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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN...

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Avv. Nicola Traverso
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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO

DELL'IMPRESA IN CRISI

Collana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

Avv. Nicola Traverso

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Avv. Nicola Traverso

Aggiornato con:

- Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016)

- D.L. 50/2017, così come convertito nella Legge n. 96

del 21/06/2017 in tema di IVA

- L. 155/2017 (Legge Delega della Riforma Fallimentare)

- La Mappa del Concordato Preventivo

- La Tabella di confronto degli strumenti di rilancio

dell’impresa in crisi

I SAGGI DICollana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO

DELL'IMPRESA IN CRISI

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22.1

2.2

2.3

2.4

PAG. 10 | IL CONCORDATO PREVENTIVO

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

IL PIANO

LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

1 PAG. 8 | IL QUADRO NORMATIVO

33.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

PAG. 14 | L’ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

LA DOMANDA E LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE

LE PROPOSTE CONCORRENTI

LE OFFERTE CONCORRENTI

L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTO

RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTO

L’OMOLOGA

L’ESECUZIONE DEL CONCORDATO

44.1

PAG. 24 | IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

IL CONTENUTO DEL PIANO EX ART. 186 BIS L.F.

55.1

5.2

5.3

5.4

5.5

PAG. 26 | IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINE

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

L’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA E I FINANZIAMENTI

LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

SOMMARIO

13 PAG. 46 | LA TABELLA DI CONFRONTO DEGLI STRUMENTI DI RILANCIO

8 PAG. 33 | IL CONCORDATO PREVENTIVO: LA MAPPA

66.1

6.2

PAG. 29 › I CONTRATTI PENDENTI

PROSECUZIONE, SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE

I CONTRATTI PUBBLICI

PAG. 31 | ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONCORDATO7

99.1

9.2

9.3

9.4

9.5

PAG. 35 | L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

I PRESUPPOSTI, LA FUNZIONE E LA STRUTTURA

GLI EFFETTI

PRESUPPOSTI DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LE BANCHE

LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BANCHE

PAG. 41 | LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

I SOGGETTI AMMISSIBILI

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

IL VOTO E L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO

L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

GLI EFFETTI DELLA PROPOSTA

GLI EFFETTI DELL’OMOLOGA

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

129.1

9.2

9.3

9.4

9.5

5.6

5.7

11 PAG. 40 | LA TRANSAZIONE FISCALE

PAG. 35 | IL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F. 10

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I più recenti interventi legislativi, ri-guardo agli strumenti di rilancio dell’impresa in crisi hanno inciso in modo particolare sull’aspetto infor-mativo, e hanno evidenziato la neces-sità che i creditori dell’impresa in crisi siano costantemente informati sulla situazione economico-finanziaria del debitore, sui progetti di risanamen-to dell’attività, sulle prospettive delle procedure intraprese. È fondamentale pertanto - parallela-mente e congiuntamente alle tradi-zionali attività di recupero del credi-to - attivare adeguate procedure di monitoraggio, volte a intercettare e monitorare le scelte del debitore ri-guardo a eventuali procedure di ri-sanamento. Ciò, al fine sia di orien-tare al meglio le azioni di recupero del credito, sia di prendere decisioni strategiche sulla base di dati precisi e qualificati (per esempio, se continua-re o no a fornire il cliente), evitando inutili aggravi di tempo e spese. Tut-tavia, ottenere queste informazioni in modo tempestivo e completo non è sempre facile, talvolta a causa di ina-dempimenti e comportamenti poco trasparenti del debitore, altre volte a causa delle modalità di accesso alle

6 7

In quest’ottica, il saggio fornisce un valido aiuto per rintracciare gli snodi cruciali all’interno dell’intricato per-corso degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa. A pagina 34 il lettore troverà infatti l’in-novativa Mappa del Concordato Pre-ventivo, attraverso la quale verificare in quale punto della procedura si trovi il debitore in crisi e quali possano es-sere gli sviluppi futuri.Inoltre alla fine del saggio, a pagina 48, la Tabella di confronto degli stru-menti di soluzione della crisi d’impresa permette di confrontare rapidamente le caratteristiche e i presupposti delle diverse procedure.

informazioni (Cancellerie dei Tribuna-li, Registro Imprese, etc.).Conseguentemente, per il creditore è di fondamentale importanza affidarsi a un partner esperto e qualificato, in grado di ottenere tempestivamente quel patrimonio di informazioni, ela-borarlo anche attraverso un filtro le-gale e utilizzarlo per accompagnare il creditore attraverso la complessità delle procedure legali.

LE PROCEDURE DI SOLUZIONE DELLA CRISI: INFORMAZIONI, MONITORAGGIO E SCELTE STRATEGICHE

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Le conseguenze dello stato di cri-si sono disciplinate nella normativa italiana dal Regio Decreto n. 267 del 1942, “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’ammini-strazione controllata e della liquida-zione coatta amministrativa”. L’impianto normativo è stato tradizio-nalmente improntato ad un regime di tipo “punitivo” finalizzato, principal-mente, a stabilire limiti e presupposti della declaratoria di fallimento (con cui il Tribunale spossessava il fallito del suo patrimonio e gli imponeva limitazioni anche di tipo personale). Non a caso per molto tempo tutta la disciplina relativa ai concordati e agli strumenti di risanamento è rimasta pressochè inapplicata. A partire dal 2006 il Legislatore è però intervenuto con alcune rifor-me che hanno, da un lato, ristretto il campo di applicazione del fallimento e, dall’altro, rilanciato gli strumenti di risanamento dell’impresa: concorda-ti preventivi, accordi di ristrutturazio-ne dei debiti, piani di risanamento, transazioni fiscali, accordi di compo-sizione della crisi da sovra indebita-mento, fino ai più recenti accordi di ristrutturazione con le banche e alle

IL QUADRO NORMATIVO

Particolare attenzione è stata dedi-cata dal Legislatore al Concordato preventivo. Gli interventi del 2012 hanno fatto letteralmente esplodere il numero dei concordati preventivi, soprattutto grazie alla possibilità di presentare la domanda di concorda-to con riserva di depositare in un se-condo momento la proposta, il pia-no e la documentazione completa. Con le novelle del 2013-2014 e del 2015, invece, il Legislatore è tornato a stringere le maglie dell’accesso al concordato, al fine di evitare gli abu-si e tutelare maggiormente i credi-tori. Le recenti riforme, pur in modo frammentario e spesso poco coor-dinato, sono inoltre intervenute su molteplici aspetti sia del fallimento sia delle procedure di rilancio dell’im-presa, tra cui i requisiti di revocabili-tà degli atti compiuti prima del falli-mento, il ruolo del giudice delegato e del curatore, la prededucibilità dei crediti sorti nel concordato e i pre-supposti delle note di variazione IVA.

In sintesi, le riforme che hanno interes-sato la Legge fallimentare sono state:

n. 5 del 9 Gen. 2006D.Lgs.

29 Nov. 2008, n. 185D.L.

18 Giu. 2009, n. 69L.

31 Mag. 2010, n.78D.L.

22 Dic. 2012, n. 212D.L.

12 Set. 2007, n. 169D.Lgs.

Decreto “Sviluppo” 22 Giu. 2012, n.83D.L.

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL QUADRO NORMATIVO

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1

Decreto “del fare” 21 Giu. 2013, n.69D.L.

Decreto “Competitività” 91/2014D.L.

“Semplificazioni fiscali” 175/2014D.Lgs.

“Legge di Stabilità 2016”208/2015L.“Legge di Stabilità 2017”232/2016L.

“Giustizia per la crescita” 83/2015D.L.

