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Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

Date post: 26-Mar-2016
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Una guida in cui sono stati presi in considerazione ammortizzatori sociali ( Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; messa in mobilità ed indennità; ammortizzatori sociali per i precari nella manovra anticrisi; indennità di disoccupazione in caso di licenziamenti individuali e collettivi) e le specifiche misure dei differenti settori ( edilizia, agricoltura, etc); e nella quale sono stati riportati i più recenti dispositivi normativi, frutto di una legislazione in continua evoluzione e i maggiori riferimenti giurisprudenziali. Una guida che indica strumenti di supporto e percorsi di ripresa. nell'augurio che anche grazie al contributo di una incessante e pervasiva attività sindacale, la complessiva tenuta delle nostre aziende industriali si protragga ancora, fino ad una auspicabile inversione di tendenza che ci tiri fuori dalle attuali difficoltà. Buon lavoro. Giovanni Condorelli Segretario regionale UGL SICILIA
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ffiw4 Gassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti Guida alla gestione delle crisi occupazionali
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Gassa Integrazione Guadagnie Licenziamenti

Guida alla gestione delle crisioccupazionali

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

PRESENTAZ!ONEI numerosi mesi di contrazione produttiva, dovuta aila crisi economicaattualmente in corso, hanno oetermiÀàtà un ricorso massiccio ad interventifl|1t9g19zione.sarariare, quari rà-óas.u iitòg,uiiór;cr;;é;idroinaria e rauassa Integrazione Guadagni straordinarià, soprattut to per cr is i aziendare.Del resto, i dati diffusi _da Eurostat e rstat ci.dicono che è ancora presro per:!p:':qp ra suardia oi trontòìiià;;Éì-ò .r óéio,i,ài" o"éji?àu, nesativioella stessa sui liveili.occ^up^azionari (tasso di bisoccupazióié óari ar g,ro/o, ilp iù elevato dal gennaio tgégt.Tali dati indicano,

- pertanto,, r'esigenza. di un urteriore sforzo peraccompagnare.e accelerare la r ipésa incent ivàndi '" i ,o"óóupazione deilavoratori ed evitando un eccessivo froùngamento deila cassalntegrazione

:^*1,1 d isoccupazione. -ouesti sóÀ;- obióiii"i ói.,"""à"." ffirsesu ito conenergra, cosi come ir raf forzamento del le misure introdot ie per ra pr imavotta a tuteta dei ravora-rori precari per i quati Àó; ;"'t; ';;;,iJntutu

'entiràe ra durata der sostegno ra reddito, ma'è importante fare in modo che rauna tantum divent i strut turare, in attesà che, passata ra cr isr, s i possacominciare a ragionare su una riiormà'Jegrt ammorftzzatori sociarr.Rifondare i l mercato con regore e controi l i precisi , che sarvaguardino i dir i t t ied it benessere dei tavoraro"ri e. paraléiàmà;i;, j;;;l;ó it"r""#imenro e tosviluppo det ressuto imprenoítòrìui"-5 una neòessiitl;g;;i; che devecoinvolgere tut t i , in modo responsaoiteL ie"onoo re proprie possibir i tà.Anc.he,.11 .questo cas.o, ra .posizione deila UGL è queila di rivendicare racentra I ità i nsopprim ibil" {"li gry r iziaaónà sinoìca ré neii,.i.o,.n pu g na re retrasformazioni sociari deil'eòonomia attraverso strumenti e azioni,.r"ili"îi:î,'*

e di sosresno per te impreie, per. i tauoràioi"à p"r. te toro:t In questo quadro che si col loca la presente Guida al la Gest ione del le cr is il?:y!^1tl,o_"uti: quate

_utite riferimento per tà leatizìait;;";; azioni diInîormazrone, viqiranza e, neg.ozìazione a cura oetta i t iut iuia i inoacate infavore dei tavoraiori a rischio ÉiaÉ;;;;p;rilne ed escrusione sociafe.

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Guida alla gestione delle crisi occupazionali

Gítndspmtdena

i È Cil6 Có-slirúi ó?ì; li Éi iil'"l''óiti ;iói; Éé iiti'fi i;,í; n i;i; il"'ió'ó ià i'ìà ii?i Ti anche per cause non riconducibili alla forà maggiore, ma individuate in ii anche per cause non r iconducibi l i a l la forza maggiore, ma individuate in i: quella che ha voluto definire come una mera difficultus (Corte Cost. 2 i! dicembre 1991 n. 439). Con riferimento al requisito della temporaneità, lo :

stesso deve essere inteso nel senso che la situazione di crisi da cui I

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

ASPETTI COMUNI ALLE INTEGRAZIONIORDINARIA E STR/AORDINARIA

ErogazioneI datori di lavoro che si awalgono degli interventi (tanto ordinari chestraordinari) di integrazione salariale devono versare un contributoaddizionale calcolato in percentuale sull'importo delle integrazioni stesse. llcontributo addizionale non è dovuto quando le cause che hannodeterminato il ricorso alla CIG sono considerate "oggettivamente nonevitabi l i " .Una volta autorizzato l' intervento, I'erogazione dell' integrazione salarialeviene materialmente effettuata dal datore di lavoro che recupererà lesomme anticipate attraverso il conguaglio con I'importo dei versamenticontributivi dovuti all ' lNPS. Con il messaggio n. 33753/2005, l 'INPS haconfermato la possibilità di pagamento diretto ai lavoratori aventi diritto daparte degli uffici locali INPS, spesso prevista dalla contrattazione collettiva,quando le aziende interessate dalla sospensione o dalla riduzione dell'orariodi lavoro ne facciano richiesta sulla base di situazioni di insolvenzariconducibili alla sottoposizione dell'azienda, a procedure concorsuali o allacessazione dell'attività o ad una comorovata crisi finanziaria dell'aziendastessa.Se la domanda di CIG non viene accolta, gli importi anticipati dal datore dilavoro. a titolo di integrazione, saranno considerati retribuzione a tutti glieffetti.

Nota bene

I 'iàilóiióàtilÀd'ài'&ilà?n'oi' siri'îÀì;'#ii'ààit'ill'ì;'U'!G'ú;;k;;".';àî'ij rqpporto di lavoro subordinato, nonostante il rapporto stes3o permanga igiuridicamente sussistente ed efficace. Le prestazioni connesse al rapporto :sono destinate ad essere nuovamente ripristinate alla ripresa dell'attività !produttiva aziendale.

scaturisce I'interruzione dell'attività produttiva deve risultare assolutamente icongiunturale e deve rendere ràgionevolmente prevedibile la ripresa i: congrunturale e deve rendere ragionevolmente prevedibile la ripresa i

: dell 'attività produttiva stessa e la conseguente riammissione in azien<ja dei I! lavoratori sospesi (Cass. 14 febbraio 200'l , n. 2138). :t r r r r r r r r r r r r r r ' r r r r i r r r r r raar r a! r r r r .aar rrrr r r r . r r : a r i r r r I r I r r r r r r l

Noúa bene-

I I r a a a a a a I t a t I t r I l a a t I l a a r a I l a t a t a t r a a r a t I r r I r a r r a r a a a r a r I r r r a | |

-i La Cassa integrazione ordinaria non viene concessa se gli eventi si :i presentano regolarmente nel tempo, come nel caso di aziendé soqqette a :; frequenti riduzioni della produzione (ad esempio, le aziende calzà[uriere) i: dovuti a necessità tecniche ricorrenti, a fisiologicì cali delle vendite o al tipo ii ,9 l l . . . " l lqr . i .o, lg. . . . . , . . , . , . , , r*r r . r . . . r r r . r r . r . r , , , . . . . , . . . . . . . . . j

La Gassa Integruzione Guadagni Straordinaria{crGs}È straordinaria quando l'azienda deve f ronteqqiare processi diristrutturazione aziendali prolungate nel tempo - (cambiamento ditecnologie), riorganizzazioni (cambìamento dell'organizzazione aziendale),riconversioni (cambiamento dell'attività) o in caso di crisi aziendale. Inoltre.l' intervento straordinario può essere richiesto anche a seguito di fallimento,concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa eamm inistrazione straordi naria.Viene concessa per un periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria, in virtùdella gravità degli eventi che la giustificano. Per finanziare la Cassaintegrazione guadagni straordinaria è previsto anche l'intervento dello Stato.

! Se I'impresa fallisce o è nell' impossibilità di pagare per ragioni di ordine i! finanziario, ìl pagamento è effettúato direttamenté dall' lNPs. in questo caso i: l lfl i lrìztano,_tr.pagamenro e erretlualo otrellamenle oafl i l\rù. In queslo caso :: i l curatore fallimentare o i lavoratori interessati devono presentare apposita iI domanda alla sede INPS che ha rilasciato il prowedimento di ammissione !I a l la ClG. :I r . . r r r . r r I r . r r r ! r I r r . r . r r r r r r l

Ouanto spettaL'importo dell' integrazione salariale è pari all '80o/o della retribuzionecomplessiva che di fatto sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoronon prestate, comprese tra le zero ore ed il l imite dell'orariocontrattualmente stabilito e, comunque, mai superiore alle 40 oresettimanali (art.2legge n.223/1991). L'ammontare deve essere poi ridotto

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! mensile che è soggetto a rivalútazione annuale (articolo unico legge .n.i lzzl tgeOl. La leggé-n.2231 1991 (art . 14, comma 1) precisa, infatt i , chei esiste un limite-massimo all' importo del trattamento. Tale limite vienei mutuato (per r invio) dal la discipl ióa dei valor i massimi previst i rn mater ia dii trattamenio integrativo per ld cassa integrazione guadagnr_straordinariai Oatta legge n. 421f l980 (come modif icato dal lart . 1, comma 5, del la legge: n. a51l ié94). Dal l '1 gennaio 2008 la r ivalutazione, f issata dal la legge n.: 427í980 nell80%

-dell'aurnento derivante dalla variazione annuale

i del l i indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famigl ie degl i operai e deg. l ii impiegat i , e elevata al 100% del l 'aumdnto del medesimo indice (art ' 1. ,| ^^^*^ .1 laaa^ ^

qA1 t .^^a\ | ^^. ;^. l i . l i -^onanoi^na

har i a l ra l i Àcoinm"a 2t, tegge n.247l2OOl). I per iodi di sospension-e.per iqual i èammessa l ' integrazione salar iale sono r iconosciut i d 'ut t ic io, e per unmassimo compiessivo di 36 mesi dell' intero rapporto assicurativo dellavoratore, al fiÀe del conseguimento del diritto alla pensione di .invalidità, divecchiaia e per superstiti." ll contributo figurativó relativo. ai periodi disosoensione è cal iolato sul la base del la letr ibuzione cui l ' integrazione

Guida al la gestione del le erisi occupazional i

di una percentuale pari al 5,54o/o (corrispondente all 'aliquota contributiva acarico degl i apprendist i , 1 ' gennaio 1998).

