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Guida Mod. Red 2011 - caffenalca.com · La modalità di compilazione e di presentazione di detti...

Date post: 20-Feb-2019
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CAF Fenalca Dipendenti e Pensionati Srl Partita IVA 04631821214 Sede Legale: Via Vannella Gaetani, 27 – 80121 Napoli Tel. 081 19560400 – Fax 081 3606215 Iscrizione Albo Caf n°00070 www.caffenalca.it [email protected] Guida Mod. Red 2011 In questi giorni l’Inps sta inviando a tutti i pensionati insieme al Mod. Cud anche il Mod. Red. La modalità di compilazione e di presentazione di detti modelli sono le stesse della campagna Red 2010. Dal 1° gennaio 2010, in base a quanto introdotto dal Dl 78/2009, l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere all'Inps le informazioni reddituali in proprio possesso relative ai contribuenti titolari delle prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, anche dei loro familiari. Ciò significa che se il contribuente presenterà la dichiarazione dei redditi nell’anno 2011 (relativa ai redditi 2010) non dovrà compilare il modello Red perché l'Inps acquisirà direttamente dall'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie. Quindi i pensionati dovranno compilare il modello Red solo quando non hanno comunicato i propri redditi all'amministrazione finanziaria o perché esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o perché nel 2010 hanno conseguito redditi esenti Irpef ma rilevanti ai fini delle prestazioni Inps. Non dovranno, invece, compilare il Mod. Red i soggetti che, anche se esonerati dall'obbligo dichiarativo, hanno comunque presentato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate per, ad esempio, fruire di crediti d'imposta. Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello quando i redditi da comunicare non sono cambiati rispetto a quelli dichiarati l'anno precedente o nel caso in cui il soggetto debba comunicare di non avere altri redditi oltre quelli derivanti da pensione. Disposizioni legislative In base all’art. 13 comma 2 della legge 412 del 1991 l’INPS e gli altri Enti previdenziali devono procedere annualmente alla verifica reddituale dei pensionati titolari di prestazioni il cui diritto e/o misura è collegato al reddito. Il Decreto legge 1 luglio 2009 n° 78, art.15, comma 1.(Pubblicato in G.U. n. 150 del 01/07/2009), ha apportato modifiche che hanno determinato una variazione nella modalità di verifica dei redditi prodotti dal cittadino. Art. 15. Potenziamento della riscossione
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CCAAFF FFeennaallccaa DDiippeennddeennttii ee PPeennssiioonnaattii SSrrll

PPaarrttiittaa IIVVAA 0044663311882211221144 SSeeddee LLeeggaallee:: VViiaa VVaannnneellllaa GGaaeettaannii,, 2277 –– 8800112211 NNaappoollii

TTeell.. 008811 1199556600440000 –– FFaaxx 008811 33660066221155 IIssccrriizziioonnee AAllbboo CCaaff nn°°0000007700

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Guida Mod. Red 2011

In questi giorni l’Inps sta inviando a tutti i pensionati insieme al Mod. Cud anche il Mod. Red.

La modalità di compilazione e di presentazione di detti modelli sono le stesse della campagna

Red 2010.

Dal 1° gennaio 2010, in base a quanto introdotto dal Dl 78/2009, l'Agenzia delle Entrate deve

trasmettere all'Inps le informazioni reddituali in proprio possesso relative ai contribuenti

titolari delle prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, anche dei loro familiari.

Ciò significa che se il contribuente presenterà la dichiarazione dei redditi nell’anno 2011

(relativa ai redditi 2010) non dovrà compilare il modello Red perché l'Inps acquisirà

direttamente dall'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie.

Quindi i pensionati dovranno compilare il modello Red solo quando non hanno comunicato i

propri redditi all'amministrazione finanziaria o perché esonerati dall'obbligo di presentazione

della dichiarazione o perché nel 2010 hanno conseguito redditi esenti Irpef ma rilevanti ai fini

delle prestazioni Inps.

Non dovranno, invece, compilare il Mod. Red i soggetti che, anche se esonerati dall'obbligo

dichiarativo, hanno comunque presentato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate per, ad

esempio, fruire di crediti d'imposta.

Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello quando i redditi da

comunicare non sono cambiati rispetto a quelli dichiarati l'anno precedente o nel caso in cui il

soggetto debba comunicare di non avere altri redditi oltre quelli derivanti da pensione.

Disposizioni legislative

In base all’art. 13 comma 2 della legge 412 del 1991 l’INPS e gli altri Enti previdenziali devono

procedere annualmente alla verifica reddituale dei pensionati titolari di prestazioni il cui diritto

e/o misura è collegato al reddito.

