CCAAFF FFeennaallccaa DDiippeennddeennttii ee PPeennssiioonnaattii SSrrll
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TTeell.. 008811 1199556600440000 –– FFaaxx 008811 33660066221155 IIssccrriizziioonnee AAllbboo CCaaff nn°°0000007700
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Guida Mod. Red 2011
In questi giorni l’Inps sta inviando a tutti i pensionati insieme al Mod. Cud anche il Mod. Red.
La modalità di compilazione e di presentazione di detti modelli sono le stesse della campagna
Red 2010.
Dal 1° gennaio 2010, in base a quanto introdotto dal Dl 78/2009, l'Agenzia delle Entrate deve
trasmettere all'Inps le informazioni reddituali in proprio possesso relative ai contribuenti
titolari delle prestazioni collegate al reddito e, in alcuni casi, anche dei loro familiari.
Ciò significa che se il contribuente presenterà la dichiarazione dei redditi nell’anno 2011
(relativa ai redditi 2010) non dovrà compilare il modello Red perché l'Inps acquisirà
direttamente dall'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie.
Quindi i pensionati dovranno compilare il modello Red solo quando non hanno comunicato i
propri redditi all'amministrazione finanziaria o perché esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione o perché nel 2010 hanno conseguito redditi esenti Irpef ma rilevanti ai fini
delle prestazioni Inps.
Non dovranno, invece, compilare il Mod. Red i soggetti che, anche se esonerati dall'obbligo
dichiarativo, hanno comunque presentato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate per, ad
esempio, fruire di crediti d'imposta.
Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello quando i redditi da
comunicare non sono cambiati rispetto a quelli dichiarati l'anno precedente o nel caso in cui il
soggetto debba comunicare di non avere altri redditi oltre quelli derivanti da pensione.
Disposizioni legislative
In base all’art. 13 comma 2 della legge 412 del 1991 l’INPS e gli altri Enti previdenziali devono
procedere annualmente alla verifica reddituale dei pensionati titolari di prestazioni il cui diritto
e/o misura è collegato al reddito.
Il Decreto legge 1 luglio 2009 n° 78, art.15, comma 1.(Pubblicato in G.U. n. 150 del
01/07/2009), ha apportato modifiche che hanno determinato una variazione nella modalità di
verifica dei redditi prodotti dal cittadino.
Art. 15. Potenziamento della riscossione
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1. “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle
situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in
forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa
in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.”
Prestazioni collegate al reddito
Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994;
Sospensione della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984;
Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984. Assegni/Pensioni con decorrenza 1 agosto 1984;
Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994;
Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000;
Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969;
Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995;
Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, comma 4 della legge 388/2000;
Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988;
Trattamenti di famiglia ex articolo 23 L. 41/1986;
Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995;
Incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995;
Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità ex articolo 9 L. 222/1984;
Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti;
Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 L. 537/1993;
Mantenimento dell’importo al 30/9/83 ex sentenza C.C. n. 240/1994;
Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all’estero ex articolo 7 L. 407/1990;
Aumento di L.100.000 dal 1/ 1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di PS (nati prima del 1° gennaio 1931) ;
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Aumento di L. 100.000 dal 1/1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di AS (nati dopo il 31 dicembre 1930) ;
Aumento di L. 20.000 per le prestazioni INVCIV che hanno meno di sessantacinque anni ;
Maggiorazione Sociale per gli Assegni Sociali;
Importo aggiuntivo di L. 300.000;
Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002) ;
Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno di età;
“Quattordicesima”: Decreto Legge n. 81 del 2.7.2007 convertito con modificazioni con la Legge n. 127 del 3.8.2007. Soggetti che hanno compiuto o compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione; la somma è legata all’anzianità contributiva e al reddito.
CAMPAGNA RED 2011
QUANDO SI
DEVE
PRESENTARE IL
MODELLO RED
Quando i PENSIONATI non hanno l’obbligo di presentare per
l’anno 2011 il Modello 730 o il Modello UNICO.