Rìferimentí! rarralrrarata!arr larr l r ratrrarraatrralrrarrralrrr r r r raararr t

i La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo i

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Assenze dal lavoroVi sono periodi per i qual i non è previsto i l pagamento del l ' integrazionesalar iale: infortunio, materni tà, malatt ia, scioperi , ecc.In alcuni dei casi appena elencat i , i l t rat tamento di integrazione salar iale èsost i tui to da un'al tra prestazione a car ico del l ' INPS (ad esempio, l ' indennitàdi maternità per i perio_di di gravidanza e puerperio).

Diritti e doveri dei lavoratori in GassaintegrazioneDurante i l per iodo di godimento del l ' integrazione salar iale, s ia ordinaria chestraordinaria, al lavoratore non è concesso di prestare la propria attivitàlavorativa con contratto di lavoro subordinato o anche come autonomo.l l D.L. n. 86/1988 (convert i to nel la legge n. '160/1988), appl icabi le sia al laCIGO sia al la CIGS. ha orevisto che i lavorator i che in tale oeriodo sidedichino ad attività di lavoro subordinato od autonomo. non hanno dirittoa percepire il trattamento per le giornate lavorate (art. 8, commi 4 e 5, D.L.n.86/î9BB\.ll lavoratore conserva, però, il diritto a percepire il trattamento allacessazione delle suddette attività lavorative. Pertanto. nei oeriodi inoggetto, i l d ir i t to al l ' integrazione si sospende per r iprendere'ad avereeff icacia all 'esaurimento delle attività lavorative. Tuttavia. oerché illavoratore conservi il diritto a percepire I' integrazione salariale allacessazione delle attività lavorative, è necessario che lo stesso proweda adinformarne preventivamente l'INPS (D.L. n. 86/1988).In caso di comunicazione preventiva, il pagamento viene soltanto sospesoper tutta la durata dell'attività lavorativa. In alcuni casi è prevista lapossibi l i tà di cumulare parzialmente l ' integrazione salar iale con laretribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro.In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavorodipendente è inferiore all ' integrazione salariale (riferita ad un lavorodipendente a tempo pieno), i l lavoratore r iceverà una quota di integrazionepari alla differenza tra i due importi (incumulabilità relatÌval. Se l' integrazionesalariale deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavorodipendente è a tempo pieno, l ' incumulabilità sarà totale (ciò significa chenon percepirà I ' importo del la CIG). Sarà relat iva, invece. se anche i lsuccessivo lavoro è a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferioreal l ' importo del l ' integrazione salar iale; sarà interamente cumulabi le se lanuova attività part-time si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche ilreddito da lavoro autonomo può essere cumulato oarzialmente conl ' integrazione salar iale.Inf ine, i l lavoratore in CIGS perde i l d ir i t to al l ' integrazione nel caso in cuirifiuti un'offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificatomotivo oppure rifiuti difrequentare corsi diformazione e aggiornamento.

salariale si riferisce (art. 3 D.Lgs. n. 16411915).

! Per il periodo in cui riscuote l'integrazione salariale, il lavoratore ha diritto,i se r icbrrono le condizioni, a peróepire anche gl i assegni per i l nucleoI familiare.

Calcolo dell'integrazionePer il calcolo dell' integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementiessenziali della retribuzlone. ossia :. paga base per gl i operai e st ipendio base per gl i impiegat i e i quadri ;. indennità di cont ingenza;. aumenti per iodici di anzianità (che cont inuano a maturare ancne

durante i l per iodo di CIG);

' aumenticontrattual i .A ouesti se ne possono aooiunqere altri elementi aCCesSOri, sempre checostituiscano elementi f issi?il la -retri buzione, q ual i :. maggiorazioni di turno;. indennità di trasferta;

' indennità di mensa;

' indennità di cassa;. indennità di trasporto.L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutatoannúalmente in ba3e al le var iazióni del t ' indice dei prezzi al consumoaccertate dal l ' lstat .

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

I contributi figurativiPer i periodi di sospensione dal lavoro o di lavoro ad orario ridotto(nell'ambito della cdssa integrazione ordinaria o straordinaria) sqnqriconosciuti i contributi figurativi. Si tratta di contributi "fittizi' riconosciutiaqli assicurati per periodi óurante i quali non c'è stata attività lavorativa e dicónseguenza non c'è stato il versamento dei c_ontributi obbligatori. Ouestiultimi éono accreditati automaticamente dall'INPS senza bisogno, quindi, dialcuna domanda da parte del lavoratore. Le settimane in cui il lavoratoreriscuote l' integrazione salariale sono, quindi, riconosciute utili per:

' i l diritto e il calcolo della pensione (compresa quella di anzianità);. I 'assistenza sanitaria per il cassintegrato ed i suoi familiari.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

LA CASSA INTEGR/AZIONE GUADAGNIORDINARIA

1a Cassa lntegrazione Guadagni OrdinariaL'intervento ordinario della cassa integrazione è attualmente disciplinatodal la legge 20 maggio '1975, n. 164, e dal l 'art . 14 del la legge 23 lugl io 1991,n.223.

A chi sp€{faL'integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori che appartengono alleseguenti categorie:. operai (qualunque sia la qualifica rivestita);. intermedi;. impiegati (amministrativi e tecnici);. quadri ;. soci di cooperative di produzione e lavoro;. lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole

soggette alla Cassa Integrazione;

' lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento.disoccupati di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di mobilitàecc.) .

A chi non spettaL'lntegrazione salariale ordinaria non spetta a:. dir igent i ;. lavorator iadomici l io:. apprendist i ;r pefsonsle religioso;. autisti dioendenti addetti esclusivamente al servizio oersonale del

t i to lare del l ' impresa o del la sua famigl ia;. lavoratori dei oorti.

Le aziende interessateLe aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenereai seguenti settori:. imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei

lavoratori occupati);. società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;. industrie boschive, forestali e deltabacco;

t . t

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r cooperat ive agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano ecommercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavatiprevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura edal l 'a l levamento del best iame;

. imprese addette al noleggio ed al la distr ibuzione dei f i lm, imprese chesvolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;

. aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quantoclassif icate industriali ;

. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

' aziende che operano nei settor i del l ' instal lazione di impiant i , ancheferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere dinatura edi le e non solo di "r i f in i tura" di opere già costrui te.

Le aziende escluseSono escluse le seguent i t ipologie di aziende:. aziende art igiane appartenent i a settor i diversi da quel lo edi le e lapideo,

che non facciano parte del l ' indotto;. imprese del terziar io;. imprese di navigazione mari t t ima, aerea ed ausi l iar ie del l 'armamento;. imprese di spettacol i ;. imprese esercent i la piccola pesca e la pesca industr iale;r cooperat ive, gruppi, compagnie e carovane di facchini , portabagagl i ,

barocciai e simi l i :. imprese industr ial i degl i ent i pubbl ic i anche se municipal izzate o del lo

Stato:. aziende speciali (ex municipalizzaîel trasformate in s.p.a. il cui capitale

sia interamente pubbl ico.

Settori di applicazione dell'intenrento ordinarioL' intervento ordinario r isul ta, oggi, appl icabi le solo al settore industr iale, conesclusione del settore edi l iz io, e per cooperat ive agricole e zootecniche.Essa ha costituito, e costituisce ancora oggi, l ' intervento più richiesto. lltrattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni è assicurato ailavorator i avent i la qual i f ica di operai , di impiegat i e di quadri , assunt i atempo indeterminato o anche a tempo determinato, nonché ai lavorator i atempo parziale e a quelli in periodo di prova, ai lavoratori con contratto diinserimento, quelli con contratto a lavoro ripartito, oltre ai soci e aidipendent i del le cooperat ive, sono esclusi i d ir igent i e gl i apprendist i .

Gasi paÉicolariNel settore edilizio e lapideo la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria èregolata da particolari disposizioni, data la specificità del rapporto di lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Le aziende interessate sono in genere quel le tenute ad appl icare i lcontratto collettivo Nazionale del settore edile ed affini, comprese quellenazional i che eserci tano l 'at t iv i tà nel l 'ambito del l 'Unione Eurooea o in al tr istati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale (purchésiano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano).Sono considerate appartenenti al settore lapideo le seguenti attività:r escavazione, segatura e lavorazione di marmi, travertino, tufi, ardesia,

pietre silicee e calcaree, pozzolana, pomice, arenaria, trachite;. lavorazione di selci ;. produzione di granulat i , cubett i , polver i e simi l i , p ietrame, pietr isco,

sabbia, ghiaia (compresa l 'estrazione), marmi legat i in blobchi conrestne;

. aziende industriali che svolgono attività mista di escavaztone elavorazione:

. artigiane che svolgono la stessa attività, sempre che la lavorazione siacollegata all 'attività di escavazione.

La CIG interviene a seguito di :r sospensione .o riduzione dell'attività causata da intemperie stagionali

(precipitazioni, gelo, vento, temperature particolarmente'elevate, Àebbiao foschia tal i da compromettere la vis ibi l i tà);

. eventi diversi da quelli meteorologici, di natura transitoria, e nonimputabi l i a l datore di lavoro o agl i operai , ad esempio: la f ine del lavoroo la fine della fase lavorativa.

Gome si ottiene,Per poter accedere al beneficio dell' integrazione salariale, l ' imprenditoredeve attivare una particolare procedura che è caratterizzata da due fasifondamentali:. fase di consultazione sindacale (sono escluse da ouesta fase le aziende

dei settor i edi le e lapideo);. fase amministrat iva successiva presentazione di una domanda di

ammissione al t rat tamento indir izzata al l ' l NPS.La prima prevede che l' imprenditore consulti preventivamente leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle

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cause della sospensione o della riduzione dell'attività e sul numero deilavoratori i nteressati.Su domanda di una del le part i può seguire un esame congiunto del lasituazione.L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10per le aziende f ino a 50 dipendent i .Successivamente. i datori di lavoro devono presentare la domanda diammissione al trattamento, pena la decadenza, entro 25 giorni dalla fine delperiodo di paga in corso nelia settimana in cui è iniziata la sospensione o lariduzione del l 'attività lavorativa.La domanda deve essere indirizzata alla sede provinciale INPSterritorialmente competente (arf. 7 D.Lgs. n. '164/1975). All'atto dellapresentazione della iichiesta di integrazione salariale, sia ordinaria chebtraordinaria, l ' impresa dovra dare cbmunicazione dell'esecuzione .degliadempimenti impbsti dalla legge in materia di consultazioni sindacali (art. 5.comma 7, D.Lgs. n. 164/19751.-Si precisa che la mancata prese.ntazione, neitermini, della óomanda da parte dell' imprenditore produrrà I'obbligo per lastessa impresa di farsi carióo dell' integrazione salariale nell' ipotesi in cui laSteSSa non sia totalmente o parzialmente concessa a causa della omessa otardiva presentazione della domanda (aft.7, comma 3, D.!Ss. n. 164/19751.lnoltre,'qualora la domanda sia presentata in ritardo .rispetto. ai terminiindicati dalla legge, l 'eventuale trattamento d'integrazione salariale nonpotrà aver luogo fer periodi anteriori di un_a settimana rispetto alla data dibresentazionelart. T, comma 2, D.Lgs. n. '164/1975).