Il Decreto legge 1 luglio 2009 n° 78, art.15, comma 1.(Pubblicato in G.U. n. 150 del

01/07/2009), ha apportato modifiche che hanno determinato una variazione nella modalità di

verifica dei redditi prodotti dal cittadino.

Art. 15. Potenziamento della riscossione

CCAAFF FFeennaallccaa DDiippeennddeennttii ee PPeennssiioonnaattii SSrrll

PPaarrttiittaa IIVVAA 0044663311882211221144 SSeeddee LLeeggaallee:: VViiaa VVaannnneellllaa GGaaeettaannii,, 2277 –– 8800112211 NNaappoollii

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1. “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle

situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono

informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in

forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa

in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a

loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni

pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.”

Prestazioni collegate al reddito

Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994;

Sospensione della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984;

Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984. Assegni/Pensioni con decorrenza 1 agosto 1984;

Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994;

Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000;

Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969;

Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995;

Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, comma 4 della legge 388/2000;

Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988;

Trattamenti di famiglia ex articolo 23 L. 41/1986;

Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995;

Incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995;

Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità ex articolo 9 L. 222/1984;

Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti;

Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 L. 537/1993;

Mantenimento dell’importo al 30/9/83 ex sentenza C.C. n. 240/1994;

Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all’estero ex articolo 7 L. 407/1990;

Aumento di L.100.000 dal 1/ 1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di PS (nati prima del 1° gennaio 1931) ;

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Aumento di L. 100.000 dal 1/1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di AS (nati dopo il 31 dicembre 1930) ;

Aumento di L. 20.000 per le prestazioni INVCIV che hanno meno di sessantacinque anni ;

Maggiorazione Sociale per gli Assegni Sociali;

Importo aggiuntivo di L. 300.000;

Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002) ;

Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno di età;

“Quattordicesima”: Decreto Legge n. 81 del 2.7.2007 convertito con modificazioni con la Legge n. 127 del 3.8.2007. Soggetti che hanno compiuto o compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione; la somma è legata all’anzianità contributiva e al reddito.

CAMPAGNA RED 2011

QUANDO SI

DEVE

PRESENTARE IL

MODELLO RED

Quando i PENSIONATI non hanno l’obbligo di presentare per

l’anno 2011 il Modello 730 o il Modello UNICO.

ATTENZIONE:

Il pensionato che ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. 730 o

mod. UNICO NON DEVE presentare il modello RED altrimenti

scatteranno le sanzioni da parte dell’ente previdenziale per il caf che lo

ha trasmesso.

QUALI SONO I

REDDITI DA

DICHIARARE

NE MODELLO

RED

I Redditi da dichiarare sono i seguenti:

Categoria A – redditi di lavoro

Categoria B – redditi immobiliari

Categoria C – redditi di capitali

Categoria D – redditi assistenziali

Categoria E – redditi derivanti da arretrati o TFR

Categoria F – altri redditi

Categoria H – pensioni estere

IL REDDITO DA Non devono essere dichiarati i redditi da pensione in quanto già presenti

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PENSIONE nel Casellario dei Pensionati.

QUANDO SI

DEVE

OBBLIGATORIA

MENTE

PRESENTARE IL

MODELLO RED

Quando il pensionato pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi Mod.

730 o Modello Unico ha conseguito redditi che non vanno dichiarati.

In questo caso il Modello RED dovrà essere presentato obbligatoriamente (

riportando anche i redditi già dichiarati nel Mod. 730 o Mod. Unico).

Le tipologie di redditi da indicare nelle righe del Modello RED sono:

rigo A2 – reddito da lavoro dipendente prestato all’estero non presente

nella dichiarazione dei redditi;

rigo C1 – redditi di capitali;

rigo D1 – prestazioni assistenziali;

rigo F4 – altri redditi non assoggettabili all’IRPEF tra cui:

1. redditi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 €;

2. quota esente (massimo 3.098,74) dei redditi per lavori

socialmente utili;

3. importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Rigo H tipo 3 – pensioni estere da infortunio sul lavoro;

Rigo H tipo 1 o 2 – solo per AVS Svizzera;

Rigo G2

ATTENZIONE Nel caso in cui venisse presentato un Modello RED da un pensionato

che possiede redditi per i quali sussiste l’obbligo della presentazione

della dichiarazione dei redditi Modello 730 o Modello Unico e che

quest’ultima non sia stata presentata il Modello RED non potrà e non

dovrà essere accettato dal CAF al fine di non incorrere in sanzioni.

