ad temer .

Dispensa tolta

da Cristo nel re

stituire il matri

monio alla puri.

tà della sua pri.

mitiva instituzio

ne .

innalzare il matrimonio alla Dignità di Sacramento , rima-’

ne confermato ciò , che si è di sopra dichiarato , che la

ragion del Samamento risiede in quella stessa sede , ove fu

riposto il segno prefigurativo del gran mistero , cioè nell’

unione, che si forma_,e si stringe nel contratto matrimoniale.

N. 3. Avverte 1’ Autore, che fu poscia dispensato per

un tratto di tempo in quelle primitive leggi dell’ unità , e

dell’ indissolubilità del matrimonio: ,, Quoniam tamen ne

cessitas generis humani multiplicandi priorem hujus regn

lae juris Divini pattern deserendam aliquando suasit , si ,

ut supponitur, et Patres docent. ad tempus Deo revelan

te , et ex speciali gratia dispensante , polygamia non

prorsus illicite inducta videtur , et matrimonii vinculum

,, jam non facile apparuit ,, . Reca in prova l‘esempio de’Pa

triarchi , li quali ebbero nello stesso tempo più mogli,e il li

bello di ripudio conceduto da Mosè al Popolo Israelitico ;

notando però , che tuttociò non poté rendersi lecito, se

non in virtù di dispensa fatta da Dio ex gratin speciali, e

ad tempu: , e questa manifestata per Divina rivelazione ; Dea

rmelante.

Avverte in seguito, che una tal dispensa tolta venne , e

rivocata da Cristo , da cui fu abolito il libello del ripudio ,

e ristabilito il matrimonio nella purità della sua primitiva in

stituzione . Così egliN. 4.. ,, Christus circa matrimoniasuo

rum , tanquam Caput , et Dominus suae Ecclesiae nihil

penitus novi , aut statuit , aut immutavit , sed reliquit

coniugia in eo statu, in quo erant intergludaeos,sola addita

abolitione libelli repudii, nimirum illius repudii, quem

Moyses ad duritiem cordis eorum non sine Divina dispensa

tione , et tolerantia permiserat, monogamiaque illa , quae

in Adamo primo generis humani parente enituit , ut sint

duo in carne una confirmata , illis quoque verbis stabili

ta , qui dimissa uxore sua sine causa fornicationis aliam

duxerit , moechatur. Cur autem moechus esset, si plures

uxores habere ei liceret? Ut optime deduxit Innocen

tius III. (a) .

))

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(a) De Divort. C. Gaudemus v

Page 53: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 37

Ora se Cristo , come dice lo Spalatense , non mai del

matrimonio volle fare un Sacramento , e ciò non ostante

per espressa di lui confessione non tralasciò di fare ordinazio

ni circa il matrimonio , gli e forza il confessare , che sifl‘at

te ordinazioni cadono non sul Sacramento , ch’ egli non ri-\

conosce , ma sul contratto medesimo . Oltre di che 1’ abo

lizione della poligamia simultanea, e del libello del ripudio

influiscono certamente sulla validità , o invalidità del vinco

lo conjugale : dunque se tuttociò , che concerne la validi

tà , o invalidità di questo vincolo , debbe unicamente rife

rirsi al contratto , egli è chiaro , che Cristo dispose intor

no al contratto mediante un’ abolizione , da cui dipende in

tanti'casi la validità , o invalidità del medesimo . Ma più

strana ancora di questa si manifesta in questo proposito l’in-.

coerenza di Launojo , e del fedele suo Copista , l’ anonimo

Scrittore dell’ 0 eretta sovra indicata . Ammettono questi

che Cristo fece ilmatrimonio Sacramento , in quanto che

aggiunse a lato del contratto una tal quale entità Sacramen

tale , nel che sembrano almeno in apparenza recedere dallo

Spalatense , ma con esso lui convengono , che se Cristo dis

pose del Sacramento , nulla però dispose intorno al contrat

to, e collo stesso Spalatense al contratto solo riferiscono tut

tociò, che alla validità spetta, o invalidità del vincolo . Pure

confessano anch’ essi ciò , che da niun Cristiano può negar

si , che Cristo dispose intorno il libello del ripudio , e la po

ligamia simultanea due cose , che manifestamente riguar

dano la validità, 0 1’ invalidità del vincolo . Poste queste

premesse , come immaginarsi esservi Uomo , il quale soste

nendo per una parte , che tuttociò , che influisce sul vinco

lo , riguarda il matrimonio come contratto , e per altra

parte concedendo , che Cristo dispose di cose , che mani

festamente influiscono sul vincolo, venga poi a concludere

contra ogni ragion di diritto raziocinio nulla essersi da Cri

sto disposto intorno al matrimonio come contratto . Serva

di prova questo perturbato modo di ragionare a quella gran

sentenza del Dottore Angelico, che dalla depravazione dell’

afi‘etto nasce una corrispondente obbliquità nell’ intelletto .

Se 1’ unità, e l’in

dissolubilità , se

condo lo Spala

tense , riguarda

no il matrimo

nio come con

tratto , adunque

Cristo con rista

bilire 1’ una , e

1’ altra dispose

del matrimonio

anche come con

tratto .

Page 54: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

fi TRATTATO

sIL

Contraddizz‘one dello Spalatense nell’assoggettare alla Podestà

Civile la legge dell’ unità , e della indissolubilz'tà ,

dopo averla riconosciuta Legge Divina ,

superiore ad ogni umana odestà .

Ora tornando allo Spalatense , riconosce egli aperta

mente essere stato da Cristo abolito il libello del ripudio ,

ed insieme ristabilita, e confermata la monogamia , e ciò

con tanto rigore , che sebbene, secondo lui , abbia Cristo

lasciate tutte le altre condizioni del matrimonio all’ arbitrio

e disposizione della Podestà Civile , ciò però debba sempre

intendersi salva la legge dell’ unità, ed indissolubilità , cui

aggiugne inoltre la proibizione di certi gradi di consangui

'nità . Cosi egli N.’ 5. ,, Profecto Civilis Potestas , modo

-,, Christianis poligamiam non permittat , neque libertatem

,. repudii, nec in quocunque gradu conjunctionem, ma.

,, trimonia ira regulare potest , ut bono communi secundum

,, rectam rationem expediens esse censuerit ,, Dopo una si

precisa dichiarazione dell' Autore , chi non crederebbe ,

che per di lui sentimento non può il Principe permettere

tra’ Cristiani , nè rendere in alcun modo lecitala libertà del

divorzio , la pluralità delle moin , il matrimonio in alcuni

gradi di parentela ?Giusto sarebbe il concetto, se la costan

za potesse reggere in mezzo all' errore . Ma tosto vedremo

qualmente l’ impegno di allargare oltre il dovuto con

fine la Podestà Laica spinge 1’ Autore a ristringere poco a

poco , e a modificare quel rigore di Legge Divina, ed Evan

gelica, qual ha da esso riconosciuto poc’ anzr . Comincia

pertanto a rammemorare varie leggi emanate dalla Podestà

Civile intorno al matrimonio , e prosegue N. 6. ,, Divortia_

» quoque ex quibusdam gravioribus causis Imperatores da

» tis legibus qoncesserunt; puta , propter transitum ad Mo

,, nachatum , propter impotentiam coeundi, si alter con.

» jux in captivitatem abducatur , Vel deportetur: Si mari

” tusfiat reus adulterii , homicidii , laesae Majestatis etc.

Page 55: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 39

,, si plagiarius etc. quae similiter leges divortia concedentes

Ecclesiam reclamantem non invenio habuisse , et a Theo

dosio maxime , ac Justiniano Christianis , et piis Princi

pibus sunt constitutae ; imo has ipsas leges Ecclesiam

Romanam servandas mandassc scribit Ivo (Epist. 24.3. ) et

haec divortia laici j uris semper intelliguntur cum perfecta,

et totali; conjugii dissolutione , ut patet manifeste “ex Ju

stiniani Novella 22. cap. 37. , et multis aliis legibus. Le

ges invenio, resistentiam non video; contrarias leges Ec

,, clesiasticas paucas ad modum , et provinciales duntaxat

,, inferius N. Il. observo ,, .

Di quelle leggi si dirà a luogo suo,come pure della pre

tesa non resistenza della Chiesa, e della non sincera fede dell’

Autore in citare per se il dotto, e Santo Vescovo Ivone , che

gli è apertissimamente contrario . Qui stiamo sulle incoeren

ze , e ci facciamo ad osservare , che l’Autore dopo aver es

pressamente detto , e replicato , che da Cristo fu abolito il

ripudio , e ristabilita 1' unità del matrimonio ,. che queste

leggi di unità , e d’ indissolubilità sono di jus Divino , che

perciò non può il Principe concedere ai Cristiani ne il divor

zio, nè la poligamia , egli stesso poscia insensibilmente ri

credendosi , cominci a volere accreditare leggi, che conce

dono il divorzio quanto al vincolo , nè solo per causa di

adulterio, ( che altri pure, sebben malamente, stimarono au

torizzata dalle arole del Vangelo , nisz' ab fòrnz'cationem )

ma per altri delitti di Omicidio , di lesa Maestà etc. , ed

anche senza delitto per cattività, in cui disgraziatamente in

corra l’uno de‘ Conjugi . E neppure in questi termini ri

stà l’ indulgente condescendenza dell’ Autore per lo sciogli

mento del vincolo conjugale . Grave pur troppo, dice egli

N. 6., spesse volte riesce. il giogo del matrimonio, e talvol

ta per l’ ostinata durezza, e ferocia delle parti condurrebbe

a disperazione ,. se non avesseroi Principi podestà di porre

sili‘atti ordini, e di m'oderare tutti gli umani civili contrat

ti, ed avrebbe l' umanità spesse volte o ragione , o prete

sto di lagnarsi,ove però non sia da Divina legge assolutamen

te coartataz,, Satis grave jugum , et onus solet esse saepe

,, matrimonium , et interdum ex partium obstinatione , et

,’

,I

S)

D,

,,

8’

1’

’)

Page 56: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

4.0\ {TRATTATO

,, feritate occasio desperandi , nisi penes Principes talia

,, statuendi esset potestas , et omnes humanos civiles con

,, tractus in quantum contractus sunt , moderandi , saepe

,, natura humana conquerendi ansam haberet , si tamen Di- \

,, vina Lege adeo absolute non arctet'ur ,, .

Ma questa divina legge coartante fu ne’ paragrafi ante

cedenti espressamente riconosciuta: come dunque si comin

cia qui a mettere in dubbio ? Ha egli capita la difficoltà , e

er far mostra di non volere urtare di fronte una legge Di

vina , va blandamente insinuando le vie di declinarne l’ aul_

torità . e quindi coprendosi del velo di una ingenua mode

sta timidezza segue a dire: ,, Rem hanc de divorriis in ge

,, nere definire penes me non audeo;probabilitatem aliquam

,, cerno: ideoque neque Principibus potestatem hanc ( ser

., varo jure Divino) absolute negare possum . Quod si ipsis

,, illa concedatur , ne quis illud ex Scriptura objiciat a

,, Christo etiam usurpatum : ,Quod Dea: conjunxit, boma

,, non sejmret , dicendum fortasse esset , illos a Deo non

,, ‘conjungi , qui contra leges justas politicas conjunguntur,

,, sed Deum illas per suos in Mundi gubernatione Vicarios

,, facere separationes ,, Scuote per altro ben presto questo

suo verecondo ritegno , e fatto più animoso passa senza più

a concedere francamente quella podestà , che qui soltanto

sembra non voler negare assolutamente .

Non vale però il ripiego a salvare nè il jus Divino , nè

la contraddizione dell’ Autore . Ha detto , che nella primi

tiva instituzione del matrimonio fu er jus Divino stabilita

1’ unità , e l’ indissolubilità del vincoli : che in appresso fu

alquanto temperato il‘ rigore di quella legge . Ma in qual

maniera? Per dispensa ex gratin speciali Dea 1welaute . Ora

la podestà de’ Regnanti , come costituiti da Dio pel gover

no delle civili società ; è podestà ordinaria , inerente al lo

ro ministero , non conferita per mezzo di speciale dispensa,

manifestata per Divina rivelazione . Anzi la necessità della

dispensa suppone difetto di podestà ordinaria relativamente

agli atti, che senza quella non possono legittimamente eser

citarsi . Se dunque i Regnanti , come Ministri di Dio pel

governo delle società civili, fossero in virtù di tale qualità ,

Page 57: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO.

muniti di autorità Divina per formare leggi permettenti il

divorzio , e la poligamia , secondoche stimassero 1’ uno , e

1’ altra conducenti al bene delle Repubbliche , neppure da.

princi io vi era bisogno di particolare dispensa cper tem e

rare il)jus Divino riguardo all’ unità, e all’ in issolubiiità

del matrimonio , giacché a’ Regnanti, coll’essere assuntial

Principato , ne veniva conferita la competente. sufficiente

otestà .

Fu Mosè da Dio proposto al governo del suo Popolo ,

ed a lui competeva l‘augusta qualità di Vicario di Dio in ter

ra , non meno certamente che a qualsivoglia Regnante as

sunto al Trono per via di elezione , o di successione . Mosè

permise al suo Popolo il libello del ripudio ; libello , del

cui effetto non tutti convengono , ristringendolo gli uni ad

una semplice impunità ; altri stendendolo ad un legittimo

scioglimento del vincolo . Sia come si voglia , e si suppon

ga , com’ e anche sentimento dell' Autore , che in virtù

del libello venisse sciolto il matrimonio , ed acquistassero

le parti una piena , legittima libertà di convolare ad altre

nozze . Cosi dunque fu per Mosè derogato alla primitiva

legge della indissolubilità . Ma in virtù di quale podestà ?

Forse pepautorità inerente al suo grado di Capo , e Reggi

tore , di Vicario di Dio in terra ? Nò , risponde 1’ Autore:

fu d’ uopo a tal effetto di una particolare dispensa , Dea re

velante . Con che vieppiù si conferma quanto egli disse, e

replicò da principio , c e nell' ampiezza della podestà, che,

secondo lui , compete a’ Principi per regolare le condizioni

del contratto matrimoniale , s' intende sempre salva la leg

ge dell‘ unità , e della indissolubilità stabilita jure Divino .

Sicché col novello suo capriccioso ritrovato altro egli non

conseguisce , se non contraddire a Dio , e a se stesso . >

L’ incoerenza si diffonde ugualmente negli argomenti,

ch’ egli adduce a comprovare il suo assunto , li quali ad al

tro non mirano , che ad eludere l‘ oracolo di Cristo : Quod

Deus conjunxit , homo non separet . Dopo aver supposto (seb

ben malamente , del che non occorre far questione in que

sto luogo ) che l’ adulterio dell’ una delle parti somministra

legittima cagione di separazione non solo quanto altoro ,

‘ F

Limitazioni va- ‘

namente allega

te , onde conclu

de non essersi a

bolito da Cristo,

se non se il di

vorzio privato .

Page 58: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

4.2 ‘ l TRATTATO

ma anche quanto al vincolo , soggiunge N. 8. ,, Erant sane

,, adhuc aliae causae solvendi legitima, et valida. conjugia ,

,, praeter fornicationem; una erat , nec minima, conver

,, sio ad fidem Christi alterutrius conjugum ; nam certe e:

,, Divina revelatione supponit Paulus , ut est Augustini

,, deductio, de Adulter. Conjug. l. I. c. 13. , eo ipso quo

,, alter conjugum a sua infidelitate discedit , altero in infi

,, delitate manente, conjugium illorum penitus abrumpi . ,,

Al caso dell’ adulterio aggiunge 1’ Autore quello della con

versione alla fede dell’ uno de’ Conjugi per mostrare , che il

detto di Cristo , quod Dea: conjunxi: etc. soggiace a molte cc.

cezioni , o limitazioni ; onde non ostante che sembri uni

versale , possano darsi molte cagioni di legittimo divorzio;

ed in fine fattosi interprete della mente di Cristo viene a

concludere , che l’ intento di lui fu di abrogare i divoij

privati , e non quelli, che dalle pubbliche leggi sono con

ceduti .

Le addotte Iimi_ . _Ma in primo luogo da qual fonte si desurpono le limita:

miom- suppo_ 210m apposte ali oracolo (il Cristo ne due C2.Sl proposti dall

mendo una DM- Autore? Certamente dalla Divma rrvelazrone, o vera, o sup

na rivelazione , posta . Nel caso dell’ adulterio , dalle parole stesse di Cri

Pu,flf° non fanno sto , m'u' ab fbr'nicationem , sebbene , come si è notato , si

;"al'gîîlîm deli° nistramente applicate alla separazione quanto al vincolo .

_ cgndudc:c d:îa_ Nel caso della conversrone, da certa Divma-rivelazrone di

,; rivc|m a mi ch1arata da S. Paolo . Se dunque la sola D1vma nvelazxone

non rivelati . o vera, o pretesa , si è quella, che ha dato motiv o di ec

cettuare que’ due casi, ne altro fondamento vi è stato di

eccettuarli , si dee dirittamente ragionando concludere, che

ove non si dà rivelazione , neppure si fa luogo ad eccettua

zione,talche l’assoluta enunciativa di Cristo altre limitazioni

non ammette fuor quelle, ch’ Egli stesso vi appose, o da

lui furono per Divina. rivelazione manifestate . Pecca dunque

1‘ Autore nel concludere da casi rivelati a casi non rivelati ,

quando non voglia, che le sue immaginazioni si abbiano in

conto di celesti rivelazioni .

seguircbbc d, a. Dice 1’ Autore , che l’intentodi Cristo fu soltanto

cuoi principj,che di abrogare il divorzio privato , e non li divoij autorizzati

5‘ Pî°l° ‘)'°“° dalle pubbliche leggi. Ora nel caso della conversione alla

Page 59: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO: 4;

fede dell‘ una delle parti confessa egli , e meritamenta so

stiene farsi luogo allo scioglimento del vincolo in Virtù della

dichiarazione dell’ Apostolo . Quindi domando io , se in

quella età vi era legge dell‘ Impero , che il divorzio conce

desse in favore di un Conjuge , che si convertisse alla fede

di Cristo? Ridicola cosa sarebbe il pensarlo. Adunque il

divorzio conceduto da S. Paolo, siccome non autorizzato

dalle leggi pubbliche , era secondo i principj dell' Autore

un mero divorzio privato . Dunque se sussistesse il detto di

lui, che Cristo abbia soltanto abrogato il divorzio privato ,

converrà dire , che S. Paolo abbia per Divina. rivelazione

conceduto quella sorta di divorzio , che fu da Cristo abro

gata . Bestemmia, che abbastanza convince gli errori, e

e incoerenze dell’ Autore , ’

3. Dalla dichiarazione dell' Apostolo risulta chiaramem

_te , che un privato convertito alla fede poteva legittima

mente usare del benefizio di Cristo nel modo promulgato

dall’ Apostolo , e passare ad altre nozze indipendentemente

dalle leggi del secolo . Dunque lo scioglimento del primo

vincolo in tal caso non dipendeva dalla disposizione delle

leggi civili.

4.. Risulta in conseguenza , che sendosi fatta per auto

rità di Cristo la concessione del divorzio promulgata dall’

Apostolo indàpendenternente dalle leggi, e per ogni luo

o , ove si di ondesse il Cristianesimo , sempre si verifica ,

che Cristo ha disposto circa il matrimonio non. solo riguar

do all’ esser di Sacramento , ma anche riguardo al vincolo ,

ed in conseguenza circa la validità , o invalidità del con

tratto . ‘

5. Risulta , che la promulgazione di questa legge fu da

Cristo affidata a’ Principi, non del secolo ,' ma della sua

Chiesa : che però p0teano gli Apostoli legittimamente co

noscere de’ casi, ne'quali si facesse luogo alla separazione de’

Conjugi , non solo quanto al toro, ma ancora quanto al

vincolo : che pertanto incoerente si dimostra un’ Autore ,

il quale riconoscendo la forza della suddetta promulgazio

ne procedente da Ministero Apostolico senza concorso

della Podestà Civile in virtù di autorità ricevuta da Dio,

F a.

conceduto quel

divorzio privato,

che fu da Cristo

abolito .

+‘«‘?‘’

a__»

/

Il divorzio con

ceduto da S.Pao

lo per Divina ri

velazione prova

vieppiù, che Cri

sto dispose intor

no al vincolo , e

contratto matri

moniale .

Questa disposi

zione di Cristo

affidata fu a’ Pa

stori della Chie

sa, non a’ Domi

nanti del Secolo.

Page 60: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

44 TRATTATÙ

Sbaglio dello Spa

latense nell’in

terpretare il Te

sto dell’Aposto

lo.

Frivolc ragioni ,

onde si premiC2

voler provare ,

che non fu abo_

!lt0 da Cristo i|

divorzio conce_

duro dalle 1,

pubbliche .

esi

viene poi a voler stabilire questa Tesi generale: ,, Matrimoé

,, nii vinculum , et causas a propria potestate Ecclesiasti

,, ca non pendere ,, .

E qui per sovrabbondanza può notarsi un' altro sbaglio

dell’Autore nella interpretazione del Testo di S.Paolo . Pre

tende inferirne , che il Conjuge convertito possa in ogni

modo sciogliere il vincolo colla parte infedele ; sia che que

sta consenta , o nò a rimanersi , ed a voler coabitare paci

ficamente . La ragione , che ne adduce si è , che altramente

la parte infedele sarebbe di migliore condizione dell’ altra ,

giacché quella potrebbe di suo pieno arbitrio invalidare ,.\

o confermare il vincolo , laddove dovrebbe il fedele ‘di

pendere dalla disposizione dell’ infedele . Ma chi ha detto

all’ Autore , che in un tal caso stia nell’ assoluto arbitrio

dell’ infedele la facoltà d‘ invalidare il matrimonio ? Po

trebbe per avventura l’infedele farlo impunemente, ed aver

si per libero in paese d’ infedeltà . Ma potrebbe questa im

punità fondare un diritto legittimo? Nò certamente . Nel

caso della conversione alla fede dell’ uno de’ Conjugi volle

Cristo a favore della sua Divina , e sola vera Religione dare

alla parte , che si converte , la libertà di sottrarsi dalla servi

tù , ossia dal giogo , e vincolo contratto colla parte infede

le , e contumace . Non è pertanto , che la conversione ope

ri subito , e per se sola operi lo scioglimento del vincolo ,

ma fa , che rimanendo l‘ infedele nella sua contumace reni

tenza possa la parte convertita contrarre altro matrimonio ;

e soltanto allora s’ intende sciolto il primo legame , in gui

sa che possa anche l’ infedele dal canto suo convolare ad al

tre nozze senza reato di adulterio. Non è dunque l’ infede«

le di migliore condizione , come da falso supposto argomen

tando falsamente-conclude lo Spalatense contro la stessa

lettera dell’ Apostolo .

6. Frivolo del pari, ed incoerente si è l’argomento, col

quale rende 1’ Autore a voler provare , che da Cristo non

fu abolito se non il divorzio privato, e non quello , che fosse

conceduto dalle leggi : ,, Quando ergo Christus -( N. 8.) ge

,, neraliter negabat divortium sola excepta causa fornica

,, tionis , id faciebat , quia cum solis Judaeis tunc loqueba

Page 61: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 45

,, tur , qui ex suis legibus ermissione Moysis divortii li

,, beram habebant Viri facu tatem , sine ullo crimine Uxo

,, ris : si enim crimen divortio dignum , nempe stupri , vel

,, adulterii alfuisset , tunc non erat opus divortio, sed nece

,, uxoris criminosae Vir ab illius conjugio liberabatur Vo

,, lens itaque Christus illorum repudiorum injus titiam osten

,, dere declarat per ca vinculum matrimonii non tolli,neque

,, licere homini judan dimittere Uxorem , nisi ex sola le

,, gis Judaicae concessione; haec vero eratstuprum, et adul

,, terium duntaxat, ita tamen dimittere , ut per senten

,, tiam Judicis , si convinceretur , lapidibus esset obruenda.

,, et sic fiebat perfectissimum per mortem divortium ,, .

Da queste premesse viene a concludere , che Cristo ,

perché parlava con Giudei, condannò soltanto i divoij

privati: e come se penetrato avesse nell’intimo de' suoi con-’

siglj soggiunge , che se nella legge Giudaica fosse stato

il divorzio per altra grave ragione conceduto, l’avrebbe an

ch’ egli ammesso . ,, Privata tamen privatorum divortia ,

,, quae lex nonnisi ad duritiem cordis permiserat , omnino

,, damnavit. Quod si in eadem lege ex aliqùa alia gravi cau«

,, sa‘ fuisset concessum divortium , eam quoque Christus

,, omnino addidisset , quia publica legibus, jure , et rationa

,, biliter concessa divortia non abrogabat , sed sola , ut di

,, xi , privata,, . Con che vuole insinuare non doversi avere

per abrogati li divoij eziandio quanto al vincolo conceduti

dalle ubbliche leggi , quali sono quelli, che oltre 1’ adul- _

terio lia egli stesso rammemorati, cioè per causa di varj al

tri delitti, di omicidio , di lesa Maestà , di plagio etc. , ed

anche senza delitto per accidenti fortuiti , qual’è la catti

vità dell’ una delle parti , o anche per una forte insuperabi

le avversione insorta fra li Conjugi .

A dimostrare quanto insuSsistente sia tutto questo ragio

namento basta riflettere alla confessione dell' Autore, che

da Mosè fu agli Uomini concedutala libertà del divorzio ,

anche senza delitto della Consorte : ,, Ex suis'legibus per

,, missione Movsis divortii liberam habebant Viri facultatem

,, sine_ullo crimine uxoris ,, . E più autorevolmente consta

dal Testo del Deuteron. c. 24..,,f Cura acceperit Homo uxo

Page 62: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

4.6 TRATTATO

\

,, rem , et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante ocu

,, los ejus propter aliquam foeditatem , scribet libellum re.

,, pudii etc. ,, Sotto la parolapropterfbeditatem si compren

devano que' molti , e varj difetti , morali, e fisici , per li

quali si rendeva rincrescevole all‘ uomo il consorzio della

Donna, per esempio , se la Donna era sterile, se diventava

lebbrosa , o infetta di qualche altro morbo schifoso , ed at

' taccaticcio , se dedita al vino , se rissosa , o generalmen

te mal costumata . Adunque tra le cagioni , per le quali si

praticava il divorzio fra’ Giudei, erano comprese almeno

in gran parte quelle stesse, per le quali secondo 1’ Autore

veniva legittimamente conceduto dalleleggi Romane, e può '

altresi da qualunque Regnante legittimamente concedersi . .

In questi divoij pertanto , che per sii-fatte varie cagioni si

eseguivano presso li Giudei per pubblica autorità, ex suis le

gibus permissione Moysis , e con paóólira solennità , comparis

cono le due condizioni, che secondo 1’ Autore costitui

vano il pubblico divorzio prqssoi Romani, cioè la parità

delle cause, almeno in molti casi, e l’intervento della pub

blica autorità ; ed erano pertanto a buona equità divoij

pubblici, non meno che li divoij autorizzati dalle leggi

Romane . Eppure quando li Giudei vennero ad interrogare il

Redentore (a). Si licei bomz'ni dimittere uxorem suam quocunque

ex causa , cioè per qualunque di quelle varie , moltiplici ca

ioni, et le quali sotto il manto della pubblica autorità sofevano iParsi li divoij , Cristo senza distinguere cagione da

cagione , caso da caso ( tolto il solo caso dell" adulterio , di

cui non è qui luogo di trattare ) condannò , e riprovò uni

versalmente il divorzio quocunque ex causa . Riprovò dunque

li divoij , anche in que’ casi , ne’ quali erano conceduti

dalle leggi Romane; e siccome in questi medesimi casi veni

vano praticati presso li Giudei ‘, ex suz's legibus permi:sione

Moysis, e parimenti fiancheggiati dall’ autorità pubblica ,

erano in conseguenza divoij pubblici, non meno che pres

So i Romani . Furono dunque da Cristo riprovati li divoij\

v" "

(a) Matth. 19. v. 3.

Page 63: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRI‘MGNIO.‘ 47

non solo privati, ma ubblici , e fu per ogni caso rivocata

la permissione del libellq data da Mosè, siccome data ad du

ritz'om cardi: contro la primitiva instituzione del matrimo

nio . '

Non rimangono dunque altri casi di legittima separap

zione quanto al vincolo , se non quelli, de’ quali fu fatta da

Cristo Divina rivelazione a’ suoi Apostoli, e affidati da que

sti all’ insegnamento della Chiesa , come nel caso della con

versione dell’ uno de’ conjugi alla Fede , rimanendo l’ altro

in una contumace renitenza . 1

S. I I I.

Aómo chefa lo Spalateme dell’ Autorità d’Ivone , onde at

tribuire alla Podestà Civile la facoltà di concedere

il_ divorzio quanto al vincolo .

Non contento lo Spalatense delle proprie incoerenze

non si fa scrupolo di accomunarle agli Autori eziandio più

gravi , non potendo farli apparire coerenti a se , se non col

renderli incoerenti a loro stessi . Così adopera egli riguardo

ad Ivone Carnotense per corroborare coll’ autorità di lui

quel sentimento , che non ebbe ardimento di affacciare da

principio se non dubitativamente; cioè che avendo Iddio

afidato il governo delle cose umane a’ Regnanti del Secolo ,

debbasi intendere con ciò avere ad essi comunicata la facol

tà di dispensare anche nelle sue Divine leggi, ovunque le

convenienze politiche de’loro Dominj sembrino richiederne

la dispensa . Erroneo sentimento al certo , da cui seguireb

be questo massimo assurdo , che in tempo , per esempio ,

di carestia lecito fosse al Principe sostituire tutt’ altra mate

ria fuorché pane, e vino per la celebrazione de’ Divini Mi

sterj , onde ne rimanesse meno scarsa la provvisione per li

ubblici bisogni . Adunque lo Spalatense per insinuare, che

abbia il Principe , come rivestito della Podestà ubblica ,

la facoltà di concedere il divorzio anche quanto afvmcolo,

non ostante la legge della indissolubilità poc’ anzi da lui

stesso riconosciuta per Legge Divina , superiore ad ogni al

Page 64: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

4.3 T_RÀA.TTATO

\ tra Podestà , in difetto di migliore argomento mette innart- .\

zi l’ autorità d’ Ivone . scrivendo N. 9. ,, Merito igitur Ivo

,, post adductam civilem Justiniani legem de matrimonio

,, mter ingenuum , et ancillam prohibito,subditz in tali er

,, go contractu , quod lex damnat , non homo , sed justi

,, tia separat: quia quod contra leges praesumitur per le

,, ges dissolvi meretur . Lex ergo humana civilis Ivoni sat

,, fuit ad irritandum matrimonium , quod ex ipsa sola hu

,, mana lege non posset subsistere; quae lex sicut contra

,, ctui matrimoniali dat nullitatem, ne fiat : et si fiat, ne

,, validus sit, sed dissglvatur : ira efficere , Iii fallor , po- .

,, test , ut idem contractus jam validus ex legitimis cau-_

,, sis lege tamen universali positis , et approbatis dissolva

,, tur, quales in Romanis legibus dixi esse nonnullas,, .

Tralascio per ora di osservare la disparità , che vi ha

tra la Podestà d’ invalidare un contratto da farsi, con ap

porre condizioni, in difetto delle quali non possa legittima

mente contrarsi , e la podestà di annullare un contratto dig

già fatto legittimamente , massime se si tratta di contratto,

che sia di sua natura , e per legge Divina indissolubile . Mi

fermo qui nell’ autorità d’ Ivone , e spero , che niun discre

to leggitore sia per disapprovare una sebbene alquanto pro

lissa discussione , intra resa ad oggetto di svelare l’ abuso ,

Eccellenza della che fa lo Spalatense danome di‘un. Prelato, che perda sua I

domina d> 1mnc pietà , e dottrina fu uno de p1u chiari luminari della

commendata da Chiesa sul fine dell’ undecimo , e nel principio del duodeci

Natale Alessan- mo Secolo , il cui elogio terminò Natale Alessandro con

dm ' ' queste significanti parole : ,, Scripsit praeterea Epistolas 287.

,, quas Ecclesiasticae disciplinae promptuarium merito ap

,, pellaveris ,, . ,

Podestà della Ed in prima fu costante sentimento d’ Ivone , o per

Chîf_sa di ?PP°"; meglio dire universale credenza di quella età , derivata

r° 'mpîd‘m’îm‘ dalla tradizione de’ Maggiori , avere la Chiesa la podestà di

:%càîlìztsrc’irzgmîià prescrivere condizioni al contratto matrimoniale , in difetto

Ivone in Opposi_ delle quali nullo si rendesse, ed invalido _, ne fosse in poter

zionc alla podc. della Podestà CIVIlC il convahdarlo . Chiara testimonianza

stà Civile. se ne ha dalla lettera sua 26;. al Re Enrico d’ Inghilterra:

Page 65: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 49

‘,, Audivi Vos quondam filiam vestram cuidam vestro (a)

,, Parochiano , Hugoni videlicet filio Gervasii desponsasse .

,, Quos quidem parentes eorum gradu consanguinitatis te

,, stantur esse genitos , ut inter se nu tias contrahere non

,, possint , nisi incestuosas , et ideo i licitas Unde pro

,, reverentia , et dilectione Vestra Magnitudinem vestram

,,7 praemo'nitam , et praemunitam esse cupimus , ut hone

,, ste dum fieri potest , tales nuptias fieri non permittatis .

',, ne tale conjugium , si contra leges praesumatur , per le

,, - ges dissolvi mereatur . Quod enim dicimus . non ex con

,, jecturis facimus, quia Prae manibus habemus scriptam

,, genealogiam , quam scribi fecerunt nobiles Viri de eadem

,, Tribu progeniti , et parati sunt ante Judices Ecclesiasti

,, cos eamdem genealogiam in tuto loco computare . et se

,, cundum legum instituta probare Non enim poterimus

,, a legum tramite deviare , si viderimus Parochianum no

,, strum maxime in pacto conjugali aliquod nefarium per

,, petrare , dicente Apostolica Sententia : incesti: conjun

,, ctiom'bu: nihil 'vem'ae reservamus , nisi cum incertum separa

,, tione una‘verim‘ . Cum enim revereamur temporalium Re

,, gum potentiam , magis nos revereri oportet aeterni Re

,, gis omnipotentiam : ut sic reddamus , quae sunt Caesa

,, ris, caesari , et quae Dei sunt , Deo ,, . E’ chiaro , che le

leggi qui opposte da Ivone alla validità di un matrimonio

progettato, e desiderato dal Re Enrico . non erano leggi

subordinate alla Podestà Regia , ma leggi fondate nell’ au

torità Canonica : dicente Apostolica sententia etc. Che però

tali cause hanno da trattarsi ante judices Ecclesiastico: , sic

come già constava dallo antica tradizione , e fu in appreSso

espressamente definito dal Concilio di Trento Sessione 24..

Can. la.

Lett. 1 14.. ,, Perlatum est ad aures nostras , quod Mel

.,, lentinus comes ducere velit in Uxorem filiam Hugonis

,, Crispejcnsis comitis , quod fieri non sinit concors De

,. cretorum , et canonum Sanctio, dicens : conjunctiones

(i) Forse dee leggersi Nostro .

Page 66: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

50 T R A T T A T ' O '

Costanza di lui

nel riprovare la

congiunzione di

Filippo,e di Val

drada.

I

Ivone tiene per

indissolubile il

matrimonio an

che in caso di a

dulterio.

Consanguineorum fieri prohibemus Unde Vobis e!

Apostolica , et Canonica Auctoritate praecipimus , ut

tam Calumniosum conjugium in Ecclesiis nostri Episcopa

tus nec ipsi consecretis , nec ab aliquo, quantum in Vo‘

bis est , consecrari permittatis , nisi primum in praesen

tia nostri consanguinitas haec septimum grad um exces

,, sisse legitime fuerit comprobata,, . L"impedimento si

desume dalla concorde Sanzione de’ Decreti , e Canoni:

Decreti della Sede Apostolica : Canoni de’ Concin : onde

congruamente agli uni, e agli altri riferendosi conclude:

Vobi: "ex Apostolica, e: Canonica auctoritate praeci_pivmr .

Della magnanima sua costanza nel sostenere in questo

proposito li diritti del Santuario eroica prova diede Ivone

In mezzo alli più aspri trattamenti nella strepitosa causa del

Re Filip o , onde neriportò anche da Natale Alessandro la

meritata lode . Avea il Monarca repudiata Berta sua legitti

ma Consorte , ed erasi associata Valdrada moglie del Conte

d’Angiò tutt’ ora vivente . In mezzo al dibattimento Gui

done Uomo di Corte fece intendere ad Ivone ( Lett. 1 I 5- )

quod Rex multa mala dimittere, e multa bona se promit

tat velle facere , si cum pace Sedis Apostolicae , et com

munione Ecclesiastica mulierem , quam illicite habeat ,

,, valeat ad tempus retinere ,, Si desiderava una dispensa ,

e si riconosceva non poter questa venire se non dalla Sede

Apostolica , non dalla Podestà Laica , non da’ Vescovi me

desimi . Trattandosi però di doppio matrimonio, in cui

vissuti erano per molto tempo li conjugi , rescrive franca

mente Ivone non farsi luogo a temperamento . Onde appa.

re , che riguardava egli come assolutamente indissolubili

siffatti matrimonj , ne’ quali consumati che sieno neppure

autorità della Chiesa può farsi luogo a scioglimento .

Conferma lo stesso sentimento Lett. 152. in proposito

di mong cadute in adulterio nell’ assenza de' mariti ,, His ,

,, et aliis ejusmodi auctoritatibus freti , si aliquando apud

,, nos causa fornicationis tale divortium contigerit, censu

,, ra Ecclesiastica cogimus separatos , vel sibi reconciliari ,

,, vel sine spe manere Conjugii,, . Si riconoscea dunque' non

0’

Page 67: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 51‘

potersi disciogliere un matrimonio valido, neppure per cau

sa di adulterio .

Lett. I 5 6. Gaufrida Vindacinemi Comiti ,, Quoniam

audivi te velle ducere in uxorem Vicecomitissam Blesen

sem , cujus defuncto Marito fuisti consanguineus tibi

mando , et per legem Christianam interdico ferales , et

,, incestas nuptias ,, . Ecco l’impedimento di affinità riferito

_a legge Cristiana , voce usata da Ivone per distinguere le leg

gi della Chiesa dalle leggi del Secolo .

Lett. 24.8. ,, Quod vero Vir Sororem sibi prius de

,, sponsatae in conjugium habere non possit , sicut nec Fra

,, ter desponsatam Fratris Uxorem , in Concilio Triburien

,, si còntinetur ,, . Si riferisce Ivone al Concilio Triburien

se (a) , e questo Concilio , cui intervennero ventidue Ve

scovi , e fra questi li Metropolitani delle tre principali Chie

se della Germania , gli Ai-civescovi di Magonza , di Treve

ri, e di Colonia , dichiara nella prefazione , come i Padri

non dalle civili, ma dalle Canoniche instituzioni trassero i

loro Decreti : ,, Praevio Sancto Spiritu, quaedam Capitula

,, magis necessaria ex Canonicis institutionibus subscripse

,, runt ,, .

Lett. i80. ,, Quod Divina Sententia sanxit , et immu

,, tabile fieri voluit , non debet humano interdicto sejun

,, gi ,, . Ecco che per interdetto umano , ossia per atto del

la pubblica Podestà non possono , secondo Ivone , legitti

mamente separarsi , quanto al vincolo , quelli che inlegit

timo matrimonio sono per Divina Sentenza validamente , ed

immutabilmente congiunti . Una tale separazione , tuttoc

chè fatta dalla pubblica Civile Podestà , sarebbe nulla , ed

invalida , ed in conseguenza ingiusta , ed illegittima . Ne

poteva Ivone più chiaramente spiegarsi a tal riguardo . Dun

que inferire, come ha sopra fatto lo Spalatense, dalle arole

di lui nella lettera ivi citata , che ove la podestà pu blica

scioglie due Conjugi validamente congiunti, debba la sepa

razione intendersi fatta non dall’ Uomo , ma dalla Giustizia;

,’

DI

DI

(4) Ann.89j. ,

G a

Reca in prova il

Concilio Tribu

riense , cui fra

ventidue Vesco

vi intervennero

gli Areiveseovi

di Magonza,Tre

veri , e Colonia.

Page 68: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

'52 TRATTATC)

Abusiva inter

pretazione data

dallo Spalatcnsc

ad un passod’ [

voue smentita

dal contesto .

ein è lo stesso , che imputarin di aver pensato , che la

Giustizia faccia una separazione , che secondo lui è di sua

natura. nulla , ingiuriosa , ed illegittima .

E perché meglio apparisca l‘ abuso, che fa lo Spalaten

sedell’ autorità di un si dotto , e pio Vescovo è duopo ri

ferire il contesto, dalla lettera. citata da lui , cheè la 24.4.., e

non la 24;. , com’ èsegnato forse per errore di stampa .

Correva fama, che Ivone riprovasse 1' matrimonio di un’ In.»

genuo con una Serva, e ne fu interrogato da Audoeno Ves

covo Ebroicense . Risponde in prima coll’ autoritàdiS. Leo

ne nella lettera a Rustico di Narbona . Indi cita le leggi del

Secolo . Ma in che modo? ,, Quod et legibus Saeculi cau

tum habemus , quas Catholici Reges composuerunt ,. et

ex auctoritate Romanae E-cclesiae Catholicis Populis set

,,' vandas tradiderunt. Unde Justinianus in Codice Novella

rum : Si quis per errorem Ancillarn mulierem duxerit

Uxorem , liberam esse eam putans : vel e contrario si li

bera mulier Servo per errorem juncta sit, posteaquam ve.

ritas reperta fuerit, dicendum est omnino nuptias non

constitisse . Inter liberum euim ,‘ et ancillam , servum , et

liberam mulierem nuptiae contrahi non possunt . In m»

12’ ergo contrasta quod [ex darmzat , non boma, mi Justitia

separa! . Quia quod contra Iege: praammìmr , per lega: di:

,, solw' meretur,, . In primo luogo si scorge chiaramente ,

c e quelle due massime sottolineate sono qui applicate ad

un matrimonio contratto con impedimento dinmente , e

erò nullo , ed invalido . Di tal matrimonio meritamente

pronunciò Ivone,che un contratto attentato contro la legge

merita di essere disciolto dalla legge , e che in tal caso non

1’ uomo , ma la Giustizia disgiunge quelli , che stante la nul

lità del matrimonio non mai furono per conjugale vincolo

congiunti.

Appare in secondo luogo , che quanto ad invalidare li

matrimonj da contrarsi fra’ Cristiani non riconobbe Ivone

nelle leggi del Secolo altra forza , che quella , che traggo

no dall‘ autorità della Chiesa , ex Auctoritate Romanae Eccle

sia: . Non desume una tale autorità. dal diritto di Maestà ,,

giacché non l’ attribuisce , fuorché a Regnanti Cattolici, e

D)

9)

S)

l)

3)

n

Page 69: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMCJNIO. 5;

neppure assolutamente , come si è veduto , ma dipenden«

temente dall’autorità della Chiesa relativamente a’ loro sui

diti Cristiani .

Apparisce in terzo luogo 1’ abuso , che fa lo Spalatense

di una massima vera in se stessa, e più volte ripetuta da Ivo

ne: Quod contra leges pmemmz’mr , per leges dissolvi meretar .

Capisce ognuno , che una siffatta massima non è indistinta

mente applicabile ad ogni legge qualunque siasi , ma sol

tanto a legge , cui soggetta sia la. materia in questione . Così

se dal Principato viene prescritta una data solennità da osser

varsi nel contrattare che fanno i Minori de‘ loro interessi,

qualunque volta presuma un Minore di contrattare senza la

prescritta solennità , dovrà il contratto aversi per nullo , o

da annullarsi secondo che porta il tenore della legge , e sarà

giusta 1’ applicazione della massima . Quod contra leges prae

mmitur , per leges dissolvi meretxr : giacché trattasi di mate

ria soggetta all’ autorità del Principato , da cui emana la leg

ge . Per lo contrario ne’tempi di persecuzione , allora. quan

do dalle leggi de’ Principi vietato era ogni esercizio della

Cristiana Religione , qualunque volta veniva taluno chiama

to da Dio alla grazia del Santo Battesimo , domando allo

Spalatense , se stante l’ opposizione delle leggi dovea , o

potea un tal uomo, o rifiutare il Battesimo, o ricevuto che

l’avesse riputarsi sciolto dall’obbligo contratto in esso di pro

fessare la vietata Religione ? Domando , se per non trasgre

dire la legge, p0tea, o dovea il Ministro della Religione ne

gare il salutare lavacro ad Uomo , che colle debite disposi

zioni venisse arichiederlo? Empio fu al certo lo Spalatensc:

ma mi si lascia appena credere, che neppure in un’Apostata

potesse l’empietà giugnere asegno di attribuire al Principato

una legittima autorità di proscrivere il Battesimo, di ren

derne illecita , ed illegittima 1’ amministrazione, di annul

lare 1’ obbligo contratto dal battezzato innanzi a Dio, ed al

la Chiesa .

E qui non temo di offendere la Maestà sommamente ris

pettabile del Principato , di cui dirò in appresso . Saranno

1 primi per la pietà loro i Cristiani Principi a riconoscere,

e a professato, che riguardo a tali oggetti ristretta è 1: auto

Altra sciistica in

terpretazione del

la sentenza cl’ l-'

vene :2uod ron

tra leges pmem

mìmr , per leges

dissolvi meretur .

Plclàclc’Regngn.

ti nel riconoscen

si dipendentidal

la legge di Dio,

ed obbligati all’

Page 70: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

54. TRATTATO'

osservanza de’

precetti della

Chiesa.

Distingue due '

sorte di Divine

dichiarazioni ,

1’ una immedia

ta , qual fu fatta

a S. Paolo, l’altra

soltanto mediata.

rità loro dalla superiore autorità del Supremo Dominatorp ,

al cui im ero soggetti sono non meno i Regnanti della ter

ra , che i loro sudditi. Ora quel sommo Iddio, che coman.

da l' ubbidienza al Vangelo, e quegli stesso , che ha stabilita

l’ indissolubilità del matrimonio . Il confessa replicatainente

lo Spalatense , e confessa in questa Divina Legge non potersi

dispensare fuorche per Divina concessione , che sia da Dio

rivelata , siccome ne adduce egli stesso 1’ esem io , sia nel

libello del divorzio conceduto da Mosè , Sia nel caso

enunziato da S. Paolo della conversione alla Fede dell’ uno

de' COIIJIng , da cui avrebbe anche potuto comprendere

l’autorità lasciata da Cristo alla Chiesa .

5. I V

Rz'piego dello Spalatense per conciliare colla legge di Dio

1’ autorità , cla’ egli attribuisce alla Podesta Civile

intorno al vincolo del matrimonio .

Ma ove trovare vestigio di rivelazione Divina, onde

attribuire al Principato l’ autorità di sciogliere un matrimo

nio validamente contratto ? Ben si è accorto lo Spalatense

della difficoltà , ed ecco il ripiego , cui fu costretto appi

gliarsi per non apparire si sconciamente discordante da se

stesso . Si fece pertanto a distinguere due sorte di Divine

dichiarazioni, l’una immediata , quale fil la suddetta pro

mulgata da S. Paolo riguardo al matrimonio dell’ infedele

eonjugato , che si converte : l’ altra soltanto mediata: Co

si egli N. 9.,, Addit porro Paulus legitimum divortxum ex

,, causa conversionis , quia ubi est Divina declaratio , sive

,, immediate a Deo data , aut inspirata , sive mediante re

,, rum civilium supremo in Regnis, vel Provinciis Guber

,, natore , ibi homo non est, qui id separat quod Deus

,, conjunxit , sed est ipsemet Deus , qui per suos , ut dixi ,

,, in temporalibus Vicarios , non privatim , sed publice

,, eam facit separationem ,, E qui per dileguare la disfavo

revole impressmne , che dovea produrre la novità del con

cetto , produce in difetto d' ogni altra l‘ autorità d' Ivone ,

come se si trattasse di articolo già ventilato in altri tempi ;, '

\

Page 71: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 55

onde potere sotto tale scorta insinuarsi iù blandamente ne

gli ammi . Con qual successo abbia egli ciò ad0perato, ba

stantemente può apparire dalle cose dette innanzi .

Nè più felicemente riesce allo Spalatanse l’ intento suo

nel pretendere derivare questa mediata Divina dichiarazione

dalla cura, che tiene il Principe delle indigenze, e conve

nienze del suo Stato in qualità. di Supremo Conoscitore , e

Giudice delle medesime . Non mancava questo specioso co

lore ne“ Secoli di persecuzione , onde autorizzare le leggi ,

che si promulgavano contro la propagazione del Cristiane

simo , per ovviare, come soleva dirsi, a’ pericoli, che 1’ in

troduzione di un nuovo culto sembrava minacciare alla quie

te de’ Popoli. Ammessa pertanto 1’ erronea ipotesi di fa

coltà per mediata dichiarazione da Dio stesso emanata di

dispensare contro la legge di Dio , e venendo il Principe ri

conosciuto solo legittimo Conoscitore, ed Inter _rete de’

casi esigenti la dispensa , qualunque Suddito nell udire in

timarsi per una parte dain Apostoli l’ ubbidienza alla legge

di Cristo , e per l’ altra vietarsegli questa stessa ubbidienza

per legge del Principato , ne avrebbe dovuto concludere ,

che in tal conflitto , facendosi luogo alla dispensa, sorgeva

1’ obbligo di rinunciare al Vangelo per non disubbidire

all’ Autore stesso del Vangelo .

Che erò , se presente fosse stato lo Spalatense alla ri«

sposta , clic fece S. Pietro a’ Principi della Sinagoga (a) ,

Obedire opartet Dea magis, quarn bomz'nz'óus, non per questa sa

rebbesi ammutolito . Ben avrebbe saputo replicare: Non

ignoro già , 0 Santo Apostolo, il comando a Voi fatto da

Cristo di chiamare tutti all’ ubbidienza del Vangelo . Ma

dovete anche sapere esservi una mediata Divina dichiarazio

ne , che autorizza il Principato a dispensare nelle stesse Di

vine leggi, qualora non si confacciano colli provvedimenti,

che li Supremi Reggitori giudicano adattati al governo de’

loro Popoli : talchè nel conflitto tra una legge Divina ante;

riore, ed una contraria legge posteriore del Principato ,

(4) Act. 5. v. 29.

Insussisteriza di

tal ripiega .

Canfermata d -ll

la risposta di San

Pietro a’ Principi

della Sinagoga .

Page 72: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

56 T ‘R A T T A T 0

Se sussistesse l’e

nunziato ripiego

vana sarebbe sta

ta l’ immediata

rivelazione pro

mulgata da San

Paolo .

s” intenda essersi dispensato nella prima , e doversi perciò?

stare alla seconda . Ammaestrato in tal guisa dallo Spala

tense il Principe degli Apostoli sarebbe venuto in cogni

zione di uesta nuova foggia di ubbidienza ai Divini precet

ti, la quaîe ben si com rende per la surriferita ris osta, che

a lui non fu rivelata ne la piena effusione di quel 0 s irito ,y

che fu promesso , e dato alla Chiesa , per insegnar e ogni

verità . _

Ma tornando in particolare al roposito del matrimo

nio , basta un semplice sguardo sul ’ orditura del sistema ,

per capire quanto insussistente sia la distinzione insinuata ,

e promossa dallo Spalatense ad oggetto di attribuire al

Principato in virtù di una mediata Divina dichiarazione

l’ autorità di sciogliere li matrimonj , comecchè validi , e

legittimamente contratti . Ripete egli da immediata Divina

rivelazione la concessione del divorzio promulgata da San

Paolo nel caso della conversione dell’ uno de’ Conjugi infe

deli . Ora qual bisogno vi era di questa nuova immediata

rivelazione , quando in virtù dell’ anteriore mediata dichia

razione spettava di già al Principe il pieno diritto di cono

scere , e di decidere delle cause concernenti il divorzio da

concedersi, o da negarsi? Lo accordarono le leggi Roma

ne senza immediata rivelazione in varj casi riportati dallo

Spalatense '. Per lo stesso diritto non avea bisogno qualun

que altro Sovrano di aspettare 1’ oracolo di S. Paolo per

concederlo anche nel caso suddetto della conversione, quan

do 1’ avesse stimato conveniente , ed opportuno all’ esigen

ze de’ suoi Dominj . Che se per lo contrario lo stimava inop

portuno , l' oracolo di S. Paolo non gli potea togliere l’au

torità di negarlo, e vietarlo , stante la mediata dichiarazio

ne, per cui debbe intendersi fatto di Dio medesimo il fatto

del Vicario suo nelle cose temporali in tutte le ordinazio

ni concernenti la sussistenza , o insussistenza de’ matrimonj.

Superflua pertanto , vana , ed ineiiicace riusciva nella Di

vina immediata rivelazione in materia soggetta al ’ ispezio

ne del Principato ; mentre nel caso enunziato della conver

sione , o piaceva al Principe concedere il divorzio , e già il

porca senza di quella , o non gli piaceva, e dovea senza ef

Page 73: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO.' 51

fetto rimanersi la concessione promulgata da 5. Pa,010 . 11011

potendo questa pregiudicare al diritto del Principato , ra

dicato nell’ anteriore mediata dichiarazione .» Gran fatto ,

che il Dottore delle Genti , non meno che il Principe degli

Apostoli _Siano stati al buio di questi nuovi peregriniammae

stramentt ! .