Nell'Allegato alla guida sono riportati alcuni esempi di scadenza deiterminiper la -presenta-zione della' domanda di concessione della CassaIntegrazione Guadagni.

Goncessione del tralfamentoLa concessione del trattamento di integrazione salariale è disposta dallastessa sede provinciale INPS, previa deliberazione di una CommissioneProvinciale cóstituita presso l' lNPS, nominata con decreto del Direttoredel l 'Uff ic io Regionale'del Lavoro. Tale Commissione è composta. daldirettore dell'UÍficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione,che la presiede, da un funzionario dell' lspettorato Provinciale del Lavoro, datre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavorodell' industria tutti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali dicategoria più rappresentative operanti nella provincia.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

J.. . r . r r r r r r

: Tali ricorsi debbono essere proposti entro 30 giorni dalla data dalla delibera :! e possono proveniràìil"d';5 ilrtii'àéi"ri,Yólri prri".,ilí,.'rti ane sedutei del la Commissione. In questo caso, perché- i l i icorso'sia legi t t imo, è; necessario che, nel corso della votazione, il ricorrente abbia motivato il

proprio dissenso chiedendone anche l ' inser imento a verbale. La decisionedel Comitato ha valore di definitività.Dopo questa fase, nel caso in cui il ricorso sia respinto (in modo espresso o :con silenzio-rifiuto), il datore di lavoro può adire il Tribunale Amministrativo io ricorrere al Capo dello Stato. ll procedimento può concludersi con unprowedimento formale o con i ls i lenzio-r i f iuto (dopo 180 giorni) .

vero e proprio diritto allintervento del trattamento integrativo. Alla luce di iquesta ricbstruzione, la Corte Suprema ha indicato-nel TAR lorgano igiudiziario competente a conoscere degli interessi legittimi ché si :eccepiscano lesi pr ima del l 'emissione del prowedimento concedente i

Per quanto concerne la competenza a conoscere e decidere delleI controversie in giudizio, la Corte di Cassazione ha chiarito che la stessa siaI suddivisa tra i l g iudice ordinario e quel lo amministrat ivo. Al pr imo

competono le controversie che vertano sulla lesione dei diritti dei lavoratori !o dei dator i di lavoro, potendosi r icondurre, i pr imi, al dir i t to al la percezione idel l ' inteqrazione salar iale e. i secondi. al dir i t to al r imborso dei le somme :del l ' integrazione salar iale e, idel l ' integrazione salar iale e, i secondi, al dir i t to al r imborso del le somme ianticipate ed erogate ai lavoratori. Tali diritti nascono solo successivamente ial l 'emissione del prowedimento amministrat ivo di concessione del la cassa iintegrazione guadagni. Pr ima di questo momento sono, invece, sussistent i i

i in capo ai soggett i coinvolt i essenzialmente degl i interessi legi t t i rni , in II quanto, pr ima del prowedimento di concessione. non è ident i f icabi le un !quanto, pr ima del p mento di concessione. non è ident i f icabi le un !

I (c91te_qq9:,1_Q1_s_t_{el 20 siusno 1eB7). irarrrr l r r ra l laaraarrr ! r ra l l rarrrrrrrr r r t t r rarrrrrr t tararrrrrrr i raarararrrrr t r r Ì

DurataL' lntervento Ordinario di Cassa Integrazione, per entrambi i casi discipl inat idal l 'art . 1 del la legge n. 16411975, è corr isposto per un periodo massimo di3 mesi continuativi per ogni unità produttiva, intesa come stabilimento,reparto o settore autonomo e non come impresa nel complesso. ll periodopuò essere prorogato, in casi eccezionali, fino a un massimo complessivodi un anno (arf. 6, legge n. î64|1975). L'impresa che abbia fruitodell' integrazione salariale per dodici mesi consecutivi potrà promuovere unanuova domanda per la stessa unità produttiva per cui è stata concessasolamente quando sia trascorso un periodo di almeno 52 sett imane dinormale attività lavorativa (an.6, commi2 e 3, D.Lgs. n. 164/îg7S). In ognicaso "l'integrazione salarÌale relativa a più periodi consecutivi non puòsuperare complessivamente la durata di dodici mesi in un biennio" (art. 6,commi4, D.Lgs. n. î64/19751.Nel caso in cui un'azienda ne usufruisca per periodi non consecut iv i , i lper iodo massimo di godimento è di 52 sett imane in un biennio.Per calcolare il periodo massimo, devono essere considerate sia lesettimane ad orario ridotto sia quelle di completa sospensione dell'attività.

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

L'ultimo comma dell'art. 6 stabilisce, tuttavia, che i limiti di tempo' di cui alterzo e quarto comma, non si applicano- in caso di evento "oggettivamentenon evitabile" (tranne che nel sefiore edile).ll Trattamento Ordinario di Cassa lntegrazione, ricollegato a situazionitemporanee di mercato che non pongano in dubbio la r ipresa del la normaleattivjtà produttiva viene, altresì, iomputato nel limite di tempo massimo difruiz ionà del l ' integrazione salar iale stabi l i to dal la legge n.22311991. Lart . ' l

comma 9 della -citata legge stabilisce, infatti, che 'per ciascuna unitàproduttiva i trattamenti stiaordinari di integrazione salariale n^on possono'avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nellarco di unquinquennio, indipendentemente dalle cause per c.ui sono. stati concessf'freci'sando che, '''a tale fine, si computano anch.e i. pgri.gdi.d.i,trattamento'ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dellattività produttivadeterminate da situazioni temporanee di mercato".

Ripreca dell'alfività produlflvaCondizione essenziale per la concessione dell' lntervento Ordinario Di Cassalnteorazione è che levento causale della necessità di ricorrere alla CassaInte[razione abbia carattere temporaneo e transitorio prevedendo,pertànto, la ripresa dell'attività produttiva.

A questo proposito è necessario chiarire che la ripresa dell'attivitàproduttiva rion'coincide con la riammissione al lavoro di tutti i lavoratorisospesi.Pertanto, I'eventuale licenziamento o le dimissioni di lavoratori che sianointervenuti al termine di un periodo di Cassa lntegrazione GuadagniOrdinaria non incidono sulla vaiutazione circa l'effettiva e regolare ripresadell'attività aziendale. Tuttavia, eventi di questo genere sono presi inconsiderazione ed analizzati in sede di verifica di successive richieste diammissione al trattamento da parte della stessa azienda, allo scopo diaccertare che i l icenziamenti ò le dimissioni di alcuni lavorator i nonnascondano. in realtà. s i tuazioni di esubero di personale.

Gonsultazione sindacalei ' r r r"rrr r r

i Là;f.'tiD.ié;.-;. -i047ìe75;-ùÀ i1Íó1imen1o sia all'intervento ordinario sia i

i all ' interventò straordinario, ha stabilito, infatti, che l' impresa che intendai r ichiedere l ' integrazione salar iale deve:: . nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, comunicare alle: rappresentanze sindacàii aziendali o, in mancanza, di queste, alle: orqànizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative II ooérant i nel la provincia, la durata prevedibi le del la contrazione o ;i sòspensione dei'lavoratori interessati(art. s,,c-q1nq 1)j --. Ir r r r r r r r r i r r

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziarnrrrr l i

Jrfr la l l l l l l l l l l r rarrr la l l t l t t la i l r r r t r t t t t t t t t t i r t t r r r taat t l l t tararaataart t r ! .r r neicasidisospensionio r iduzionidel l 'orar io di lavoro super iore a 16 oro ii sett imanal i e a r ichiesta del lo stesso imprenditore o degl i organismi

rappresentativi dei lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art, 5,procedere ad un esame congiunto in ordine al la r ipresa del la normaloattività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Lu

I richiesta di esame congiunto deve essere presentata entro 3 giorni! dal la comunicazione di cui al pr imo comma e la relat iva procedura-devei esaurirsi entro i 5 giorni su'ccessivi a quello in cui è stata fatta lE; richiesta stessa (art. 5, commi 2 e 3l,.i in tut t i g l i a l t r i casi di cui al l 'art . 1 del Dlgs. n. 16411g75, deve comunrcarsI preventivamente le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,! lentità e la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati alle

rappresentanze sindacal i aziendal i , o, se mancant i , al le organizzazionislndacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nollt:provincia. Anche in questa ipotesi , e sempre su r ichiesta di una del le part i ,potrà seguire un esame congiunto del la si tuazione, con lo scopo diaffrontare le problematiche connesse alla tutela degli interessi dei lavoratorlin relazione al la cr is i del l ' impresa. La procedura deve esaurirs i , in questocaso, entro 25 giorni dalla data della richiesta owero entro 10 se l'aziendacoinvolta abbia f ino a cinouanta dioendent i (art .S. commi4 5 e 6).involta abbia f ino a cinquanta dipendent i (art .5, commi4,5 e 6),. cornvo| la aDora frno a ctnquanta otpendentt (ar Ì .b, commt 4,5 e 6), i

I r r r r r r r r r r r I r r a r . r r r . ! r I r . . | | | | | i r r r r r r r i r r r r r r r r r r r r r i

Griteri di soeltaCon particolare riferimento al Trattamento Straordinario Di CasseIntegrazione Guadagni, . la legge prerede che_ l imprenditore che attui unasospensione o una r iduzione del l 'orar io di lavoro per contrazione osospensione dell'attività produttiva è tenuto, nella scelta dei lavoratori per iqual i r ichiede i l t rat tamento, a garant ire I 'appl icazione dei pr incipi di nondiscr iminazione diretta ed indiretta di cui al la legge 10 apri le 1991, n, 12brecante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nellavoro" (art. B, comma 2, legge n. 236/1993).

Sistemi di rotazioneLa legge n. 22311991, all 'art. 1 comma B, stabilisce, altresì, cho lirtklovel'impresa ritenga, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo, connusso elmantenimento dei normal i l ivel l i d i ef f ic ienza. di non adottare mect:anisnr ldi rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansiorri o :iongoccupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve in<Jir:nrne imotivi nel programma annesso alla richiesta di ammissione al TrattornerltoStraordinario Di Cassa Integrazione Guadagni. In tal modo, viono :* lu: i lelobbl igator ietà del ladozione di s istemi di rotazione per l ' individuazione r lc ilavoratori da sospendere. Ai sensi della medesima legge (n. 22311gll1l, icr i ter i di individuazione dei lavorator i da sospendere, nonché lo rnodal i lèdella rotazione prevista dalla stessa norma, devono formare oggtrlto rlellccomunicazione prevent iva al le rappresentanze sindacal i aziondir l i (o, t l tmancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria più rapprosontntlve el ivel lo provinciale) e del l 'eventuale esame congiunto.