ATTENZIONE:
Il pensionato che ha presentato la dichiarazione dei redditi mod. 730 o
mod. UNICO NON DEVE presentare il modello RED altrimenti
scatteranno le sanzioni da parte dell’ente previdenziale per il caf che lo
ha trasmesso.
QUALI SONO I
REDDITI DA
DICHIARARE
NE MODELLO
RED
I Redditi da dichiarare sono i seguenti:
Categoria A – redditi di lavoro
Categoria B – redditi immobiliari
Categoria C – redditi di capitali
Categoria D – redditi assistenziali
Categoria E – redditi derivanti da arretrati o TFR
Categoria F – altri redditi
Categoria H – pensioni estere
IL REDDITO DA Non devono essere dichiarati i redditi da pensione in quanto già presenti
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PENSIONE nel Casellario dei Pensionati.
QUANDO SI
DEVE
OBBLIGATORIA
MENTE
PRESENTARE IL
MODELLO RED
Quando il pensionato pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi Mod.
730 o Modello Unico ha conseguito redditi che non vanno dichiarati.
In questo caso il Modello RED dovrà essere presentato obbligatoriamente (
riportando anche i redditi già dichiarati nel Mod. 730 o Mod. Unico).
Le tipologie di redditi da indicare nelle righe del Modello RED sono:
rigo A2 – reddito da lavoro dipendente prestato all’estero non presente
nella dichiarazione dei redditi;
rigo C1 – redditi di capitali;
rigo D1 – prestazioni assistenziali;
rigo F4 – altri redditi non assoggettabili all’IRPEF tra cui:
1. redditi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 €;
2. quota esente (massimo 3.098,74) dei redditi per lavori
socialmente utili;
3. importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Rigo H tipo 3 – pensioni estere da infortunio sul lavoro;
Rigo H tipo 1 o 2 – solo per AVS Svizzera;
Rigo G2
ATTENZIONE Nel caso in cui venisse presentato un Modello RED da un pensionato
che possiede redditi per i quali sussiste l’obbligo della presentazione
della dichiarazione dei redditi Modello 730 o Modello Unico e che
quest’ultima non sia stata presentata il Modello RED non potrà e non
dovrà essere accettato dal CAF al fine di non incorrere in sanzioni.
MODELLO RED
CON IMPORTI A
ZERO
Dal 2010 per i Modelli RED a “zero” l’asseverato equivale ad un
modello autocertificato.
FUNZIONE DI E’ una nuova funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto le pratiche che
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ANNULLAMENTO non devono essere liquidate pur rimanendo valido il RED trasmesso.
Tale funzione sarà disponibile entro le date comunicate dal Caf Fenalca e
dovrà essere utilizzata dopo aver effettuato le verifiche con i propri archivi
fiscali ed escludere dal pagamento i MOD. RED che non dovevano essere
elaborati perché il pensionato aveva presentato il Mod. 730 e/o mod. Unico.
FUNZIONE DI
RETTIFICA
Nel caso in cui l’intermediario debba modificare un RED già trasmesso è
possibile utilizzare la funzione di rettifica entro le date comunicate dal Caf
Fenalca.
RED
AUTOCERTIFICA
TO
A seguito della complessità dei controlli obbligatori che verranno effettuati sui
Red 2011 , considerato le penalità applicate dall’ente previdenziale in caso di
riscontro di anomalie, il Caf Fenalca ha deciso di inoltrare esclusivamente
Modelli RED Autocertificati dal pensionato e non più modelli asseverati.
A tal fine si invitano tutti i responsabili a raccogliere ed inviare esclusivamente
tali modelli (eventuali mod. Red Asseverati verranno scartati dal sistema).