50/2017 (L. conv. 96/2017) D.L.

convenzioni di moratoria (introdotti dal DL 83/2015).

Il 19/10/2017 è stata pubblicata la Legge Delega n. 155/2017, che - a conclusione dei lavori della commis-sione Rordorf - detta i principi e le linee guida per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cioè una riforma organica dell'intera legge fal-limentare e delle altre norme in tema di crisi di impresa e sovraindebita-mento. Lo scioglimento delle Came-re intervenuto poche settimane dopo ha impedito al Governo di emanare i decreti attuativi entro la fine della le-gislatura. Sarà quindi eventualmente compito del nuovo Governo, se ne avrà la volontà politica, di emanare i decreti attuativi entro la fine del 2018.Sebbene la l. 155/2017 non contenga alcuna norma direttamente applica-bile (ma solo obiettivi e principi), la stessa prevede molte importanti no-vità in tema di:> procedura di allerta preventiva;> procedure di composizione assisti-ta della crisi;> sostituzione del fallimento con la "liquidazione giudiziale";> modifiche al concordato preventi-vo e agli accordi 182-bis;> nuove procedure per la soluzione del sovraindebitamento;> esdebitazione;> controlli societari e governance;> azioni di responsabilità verso gli am-ministratori.

Decreto “Destinazione Italia” 145/2013D.L.

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IL CONCORDATO PREVENTIVO

10 11

2

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge fallimentare mette a disposizione dell’imprenditore in crisi per evitare il fallimento mediante un accordo finalizzato alla soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. Le recenti riforme delle relative norme della Legge Fallimentare ne hanno rimodellato caratteri e presupposti con l’obiettivo di anticipare l’emersione dello stato di crisi, in modo da favorire il risanamento e soprattutto la prosecuzione dell’attività d’impresa.Il concordato preventivo infatti tutela allo stesso tempo l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori. Se, da un lato, l’accesso alla procedura può paralizzare le azioni esecutive nei confronti del debitore e consentirgli il mantenimento dell’amministrazione dell’impresa, i creditori, dal canto loro, possono evitare le (più lunghe) tempistiche della (più complessa) procedura fallimentare e ottenere in tempi relativamente brevi una soddisfazione quantomeno parziale. Infine, non può negarsi che il concordato preventivo, oltre a tutelare gli interessi dei soggetti direttamente coinvolti, assolva anche a una funzione più ampia e generale di mantenimento dell’operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.

L’ammissione allo strumento concordatario è invece preclusa ai piccoli imprenditori, agli imprendi-tori agricoli, alle società semplici, alle associazioni non riconosciute e agli enti pubblici.

1

2.1 IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

ART. 160 L.F. | Può accedere alla procedura concordataria il debitore che abbia la qualità di imprenditore commerciale, collettivo o individuale, e che superi i limiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F., nonché le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (a prescindere al superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità), quelle assoggettabili a procedura di amministrazione straordinaria ex legge Prodi-Bis e legge Marzano, gli enti di tipo associativo e le fondazioni che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività commerciale, le società in liquidazione e le società irregolari o di fatto1.

2.2 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

ART. 160 L.F. | Parla espressamente di imprenditore “che si trova in stato di crisi”. Dottrina e giurisprudenza oggi concordano nel ritenere che la nozione di crisi possa ricomprendere anche l’insolvenza, a prescindere dalla circostanza che essa sia reversibile o meno. La formulazione odierna di “imprenditore in crisi” è volutamente ampia e versatile, soprattutto rispetto alla precedente formulazione del 1942, che invece definiva con grande puntualità i requisiti qualitativi e quantitativi che l’imprenditore doveva possedere ex ante per accedere al concordato. Oggi, invece, la verifica dei presupposti di ammissibilità va fatta a posteriori. Utilizzando una metafora, potrebbe dirsi che la mentre la crisi è una malattia del paziente-impresa, l’insolvenza ne rappresenta il decesso.

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

IL PIANO

LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

2.3

2.2

2.1

2.4

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO

Secondo l’originario testo della Legge fallimentare, per poter accedere al concordato preventivo era richiesto che l’imprenditore versasse in stato di insolvenza, cioè che si fossero già manifestate quelle condizio-ni di oggettiva impotenza continuata nel tempo ad adempiere le pro-prie obbligazioni, che giustificano l’inizio della procedura fallimentare (art. 5 L.F.). Il nuovo disposto consente il ricorso al concordato preven-tivo anche all’imprenditore che si trova in un più generico stato di crisi, cioè anche a colui che si trova in una temporanea situazione di diffi-coltà ad adempiere, permettendogli di avviare tempestivamente il risa-namento aziendale, prima di trovarsi nella più gravosa situazione della vera e propria insolvenza. Poiché il nuovo comma 3 dell’art. 160 L.F. ha specificato che la nozione di crisi ricomprende quella di insolvenza, il concordato preventivo è accessibile anche agli imprenditori per cui sia già manifesta la più grave situazione di insolvenza. La paralisi (spesso più manageriale che operativa) dell’attività aziendale tipica della crisi può dunque essere reversibile e, proprio nelle procedure concorsuali (intese in senso ampio), può trovare la sua evoluzione naturale.

STATO DI CRISI E STATO DI INSOLVENZA

2.4 LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI2

L’imprenditore che propone un piano di concordato preventivo può stabilire un trattamento differenziato tra i propri creditori, suddividendoli in classi sulla base della loro posizione giuridica (ad esempio, creditori privilegiati, chirografari e postergati) o dell’interesse economico omogeneo che rappresentano nell’am-bito dell’impresa in qualità di stakeholders (ad esempio, creando una classe che unifica i lavoratori dipendenti, i fornitori o le banche). In sede di ammissione del concordato preventivo il tribunale valuta d’ufficio la correttezza dei criteri di formazione delle classi e può dichiarare inammissibile il concordato se il debitore prevede trattamenti differenziati in mancanza di suddivisione in classi o se la suddivisione in classi non è collegata a trattamenti differenziati.

2.3 IL PIANOIl piano del concordato preventivo proposto ai creditori può prevedere:

La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attra-verso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accol-lo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa la attribuzione ai creditori, di azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

1L’attribuzione delle attività delle imprese a un assuntore; posso-no costituirsi come assuntori anche i creditori o società da que-sti partecipate o da costituire, le azioni delle quali siano desti-nate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

2

La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giu-ridica e interessi economici omogenei, nonché trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.3La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integral-mente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liqui-dazione, in ragione della collocazione preferenziale

4

DL 83/2015 - PERCENTUALE MINIMA 20% | Il D.L. 83/2015 ha stabilito che le proposte di concordato liquidatorio devono preve-dere il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale mi-nima del 20%.La novità si applica ai soli concordati presentati dopo il 21/8/2015. Sono esclusi i concordati in continuità.

La divisione dei creditori in classi (art. 160 l.f.) deroga al principio generale della parità di trattamento tra i creditori e quindi non può essere interpretata estensivamente.

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L’ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

14 15

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

LA DOMANDA E LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE

LE PROPOSTE CONCORRENTI

LE OFFERTE CONCORRENTI

L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTO

RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTO

L’OMOLOGA

L’ESECUZIONE DEL CONCORDATO

3.3

3.2

3.1

3.11

3.8

3.10

3.9

3.7

3.4

3.6

3.5

3.1 LA DOMANDA E LA RELAZIONE DEL PROFES-SIONISTALa domanda di concordato preventivo deve essere presentata con ricorso sot-toscritto dal debitore necessariamente al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale3. Per consentire una maggiore tutela dei terzi, il legislatore impone al debitore di corredare tale domanda con una serie di documenti che permettono di effettuare un’attendibile e corretta valutazione circa l’opportunità di aderire o meno alla proposta di concordato. Tale documentazione deve poi essere accompagnata dalla relazione di un pro-fessionista (ragioniere, commercialista, avvocato regolarmente iscritto all’albo anche dei revisori contabili se occorre), che certifichi con chiarezza la regolari-tà dei dati forniti e la fattibilità del piano in base a quanto stabilito dall’art. 161 L.F.