' Da un‘ altra non men rea conseguenza si rileva con pari

chiarezza la maligna fecondità del divisato principio . E’ no

to, e ne convxene pienamente lo Spalatense , che al matri

monio nella primitiva sua instituzione fu da Dio apposta la

doppia legge dell’ unità , e della indissolubilità ; che in

Pf0gfcsî0 di tempo fu per Divina concessione temperato al

quanto il rigore dell’ una , e dell‘ altra legge ; che in fine

fu _da Cristo restituito il matrimonio alla sua primitiva inte

grità collîaboliziom del divorzio , e della oligamia simul

tanea : Ciò supposto , se Cristo col ristabilire la legge del

la indissolubilità non ha erciò tolto a’Supremi Reggitori la

facoltà.di dispensare nel a medesima, e di render lecito il

divorzio , quanto al vincolo , quante volte lo stimano spe

d1ente al ben essere de’ loro Sudditi , per la stessa ragione

potrà dirsi del pari, che Cristo col ristabilire la legge dell’

unità n0n ha con ciò tolto a’ Regnanti la facoltà di conce

dere la poligamia simultanea , qualora paresse loro poterne

ricaiiare maggior vantaggio a benefizio delle loro Popola

210n1 . _In tal guisa si fece strada lo Spalatense dal divorzio

alla poltgamia , come si vedrà nell’ articolo del Concubina

to . Che.se non può che cagionare orrore ad Uomo Catto

lico un Sistema , che tende ad introdurre la pluralità simul

tanea delle mogli in mezzo al Cristianesimo , grande in ve

ro dee essere l’ acciecamento di chi , abborrendo le conse

guenze , non si fa scrupolo di adottare i principj .

Inoltre se vales

se il suddetto ri

piega per la con

cessione del di

vorzio ,4’arreb

be anche per la

concessione della

poligamia.

Page 74: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

Contra l’ ingiusta imputazione , che li difensori de’diritti

della Chiesa rima menfizaareaali all’ autorità

del Principato .

_L ila qui è duopo premunirsi contro la malignità troppo

comune delle sinistre interpretazioni . Ci facciamo pertan

to premura di ripetere , qualmente l’ indispensabile dovere

di preferire a tutto 1’ ubbidienza , che dalla Creatura si dee

al Creatore , non solo non pregiudica punto all’autorità del

Sovrano in qualunque sorta di governo , che anzi la confer

ma vie più , e la stringe con sacro nodo di Religione , im

ponen o a’ Sudditi un’ inviolabile obbligo di coscienza di

prestare non solo all’ esterno , ma con intimo sentimento di

cuore una intera , costante sommissione , e fedeltà verso le

Supreme Podestà in tutto ciò , che concerne l’ ordine della

civile comunanza , e società . Lo stesso Principe degli Apo

stoli, che intrepido sostenitore della causa di Dio disse in

faccia de’ Principi della Sinagoga: Obedz're aperte: Dea ma

gi: puam bamim'bm , e quegli medesimo , che , ammaestran

do aChiesa, prescrisse a’ Fedeli di starsi soggetti (a) pro

ter Deum alli Re , ed a’ loro Ministri per esser tale la volon

tà di Dio . E l’ Apostolo delle Genti (6) ripete altresì dall’

ordinazione di Dio 1’ obbligo di coscienza ne’ Sudditi sotto

pena di dannazione di prestare la dovuta sommissione ai lo

-ro Sovrani, come a Ministri di Dio.

Di tal tempra non sono le massime , che da non pochi

Pseudo-politici si vanno spargendo sull’ origine, e li con

fini dell' autorità de’ supremi Reggitori . La Dottrina Evan

gelica li propone alla nostra venerazione quali Ministri di

Dio per 0 governo de‘ Popoli . La moderna Scuola er

l’opposto li trasforma in meri Agenti costituiti dal Pope o,

/

(a) 1. Petr. c.a. v.13. (b) Ad Rom. e. 1;.

Page 75: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL Marnmomo. 39

e dal Popolo ad ogni cenno revocabili . La prima non solo

riprova , ma reprime ancora ogni sfogo di mormorazione ,

Ogni movimento di rancore anche nelle più dure circostan

ze , quali si diedero a‘ tempi degli Apostoli . L' altra sotto

pretesto di patrocinare l‘ umanità tenta con acerbe , sedi

ziose fili piche di eccitare odio , sdegno , clamori contro

le pubbliche Podestà , e d’ introdurre sulla rovina delle me

desime un sistema d‘ indipendenza , e d’ anarchia, distrug

gitore d’ ogni civile , ed umana convivenza .

Se ogni legittimo governo dee , com’ essi dicono ,

procedere per via di legge, ove mai troverassi legittimo go

verno, ove vogliasi stare al concetto , che danno della leg

ge ? In una di coteste Opere più acclamate fu scritto , che

la legge non è , ne uò essere , che il risultato delle volon‘tà attuali di tutti . Ii'ralascio di osservare , come in queste

oche parole si trasferisce la podestà legislatrice dal Sovrano

al Popolo , e come dovendosi tener conto delle volontà di

tutti, tanto conta pel valore della legge la volontà dell‘ in

fimo plebeo , quanto quella del Sovrano; bensì osservo ,

che con una tale definizione non è più da sperare , che pos

sa darsi vera legge nel Mondo , nè in conseguenza legittimo

governo , sotto qualunque forma si voglia , Monarchica ,

Aristocratica, Democratica, o mista . In qualunque Po

olazione , per poco numerosa , ch’ ella sia , molto meno

in una intera Nazione non è certamente sperabile,che venga

no a concordare le volontà di tutti : non è dunque moral

mente possibile quel risultato , che nell’ addotta definizione

si propone qual essenziale costitutivo della legge . Ecco già

dunque tolta all’ Uman Genere la possibilità della legge .

Dippiù se la legge consiste nel risultato delle volontà di tut

ti, la podestà legislatrice consisterà essenzialmente nell’ ac

cordo di tutte coteste volontà cospiranti unanimemente in

quel medesimo risultato . Posta pertanto la morale impos

sibilità di un siffatto accordo in qualsivoglia Popolazione ,'

ecco ur tolta dal mondo , e spenta con un tratto di penna

la morale possibilità di podestà legislativa, e per conseguen

za d’ ogni qualunque legittimo governo , giacché legittimo

governo non si dà senza la corrispondente legittima legisla

H 2

/

Page 76: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

6o TRATTATO

trice podestà . Così larga via verrebbe ad aprirsi a quella fu«

nesta indipendenza , che vien da taluni predicata qual dirit«

to imprescrittibile della libertà. , in cui vogliono , che nas

ca 1’ Uomo, quasi che 1’ Uomo di.natura socievole non nas

cesse colla condizione di viver soggetto alle leggi fatte , o

da farsi pel buon’ ordine della Società . Come dunque non

maravigliarsi, che propagatori di teorie si apertamente con

trarie alla Sovranità si affrontino a voler denigrare i difenso

ri della Religione , e renderlisospetti a’ Principi , come av

versi ai diritti delle pubbliche Podestà! La Chiesa Cattolica

fedele Custode , ed Interpetre degl’ insegnamenti di Cristo

e de’ suoi Apostoli provvede meglio , che ogni altra dottri

na alla rispettiva sicurezza, e tranquillità de’ Sovrani, e

de’ Sudditi ; su di che basti qui citare un nome superiore a.’

dileggiamenti de’ liberi Pensatori , voglio dire il Chiar.

Monsig. Bossuet nell’ 0pera intitolata , Politica tratta dalla

Sacra Scrittura. Intanto è dovere d’ ogni Cattolico non tra-.

lasCiare opportunità , che si appresenti , di reclamare contro

l’ingiustizia di sifiatti insussistenti sospetti . Non può abba

stanza rammentarsi l’ obbligo dell’ umanità verso di una Re-.

“ligione, che sola depositaria di ogni salutare verità, sola

pure può apprestare , ed ap resta c_ol_l’ esatta osservanza de‘

suoi precetti ogni più valevo e prestd10 per la felicità dell‘

Uomo, non solo nella vita futura , ma ancora nella presente

riguardo ad ogni stato, e condizione di persone . '

g. v.

Argomento dello Spalatense tratto dal ronfronto , tb’ ez' fil tra

1’ Acqua come materia del Battesimo , e il contratto

come materia del Sacramento nel matrimonio .

Convinto lo Spalatense non farsi lu0go presso li Gatto

lici , massimamente dopo li decreti del Sacro Concilio di

Trento , al ripiego preso da Lutero, Calvino , e Beza di

eliminare il matrimonio dal numero de’ Sacramenti per sot

trarlo all’ autorità della Chiesa , pensò , come già vedem

mo , ad altro stratagemma , equivalente nella sostanza , ma

Page 77: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 61

tanto più insidioso , quanto in apparenza men ripugnan

te al comune senso de’ Fedeli : e ciò fu , come pure osser

vammo , che in vece di distinguere nel matrimonio _ sacra

mentalmente ricevuto secondo il comune insegnamento la

doppia ragione di contratto , e di Sacramento , quasi due

attributi di una medesima cosa considerata sotto isuoi di

versi aspetti, passò gratuitamente ad altra erronea supposi

zione, che il matrimonio prima di farsi Sacramento co

minci ad esistere come contratto , talchè , lasciando alla

Chiesa 1’ inspezione del Sacramento , ferma rimanga presso

la Podestà Secolare la cognizione di tutto ciò , che riguarda

il contratto , ed in conseguenza la validità , o invalidità del

vincolo .

Abbiamo già di sopra con non pochi argomenti dimo- Da Ciò, che [3'

strata la vanità , ed insussistenza di questo suo capriccioso

ritrovamento . Rimane qui a vedere su qual base ha egli

preteso fondarlo . Pare cosa incredibile a dirsi: lo fonda

sopra un nudo , mero confronto tra il contratto relativa

mente al matrimonio , e l’ acqua relativamente al Battesi

mo . Dunque dopo_aver enunziato , N. 22. , che in tutto

ciò , che concerne la validità , o invalidità del matrimo

nio nulla in fluisce la virtù del Sacramento , soggiunge :

Neque ex vi Sacramenti sunt ista cognoscenda , sed ex vi

civilis contractus , qucm jamfactum , et legitimum , et

,, in suo esse undequaque perfectum supponit , antequam

,,‘ superveniat Sacramentum , si quod tamen supervenit .

Sicut Sacramentum Baptismi supponit aquam veram, et

in perfecto‘ esse naturali constitutam antequam ad Ba

ptismum adhibeatur ; et Sacramentum Eucharistiae idem

supponit de pane, et vino _. Cognoscere autem _veram

aquam , cognoscere verum panem , verum vmum ,

non est Ecclesiae , sed naturae , et artis : non enim ex prin

cipiis propriisEcclesiasticis,ètsupernaturalibus aut natura

acquae , et vini, aut opus artis in conficiendo pane po

test indagari , sed ex aliis principiis naturalibus , ethuma

nis . Ad Ecclesiam ergo (ecco la conclusione) s ectabit co

gnitio matrimonii ut est Sacramentum , et eI-FEctuum ipsi

us supernaturalium , si quos habet , sicut facit in Baptis

-3’

30

s s

i,

u

u

'.u

e:

u

u

.u

n

a:

D)

materia dell’ ac

qua in se non sog

giace alla Chiesa,

conclude , che

neppure allaChie

sa soggiace il con

tratto , che èma

teria del Sacra

mento nel matri

monio .

Page 78: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

62 TRATTATO

Disparità tra l’un

caso,e l’altro,che

rivolge l’ argo.

mento contro lo

Spalatense , ed i

suoi seguaci .

Il contratto del

matrimonio tor

risponde non all’

acqua , materia

soltanto remota ,

ma all’ abluzione

dell’acqua , mate

ria prossima del

Battesimo.

,, mo , etin Eucharistia . Et sicut Sacramentum Baptismi

,, nihil confert aquae in esse perfecto aquae , et Sacramen

,, tam Eucharistiae pani, et vino ; sic neque Sacramentum

matrimonii quicquam conferet contractui inter mascu

lum , et foeminam; qui contractus est jam plenum , et

,, absolutum matrimonium in esse matrimoni: , hoc est

.,. contractus humani,, E‘ una maraviglia il vedere quanto sia

stata valutata questa parità dai seguaci dello Spalatense .

In essa si fonda Launojo nel suo Trattato pag. 14.9. , in essa

il novello Scrittore , che si prese l’ assunto di compendiare

1’ uno , e l’ altro nell’ accennata sua Operetta alla pag.6.

Valutabile sarebbe la parità , quando il matrimonio ,

come contratto , fosse materia del matrimonio come Sacra

mento , nella stessa guisa che l’ acqua e materia del Battesi

mo; cioè ove si potesse , o si dovesse dire , che l‘ acqua

sia Sacramento , o abbia in se ragion di Sacramento , sic

come si uò , e si.dee dire , che il matrimonio , qual si fa

per via icontratto sotto le debite condizioni, è vero Sa

cramento , ed ha in se la ragione , e l’ esser di Sacramento ,

talchè nel ricevere il Sacramento del matrimonio , altro

non sia l’ esseredel matrimonio contratto , altro 1’ esser del

matrimonio Sacramento , ma sia il medesimo identico essere

di matrimonio contratto insieme , eSacrammto . Quindi sor

ge una disparità , che non solo toglie ogni efficacia all’argo

mento tratto dall’ addotto confronto , ma ne rivolge anzi la

forza contro gli Avversarj, come si comprenderà da' seguen

tiriflessi . ‘ ,

L’ acqua , e non altro Elemento dee per instituzione di _

Cristo adoperarsi nell’ amministrazione del Battesimo , e

perciò è detta materia del Battesimo . Mal’ acqua non è Bat

tesimo , nè in essa consiste , o risiede la ragion del Sacra

mento . Il Maestro de’ Teologi , che sanno , e che ci fac

ciamo coraggio di citare , giacché in questo Secolo illumi

nato l’Autore della mentovata Operetta non ha sdegnato di

citarlo , spiega colla solita sua chiarezza , e precisione il co

mune sentimento de’ Dottori su questo punto (a): ,, Quidam

I)

(a) 3. par. q. 66. art. 1.

\

Page 79: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 63

(l l l

,, existimaverunt, quod ipsa aqua sit Sacramentum . . . . . .

., sed hoc non videtur esse verum : Cum enim Sacramenta

,, novae legis sanctificationem quandam operentur , ibi per

,, ficitur Sacramentum , ubi perficitur sanctificatio . In

,, aqua autem non perficitur sanctificatio . . . . . et idee Sa

» cramentum non perficitur in ipsa aqua , sed in applicazio

,, ne aquae ad hominem , quae est ablutio . Et ideo Magi-

,, ster dicit, quod Baptismus est ablatio corporz's exterior , fa-’

,, cta sub fbrma pramripta verborum ,, . '

Ed il Catechismo Romano(a),, Id vero eo diligentius mo

,, nere oportebit , ne forte Fideles in eum errorem inducan

,, tur , ut existiment , quod vulgo dici solitum est, aquam

,, ipsam , quae ad conficiendum Baptismum in Satiro Fonte

,, asservatur , Sacramentum esse ; tunc enim Sacramentum

,, Baptismi dicendum est , cum aqua ad abluendum ali

,, quem , additis verbis , quae aDomino instituta sunt , re

,, ipsa utimur ,, Però l’ acqua nel Battesimo e materia sol-«

tanto remora, come si ammette universalmente da tutti.

La materia. prossima , cioè quella in cui pmfiritar Sacramen

tum, non è 1’ acqua , ma 1’ applicazione dell‘ acqua , quale

applicazione , o abluzione, sul: forma prae:cripta wróorum

constituisce il Sacramento . Ciò posto qual Cattolico dirà

mai, che quell‘abluzione, che è materia prossima del Sa«

cramento , ed in cui sub pramripm forma veróorum perfiaz'tur

Sacramentum possa soggiacere ad altra inspezione fuorchè a

quella della Chiesa, per conoscere, e decidere della validità,

0 invalidità, della legittimità , o illegittimità di essa ? Onde

già si scorge, che un rito , o atto tuttocchè esterno, e sen

sibile , che sia materia prossima di Sacramento , ed in cui

sotto la debita forma perficitur Sacrameutum soggiace privati

vamente all’ inspezione della Chiesa , nè può in conto alcu

no la Podestà Civile assumerne la cognizione , ' e il giudizio .

Ora venendo al matrimonio , è dunque da vedere , se il

contratto abbia da considerarsi come materia soltanto re

mora del Sacramento , qual’ è l’ acqua rispetto al Battesimo,

(4) l’art. 2. de Sacram. Baptismi N. 6.

Page 80: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

64 TRATTATO

Il mutuo consen

so_, che forma ;il

matrimonio con.

tratto è altresl ,

secondo Van-Es

pen , la causa ef

ficente del matri- ”

monio Sacramen

to e

ovvero come materia prossima, qual si è l’ applicazione

dell‘ acqua , in cui sotto la prescritta forma si compie il Sa

cramento . Se come materia remota , riterrà l’ argomento

tratto dalla parità qualche apparenza di forza , ( soggiacen

do tuttavia ad altre eccezioni, anche in questa ipotesi) :

“ma quando il contratto , ossia il consenso esternato sotto le

debite Condizioni sia anzi materia prossima, e c0rrispon

da non all’ acqua , ma all’ applicazione, che sifa dell’ acqua

nel Battesimo sotto la prescritta forma , converrà dire , che

siccome quest’ applicazione , o abluzione non può soggia

cere che alla inspezione della Chiesa , così 1’ atto esprimen«

'te il consenso de’ Contraenti , e che forma propriamente il

contratto , non potrà anch’ esso soggiacere fùorchè alla in

s ezione della Chiesa per conoscere , e decidere della vali

dità, oinvalidità, legittimità, o illegittimità di esso, e

rivolgerassi , come si è detto , contro gli Avversarj 1’ argo

mento tratto dalla parità .

Cominciamo perciò a vedere sotto qual concetto ne

appresenta il matrimonio come Sacramento un celebratissi

mo Canonista , che sembra non dover essere sospetto agli

Avversarj , v0glio dire il Van-Espen part. 2. tir, 12. cap. 4..

num. 7. ,, Causa igitur elficiens , et perficiens matrimonium

est mutuus Contrahentium consensus , ut sicut Sponsalia

de futuro contrahuntur solo consensu in nuptias futuras,

ita matrimonium per consensum de praesenti in nuptias

perficitur juxta regulam juris: Naptia: non cancubitus,

sed consensus facit . Unde Pontifex in cap. 23. X. (a) de

Sponsal. tanquam indubitatum sUae resolutionis fonda

mentum assumit, quod sufliciat ad matrimonium solus

consensus illorum , de quorum, quarumque conjunctio

,, nibus agitur . ,, E che qui si tratti del matrimonio come

Sacramento , si rende certo da’ numeri antecedenti , ove

Van-Es en spiega la differenza , che passa tra il matrimonio

degl’ Infedeli , e quello de’ Fedeli , dicendo il primo essere

bensì vero , ma non rata , e l’ altro essere non solo vero ,

32

D)

’D

S)

D)

(a) Innoc. Ill.

Page 81: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 65

ma rato . e Sacramento, così N. 3. ,, Aliud_ est matrimo

nium ratum , idest in Ecclesia approbatum , quod inter

Christifideles legitime contrahitur . . . . . . Nam etsi ma

trimonium inter Infideles existat , non tamen est ramm:

Inter fideles aurem verum , et ramm existit; quia Sacra

mentum fidei , quod seme! est admissum , nunquam amìt«

titur , sed ratum eflîcit conjugii Sacramentum , ut ipsum

,, in Conjugibus illo durante perd_uret ,, . E dopo avere sog

giunto , N. 5. ,, non dubitarsi da verun Cattolico , cheil

matrimonio rato tra’ Fedeli sia Vero:S'acramento , ed aver

ne addotto in prova contro gli Eretici le Autbrità di Eugenio

IV. , e del Concilio di Trento, passando a spiegarne la so

stanza , e la causa e_fiicimte , e pnfirz'mra , la ri one nel mu

tuo consenso de’ Conjugi , come si è veduto neîN.7. Adun

que se l’ abluzione nel Battesimo è materia prossima del Sa

cramento , perché in essa Perficz'tur Sacramentum , come in

segna S. Tommaso , e con esso la comune de' Dottori, sarà

per la stessa ragione materia rossima del matrimonio il cori

senso espresso da’ contraenti , giacché , come intendiamo

da Van-Bspen , questo consenso è propriamente causa eflì

cim: , et perficiem rnatrimorzz'um . ‘

Ci siamo qui riportati a Van'Espen , come ad Autore

non sospetto di tro pa propensione a favore de’ diritti_ddla

Chiesa . Ma oltrec è la sua dottrina in uesto luogo altro

non è , che la dottrina comune delle Scuole Cattoliche, egli

stesso la fonda sull’ autorità sommamente più rispettabiledi

Eugenio IV. nel Decrero , Pro Armeni: . ,, Septimum est Sa‘

cramentum matrimonii , quod est signum conjunctionis

Christi , et Ecclesiae , secundum Apostolum dicentem .

Sacramentum boe magnum est . Ego autem dico in Chrirto ,

et in Ecclesia ,, E soggiunge immediatamente : ,, Causa

elliciens matrimonii , regulariter est mutuus consensus per

,, verba de praesenti expressus . ,, Ove ben osserva Van-Es

pen la parola regalaritn,, nullatenus sic' intelligendam, quasi

aliquando alia assct causa eflîciens matrimonii, quam mu

tuus consensus , sed quod is consensus non semper sit ex

primendus per verba , ideoque vocula regalariter non re

fertur ad mutuum consensum , sed refertur ad consensum

I

n

n

a:

n'

D!

D)

8’

D,

il

i,

l)

DI

10

Si fonda Van-Es

pen sul detto di

Eugenio IV. Au

tori tà consenta

nea di S. Toma

so.

Page 82: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

66 TRATTATO

,, per verba de praesenti expressum ,, . Dall’ autorità per.

tanto di Eugenio rimane irrefragabilmente confermato, che

il consenso espresso da’ Contraenti è quello , in cui, come

si ha da Van-Espen , ejfic‘itur , et perficz‘tar il matrimonio co

me contratto , e come Sacramento : che però ha da cogî

siderarsi qual materia prossima ,‘ che corrisponde all’ ablu

zione nel Battesimo . Corrispondenza espressamente rico

nosciuta da S. Tommaso in 4.. Dist.27. Q.t. Arta... ad quar

mm Quaestiouem s.,, Diceixdum , quod ,sicut'se habet ablu

,, rio exterior ad.Bap-tiqmum , ita se habet expressio verbo

,, rum ad hoc Sacram'entum , ut dictum est ,, . E merita

mente , sendocèha;ic”come nell’ abluzione , o applicazione

dell’ acqua sotto la prescritta forma si compie il Sacramen

to del Battesimo , così nel mutuo consenso sotto le debite

condizioni si compie il Sacramento del Matrimonio . .

Da questa stessa dottrina di Van-Espen , tratta da’ Ca

noni ,. autorizzata da Eugenio IV. , ne contrastata da verun

Cattolico, sorge un’ altro riflesso , onde vieppiù. dichiara

re , qualmente ne’ Conjugi, che ricevono sacramentalmente

il matrimonio , l’union maritale viene da una stessa identica

cagione prodotta insiememente , e formata , sia nell’esser di

contratto , sia nell'esscr di Sacramento . Ed in vero la cagio

ne , che all’union maritale dà l’esser di matrimonio vero, e lo

costituisce nell’ esser di contratto ,. ella è il mutuo legittimo

consenso de’Contraenti; per altra parte questo medesimo le

gittimo consenso è altresì la cagione, che all’ union maritale

sotto le debite condizioni da 1’ esser di matrimonio rato , se

condo Van-Bspen , e porta seco 1’ essere di matrimonio Saera

mento. Dunque dal mutuo legittimo consenso, sotto le debite

condizioni, come da una stessa; identica cagione risulta iden

ticamente nel matrimonio la ragion di contratto , e la ragion

di Sacramento : nè perciò può dirsi , che il Sacramento-so

praggiunga al matrimonio di già pienamente costituito nell’

esser di contratto civile , come senza fondamento , nè di ra

gione , né di autorità vien perpetuamente supposto dallo

Spalatense , e da' suoi seguaci .

La rovenienza del matrimonio sotto 1' una , e l‘ altra

ragione al mutuo esternato consenso delle parti fu di già in

Page 83: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 61

in poche righe egregiamente spiegata dall‘ Angelico Dotto

re in 4.. Dist.aó. Q.a.art.g. ad a. ,, Actus exteriores , et' ver

,, ba exprimentia consensum directe faciunt nexum quem

,, dam, qui est Sacramentum matrimonii,,. Gli atti esterni,

ch’ esprimono il consenso , e formano in tal guisa il con

tratto , quegli stessi producono insiememente un certo le

game, cheè Sacramento; e ciò in virtù della instituzione

di Cristo, il quale all’ union conjugale , segno della sua

unione colla Chiesa, volle aggiugnere l’ efficacia produci

trice della grazia .

Anche in questa ragione di segno rappresentativo si

osserva una congrua corrispondenza tra il consenso esternato

nel matrimonio , e l’ abluzione esterna del corpo nel Bat

tesimo . Nell’ instituire il Battesimo volle Cristo riporre il

Sacramento in un’ atto esterno significativo di alti misterj ,

ed in particolare dell’ interna mondezza , che il Battesimo

produce nell’ animo : e così pure nel matrimonio ripose la

ragion del Sacramento in quella unione , che si forma per

via di un legittimo esterno contratto , e che er antica Di

vina instituzione prefigurava di già 1’ unione i Cristo colla

Chiesa . , ‘

E qui ripetiamo , che la nozione fin qui esposta del

Sacramento del matrimonio si verifica , e sussiste non

solo nella sentenza più comune , ed autorevole , che tiene

i contraenti per Ministri del Sacramento, ma anche nell’

opinione di Melchior Cano, che ne fa Ministro il Sacerdote ,

o Paroeo . Imperocchè siccome 1’ abluzione nel Battesimo ,

tuttocchè materia prossima, dee però farsi sub prmrrrz'pm fòr

ma per costituire il Sacramento, cosi converrà dire , che

sebbene il mutuo esternato consenso sotto le debite condi

zioni sia materia prossima del Sacramento del matrimonio,

corrispondente all’ atto dell’ abluzione nel Battesimo , pure

ad effetto di costituire il Sacramento , fra quelle debite con

dizioni si ricerca, che il mutuo consenso si presti sotto la

benedizione , o intervento del Sacerdote , o Ministro , me

diante la quale , o condizione , o forma , che sia, matrimo

niali: contraria: perficitur , come si esprime Juenin Insti

tut. Theolog. part. 8. Dissert. 8. de Matrim. Q. 1. c. 1. Con

I‘ a

Questa stessa no

zione ha luogo

del p‘ari nella sen

ten2a , che costi.

tuisce il Sacerdo

te Ministro del

Sacramento .

Page 84: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

68 TRATTA'TO‘/

. clus. 4.. : il che n0n toglie , che il Sacramento non risieda

nell‘atto, in cui si contrae l’union conjugale , nè fa che il Sa

cramento debba. considerarsi come una entità sopravvenien

te al contratto di già formato contro l' universale senso del

la Chiesa , espresso dallo stesso Lodovico Habert in quelle

poche parole , che abbiamo già di sopra riferite : ,, matri.

,, monium , ut Sacramentum novae legis , est legitimus

,, Contrahentium consensus a Christo institutus, ut signum

,, efficax gratiae ,, . (a) .‘ '

Ne’ paragrafi, che vengono in appresso s‘ ingolfa lo

Spalatense in un abisso di ragionamenti, onde trarre , ed av

volgere gl’ incauti leggitori nell' erronea persuasione, che

senza valevole fondamento sia stato il matrimonio annovera

to dalla Chiesa nel numero de’ Sacramenti. Non ci prendia

mo ad isvolgere in questa parte i suoi sofismi , già confutati

abbastanza in Lutero , e Calvino da’ nostri Controversisti .

Da niuno, che voglia salvare le apparenze di Cattolico si

nega , che il matrimonio sia stato da Cristo innalzato alla

dignità di Sacramento , ed il nostro intento in questo luogo

non riguarda propriamente coloro, che si prendono ad op

pugnare alla scoperta le definizioni della Chiesa. , ma colo

ro , che tentano di eluderle con ogni maniera d’ insidiosi

raggiri . ' _

5. V I. ‘ ‘

Inoltmmmto della. Spalatense nell’ attrióuire al Principato la

fiscoltà di concedere il divorzio non solo per via dil:gge

_generale , ma anche a titolo di Epirbeja .

, _ ‘ Dopo îuesta lunga digresssione contro la ragione diSa

scal"° ’5à'fi?'° ’ cramento ne matrimonio torna lo Spalatense all’ articolo

e mm" mo" del divorzio . Abbiamo veduto , come da principio studios

nell’ insinuare, , _ _ . . . . . . .

dl autonzzarlo con attribuire al Prinmp:1to, in Virtù (ilche a titolo di E- 51 , _ . , , . _

picheîa fu da Mo. una supposta mediata dmh1arazxone di Dio, a facoltà di con

sè conceduto il cederlg . Ivi però appose qualchelimitazione all’ uso di una

gibello del rlP“' tale podestà; cioè che non potesse esercitarsi, nè valesse

O ._-o.t

__ v v

(4) Pag. 2-6.

Page 85: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 69

fuorché ex legitimistausis lege tamen universali positis ', et ap

probatir ; mostrando pure ancora in una tale concessione

qualche sorta di dubbtezza , e di'perpléssità . Ma venendo

al N. 56. si vede fatto più animoso , e più facile : più ani

moso nell’ approvare con tuono risoluto l’ uso del divorzio

per via di leggi universali: ,, Legibus igitur universalibus

,, optimum est , et tutissimum ex certis , et gravibus cau

,, sis divortia plena , maxima tamen cum cautela concede

,, re ,, . Più facile poi nel declinare di repente la necessità di

sifi'atte leggi , tentando di allargare et via dell’ Epicheja la

facoltà di concederle , fuor anche clÎ-r' casi compresi nelle

leggi : ,, Sed si extra illas causas contingeret aliqua necessi<

tas , qu'àe pro salute animae al icujus Fidelium divortium

postularet, ance s essem, an Epiiceja esset utendum , per

quam vivente adiiuc altero Conjuge , in altero possit no

vum conjugium tolerari , ubi praesertim irreconciliabiles

inter Virum , et Uxorem ardent simultates , quae utram

que partem in perpetuo peccato_ mortali detinent‘ . Fa

teor Legem esse Divinam , et puto potius positivam ,

quam naturalem , ut conjugia sint insolubilia , et inter

unum , et unam : sed sicut in veteri lege Moyses per

Epiicejam in hac lege dispensavit , et libellum conces

sit repudii , ira post Christum etiam Origenes aliquid

tale concedi posse asseveravit , ubi ex una parte odia abo

minabiles sibi mutuo fecerunt Conjuges , ex altera ini

continentiae pericula gravia urgent . imo et lapsus mise"

randi contingunt ,, .

Si osservi lo scaltro artifizio dell‘ Autore nel assare ,

come di soppiatto, da una posizione ad altra del tutto diffe

rente . Parlando N. 4.. della concessione del libello fatta da

Mosè , la ripete da una Divina dispensa , e tolleranza , non

sine Divina dispensatione , et tolerantia , siccome N. 3. ante

cedente della dispensa nella monogamia disse essere stata

conceduta , Dea revelante ad ternjms , et ex speciali gratin dii

pensante . Riconosce in seguito , che siffatte dispense , con

cedute ad tempus , furono da Cristo espressamente rivocate

nella nuova legge . Qui comincia a cangiare linguaggio , e

ove N. 4.. si ha che Mosè concedi: il divorzio per Divina dis

DI

DI

,,

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9’

Posto questo ti

tolo vana sareb

be stata l’imme

diata da lui rico

nosciuta conces

sione farmdaDio

a Mosè; vana l’a

bolizione del di

vorzio fatta da

Cristo.

Page 86: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

70 TRATTATO

;La. testimonian

za di Origene al

legata dallo Spa

latense prova con

tra di lui.

pensa , in questo N. 56. si dice , che Mosè il concede per

Epicheja . Ora è ben chiara la differenza , che passa tra

1‘ una posizione , e l' altra . Egli è chiaro, che una dispen

sa, che si può concedere per via di Epicheja non abbisogna

di particolare dispensa , quale suppone 1’ Autore essersi da

ta , o inspirataimmediatamente da D10 a’ Patnarcht , ed a

Mosè . La dispensa , che si concede a titolo di Epichcja , è

atto dell’ autorità propria di qualunque Superiore nelle cose

subordinate alla sua giurisdizione ; ne si ri etc immediata

mente da Dio , come fa 1’ Autore , non so 0 da principio ,

ma ancora N. 51. ,, In hac Divina lege , ut diximus , dis

,, pensatum fuit a Deo cum Viris etiam fidelibus in lege na

,, turae , et in lege etiam scripta ,, . E di nuovo riconosce ,

che questa dispenSa data espressamente da Dio per la legge

di natura _, e la legge scritta , fu espressamente da Cristo ri

yocata nella nuova legge : ,, Sed Christus Dominus dispenf

sationem hanc restrinxit denuo , et ad primaevam redu

xi_t matrimonii institptionem , in qua pol gamia plurium

simul uxorum omnino vetatur , ita ut i la una vivente

,, alla duci non possit , imo neque superinduci ,, . E che

avrebbe dunque operato Cristo Coll’ abolizione di sifi'atta

dispensa , ove potesse tutt’ora il Principe concedere per via

di Epicheja il divorzio,come si suppone essere stato pure per

via di Epicheja conceduto da Mosè? In guisa che malgrado

l’ ordinazione di Cristo rimanesse il divorzio . e sussistesse

nella nuova legge nello stesso stato , in cui fu nella legge di

3)

3’

natura , e nella legge scritta?

Pure sentiamo com’ egli segue_ad insinuare l’ _uso dell’

_Epicheja afavore del divorzio. ,, Ac quemaclmodum _duritia

,, illa cordis indulgentiam aliquam meruit , ira ut _usus repu

,, dii non esset peccatum , aut saltem ad peccatum non im- ,

putaretur , sic inter Christianos ait ( Origenes ) eamdem

duritiam posse interdum, in quibusdam singularibus ,

eamdem indulgentiam promereri, Non negat id fore con

tra Scripturam , et contra legem , quia Christus , et

Paulus contrarium prorsus doce_nt , sed putat interim Ec

clesiam habere a Deo potestatem in illis ex causa dispen

sandi , sicut habuit Moyses . Scia enim , inquit , quordam

i)

Page 87: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL,MATRIMONIQ. 71

,, qui pr4emnt Ecclesiz's, extra Scrthuram permi:irse aliqumn

,, nubere Viro priori vivente , et contra ScriPturam quidem fi

,, rerum dicentem : Mulier ligata est etc. non tamen ornm'no ri

,, ne causa bocperrnz'rerunt; fbrsitarz enim Propter hujusmodi in<

,, firmimtem incontinerztium bomireum , pey'orum comparatiofle ,

,, quae mala szmt permisermzt adverrm ea, quae ab initio fueram‘

,, scripta . Si cum causa fecerunt , ergo dispensaverunt: Et

,, cum haec non reprehendantur ab Origene, sed potius ex

,, cusentur , ac ferme approbentur , sentiebat Ecclesiam ,

,, dum de peccato judicat , posse ex causa matrimonium

,, permittere post divortium, vivente uxore , et n0n ex sola

,, causa fornicationis, aut alia publicis legibus approbata ,, .

Ripigliamo questo ragionamento . I. Dice 1‘ Autore ,

che l‘ indulgenza conceduta nell’ antica legge fece , che

1’ uso del divorzio non fosse peccato . Adunque intanto po

tè quella indulgenza scusare dal peccato , in quanto fu da

Dio conceduta colla concessione del libello di ripudio . Ma

questa concessione fu da Cristo tolta espressamente , com’

egli stesso confessa . Dunque l’ indulgenza , che per sola

virtù di Divina concessione poté scusare nell' antica legge ,

più non può sufl‘ragare dopo la Divina rivocazionr: fatta da

Cristo nella nuova legge .

2. Dal Testo d’ Origene non s’ inferisce , ch’ ein abbia.

in alcun modo approvato una dispensa propriamente detta

in fatto di divorzio . Dice espressamente , che l’ enunziato

divorzio fu fatto contro la Scrittura, contro la legge di Dio ,

nè di ciò si ritratta .‘ Soggiunge soltanto , che alquanti Ves

covi del suo tempo lo permisero . Ma in qual modo ? Lo

permisero come un minor male , per evitare un mal peg_

giore , il che_indica una permissione di sem lice tolleranza,

che non rende lecito il minor male , anzi c e un’ approva

. zione , o dispensa , che renda lecito l’ atto , su cui cade .

Può un Superiore avere giusta cagione di tollerare un minor

male per evitare un mal peggiore . Ma in tal caso la cagio

ne , che giustifica la tolleranza nel Superiore , non giustifi

ca l'inferiore , che ne abusa , per commettere il male mino

re . Troppo precipitosa è dunque la conclusione dello Spa

latense : Si cum causafio:runt , ergo dispensawrunt .- -

"\

.sw

Page 88: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

72 TRATTATO

La cognizione ,

che lo Spalatense,

cdi suoi seguaci

concedono alla

Chiesa nelle cause

matrimoniali per

ciò, che riguarda

il peccato , porta

seco un vero di

ritto di conosce«

re del contratto.

3. Dal sovracitato Testo rileva De Dominis essere stato

sentimento di Origene, che la Chiesa abbia ricevuta da Cri-_

sto per la nuova legge la facoltà di dispensare in materiadivorzio , come l’ ebbe Mosè nell’ antica , e di permetter

10 anche fuor del caso dell’ adulterio , e di altre cause ap

provate dalle pubbliche “leggi . Dunque non può negare ,

che per sentimento non solo di Origene, ma ancora di que’

Vescovi , che dispensarono , e de' Fedeli, che ad essi ricor

sero er la dispensa , si attribuisse già da que’ tempi alla

Chiesa la podestà di conoscere del matrimonio , anche co

me contratto , giacché secondo lo Spalatense tutto ciò , che

concerne la validità , o invalidità del vincolo , dipende dal

contratto , nè ha che fare col Sacramento . Dunque si con

traddice egli apertamente nell’affermare N.52. che ,, Quam

,, diu Ecclesia , aut maxima ipsius para fuit in Republica

,, Romani Imperii , legibus Imperatorum standum erat , et

,, ex ipsis divortia , ac simpliciter matrimonia dirigeban

,, tur ,, . Se in materia di matrimonio era la Chiesa sotto.

posta in tutto , e per tutto alla direzione delle leggi Impe

riali , come porca cadere in mente a’ Fedeli di ricorrere a’

Vescovi per lo divorzio , a’ Vescovi di assumere la libertà di

accordarlo , anche per cause non ap rovate dalle leggi, ad

Origene di non disapprovare la con otta di que’ Vescovi ?

Non mancherà per avventura chi si afiretti a deridere

in questo luogo la mia semplicità , per non aver capita , o

avvertita la cautela frapposta dallo Spalatense nello spiegare

il sentimento di Origene :,, Sentiebat Ecclesiam dum depec«

,, mio judz'cat, posse ex causa matrimonium permittere post

,, divortium ,, talchè la cognizione della Chiesa cadeva sul

peccato , e non sul contratto . Vana cautela . Imperocchè

dato ancora, ( del che dirassi più di proposito a suo luogo) ,

che la cognizione della Chiesa si ristrignesse a giudicare del

peccato , sempre si verifica , che alla Chiesa spettava Co

noscere, se un matrimonio da contrarsi , 0 contratto a nor

ma delle leggi del Secolo potesse eseguirsi , o sussistere sen

za peccato ; ed è chiaro , che dovendo ogni Uomo astenersi

da cui , che non può farsi senza peccato , e che di più nul

lo è dl sua natura ogni atto , 0 contratto , che dopo fatto

Page 89: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO» 73

- non può sussistere senza peccato , dovea ogni Fedele dipem

dere più dal indizio della Chiesa , che dalla direzione del- ‘ \

le leggi pubb iche per accertarsi della legittimità , o illegit

timità del, matrimonio , e prima di contrario, e dopo aver

lo contratto, potendo avvenire , che un matrimonio per-

messo , o approvato dalle leggi non potesse , o contrarsi , o

sussistere senza peccato . Adunque per ciò stesso , che alla

Chiesa spettava giudicare del eccato, le spettava per dltÌt-.

ta conseguenza giudicare del e condizioni apposte al matri

monio dalle leggi pubbliche per decidere , se ciò che si con

cedeva da Papiniano poteva accordarsi con ciò , che pre

scrive 8. Paolo , secondo 1’ espressione di S. Girolamo , ed

in somma se le condizioni erano tali, che potesse il Fedele

senza peccato conformarvisi : E tanto più radicata era nella

Chiesa una tale autorità , quanto che per detto dello Spala

tense stendevasi ancora fuori delle cause contemplate nelle

leggi pubbliche .

Ne qui si dee ommettere ,_ che sebbene nel citato pas

so di Origene non si tratti di clis cnsa , o permissione pro

priamente detta , sussiste tuttavra l’ argomento, che ne ri

sulta in prova dell’ autoriià , che la Chiesa esercitava già da

que’ tempi nelle cause matrimoniali de’ Fedeli . Imperocchè

chiaro app isce da quella testimonianza , come ne’ dubbj

emergenti Èi11la legittimità , o illegittimità del vincolo con

jugale rico revano i Fedeli al giudizio della Chiesa , e che i

Vescovi assumendone la cognizione professavano, che la

materia del matrimonio non soggiaceva talmente alla dire

zione delle leggi Civili, che non dipendesse altresi da più

alti religiosi principj , la cui applicazione riservata era all’

autorità della Chiesa .

4.. Oltre Origene cita lo Spalatense per la solubilità del

matrimonio una Decretale del Santo Papa Deusdedit , di cui

parla con reo disprezzo, come pure l’ autorità della Glossa,

e di alcuni pochi Canonisti . .

Quanto a Santo Deusdedit scudo riconosciuta per sup- Altre autorità i.

p0sitizia , e data per tale nella collezione di Labbeo la let- nutilmento alle

tera unica prodotta sotto il di lui nome , non occorre , che gare dallo Spall

ci fermiamo a riferire le varie interpretazioni addotte da Ca- ‘°“‘°°

- K

Page 90: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

74. T RÀ‘T,T’A T O

nonisti perla retta intelligenza di essa ,Ij che ' possono ve

dersi presso il dotto Gonzalez . Li Cano sti poi citati, co

me si rileva dallo stesso numero indicato , tengono , che

possa un matrimonio sciogliersi , non già per legge , o de

creto della Podestà Civile, ma in virtù della Podestà conce

duta da Cristo alla Chiesa , la cui pienezza risiede nel Ro-,

mano Pontefice , ristringendosi per altro ad un matrimonio

semplicemente rato , e non consumato . Dottrina che rien

tra nella classe , e nell‘ ordine delle concessioni fatte da Cri

sto : quale si è quella promulgata da S. Paolo , riguardante

lo scioglimento del matrimonio anche consumato nel caso

della conversione dell‘ uno de’ Conjugi : quale l‘ altra pro

mulgata dalla tradizione , e autenticata dal Sacro Concilio

di Trento , riguardante lo scioglimento del matrimonio sol

tanto rato per la solenne professione dell’ una delle parti .

Onde neppure que‘ Canonisti favoriscono in alcun modo lo

stravagante pensamento dello Spalatense nell’ attribuire alla

Podestà Civile 1’ autorità di sciogliere i matrimonj validi an

che consumati , e per qualunque causa bene visa .

’ 5. V I I.

Del Concubz'nato .

Distinzione che ’ Distipguel’ Autore due sorte di Concqbinato ,, 1‘ uno

fa lo Spalatc;sc ’ Uomo ingenuo colla propria Serva, cl altrp d Uomo

trailConcubim_ ingenuo con Donna ingenua , o libera . Del primo tratta

to d’ ingenuo con N. 58. ,, Ac primum , an sit licitus usus Ancillarurn ad

ingenua , e d? in- ,, prolem suscipiendam , ira ut homo potestatem habeat in

g°”“° C9“ S_°"'“° ’,, corpus suae legitimae Ancillae , etiam qui legitimo con

figîfàîr'cll‘ì’ilààll‘: ,, jugio sibi propriam ingenuam habet uxorem copulatam,,P

assumere le |oro Comincia per dire , che certi esemp1 della Scrittura sem

Ancelle usassero brano mostrare esser ciò lecito . Adduce l’ esempio di Abra

cpn esse iure beri- mo con Agar , di Giacobbe con Bala , e Zelfa , e soggiun

1” "°" 71x°"'0 ge ,, Rachel , quae dominium habebat in Ancillam suam Ba

,, lam , subjecit eam Viro suo loco sui , non ut Uxorern ,

,, sed ut Ancillam duntaxat ; retinuit enim i'psa dominium

,, in illam , non id transtulit in Jacobum : et ideo cum pe

Page 91: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 75

,, perit ipsa Bala Dan . dixit Rachel: Exaudivit' Dominus

,, vocem meam , dans mihi filium . Sic fecit et Lia , sub

,, jiciens interdum pro se Ancillam suam Zelpham : et rur

,, sus eam subtrahens : non ergo jure uxorio coibat cum

,, ‘illis Jacob, quae uxore: ipsius non erant , sed jure domi

,, nii herilis ,, . Non occorre . che ci afiatichiamo a discu

tere una conclusione , che il Sacro Testo convince aperta

mente di falsità . Sara diede pure ad Abramo Agar sua Ser

va per averne figliuoli , senza perciò abdicare il suo domi

nio sopra di Lei ; ep ure ciò non ostante fu data in qualità

di moglie (a) : ,, Tu it Agar Aegyptiam Ancillatn suam w»

,, et dedit eam Viro suo ‘Uxorem : ,, Così di Rachele (b) =

,, Deditque illi Balam in conjugium ,, . O come si ha dalla

versione di Santepagnino nell‘ ultima Edizione della Bibbia

di Vatablo, fatta in Parigi A11. 1729. _,, Et dedit eiBilhal

,, ancillam suam in uxorem ,, . Come dunque si può dire ,

che Giacobbe non usasse jure uxorio con quella , che gli era

stata data in conjugium , e ch’ era in conseguenza ‘Uxor non

meno , che Agar il fu di Abramo?

Passa indi a proporre la questione pel tempo presente , Memîn questio_.

e cita come dubbioso S. Agostino :,, Hoc tamen ettam nunc ne, se ciò Possa

,, licere non est ausus aliirmare Augustinus , sed neque ab- esser tutt’ora le

,, solute id negare voluit , dicens : Piane uxorz's volum‘at: cito_, 8 Cita S-A

,, adbibere aliam , unde communesfilii nascantur um'u: commi- g9-"Ufl0 C°m° dUb

,, stione, et semine , alterius autem jure , ac puntate apud b'°s°'

,, antiquo: Patre: fa: erat . ‘Utrum et num‘fà: si: non temere

,, dixerirn : non a: enim mmcpropagandi necessitas, quae mmc

,, fiu‘t etc. ,,

Cita poscia S. Gio. Crisostomo (c) , il quale Patriar- Si risolve per la

t'ha: excusat , rem absolute damnat . E conforme a questo sen- negativa, con che

timento scusa pure lo Spalatense i Patriarchi , a’ quali fu contraddice“ suo

concessa la pluralità delle moin , ex speciali guadam Divina, MSI]MIO dirliltpllì’fl‘?

dicam ne dispensatioue , 1m tolerantia , et pannùsione, come il al mo ° e P"

. . . che’a oc’anzi innpete qui espressamente : tolta la qual dispensa per l’ ordl- tmàolt’to da e,_

8°.

(4) Gen. c. 16. v. 3. (b) 0' 3°' vi"4"

(c) In Gen. Email. 17. K

2

Page 92: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

76 TRATTATO

nazione di Cristo , sembra egli finalmente risolversi con

S. Gio. Crisostomo per la negativa : ,, Ancilla ergo nisi in

,, uxorem saltem privatam ( de qua inferius) assumatur ,

,, sine fornicatione toro adjungi non potest ,, : Quanto poi

a S. Agostino potea , e dovea egli avvertire , come il Santo

Dottore condanna , e riprova da per tutto la poligamia si

multanea , e ciò anche in questo stesso libro , De bono con

jugali c. 14.. N. 16. ,, Ira nec concubinae ad tempus adh-ibi

,, tac, si filiorum causa concumbant , justum faciunt con

,, cubinatum suum ,, . Che però il modo dubitativo , sotto

il‘quale propone la‘questione nel passo citato, dee intendersi

ristretto al caso , in cuiun’ assoluta necessità per la propa

gazione del genere umano sembrasse richiede re un siffatto

consorzio .

Si appone per altro in questa conclusione del N. 58. lo

S palatense al vero , e giusto sentimento :,, Ancilla ergo

,, nisi in uxorem saltem privatam assumatur , sine fornica

,, tio'ne toro adjupgi non potest ,, . Che pensare pertanto

della sodezza di un sistema , ove per altra parte si pongono

rincipj , per li quali viene a smentirsi , quando che sia ,

a verità del detto sentimento , che pure altro non è , che

un’ assioma dottrinale universalmente , ed incontrastabil

mente ammesso nella Cristianità? Si è veduto con quanto

d’ impegno , e d’ artifizio siasi provato lo Spalatense ad in

sinuare lo strano suo ritrovamento , che tutto ciò , in cui

fu nell‘ antica legge dispensato da Dio intorno al matrimo

nio soggiaccia talmente alla Podestà Civile , che in virtù, o

di mediata pretesa Divina dichiarazione , o di semplice Epi

cheja possa tutt’ ora dispensare il Principe , dovendosi ri

putare fatto da Dio il fatto delsuo Vicario nel governo delle

cose temporali . Ora fu per Divina dispensa lecito a’ Patriar

chi l’ avere più mogli, e anche lecito secondo 1’ erronea

supposizione dell’ Autore poc' anzi riferita di usare del ma

trimonio colle Ancellejure barili, e nonjure uxorz'o . Adun

que ne’ paesi, ove dura tuttavia la schiavitù propriamente

detta, potrebbe il Principe render lecito a’ Padroni anche

ammog iati l’ usare colle loro Ancelle senz’ altro legame

conjugale , massime ad oggetto di procurarsi una prole ,

-.a

Page 93: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIC). 77

o

che non potessero conseguire dalle loro mogli; e falsa sa

rebbe la sentenza meritamente qui sostenuta dall’ Autore:

,, Ancilla nisi in uxorem saltem privatam assumatur. psine

,, fornicatione toro adjungi non potest ,. . '

< Più diffusamente si prende l’ Autore N. 59. e seguen. a

trattare dell’altra sorta di concubinato tra Uomo ingenuo, e

Donna libera , e ne propone la questione come più chiara ,

e più facile a risolversi ,, De Concubinis liberis , et ingenuis

,, res videtur clarior ,, Ed in vero è d’uopo confessare , che

egli s’ introduce con una quanto chiara , altrettanto giusta,

e precisa esposizione della sana dottrina in tal maniera :

,, Cum enim libera Mulier non possit , jure Divino ab Ada

,, mo promulgato, et a Christo declarato , ac confirmato ,

,, Viro legitime conjungi in adjutorium ad liberorum pro

,, creationem , nisi per contractum conjugii, qui monoga

,, miam requirit , et insolubilitatem , nullus Vir , nullaque

,, Mulier possunt alter. altero uri ad role'm , nisi Mulier

,, fiat Viti , et Vir Mulieris inseparabi iter . Itaque planurn

,, est Viro jam uxorato nullo modo licere superinducere

,, Concubinam , quia illa tali contractu non potest esse

,, ipsius ; et sic utetur illa tamquam n'on sua: q'uae erit da

,, mnata fornicatio, et simul adulterium ,, . Ma spuntato

appena questo raggio di luce , ecco sorgere ad oscurarlo

atte nubi di dubbiezze , di questioni , d’ incoerenze , e

contraddizioni. Così adunque segue egli a ragionare: ,, Sed

,, an ratio haec cesset ubi uxoratus uxore sua uri non potest

,, ex incurabili ejus aliquo morbo , vel absenti-airrecupe

,, rabili , vel simili aliqua causa ex iis , propter quas etiam

,, divortiurn ci liceret , uxorem tamen nolit , aut non pos

,, sit dimittere , sed omnino teneatur retinere , aliquis pu

,, tabit non liquere , nonnulli enim ambiguitati locum re

,, linquunt : multo plus de homine libero, et soluto , nul

,, loque conjugio alligato , an possit ille sibi concubinam

,, adjungere , ubi neque vires , neque opportunitas ci per

,, mittit , ut uxorem suo gradu dignam habeat matro

,, nam ,, . Ecco come un’ errore conduce ad altro'errore .

Dalla licenza del divorzio con libertà di convolare ad altre

nozze in caso d’ infermità , d’ assenza , e di altre simili ca

.'

Incostanza_dî 45"

so intorno alCon

cubinato d’inge

nuo con ingenua.

/

\

Page 94: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

78 'TR‘IATTATO

Il nome di Con

cubina preso anti

camente in due di

versi significati.

Abuso, che fa lo

Spalatense di tale

ambiguità per

mettere in oppo

sizione Padri con

Padri, econfon

dere la materia.

gioni , che non mancand , si fa passaggio a mettere in que

stione , se in que’ casi, tralasciato il divorzio , e ritenuta la

legittima sua Consorte, possa 1' Uomo associarsi lecitamen:

te altra Donna in figura di concubina .

Può ben ogn’ uno figurarsi, che nel trattare il punto

non dimenticherà 1’ Autore il consueto suo metodo di stra

volgere con fantastiche interpretazioni le sentenze de’ Padri ,

e de’ Concin , ove si fa menzione del concubinato . Quindi

ad oggetto di ovviare alla confusione , che suol nascere dall'

instabile significato delle voci sembra opportuno il riferire

brevemente ciò , che fu già da molti norato ed è comune

mente noto , intorno a" vafj sensi , cui soggiacquero presso

gli antichi queste voci di Concubina , e Concubinato . 1. Si

è presa questa voce , come anche oggigiorno comunemem

te si prende per la coabituione di Uomo con Donna senza

vincolo conjugale . Che se fu presso i Gentili stimata lecita

una siffatta codbitazione , non p0trà 1’ Autore negare senza

contraddirsi essere stato questo un’ errore vituperoso , di

cendo ein apertamente N. 66. ,, Omnem conjunctionem

,, cum non sua esse ad minimum damnatam fornicationem,,.

Spiegando poscia , onde avvenne , che gli antichi Romani

poco pensiere se ne prendessero : ,, Forum Civile , quia

,, legibus Imperialibus scortatio non vetatur, sed permitti

,, tur ad majora , et foediora mala evitanda, non fuisse sol

,, licitum in distinguenda, concubinaa meretrice .