IB

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! i oéió.P.É. À. i re oót 2000 non ha abrogatdi commi 7 e B del l 'art . 1 del laI legge n.22311991, in relazione al l 'obbl igo di comunicare i cr i ter i di scelta deiI lavoratori da sospendere la cui mancata notizia costituisce, dunque,! un'ipotesi di condotta antisindacale da cui deriva l'obbligo di reintegrazione: dei iavoratori. Ha precisato, inoltre, che nel caso in cui non siano applicati i! criteri di rotazione suggeriti dalla legge, è necessario che siano indicati iI criteri che si è deciso di applicare in alternativa, senza I'obbligo di dover

soecificato che i motivi della mancata adozione devono essere espressi :dàll' imprenditore al fine di raggiungere un accordo tra le parti sociali, !accordo cui il legislatore attribuisce-un ruolo di garanzia nei confronti dei ilavoratori (Cass. n.14721de| 2 agosto 20041. :In tal modo i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché i

motivare la mancata utilizzazione dei primi attraverso l'esplicazione delle: f i lof- lvafe l i l f I t i l f ludtd uL| | tzzdLtgt le uur pi l rnr drLrdvurJU r t rJPi l r /dztui lu usi ls

: ragioni di carattere tecnico-'organizzativo che ne hanno precluso l' impiego.. . . . , r ._w_. -

! La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha avuto modo di richiamare !; La LOne olI l 'attenzionel 'attenzione sulla funzione degli accordi tra le parti sociali in materia di !

adozione di criteri di sceha óifferenti da quelli previsti dalla legge. Ha i

Guida al la gestione del le crisi occupazional i

Gíurísprudenza

Gornunicazione dei criteri di scelta" ' r r lI l l Tr ihrrnalo di fVì i lano con sentenza del?? l r ro l io 2004. ha chiar i to che I 'ar t . :l lTr ibunale di Mi lano, con sentenza del22lugl io 2004, ha chiar i to che l 'art .

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

lA CA$SA IRITEGIIIAZIONE GUADAGNISTRAORI'INAIITA

l-a eassa irltegrazierrîe guadagni súraordinariaL'intervento ordinario della cassa integrazione è attualmente disciplinatodal la legge 23 lugl io 1991, n.223.

A e&i speittaL'integrazione salariale straordinaria, concessa dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali con specifico decreto, spetta aidipendenti delle aziende destinatarie del trattamento, la cui prestazionelavorativa risulti totalmente sospesa o ridotta nell'orario in conseguenza diristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni, crisi aziendali o a seguito distioula di contratti di solidarietà.In particolare, beneficiano dell' integrazione i lavoratori con qualifica di:. operaio;. impiegato;r eUàOt'O.Rientrano fra i destinatari dell' integrazione salariale anche i lavoratori (soci onon soci) di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attivitàlavorat iva assimi labi le a quel la degl i operai del le imprese industr ial i . Ai sensidell'art. 12 della legge n. 6212001 rientrano nel novero dei lavoratoribeneficiari anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti,dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, giornali periodici eagenzie di stampa a diffusione nazionale. Tutte le predette categoriebeneficiano del trattamento integrativo anche nel caso in cui le stesserisultino legate all 'azienda da contratti di lavoro a tempo parziale o dacontratti di lavoro a tempo determinato (per la durata del rispettivocontratto). Ulteriore criterio d'individuazione dei lavoratori beneficiari ècostituito dall'anzianità lavorativa. Ed, invero, il trattamento CIGS spettaesclusivamente a coloro che vant ino, al la data del la r ichiesta, un'anzianitàlavorativa, presso l'azienda ammessa al trattamento, di almeno novantagiorni. Tale criterio non è, tuttavia, richiesto per i lavoratori di societàsoggette ad amministrazione controllata.Con riferimento alla scelta dei lavoratori da sospendere, la legge imponeche debba essere garant i ta I 'appl icazione di pr incipi di non discr imlnazionediretta ed indiretta (art. B, comma 2, della legge n. 236/1993) e che uncriterio ordinariamente applicabile debba essere costituito dalla rotazionedei lavoratori stessi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che ilmancato rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nellascelta datoriale dei lavoratori interessati dalla sospensione debba esseredimostrata a cura ed onere dei lavoratori (Cass. 26 aprile 1999 n.41701.|nmeri to al l 'obbl igo posto dal l 'art . 1, comma 8, del la legge n.22311991relativo all 'applicazione di meccanismi di rotazione per la scelta dei

i I 'obbligatorietà dellapplicazione di sistemi di rotazione vengono fatti :I conflulre anche nella sfera del trattamento ordinario della cassa I; conTlulre ancne nel la sTe[a oet t tat laf l tef l to uf urf r ir f ru uei ld ucl55d r! integrazione attraverso la previsione di un controllo preventivo delle parti :

: socralr . -_,_____;1!.rr . : . r . r r r . r . r r . r t t l r r . r l l r . . r t r t

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

lavoratori da sospendere, si è visto come il suo adempimento soggiacciaad un controllo di tipo preventivo grazie alla previsione per cui tali criteridevono essere indicat i nel la comunícazione di cui al l 'art . 5 del D.Lgs. n.16411975, nonché analizzali in occasione dell'eventuale successivo esamecongiunto. Con specifico riferimento al Trattamento Straordinario Di Cassalntegrazione, la legge stabilisce che "laddove l'impresa ritenga, per ragionidi oidine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livellidi efficienza. di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori cheespletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttivainteressata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma" di cuial comma 2 del lart . 1 del la legge n. 223f l991.

A chi non epettaRisultano esclusi dal benef ic io:. dirigenti;

' apprendisti;. lavoratori a domicilio.

Le aziende interessatoLe aziende che possono usufruire di questo tipo di intervento sono leseguent i :. imprese industr ial i , comprese quel le edi l i e lapidee;. imprese art igiane che sospendono i lavorator i a causa del la CIGS del le

aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del fatturatocomplessivo nel biennio precedente;

. imprese commercial i con più di 200 dipendent i ;

. aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte acausa del la cr is i del l ' impresa appaltante che si t rova in CassaI ntegrazione Ordinaria o Straordinaria ;

' imprese appaltatr ic i di servizi di pul iz ia, se l ' impresa appaltante èsoggetta a CIGS;

' imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;r cooperative di produzione e lavoro.Tutte le imprese appena elencate devono aver occupato mediamente più di15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento. Siprescinde dal l imite dei 15 dipendent i per:. imprese editr ic i e stampatr ic i di giornal i quot idiani e agenzie di stampa

a di f fusione nazionale:. imprese editr ic i e stampatr ic i di giornal i per iodici , anche se ciò non

costituisce l'attività esclusiva.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Sono ammesse al la CIG straordinaria, seppur con l imit i temporal i diversi ,anche le seguent i imprese:. agenzie di v iaggi e tur ismo con più di 50 dipendent i ;. imprese di v igi lanza che occupano più di 15 dipendent i nel semestre

precedente la richiesta.In particolari situazioni (grandi imprese in crisi o sottoposte a procedureesecutive concorsuali, a vicende di sequestro o altro), il campo diapplicazione degli interventi straordinari è stato esteso, per periodi definiti,anche ad imprese tradizionalmente escluse

GÍurisprudenza

L'intervento Straordinario di Integrazione Salariale può essere concesso alle Iimprese industr ial i (comprese quel le del settore edi le) che nei 6 mesi jprédent i al la r ichiesta abbiano oócupato mediamente pi i r Oi t5 dipendent i i(aft. I, comma'1, legge n.223/199î). In caso di trasferimento d'azienda, il :requisito numerico deve sussistere, per l ' impresa che subentra, nel periodo ]che intercorre tra la data del trasferimento e quella della presentazione della jdomanda. :Con riferimento ai lavoratori computabili, secondo la dottrina maggioritaria jdevono essere considerati nel calcolo anche i lavoratori a tempo :determinato e i lavoratori a tempo parziale, in misura corrispondente al lnumero di ore contrattualmente previste. Ouesta soluzione appare in linea Icon i general i pr incipi del lordinamento del lavoro i tal iano, md anche con jquelli dettati dalla normativa comunitaria e tradottasi, con riferimento al :lavoro a tempo parziale, nel D.Lgs. n. 6'l/2000. L'orientamento prevalente idella Corte di Cassazione, tuttavia, individua nel criterio numerico e non in lquello pro quota oraria il parametro per il computo dei lavoratori a tempoparziale. La Suprema Corte evidenzia, infatti, che la legge n. 22311991 recauna norma che necessita di essere interpretata secondo il suo significatoletterale che consente di af fermare che, ai f in i del calcolo dimensionale.vadano computatati anche i lavoratori a tempo parziale, rientrando gli stessi ]tra i destinatari della disciplina dell' integrazione salariale (Corte Cass. n. iiizotioósl. At iiÀJ i"iuEóó,triÀàÀio""o"rru sussistenza det requisito inumerico, sono computat i anche i lavorator i apprendist i , i d ir igént i , i !lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di lavoro ripartito (detto :anche di job sharing). :Non sono, invece, computabili i lavoratori assunti con contratto di iinserimento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 276/2003. L'intervento è, altresì, Iappl icabi le al le imprese cooperat ive e. loro consorzi , che trasformano. !manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici con numero Idi dipendent i - nel semestre precedente la r ichiesta - superiore a '15ldipendenti (art.3, legge n.240/'1984). ;Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/7gg1,le disposizioni in imateria di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese lal le imprese esercent i at t iv i tà commerciàl i nel l ipotesi in cui queste ].?9.c.1qu9.qi.,.9i.?99.9iegtqgtlt.... .................i

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tiàitàmén1o'straorOinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni. Sono !àÀòóra amròsse al Îrattam"ento Straordinàrio di Cassa Integrazione !Guadagni le imprese appaltatr ic i del servizio di mensa con più di . '15 :dipendénti nel semestre precedente la richiesta che effettuino prestazioni Iridotte in conseguenza di'situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante che ;sia stata ammàssa al trattamento CIGS; le imprese editrici di giornali inrrot idiani e aocnzie di stamna a di f f rrs ione nazionale ed imorese editr ic i di :quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale ed impres_e editrici di :giornali periodìci (lgggg n. 47 6/1981;.!e.OO.e n. 67/î 987; l9OO9 .n, 62/2001); le iimprese appaltatrìci.*di servizi.di pulizià-in relazione aO àtlività appal|.ate,9 I

Guida al la gestione del le crisi occupazional i

isospensioni o contrazioni del l 'at t iv i tà del l impresa che eserci ta un inf lusso:i gesi ionale prevalente (art . 12, comma.2) e che.sia stata ammesta al !

r laarrrrrrar laatr t t r t taaarrrrraraaaalrrrrrraalarrrr t r taaalaraf l r r l larrarrrrrai

: lnoltre, ai sensi dell'arf. 72, comma 1, della legge n.223/199î,l ' integrazione !I salar iale di t ipo straordinario è dovuta anche ai dipendent i del le imprese !i art ig iane con'più di 15 dipendent i nel semestre precedente la r ichiesta, e la ii cui"sospensibne dei làvoratori viene adottata come conseguen-za di i

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

223/l99ll, alle cooperative di produzione e lavoro (art. B, comma 2,legge n.236/'19931, alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia (an, l, comma 7,legge n.451/1994) e alle imprese artigiane, il cui ricorso alla sospensionedòi-lavoratori sia conseguenza dell' influsso gestionale prevalente di altraimpresa ammessa altrattamento straordinario di cassa integrazione.