SOGGETTI
NON OBBLIGATI
ALLA
PRESENTAZION
E DELLA
DICHIARAZION
E DEI REDDITI
Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2010 ha
posseduto:
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre
un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non
inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non a operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre l’ assegno
periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al
mantenimento dei figli;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito
di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il
sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un
reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e
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il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta
non ha operato ritenute;
un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione
prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti
per l’attività libero professionale intra-muraria del personale dipendente
dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente)
solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma
certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio)
e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso
dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,
ecc.);
solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a
euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi
di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare
complessivo non superiore a euro 500,00; solo redditi di lavoro
dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta
obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di
fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione
principale e di sue eventuali pertinenze;
solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per
invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di
guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva,
pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e
assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli
invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e
compensi per un importo complessivamente non superiore a euro
7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
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solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha
chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati
durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato
conseguentemente le operazioni di conguaglio;
solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi
sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle
collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale rese in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche;
solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso
dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,
ecc.);
solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi
derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro
28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti
da lavori socialmente utili);
solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o
sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE
L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche
nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state
trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla
tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al
reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e
relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle
ritenute, non supera euro 10,33.
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Guida alla compilazione del
Mod. RED
1. MATRICOLA RED 2011
Nella lettera di accompagnamento al Mod. RED è presente la “matricola”, un codice
alfanumerico contenente le informazioni utili per elaborare il modello RED.
La matricola è composta da un codice di 28 caratteri alfanumerici (necessari per
l’elaborazione del modello RED).
La matricola determina l’univocità del soggetto e le caratteristiche della dichiarazione richiesta.
La rilevazione reddituale fa riferimento, infatti, alla situazione del titolare della prestazione
pensionistica e non alla prestazione stessa.
Codice emissione (n. posizione: 17° carattere / n. caratteri: 1)
Definisce l’ente che eroga la prestazione è individuato da un numero:
per l’INPS è 1;
per l’INPDAP è 2;
per l’IPOST è 3;
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Alla data di pubblicazione della presente circolare l’INPDAP non ha ancora deciso se
effettuare o meno le verifiche reddituali mentre l’IPOST seguirà le stesse procedure adottate
per l’INPS.
Anni richiesti (n. posizione: 18° carattere / n. caratteri: 1)
Il codice identifica gli anni oggetto della verifica reddituale:
Nel caso in cui si dovessero modificare/integrare informazioni relative a verifiche reddituali
sugli anni precedenti il cittadino si dovrà rivolgere al Patronato o direttamente all’Ente
previdenziale.
Stato civile (n. posizione: 19° carattere / n. caratteri: 1)
Nella matricola è indicata la situazione del pensionato conosciuta dall’ente. I codici presenti
sono:
0 = non noto;
1 = celibe/nubile;
2 = coniugato/a;
3 = vedovo/a;
4 = separato/a;
5 = divorziato/a.
Se la situazione del pensionato è variata occorre indicare SEMPRE la situazione attuale
riportando altresì la data di variazione.
Nel caso lo stato civile riportasse “0” deve essere modificato con uno stato civile conosciuto.
L’INPS nei casi in cui la posizione del cittadino negli archivi non risultasse corretta ha inserito
il codice “0” (in questo caso se il cittadino è coniugato sono sempre richiesti i redditi del
coniuge, codice rilevanza coniuge 1).
La modifica dello stato civile è ammessa anche se avvenuta nel corso degli anni interessati alla
rilevazione (2010); a seconda del momento in cui è variato lo stato civile possono verificarsi
situazioni di compilazione parziale (cioè non per tutto il periodo). Per esempio nel caso
fossero richiesti i redditi relativi al 2010 e il coniuge fosse deceduto nel 2011, occorre indicare,
oltre alla data del decesso anche i redditi prodotti dal coniuge nel 2010.
Rilevanza coniuge (n. posizione: 20° carattere / n. caratteri: 1)
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0 = Non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente); anche se il titolare è
coniugato, i redditi del coniuge NON SONO da rilevare perché non rilevanti per la prestazione
erogata dall’Istituto;
1 = Rilevante (coniuge richiesto se presente);
2 = Rilevante ma non richiesto (i redditi del coniuge sono rilevanti ma NON SONO da
dichiarare insieme a quelli del titolare); in questo caso il coniuge riceverà uno proprio
modello RED quale titolare di una prestazione. Sarà poi l’Ente ad abbinare
successivamente le due dichiarazioni. E’ opportuno avvisare il cittadino che il coniuge
deve elaborare il modello RED al fine di completare la rilevazione reddituale
dei due soggetti.
