Gli Equilibri del BilancioGli Equilibri del Bilancio
ArmonizzatoArmonizzato
ll NUOVA Lnella NUOVA Legge
243/2012 sul
“Pareggio di Bilancio”ODCEC - 16/17 Settembre 2016 1
Gli Equilibri di BilancioGli Equilibri di Bilancio
nell’Art 193 Tuel
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario di competenza tra tutte le entrate e le
spese, comprensivo dell’utilizzodell’utilizzo dell’avanzodell’avanzo di
amministrazione oo del recuperorecupero deldel disavanzodisavanzo dipp
amministrazione e deglidegli utilizziutilizzi deldel fondofondo pluriennalepluriennale
vincolatovincolato..vincolatovincolato..
Il bilancio di previsione deve garantire anche un fondo diIl bilancio di previsione deve garantire anche un fondo di
cassa non negativo.
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delleIl quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle
previsioni complessive del bilancio in termini di
d l f lcompetenza e di cassa classificate per titoli.
E’ riassunto in un prospetto a sezioni divise nel quale
sono indicate.
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il Totale delle Entrate Il Totale delle Spese
FINALI(costituito dalla somma dei
FINALI(costituito dalla somma dei
primi 5 titoli); primi 3 titoli);
l l d llIl Totale delle Entrate(costituito dalla somma di
TUTTI I Ti li)
Il Totale delle Spese(costituito dalla somma di
TUTTI I Titoli); TUTTI I Titoli);
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il Totale Complessivo
delle Entrate Il Totale Complessivo
Spese
Il totale complessivo delleentrate di cassa è costituitodalla somma del totale delle
Il totale complessivo dicassa è sempre uguale altotale delle spesedalla somma del totale delle
entrate con il fondo dicassa,
totale delle spese,
Mentre
Il totale complessivo delleentrate di competenza ècostituito dalla somma del
Il totale complessivo dicompetenza è costituitodalla somma del totale di
totale delle entrate con ilfondo pluriennale vincolatoe l’utilizzo del risultato di
spesa con l’eventualedisavanzodisavanzo diamministrazione riportato
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amministrazione in bilancio per la copertura
Equilibri nel Bilancio di Previsione
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in
pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate epareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e
le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di
d l d l d damministrazione o del recupero del disavanzo di
amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale
vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non
negativo, deve prevedere :
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Equilibrio Corrente nel Bilancio di Previsione
L’equilibrio di parte corrente in termini di competenza
le spese correnti
L equilibrio di parte corrente in termini di competenza
finanziaria tra:
le spese correnti
incrementateincrementate dalledalle spesespese
perper trasferimentitrasferimenti inin
le entrate correnti,
costituite dai primi tre titoliperper trasferimentitrasferimenti inin
c/capitalec/capitale e dalle quote di
capitale delle rate di
dell'entrata, incrementateincrementate
dai contributicontributi destinatidestinati alal
bb dd d ld lcapitale delle rate di
ammortamento dei mutui e
degli altri prestiti, con
rimborsorimborso deidei prestitiprestiti, daldal
fondofondo pluriennalepluriennale vincolatovincolato didi
tt tt d ll’ tilid ll’ tilidegli altri prestiti, con
l’esclusione dei rimborsi
anticipati
parteparte correntecorrente e dall’utilizzodall’utilizzo
dell’avanzodell’avanzo didi competenzacompetenza didi
parteparte correntecorrente
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p parteparte correntecorrente
Equilibri nel Bilancio di Previsione
Con il quarto decreto correttivo del Dlgs n. 118/2011 (DM delCon il quarto decreto correttivo del Dlgs n. 118/2011 (DM del
30.03.2016) viene finalmente chiarita la nuova formulazione
degli equilibri di parte corrente definita dal riformato articolog q p
162 comma 6 del Tuel secondo cui i Trasferimenti in
conto capitale devonodevono essereessere "spesati""spesati" suglisugli equilibriequilibri didi
parteparte correntecorrente..