MODELLO RED

CON IMPORTI A

ZERO

Dal 2010 per i Modelli RED a “zero” l’asseverato equivale ad un

modello autocertificato.

FUNZIONE DI E’ una nuova funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto le pratiche che

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ANNULLAMENTO non devono essere liquidate pur rimanendo valido il RED trasmesso.

Tale funzione sarà disponibile entro le date comunicate dal Caf Fenalca e

dovrà essere utilizzata dopo aver effettuato le verifiche con i propri archivi

fiscali ed escludere dal pagamento i MOD. RED che non dovevano essere

elaborati perché il pensionato aveva presentato il Mod. 730 e/o mod. Unico.

FUNZIONE DI

RETTIFICA

Nel caso in cui l’intermediario debba modificare un RED già trasmesso è

possibile utilizzare la funzione di rettifica entro le date comunicate dal Caf

Fenalca.

RED

AUTOCERTIFICA

TO

A seguito della complessità dei controlli obbligatori che verranno effettuati sui

Red 2011 , considerato le penalità applicate dall’ente previdenziale in caso di

riscontro di anomalie, il Caf Fenalca ha deciso di inoltrare esclusivamente

Modelli RED Autocertificati dal pensionato e non più modelli asseverati.

A tal fine si invitano tutti i responsabili a raccogliere ed inviare esclusivamente

tali modelli (eventuali mod. Red Asseverati verranno scartati dal sistema).

SOGGETTI

NON OBBLIGATI

ALLA

PRESENTAZION

E DELLA

DICHIARAZION

E DEI REDDITI

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2010 ha

posseduto:

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre

un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non

inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non a operato ritenute;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre l’ assegno

periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al

mantenimento dei figli;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito

di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il

sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un

reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e

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il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta

non ha operato ritenute;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione

prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti

per l’attività libero professionale intra-muraria del personale dipendente

dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali

non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro

autonomo non esercitate abitualmente)

solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma

certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio)

e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso

dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,

ecc.);

solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a

euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi

di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare

complessivo non superiore a euro 500,00; solo redditi di lavoro

dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta

obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di

fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione

principale e di sue eventuali pertinenze;

solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per

invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di

guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva,

pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e

assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli

invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e

compensi per un importo complessivamente non superiore a euro

7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

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solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha

chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati

durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato

conseguentemente le operazioni di conguaglio;

solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi

sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle

collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non

professionale rese in favore di società e associazioni sportive

dilettantistiche;

solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso

dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,

ecc.);

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi

derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro

28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti

da lavori socialmente utili);

solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o

sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche

nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state

trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla

tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al

reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e

relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle

detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle

ritenute, non supera euro 10,33.

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Guida alla compilazione del

Mod. RED

1. MATRICOLA RED 2011

Nella lettera di accompagnamento al Mod. RED è presente la “matricola”, un codice

alfanumerico contenente le informazioni utili per elaborare il modello RED.

La matricola è composta da un codice di 28 caratteri alfanumerici (necessari per

l’elaborazione del modello RED).

La matricola determina l’univocità del soggetto e le caratteristiche della dichiarazione richiesta.

La rilevazione reddituale fa riferimento, infatti, alla situazione del titolare della prestazione

pensionistica e non alla prestazione stessa.

Codice emissione (n. posizione: 17° carattere / n. caratteri: 1)

Definisce l’ente che eroga la prestazione è individuato da un numero:

per l’INPS è 1;

per l’INPDAP è 2;

per l’IPOST è 3;

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Alla data di pubblicazione della presente circolare l’INPDAP non ha ancora deciso se

effettuare o meno le verifiche reddituali mentre l’IPOST seguirà le stesse procedure adottate

per l’INPS.

Anni richiesti (n. posizione: 18° carattere / n. caratteri: 1)

Il codice identifica gli anni oggetto della verifica reddituale:

Nel caso in cui si dovessero modificare/integrare informazioni relative a verifiche reddituali

sugli anni precedenti il cittadino si dovrà rivolgere al Patronato o direttamente all’Ente

previdenziale.

Stato civile (n. posizione: 19° carattere / n. caratteri: 1)

Nella matricola è indicata la situazione del pensionato conosciuta dall’ente. I codici presenti

sono:

0 = non noto;

1 = celibe/nubile;

2 = coniugato/a;

3 = vedovo/a;

4 = separato/a;

5 = divorziato/a.