Numero figli (n. posizione: 21° carattere / n. caratteri: 2)
Viene evidenziato il numero dei figli per i quali sono richiesti i redditi.
Se nella matricola viene riportato il codice “0” anche in presenza di figli NON bisogna
indicare il numero in quanto non rilevante per la prestazione del titolare.
Identificativo righi reddito dichiarante e nucleo (n. posizione: 23° carattere / n.
caratteri: 2)
Identifica i redditi da dichiarare nel RED
Identificativo redditi lavoro dipendente (n. posizione: 25° carattere / n. caratteri: 1);
Tali informazioni hanno valore indicativo, vengono date dall’Ente previdenziale al fine di
agevolare l’intermediario nella verifica reddituale.:
0 = assenza di reddito da lavoro dipendente
1 = presenza reddito lavoro dipendente per il titolare
2 = presenza reddito lavoro dipendente per il coniuge
3 = presenza reddito lavoro dipendente per entrambi
Identificativo redditi lavoro autonomo (n. posizione: 26° carattere / n. caratteri: 1)
0 = assenza di reddito da lavoro autonomo
1 = presenza reddito lavoro autonomo per il titolare
2 = presenza reddito lavoro autonomo per il coniuge
3 = presenza reddito lavoro autonomo per entrambi
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Identificativo redditi lavoro a progetto (n. posizione: 27° carattere / n. caratteri: 1)
0 = assenza di reddito da lavoro a progetto
1 = presenza reddito lavoro a progetto per il titolare
2 = presenza reddito lavoro a progetto per il coniuge
3 = presenza reddito lavoro a progetto per entrambi
Identificativo redditi pensioni estere (n. posizione: 28° carattere / n. caratteri: 1)
0 = assenza di reddito da pensione estera
1 = presenza reddito pensione estera per il titolare
2 = presenza reddito pensione estera per il coniuge
3 = presenza reddito pensione estera per entrambi
2. PENSIONATI CHE HANNO L’OBBLIGO DI ELABORARE IL MODELLO
RED
Devono elaborare il modello RED 2010 i cittadini che:
non hanno l’obbligo di presentare per l’anno 2011 il modello 730 o Unico
(allegato alla guida: istruzioni ministeriali sui soggetti esonerati alla
presentazione del modello 730/2011;
pur presentando il modello 730/Unico 2011 hanno prodotto altri redditi non
presenti nel dichiarativo;
RED da elaborare nel caso in cui il cittadino abbia prodotto redditi non presenti nel
730/Unico
Nel caso in cui il titolare e/o il coniuge e/o gli altri familiari abbiano prodotto uno dei
seguenti redditi, il RED deve essere sempre acquisito, si dovranno indicare i redditi
esclusivamente dei soggetti presenti nel nucleo tenuti a presentare il RED. In quest’ultimo
caso, nel RED oltre ai redditi non presenti nel dichiarativo fiscale dovranno essere inseriti
anche quelli indicati sul 730/Unico.
Elenco/tipologia redditi non presenti nel dichiarativo (mod. 730/Unico 2010) che se
prodotti portano ad elaborare il RED anche in presenza di 730/Unico:
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PPaarrttiittaa IIVVAA 0044663311882211221144 SSeeddee LLeeggaallee:: VViiaa VVaannnneellllaa GGaaeettaannii,, 2277 –– 8800112211 NNaappoollii
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A2 – Reddito derivante da lavoro dipendente prestato all’estero quando tale reddito in toto (occupati
nella Città del Vaticano) o in parte (frontalieri) non deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi in Italia.
C1 – Redditi da capitali: interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di stato, proventi
di quote di investimento ecc..
D1 - Prestazioni assistenziali.
