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Economia industriale Giuseppe Surdi L 11.2 – 26.11.2014
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Economia industriale

Giuseppe Surdi

L 11.2 – 26.11.2014

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Regolazione

• Presupposti economici - fallimenti di mercato

– monopolio naturale

– esternalità (negative/positive): es. TLC

– asimmetrie informative • conoscenza beni/servizi oggetto di scambio necessaria per funzionamento efficiente dei

mercati, ma generalmente insufficiente e incompleta perchè – costosa – falsa, quando esistono incentivi a coprire le caratteristiche del prodotto, – complessa, perché i consumatori non hanno le competenze tecniche necessarie ad interpretare

i dati

• standard qualitativi minimi o controlli e autorizzazioni per l’esercizio di una attività produttiva (albi, farmaci, patente per tassisti..)

– universalità del servizio.

• Finalità politiche e sociali

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Universalità del servizio

• Fallimenti del mercato nel garantire la fornitura di un servizio secondo le modalità ritenute socialmente “desiderabili” in termini di

– livello minimo,

– diffusione geografica sul territorio,

– orari di fruizione dello stesso

– o della gamma di prodotti messa a disposizione del pubblico.

• Obblighi di servizio universale

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Finalità politiche e sociali

• Finalità redistributive – condizione necessaria ma non sufficiente.

– alternativa: garantire il consumo sussidiando il reddito degli individui meno abbienti tutelando la scelta individuale e non sussidiandone i consumi

• Presenza di rendite economiche o profitti eccessivi: – redistribuzione della rendita anche ai cittadini contribuenti (taxpayers)

o ai consumatori

• Condizione di scarsità di un bene – necessario razionamento in base a criteri di priorità sociali, politiche

ed economiche

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Oggetto della regolazione

• Optimal Pricing

– fissazione ottimale del livello e della struttura dei prezzi finali e intermedi

– remunerazione equa per l’impresa che consenta massimizzazione del

benessere collettivo

• Ambiti di applicazione – Monopolio naturale

• Applicazione regola marginalista => “sussidio alle perdite” =>

trasferimento di risorse da collettività all’impresa => rischio di cattura del regolatore

• Soluzioni di second best: – average cost pricing – modelli di discriminazione dei prezzi (per evitare inefficienza del p=CM)

» da evitare “condizioni (prezzi) diversi per prestazioni equivalenti” vietate da Antitrust

» possibili differenziazioni per livelli e periodi di consumo

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Imprese monopolistiche multiprodotto

• Problema: imputazione dei costi comuni non chiaramente attribuibili a ciascun prodotto/servizio

• Prezzi à la Ramsey: – p > C’ in modo inversamente proporzionale all’Elasticità della D al p – p / mark-up + alto nel mercato a D meno elastica e viceversa, anche

nel caso in cui i servizi vengono prodotti allo stesso costo marginale – p garantiscono equilibrio finanziario (RT = CT) e forniscono una base

razionale per un’allocazione economica dei costi comuni

• Problemi

– effetti distributivi indesiderati: p + alti per consumatori a basso reddito con D + rigida per alcuni servizi (trasporto ferroviario, comunicazioni telefoniche)

– necessità di informazioni su costi e funzione di D

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Applicazioni di prezzi à la Ramsey

• Tariffe non lineari – nonlinear pricing: p varia con il numero di unità acquistata

(discriminazione di secondo grado) – Single two-part tariff (tariffa binomia): quota fissa (per il diritto ad

acquistare il bene) + p = C’ per ogni unità acquistata – Two two-part tariff: schema tariffario composto da più profili tariffari

sulla base delle categorie di consumatori prevalenti nella popolazione (l’impresa non sa quali consumatori rientrano nei due schemi)

• Prezzi peak e off-peak

– hp: beni non immagazzinabili/stoccabili – p + alti per la fornitura dei servizi nei periodi di picco e + bassi nei

periodi fuori picco – per remunerare la disponibilità di capacità produttiva per i periodi di

picco

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Tariffe non lineari

Single two-part tariff Two two-part tariff

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Teoria della regolazione: dal cost-based a incentive regulation

• Asimmetria informativa del regolatore su:

– D (elasticità della domanda)

– O (tecnologia e condizioni di costo, per l’industria e per la singola impresa)

• Necessità di strumenti che considerano gli aspetti dinamici delle strategie di prezzo

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Controllo della dinamica dei prezzi

• Determinate tariffe ottimali o p amministrati: problema comportamento delle imprese

• Modelli di regolazione ottimale basati su asimmetria informativa – Problema regolatorio come problema di agenzia – Approccio basato non sul controllo della condotta (forme di

regolamentazione tradizionale) ma sul controllo della performance

• Metodi di regolamentazione per incentivi al raggiungimento degli

obiettivi posti dal regolatore: – Regolazione del saggio di rendimento del capitale (rate of return

regulation, ROR) (Stati Uniti) – Vincolo alle variazioni annuali dei prezzi (price cap) (Europa e Italia) – Ripartizione dei profitti (profit sharing) – Concorrenza “per confronto” (yardstick competition).