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
La definizione delle «previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale» non risultava di facile
interpretazione posto che nella previgente codifica per
«Interventi» vi era una specifica voce «Trasferimenti in
conto capitale» (codificata al Titolo II intervento 7), mentre
nella nuova per «Macroaggregati» viene identificata una sola
voce residuale «Altri trasferimenti in conto capitale»
( difi t l Tit l 2 M t 4) h t bb(codificata al Titolo 2 Marcoaggregato 4) che potrebbe
lasciar intendere che esistono altre voci che fanno
indirettamente capo a tale richiamo normativo come iindirettamente capo a tale richiamo normativo, come i
«Contributi agli investimenti».
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Questa difficoltà interpretativa ha portato diversi enti a
formulare specifici quesiti ad Arconet sul corretto significatoformulare specifici quesiti ad Arconet sul corretto significato
da attribuire al passaggio normativo.
La definizione dello schema degli equilibri di bilancio allegato
al nuovo decreto chiarisce definitivamente il problema,
riportando in diminuzione la sola voce «E) Spese Titolo 2.04
- Altri trasferimenti in conto capitale».
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Gli «Altri trasferimenti in conto capitale»Gli «Altri trasferimenti in conto capitale»
Al fine di evitare errate codifiche che possano portare
all'elusione della norma in commento, risulta necessarioall elusione della norma in commento, risulta necessario
identificare chiaramente quali tipologie di spese allocare
nelle due voci.
A poco serve fare riferimento al «Piano dei conti integrato
degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti
strumentali», il quale distingue fra numerose tipologie di
enti a cui sono erogate le due tipologie di trasferimenti, ma
senza darne specifica definizione.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 13
Equilibri nel Bilancio di Previsione
Più utile appare ritenere che si debba far riferimento allaPiù utile appare ritenere che si debba far riferimento alla
distinzione esistente in campo economico-aziendale fra
contributi in conto impianti (da collegare ai «Contributi aglip ( g g
investimenti») e generici contributi in conto capitale (da
collegare, invece, agli «Altri trasferimenti in conto
capitale»).
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 14
Equilibri nel Bilancio di Previsione
• i contributi agli investimenti sono da ricondurre agli aiuti
volti a fornire i mezzi per l'acquisizionel'acquisizione didi specificispecifici benibeni che
verranno utilizzati durevolmente per l'esercizio dell'attività
dell'ente a cui sono erogati (cosiddetti beni ammortizzabili);
•• gligli altrialtri trasferimentitrasferimenti inin contoconto capitalecapitale devono fare
if i t d i ti i ltii lti i ti t t it iriferimento ad aiuti rivoltirivolti genericamentegenericamente aa potenziare,potenziare,
accrescereaccrescere oo ristrutturareristrutturare ilil patrimoniopatrimonio dell'ente a cui sono
erogatierogati.
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
I Trasferimenti in conto capitale sono erogazioni effettuate
da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una
controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di
f d b ì lluna specifica spesa di investimento, bensì alle seguenti
fattispecie:
a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a
coprire perdite o deficit;coprire perdite o deficit;
b) lasciti e donazioni di importo considerevole non aventib) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi
vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese
correnti.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 16
correnti.
Equilibri nel Bilancio di Previsione
c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi
non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi
possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in
sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni
i d l i i f i i di li ff i ll licausati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali
di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono
l ifi ti t f i ti ticlassificati come trasferimenti correnti.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 17
Equilibri nel Bilancio di Previsione
d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità
definitiva di un credito, derivante dal finanziamento,
concesso dall’ente a terzi, tale finanziamento è considerato
un trasferimento definitivo a fondo perduto perp p
cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti
in conto capitale da escussione a favore del soggetto
che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della
contabilità finanziaria 5.4
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 18
Equilibri nel Bilancio di Previsione
I Contributi agli investimenti sono erogazioni effettuateI Contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate
da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di
spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè inp , p ,
assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi
ha erogato il contributo.g
L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito
dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto
erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario,
o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 19
Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o delp (
trasferimento) non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del
contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli
investimenti sono genericamente destinati al finanziamento
degli investimenti.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 20
Equilibri nel Bilancio di Previsione
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche:
le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di
spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili;
l'eventualel'eventuale saldosaldo negativonegativo delledelle partitepartite finanziariefinanziarie..