3.2 GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RI-CORSO1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diven-ta definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del de-bitore (art. 168 LF).

2. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi pre-visti dall’articolo precedente.

3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pub-blicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai cre-ditori anteriori al concordato.

4. I crediti per prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione del ricorso sono pagabili in prededuzione

3Il trasferimento della sede principale intervenuto nell’anno precedente alla domanda di ammissione non rileva ai fini della competenza.

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVOGLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

piano

stato analitico ed estimativo delle attività

relazione del professionista attestante la veridicità/fattibilità del piano

relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa

elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore

valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamen-te responsabili

ULTIMI 3BILANCI

ELENCOCREDITORI

proposta di concordato preventivo

L’imprenditore invece può riservarsi di presentare in seguito (in caso di do-manda di concordato preventivo con riserva) entro un termine fissato dal Giu-dice compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile in presenza di giustificativi mo-tivi di ulteriori 60 giorni:

3.3 LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMEN-TAZIONE DA PRESENTAREIl D.L “Sviluppo” 83/2012 ha introdotto importanti modifiche alle modalità di presentazione della domanda di Concordato Preventivo, che può oggi essere depositata “in prenotazione” ai sensi dell’art. 161 c. 6 L.F., con riserva di deposi-tare il Piano e la documentazione entro un assegnando termine. Il D.L. “del Fare” 69/2013 ha poi inciso sulla documentazione richiesta per pre-sentare la domanda di concordato.

Quindi oggi l’imprenditore in stato di crisi deve depositare il ricorso unitamente a:

bilanci relativi agli ultimi tre esercizi

elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti

Relazione del professionista attestante veridicità/fattibilità del piano

Proposta di concordato preventivo

Il piano proposto dai creditori

Ulteriore documentazione

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LA RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVOGLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

3.4 L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVODepositata la domanda di concordato, il Tribunale verifica che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa contenga una dettagliata esposizione della stessa, che lo stato analitico estimativo delle attività sia idoneo e che la relazione del professionista sia adeguatamente motivata. Ciò, al fine di garantire la formazione di un consenso consapevole e informato dei creditori sulla convenienza della proposta.Verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, il Tribunale:1. con decreto motivato dichiara aperta la procedura di concordato (il decreto di ammissione è reso pubblico dal cancelliere)4;2. nomina il Giudice delegato;3. nomina il Commissario giudiziale;4. convoca i creditori entro 120 giorni (DL 83/2015) dalla data del provvedimento, fissando la data dell’udienza,5. stabilisce il termine, non superiore a 15 giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura. In mancanza del deposito si ha la revoca del concordato.6. dispone obblighi informativi periodici.

3.5 GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE

durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministra-zione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del com-missario giudiziale (art. 167 LF).

i mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di immobili, le conces-sioni di ipoteche o pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le ac-cettazioni di eredità e di donazioni, e in genere gli atti eccedenti l’ordina-ria amministrazione, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al con-cordato se compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

Il DL 83/2015 ha previsto la futura istituzione di un Registro nazionale liberamente accessibile dove dovranno essere riportati: nomine di curatori, commissari e liquidatori; chiusure dei fallimenti; omologazioni dei concordati; attivi/passivi delle procedure chiuse.

4La Relazione illustra le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori, nonché le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

5

Procede alla verifica dei creditori sulla base delle scritture contabili e invia a questi a mezzo PEC o racc. A/R un avviso contenente la proposta e la data di convocazio-ne per l’udienza fissa-ta dal Tribunale, oltre al decreto di ammissione.

Predispone la Relazione sulla proposta di con-cordato depositandola almeno 45 giorni pri-ma della adunanza (DL 83/2015)5.

Procede all’inventario dei beni.

All'adunanza dei credi-tori davanti al Giudice delegato illustra la pro-pria relazione.

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVOGLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

6Il DL 83/2015 ha stabilito che le proposte possono essere modificate fino a 15 giorni prima dell’adunanza, e non più fino all’inizio delle operazioni di voto.

DL 83/2015 - ABOLIZIONE SILENZIO-ASSENSO Il DL 83/2015 ha abolito la regola del silenzio-assenso, che negli anni recenti aveva facilitato l’approvazione dei concordati. Per i concordati successivi al 21/8/15 il mancato voto non viene con-teggiato ai fini delle maggioranze.

3.8 L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTOSi arriva così all’adunanza dei creditori, cioé un’udienza condotta dal Giudice de-legato, nel corso della quale i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti6. Il giudice delegato, secondo l’art. 174, può far partecipare alle operazioni di voto anche i creditori i cui crediti sono stati contestati.Dell’adunanza si redige un verbale in cui vengono riportati tutti i voti favorevoli e contrari, nonché i rispettivi crediti degli aventi diritto al voto.

Il sistema di voto prevede due fasi:

conteggio dei voti espressi e non espressi all’adunanza

Conteggio dei voti tardivi (favorevoli o contrari) espressi via fax o PEC entro 20 giorni dopo l’adunanza

Il concordato preventivo è approvato, secondo l’art. 177 co. 1 L.F., solo ed esclu-sivamente quando raggiunge il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora la proposta preveda più classi di creditori, il concordato è approvato se nel maggior numero di classi si riscontra il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi. Se ci sono più proposte, vince quella che raccoglie la maggioranza più elevata e, in caso di parità, prevale quella del debitore. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo.

DL 83/2015 | I creditori che rappresentino almeno il 10% dei cre-diti possono depositare entro 30 gg prima dell’adunanza proposte di concordato concorrenti e alternative a quelle del debitore, complete di proposta, piano e relazione attestata. Le proposte concorrenti non sono ammissibili se la relazione del professionista attesta che la propo-sta del debitore soddisfa i creditori chirografari nella misura minima del 40% (30% per i concordati in continuità). Il commissario deve deposita-re una Relazione integrativa e fornire ogni informazione utile.

3.6 LE PROPOSTE CONCORRENTI

DL 83/2015 | In caso di concordati liquidatori “chiusi” (cioè quelli dove piano e proposta prevedono già in modo espresso un compratore a cui cedere/affittare l’azienda o un suo ramo), il Tribunale apre una pro-cedura competitiva per cercare nuovi offerenti. Lo scopo è di evitare ac-cordi del debitore con imprenditori compiacenti o prestanome, aumen-tando così la competitività e la trasparenza della procedura, nonchè la soddisfazione finale dei creditori. Con il decreto di apertura il Tribunale stabilisce: modalità di presentazione delle offerte (segrete e irrevocabili); accesso alle informazioni e garanzie da prestare; data dell’udienza per esame delle offerte. Se giungono più offerte migliorative, si avvia una gara tra offerenti, sul modello della vendita senza incanto. Infine, il debi-tore deve modificare proposta e piano in conformità all’esito della gara.