2. Fu assai comunemente usata da’ Romani la stessa vo

ce di concubina per designare una Donna , che 1’ Uomo in

genuo associava al suo talamo con vincolo conjugale , ma

senza le solennità volute dalle leggi , per esser fatta parte

cipe del rango , e delle prerogative del Marito . Cosi Be

nedetto XIV. de Syn. l. 9. c. 12. N. a. , ed altri comunemen

te : Ne dissente lo Spalatense N. 60, ,, Differentiam inter

,, concubinam , et uxorem seu matronam , et leges civiles

posoemnt , et Patres etiam invenio aliquos explicasse , ut

uxor fiat per contractum publicum cum instrumentis

dotalibus : concubina vero assumatur solo consensu pri

vato inter ipsam, et‘concumbentem Nihilominus in

vcnio etiam in assentiali Concubinam ab uxore parum ditî

’I

I)

I)

Page 95: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 79

,, ferre; Vera enim concubina , quae scortum non sit , sed

,, cumfert insolubilitatem , et mutuam perpetuam obliga4

,, tionem alteri non nubendi, vivente suo concumbente ,, .

In questo senso di vere mogli, ma senza le prerogative

proprie delle madri di famiglia debbonsi intendere le concu

bine , che si associarono li Patriarchi dell‘ antico Testamen«

to , come ben riflette Benedetto XIV. l. e. , e ne risulta

chiara la prova dal Sacro Testo, mentre nel Gen. c. 25. v. 1 .

Cetura vien denominata ’C)xor di Abramo , e poco dopo

v. 6. confiisivengono i figli di Lei co’ figli delle concubine ,

ed èdenominata espressamente ConCubina, Paralip. l. 1.

c.1. v. 32.

Nello stesso senso è usato il nome di Concubina negli

antichi Canoni , che ammettono le Concubine al Battesimo ,

e li Concubinarj alla comunione , come nota lo stesso Be

nedetto l. e. n. 3. , e segue dicendo : ,, Omnes , inquam ,

,, ejusmodi Canones non loquuntur de pellice , sed de um

,, re non adhibitis dotalium tabularum solemnitatibus duc ta,

,, quam , vocabulo a Caesareis legibus usurpato , et com

,, muniter tunc usitato , no'minarunt Concubinam ,, Erano

queste erranto unioni conjugali della natura in certo modo

di quel e , che poscia si dissero matrimonj di coscienza ,

de' quali lo stesso Benedetto l. 1;. e. 2;. n. 1 1. ,, Matrimo

,, nia coscientiae ea olim esscintelligebantur, quae inter

,,f Virum,et Feminam absque ulla solemnitate celebrabantur :

,, quaeque hoc modo ducebatur femina , concubinae nomi

,, ne ap cllabatur ,, . A questa classe de’ matrimonj di (10-.

scienza anno anche relazione que’ , che detti sono ad mor

ganaticam , ed hanno luogo in alcuni luoghi della Germa

nia . Tali matrimonj possono , e validamente , e lecitamen

te contrarsi sotto le condizioni prescritte a’ suoi luoghi dal

medesimo Pontefice , ne fanno qui a nostro proposito .

In senso poi diverso , cioè in senso di rea coabitazione

adoperò S. Leone il nome di Concubina , come avverte Be

nedetto l. 9. c. 12. n. 5. ,, In sensu a nuper exposito di

,, verso , concubinae nomen accepit S. Leo Magnus in res

,, ponsione ad inquisitiones Rustici Narbonensis , relata in

,, Can. 12. 32. q. 2. ubi postquam dixerat : Non onmis mu

-<|

Al Concubinato

preso in sano ,

senso si riferisco

no li matrimoni

detti di coscienza.

DottrinadiBene

detto XlV. in tal

proposito.

La stessa voce :

doperata da San

Leone in senso di

rea coabitazionc;

che però in nulla

favorisce i senti

menti dello Spala

tense. -

Page 96: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

8o TRATTATO

\

Iier jum‘ta vira ‘Uxorert Viri , quia nec omni: filiu: est bere:

Patris, addit: igitur cujuslibet loci Clericus , si filiam

,, suam Viro habenti concubinam in matrimonium dederit,

,, non ira accipiendum est , quasi conjugato eam dederit .

,, nisi forte illa mulicr , et ingenua facra , et dotata legiti

me , et publicis nuptiis honestata videatur . ,,

Dalle cose dette ben si comprende , che bastava la più

leggiera , o mediocre avvertenza per isfuggire ogni confu

sione, che p0tesse nascere dall’ ambiguità di quella voce .

Eppure non seppe lo Spalatense , o non volle sfuggirla . Do

po aver dichiarata N. 60. la differenza sovraccennata inter

concuémmn , et uxorem prende ad esporre gli effetti , che

pretende derivarne: E ne assegna due principali. ,, 1. Con

jugium per conru5irzam non multiplicari . 2. Coucuóiuas bign

DI

I)

V mine , seu polygamiae irregularitatem non inducere , litet Augu

-Come si verifichi,

che ilConcubinal

to non induca po.

ligamia .

Come si‘verifichi.

/

stirms contrarium rmtiat, ut max videóimus .

uanto dunque al primo effetto era duopo spiegare

qualede’ due significati comprenda ivi sotto il nome di con

cubina . Se 1’ intende in senso di rea solubile coabitazione ,

sarà vera la pro osizione , conjugiumper concubinam non mul

tiplimri ; giacc è un tale consorzio non può denominarsi

conjugium : che però se taluno, do o aver vissuto in tale reo

concubinato , viene ad unirsi a egittima moglie , dovrà,

uello dirsi non avere contratto , che un solo conjugio . Se

nel senso da lui stesso indicato di unione con legittimo vin

colo d’ indissolubilità , e soltanto mancante delle solennità

s ettanti alle prerogative di Madre di famiglia , come si è

cii sopra spiegato, falsa e laproposizione conjugium per con

eubiezam non multiplicari; giacché una siffatta unione, secon

do 1’ Autore non differisce essenzialmente da un vero matri

monio , e scudo pertanto vera union conjugale le’si convie

ne meritamente la denominazione di conjugio : che però se

prima , o dopo la morte di tale concubina in senso di vera

moglie contrae taluno altro matrimonio , comunque sia

si , dovrà questo dirsi aver contratti successivamente due

conjugj .. Ne può in ciò dissentire lo Spalatense senza con

traddirsr . .

La stessa distinzione vale del pari quanto all’ altro ef

i.r-I ., .

"_.1

è

Page 97: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MAIRIMONIO. Dr 2

fette : Concubina: 6ig.wziae, seu polygamiae irregulafitattm che non induce

non inducere . La concubina in senso di Donna, che coabita irregolarità .I

senza vincolo conjugale , non induce bigamia , posciach_è’ _

con essa non si dà conjugio ; nè sente in contrario S. Ago- .*

stino . Per l' opposto una Donna unita con legittimo vin- -'

colo conjugó.le , sebbene sotto nome di concubina , indu- "

ce bigamia : perocchè in tale unione interviene , e sussiste M, '

un vero conjugio ; ed èciò , che S. Agostino sostiene con

tutta ragione .

Ma qui al sentimento di S. Agostino oppone lo Spala

tense l' autorità di S. Girolamo : ,, Hieronymus adversus eos

,, disputans , qui irregularem ex bigamia faciebant homi

,, nem , qui ante Baptismum uxorem unam habuisset , et

,, post Baptismum alteram , et nihilominus negabant fore

,, bigamiam , si concubinam tantum habuerit , sic pro ab

,, surdo infert : Conjugale: ergo tabulae , et jura dotalia ,

,, non coz'fus ab Apostolo condenmantur ? Ut ostendat inter

,, concubinam , et uxorem solam solemnitatum legalium

,, esse differentiam , ac propterea si concubina ante Baptisî _

,', mum non impedit sacrum Ordinem uxorato post Baptis

,, mum , neque uxorem debere eum impedire, quam alte

,, ram ante Baptismum habuit,, . Ma qui ancora siamo co

stretti a ripetere di qual sorta di concubina intenda egli fa

vellare , o di Donna associata senza vincolo conjugale , e

fa ingiuria a S. Girolamo , con imputarin di non avere co

nosciuta altra differenza tra una tal concubina , ed una m0

glie legittima fuor quella. , che proviene dal difetto delle

accennare solennità : o di concubina nell’ altro significato

di Donna unita senza quelle tali solennità , ma pure con le,

gittimo vincolo conjugale ; e fa ancora ingiuria a S. Girola

mo con interpretare in tal senso il detto di lui , quasiche

trattandosi di concubina unita con legittimo vincolo{aves

se creduto , che l‘ uso del matrimonio con essa fosse quell‘

uso peccaminoso , che è condannato dall’ Apostolo . 4 .

Sebbene appaja, ch’egli a bello studio vadasi aggirando

a questo modo per mettere in opposizione i Padri fra di lo

ro, e farli apparire vacillanti, e discordi , parte nell’ a.

provare , parte nel riprovare il concubinam ; talche daHi:

L

Page 98: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

83 ‘ ’ T R A T' T A T 0

dottrine loro flullt si concluda di certo, e di stabile sui

unto sia della solubilità , o insolubilità del matrimonio ,

sia dell’ unità , o pluralità delle Donne da potersi sòtto di

verse forme associare lecitamente al talamo . Che erò, seb

bene la questione della irregolarità proveniente dîl‘la biga

5hiapaja estranea. del tutto al nostro presente instituto , non

fila inopportuno il dirne brevemente . e quanto. basti a dis

sipare ogni ombra di sospetto contro il costante unanime.

sentimento de' Padri nel riprovare ogni uso del matrimonio

fuor del consorzio di uno con una con legittimo. insolubile

vincolo. di union con-jugale .

Egli è noto, che la bigamia induce irregolarità dipem

dentemente dalla legge promulgata dall’ Apostolo : 'Um'us

‘Uxori: Virurp . Si eccitò da‘ primi-Secolila quescione ,,se in

corresse in tale irregolarità chi avesse avuto moglie prima.

del Battesimo ,, e rimaso libero avesse dopo il Battesimo

contratto un’ altro ,_ ed unico matrimonio . S. Ambrogio ,

S. Agostino, e gli altri Padri massimamente Latini conside

rando , che la bigamia non»essextdo ccato, l’ irregolarità

proveniente da essa non era irregolÎrità ex delicto, ma ex.

defictu, come parlano i Dottori , in quanto che nella biga.

mia ,- tuttocchèleci-ta , non si salva così bene , nè così per

fetta ris lende‘come nell’ unico matrimonio di una con uno

la signiliizanza della unione unica di Cristo colla sua una , ed

unica Chiesa, giudicarono, che soggiacesse del pari alla ir

mgolarità chi avesse contratto più di un.matrimonio , sia.

prima, odopo il Battesimo, sia con Donna in figura di

matrona , o con Donnain figura di concubina , ma unita.

tòn'l’egitgtimo vincolo .

S. Girolamo per altra parte, solo almeno fra‘ Padri La

fini parve inclinare all‘ opinione di alcuni Greci, a’ quali

piacque ascrivere l’ irregolarità non tanto al difetto di signi

ficazione ,' quanto ad-un‘reato ,, o sospetto d’ incontinen

za , che‘ nascesse da moltiplicato matrimonio; che però

cancellato Ciie‘îfb6se-pel Battesimo quel qualunque reato , o

sòspett‘0 , ‘douewe’aversi per tolta l’irregolarità . Su tal su‘p

p0stt> dura ’Cósa‘p'atve a -‘S. Girolamo , che chiuso fosseii

Santuario ‘a- Chiprimadel’ Battesimo unito era stato con una

Page 99: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DE'L'MATR'INQN‘IO. 8';

Consorte, di cui le solennità stesse legali attestavano la le

gittimità , ed aperto fosse a chi si era scandalosa;nente ab

bandonato a.Concubinq. , 0 Donna non sua, e talmente non

sua , che, non potesse usare con lei_senzaincorrere nel reato

condannato dall‘ Apostolo .

‘ Ma.inerendo più strettamente S.Agostino alla lettera di

S.Paolo (a) , espone con più di chiarezza lo stato della que

stione,e. più acconciamente la risolvez,, ‘Propterea Sacramen

,, mm nuptiarrxm temporis nostri sic ad unum Maritum , ed

,, ad unamarorem redactum et,ut Dispensatorem Ecclesia_e

,, non liceat ordinari, nisi unius Uxoris Virum . Quod acu

,, tius intellexerunt , qui nec eum ,_ qui Catechumenus ,

,, vel Paganus habuerit alteram , ordinandum esse censue

,, runt . De Sacramento enim agitur, non de peccato. Nam

,, in Baptismo peccata omnia dirnittuntur . Sed qui dixit ,

,, si acceperir uxor:m non Peccasti , et quod val: facia: , non

,, pecca: , si nubat , satis declaravit , nuptias nullum esse

,, peccatum . Propter autem Sacramenti sanctitatem,, non absurde visum est cum , qui excessit uxorum nume

,, rum singularem , non peccatum aliquod commisisse , sed

,, normam quamdam Sacramenti amisisse , non ad vitae bo

,, nae meritum , sed ad ordinationis Ecclesiasticae signacu

,, lum necessariam ,, . Parla dunque qui evidentemente

S. Agostino di vero matrimonio,che si contragga successiva

mente, ma sempre di uno con una , di vero Marito con vc

ra Moglie .( Che poi quest’ una goda le onorificenze di Ma

dre di famiglia , o si chiami Concubina in senso di legit

tima Moglie , secondo un significato assai comune di que‘

tempi _, ciò non toglie la verità. del matrimonio , il quale

moltiplicato che sia , o nell’ una maniera , o nell’ altra , o

prima , o dopo il Battesimo, sempre induce inabilità all'

ordinazione Ecclesiastica . Così viene anche espre amento

dichiarato nel passo ivi riportato dallo Spalatense , tratto da

S. Agostino , o da Gennadio , cui nell’ Edizione Maurina si

ascrive il libro da Ecclesiastici: Dogmatióm:,, Distinguit etiam

(a) De bono C0njug. c. 18.

L a

Page 100: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

84. T R A T T A T 0

,, Augustlnus , sive Gennadius concubinam a Matrona : sed

tamen vult ipsam quoque inducere bigamiam . . . . . . Sic

enim scribit: Maritum duarum por: Baptismum Matrona

rum Clericum non ordinaudum : neque cum , qui una»: gui

dem, sed concubinam, non Matronam babuit.’ Hoc est,

cum qui post Baptismum duas habuit successive , licet

una earum non fuerit nisi concubina , altera vero Matro«

,, na ,, . E con ragione , trattandosi di concubina in senso

di vera moglie , con cui sussista un vero matrimonio, da

cui , moltiplicato che sia , sorge l'impedirnento ex dq‘ìctu ri

gm'fic‘ationis Sacramenti secondo l‘aperta mente di S.Agostino.

Vana opposizio. _ Eccoci però chiamati ad una nuova confusione , ossia

ne figurata dallo discordanza sognata dallo Spalatense tra S. Agostino , e San

sPllfifeflsfl "2 5‘ Leone ._ S. Agostino , dice egli , niuna differenza fa. tra mo.

à?ggîgfgìîiîg glie , e concubina , e prosegue : ,, Aliter censuir Leo_, qui

diffcrmzc di Mo_ ,, magnamponitinter uxorem,etconcubinam difl‘ereniiam”.

g|ic , cdi Conca, E si riferisce alla risposta sovraccxtata del Santo al Vescovo di

bina . Narbona , ove dice . ,. Non omni: Mulierjzmcta Viro 'Uxor

,, est Virz' ,, e soggiunge : Igitur cujuslibet luci Clericu: , si

filimn ma»: Vira babmti concubinam in matrimonium dederit ,‘

non ira paccz'pimdam est , quasi cnnjugato mm dederit , nisifor

te illa mulier , et ingenua fatta , e: dotata Iegirime , e! Publi

ri: (2njztii: bone.rtnta videatur .

Parla S. Leone in supposizione di concubina . che non

sia 'Uxor Viri , di cui niun’ argomento appariva , che fosse

unita con vero vincolo conjugale, anzi appariva il contrario

secondo il costume di que' tempi , mentre dal Padrone ,

che ne usava , si riteneva in condizione servile , e con vin

colo si poco stabile , che non gli vietava di aspirare ad altro

conjugio . Meritamente pertanto rispose S. Leone, che non

potea , o dovea giudicarsi reo di aver data la Figlia sua in

matrimonio ad Uomo conjugato un Cherico , che data 1‘ a.

vesse a chi teneva una tale concubina, seppure per atto pub

blico non constizva , ch’ egli se la fosse associata in moglie

legittima.0nde si vede quanto giusta sia, e adeguata la

spiegazione , che diede a quel passo di S. Leone uno de’_

più chiari Successori di lui , il gran Benedetto XIV. nel luo‘

go sovraccitato .

J)

,)

DI

I!

8’

Page 101: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

’ DEL MATRIMONIO. 95

‘ Ninna contraddizione vi ha dunque tra S. Agostino, e

S. Leone . Dice il primo niuna differenza esservi quanto al

la verità del matrimonio tra matrona , e concubina in sem

so di moglie legittima , e dice vero : Dice il secondo esser

vi quanto allo stesso oggetto gran differenza tra matrona , e

concubina in senso di Donna coabitante senza legittimo

vincolo di conjugio , e dice vero . Sono adunque idue San

ti perfettamente d’ accordo , giacché tra vero e vero non si

fa luogo ad opposizione , o discordanza di veruna sorta.

Non è però da credere , che sfuggite sieno tali cose all' av

vedutezza dello Spalatense , anzi sembra , come si è gia os

servato , sche abbia egli avvedutamente voluto prevalersi

dell’ ambiguità di una voce variamente usata da‘ Padri, on

de afl‘acciare sotto l' ombra di que’ venerati nomi certe dot

trine , che troppo di ribrezzo avrebbono eccitato, quando

si fosse arrischiato a proporle quali proprj suoi pensamenti .

Pure troppo si scuopre da se questo reo intendimento

nel N.61. che segue immediatamente: ,, Haec omnia eo spe

ctant , ut concubina pro uxore non sit habenda , et ita

neque impediat quominus legitima uxor ab eo duci pos

sit , qui concubinam sibi conjunxerat . Hoc autem tunc

in usu legitimo fuisse, ut homines concubinas Ancillas

praesertim tenerent, quousque uxorem ducerent, ex Leo,

ne aliquis colliget , qui concubinatus istos ut consuetos

ponit , et nihil reprehendit , nec agnoscit scottationem .

Ove mai troverassi in S. Leone un cenno, onde racco

gliere , che per uso legittimo , e da non riprendersi potesse

,.Ì

»

u

s:

a:

si:

3)

Uomo associarsi una concubina, Serva , o non Serva, da

usarne a suo piacimento , finché il destro gliwenisse di con.

trarre un legittimo matrimonio ? Pur troppo comune fu al

tre volte quell’ uso , che se mai poté dirsi legittimo, il fu

jurefori , nonjurecaeli , secondo 1‘ espressione di S. Agosti

no (a). Pur troppo frequente lo rappresenta S. Cesario in

un sermone altre volte attribuito a S. Agostino (6): Ma

forse in termini da farlo credere legittimo , e non riprensi

__4

(4) Serm. 39:. (b) Append.Edit.Maur.5crm.289.n.4.

Abuso, ch’ei fa

delle dottrine di

S. Leone.

Page 102: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

se TRATTATQ-f

bile e Ascoltiamo il Santo :,, Et illud quale est , quod multi

,, virorum ante nuptias concubinas sibi assumerei non cm,

bescunt, quas post aliquos annos dimittant. et sic pol

stea legitimas uxores accipiant ? Tractant enim apud se;

ut prius de multis caiumniis , et rapinis , et injustas divi-e

tias , et iniqua lucra. conquirant, et postea contra ratio,

nem plus nobiles quam ipsi sunt , vel ditiores uxores ac;

cipiant ....d.. Unde coram Deo', y et Angelis contestor q atq

n que deununrio , ista mala et semper Deum prohibuisse , i et

.. nunquam ei placita fuisse : quia praecipue temporibus

,, christianis concubinas habere nunquam licuit , nunquam

licebit . Sed quod pejus est . faciunt hoc multi viri jure

fori, non jure caeli, non justitia jubente. sed libidine

,, dominante u -

Seguitiamo il comenro. dello Spalatense sopra P addot

to passo di S. Leone : ,, Et quia adjungens sibi concubinam

/ non obligatur ad monogamiam cum illa , sed licite , imo

honcste, et decenter potest uxorem ducere , non tamen

absolute dimissa concubina , sed a toro ea tantum abje

cta, iccirco negat inter virum , et concubinam adesse

Sacramentum , idest nuptiale mysterium ; etenim talis

conjunctio non significat typice , et figuraliter conjun

ctionem Christi cum unica Ecclesia , et animae cum uni

co christo per unicam fidem , propter dissolubilitatem .

,, Sed qui haec ex Leone colligit, caveat ne fornicationes

,, approbetn .

Qui ricorre la stessa distinzione da farsi . o sotto no

me di concubina intende il nuovo Comentatore una Donna

unita con vincolo conjugale , e questo portando seco ‘l‘ iii-

dissolubilità , porterà pure con essa il segno dell’ unione di

Cristo colla Chiesa: la Donna sarà in conseguenza vera mo

glie , ne sarà lecito , mentre ella vive, contrarre altre noz

ze ; ne certo il Comentatore troverà in S. Leone passo al

cuno in contrario : O intende una. Donna presa. senza vin-,

colo conjugale , ed è ridicolo il dire , che l’ uomo non sia;

con essa obbligato ad monogamz'am , mentre anzi obbligato

è‘p‘er legge di pudicizia a separarsene sul punto . Di tal Don

na trattavasi nel caso proposto a S. Leone , in cui non veri

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Page 103: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO, 81

ficandosi propter diuolubilitatem il segno tipico della unione

di Cristo colla Chiesa , ne ero essendo vera moglie , con»

clude meritamente il Pontefice non doversi riputarc conju

gato-1‘ Uomo coabitante con tale Donna . Era questo l'uni«

co punto, su cui s’ implorava , e dovea cadere la Pontificia;

decisione . ,

_ Mera calunnia è poi quel maligno eccitamento dell‘o:

Spalatense nell‘ insinuare potersi raccogliere da S. Leone y

che 1‘ Uomo vivente con tale concubina , nel prendere po

‘scia una legittima moglie , rimossa che abbia la concubin'a

‘dalîoro , non sia tenuto altronde di assolutamente dimet-

terla , citando a tal proposito la.risposta del Santo ad Inqui

si). 6'. ,, Ancillam a coro abjicere, et uxorem certae ingenui-

,, tatis accipere , non duplicatio conjugii , sed profectus

I ,_,, est honestatis ,, . Ma qual vestigio vi hain quel tratto ,

che indichi essere conceduto come lecito il non dimettere

assolutamente 1' Ancella , che si rigetta dal toro? Bensi vi

ha nella rispostaseguente ad Inquisit. 7. un passo , che smen«

tisce l’ impostura dello Spalatense nell’ imputare a S. Leone

di non aver tenuta per riprensibile la convivenzaad tempus di

Uomo‘con Donna , finché venga fatto all’ Uomo di con

trarre legittime nozze . Imperocchè- dopo aver posta la:

inassima: ,, Ancillam a.toro abjicere , et uxorem certae in

,genuitatis accipcre , non duplicatio conjugii , sed pro-

;, fectus est honestatis ,, 'soggiunge ,, culpanda est sane ta-

,, lium negligentia , sed non penitus desperztnda , ut crebris:

,, cohortationibus incitati , quod necessario expetierunt. fir

,, deliter exequa'ntur ,, . Riprende il’Pontefice la negligenza.

di costoro in appigliarsi al rimedio , che necessario rxprtieò

rum“. Li riconosce dunque di necessita obbligati a sepa*

tarsi . Se ilrimedio era di necessità , dunque peccaminosa:

era 1’ imi0ne , in cui vivevano ; dunquc‘è apertamente falso,

che da S. Leone possa raccogliersi essere lecita la conviven,

za di U0mo con D0nna , serva, 0 non serva, ch’ egli si a&

socia per coabitare corressa,fihchè prenda moglie lt:gittima .>

Che'anzi‘vuolè il Santo P0ntefice , che questi infelici Con»

cubinatj"venganoeccitati con frequenti esortazioni ascuote»

ne iii lototorpore ,', e ad uscne dal-turpe lagrimr:vole stato,

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'îi-fl*”

Page 104: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

m TRATTATO

Abuso non men

pernicioso dell’

autorità di S.Ago.

anno.

in cui giacciono miseramente involti . Che più ci vuole a

svelare l’ insidiosa trama orditadallo Spalatense nel comen

tare si perversamente il citato passo di S. Leone? Sembra

in vero averne voluto egli prevenire le sinistre conseguenze

coll‘ epifonema, che chiude il suo cemento : Sed qui baec

ex Leone colligit , Caveat nefbrnicationes approbet . Ma trop

po debole riparo e questo allo scandalo gratuitamente da lui

eccitato con suggerire contro ogni equità Sifiatte maligne

interpretazioni , ed aprire l' adito al reo sospetto , o giudi-'

zio , che un Pontefice sì chiaro per santità , e dottrina , qual

fu S. Leone , nulla vedesse di riprensibile nella rea convivenza , di cui si è ragionato fin’ ora . Serva almeno di riparo al-v

lo scandalo la svelata impostura del malignante Interprete .

Dopo aver in tal guisa comentato S. Leone , torna lo

Spalatense a comentare con pari felicità altri passi di 8. Ago

stino relativi allo stesso oggetto del Concubinato , che

sembra tenergli grandemente a cuore : Così dunque N. 62.

Clamat Augustinus concubinam habere non licere: Con

cubina: ambi: habere non licet ; mm habetis uxore: ? non licet'

‘uoéi: habere concubina: , qua: P05tea ducati: attore: : quanta

magi: damnatio vobi: erit , si habere voluerz'ti: et 'contubinas

et uxore: dimittati: ? Haec omnia duriuscula videntur; non

enim usquam prohibitum invenio non licere propriam

concubinam in uxorem ducere , hoc est addere tantum

tabulas , et instrumenta dotalia , ac si sit Ancilla , eam

manumittere : modus etiam ille dicendi , non Iicet ‘uobìs

habere concubina: , qua: portea ducati: uxores, ad malum

sensum trahi potest ,quasi liceat habere concubinas, dum

modo illae_postea in uxores non ducantur , sed perpetuo

mancant concubinae . Ideo mihi magis placet lectio prout

est in quadam palea in Decreto Gratiani , in qua sic

legitur : Concubina: ambi: habere mm Iicet ; et Ii non babe

ti.f uxore: , tamen non licet voóz': baóere concubina: , qua: po

sten dimittatis , et ducati: uxores; tanto mafritdamrzatio ambi:

erit , si voluerz'ti: habere uxore: , et conca ina.r . Et sensus

videtur esse , concubinam habere licere uxorato , dum

modo adsit obbligatio illam in uxorem ducendi ,, .

La lezione del Decreto e in vero più piana , ed è con.

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Page 105: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DE’ÙL'M‘ATRIMONIO. 89

forme a quella-dei? Ediz; Maur. ‘Torh‘. 5.‘ parti -2.serm; 392.

0nd’. e tratto il Canone Audite . Mavolcndosi ahcheritenere

-.l"altra ; nulla in quella vi ha, che=senzai violenza possa trar

ai al duro senso ,7 che l’ Interprflesostituisc'e alla sentenza.

del Santo Dottore . In quel Sermone alza la voce 8. Agosti-

no Contro l’abuso, di cui si è detto , che molti pur trop«

po si associavano senza vincolo conjugale Donne serve , o

non»serve , in qualità di cóncubine , finché fosse loro co

modo di associarsi ad unaî legittima Consorte . Alza la vo»

ceil Santo Dottore, e vuol , che l' odano e competenti , e

penitenti , e catecumeni , e fedeli, ed a-tutti col tuono del

la pastorale autorità intima in nome di Cristo: Concubz'na’s

ambi: bahere non Iic‘et . Assoluto è il precetto , assoluto , uni

versale , senza eccezione in contrario . Non avete moglie ;

non perciò vi è lecito assumere una concubina, neppure sot

to pretesto , che siate poscia o per dimetterla , o per spo

sarla in qualità di vera moglie . Questo è apertamente il

‘sentimentoîdi‘s. Agostino nel dire , non baóetis "Oxare: , non

.licet 'vobis baóere concubina: , qua: po:t:a ducati: uxores . Trop

-po dura sentenza ,\ ripiglia l’ Interprete , non essendo in al

cun luogo vietato il prendere per moglie la propria concubi«

_na . E ove mai diceS. Agostino esser ciò proibito ? Dice il

Santo , non esser lecito assur'nere una concubina ,. =e tener-la

sorto pretesto di associarsela poscia con tratto di tempo in

qualità di vera moglie . Il proposito della futura emendazio

.ne nel cangiare il concubinato in legittimo matrimonio non

iscusa , ne giustifica l‘interinale , dirò così , turpitudine del

presente concubinato . E che vi ha in ciò di duro ad un

orecchio Cristiano?

; Quanto peggiore , altrettanto più stravolto è l' altro

senso , sebbene qui non adottato da lui , in cui accenna lo

Spalatense potersi torcere il detto di S. Agostino , quasicchè

se ne potesse inferire , non esser lecito di avere una concu

bina col proposito di farsela poi moglie , ma esser lecito‘,

purché non si prenda mai per moglie ,i e rimanga. sempre

concubina . Che stravaganza di pensare ! Grida S. Agostino

contro l"en'ormità 'èle'l’ c'ón'cubinato : dice , ripete , incul

ca , non licei vobi: babere concubina: ; e gli si vorrà fan dire

' M

Page 106: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

.90 “(TRATTATOnon esservi male,ad avere concubine ‘,purcihè non si pensi

al rimedio del matrimonio', . e rimangano sempre .conciubi

ne ? Condanna«8. Agostino il concubinato ad rem}>us.;; e. per

ché lo condanna'anche ad.tempus ,. si vorrà perciò,v ehi: lo

approvirqualora sifaccia perpetuo? _ "l ,' T i 1 i ‘

_ Non meno assurdoè il senso. che ravvisa lo Spalatense

nella lezione , quale sta nel Decreto : non licetwobi: babere

concubinas, quas postea dùnitmuk , ut ducati: mirare: .i Chiara,

e per se stessa la sentenza, '.6 _conformeallo scopo del îSer

mone , che è di riprovare assolutamente iiconcubinatdser»

2a restrizione , o modificazione- Nonavete.mogli , dite il

Santo a’suoi Uditori ’, non perciò vi e’lecito assumere con

cubine , neppure affine di poscia dimetterle ,» e contrarre

indilegittime nozze . Ribatte le scuse, che si opponevano ,

e si vorrà , che il Santo abbia con ciò predicato essere lecito

a chi non hainoglie di assumere intanto .una. concubina ,

purché si assuma 1’ obbligo disposarla in tratto di tempo ?‘

Se stolto non fa 'S. Agostino , che pensare. di chi gli appone

gratuitamente siffa1te stoltezze. 2, _ _ . s- . ,. V

Prosegue N. 62. il comento sopra S. Agostino ,, Con*

» cubinas tamen etiam cum animo eas asole toro-abjicendi,

,, si non superinducatur , non omnino damnat alio loco

,, Augustinus , (a) ubi ait : De concu5ina quoque, si Profissa

fizerz't nullum se alium cognitm‘am , etìamsi ab i110 , cui subdita

,, est , dimittatur , merito dubitatur utrum ad. perripieudum

,. Baptismurn non de5eat admitti ,, . ' .

Espone il Santo Dottore alcuni casi , ‘ ne’ quali da non

pochi si dubitava ,'> se i Catecumeni dovessero ammettersi ,

o nò al Battesimo . Tra questi annovera, il caso di una con-

-cubina, la quale si dichiarava , che , venendo anche dimessa

dall’ Uomo , con cui Conviveva , non mai sarebbesi unita

ad altr’ Uomo . Appare , che il dubbio dipendeva dalla dif.

ficoltà di liquidare di ual sorta fosse quel concubinam se.

condo il doppio signiiicato , di cui si .è dettosopra. Impe«

r0cchè se si trattava_di coabitazione a piacimento; la Don;

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" a. _ __=“ '. "»' ._ r7.* "*'î

‘-(‘) Defid.tt0per.C-rg.n.gg. A = - \ . \=-%

Page 107: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

D'ELMA'RRÈIMO'N‘IO. 9‘!

na' ,. secondo che-disse sopr'z lo Spalatense ;1 noli porca 'dirsi

Muli”: Km; essendo pertanto peccan‘xinosn la coabitazione ‘,

non‘ potea ‘, quella durante; «immettersi im-Donna' al Batte

simo . Se all' incontro si trattava di Donnxunita con vinco

lo conjugale , 6 denominata- FOIICUbÌM . perché sposata sen

za le solennità , non vi'era diliicoll‘à , che potesse ammet.

tersi al Battesimo , secondo lo stesso Can. del Concilio To

letano I. celebrato'titca tr'edicianni: prima che S. Agosti

no scrivesse il libro de Fide , et CPe’t‘ibur . E che tale fosse

'l’funione della Donna nel casop'roposto , :p0teasi'argomen

tare dalla protesta , che facea di non esser mai per accon

sentire ad altra unione, qualunque volta fosse stata dimessa

dall’ Uomo , che la teneva con se . Vero è , che supposta

Una tale unione 'non potei l’ Uomo lecitamentia_ dimetter- -

la‘; ma chi ’da Uomo gentile potea ripromettersi‘," che non

f055e per accondiscendere t al genio contro la fede data , Ìe ‘

per approfirtarsi del benefizio delle leggi, che ne accorda

vanolibera‘la facoltà? Non era pertanto si facile il certifi

carsi della natura? di unasifi‘atta’ uni0ne contratta nell’infe

deltà ;' dal che però dipendeva la risoluzione del dubbio .'

-S.ÌAgostino nulla dice dipiù di quanto si Contiene nelle -'-po

che righe sovra riferite . Onde non può-che far mataviglia -

la confidenza dello Spalatense nel prestare al Santo>un senti- 4

mento non espresso da lui . Dice , che il Santo non ripro

va del tutto le concubine , mediante il solo animo dl rimuo‘

verle dal toro quandosi prenda in‘oglie‘. 3 ‘Ma Chi-nonwede‘,

che’questa condizione riguarda 1‘- Uomo ,- che ritiene la Don

na; laddove S. Agostino parla soltanto della Donna ritenia

ta ? Lo spalatense fa parlare S‘ Agostino di Uomo; che ti

tiene una concubina con proposito di rimuoverla dal to

ro‘, quando fia che prenda moglie, e S. Agostino non par!

la se non di Donna, che protesta di non volersi unite ad

altr’ Uomo , dimessa che sia da quello , cui e associata. Co

sì lo Spalatense finge un caso affatto diverso da quello, che

è proposto da S. Agostino , e viene in tal guisa ad imputar

gli sentimenti quanto consentanei alla finta sua ipotesi, al

trettanto alieni dalla mente del S. Dottore .

Tralascio i comentif, che seguono ne‘ 5. 63. 64.. 65. su

M a

Page 108: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

go “TRATTATO \

Riconosce, che l’

union coniugale

con vincolo d’ in

dissolubilità , tut

tocchè contratta

senza le solennità

prescritte dalle ”

leggi , costituiva ”

un vero mammo- »

nioinnanu aDio, ,,1

e privo soltanto ”

degli effetti cmh.,,

di alquanti altri passi di S. Agostino , parendomi ‘, che non

appresentino difficoltà degne di Speciale rimarca, né che

richiedano più;ampie dichiarazioni di quelle , che si sono

recate sopra gli antecedenti paragrafi . '

j. VIII.

I \

Del Matrimonio Clandestino .

_. ‘ h

Ne’ seguenti articoli si avrà luogo di osservare l’ incoe

renza di uno spirito fluttuante tra il lume della ragione , che

appresenta il vero , e l’ impulso di guasto affetto , che muo

ve all‘ errore opposto . \

Sembra da principio lo Spalatense volersi ricondurre a

termini di sana dottrina nel modo , in cui s' introduce a ra

gionare N. 66.;,, Ex his omnibus , si quid certurn , et tutum

sir colligendum , illud ante omnia firmum , et constans

manere debet , omnem conjunctionem cum non sua esse

ad minimum damnatam fornicationem . Iraque si concu.

bina sit vere uxor coram Deo , hoc est cum conjunctio'

ne indissolubili unius non conjugati camuna non conju

gara, _tametsi tabulae conjugales non ‘intercedant, tunc

concubina erit in essentialibus, et ju-re Divino naturali

vera uno; , licet in foro civili .talis non sir futura ,, . Dun

que riguardo agli essenziali del matrimonio altro è il foro

del Cielo , altro il_foro del Secolo; e siccomeun matrimo

nio può esser legittimo caramDeo, benché: tale non sia rico

nosciuto nel foro civile , cosi non basta , che sia, detto le

gittimo nel foro civile , perché s‘ intenda legittimo coram

Dea . ,,' ;Ex his igitur auctoritatibus mihi videor posso colli.

gere , diflierentiain olim fuisse inter matrimonia privata ,

et clandestina, Vac matrimonia publica: in privato , et

clandestino mulier erat vera uxor , sed vocabatur concu

,, bina , legitima tamen , quia sub vero matrimonio : in

‘,, publico autem eum solemnitatibus civilibus tabularurn ,

,, et authentici contractus , mulier erat uxor . et ma

trona ., . . ‘ v

Riconosce qui positivamente De Domi'nis, che l’ unio

\

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D!

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Page 109: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO- 93

ne contratta, sebbene in segreto, fra Uomo non conjugato, e

Donna non conjugata con vincolo d‘ indissolubilità, co

stituiva un vero matrimonio innanzi a Dio , tuttocche non,

riconosciuto per tale nel foro civile . Dunque altro giudizio

si richede fuor del foro civile per decidere degli essenziali

costitutivi di‘un vero, e legittimo matrimonio innanzi a

Dio .

Ma qui si fa egli una obbiezione . ,, Sed dices: quo

,, modo discernebatur concubinaa scorto? quomodo vi

,, tabatur scandalum ,, ? Ecco la risposta : ,, Respondeo ,

,, forum civile , quia legibus Imperialibus scortatio non ve

,, tatur, sed permittitur, ad majora, et foediora mala

,, evitanda, non fuisse sollicitum in distinguenda concubi«

,, na a meretrice . Forum tamen Ecclesiasticum propter

,, peccatum satis eas distinxisse , sola concumbentium con

s, flessione , et publicatiom: voce tenus , inter ipso: esse ve

,, rum vinculum, licet privatum, et clandestinum matrimo

,, nii . Ceterum ipsorum conscientiae res relinquebatur , et

,, Ecclesia tenebatur eis credere .‘nisi aliunde contrarium

,, ci constaret; et hinc etiam matrimonium fori Ecclesia

,, stici factum est ,, .

Ecco dunque assegnato dallo Spalatense un motivo ur- Motivo allegato

gente.per cui dovea il matrimonio soggiacere al foro della da lui_, che assog

Chiesa, e soggiacere nella ragion di contratto , sia perchè 39‘“ ‘1 maîfl_m,°‘

secondo 1‘ erronea di lui supposizione non era ancora rico- "'îiallîfcé’t-f.“"m'

nosciuto dalla Chiesa per Sacramento, sia perché doveasi m e ‘ lw'

giudicare, se il consorzio di due coabitanti era legittimo,

e tale dovesse pubblicarsi ad effetto di rimuovere lo scanda

lo, 0 se fosse illegittimo , onde non potessero i coabitanti

ammettersi alla partecipazione de’ Sacramenti . Dunque al

foro Ecclesiastico competeva conoscere delle condizioni

della unione per decidere della legittimità , o illegittimità

del vincolo. Dovea perciò esaminare le deposizioni delle

parti, e confrontarle con gl‘ indizj , o argomenti, che

giovar potessero a confermarle , o ad ismentirle, mentre,

come confessa 1’ Autore, doveano senz’ altro rigettarsu

ove c0nstasse del contrario: confronto , che di sua natura

importava discussione , e giudizio . Ne vale replicare, che

Page 110: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

94: MTJR'ATTATO’i-é

Contro ragione si

lagna dell’ aboli

zione del matri

monio elandesti- ,,

no decretata dal

Tridentino .

questa inspezione si riferisce al peccato . Impenocchet‘ ‘co:

me sie di già osservato, dalla cognizione'rdel peCca'to dii

pende la decisione della sussistenza, o insussistenza del vin

colo , sendo chiaro ,' che dovea aversi per nullo un cóntrat-'

to , che non potesse mantenersi senza pec'cato; l‘aonde sem

pre doveanb i Fedeli-dipendere dal giudizio della Chiesa per

accertarsi della legittimità , o illegittimità dell’ unione o

contratta, o da contrarsi . Oltre a ciò quel giudizió non

riguardava SOlt2.nt0 il foro interno per provvedere 111;, CO.

scienza de‘ contraenti , come avviene , ove si abbia soltanto

ragion del peccato , ma era un giudizio riguardante ancora

l’esterna pulizia della Chiesa , un giudizio , che dovea essere

seguito da un” autentica autorevole pubblicazione , onde di!

pendeva i‘ ammissione , o esclusione de’ contraenti rigu’ar«

do alla partecipazione de‘ Sacramenti ; e quindi'la- norma di

un pubblico concetto di onestà , o d' infamia nella Cristia

na Società . i "

.Si lagna poscia 13 Autore dell’ abolizione del matrimo

nio clandestino , accagionandone la Chiesa per avere inde

bitamcn te annoverato il matrimonio'fra’ Sacramenti . ,, At@

que hoc pacto nullae turbae erant , nullae controversiae,

, antequatn matrimonium , satis quidem inepte , habere

tur verum , et proprium _novae legis Sacramentum . Ex

hoc enim jam non poterat distingui publicum matrimo

nium a clandestino , neque uxor a concubina; et conse

quenter acquum jus filiorum in haereditate esse voluerunt

tam in matrimonio clandestino , quam in publico : inde

vero ortae sunt turbae multae, lites , et contentiones,

innumerabilra incommoda , et pericula , quae clande

stina matrimonîa , supposito Sacramento , secum ferrent,

postquam matrimonia omnia paria facta sunt . Et sic con

cubinae legitimae in desuetudinem abierunt , et loco il

larum subintrarunt mera scorta cum gravissimo .et spiti

tuali , et temporali damno Christranorum ,, . ‘ " ‘

Il danno spirituale lo ripete egli dalle gravi spese , che

stante l' eccesso del lusso trattengono molti dal contrarre

solenni nozze , onde_avviene , che non facendosi più luogo

amatrimonio clandestino , si rivolgono questi a Donne di

Il

3)

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Page 111: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 95

mal afl'ar'e . Ripete il danno temporale dal dispendio , che

cagiona con rovina delle famiglie lo splendido pomposo

trattamento," ch’esigono le mattone, come pure dalla mol

titudine de' figliuoli illegittimi, li quali per lo vizio di una

depravata educazione riescono perniciosi alla Repubblica .

Vano apparato d’ inconcludenti ragioni . L’ essere di

Sacramento non toglie al matrimonio , che sotto le debite

' condizioni possa contrarsi ancora in modo, che la consor'

te sia vera moglie , senza che sia fatta partecipe della digni

tà del marito ,. onde non abbia questi da soggiacete alle in-

ì‘.‘ollerabili spese di smoderato lusso . Gravi sono queste più

o meno a tutte le civili, ed oneste famiglie , e tuttocchè il

matrimonio non fosse Sacramento , non si potrebbe sotto la

tirannia del lusso sfuggire l'alternativa, o di sopportarle con

grave danno , e talvolta con rovina intera delle Case , o di

rinunciare a solenni matrimoni di pari con pari, quali fu

‘ -rono in uso presso tutte le Nazioni,, ed in ogni tempo, e

quali troppo convengono in ogni ben ordinata Repubblica ,

si per mantenere il decoro ,delle famiglie , e si ancora per

chè altramente si chiuderebbe a gran numero di onorate , e

nobili Donzelle ogni speranza di decente collocamento .

Sparse di. già il lusso queste sue maligne influenze fra le Na

zioni infedeli, e molto prima che il matrimonio divenisse

Sacramento . Che se li Cristiani fossero più comunemente ,

e meglio instrutti delle disposizioni , che richiede la santità

del Sacramento in chi lo riceve , molto più che ogni altro

compenso servirebbe di freno alla mondana vanità la seria}

religi0sa. considerazione delle grazie, e benedizioni spiri

tuali annessea quel sacro vincolo di conjugale consorzio ,

per adempierne gli obblighi, e sopportarne i pesi .

Ma torniamo all’ apologia del matrimonio clandestino;

Clandestina vero matrimonia nulla prorsus aut Ecclesiae ,

autReipublicaeafl‘errent incommoda; . Non Reipublicae,

quia quoad civili: , dotem , haereditates , successio

nes , etc. clandestina matrimonia, hoc est sine tabulis

conjugalibus., et publico ,. authenticoque contraCflì ,

omni civiii jure , ac privilegio carerent, perinde- ‘10 SÌ

essent mente scortationes ,, .

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u

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u

si

9

’b

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Tenta vanamente

di mascherare i

disordini , che ne

ridondano in da".

no della Chiesa ,

edella Repubblk

ca .

Page 112: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

96 ' TRATTATO "

Dun'que figliuoli nati di matrimonio ric0nosciuto dall'

'Autóre per vero , e legittimo verrebbono considerati, come

se parti fossero di rea infame coabitazione , senza nota , che

’distinguesse gli uni dagli altri . E vorrebbe 1' Autore , che

si rendesse comune per vantaggio delle famiglie massima

mente nobili, e meno agiate siffatta sorta di matrimonj ?

Se qué’ fing , perché destituti d’ pgnì favore deUc leggi , ri

‘maneSsero privi , tuttocchè legittimi, della paterna suc

cessione , o eredità, come potrebbono le famiglie-papa.

‘tuarsi? E quali conseguenze non sarebbono da temere per

le Città nel vedersi crescere in seno una popolazione di fing

senza n0me , senza stato , ridotti contro il diritto di natu

ra all’ infelice ignominiosa classe di parti spurj , e nella 1-0.

'bustezza dell‘ età poco disposti a. riconoscere leggi, dalle

quali non sarebbono essiriconosc1uri?‘ .

Che ci li matrimonj clandestini niun danno fossero

per arrecare alla Chiesa , ed alla coscienza , si prende a di.

chiararlo nel modo , che segue : ,, Non Ecclesiae , neque

conscientiae , quia ipsa clandestina matrimonia coram

Deo , et in conscientia , et in Ecclesia in recipiendig Sa.

cramentis essent legitima , in solo vero civili foro essent

illegitima , non quoad vinculum , sed quoad civilia ; es

setque fraenum ingens dolosis , ac deceptoribus , si nul

lum matrimonium quoad civilia ut legitimum admitte.

retur , in quo non intercederent tabulae conjugales , da.

,, tis obligatio etc. per instrumentum publicum , et authcn.

,, ticum ,, .

Validi erano dalla Chiesa riconosciuti li matrimonj

clandestini, prima che il Concilio di Trento gli avesse irri

tati, ed il sono pure tutt’ora , ovunque non fu pubblicato

1' irritante Decreto. Ciò non ostante la Chiesa sempre mai

li detestò, quali pessime sorgenti di pessime conseguenze,

siccome consta da innumerevoli Canoni, e dall’ antichjsgi.

mo uso della Chiesa di celebrare i matrimonj con apparato

di ceremonie religiose , sotto la presidenza del Sacerdote ,

del che dirassi più ampiamente a suo luogo . Ed in vero po.

teva accadere , ed accadeva. che dopo un matrimonio se

greto, disgustato 1’ Uomo della Donna, passasse sono l‘im.

»

v

a:

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‘»

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Page 113: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIOJ 97

i punità di tal secreto a contrarre pubblicamente altre nozze .

sacrileghe , abbandonando la misera legittima Consorte

colla misera legittima prole , ed ingannando una onesta in

felice Donzella con trarla in un funesto consorzio , che

tosto , o tardi non può , che riuscire a disgraziatissimo

fine . E non era questo un male , ch’ esigesse un validissi

mo riparo ? _ '

E qui appunto si fa 1’ Autore a proporre il freno credu- Insufficienza dsl

to da esso il più opportuno contro la malvagità degl’ ingan- m°"° da 1‘" P‘°'

natori, ed è , che stando fermo il matrimonio quanto al 923201? °nd° P"'

vincolo , non si avesse per legittimo nel foro, se non corre- v r i '

dato che fosse dalle prescritte solennità . E come potea egli

meglio palesare la stravaganza del suo pensare ? Vorrebbe,

che si sostenesse 1’ uso de’ matrimonj clandestini a favore

massimamente de’ Nobili poco agiati , che sono i più , per

dar loro comodo di contrarre matrimonj legittimi senza

soccombere al gravoso dispendio de’ matrimonj pubblici.

Dunque o questi contrarranno in secreto senza la solennità

di pubblico instrumento, ed ecco tolto il freno apposto da

esso all‘ inganno .- o contrarranno colle prescritte solenni

tà, ed ecco tolto il comodo della clandestinità . Assai me

glio si provvede all’ inconveniente colle cautele , che in con

formità del Decreto Tridentino vengono prescritte dalla

Chiesa, ove per giusti motivi conviene appigliarsi ad un

matrimonio detto di coscienza , colle quaii si ottiene il van

taggio della segretezza, senza incorrere nel pericolo dell’

inganno . Ne pare , che 1’ Autore abbia gran ragione di la

gnarsi , che con ciò sia andato in disuso quel vituperoso

nome di concubina , che a' Donna onesta, e legittima Con

sorte accomunava in certo modo per l’ ambiguità della voce

i’ ignominia dell’applicazione, che se ne fa più comunemen

te a femmine di altra tempra .

Conclude 1’ Autore: ,, Clandestina igitur matrimonia Nel COH_ClPdCFC_

,, erant saepe utilissima, et omni incommodo carentia, quia P}:r 13_ "l'd_“à d!

,, civilia jura , et privilegia eis non competebant ,, . Quan- s‘.ffam mamcrggìl;

to sia giusta una tale conclusione può argomentarsi dalle co- fèggî°îîèbliche

se fin qui dette. Ma degno è di particolare considerazione non possonoirri.

il tratto , che segue ,, : Et nihilominus erant , et sunt vera tare il matrimo

N

Page 114: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

9‘8 T R A T T A T O

mio, se non quan.

to agli annessi ci

V

,, matrimonia coram Deo , ipso jure Divino naturali con

,, stricta, ubi conveniunt Vir, et Mulier, unus cum una,

,, soluti cum indissolubilitate . Haec enim jure Divino fa

,, ciunt matrimonium: reliquae solemnitates sunt juris ci

,, vilis , vel Ecclesiastici. Neque puto ullam humanam po

,, testatem posse talem contractum cflicere nullum coram

,. Deo , licet possit elficere nullum qùoad annexa civilia ,, .‘

Non poteva. 1’ Autore spiegarsi con più di chiarezza .

Dal mutuo consenso d’un non conjugato, e di una non con

jrigata, c0n legge d’ indissolubilità , risulta un vero con

tratto di matrimonio : contratto, il cui vincolo viene astret

to dallo stesso Jus naturale Divino : contratto , che niuna '

podestà può rendere nullo , quanto a questo vincolo , che

ne forma 1’ essenza , e solo può render nullo quanto agli an

nessi civili . Dunque è falso , che il matrimonio sia un con

tratto della natura di tutti gli altri contratti civili: dunque

è falso, che sia soggetto del pari alla podestà civile: dun

que è falso , che la podestà civile possa disporre a suo gra<

do della sussistenza , o insussistenza del vincolo, che ne co

stituisce l’ essenza, e ciò per Jus Divino, naturale. Ma

dopo questa positiva testimonianza , che rende 1’ Autore all'

indipendenza del matrimonio da ogni umana podestà, quan

'to si appartiene al vincolo, tosto il vedremo tornare alle

rimiere sue contraddizioni, e dare nuove prove della in

stabilità del suo pensare con assoggettarlo di nuovo all'au

torità del Principato ,.nell’art.ó7. immediate seguente , ove

si tratta de' difetti ostanti al matrimonio per disposizione

delle leggi . t ‘

5. X I.

Degl’ Imjredimenti , ossia de' Difetti ostanti al matrimonio fer

disposizione delle Leggi .

,, Sequitur , dice De Dominis N.67. , ut‘ tertium caput

,, defectus ex lege paucis percurram . Omnis contractus hu‘

",, smanus civilis , qui contra leges fiat , irritus est , et nul

.» lus . Sic igitur etiam matrimomum nullum erit , ubi con.

,, tra leges contrahatur ,, .

Page 115: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 99

\

Priò darsicpontraddizione più evidente , più palpabile

di quella , che vi ha tra questo tratto , e quello , che pre

cede nell_‘ asserzione riferita in fine del precedente paragra

Io? In quello dice, che posto il mutuo consenso di due con

traenti liberi con legge d‘ indissolubilità sorge , e si strin

ge per jus naturale Divino il contratto matrimoniale , e con

tal forza , che non è inpotere di umana podestà il renderlo

'nullo innanzi a Dio, e uanto alla validità del vincolo: di

ce , che tutte le altre solennità, siccome di jus umano, non

possono influire oltre gli effetti meramente civili . . Ora qui

dicendo , che il matrimonio , non meno che qualunque.al

tro contratto civile , è nullo qualora si contragga contro le

leggi civili, o intende di nullità quanto al vincolo ( come

la intende di fatto ) , ed è contraddizione in termini: , come

si suol dire: o si vuole, che intenda di nullità quanto agli

effetti civili soltanto , e sorge la contraddizione per altra

parte ; giacché in tale ipotesi è falso , che il matrimonio sia

della stessa condizione , che gli altri contratti civili, e sog

giaccia del pari alla Podestà Civile ; mentre uesti possono

venire dalla Podestà Civile radicalmente annullati per difetto

delle condizioni prescritte : laddove quanto al matrimonio ,‘

confessa lo Spalatense , che niuna umana podestà può an

nullarlo quanto alla validità del contratto ,

Con tutta l‘ acutezza dell‘ ingegno non può evitare di

trascorrere in contraddizioni chiunque imprende a scrive

re per impegno di partito, anziché per amor del vero, ch'

è sempre consentaneo a se stesso . Proprio è dello spirito di

partito il muovere diversi vaganti affetti , li quali non di ra

do discordanti fra loro impegnano lo Scrittore a discordare

da se ,‘ ed a contraddirsi nelle sue asserzioni - Prese lo Spa

latense l‘ impegno di sostenere i matrimonj clandestini, in

odio massimamente , e ad onta del Concilio di Trento , che

avea giudicato di abolirli .- A tal effetto non dubitò di sot

trarre ad ogni umana podestà la convenzione , che costitui

sce l’ essenza del contratto conjugale . Venendo poi all’ ar

ticolo degl’ impedimenti , gli stava egualmentea cuore di

tegliere alla Chiesa 1’ autorità di apporli , e tutta rimetterne

la disposizione alla Podestà civile: ed ecco, che sparita

‘ N 2

Con aperta con

traddizione torna

ad assoggettare il

matrimonio, CO

me qualunque al

tro comratto,alla

Podestà Civile .