F4 – Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF quali ad esempio:
1. Quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 €
2. Quota esente (massimo 3.098,74) dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato;
3. Importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher);
H Tipo 3 – Pensioni estere da infortunio sul lavoro;
H Tipo 1 e 2 - AVS Svizzera da indicare sempre se diretta (tipo 1) o di reversibilità (tipo 2);
G2 - Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
2.1. RED IN CUI UNO O PIÙ CITTADINI APPARTENENTI AL NUCLEO DEL
TITOLARE SONO TENUTI A COMPILARE IL MODELLO
Nel caso in cui la prestazione collegata al reddito richiedesse anche la verifica per il coniuge
e/o figli, il Caf dovrà verificare per ciascun cittadino se deve essere acquisito il modello RED.
In questi casi si possono verificare tre situazioni:
1. Nessuno (titolare ed eventualmente nucleo) è tenuto a presentare il modello RED perché le
informazioni saranno disponibili tramite il 730/Unico 2011;
2. tutti sono tenuti a presentare il RED;
3. solo alcuni dei soggetti del nucleo devono presentare il RED, in questi caso bisognerà acquisire
esclusivamente i redditi del soggetto tenuto a presentare il RED.
Chiaramente sarà sempre il titolare della matricola (della lettera) a firmare il modello e
dichiarare i redditi delle persone del nucleo tenute a presentare il RED.
3. REDDITI DA INDICARE NEL RED
Tipologia “A”: lavoro
A1) Lavoro dipendente prestato in Italia
Redditi derivanti da: - lavoro dipendente ed assimilati, comprensivo dei redditi assoggettati ad
imposta sostitutiva indicati nel CUD – cassa integrazione guadagni - indennità di mobilità -
indennità ordinaria, requisiti ridotti e trattamento speciale di disoccupazione – indennità di
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malattia - indennità di maternità - qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o
sostitutiva delle retribuzioni.
Redditi di coloro che, da data non successiva al 1.2.1991, prestano servizio alle dipendenze
della Comunità Europea, a norma del regolamento n. 31 (CEE) e n. 11 (CEEA) dei Consigli
del 18/12/1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del
Consiglio del 20/2/68 e successive modificazioni.
N.B. Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, riferiti all'anno in esame (lavoro svolto in
Italia). I redditi da lavoro dipendente ed assimilati devono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Relativamente ai compensi percepiti per LSU, se risulta confermato il regime agevolato, tali
redditi devono essere indicati al netto della quota esente di € 3098,74.
A2) Lavoro dipendente prestato all’estero
Redditi derivanti da:
attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti
all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana;
reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero,
pensionati occupati nella Città del Vaticano, ecc.
attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale in qualità di
frontaliere.
N.B.
Redditi da lavoro dipendente, riferiti all’anno in esame (lavoro svolto all’estero). Per i
frontalieri l’importo va indicato al lordo della franchigia di 8.000 euro.
A3) Lavoro autonomo
Redditi derivanti da attività di:
lavoro autonomo professionale e d’impresa
lavoro autonomo o d’impresa soggetto a imposta sostitutiva (c.d.“contribuenti minimi previsti dalla
finanziaria 2008)”
coltivatori diretti
mezzadri e coloni
imprenditori agricoli a titolo principale
artigiani e commercianti
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collaborazione occasionale (art. 2222 C.C)
attività commerciale occasionale
sportivi dilettanti, da indicare al netto della quota esente di € 7.500
obblighi di fare, non fare, permettere
diritti d'autore
associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
venditori porta a porta
esercizio di arti e professioni
reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA
redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro
redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in
nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa.
N.B.
i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni è individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale
reddito viene dichiarato ai fini fiscali; dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata
all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale (circolare INPS n. 197,
del 23 dicembre 2003);
il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili
all'anno di riferimento del reddito;
Nel caso di redditi negativi deve essere imputato “zero”;
Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad
attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero.
A4) Prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto
Attività regolamentate dall' articolo 61, commi 1e 2, D.lgs. 276/2003, compreso le mini
collaborazioni fino a € 5.000 per anno e per committente
N.B.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. C - bis), TUIR), al solo fine
del cumulo pensione /lavoro l'INPS li valuta come attività autonoma.