PresupposÉi di aceessoLa legge prowede a subordinare la concessione di intervento straordinarioalla orèsentazione da parte del datore di lavoro di uno specifico programmache I'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misurepreviste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale; vengonoilrevisti una serie di

-interventi volti a limitarne il ricorso da. parte degli

imprenditori, quali l imiti di durata dell' intervento e costi più alti per lermprese cne vr ncorrano.Anche per questo tipo di intervento, viene introdotta una procedura cherichiede un esame congiunto obbligatorio con i sindacati voltoall' individuazione di criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e, fraquesti, viene reso obbligatorio il meccanismo della rotazione, la cuimancata adozione deve essere motivata dal datore stesso. ll processosuccessivo. caraîterizzato da numerosi altri interventi normativi, emanati inun contesto di crisi occupazionale, ha, in qualche modo, tradito lo spiritodella legge del 1991 riconducendo l' intervento straordinario ad unostrumenio volto a rinviare e dilazionare i l icenziamenti del personalefacendone, spesso, una fase precedente e obbligata prima della mobilità.Pertanto, i presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono:

' l 'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un'anzianità diservizio di almeno 90 giorni ;

. la sospensione dal lavoro o la r iduzione del l 'orar io per le causeindividuate dal la legge;

. la perdita o la riduzione della retribuzione;

. la previsione di ripresa dell'attività lavorativa.Non si può chiedere l' intervento straordinario per le unità produttive per lequali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l ' intervento ordinario.

Gome si o{liene.Anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase diconsultazione sindacale. L'impresa che intenda richiedere I'interventostraordinario dovrà darne tempestiva comunicazione alle rappresentanzesindacali aziendali, o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoriadei lavoratori comparativamente più rappresentativi operanti nella provincia.

L'art . 1, comma 7, del la legge n. 22311991 stabi l isce che nel lacomunicazione siano indicat i i cr i ter i di individuazione dei lavorator i dasospendere nonché le modalità della rotazione degli stessi che formeranno,altresì, oggetto dell'esame congiunto fra le parti (an. 5 della legge n'164/19751. Come per il caso dell' intervento ordinario, anche in questo caso

! cohnesse, 'òon r i fer imento al l impresa committente, a. programmi di cr is ii aziendale o di ristrutturazione riconversione, conversione aziendale, conI applicazione del trattamento straordinario di cassa integrazione (D.L. n'= 299/1994\; le aziende del settore ausiliario connesso e complementare ali servizio ferroviario, owero nel comparto della produzione e della: manutenzione del mater iale rotabi le con più di '15 dipendent i nel semestreI precedente ( legge n.412/1991); aziende e compagnie portual i ( legge n'i Aq/tg?q e bssé n. 186/2000). Infine, ai sensi dell'arr. |-bis della legge n.i ZSt/ZOOq, a óécorrere dal primo gennaio 2005, il Ministero del Lavoro in: caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione oi trasformazione di attività, può concedere, per 24 mesi, il trattamentoi straordinario di integrazione salar iale al personale, anche navigante, deir SLfdulul l ld l lu ul l i l t t tgtdztut tv ùcl tc l i lc l | l t or .Psrùurtot9,

qt tut re rrqvrvqrr tv, .u] l I

! vettori aerei e delle-società da questi derivanti a seguito di processi di :r . i^ '^-^ i - -azinna n f rao{nrmczinni cnniotar ia :I riorganizzazione o trasformazioni societarie, :t r r ra-aaraaarraraalatr t r t t raaarrrrrraratarfarratrral t r r r r t ra:aalararrraafaar lÚ

Gasi paÉieolariDal 1" gennaio 2005, i l Ministro del Lavoro e del le Pol i t iche Social i puòconcedére il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per24 mesi, in caso di cr is i occupazionale, di r istrut turazione aziendale, diriduzione o trasformazione dell'attività, al personale, anche navigante, deltrasporto aereo e delle società che ne derivano a seguito di processi dirior ganizzazio n e o trasf o rm azi o n i soci eta ri e.Dal 1 'gennaio 2005, agl i stessi lavorator i , è estesa anche l ' indennità diMobilità (si veda Mobilità\.

Self ori di applicazione dell' interrrento straordinario

Riepi logando, l ' lntervento Straordinario trova appl icazione, ol t re che alsettore industr iale, compreso quel lo edi l iz io, anche al le unità organicheesercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione delprodotto dell' impresa (legge n. 215/1978f alle aziende appaltatrici di serviziii i mensa o ristorazione (legge n. 155/l9el\, alle aziende di grandidimensioni esercenti attività commerciali (legge n. 155/1981 e legge n.

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

la consultazione sindacale deve concludersi entro 25 giorni , se si t rat ta diaziende con più di 50 dipendent i , ed entro 10, nel caso di azienoe con unnumero di dipendent i f ino a 50.Nel caso di intervento straordinario, l 'oggetto dell'esame congiunto ècostituito dal programma che I'impresa deve aver elaborato e cul intendadare attuazione. Tale programma deve essere formulato in conformità almodello stabilito con decreto del Ministro del Lavoro. della Salute e dellePol i t iche Social i .Successivamente, infatti, dovrà essere presentata la domanda che.compi lata su apposito modulo CIGS/SOLID-1 (disponibi le sul s i to delMinistero del Lavoro e del le Pol i t iche Social i :www.welfare.gov.it/lavorolammortizzatorisociali) e deve essere sottoscrittadal legale rappresentante dell'azienda e presentata direttamente o tramiteposta..al Ministero del Lavoio e delle Politiche Sociali - Direzione generaleper gli ammortizzatori sociali ed incentivi all 'occupazione - Divisioné lV, ViaFornovo 8,00192 Roma, entro 25 giorni dal la f ine del per iodo di paga incorso nel la sett imana in cui è iniz iata la sospensione o la r iduzionedell'orario di lavoro. Nel caso di ristrutturazione. riconversrone eriorganizzazione aziendale la domanda deve essere presentata anche alservizio ispettivo presso la Direzione Provinciale del lavoro (D.P.R. n.2'l8/2000 e circolare Min. Lav. li. 6l/200n.Ogni r ichiesta deve r i fer i rs i ad un periodo massimo di un anno e oeveessere presentata entro 25 giorni dal la f ine del per iodo di paga in corso altermine del la sett imana in cui ha avuto iniz io la sospensione ó la r iduzionedel l 'orar io di lavoro.Ad eccezione del le r ichieste per procedure concorsual i ( fal l imento,concord.ato preventivo ecc.), la richiesta deve contenere, qualunque sia lacausa, i l programma che l ' impresa intende attuare per r iprendere la pienaf unzional i tà.ll prowedimento di concessione della prestazione è adottato con decretodel Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 oiorni dal lar ichiesta ad un massimo di 90 giorni , a seconda del la motivazio"ne in baseal la quale si chleQq l ' intervento del la CIG straordinaria. I decret ivengono poitrasmessi al l ' INPS e al Ministero del la Giust iz ia che orowéde al lapubblicazione sulla Gazzetfa Uff iciale.Nel corso dello svolgimento della prestazione è, tuttavia, possibile perI 'azienda chiedere una modif ica del programma, sent i te le rappresentaàzesindacali aziendali, o, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoriadei lavoratori comparativamente più rappresentativi operanti nella proviócia.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Procedura semplificataL'aft.7 del D.P.R. n.218/2000 ha previsto una procedura semplificata per laconcessione del t rat tamento di integrazione salar iale stabi lendo che, nelcaso in cui l 'azienda r ichiedente abbia cercato di evi tare la r iduzione dipersonale mediante la st ipula con i s indacat i aderent i al le confederazionicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale di contratti disolidarietà con carattere difensivo. la stessa possa inoltrare la sua richiestadirettamente alla Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale delMinistero del Lavoro. del la Salute e del le Pol i t iche Social i .

Concessione del trattamentol l decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazionesalar iale viene emanato dal Ministero del Lavoro e del le Previdenza Socialesulla base del programma già approvato entro termini diversi - 30 o 60giorni dal la r icezione dei documenti di vol ta in vol ta r ichiest i dal la legge - aseconda del le cause di r icorso al la cassa integrazione e del la fase - di awioo di proroga della stessa - cui il decreto si riferisce (art. I D.P.R. n.218/2000). Non è prevista la possibilità di ricorsi amministrativi awersi aiprowedimenti di diniego del trattamento straordinario di cassa integrazioneguadagni. l l datore di lavoro che abbia avuto not iz ia del la reiezione del la suarichiesta potrà, invece, adire i l Tr ibunale Amministrat ivo Regionale entrosessanta giorni dal la not i f ica del prowedimento.