Se la situazione del pensionato è variata occorre indicare SEMPRE la situazione attuale

riportando altresì la data di variazione.

Nel caso lo stato civile riportasse “0” deve essere modificato con uno stato civile conosciuto.

L’INPS nei casi in cui la posizione del cittadino negli archivi non risultasse corretta ha inserito

il codice “0” (in questo caso se il cittadino è coniugato sono sempre richiesti i redditi del

coniuge, codice rilevanza coniuge 1).

La modifica dello stato civile è ammessa anche se avvenuta nel corso degli anni interessati alla

rilevazione (2010); a seconda del momento in cui è variato lo stato civile possono verificarsi

situazioni di compilazione parziale (cioè non per tutto il periodo). Per esempio nel caso

fossero richiesti i redditi relativi al 2010 e il coniuge fosse deceduto nel 2011, occorre indicare,

oltre alla data del decesso anche i redditi prodotti dal coniuge nel 2010.

Rilevanza coniuge (n. posizione: 20° carattere / n. caratteri: 1)

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0 = Non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente); anche se il titolare è

coniugato, i redditi del coniuge NON SONO da rilevare perché non rilevanti per la prestazione

erogata dall’Istituto;

1 = Rilevante (coniuge richiesto se presente);

2 = Rilevante ma non richiesto (i redditi del coniuge sono rilevanti ma NON SONO da

dichiarare insieme a quelli del titolare); in questo caso il coniuge riceverà uno proprio

modello RED quale titolare di una prestazione. Sarà poi l’Ente ad abbinare

successivamente le due dichiarazioni. E’ opportuno avvisare il cittadino che il coniuge

deve elaborare il modello RED al fine di completare la rilevazione reddituale

dei due soggetti.

Numero figli (n. posizione: 21° carattere / n. caratteri: 2)

Viene evidenziato il numero dei figli per i quali sono richiesti i redditi.

Se nella matricola viene riportato il codice “0” anche in presenza di figli NON bisogna

indicare il numero in quanto non rilevante per la prestazione del titolare.

Identificativo righi reddito dichiarante e nucleo (n. posizione: 23° carattere / n.

caratteri: 2)

Identifica i redditi da dichiarare nel RED

Identificativo redditi lavoro dipendente (n. posizione: 25° carattere / n. caratteri: 1);

Tali informazioni hanno valore indicativo, vengono date dall’Ente previdenziale al fine di

agevolare l’intermediario nella verifica reddituale.:

0 = assenza di reddito da lavoro dipendente

1 = presenza reddito lavoro dipendente per il titolare

2 = presenza reddito lavoro dipendente per il coniuge

3 = presenza reddito lavoro dipendente per entrambi

Identificativo redditi lavoro autonomo (n. posizione: 26° carattere / n. caratteri: 1)

0 = assenza di reddito da lavoro autonomo

1 = presenza reddito lavoro autonomo per il titolare

2 = presenza reddito lavoro autonomo per il coniuge

3 = presenza reddito lavoro autonomo per entrambi

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Identificativo redditi lavoro a progetto (n. posizione: 27° carattere / n. caratteri: 1)

0 = assenza di reddito da lavoro a progetto

1 = presenza reddito lavoro a progetto per il titolare

2 = presenza reddito lavoro a progetto per il coniuge

3 = presenza reddito lavoro a progetto per entrambi

Identificativo redditi pensioni estere (n. posizione: 28° carattere / n. caratteri: 1)

0 = assenza di reddito da pensione estera

1 = presenza reddito pensione estera per il titolare

2 = presenza reddito pensione estera per il coniuge

3 = presenza reddito pensione estera per entrambi

2. PENSIONATI CHE HANNO L’OBBLIGO DI ELABORARE IL MODELLO

RED

Devono elaborare il modello RED 2010 i cittadini che:

non hanno l’obbligo di presentare per l’anno 2011 il modello 730 o Unico

(allegato alla guida: istruzioni ministeriali sui soggetti esonerati alla

presentazione del modello 730/2011;

pur presentando il modello 730/Unico 2011 hanno prodotto altri redditi non

presenti nel dichiarativo;

RED da elaborare nel caso in cui il cittadino abbia prodotto redditi non presenti nel

730/Unico

Nel caso in cui il titolare e/o il coniuge e/o gli altri familiari abbiano prodotto uno dei

seguenti redditi, il RED deve essere sempre acquisito, si dovranno indicare i redditi

esclusivamente dei soggetti presenti nel nucleo tenuti a presentare il RED. In quest’ultimo

caso, nel RED oltre ai redditi non presenti nel dichiarativo fiscale dovranno essere inseriti

anche quelli indicati sul 730/Unico.