Tipologia “B”: immobili
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B1) Casa di abitazione
Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze.
NB: da indicare al lordo della deduzione prevista ai fini IRPEF.
B2) Altri immobili (terreni e fabbricati):
reddito dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto
redditi derivanti dal possesso di altri fabbricati diversi dalla casa di abitazione e relative pertinenze.
N.B.
Il reddito dei terreni deve essere indicato come imponibile IRPEF, cioè rivalutato e al netto di
eventuali abbattimenti. Il reddito dei fabbricati deve essere indicato con le rivalutazioni e/o
maggiorazioni come previsto per l’imponibile IRPEF, se il fabbricato è locato deve essere
indicato l’imponibile IRPEF e cioè l’importo della locazione al netto degli abbattimenti.
Tipologia “C”: capitale
C1) Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote
di investimento, ecc. :
interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari;
interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti postali;
interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato;
proventi di quote di investimento.
N.B. Da indicare al lordo della ritenuta IRPEF effettuata alla fonte.
Tipologia “D”: assistenziali
D1) Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati
esteri
Sono escluse:
le prestazioni assistenziali destinate a bisogni strettamente connessi ad una personale e contingente
situazione, quali ad esempio assegno di cura erogato dalla Regione, assegni mensili erogati da Comuni
a titolo di sostegno a persone anziane/invalide, i contributi “una tantum”. Per esempio il contributo
erogato dalla regione Lombardia attraverso il FSA, a prescindere dall’importo erogato - le indennità
di accompagnamento per gli invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i
ciechi parziali.
Tipologia “E”: arretrati TFR
E1) Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti in Italia e all'Estero
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Vanno indicate le stesse tipologie di reddito previste dal codice A1 e A2 con esclusione della
cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti (da indicare al rigo E2).
N.B.
Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni
precedenti a quello nel quale vengono percepiti (per lavoro svolto in Italia e all’estero). Da
dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
E2) Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti
Cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti.
E3) TFR, buonuscita, liquidazioni, ecc.
Indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro:
trattamento di fine rapporto (TFR)
buonuscita
liquidazione
Tipologia “F”: altri redditi
F1) Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
Esempio: corrisposte da compagnie di assicurazione
N.B.
Deve essere indicato l'importo assoggettabile a IRPEF
F2) Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
Gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433
c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 50,
primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a
quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma
destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art.3, del D.P.R. 4 febbraio 1988,
n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%.
F3) Altri redditi assoggettabili all'IRPEF
assegni di sostentamento
redditi di capitale
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redditi di partecipazione in società ed imprese nel caso in cui l’apporto sia costituito dal solo capitale o
da capitale e lavoro
N.B.
i redditi di capitale vanno indicati anche se assoggettati a tassazione a titolo d’imposta.
F4) Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF
Vanno indicati i redditi o le quote di reddito esenti da IRPEF quali ad esempio:
quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro;
quota esente (pari ad un massimo di 3.098,74 euro) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in
regime agevolato fino a 9.296,22 euro.
Tipologia “G”
G1) Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati negli altri
righi
Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato nell’anno richiesto in riferimento ai
redditi dichiarati, comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionali e
comunali. Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno di competenza e non in
quello di pagamento.
G2) Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
Importo delle trattenute delle quote di pensione effettuate dal datore di lavoro nei confronti
dei soggetti che percepiscono pensioni erogate a titolo di “assegni di invalidità” di importo
superiore al minimo (e che pur essendo pensionati continuano a lavorare).
L’importo si rileva dalle buste paga o da specifica dichiarazione del datore di lavoro.
trattamento minimo:
2009 - € 458,20 mensile - 5.956,60 annuo.
Se la pensione percepita è dell’importo sopra descritto, non sono applicate queste ritenute in
caso di contemporanea prestazione lavorativa, pertanto, se il dato è richiesto, deve essere
indicato “zero” in questo rigo.