3.7 LE OFFERTE CONCORRENTI

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVOGLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ITER DEL CONCORDATO PREVENTIVO

ritornare in bonis e riacquistare la disponibilità dell’impresa e del patri-monio

subire la dichiarazione di fallimento (ove il Tribunale accerti la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 L.F.), su iniziativa dei creditori o del Pub-blico Ministero, oppure di propria iniziativa

3.9 RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTODopo aver fatto domanda di concordato preventivo (eventualmente con riser-va), il debitore può decidere autonomamente di rinunciarvi, tornando così in bonis, cioè nella piena disponibilità dell’attività di impresa e del suo patrimonio.Durante la procedura, invece, può accadere che il Tribunale emetta decreto di inammissibilità della domanda di concordato quando:1. Alla scadenza del termine assegnato il debitore non deposita il piano e la documentazione previsti dall’art. 161 l.fall.; 2. Il piano di concordato e la documentazione, pur presentati, non soddisfano i presupposti di legge;3. Dopo l’ammissione, la proposta di concordato non ottiene il voto della mag-gioranza dei creditori all’adunanza e viene così rigettata.A seguito del decreto di inammissibilità, il debitore va incontro a due possibilità:

3.11 L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO E FASE LI-QUIDATORIAUna volta omologato, il concordato va dunque eseguito8.Fatte salve le ipotesi di concordato preventivo “in continuità” (con prosecuzio-ne dell’attività d’impresa), la procedura entra nella fase liquidatoria, nel corso della quale l’attività di impresa è finalizzata a realizzare quanto basta per soddi-sfare i creditori nei termini previsti dal concordato.Nel corso di tale fase (che può durare anche diversi anni) i creditori, che in ogni caso vedono decurtati i loro crediti fino alla percentuale concordataria, non possono iniziare e/o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari finaliz-zate al soddisfacimento dei loro diritti. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nel decre-to di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.È possibile che il piano di concordato preveda la possibilità per l’imprenditore di continuare provvisoriamente l’attività attraverso il compimento di atti di ordi-nariaamministrazione contestualmente alla attività liquidatoria. Gli atti posti in essere dall’imprenditore in tale fase (post-omologa) non sono assoggettabili a revocatoria in caso di successivo fallimento dell’impresa, pur-ché gli stessi siano stati posti in essere in esecuzione al piano di concordato.

3.10 L’OMOLOGASe il concordato viene approvato, il Giudice delegato riferisce al Tribunale, il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle par-ti e del commissario giudiziale. Il provvedimento di fissazione dell’udienza in camera di consiglio viene pubblicato e notificato, a cura del debitore, al com-missario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commis-sario giudiziale e gli eventuali creditori dissenzienti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza e, nel medesimo termine, il commissario giudiziale devedepositare il proprio motivato parere sulla bontà del piano.

AI CREDITORI ESCLUSI È RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI PROPORRE OPPOSIZIO-NE IN SEDE DI OMOLOGAZIONE, MA SOLO SE LA LORO PARTECIPAZIONE AVREB-BE INFLUENZATO LA FORMAZIONE DELLE MAGGIORANZE ALL’ADUNANZA.

Il Commissario giudiziale vigila sull’adempimento e, in caso di inerzia del debitore, può essere investito dal Tribunale dei poteri necessari per compiere gli atti richiesti. Ferma restando l’ipotesi della revoca del concordato, il Tribunale può anche revocare gli amministratori della società e nominare un amministratore giudiziario.

8

Con l’intento di razionalizzare e velocizzare le tempistiche della procedura concordataria e fallimentare, il DL 83/2015 è intervenuto in molti punti delle stesse per modularne i termini. Inoltre, così come per il fallimento, anche al concordato preventivo si applica il nuovo art. 43 co. 4 LF secondo cui le controversie in cui è parte l’impresa ammessa alla procedura sono trattate con priorità.

7

Se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della pro-cedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto ad impugnazione; al contrario, se vi sono opposizioni, il Tribuna-le svolge un’istruttoria finalizzata a valutare le opposizioni e la conseguente so-lidità del piano di risanamento. Il DL 83/2015 ha disposto che l’omologazione deve intervenire entro il termine di 9 mesi (invece dei 6 previsti in precedenza) dalla presentazione del ricorso, prorogabile una sola volta di altri 60 giorni7.

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24 25

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

4

IL CONTENUTO DEL PIANO EX ART. 186 BIS L.F.4.1

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Dal DL 83/2012 in poi il concorda-to preventivo non è più concepito come strumento essenzialmente li-quidatorio dell’attività, in quanto l’in-teresse dei creditori può ben coinci-dere con la continuazione dell’attività d’impresa. In questa prospettiva all’art. 186-bis L.F. è stato istituzionalizzato il con-cordato con continuità aziendale, così da consentire il mantenimento dei valori aziendali, dell’avviamento, etc. I creditori sono quindi soddisfatti non attraverso i proventi della vendita

dei cespiti aziendali, bensì attraverso i movimenti finanziari derivanti dalla continuità aziendale.Secondo l’art. 186-bis L.F. il concor-dato in continuità “prevede la pro-secuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’a-zienda in esercizio ovvero il conferi-mento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costitu-zione […]. Il piano può prevedere anche la liqui-dazione di beni non funzionali all’e-sercizio dell’impresa”.

In caso di concordato ex art. 186-bis il piano deve avere dei requisiti ulteriori rispetto alle altre ipotesi. In particolare:

Deve specificare che si tratta di concordato con continuità azien-dale, con indicazione analitica di costi e ricavi attesi dalla con-tinuazione dell’attività, nonché descrizione delle modalità con cui si intende finanziarla;

Deve tendere al ripristino duraturo dell’equilibrio econo-mico-finanziario

Deve indicare i tempi previsti per l’adempi-mento della proposta;ciò assume un ruolo importante per va-lutare se l’attività si stia discostando dagli obiettivi prefissati.

L’art. 186 bis L.F. prevede infatti che l’ammissione al concordato può es-sere revocata qualora le condizioni di fattibilità del piano siano mutate a tal punto da rendere l’esercizio dell’attivi-tà manifestamente dannoso per i cre-ditori. Poiché il concordato con conti-

PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE FINANZIARIE E LE MODALITÀ DI COPER-TURA DEI COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA A NORMA DELL’ART. 182 QUINQUIES PREVEDE LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE AL TRIBUNALE DI ESSERE AUTORIZZATI A CONTRARRE FINANZIAMENTI, QUALORA ATTESTI CHE TALI FINANZIAMENTI SIANO FUNZIONALI ALLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.

nuità deve essere “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”, la mag-giore convenienza della continuità ri-spetto alla liquidazione deve essere at-testata dal professionista incaricato di predisporre la relazione sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

24 25

4.1 IL CONTENUTO DEL PIANO EX ART. 186 BIS L.F.

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26 2726 27

IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

5

L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINE

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

L’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA E I FINANZIAMENTI

LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

5.3

5.2

5.1

5.4

5.5

Con l’entrata in vigore del D.L. 22-06-2012 n. 83 il Legislatore, intervenendo sulla disciplina del Concordato Preventivo, ha introdotto alcune norme dirette ad attribuire a tale procedura concorsuale maggiore efficacia come strumento di composizione della crisi di impresa, auspicando una più tempestiva emer-sione delle crisi di impresa.

5.1 L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINE1. L’imprenditore può denunciare il proprio stato di crisi depositando la do-manda di Pre-Concordato Preventivo con riserva di presentare il piano, l’at-testazione e la relativa documentazione entro un termine che il Tribunale fissa tra 60 e 120 giorni dal deposito della domanda (art. 161 L.F.), ulteriormente pro-rogabile di altri 60.

• Il termine è sempre di 60 giorni, eventualmente prorogabile di altri 60, se pende già un’istanza di fallimento.• la domanda è inammissibile se nei due anni precedenti il debitore ha presentato altra domanda di preconcordato alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo vera e propria o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Compete esclusivamente all’imprenditore il diritto di nominare il professionista che attesterà il Piano senza dover presentare alcuna istanza al Tribunale. 3. Depositata la domanda di preconcordato, l’imprenditore in crisi può decide-re, nell’assegnando termine, di chiedere di essere ammesso a un Concordato Preventivo (liquidatorio o in “continuità”), oppure virare su un Accordo di ristrut-turazione dei debiti ex art 182 bis L.F.