Elenco/tipologia redditi non presenti nel dichiarativo (mod. 730/Unico 2010) che se

prodotti portano ad elaborare il RED anche in presenza di 730/Unico:

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A2 – Reddito derivante da lavoro dipendente prestato all’estero quando tale reddito in toto (occupati

nella Città del Vaticano) o in parte (frontalieri) non deve essere indicato nella dichiarazione dei

redditi in Italia.

C1 – Redditi da capitali: interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di stato, proventi

di quote di investimento ecc..

D1 - Prestazioni assistenziali.

F4 – Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF quali ad esempio:

1. Quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 €

2. Quota esente (massimo 3.098,74) dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato;

3. Importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher);

H Tipo 3 – Pensioni estere da infortunio sul lavoro;

H Tipo 1 e 2 - AVS Svizzera da indicare sempre se diretta (tipo 1) o di reversibilità (tipo 2);

G2 - Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

2.1. RED IN CUI UNO O PIÙ CITTADINI APPARTENENTI AL NUCLEO DEL

TITOLARE SONO TENUTI A COMPILARE IL MODELLO

Nel caso in cui la prestazione collegata al reddito richiedesse anche la verifica per il coniuge

e/o figli, il Caf dovrà verificare per ciascun cittadino se deve essere acquisito il modello RED.

In questi casi si possono verificare tre situazioni:

1. Nessuno (titolare ed eventualmente nucleo) è tenuto a presentare il modello RED perché le

informazioni saranno disponibili tramite il 730/Unico 2011;

2. tutti sono tenuti a presentare il RED;

3. solo alcuni dei soggetti del nucleo devono presentare il RED, in questi caso bisognerà acquisire

esclusivamente i redditi del soggetto tenuto a presentare il RED.

Chiaramente sarà sempre il titolare della matricola (della lettera) a firmare il modello e

dichiarare i redditi delle persone del nucleo tenute a presentare il RED.

3. REDDITI DA INDICARE NEL RED

Tipologia “A”: lavoro

A1) Lavoro dipendente prestato in Italia

Redditi derivanti da: - lavoro dipendente ed assimilati, comprensivo dei redditi assoggettati ad

imposta sostitutiva indicati nel CUD – cassa integrazione guadagni - indennità di mobilità -

indennità ordinaria, requisiti ridotti e trattamento speciale di disoccupazione – indennità di

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malattia - indennità di maternità - qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o

sostitutiva delle retribuzioni.

Redditi di coloro che, da data non successiva al 1.2.1991, prestano servizio alle dipendenze

della Comunità Europea, a norma del regolamento n. 31 (CEE) e n. 11 (CEEA) dei Consigli

del 18/12/1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del

Consiglio del 20/2/68 e successive modificazioni.

N.B. Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, riferiti all'anno in esame (lavoro svolto in

Italia). I redditi da lavoro dipendente ed assimilati devono essere dichiarati al netto dei

contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Relativamente ai compensi percepiti per LSU, se risulta confermato il regime agevolato, tali

redditi devono essere indicati al netto della quota esente di € 3098,74.

A2) Lavoro dipendente prestato all’estero

Redditi derivanti da:

attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti

all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana;

reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero,

pensionati occupati nella Città del Vaticano, ecc.

attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale in qualità di

frontaliere.

N.B.

Redditi da lavoro dipendente, riferiti all’anno in esame (lavoro svolto all’estero). Per i

frontalieri l’importo va indicato al lordo della franchigia di 8.000 euro.

A3) Lavoro autonomo

Redditi derivanti da attività di:

lavoro autonomo professionale e d’impresa

lavoro autonomo o d’impresa soggetto a imposta sostitutiva (c.d.“contribuenti minimi previsti dalla

finanziaria 2008)”

coltivatori diretti

mezzadri e coloni

imprenditori agricoli a titolo principale

artigiani e commercianti

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collaborazione occasionale (art. 2222 C.C)

attività commerciale occasionale

sportivi dilettanti, da indicare al netto della quota esente di € 7.500

obblighi di fare, non fare, permettere

diritti d'autore

associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

venditori porta a porta

esercizio di arti e professioni

reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA

redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro

redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in

nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa.

N.B.

i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e

assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti,

mezzadri e coloni è individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale

reddito viene dichiarato ai fini fiscali; dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata

all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale (circolare INPS n. 197,

del 23 dicembre 2003);

il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili

all'anno di riferimento del reddito;

Nel caso di redditi negativi deve essere imputato “zero”;

Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad

attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero.