Tipologia “H” Pensioni estere
H1) Pensioni dirette erogati da Enti esteri
Pensioni estere dirette
H2) Pensioni ai superstiti erogate da Enti esteri
Pensioni estere di reversibilità
H3) Pensioni Estere da infortuni sul lavoro
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Redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro
che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita;
Redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere
di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia
determinato un’inabilità lavorativa permanente;
Redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies
professionnelles
H4) Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso
Ad esempio, previdenza complementare estera
H5) Arretrati da pensione estera
Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai
superstiti erogate da Stati esteri
4. DICHIARAZIONI BREVI: (decesso, espatrio, rinuncia)
Dichiarazione BREVE di decesso
E’ sufficiente comunicare la data di decesso del titolare, non è necessario inserire redditi.
Si precisa che: nel caso in cui fosse deceduto il coniuge e i relativi dati reddituali fossero
richiesti nella matricola (codice inserito nella matricola 1 = Rilevante, coniuge richiesto se
presente), il cittadino dovrà:
se il coniuge fosse deceduto prima degli anni richiesti nel RED, comunicare la sola variazione dello
stato civile;
se deceduto durante gli anni richiesti nel RED comunicare oltre la data di decesso e la variazione dello
stato civile, i redditi prodotti fino alla data del decesso.
Dichiarazione BREVE di espatrio
E’ sufficiente comunicare la data di espatrio del titolare, non è necessario inserire redditi. Nel
caso in cui non fosse il titolare del modello a fornirci tale comunicazione, il RED non deve
essere acquisito ma bisognerà indirizzare il soggetto alla sede INPS di competenza.
Dichiarazione BREVE di rinuncia:
Il cittadino non dichiara la propria situazione reddituale e comunica all’Ente di rinunciare
alla/e prestazione/i erogata, in questo caso l’Istituto provvederà a interrompere l’erogazione
della prestazione.
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5 . FUNZIONI DI RETTIFICA E ANNULLAMENTO
L’annullamento
E’ una nuova funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto le pratiche che non devono
essere rimborsate pur rimanendo valido il RED trasmesso. Tale funzione sarà disponibile
entro le date comunicate dal Caf Fenalca e dovrà essere utilizzata dopo aver effettuato le
verifiche con i propri archivi fiscali ed escludere dal pagamento i RED che non dovevano
essere elaborati perché il cittadino ha presentato o era tenuto ad elaborare il 730/Unico.
Rettifiche
Nel caso in cui l’intermediario debba modificare un RED già trasmesso è possibile utilizzare la
funzione di rettifica entro le date comunicate dal Caf Fenalca.
6. VERIFICA DOCUMENTI DI SUPPORTO E DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITÀ DEL CITTADINO
Il RED può essere acquisito con due modalità: asseverato o autocertificato.
Asseverato, il reddito è documentato e l’operatore riscontra la corrispondenza del
dato con la documentazione prodotta dal pensionato (almeno un rigo reddituale deve
essere documentato);
Autocertificato, i dati vengono autocertificati dal pensionato senza presentazione di
alcuna documentazione all’operatore. Al fine di evidenziare i documenti asseverati e/o
quelli autocertificati e i relativi importi indicati nel RED, il CAF stampa un modello
RED tipo/2 contenente anche la liberatoria per la privacy.
ATTENZIONE
A seguito della complessità dei controlli obbligatori che verranno effettuati sui Red
2011 e considerato le penalità applicate dall’ente previdenziale in caso di riscontro di
anomalie, il Caf Fenalca ha deciso di inoltrare esclusivamente Modelli RED
Autocertificati dal pensionato e non più modelli asseverati.
A tal fine si invitano tutti i responsabili a raccogliere ed inviare esclusivamente tali
modelli, eventuali mod. Red Asseverati verranno scartati dal sistema.
7. CONTROLLI RED
Indice di difettosita’ e sanzioni
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L’Inps si riserva di sottoporre a verifica a campione un numero di pratiche pari all’1% di quelle
trasmesse (campione casuale).
Le dichiarazioni saranno confrontate con i dati a conoscenza dell’Ente.
L’Istituto determinerà un indice di difettosità del campione in base al quale verrà
determinata la penale da applicare.