Page 116: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ro'o TRATTATO

\

Confusa per al

tro , che gl’ impe

dimenti della C0

gnazione Spiri

tuale , dell’ Ordi

ne Sacro , e de’

Voti solenni fu ro«

tosto dagli occhi , e trasandata quella ragion di jus naturale

Divido , su cui fondato avea poc‘ anzi l’ essenza del contrat

to matrimoniale , si cerca il modo di ridurlo alla classe de

li altri umani , e civili, e soggettarlo del pari all‘ordinazim

ne delle leggi .

E quindi proseguendo nell’ intrapreso terna , soggiun«

ge : ,, Potestas haec circa contractus matrimoniales legislati

,, va de se certe, et jure Divino, Ecclesiastica non est,

,, sed tota civilis , ut ostendi ,, . Lo ha detto bensì , ma non

dimostrato ; anzi ha egli confessato , che la Podestà civile '

circa il contratto matrimoniale non si stende oltre gli an

nessi civili , e ben si sa , che gli annessi non costituiscono

la sostanza del contratto .

,, Per accidefls tamen, et ex sola usurpationc primum ,

,, deinde praescriptione, si tamen praescriptiohaec bonam

,, fidcm adjunctam habeat , etiam in Ecclesia repefltur ,, .

In vano hanno tentato e lo Spalatense , ed i suoi seguaci di

assegnare la data di questa pretesa usurpazione , come pur

si vedrà ; nè poco ardimento ci vuole a mettere in forse la

buona fede della Chiesa universale per tanti secoli.

,, Sunt igitur aliquae leges civiles duntaxat Principum

temporalium : aliquae tantumrnodo Ecclesiasticae: aliquae

utraque potestate latae, quae conditiones aliquas contrac

tui matrimoniali apponunt , quae si absint , vel adsint,

materiam hujus contractus ita alliciunt, ut illa sit hujus

contractus incapax. Lex sola Ecclesiastico. impedimentum

posuit Cognation-em spiritualem occasione Baptismi , Or

dinem Sacrum , et Vota solemnia , ac defectum solemni-\

tatum quarumdam , hoc est denuntiationum , testium ,

et praesentiae Parochi , quod impedimentum dirimens

ultimo loco positum est a Concilio Tridentino ,, .

Ha 1’ Autore la buona fede di confessare , che gl’ impe

dimenti almeno della Cognazione spirituale , dell’ Ordine

Sacro , e de’ Voti solenni furono apposti dalla Chiesa . Me

no indulgenti si dimostrano in questo punto alcuni de’ suoi

più recenti seguaci, li quali’da legge civile amano meglio

ripeterli . Ma i documenti , che recheremo in appresso ,

n

a:

,l

a:

n

)s

a;

8’

Page 117: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 101

mosteranno , che il Maestro fu in questa parte meglioinstrut- no apposti dalla

to de’ suoi Discepoli . Chi“a ’

,, Lex vero sola laica plures causas voluit matrimonia

.» etiam legittme contracta dirimere , ut supra vidimus ,, .

Non può negare lo Spalatense essere stato questo un me

ro abuso di autorità , dopo aver detto , che niuna umana

podestà può rendere nullo un matrimonio , tuttoccbè

clandestino, fuorché in ciò , che riguarda gli annessi ci

vili .

,, Utraque lex impedimenta dirimentia posuit varios

,, Consanguinitatis , et Allînitatis gradus. Si Lex Ecclesia

,, stica aut praescriptione, aut tacita Principum concessio

,, ne corroborata intelligatur , standum est illi ; et matri

,, monia illa nulla erunt, quae contra tales leges contrahan

” tur ” '

Che la Chiesa non abbia fatto difficoltà di adottare in

materia d’ impedimenti certe leggi del secolo consentanee

all’ onestà , e decenza dell’ union conjugale , non si nega

da nessuno . La questione è , se bisogno avesse la Chiesadel

concorso dell’ autorità civile per costituire impedimenti,

ondetra’ Cristiani si rendesse nullo il matrimonio innanzi a

\Dio . Checchè dica lo Spalatense , la questione è autenti

camente decisa per Dogmatico Decreto di Concilio Ecume

nico , che forma un‘ articolo di fede per ogni Cattolico .

,, Quae vero contrarias habent leges civiles eas , quas

,, velPrincipes nunc dominantes tulerunt , vel ex Imperio

,, Romano sumptas approbaverunt , ca absolute nulla sunt ,

,, et irrita , etiamsi Ecclesia contrarium statueret . Ubi

,, enim contrariìe sunt circa matrimonium leges , Ecclesia

,, sticae civilibus cedere debent , quia matrimonium est ve

,, rus contractus civilis , in quo Ecclesia , ut Ecclesia nihil

,, juris , nihil potestatis habet ,, .

Poco ci vuole a comprendere la diretta opposizione di

queste massime alla dottrina stabilita dal Tridentino Sess. 24..

Can. 3. e 4. Che però non può cadere in mente di chi si pro

fessa Cattolico , di mettere in questione, se debbà.si atten

dere a’ detti di un Apostata , che perpetuamente si contrad

dice, anzi che a’ DogmaticiDeereti di Concilio Ecumenico .

Page 118: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

102 TRATTATO

N.68. e seg. si diffonde De bominis nelle questioni con

cementi la proibizione del matrimonio tra’ consanguinei,

sia nella linea retta , sia nella trasversa , e massimamente

nel primo grado , cioè tra Fratello . e Sorella : questioni -,

che non facendo direttamente al nostro proposito , ne dis

pensano dall‘ impegno di seguitarlo nella traccia , ch’ ei tie

. ne in trattarle . - '

Pallclegsl civili N. 73. ,, Legibus porro solis civilibus laicae potesta

“Fuggi, "“P‘di' tis, non Ecclesiasticis impedimenta ex consanguinitate,

: mifai ,, et affinirate fuisse conjugiisinterposita satis ex eo constat

nim mm in pro ,, quod ante Gregoru tempora nullam habeamus in talibus

va , che prima di ,, Ecclesiasticis tabulis conjugiorum prohibitionem . Sed lica

S. Gregorio non-n clesia in hoc vel ex Levitico , vel ex legibus civilibus in

"0m" Smuto ,strucrionem semper sumpsit , sicubi ex conjugatis scanda

n

o

n

îclcr'rîî‘tîî‘i'acf’so‘f ,; lum interdum exortum est , et pacem.turbavit Ecclesiae,

giunge, ch'e i ,, remediaque poenitentialia fuerint adhibenda . Ita profe

chim prcndeva ,, cto Paulus ,fornicarlum corinthium excommunicat , et

regoladalLeviti-.,, tradit Satanae, quia novercam in uxorem duxerat, et

ce audalle leggi 1,, sane potuisset rationem suae districtionis eam reddere,

“V'l‘ ‘ ,, quiain lege Mosaica id sub poena mortis inhibetur . Sed

,, tamen, quia sciebat leges illas judiciales Israeliticas ad Po

,, pulum christianum non pertinere , potius legibus poli

tiae saecularis Romanae videtur nixus in illum , tamquam

legum communium violatorem excanduisse: (a) Auditur,

inquit , inter vos forflicatio , quali: mc intergmte: ,, .

I. Strana cosa è il sentire da Uomo , che pure non era.

ignorante , non trovarsi prima di S. Gregorio monumenti

Ecclesiastici di proibizione di matrimonio per cagione di

consanguinità , e di affinità . Faremo tosto apparire il conv

trario per testimonianza anche de’ primi secoli .

confessa clic: le 2. Afferma 1’ Autore, che per sifl‘atti matrimonj la

àîîg‘ldwé'îltîcdciîjlìfi Chiesa prendeva'norma o dal Levitico , o dalle leggi civili.

obbligavmoicrg Quanto al_LeYitico consente egli m questo stesso. luogo,

Mimi, Munquc che le leggi giudiziali del Popolo Israelitico non riguarda

' vano Il Popolo Cristiano . Adunque altra forza non potea

v

u

,9

w" cun'f'fov"'.o mnm

(a) x.Cor. 6. v. 1.

Page 119: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO- 103

no avere fuor quella , che trassero dall‘ autorità della Chie

sa nell' adottarle . Onde ben anche osservò Grozio (a) non

d’ altro capo fuorché da spontanea ordinazione del Cristia

nesimo esser derivato quel vigore , ch‘ ebbero quelle leggi

nella Chiesa ne’ primi tempi . ,, Recte fecerunt Christiani

vete'res , qui leges non illas tantum in commune datas ,

sed alias particulariter Hebraeo Populo scriptas sponte sua

Il

0,

”,

,-. tenderunt verecundiac fines, ut haec quoque in virtutc

non minus , quam in caeteris Hebraeos antecederent ,, .

La maggior estensione , che diedero i Cristiani alli gradi

proibitivi del matrimonio non proveniva dal Levitico ,

che non comprendeva i gradi, che dalla Chiesa furono po«

sterrormente aggiunti . ‘

3. Quanto alle leggi civili e da riflettere , che se la

primitiva Chiesa giudicò bene di adottare , e anche di sten

dere per li Cristiani le leggi del Levitico, e se la Chiesa Cri-_

stiana già (1’ allora si diffuse oltre i confini dell’ Impero Ro

mano , non sussiste ciò , che disse sopra De Dominis N.52.,

che in que’ primi tempi stavasi onninamente alle leggi Im

periali , giacché per una parte la Chiesa stimò attignere da

più sacro fonte le sue ordinazioni regolatrici del matrimo

nio tra‘ Cristiani, e d’ altra parte se a queste ordinazioni

tratte dal Levitico , ed ampliate dalla Chiesa doveano stare

i Cristiani esistenti anche fuor dell’ Impero Romano , dun

que obbligavano non in virtù della Podestà Civile Romana,

che non si stendea fuor delle Terre della sua Dominazione ,

e che altronde non mai si era sognata di dar corso per li

Cristiani alle leggi del Levitico , ma in virtù dell’ autorità

della Chiesa, in cui si riconosceva la podestà di ridonare

alle leggi giudiziali Giudaichc quella forza di obbligare, che

più non avean0 per se stesse .

4.. E’ poi sommamente assurdo il pensiere , che S.Pao

lo nella sua condotta verso l’ incestuoso di Corinto siasi fon

dato sulla Romana secolare pulizia , quasicchè la di lui pre

I)

(a) De Jure belli , et pacis 1.2. c.;. 5.14. n.3.

observarunt , imo et ad gradus quosdam ulteriores pro-'

se aveano forszl dl

legge nellaChlflî

l’ aveano dall’ a}1‘

torità della Clllc'

sa .

Anche Gr02î0

cenferma , Che le

leggi del Levitico

furono n0n 80_10

adottare, “la 13'

n0ltrc ampliate

da’ Cristiani .

Le ordinazioni

della Chiesa in

torno al matri

monio non avreb

bonopotuto ob

bligarein virtù

delle leggi Roma

ncfuor dell’ lm

pero Romano .

Assurdo pensa.

mento dello Spa

latense , che S.

Paolo siasi appog

Page 120: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

104. TRATTATO

I

giato alle leggi

Romancnellasua

'tondotta inverso

l’ incestuoso di

Corinto.

Canoni , e Padri

Citati dallo Spala

tense in pr0va

dellasua massima:

Che in materia d’

impedimenti li

Can0ni si addat

tarono alle leggi,

e non le leggi ai

Canoni .

scrizione, o non potesse obbligare fuor del Romano Impe;

ro , o avesse cessato di obbligare nell’ Impero , se fosse Sal-‘

tato , per esempio , il capriccio a Nerone di permettere il

matrimonio del figliastro colla matrigna . E certamente a’

tempi ancora di S. Girolamo non si pensava da’ Cristiani,

che li matrimonj de’ Fedeli dovessero essere in tutto regola

ti dalla pulizia secolare , mentre a norma del comune senti

mento della Chiesa scrivea il Santo Dottore in proposito del

matrimonio-(a) : Aliae rum leges Cae:arum , aliae Christz' :

aliud Papim'anm , aliud Paulur noster praecipit . Con che di

mostra abbastanza , che le prescrizioni di S. Paolo non di

pendevano dalla disposizione delle leggi civili .

5. Che più? Gli stessi Principi Cristiani nel promul

gare leggi relative al matrimonio si fecero pregio di seguire,

ed appoggiare le ordinazioni de’ Canoni , del che produrre

mo in breve autentici documenti , onde apparirà quanto in

sussistente sia l’ asserzione dell' Autore tante volte , e con

tanta compiacenza ripetuta , e magnificata , sia da Launo

jo , sia da’ più moderni seguaci di lui , che nello stabili

mento degl’ impedimenti si accomodarono i Canoni alle

Leggi , e non le leggi a‘ Canoni .

In prova di quest‘ asserzione reca De Dominis alquanti

Canoni, ed altre autorità , quali ha creduto al suo intento

più favorevoli . Pure malgrado la sua accortezza nello sce

gliere , e sottigliezza nell‘ interpretare , dal ragguaglio ,

che siamo per darne , apparirà , che queste lungi dal gio

vare alla sua causa , fanno apertamente contro di lui . Per

tenergli più dappresso riterremo in questa breve disamina

l’ ordine da esso lui tenuto nel produrre questi suoi docu

menti , riservandoci però la libertà di riprodurli a suo luogo

nella serie cronologica , che ci proponiamo di tessere , i de’

principali monumenti comprovanti l’ autorità , che fin da’ ,

rimi secoli esercitò la Chiesa indipendentemente dalla Po

destà civile intorno a‘ matrimonj de’ Fedeli considerati an

che nella qualità di contratti .

L

(a) Episr.77. ad Ocean.n.g. Edit.‘ Veron.i7g4.

Page 121: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

e" ‘

/

DEL MATRIMONIO. 165

V L" assunto dello Spalatense e di provare , che relativa

mente alli gradi di consanguinità , e di affinità non esista

prima di S. Gregorio monumento Ecclesiastico,di proibizio

ne di matrimonio . Ed ecco per ordine le autorità , ch’ ci

produce a tale oggetto . ‘ ‘

I.,, In Ancyrano Concilio legimus facinus cujusdam,,, qui Sponsae propriae Sororem violaverat , ex quor'etiam

,, illa conceperat , sibique postea necem intulerat . Ibi ta

,, men nihil habemus de defectu matrimonii ex tali incestu .

,, Solum ad paenitentiam illi rediguntur , qui talis facinoris

,, fuerant conscii , et adjutores ,, . L’ oggetto de’ Padri in

quel Canone era di giudicare non del delitto in se stesso ,

ma di quegli , che ne furono consapevoli, e cooperatori .

Prescrivono pertanto la penitenza , cui dovcano soggiaccre

_ secondo li Canoni . Nulla dunque si_può concludere dal lo

ro silenzio sopra il difetto del matrimonio per cagion dell‘

incesto : giacché non era questo il punto ,di cui si trattava.

Pure in questo stesso Concilio , che si riferisce all’anno 3 14.

sotto S. Silvestro , havvi un’ altro Canone non citato da De

Dominis , ed è il.‘ decimo , che prescrive : ,, Dcsponsatds

,, puellas , et post ab aliis raptas , placuit erui , et eis red

,, di, quibus ante fuerant desponsatae, etiamsiaraptoribus

,, vim illatam constiterit ,, . Chi può non ravvisare in que

sto Canone una espressa decisione emanata dal Concilio in

causa matrimoniale ? Altronde si sa , che la voce , plaaa't,

adoperata da’ Padri è in materia di giurisdizione voce signi

ficante ‘l’ autorità propria del]usdicente nella formazione

de’ suoi Decreti . ' '

a. ,, Neocaesariense Concilium giavem poenitentiam

,, indicit mulieri , quae duobus fratribus nupserit , et sup’

,, ponit hoc jam esse illicitum: non tamen ipsum Conci

,, lium hoc rum primum prohibet,, . Concediamo , che il

Concilio suppone non esser lecito ad una Donna lo sposare

un fratello dopo l’ altro , e che non per la prima volta fu

ciò proibito dal Concilio . Forse da questo vuole tacitamen

te inferire lo Spalatense , che non debbasi riconoscere una

tale proibizione , come proveniente da legge Ecclesiastico. ?

Insussistente illazione . Non esprime in vero il Concilio l’ori

0

Del Concilio An

cirano .

Del Concilio

Neocesariense .

Autorità di S.

Basilio compro

vante l’ origine

Ecclesiastica dell’

impedimentonon

solo proibentc,

ma dirimente il

matrimonio colla

Sorella della M0

glxc defunta .

Page 122: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

106 TRATTATO i

gine della proibizione , che non era punto ignorata da' Fe

deli ; ma ciò , che non fu espresso dal Concilio , fu in que

sto stesso secolo chiaramente , ed opportunamente spiega

to da S. Basilio (a) ( Epist. ad Diodorum ) nel caso consimi

le di Uomo , che sposi successivamente due sorelle . Niu

na legge vi era ancora nel Diritto Romano , che vietasse sif

fatt_i matrimonj , come si comprende, dalla 1. 4.. 5. Ho: im

quefi“. de Grad.-, e ne ponvengono gl’ Interpreti . Di troppo

posteriori sono le leggi degli Augusti Cristiani, che in tal

proposito si conformarono alle ordinazioni de’ Canoni ; per

tacere che presso altre Nazioni colte , o barbare, e segna

tamente per legge di Solone fu permesso-il matrimonio colla

sorella della defunta Consorte . Ciò non ostante attesta San

Basilio , che fra’ Cristiani tenuto era per illecito , e nullo

un sifl‘atto matrimonio , e ne arreca la ragione contro talu

no, che non avea avuto ribrezzo di scusarlo: ,, Primum

,, itaque quod in ejusmodi rebus maximum est , morem no

,, strum objicere possumus , ut vim legis habentem , eo

,, quod nobis a Viris Sanctis traditae sint regulae . Mos au

,, tem ille est ejus_modi, ut si quis impuritatis vitio aliquan

_,, do victus in illicitam duarurn sororum conjunctionem in

,, ciderit , neque id matrimonium existimetur , neque om

,, nino in Ecclesiae coetum admittantur , priusquam ase

,, invicem dirimantur ,, . Chiara e la testimonianza . Ripe

te il Santo la proibizione non da legge di Principato , ma.

dall‘ autorità della Cristiana consuetudine , ossia discipli

na : autorità, che ha forza di legge , 'vim legis babeu:em ,

perché fondata sulle regole prescritte dalli Maggiori. In

virtù di tale autorità non era presso i Cristiani riputato vero

matrimonio la congiunzione di Uomo colla sorella della de

fuma moglie , talchè non poteano questi essere ammessi nel

ceto della Chiesa , finché non si fossero separati .. Fu dun

que ab antico quel grado di a‘linità stabilito per autorità

non civile , ma pura Ecclesiastica , qual impedimento non

solo proibitivo , ma dirimente , come chiaro si rileva da.

questa limpida testimonianza di S. Basilio .

(a) Epist. 160., al 197.

Page 123: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONÎO. Αoy

In conformità diquesta vegli.‘ante disciplina, ' fondata

sulle antiche regoleprescritte da‘ Padri, fu confermata _( rii

guardo al matrimonio successivo di una; Donna con due fra

telli ) la stessa proibizione dal Concilio Neocesa‘riens'e nel

Can. a. , ch’ ebbe De Dominis la prudenza di non riferire

per intero :,, Mulier si duobus fratribus nupserit , abjicia

,, tur usque ad mortem . Verumtamen in exitu, propter

,, misericordiam ,7 si promiserit , quod facta incolumis ,

,, hujus conjunctionis vincrila dissolvat , fructum poeniten

,, tiae consequatur ,, . Se dovea sciogliersi l’ attentato ma

trimonio , era dunque l“ impedimento non solo proibitivo,

ma anche dirimente . Questo Concilio tuttocchè posterip«

re all‘ A-ncirano si riferisce allo gstesso Anno 3 14. sono S.Sil«

vestro : Ed ebbe coraggio lo Spalatense di affermare , che

ne’ monumenti Ecclesiastici prima di San Gregorio niuna

proibizione esista di matrimonj per cagion di parentela!

3. ,, Sic facit etiam Conci-lium Eliberinum ( Can. 61 .)

adversus cum , qui post mortem uxoris , sororem ejus

dem uxoris sibi matrimonio copulat , poenitentiam indi

et illicitam procul du«

,, cit tanquarh in rem proh_ibitam ,

bio legibus sacculàiibu's ,, . ‘

Sebbene non cqnvengano iCritici- nel fissare la data

precisa del Concilio Eliberitano , non vi ha però dubbio ,

che non sia anteriore al Concilio Niceno , e debba riferirsi,

secondo il più ragionevole sentimento a’ primi anni del

quarto secolo , allorché o infieriva di già , o era imminen

te la persecuzione di Diocleziano , e Massimiano , e meri

tamente quale assurda , e ridicola-fu rigettata l’ o inione de’

Maddeburgensi nel posticiparne l’epoca verso il ne dell’ot-“

tavo secolo . Si ravvisi pertanto la bizzarra disinvoltura

dello Spalatense nell’ accennare come di volo , che intan

to dal Concilio Eliberitano fu assoggettato alla penitenza

chi sposa successivamente una sorella dopo 1’ altra , perché"

un tal matrimonio illecito era procul dubin Iegibur raeculari

bus ; mentre per lo contrario è certo , che all’epoca di quel

Concilio niuna legge di secolo vi era proibitiva del matri

monio con una sorella della defunta moglie . Però il dotto

Giureconsulto Fernando Mendoza nel suo comento sopra il

0 a '

,‘,

fl'\

.’

\iI

La stessa proibi

zione risulta dal

Concilio Eliberi

tano prima del

disposto dalle leg

gi civili : ante

riorità osservata

dal detto Glute

consulto Fernan

do de Mendoza .

Page 124: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

x& TÉATTATO

Del Concilio

Agatense .

citato Canone , stima esser quello il primo Decreto , eh

rimanga per iscritto ,_ in cui sia stato promulgato l’ impedì

mento risultante da grado di Affinità: ,, Primum , ut opi

nor , Decretum literis consignatum , quo constituturn

est , matrimonium Ailinitate impediri , hoc His panorum

Episcoporurn videtur , ;mtiquo Romanorum jure abrogaa

to , quo licebat cum defunctae uxoris sorore matrimo-.

nium contrahere . ,, E ne cita esempj altroncle notissimi :.

Caecilius Metellus uxore dcfuncta illius sororem despon-.

sam tulit . Crassum defuncri fratris uxorem duxisse pro«

dit Plutarchus : l’udentillam tabulas nuptiales fecisse cum

,, viri mortui fratre , Apulejus ,,\: Adunque da questo

Cbncilio Eliberitano risulta , come ben anche riflette Nata

le Alessandro , l’ autorità della Chiesa , esercitata ne’ tempi

stessi di persecuzione , di apporre impedimenti al matrimo-.

nio (a) . .

4.. In conferma poi della massima prodotta da lui , e

quale assioma da Launojo riprodotta , e da’ suoi seguaci,

che, nello stabilire gl’ impedimenti , li Canoni alle leggi si

conformarono , e non le leggi a’ Canoni , si riferisce lo

Spalatense alli Concili susseguenti : ,, Concilium Agathense

commemorat gradus prohibitos , quorum nullus secun

dum excedit, et renovat prohibitionem: Sed tamen fate

tur eos gradus jam esse prohibitos : quo: omms , inquit ,

et olim , atque sub bar constitutioue incesto: me non dubita

mu: . . . . . . Concilium Epaunensc totidem verbis repetit

Canonern Concilii Agathensis ,, .

Bisogna , che lo Spalatense non abbia veduto que’ Con

cin in fonte , o che siasi grandemente fidato della bontà de'

,’

31

’I

i)

3’

"

DI

I )

(a) Consta positivamente , che

all’ epoca di quel Concilio niuna

legge del secolo vi era proibitiva,

ma il secolo nel 355. ancora cre

deva ciò lecito . Fede ne fa il Cod.

Teodos. 1.3. tir. I a. legna.

s. Etsi licitum veteres credide

,', rum nuptiis fratn's solutis duce

re fratris uxorem ; licitum e

tiam post mortem mulieris,

aut divortium contrahere cum

ejusdcm sorore coniugium ,

abstineant huiusmodi nuptiis

,, universi ,, . La legge Ecclesia

stica fu dunque anteriore , e die

de norma alle legge del secolo .

9’

,’

Page 125: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MA'IÎRIMO‘N'IO. 109

Leggitori : che altrainente non ,tornavagli a conto gram

memórarli . ‘Il Concilio Agatense -fu celebrato;l’ anno 5.06,

sotto Ala_rico Re de‘ Goti. nelle Gallie , e vi presedè S, Ce;

sario Vescovo di Arles: L’Epaoneme l‘anno 541,416]. Re.

gno di Borgogna , sotto la presidenza diS. Avito Vescov_o

di Vienna -, e con 1’ intervento di S. Vivenziolo Vescovo di

Lione . Nel Canone 61. delprimo sono riprovare le con

giunzioni incestuose , fra le quali vengono espressamente

comprese quelle , che si comraggono tra’ primi cugini . Ma

è da nyotarc la conclusione del Canone, ommessa dallo Spa

latense : Quod ira in prae:mti tempore prabz'óunu: , 14! ea quae

sunt.bactmus imtituta , non dissolnantur . Nel Can. go. dell’

Epaonense vengono parimente annoverati fra gl’ incestuosi:

,, Si quis frater germanam uxoris suae accipiat . . . . . . Si

,, quis Consobrinae , Sobrinaeve se societ ,, E parimente

concludonoi Padri: Quod m a praesenti tem]mre Pro/aióemus ,

in: m quae sunt anteriu: imtituta non sol’vz'mui . . . . . Sane qui

bus co_n_junctio illicita _irzterdicitur , babebzmt iuezmdi meliorz':

conjugz'i libertatern . '

Ora con questi Decreti è da confrontare il ripiego, cui

dopo lo Spalatense appigliossi Launojo, e dopo Launojo il di

lui Copista, compilatore della succennata Operetta per sot

trarre alla Chiesa , e tutta riferire al Principato la proibizio

ne del matrimonio fra cugini , colla clausola irritante, che

lo dichiara, e rende nullo , ed invalido. Ripetono essi unica

mente da una legge di Teodosio il Seniore 1‘ origine , e la

forza di questo impedimento, e lasciando da parte la uestione critica, dibattuta fra gl‘ Interpreti, se questaqlegge,

che più non _ esiste , fosse abolita da‘ suoi successori Arca

dio , ed Onorio , come pure se Giustiniano abbia nell’ Insti

tuta permesso , o vietato sifi'atti matrimonj , cioè se il Te

sto sia legittimo , o viziato , e stando rigorosamente sul

proposito , concludono l’ argomento con un dilemma, che

non temono di produrre in aria di trionfo quale invincibile

prova del loro assunto , Noi lo riferiremo colle parole stes

se dell’ Autore dell’ Operetta alla pag. 17. , nelle quali non

può negarsegli il merito di una fedelisSima traduzione di Lau

nojo part. 1. art. 3. c. i. ,, Tale discrepanza diopinioni

Dilemma fondato

sulle leggi di Teo

dosio , e de’ suoi

6ng , prodotto

qual prova vit- '

toriosa dallo Spa

latense , e da suoi

seguaci , si rivol

ge in argomento

invincibile con

tra le loro asser

zioni . \

Page 126: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

110 TKA'TTAÎO"

,, ( intornoal punto‘criticò accennato sopra) non_t0glie pe"

-,-; rò nulla al nostro assunto; impetocch_è dàll’ una,l con'i‘e

‘,,‘5 dall’ altra ipotesi , qualunque poi ne sia la vera , si vede

‘,, egualmente confermata la‘5uprema Podestà del Principe

,, sopra il contratto matrimoniale . S’ egli'è vero , che do

,, po il Regno di Teodosio il Seniore i matrimonj fra‘ primi

,, cugini sono stati permessi , ciò avvenne coll' autorità , e

,, mediante la disposizione di Arcadio , Onorio , e Giusti.

,, nianò . Se poi tali matrimonj non erano permessi , la

,, proibizione cmanò parimente dall’ autorità di "\Peodosio ,

,, e suoi Successori ,, . _ '

A questo dilemma noi ne opporremo uti’ altro tratto

da’ surriferi ti testi , e più concludente . Ola legge di Teo

desio non fu rivocata da suoi figli Arcadio , ed Onorio , e

dovea secondo gli Avversarj‘ sussistere '( almeno fino a Giu

stiniano) la proibizione annullantei matrimonj fra’ cugini

primi . Eppure nella Borgogna , e nelle Provincie delle Gal

lie soggette a‘ Goti si contraevano siflatti matrimonj , e si

avevano per validi in guisa, che iConcilj Agatense, ed Epao

nense , nell’ irritarli per l‘ “venire ,' c‘onfermarono la vali

dità di quegli , ch’ erano stati antecedentemente contratti .

Dunque non presero que’ Padri la legge di Teodosio per

norma de' l‘oro Decreti , giacché riconobbero per validi, e

| confermarono matrimonj , che a tenore di quella legge do

veano aversi per nulli, ed invalidi . O la legge di Teodosio fu

abolita da suoi figli Arcadiq , ed Onorio , ed in tale iporc

si li 1flatrimonj_fra‘ cugini dovevano in virtù di quest’ aboli

zione aversi per leciti, e validi: Eppure senza riguardo a

questa nuova legge li Padri-@gatensi nel 506. , e gliEpa0

nensi nel 511. dieci anni prima , 'che Giustiniano salisse al

Trono , non dubitarpno di proibire , e di annullare per

l‘ avvenire i matrimonj fra’ cugini, concedendo a' contra

enti la libertà di passare ad altre legittime nozze . Sicché o

sussisteva la legge di Teodosio , cdi Padri non'l’ attesero,

prescrivendo, che dovessero sussistere come validi matrim04

nj contratti contro il tenore di essa ; o era stata da’ Suc

cessori abolita, e neppure fu "quest’ abolizione attesa da‘ Pa

dri, mentre non dubitarono di proibire, e di annullare ma;

Page 127: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 111

trimonj , , che in vigore di essa doveano aversi per validi, e

legittimi. DunqueiPadri decretan non in virtù delle -

leggi Imperiali, (come sisuppone dagli Avversarj ) maper

autorità , che giudicarono competere alla Chiesa di apporre

al matrimonio impedimenti non solo proibitivi , ma an

che dirimenti secondo 1’ antica disciplina attestata da S. Ba

ÎHÌQ . ‘ , _ u. .

_ ,j “Forse qui taluno replicherà , che,se in quelle Provin

cie non furono attese le leggi Romane, ciò fu perché i Padri

di que‘ Concilj dovessero per avventura procedere ,-a tenore

delle leggi de' Goti, e de‘ Borgognopi . Ma neppure vale

punto questo riflesso ad oscurare l’ autorità propria della

Chiesa, esercitata da que’ Padri nel formare i loro decreti.

Se prima de‘ Concilj Agatense , ed Epaonense si contraeva

no liberamente in quelle parti , e si aveano per validi lì ma

trimonj fra.’ cugini, dunque non era in vigore legge alcuna

de' Goti , e de’ Borgognpni, che li _vietasse , ed annullasse;

dunque la legislazione di ue’ Regnanti non ostava ,. che

non si potesse, continuare ne l' uso di contrarli validamente .

Eppure ciò non ostante que’ Padri li proibirono, e gl' irrita

tono per l’ avvenire senza il minimo segno,di dipendenza. dal

la Podestà laica nel formare i loro Decreti . ' ,

Anzi dal complesso degli Atti rimane vieppiù esclusa

ogni ombra di tale dipendenza . Nel Concilio Agatense la

sottoscrizione di S. Cesario , che a quello presiede , abba

stanza dimostra con qual sorta di autorità procedessero iPa-l

dri nelle ,loro _ ordinazioni ,, Ego Caesarius in Christi nomi

» ne Episcopus Arelatensis , juxta id quod universis Sanc,tis

,,_ Coepiscopis_ meis , qui mecum sqbs_cripserunt , placuit ,

,, Statuta Patrum secutus , his definitionibus subscripsi‘,, . Si

riferiscemon alle leggi del Secolo, ma agli Statuti de’ Pa

4 dri , a quelle antiche regole de' Santi , che a detto di S. Ba

silio formarono , e stabilirono da’ primi tempi le consuetu

dini , eia disciplina della Chiesa), Inoltre 4Can. 9. riguar.

do a’ Preti, e Diaconi , li quali-voleano tornare al consor

zio conjugale , non altra legge riconoscono i Padri fuor

quella che fu prescritta da‘ Santi, e Sommi Pontefici , Siri

cio , ed Innocenzo I. .

Dalla sottmcri-i

zione di S.Cesa

rio nel Concilio

Agatense si rileva

con quale autorità

procedessero i Pa

dri ne’loroDecm

ti . .

Page 128: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ria ' T R A T T A =T 0

Autorità espres- '

samente ricono

sciuta daS.Viven

ziolo ne’Vest0vi,

esclusivamente al

Clero inferiore ,

non che a Laici .

Uso di quell’ au

*torità nel Conci

lio I.di Lione sot

to lo stesso S. Vi

venziolo .

Conferma della

stessa Ecclsiast‘ica

autorità nel Con

cilio Arvernense.

I

Più espressa nel

Turonense li;ove

iPadri si riferisco

Quanto poi al Concilio Epao‘ner'ise degna dî'oss€r_vaziof

ne si e la Tratto‘ri'a. del‘_Santo Vescovo di Lione Viven2iòlo',

"ovei‘ntimando a' suoi 1' intervento ahCondlio si esprime in

‘questi termini: ,, Praesenti protestatiòne denuntio conven

tum Episcoporum omnium sortis nostrae , circa Septem4

bris mensis initium ,’ in Epaoncnsi Paroecia mox fiiturum;

UbiClericos 4, prout expedit , convenire compellimus ,

Laicos permittimus-interesse: Ut quae“asolis Pontifici

,, bus ordinanda sunt', et Populus possit agn0scere ,, . Con

che abbastanza indicava il Santo Vescovo da quale autorità

dipendesse la forza de’ Decreti , eh" erano per emanare dal

Concilio. Che però non«senza ragione Vengono riferiti da

Natale Alessandro , come tosto vedremo , trali monumenti

comprovanti l‘ autorità propria della Chiesa nello stabilire

gl' impedimenti del matrimonio . "’

Non molto dopo l’Epaonense fu adunato sotto lo stes;ó'

Vivenzioloil Concilio I. di Lione, ove fu giudicata la causa di

uno de'principdli Ministri del Re S.Sigismondo, il quale avea

sposata la sorella della defunta sua moglie ,' 'e‘tu’t'tócchè fosl'

se validamente patrocinato dal Re, non perciò-pote ottene

rela chnvalida‘zione‘ del suo matrimonio , e-rimase s0ttòpo‘

sto all’ Ecclesiastica Censura , né più oltre‘ si stese l’ indul

genza de’ Padri a comtemplazione delle Sovrane richieste ,

fuorchèa'concedere , che potesse il reo essere ammesso a

a:

13

n

I)

pregare nella Chiesa insieme coi Fedeli fino all’ orazione ,

che si legge dopo il Vangelo .

5. ,, Arvernense vero gradus eosdem primum , et se

,, cundum quaquaversum , matrimonia nulla'eihcere docet,

,, atque ex Levitico , et ex’naturaliaequitate , ab exemplo

,, que Apostóli,et8tatutis Patrum istas corroborat prohibi

,, tiones ,, In niuna guisa'favoriscc questo Concilio la causa

dello Spalatense ; l” espressione , con cui vien decretata la

pena contro i Trasgressori : Apostolicae \Comtitutionii Sen

tentia feriantur , sembra anzi indicare la persuasione de’ Pa

dri, che sillatte cause appartenessero al giudizio della Chiesa.

6. ,, Turonica Synodus altera pro his'ipsis consanguh

,, nitatis , et aiiinitatis , non ultra secundum gradum im

,, pedimentis confirmandis , utitur primum Levitico , dein-.

Page 129: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 113’

,, de resumitCanones Aurelianensem , Epaunensem , et no alla irrefrega

,, Arvernensem,, . ' bile autoritàdella

Si ricordi lo Spalatense , ch’ egli stesso riconobbe , san“ Sede f

che le ordinazioni del Levitico cessarono di obbligare nella

nuova legge ; talchè nell‘ uso , che se n’ è dipoi fatto,

1’ obbligazione non poté provenire direttamente dalle ordi

nazioni in se stesse , ma dall‘ autorità , che la Chiesa poté

aggiugnervi con adottarle . Ond’ è , che i Padri Turonensi

alle prescrizioni del Levitico aggiungono i Decreti de’ Con

cilj anteriori . Spira ben chiaro in questo Concilio cele

brato l’ anno 567. il concetto , che aveano iPadri dell’au

torità propria della Chiesa nelle cause matrimoniali , ed in

ogni materia concernente la disciplina Ecclesiastica. Bel

lissima è la prefazione , della quale può prendersi un saggio

dal tratto seguente: ,, Magna est in ipsa severitate pietas ,

,, per quam tollitur peccandi faculta‘s . Nam ubi insana li

,, bertas generat vulnera , Sacerdotalis districtio dat mede

,, lam . Quapropter Christo auspice , in Turonica Civita

,, te Concilio concordante, juxta conniventiam gloriosis

,, simi Domini Chariberti Regis annuentis, coadunati pro

,, pace , et instructione Ecclesiae opportunum credidimus

,, subterannexa Decreta conficere etc. ,, Spiegano l’annuen

za del Re nella convocazione de’ Prelati , l’ autorità de’Pre

lati nel formare i Decreti :la prima opportunamente diretta

a favorire , e proteggere l’ adunanza de’ Padri: l’ altra a

dare le opportune provvidenze per lo stabilimento della di

sciplina . .

Qual sia poi l' autorità , che dee principalmente reg-t

gere i Vescovi adunati in Concilio Provinciale nel formare _

loro Decreti, assai apertamente il dichiarano al Can. 20.‘

circa il regolamento da tenersi, avvenendo il caso , che,una

Vergine , o altra Donna , che abbia fatta professione di ca

stità, cangi abito per passare allo stato coniugale. Dopo

avere riferita la sentenza di Papa Innocenzo a Vittricio Ro- _ -

tomagense, e l’uso, che in essa fa il Pontefice del detto

dell‘ Apostolo : Quz'a primam fidern irritam ficerunt etc. sog

giungono : ,, Quis Sacerdotum contra Decreta talia , quae

,, a Sede Apostolica processerunt, agere praesumat ? ........

Page 130: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

114. TRATTATO

,, Et quorum Auctorum valere possit praedicatio, nisi quos

Sedes Apostolica semper aut intromisit, aut apocryphos

fecit, et Patres nostri hoc; semper custodierunt, quod

eorum praecepit auctoritas . Nos ergo hoc sequentes,

quod vel Apostolus Paulus . vel Papa Innocentius statuit,

in Canonibus nostris inserentes , statuamus observan

dum etc. .,

Nel Can.ar .dopo citato il Testo del Levitico, riassumo

no , come nota De Dominis , li Decreti de’ Concilj prece

denti, ed in particolare dell’ Aurelianense . Ma si è guarda

to egli dal notare in qual modo venga da que’ Vescovi ri

ferito il Decreto de’ Padri Aurelianensi . Accennato lo avea

poco inhanzi lo Spalatense soggiungendo, che il Decreto

fu fatto , ira z'pro Clodonaeo juóente. [Padri Turonensi usa

no termini alquanto dilferenti: In Synodo Aurelianemz' , quam

iuvz'ctim'mu: Rex Clodovaeu: fieri supplicaw't : Questa diflèren-_.

za di espressione sembra , che manifesti abbastanza una cor

rispondente differenza di spirito ,- e di massime tra il Prelato

Apostata , ed i venerandi Padri di quel Concilio, tra’ qua

li , al dire di Natale Alessandro, se ne contano sei Santi .

Concludono in fine:,, Nos hoc , quod Patres nostri statue

,, runt , in omnibus roboramus,, . Chiara protesta , colla

quale patentemente riconoscono l’autorità della Chiesa nell’

apposizione degl’ impedimenti (a) . 7

' 7. ,,f Matisconense tamen Sccundum , ad leges ipsas

saeculares in his prohibitionibus se refert : Incestam , in

quit , copulationem , in qua nec conjux , nec nuptiae

,, recte appellari leges sanxerunt , Catholica omnino dete

,, statur , atque abominatur Ecclesia etc. Leges vero hasce

9)

Il Matisconense

Il. vindicato con

tro le sciistiche

interpretazioni

dello Spalatense .

2!

v (a) E’ da vedere su questo Ca

none 21. la nota di Severino Bi

aio: ,, Sanctissimi Patres hujus

,, Concilii hunc Canonem sta

,, tuisse videntur ad corrigendum

,, ipsum Regem Charibertum in

”‘ cestus crimine labefactatum ,, .

Onde apparisce , come pure da

\

quanto narra in tal proposito Gre

gorio Turonense ivi citato, quanto

lungi fossero que’ Padri dal ripe

tere dalla Podestà‘laica la forza

del Decreto Ecclesiastico proibiti

vo del matrimonio colla sorella

della defunta consorte .

Page 131: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. fu;

,, intelligendas esse saeculares planum est , quia passim no- ‘

,, mine legis statura intelliguntur potestatis laicae ; nam

,, Ecclesiastica non vocantur leges, sed Canones , et ideo

,, idem Concilium nonum Canonem sic incipit: Licet re

,, verendissimi Canones , atque sàcratissimae leges etc. , et

,, Can. 14.. reprehendit eos , qui, calcatis Canonibus , et

,, legibus , quaedam injusta committunt,, .

Nel Canone citato dicono i Padri , che la Chiesa Cat

tolica sempre detestò le incestuose congiunzioni, che le leg

gi non degnarono qualificare coll’ onorato nome di conju

gio; dunque , secondo De Dominis, vollero dire , che la

Chiesa le detestò , perché detestate , perché proibite dalle

leggi del secolo . Concediamo pure all’ Autore , che sotto

nome di leggi abbiano inteso i Padri accennare le leggi del

la Podestà secolare : ma in primo luogo , chi non vede

quanto inconcludente sia questo raziocinio? La Chiesa ebbe

in abbominio certe congiunzioni, che le stesse leggi del se

colo abbominarono : dunque le abbominò, perché abbo

minate dalle leggi ? Un Cristiano riprende un’ altro Cristia

no di qualche atto vituperoso , dicendo, che un tal atto

' neppure si soffre fra’ Turchi: dunque si dovrà intendere ,

che quell’ atto è riprovato dal Cristiano in virtù dell’ aliena

zione , che ne dimostrano i Turchi? Non è questo al certo

un’ argomentare da Filosofo . Ciò , che si aggiugne per mo

do d’ incidente al soggetto , 0 all’ attributo di una propo«

sizione , non é il fondamento , per cui l’ attributo si affer

ma del soggetto. Ma la filosofia de’ nostri Avversarj ha sa

puto rendersi superiore a queste pedantesche regole della

volgare Dialettica . a. Dichiarano i Padri nella. prefazione

_ con quale autorità intendevano di procedere ne’ loro Decre

ti: ,, Metropolitani omnes dixerunt : Deo auxiliante , com

,, muni deliberatione singula , quae necessaria sunt , a no

,, bis definientur . Hoc universae Fraternitati Vestrae sua

,, demus , ut ca , quae Spiritu Sa_ncto dictante per ora om

,, nium nostrum terminata fuerint , per omnes Ecclesias

,, innotescant , ut unùsquisque quid observare debeat, sine

,, aliqua excusatione condiscat ,, .

Afferma De Dominis, che li Padri del Concilio si ri

P ‘a

Page 132: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

116 TRATTATO

Del Concilio A!»

tisiodorense. Os

servazione fatta

sa di esso daNata

le Alesandro in

favore dell’ auto

rità della Chiesa .

ferirono alle leggi secolari nelle loro ordinazioni; e qui si

vede, che i Padri le riferiscono ad una speciale assistenza

dello Spirito Santo parlante per bocca de' suoi Sacerdoti,

nell‘ intimare , che fanno ciò , che debba da ciascheduno

fedelmente osservarsi. Sempre fu creduto qual punto di dot

trina Cattolica , che lo Spirito Santo assista la Chiesa nel

formare le ordinazioni della disciplina per l' organo de' Pa

stori legittimi, ed in quest’ assistenza promessa da Cristo ,

congiunta coll’ autorità conferita da Cristo agli Apostoli, e

loro Successori , sempre si riconobbe un sicuro, stabile fon

damento dell’indipendenza della Chiesa nelle leggi concer

nenti l’ Ecclesiastica disciplina . 3. Dica lo Spalatense , se

apparisce alcun rapporto alla Podestà laica in varj Decreti

di quel Concilio , e segnatamente nel 16. , ove si proibisce

alla vedova di un cherico di passare ad altre nozze , e si or

dina la separazione in caso di contravvenzione? Fu cele

brato questo Concilio l‘ anno 585., Vi sottoscrissero qua

rantatre Vescovi, oltre venti Deputati di altre Sedi, e tre

Vescovi, che non aveano Sede . Quindici tra que’ Padri

sono da Natale Alessandro contati fra’ Santi .

8. ,, Antisidorense vero ferme ex Levitico gradus re

,, censet prohibitos ,, . Dunque per autorità della Chiesa ,

come si è notato sopra . Altronde fu questo un semplice Si

nodo , in cui furono pubblicati quarantacinque Canoni .

Horurn plerz'gue , dice Natale Alessandro , Decreta S_ynodorum

pmecedmtium , praerijme Matisconemium renovdrzt . E ciò fa

con somma brevità , come per esempio al Can. 29. Non li

t‘et , ut relictam fratrz's mi qui: in matrimonium ducat , senza

neppure un cenno , per cui paja riferirsi alla Podestà civi‘

le . Anzi come osserva Natale Alessandro : ,, Canon vige

simustertius viduas Presbyterorum , Diaconorum , et

Subdiaconorum post eorum obitum nubere vetat : qua

rum matrimonia irrita declaraverat Synodus Matisconen

sis Secunda Can. 16. quo vix ullum est illustrius argumen

rum, quo probetur Ecclesiam proprio jure, et auctoritate

,, impedimenta dirimentia matrimonio apposuisse,, . E nel

lo Scolio ivi aggiunto : ,. Epaonensis Concilii Canones re

,, censeo: Can. 30. consanguinitatem, et aliinitatem cer

I,

1)

’D

’)

Page 133: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEI.MATRIMONIO. 117

,, tis in gradibus matrimonium dirimere declaratur . Nulla

ibi Regum mendo . Imo hinc probatur Ecclesiae aucto

ritas ad statuendum impedimenta dirimentia matrimo

niUm , quod Fidei dogma est a me propugnatum ,, .

31

I)

DI

5. x.

Ddl’ Autorità d.‘ Padri .

Depongono, come siè veduto, contro lo Spalatense

ue' Concilj stessi, che troppo improvvidamente pretese ad

Éurre in suo favore . Né con più di fondamento può aspet

tarsi, che sieno i Santi Padri per patrocinare una causa tan

te volte pregiudicata da’ Canoni . In vano pertanto prose

gue a dire : ,, Patresquoque veteres , quibus occurrit inter

,, dum occasio de prohibitis hisce ob incestum conjugiis ali

,, quid commemorare , prohibitionem ad leges easdem re

,, duxerunt,, . Rimane già palesemente smentita quest‘ asser

zione dalla chiara sovra riferita testimonianza di S.Basilio . E

uanto alieni fossero i Padri dal ridurre generalmente sotto

le leggi del Principato le ordinazioni concernenti le cause

matrimoniali, può anche argomentarsi dalli detti pure an

che sovra riferiti e di S.Girolamo :,, Alz'ud Pafininum , aliud

Paulus noster praecz‘pit ,, e di S. Agostino, che in proposito di

conjugio dice, che altri sonojumgentilium, altri quegli della

Città di Dio , 'ch‘ e la Chiesa; che però tutto ciò , che

lice jurefin‘ì non lice jure coelz‘. Ma intanto che si riportino

più distesamente le autorità confacenti alla materia , veg

giamo in che modo tenta 1’ Autore di torcere a suo vantag.

gio le sentenze de‘ Padri. ’

Comincia da S. Ambrogio: ,, Ambrosius in Paternum

,, satis commotus , quod filio suo neptem ex sua filia dare

vellet in uxorem, cum omnia colligeret,quae ad tale con

nubium dissuadendum possent inservire , nullam legem

Ecclesiasticam habuit , quae id prohiberet , sed partim

ex Levitico , et aequitate naturali, partim ex Imperiali

lege Theodosii deducit a simili argumenta ad illud matri

monium improbandum ,, .

’ì

,,

Della lettera di S'.

Ambrogio a Pa

terno . La legge

Imperiale vi è

prodotta, non

come fondamen

to della miti del

matrimoniodalui

progettato , ma

come motivo da

ritrarnelo.

Page 134: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

“8 TRATTATO

Dal tenore della lettera di S. Ambrogio si scorge ad

evidenza , che il Santo non ripeteva dalla legge di Teodosio

la turpitudine del progettato matrimonio . In fatti la legge

citata dal Santo non comprendeva il matrimonio , di cui si

trattava , di zio con una nipote liglia di sorella , ma proibi

va soltanto il matrimonio tra fratelli cugini, e consobrini :

Nam Theodosius Imperator etiam patrueles fiatre: , et consobri

no: vetuit inter se conjùgii convenire nomine . Che però S. Am- \

brogio adduce questa legge non come fondamento della rei

tà , ch’ egli ripete da più alto, ma qual motivo , che dovea

ritrarre un personaggio particolarmente beneficato dall’ Im

peratore dal promuovere un matrimonio , in cui s’ incontra

va un grado di parentela non inferiore a quello, per cui s’era

indotto l’ Imperatore a proibire le nozze tra cugini pri

mi : ,, Sed si Divina te praetèreunt , dice il Santo , saltem

,, Imperatorum praecepta, a quibus amplissimum accepisti

,, honorem haudquaquam praeterire te debuerunt . Nam

,, Theodosius1mperator etiam patrueles fratres , et conso

,, brinos vetuit inter se coniugii convenire nomine , et seve

,, rissimam poenam statuit , si quis temerare ausus esset fra

,, trum pia pignora , et tamen illi invicem sibi aequales

,, sunt, tantummodo quia propinquitatis necessitudine , et

,, fraternae societatis ligantur vinculo , pietatis eos voluit

,, debere quod nati sunt ,, . Né ignoravà S. Ambrogio , che

non bastando la parità di ragione per stendere una legge proi

bitiva da un caso all’ altro , non ostava la legge di Teo

dosio all’ intento di Paterno . Allegò pertanto la legge

qual semplice motivo di dissuasione , indicando insieme col

le parole , mi si Divina te Praetereunt il fondamemo della

proibizione , che dovea trattenerlo . Divine ordinazioni '

circa il matrimonio quelle s’ intendevano, che per identità,

0 parità di ragione tratte dal Levitico si erano ritenute , e

adottate dalla Chiesa, e faceano parte della disciplina, che

secondo il detto di S. Basilio , avea presso i Cristiani forza

di legge: e quindi è che avendo Paterno scritto a S. Am

brogio , che il suo proprio Vescovo aspettava il sentimento

di lui sul proposto matrimonio , risponde il Santo , che

non potea darselo a credere , trattandosi di un caso , in cui

Page 135: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 119

non vi era luogo a dubbio : con che ben dimostra una uni

versale inveterata persuasione , che illecito fosse il matrimo

nio , che Paterno ideato avea per suo figlio , come contra?

rio a quelle ordinazioni , che tratte dall’ antica Divinalegge,

e adottate dalla Chiesa , si veneravano comunemente , e si

aveano in conto di leggi Divine a ragion della prima loro

origine; onde anche conclude Santo Ambrogio : ,, Istud

,, inauditum , ut quisquam neptem suam in uxorem acci

,, piat , et con_jugem dicat ,, . Non veniva dunque la proibi

zione da una recentissima legge , qual‘ era quella di Teodo

sio; nè punto era necessario , che si allegasse un qualche

particolare Canone proibitivo di un matrimonio, che per

antica costante osservanza riprovato era dalla Chiesa, e ch"

essendo inudito tra’ Fedeli non esigeva la menzione di parti

colar legge , che lo proibisse . 7

Ne più dell’ Epistola di S. Ambrogio a Paterno giova

all‘ intento dello Spalatense l‘ autorità di S. Agostino (lib. 1 5.

de Civit. Dei , c. 16. ) , che è l‘ altro Padre citato da esso .

e dai suoi Copisti . ,, Sic etiam Augustinus, ut eosdem gra

,, dus excludat , plures amplificat congruentias aequitatis ;

,, nec lege Ecclesiastica quicquam cautum prqfert : leges ta-v

,, men civiles profert; nam secundum gradum transversa

,, lem inter patrueles ,. et consobrinos prius licitum jam

legibus prohibitum allirmat: Experti, inquit ,. rumus in

connubz'z's comoórz'narum, etiam nostris temporibu: , propter

,, gradum propizquitati:fraterno gradui praxz'wum quam raro

,, per mare: fiaba! , quodfieri per leges liceéat , quiz: id nec Di

,, arirm pro/vióuz't , et nondum probibwrat lex bwnmza . Audio

,, Augustini adhuc tempore , profecto Christianos matri

,, monia. in secundo gradu transversali inivisse , et hoc tunc

,, neque Divina lege , neque humana fuisse prohibitum ,, .

