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GUIDA RAPIDA ALL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE · GUIDA RAPIDA ALL’ASSOCIAZIONISMO DI...

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GUIDA RAPIDA ALL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE 1. Cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale? pag. 4 1.1 Definizione pag. 4 1.2 Cosa sono le APS? pag. 4 1.3 Cosa non sono le APS? pag. 4 1.4 Che differenza c’è fra APS e Organizzazioni di Volontariato? pag. 4 1.5 Come operano concretamente le APS? pag. 5 2. Come vengono disciplinate a livello nazionale e regionale? pag. 6 3.Come si costituisce un’APS? pag. 6 4.Cosa deve fare un’associazione già costituita per diventare APS pag. 7 5.I Registri APS pag. 7 5.1 Quali sono i requisiti di legge per lo Statuto? pag. 7 5.2 Quali associazioni possono iscriversi al Registro Nazionale? pag. 8 5.3 Sono necessari requisiti specifici per potersi iscrivere ai Registri regionali e provinciali in Piemonte? pag. 8 5.4 Dove si presenta la domanda di iscrizione? pag. 9 5.5 Come si presenta la domanda di iscrizione? pag. 9 5.6 Una volta presentata la domanda, cosa succede? pag. 10 5.7 Quali variazioni l’associazione è tenuta a comunicare una volta iscritta? pag. 11 6. I benefici derivanti dall’iscrizione al Registro APS pag. 11 6.1 Agevolazioni fiscali pag. 11 6.2 Fonti di reddito pag. 13 6.3 Rapporti con le istituzioni pag. 13 6.4 Altri benefici ed obblighi pag. 15 7. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato: due realtà a confronto pag. 15 Indirizzi Utili Interno.qxd:Layout 1 11-11-2008 14:47 Pagina 1
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GUIDA RAPIDA ALL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale? pag. 41.1 Definizione pag. 41.2 Cosa sono le APS? pag. 41.3 Cosa non sono le APS? pag. 41.4 Che differenza c’è fra APS e Organizzazioni di Volontariato? pag. 41.5 Come operano concretamente le APS? pag. 5

2.Come vengono disciplinate a livello nazionale e regionale? pag. 6

3.Come si costituisce un’APS? pag. 6

4.Cosa deve fare un’associazione già costituita per diventare APS pag. 7

5.I Registri APS pag. 75.1 Quali sono i requisiti di legge per lo Statuto? pag. 75.2 Quali associazioni possono iscriversi al Registro Nazionale? pag. 85.3 Sono necessari requisiti specifici per potersi iscrivere

ai Registri regionali e provinciali in Piemonte? pag. 85.4 Dove si presenta la domanda di iscrizione? pag. 95.5 Come si presenta la domanda di iscrizione? pag. 95.6 Una volta presentata la domanda, cosa succede? pag. 105.7 Quali variazioni l’associazione è tenuta

a comunicare una volta iscritta? pag. 11

6. I benefici derivanti dall’iscrizione al Registro APS pag. 116.1 Agevolazioni fiscali pag. 116.2 Fonti di reddito pag. 136.3 Rapporti con le istituzioni pag. 136.4 Altri benefici ed obblighi pag. 15

7. Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato:due realtà a confronto pag. 15

Indirizzi Utili

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • Chi siamo

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Questa Guida fa parte di un progetto più ampio, ideato dal Forum del Terzo Settore esostenuto dalla Regione Piemonte, che ne condivide appieno le finalità.A tutt’oggi il termine associazione di promozione sociale appare ancora presso largaparte dell’opinione pubblica di problematica definizione, se non addirittura oscuro oignoto, nonostante siano quasi dieci anni che è stato introdotto nell’ordinamento.La legge nazionale 383 del 2000 e la legge regionale attuativa nel riconoscere e defi-nire il profilo dell’associazionismo sociale hanno inteso portare a compimento il quadronormativo che regola le diverse realtà del mondo del no profit e del terzo settore. E’ tut-tavia utile che le conoscenze circa il profilo e le opportunità riconosciute alle associa-zioni di promozione sociale trovino efficaci occasioni di diffusione sul territorio, al di làdell’impegno istituzionale profuso dalla Regione e dalle Province, enti gestori della ma-teria.Per queste ragioni la Guida può rappresentare un valido strumento di informazione e didivulgazione circa le norme che disciplinano le APS, i vantaggi di natura organizzativa,economica e fiscale riservati alle APS, i rapporti con gli enti preposti. La Guida, cosìcome il progetto in cui si inserisce - comprendente un sito web, un ciclo di seminari neicapoluoghi provinciali, un convegno nazionale conclusivo a Torino – presenta le carat-teristiche per promuovere una virtuosa circuitazione di idee e proposte tra il sistemadelle istituzioni e la rete del terzo settore.