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Al riguardo si segnala che l’equilibrio delle partite
finanziarie, determinato dalle operazioni di:
acquisto/alienazione di titoli obbligazionari;
concessione/riscossione crediti;
a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza
fi i i t i tfinanziaria potenziata
NON È PIÙ AUTOMATICAMENTE GARANTITONON È PIÙ AUTOMATICAMENTE GARANTITONON È PIÙ AUTOMATICAMENTE GARANTITO. NON È PIÙ AUTOMATICAMENTE GARANTITO.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 22
Equilibri nel Bilancio di Previsione
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività
finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo
deve essere finanziato da risorse correnti.
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Equilibri nel Bilancio di Previsione
Il saldo negativo delle
partite finanziarie concorre
all’equilibrio di parte
Il saldo positivo delle attività
finanziarie, è destinato
al rimborso anticipato dei prestitiall equilibrio di parte
corrente.
al rimborso anticipato dei prestiti
al finanziamento degli
investimenti,
determinando, per la quota
destinata agli investimenti,
necessariamente un saldo positivo
dell’eq ilib io di pa te co entedell’equilibrio di parte corrente
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Equilibri di Parte Corrente - Prospetto
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Equilibri di Parte Corrente - Prospetto
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DAALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA
NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162 COMMA 6 DELEFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALILOCALI
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Equilibri di Parte Corrente - Prospetto
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Equilibri di Parte Capitale
L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza
finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse
acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle
entrate in conto capitale,
dall’accensione di prestiti,
dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale,
dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale,
e da quelle risorse di parte corrente destinate agli
investimenti dalla legge o dai principi contabili.
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Equilibrio della PARTITE FINANZIARIE
Una apposita Sezione del prospetto è dedicata
ll’ ilib i d ll i fi i iall’equilibrio delle partite finanziarie
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Equilibrio FINALE
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la
previsione del margine corrente è possibile variare anche
il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al
fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di
provvedimenti che comportano impegni per investimenti
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11 0 L fi i i11.0 – La copertura finanziaria
delle Spese di
Investimento
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La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento
La copertura finanziaria delle spese di investimento,
comprese quelle cheche comportanocomportano impegniimpegni didi spesaspesa
imputatiimputati aa piùpiù eserciziesercizi deve essere predisposta - fin dal
momento dell’attivazione del primo impegno - con
riferimento all’importo complessivo della spesa
dell’investimento.
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La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento
La copertura degli investimenti imputatiLa copertura degli investimenti imputati
ALL’ESERCIZIO
IN CORSO
AGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI
A QUELLO IN CORSO DIDI GESTIONE. A QUELLO IN CORSO DI
GESTIONE
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1.0.11.0.1
La Copertura finanziaria degli
Investimenti Imputati
all’esercizio in CORSO DI
GESTIONE
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La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONECORSO DI GESTIONE
La copertura degli investimenti IMPUTATI ALL’ESERCIZIO
IN CORSO DI GESTIONE, può essere costituita da:
A. l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o
6 d ll t t it di ’ bbli i6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione
giuridica perfezionata;
B. il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la
spesa risultante dal prospetto degli equilibri allegatospesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato
al bilancio di previsione.
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La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONECORSO DI GESTIONE
L’accertamento di un’entrata imputata:
Al titolo 4: entrate in conto capitale
Al titolo 5: riduzioni di attività finanziarie eccedenti
rispetto alle spese per incremento di attività finanziarie;
Al titolo 6 : entrate da indebitamento
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La Copertura Finanziaria delle Spese di Investimento IN CORSO DI GESTIONECORSO DI GESTIONE
èIl saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante
dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione :
i t tt d ll t t ti (Tit li 1 2 3) d ti tsi tratta delle entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) non destinate
spese correnti e rimborso dei prestiti, in sostanza l’intero
importo del saldo positivo di parte corrente iscritto nel bilancioimporto del saldo positivo di parte corrente iscritto nel bilancio
di previsione.