5.3 IL COMMISSARIO GIUDIZIALEIl Legislatore del 2013 ha previsto che il Tribunale possa nominare già nella fase “in bianco” un Commissario Giudiziale con il compito di sorvegliare l’operato del debitore ed esaminare le scritture contabili, onde evitare che il debitore oc-culti o dissimuli parte dell’attivo, ometta dolosamente di denunciare uno o più crediti, esponga passività insussistenti o commetta altri atti di frode. Egli inoltre esprime un parere sulle richieste di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 161, co. 7).

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

5.2 L’INFORMATIVA PERIODICADurante il termine del concordato in bianco, il debitore ha precisi obblighi informativi nei confronti del Tribunale e dei creditori:

obbligo di informativa periodica (almeno mensile) sullo stato econo-mico-finanziario (il Tribunale ne determina contenuti e scadenze con il provvedimento che fissa il termine per completare domanda e piano)

pubblicazione della relazione periodica nel Registro Imprese entro le 24 ore successive al deposito.

la facoltà del Tribunale di ridurre i tempi nel caso in cui il debitore stia assumendo condotte “dilatorie”.

IL MANCATO RISPETTO DEI NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI E L’ATTUAZIONE DI CONDOTTE DISSIMULATORIE E/O FRAUDOLENTE SONO SANZIONATI CON L’I-NAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PRECONCORDATO, CUI PUÒ CONSEGUI-RE IL FALLIMENTO DEL DEBITORE.

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5.4 LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITIIl D.L. 91/2014 (abrogando una precedente disposizione del D.L. 145/2013 che di fatto limitava fortemente il riconoscimento della prededuzione) ha chiarito che il beneficio della prededuzione in caso di successivo fallimento spetta ai crediti di fornitori e banche sorti durante il periodo di prenotazione del concordato anche se poi non vengono depositati proposta/piano/documentazione entro il termine assegnato e/o non viene effettivamente aperta la procedura di concordato preventivo.

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

5.5 L’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA E I FINAN-ZIAMENTI1. Depositata la domanda, l’imprenditore in crisi può compiere gli atti di ordina-ria amministrazione. I pagamenti derivanti da forniture o atti ordinari e strategici non sono soggetti a revocatoria e i relativi crediti riconosciuti in prededuzione ai sensi dell’art. 111 LF.2. Qualora autorizzato dal Tribunale, l’imprenditore può compiere atti di stra-ordinaria amministrazione e prevedere il pagamento anche dei debiti ante de-posito della domanda.3. Possibilità per l’imprenditore che ha depositato domanda di concordato di ricorrere ad operazioni di finanziamento previa autorizzazione del Tribunale.

DL 83/2015 - FINANZIAMENTI | Anche il debitore che presenta domanda di concordato “in bianco” (o proposta di accordo 182-bis) può chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti interinali urgenti (perché finalizzati alla sopravvivenza dell’impresa e alla riuscita del concordato) e prededucibili, senza dover produrre il piano e la documentazione completa, ma solo l’attestazione del professionista.

I CONTRATTIPENDENTI

6

PROSECUZIONE, SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE

I CONTRATTI PUBBLICI6.2

6.1

28 29

REGOLA = PROSECUZIONE CONTRATTI PENDENTI

ECCEZIONE = SOSPENSIONE/SCIOGLIMENTO

6.1 PROSECUZIONE, SOSPENSIONE, SCIOGLIMENTOIl D.L. 83/2012 ha introdotto l’art. 169-bis L.F. in tema di contratti in corso di esecuzione (“contratti pendenti”, cioè quelli non ancora eseguiti da ambo le parti: contratti di durata, di fornitura, di somministrazione, etc.).

Premesso che la regola generale rimane la prosecuzione dei contratti pen-denti, è oggi consentito al debitore, con il ricorso introduttivo, di chiedere al Tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzio-ne alla data di presentazione del ricorso (oppure di sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni, prorogabili), qualora la prosecuzione sia di ostacolo alla ristrutturazione aziendale. Il D.L. 83/2015 ha chiarito che tale richiesta può essere fatta anche dopo l’ammissione al concordato, e che in ogni caso deve essere sentito il contraente in bonis, al quale poi andrà riconosciuto un inden-nizzo (sotto forma di credito concorsuale).

COMMA 4 ART. 169BIS L.F. | Prevede una serie contratti a cui non si applica la possibilità di scioglimento/sospensione: lavoro subordinato, preliminari di compravendita, finanziamenti desti-nati a uno specifico affare, locazioni immobiliari.

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30 3130 31

6.1 I CONTRATTI PUBBLICI1. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. 2. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando in gara:> l’impresa presenta una relazione del professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;> l’impresa presenta la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto che fornisca garanzie in caso default. 3. L’impresa in concordato può partecipare a una gara anche riunita in ATI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura.

La possibilità di applicare scioglimento e sospensione dei contratti pendenti ex art. 169bis anche al concordato preventivo con riserva non è sempre ammessa dai Tribunali, che talvolta hanno rigettato tali richieste (soprattutto di scioglimento) perchè troppo penalizzanti per i creditori, a fronte di una domanda di concordato “in bianco” dall’esito imprevedibile, spesso avara di informazioni sul reale stato di crisi del debitore e sulle possibili soluzioni di rilancio, nonché priva di quella documentazione che verrà depositata solo alla scadenza del termine.

IL NUOVO ART. 186BIS, CO. 2 L.F. | Dispone che - fatto salvo l’art. 169bis - i contratti in corso di esecuzione alla data di depo-sito del ricorso, anche stipulati con la P.A., non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura concordataria e sono inefficaci clausole e patti contrari.

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale:

ANNULLAMENTO,RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONCORDATO

7

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI I CONTRATTI PENDENTI

Annullamento e risoluzione del concordato preventivo sono disciplinati dall’art. 186 L.F., che fa espresso rinvio agli artt. 137 e 138 in tema di concordato fallimentare (con la precisazione che il commissario giudiziale va equiparato al curatore fallimentare).

ART. 137 L.F. | Prevede che “se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione”.

1. Annullamento: può essere chiesto solo “quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo” (si tratta di vizi genetici del concordato, che preesistono al piano e incidono sulla formazione del consenso dei creditori). Mentre nel caso della risoluzione sono legittimati attivi solo i creditori, qui l’azione può essere intrapresa anche dal Commissario Giudiziale.

2. Risoluzione: è prevista nel caso in cui gli obblighi derivanti dal piano concordatario non possano essere o non siano stati rispettati.

Nel caso del concordato preventivo però l’art. 186 L.F. richiede anche che l’ina-dempimento non sia di scarsa importanza (richiamando chiaramente la disci-plina generale del contratto, di cui il concordato condivide in parte la natura). Si tratta quindi di fatti relativi alla fase esecutiva (e patologica) del piano. In par-ticolare, nell’ipotesi di concordato con cessione dei beni non sono più previste soglie legislativamente prestabilite di inadempimento; l’importanza di quest’ul-timo va infatti valutata con riguardo all’intero programma concordatario (per-centuali, termini e tempi dei pagamenti ai creditori).

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32 33

3. Revoca: L’art. 173 L.F. disciplina i casi in cui può essere revocata l’ammissione al concordato:

> quando il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissi-mulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insus-sistenti o commesso altri atti di frode.