A4) Prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto

Attività regolamentate dall' articolo 61, commi 1e 2, D.lgs. 276/2003, compreso le mini

collaborazioni fino a € 5.000 per anno e per committente

N.B.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. C - bis), TUIR), al solo fine

del cumulo pensione /lavoro l'INPS li valuta come attività autonoma.

Tipologia “B”: immobili

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B1) Casa di abitazione

Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze.

NB: da indicare al lordo della deduzione prevista ai fini IRPEF.

B2) Altri immobili (terreni e fabbricati):

reddito dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto

redditi derivanti dal possesso di altri fabbricati diversi dalla casa di abitazione e relative pertinenze.

N.B.

Il reddito dei terreni deve essere indicato come imponibile IRPEF, cioè rivalutato e al netto di

eventuali abbattimenti. Il reddito dei fabbricati deve essere indicato con le rivalutazioni e/o

maggiorazioni come previsto per l’imponibile IRPEF, se il fabbricato è locato deve essere

indicato l’imponibile IRPEF e cioè l’importo della locazione al netto degli abbattimenti.

Tipologia “C”: capitale

C1) Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote

di investimento, ecc. :

interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari;

interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti postali;

interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato;

proventi di quote di investimento.

N.B. Da indicare al lordo della ritenuta IRPEF effettuata alla fonte.

Tipologia “D”: assistenziali

D1) Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati

esteri

Sono escluse:

le prestazioni assistenziali destinate a bisogni strettamente connessi ad una personale e contingente

situazione, quali ad esempio assegno di cura erogato dalla Regione, assegni mensili erogati da Comuni

a titolo di sostegno a persone anziane/invalide, i contributi “una tantum”. Per esempio il contributo

erogato dalla regione Lombardia attraverso il FSA, a prescindere dall’importo erogato - le indennità

di accompagnamento per gli invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i

ciechi parziali.

Tipologia “E”: arretrati TFR

E1) Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti in Italia e all'Estero

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Vanno indicate le stesse tipologie di reddito previste dal codice A1 e A2 con esclusione della

cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti (da indicare al rigo E2).

N.B.

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni

precedenti a quello nel quale vengono percepiti (per lavoro svolto in Italia e all’estero). Da

dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

E2) Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti

Cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti.

E3) TFR, buonuscita, liquidazioni, ecc.

Indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro:

trattamento di fine rapporto (TFR)

buonuscita

liquidazione

Tipologia “F”: altri redditi

F1) Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso

Esempio: corrisposte da compagnie di assicurazione

N.B.

Deve essere indicato l'importo assoggettabile a IRPEF

F2) Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al

mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433

c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 50,

primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a

quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma

destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art.3, del D.P.R. 4 febbraio 1988,

n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%.

F3) Altri redditi assoggettabili all'IRPEF

assegni di sostentamento

redditi di capitale

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redditi di partecipazione in società ed imprese nel caso in cui l’apporto sia costituito dal solo capitale o

da capitale e lavoro

N.B.

i redditi di capitale vanno indicati anche se assoggettati a tassazione a titolo d’imposta.

F4) Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF

Vanno indicati i redditi o le quote di reddito esenti da IRPEF quali ad esempio:

quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro;

quota esente (pari ad un massimo di 3.098,74 euro) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in

regime agevolato fino a 9.296,22 euro.

Tipologia “G”

G1) Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati negli altri

righi

Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato nell’anno richiesto in riferimento ai

redditi dichiarati, comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionali e

comunali. Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno di competenza e non in

quello di pagamento.

G2) Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

Importo delle trattenute delle quote di pensione effettuate dal datore di lavoro nei confronti

dei soggetti che percepiscono pensioni erogate a titolo di “assegni di invalidità” di importo

superiore al minimo (e che pur essendo pensionati continuano a lavorare).

L’importo si rileva dalle buste paga o da specifica dichiarazione del datore di lavoro.

trattamento minimo:

2009 - € 458,20 mensile - 5.956,60 annuo.

Se la pensione percepita è dell’importo sopra descritto, non sono applicate queste ritenute in

caso di contemporanea prestazione lavorativa, pertanto, se il dato è richiesto, deve essere

indicato “zero” in questo rigo.