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1.0.2 1.0.2
La Copertura finanziaria degli
Investimenti Imputati agli
esercizi SUCCESSIVISUCCESSIVI a quello
in CORSO DI GESTIONE
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del
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pci
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1) l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4,
5 6 d ll i di bbli i
Fin
anz
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SO 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione
giuridica perfezionata;
per
tura
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lo in
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opti
men
to qu
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 41Inve
st
Accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli eserciziNon tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire idonea
copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.p p p g
Non costituiscono idonee forme di copertura degli
investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi
successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da
costruire, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti
imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse
disponibili per l’ente.
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Accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di
investimento,, impegnateimpegnate neglinegli eserciziesercizi successivi,successivi, le risorse
accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione
(accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa),
l’avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate
agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile
mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale
dell’ente o di altra pubblica amministrazione.
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Accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
L’ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA dei
di ti h d l i i tiprovvedimenti che danno luogo a impegni concernenti
investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4,
5 o 6 delle entrate è resa indicando gli estremi del5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del
provvedimento di accertamento delle entrate che
costituiscono la copertura e la loro classificazione incostituiscono la copertura e la loro classificazione in
bilancio.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 44
Accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6
CON RIFERIMENTO AGLI IMPEGNI IMPUTATI AGLI
ESERCIZI SUCCESSIVI è anche necessario precisare seESERCIZI SUCCESSIVI è anche necessario precisare se
trattasi di copertura costituita da:
entrate accertate e imputate all’esercizio in corso dip o o o
gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel
fondo pluriennale vincolato stanziato in spesap p
dell’esercizio precedente quello di imputazione
dell’impegno di cui costituiscono copertura,
entrate accertate esigibili nell’esercizio di imputazione
dell’impegno di cui costituiscono copertura, la cui
esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di
volontà pienamente discrezionale dell’ente o di altra
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 45
pubblica amministrazione
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NE 2) dada unauna quotaquota del margine corrente di competenza
del
le S
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N 2) dada unauna quotaquota del margine corrente di competenza
finanziaria dell’equilibrio di parte corrente
rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio
ziar
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IG
E rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio
di previsione, didi importoimporto nonnon superioresuperiore aiai limitilimiti previstiprevisti daldal
principioprincipio contabilecontabile generalegenerale delladella contabilitàcontabilità finanziariafinanziaria.. Tale
Fin
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TE a
n C
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SO p pp p gg
limite identifica la quota della previsione del margine
corrente di competenza che può considerarsi
per
tura
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PU
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lo in consolidata, e costituire copertura agli investimenti
imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di
La C
opti
men
to qu
previsione.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 46Inve
st
Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente
la quota del saldo non deve essere superiore al limite
previsto dal principio contabile generale n. 16, come
specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di
identificare la quota consolidata del margine corrente
previsto in bilancio;
la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli
i i id ti l bil i di i iesercizi considerati nel bilancio di previsione;
l’Ente non ha registrato un disavanzo di l Ente non ha registrato un disavanzo di
amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 47
Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente
Nel caso in cui l’esercizio precedente, non sia ancora stato Nel caso in cui l esercizio precedente, non sia ancora stato
rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal
prospetto concernente il risultato di amministrazionep p
presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di
amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati dip p p
preconsuntivo,).
Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è
stato rendicontato il margine corrente consolidato non può
costituire copertura degli impegni concernenti investimenti
imputati agli esercizi successivi.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 48
DETERMINAZIONE della Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte correntepositivo di parte corrente
Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficiente
sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile
generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre
d h l l 3 lcondizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una
quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli
ilib i ll t l bil i di i i tit iequilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire
copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti
imputati agli esercizi successiviimputati agli esercizi successivi.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 49
DETERMINAZIONE della Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte correntepositivo di parte corrente
Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di
previsione,
costituisce copertura agli investimenti la quota del margine costituisce copertura agli investimenti la quota del margine
corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non
superiore al minore valore trasuperiore al minore valore tra
la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenzacompetenza
la media dei saldi di parte corrente in termini di
cassa cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dell’utilizzo
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al nettodeterminati al netto dell utilizzo
dell’avanzo di amministrazione e dell’accertamento di entrate non
ricorrenti che non hanno dato
determinati al netto dell’utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato
i
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 50
copertura a impegni; copertura a pagamenti.
Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente
Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del
margine corrente previsto nel bilancio di previsione sonog p p
analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al
bilancio di previsione (ex articolo 11, comma 5, lettera
d).
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 51
Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente
Con riferimento a tale forma di copertura l’attestazione diCon riferimento a tale forma di copertura, l attestazione di
copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con
riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:e e to a c ascu ese c o a a o, c e
• gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti
investimenti finanziati dalla quota consolidata del margineq g
corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui
all’apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio,
il cui importo totale non supera il limite previsto dal
principio contabile generale della competenza finanziaria,
come specificato dal principio applicato 5.3.6, eded avereavere
riscontratoriscontrato cheche ciascunciascun impegnoimpegno nonnon eccedeeccede lolo
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 52
stanziamentostanziamento disponibiledisponibile;;
Quota CONSOLIDATA del saldo positivo di parte corrente
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di
copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con
riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:
• con riferimento alla data dell’attestazione, il margine
corrente previsto nel bilancio e l’elenco degli
investimenti di cui alla nota integrativa allegati al
bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle
i i i i l d ll ivariazioni intervenute nel corso della gestione, o, in
alternativa, che l’attestazione è stata resa facendo
if i t ll i i t d l ttriferimento alla versione aggiornata del prospetto
degli equilibri e della nota integrativa, riportati in
allegato all’attestazione
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 53
allegato all attestazione
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i C
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NE 3) la quota del margine corrente costituita dal 50 % delle
del
le S
pci
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N 3) la quota del margine corrente costituita dal 50 % delle
previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante
dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e
ziar
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ad e
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E dall applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e
derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni,
formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di
Fin
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SO ,
previsione ee nonnon accertateaccertate neglinegli ultimiultimi tretre eserciziesercizi
rendicontati,rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE.
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lo in Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali
risorse non sono comprese nella quota consolidata del
La C
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men
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margine corrente di cui al precedente punto 2);
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 54Inve
st
Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali
Le maggiori entrate correnti derivanti dall’applicazione di nuoveo maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivantidalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possonodalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possonoessere destinate ad incrementare la previsione del marginecorrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio diprevisione.p
Il 50% di tale incremento, alal nettonetto dell’eventualedell’eventuale relativorelativofondofondo crediticrediti didi dubbiadubbia esigibilità,esigibilità, può costituire copertura diimpegni riguardanti spese di investimento imputate agli eserciziconsiderati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione,a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate nonsiano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizirendicontati.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 55
Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali
Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine
corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquoteco e te de a te da app ca o e d uo e o agg o a quote
fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, letterag p ( , ,
d).
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 56
Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di
copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a
impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere
verificato che:
1. per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a
stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50%
d ll d l d d lldella quota del margine corrente derivante dalla
maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all’elenco della
t i t ti ll t l bil i d i t tnota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato
che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun
impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 57
impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali
2) che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti
l’incremento di gettito fiscale derivante dall’applicazione dellel incremento di gettito fiscale derivante dall applicazione delle
nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del
principio della prudenza;p c p o de a p ude a;
3) che le maggiori entrate non sono già state oggetto di) gg g gg
registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati;
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 58
Nuove o Maggiori Aliquote Fiscali
4) con riferimento alla data dell’attestazione, il margine
corrente previsto nel bilancio e l’elenco degli investimenti di
cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno
subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel
corso della gestione, o, in alternativa, che l’attestazione è
stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del
d l l b d llprospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in
allegato all’attestazione.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 59
IVO
a
pes
e d
i C
CES
SI
NE
del
le S
pci
zi S
UES
TIO
N
ziar
ia d
ad e
ser
O D
IG
E
4) la quota del margine corrente costituita da riduzioni
permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio
Fin
anz
UTA
TE a
n C
OR
SO p p ,
in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non
compresa nella quota del margine corrente consolidata.
per
tura
o IM
PU
uel
lo in
La C
opti
men
to qu
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 60Inve
st
Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti
Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere
destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli
investimenti.