> quando il debitore durante la procedura di concordato compie atti non auto-rizzati a norma dell’art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.

> quando, in qualunque momento, risulta che mancano le condizioni prescrit-te per l’ammissibilità del concordato preventivo.In questi casi, il Commissario riferisce al Tribunale, che apre il procedimento di revoca, dandone comunicazione al P.M. e ai creditori (via PEC).Con il conclusivo decreto di revoca, se c’è istanza da parte di creditori o P.M., e accertati i presupposti di fallibilità, il Tribunale può dichiarare il fallimento del debitore con conte-stuale sentenza.

32 33

8

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE E REVOCA

IL CONCORDATOPREVENTIVO: LA MAPPA

EVENTUALE:1) REVOCA

2) RISOLUZIONE3) ANNULLAMENTO

POSSIBILITÀDELL’AZIENDAIN BONIS

ESITO POSSIBILE

ESITO CERTO

CHIUSURAPROCEDURAESECUZIONEOMOLOGA

APPROVAZ. RIGETTOADUNANZA

CREDITORI EVOTO

AMMISSIONE

INAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

SCADENZATERMINE

CONCORDATOPREVENTIVO

161 C.1 LF

FALLIMENTOPROROGATERMINE

CHIUSURAPROCEDURAESECUZIONEOMOLOGA

APPROVAZ. RIGETTOADUNANZA

CREDITORI EVOTO

AMMISSIONE

INAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

SCADENZATERMINE

CONCORDATOPREVENTIVOCON RISERVA

161 C.6 LF

ASSEGN.TERMINE

RELAZIONPERIODICHE

I

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34 35

ESEMPIO DI SVILUPPO9

34 35

Nell’esempio proposto, l’impresa in crisi:> ha presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161, c. 6 l.f.;> ha chiesto e ottenuto la proroga del termine per il deposito della documentazione;> alla scadenza del termine non ha depositato quanto richiesto dal Tribunale, che quindi dichiara inammissibile la domanda di preconcordato;> l’impresa è dunque tornata in bonis e ha presentato una nuova domanda di concordato preventivo completa ex art. 161 c. 1 l.f.;> il Tribunale, verificata la documentazione e il piano, ha ammesso l’impresa al concordato preventivo e ha dichiarato aperta la procedura, fissando la data per l’adunanza dei creditori.

9

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI IL CONCORDATO PREVENTIVO: LA MAPPA

EVENTUALE:1) REVOCA

2) RISOLUZIONE3) ANNULLAMENTO

RELAZIONIPERIODICHE

9 L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

I PRESUPPOSTI, LA FUNZIONE E LA STRUTTURA

GLI EFFETTI

PRESUPPOSTI DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LE BANCHE

LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BANCHE

9.3

9.2

9.1

9.4

9.5

9.1 I PRESUPPOSTI, LA FUNZIONE E LA STRUTTURAL’art. 182 bis L.F. prevede una procedura finalizzata all’”esdebitazione” extracon-corsuale dell’imprenditore in crisi a condizione che questi proponga ai propri creditori un piano caratterizzato da ampia libertà circa la forma e il contenuto, ma che rispetti le seguenti caratteristiche:

che l’accordo di ristrutturazione coinvolga i creditori che rappresentino almeno il 60% della totalità dei crediti

che l’accordo assicuri comunque il regolare pagamento anche di quei creditori che non vi hanno preso parte.

La disciplina in questione prevede che il debitore, a seguito della trattativa privata con i creditori, depositi presso il Tribunale astrattamente competente per il fallimento l’accordo raggiunto con i creditori (nella prassi, spesso com-prensivo di diverse transazioni concluse) corredato della documentazione necessaria alla richiesta di concordato (art. 161 LF) e di una relazione sula veri-dicità dei dati redatta da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili.

À

CONCORDATOPREVENTIVO

161 C.6 LF

FALLIMENTOPROROGATERMINE

ASSEGN.TERMINE

CONCORDATOPREVENTIVOCON RISERVA

161 C.6 LF

AMMISSIONEAMMISSIONE

INAMMISSIBILITINAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

PUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

ACCORDO182-BIS

SCADENZATERMINE

SCADENZATERMINE

APPROVAZ.APPROVAZ. RIGETTORIGETTOADUNANZA

CREDITORI EVOTO

ADUNANZACREDITORI E

VOTO

CHIUSURAPROCEDURA

CHIUSURAPROCEDURAESECUZIONEESECUZIONEOMOLOGAOMOLOGA

POSSIBILITÀDELL’AZIENDAIN BONIS

ESITO POSSIBILE

ESITO CERTO

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9.2 GLI EFFETTIIl piano viene pubblicato presso il Registro delle imprese10. La pubblicazione svolge la duplice funzione di fissare il momento dal quale comincia a decor-rere l’efficacia dell’accordo tra i soggetti che vi hanno preso parte e di fornire uno strumento di tutela ai creditori e ai terzi che si sentano danneggiati dall’ac-cordo, dando loro la possibilità di fare opposizione. Successivamente a tale ter-mine il piano deve quindi essere eseguito, provvedendo al pagamento sia dei creditori aderenti sia di quelli non aderenti. Infine, se si eccettuano le norme di cui agli art. 182-quater LF (prededucibilità dei crediti da finanziamenti auto-rizzati dal Tribunale al momento della domanda di ammissione al concordato di omologazione dell’accordo di ristrutturazione), la Legge fallimentare non dice nulla circa la natura dei crediti sorti durante un tentativo di ristrutturazione seguito dal fallimento: deve escludersi la loro prededucibilità.

GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

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Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari/esecutive può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, depositando in tribunale un ricorso corredato dalla relazione sullo stato economico-finanziario dell’impresa e dall’elenco dei creditori, unitamente alla proposta di accordo, munita di autocertificazione con cui l’imprenditore at-testa che sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa l’idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Prima che le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 entrassero in vigore (a decorrere dal 1/1/2017), la L. 232/2016 ne ha previsto la cancellazione. La L. 208/2015 avrebbe consentito l’emissione della nota di variazione sulla base del solo avvio della procedura concorsuale (dichiarazione di fallimento o decreto di ammissione al concordato). La L. 232/2016 ha invece ripristinato la disciplina previgente: per le note di variazione, in caso di procedura concorsuale del debitore, tornano applicabili le vecchie norme.

11

9.3 PRESUPPOSTI DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVAL’art. 31 del Decreto “Semplificazioni fiscali” 175/2014 (entrato in vigore il 13/12/2014) ha inciso sul DPR 633/1972 (cd. Decreto IVA), prevedendo che, a seguito della stipula di un Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L.F., ovvero di un Piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3, lett. d) L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione a opera-

zioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità:

PUBBLICAZIONE DEL PIANO NEL REGISTRO IMPRESE GG:

PARALISI DELLE AZIONI ESECU-TIVE DEI CREDITORI PER 60 GG.

ART. 161 C. 6 L.F. | Una procedura di Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 Bis L.F. può essere “prenotata” con riserva e in alternativa a una proposta di Concordato Preventivo.

Il creditore non aderente ha diritto all’integrale pagamento del proprio cre-dito entro 120 giorni dall’omologa dell’Accordo. In difetto potrà dare impul-so agli atti giudiziari. In caso di successivo fallimento dell’impresa, i creditori che hanno aderito al piano e che in forza dello stesso hanno incassato som-me, possonobeneficiare della non revocabilità dei pagamenti.