Tipologia “H” Pensioni estere

H1) Pensioni dirette erogati da Enti esteri

Pensioni estere dirette

H2) Pensioni ai superstiti erogate da Enti esteri

Pensioni estere di reversibilità

H3) Pensioni Estere da infortuni sul lavoro

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Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro

che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita;

Redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere

di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia

determinato un’inabilità lavorativa permanente;

Redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies

professionnelles

H4) Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso

Ad esempio, previdenza complementare estera

H5) Arretrati da pensione estera

Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai

superstiti erogate da Stati esteri

4. DICHIARAZIONI BREVI: (decesso, espatrio, rinuncia)

Dichiarazione BREVE di decesso

E’ sufficiente comunicare la data di decesso del titolare, non è necessario inserire redditi.

Si precisa che: nel caso in cui fosse deceduto il coniuge e i relativi dati reddituali fossero

richiesti nella matricola (codice inserito nella matricola 1 = Rilevante, coniuge richiesto se

presente), il cittadino dovrà:

se il coniuge fosse deceduto prima degli anni richiesti nel RED, comunicare la sola variazione dello

stato civile;

se deceduto durante gli anni richiesti nel RED comunicare oltre la data di decesso e la variazione dello

stato civile, i redditi prodotti fino alla data del decesso.

Dichiarazione BREVE di espatrio

E’ sufficiente comunicare la data di espatrio del titolare, non è necessario inserire redditi. Nel

caso in cui non fosse il titolare del modello a fornirci tale comunicazione, il RED non deve

essere acquisito ma bisognerà indirizzare il soggetto alla sede INPS di competenza.

Dichiarazione BREVE di rinuncia:

Il cittadino non dichiara la propria situazione reddituale e comunica all’Ente di rinunciare

alla/e prestazione/i erogata, in questo caso l’Istituto provvederà a interrompere l’erogazione

della prestazione.

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5 . FUNZIONI DI RETTIFICA E ANNULLAMENTO

L’annullamento

E’ una nuova funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto le pratiche che non devono

essere rimborsate pur rimanendo valido il RED trasmesso. Tale funzione sarà disponibile

entro le date comunicate dal Caf Fenalca e dovrà essere utilizzata dopo aver effettuato le

verifiche con i propri archivi fiscali ed escludere dal pagamento i RED che non dovevano

essere elaborati perché il cittadino ha presentato o era tenuto ad elaborare il 730/Unico.

Rettifiche

Nel caso in cui l’intermediario debba modificare un RED già trasmesso è possibile utilizzare la

funzione di rettifica entro le date comunicate dal Caf Fenalca.

6. VERIFICA DOCUMENTI DI SUPPORTO E DICHIARAZIONE DI

RESPONSABILITÀ DEL CITTADINO

Il RED può essere acquisito con due modalità: asseverato o autocertificato.

Asseverato, il reddito è documentato e l’operatore riscontra la corrispondenza del

dato con la documentazione prodotta dal pensionato (almeno un rigo reddituale deve

essere documentato);

Autocertificato, i dati vengono autocertificati dal pensionato senza presentazione di

alcuna documentazione all’operatore. Al fine di evidenziare i documenti asseverati e/o

quelli autocertificati e i relativi importi indicati nel RED, il CAF stampa un modello

RED tipo/2 contenente anche la liberatoria per la privacy.

ATTENZIONE

A seguito della complessità dei controlli obbligatori che verranno effettuati sui Red

2011 e considerato le penalità applicate dall’ente previdenziale in caso di riscontro di

anomalie, il Caf Fenalca ha deciso di inoltrare esclusivamente Modelli RED

Autocertificati dal pensionato e non più modelli asseverati.

A tal fine si invitano tutti i responsabili a raccogliere ed inviare esclusivamente tali

modelli, eventuali mod. Red Asseverati verranno scartati dal sistema.

7. CONTROLLI RED

Indice di difettosita’ e sanzioni

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L’Inps si riserva di sottoporre a verifica a campione un numero di pratiche pari all’1% di quelle

trasmesse (campione casuale).

Le dichiarazioni saranno confrontate con i dati a conoscenza dell’Ente.

L’Istituto determinerà un indice di difettosità del campione in base al quale verrà

determinata la penale da applicare.