In tali casi, l’intero incremento del margine corrente può
costituire copertura di impegni riguardanti spese di
investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio,
ll d di i h lsuccessivi a quello in corso di gestione, a condizione che la
riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti
d tit l i idi f i t i lti dda un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno
degli ultimi tre esercizi rendicontati.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 61
Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti
Gli investimenti finanziati da tale quota del margine correnteG est e t a at da ta e quota de a g e co e te
sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata
al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d).p ( , , )
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 62
Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti
Con riferimento a tale forma di copertura, l’attestazione di
copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a
impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere
accertato che:
1) gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti
investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente
d d ll d d ll dderivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di
cui all’apposito elenco della nota integrativa allegata al
bil i d i t t h t tti li i ibilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi
considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo
stanziamento disponibile;
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 63
stanziamento disponibile;
Riduzione PERMANENTE di Spese Correnti
2) la riduzione permanente delle spese correnti si è già
realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia
già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi
rendicontati;
3) con riferimento alla data dell’attestazione, il margine
corrente previsto nel bilancio e l’elenco degli investimenti di
cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito
d f h d ll lmodifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso
della gestione, o, in alternativa, che l’attestazione è stata
f d if i t ll i i t d lresa facendo riferimento alla versione aggiornata del
prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in
allegato all’attestazione
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 64
allegato all attestazione.
IVO
a
pes
e d
i C
CES
SI
NE
del
le S
pci
zi S
UES
TIO
N
Variazioni di Bilancio che
ziar
ia d
ad e
ser
O D
IG
E Variazioni di Bilancio che
determinano Variazione del
Fin
anz
UTA
TE a
n C
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SO determinano Variazione del
Margine Corrente
per
tura
o IM
PU
uel
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Margine Corrente.
La C
opti
men
to qu
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 65Inve
st
Riduzione del Margine Corrente
Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine
corrente possono disporre l’aggiornamento:corrente possono disporre l aggiornamento:
A. del prospetto degli equilibri allegato al bilancio dide p ospetto deg equ b a egato a b a c o d
previsione;
B. della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca
gli investimenti finanziati con la previsione del margine
corrente.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 66
2.02.0Il Pareggio di Bilancio
nella
Legge 24 dicembre 2012 n. 243
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 67
Il Capo IV della L. 243/2012 recita :
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e2
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e
concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito
pubblico
el20
12
pubblico
n.24
3 de
Legg
en
L
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2el
2012
n.24
3 de
Legg
en
L
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2el
2012
n.24
3 de
Legg
en
L
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2el
2012
n.24
3 de
Legg
en
L
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 71
2.12.1Il Il PareggioPareggio didi BilancioBilancio
NELLA FINANZIARIA 2016NELLA FINANZIARIA 2016
LeggeLegge 28 28 dicembredicembre 2015 n. 2082015 n. 208
Art. 1 Art. 1 commicommi dada 707 a 734707 a 734
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 72
Articolo 1 – comma 707
Viene abrogata tutta la normativa concernenti la disciplina del patto di
stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del
5
pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla
el20
15
legge n. 190 del 2014.
Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al
n.20
8 de
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015,
nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delLegg
en
nonché l applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni
L
precedenti.
Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 73
Sono fatti salvi gli effetti connessi all applicazione negli anni 2014 e 2015
dei patti orizzontali.
Articolo 1 – comma 709
Si precisa che gli Enti Locali e le Regioni concorrono agli obiettivi di5
Si precisa che gli Enti Locali e le Regioni, concorrono agli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle NUOVE disposizioni relative al SALDO
el20
15 di COMPETENZA, come disciplinato dai commi da 707 a 734 che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
n.20
8 de costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
Legg
en della Costituzione.
Il comma 710, per gli enti indicati al precedente comma 709, definisce ilL p g p
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica.
TaleTale concorsoconcorso consisteconsiste nelnel conseguireconseguire unun SALDOSALDO NONNON
NEGATIVO,NEGATIVO, inin terminitermini didi COMPETENZA,COMPETENZA, tratra lele ENTRATEENTRATE
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 74
,, ,,
FINALIFINALI ee lele SPESESPESE FINALIFINALI..