In questo libro I 5. de Civit. Dei cap. 16. , prende S.

Agostino a spiegare l’ ordine tenuto nelletongiunzioni ma

trimoniali dopo li primi parenti . Osserva, che in que’ pri

mi tempi non essendovi altri Uomini, fuorché figli di Ada

mo ,‘e di Eva , fu di necessità , che li fratellisposassero le

sorelle , e tosto soggiunge : Quon profiato quanto m anti

quim compellmte necersz’tate, tanto Fama fircturn est damnalzilius

33

i!

Dell’ Autorità. di

S. Agostino. In

che-senso dice,che

li matrimoni fra’

Consobrini furo

no leciti fino a

suoi tempi .

Page 136: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

120 TRATTATO

religione prahibentr . Alla religione ascrive la proibizione ,.

non ad alcuna legge civile ; con che viene a c0nfermarel

ciò, che fu da esso in altri luoghi significato essere di tal na- ‘

tura la congiunzione maritale , che più dal diritto della Re

ligione debba essere governata , che dal diritto del Foro :

onde prosegue Cap. 16. N. a. ,, Quod humano genere cre

,, scente , et multiplicato. etiam inter impios Deorum mul

,, torum , falsorumque Cultores sic observari cernimus, ut

,, etiamsi perversis legibus permittantur fraterna conjugia;

,, melior tamen consuetudo ipsam malit exhorrere licen

,, tiam; et cum sorores accipere in matrimonium primis

,, humani generis temporibuslicuerit , sic aversetur , qua

,, si nunquam licere potuerit ,, . Ecco che in mezzo alla ce

eità del Paganesimo erano dagli stessi Gentili abbominate

certe congiunzioni, che pure venivano permesse dalle leg

gi : e ne arreca il Santo la ragione : ,, Ad humanum enim

,, sensum vel alliciendum , vel ofl'endendum mos valet plu

,, rimum ; qui cum in hac causaimmoderationem concu

,, piscentiae coerceat , cum dissignari, atque corrumpi me

,, rito esse nefarium judicatur . Si enim iniquum_ est avi

,, ditate possidendi transgredi limitem agrorum, quanto est

,, iniquius libidine concumbendi subvertere limitem mo

,, rum ,, ? Bastava dunque , secondo S. Agostino, anche

presso i Gentili la forza di una costumanza fondata sull’ one

stà per rendere illecito , e nefando qualunque attentato con

trario , sebben non vietato dalleleggi . .

Dalle ultime parole del passo di S. Agostino sopra rife

rito dallo Spalatense , quia id nec Divina prohibuit , e: non

dum prohibxemz ,1ex bumana, conclude 1’ Autore della succen_

nata operetta, pag. 2;. , che ,, secondo 1’ opinione di S.

,, Agostino era quindi nelle cose matrimoniali lecito sola

,, mente ciò , che non era proibito dalla legge Divina , ne

,, dall’ umana ( cioè civile) ,, . Vorrebbe cosi persuadert_re ,

che S. Agostino senza riguardo alle ordinazioni Ecclesiasti

che , tenesse per lecito nelle _cose matrimoniali tutto ciò ,

che non fosse per legge Divina, o civile proibito . Non è da

trascurare 1’ ocdasione , ch’ ci ne appresenta di far vieppiù

conochre quanto ingannevole sia la franchezza de’ nostri

Page 137: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. mi

Avversarj nelle loro asserzioni . Non era proibito per legge

Divina il maritale consorzio a Vescovi, a Preti , e aDiaconi;

neppure ne’ primi secoli emanò da' Regnanti Gentili legge

umana , civile , che il proibisse; bensì vietato fu dalle or

dinazioni Ecclesiastiche , registrate nel Can.28. Apostolico:

,, In nuptiis autem, qui ad clerum provecti sunt , praecipi

,, mus , ut si voluerint , uxores accipiant , sed Lectotes ,

,, Cantoresque tantum » . Così dal Can.a. del Concilio Car

taginense II. an. 390. , che attesta l‘ antichità della proibi‘

zione precedente ogni legge Imperiale : ,, Ut quod Apostoli

,, docuerunt, et ipsaservavit antiquitas , nos quoque cu

,, stodiamus : ab universis Episcopis dictum est : Omnibus

,, placet , ut Episcopi , Presb teri , Diaconi , vel qui Sa«

,, cramenta contrectant , puciicitiae custodes , etiam ab

,, uxoribus se abstineant ,, . E potremo persuaderci , che

S. Agostino avesse tenuto per leciti li matrimonj riprovati

dallo stesso Concilio Cartaginese , a tenore dell‘ antica

Apostolica disciplina , sotto pretesto, che non vi era legge

Divina , o civile , che li proibisse , egli che per certo te

neva strettamente obbligati alla continenza anche li cherici ,

che malgrado loro , e per una sorta di violenza erano assun

ti al chcricato ? Lib. 2. de Conjug. Adulrer. c. 20.

Potca 1’ Autore moderno riflettere, che l’ espressione

latina , licere, soggiace a due significati: 1’ una di cosa ones

ta in se stessa , e che può farsi senza reato di colpa': l’ altra

di cosa soltanto non vietata , o punita'per legge positiva ,

come in questo sentimento riferito da Seneca : Omnia Iicent

in server; distinzione notata da Cicerone , pro Balbo: Est

aliquid gnod non oparteat , etiamsi Iicet: e Parad. 3. Quidquid

non OPOT'ÎL_’Î , :celu: erre , quidquid non licei, nqfiu putare deluf

mus : e additata in questo stesso luogo da S. Agostino, men

tre dice , che merita nefariumjudicatur, il trapassare i limiti

de’ costumi anche nelle cose , che ermesse, o tollerate dal

le leggi possono nel secondo signi caro dirsi lecite .

Dice De Dominis , che S. Agostino riguardo a’ matri

monj de' consobrini non riporta veruna legge Ecclesias'tica,

ma che addita bensì la legge civile,la quale si sa esser quella,

che fu promulgata da Teodosio per proibirli , e da ciò , che

Page 138: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

raz T R A T T A T O '

dice il Santo , che ancheinnanzi raro per mare: fiaba: , quòd

fieri}:er lege: liceóat , conclude , che a’ tempi ancora di S.

Agostino si contraevano fra’ Cristiani matrimonj in secondo

grado . Ma si avverta, che in quel luogo il discorso di S.

Agostino non é ristretto a’ Cristiani; e che sebbene il San

to non adduca legge Ecclesiastica proibitiva di matrimonj

fra‘ consobrini, potea supplire una inveterata disciplina ,

come nella menzionata da S. Basilio , vietante il matrimo

nio cola sorella della 'defunta consorte . Oltreché basta

va , che il matrimonio fra‘ consobrini fosse riguardato ,

come attesta S. Agostino ,. con una specie di orrore , co

me ofl’ensivo dell‘ onestà de‘ costumi , per doverci persua

dere , che non fosse autorizzato dalla Chiesa , né fosse fre

quentato da’ Cristiani morigerati . Ed è più che verisimile ,

che Teodosio pio , e religiosissimo Principe si muovesse a

proibirlo con espressa legge , per dare una più ferma esecu

zione alle ordinazioni della disciplina , che il riprovava .

Quando pertanto si volesse anche supporre, tuttocché

gratuitamente ( anzi contro l’ espressa testimonianza di S.

Basilio , e gli altri monumenti , sopra riferiti ) , che prima

di Teodosio fossero que’ matrimonj riputati leciti , non al

tra conseguenza può venirne, se non che fu abbracciata dal

la Chiesa la legge Imperiale , come conforme all‘ onestà ,

onde ne sorgesse impedimento non solo proibente , ma in

oltre dirimente tra’ Cristiani . Né mai da tal caso partico<

lare potrà dedursi , che non abbia la Chiesajureproprio 1‘ au

torità di apporre impedimenti e impedienti , e dirimenti ,

diritto da essa esercitato da. primi secoli, come apparisce

dalla testimonianza di S. Basilio, e dalle altre allegate poc’

anzi .

Page 139: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO) 123

g. XI.

Qualmmte Giustiniano allegato Particolarmente dagli Anversa

1_'j , comepun altri Regnann' adattarono le leggi ai

Canoni per accertarne l’ esecuzione .

Anzi sembra , che gli stessi Principi Cristiani nel pro«

. mulgare leggi relative a questi oggetti abbiano in certo mo

do preveduto , e siensi preso a cuore di prevenire l‘ abuso .

che se ne potea fare contro l‘ autorità de’ Canoni, e con

"aperta dichiarazione della loro mente smentire la massima in

sorta di poi : ,, Canone: legibus , mm Canom'bur adjectasfuis

,, se leges ,, . Diamone un leggiero saggio . Il moderno ac

cennato Copista di Launojo pag. 15. afferma , che li matri

monj con persone costituite ne’ Sagri Ordini , o legate con

voti, non furono avuti per invalidi, finchèla loro invalidi

‘tà fu confermata” , ed approvata dalla podestà del Principe,

e cita la Novella 6. di Giustiniano . Non è qui ancora luogo

di confutare la proposizione in se stessa; ma veggiamo da

quale spirito fosse animato Giustiniano nella promulgazione

di quella legge , e di altre concernenti la disciplina Eccle

siastica . Dopo avere nel proemio enunzia'to quanto di bene

apporti al Genere Umano l’ esatta osservanza delle regole

tramandate dagli Apostoli, custodite , e spianate da’ Santi

Padri, dichiara dal principio della legge C. I. l‘ intento ,

che si era proposto in promulgarla: Santimus igitur sacra:

per omnia seguente: regala: . Linguaggio assai significante per

dinotare, come in quella costituzione intese Giustiniano

vestire il carattere di Patrocinatore , e Vindice , anziché

di Autore delle ordinazioni , e leggi canoniche . Vieppiù si

conferma, e si manifesta lo stesso sentimento nellaNovel. 1 37.

Si civiles leges, dice l’ Augusto nella prefazione, quarum

potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate

credidit , firmas ab omnibus custoditi ad obedientium se

curitatem studemus , quanto plus studii adhibere debe

mus circa sacrorum Canonum,et divinarum Legum custo

diam , quae super salute animarum nostrarum definitae

Q2

’J

83

S)

,’

\\/\)

Giusriniano,

Nov.6zsi protesta

di seguire in tutto

le Sacre Regole

nel promulgare

leggi concernenti

la disciplina .

Novel.r; 7. riferi

sce la convocazio

ne de’ Sinodi alle

OrdinazioniApo

stoliche , ed in

quelli riconosce

1’ autorità di co

noscere, di giudi

care ,di punire le

trasgressioni de’

Canoni .

Page 140: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

124. TRATTATO

., runt L? Contradistingue le leggi civili d“ una parte dal

li sagri Canoni , e Divine leggi , che unisce insieme dall‘ al

tra parte. E quanto alle leggi civili dice assolutamente es

sergliene stata da Dio affidata la Podestà , quanto poi alli Sa«

gri Canoni , e Divine Leggi, non la podestà si attribuisce ,

ma la semplice custodia . A questa custodia riferisce egli

ugualmente le leggi Divine, e li Sagri Canoni, e siccome

sarebbe assurdo il pensare , che si fosse voluto attribuire la

podestà legislativa sopra, 0 circa le leggi Divine, così è

chiaro, che neppure sopra,o circai Sagri Canoni niuna po

destà legislativa pretese arrogarsi , né altro conobbe compe

tergli , fuorché la cura d’ invigilare all’ osservanza delle une,

e degli altri, e d’ impedirne le trasgressioni . ‘

Segue per-tanto parlando in particolare de’ Sagri Cano

ni ,,: Qui enim Sacros Canones custodiunt, Domini Dei

,, adjutorio dignisunt : qui autem eos transgrediuntur, ipsi

,, semetipsos judicio reddunt obnoxios ,, . Qui riconosce ,

che la trasgressione de' Canoni induce un vero reato , e che

peròi Canoni hanno per se stessi la forza di obbligare in co

scienza: Ed ecco già stabilita la forza direttiva de’ Canoni,

che é il primo carattere della podestà legislativa. Venendo

poscia l’ Augusto ad esporre nel cap. 1. della Novella , ond‘

erano procedute le trasgressioni de‘Canoni, assegna tra le al

tre la troppo poca frequenza de’ Sinodi : ,, Sane multos ex

., eo maxime deprehendimus in peccata fuisse.prolapsos ,

quod non sunt factae Synodi Sanctissimorum Sacerdo

tum juxta ca, quae a Sanctis Apostolis , et Patribus de

finita sunt. Si enim hoc fuisset observatum , quilibet me

,, mens gravem in Synodo accusationem , studuissetutique

,, et sacras ediscere liturgias , et temperanter vivere , ne

,, condemnationi Divinorum Canonum subjaceret ,, . Som

ministra questo tratto due notabili osservazioni: 1' una , che

la convocazione de’ Sinodi , e l’ autorità per conseguenza di

convocarli proviene non dalla Podestà secolare , ma dagli

Apostoli medesimi; che però quest‘ autorità éinsita nella

Chiesa per Divina ordinazione promulgata dagli stessi Apo

Stoli ,e Santi Padri: l‘ altra , che a sili‘atte adunanze E cele

aiastiche compete la cognizione , ed il giudizio , la co ndan

Q)

8’

J)

Page 141: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. i2-5

na , ela punizione delle trasgressioni de‘ Canoni ‘. Che pe‘

rò le Costituzioni Canoniche , oltre la forza direttiva, ob

bligante in coscienza sotto reato di colpa, che é come si

è detto , il primo carattere della Podestà legislativa , han.

no aggiunta la forza giudiziale, e coercitiva; ch‘ é il se

con o carattere di legge propriamente detta . Aggiugniamo

ancora il tratto seguente , in cui viene chiaramente ricono

sciuta ne’ Canoni l‘ autorità di proibire : ,, Quod autem Di

,, vini Canones prohibent clericos esse, qui secundam uxo'

rem duxcrunt , et inter Sanctos Basilius docens sic alt:

Digamos Canon ministerio exclusit , inquit , et ex

iis progenitos ,, . Passando quindi al secondo capo ,, : His

igitur , dice Giustiniano , quae sacris Canonibus defini

,, ta sunt , insistentes , praesentem sancimus legem etc. ,,

Con che sembra , che abbia voluto anticipatamente ripro

vare il favorito assioma de‘ nostri Contraddittori : Canone:

legibus , non leges Canonibus adjecta: fi4i1:e . Con Ciò però

non vogliamo assolutamente negare, che Giustinano non

siasi di quando in quando inoltrato di troppo nelle materie

-Bcclesiastiche , ma oltreché non poté farlo senza discorda

re dalle sue proprie massime , ovvia é la replica di Natale

Alessandro ( Histor. Eccles. Saec. 6. c. 7. art. a.) ,, :Si qua:

,, vero novas leges tulit de Ecclesiastica disciplina ]ustinia

,, nus , vim illae non habuerunt ullam , nisi quia sunt ab

,, Ecclesia receptae , et approbatae,, .

Non meno grave si é il concetto , che dell’ autorità de’

Canoni spiegò alquanti secoli dopo uno de’più celebri Suc

cessori di Giustiniano , Leone VI. detto il .Sapiente , Con

stit. a. ,, : Cum Saerosancti , Divinique Canones , et qui

cunque alii de Sacerdotio, ac Episcoporum creatione sta

tuere , in optimum numerisque omnibus plenum editi sint

modum ( et quidem quomodo illi non exacte , perfecte

que editi sint, cum Divina inspiratio in auctoribus ellica

citeroperata sit) mirari subit, quomodo non veriti non

,, nulli sint , sacras , Divinasque leges tanquam illae abso

,, lutae non essent promulgat is aliis legibus abrogare ,, .

8’

’Ì

DI

Tale pure si dim05trò il sentimento de’ Regnanti nell'

Ossequio profes‘

saio da Leoneil

Filosofo versola

sacra Autorità

de’ Canoni.

Capitolare dcch

Occidente da’ primi tempi, che abbracciarono il Cristiane- Childcbcrt0 di

Page 142: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

126 TRATTATO

rett0 a reprimere

la plebe , che non

si rende ubbidien

te a’ precetti del

Sacerdozio .

Il Re Chilperico

si riferisce agli

Statuti de’ Cano

ni in causa matri

moniale.

Capitolare di

,‘Carlomanno nel

Concilio Lipti .

mense riferisce a’

Vescovi la cogni'

zione della legit

pmità, o illegitti

mità de’matrimo

mi secondo gliSta

tutide’ Canoni .

Il Concilio Ver

mense attesta l’

autorità de’ Ca

simo . Nella nuova Edizione Baluziana de’ Capitolari de’ Re

Franchi (Parigi 1780.) vi ha , Tom.r. pag. 1., una costitu

zione del Re Childeberto , data circa l’anno 554-. ove il Re

si spiega in questi termini : ,, Et quia necesse est , ut plebs,

,, quae Sacerdotis praeccpturn non ira , ut oportet , custo

,. dir , nostro etiam corrigatur imperio ,, . Si fa intervenire

la Podestà Regale non per avvalorare l’ obbligo imposto

dall’ autorità Sacerdotale , ma per contenere la plebe nel

dovere .

Riferisce S. Gregorio Turonense il rimprovero fatto dal

Re Chilperico a Pretestato Ro-tomag_ense (a) nel Sinodo di

Parigi An. 577. ,, Quid tibi visum est de Episcopo , ut ini

micum menm Meroveum , qui filius esse debuerat cum

arnìta sua , idesr cum Patris sui uxore conjungeres? An

ignarus eras , quae pro hac causa Canonum statura sanxis

,, sent ,,? Si riferisce il Principe agli statuti de' Canoni, non

alle leggi del Regno .

L‘ istessa riverenza , ed osservanza de’ Canoni viene

prescritta nell’ Editto di Clotario II. nel Concilio di Parigi,

an.6 I 5. Ideoque definitz‘orzi: non-me est , ut Canonum Statuta in

omnibus conservmtur . Nella sud. Coll.Baluz.Tom.r. paga 1.

Nella legge Longobardica l. II. c. 8. ,, Quia Canones sic

,, habent de duobus sororibus sicut de duobus fratribus ,, .

Il Canone precede ; segue la legge .

Nel Concilio Liptinense , an- 78 3. riportato nella sud

detta Collezione Baluziana Tom 1. Col. 14.9. sotto il titolo :

Karlomanni Principis Capitulare secundum c. 3. ,, Similiter

,, praecipimus , juxta Decreta Canonurn , adulteria , et in

,, cesta matrimonia , quae non sunt legitima, prohibean

,, tur , et emendentur Episcoporum’ judicio ,, Della legitti

mità , o illegittimità de’ matrimonj debbono conoscere , e

giudicare i Vescovi a norma de’ Canoni -

Allo stesso modo nel Concilio Vernense sotto il Re Pip

pino , an. 755. vien rammemorata nella prefazione l’ auto

rità , ossieno i diritti de“ Canoni, ed insieme la premura del

D!

’Ì

3!

g) Hist. l. 5: è. 18.

Page 143: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONICÎ. 127

Re , perché ne venisse rimessa invigore, per qUanto si po

tesse , la salutare osservanza . . _

Carlo Magno dal principio del suo glorioso Regno spie

gò nel primo suo Capitolare , dato, come appare , 1‘ an.

769. . il carattere , che intendeva di vestire riguardo agli af

fari Ecclesiastici , e che costante mantenne a vantaggio , e

decoro non meno dello Stato . che della Religione : ,, Ka

,, rolus , grafia Dei Rex , Regnique Francorum Rector ,

,, et devotus Sanctae Ecclesiae Defensor , atque in omnibus

,, Adjutor Apostolicae Sedis ,, . Onde in que’ primi Capi

toli frequente occorre 1‘ espressione :‘ Statuimu: , o decre

'Uimur, u! :ccurzdarn Canone: etc.

E’ nota 1’ ossequiosa filiale venerazione , che conservò

sempre Carlo Magno verso il Santo Pontefice Adriano I. , di

cui lasciò egli un‘ illustre monumento nell’ epitaffio , che

consacrò alla cara di lui rispettata memoria . La stessa filia

le corrispondenza mantenne pure l‘ Augusto Principe col

Papa S. Leone III. Successore di Adriano . Seguitò a comu

nicare col Pontefice i suoi consing , e le sue premure per lo

ristabilimento del culto , e della disciplina nelle varie Pro

vincie del suo vasto Impero , ne richiedeva il consenso , e

n’ eseguiva le ordinazioni . Ne” Capitali Ecclesiastici riferiti

da Labbeo , an. 801. tir. I. c. I. diretto a’ Conti , Giudi

ci etc. (a) ,, Cognoscat utilitas Vestra , quia resonuit in an

ribus Nostris quorumdam praesumptio non modica , quod

non ira obtemperetis Pontificibus Nostris , seu Sacerdoti

bus , quemadmodum Canonum , et Legum continet au

crorrtas . "

Cap. 2. ,, Volumus, atque praecipimus , ut omnes suis

Sacerdotibus , tam majoris ordinis , quam et inferioris ,

a minimo usque ad maximum , ut Summo Deo , cujus

vice in Ecclesiastica Legatione funguntur, obedientes exi

stant . Nam nullo pacto agnoscere poss_umus , qualiter

Nobis fideles existere possunt , qui Deoinfideles, et suis

Sacerdotibus inobedientes apparuerint: aut qualiter no

3)

)D

i)

i)

(a) Tome. Cola3:. san. Ven.

nomi , e la pre

mura del Re Pip

pino per farli os

servare .

RepliCate testi

monianze diCar.

lo Magno.Sua di- .

vozioae verso la

Santa Sede.Rico

nasce la forza di

obbligare nelle

SanzioniCanoni

Che e

-Savia di luiseu

tenza, che non

può il Principe

contare sullafo

della di chi non

ubbidisce a Dio ,

ed a suoi Mini

stri nellaLegazio

ne Ecclesiastica -

Page 144: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

xli rnArrAro

Eroica magnani

nel

cd ”'

‘mità di lui

confessare s

' emendare ciò , in

che conosce di a

ver eri-ato ..

Ricorre ne’ casi

dubbi alia peren

Ioria determina

zione del-la Santa

Scdc a

Il

u

,I

I,

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D,

n

u

bis obedientes , nostrisque Ministris , ac Legatis obtem

perantes erunt , qui illis in Dei caussis, et Ecclesiarum

utilitatibus non obtemperant ,, . ’

mu c.4..,, Secunda vice propter ampliorem observan

tiam Apostolica auctoritate , et multorum sanctorum

Episcoporum admonitione instructi , sanctorumque Ca

nonum regulis edocti , consultu videlicet omnium Nobi

lium Nostrorum , Nosmetipsos corrigentes , posterisque

Nostris exemplum dantes , volumus, ut nullus Sacerdos in

hostem pergat etc. ,, Magnanimo in vero , e memoranda

esempio . che un sì alto, si possente Dominatore , si rico

nosce Uomo soggetto ad errare , e si rende più che Uomo

nell’emendarc ciò , in che conosce di avere errato . E ui si

noti come il comando della Podestà temporale segue l or

dine dell‘ autorità Apostolica , e de‘ Canoni . Notisi anche

il diverso modo di esprimersi dell’ Augusto , nell‘ usare il

termine di ammonizione ,‘ riguardo a’ Vescovi , e quello di

autorità riguardo alla Sede Apostolica .

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I,

J,

0,

Cap. 5. ,, Quod autem maximum sacrilegium sit res

Ecclesine auferre , invadere , alienare , vastare , vel su

bripi, manifeste omnes scripturae Divinae testantur , et

Beatus Symmacus Papa Synodali sententia cunctos ferien

do dicit : iniquum est , inquit , et sacrilegii z'mtar, ut quae

‘vel pro salute, vel pro requie Auimarum suarum unusquisque

wmraóz'li fci-letitie pauperum causa coutulerit , aut certe

nliquaerit , ab bis , quibus maxime servari con'vemrat , au

ferri , aut in aliud transferri . Et multa sanctorum Cano

num Decreta, et Sactorum Patrum Edicta haec eadem

testantur , quae scrutari , et scire cupientibus perfacile

atent ,, .

Tit. III."De purgatiaue Sacerdotum c. I. ,, Et hoc Vobis

cum magno studio pertractandum est , quid de illis Pre

sbyteris criminosis , unde approbatio non est , et semper

negant , faciendum sit . Nam hoc saepissime a Nobis , et

a P-rogenitoribus , atque Antecessoribus Nostris ventila

tum est , sed non ad liquidum hactenus definitum . Unde

ad consultandum Patrem Nostrun’i Leonem Papam Sacer

dotes Nostros mittimus , et quidquid ab eo . vel a suis

Page 145: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MAT-RIMONIO. 129

,, perceperimus, vobi_s una cum illis, quos mittimus , re.

nuntiare non tardabunus » '. _

Cap.lV. ,, Omnibus vo_brs_ tam praesentrbus; , quam et

” futuris-scirc cupimug , quta ideo_consultu Sed13 Apostoli

,, cae, et omnium nostromm Epwcoporurn, a<: reliquo

,, rum Sacerdotum, at_quc mi}Xl_me cunctorum _F1delium

,, nostrorum , de purgatrone crtmmatorum Sace:;dbmm Éw_

,, ta tractavimus , eamque'cuin testibus , SICL1C- 111 anteriori

,, Capitulari Nostro connnetur , fieri decrevl ma; ;.

,, niam nesciebamus eamdcm causam a Reato Gregorio Pa_

,, pa esse definitam . Nam cnm VVorrna_tmc g_eneralem con.

,, ventum habuissemps, allata est Nolns a RICRIfO Mogun

,, tiacensi Metropolitano Eprstola Beati Gregoîll papcae ,. m

,, qua inter caetera continebantur haec : ( qua. _ s; infe.mce

il Decreto di S. Gregorio Il. diretto a San Bonlfazm d; Ma.

gonza, e si aggiugne, come segue) ,., IIsta. .vem omni? .

,, quae vires Nostras excedunt . in Judimo Ep1îcop.omm Ju_

,, xta Canonicam Sancttonem definienda rellnquimus ,, .

Memorabile monumento , ove la Podestà. s_ecolare sx con

duce fino alla linea di separazrone , che le1de le cause Ec

clesiastiche dalle civili, ed ivi come a suo termine si ferma,

e fa luogo all’ ingresso della. Podestà Canonica.-. .

Tir. IV. Dc Cborepz'rcopzs C. I. ,, Qu°d Jurg1um cum

leatius discutere vo _,: Îplcîstolicam Sedem consulelîc , JUbent‘-Î CafàQnica aucto

ritate atque dicente : S: r.najores musae 211 me 10fi4e1‘172! de

volume, ad Sedem Apostolzmm , W S)’fl0 w Ilat‘uzt , et bea

ta comuetudo exigit , incunctanter "fimtur ° _

Arnonem Archiepiscopum ad Leonem,Apostolicum misi

mus, ut inter caetera. q_uae ferebat, Cftìla-m cum de hoc in.

terrogaret : ut quidquld super lus de_ mendurn esser Apo

stolica Aucroritate a nostns Episcopis regu_lariter sopire

tur . . . . . . Ista vero 01111163 maxune Regni Nobis ;\ Deo

commissi Episcopi cum €Odem Arn0nF Pem_nttente prae

fato Apostolico mitius ÌIQCIQHÎCS , 12m dictos villanos

Episcopos inter Presby_teros Statucrun_t etc. ,,

Da queste testimonianze chrara s1nleva la frode,

I!

D

,,

3’

J)

,2

.”

J!

3’

3’

J!

’3

D)

quo-l

Dichiara , qual.

mente le determi.

nazioni discipli.

Dari oltrepassano

la sua podestà .

1uissemus placuit nobis ex hoc A_ltra dichiara

zrone , che

cause maggiori

debbono riferirsi

alla Sede Aposttr

Quapropter lica .

le

0 Inganno di chi

1’ inganno di chi cita li Capit01ari di Carlo Magno come al- profcfimi Capi

R

Page 146: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

130 .“ÀT'RA.TTYA;TO

tolari di Carlo trettanti monumenti di podestà. propria, .usata da esso nel

Magno quali 99' convocare Sinodi, nel formare leggi l‘ég'0lilti‘iCi della disci

Î::rìngtflîlci'lfc‘lîî plina , _nell’ ingiqgnerne l‘ osservanza a’. 1Yescovi senza re

mo danapodestà clamazro_ne , anzi con lode , ed approvazrone de’ Romani

Laica nel regola_ Pontefic1 . Vegg1amo per lo contratto , che Carlo Magno si

mento della di- fece sempre un pregio , eun dovere di nulla intraprendere

sciplina Ecclesia- intorno alle cose Ecclesiastiche , se non col previo consiglio

su“ ' e consenso de’_ Vescovi , e sopra tutto de’ Romani Pontefici ,

a’ quali riconosceva Competere privativamente la Cognizio

ne , ed il giudizio delle cause maggiori: ch’ egli riconob

be , e rispetto sempre _l’ autorità. reggitrice dei Canoni , juì-_

bente Canonica Auctoritm‘a : che nell’ adunare' i‘Yescovi si

proponeva. non già di prescrivere loro nuovi wegolarneriri ,

ma di concertare con essi de' mezzi di rimettere. in vigore la

disciplina stabilita da’ Canoni , e dalle Ap0'stoiiche Consti

tuzioni : che però neÎ casi dubbi , che ta10raiinsorgevano ,

sollecito ricorreva alla Sede Apostolici ,, implorand0ne la Su

prema decisione , nè altro assumendosi. r fibfi.fldi accertarne

1‘ esecuzione coll‘ appoggio della regale Podestà . Che se al.

li nostri Avversarj , che ne oppongono la condotta di Carlo

Magno , rincresceva l’ indagare i di lui sentimenti ne’ suoi

medesimi Capitolari , poteà. bastare a trattenerli quel suc

cinto ragguaglio , che, ne ‘appresenta Natale Alessandro ,

Hirtar. S.;ec. 8. c. 7. ‘art. 8.',, Condebantur: autem'( Capitula

' ria ) in conventu‘ Episcoporum , Abbatum , et Comi

tiun . Leges cum Ecclesiasticas , tum civiles complectun

tur . Leges de rebus , et personis Ecclesiasticis , ex Cano

nibus Conciliorum , et decretis Pontificum pleraeque

omnes excerptae sunt . Nec enim auctoritatem leges_ me

re Ecclesiasticas ferendisibi arrogavit Rex Maximus , sed

earum exccurionem imperavit : nec sua edidit Capitula

ria absque Episcoporum consilio : et erga Sacerdotes , et

Religiosos Viros Monitori: officium sibi potius vindicarit,

,, quam Legislatoris , et Sancme Dei Ecclesiae Adjutorz'r ,- hu

,, milisque Deflmorir nomine gloriatur , ut ex Capitularis

,, Aquisgranensis praefatione constat etc. ,, '

Per non lasciare luogo a dubbio sulla retta intelligenza

del-1’ espressioni del Concilio Mogunziaco , retata da Natale

u

n

a:

' ‘ u

n

n

a:

p

a:

Page 147: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DB'D. M‘ATTR'JMO'NΑIO. 113‘

Alessandro si convdanri _oitare il:rimàncàttfe 34" PWÎGÎÎÎQ'

111;; in ‘éùi-fìirprendè aîbl‘evemente glustifièntla‘; COI} aggm"

gnereg;quehealqfl riflesso a maggior‘coflfflnfls‘vd ÎÙÙOSْΑ

zione.‘ Pen tanto dopo le parole - surrife'rite" segue a dire-11

.lOClSIIO ,,' ;Sa,ne cumjn tres.turmas, 5611 OI‘CHHCS'GOH'

” ciliùquziiisunr ésset(ut constztt ex praefatione Patrulfl)

4’ ‘eFIHÌPPÎIMWÌÙM Episc ‘ i', i1'1‘ secundq Abbates , m:

-» ma-flom1'mwei 'Juiiz'ce: in ’muudàm': ieg‘ibw deferM’4’” “d’e‘,, IBIM"I ;_îcògmrionem eo‘ruth , qu'ae matrimUnîuflîi. SPeCÉanÎ’

J; "n0n‘sl1sbepere ’l'aici illi Magistra’tuî} ImPeratorls à‘?Ct?rl'

,, ’ tate vulgi‘ jmtitz'af perju'irmte! ,3 omnium?” “JW'”.mmm

» mund; diligenter‘ examinmztés‘, se'd EPÌSCOPÎ mc” dogma?“

,, dilz'gmti studio perquire'fltes ‘,- ut St'atum Ecclesi'ae Del , ff

,f,- Christian'ae plebi‘s pe‘rficerent , et <ÎOHSCTVUCM. »_' “i?

07' Nel dividere ql1elle clas3isi féCé una esaîtî" .disunzmne

delle materie,im0m0: alle quali dovég, "cia's'chcduna 19ccup2.rf

si . Fu riconosciuta là. competenza dc, Vesc,°fl arca le ma"

terie rigu'arclantiîlo stato della Chiesa , e l’lh5tradamento delf

la plebe Cristiana nelle coseappartcnenti alla Religî°fle’ E 1‘

fonti, ‘0ndks doveano trarre le loro decisioni ed ordinazioni,

dimostranonbbastanza Con qu'ale autorità ess.i Procedesîcro=

,-, In prima_autéln turma.‘ consed€runt‘lîpîscopi Cum'qulbusf

,, dam'Notariis legentes ,_ àtque‘tractantes Sanctum’ Evange

,->î’ lium ‘, nec non Epis\tqlas , etActus Ap0stolorum . Carlo“

,, nesf.quoque ad diversa Sanctorum Par-rum Opusculfl »- Pa'

,, storalemque librum Gregorii e_tc.....*In alia vero tuer

,', consederunt Abbates,ac probati Monac-fh'i regn‘lam S;Bene

,,. dieti‘legentes ,'etc. ,, Venendo poi a’»laici , la. loro inspeJ

zione viene chiaramente ristretta alle leggi mondane = ” _In

,, tenia. denique turma sederunt Comites ac judices in mun-_

.,, danis legibus de_certantes ,, . Questa espressione di leggi

mondane, alle quali si limita la competenza de’Conti, e de’

Giudici, dimostra di già chiaramente, che si riconoscan0

leggi di altra sfera , le quali siccome vertenti circa oggetti di

ordine superiore agli oggetti mondani, così esigevano aut0-‘

rità di ordine superiore alla Podestà mondana '. -Ora in nel

COHSCSSO, sebbene formato di tre diverse classi, si promu gà‘

rono unicamente ,‘ e di comune consenso Canoni , e_Decre

R 2

Page 148: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

r;a TRATTATO

ti concernenti materie. sulle quali potea pure sp ettare qual

che inspezi0ne alla Podestà laica . Tale è il Can.6.Dz Orplm.

nis, et exberedati: rubvmiendo : tale il 7. '01“ re: paup:rum, nel

mina: potentati: mala occasione non emantur, ove si prescri

ve , che sifiatte compre , e vendite debbano farsi in luogo

ubblico , in presenza d' idonei testimonj ; nelle quali cose

1nterveniva la podestà Ecclesiastica per aggiugnere la forza

di una sacra sanzione alle leggi Imperali dirette al buon or

dine della società , siccome nell‘ altre materie interveniva

la Podestà Imperiale per accertare l‘ esecuzione delle leggi

Ecclesiastiche dirette al buon ordine della sacra disciplina .

Mirabile armonia , per mezzo di cui la Religione inspirava,

e comandava una sincera , spontanea , efficace subordina

zione alle leggi del Governo ; ed il Governo colla possanza

del suo braccio garantiva l‘ autorità Ecclesiastica contro

gl’ insulti de’ contumaci . Ciò posto chiara , e limpida risul

ta da se la retta,e sana intelligenza della riverente richiesta,

che dalli tre ordini adunati nel consesso si fece all‘ Impera»

tore ,, : Quatenus ca , quae paucis subter perstrinximus ca

,, pitulis , a ves tra auctoritate firmentur , et quidquicl

,, in eis emendatione dignum reperitur , vestra magnifica

,, Imperialis dignitas jubeat emendare, . Pertanto nel mi

sto complesso di quei Capitoli, altri concernenti il dogma,

e la sacra disciplina , altri vertenti intorno ad oggetti di ci

vile polizia , o era ben consentaneo , m congrua congrui: re.

spondermt , che questi si soggettassero alla correzione del

Monarca, o per quegli s’ implorasse la di,lui autorità , per

confermarne l’ osservanza coll’ ajnto della possanza Impe»

riale, e si ancora riguardo al regolamento dell’assistenza,che

dal braccio secolare doveasi prestare alla giurisdizione della

Chiesa . Ed è altronde più che certo , che la richiesta della

emendazione Imperiale non poteva indistintamente cadere:

sul complesso de’ Canoni, in molti de‘ quali si stabilivano

cose appartenenti al Dogma , e al diritto Divino , de fida

Catholicafimzitcr tenenda ; de Spe habenda in Deum; de Cari

tate ab omnibus ronservanda ; de imitatione Apostolica; de fi°

(ti: Virtutióm, et veri: ‘vitz'i: discernmdis ; u! praedivatzlo ranctrt

assidua in Ecelm'a fiar , etc. ; ed inoltre. molti capi di dirci.

Page 149: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 133

'PÌÎM» 116' quali Si facea. meritamente Carlo Magno gloria di

P{CSÈQTG 2118 Chiesa- quella ubbidienza , che per Divina. in.

4stltnno_ne le si dee da tutti li Cristiani universalmente .

DI quest‘ asserzione testimonio sia, o per meglio dire.

malievadqre lo stesso Carlo Magno , ne meglio alcerto che

da esso lui possiamo intendere qual fosse l’ intimo senti men

to di ossequiosa venerazione , che nutri ein sempre ve l‘80 13

Chiesa » C P autorità Ecclesiastica . La prefissa brevità n00.

pei’rnette di riferitne le amplissime testimonianze sparse ne'

di lLII Capitolati ; basterà produrne qualche cenno . Nellz

Prefazione del r. Capitolare di Aquisgrana an.799. ( rom-I

della nuova. Ediz. Baluz. pag. 209.) si spiega in questi ter

mmi n Regnante Domino nostro ]esu Christo in perpetu um.

» Ego Karolns gratis. Dei ejnsque misericordia donante, R€X

,, et Rector regni Francorum,et devotus Sanctae Dei Eccle

,, siae defensor humilisque adjutor .... ,. E rivolgendo il di

scorso a' Pastori della Chiesa prosegue : ,, Quapropter pla'

,, cuit nobis vestram rogare solertiam , o Pastores Ecclesia

,, rum Christi , et ductores gregis ejus , etd-arissima anun«

,, di luminaria , ut vigili cura , et sedula admonitione po

,, pulum Dei per pascua vitae aeternae ducere studeatis .....

,, ne lupus insidians aliquem canonicas sanctiones transgre

,, dientem , vel paternas traditiones universalium Concilio

rum excedentem , quod absit , inveni_ens devoret - Idea

magnae devotionis studio admonendi, et adhortandi sunt,

immo compellendi , ut firma fide et infarigabili perseve-,

ramia intra paternas sanctiones se contineant : in quo

operis studio scia: cert1ssime Sancutas Vestra Nostram vo:

,, bis cooperari diligentiam,, . Promette la sua assistenza

non per formare le ranzjoni canoniche . ch’ 6in suppone , e

dà per giàstabilite coll’ autorità de’Canoni , ma per costrin.

gene ail" osservanza r_contumacr trasgressori. Venendo in

particolare agli statuti concernenti il matrimonio , oltre il

passo disopra citato da Juvenm , nello stesso Capitoiare

num.4z. De uxarz a 'vz'ro dimirm , si fondale statuto sul \Can,

69. del Concilio Africano ,, : Item in eodem, ut nec ux<>r a

,, viro dimissa alium accipiat virum vivente vira suo , nec

,, vi: aliam accipiat vivente uxore priore ,. : N.50. e 62707“;

,I

J)

I)

Page 150: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

l‘34 T'R4ATTATC) \ _alteriui si fonda lo statuto sulla DeCretale di Papa sS‘i'titiii)v

,, In Decretalib. Siricii Papae, ut‘ alterius spdnsam'f'n'emo

,, accipiat,, .E così discorreudó per tutti-gli altri capi di di

sciplina, sono valutati in forza di legge i"Canohi,î ed Decre

tide' Papi, e de‘ Concin senza il min'irfi'o’ rapporto alle

Costituzioni degli antichi Imperatori ;ed a queste leggiCa

noniche riconosciute per obbligatorie ’la‘conferm'a‘ del Prini

cipe altro non aggiunge , che la forza esterna per l’ esegui

mento , conforme a-quanto già era stabilito ne’ sopra Citati

Capitolati di Childelberto, di Clotatio ’I'I.,e di Carlomanno.

5.-XII.

Possesso della Chiesa ml giudizio delle Cause Matrimonalz'

riconosciuto dallo Spalaten‘s'e . Modo calunnioro , con

che tenta ,‘ ma vanamente, di eluderrze la forza .

Le sole testimonianze , che abbiamo prodotte fin qui ,

tratte da Canoni, da Santi Padri , " da più Costituzioni di

Principi Cristiani _, anche anteriori a5. Gregorio , pajono

più che bastanti a convincere ogni Cattolico non meno dell’

originario diritto , che del possesso della Chiesa, nel co

noscere da 'primi tempi delle cause matrimoniali , come

delle altre spettanti alla disciplina Beclesiastica . Quanto al

possesso sembra lo Spalatense non voler negare assolutamen

te I, che non potesse la Chiesa in vigore di esso acq'uistare

qualche diritto Sul matrimonio ; ma ìl‘fa'in modo , che la li

beralità non va disgiunta dalla contumelia- . ,, Per accidens

,, tamen (N, '67. ) et ex sola usurpatiohe , deincle praescri

,, ptione,si tamen praescriptio hàec bon'am fidem adjunctam

,, vere habeat ,- etiani in Ecclesia ( potéstas haec) reperi

,, tur ,, . Pure non nega , che almeno dopo S. Gregorio fre

quenti furono le ordinazioni della Chiesa in tal materia.Nl79.

,, Nam post Gregoriuni , qui et ipse adleges in hac mateé

,, ria recurrit , ‘ j am frequentes apparent et Romanae Decre

,. tales , et Conciliorum Decreta in eodem genere satis

,, multa ,, . Degno di un’ Apostata si è questo nero sospet-,

te», che tenta qui lo Spalatense di spargere sulla buona fede

Page 151: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 135

dellfl_C,hîesîl , quasidle tanti Santi Pontefici , tanti Vene.

Tablll Padri adunati. 113’ Concilj avessero cospirato per una. .

Sì lunga; Sefic'dl secoli 3d usurpare una incompetente autori- ‘

t?» lesiva C_ÎG’ diritti della Podestà civile, ne avessero te\

muto di chiamare » lo Spirito Santo in;patnocinio di questa

d? 191‘? conosciuta usUrpazio_,ne , promulga ndo sotto l' in<

vocazione di lui le ordinazioni fatte da: essi riguardo al ma

flîlm0fllO , Come provenienti da autorità ricevuta da Dio , C

difetta , C regolata dal suo Spirito . Stolta impudenza , Che

scuopre la malignità dell' animo , senza punto giovare all’

intento . Egli è assioma di universale Giurisprudenza, fonda.

to sull’ equità naturale , che un pacifico possesso di lunghis

Slffl0 tempo , mantenuto , ed esercitato senza interruzione,

per mezzo di frequentissimi atti notorj , con perfetta acquie

scenza delle parti interessate , fa presumere un qualunque

più giusto titolo , e che a togliere il diritto, che ne sorge ,

_ non basta un sospetto , non basta un dubbio anche proba

bile in contrario , ma esser d’uopo ,. che la mala fede sia

concludentemente provata da chi si prende a contrastarlo .

Come dunque non arrivò De Dominis a. capire l‘ inutilità

dell’ ingiurioso sospetto eccitato da esso lui, ed eccitato ap

punto in termini non altro denotanti , che un mero sospet_

to ? Si tamen pi‘aescrz'prz'a baec 601mm fidern vere adjurzctam ba

bmr . Se gli fosse sovvenuto un qualche argomento , se non

di peso , almen di apparenza , onde accusare di mala fede

Papi , Concilj , Vescovi, si sarebbe forse fatto scrupolo di

non manifestarlo , e non se ne sarebbe anzi prevaluto con

tutto 1’ impegno , che muove gli Apostati a deprimere la.

Chiesa, , onde uscirono per giustificare l’ empia guerra. che

le muovono ? Così questo tratto medesimo ritorcesi contro

10 Spalatense , e conferma la legittimità del diritto della.

Chiesa, sul matrimonio . Riconosce ein trattarsi di materia,

in'cui la prescrizione può fondare un legittimo diritto, me

diante un lungo pacifico possesso di buona fede . Consta del

possesso della Chiesa, almeno per di lui confessione , Cla

tempi di S. Gregorio , Cioè pel corso in circa di mille anni -

Altronde si conviene non esser tenuto il Possessore di far

egli le prove della sua buona fede, ma che a carico cieli op

Page 152: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

136 TRATTATO

positore sia il peso di provare con argomenti concludenti la

mala fede della parte contraria . Niuno di siii'atti argomenti

reca lo Spalatense; getta un sospetto , e nulla di più . Dun

que da questo silenzio stesso ripiglia vigore , e sussistenza il

titolo del possesso : spenta rimane , ed abbattuta l’ ingiu

riosa da lui eccitata sospizione , e vittoriosa è anche per

questa parte contro di lui la causa della Chiesa .

n

Page 153: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DM MATRI_NIGN‘IO' ’141. . ,

’.-.

'

' Α {f r LE. U)".; Ii _ . f‘. ,_ f_ ,__, i__(,l‘| _ .

D‘IQL -. s

"91 a‘.°P _ 1. l . '

ne particolari erronee m:is_si_ine di-Lauirójò, ‘- hé dì "elfi-IO Pili recenteNiovatore . '

x.Î.' Ì‘

. :. ' ' , . ‘14\-\‘ 5. I. II’ 1 I _ -‘ .;

De’ modi tenuti dagli Àwersar'j per' eludere la forza de’ Cafl‘ofii

Tridentini con pervenire il significato delle ‘i/dci‘}, .'ed in

prima della. nuova deprawm interpretazione della ‘

3', . i i voce Chiesa ’r:cata da Launojo; " ' -

Tuttocchè Launojo non altro propriamente abbia. fatto

fuorché riprodurre sotto il suo nome , ed appropiarsi quel

lo , che in fondo può dirsi il puro-'pretto sistema di M- A

iDe Dominis‘,n9n è però che'n‘el rimestar'lo nori‘l‘abbîà.’ per

così dire aggravato di altrettante incoerehze , quanti sono

. {jj Proprj-particolari argomenti, ch‘ ci pmduce del suo Per

corredarlo, ed ampliarlo . Simile in ciò ad un mal perito in

felice Architetto , che rifabbricàndo sul vecchio, e voglio

so di adornarlo di qualche peregri'no' fregio" del suo , ai tro

non fa col-farsi lecito d’introdurvi qualche sua propria Strava.

‘ ganza; che vieppiù sfigul‘ar l’edifi2i0, che si prende a ris-t0mre.

‘ Ne abbiamo di giàîdato un saggio‘da’principio p. 1 o.

del Disc. Prelim. neil’ assurdo , capriccioso ritrovamento ,

per mezzo del quale vanamente , -an'zistolramente lusing'og

si Launojo p0tere eludere 1’ irrefragabile autorità de‘ Gang

ni 3, 4.. della Sess.24. del Sacro Concilio di Trento, ne’ qua.

li è apertamente definito aver pomto ,- e poter la Chiesa Co

stituire impedimenti ’dirime'nti , in guisa che non solo illecj

to sia ogni matrimonio attentato sotto tali impedimenti ,

ma nullo , ed invalido , ediaffatto inabile a produrre il vin.

colo conjugale tra’ pretesi contraenti . ‘ ‘ i

S

Page 154: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

438' - _TRÀ'ÎTATQ.\_

Finse egli,che sotto nome di Chiesa in que’Canoni deb

basi intendere non il Ceto Cleric‘ale , ma il ceto de' Fedeli ,

rappresentato dal Sovrano, il quale perciò debba riguardarSi

quale altera persona Ecclesz'ae; e cui pertanto comPeta l’ au

torità , che ‘ne’Canoni Tridentini si attribuisce alla Chiesa .

Vano ed assurdo infingimento . come ad evidenza si dimo

stra I. per lo vizio stesso della novità , che fu sempre mai

tra‘ Cattolici considerata qual ce'rtò‘indizio , ed argomen

todifalsità. . e .-..-.

2. Perché se il diritto di apporre impedimenti dirimen

ti competesse al Sovrano . in quanto e altera persona Eccle

siae, non potrebbe un siffatto diritto competere fuorché ad

un Sovrano , che come Cattolico fosse vero membro della

Chiesa; ne pertantogli competerebbe, jure Majettatù, con.

tro ciò, che vogliono gli Avaermj,-cioèpet diritto. proprio,

ed originario del Principato . il quale .è comune a tutti li 80

vrani anche infedeli . }

3. Per confessione dello stesso Launojo , e de‘ suoi ade.

renti il Concilio intese ferire gli errrori del Luteranismo .

Ora Lutero negava specialmente alle Leggi Ecclesiastiche , e

Pontificie l’ autorità di costituire impedimenti dirimenti _

non compresi nel Levitico, e volea che per buoni , e legit

timi si avessero . e dai Sacerdoti si confermassero tutti li

matrimonj fatti contro le leggi Ecclesiastiche , e Pontificie .

,, Debent Saccrdotes (così Lutero citato da _luvenin Diss. tó.

,, de Matrim. q. 6. c. 1. n. 8. )ea omnia matrimonia confir

mare , quae,oontral Epdesiasticas , vel Pontificias leges

,, fuerunt ‘_contracta , in quibus Papa dispensat , et quae

,, non sunt in Sacra Scriptura expressa ,, . L' accoppiare

_che fa Lutero li due attributi o epiteti di leggi Ecclesiasticbe ,

ePontz'ficz'e , di leggi nelle quali il Papa dispensa, ben dirne»

stra che nel riprovare queste leggi Ecclesiastiche , e Ponti

ficie , intendeva significare le leggi della Chiesa , in quan»

to sottoquesto_ nome di Chiesa 8’ intende il ceto Sacerdo

tale , la cui autorità risiede principalmente ne’ supremi

Suoi Pastori , e Pontefici .

Si aggiunga come ai tempi di Lutero , e nei Secoli an

che prima di esso , per confessione altresì dei nostriAvver.

J)

Page 155: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MA‘FR-‘IMGKÎIO. “139

“ti, }î Ghissrìntgsa°per r Ordine'8aeerddrsl€sóla eserci

tava il diritto‘« di C65'tituiîe impedimenti dirimenn' ,'-' oltre

quelli , Chi‘elfand €9prcssi -nellaîSèritttrra12"'Adùrique‘-Lutee

l'0 nel nèg‘are specialirn'enre‘alla Chiesa’la podestà di stabilire

sifiàtti impedimenti prendeva direttamente di mira quelli!

Chiesa ,“ch’ era sola nel pacifico posseSso di c0stituitli , î0

gliendole‘ imuna la podestà del'cost'ituire colla podestà della

dispensa, inl_ quibus Pa’pa di:pekriztt‘= cosicché l' errore di LutfiL

ro sendo esprclssarnente diretto-contro lì'Chiesa , praut 511‘

n’rdotalem Ordinari caniplecritur , il Concilio di Trento nelr

anatemaltizzarlo canbriizzò in questa-Chiesa contradistìnta

dalJ ceto de’ Fedeli, de’ Principi, e de”MagÌStra-ti fla. p0

destà di costituire impedimenti dirimenti 2"""- "" ‘ i

4.. Si è di già oss'ei‘i‘ato nel Discorso Prelim.‘l"corne il

Concilio nel defi‘nirè Ca’n. 12. i‘clre le‘"c;liiàe’rri2ttimdniali

spé'ttanp a’Giudici Ecclesiastici, eSclnde-ógtri‘pbss'ib'ile Cavil- ‘

laziorre'intorrio al senèo,in cui intese il norfie di Chiesa n‘e’Ca?

n0fli antecedenti . Col nome di Giudici Eccle'siastir:i si d'en'o>

tir evidentemente in quel Canone un foro“ contradistinto da

' nello dei Giudici laici’, tuttocche fedeli ,‘toin'e si,e ivi Spie‘«

gato : “cosicché manifesto si Scorge l’ intento dEI' C0dcilio

altro non essere statofuorchè rivendicare queste ’Caus_e al fo

ro Clericale ‘."‘ Egli è non men manife5to , che intanto "il

Concilio rivendica la cognizione delle cause matrimoniali al

foro Ecclesiastico, in quanto che avea nei Canoni antecéî

denti preservata alla Chiesa la podestà legislativa circa il ma

trim0nio 2‘ Se dunque il Concilio sotto nome di Giùdici Ecl

clesias tici non poté intendere se non Giudici ' del ceto della

Chiesa. , in quanto contradistinta dal ceto de’ Fedeli , Pr‘r’n‘.

cipi , e Magistrati , neppure poté sorto altro significato pren;

dere il nome di Chiesa nei precedenti Canoni; giacché la

cognizione delle cause matrimoniali non può esser propria

de’ Giudici della Chiesa , se non in virtù della podestà della

stessa Chiesa nello stabilire le leggi, che debbono servire di

fondamento , e di norma ne’ giudizj . =' M si‘;. in. ;-‘,

5. Sembra inoltre meritare qualche conSiderazione un

riflesso , che forse non è stato finora bastevolmente avver fil

to : ed è che attesa la moltiplicitài‘ de'Pfincipati , ne’ quali

8 a

Page 156: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

14.0 TRATTATO

è diviso il Orbe terraqneo -, di niun Sovrano in particolare

può verificarsi , che si: altera persona Ecclesiae, vo lendosi'

comprendere sotto_questo nome la Chiesa universale : tutr

to al più può ciò convenire in senso di Launojoa ciaschedun

particolare Sovrano riguardo alle Chiese particolari esisten

ti ne’ suoi dominj . Adunque posta l‘ interpretazione di Lau

nojo , d‘uopo è determinare in seguito se per nome di Chie

sa abbia voluto il Concilio denotare la Chiesa presa nella

sua universalità, oppure i particolari aggregati delle Chiese

particolari esistenti nei rispettivi dominj di altrettanti parti

colari Sovrani . Se si vuole che il Concilio abbia usato il no

me di Chiesa presa nella _sua universalità, egli è chiaro , che

l’ attributo di altera persona Ecclesiaz non può convenire ad

alcun particolare Sovrano , e soltanto porrebbe nel senso di

Launojo adattarsi alla unione di tutti li Principi professanti

la Religion Cattolica; e quindi converrà dire che se la po

.desrà di stabilire impedimenti dirimenti compete ai Sovrani

in quanto sono altera persona Eccksz‘ae, non può una tal po

destà competere ad alcun Sovrano _in particolare , ma dee

onninamente risultare dall‘ unione , o unanime consenso di

tutti li Principi Cattolici . Ora troppo assurdo sarebbe in

primo luogo il pensare, che il Concilio abbia inteso concen

trare la podestàdi stabilire impedimenti dirimen-ti in una sif

fatta unione sempre di sua natura difiicile ad ottenersi , sem

pre varia ed instabile . Seguirà poi sempre altresi in secon

do luogo contro il comune sentimento de‘ nostri Avversarj,

che, se quella podestà dee risultare dalla unione de’ Principi

Cattolici , essa non compete ai Principi infedeli , o etero

dossi , e neppure ad alcun Sovrano Cattolico in particolare,

e-che pertanto a niun Principe spettajure Majestatis .