Mentre per le procedure concorsuali e/o esecutive il diritto alla detrazione sorge dal momento in cui risulta definitivamente acclarata l’infruttuosità della partecipazione alla procedura da parte del creditore11, nel caso di Accordi di ristrutturazione e Piani attestati di risanamento il diritto alla detrazione prescinde dalla verifica della infruttuosità della procedura. Il diritto del creditore all’emissione della nota di variazione IVA sorge quindi:ACCORDI 182BIS > a decorrere dall'omologazione.PIANTI ATTESTATI > a decorrere dalla pubblicazione sul Registro Imprese.FALLIMENTO > solo dopo la chiusura del fallimento, scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice, decorsi 15 dal ricevimento della relativa comunicazione.CONCORDATO > dopo la chiusura della procedura, cioè una volta concluse le attività di esecuzione del piano.

sia di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa;

sia di recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento di effettuazione della fornitura, il cui corrispettivo non sia stato pagato.

Per un approfondimento si rimanda al saggio dedicato:

IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO

IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ

DEL CREDITO

Dott. Carlo SchiaffinoAvv. Nicola Traverso

Collana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

9.4 L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LE BANCHE: DL 83/2015Il DL 83/2015 ha introdotto con l’art. 182-septies LF un nuovo tipo di Accordo di

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GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI GLI STRUMENTI PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA IN CRISI L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

9.5 LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BAN-CHE: DL 83/2015Il comma 5 del nuovo art. 182-septies LF ha anche introdotto ex novo la “Con-venzione di moratoria”, cioè un accordo privato diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari.La convenzione ha effetto anche verso i creditori finanziari non aderenti se:> sia data adeguata informazione a tutti i creditori finanziari riguardo alle trattative;> è raggiunto il consenso di almeno il 75% dei crediti finanziari totali o all’inter-no della categoria;> un professionista attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli inte-ressi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

La convenzione conclusa (assieme alla relazione del professionista) va comu-nicata a tutti i creditori interessati con PEC o raccomandata A/R. I creditori non aderenti possono opporsi alla convenzione entro 30 gg dalla sua comunica-zione, chiedendo al Tribunale che la stessa non abbia effetto nei loro confronti.

38 39

10

Il piano attestato di risanamento di cui alla lettera “d” dell’art. 67 L.F. si colloca in una fase antecedente a quella della vera e propria insolvenza, cioè quella della “semplice” crisi. Il piano costituisce, da un lato, un atto finalizzato alla soluzione della crisi, prefigurando un graduale per-corso di soluzione della stesso, e, dall’altro lato, una garanzia dei debi-tori aderenti. Nonostante il piano di risanamento non sia regolato da una procedu-ra formale (come per concordato pre-ventivo o accordo di ristruttu-razione), il creditore aderente è co-munque tutelato dalla non revoca-bilità dei pagamenti effettuati sulla base di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Il piano costituisce dunque un’op-portunità importante sia per gli im-prenditori che cerchino una soluzio-ne informale alla crisi di impresa sia, soprattutto, per i creditori che, a fron-te del dissesto del proprio debitore, possono accettare un pagamento “sospetto” senza pericolo di incorrere nell’azione revocatoria in caso di de-fault dell’imprenditore.Resta fermo il fatto che, in caso di insuccesso della strategia di risana-mento, l’imprenditore può sempre decidere di tentare un accordo di ri-strutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. oppure un concordato.

L’unico requisito formale previsto affinchè il piano produca l’esen-zione dalla revocatoria è costituito dall’attestazione di un professioni-sta revisore contabile.

13I creditori non aderenti hanno 30 giorni dalla notifica per opporsi.

IL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.

12Restano fermi i diritti dei creditori non finanziari (per esempio fornitori di beni e servizi)

ristrutturazione dei debiti per le imprese fortemente indebitate (almeno per il 50% dell’indebitamento complessivo) con banche e intermediari finanziari. All’interno di un accordo di ristrutturazione “ordinario” è oggi possibile creare una o più clas-si dedicate ai creditori finanziari. All’interno di questa classe, l’accordo può esten-dere i suoi effetti anche ai creditori finanziari non aderenti12, a condizione che:> sia data adeguata informazione a tutti i creditori della categoria;> il debitore abbia notificato il ricorso per l’omologa dell’accordo a tutte le banche a cui vuole estenderne gli effetti13;> i crediti finanziari aderenti siano almeno il 75% dei crediti della categoria.

Si tratta quindi di uno strumento mirato a sbloccare quegli accordi che spesso non venivano perfezionati per la pigrizia o la ritrosia di piccoli creditori. Il Tribu-nale omologa l’accordo:> se accerta l’adeguata informazione dei creditori finanziari non aderenti> se la soddisfazione di questi non è inferiore alle alternative praticabili sul mercato

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12 LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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LA TRANSAZIONEFISCALE

La transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter L.F. è uno strumento che si affianca al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei de-biti, costituendone un sub-procedi-mento accessorio ed eventuale. La transazione fiscale costituisce una deroga a uno dei fondamenta-li principi del diritto tributario, cioè l’indisponibilità del credito tributario. Essa ha infatti la finalità di realizza-re un accordo di tipo transattivo (su percentuale, eventuali garanzie e tempi di pagamento) tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tributari (tri-buti, contributi e relativi accessori) già consolidati in capo all’impresa in stato di crisi.

Sono esclusi i tributi di competenza comunitaria (ad esempio, i dazi do-ganali), i tributi locali, l’imposta sulle pubblicità e le pubbliche affissioni. Riguardo all’IVA, la proposta può prevedere esclusivamente la dila-zione del pagamento.

I SOGGETTI AMMISSIBILI

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

IL VOTO E L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO

L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

GLI EFFETTI DELLA PROPOSTA

GLI EFFETTI DELL’OMOLOGA

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

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12.2

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La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto un’inedita disciplina per la risoluzione della crisi da sovra-in-debitamento14, consentendo anche alle piccole e piccolissime imprese in crisi di raggiungere un accordo con i creditori che preveda la ristruttu-razione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, e che comporti la finale

esdebitazione. Il D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) ha poi completato la di-sciplina della nuova procedura, con-sentendo che la crisi venga risolta mediante tre diversi strumenti:

1. L’accordo del debitore2. il piano del consumatore15

3. la liquidazione dei beni

15Poichè il “Piano del consumatore” è uno strumento rivolto, appunto, solo ai consumatori, in

questo Saggio vengono trattati solo gli altri due strumenti (Accordo del debitore e Liquidazione dei beni) di cui possono usufruire piccole imprese e professionisti.

14Per “crisi da sovra-indebitamento” si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, cioè uno stato assimilabile all’insolvenza prevista dalla legge fallimentare.

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IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

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12.1 I SOGGETTI AMMISSIBILIQuesta normativa si applica a soggetti che finora erano rimasti esclusi dalle opportunità di risanamento concesse dalla Legge Fallimentare (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, etc.), e in particolare alle imprese al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità previste dall’art. 1 L.F.Sono dunque ammessi alla nuova procedura i debitori - sia persona fisica (an-che consumatore), sia persona giuridica o ente - che:

non svolgono attività commerciale

svolgono attività commerciale, ma con dimensioni inferiori alle soglie di fallibilità

non hanno fatto ricorso nei 5 anni precedenti a questa procedura

12.3 IL VOTO E L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDOLa legittimazione processuale è lasciata all’esclusiva iniziativa del debitore, che chiede al Tribunale competente la nomina di un professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che lo aiuti nella redazione del-la proposta di accordo e in tutti i successivi step della procedura. La proposta di accordo di ristrutturazione deve quindi essere depositata presso il Tribunale competente (residenza o sede principale del debitore) unitamente ad elenco dei creditori, attestazione della fattibilità del piano, elenco delle spese correnti per il proprio sostentamento, eventuali scritture contabili e ricostruzione della situazio-ne fiscale e dei contenziosi pendenti16. Quindi proposta e decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione sono soggetti a idonea pubblicità. L’OCC comu-nica ai creditori la proposta di accordo e il decreto emanato dal giudice almeno 40 giorni prima della data stabilita per l’udienza. La raccolta delle dichiarazioni di voto dei creditori e la loro valutazione è demandata all’OCC. Vale la regola del si-lenzio-assenso; i creditori privilegiati non votano, a meno che abbiano rinunciato al privilegio. L’OCC deposita quindi una relazione sull’esito del voto, sulla base della quale il Giudice verifica che sia stato raggiunto il quorum del 60% dei crediti complessivi. Il procedimento si conclude (entro 6 mesi dalla domanda) con il provvedimento del Tribunale che concede o nega l’omologazione dell’accordo.