Gianni OlivaAssessore regionale alla Cultura e alle Politiche Giovanili

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • Chi siamo

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Il Forum del Terzo Settore in Piemonte è un luogo di incontro ed espressione di oltre ses-santa tra le maggiori organizzazioni del Terzo Settore piemontese – associazionismo,volontariato cooperazione sociale e internazionale – che intende farsi portavoce deiproblemi sociali di questo territorio nell’intento di promuovere una società più giusta esolidale.In questo senso il ruolo delle associazioni di promozione sociale diviene fondamentaleper almeno due aspetti.Il primo è l’aspetto associativo: il convenire insieme dei soci, di persone diverse che siassumono reciprocamente delle responsabilità attorno ad alcuni obiettivi comuni. Inquesto modo si stringono delle relazioni, ci si attiva nei confronti del territorio in cui sivive e si afferma il fatto che le persone non sono semplici “comparse” della vita pubblica,ma ne sono anche un po’ “autori”.Il secondo aspetto è quello della promozione sociale: far sì che attorno ai problemi sicreino corresponsabilità sempre più larghe e si realizzino condizioni di maggiore giusti-zia, lavorare perché non si confonda la solidarietà con una supplenza alla precarietà deidiritti, ma la si viva come la loro fattiva promozione.Questi sono due valori che l’associazionismo di promozione sociale non deve stancarsidi coltivare, che hanno bisogno di essere continuamente ricordati e favoriti a partiredalla associazioni stesse e dai rapporti con le istituzioni, per non farne solo un uso re-torico o formale.

Stefano TassinariPortavoce forum del Terzo Settore in Piemonte

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • Cosa sono

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1. COSA SONO LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE?

1.1 Definizione:In linea generale è possibile considerare le associazioni come “enti costituiti da ungruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse col-lettivo”. Le associazioni si distinguono in “riconosciute” e “non riconosciute”: la diffe-renza consiste nell'aver ottenuto o meno la personalità giuridica (concessa dallePrefetture o dalle Regioni).Nello specifico, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni ri-conosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federa-zioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senzafinalità di lucro nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primocomma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).

1.2 Cosa sono le APS?Rispetto alla generalità delle associazioni, le peculiarità che contraddistinguono le APSsono l’assenza di lucro e lo svolgimento di un’attività sociale che apporta vantaggi ai socie ai terzi. Possiamo dunque descrivere le APS come delle organizzazioni in cui un gruppo di cit-tadini si associa con la volontà di perseguire un fine comune di natura non lucrativa. Loscopo è quello di apportare benefici ai singoli e alla collettività, contribuendo alla cre-scita morale, sociale, culturale della società. L’utilità sociale perseguita risulta anche evi-dente in quanto, a differenza di molte altre associazioni, non vengono tutelatiesclusivamente gli interessi economici dei membri (come ad esempio avviene per leassociazioni sindacali o di categoria che non possono essere APS).

1.3 Cosa non sono le APSLa legge esclude espressamente che partiti politici, sindacati, associazioni professionalie di categoria, e comunque ogni associazione che ha come finalità la tutela esclusiva diinteressi economici degli associati o che ponga dei limiti e discriminazioni all’ammis-sione degli stessi possano essere considerate Associazioni di Promozione Sociale.

1.4 Che differenza c’è fra APS ed organizzazioni di volontariato?Solitamente si riscontra una certa difficoltà nel distinguere chiaramente l’APS da un’or-ganizzazione di volontariato, visto che entrambe presentano tratti comuni di utilità so-ciale e di finalità non lucrative. Tuttavia l’APS persegue principalmente fini mutualistici (nelsenso che pone in atto prestazioni e attività rivolte in prima istanza ai propri associati esoltanto in subordine alla collettività e ai non-soci), mentre l’organizzazione di volonta-riato si caratterizza per il fine solidaristico (nel senso che pone in atto prestazioni e atti-

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • Cosa sono

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vità rivolte all’esterno, ai non-soci). L’APS può in casi particolari remunerare i propri soci,mentre questa possibilità è sempre vietata all’organizzazione di volontariato. Per appro-fondire l’argomento suggeriamo di consultare il punto 7 a pagina 15.