Il comma 711 specifica che5
Il comma 711 specifica che
Ai fini dell'applicazione del comma 710, lele entrateentrate finalifinali sonoel
2015 quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
i t d l d t l i l ti 23 i 2011 118 ll
n.20
8 de previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e lele spesespese
finalifinali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
Legg
en
schema di bilancio.
L LimitatamenteLimitatamente all'annoall'anno 20162016, nelle entrate e nelle spese finali in
termini di competenza èè consideratoconsiderato ilil fondofondo pluriennalepluriennalete d co pete a èè co s de atoco s de ato o doo do p u e a ep u e a e
vincolato,vincolato, didi entrataentrata ee didi spesaspesa, AL NETTO della quota
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 75
riveniente dal ricorso all'indebitamento.
5Comma 712A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un
el20
15 prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
n.20
8 de di cui al comma 710, come declinato al comma 711.
A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli
Legg
en stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e
rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
L risultato di amministrazione.
Nella seduta ARCONET del 16/12/2015 è stato elaborato il prospetto.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 76
2.22.2Il Il PareggioPareggio didi BilancioBilancio
Un Un EsempioEsempio
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 77
Esempio 1 : Ipotesi di Avanzo = Zero e FPV = Zero
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 78
Esempio 1 : Ipotesi di Avanzo = Zero e FPV = Zero
ELEMENTI POSITIVI
Quota di Rimborso dei Mutui = Titolo IV^ SpesaQ p
Fondo Crediti dubbia Esigibilità = Titoli I^ Spesa
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Esempio 2 : Ipotesi di Avanzo > Zero e FPV = Zero
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 80
Esempio 3 : Avanzo = Zero / FPVE diverso da Zero
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 81
Esempio 4 : Avanzo = Zero / FPVE e FPVS diverso da Zero
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 82
ELEMENTI NEGATIVI
1. Spese Finanziate con Avanzo1. Spese Finanziate con Avanzo (eccezione Titolo IV^ Spesa)
2 Spese Finanziate con Fondo Pluriennale2. Spese Finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato Entrata da Mutui
3 C d V hi P tt d R tit i3. Code Vecchio Patto da Restituire
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 83
AVANZO E FPV da INDEBITAMENTO
POSSONO ESSERE NEUTRI ?
84ODCEC - 16/17 Settembre 2016
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 85
3.03.0LLe e modifichemodifiche allaalla LeggeLegge 243/2012 243/2012
eded ilil NUOVO NUOVO
““PareggioPareggio didi BilancioBilancio 20172017 2020”2020”““PareggioPareggio didi BilancioBilancio 20172017--2020”2020”
((LeggeLegge 12/08/2016 n. 164)12/08/2016 n. 164)
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 86
Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Modificata
1. I bilanci delle regioni, deicomuni delle province delle città 1.I bilanci delle regioni, dei comuni,
Art. 9 ‐ Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
comuni, delle province, delle cittàmetropolitane e delle provinceautonome di Trento e di Bolzanosi considerano in equilibrio
1.I bilanci delle regioni, dei comuni,delle province, delle cittàmetropolitane e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano si
id i ilib i d iquando, sia nella fase diprevisione che di rendiconto,
registrano:
considerano in equilibrio quando, sianella fase di previsione che direndiconto
registrano:
a) un saldo non negativo, intermini di competenza e di cassa,
conseguono
un saldo non negativo, in termini dit t l t t fi li ltra le entrate finali e le spese
finali;b) un saldo non negativo, intermini di competenza e di cassa
competenza, tra le entrate finali e lespese finali, come eventualmentemodificato ai sensi dell’articolo 10
termini di competenza e di cassa,tra le entrate correnti e le spesecorrenti, incluse le quote dicapitale delle rate di
d
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 87
ammortamento dei prestiti.
Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Modificata
11--bisbis.. Ai fini dell’applicazione delcomma 1, le entrate finali sonoquelle ascrivibili ai titoli 1 2 3 4 equelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e5 dello schema di bilancio previstodal decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, e le spese finali sonoquelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 delmedesimo schema di bilancio.Per gli anni 2017- 2019, con lalegge di bilanciolegge di bilancio,compatibilmente con gli obiettividi finanza pubblica e su basetriennale, è previstal’introduzione del fondopluriennale vincolato, di entratae di spesa.A decorrere dall’esercizio 2020A decorrere dall esercizio 2020,tra le entrate e le spese finali èincluso il fondo pluriennalevincolato di entrata e di spesa,
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 88
finanziato dalle entrate finali.
Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Modificata
2. Qualora, in sede di rendicontodi gestione, un ente di cui al comma1 del presente articolo registri unvalore negativo del saldo di cui al
2. Salvo quanto previstodall'articolo 10, comma 4,qualora, in sede di rendiconto digestione un ente di cui al comma valore negativo del saldo di cui al
medesimo comma 1, il predettoente adotta misure di correzione talida assicurarne il recupero entro il
gestione, un ente di cui al comma1 del presente articolo registriun valore negativo dei saldi dicui al medesimo comma 1, p
triennio successivo, in quotecostanti.
Per le finalità di cui al comma 5 la
lettere a) e b), adotta misure dicorrezione tali da assicurarne ilrecupero entro il trienniosuccessivo Per le finalità di cui al comma 5 la
legge dello Stato può prevederedifferenti modalità di recupero.
successivo.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 89
Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Modificata
3. Le operazioni di indebitamentodi i l 2 ff tt t
3. Le operazioni di indebitamento dii l 2 l i i di
Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali
di cui al comma 2 sono effettuatesulla base di apposite inteseconcluse in ambito regionale chegarantiscano, per l'anno di
cui al comma 2 e le operazioni diinvestimento realizzateattraverso l’utilizzo dei risultatidi amministrazione degli esercizig , p
riferimento, l'equilibrio dellagestione di cassa finale delcomplesso degli enti territorialidella regione interessata
gprecedenti sono effettuate sullabase di apposite intese concluse inambito regionale che garantiscano,per l’anno di riferimento il rispettodella regione interessata,
compresa la medesima regione,come definito dall'articolo 9,comma 1, lettera a)………………
per l’anno di riferimento, il rispettodel saldo di cui all’articolo 9,comma 1, del complesso degli entiterritoriali della regione interessata,, )
Ciascun ente territoriale può inogni caso ricorrereall'indebitamento nel limite delle
g ,compresa la medesima regione.
all'indebitamento nel limite dellespese per rimborsi di prestitirisultanti dal proprio bilancio diprevisione.
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 90
p
Nota di lettura IFEL del 27 Luglio 2016
Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti tramite
ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi dig
amministrazione, rimane da precisare che non necessiteranno
di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di “intesa”
regionale le operazioni autonomamente programmate dal
singolo ente nel rispetto del proprio saldo finale di
competenza, come declinato ai sensi del comma 1-bis
dell’articolo 9 della revisionata legge 243.
Ne consegue che le intese in ambito regionale avranno la
medesima funzione svolta precedentemente dal Pattomedesima funzione svolta precedentemente dal Patto
orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di
spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica
ODCEC - 16/17 Settembre 2016 91
spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.
Legge 243/2012 Legge 243/2012 Modificata Modificata
4. Qualora, in sede di rendiconto,i i tt t l' ilib i di
4. Le operazioni dii d bit t di i l 2
Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali
non sia rispettato l'equilibrio dicui al comma 3, primo periodo, ilsaldo negativo concorre alladeterminazione dell'equilibrio
indebitamento di cui al comma 2e le operazioni di investimentorealizzate attraverso l’utilizzodei risultati di amministrazioneq
della gestione di cassa finaledell'anno successivo delcomplesso degli enti della regioneinteressata compresa la
degli esercizi precedenti, nonsoddisfatte dalle intese di cui alcomma 3, sono effettuate sullabase dei patti di solidarietàinteressata, compresa la
medesima regione, ed è ripartitotra gli enti che non hannorispettato il saldo previsto.
base dei patti di solidarietànazionali.
Resta fermo il rispetto del saldop p pdi cui all’articolo 9, comma 1,del complesso degli entiterritoriali.
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