12.2 L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISICon la novella del DL 179/2012 l’accordo di composizione della crisi è dive-nuto più simile a una procedura concordataria (con carattere concorsuale): scompare la necessità del pagamento integrale dei creditori privilegiati, non è più prevista la suddivisione tra creditori aderenti e creditori estranei, e (come nel concordato preventivo) il principio maggioritario vincola tutti i creditori al contenuto dell’accordo approvato e omologato. L’accordo ha ad oggetto il patrimonio prontamente liquidabile del debitore, cioè tutti i beni realmente nella sua disponibilità (liquidità immediata, strumenti finanziari, immobili, credi-ti scaduti, magazzino, etc.). La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei crediti futuri, e deve contenere:

regolare pagamento dei crediti impignorabili

previsione delle modalità di pagamento dei creditori (anche suddivisi in classi)

indicazione di eventuali garanzie

indicazione delle modalità per l’eventuale liquidazione dei beni

previsione di un eventuale affidamento del patrimonio a un gestore (nomi-nato dal giudice) per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato

ricostruzione della posizione fiscale e indicazione di eventuali conten-ziosi pendenti

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca pos-sano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pa-gamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collo-cazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. È possibile, altresì, prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il paga-mento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia pre-vista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

16Contestualmente al deposito in tribunale, la porposta di accordo va depositata presso l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali.

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IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

12.7 LA LIQUIDAZIONE DEI BENI art. 14-ter e ss. L. 3/2012Il procedimento di liquidazione dei beni del debitore è alternativo agli altri due procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, e presenta notevoli analogie con il fallimento. Viene infatti nominato un liquidatore che si occupa di: inventario dei beni; domande dei creditori; progetto di stato passivo; programma di liquidazione; amministrazione dei beni. Sono infine previsti speci-fici casi in cui il creditore può chiedere la conversione della procedura di composi-zione della crisi in quella di liquidazione.

12.5 EFFETTI DELLA PROPOSTA DI ACCORDOA decorrere dalla data del decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione e fino alla data di omologazione, sussiste l’obbligo di chiedere l’autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Eventuali atti di disposizione compiuti in difformità dal piano di risanamento sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al decreto di fissazione dell’udienza per l’appro-vazione dell’accordo. Dalla data del decreto di fissazione dell’udienza e fino all’omologa:> sono sospese le prescrizioni ed escluse le decadenze;> non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre se-questri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo anteriore.

12.4 L’ESECUZIONE DELL’ACCORDOL’accordo può avere esecuzione (liquidazione, ad opera dello stesso debitore o di un liquidatore nominato) mediante:

dismissione di singoli cespiti

novazione/remissione/differimento della scadenza

costituzione di nuove garanzie/impegno a stipulare nuovi negozi

aumento di capitale con emissione di azioni da destinare ai creditori

costituzione di nuove società perl’acquisto di una parte dei crediti

intervento di un terzo che conferisca redditi/beni.

negoziazione di contratti volti a ridurre i costi di fornitura

17 Ciò risponde alla finalità di garantire l’esecuzione dell’accordo, secondo le modalità e le condizioni indicate. In sostanza, come nel concordato preventivo, i beni inseriti nel piano e messi a disposizione dei creditori, subiscono un vincolo di destinazione specifico: la soddisfazione dei creditori vincolati al piano

SUPPORTA IL DEBITORE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

VALUTA E ATTESTA LA FATTIBILITÀ DEL PIANO E RICEVE I VOTI DEI CREDITORI

VIGILA SULL’ESECUZIONE DEL PIANO OMOLOGATO E RISOLVE EVENTUALI PROBLEMATICHE.

Un ruolo chiave nella composizione della crisi da sovraindebitamento è gio-cato dall’Organismo di composizione della crisi, formato da un gruppo di professionisti in possesso di determinati requisiti (gli stessi del curatore falli-mentare), che principalmente:

12.6 EFFETTI DELL’OMOLOGAL’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del provvedimento del giudi-ce di fissazione dell’udienza. I creditori che hanno titolo o causa posteriore a tale data non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano17.Inoltre, i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione delle crisi sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri (pre-deducibilità ai sensi dell’art. 111 LF), con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Infine, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omolo-gato sono esenti da revocatoria in caso di successivo fallimento. Infine, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria.

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13 LA TABELLA DI CONFRONTO DEGLI STRUMENTI DI RILANCIO

CONCORDATO

PREVENTIVO

ACCORDO

DI RISTRUTTU-

RAZIONE

DEI DEBITI

PIANO

ATTESTATO DI

RISANAMENTO

ACCORDO DI

COMPOSIZIONE

CRISI DA

SOVRAINDEBI-

TAMENTO

Ricorso al Tribunale (eventuale protezione

fino a 180gg domanda

con riserva)

Liquidazione, Continuità aziendale o Accordo

di ristruttura-zione 182-bis

Controllo di merito

per omologaCirca 12 mesi

Controlloformale

per omologa

Accordo con i singoli

creditori

Liquidazione, Continuità aziendale o Accordo

misto

Dipende da accordo con

creditori

Non previstoDipende

da accordo con creditori

NecessarioAccordo

con i singoli creditori

Dipende da accordo

con creditori

Controllo di merito

su fattibilità

L’organismo di composi-zione della crisi aiuta

nella reda-zione dell’ac-

cordo

Accordo con i singoli

creditori

AVVIOPROCEDURA

PIANO ATTESTATO TRIBUNALE TEMPI

OMOLOGA

BLOCCO AZIONI

CREDITORIQUORUM

PAGAMENTO DISSENZIENTI/

ESTRANEI

CONTRATTI IN CORSO

TRANSAZIO-NE FISCALE

Dal deposito domanda con

riserva fino alla definitività

del decreto di omologa,

e per periodo esecuzione

50% + 1 dei crediti

Pagamento secondo

piano di tutti i creditori

Continuazio-ne; possibilità autorizzazione scioglimento/sospensione

contratti osta-colo

60% dei crediti Sì

60 gg dalla pubblicazione

(eventual-mente anche

per fasetrattative)

Entro 120 ggdall’omologa

(o dalla scadenza se successiva)

Secondo l’accordo

NoAccordo

con i singoli creditori

Accordo con i singoli

creditori

Accordo con i singoli

creditoriNo

SìSecondol’accordo

Pagamento secondo

piano di tutti i creditori

60% dei crediti

Dalla pubblicazione della proposta di accordo + decreto fissa-zione udienza per omologa

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Collana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

Avv. Nicola Traverso

IL RECUPERO IVA E LA DEDUCIBILITÀ

DEL CREDITO

Dott. Carlo SchiaffinoAvv. Nicola Traverso

Collana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

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I SAGGI DI

Pubblicazioni riconosciute per la preparazione all'esame

di Credit Manager ACMI


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