I Che se non cade in mente sana , che il Concilio spo

gliando se stesso , e il ceto tutto Sacerdorale del diritto di

Stabilire impedimenti dirimenti abbia inteso attribuirlo a

quella immaginaria unione de' Principi Cattolici, come co

stituenti alteranr}>ersonam Ecclesiae , con vibrare di più 1‘ ana

tema contro chi dicesse avere essi , quando che sia , errato

in ciò fare , il colmo al certo della stravaganza sarebbe il

pensare . che avesse piuttosto attribuito quel diritto ad ogni

Page 157: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. _14x

particolare Sovrano .. Sì perché la qualità dial:em Persona

_Ecclerfae non può ad esso competere in senso di Launojo , sei

fl0n riguardo ad un qualche aggregato di Chiese particolari,

si perché non è posSÌbil'e-_ figurarsi , che abbia voluto il Con«

c_xlro sottoporre all‘ anatema chiunque dicesse avere un P'M‘

molare Sovrano errato nel volere stabilire un qualsisia im‘

pedi mento dirimente .

In S_Omma tanto stravagante si palesa per se stessa 1’ in

terpretarione Launojana , che il recente autore dell‘ Opera

mtrtolata : Del Diritto di stabilire impedimenti dirirnmti il Md

trimorzz'o , Ediz. a. in Pavia 178;. non ha dubitato (Vol. 2

Rflgi0flmneflto I. p. 10. ) riprovarla come contraria all’ inten»

zione del Concilio . ,, Mentre esso in pratica, come ivi si di

». ce, nessuna menzione fatta di Sovrani , e colla semplice

ny frase di S. Sinarlu: praeaipi: etc. ha. fatto nuovi impedirncn

,, ti dirimenti; altri ne ha modificati, e ristretti, ed ha ri

,, cusato di prestami a stabilir nulli i matrimonj di figlj di

,, famiglia senza il consenso de’ parenti . Ora una tale con

,, dotta del Concilio ben dimostra , quale sia stata la sua

,, intenzione usando nelle suddette definizioni della parola

,, Chiesa .7 In fatti dopo aver definito, che alla Chiesacom

pere un tal diritto , sottentra il Sinodo ad usarne . Dune

que per Chiesa intender si dee il Sinodo, vale a dire l’unio

ne , e l’ assemblea de’ Pastori Ecclesiastici, il che poi si.

gnifica la Persona Sacerdotnle ,, .

Ed in vero l’ uso , che di questo diritto fece il Conci

lio riguardo a' matrimonj clandestini sarà mai sempre un’ 1' n.

delebile monumento di questa gran verità, che la Chiesa

universale per oracolo di un Concilio Ecumenico riconobbe

in se stessa il diritto_ di apporre impedimentidirimenti , ta,

li da irritare ed annullare ogni contratto matrimoniale ac

tentato in contrario . '

Ma se per confessione di questo moderno Scrittore va

tra e del tutto l‘ interpretazione Launojana , s’ egli è vero ,

e certo , che per nome di Chiesa intese il Concilio la Persona

Sacerd0tale , e se questa sua mente si scuopre ad evidenza

nell’ uso , che fece del suo diritto di costituire impedimenti_

dirimenti , ‘ quale ripiego troverà egli per eludere la mente

3!

9)

,,

'u

Page 158: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

M2 TRATTATO '

del Concilio ‘, e sostenere a fronte ditan\ta'autóritàil noiell

lo sistema prodotto da lui della pretesa: apparente neCessità

del simultaneo concorso c_lellei-dneyPodazrài per israbilir'è lrin‘x‘

impedimento diriinenre? Dico apfareme necessita , poséia*

che sa bene ein come ridurla in progresso ad una mera eSterà

na convenienza , che stante 1' ignoranza dei popoli obbliga

il Sovrano ad intendersela colla Chiesa per togliere idub4

bj , che facilmente si moverebb‘ono intorno alla legittimi

tà di una legge emanata dal solo Sovrano in tal proposito?

ond‘e termina con dire espressamente p; 262. ,, Sarà dunque

,, sempre vero,-che Silpposto non ignorante il popolo, ren-‘

,, desi il concorso simultaneo della Chiesa n0n necessario ,', .

Ed ecco come dopo mille sofistici raggiri , ne’ quali si va

1’ autore avvolgendo nel corso della sua Opera , quel siste»

ma . ch’ ci produce qual novello parto del felice suo meta-"fisico ingegno , altro non è , lche-una mera larva da ricoprire

il puro prerto sistema del De Dominis, e di Launojo, li qua»

li ad esclusione della Chiesa nel solo Principato riconoscono

un vero potere di apporre impedimenti dirimenti al contrat

to matrimoniale . Eppure il Sacro Concilio di Trento per

una parte definisce a chiare note aver potuto , e poter la

Chiesa conslituire impedimenti dirimenti , e confessa per al‘

tra parte 1’ autore contro Launojo potersi al‘nome di Cbiem

in que’ Canoni sostituire altro significato fuor quelle di Per

rana Sacerdotale . -

50 I II. \

Altra :tra*uolta interpretazione della noce Costituire recata

da novello Scrittore.lngiuriori suoi modi verso ier

nmdi PP. di quel sacro Ecumenico Concilio .

Ma se vana e 1’ interpretazione di Launojo ‘, qual altra

mai potrà immaginarsi da oscurare la chiarezza de‘ Cano'ni

Tridentini? Ben ha saputo 1‘ autore ripescarla' ne' misteriosi

nasconding della sua sottile , tuttocchè enti-grammaticale .'

Metafisica . Dalla voce China , il cui naturale , ed ovvio

senso ne’ Tridentini Canoni rifiuta l’ interpretazione Launo-‘

Page 159: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. ' 143

-ÌW _1 _°Î SÎ ‘1‘ÌVOÌSC alla \ voce Comtituere .usatafda PP. Tri

;d6fl_flnl r. 51_ CI?» sempre creduto , ed al certo ee’l credevaf

no; IÎP. Tridentini_, che questa voce Con:tituere adoperata

6561 dOVCSSQ significare ciò , che in volgare si dice Stabi;

MQ ' Or sappiate: discreti leggitori, essere questo un me

ro 1832.11300 Sappiate ( così nella nota pag., 216. ), che con

questa voce Comtituen il Concilio di Trento non altro di

I4394°59W per la Chiesa intorno agl’ impedimenti , 8‘!

Dpfl che '11. diritto d’ingiungerueqagfi precetto alla Società Cri

th’ana . VI pan-à forse alquanto oscura questa ingiunzione

di un quasi precetto . Ma si è preso 1‘ autore il pensiere di

spiegarne in più luoghi la significazione , vale a dire , che

ucst0 quasi precetto consiste nel diritto , che ha la 011 iesa

. i. proporre impedimenti con tali motivi di convenienza,

dignestà , di decenza , che debbano muovere la religione

de’ Sovrani a stabilirli colle loro leggi. Ecco spuntata in fine

la genuina intelligenza , che nascosta , e sepolta giacque da

due secoli e più sotto la corteccia della parola C0n:tituefe

ne‘ Canoni Tridentini . Se così non l’ intesero ue’ buoni

Padri , .tal sia di loro: non erano metafisici ; i sublime

della metafisica di troppo s’innalza sopra i bassi concetti de‘

Lessici , e de’ loro Glossatori . Dio buono ! Finaquando la

scaltra impostura farassi giuoco della credulità de’ semplici !

Adunque basterà lo scambiare a capriccio , e il mutare il

significato delle parole per istravolgere l’ irrefragabile au

torità delle più espresse definizioni di un Sacro Ecumenico

Concilio 2 ,13 ' t

> Ma pure uno de’ motivi, per li quali riprova l’autore

l‘ interpretazione Launojana, egli è perché il Concilio assai

chiara. dim0stra la sua mente nell’ uso . che fece dell’ auto

;ità , che si attribuisce a se , e alla Chiesa di apporre impa

dimenti dirimenti; eppure questo motivo si volge diritta

mente del pari contro la nuova. sua interpretazione della vo

ce Comtituere , ch’ ci pretende sostituire alla interpretazio

ne Launojana della voce Chiesa . Nel Captx. de Reform., in

cui fece uso il Concilio di questo suo diritto , non si conten

fa I ingiuugere un quasi precetto , ma con solenne Decr_etcr

dichiara, e rende nulli, ed irriti li matrimonj clandestini :

u..

Page 160: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

14.4. T R A' T 1T A T O

,, Qui aliter‘, quam praes’eiite Paroeho , 'vel alio Sacerdm

,, te , de ipsius Parpchi , seu0r'dinarii licehtia -,‘ et duo'bùs

.,, vel tribîis -tes‘tibus , matrimonium contrahere - attenta:

,, bunt , eos S. Synodus ad sic contrahcndurn omnino in

,, habiles reddit , et hujusmodi contractus ir‘r'itos, et nul

,, los esse'decernit , ' prout eos ‘praesenti Decreto irritos fa;

,, Cit, etan'nullàt,,. > ' ‘ "" ‘ '- ’ '

Duro intoppo al suo sistema incontra 1‘ autore in q‘ue

ste parole inbabiles-reddit . . . . irrita: fizcit , et annullat; n‘è

punto lo dissimula . Duro intoppo , e si duro , che per sof

montarlo altro mezzo non gli è rimasto , che farsi corag‘

gio , - e deposto ogni velo di rossore avventarsi a trasfor

mare colla più indegna-, irriverente , anzi contumeliosa de

risione i venerandi Padri di quelSacro Co'nsessov in altrettan

ti miseri Legulej .' Sento non potermi conciliare fede se non

col porre il proprio testo dell’ Autore sotto gli occhj .

., Vero è bensì ( così egli nella nota p. 21‘]. ) , che

,, all’occasione del nuovo impedimento della clandestinità

,, ha il detto Concilio usata una frase molto più avanzata

',; del semplice Constituere , dÎCend‘o ( Sess. 24. de Reform.

,, Matr. C.‘1'. ) eos S. Synodur ad sic cofitrabendum omm‘no inba'

,, bi)?! reddit , et bujusmodi con!r'actus irritor, etnullos erre

,, decerm't , prout eo: praesmtz‘ Decreto irn'tosfizcit , et annul

-,, la: . Queste frasi prese specialmente nel suo complesso di

,, notano un atto non di semplice precetto di nullità, ma di

,, diretta annullazione e sul contratto , e sulle persone}

,, inabilitandole acontrarre;quindi dimostrano,che l’opinione

,, dei PP.« di quel Concilio era ben diversa dalla mia esposi

,, zione,, . ‘ Î

Ecco già un sol-enne Decreto , venerato da tutta la

Chiesa , anche ove non fu promulgato , ridotto alla classe

di mera opinione -. ‘ -

,, Ma , segue 1’ autore, colla medesir‘nasincerirà, con

,, cui nulla dissnnulodi quanto? può pregiudicare alla mia

,, opinione , con altrettanta debbo rispondere alla presente

,, difficoltà . Primieramente nessuno mi potrà porre in dub

,, bio , che il carattere augusto d’ infallibilità , che è pro

-,, prio de’Concilj Ecumenici tuttosi contiene, esi ristrin

Page 161: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. '4-5

s;‘ .ge nelle decisioni dommatiche , non già nelleleggi - - . -

,, Voglio dire con ciò , che quanto pregiudicherebbero al

._, la mia opinione le parole di un Canone domina ticonzltret:

,, tanto intatta , e limpida può essa rimanere a_fr_onte dl

» qualunque opposizione le facciano le sempllCl Parole

,, d’ una legge ,, . _. .

Sicché; prescindendo dalla infallibilità , di cui dlfwl

a suo luogo , 1’ opinione di un privato potrà stare a fronte

di un sentimento ne‘ suoi chiari e giusti termini-espress° da

un Concilio Ecumenico . Chi può non ravvisare in un tale

ardimento quell’ eccesso di presunzione , che lo _splrlî0 dl

novità suole infondere negli animi de’ suoi seguaCl?

,, In secondo luogo , segue 1’ autore . Ilflett°’ Che

” queue grandiose espressionidi irrita: fflfiî, 6’ lmm‘u‘“ "C'

» usate in detta legge dal Concilio non.p0559no,finalmemc

» avere , anche in senso di que’ PP. , altroergmfic_ato , che

,, quello puramente di un precetto , chficchè ne ma del lo

,, ro material senso . Imperocchè se i PP’ aV_e_ssero crcciuto

,, d’ aver con quelle frasi veramente annullati 1 contratti , e

,, inabilitate le persone a farli , e ciò direttamente senza ul

,, teriori condizioni , siccome in se stesse significano le p2

,, role della legge , non avrebbero poi p0tut0 , appen2;

_,, sciolto il Concilio, tutti unanimemente riconoscere validi

,, i matrimonj clandestini, dovunque la. Podestà Secolarfi

,, non ha voluto alla legge Ecclesiastica uniformarsi , ed 01'

,” dinarne a’ suoi tribunali l‘ esecuzione . Convien dunque

,, dire , o che iPP. del Concilio colle frasi ad contra/semini”

,, inbabz'les reddit . . . . . irrita: fizcit , et annulla; etc- non

,, hanno inteso altro che di vieppiù esprimere un precetto .

,, onde fossero annullati codesti matrimonj ; 0 che sono lo

,, ro sfuggite queste frasi come stil di Curia, e modo can

., celleresco d’ esprimersi ; o che finalmentene hanno ric0"

,, nosciuta subito dopo il Concilio la poca esattezza , e Il?

,, hanno quindi dissimulata la contravvenzione ,, . _

Anzi convien dire, ed è vero assolutamente , eh

T

e i ri

pleghi proposti dall’ autore quanto frivoli sono in se stessi e

ed metti a sciogliere la difficoltà , altrettanto ingiuriosi so

no ver'so l Venerandi PP. del C0nmho . A dimostrare la ve

»__

‘HK

Page 162: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

146 > T R A T‘ T A T O

rità del primo ripiega basta una occhiata alla clausola , che

termina il Decreto . Decernit ima er , ut bujusmodi Decre

tum in unaquaque Parocbia tuum ro 141' post trigirtta dies babere

incipiat , n di: prima:publicationis in eadern Parocbt'aflctae nu

merandor . Se il Concilio volle , e dispose , che il Decreto

non cominciasse ad avere il suo vigore in qualsisia Parocchia

se non dopo trenta giorni dalla pubblicazione , che se ne

fosse fatta in essa Par0cchia, doveano i PP. sciolto che fu

il Concilio in virtù dello stesso Decreto aver per validi li

matrimonj clandestini , che si fossero contratti, prima che

si fosse eseguita la pubblicazione a tenore del medesimo .

Così la forza del Decreto dipendeva bensì dalla condizione

voluta dal Concilio , cioè dalla pubblicazione da farsene in

ciascheduna Parocchia , ma non mai dalla condizione insi

nuata dall’ autore , cioè che dalla Podestà Secolare ne fosse

ordinata l’ esecuzione a’ suoi Tribunali . Ed in fatti ponghia

mo , che in taluno di que’ paesi , ne’ quali benché soggetti

ad un Sovrano infedele si permette , o tollera la Religione

Cristiana , si fosse in una qualche Parocchia pubblicato il

Decreto, certamente i PP. Tridentini non avrebbono dopo

il trentesimo giorno dalla pubblicazione avuti per validi i

matrimonj , che vi si fossero clandestinamente contratti .

Eppure non vi sarebbe intervenuta la condizione insidiosa

mente insinuata dall’ autore , cioè che la podestà Secolare

ne avesse ordinata l’ esecuzione a suoi tribunali . Ed in ve

ro qualunque volta si eccita un qualche dubbio sulla validità,

0 invalidità di un matrimonio clandestino contratto in tal o

tal parte della Cristianità, si cerca unicamente, se il Decre

to del Concilio sia stato o nò pubblicato nel paese , di cui

si tratta , senza cercare innoltre se dalla Podestà Secolare ne

sia stata ordinata l’esecuzione a suoi tribunali . Onde ap

pare come in tutta la Chiesa cotesto giudizio di validità si

ragguaglia unicamente alla condizione decretata dal Triden

tino , senza riguardo a quell’ accettazione della Podestà Se

colare , da cui 1’ autore vuole , che dipenda la forza: del De

creto . Errore che si oppone non ad una semplice opinione,

ma all’ universale regola , e credenza del Cattolicismo .

Ne convien dire in secondo luogo , che alli PP. del

Page 163: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 147

COIIGÌlÌO Sfitggite siano quelle frasi come stil di Curia . Non

maifu adunanza , che raccogliesse tanti, e si eccellenti Pre

lfltl , e Dottori di ogni Nazione , forniti di si profondo 52:

pere in ogni parte dell’ Ecclesiastiche dottrine ; e ben Si sa .

che il punto della clandestinità in particolare fu discusso con

singolare ponderazione. e maturità , e steso in seg_uit_0Decreto non a modo cancelleresco, ma conforme alii princ1

pj , Sulla scorta de’ quali fu regolata la decisione .

Ne convien dire finalmente , che i PP. ne abbiano su

bito dopo il Concilio riconosciuta la poca esattezza . e qum- '

di ne abbiano dissimulata la contravvenzione . Questa è una

mera visione dell’ autore smentita dalla costanza , con qui

segUÎtafon0 urliversalmentei Vescovi in tanti ConciU P1:0Vm‘

Cieli , e Sinodi Diocesani a promuovere per quant° f“ m 10'

r0 potere l’ osservanza del Decreto Tridentino -

S.

Assurda idea dell’ annullazjam remm dal medesimo .

III.

Ma che diremo quando venga 1' AUIOIC 9- dimOSÎTQ-TCÌ

con idee chiare , e distinte non essere 1’ annullazione de’ ma

trimonj cosa possibile a farsi ; che però tentò il Concilio

una vanaimpresa , se si crede potere annullarli? Sentiam°

io p. 203.

J)

,,

9’

3’

, o

9!

J!

9’

,, Ma per ben intendere questo punto convien togliere

ogni inutile mistero di parole . Si abbandoni cr ore. la

fraseologia ordinaria de’ Canonisti , e de’ Teologi , e €011

parole chiare si fissi una giusta idea di ciò , che sia ammi

lozione di matrimonio . Egli è certo , che non si annulla

il fatto , vale a dire , che non si ottiene , che la romeS

sa espressa non sia espressa . Non si annulla la PromeS-_

sa istessa in quanto atto della volontà,il che non sarà ma!

in balia di alcuna forza umana, e quantunque sia sta-ta

usata da grandi Uomini _, e dal Concilio di Trento isl65’

so la frase di inabilitazione de’ Contraenti , ella è però

frase da Canonista, che vuol essere intesa, com’ essi 1’ in

tendevano , vale a dire nulla di chiaro , e di preciso al di

T 2

Page 164: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

148 TRATTATO

,, là d’ uno zergo Scolastico il meno erroneo , che abbiasi

,, saputo immaginare , come si può comprendere dalle

,, lunghe contestazi0ni ; che a questo proposito si fecero in

detto Concilio , e per disteso narrate dagli Storici. Fi

nalmente non si può dire nemmeno , che il tutto consista.

,, nell’ annullare l‘ obbligazione d‘ osservare il contratto

,, matrimoniale , perché con ciò si direbbe troppo poco ,

,, nè la cosa corrisponderebbe al fatto : mentre il solo toà

,, gliere ad una“ promessa 1’ obbligazione non inchiude il

,, preciso obbligo di non osservarla; siccome avviene ne‘

,, contratti matrimoniali per legge annullati . Ciò posto io

dico, che l’ annullazione di un matrim0nio proveniente

,, da un’impedimento dirimente consiste non nell" essere in

,, trinsecamente nullo , ma nel dover essere considerato co

,, me nullo . ( Parlo di-matrimonj , che nulli non siano per

legge di natura. . ) Di fatti osservo , che codesti Conju

gati si considerano come concubini, quantunque sia stato

ben diverso dal concubinato il loro contratto . Sono pu

niti come rei, quantunque ignorando la legge non ab

biano commesso alcun delitto . Sono costretti a separar

si , quantunque la loro unione non abbia 'un‘ origine ab

bominevole. Si considera la loro prole illegittima, quan

tunque ben diversa da quella,‘ che nasce senza contratto ,

e per opera di delitto . Ora se tuttele primarie conseguen

,, ze d’ un impedimento dirimente consistono nel conside

,, rare , come reo chi è innocente , come obbrobrioso

',, chi non è tale , ben si vede , che dunque la base di tutto

,,' ciò debbe essere una considerazione diversa dal fatto , il

»,‘-,‘ che nel caso nostro è il ‘considerare‘un matrimonio fatto

,, come se non fosse fatto,,- . ' 1

Tralascio di osservare la'poca esattezza dell‘ autore nel

porre il matrimonio sotto il genere de’ contratti di promes‘ _

se ,' le quali hanno riguardo di lornatura al futuro , laddo

ve nel matrimonio per mezzo di un consenso de praeserzti si

_ forma 1‘ unione de’ anjugr , cosa ben diversa da una pro

messa , quale sr convrene agli Sponsali . "- ‘

Ne più vr ha di esattezza nel fine di questo lungo trat

to , in cui 1’ autore appresenta fra le primarie conseguenze

3)

’)

a:

1’

Q!

’,

i)

S}

S)

3’

I)

Page 165: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. M»?

di un’impedimento dirimentc il considerare come reo chi ‘eimzo- ‘

cente , e ciò sul falso supposto , che siano considerati , C

puniti come rei , ed Obbrobriosi quegli, che in bu0m- fede

contraggono un matrimonio -nullo sotto un’impedimento di.

rimente , che ignorano . Onde apparisce la vanità dell‘ ar

gomento, che ne deduce , val a dire che siccome effetto è

di un matrimonio contratto sotto un’impedimento dirimen

te il far“ considerare come reo , chi non e reo , così anco_

ra effetto sia dell‘impedimemo dirimente il far considerare

come non fatto un matrimonio realmente fatto -

E qui prima d’ imprendere un qualche esame delle ra

gioni, che adduce‘îh prova del suo assunto , osservo , co

me egli almeno non diss_ente, che vi sieno de’ 1mtrimonj

eli'ettivamente nulli per legge di natura : Il che mi dà luogo

di premettere , che qualunque ragione possa egli addurre ,

onde provare l’efl‘ettiva nullità di un matrimonio- contratto,

per esempio , nel primo grado di consanguinità. in linea di

retta , che non può negarsi essere impedimento dirimente

fondato sulla legge di natura , potrà anche applicarsi alla

nullità di un matrimonio contratto sotto un qualunque im

pedimento diri'mente costituito da legittima autorità , qual

si e quella della Chiesa . '

_fOra passiamo a discutere? brevemente le ragioni addot

'te dall' autore in prova del suo assunto . ,, Egli è certo , di;

,, ce egli, che non si annulla il fatto , vale a dire , che non

‘,, si ottiene, che la promessa espressa non 812 espressa ,, .

Verissim‘a è“ questa proposizione , ma è vera ugualmente nel

caso di un matrimonio attentato contro la legge di natura';

‘Bppuk'non fa , che non sia effettivamente nullo un tal ma.

trimonio , 2'.’ ,, Non si annulla lapròm-essa Messa. in qua".

,, to atto della. volontà . ,, Certo è che non può farsi, che

un’ atto di volontà non sia atto di volontà , ma ciò si verifi

ca del pari nel Caso del matrimonio. attentato contro‘ la leg.

gc di mm“; ';{ eppure non basta ad Impedire la nullità di un

tal matrimonio . Addute Per terza ragionc‘non P0tersi dire,

che il luttof0nrista nell’ annullare l’ obbligazione d’ o;;er.vare il

contratto matrimorzz’ah , perché con ciò si direbbe troppo poco,

mi la cosa corriqonderebbe olfatto , mm”: il solo togliere ad

\

Page 166: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

x50 TRATTATO

una promessa l’ obbligazione , non include il preciso oóllzlgo di

non osservarla .

Ma non avverte, che l’ effetto dell’ impedimento di<

rimente consiste ad annullare non solamente 1’ obbligazio

ne , ma il fondamento stesso dell’obbligazione con impedi

re, che l‘ attentato contratto produca quel vincolo d’unio n

coniugale , in cui consiste il matrimonio , onde anche na

sce 1‘ obbligo di astenersi da tutto ciò , che non può esser

lecito , se non a chi ha contratto un vero , e legittimo ma

trimonio . E sembra in vero cosa strana , che l' autore no

stro si mostri si fattamente restio a non voler capire in fatto

del matrimonio ciò , che in fatto d‘ ogni sorta di cantratto

volgarmente si capisce senza difficoltà da ogni uomo di sano

intelletto . Niuno si mostra difficile a capire , come sebbe

ne non possa la legge annullare l’ atto della volontà nella

promessa o clonazione , che faccia un minore di un suo fon

do ad un’ amico contro il prescritto della legge , ciò non fa,

che trattandosi di persona , e di cosa sottoposta alla dispo

sizione della legge , non possa questa inabilitare il minore a

trasferire il dominio del fondo , ed annullarne la donazione,

talche quantunque persista nel preteso Donatore la volontà

di abdicare da se il dominio, e trasportarlo néll’ amico ,

non abbia però quella volontà forza , e valoreda operare un

tal trasporto; cosicché ingiusto detentore sarebbe il Dona

tario , se in virtù della donazione fattagli dal minore si met

tesse in possesso della cosa donata . E così avviene di un ina

trimonio contratto sotto un qualunque impedimento diri

mente stabilito dalla Chiesa .

Più sorprendente ancora egli è , che non abbia l’ auto-l

re avvertito l’ enorme assurdo , risultante da quella sua

massima , che l’ annullaz_inne d’ un matrimonio proveniente da

zrn’imjredimente dirimen te consiste non nell’ essere intrinsecamen

te nulla , ma nel dover essere considerato come nullo . Scoperta

che sia, e dichiarata la nullità di un matrimonio proveniente

da un’ impedimento dirimente , si concede alle parti la li

bertà di convolare ad_altre nozze ; questa facoltà e autenti

camente riconosciuta , ed approvata dalla Chiesa in tutta la

Cristianità , mentre la Chiesa presta il suo ministero alla \

Page 167: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. m;

CCleI'QZÎOI’IG di Slflìtt€ I_lOZZC , e ne sostiene la legittimità .

Ora se l‘ impedimento dirimente non rendesse il matrimonio

intrinsecamente nullo , adunque rimarrebbe tu ctgvia intrin

secamente intatto il vincolo conjugale fra le Parti unitesi

sotto l’ impedimento dirimente; e non ostante la dichiarata

nullità sarebbono ancora intrinsecamente ed attualmente

veri Conjugi . Adunque la Chiesa col concedere loro la li

bertà. di passare ad altre nozze , e coll’ approvarle . Sareb‘

be caduta universalmente in questo gravissimo errore , che

que‘ Conjugi potessero legittimamente contrarre ciascun da

per se un nuovo matrlmonio , mentre sussiste intatto il vin

colo conjugale precedentemente contratto daess i - Mostruo

sità , che abbastanzaditzhiaral‘ erroneità. di un sis tema, per -

cui verrebbe la Chiesa convinta. di un' eccesso , che, non

p0tendosi senza eretica’re bestemmia imputarsele , fa , che

debba ridondare sul sistema quella macchia di errore , che

in niun modo può cadere su di essa .

Abbiamo fin qui vedute le maniere tenute da’ nostri

AvVersarj per eludere il significato delle parole usate dal

Tridentino ne’ suoi Canoni . La prima di Launoîo , il qua.

le crede buon parrito lo appigliarsi alla voce Chiesa , e tra.

sportarné il significato dal ceto Sacerdotale al _ceto de‘Fede.

li , in quanto comprende li Principi , e Magistrati, come

costituenti l’ altra persona della, Chiesa .

L' altra dell’ autore del novello sistema , che costretto

di abbandonare la troppo violenta interpretazione Launoja.

na stimò doversi rivolgere alla voce Comtimere , quasicchè

non fosse un’pcggiore srravolgimento di quello di Launojo

il voler disnaturare il vero , e legittimo senso di quella voce

per farle significare la semplice ingiunzione di un qumi Pr,.

tetto, che poi ridotto ad un semp ice diritto di rappresen

tanza , e di esortazione da farsi dalla Chiesa al Laico , COI.

lima per altra. via allo stesso intento di spogliare la. Chiesa

d’ogni potete di'costituire impedimenti dirimenti, e tutto

riporlo‘sotto la. disposizione della Podestà Secolare -

Non era per altro possibile , che i nostri Avversm-j non

sentissero in loro coscienza la vanità,ed insussistenza di siffat.

ti ripieghi . Che però hanno tentato apprgliarsi ad altro spe

Page 168: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

152 \ TRATTATO

cliente . per cui rimanendo anche le voci del Tridentingo nel

ossesso del proprio loro significato , si venisse a snervare

la forza delle sue Definizioni , e degli anatemi vibrati contro

Il Dissenzienti . .

Consiste il nuovo stratagemma in voler , che ne’ Ca

noni Tridentini si abbia da fare una distinzione tra quelli,

che cadono sul Domma , ai quali confessano non potersi

contraddire senza errore , equelli , che pretendono cadere

soltanto sulla disciplina , ne’ quali pertanto altro non si con.

tenga fuorché una qualche legge , che mai non può vestire

il carattere di articolo di fede . Ma prima di venire alla di

scussione di questo punto, d'uopo è , conforme al piano

propostoci,mettere in vista un terzo raggiro immaginato da

un moderno Scrittore anonimo sul tenore del Canone Tri

dentino , per isvolgerne il naturale ovvio significato .

s. IV.

Terzo raggiro di altro anonimo Scrittore per irtrauolgere

l‘ intelligenza de’ Cottoni Trideutt'tzi .

Ne men infelice , e più inetta anc0ra può dirsi la stra.

na fantasia dell’ autore del libretto intitolato (Diritto libera

del Sovrano sul matrimonio, senza data di luogo, nè di anno ).

Vuole questi p. 16- , che dal Can. I. del Concilio di Trento

Sess._24. s’ inferisca bensì , che Cristo abbia imrz'tuito un Sa

crammto per il matrimonio , ma che non abbia elevato il ma

trimonio ad. essere Sacramento . ,, Ed affinché (così egli ) la

,, cosa meglio sia spiegata dirò ,. che altro è istituzione di

,, Sagramento , altro è che Cristo avesse elevato il matri

,, monio a Sagramento . In primo luogo, se riguardiamo

,, le parole del Concilio di Trento , disse , che il Matrimo

,, nio sia istituito da Cristo . Dunque il Concilio parla d‘i

,, stituzione , e non di elevazione . Ma Cristo non istituì il

,, matrimonio ; dunque deve intendere il Sagramento , che

,, stabilì per il matrimonio . Non elevò il matrimonio a Sa

,, gramento , perché se ciò avesse fatto , oltreché il Conci

,, lio l‘ avrebbe espresso , avrebbe data la podestà a‘ Con

Page 169: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO". 153

_,, traenti di amministrare un Sagratnento . ,, Cosa ch’ ci

pretende essere contraria. alla dottrina dei Padri '.

Non è da ridere,ma da compiangere la miseria dell'Uo

mo nel vedere fino a quel Segno lo spirito di errore capace

sia di stravolgere le facoltà dell‘ intelletto umano . Dice

1‘ autore in primo luogo , che a riguardare le parole del Con

cilio di Trento debba dirsi , che il matrimonio sia stato isti

tuito da,Cristo , e tosto soggiunge , che pure Cristo non

istituì il matrimonio . Adunque già dovremo dire, che sep

pe il Concilio tale scelta fare delle sue parole , che a chi e

riguarda appresentano una patente falsità: cosa. che quanto

disonorante sarebbe per il Concilio , se fosse vera , altret

tanto disonora chi l’ avanza contra ogni verità - Ma prima

di porre sotto gli occhj de’Leggitori le parole stesse del Con

cilio non men giuste , e misurate , che piane ed intelligibi

li a chiunque le miri con occhio sano ,‘ veggiarno il razioci

nio , che ha saputo ritrarne la sottigliezza dell’ autore .

” A riguardare le parole del Concilio Cristo ha istituito il

,, matrimonio; ma pure Cristo non ha istituito il matrimo

,, nio . Dunque si dee intendere , secondo il Concilio , che

” Cristo ha istituito un Sacramento per il matrimonio ,, .

E che? Da questo che il matrimonio sia stato institui

t0 prima di Cristo fatto Uomo , come segue mai . che a

Cristo non sia piaciuto sollevare il matrimonio .all’ essere di

Sacramento ? Fu in vero il matrimonio institurto dalla pri.

ma origine , e nell’ instituirlo volle Iddio imprimcrvi l‘ au

gusto segno della unione di Cristo colla_Chiesa . Cristo vi

aggiunse l' eficacia di produrre la grazia in Clll.C01'l trae que

sta unione eonj ugale sorto le condizioni prescritte , ed ecco

il matrimonio sollevato alla dignità di Sacramento . Egli è

dunque assurdo il fingere , che Cristo abbia fatto per il ma.

trimonio un Sacramento , che non è il matrimonio , ma

una cosa distinta dal matrimonio , e che lascia il mamma.

ni0 nel puro essere di semplice contratto naturale , e Civile,

Anzi siccomc il segno della unione di Cristo alla’Chiem è

intrinsecamente riposto nella unione conjugalc , ossia nel

matrimonio :in ,se stesso , e non in alcuna cosa disgiunta da

esso , così avendovi Cristo aggiunta 1’ efficacia Si produrre

>.

Page 170: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

154. TRATTATO

,Pl

la grazia, fece , che col contrarre l’ unione conjugale . e col

ricevere in essa il segno della sua unione colla Chiesa , si ri'-i

cevesse un segno produttivo della grazianrale a dire un'vero,

e proprio Sacramento. E siccome questo segno risiede intrin

secamente nell’atto stesso, in cui si forma quell‘union conju

gale , che e quella . e non altra, che rappresenta l' union di

Cristo colla Chiesa: Cosi ben facilmente s’ intende , come il

matrimonio sebbene da principio instituito come contratto ,

fu poscia quello stesso da Cristo instituito come Sacramento,

facendo , che quello , che prima era soltanto contratto ,

accompagnato però di già da un certo religioso Carattere , 7

fosse un vero e propriamente Sacramento per li battezzati,

che il ricevono sotto le condizioni prescritte .

Ora veggiamo qual senso appresentano le parole del

Concilio a chi ben le riguarda . Sono queste riferite dal-1‘

autore medesimo: ,, Nel Can. I. dunque dissero ( i Padri)

,, Si qui: dixem't mtrimozzium non essevare , et proprie unum

,, ex septem legis Evangelicae Sacramenti: a Cbristo Domino in

,, stitutum etc. ,, e tosto soggiunge , che: ,, Se in questo

,, Canone si fosse detto , Sacramentmn matrimonii in cambio

,, di matrimònium , ogni questione sarebbe finita ,, cioè che

non rimarrebbe luogo da dubitare, che il matrimonio sia

stato instituito Sacramento da Cristo . Ma forse no‘l dice

apertamente il Concilio per chiunque intenda un poco di

latino? L’ espressione sopra riferita del Concilio non è la

stessa , che se avesse detto: ,, Si quis dixerit matrimonium

,, non esse unum Sacramenturn ex septem Sacramentis a Chi

,, sto Domino institutis,, onde s' intenda, che se il ma.

trimonio è uno de’ sette Sacramenti instituiti da Crisro , egli

è dunque anch’ esso un Sacramento instituito da Cristo?’

Che però se non frappose la parola Sacrammtum fu per evi

tare una inutile ripetizione di una parola , che vi risaltava

da se stessa. E non l’avea'gia espressamente enunziato nel

capo di Dottrina immediatamente premessa al Canone ?

» (311m igitur.matrimonium in lege‘E'vangelica veteribus

,, connubiis per Christum gratia ptaeste't ,‘l merito inter no»

,, vae legis Sacramenta arinumeraudu'm , Sancti Patres no-‘

a. .Strin Concilia, et universalm Eccles.1aetmd1txosemper

Page 171: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATR;IMONIO> 155

',, docuerunt» .‘ Dire che il mat'rimonio è ann0verato da’

Padri, daConcilj , dalla Tradizione della Chiesa. fra i 5‘.»

cramenti della nuova legge , non è lo stesso , che il dire .

essere il matrimonio un Sacramento della nuova legge ? Dl

più . Cita il COIICÌlÌO in Prova, di questa Verità il TESIO d€ll'

Apostolo: 'Sacrammtum hoc magnum est : E 0 autem dico in

Chrirto , et in Ecclesia . E questo il dice l‘ Apostolo del ma

trimonio in quanto segno dell’ unione di Cristo, e della

Chiesa , qual fu dalla sua. primitiva instituziqne . Onde se

condo il costante insegnamenr0 della Chiesa q nel matrimo.

nio, che fu Sacramento in lato rema sotto la legge di mm!

‘Ia, C la legge SCIÌÌÌ3 . fu nella legge Evangelica innalzato

-da Cristo all’ essere di vero e proprio Sacramento , c0me si

è spiegato nella Prima Parte , ove anche 81 è dichiarato, co

me questa ragion di Sacramento sussiste del pari non solo

nella più comune , ed autorevole sentenza, che denei Con

traenti per Ministri del medesimo , ma ancora di qdegli,

che hanno per condizione necessaria la benedizione , o in- '

tervento del Ministro .

E qui giudicherà il saggio Leggitore quale sia la più stra

na fra le interpretazioni, con cui hanno impreso i nostri Av

versarj di stravolgere la naturale , piana , ovvia intelligeria

2a delle voci usare da‘ PP. Tridentini ne’ loro Canoni , o

quella di Launojo col voler, che per lo nome di Chiesa deb

basi intendere la podestà Laica , o quella del moderno Ca

nonico , che tolto alla voce Comiituere il suo significato

di stabilire, vi surrogò il peregrino concetto della ingiun

zione di un quasi precetto , che si riduce alla facoltà di pro.

porre un progetto di legge: 0 finalmente quella del _Ter20 re.

cente Anonimo , che prende in parola 1 PP. Tridentini , per

aver detto matrimonium in vece di Sacrammtum matrimoniz' ,

innn luogo ove espressamente annoverano il matrimonio fra

iSacmmenti . E non dovrà meritamente aversi per dispera.

ta una causa , che altro non ha da afFacciare , fuorché la

stravagante serie di siffatti sofistici infingimenti , Peggiore

1’ un dell’ altro . ‘ ' '

Ora passiamoalla discussione dell’ altro Capo delle ca.

villazioni, cui si ripiegano gli Avversarj per eludere la for.

a.

Page 172: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

156 TRATTATO

za de' Canoni Tridentini col detrarre loro il carattere . ed

in conseguenza 1' autorità. di Canoa: Dommaucr .

g. v.

Illusione di Launqu nella distinzione , che riprende ad insinua»

re tra li Canoni Domatici , ed i premi disciplinari del

Concilio di Trento relativamente al matrimonio .

Comincia Launojo a spiegarsi in quel suo famoso Trat

tato p. 1. art. 3. cap. 14. espressamente intitolato , Galeam

praemunitio etc. ivi s' introduce con dire: Sunt Theologi,sunt

,, Jurisconsulti , sunt et quidam alii , ui simul atque Con

,, ciliorum Canones, èt Decreta Ponti%cum de re quapiam

,, edita reperiunt , non altius inquisita re statim colligunt ,

Canonum , et Decretorum materiam ad Sacerdotalem

Ordinem primo et per se pertinere , eamque a Civili Ma

gistratu abalienandam prorsus esse . Id autem hominum

,, genus falli, atque errate demonstrandum est : demon.

,, stro breviter ,, .

Prego chi legge a stare attento al modo , con cui pro

cede Launojo nel corso de” suoi ragionamenti, come dopo

un' inutile sfoggio d' erudizione per provare ciò, che da

niun si contrasta , esservi tali Canoni , e Decreti Pontificj ,

che vertono sulla Disciplina , se ne vale , concludendo da

particolare a particolare , che tali pure debbano aversi li

Canoni emanati dal Tridentino in proposito del Matrimo

nio . Seguitiamo : ,, Quin manumissiones juris sint Princi

,, pum nemo sane dubitare potest. Constantinus tamen ma

,, numittendi potestatem Episcopis concessit, ut in libro 1.

,, Jusrinianaei Cod. tir. 1 3. traditur ,, . E qui riferisce due

leggi dell‘ Imperatore inserite nel Codice , con soggiunge

re : ,, Sozomenus testimonium praebet his legibus in lib. r.

,, Historiae c.9. ,, Constnntinm tre: lege: tali: , qni5us decre

,, vi: , u! omnes , ai in Eccleriis men! testimonio Sacerdot'um

,, libmmi donati, in Remjmólicam Romrmam adsorz'bermtur ,, .

Si noti come dalle riferite leggi di Costantino , non me

no che dafl‘ estratto , che ne dà Sozomeno , chiaro appa

I)

,I

Page 173: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. I51

risce . che l‘oggetto di esso non cm di concedere a‘ Vescovi

il diritto di afl‘rancarequai diritto ebbero ab antico iPadro

ni verso i loro Servi, ma di ordinate in testimonio della rive

renza , Ch‘ei portava alla Chiesa, che quei che fossero affran

cati nella Chiesa dai 1010 Padroni sotto l’ assistenza dei Ve.

scovi, godessero de’ diritti della Cittadinanza Romana , non

meno che se nell’ affrancamento si fossero praticate le solen

nità prescritte atal efl‘etto:,, Qui religiosa mente in Ecclesiae

» gremi0 Servis suìS meritam concesserint libertatem , can

,, dem eodem jure donasse videantur , quo Civitas Romana

,, solemnitatibus decursis dari consuevit : sed hoc dunta

,, xat bis, qui sub aspectu Antistitum dederint , placuit rela

,, xafi ” o ,

Così la seconda legge nel Codice , da cuî apparisce ,

che ivi non si tratta di podestà di affiancare da concedersi

a' Vescovi , ma di privilegio , per cui 1’ afi’rancarnento fat«

to nella Chiesa sortisse lo stesso efl'etto , che se fosse fatto

colle solennità solite praticarsi. Eppure non si vergogna L9.Uw

nojo di stravolgere immediatamente sotto gli occhi di chi

legge 1’ intento , e l’ oggetto di quelle leggi , soggiungen.

do: ,, At Fpiscopi post jus manumtttendi ab Imperatore sibî

,, concessum de manumissionibus perinde santerunt Cano

,, d\:s , ac si manumittendipotestas sibi jure proprio quae

,, sita , vel divinitus data esset . Id testantur Synodi , qua

,, rum Canones sequuntur ,, - Veggîamo se que‘ Canoni ap

presentano veramente quel senso, che vorrebbe LaÙunojo far

ci ravvisare in essi , cioè , se in que’ Canonrl: Vescovi si at

tribuiscano la podesu\ di affiancare . come conceduta loro

da Dio . . .

Si gira in primo luogo il Can. 7. del Concrho Amusic,

I. ,, In Ecclesia manumissos , Ve] P'=r tcsmmenmm Ecclesiale

,, c0mmendatos , si quis in servitutern , vel Obsequjum ,

,, vel ad colonariam conditionem imprimere tentaverit, ani

,, madversione Ecclesiastica coerceatur ,, . Forse qu) si fu].

mina l‘ anatema contro chi dica non aver la Chiesa la pode.

stà di affiancare ? Più sinceramente Vlen rappresentato 1’ in

tento del Canone dal dotto Sirmondo neila nota , che vi ap.

pone (presso Labb. T. 4. Gol. 7°9- Edlt- Veli. ) » Ut ma

Page 174: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

158 . TRATTATO

numitti a Dominis Servos in Ecclesia lic-eret , con;essurn

est a Constantino Magno , cujus jea' de re'geminale1 est

-,, Cod. , tertiae autem meminitmeomenns« lib..x. hist-. c.

,, 9. , uo jure cum antea caterethfrica ,‘ eremplo ltaliae

postu andum decrevit , ut est in Synodi Africanae Can.

,, 3 1 . et 4.9. : Placuir , ut de manumisrionibur in Ecclesia cele

‘,, brandir , ab Imperatore patatur . . . . . . Alii libertos suos

,, Ecclesiae morientes commendabant. De quibusin Conci

,, lio Il. Mdtisc0n. Can. 7. et in Toletano IV. c. 72. Utros

,, ne Synodus vexari a quoquam vetat ;, . Che ha da fare

colla podestà di alfrancare iServi altrui la proibizione , che

fanno i Vescovi di non vessare ingiustamente que’ Liberti ,_

che furono nella Chiesa dai loro Padroni legittimamente af

fiancati? . . .

Non altro vien disposto ne’ Canoni de‘ Concilj susse

entemente citati da Launojo , nel Can. 33. del Concil.

‘Arelat. II. , nel 7. dell’ Aurelian. V. , e nel 7. del Matis

con. II.

Vanamente pertanto sogginnge Launojo: ,, En Conci

,, liorum plurium Canones , quorum materia in jure Civili

,, plane consistit : inaedificantur legibus , quas Constanti

,, nus I;nperator tulir . Quid enim magis ad jus illud perti

,, net , quam vindicatio in libertatem , et causae , quae ex

‘,, ‘ea n-ascuntur ? Quid minus , quam assertio haec , et ma

,'. numissio supernaturalem ad finém de se ipso refertur ? Et

,, tamen quidquidid est totum Sacris Conciliorum Canoni

',, bus communitur ,, . ’ - ‘

Ma in che modo Commum'tur? Forse nell’ assumere la

podestà dell’ afi'rancare i Servi altrui , o di dare a questi sot

to tale , o tale condizi0nei diritti della Cittadinanza Roma‘

na? Nulla meno .’ Ma bensì a vietare le violenze attentate

iniquamente , ed in odio dellaChiesa contro que’ Liberti,

che in virtùdella leggedi Costantino aveano legittimartiem

te s0tto la presidenza de’ Vescovi acquistati li diritti della li

bertà .- E non è forse materia propria della Chiesa il vietare

le ingiurie , che le si fanno da’ suoi figliuoli , e reprimerle

in'rnodo,che il refrattario ECCÌesiastica animadwrsiorze coercea

tur? Niun_ vestigio vi ha pertanto in que’Canoni , onde ap»

I!

u

Page 175: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 159

paja , che abbiano voluto \ que’ ppxassumersi alcun diritto

in quello , i che» alla podestàsPettava del1‘ Impècatore :_ ma ;

bensì in quel celebre Concilio Arausicano dell’ an. 44J- , C

ne’ seguenti spiccauri’ illustre monumento dell’ I’:'CCÌ‘=SÌ2'SÈÌCa

Podestà coercitiva , che compete ai Pastori della Chiesa .

E così vano , e ridicolo riesce il Magistrale tuono , con cui

si fa Launojo ad avvertirne , Che ,, faci'endus est Canonum

,, delectus ex objecto , et fine, quem illi spectant : hinc

n oportet PCISPÎCCI'C . num sanciti sint in materia Spiritua

» lì , vel Civili ., ; quasicche ne’ sopracitati Canoni vi fos

se ombra di ambiguità in tal proposito , e grande esame si

richiedesse per distinguere ciò,che appartiene al diritto dell'

affrancamento , stabilito dalla legge Imperiale , e al diritto

della-Chiesa di vietare . e reprimere con-Eccilesiastica ani

madversione le violenze usate contro iLiberti a lei racco

mandati , e legittimamente aii‘rancati . : '

Ma veggiamo la conseguenza, cui mirava Launojo ;

conseguenza non meno illusoria, che il ragionamento , da cui

la deduce : ‘, At enim (segue egli a dire) ut vere afiirmate

,,- que dici nequit , relatos de manumissione Arausicani,

Arelatensis, -Aurelianensis , et Matisconensis Concilii Ca

nones ex se ipsis‘Spirituales esse , vel ab Imperatorum le

gibus non pendere ‘: Sic et vere ailirmateque dici nequit ,»

melatos supra Agathensis, Epaunensis , et Aurelianensis

Concilii Canones de matrimonialibus impedunentis ex se

ipsis spirituales esse, vel ab Imperatprum legibus non

,, pendere. . . . .. .Ne ne enim Agathensxs , lipaunensis ,et

,,' Aurelianensis Comi ii Canones de Connub1ahbus impedì.

,, mentis expressius loquuntur, ac disertius , quam Arausi.

cani, Arelatensis , Aurelianensis ,. et Matrsc0nensis Con.

cilii Canones de Servorurn manumissionibus lo;luanmr ,

,, Hanc comparationem’ premimus , et Urgemus , in hac.

,, habimmus , et quiescimus,, . . -

Troppo male si app0ggia Launo;o_su_lla pretesa confor.

mità dei Canoni riguardanti le manumissioni , ed i Canoni ,

riguardanti gl’ impedimenti matrimoniali: Troppo insigne

il divario, che passa fra gli uni, e gli altri . Si è fin qui

esposto , quanto‘sia-diverso-il tenore de’ primi dall‘ aspet.

si

a:

a:

,D

9’

’)

J,

Page 176: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

160 TRATTATO

to . sono il quale vorrebbe farlo <ap’parire ;3 e quanto agli

altri se vorrà chi legge ricorrereia qttat_tto si è detto nel 5.9.

della Prima Parte contro Launoì° 1 ne midisetlà facilmente

la diversità per molti capi , che baster'à pan-ramo accennare

qui sommariamente .' 1. Quanto alli Concilj Agatense ,

Epaunense , Autelianense I. non può ,' come vuole Launojo,

derivarsi dalle leggi Imperiali la.forza delle ordinazioni loro

sopra gl‘ impedimenti , posciaohe negli anni 503.5 1 1.5 I 7.,

ne’ quali furono celebrati que’ Concilj , Agde sottoposta era

ai Re Visigoti, Epaona ai Borgognoni , Orleans a' Franchi,

come anche nota Sirmondo_ ( annot. Sul Conc. Epaon. presso

Labb. T. V. Col. 710; Edit. Ven. ) : ,, Ut Agathense Conci

,, lium eotum ( Episcoporurn) tantum fuit,’ qui VVisigo

,, thorum imperio parebant, et Aurelian. I. dumtaxat eo«

,, rum , qui sub Francorum erant potestate ,. sic ad Epau

,, nense ii tantummodo convenerunt , qui Burgundionum

,, finibus contine'bantur ,, . 2. Molto meno può riferirsi alle

le gi Imperiali l’ impedimento dell’ afli nità in primo grado

stabilito nel Concilio Eliberitano , che però il dotto Glute

consulto Fernando Mendoza stimò essere quel Decreto, del

Concilio il primo emanato in tal proposito . 3. Non am

mette replica la testimonianza di S. Basilio nel ripetere, che

fa dall’ autorità de‘ 88. Padri la Disciplina , che avea forza

di legge nella Chiesa, nel riprovare siffatte nozze non solo

come illecite , ma anche invalide , giacché in quelle si or

‘ dinava la separazione de’ pretesi Conjugi , colla quale frase

si esprimeva anticamente la nullità , come il confessa 1’ autore

del novello Sistema voi. 1. pag. 129'. 4.. Adunque la Chiesa_

ha in se riconosciuta la podestà di stabilire impedimenti , e

impedienti , e dirimenti indipendentemente dalla podestà

Civile , il che non si verifica riguardo alle manumissioni,

calli diritti di Cittadinanza Romana in favor de’ Liberti .

5. Falso è pertanto , che abbia giammai la Chiesa ricono-_

sciuto , che la costituzxone degl’irnpedimeri'ti sia di ragione

puramente civile, ne appartengajure proprio alla Chiesa .

6. uindi stranissima cosa ellaè ,' che un Dottore Cattolico,

qu e si professava Latinojo , siasi indotto a far suo l’ errore

di M. A. De Dominis nel ridurre- ilcontratto matrimoniale

Page 177: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL’MATRIMONIÙ. io:

alla classe di ogni altro contratto ’ mera-mente CÌVÌle , squali:

si è il contratto di compra , e vendita ;' come eglitin_ o

prj ,::e {formali termini si esprime (Parte I. Art; 140 ‘ ..)