L’Inps ha suddiviso gli errori in 5 tipologie:
1. Stato civile errato : La correttezza dello stato civile deve essere rilevato con
riferimento alla data di acquisizione del Mod. RED da parte dell’operatore CAF. Non
può essere considerato errato lo stato civile che, sulla base dei documenti esibiti dal
CAF, risultava essere all’epoca corretto;
2. Cod. fiscale errato: Il codice fiscale non può essere considerato errato se il CAF è in
grado di esibire un documento (es. tesserino codice fiscale) che permetta di verificare
la corrispondenza con il dato inserito dal CAF;
3. Errore di trascrizione: Il relativo codice di errore deve essere utilizzato in caso di
errata trascrizione dei dati da parte del CAF ovvero nel caso in cui sia stato inserito
l’importo di un reddito in un rigo diverso rispetto a quello corretto;
4. Redditi certificati discordanti con quelli dichiarati al Fisco dallo stesso CAF:
Nel caso in cui oltre al 730/Unico 2010 sia presentato il RED perché prodotti redditi
nel 2009 non inseriti nel dichiarativo verranno controllati con il fisco tutti i redditi
inseriti;
5. Trasmissione di soli redditi che, alla stregua del vigente ordinamento giuridico,
devono essere dichiarati all’Agenzia delle entrate dal titolare della prestazione
e/o dal familiare. La sanzione richiama la novità dell’attività RED 2010 ovvero
quella di non presentare il RED se il cittadino è obbligato alla presentazione della
dichiarazione dei redditi. In questo caso il CAF verrà sanzionato nel caso in cui uno o
più importi indicati nel RED davano la certezza all’obbligo per il cittadino di
presentare la dichiarazione dei redditi (non interessa che poi effettivamente l’abbia
presentata).
Si ricorda che nel caso di soggetti che, se pur esonerati, hanno presentato il 730/Unico presso
il nostro CAF, il RED non deve essere trasmesso (solo se tutti i dati inseriti nel 730/Unico
sono gli stessi del RED). Nel caso in cui fosse trasmesso all’INPS dovrà essere annullato
entro la scadenza dell’attività.
FASI DELLA VERIFICA REDDITUALE
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FASI DELLA VERIFICA
REDDITUALE
Gli enti previdenziali individuano le
persone interessate ed inviano loro
una comunicazione;
I pensionati si recano ad un CAF per
richiedere la compilazione del
modello RED;
Il CAF compila la dichiarazione,
stampa il Modello RED e le relative
ricevute firmate sia dal CAF che dal
pensionato, trasmette in via telematica
i dati entro le scadenze fissate dagli
enti;
Gli enti effettuano il ricalcolo delle
pensioni interessate e comunicano al
pensionato conguagli a debito o a
credito.
LETTERA RED La lettera RED con l’indicazione della stringa
deve essere sempre ritirata dalla sede CAF al
fine di evitare la presentazione di quest’ultima
presso altro caf.
Il pensionato che ha smarrito la lettera può
delegare il Caf a richiederne il relativo
duplicato oppure recarsi presso gli uffici
territoriali dell’ente previdenziale competente.
SCADENZA PER IL PENSIONATO Il pensionato entro il 30 giugno 2011 può
presentare il Modello RED presso il CAF che
provvederà successivamente ad inoltrarlo
all’ente previdenziale preposto.
SCADENZA PER L’INVIO DEI Il Caf Fenalca si riserva di comunicare le date
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MODELLI RED AL CAF FENALCA entro cui dovranno essere inseriti i mod.
RED acquisiti.
CONTROLLO DEL CODICE FISCALE Il Caf deve sempre acquisire in fotocopia
(laddove non ne sia già in possesso) il Codice
Fiscale del pensionato che presenta il Mod.
Red.
CONSERVAZIONE MODELLO RED Il pensionato deve conservare il Mod.
RED rilasciato dal caf per 10 anni;
Il CAF deve conservare per 10 anni il
Modello RED ed i suoi allegati
firmati dal pensionato.