1.5 Come operano concretamente le APS?

Per quanto riguarda le attività promosse le APS ricorrono alle prestazioni volontarie, li-bere e gratuite dei propri associati, ai quali possono essere rimborsate le spese soste-nute per l’attività prestata entro limiti prestabiliti. Le associazioni possono, all’occorrenza,assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ser-vendosi dei propri associati. I soci delle associazioni iscritte agli appositi Registri hannoil diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro (congedi, turni, per-messi etc.) previsti dai contratti e dagli accordi collettivi compatibilmente con l'organiz-zazione aziendale.

Le fonti economiche da cui le APS possono attingere sono diverse: quote e contributidegli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali, finanziamenti dell’Ue e diorganismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Sono contemplatianche i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole, ma solo se svoltein maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiet-tivi istituzionali.

Le APS possono usufruire di agevolazioni di natura fiscale, amministrativa ed hanno lapossibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici. Per approfondire l'argomento sug-geriamo di consultare il punto 6.1 a pagina 11 e seguenti.

Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei Registri APS possono stipulare conven-zioni con lo Stato, con le Regioni o con il sistema delle autonomie locali per lo svolgi-mento di attività connesse agli scopi istituzionali. Ricordiamo però che l'ente è tenuto allacopertura assicurativa degli aderenti che prestano l’attività in questione. L’importanza dell’iscrizione risiede principalmente nel fatto che le associazioni registratepossono avvalersi delle leggi nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, stipuladi convenzioni e trattamento fiscale. Per approfondire l’argomento suggeriamo di con-sultare il punto 6.3 a pagina 13 e seguenti.

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • Cosa sono

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2. COME VENGONO DISCIPLINATE A LIVELLO NAZIONALE EREGIONALE?

Tra le grandi componenti del Terzo Settore l’associazionismo sociale ha acquistato unarinnovata identità con l’approvazione della legge 383/2000 "Disciplina delle associazionidi promozione sociale", che completa il quadro normativo sul no profit aggiungendosialle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale.La legge 383/2000 detta i principi, le norme di base per la valorizzazione dell’associa-zionismo di promozione sociale e stabilisce le linee guida cui le Regioni e le Provinceautonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le as-sociazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le ammini-strazioni statali, regionali e degli enti locali nei medesimi rapporti.Lo scopo promosso è il formarsi di nuove realtà associative ed il consolidamento diquelle già esistenti.Alle Regioni viene dunque demandato il recepimento della normativa statale a livello re-gionale; la Regione Piemonte, in attuazione della Legge 383/2000, ha emanato la L.r.n. 7 del 7 febbraio 2006, riconoscendo e promuovendo queste forme associative ancheattraverso l’istituzione di un apposito Registro.

3. COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONESOCIALE?

Da un punto di vista strettamente tecnico, per costituire un’ APS è necessario:a) Redigere, da parte dei fondatori, una bozza di Atto costitutivo e di Statuto conformi

alle leggi di riferimento. (L’Atto costitutivo è quel documento che attesta la crea-zione e l’esistenza dell’associazione, mentre lo Statuto - contiene le regole fon-damentali dell’organizzazione ed esprime la volontà contrattuale delle parti).

b) Svolgere l’Assemblea costitutiva dell’APS (l’Assemblea costitutiva è il momento incui i soci fondatori dell’organizzazione si riuniscono per costituire con atto scrittol’APS, approvarne lo Statuto e attribuire le cariche associative. La costituzione del-l’associazione può avvenire mediante una semplice scrittura privata e alla pre-senza dei soli soci fondatori o in forma pubblica, dinanzi a notaio e tramite attocon rogito notarile (questo soprattutto per chi deve richiedere il riconoscimentodella personalità giuridica).

c) Richiedere l’assegnazione del codice fiscale (Dopo la costituzione, il rappresen-tante legale dell’APS richiede all’Agenzia delle Entrate l’assegnazione del codicefiscale numerico).

d) Registrare l’Atto costitutivo e lo Statuto (La legge stabilisce che l’atto deve essereredatto in forma scritta, senza ulteriori specificazioni. Ricordiamo però che per

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I Registri

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usufruire dei vantaggi fiscali l’APS deve risultare costituita con una scrittura privataregistrata (il rappresentante legale dell’APS deve registrare la scrittura privata del-l’Atto costitutivo e dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate) o con un atto pub-blico notarile).

e) Iscrivere l’APS al Registro APS

4. COSA DEVE FARE UN’ASSOCIAZIONE GIÀ COSTITUITA PERDIVENTARE APS?

Per essere a tutti gli effetti Associazione di Promozione Sociale e quindi usufruire delleagevolazioni ad esse concesse è necessario iscriversi agli appositi Registri nazionale oregionali. Di seguito vedremo le modalità, i requisiti e le specifiche di legge che per-mettono l’iscrizione ai Registri.