GÍurÍsprudenzaart taaaatal tatartaaat l t tat tararraaaaaaarataaalraaaaalalr laal f l r r r t !arrrral la l l r

I Come evidenziato, I' intervento straordinario della cassa integrazione I! guadagni s i r icol lega ad ipotesi di r iduzione o sospensione del là att iv i tà !: produtt ive aziendal i connesse ad event i di lunga durata e di esi to incerto. La ;: legge n. 22311991 ha posto un chiaro divieto in ordine alla possibilità che :I l ' impresa possa presentare una dupl ice r ichiesta, di cui , una r ivol ta a fruire ii del t rat tamento ordinario, e I 'a l t ia vol ta al la fruiz ione del t rat tamento !i straordinario. L 'art . 1, comma 1 '1, del la legge stabi l isce, infatt i , che l impresa !: non può r ichiedere l ' intervento straordinario di integrazione salar iale per le II uni tà produtt ive per le qual i abbia r ichiesto, con r i fer imento agl i stessi i! per iodi , I ' intervento ordinàrio, chiarendo, in tal modo, che lo sirumento i; del l intervento ordinario non può mai avere funzione ant ic ipator ia r ispetto al ;: trattamento straordinario. L'intervento straordinario di Cassa Integrazione !! Guadagni opera, in part icolare, in caso di sospensione o r iduzione di at t iv i tà i! causaté da: :: . ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali (legge n. !: 16411975, come modif icata dal la legge n. 160/1988; art . 1 comma 3, :I legge n.22311991) :

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I r Si intendono tali i . progetti qi rinnovo dell'azienda attravgpso II I 'aggiorname.nto ,tecnol.ogico degli .impianti g, più in generale, i :i rinnovamenti e gli ampliamenti. La riorganizzazione e la ricbnversione !; aziendale fanno,-invec'e, riferimento ai firocesÀì Oiretii àO iniroouiiJ ii :: azienda produzioni appartenenti a settori produttivi differenti rispetto'a i

Guida al la gestione del le crisi occupazional i

a. r f . f . r r r . r r r f , f I r r I r . f . f a r r r r : t r r ! rh

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i óròirì"*ig,ili." intàrvenendo con ta modificazione oei cicìi óffiìi# :j degl i impiant i dl cui l 'azienda dispone o sost i tuendo gl i impiant istessi ; li ' Irll i,_qrlq.nOali (legge n. 67511917, come modificata dalla tegge ;-1. ii zzsneotl.i ' Le cr is i aziendal i cuì r isul t i appl icabi le I ' intervento straordinario dicassa; Integrazione _ Guadagni, sono rappresentate dal le si tuazioni Ci: particolare difficoltà per l ' impresa, che non appaiano essere superabilii in .tempi .brevi e. che, pertanto, non possono fruire dell,intève-nto

ordinario. Le condizioni che permettono. i l r iconoscimento del lo sato Oi jcrisi aziendale sono state stabilite dal D.M. 2 maggio 2000 e son0 state :ancora modif icate dal D.M. 1B dicembre 2002, óome modif icao dal jD.M. 15 dicembre 2004. l l perdurare del le suddette si tuazioni Oi cr iéi iI u i lSl t r

àzieóoate- ióróó'.1. "

riinóiiió'ù]'ió;";". làtiùàiionó -01 -

piari""j! irisanamento, ma, nei casi più gravi, puo sfociare in situazioni di gravr :

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Anticipazione d€l kaltarnentoDurante la procedura di consultazione sindacale, e prima delorowedimento di ammissione al trattamento straordinario di Cassalntegrazione, in attesa della definizione della relativa procedura, le partipossono accordarsi perché ai lavoratori sia anticipata una somma pariall ' importo dell' integrazione salariale. Tale somma, non soggetta acontribuzione al momento dell'anticipazione, sarà considerata retribuzionenel caso di mancato accogl imento del la domanda di ammissione altrattamento e, quindi, assoggettata a regolare contribuzione. Nel casoinverso, di accoglimento della richiesta, I' impresa procederà al recuperodelle somme attraverso il meccanismo del conguaglio, salvo che la stessanon abbia obbl ighi contr ibut iv i nei confront i del l ' INPS e, dunque, proweda achiedere i l r imborso del le ant ic ipazioni erogate, nel termine di decadenza di6 mesi dal la oubbl icazione del orowedimento di ammissione al trat tamentosulla Gazzetta Ufficiale, mediante formale istanza presentata all 'UfficioRiscossione Contributi dell ' lNPS. Le aziende con comprovate difficoltàfinanziarie hanno facoltà. al momento della presentazionó al Ministero delLavoro, del la Salute e del le Pol i t iche Social i del la domanda di ammissionealla CIGS, di chiedere che il trattamento dovuto ai lavoratori sia erogatodirettamente dal l ' lNPS. In questo caso, I 'azienda che non sia ammessa aprocedure concorsuali è sottoposta a verifica ispettiva per I'accertamentoche la difficoltà finanziaria manifestata sia realmente esistente.Nell' ipotesi in cui venga accordato il pagamento diretto dell' integrazionesalariale, il decreto di concessione deve farne menzione.

DurataLa durata si differenzia a seconda della causa che ha determinatoI'intervento.ln caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, nonpuò superare i 2 anni, tenuto conto che il programma di risanamentopresentato deve attuarsi entro tale periodo. In casi eccezionali, e quando iprogrammi di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione,può- essere concessa una proroga della cassa integrazione per ulteriori 2anni. Tale proroga è accordata con due prowedimenti distinti. della duratadi 12 mesi c iascuno.In caso di crisi aziendale che presenti particolare ril ievo per i l ivelli dioccupazione locale e per la situazione produttiva del settore, la prestazionenon può superare i 12 mesi. Eventuali proroghe possono essere previste, incasi eccezionali, solo dopo che siano trascorsi almeno i due terzi delperiodo già concesso (ad esempio, se un'azienda beneficia di 9 mesi diCassa Integrazione Straordinaria, la proroga potrà essere concessa solodopo che siano trascorsi almeno 6 mesi).Nel caso di imprese dichiarate fallite, ammesse al concordato preventivo, inliquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, ladurata non può superare i 12 mesi, con una proroga di6 mesi solo quandoci siano fondate prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

flsanamento, ma, net cast pru gravt, puo sîoctare in situazioni di gravicrisi aziendali, che possono condurre alla terza ipotesi di applicazioneidel trattamento straordinario di cassa integrazione.

'Si tràttà

dell' integrazione salariale garantita ai lavoratori dipendenti di azie66snel le qual i s iano awiate procedure concorsual i , qual i i l fa l l imento,- i lconco.rdato . preventivo, 19 liquidazione coatta amministrativa, il 'amministrazione straordinaria (art . 3, comma 1, legge n. 223l1gg1l;

' - ' :

. procedure concorsual i (art . 3, legge n.22311991).Con D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, è stata disciplinata anche un'altra forma diintervento straordinario di integrazione salàriale, la cui applicazionè'èprevista a seguito di stipula di contratti disolidarietà

r r ! . r r r r r a r . r r r r r . r f , Í . ar , r r r a r r . r r r r r r r r r r r r r r r r 1. .11]

ltllisura del tralÉatrrelÉerL'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzionecomplessiva che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore d-ilavoro non prestate comprese fra le zero ore ed il l imite dellorqpiecontrattuale, ma, comunque, lol't oltre le 40 ore settimanali. La misura 6sltrattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensiler ivalutabi le annualmente, dal pr imo gennaio 2008 nel la misura del l0Oyodel l 'aumento derivante dal la var iazionè annuale del l ' indice ISTAT deiprò2jal consumo_p_er le famiglie degli operai e degli impiegati (art. 7, comna 27,legge n.247/20071.

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

In deroga ai normal i l imit i d i durata, al le aziende con una eccedenza dipersonale, il Ministero del Lavoro può prorogare la CIG straordinaria per 12mesi, a condizione che un accordo col let t ivo abbia stabi l i to un programmaper fronteggiare tale eccedenza. La proroga può operare anche per leimprese con più di 500 dipendent i .La.. .durata del l ' integrazione straordinaria non può superare i 36 mesinel l 'arco di un quinquennio. compresi i per iodi di CIG Ordinaria persi tuazioni temporanee di mercato. Solo in casi eccezional i , previst i dal CiPE- Comitato lnterminister iale per le Pol i t iche Economiche -, i l l imite puòessere suoerato.

GÍurÍsprudenza

Cassa lnteorazione Guadaoni e Licenziamenti

Mancata adozione dei moccanismi di rotazioneL'imprenditore ha ancora facoltà, mediante specifica previsione degliaccordi s indacal i , di non adottare i meccanismi di rotazione indicat i dal lalegge. In questo caso, lo stesso datore, è, tuttavia, tenuto ad indicarne leragioni di ordine tecnico-organizzat ivo connesse al mantenimento deinormali livelli di efficienza nel programma presentato al CIPE - ComitatoInterminister iale per le Pol i t iche Economiche -. Inol tre, qualora i l CIPEapprovi i l programma ma segnal i di r i tenere non giust i f icata ladisappl icazione dei meccanismi di rotazione, i l Ministero del Lavoro, del laSalute e del le Pol i t iche Social i prowede, prel iminarmente, ad invi tare lepart i a raggiungere un accordo sul punto, e, in caso di mancatoraggiungimento dell'accordo entro 3 mesi, ad emettere un decreto con cuidispone l 'adozione dei meccanismi di rotazione. La mancata adozione delmeccanismo disposto dal Ministero, la cui natura obbl igator ia r imanediscussa in dottrina in relazione al fatto che la stessa obbligatorietà derividal la legge o dal l 'accordo sindacale o, ancòra, dal prowedimentominister iale, comporta, per I ' imprenditore, una maggiorazione delcontr ibuto addizionale a suo carico per ogni lavoratore sospeso che deveessere corr isposto in misura doppia. l l medesimo contr ibuto vienemaggiorato di una somma pari al 150% con effet to dal pr imo giorno delventicinouesimo mese successivo all 'atto di concessione del trattamento dicassa integrazione (art . 1, comma B. legge n.22311991\.

Evoluzione normativaLa legge 23 lugl io 1991 n.223, ol t re a r iorganizzare la discipl ina sul icenziamenti col let t iv i , mobi l i tà, t rat tamenti di disoccupazione,pensionamenti ant ic ipat i , col locamento dei lavorator i l icenziat i mediantemisure alternative di reimpiego, ha proweduto anche a rivedere er is istemare la discipl ina concernente la Cassa Integrazione GuadagniStraordinaria. Ouest'ultimo istituto risulta conceoito- come mezzo

- di

accompagnamento di un processo tenden2ialmente lungo diridimensionamento dell'assetto aziendale destinato ad avere effetti duraturinel tempo. In questa versione la Cassa Integrazione non èimprescindibi lmente legata ne al la temporaneità del la causa del lainterruzione o contrazione del lat t iv i tà aziendale né al la orevedibi l i tà del laripresa produttiva. Proprio per tali motivi, l ' istituto è fortemente connesso aquel lo dei l icenziamenti col let t iv i r ispetto al quale spesso si pone come faseprecedente venendo anche impiegato al f ine di r inviarne l 'appl icazionerendendola più graduale nel tempo. Per molto tempo, pr imadell'emanazione della legge n. 22311991, l ' intervento straordinario di CassaIntegrazione è stato impiegato per preservare I'occupazione dei lavoratori eper attenuare le tensioni social i scaturent i dal le esigenze di r iduzione dipersonale. In sostanza, l ' intervento è stato utilizzato per evitare lacessazione dei rapport i di lavoro in essere presso imprese in cr is i ,svolgendo un ruolo sostanzialmente sost i tut ivo del l indennità didisoccuoazione.

: f l l l l l l r r r l l l l l t l l l r r r t r t t t tJtr r r r t t t t t t t t t r r r t t t t t t t t t t t l tat t t i t t t t t l r r t t tat

! Durata massima e motivi di ricorso !