,, Eademrest ratio contractus mmim0nll , quae’vettditio» ’i

,, nis î,_s aut emptioiris . ,, Eppure la ragione , su cui sifohda

per’togliere alla Chiesa 1’ autorità di fare 1mpeditnenti ‘dii‘i

menti , .ed‘attribuirla privativamente alla podestà Civile,

si è ,‘( P. I. 31‘t.3.0.12.) che non avendo l' ordine Sacerdo

tale alcun‘a presidenza ’,',’ in iimquaeper se‘cumlad oficium

,, naturae , rum ad ofliciumt Comnnitatisl-pertinent , sic

,, jus non habent reddendi personas inhabiles in utrumqùe

,,‘ oflicium , quod ordinis mere naturalr's est , nec defse ipso

,, ad supetnaturalem finern tendit. ,, Adunque intanto so

stiene Launojo non potersi dall’ ordine” Sacerdotale stabilire

impedimenti dirimenti iLmatrirnonio,in quanto suppone es

ser questo contratto ristretto:er_xtro i termini dell’ordine u

ramente naturale , e»civile . Ma come mai può ciò verificar

si di‘ un contratto, che nellnsua prima instiru’z‘ione fu da Dio

sollevato al disopra di ogni naturale, e civile contratto .

coll’ imprimere in esso l' augm‘tosegn'ò dell’ unione di Cri

sto 'colla Chiesa ; che indi fu da Cristo sublima'to all’ esser

di Sacramento; Che tra” Cristianiè‘direttb non meno alla

pia educazione ,‘ che alla procreazione della prole ? Convie

ne , che colla solita. sua. incoerenza si fosse Launojo dim‘eny ticato dell‘ appròva2ione data da lui ( P. r. are.1.x c. 1122;. )

alla dottrina di S.Tommaso tratta dal libs4.Cout.Gmt.cfi8.,

ove il Santo Dottore esponendo , e distinguendo 1' tre fini ,

ai quali‘ò ordinato il matrimonio , dopo“avcr detto ', ch’egli

_e- Qflicium;naturae , in quaqtoè ordinato alla perpetui tàjdgl.

la specie , e che in quanto è ordinato al bene politic0' ‘, sbg‘

giace all’ ordinazione della legge civile; soggiunge': in quan- ;

tam zgz'rur ordinatur ad banane Ewlgsiae,' riparte: Quod :ubju‘- “

tea: regimirzz’ Ecclesiae : Ordinazione che per ciò stesso tende

ad un fine SOPmHH2îU-fîlc;siain uanto il matrimonio è diret

to alla Cristiana instituzione ddlla prole; sia perché ‘ìl con}

tratto matrimoniale e la materia rossitha. , in cui perfeìtuf ‘

Sacramenl‘um ,1,come Si è rilevato contro lo Spalatense a Sud

luogo ._ Che però l’autore stesso del novello Sistema ( Vol.(a.

Page 178: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

‘162 , "-‘iTR‘K:T'TATO

13.20:. )si lasciò cader dalla pennaquesta significante confes-'

siede; ,,' :Ed a vero dire sembrerebbemi assai strano , chela

s. ;Chiesamn potessblfirleggi di sorta alcuna sulla maniera

si di,prestare a' Sacramenti-ria materia ; delche non havvi

., forse cosa, più sacra fra gli oggetti dell‘esterna Religione,,.

Aduuquepernegam alla Chiesa , in quanto comprende il.

peto,Sacerdotale , la podestà di fare impedimenti dirimen

ti, isi fonda ‘Lauuojo in. una supposizione: manifestamente

- erronea, ! cioè«che il contratto matriuu_miale "fra’Cristirini

medesimi-sia.un oritrattn di ordine puramente naturale, eClVi.lC v v H I ':Îj,.r \ :' ‘ ’f f f“

' Dopo questo apparato di false supposizioni procede

Launojo a decidere francamente doversi li‘ Canoni Tridenti

ni riguardare quali Decreti spettanti alla Disciplina,‘ non al

Domma. _ Così egli P. 1. art; 4.. c.4.. ,‘, Porro non ante tol

,,.H manum detabula; quam observavcrim eos falli gra

,,;viter_, qui; opter diotulnanathema, Tridentinos Cano

nes non ad isciplinam- tantum, sed.etiam ad fidem pet

tinere docent : quasi? vero Canoa in Disciplinae causa edi

tus anathemate muniri non possit . Nescierunt Gregorium

juniorem, cum quasdam circa matrimoniutn.leges negligi

< perspiceret , .ut illaediligentius custodirentur quam an

teai in Romano Concilio-Decreta haec condidis3e: Si qui:

_ Gommatrem spirituale”: duìterit in conjugio , nnatlmna si! 2

_ri. gai: Comoórinmn mam duxm't in conjngio , anatlmnn sit.

Quis autem propter denuntiatum anathema duplex , do

gma fidei duplex a Gregorio constitutum assereret‘? Spe

etandum est in primis , utrum Canonis materia 'fidei do

,, gma ferat : non-enim potest quidlibet in Dogma: Cathm

,, licum evadere ,, . - . j ’

Opportunq avvertimento . Distinguiamo dunque le

materie, che appartengono alla Disciplina , e le materie

dottrinali, che possono appartenere al Domma . Materia

spettante alla Disciplina sono le leggi , che prescrivono sem

plicemente ciò , che sia V da. farsi, o evitarsi , e che sic

come adattabili alle circostanze de’ luoghi, e de‘ tempi,

sono di lor natura variabili . iMateria spettante alla dottri

na , , e perciò di sua natura dommatica , che per ciò stesso

_p

8’

8’

Page 179: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

D E L1 MATRTM.O"NII O . nifag 5

può cadere'sotto ilDomm'a , si è i1’ didhiaràre'a‘cbifperini

stituzióne Divina spetti la podestà di fi-î>fmafe le ÌGSSÌ‘dCUÌ

Disciplina.Posta questa distinzi one,manifesta si renderla dii.

ferenza, che passa tra li Canoni del Concilio Romano ailega'

d da Launojo , e Li Canoni del Tridcn tino Sopra gl’impedi

menti dirimenti.Li Canoni del Concilio Romano impongono

la pena' dell’Anàte'ma , Ossia della Sconnmica alli trasgressori

di una legge di già stabilita , ed è ben chiaro , che l‘ impo

sizione di. una tale ,‘ o tale pena più che altra , e materia di

Disciplina , e non già una formale dichiarazione in materia

di dottrina“. . ><. "’1-Zfl’îî -t'ìhl‘ .

All’ incontro li Canoni Tridentini non l fermano in

costituire impedimentùdirimenti , e a decretare pene con«

Ho i Contravventori , tua definiscono Ecclesiam pomine .

Ecclerimn porre . Dichiarazione;,; dmînon con tiene mia seme

plice legge precettiva da osservarsi ', - ma un’ articolo di dor

trina da professarsi , e cui non si possa contraddire senza di

ventare anatema . Non è dunque il Canone Tridentino una

semplice ordinazione regolatrice della disciplina ,= una la-dm

finizione di un punto dottrina-le, dasomministrare la. ma,

teria-di un Canone Dom-matìeoa " -‘ -r ' -i. wr: ,

E che tale infatti! sia stato 1’ intento de‘Padri Tridentini

ce lo dichiara. espressamente lo stesso Concilio . I . nel =tit0l0.

che porta in frontela Sess. 9.4.. Daarz‘aadr .Smammeo ma

:rz'monii ; titolo che appalesa 1’ innento del Con ' odi di

chiarare la dottrina , e non soltanto di regolare a Discipli,

ma , come il; fa ne’ Decreti segnenti sotto:/ii titolo De Rb

form. matrim. 2. in tutto il tenore del dottrinale; che serve

di preambolo a’ Canoni , ove dopo avere ilConcilio cspm

sto , e deplorato il guasto delle empie dottrineprodotte dai

Novatori , ed Eretici di que’ tempi circa il _matrimonio ,

spiega in fine. 1’ intentosuo nel decretare gli Ahatematisrni ,

che immediatamente seguono : ,, Quorum- temeritaci San,

»- cm , et Universalis Synodue cupiens occurrer'e , insigni0<

,, res praedictorum Schismatic‘orum haereses, et errores s

,, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio , exter’

,, minandos duxit , hos in ipsos hacteticos , eorumque er.

,, rores deccrnens anathematismm ,, . Ove chiaro si scorge

X2

Page 180: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

_t64 ‘ C (I'flRwA-*Tfil'lA-T 0

l.’ inventò del Concilio di vibrare isuoi‘anatematismì- contno

l“eret_icali dottrine spa’rseidagliliretici , ‘ e Scisrhàticipe.di

canoixiztmre in conseguenza altrettante verità D0mmsltiche}

quanti sonagli errori imatematizzati in que’ Canoni . E chi

porca meglio spiegare la mente del Concilio , cheil Conci

liomedesimo:?t..î.î I 4 ,. ’:- .-‘

i i 3-. Altr0non men certo argomento dello stesso intento

ne;porgeciò , che. avvenne alla. lettura del Can.-g. Sess. 1 3.

( de Sacrosancto Eucharistiae Sacramento ) concepito in

questi termini : ,, Si. quis negaverit omnes ,‘ et Asingulos

Christi fideles utriusque Sexus,, cum ad annos discretim

nis perveflerint, teneri singulis annis saltem in Pa3chate

ad communicandum juxta praeceptum Sanctae Matris Ec

,, clesiae , anathema sit . ,, Da qualche Teologo: fu rileva

so , che trattandosi di precetto non Divino , ma Ecclesial

stico , l" articolo opposto dovesse piuttosto notarsi ’ come

Scismatico , che come eretico. Segno di già, che s’ in

tendevano prescritti come Eretici-gli articoli, ai quali si

apponeva l‘ anatema . Pure , come riferisce Natale Alessan

dro. ( art. 8. de Sess.» 13; Decr‘etis) ,, Sed reliquus consessus

anathemate damnandum putavit , in 'quod postea omnes

convenere :' Quod negans Christifideles hoc Ecclesiae

,, piaecepto obligari , neget consequenter traditarh Eccle

,, siae a Christo potestatem leges condendi ad Fideliutn sa»

,, Intem promovendam : quod certe haereticum est ,, . A«

dunque per universale , ed unanime consenso de’ PP.fu giu

dicato , che cohdecretare l’ anatemaliismo , l’ articolo fosse;

edovesse intendersi proscritto come eretico . E ciò ben me

ritamente.. Imperocche sebbene il precetto della Comunio

ne annua spetti ad una legge di disciplina , non è oggetto di

disciplina , ma di pretto Domma la podestà della Chiesa di

obbligare i Fedeli all’ osservfanza de’ suoi precetti . Onde

col negare ,1'ChC’SÌCHO tenuti liFedeli alla comunione annua

saltem nella Pasquajuxta praecep'tam Sanctae Matris Ecclesiae.

si viene a negare alla Chiesa la podestà d’ imporne l’ obbli

’gocolle sue leggi, quod certe Imereticum est . Lo stesso ad

evidenza si verifica ne’Canoni 3., e 4.. della Sess. 24.. diretti

non soloa confermare gl’ impedimenti stabiliti , che e cosa

t

8’

3!

J)

,’

Page 181: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

_DEL MATRIMONIO. 165

di disciplina , ma principalmente a, definire il Domma della

podestà, che ha la Chiesa di stabilirli , dichiarando , 'Ec

clesiam potuine , Ecclesz'am Pane . ‘ Cogicchè la parte precetti

va concernente alla disciplina , nulla toglie , o pregiudica

alla parte Dommatica, che definisce 1’ autorità, Che ha 12

Chiesa di stabilirla. Autorità, che è oggetto di Domma, cui

voler contraddire , derte baeretz‘cum est . '

Oltrechè può facilmente osservarsi come in tutto il

corso delle Sessioni si prefissero i Padri Tridentini dispiega

re, e dichiarare espressamente iDommi Cattolici, notan

do cogli Anatematismi come eretiche le dottrine proscritte

nei ris|pettivi Canoni . Così nelle parole premesse alli Cano

nide a cit. Sess. 1;. ,, Quoniam autem non est satis veri

” tatem dicere nisi detegantur , et refellantur errores , pla‘

,, cuit Sanctae Syno.io hos Canones subjungere , ut omnes,

,, jam agnita Catholica doctrina , intelligant quoque, quae

,, ab illis haercses caveri ,\ vitarique debcant,, .

Ora qui sottoponiamo alla considerazione di chi legge

qual giudizio abbia da formarsi dell’ ultimo argomento ser

bato da Launojo quu.l’ arme di riserva da finire la questione .

ed imporre silenzio a chiunque venisse voglia in Menire di

rivendicare alli C anoni Tridentini la forza di Decisioni dom

matiche intorno alla podestà di stabilire impedimenti diri

menti : ,, Caeterum (così egli) ex iis,quae in articuli III. ca

,, pite XIV. de Manumissione disseruimus , formati potest

,, similis Tridentino Canoni Canon hic : Si qui: dixerit Ec

,, clesimn non pomi:re Servo: manumittere , 've1 in ii: manumit

,, rendi: errare-, anatbema :it, et sic formatus Canon homi

-,, nes loquaciter litigiost comprimet, et in olIicio disputa

,, tionis justae continebit ,, . E che ? Un Canone fittizio ,

formato a capriccio da Launojo sulle manumissioni , che mi»

la ha di simile neppure agli antichi Canoni emanati in tal

proposito , ne“ qua i neppurevesrigio vi ha del ‘Si qui: disce

'rit contro i neganti la podestà , ma soltanto 1’ intima.zion:

della Scomunica contro gl’ ingiusti oppressori , corne si è

ampiamente dichiarato di sopra , si vorrà far simile alli Ca

noni Tridentini , ne’ quali espressamente , e formalmente

si definisce 1‘ autorità che ha la Chiesa di stabilire impedi

i:’

Page 182: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

166 TRATTATO

menti dirimenti? Qual Canone non si potrà eludere con siti

fatte inettissime arguzie? . ‘

Bensi noi soggiugneremo un’ invincibile argomento

della dommatica irrefragabile autorità de’ Canoni Tridenti

ni , tratto non già dal nostro cervello , che noi non preten«

diamo emulare 1' acume di Launojo , ma dal consenso uni

versale della Chiesa . Ella è cosadi notorietà pubblica , co

me terminato che fu il Concilio di Trento , le dottrine tut

te definite ne’ Canoni furono universalmente avute come al

trettanti articoli di fede in tutto il Cattolicismo , e riprova

re , ed abbominate come altrettante eresie le dottrine con

trarie , anatematizzate ne’ Canoni . Risulta questo unanime

consenso da que’ molti, e molti Concilj Provinciali cele

brati nelle varie parti del Mondo Cattolico , riferiti da ,Na

tale Alessandro . Servono aconfermare la stessa verità le

opposizioni , che si fecero da certi Magistrati alla pubblica

zione del medesimo . poiché quelle opposizioni riguardano

soltanto alcuni pochi punti di disciplina , compresi sotto i

Decreti de Rffvrm- , nè questione si mosse giammai cirCa _i

Dommi definiti nei Canoni . Chiunque pertanto voglia de

rogare alli Canoni Tridentini la forza , e 1' autorità di deci“

sioni dommatiche , non dee avere ribrezzo di convenire ,

che dal Concilio di Trento fino a tempi di Launojo sia cadw

la 12_Chiesa UHÎVCTSQÌC , e giaciuta in questo gravissimo erro

re di tener. per verità di fede certi articoli, chesono erro

ri , e di rigettare quali eresie certi articoli, che sono

schiette verità . Ed ecco svanita l’ indefettibilità della Chie

sa . Ecco_ altr68Ì in qual abisso vengono a terminare le novi

.rà Launo;ane , e de’ partitanti .

Page 183: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 167

9. VI.

L’ Autorità propria , e indipendente della Chiesa nell’ apporre

1 impedimenti dirimenti , 'Uindical'a colla domrnatica

Definizione del Tridentz'no contra li Sistemi s)

di Launojo , che del nove/[0 Scrittore .

‘ Posto qual incontrastabile principio fondato sulla base

immobile della indefettibilità della Chiesa, Che li Can0fli

Tridentini relativi al matrimonio sono altrettante decisioni

Dommatiche , ne viene in conseguenza esser Domma Cat

tolico, che ha la Chiesa, prèsa per l‘ ordine Sacerdotale, ju

re proprio la podestà di fare impedimenti dirimenti , senza

che -vi abbisogni l’ annuenza, o assenso de‘ Sovrani , cui

Spetti come alteri personae Ecclesiae la podestà di stabilirli;

Oppure si ricin'eda il simultaneo concorso de’ medesimi , _ co

me intrinsecamente necessario a produrre 1‘ impedimento ,

come vuole il citato Canonico . Imperocchè proprio , ed

essenziale carattere di un Domma Cattoliécr egli è , che in

esso si contenga una verità del tutto immutabile . in guisa

che la proposizione, con cui si enunzia.un qualsisia Dornma

Cattolico , sia tale da doversi verificare in ogni tempo ; e

che siccome_è vero nel tempo presente , in cui vien definita,

così sia stata sempre vera; per lo passato , ne possa cessare di

essere vera nell’ avvenire . Ora se la podestà, che il Conci

lio definisce competere alla Chiesa , nonle competesse ju

re proprio , ma soltanto per assenso , connivenza , 0 CODCOY

so dei Principi , non sarebbe stato sempre vero per lo pas

sato Ecclesiam POIZAÌJ‘S! , e potrebbe cessare di esser vero nel?

avvenire Ecclesiam porre apporre impedimenti dirimenti il

contratto matrimoniale . Non sarebbe stato certamente ve

ro per lo passato , e massimamente in que’ primi Secoli

atroce persecuzione , ne quali non può dirsi , che li Sovra-'

niprestassero annuenza , 0 concorso alle leggi di una. Chie

sa , che anzi cercavanodi sterminare , ed abolire per ogni

mezzo : Potrebbe cessare di esser vero nell‘ avvenire ’, qua

lunque volta. venissero i Principi a ritirare l’ annuenza ', 0

Page 184: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

ws Î TRATTATO

concorso , da cui si fa dipendere la podestà della Chiesa .

Anzi neppure sarebbe universalmente vero al presente, cioè

relativamante alli Cristiani Sudditi dei Principi Infedeli , o

,Acattolici , ne’ =dornlnj de’ quali mancando la‘conniVénia,

assenso , 0 concorso dei Principi, non avrebbe la Chiesa la

podestà di apporre impedimenti contro il tenoredelle leggi

veglianti in quelle parti . Cosicchè sarebbbe sempre in arbi

trio della podestà Laica il far sì , che un Canone Dommati

co d’ immutabile veritàsi tramuta_sse ad ogni cenno di vero

in falso, di falsoin vero . Cosiapparisce la falsità deglioppo

sti sistemi, qual fu già con tanta forza rilevata , e posta

..‘nella più chiara luce di evidenza nel luminosissimo Breve di;

retto dalla Santa Memoria di Pio VI. al Cardinale Arcivesco

vo di Malines sottoli a. Febbrajo 1782.

Fa ribrezzo in vero 1’. essersi potuto scrivere da un Sa

cerdote professante il Cattolicismo ciò , che si legge nel

Voi. ;. p.29. della citata Opera Del Diritto etc. ,, E‘ massima ,

,, che le Sanzioni , e gli stabilimenti disciplinari della

,, Chiesa anche radunata in un Concilio universale in que‘

,, paesi, dove dalla pubblica Autorità non sono accettati,

,, ivi non obbligano , e non sono leggi , e la coscienza non

,, vi è impegnata ,, . E che? Non era legge il Decreto Disci

plinare promulgato dal Concilio Apostolico, per oracolo

dello Spirito Santo , nè avea‘forza di obbligare ,' ed impe

gnare la coscienza de’ Fedeli , perché non accettato dalla

pubblica Autorità ? E non è ciò lo stesso , che negare allo

Spirito Santo l’ autorità d’ impegnare le coscienze senza

l’ annuenza della Podestà Laica? Non sono stabilimenti di

sciplinari li precetti del digiuno , e dell’ astinenza di certi

cibi in certi tempi , del dover assistere al Sacrifizio ne’ di fe

stivi , della confessione annua , della comunion Pasquale ?

E vorrà 1’ autore , che ne’ paesi, ove quegli stabilimenti

non sono accettati dalla pubblica autorità , non abbiano la

forza di- obbligare la coscienza de’ Fedeli ivi dimoranti ,

ovunque abbiano il comodo di osservarli? Come non ha tee

muto 1’ autore cl‘ incorrere nell’ anatema fulminato dal Con

cilio di Trento Sess. 6. c. 20. contro chi dica non esservi

l’ obbligo di osservare mandata Dci , et Ecclesiae?

Page 185: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONI-O. 169

Rimane a dichiarare un Canone del Concilio Lateranen

se'I. recato da quell’ autore in prova , che abbia la Chiesa

ricondsoima la necessità di app0ggiarsi all‘ autorità de‘ So

vrani per istabilire gl’ impedimenti matrimoniali. ,, La stes

,, sa Chiesa, dice egli Vol. I. p. 1 7. anche radunata ne‘ Con

,, cilj apertamente vi si appoggia , C0fljflî_ldi0ntt Comangui

,, neorum eri probibemur, disse già, il Genetlio Lateranense I.

,, tenutosi nel-l’ami 123. ( Canone 5.) ; e su qual ragione?

,, Quin eas et Divina: , et Saeculi leve: probi6mr. Vedete co

,, me un Concilio non ebbe diflîcoîtà di render ragione di

,, una sua proibizione anche perché preceduta dalla proibi

,, zione delle leggi Secolari ,, ,

A dileguare la difficoltà basta riferire per intero il cita

to Canone . ,, Conjunctiones Consanguineot'um fieri prohi

,, bemus : quoniam cas. et Divinae , et Saeculi prohibent

,, leges . Leges enim Durinae,- hoc agentes , et eos qui ex

i. eis prodeunt , non solum ejiciunt , sed maledictos appel

,, lant; leges vero Saeculi infames tales eos vocant, et ab he

,, reditate repellunt . Nos itaque Patres nostros sequentes ,

,, infamia eos notamus , et infames esse censemus ,, .

Il Concilio conferma una proibizione già fatta dai Pa

dri , No: itaque Parre: nostro: seguente: : sotto il qual nome

di Padri niun uomo di buon senso crederà, chei PP. abbiano

voluto denotare i Principi del Secolo , anziché i loro Mag

giori nell' Ordine Pontificale . Rammenta le leggi Divine

dell" antico_ Testamento proibitive di siffatte unioni tra’ Con

sanguinei ; che ben sapea non aver più forza per se stesse di

obbligare i Cristiani : né su queste pertanto porca fondare

1’ autorità della sua proibizione . Allo stesso modo ramme

mora le leggi del Secolo , onde vie meglio dimostrare la de

formità di uelle congiunzioni , alle quali queste leggi im- _(

primevano a. nota dell’ infamia , con privare dell’ ereditàla

prole , che n‘e proveniva . Tutto ciò per inspirarne maggio

re abborrimento , e far meglio capireil giusto motivo , che

avea il Concilio di rinnovarne la proibizione fatta da.’ loro

Maggiori, e dichiarare infami li Contraenti . Quelle Paro

le, Nos itaque Parre: nostro: seguente: , ben Chiaro dimo

strano", che intendevanoi PP. procedere non ianirtù di au.

Page 186: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

170 TRATTATO

torità dalle leggi del Secolo , ma di autorità ereditata da’ lo

ro Maggiori, edin tal proposito esercitata già da essi . Os

servisi ancora, che la menzione , che nel Canone si'fa del

le leggi del Secolo, si riferisce visibilmente alla nota dell’in

famia , e alla privazione dell’ eredità , e non alla validità ,

o invalidità del vincolo conjugale tra’ Consanguinei ne' gra

di proibiti . Cosicchè dal suddetto Canone nulla si può rac

co liere, onde provare la necessità del simultaneo concorso

defie due podestà per costituire impedimenti dirimenti ,

che è l’ oggetto , che si propone 1' autore nella sua Opera .

uanto al Concilio Turon. II. e ad alcune altre autori

tà di Concin , e di Padri, come pure delle leggi Secolari ,

può consultarsi ciò, che se n’ è detto ne‘ 5;. 9. e 10. con

tro M. A. De Dominis .

9..VII.

Della Facoltà delle dispense . Varzo distinzione introdotta dal

novello Scrittore tra le dispense digraz.ia , e le dispense di

giustizia . In vigore de’ suoi principj competerebbe

a' Magistrati inferiori l‘ autorità di dispensare

nelle leggi della superiore Podestà

legislativa .

La podestà di stabilire impedimenti dirimenti porta se

co la corrispondente podestà di dispensare sopra quelli, e

Ciò in virtù di un principio di ragion naturale , egregiamen

te esposto da S. Tommaso nel Testo , 1. a. 9. 97. a. 4.. , ri

ferito dall’ autore Vol. I. p. 154.. ,, Contingit quandoque,

,, quod aliquod praeceptum,quod est ad commodum multi

tudinis , ut in pluribus , non est conveniens huic perso‘

nae, vel in hoc casu , quia vel per hoc impediretur ali

quid melius , vel etiam induceretur aliquod malum . . . .

.. periculosum autem esset , Ut hoc judicio cujuslibet com

1 » mitteretur (a) (nisi forte propter evidens, et subitum pe

08

I,

(4) Parole omme5se dall’ Autore nel Testo del Santo .

Page 187: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DBLMATRIM.ONIO- l71

,. riculum , ut supra dictum est ) , et ideo ille. (111Ì habet

,, regere multitudinem,habet p0testatcm dispensandi in lege

,, humana , quae suae auctoritari innititur , Ut SCÌÌÌCCI in

,, petsonis , vel in casibus , in quibus lex deficit , licen

,, tiam tribuat , ut praeceptum legis non servetur ,, . Aven

do pertanto la Chiesa jure proprio la podestà di decretare

impedimenti dirimenti il matrimonio , n0n altri Che la

Chiesa può dispensare sopra qu‘e81’ impedimenti , liquali

ma: auctoritati inuz'tuntur , sendo ben manifesto , che a nul

la si ridurrebbe la podestà di un qualunque Legislatore ,

‘ quando altri potesse dispensare nelle leggi stabilite da lui , e

appoggiate all’ autorità di lui .

Siccome sembra 1’ autore del novello Sistema volere fai

dipendere lo stabilimento degl’ impedimenti dirimenti dal

simultaneo concorso delle due podestà , così pare volere an

che richedere lo stesso concorso per le dispense ; sebbene ,

come già siè veduto , sa poi bene trovare il mezzo di esclu«

dere la necessità del concorso della Chiesa , ed il tutto ti

ferire alla Secolare podestà .

Intanto si prende ad inveStigare qual sia la Persona, cui

nella Chiesa compete. la podestà delle dispense circa gl‘ im

pedimenti dirimenti . Dopo aver negato alli Vescovi la po

destà di stabilire sifl‘atti impedimenti, sembrava consenta.

neo il negare loro altresì la podestà di dispensare . Pure sen

dovi in contrario una legge, ch’ egli stesso si obbietta , in

cui si attribuisce alli Vescovi quella podestà jure proprio , gli

e convenuto cercare un ripiego , onde restituire alli Vesco

vi il diritto riconosciuto nella legge.

Il ripiego consiste a distinguere due sorte di dispense ,

cioè dispense di grazia , e dispense di giustizia; ed altresl

due corrispondenti sorte di autorità , dalle quali possano

queste concedersi. ,, In due Classi, dice egli V01. I . lett.

,, 10. pag. 1 50. , divido le dispense . Vi sono le dispense

,, di grazia , e quelle di giustizia . Le prime sono arbitra

» rie , le seconde sono necessarie ,, .

,, Le prime non com etono , che a chi abbia un’ au

,, torità legislativa equiva ente alla legge , da cui si ci îspen

., sa . Le seconde sono della competenza di un’ autorità giu

Y 2

Page 188: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

17a TRATTATO

,, dicativa proporzionata alla gravezza de’ motivi ,, .

Quindi passa lett. 12. p. 195. a voler provare ciò che

niun gli contenderà , che i Vescovi abbiano la podestà giu

dicativa , dal che stima dover derivare in favor loro la pode.

stà di accordare almeno le dispense di giustizia ,, . La conse

guenza poi( così egli )che ne viene, èinnegabile , che

un Vescovo qualunque può accordare una dispensa di giu

stizia , come Giudice , cioè può esaminare , giudicare , e

proferir sentenza , che il tale è nel caso eccettuato dalle

leggi, al che si riduce la vera dispensa di giustizia, in

,, guisa però , che la sua sentenza non sarà inappellabile . '

Si diffonde poscia lett. 17. a dichiarare qual debba in

rendersi dispensa di giustizia : ,, Rammentatevi ( così egli

,, p. 31 I. ) , che la base di una dispensa di giustizia è l‘ ec

,, cezione alla legge . Questa ha due titoli o 1‘ urgente , e

giusta causa , o talvolta il maggior vantaggio urgemju

staque ratio , 'Uel major quandoque utilitas ; il che si ridu

ce alla distinzione già citata di S. Tommaso: 'vel quid per

,, boa induceretur aliquod malum , wl quia impediretur aliquod

,, melim ,, .

Ma in primo luogo è da osservarsi, come secondo la

sodissima dottrina di S. Tommaso conforme alli sani detta

mi della Giurisprudenza universale , vagliono bensì ue' ti

toli di causa giusta , e grave a fondare il giusto , e?egitti

mo esercizio della podestà di dispensare nel Superiore, cujus

4uctorz'tatz' [ex innititur , ma non già si stendono a poter con.

ferire ad un inferiore una propria facoltà di dispensare in.

dipendentemente da qualche concessione , o assenso del Su

periore: sendo ben 'chiaro per se stesso , che un vincolo

imposto per autorità superiore non può essere sciolto da au

torità inferiore .

2. Nel concedere che fa 1' Autore ad ogni Vescovo co

me Giudice la facoltà di dispensare negli impedimenti di

giustizia , cioè di giudicare , se il caso sia compreso , o ce

cettuato nella legge , soggiu nge però , e conviene , che la

Sentenza del Vescovo non sarà inappellabile . La Sentenza del

Vescovo sarà dunque tale , che di sua natura potrà sempre

lasciar qualche dubbio , se in un. dato caso possa il vincolo

Page 189: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. 173

coniugale contrarsi fra le parti . 0m egli è ben chiaro, che

non possono le parti contrarre 1‘ union coniugale , quando.

non sieno certe , che non vi sia impedimento dirimente,

che osti alla legittimità del vincolo : senza. la quale certez

‘ za dovrebbono sempre vivere non nella tranquillità di un’

"onorabile connubio , ma nel pericolo , e nel dubbio di un

turpe coneubinato . Né nesta certezza. può aversi se non ,

per via di un giudizio asso utatnente decisivo , per cui non

possa rimanere dubbio , che tolto sia realmente l’impedi

mento . Ella è dunque una mera illusione quella podestà di ‘

dispensa negl’ impedimenti dirimenti ,- che 3’ Vescovi si at

tribuisce in forza , e via di podestà giudicativa , e di senten

za , che scudo appellabile di sua natura , non può accertare

l’ esistenza, onon esistenza dell‘ impedimento , né abili

tare per conseguenza le parti a poter contrarre un legittimo

matrimonio - Una sentenza appellabile è sentenza sospensi:

va , ed una sentenza sospensiva nulla opera , ove per ope

rare si richiede una sentenza definitiva .

3. Da questa podestà , che si vuole competerejure

proprio alli Vescovi , sorge contro 1’ autore un intoppo , da

cui non so come avrebbe potuto sbrigarsi . Nel suo sistema

presso il Sovrano risiede principalmente , anzi unicamente

per dir vero , la podestà , che stabilisce , o avvalora gl’im

pedimenti matrimoniali . Massima fondata sul principio cof

mune a tutti li nostri Avversarj , che il contratto matrimo- ‘

niale , e gl’ impedimenti , che lo riguardano , siano mate

rie di lor natura Civili, soggette pienamente, ed unica

mente , e come parla 1’ autore , intrinsecamente alle Ordi

nazioni della podestà Civile (1:) . Adunque in virtù dellasua

podestà giudicativa può un Vescovo darejure proprio dispen

se di giustizia , ( cioè ovunque occorre causa giusta , e gra

ve) in legge spettante intrinsecamente ali: Ordine Civile ,

in una legge , che in quanto è legge Ecclesrasttca , necessa

rio è, pere/ve produca il ma efi‘?tto , che divenga anche legge

Civile , cioè che il DePou'tari0 della pubblica autorità la fàccia

_‘ ..4

(a) V. Vol.a.p.aj9.e seg.

Page 190: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

174 TRATTATO

sua , e come sua la intimi a’ suoi Tribunali . Vol. 2. pag. 2 I 6.

Ecco pertanto autenticata in ogni Vescovo la podestà di di

spensare , qualunque volta stimi esservi causa giusta, e gra

ve , jure proprio in una legge , che la pubblica autorità ab

bia fatta sua , e come sua intimata a suoi Tribunali .

4.. Vi ha di più . La Teoria dell’ autore è universale .

Alla podestà giudicativa ein attribuisce la competenza , ed

il dirittodelle dispense di giustizia , in quanto che uiiîzio

proprio del Giudice egli è di esaminare , e giudicare , sein

tale o tal caso la legge ammetta o nò l’ eccettuazione , che

è l’ oggetto della richiesta dispensa . Adunquc qualora vi sia

luogo a dispensa di giustizia , che è a dire , qualunque vol

ta occorra causa giusta, e grave per domandarla , potrà il

Tribunale di giudicatura, cui fu intimata la legge del So;

vrano , dispensare jure proprio , e per proprio esercizio del

-la podestà giudiziale dispensare nella legge intimatagli senza

ulteriore intervento della podestà legislativa , talchè sarà

sempre della competenza , ed arbitrio de’ Giudici inferiori

il determinare come , e quando obblighi la legge emanata

dalla pubblica legislativa autorità del Sovrano . Se all’ au

tore nostro non piace adottare una siffatta massima , con

viene , che receda da que" principj , da’ qualiessa deriva

quale immediata conseguenza .

«g. VIII.

,Curz‘oso trattenimento dell' autore sopra un passo di Sanebez

concernente l’ autorità de’ V€500‘8i in materia [impedi

mmtz' , e dispense matrimoniali.

Nella lettera 5. Vol. I. , ove si propone 1’ autore di

mostrare , non potere il Vescovo stabilire un’ impedimento

dirimente , nemmeno col suo Sinodo Diocesano , soggiun

ge p. 66. ,, Sembrami abbastanza discusso questo punto :

,, pure a non inutile trattenimento voglio esaminare un ra

,, ziocinio singolare del Sanchez , e con lui d’ altri molti ,

,, se non per l’ intrinseca sua importanza , certamente però

,, per altre viste più interessanti ,, .

Page 191: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

\ . DEL MATRIMONIO‘ 175

Così neppure sarà forse inutile il trattenerci alquanto

nell‘ analizzare questa sua non breve digressione , se non

per la suaimportanza , almeno P31- 1‘ interessante vista difa

re , che appaja anche in questo esempio 1‘ insidioso artìfizio

con cui sanno gli Avversarj rappresentare le cose , e travi

sarle in modo da fare illusione a Chi troppo buonamente si

fida di essi .

,, Vi espongo ( cosi entra 1’ autore: in materia) pertan.

,, to la’massima , e il raziocinio del detto autore non colle

,, sue parole , ma però non alterandone nè punto , nè po.

» co lo spirito , come potrete rilevare , 0386W2111d010 nel

'» suo testo ( l. 7. de Sacram. Matrim. Disp. x. ) ,,

Il testo di Sanchez non più. lungo della esposi2i0ne»

che ne imprende'l’autore , ed assai chiaro per se steSSO , era

il più opportuno per ispiegare senz’ ambiguità la mente di

esso; ma insieme avrebbe fatto sparire la singolarità , che

1’ autore volea in quello rilevare , ed insieme con essa le vi.

ste interessanti , ch’ egli ne annunzia . Veniamo pertanto

all' esposizione del nosto autore .

,, Ragiona egli così ( Sanchez) : ,, Quello che può il

,, Sommo Pontefice in tutta la Chiesa, lo può il Vescovo

,, nella sua Diocesi, pùrchè a se non l’ abbia riservato il

,, Sommo Pontefice : Quidqaid potest Pontifix in univerm Ec

,, clesia , Pater! Episcopu: in ma Diaecesi , m'si Pontzfexribi re

,, :erwavem,, .

Testo di Sanchez loc. cit. n. 9.,, Ultima Conclusio: Si

,, solum jus Divinum , et naturale attendamus , sicut inte

,, grum est Pontifici in universa Ecclesia impedimen ta ma

,, trimonium dirimentiastatuere , ira EpiSCOPO in sua Diac

,, cesi . Quia quidquid potest Pontifex in universa i5cg:lesia ,'

,, potest Episcopus in sua Diaecesi , nisi Pontlfex srb1_reser

,, vet , ut probavimus l. 1. Disput. 61. n.3-, a_t 1d hodie non

,, potest, quoniam hoc sibi P0ntifex reserva\nt . Atquc m

,, docent Victoria etc. ,, .

D’uopo è dunque ricorrere al luogo , cui Sanchez si ri

ferisce, ed in cui si scorge la mente di lui, sia nella limita

zione , ch‘ egli appone alla suddetta massima, Quidquid P0

test etc. , sia nella ragione , su cui ci 1’ appoggia . Iv: tratta. la

----9

4.4__r__.4-:

Page 192: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

176 TRATTATO

questione , seil Vescovo possa dispensare nein Sponsali , e

dice: ,, De Episcopo autem videtur id passe , quia quid

,, quid potest Pontifex in universo Orbe , si ca excipias ,

uae ad universae Ecclesiae statum pertinent, ut res fi

,, dei definire , porest Episcopus in sua Diaecesi , nisi ei spe

,, cialiter‘ per Pontificem aliquid reservetur , ut docent

,, Abulensis etc. ,, Ecco già una limitazione comune presso

li Dottori nell’ uso , che fanno di quella massima . La ra

gione poi, che sogliono addurne , vien proposta da Sanchez

nello stesso N. 3. ,, Quia ( Episcopus ) est Pastor ordinarius

,, in sua Diaecesi , sicut Pontifex in toto Orbe, licet sit

,, ipsisubjectus ;ergo in iis , in quibus Pontifex non limitat

,, ejus jurisdictionem , habet potestatem ordinariam ,, .

Ora è da vedere 1’ esposizione, che fa 1’ autore del sur

riferito testo di Sanchez . ,, Siccome il Pontefice ( così ci lo

,, fa ragionare) può fare un’ impedimento per tutta la Chie

,, sa: dunque lo potrà anche il Vescovo nella sua Diocesi .

,, Ma siccome non si deve dire per cento ragioni ,, ( Nulla

vi ha di queste cento ragioni nel testo di Sanchez ) ,, che il

,, Vescovo lo possa, ed altronde non si deve negare l’ assio

ma posto in principio : dunque forzaé il dire , che que

sto diritto Vescovile è stato a se riservato dal Sommo Pon

tefice . Dunque conchiude ( cioè Sanchez ) il Vescovo può

fare un’ impedimento dirimente in virtù dell’ Ordine , e

in astratto , ma che non lo può praticamente in virtù

della riserva ,, .

Non dice Sanchez , che può il Vescovo in astratto , e

in virtù dell’ Ordine fare un’ impedimento dirimen te , ma

bensì, che atteso soltanto il jus naturale , e Divino potrei?

be farlo , non già in virtù dell’ Ordine , come fuor del vero

gli si appone , ma in virtù della giurisdizione , che a lui

compete come a Pastore ordinario della sua Diocesi, quan

do questa podestà non gli sia limitata dal Papa, cui egli è

soggetto . ,

Prosegue l’autore : ,, Ora con tutto il rispetto all’auto

.,, re parmi codesto raziocinio un’ ammasso di spropositi .

,, Supponete vero per poco il principio , e date un‘ occhia

,, ta alle conseguenze . Pretende egli con questo argomen

I)

,’

I)

i)

5’

,J

2’

Page 193: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MAT‘RIMCNIQ- I77

',, to di dimostrare , che il diritto Vescovile in ciò sia stato

,, al. Sommo Pontefice riservato ; ma però 116110 SÌ€SSO 16m

,, po ( ibid. ) confessa con tutta ingenuità , e appoggiato

,, anche alle altrui moltgiplici autorità di non aver mai tro

,, vato un testo di tal riserva , e non potersene assegnare

,,i’epoca,,. _ ,

Confessa in vero Sanchez non riferirsi dagli autori, ne

avere esso ritrovato alcun testo di tal riserva , e quindi sen

za indagarne l’ epoca; di cui punto non parla, e. che niun

bisogno vi era d’ indagare, come vedrassi appresso. , .con

elude : Et idea ex generali Ecclesiae consuetudine id Pontifici

Teser'vatum credo . 4 f ’

Segue 1’ esame dell’ autore . ,, Non avverte ( Saflchez )

,, che appoggiandosi a fatti Storici negativi converrà porta

,, re questa riserva sino a’ tempi del Divino Redentore , ed

,, in tal caso dovrà poi dirsi , che fu esso , che riservò al

,, Papa una tale autorità,, . ' 1

Inerendo Sanchez al suo raziocinio avrebbe potuto ri

spondere, niuno inconveniente esservi , che da fatti negativi

risulti una consuetudine , da cui nasca un diritto positivo ,

e privativo : non trovarsi esempio , che un Vescovo abbia

mai fatto un‘ impedimento dirimente ( del che conviene lo

stesso suo Aggressore ) : quindi 6886 nata , ed invalsa la

generale consuetudine , per cui_al_Papa solo siasi devoluto

i’ esercizio di questo diritto , di già compreso nella pienez

za di podestà , che fu da. Cristo annessa al Primato : Che

una tale devoluzione porta seco un diritto perpetuo di riga.

va, secondo la massima egregiamente illustrata da Tennis

sino (Resp. ad nota: , premessa alla sua grande Opera) :

,, Nibil devolutioni contrarium. Devolutione rame! jmrturnjzis,

,, perpemum m , E appresso: Solenme ertjura omnia ad Su

,, periorn a6ìnfèrz'oriàu.‘ davo/vi , et omnium prorru: Spiritua

,, 1ium}>otestatumjura ad Summum Pontifirem devolvz' porre,

,, quia Summa: omnium Vertex est: ,, - ._Nmn bisogno esservi

pertanto di ricorrere ad una spec1ale riserva fatta nominata.

mente da Cristo al Papa per gl’ impedimenti dirimen ti .

Sulla supposi2i0ne poi, che un tal ricorso sia d’ indi

spensabile necessità nella sentenza di Sanchez , segue 1’ w.

Page 194: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

1fi TRATTATO

tore a voler dimostrare lo 560726Ì0 indecente , che ne verreb

be ,, mentre il supporre , dice egli, che Gesù Cristo abbia

,, voluto dare ai Vescovi negli Apostoli un diritto , e che

,, l’ abbia quindi tolto per riservarlo al Papa , sarebbe at

,, tribuirgli la grande imperfezione , propria di chi non fa

,, bene alla prima , di dover disfare in seguito quel, che

,, ha fatto ,, . ‘

uì cominciano ad apparire le viste interessanti, che

ne annìmziò 1’ autore da principio . Si ' contenti per altro ,

che dal canto nostro gli opponiamo altre vedute più lumi

nose , ed accertate , che sulla scorta della Scrittura , e de‘

Padri, ne appresenta uno de’ più insigni Vescovi , di cui si

pregj la Chiesa di Francia in questi ultimi Secoli . Questi è

l’ illustre Monsignore Bossuet'. Nel celebre suo Sermone

dell’ ‘Unità recitato all’ Assemblea del 1 682. rileva begli qual

fondamento delle auguste prerogative della Cattedra di Pie

tro, l’ aver Cristo da prima conferito al solo S. Pietro la

podestà delle Chiavi in tutta la sua pienezza , e sopra tutti:

Che la comunicazione , che poscia ne fece Cristo ripartita

mente agli altri Apostoli, nulla tolse della pienezza, con

cui fu da prima riposta :ine pamz'tmtia nel solo S. Pietro:

Che la commissione straordinaria di S. Paolo dovea finire

con esso lui, e riunirsi per sempre alla Suprema Cattedra

di Pietro , cui era di già subordinata . Quindi può ben com

prendersi come l’ ampiezza dell‘ autorità propria dell’ Apo

stolato , riguardo al governo universale della Chiesa , fu

conferita da Cristo agli altri Apostoli, qual podestà straor

dinaria, e come la chiama Pietro de Marca, personale ,

quae morte extingut'tur: Che pertanto i Vescovi ben possono

dirsi Successori degli Apostoli nella podestà ordinaria dell'

-lîpiscopato , ma non nella straordinaria propria dell’ Apo

stolato , che dovea finire cogli Apostoli, e riunirsi alla Cat

tedra di Pietro : Che se la stessa. podestà straordinaria dell’

Apostolato fu conferita da Cristo agli Apostoli , colla legge

di dover essere subordinata a nella, che con tutta la sua

pienezza fu da prima riposta ncîl solo 8. Pietro , e che come

podestà ordinaria dovea trasmettersi ne’ suoi Successori ;

molto più dee esserle subordinata l‘ autorità de’ Vescovi , li

Page 195: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL.MATRIMCNIO.ST 179

quali agli Apostoli succedono in E i;co_pnm , non in Apostola

tu , come parla anche Natale Alessandro : Che questa su

bordinazione ha luogo principalmente in Ogni materia spet

tante al governo , e buon regolamento della Chiesa, ad 0g.

getto di mantenere in essa quel Sacro Carattere di ordina

tissima unità, per cui volle Cristo costituire un Supremo

Pastore , che qual Duce , e Corifeo presiedesse alli Pastori

inferiori , e regolasse 1’ esercizio de’ loro diritti, e special

mente , come si è detto , nelle cose spettanti al buon’ordi

ne della Chiesa universale , fra le quali non dubita 1’ autore

nostro di annoverare , lett. 8. p. 118., le leggi concernen

ti gl’ impedimenti matrimoniali : Che pertanto niun biso

gno vi fu , che da Cristo ritolto fosse a’ V€SCOVÎ alcun de'

diritti loro conceduti , ma soltanto che salva rimanesse la

legge di subordinazione alla superiore Autori tà del Primato,

che comprende tutti li diritti necessarj al regime della Chie

sa per esercitarli c0me, e quando conviene al buongoverno

di essa . Che pertanto quando anche si voglia dire con San.

chez , che atteso il solo jus naturale , e divino possa mm

petere ad ogni Vescovo il diritto di stabilire impedimenti di

rimenti nella sual)iocesi (del che non muoviamo questione,

sendo ristretto 1' intento nostro a vendicare l’autorità pro

pria della Chiesa nel costituirli basta, che-i Vescovi siami

sempre astenuti dall’ esercizio di un tal diritto per introdur.

re quella generale consuetudine , onde s intendesse riserva

to al Papa solo l’ esercizio di un diritto essenzialmente com

preso nell’ autorità del Primato _, e che neppure dai VesC0

vi porca esercitarsi senza subordina21pne al medesimo . Né

vi ha pertanto bisogno d’ indagare l Epoca precisa. di una

riserva , il cui jus sendo antico quanto la Chiesa medesima

può indursi per una tacita consuetudine, quanto per un te.

sto espresso . Cosi nelle Conferen2ed1 Angers Tom. I- Art.

Ca: reservès citat. da Febronio ( Ccmment. in suam Rerract.

Posit.24.) :,, Quando anche.le riservp al Papa non avessero

,, una Origine si antica , il diritto de Sommi Pontefi<:i non

,, perciò sarebbe men cerro . Il Primato , e 1’ Autorità dei

,, Papi è in vero antica quanto la Chiesa , ed è d’instituzjo

., ne Divina : Ma Gesù Cristo non ha regolato in partico

’ Z a

Page 196: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

'18o TRATTATO

,, lare tutte le differenti maniere di esercitare questa auto«

,, rità . Sono questi punti di disciplina , che non sono sem

,, pre stati li medesimi, ed hanno poruto variare ,, .

‘ Segue 1’ autore a redarguire le pretese inavvertenze di

ISanchez: ,, Non avverte per ultimo all‘ altro assurdo di

,, supporre , che sia'poss'ibile una riserva d' un‘ altrui dirit

,, to senza che siasi maiin alcuni casi, e in certi tempi alme

,, no sospesa alcun poco . Sicuramente deve dirsi ingiusta

,, una riserva così illimitata a tempo , ed a persona , qua

,, le si è l’ immaginata dal Sanchez , e la ragione è questa :

>,, perché se giusramente per diciotto Secoli è stato al Som

,, mo Ponte ce riservato un tal diritto Vescovile,dir si deb

,, be ingiusto lo stesso diritto Vescovile , che ha potuto es

,, sere giustamente , e sempre impedito . Dunque 0 dovrà

,, dire il Sanchez ingiusta questa riserva , 0 dovrà dire in

,, giusto il diritto Vescovile , ch’ egli altronde suppone es

,, ser proprio dell’ Ordine dato quindi dal Redentore istes

,, so ,, .

Potrebbe Sanchez con più ragione ritorcere contro

-1’ autore le inavvertenze , che da esso gli vengono troppo

gratuitamente apposte . Gli appone di supporre , che il di

_ ritto di-fare impedimenti dirimenti spetti al Vescovo in vir.

tù dell’ Ordine , laddove Sanchez il ripete dalla giurisdizio

ne , che gli-compete come a Pastore ordinario , soggetto

però , come ci dice , al Sommo Pontefice .

. Pretende 1’ autore , che quel diritto sarebbe stato in«

. giusto ,- se avesse potuto essere giustamente , e sempre im

pedrto . Vana pretensione . Sanchez parla di riserva indotti:

per semplice non uso ,- il quale non uso rimaneva bastante

mente giustificato dalla considerazione , che trattandosi di

cosa spettante al bene della Chiesa universale, come ne con

vrene 1' autore stesso , troppo giusto era , e conveniente ,

che se ne riservas-se l‘ esercizio a chi fu affidata la cura della

Chiesa universale .

In oltre non avverte l' autore come daili Suoi principj

medesimi risulta , che li diritti , che possono competere al

la totalità dell‘ Episcopato in generale , non tutti perciò

competono ad vvogni Vescovo in particolare . Dico ciò risul

Page 197: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DE‘LMATRIMONIO. m

tare da suoi principj . Ed in fatti severamente , e con tutta

ragronerrprende in più luoghi Pereìra nel trasportare ai Ves

covi , come fa con patente abuso , 1’ autorità , che risiede

ne’ Concilj anche Provinciali . ,, L’ esempio loro, dice l’ au

,, tore lett. 15. p. 250. trattando de’ Concilj , in proposi

,, to dello stabilimento , e dispense d’ impedimenti non e

,, applicabile al caso de’semplici Vescovi, qualora non si pre

,, tenda, che ciascun Vescovo da se possa. tutto quello , che

,, può un Concilio ,, . E appresso p.25 1. ,, Chi ha mai so

,; gnato , che sia la stessa cosa un Concilio di Vescovi con

,, un semplice Vescovo ?' Sarebbe appunto come se si preten

,. desse essere un Senato eguale ad un Senatore , perché

,, composto di Senatori ; sarebbe come se si VOÌCSSG quindi

,, una Sentenza d’ un Senato eguale alla Sen tenza di un Sena

,, tore, cosi anche eguale unalcgge', una dispensa di un

,, Concilio a quella d’ un Vescovo . Io non voglio crede

,, re , che questi errori possedessero la mente del Pereira,

,, ma però bisogna guardarsi da questa pericolosa confusion

,, di vocaboli,, . Cosi riconosce 1’ autore , che li dirit

ti, che per jus naturale , e Divino competono all’ Episco

- pato in genere , non perciò possono competere ad ogni Ve

scovo particolare : e se ciò ha luogo nspetto ad un legitti

mo Concilio , benché soltanto Provinciale , molto più

debbe averlo riguardo al Sommo Pontefice , cui attesta T0

massimo omnium Spiritualium potestatum jum davo/«vi Pom ,

uia Summa: omnium Vertex est . . '

uindi è , che per giusto fondamento di una riserva ,

che limiti ne' particolari Vescovi l' esercizio»di detti diritti,

che altronde atteso il solo jus naturale, e Divino potessero

competere loro , bastava che da un_tale esercizio lasciato

all’ arbitrio di ogni Vescovo potesse m alcun modo turbarsi,

o l’ armonia di tutto il Corpo de’ Vescovi soggetti ad un Su

periore comune , oppure 1’ interim Pace , o tranquill ità di

una sola Diocesi . Tale fu lo SPÎI'IÎO , 6 l“ instituto della. pyi.

mitiva disciplina , come porca 1’ autore facilmente ravv isar

lo nei monumenti , che ne sono rimas1 , come per esempio

nel Can. 3;. fra gli Apostolici_( vers. di Genz. Herveto)

,, Episcopo; uniuscujusque gentis mosse oportet cum, qui in

Page 198: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

'182 TRATTATO

,, eis est primus , et existimare ut Caput: et nihil facere

,, quod sit arduum , aut magni momenti praeter 111ius Sen

,, tentiam ,, . Ed ecco come da principio l‘ esercizio di cer

ti diritti, che atteso il solo j us naturale , e Divino sono di

competenza dell’ Episcopato in genere , può giustamente li

mitarsi ne’ particolari Vescovi, in virtù della dipendenza .

cui per la conservazione dell’ unità , e dell’ ordine Gerar

chico volle Cristo , che fossero li Vescovi assoggettati ver

so i loro Superiori, e massimamente verso il Capo costitui

to da esso sopra tutti .

,, Ma torniamo al principio , ( così 1’ autore p. 69. ) a

,, quel famoso assioma : Quidquid potest Pontifex etc. , che

,, fu appunto quello , che strascinò il Sanchez in tanti sra

,, gionamenti , piuttosto che metterne in dubbio la verità .

,, Questa è stata una proposizione , che vera essendo in mol

,, ti sensi , non saprei poi come sia stata abbracciata qual

,, assioma generalissimo . Ne sarei lontano dal supporre,

,, che trattandosi di gente credula , come sono molti Teo

,, logi , abbia potuto loro imporre anche il tono generico ,

,, ed assoluto , con cui essa si annunzia ,, . .

Come mai ha potuto 1’ autore darsi a credere , che la

suddetta proposizione sia stata dalla credula gente de’ Teo

logi accettata quale assioma generalissimo promulgato con

tono generico, ed assoluto ? Se ha veduto in fonte i testi di

Sanchez, come gli sono sfuggite le limitazioni, che vi si

appongono da esso ,‘ e che ristringendone l’ applicazione in

più e più casi, n’ escludono apertamente l’ idea di un’ assio

ma generalissimo , che non ammette modificazioni di alcu.

na sorta? Convengono i Teologi avere il Sommo Pontefice

un’ amplissima Autorità di dispensare nelle leggi universali

della Chiesa , Autorità riconosciuta dagli stessi Basileensi

qual’ attributo inseparabile dalla Supremazia del Primato :

E chi è il Teologo veramente Cattolico , che riconosca una

tale ampiezza di potere in ciaschedun Vescovo relativamen

te alla sua Diocesi ? Chi è il Teologo , che non sappia in

quante maniere gli stessi Concin Provinciali moderarono

l’ esercizio de’ diritti de’ Vescovi nelle Diocesi subordinate

con decreti, ne’ quali le pene decretate contro i trasgresso

Page 199: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO4 183

ri sarebbono state mere illusioni, se'si fosse lasciato all’ ar

bitrio di ciaschedun Vescovo il dispensare altri , o se stessi

dalla osservanza delle decretate Sanzioni ? E che altro , che

illusione il Canone Cartaginese , cui sottoscrisse anche S.