5. I REGISTRI APS

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recependo le indicazionidella Legge 383/2000, ha istituito il Registro Nazionale delle APS, rivolto alle APS di ri-lievo nazionale e sovra-regionale. Le Regioni hanno in seguito recepito la normativa peril loro territorio: con la L.r. 7/2006 la Regione Piemonte ha istituito il proprio Registro Re-gionale, che si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali. Il RegistroRegionale è rivolto alle APS che operano a livello regionale e sub-regionale.Per potersi iscrivere ai Registri le associazioni devono costituirsi con atto scritto, nelquale va indicata la sede legale, e devono avere uno statuto conforme ai requisiti illu-strati al successivo punto 5.1.

5.1 Quali sono i requisiti di legge per lo statuto?Lo statuto deve espressamente prevedere

a) La denominazione; b) L’oggetto sociale; c) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,

in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzio-

nali statuariamente previste; f) Le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di ugua-

glianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle caricheassociative;

g) I criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I Registri

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h) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità diapprovazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) Le modalità di scioglimento dell’associazione; j) L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessa-

zione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. E’ altresì utile ricordare che gli statuti non possono recare limitazioni con riferimentoalle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammis-sione degli associati, né prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quotaassociativa o collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azionio quote di natura patrimoniale. Gli statuti devono comunque risultare conformi all’ordi-namento generale dell’associazionismo, discendente dal codice civile.

5.2 Quali associazioni possono iscriversi al registro nazionale?Tutte le associazioni che sono costituite e operano da almeno un anno ed in almeno 5Regioni e 20 Province Italiane.

5.3 Sono necessari requisiti specifici per potersi iscrivere al Registro Re-gionale del Piemonte?

Per potersi iscrivere al Registro Regionale APS le associazioni, oltre ai requisiti relativiallo Statuto (illustrati al punto 5.1), devono avere la sede legale in Piemonte ed esserecostituite ed operare da almeno sei mesi, oppure devono avere almeno una sede ope-rativa in Piemonte ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta alRegistro Nazionale APS. Il profilo dell’associazione determina invece qual è la Sezionedel Registro Regionale APS a cui fare riferimento per ottenere l’iscrizione.Per potersi iscrivere alla Sezione regionale del Registro Regionale APS le associazionidevono presentare uno dei seguenti requisiti specifici:

• avere strutture presenti e operanti in almeno tre Provincie del Piemonte;• avere, in Piemonte, non meno di diecimila soci;• essere un’associazione costituita esclusivamente da enti; • essere l’organismo di coordinamento regionale di APS presenti e operanti in più

di una provincia del Piemonte, detto coordinamento può essere l’articolazione disecondo (o terzo) livello di un'APS di rilievo nazionale iscritta nel Registro Na-zionale APS, oppure può essere un organismo autonomo, svincolato sia daun’APS di livello superiore (nazionale), sia dal Registro Nazionale APS.

Per potersi iscrivere alla Sezione provinciale del Registro Regionale APS le associazionidevono presentare uno dei seguenti requisiti specifici:

• operare con strutture ubicate in una o due province del Piemonte ed avere menodi diecimila iscritti;

• essere la sede operativa autonoma, in una delle Province del Piemonte, di un’APS

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I Registri

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di rilievo nazionale iscritta nel Registro Nazionale APS;• essere l’organismo di coordinamento provinciale (o regionale) di APS presenti e

operanti in una sola provincia del Piemonte: detto coordinamento può esserel’articolazione di secondo livello di un'APS di rilievo nazionale iscritta nel RegistroNazionale APS, oppure può essere un organismo autonomo, svincolato sia daun’APS di livello superiore (nazionale), sia dal Registro Nazionale APS.

Rispetto alle otto Sezioni provinciali del Registro Regionale APS, è competente ai finidell’iscrizione quella nel cui territorio l’associazione ha la sede legale.L’iscrizione al Registro Regionale APS è incompatibile con l’iscrizione nel Registro del Vo-lontariato ed è soggetta a revisione biennale.L’iscrizione è la condizione necessaria per stipulare le convenzioni (a livello regionale),usufruire dei benefici (in base alla legislazione nazionale) e dei contributi previsti dallenorme di settore.L’elenco delle APS iscritte al Registro Regionale è pubblicato annualmente sul BollettinoUfficiale della Regione Piemonte.