L’Inps ha suddiviso gli errori in 5 tipologie:

1. Stato civile errato : La correttezza dello stato civile deve essere rilevato con

riferimento alla data di acquisizione del Mod. RED da parte dell’operatore CAF. Non

può essere considerato errato lo stato civile che, sulla base dei documenti esibiti dal

CAF, risultava essere all’epoca corretto;

2. Cod. fiscale errato: Il codice fiscale non può essere considerato errato se il CAF è in

grado di esibire un documento (es. tesserino codice fiscale) che permetta di verificare

la corrispondenza con il dato inserito dal CAF;

3. Errore di trascrizione: Il relativo codice di errore deve essere utilizzato in caso di

errata trascrizione dei dati da parte del CAF ovvero nel caso in cui sia stato inserito

l’importo di un reddito in un rigo diverso rispetto a quello corretto;

4. Redditi certificati discordanti con quelli dichiarati al Fisco dallo stesso CAF:

Nel caso in cui oltre al 730/Unico 2010 sia presentato il RED perché prodotti redditi

nel 2009 non inseriti nel dichiarativo verranno controllati con il fisco tutti i redditi

inseriti;

5. Trasmissione di soli redditi che, alla stregua del vigente ordinamento giuridico,

devono essere dichiarati all’Agenzia delle entrate dal titolare della prestazione

e/o dal familiare. La sanzione richiama la novità dell’attività RED 2010 ovvero

quella di non presentare il RED se il cittadino è obbligato alla presentazione della

dichiarazione dei redditi. In questo caso il CAF verrà sanzionato nel caso in cui uno o

più importi indicati nel RED davano la certezza all’obbligo per il cittadino di

presentare la dichiarazione dei redditi (non interessa che poi effettivamente l’abbia

presentata).

Si ricorda che nel caso di soggetti che, se pur esonerati, hanno presentato il 730/Unico presso

il nostro CAF, il RED non deve essere trasmesso (solo se tutti i dati inseriti nel 730/Unico

sono gli stessi del RED). Nel caso in cui fosse trasmesso all’INPS dovrà essere annullato

entro la scadenza dell’attività.

FASI DELLA VERIFICA REDDITUALE

CCAAFF FFeennaallccaa DDiippeennddeennttii ee PPeennssiioonnaattii SSrrll

PPaarrttiittaa IIVVAA 0044663311882211221144 SSeeddee LLeeggaallee:: VViiaa VVaannnneellllaa GGaaeettaannii,, 2277 –– 8800112211 NNaappoollii

TTeell.. 008811 1199556600440000 –– FFaaxx 008811 33660066221155 IIssccrriizziioonnee AAllbboo CCaaff nn°°0000007700

www.caffenalca.it                                                                             [email protected] 

FASI DELLA VERIFICA

REDDITUALE

Gli enti previdenziali individuano le

persone interessate ed inviano loro

una comunicazione;

I pensionati si recano ad un CAF per

richiedere la compilazione del

modello RED;

Il CAF compila la dichiarazione,

stampa il Modello RED e le relative

ricevute firmate sia dal CAF che dal

pensionato, trasmette in via telematica

i dati entro le scadenze fissate dagli

enti;

Gli enti effettuano il ricalcolo delle

pensioni interessate e comunicano al

pensionato conguagli a debito o a

credito.

LETTERA RED La lettera RED con l’indicazione della stringa

deve essere sempre ritirata dalla sede CAF al

fine di evitare la presentazione di quest’ultima

presso altro caf.

Il pensionato che ha smarrito la lettera può

delegare il Caf a richiederne il relativo

duplicato oppure recarsi presso gli uffici

territoriali dell’ente previdenziale competente.

SCADENZA PER IL PENSIONATO Il pensionato entro il 30 giugno 2011 può

presentare il Modello RED presso il CAF che

provvederà successivamente ad inoltrarlo

all’ente previdenziale preposto.

SCADENZA PER L’INVIO DEI Il Caf Fenalca si riserva di comunicare le date

CCAAFF FFeennaallccaa DDiippeennddeennttii ee PPeennssiioonnaattii SSrrll

PPaarrttiittaa IIVVAA 0044663311882211221144 SSeeddee LLeeggaallee:: VViiaa VVaannnneellllaa GGaaeettaannii,, 2277 –– 8800112211 NNaappoollii

TTeell.. 008811 1199556600440000 –– FFaaxx 008811 33660066221155 IIssccrriizziioonnee AAllbboo CCaaff nn°°0000007700

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MODELLI RED AL CAF FENALCA entro cui dovranno essere inseriti i mod.

RED acquisiti.

CONTROLLO DEL CODICE FISCALE Il Caf deve sempre acquisire in fotocopia

(laddove non ne sia già in possesso) il Codice

Fiscale del pensionato che presenta il Mod.

Red.

CONSERVAZIONE MODELLO RED Il pensionato deve conservare il Mod.

RED rilasciato dal caf per 10 anni;

Il CAF deve conservare per 10 anni il

Modello RED ed i suoi allegati

firmati dal pensionato.


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