Agostino , il quale interdice ai Vescovi la lettura de‘ libri

de‘ Gentili , e permette quella degli Eretici soltanto pro tern

pore, et necessitate , se colla facoltà della. dispensa , se ne

fosse potuto da ogni Vescovo eludere la decretata Sanzione?

Ciò sanno i nostri Teologi,nè però vi ha luogo di sospettare,

che vogliano concedere alli Vescovi nelle loro Diocesr tut

to ciò , che riconoscono potere il Papa nella Chiesa univer

sale : e che pertanto sia da essi accettata 12 Sfiddettî MaSSÌ‘

ma qual assioma generalissimo .

9. IX.

Segue 1’ Autore a confirtare l’ am'oma di Sane/raz, colla

Teoria delle proporzioni .

Eccoci al buono . Non più ragionamenti volgari . Esce

in campo l”Autore col- formidabile apparato di teoremi

geometrici . ,, Riflettete , dice egli, che se è vero , che

,, tutto ciò , che può il Sommo Pontefice nella Chiesa uni

,, versale , lo possa il Vescovo nella sua Diocesi, dir si deb

,, be , che la diversità , che passa fra la Chiesa universale ,

,, e il Papa , sia almeno di egual genere alla diversità , che

,, passa fra la Diocesi, e il Vescovo .. Cos_rcchè dovrebbonsi

,, poter dedurre le seguenti proporzronalrtà . Il Papa. è alla

,, Chiesa universale , come il Vescovo è alla sua Diocesi.

,, Quindi l’ inversa. . La Diocesi è al suo Vescovo , come

,, la Chiesa univasale è al Papa . Così dite di tutte 1’ altre

,, rivolu‘zioni, che si possono fare fra questi quattro termi

,, ni proporzionali ,, . _ _

Osserviamo di passaggio , che le proporzronalrtà. sono

dai Geometri dirette a determinare i rapporti di quantità ,

che risultano dall’ uguaglianza , 0 disuguaglianza de’ termi

ni , in quanto 1‘ uno eccede , o èecceduto : oppure_ 1’ 11no è

moltiplica , o sottomoltiplice dell’ altro; ma non 1 rappor

Page 200: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

184 T- R A T T A T 0

ti poco suscettibili di esatta determinazione , che passano

fra le qualità secondo la somiglianza, o dissorniglianza;

cosicché nella Teoria della proporzionalità, si } tien conto

più delle differenze , che delle diversità .>

,, Ora (segue 1‘ autore ) in primo luogo la diversità ,

,, che passa fra la Chiesa universale, e il Papa , non è pun

,, to di egual genere alla diversità , che passa fra la Diocesi

,, e il Vescovo ,, . ( Ricordiamoci , che la diversità de’ ge

neri non produce rapporti di uguale , o disuguale, nè per

ciò entra nella rigorosa teoria delle proporzioni) . ,, In

,, pruova di che io mi appiglio al testo di S. Tommaso Sup

,, plem. ad 3. Part. art.6. ad 3. Dice egli , che POIEJÎ(H Sa

,, cerdotis excedz'tur a potestate Epi:rapi , quasi a pntestate al

,, terius generis , sed p0tuta: Epixopi excedz'tur a potest/ne Pa«

,, pae , quasi a Potermte ejurdern «meri: . Questo solo potreb

,, be bastare a dimostrare la falsità dell’ assioma , e conse

,, guentemente di tutte le proporzionali, che se ne porreb

,, bero dedurre ,, .

A dimostrare, se fosse d’uopo, l’insussistenza di tutte

quelle pretese proporzionalità , basta riflettere , come dall’

assioma qual vien proposto Colle sue limitazioni , risulta

tutt’ al più , che ,, la Diocesi a certi riguardi è al Vescovo ,

,, come la Chiesa universale al Papa ,, e non come l’ espone

1’ autore in tono generico , ed assoluto : ,, La Diocesi è al Ve

,, scovo , come la Chiesa universale al Papa ,, .

Ora veniamo alla prova, ch’ ci pretende trarre da San

Tommaso . Il testo è tolto dalla 40. de Sappi. non indi

cata dall’ autore nella sua citazione . Il che potrebbegli ser

vire di scusa, che non avendo veduto il testo in fonte,

non siasi accorto quanto faccia poco al suo proposito . L’ar

gomento della questione trattata dal Santo nel citato art. 6.

egli è : utrum :upra EpircoPor pom't esse aliqui: Superior in Ec

clesia . Ed ivi dopo parecchie autorità allegate risponde :

,, Dicendum , quod ubicunque sunt multa regimina ordi

,, nata in unum , oportet esse aliquid universale supra par- ‘

,, ticularia regimina Et ideo cum tota Ecclesia sit unum

,, Corpus , oportet, si ista unitas debet conservari , quod

,, sir aliqua potestas regitiva respectu totius Ecclesiae supra

Page 201: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. \ 185

I

,, potestatem Episcopalem, qua unaquaeque specialis Ec

,, clesia regitur : et haec est p0testas Papae, et ideo illi,

,, qui hanc potestatem negant , .Schisrnatici dicuntur, quasi

,, divisores unitatis Ecclesiae ,, il che segue a dichiarare lu

minosamente mare ma : Nella. rispos te. poi all’ obbiezione

terza , ove si oppone, che ,, superior potestas non porest

,, conferri per inferiorem . . - . . unde etiam Sacerdos non

,, promovet Episcopum , neque Sacerdotem . Sed Epis_co-‘

,, pus potest quemlibet E-pi-scopum promovere : quia etiam

,, Hostiensis E-piscopus consecrat Papam . Ergo EPIS_COPQÌIS

,, Dignitas in omnibus est aequalis , et sic unus Eprscopus

,, non debet alii subesse ,, . '

Risponde . ,, Dicendum, quod potestas Sacerdotis exce- ,

,, ditur a potestate Episcopi , quasi a pote; rate alterius gene

,, ris; sed potestas Episcopi exceditur apotes fate Papae,quasi

,, a potestate ejusdem generis. Et idea omnefn actum hierar

,, chicum , quem potest facere Papa in miniStt‘àtione Sacra

»,, mentorum , potest facere Episcopus , non autem omnem

,, actum,quem potest facere Episcopus potest facere Sacerdos

,, in Sacramentorum collatione.lit ideo quantum ad ea quae

,, sunt Episcopalis Ordinis, omnes Episcopi sunt acqua-ICS: et

,, propter hoc quilibet Episcopus potest aliurn consecrare ,, .

Spiega il S. Dottore onde avviene , che non potendo

un semplice Sacerdore consecrare il Vescovo , che gli è su

periore , possa nulladimeno un Vescovo consecrare il Papa,

sebbene il Papa sia superiore al Vescovo . E dimostra ciò av.

venire , perché non ha il semplice Sacerdote la podestà an

nessa all’ Ordine Episcopale . quanto all' amministrazione

de’ Sacramenti: all’ incontro sendo tutti li Vescovi uguali

nell’Orcline Episcopale, Che CQmPfendî Il POÎCT dell’Ordina

zione, può ogni Vescovo ordinare un altro Vescovo indi

pendentemente dalla disparità del grado:che però il Vescovo

eccede il semplice Sacerdotein una podestà_dt diverso gene

re , poiché ha il Vescovo riguardo all’ Ordine una podestà ,

che non ha il sempliceSacerdote. Questa diversità di ge

nere non si dà tra il Papa , ed iVCSC0vi riguardo alla pode

stà dell’ Ordine, che è comune a tutti li Vescovi . Ma nella

podestà del regime il Papa eccede li Vescovi,e Àiccome la no

a

Page 202: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

186 _ TRATTATO'

zione genetica del regime è applicabile a qualunque regi

me , sia superiore , sia inferiore , sia supremo , medio , o

infimo , ben può dirsi chepoterla: Episoopi exceditura Patata

te Pa}ue , quasi a pommn ejurdem generis , perché sebbene

la podestà di regime sia superiore , anzi suprema nel Papa ,

pure anche questa podestà di regime compete ai Vescóvi ,

‘ sebbene in grado inferiore , e con inseparabile subordinazio- '

ne a quella del Papa . Così nulla si raccoglie da questo testo

di S; Tommaso , che osti alla verità dell’ assi0ma , come

vien proposto dai Teologi , cioè che possa il Vescovo a cer

ti riguardi nella sua Diocesi ciò , che può il Papa nella Chie

sa universale .

Ma ciò , che sembra recare all’ autore maggiore noja ,

egli è 1’ uso , o secondo lui 1’ abuso , che di tale assioma

può farsi in commendazione della Pontificia , e depressione

della Vescovile autorità . Abuso neppure atteso dai Francesi,

ma non isfuggito alla sottile penetrazione dell’ autore . Egli

solo ha saputo comprendere ,, quanto mal a proposito alcu

,, ni si vantino di favorire la Vescovile autorità , nel che

,, ( come dice) a mio giudizio sonosi ingannati, anche pa

,, recchi Teologi Francesi, che 1’ hanno adottato . Sinchè

,, la proporziomale si annunzia , cominciando dal Papa ,

,, sull’ idea ch’ egli abbia una somma autorità, par che i

,, Vescovi vi guadagnino moltissimo : ma per comprender

,, ne 1’ insidia , bisogna prenderla in ordine inverso , e in

,, cominciare dalla Diocesi, dicendo .- La Diocesi è al Vesco

,, vo , come la Chiesa universale è al Papa . Ora osserva

,, te , che siccome i Preti d‘ una Diocesi sono soggetti alla

n P0de5tà del Vescovo , 601118 3 podestà altem'u: generis, co

,, sì anchei Vescovi della Chiesa universale si dovranno poi

,, dire soggetti al Papa , come ad unapodestà non «jutdern .

,, sed alteriu: generi: . Or quante conseguenze da un simil

,, principio ,, 2 ‘

Vuole dunque 1’ autore dimostrare , che prendendo

1’ assioma di Sanchez in ordiueìrwerso , ne' seguitebbe con

tro la stessa dottrina di S. Tommaso , che la podestà de’ Ve

scovi non fosse ejusdem generi: con quella del Papa . Senza ri

petere ciò , che a rischiarimento di questo punto si è poc’

Page 203: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DE‘LMATRLMO‘NIO. m

\

anzi detto sul testo del Santo Dottore , basterà uì aCcen

nare nulla potersi concludere dal modo tenuto dall‘ autore

nel procedere per via dell’ ordine inverso - Legge invariabi

le presso Il Geometri ella è ,. che ragionando per via di pro

porzionalità , non si debbano mai variare itermini ne’ rap

porti corrispondenti. Nel primo suo rapporto inverso: la

Diocesi è al Vescovo , quello che comparisce in figura d' an

tecedente , egli è il semplice termine la Diocesi. Nel secon

do rapporto si sostituisce un’ altro antecedente : iPreti di

una Diocesi . E siccome la Diocesi non è identicamente lo

stesso, che li Preti di una Diocesi ,' così all’intento dell‘ au

tore nulla giova l’ abuso , ch’ ei fa di un metodo , nella cui

applicazione troppo facilmente la sbaglia chi fl0n è maestro

nell’ arte . Che però Ha sempre meglio appigliarsi al C0nsi

glio- di Fedro: Quarn quisq'ue norit artem etc

Ma ciò che più importa.egli è, che ammettendo pure

con S. Tommaso, e nel senso di S. Tommaso , che la o

destà del Vescovo sia dello stesso genere , che è quella, del

Papa , niuna conseguenza se ne può trarre , anche secondo

Il principj dell’ aurore , contro la pienezza di podestà, che

compete al Papa sopra tutti li Vescovi . Ho detto anche se

condo li principj dell’ autore . Egli di fatti per una parte

ammette , e conferma ( lett. 15. p. 24.5. ‘)-essere il Vescovo

ejusdem generis col Papa, e col Concilio anche generale, ep

pure per altra' parte riconosce nel Concilio e l’ infallibilità

ed un' alta superiorità di potere , ch’ ei non riconosce in al

cun particolare Vescovo . Se dunque l’essere ejusdem <generis

col Concilio nulla toglie alle preminenze della podestà del

Concilio sopra la podestà de’Vesc0v1 , neppure dall’essereìl

Vescovo ejusdem generis col Papa, non segue , che non possa

no , e non abbiano luogo nel Papa le stesse preminenze , che

l’autore ammette nel Concilio,cd in somma tutte quelle pre

rogative, che dalli buoni Teologi Cattolici, ch’ei chiama Ita

liani , si riconoscono proprie della Supremazia del Primato .

Neppure qui finiscono le insistenze dell’ autore in que

ste sue dilette proporzionalità . Segue egli : ,, Lo stesso di

,, te dell’ altra proporzionale , che da tale assioma. si po

,, trebbe dedurre . La Chiesa universale è ad una Diocesi ,

Aa 2

Page 204: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

188 T R A T T A T‘ 0

,, siccome il Papa è ad un Vescovo . Il che significherebbe

,, che siccome la Chiesa. universale comprende una Diocesi

,, quasi sua porzione , così la podestà del Sommo Pontefice

,, comprenda la podestà del Vescovo nella stessa maniera ;

,, vale a dire , che la podestà del Vescovo dovesse conside

,, tarsi quasi porzione dell’ Autorità Pontificia ; la qual co

,, sa quanto favorirebbe 1’ opinione di chi pretende la Ve

,, scovile autorità essere quasi una emanazione della Pon

,, tificia , altrettanto si opp0rrebbe all' opini0ne , che il

,, Vescovo sia d’i1nmegiiatainStitu2ione diCristo . Ecco duri.

,, que dalle proporzionali vieppiù dimostrata la falsità dell’

,, assioma, che le produsse ,, .

Non insisto a rilevare il difetto di queste pretese pro

porzionalità , li termini delle quali, siccome n0n rigorosa

mente definiti, così rimangono indeterminati‘ . Bensì dirò,

che sebbene la podestà de' Vescovi, siccome chiamati a

parte della sollecitudine , sia compresa nella pienezza , che

compete al primato , ciò non toglie, che ogni Vescovo non

abbia’ la sua podestà propria , siccome ogni Diocesi forma

una Chiesa particolare , sebbene porzione sia della Chiesa

universale .

Noterò in secondo luogo , che se dall‘ assioma può in

ferirsi , che i Vescovi ricevano immediatamente dal Papa la

podestà di giurisdizione , il che facilmente non concederm

no all’ autore i Francesi della contraria opinione ; si e egli

’ mal consigliato nell’ addurre in prova. della falsità dell’ as.

sioma il testo del S. Dottore nell’ art. citato , poiché in

quel medesimo articolo ad i. si esprime in questi termini :

,, Quod quamvis omnibus Apostolis data sit communiter

,, potestas ligandi , et solvendi , tamen ut in hac potestate

,, ordo aliquis signaretur , primo‘ soli Petto data cst , UI'»

,, Ostendatur quod ab cc in alios ista potestas debeat descen

,, dere,, . ’

Conclude 1‘ autore . ,, E‘ vero , che non tutte le pro

,, posizioni Teologiche , o Morali sono capaci di dimostra:

,, zioni geometriche , né io pretendo al certo , che questo

,, esser debba 1’ ordinario modo da tenersi in somiglianti

,, materie . Ma quando trattasi d‘ un vero assioma, vi si

"I'

Page 205: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DE-L MATRIMONIO. Hg

;, può sempre volere quell’ ultima. verità , che resista alle

1: più geometriche PI'OVC . Conchiudo pertanto , chela

,, proposizione quid;uid poter: etc. sebben possa esser vera in

,, alcuni sensi, non si potrà mai considerare però quale un’

,, assioma, al che finalmente tutt0 si riduce il mio assun

11 to u -

Se altro non era il suo assunto se non che dimostrare ,

che la proposizione Quidquid pote“ etc, non sia un rigoroso

generalissimo assioma. , ma però una massima bensì vera in

alcuni sensi, potea ein risparmiarsi la profusione di tante

sue geometriche proporzionalità, per non recare altro in

,.- fine fuorché 1’ equivalente di quanto dice lo stesso Sanchez,“

il quale colle limitazioni, che vi appone nell’ enunciarla ,

ben dimostra di non averla. avuto in conto d’un’ assioma ge

neralissimo , ma soltanto'di una proposizione, che si veri

fica a molti riguardi . Per altro può questo esempio dar luo

ad una non inutile considerazione , cioè non esservi sor

ta d’ insidioso artifizio , che non sappia mettere in uso la

scaltrezza de’ nostri Avversarj per imporre alla credulità

- de’ semplici.

9. x.

Complesso di altre prove dell’ Autorità Ecclesiastica , e Pontificia

in materia di legislazione , e di dispense , mmmim‘.

'stmte dalle incoerenze ed abusive interpretazia_

ai 1121: rse nell’ Opera dell' Autore .

Lett. 16. p. 280. Si prende l’ auto_reiad investigare 1’ o

rigine delle dispense , ch’ ci chiama di giustizia . Dice che

ne’_ primi Secoli le leggi non ainmettevano eccezioni = che

se talvolta si dispensava, ciò accadeva di rado. Ma Per ri.

guarda agl’ impedimenti dirimenti non si di:pemava u‘e Punto 1121

poco . E soggiunge = ,, Certamente V1 saranno stati dei casi , ’

,, cosi meritevoli di dispensa, che_p:trer potea quasi ingiu.

,, stizia il negarla Contutt0 Ciò non si dispensava. per ’

,, nessun conto , e mostrarono i Padri della Chiesa. di pra

,, ticamente riconoscere , che non è mai di natura. sua in

,, giusta cosa il negare una dispensa da una legge al tronde

I

Page 206: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

1% TRATTATG

,, giusta perché opportuna alla massima parte dei casi, e

,, delle persone , e valutarono sempre p1ù__11 bene dell’ os

,, servanza , tuttocchè rigida, e talvolta incomoda-a‘delle

,, leggi, anziché introdurre il disprezzo , che suol sempre

,,» aver principio dalle dispense ,, .

OSSERVAZIONB.

Adunque 1 . ne’prirni Secoli vi furono già gl’impedimen

_ti dirimenti . Stenterà 1’ autore a dimostrare , che in que’

primi tempi sia intervenuto il simultaneo concorso della

‘ Podestà laica per istabilirli .

2. Ripete 1’ autore questa costante renitenza della

Chiesa in non accordare sifi‘atte dispense da quella massima

fissa ne" Padri della Chiesa , che dovesse prevalere l’ osser

vanza della legge a tutti li motivi , che potessero richieder

ne la‘ dispensa . Dunque si trattava di dispense da concedersi

dalla Chiesa . Che se il diritto delle dispense matrimoniali

è intrinsecamente inerente alla Podestà Secolare , come mai

avrebbe potuto questo spirito dell' antica disciplina conser

varsi immutabile per tanti Secoli, mentre con tutta facilità

si sarebbe potuto ricorrere per la dispensa ai Tribunali Seco

lari , che poteano lecitamente , e validamente concederla :

talchè pure i Fedeli validamente , e lecitamente avrebbono

potuto usarne contro il disposto de’ Canoni ? Così questa

stessa massima de’ Padri accennata qui dall’ autore non sup

pone ella evidentemente , ch’ erano essi persuasi, che leg

ge era della Chiesa lo stabilimento degl’ impedimenti, e

che dalla Chiesa , non da altri , dovessero dipendere i Fe

deli per ottenerne la dispensa ?

3. Strana cosa può sembrare , che dopo avere 1’ auto

re commendato lo spirito , e il tenore dell’ antica discipli_

na, siasi poscia indotto a voler , che sia non solo diritto,

ma obbligo de’ Vescovi il dare le dispense di giustizia , vale

. a dire in que" casi medesimi , ne’ quali Massima costante de’

Padri ella era , che non si dovesse dispensare . Tale infatti

è la legge da lui imposta lett. 12. p. 196. ,, che ilVescovo

.. come Giudice non solo può accordare le dispense di giu'

Page 207: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

‘ DEL MATRIMONIO‘ 191

stizia , .ma che lo deve ,, . , Per autorizzare questo diritto ,

ed obbligo Si appiglia egli (Lett. 10. p. 1 60. ) al Canon’e di

Massima sulle dispense stabilito del Concilio di Trento (Ses

sione 25. de Reform. c. 18. ),, Scia”; universi Sacratissz'mos

,, Canone: exacta ab omnibus , e: quoad da:fieri poteri: indi

,, stincte obser:vandor . Quod si urgmr jurtaque ratio , et ma.

,, jor quandoque milita: posta Inverit rum aliquz'lms dispensa”

,, dam esse , id massa cognita, m; summa maturitate , argue

,, gratis, a quiburcumque, ad quorperrinebz't , eri! prae:mu

,, dum ; aliterquefizcta dispensatia subreplitia cemeatur . Ora

,, in questo Canone a merav iglia bene sono espresse le tre

,, condizioni costituenti una vera eccezion di legge median

,, te]udice . I. Le parole eri: praestazzdum sono Obbliganti.

,, ed esigono a quibuscunque ad quo: pertinebz't , che dispen

,,, sino: II. ‘Urgem , justaque ratio , ,et major quandoqne uti

,, lita: sono i titoli ., per i quali.accordar si dee la dispensa;

,, III- Causm cognita, ac summa maturitate , atque gratis,

,, sono i modi, coni quali debbesi dispensare ,, . ‘

Ma 1. chiunque voglia imparzialmente riflettere al

senso naturale , ed ovvio del Decreto Tridentino , ben

agevolmente riconoscerà , che la parola praest'andum non

impone al Superiore 1’ obbligo di dover dispensare , ma pre

scrive , che non debba. farlo . se non causm cognita , ac

summa maturitate etc. 9.. Il Decreto assegna per .titoli _, non

solo una causa urgente , sulla quale secondo 1’ autore si fon.

da. la dispensa di giustiza. , ma vi unisce ancora una. qualche

maggiore utilità , che è il caso non della giustizia , ma sol.

tanto della e uità , che secondo l’ autore è compreso sotto

le dispense di grazia , ‘le quali nella sua Teoria, ,cornpetem

do alla sola podestà legislativa , e non alla gIUdicativa, con

fessa. egli non poter competere ai _Ve_SCO_,Vi . Che però sendo

compreso nel Decreto del Concilio il titolo di una maggio

re utilità con quello della causa urgente, se ’la parola. Prae’

standum imponesse 1’ obbligo di dispensare , un tale obbligo

avrebbe luogo non solo ove la giustizia , ma anche 0_ve 1’ e

_ .quità richiede la dispensa; talchè se in .vir tù di questo Dea

creto il Vescovo non solo può, ma. dee accordare le dispen

se di giustizia, potrà non solo, ma dovrà del pari.accordaa

Page 208: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

192 TRATTATO

re le dispense di grazia , alle quali esso riferisce il caso del

la equità : che è una manifesta contraddizione nel suo si

stema . 3. Innanzi al Concilio di Trento da più Secoli era

invalso 1' uso delle dispense matrimoniali, nè però si eser

citava dai Vescovi, né in essi riconosciuto era il diritto di

accordarle . E si vorrà , che con quella semplice parola

praermndum abbia voluto il Concilio concedere ai Vescovi

un diritto di tanta importanza, e che era certamente inu

dito a que’ tempi ? “

Passa indi 1’ autore nella stessa lett. 16. p. 285. ad asse

gnare l’ epoca , da cui stima doversi ripetere l'uso delle dis‘

pense, di cui si tratta : ,, La prima dispensa da un‘ impe

,, dimento dirimente e stata concessa da Innocenzo III. , ed

,, èquella, che fu conceduta all’ Imperatore Ottone IV.

,, per isposare la figlia superstite del suo Competitore Filip

,, po , che gli era congiunta in quinto grado di parentela .

,, Si mostrò da principio renitente il Pontefice ad accorda

,, re la chiestagli dispensa (che fi.x dispensa di grazia , co

me il confessa l’autore p.308. ) . La Nazione tutta si muo-‘

ve a chiederla di bel nuovo . I Magnati del Regno , iVe

,, scovi , i Legati Pontificj stessi tutti implorano la grazia ,

,, ne ragionano i titoli , ne dimostrano la quasi necessità .

,, Finalmente s‘ induce quel Sommo Pontefice ad accor

,, darla ,, .

Dunque unanime sentimento era dell’ Imperatore , del

la Nazione , de’ Vescovi , de’ Magngti , che una tale dis

pensa non potesse accordarsi fuorché dalla Chiesa , e se

gnatamente dal Sommo Pontefice . Ne al certo dissentiva

no le altre Chiese, e Nazioni della Cristianità . Avrebbe

dunque errato la Chiesa Universale a que’ tempi?

2. Se questa fu la prima dispensa da un’impedimento

dirimente , non dee far maraviglia, che non si trovi ne’

Canoni l’ espressa riserva di un diritto , che non si era eser

citato giammai: Non mai se lo erano arrogati li Vescovi;

e se i Papi non l‘ aveano esercitato per lo innanzi, basta per,

comprenderne la ragione , riflettere al tratto , che abbiamo

sopra riferito dalle conferenze di Angers ; che l’Autorità del

Primato è bensì antica quanto la Chiesa, siccome quella

S)

I!

Page 209: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 193

che è d‘ instituzione divina , ma che Però non ha Gesù Cri

sto regolato in particolare (in dettaglio) tutte le maniere di

esercitare questa autorità , sendo queste punti di disciplina ,

che possono variare . La pienezza della podestà delle Chia

vi, che, come si è detto innami colle parole di Bossuet .

fu da prima conferita irrevocabilmente da Gesù Cristo a San

Pietro sopra tutti , comprendeva tutti li diritti necessarj per

provvedere alle necessità , ed al buon regolamento di tutta

la Chiesa . Non è perciò , che questi diritti dovessero tutti

ad un tratto , e sempre ad un medesimo modo esercitarsi,

e spiegarsi : che anzi dovea questo esercizio per corrispon

dere al fine , adattarsi , e regolarsi a misura- di quanto esi

gessero le urgenze delle persone , de’ luoghi . e de’ tempi :

onde si varia la disciplina senza variazione dell‘ autori

tà , che la stabilisce , e ne ordina le variazioni . Laonde

concedendosi ancora , che la prima dispensa dfl'1111‘impedi

mento dirimente sia stata concessa da Innocenzo III. , s’ in.

tende , come i Romani Pontefici , sebbene per molti Se

coli stimarono di non fare uso della podestà loro a tale ri

guardo , pure un caso di urgentissima necessità , qual viene

rappresentato dall’ autore quello della dispensa chiesta pe’l

matrimonio tra Ottone , e la figlia di Filippo , P0tè indurre

il Pontefice Innocenzo III. a concederla .

Ha preveduto 1’ autore, e si è studiato di prevenire

1’ opposizione , che porca farsi all’ epoca fissata da lui .

,, Bisogna dunque fissare ( così egli lett. 1 6. . 284.. ) per

,, prima base storica , che per molti Secoli nella Chiesa

,, non si accordavano dispense matrimoniali di nessuna sor

,, ta, nè dai Vescovi , né dai COnCÌÌÌ , nè dai Pa i . E se

,, ciò sembra a taluno men vero , dipende dal confondere ,

,, come già dissi del Pereira , 1’ annullaz:on di legge colla

,, dispensa ; azioni per altro ben diverse fra loro , Così

,, quella dispensa data da S. Gregorio Magno agl’ Inglesi,

,, con cui permise nel VI. Secolo , che potessero contrarre

,, matrimonio fra Parenti oltre il quarto grado, e una simi.

,, le concessa da. GIGgOI'Ì0 IL agli Alemanni per le istanze

,, di S. Bonifacio , come sono dispense generali a, (una la

,, Nazione , e perpetue , non sono per nessunBcînto esempj

Page 210: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

'194. TRATTATO

-_\

,, di dispense , ma bensì vere annullazioni di leggi etc. ,, .

Ma I.Che quelle dispense fossero perpetue , potrà ciò

verificarsi della dispensa. conceduta da Gregorio II. in favor

degli Alemanni , leggendgsi nel suo Rescritto a S. Bonifa

cio . ,, Concedendum est ut post quartam generationem

,, jungantur ,, . Non cosi della dis ensa conceduta da San

Gregorio Magno in favor degl' Ing esi: ,, Ista. illis modo ,

( dice il S. Pontefice lib.I4-. Ep.17. ad Felicem Messan.Edit.

Maur.) ,, non posteris , ut supra dictum est , temporibus

,, tenenda indulsimus ; ne bonum quod infirma adhuc ra4

,, dice plantatum erat , erueretur , sed coeptum firmaretur,

,, et usque ad perfectionem custodiretur,,: Termini, che

tutt’ altro indicano , che perpetuità .

a. Comunque però vogliansi riguardare quelle ordina

zioni , o come semplici dispense , quale si è_ quella di San

Gregorio Magno , o come annullazion di legge , uale può

dirsi quella di San Gregorio II. in favore degli A emanni ,

sempre ne risulta un chiaro monumento dell’ Autorità Pon

tificia circa gl‘ impedimenti dirimenti . La dispensa conce

duta da S. Gregorio Magno fu dispensa non di giustizia , se

condo i principi dell’ autore , ma di grazia , siccome fon

data su titoli di equità , non di rigorosa necessità . Non po

tea dunque provenire fuorché dalla podestà legislativa . Ec

co-pertanto la podestà legislativa esercitata da San Gregorio

Magno circa gl‘ impedimenti dirimenti , senza che vi appa

ja vestigio del simultaneo concorso della podestà Secolare .

Molto più spicca 1’ esercizio della podestà legislativa ,

ove si tratta di annullazion di legge ; sendo ben chiaro , che

1’ annullare una legge non può competere se non a chi ha la

podestà di stabilirla . Se dunque il 8. Pontefice Gregorio II.

annullò per gli Alemanni , come vuole 1’ autore , la legge ,

che stendeva l’ impedimento dirimente oltre il quarto gra

do, forza è confessare , che chi avea la podestà legislativa

per abolire un’ impedimento , avea pure la podestà legisla

t1va per_ istabilirlo . Cosi dobbiamo grazie all’ autore di

averne aiutati a. refutare il suo sistema con somministrarne

documenti, che il distruggono da capo a fondo . '

Grave anunadversione meriterebbe il Ragionamento r 1.

Page 211: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMON10, .!95

Vol. II. in cui 1’ autore si prende di Proposito ad impugnare

la podestà coattiva-della Chiesa. . Non è del nostro presente

lnstitul<_> 10 stendefìîl fu quest‘ oggetto . Basta accennare

come di fuga , che trai Breme di Marsilio di Padova, e di

Gio. di Gianduno Vien da Natale Alessandro annoverato il

Seguente flfîiC010 116‘ (a) {a Totam Ecclesiam simul junctam

,, nullum hominem punlî10ne coactiva coercere posse , nisi

,, id concesserit Imperaf0r » - Sistema proscritto di nuovo

da Benedetto XIV. nel c0fldflnnare il famoso hempio libro

del P. La Borde . f ’ ' '

Quello, che può fare a nostro proposito , ella è la pa

tetica spirituale parencm , colla quale riconviene quali car

uali ‘Uomini li Cattolici tutti sostenitori di quella podestà,

quasi troppo basso concetto avessero della Sovrana eccellen

za della podestà conCeduta da Cristo alla sua Chiesa . ,, Così

,, è pur troppo ( dice egli p.14.6. ) il Divino Redentore fon-‘

,, da una religione sull’umiltà , sulla mansuetudine , sulla

,, carità . Lascia alla Chiesa un sublime deposito di Fede .

,, di Morale , di Sacramenti . Costituisce Superiori , ma

,, li vuole Pastori, e impone loro 1’ obbligo di dirigere i

,, Sudditi come pecorelle -, impone quindi a queste l'obbli

,, go di c%sere docili, ed ubbidienti . Si dichiara egli me

,, desimo non ascoltato , e disprezzato da chiunque n0n

,, ascolterà , o disprezzerà questi Pastori : Qui 1:0: audit,

me audi: , qui va: rpzrm't , me sperm'z . Questo egli è ben

1’ eccesso di autorità , che dar si poresse a’ PastoriEccle

siastici , il poter cioè dirigere , e dirigendo obbligare le _ -

pecorelle ad essere dirette , ed obbligarle in modo , che '

altrimenti operando, fanno sprezzo.a Dio ‘medeSimo .

Eppure non sono contenti questi falsi zelanti dell’ onor

della Chiesa . Par loro , che un diritto di comandare sino,

al grave obbligo di coscienza sia un nulla , se non sosten

gasi il comando coll’ umana forza coattiva . Ma che?

Por-se fra. Cristiani , e quel che e più_, fra Ecclesiastici ,

POCO 0 nulla, si valuta dunque un obblzgazzone dl romanza?

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a Hist. Eccl. Saec. 13.e. 3.5. 5. Art. ig.

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Page 212: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

196 TRATTATO

.

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.

,, E sembrerà cosa di sì poco momento il diritto di vinco

,, larla etc. ,, ?

Chiunque abbia letto questo tratto dia di grazia un’oc

chiata alli passi , che or ora gli porremo sotto gli occhj , e

rifletta seco stesso da quale spirito conviene , che agitato sia

chi per una parte riconosce sì espressamente aver Cristo

conferito alli Pastori il diritto di obbligare , _ e vincolare le co

scienze de’ Fedeli, e per altra parte scriva quello stesso , e

nello stesso libro ( Vol. I. lett.g. p.29. ) ,i e ponga per mas

sima ., che le sanzioni , e gli stabilimenti disciplinari

,, della Chiesa anche radunata in un Concilio universale in

,,. que’ paesi , dove dalla pubblica autorità non sono accet

,, rati, ivi non obbligano , e non sono leggi . e la Coscien

,, za non vi è impegnata ? ,, E lett. 7. pag. 101. nella nora,

,, che la legge della Chiesa non diviene obbligante, e non

» Si perfeziona , se non dopo l’ accettazione de’ Sovrani ,, .

Nello stesso libro il diritto di comandare nei Pastori , e

l’ obbligo dell’ ubbidienza ne‘ Fedeli si fonda sulle parole di

Cristo : Qui va: audit etc.,;talchè non possa il Fedele rifiutare

l’ ubbidienza , senza che’questa ridondi in disprezzo di Dio

medesimo ; ed insieme si vuole , che se non piace ai Sovra.

ni di prestare 'l’ accettazione a que’ comandamenti , che fa

la Chiesa per diritto conferito da Cristo , più non abbiano

quelle sacre parole , Qui un: audi: etc. la forza (1’ impegna

re le coscienze , e di obbligare i Fedeli ad ubbidire . Chi

può non riconoscere in una sifl‘atta instabilità quel carattere

di riprovazione , che distingue quelle dottrine , che dovea

no in ogni tempo suscitarsi contro la dottrina di Cristo , e

la predicazione degli Apostoli? Basti per premunirsi ad ogni

Fedele il riflettere , che lo stabilimento disciplinare decre

tato dagli Apostoli nel Concilio di Gerosolima ebbe forza

d’ impegnare le coscienze de’ Fedeli senz’ aspettare 1’ ac

cettazione dell' Autorità pubblica , ed in virtù dell’ Auto

rità spiegata in quelle parole: Vimm m Spirimi Sancta , e!

"051'I2 basta osservare il contegno de’ Cristiani in que’ primi

tempi, ai quali sempre ne richiamano li nostri Avversarj ,

come seppero mantenersi nell’ ubbidienza dovuta alle ordi

Page 213: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEbMAIRIMQMO.‘ m

wiw‘iîdells Chieti; 1 îîsee Wbflfe i dall‘merità

pubìlàqa ,dlie cm _legg1 p1ù esattamente assai degli altri, e

' l’ 101' 1603633112? osservavano ° ' ° _fiîm 1‘ ordine Civile. defl9fi°9ierà '. mi Bitto' Clò’ Ghfl-lil.glm.

5‘ -C°ll‘ ‘-‘°»‘-“t ‘ps'tgh-mà" SÌQP° avere afl‘crmato lett. g.»

p.94. ,L‘Che tuttilcenvepgmtm nel riconoscere nel.&ommq

5,i PODICfiGO un ,, {agenda Poi a spiega“;

in chemodo una ltggetPotftlfieia sia di su;ama ‘ ,

te la coscienza dei, VC‘CQY} » riporta li dirtersi sentimenti .

ed “P0113 in qu°sfl tcr“umfluello , che ein attribuisce in

disrintamente lUÌ Fra-"C251 1,, Per lo contrario secondoi

,, Francesi hann0 iV€SCOYÌ il diritto di giudicare e dell’ in-,

,, trimeca bontà , 'e de;llÎfistrinseca opportunità della legge

,, Pontificia , né 8090 tenuti amomunicare :le loro obbie-=

,, zioni al Papa, se nonper. convenienza , e polizia, e fa.

,, »Cendolonon subordinerebberq ,‘ soltanto partecipe

,‘. rebbero ,, a . À , ‘ ‘

Non ruàardinerebbero ? E come ? Il voler togliere la su

bordinazione dei Vescovi al Papa , non èforse un deciso er

rore_in fed'e Contro la solenne _ professionfi , in si_pro

mette, esi giura.îla vera ubbidienza dovuta indistintamente

al.Rom-ano Pontefice da tattili Fedeli , e dai Vescovi me

desimi ; professione accettata , promulgata , osservata in

tutta la Chiesa ?

‘ Altrond_e gli stessi ConCiquProvincialinel formare , e

pubblicare i loro Decreti non intesero mai di sonoporli

all’ esame , e al giudizio d_e’.particolari. Vescovi o assenti,

o anche dissenzienti nella formazione del Decreto, ma dopo

che fermato era colla pluralità de’ Voti , ne intimavmo l’os

servanza a.’ tenuti,proc<adendo anche all’in flizione delle pene

decretate contro i refrattarj . Questo è un fatto . attestato

dallaserie de’ Concilj di tutti li tempi ., Dunque pon ma;

credèttero li Padri , che fosse diritto Sacro... ed imperseritf.

tibile de’ particolari Vescovi il sottoporre all’esame, e_-aj

giudizio proprio le leggi intimate loro dalegittimi Superio"

Ti nell‘ Ordine Gerarchia; ; ma che ami erano tenuti di ri

c'everle colla dovuta subordinazione a gugll’)ordine di auto

. _ ì» * . . “

Page 214: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

193 -‘Ì'I'R‘À'I'T'A’l'C)‘l

sita , che Î'da Cristo in ‘ stabilito‘nella Chiesa per la stessa

conservazione dell‘ Unità (4) .-f ' ‘ _ " 1 3 . I.B non sarà una indecentissima‘derisione il far mostra di

riconoscere nel Papa un vero Legislatore,tnentre si assogget

tal’ autorità delle sue leggi all’ esame, -e al giudizio di ogni

particolare Vescovo , senza che questi neppure obbligato sia

per dover di subordinazione a rappresentare al Stiperiore le

difficoltà. che potrebbe incontrare la legge riguardo all‘

esterna opportunità? Ma che maraviglia, che sia coside

pressa 1’ Autorità legislativa del Papa da uno Scrittore , il

quale tutta riduce la legislatrice podestà della Chiesa univer

sale a formare progetti di legge , e non più ? ,, La legge Ec.

.. clesiastica (dice egli Vol. 2. Ragionamento a. p. 107.).

., non può dirsi perfezionata , e abbisogna di necessità , ch'

"

\

(a) E qui si appresenta un iii

flesso ben ovvio , che se gli ordi

iii del Papa debbono per diritto

imperscrittibik dell' Episcopato

soggiacere al giudizio di ogni par

ticolare Vescovo per obbligate la

Diocesi, tuttocchè l'Autorità del

Papa in tutta la Chiesa sia d’ in

stituzione Divina , molto più ciò

dovrebbe verificarsi degli ordini

d’un Concilio Provinciale riguar

do alli Vescovi della Provincia;

mentre per confessione de’Î nostri

Avversari non è Divina , ma sol

tanto Ecclesiastica l’ instirnzio

ne dei Patriarchi, Primati , Me.

tropolitani , senza li quali non

possono esistere li Cancilj Pro

vinciali . Ora se le ordinazioni

del Papa , e quelle de’ Concili

Provinciali debbono soggiacere al

giudizio de’ Vescovi per obbliga

re la Diocesi , perché le ordina-.

aloni d’ ogni particolare Vescovo

non avranno da soggiacerc al giu

dizio de’Parochi per obbligare le

Parrocchie? Giacchè la ragione ,

su cui malamente si fonda quel '

preteso diritto i mperserittibilede'.

Vescovi, cioè che i Vescovi ten

gono immediatamente da Dio la

loro giurisdizione , lvale del pari

peri Parochi nel sistema de'nostri

Avversari , e sopra tutto nella

opinione , qualificata rispettabile

dall’ Autore nostro Vol. 1. nella

nota p. 76. , e da lui attribuita a'

pretesi accreditati Scrittori , li

quali sono di parere , che il Prete

sia un vero COngiudice de’ Ve

scovi , non solo ne’ Sinodi Dio

cesani , ma anche ne’ Concili Ecu

menici? Perché la plebe stessa,

cui nel sistema di Rieherio si ac

cetto alli nostri Oppositori fu da

Cristo datala podestà delle Chia

vi, da esercitarsi dalli suoi Mi

nistri , non potrà pretendere, che

da questi suoi Ministri le si renda

conto delle loro ordinazioni; co

sicché tutto abbia da ricadere in

fine nella confusione della più di

sordinata Anarchia ?

Page 215: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DELMATRIMONIO. 499

\

,: ella‘sia I'ÎCCVqu accettata , ed approvata dalla pubblica

9 autorità, 86922 13 quale approvazione la legge Ecclesiasti

33 935 non obblng =. e una legge Che non obbliga , si risolve

,, in un progetto di leggee_n0n più ,, . Ben ignoranti per;

tanto comica, che fossero 11 primi Cristiani , li quali buona

f mente si davano a credere, che obbliganti fossero i Decreti

degli Apostoli _,‘e de’ loro Successori , tuttocchè non-rice

vuti , ‘non‘accettatt , I{0n approvati dalla pubblica Autori

tà . Onde ben anche si può argomentare , che la dottrina

dell’ autore ignota fu agli Apostoli medesimi, ne compresa

tra gli articoli, che furono ad essi manifestati dallo Spirito

Santo ,’ la cui Missione fu pure diretta ad insegnar loro omuem

'verii‘arem . E che dovremo pensare di una dottrina, che non

entra nella serie di'queste verità ?

In prbva del-’ preteso diritto de’ Vescovi di sottoporre

all‘ esame, ed al giudizio loro le ordinazioni dirette dal Som

mo Pontefice , riporta in esempio ,, il famoso fatto di Dun

»-' stano Arcivescovo di Cantorberì riferito dal Surio . Avea

egli scornunicato un certo Conte incestuoso: ne otten

ne questi da_Ròma la dispensa , ma Dunstano non volle

per nessun conto eseguirla , se prima il peccatore non

avesse dati segni di penitenzaquuidem cum mi delictipami

tudirzem agere videro, praecepto Domini Papae Iibem pare/20,,

Sembra 1’ autore aver voluto servire alla sua causa più

che al dover della fedeltà , con tacere le parole soggiunte

da] sahto , poste le quali nulla potea trarre da quell’ esem

pio, Che facesse al suo proposit0- 30m) queste le P1lee

taciute dall’ autore; sed fui-11m in p_m‘alv M0]”““’ , "1m"

mani: ab Ecclesiastica disciplina. nobis mmlm , et exiflde guide

a, , noli, Dm, _ Ben era certo 8'. Dunstano non esser mente

del papa, che venisse assoluto un pubblico peccatore , che

non-solo non ave; dato segno di penitenza , ma perseverava

tuttavia nel suo peccato , 'flè‘Cel'cava 4' F’scrc as.s°|ut° ’ .se

non Per prbcaccimi. 1‘_ im unirà nel vmo , "e trionfarne in

disprezzo , ed 2 fl'0nlie‘ delle più Sacre leggi della Chiesa .

Ma nella protesta , che fece insieme il Santo Vescovo , che

corretto che si fosse il Conte avrebbe di tutto cuore ubbidi

t0 alli comandi del Papa praeccptz': Domini Papa: libem pare

Page 216: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

zoo TRATTATQ_w

60, ben dimostrava di riconoscere nelPapa 1' autorità co«

mandare , ed in se l' obbligo di ubbidire . ' ; , 4 I, “

Che questi detrattori dell'; Autorità Ecdssîassic'a”. ’é'

Pontificia rùcuotano. applausi dalla turba 'de’ Miscrediinti

del Secolo , non! da far maraviglia . Sono fatti per coorte;

nirsi , come dice: Rousseau dell’Abath di Cogdqllac .

Diderot . Ma e ben ella cosa mirabile ,' che _ trovino v\oi'e1 ,

resso persone di serio , e grave carattere sul pretesto ._ Eh;

F intento loro sia , non di deprimere la Chiesa ,_ ',ma soste.

nere i diritti del Principato , la cui autorità e pure fondata

sulla ordinazione di Dio medesimo . Vana lusinga , ed ap

arenza. di sostegno , smentita dal fatto medesimo . A rif

tordanza d’ Uomini l’ esperienza-dimostra, che .a .

che si è andato sminuendo ne’ Popoli qu,_el concetto, che

per lo innanti aveano dell’Autorità propria dellat.Chilesa , si

è pure in più parti diminuito a proporzione:in concetto, che

si debbe avere dell’ autorità dei Principi : ed è ben degnadi

osservazione a questo proposito la confessione fatta da talu

no de' più accreditati pretesi filosofidel secolo , che Se non

si abbatteva prima il poter Sacerdotale, e;Monastico ,‘ non

mai si sarebbe potuto giugnere ad atterrare il poter del Des}

potism‘o , sotto il qual nome sogliono essi impudentissima

mente denotare la Maestà de’ Troni . Ma tale è. pur troppo

la miseria dell’ Uomo , che non rade volte il vero amico ,

che cerca di giovare , si rende men accetto, che l' adulato

re, che lusinga , e piace . ,_ À _

Non ripeterò le poche cose. dette su questo punto nella

prima Parte (4) - N0fflrò soltanto qualche passo , che seb

bene drizzato dall’ autore contro le prerogative della Chic

sa , tratto sembra da quelle moderne teorie, che più avver.

se sono alla Sovranà'podestà de‘ Principi: ,, Rammentatevi ,

,, dice egli lett. 6. p. 85. . che la competenza della legge

.. ad una maggiore .. 0 minore: autorità legislativa dipende

,, dal comune giudizio degli Uomini,|| di fare dipendere in

definitamente dal comune giudizio degli Uomini sempre in

cert0 : e variabile quel maggiore , o minore giado di auto.

a

(a) Digressione pag. 58. - ..\\-... i.\.

Page 217: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. nor

rita cui spetti la competenza della legge, poco sembra corri

b1nab11e colla imperscrittibilità de’ diritti competenti al

la sola Suprema podestà legislativa , la quale in più luoghi

riconosce 1’ autore ne Prmcspi Sovrani , In Prova dell’in.

flusso , che ha cotesto comune giudizio sulla competenza

dClla legge , Che Vlef‘c l’0l 2} dire sul diritto d'imporla , se

gue _a dire p. 86: ., Sinchè di fatti le leggi Civili di schiavitù ,

., di eccessiva patria podestà , ed altre simili aspre , e direi

., quasi barbare tenevano gli Uomini av_vezzi a vedere se”.

'» 22‘ ribrezw , 6 6011 indifferenza. a far uso delle pene più

» gravi = finché i COSUJmÌ più rozzi contribuì vano a far ve

,, nerare più la forza , che il rispetto , più la pena , che la

,, ra ione, più il DÌSPOIÌSInO, che la Monarchia....Ma poiché

,, le eggi Civili di schiavitù, e simili incominciarono aper

,, dere il loro vigore : poiché: a‘ rozzi sottentratono costu

,, mi più umani: poichè le Nazioni'incivilite parvero usa

,, re d’ un maggiore raziocinio nella loro sommmissione al

,, le umane podestà etc. ,, .

Non voglio stendermi a comentare questo passo . Las.

cio considerare a chi legge , se mancherà forse chi creda do

verlo in tendere in questo senso , che dal maggiore , o mi

nore raziocinio delle Nazioni più , o meno colte dipende il

fissare la distinzione delle leggi, che possono competere al

la Monarchia , e di quelle , che proprie sono del Dispotis

mo , e di determinare in c0nseguen2a i limiti della ragiona

ta sommissione , che si dee alle ordinazioni Civili delle uma

ne podestà . Quanto salutare sia , e confacente alla felicità

de’ Popoli, al miglioramento del costume , al buon“ ordine

della Società , l’ abbandonare questo giudizio al raziocinio

delle Nazioni inchilz'n , senza che il dica io , credo , che

apparire possa. , più ancora che non bisognerebbe ,\ dal sag

gio , che se n. è fatto _ Bens‘i dirò: , che. le Scuole nostre

non insegnano a così ragionare dell ubbidienza , che si dee

alle umane Podestà _ E penso , che piu meta riposerà la

Maestà de’ Tr0ni sull’ addottrinamento del ‘ Apostolo ripetu

to ogni di fra noi : Oàedice praepositzîs vertri: etimp discole ,

che su quella mal ragionata sommtssrone , che s’ insinua al

le pretese ipeivilite Nazioni . _

Page 218: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

'202 _' T.ÌRLA T;,T T 9

Non difforme dalla‘inbttissimastravaganza di certe reo.

rie intorno alla podestà legislativa, egli-è il tratto , che si

legge Vola. RQgÌOHMI‘ICBIOQQP.1Q+., che le leggi nel punire

un reo ,, usano di una porzione diquel diritto , di cui egli

,, «medesimosie-spogliato,per costituirne un’autorità vindice

,, anche sopra di se stesso,,. Tardo assai,t:d imperito convien

che sia ne’ principj del diritto della natura , e delle genti ,

’chi non capisce come la Società non ha bisogno di carpire

da quella fittizia cessione de’ particolari , che la compongo

no , la podestà di punire ; mentre, questa podestà nasce di

sua natura. dal diritto , che ha la Società di provvedere alla.

sua conservazione contro i perturbatori dellasicurezza , e

tranquillità pubblica . Niuno individuo fiacrdello stato Ci

vile ha il diritto di punire se stesso colla pena di morte , al

trimenti sarebbe lecito di sua natura il Suicidio . Non pote

rono dunque gl’ individui cospiranti a formare uno stato di

Società Civile spogliarsi di un diritto, che non aveanp, nè

inconseguenza cederlo , e trasportarlo al comune . Adun

que se la podestà legislativa risulta dal cumulo di quelle par

ziali cessioni fatte dagl’ individui, sempre ingiusta, sempre

illegittima sarebbe stata la pena di morte decretata dalle leg

gi contro qualunque più facinoroso , e scellerato perturba.

tore della Società . Ma senza tanti raziocinj li veri Cattoli

ci sotto la scorta‘ dell’ autorità si attengono con semplicità

all’ ammaestramento dell’ Apostolo , che scuopre l’ alta ori

gine , onde deriva la podestà vindice ne’ Sovrani della ter

ra: ( ad Rom. 1 3. ) Non enim sine causa g adium parta: . Dei

enim Minister est : Vindex in iram ai , qui malum agi! . /

Dopo una si espressa testimonianza dell’ Apostolo, che

li diritti della Podestà pubblica ( sia che risieda in una singo

lare persona , o in corpo morale , secondo le varie forme ,

che può avere un governo legittimo ) derivano da Ordina

zione Divina, parrebbe incredibile , se non si sapesse fin

ClO’VC può giugnere il trasporto de’ Novatori , che un Mini

stro degli Altari , che fastosamente si annunzia qual fedele

H depositario , e vindice delle dottrine Apostoliche, abbia po

tuto cadere in unsì enorme eccesso di riconoscere come

legittimo, ed approvare un’Anti-eristiano giuramento , per

Page 219: GERDIL-Trattato Del Matrimonio

DEL MATRIMONIO. ‘ 203

cui si autentica l’ erronea massiina , che [a Sovranità.risieda

imperscrittibilinentc-nella moltitudine del Popolo ,. cosic

ché in qualunque sorta governo , la persona ,\ che pre

srede alla Società in qualità di Principe Sovrano , altro non

sia , ne possa essere , ch2 un Semplice deputato del Popolo

stesso, e talmente dipendente da esso , che dopo averlo Co

stituito possa ritenerlo , 01icen2iarlo ad nutum . Ed Uomo

che si presta si leggermente a. sifi‘atte massime , sarà creda

tO un SII1CCI‘O , ZClQ.HEC , fedele, intrepido Difensore de’dirit.

ti dei 3 DVFÉII1Ì, C della M3€Slîà de’ Troni? Quandiufuror i:te

tua: no: elude! ? . 7 . _

In somma si scorge , come 1‘ abusivo progresso. , con

cui hanno tentato i Novatori dopo Richerio trasportare dalla

Suprema Sede alle Sedi inferiori , e da queste al ceto de’ Fe

deli la fondamentale podestà delle Chiavi ripostaprimìmda.

CriSto con tutta. la sua pienezza in S. Pietro’, e'indi comuni

cata con ripartirhento agli altri Apostoli,corrisponde in tut

to,ed anzi ha servito di norma, e di legge al consimile abuso

di raziocinio, con cui si è poi tentato di trasportare alla‘

plebe, che dee essere governata , quell’ autorità di gover

no , che per ordinazione di Dio compete alle Podestà subli«

miori , alle quali pertanto dee prestarsis01nmissione , ed

ubbidienza in tutto ciò , che riguarda l’ ordine Civile, non

solo per timore della pena, ma per preciso dovere di co

scienza. Chi vuole con Eybel introdurre il gQVerno Repub

blicano nella Chiesa , non è lontano da chi tenta di propa:

garloin ogni altra forma di legittima governo . E quindi

potrà ogni Uomo comprendere , se meglio di quella della

'Chiesa stia la causa de’Governanti nelle mani di questi de

trattori della. Ecclesiastica, e PofiîihCia Aut0rità -

r

IL FINE.

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