5.4 Dove si presenta la domanda di iscrizione in Piemonte?La domanda di iscrizione alla Sezione regionale del Registro Regionale APS va presen-tata alla Regione Piemonte, alla struttura indicata nell’elenco degli indirizzi utili.La domanda di iscrizione alla Sezione provinciale del Registro va presentata alla Pro-vincia competente per territorio, alla struttura indicata nell’elenco degli indirizzi utili.

5.5 Come si presenta la domanda di iscrizione?La domanda di iscrizione al Registro Regionale APS va presentata su un apposito mo-dulo. Detto modulo va richiesto all’Ente gestore (Regione o Provincia) della Sezione delRegistro a cui l’associazione ha il diritto di iscriversi. Rinviamo a riguardo all’elenco degliindirizzi utili contenuto al fondo di questa pubblicazione.La domanda di iscrizione al Registro Regionale deve essere firmata dal rappresentantelegale dell'associazione richiedente ed inoltrata con i seguenti documenti allegati:

a) Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione richiedente con copia del-l’eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;

b) Relazione descrittiva dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresen-tante legale. Detta relazione deve contenere informazioni relative alla struttura ealla diffusione territoriale, ai nominativi di chi ricopre le cariche associative, al nu-mero dei soci, al settore prevalente di attività, alle iniziative più significative rea-lizzate, agli interventi in corso di realizzazione e a quelli previsti;

c) Copia dell'ultimo rendiconto economico approvato (o, solo per le associazionicostituite e operanti da meno di un anno, copia dell'ultimo bilancio preventivo ap-provato);

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I Registri

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d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legaledell'associazione richiedente;

e) Fotocopia del numero di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziariaall'associazione richiedente.

Consigliamo di verificare nel modulo rilasciato dagli Enti gestori l’elenco esatto e la pre-cisa descrizione dei documenti necessari. In ogni caso la domanda di iscrizione deve as-solvere l’imposta di bollo (euro 14,62), a meno che l’associazione richiedente non sia unsoggetto esentato ai sensi del d.p.r. 642/1972 o ai sensi del D.Lgs 460/1997. Circa lamodalità di presentazione (posta ordinaria, raccomandata, consegna a mano) consi-gliamo di accertare presso l’Ente gestore le modalità accettate.

Qualora un’associazione presenti i requisiti per iscriversi al Registro Nazionale APS puòscaricare il modulo di iscrizione alla pagina web www.solidarietasociale.gov.it/Solida-rietàSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/Registro/La richiesta di iscrizione al Registro Nazionale APS va presentata unicamente a mezzoraccomandata con avviso di ricevimento.

La normativa del Piemonte ha individuato14 settori di attività in cui un’APS può operare.Detti settori sono raggruppati – a soli fini statistici – in quattro macro-aree:

5.6 Una volta presentata la domanda cosa succede?I responsabili delle strutture regionali e provinciali competenti provvederanno all’iscri-zione nell’apposita sezione, regionale o provinciale, entro 90 giorni dalla data di pre-sentazione della domanda (in questo senso fa fede il timbro a data del protocollo da loroapposto). In caso la documentazione prodotta risultasse incompleta o con delle anomalie verrà ri-chiesta un’ integrazione della documentazione. In questo caso il termine di 90 giorniviene interrotto.L’iscrizione o il diniego vengono comunque notificati all’associazione richiedente dallastruttura regionale o provinciale competente, che può in qualsiasi momento verificarela veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

welfare - integrazione sociale - impegno civile - tutela e promozione dei diritti

patrimonio ambientale e naturale - protezione civile

cultura - istruzione - ricerca - formazione - tradizioni locali

turismo - attività sportive - attività ricreative

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I benefici

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5.7 Quali variazioni l’associazione è tenuta a comunicare una volta iscritta?Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro Regionale APS, l'associazione è obbligata a co-municare, entro 90 giorni, pena la cancellazione dal registro medesimo, le modifica-zioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni discioglimento. Vanno altresì comunicate le variazioni relative ai componenti del consigliodirettivo.

6. BENEFICI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO APS

Di seguito vengono illustrati i benefici che derivano dall’iscrizione al Registro RegionaleAPS, suddivisi in agevolazioni fiscali, fonti di reddito, rapporti delle APS con le istituzioni.