! Come ant ic ipato, al l ' interno di questo quadro generale si col locano;

^r^. , i . i^^ i .^ l^+i . ,^

^ l l^ . l ' r ra+a *^-^ i*^ ^ l^ l +-^+i^ ^+-^^, ! : -^- :^; previsioni relative alla durata massima del trattamento straordinario

I Cassa Inteqrazione Guadaoni che è diversificata a seconda clei motivI Cassa Integrazione Guadagni che è diversificata a seconda dei motiviI ricorso alla stessaI

! In part icolare, la CIGS ha una durata massima di 24 mesi consecut iv i oer i! casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale. 'Talea.

: periodo è facoltativamente -prorogabile

dal Ministero del Lavoro, della !I Salute e del le Pol i t iche Social i per un massimo di due volte, c iascuna del le i! qual i non superiore a 12mesi nei casi in cui iprogrammi present ino una !! part icolare complessi tà in ragione del le carattér ist iche' tecniche dei !processi produtt iv i del lazienda, owero in ragione del la r i levanza del le !

conseguenze occupazional i che dett i programmi comportano con :r i fer imento al le dimensioni del l ' impresa ed al la sua art icolazione sul Iterritorio (art. l, comma 3, legge n.223/1991), La durata massima prevista, iinvece, per icasi di cr is i aziendale è di 12 mesi, prorogabi l i per al t r i dodici . jInoltre, I'eventuale nuova erogazione per le stessa causale non può essere idisposta pr ima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quèl lo relat ivo Ialla precedente concessione (arf. l, comma 5, legge n.223/1991). Con !r i fer imento al la CIGS concessa per procedure concorsual i in atto inel l 'azienda r ichiedente, la durata massima è sancita in 12 mesi prorogabi l i iper altri 6 (art. 3, comma 2, legge n. 223/1991). In particolare, è previsto :che, entro i l termine di scadenza i l curatore, i l l iquidatore o i l commissario ipossano richiedere ed ottenere la proroga della CIGS per altri 6 mesi !quando sussistano fondate prospett ive di cont inuazione o r ipresa idellattività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali grazie !alla cessione a qualu"nque titoto detiazienda o di parri di ò54à. OuàíOó-si Iver i f ichi l impossibi l i tà di cont inuazione del lat t iv i ià, anche attraverso la ;cessione totale o parziale del l 'azienda o nel caso in cui non possano essere :salvaguardat i , neppure parzialmente, i l ivel l i occupazional i nel l 'azienda, i l !curatore, i l l iquidatore o i l commissario hanno facoltà di col locare in !

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

Con lo spirito di riportare I'istituto nell'ambito della sua funzione iniziale, lafeooe n.'22311991'si propone. appunto, I'obiettivo di circoscrivere la suaapb'iicabilita allo scopo di'sostenerè le aziende in situazioni critiche in cui sidetermini un'eccedenza di personale.

Srrolgimarrto di attfuità lavoratival l lavoratore cassainteorato può svolqere attività lavorativa sia autonomache subordinata, previ-a comunicazione obbligatoria alla sede provincialedell' lNPS. ln tali ipbtesi il lavoratore perde il dlritto all ' integrazione salarialecon riferimento alle qiornate effettivamente lavorate. La legge prevedeulteriori ipotesi di decàdenza dal diritto all ' integrazione salariale nel caso incui i lavoiatori rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro odi adeguamento formativo.ed, in particolare, rifiutino di essere awiati acorsi dJ formazione o non li frequentino con regolarità, o ancora quando,senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione della DirezioneProvinóale del Lavoro o non accettino i posti riservati nell'ambito degli ufficipubblici situati nelle regioni del centro-nord a favore dei lavoratori sospesiba un periodo superioròa 12 mesi. Ouesta ul t ima ipotesi di decadenza nonopera

' nel caso in cui la residenza dei lavoratori che rifiutino taleaisegnazione dist i più di 50 chi lometr i dal la sede in cui è si tuato luf f ic iopubblico (art. 28, legge n. 223/1 99î ).

Cassa lntegrazione Guadagni e Licenziamenti

LA GASSA INTEGR/AZIONE GUADAGNIIN EDILIZIA

La legge n.7711963 ha introdotto nel l 'ordinamento uno specif icotrattamento di integrazione salariale con riferimento alle aziende del settoreedile. I destinatari dell' intervento sono le aziende tenute all 'applicazione delContratto Collettivo Nazionale del settore edile (circolare INPS n. 51306 del'19/02/'19641. Non essendo stata operata dalla legge alcuna distinzione e/oesclusione, il trattamento in oggetto può essere fruito sia da aziende delsettore industriale sia da aziende del settore artigiano.

PresupposúiLa Cassa lntegrazione Guadagni nel settore dell'edilizia può essereconcessa nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovutaad intemperie stagionali o ad altre cause non imputabilial datore di lavoro oai lavoratori (legge n. 77/'1 963l,.La fgOOe n.22311991 (art. '10) ha introdotto ulteriori ipotesi di applicabilitàdell' integrazione salariale per il settore dell'edilizia, stabilendo che ledisposizioni del l 'art . ' l del la legge7711963 si appl ichino anche nel caso dieventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi almancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per larealizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle variànti dicarattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere,nonché di prowedimenti dell'autorità giudiziaria emanati in base allanormativa antimafia. Con riferimento alle intemperie stagionali, sia lasussistenza che I'entità delle condizioni climatiche sfavorevoli devonoessere accertate sulla base di documentazione ufficiale che IINPS deveacquisire presso enti abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici fra iqual i , pr incipalmente, gl i uf f ic i idrograf ic i e mareograf ic i dei capoluoghi diregione. ma anche gli. osservatori, gli aeroporti, gli istituti agrari, i sèrviziforestali le capitanerie di porto ecc. Le cause diverse dagli eventimeteorologici di cui al la legge n.7711963 devono essere pur sempre nonriconducibilialla responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.Tra le cause che normalmente danno origine alle richieste avanzate sonocomuni, ad esempio:. la mancanza di mater ie pr ime non dipendent i da inadempienze

contrattuali deifornitori o del datore di lavoro;. gl i incendi;. eventi naturali diversi dalle intemperie;. interruzione difornitura di energia elettrica imputabile all 'ente erogatore,

ecc.Nei casi in cui l ' imprenditore che non veda rispettati i termini di un contrattodi appalto, o che si veda modificati i progetti relativi, per poter accedere albeneficio dell' integrazione salariale l'appalto deve avere ad oggetto grandi

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

opere pubbl iche. Per la def iniz ione del le dimensioni del le opere pubbl iche,l 'art . 6 del D.L. n. 14811993 ha disposto che siano tal i le opere pubbl iche perle oual i la durata del l 'esecuzione dei lavori è orevista di 1B mesi nel l 'ambitodi un progetto di durata eguale o superiore a 30 mesi. Inf ine, I 'u l t ima causadi ricorso all ' integrazione salariale di cui alla legge n. -/711963 che,ident i f icata dai prowedimenti del l 'autor i tà giudiziar ia emanati ai sensi del lalegge ant imafia, r imane pur sempre causa non imputabi le al le part i delrapporto di lavoro.

DurataIn analogia al la CIGO, anche i l t rat tamento di integrazione salar iale per i lsettore edile deve essere legato ad eventi assolutamente transitori. A taleproposito, l 'art. 1 della legge n. 427 del6 agosto 1975 ha previsto un limitedi 3 mesi cont inuat iv i , prorogabi l i , in casi eccezional i , f ino ad un massimocomplessivo di 12 mesi. Frui t i tut t i i 12 imesi, una nuova domanda per lastessa unità produttiva potrà essere proposta solo decorso un periodo dialmeno 52 settimane di ripresa della normale attività (attraverso ilreinserimento del le maestranze nel c ic lo produtt ivo aziendale). Un ul ter iorel imite è cost i tui to dal la fruiz ione massima di 12 mesi non cont inuat iv i in 2anni. L 'art . 10 del la legge n. 22311991ha introdotto un part icolare sistema diautorizzazione del trattamento stabilendo che per ciascuna opera, di cui allecausal i indicate nel lo stesso art icolo. la durata massima è di 3 mesi enecessita di previa aulorizzazione della Commissione Provincialeterritorialmente competente. ll trattamento è prorogabile per perioditr imestral i , per un periodo massimo complessivamente non superiore adun quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera.La concessione di dette proroghe è disposta dal Ministro del Lavoro, del laSalute e del le Pol i t iche Social i , su proposta del Ministro del le Infrastrutturee dei Trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro.

Mieura del trattamentoLa misura del trattamento d'integrazione salariale è la stessa deltrattamento ordinario di cassa integrazione.

Cassa lntegrazione Guadagni e Licenziamenti

L'INTEGRAZIONE DEL SALARIO DEILAVOR/ATORI AGRICOLI

PresuppostiLa legge n.45711972 nonché la legge n.22311991 (art . 21) discipl inanoipotesi - sostanzialmente identiche a quelle previste per la CassaIntegrazione Ordinaria - per l 'appl icazione del la cassa integrazione salar ialeper il settore dell'agricoltura.La prima ipotesi prevede, infatti, che il trattamento sia applicabile nei casi disospensione dell'attività riconducibili ad intemperie stagionali (ad eccezionedel le lavorazioni che si svolgono al coperto o al tre att iv i tà che comunquenon possono subire interruzioni) o ad al tre cause non imputabi l i a l datore dilavoro o ai lavoratori. ouali:. fenomeni infett iv i ;. attacchi parassitari rilevanti;. perdita consistente del prodotto;. breve stasi stagionale (fine lavoro, mancanza di lavoro);. mancanza di mater ie pr ime per event i eccezional i ed imprevedibi l i o

imoossibi l i tà di t rovarle sul mercato.La seconda ipotesi estende I impiego del l ' intervento nei casi di sospensionedellattività operata per esigenze di riconversione e ristrutturazioneaziendale. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dalMinistro del Lavoro. del la Salute e del le Pol i t iche Social i su orooosta delcomitato amministratore del la gest ione prestazionitemporanee ai lavorator idipendent i di cui al l 'art . 25 del la legge g marzo 1989, n. BB(art .2î , comma1, legge n. 223/199'll.

SpecificitàI presuppost i evidenziat i cost i tuiscono, in realtà, I 'unico dato comune tra lediscipl ine dei due ist i tut i - la Cassa Integrazione Ordinaria e la CassaIntegrazione per I'Agricoltura - che hanno caratteristiche essenzialmentediverse.La Cassa Integrazione per l 'Agricol tura, infatt i , assume unafisionomia particolare che ne fa un intervento a se stante. In particolare, unaspetto dist int ivo del la discipl ina del t rat tamento di integrazione salar ialeper l 'agricoltura è ravvisabile nei soggetti aventì diritto al trattamento, leaziende interessate e la durata dell' intervento.