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Rate of return regulation

• Regolatore – fissazione tasso di rendimento massimo sul capitale investito per il periodo regolatorio (3 – 7

anni)

• r = (profitto/capitale investito) ≤ X%, definito dal regolatore come rendimento “equo” (ad es., in linea con quello di altre imprese simili)

• se remunerazione superiore al tasso massimo => intervento del regolatore: riduzione tariffe • possibilità di forchetta di valori del ROR al di sotto e al di sopra dei quali scatta l’intervento del

regolatore (banded ROR)

• Incentivi per l’impresa:

– a fissare tariffe che rispettino il vincolo X, – a perseguire una remunerazione “equa” del capitale

• Effetti distorsivi (Averch-Jonshon effect)

– Incentivi ad investimenti non necessari per incrementare capitale investito => + grande denominatore => + alto profitto ottenibile • Inefficienza produttiva: inefficiente rapporto K/L • Inefficienza allocativa: produzione a costi più elevati

– Nessun incentivo alla riduzione dei costi: se riduzione dei costi => regolatore ex post riduce tariffe per mantenere saggio di profitto

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Price cap

• Per aggiornamento tariffe/prezzi: tetto alla crescita dei prezzi dei servizi

• ΔP= RPI – X – RPI: indice dei prezzi al consumo – X: fattore di recupero di efficienza a vantaggio degli utenti fissato dal regolatore

• (L. 481/95i

• Vantaggi

– Incentivo a riduzioni dei costi => maggior valore appropriato – Poche informazioni necessarie => per determinazione della X sia tendenze passate sia piani operativi futuri – Flessibilità => scelta livello iniziale p grado di movimento per l’impresa – Cost pass-trough: attraverso riadeguamento degli indici regolatore può trasferire riduzioni/aumenti di costo

dell’impresa

• Valutazione del comportamento dell’impresa sulla base di modello finanziario/regolatorio in cui sia

garantito l’equilibrio economico-finanziario, e quindi la capacità di finanziamento degli investimenti e l’equa remunerazione del capitale in cui – la tariffa si basa sui costi ammessi (obbligo di contabilità regolatoria) – la tariffa include una equa remunerazione del capitale investito (metodo WACC-CAPM)

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Price cap

• Formula del price cap modificata:

• ΔP= RPI – X+K+αΔQ

– K fattore di remunerazione degli investimenti realizzati

– αΔQ, premio (o penalità) per il superamento (non raggiungimento) di prefissati standard di qualità del servizio

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Il settore autostradale

La normativa:

•Delibera CIPE 319/1997;

•La legge 47/2004 e il IV atto aggiuntivo;

•La riforma Di Pietro l. 286/2006 e 296/2006;

•La delibera CIPE n. 39/2007;

•La delibera CIPE n. 27/2013.

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Il settore autostradale

• Costi ammessi ai fini della determinazione della tariffa

– Costi operativi: contabilizzabili alle voci 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, 7) per servizi, 8) per godimento di beni di terzi, 9) per il personale, 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, 14) oneri diversi di gestione dell’articolo 2425 del codice civile:

• direttamente imputabili alle attività di gestione autostradale (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati), come rilevati da apposito sistema di contabilità analitica predisposto dai concessionari;

• indirettamente imputabili alle attività di gestione autostradali, quali quota di pertinenza delle spese generali, comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti.

– I costi di cui al punto precedente sono comunque ammissibili entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri

di economicità, del raffronto con operatori efficienti comparabili e dei volumi di traffico.

• Costi di rimborso e remunerazione del capitale – i costi di rimborso del capitale direttamente investito nella gestione e sviluppo delle infrastrutture

autostradali, secondo le relative quote di ammortamento • i costi sono comunque determinati al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti.

– i costi di remunerazione del capitale sono determinati in misura pari al tasso riconosciuto di congrua

remunerazione del capitale, al lordo delle imposte, moltiplicato per il capitale investito netto regolatorio (al lordo del fondo di ammortamento civilistico e al netto del fondo di ammortamento tecnico-economico).

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Il settore autostradale

• Tasso di congrua remunerazione

– costo medio ponderato del capitale:

– WACC=Ke (E/(E+D))+Kd (1-t)(D/(D+E)) dove:

• Ke: costo del capitale di rischio (i.e. mezzi propri, equity) è dato da – Ke=r_f+β(rm-rf)

• E: capitale di rischio • D: capitale di debito • Kd: costo del capitale di debito (i.e. mezzi di terzi, debt) • t: aliquota fiscale.