6.1 Agevolazioni fiscali• IRAP

Una APS che svolga esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel casoin cui siano presenti le seguenti voci di spesa: retribuzioni corrisposte al personaledipendente; compensi corrisposti per incarichi di collaborazioni a progetto (redditiassimilati a lavoro dipendente); compensi corrisposti per attività di lavoro autonomooccasionale. Per gli enti che svolgano anche attività commerciale la base imponibileè calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali. Nelcaso in cui la APS abbia ottenuto la qualifica di Onlus l’aliquota passa da 3,9 a 2,251.

• IRES Le APS sono soggette ad Ires per gli eventuali redditi fondiari (immobili dati in lo-cazione o utilizzati diretta mente), di capitale (quando non è tassato alla fonte), diimpresa e per i redditi diversi. Per le APS non sono comunque considerati proventicommerciali le quote ed i contri buti associativi.

Inoltre sono previste le seguenti agevolazioni:a) Non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di rac colte pubbliche effettuate

occasionalmente;b) Non sono tassati i contributi ero gati dalle amministrazioni pubbliche per lo

svolgimento di attività conformi ai fini istituzionali, realizzate in convenzione o inregime di accreditamento;

c) Non sono tassati i corrispettivi riscossi per prestazioni di servizi ai soci ed ai loro

1 Le APS iscritte nei registri non sono Onlus di diritto e pertanto qualora abbiano i requisiti previsti dalla normativasulle Onlus ed inten dano godere dei relativi benefici dovranno agire come qualsiasi altra associazione inviandola relativa comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I benefici

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familiari conviventi, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court; que-sto vale anche per i corrispettivi versati da altre associazioni e loro tesserati chesvolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno partedi un'unica organizzazione locale o nazionale;

d) Non sono tassate, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, le sommi-nistrazioni di pasti e bevande. In questo senso è il sindaco che concede un'au-torizzazione temporanea valida solo nel periodo di svolgimento dellemanifestazioni e per i locali o gli spazi in cui queste avvengono. Condizione ne-cessaria è che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli eser-centi commerciali.

e) Non viene tassata l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, che le APSpossono svolgere solo in favore dei soci. Permane inoltre l’obbligo di stipularepolizze assicurative per i partecipanti.

• IVA L’APS che realizzi esclusivamente attività istituzionale non è soggetta a formalità fis-cali. Solo nel caso in cui svolga operazioni considerate commerciali diviene soggettopassivo d’imposta; pertanto deve, una volta richiesta la partita Iva, tenere la relativacontabilità e presentare la dichiarazione annuale.

• TRIBUTI LOCALIGli enti locali, qualora non si trovino in condizioni di dissesto finanziario, possono de-liberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. I.C.I., Ta.r.s.u.,) a favore delle APS.E’ necessario verificare caso per caso se il Comune, la Provincia o la Regione ab-biano disposto riduzioni particolari in favore delle APS.Ad esempio si prevede che gli immobili (se di proprietà) destinati esclusivamenteallo svolgimento di attività istituzionali da parte di enti non commerciali siano esen-tati dall’Ici. Nel caso di immobili non di proprietà il beneficio si può trasferire al pro-prietario (rimane a discrezione del singolo comune non estendere taleagevolazione).

• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Quote e contributi corrisposte ad Associazioni di Promozione Sociale per accederea manifestazioni da queste organizzate, non concorrono alla formazione della baseimponibile, ai fini dell’imposta.

• BOLLO E REGISTRO Le APS sono soggette alle imposte di bollo e registro a meno che non siano Onlusiscritte all’omonima Anagrafe

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6.2 Fonti di reddito• 5 PER MILLE

La legge finanziaria 2008 rinnova il sostegno alle APS tramite devoluzione del 5per mille dell’imposta sui redditi.

• EROGAZIONI LIBERALILe liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti al-l'Ires in favore di APS iscritte nel Registro Nazionale APS sono deducibili dal redditocomplessivo del soggetto erogatore sino al dieci per cento del reddito complessivodichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (art.14, Legge80/2005) Per usufruire del beneficio, le APS devono tenere le scritture contabili eredarre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documentoche rappresenti adeguatamente la propria situazione patrimoniale, economica e fi-nanziaria. Inoltre esse sono tenute a conservare la documentazione relativa aisoggetti eroganti e alle rispettive erogazioni. In alternativa al meccanismo della de-ducibilità, chi effettua la donazione può scegliere di detrarne il 19% dalle impostedovute, per un importo non superiore a ! 2.065,83. (art.15, D.P.R. 917/86 -T.U.I.R.)

• IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI Le APS risultano esenti da tale imposta.

• CONTRIBUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHELa Regione e le Province possono concedere contributi alle APS per incentivare gliinvestimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statu-tarie oltre che per diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei principi ispira-tori dell'associazionismo. In ogni caso le APS possono beneficiare dei contributiprevisti dalle diverse normative di settore. Per quanto concerne il trattamento fiscaledi tali contributi, si rimanda al paragrafo sull’esenzione Ires.

6.3 Rapporti con le istituzioni• CONCESSIONE DI BENI PER ATTIVITÀ SOCIALI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le amministrazioni, statali e locali, possono:a) Concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immo-

bili di loro proprietà alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. LeAPS sono ammesse ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste peri privati per dotarsi delle attrezzature necessarie alla gestione degli immobili,anche mediante l’accesso al credito agevolato;

b) Autorizzare le APS all’utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per manife-stazioni e iniziative temporanee. In occasione di tali eventi, il sindaco può con-

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cedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande,a condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli eser-centi commerciali.

• CONVENZIONI La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni conle APS iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale. Verificati i presupposti dicontinuità e qualità delle prestazioni erogate dall’APS, l’ente (partner) provvede al rim-borso delle spese concordate, ove documentate. “Gli enti pubblici possono con-cedere finanziamenti sotto forma di contributi o convenzioni che, secondo l’oggettodell’attività, possono comportare rimborsi spese o riconoscimenti di corrispettivi”(DGR n. 79-2953 del 22/05/2006 –Titolo I art.2).Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, elemento essenziale della convenzione,sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione, tramite la pro-cedura di rimborso degli oneri all’APS.

• ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO Secondo la normativa nazionale, le APS godono in materia creditizia e fideiussoriadel trattamento riservato alle cooperative e ai loro consorzi, qualora abbiano stipu-lato convenzioni con le amministrazioni pubbliche. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestatie per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. La Regione Piemonte costituirà un fondo rotativo, gestito da Finpiemonte S.p.a., fi-nalizzato all'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti relativi all'acquisto,costruzione, ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie,nonché al loro adeguamento alle norme sulla sicurezza. Tale finanziamento vieneerogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.a..Inoltre la Regione Piemonte costituirà un fondo di anticipazione, gestito anch’essoda Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attiv-ità statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesadi ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo. Alladata di pubblicazione della Guida i due fondi non risultano ancora costituiti.

• FONDO EUROPEO Il Governo, d’intesa con le Regioni, favorisce l'accesso delle APS al Fondo socialeeuropeo e ad altri finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degliStati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • I benefici

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6.4 Altri benefici e obblighiAccanto a queste agevolazioni ci sembra opportuno ricordare ancora alcuni aspetti par-ticolarmente funzionali per le APS.La legge 383/2000 sancisce il principio della responsabilità sussidiaria nei confrontidegli amministratori di un' APS. Questo vuol dire che il terzo creditore si dovrà rivalerein primo luogo sul patrimonio associativo e, solo laddove fosse insufficiente, sul patri-monio personale di chi ha agito per l'associazione.Per quanto riguarda la conservazione dei documenti la norma precisa che le APS devonoconservare per almeno 3 anni la documentazione relativa alle entrate, indicando i sog-getti eroganti. Sono escluse però le quote ed i contributi degli associati, i proventi dellecessioni di beni e servizi, le iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento(quali feste e sottoscrizioni anche a premi), le altre entrate compatibili con le finalità so-ciali dell’associazionismo di promozione sociale.Le APS hanno inoltre la possibilità di accedere al servizio di radiotelefonia pubblica perla trasmissione di messaggi di utilità sociale ed è a loro stata estesa anche la disciplinasul diritto all'informazione e all'accesso ai documenti amministrativi.