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Il settore autostradale

PARAMETRI DELIBERA CIPE 27/2013

Aggiornamenti Tariffari

BTP decennale benchmark riferibile agli ultimi 12 mesi

antecedenti la data di presentazione del Piano economico

finanziario ai fini dell’aggiornamento

fissato nella misura del 4% fissata dalla Delibera CIPE n. 38/07

e dagli Allegati B delle convenzioni di concessione

ai fini della determinazione del coefficiente beta di settore

vengono considerati i valori (beta levered, capitalizzazione di

borsa e posizione finanziaria netta) delle società quotate nel

mercato italiano alla data del 31 dicembre dell’ultimo esercizio

del periodo regolatorio precedente

Kd tasso di rendimento delle attività prive di rischio + 200 bps

(E/E+D) e (D/E+D) l'incidenza dei mezzi propri e dei mezzi di terzi sul totale fonti

del concessionario è rilevata dall'ultimo bilancio approvato

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Il settore autostradale

Tariffa: prezzo unitario, espresso per veicoli/km […] relativa a ciascun concessionario è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

ΔT = ΔP – X + K

Dove: ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa; ΔP è il tasso di inflazione programmato; X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione.; K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 1996 e successive integrazioni anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge 47/2004.

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Problemi aperti

• Mancanza di una attività di valutazione in itinere

• Assenza di un sistema di flusso informativo

• Volatilità normativa

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La concorrenza per il mercato

• Attraverso gare e appalti per l’affidamento della gestione in concessione per un determinato periodo di tempo (Demsetz, 1968)

• Obiettivo: far prevalere in quei mercati dove non è possibile raggiungere la concorrenza, come i monopoli naturali, l’operatore più efficiente

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La concorrenza per il mercato

• Presupposti:

– Numerosità concorrenti

– Assenza di asimmetrie informative tra concorrenti

– Assenza di investimenti non recuperabili

– Completa specificazione del contratto

– Adeguati meccanismi di enforcement del contratto (controlli e minaccia di sostituzione in caso di inadempienza)

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I costi della regolazione

• Costi di funzionamento delle strutture di regolazione (Autorità)

• Costi amministrativi che l’attività impone alle imprese regolate (costi di adeguamento o di compliance)

• Regulatory failures vs market failures – inefficacia o distorsività dell’intervento regolatorio: costi di natura

statica e dinamica

• Teoria della cattura:

– il regolatore tende con il tempo a condividere e tutelare gli interessi delle imprese regolate • sovrastima i costi del servizio • riduce il benessere dei consumatori • aumenta i sovrapprofitti delle imprese

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La “qualità” del regolatore

• Requisiti: – Competenza (competenze tecniche, economiche

giuridiche molto approfondite e tra loro coordinate)

– Efficacia: rispetto del mandato legislativo

– Efficienza: ottimizzazione risorse (no sprechi) Indipendenza dal governo e dalle imprese regolate

– Accountability: legittimità democratica e controllabilità

– Trasparenza, accessibilità e equità delle procedure

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Autorità di garanzia e Autorità di regolazione

• Autorità di garanzia o di tutela: – Tutela di funzioni di diritti costituzionalmente rilevanti

(libera concorrenza e corretto funzionamento del mercato ex art. 41 Costituzione) e diritto all’informazione

– Svolgono prevalentemente funzioni quasi giudiziarie, che si sostanziano nell’applicazione e nell’enforcement delle regole in base a criteri di imparzialità

– L’attività (para)giurisdizionale si limita a controllare la conformità di un comportamento alla norma => completa neutralità

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Autorità di garanzia e Autorità di regolazione

• Autorità di regolazione:

– definiscono ex ante le regole di funzionamento del mercato (parametri, standard o rapporti prudenziali), vincolanti per gli operatori

– svolgono attività di vigilanza ex post sul rispetto delle regole una volta emanate

– MA, non sono solo autorità amministrative

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Le Autorità di regolazione nell’ordinamento italiano

• L. 481/95 istituisce l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) e

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)

• Compiti (in termini generali) • determinazione delle tariffe, • determinazione dei livelli di qualità dei servizi e • determinazione delle condizioni tecnico-economiche di accesso e

interconnessione alle reti

• Autonomia e indipendenza di giudizio nel quadro di indirizzi di

politica generale formulati dal Governo (DPEF) e dal Parlamento e normativa UE

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Le Autorità di regolazione nell’ordinamento italiano

• Finalità che le Autorità devono perseguire: – garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel

settore dei servizi di pubblica utilità; – garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in

condizioni di economicità e di redditività; – assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo

omogeneo sull’intero territorio nazionale; – definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su

criteri predefiniti; – promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori – bilanciare obiettivi economico-finanziari degli operatori e

obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

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Le Autorità di regolazione nell’ordinamento italiano

• Composizione e procedure di nomina Aeeg

– Presidente e 4 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.

– Designazioni del Governo sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti

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Le Autorità di regolazione nell’ordinamento italiano

• Composizione e procedure di nomina di Agcom

• Presidente, Commissione per le infrastrutture e le reti, Commissione per i servizi e i prodotti e Consiglio – Il Presidente dell’Autorità è nominato con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro delle Comunicazioni.

– Senato e Camera dei Deputati eleggono quattro Commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi (uno per ogni commissione)


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