Beneficio Descrizione

Legge 398/1991 •regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva • semplificazioni da un punto di vista contabile-fiscale

Quote e contributi •non tassabili Ires in quanto non considerati proventi commerciali

Ires •esenzione sui fondi ottenuti tramite raccolte pubbliche occasionali • esenzione sui contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni•esenzione sui corrispettivi riscossi per prestazioni di servizi ai soci•esenzione sulle somministrazioni di pasti e bevande e sull’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (se riferiteai soli soci)

Tributi locali •riduzioni particolari a discrezione del singolo ente non in dissesto finanziario•esenzione dall’Ici per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali

Imposta sugli •esenzione sulle quote e i contributi corrisposti alle APS che organizzino manifestazioniintrattenimenti

5 per mille •possibilità di devoluzione alle APS

Erogazioni liberali •detrazioni Ires/Irpef con limiti massimi (10% del reddito dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro)

Successioni •esenzione dall’imposta

Convenzioni • facoltà di stipula con enti locali ed altri attori pubblici previa iscrizione al Registro APS da almeno sei mesi

Beni mobili e immobili •utilizzo gratuito in caso di manifestazioni temporaneedelle amministrazioni •utilizzo eventualmente gratuito nel caso di svolgimento dell’attività istituzionale

Fondo Sociale •agevolazioni per l’accesso al Fondo e ad altri finanziamenti comunitari (con possibilità di prefinanziamento)Europeo

Credito agevolato •accesso alle forme di agevolazione previste per le cooperative

Privilegio sui crediti •riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili del creditore

Fondo nazionale • istituito per fornire sostegno finanziario alle iniziative di formazione ed ai progetti elaborati dalle associazioni per iscrittel’associazionismo

Fondo regionale • finalizzato all’anticipazione dei contributi degli enti locali per la realizzazione dei progetti (al momento non attivato)di anticipazione

Fondo regionale • finalizzato all’abbattimento dei tassi di interesse sugli investimenti in fabbricati sede delle attività statutarie rotativo (al momento non attivato)

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APS • Associazioni di Promozione Sociale • APS e OdV

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7. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONIDI VOLONTARIATO: DUE REALTÀ A CONFRONTO

Sia le APS sia le organizzazioni di volontariato appartengono al mondo degli enti senzascopo di lucro (enti no profit) ed hanno in comune finalità di utilità sociale.Entrambe sono regolate da leggi-quadro statali (Legge 266/1991 “Legge quadro sulvolontariato” e Legge 383/2000 “Disciplina della associazioni di promozione sociale”),e da leggi regionali attuative (per il Piemonte la L.r. 38/1994 per il volontariato e la L.r.7/2006 per le APS). Dette normative presentano molte similitudini ma anche peculiaridifferenze.Quello che proponiamo di seguito è un possibile criterio di distinzione tra le associazionidi promozione sociale e le organizzazioni di volontariato. il criterio è stato fatto propriodalla Regione Piemonte attraverso la Circolare n. 3/CLT del 20 novembre 2006.

Le associazioni di promozione sociale, oltre quanto previsto dalla legge statale383/2000 e dalla legge regionale 7/2006, sono caratterizzate in via prevalente dalla lo-gica della reciprocità e del mutuo aiuto, che si può esprimere sia attraverso un’azionedi tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei diritti dei propri soci, sia attraversoattività di servizio rivolta a propri soci o a terzi. Le associazioni di promozione socialesvolgono la loro attività avvalendosi dell’impegno volontario, libero e gratuito dei proprisoci e, solo nel caso di particolare necessità, possono procedere all’assunzione di per-sonale e all’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri asso-ciati. Le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dalla legge statale266/1991 e dalla legge regionale 38/1994 e sue successive modificazioni e integra-zioni, sono caratterizzate dalla logica della gratuità e della solidarietà nei confronti disoggetti esterni all’organizzazione, che, secondo lo specifico settore di intervento, si puòesprimere sia attraverso un’azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela deidiritti dei cittadini (volontariato d’advocacy), sia attraverso la realizzazione di risposte re-lazionali d’aiuto e di sostegno a bisogni nuovi ed emergenti, sia con interventi diretti diservizio alle persone. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediantei propri soci, che non possono essere retribuiti, ma semplicemente rimborsati in con-formità a spese documentate; esse possono ricorrere all’assunzione di personale e al-l’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo da parte di terzi esclusivamente nei limitistabiliti dalla legge e per qualificare e specializzare la propria attività.Rammentiamo, inoltre, che le OdV sono considerate ONLUS di diritto (se iscritte negliappositi Registri regionali del volontariato) mentre le APS lo possono essere solo seiscritte all'anagrafe Onlus secondo le modalità previste (perciò, per semplificare, se ope-rano a beneficio di categorie “svantaggiate” e, comunque, in uno dei settori d’attivitàespressamente indicati dal decreto legislativo 460/1997).

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