A chi spettaHanno dir i t to al t rat tamento di integrazione salar iale di cui al l 'art . 8, legge Bagosto 1972, n. 457 gli impiegati e gli operai agricoli con contratto a tempoindeterminato in aziende agricole, che svolgano annualmente più di 180giornate lavorative presso la stessa azienda, sospesi dal lavoro per

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

intemperie stagional io peral tre cause non dipendent id.al .datore di lavoro odal lavoratore." L'integàzione spetta anche ai soci delle cooperative diproduzione e lavoro che svoigono attività retribuita per conto dellecooperatlve stesse.

A chi non sp€ttaNon hanno diritto altrattamento di integrazione salariale:. lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative.agricole e

loro consorzi ihe trasformano, manipolano e commercializzano iprodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attivita, propria o.dei soci, diboltivazioné, silvicoltura o allevamento degli animali, esclusedal l ' integrazione salar iale agricola e.per le qual i s i appl ica la normativadelle integrazioni salaridli dell ' industria;

r lavoratori con contratto di formazione e lavoro (poi di inserimento), inquanto dipendentititolari di rapporto di lavoro a tempo determinato;

. lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenzedel l ' impresa, cioè assunt i nel corso del per iodo di sospensione o nei 15giorni immediatamente precedenti per le stesse mansioni alle qualiérano adibiti quelli sospesi, salvo che la causa di sospensione nonrisulti imprevedibile e di breve durata (ad esempio, la pioggia o altreintemperie).

Casi paÉicolariIn caso di calamità naturali, la prestazione spetta ai lavoratori che, almomento del la sospensione, sono al le dipendenze del l ' impresa da più diun anno, anche se non hanno maturato i l requisi to del le 181 giornate annuedi lavoro. ln caso di malattia epizootica del bestiame (malattia altamenteinfettiva che colpisce gli animaii), la prestazione spetta _991i operai agricoliche sono sospési temporaneamente dal lavoro per effetto delle misuresanitarie adottàte con decreto del Ministero della Sanità o con ordinanzadel Sindaco. I lavoratori devono avere un contratto a tempo indeterminatocon un'anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Leintegrazioni salariali possono essere concesse. per tutte l.e giornate di lavoronon prestate nei 6'mesi successivi all 'adozione di tali prowedimenti, apresiindere dal possesso del requisito d.elle- 181 giornate lavorative in unànno. Dal trattamento previsto in caso di afta epizootica sono esclusi gliimpiegat i e i quadri , gl i operai agr icol i dipendent i dal le. imprese diretto-coitiva-trici non soggettè al

'pagaménto del contributo per l ' integrazione dei

salari, nonché queliI dipendentl da imprese cooperative e loro.consozi chetrasformano, m'anipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici(a questi ultimi spetta la CIG secondo le norme vigenti per I' industria).

Le aziende interessatoSono quelle che svolgono attività, anche in forma associata, di naturaaqricold, ossia attività-dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,aiÍ'allevamento del bestiame e ad esse connesse.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Con riferirnento alle aziende cui il trattamento può essere concesso, lalegge del 1991 parla di imprese che occupino almeno sei lavoratori concontratto a tempo indeterminato, owero che ne occupino 4 con contratto atempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegatomanodopera agricola per un numero di giornate non inferiore amilleottanta.Pertanto, possono usufruirne:. amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono

lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contrattodi diritto privato);

. imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;r consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonché i consozi di

bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamenteal le att iv i tà di manutenzione degl i impiant i in igui , di scolo esomministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

. imprese che prowedono alla cura ed alla protezione della faunaselvatica e all 'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia eguardapesca);

. imprese che prowedono alla raccolta dei prodotti agricoli l imitatamenteal personale addetto;

. imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che nederivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economichenon agricole svolte nello stesso progetto.

La domandaLa domanda (su Modulo LS. Agr. 1, disponibi le presso le sedi INPS e sulsito dell' lstituto (www.lNPS.itlModuli) deve essere presentata dal datore dilavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, che prowede ad inoltrarlaall' lNPS, entro 15 giorni dall' inizio della sospensione dell'attività lavorativa.La domanda passa poi all 'esame di apposite Commissioni per I' integrazionesalariale agricola (istituite presso le sedi provinciali dell 'INPS) che prendonola decisione.Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso, incarta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generaledell' lNPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale sicomunica i l r i f iuto.

Orrarrto epettaL'integrazione salariale è pari all '8Oo/o della retribuzione media giornalierapagata (e considerata ai fini dei versamenti contributivi) nel meseprecedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell'attivitàlavorativa. L'importo viene versato a ciascun lavoratore direttamentedal l ' INPS entro 60 giorni dal la del ibera di accogl imento del la r ichiesta daparte della Commissione Provinciale; qualora dalla verifica risulti la

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

mancanza del requisi to del le 181 giornate di occupazione, le sommepercepite dai lavoratori devono essere restituite.

l"a durataLa durata massima del l ' integrazione salar iale è di 90 giorni al l 'anno,Le imprese che si awalgono di tale trattamento sono tenute a versare allagestione della cassa (art.24, legge n. BB/l9Bg), in aggiunta al contributo dicui al l 'art icolo 19 del la legge 8 agosto 1972, n. 457, un contr ibuto nel lamisura del4o/o del l ' integrazione salar iale corr isposta ai propri dipendent i .ll trattamento di integrazione salariale può essere erogato, anche inmancanza dei requisi t i d i cui al terzo comma del l 'art icolo B del la legge Bagosto 1972, n. 457 l'ai fini della presente legge sono considerati operaiagricoli i salariatifissi e gli àltri lavoratori sempre a tempo indeterminato chesvolgono annualmente oltre '180 giornate lavorative presso /a stessaazienda"l, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell' impresa da più di unanno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorronoal la conf igurazione del l imite massimo di durata previsto dal pr imo commadell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e costituiscono periolilavorat iv i ai f in i del requisi to di cui al terzo comma del l 'art icolo B del la leggemedesima. La legge prevede anche alcune specif iche garanzie per ilavoratori con contratto a tempo indeterminato che siano licenziati durantei l per iodo di godimento del t rat tamento di integrazione salar iale ai qual iv iene garant i to un trat tamento ordinario di disoccupazione nel le misura del40% della retribuzione.

Nota bene

ll trattamento non è dovuto in caso di assenze volontarie. domeniche. !giornate di ferie, di riposo compensativo per festività soppresse, giornate di isospensione. che vengono recu.perate, malattia, infortunio, gravidanza e :puerperio, sciopero e servizio militare. :

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

RIDUZIONE DEL PERSONALE E MES$AIN MOBILffÀ

Ghe cos'èLa Mobi l i tà è uno degl i strumenti previst i dal la legge - in qual i tà diammortizzatore sociale - per rendere meno drammatiche le conseguenzedi :. esaurimento del la Cassa Integrazione Straordinaria;. licenziamento oer riduzione di oersonale o trasformazione di attività o di

tavoro:. l icenziamento per cessazione del lat t iv i tà da parte del la propria azienda.A di f ferenza del la Cassa integrazione guadagni, infatt i , la Mobi l i tàpresuppone che vi sia già stato un licenziamento. Pertanto, mediante laorocedura di Mobi l i tà e nel caso siano present i determinate condizioni . loStato off re ai lavoratori licenziati un sostegno economico e attiva imeccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, nonconsiste sempl icemente in un aiuto economico, ma consente, in c .r l . i casi ,i l passaggio dei lavorator i l icenziat i da aziende in cr is i ad al tre che hannobisogno di manodopera.

Le aziende intereaeatoPossono awiare la orocedura di Mobi l i tà:le imprese con più di 15 dipendent i ammesse al la Cassa IntegrazioneGuadagni Straordinaria che, nel corso del programma di r isanamento,dichiarano di non essere in grado di garant ire i l reimpiego di tut t i i lavorator isospesi e di non poter attivare misure alternative;le imprese che occupano più di 15 dipendent i (compresi apprendist i econtratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazionedell'attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo;imprese che occupano più di 15 dipendent i che intendono effet tuarelicenziamenti collettivi per la cessazione dell'attività.Ouindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, aseguito del l icenziamento, s ia, come spesso accade, dopo un periodo diCassa Integrazione Guadagni.

Nota beneI I r r I r r a r r a a r a r r a r i i a r r r r r r ! ! r r r a a a a I t a l r a I r r l a a l a a l I I I I t r I r r r I r r ra

! Perché il l icenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno 5 !I l icenziamenti nel l 'arco di 120 giorni , in una o più unità produtt ive ii ( intendendo per unità produtt iùa una sede, unó stabi l imento ecc.) ii.îgl:îî191t"..d.îri?.'.,.q'.:?.?lgy',llgi..;.. .................;

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Liste di mobilitàCon la procedura di mobilità viene attivato, pertanto, un meccanismo diintervento dello Stato per permettere il passaggio dei lavoratori licenziati daimprese in crisi ad imprese che necessitano di mano d'opera. Talepassaggio awiene transitando per una speciale lista di collocamento egodendo, in attesa della nuova occasione di impiego, di un sostegno alreddito denominata indennità di mobilità, che spetta ai soli lavoratori delleimprese r ientrant i nel campo di appl icazione del la Cassa IntegrazioneGuadagni Straordinaria.La crescente esigenza di favorire il reinserimento occupazionale diparticolari categorie ha portato il legis]atore ad ampliare I'ambito soggettivodi applicazione della lista di mobilità. E prevista, infatti, l ' iscrizione a tali l isteanche dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso ariduzione, trasformazione o cessazione dell'attività di lavoro da parte diimprese che occupino anche meno di quindici dipendenti (aft. 4, comma 7,legge n.236/1993).

lncerrtM per I'assunzione di lavoratori inmobilitàLa legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimentodel lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro.I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzionioresso la stessa azienda entro 6 mesi dal licenziamento.Al datore di lavoro che assuma lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.inoltre, spettano alcuni benefici contributivi. Tali agevolazioni consistononella riduzione delle aliquote contributive nella stessa misura prevista pergl i apprendist i .A tale proposito risulta necessario precisare che I'art. B comma 2 dellalegge n. 22311991 stabilisce che '7 lavoratori in mobilità possono essereassunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesl'.Oualora il datore di lavoro trasformi il contratto a tempo indeterminatoprima della scadenza, i contributi a suo carico saranno ridotti (nella stessamisura prevista per i contratti di apprendistato) per altri 12 mesi. Lacircolare INPS n. 50|997 orecisa che la concessione di ulteriori beneficinon spetti, invece, all 'azienda se il contratto sia trasformato a tempoindeterminato successivamente alla sua scadenza.Nel caso in cui. invece. il lavoratore viene assunto direttamente concontratto a tempo indeterminato, l 'azienda ha diritto al beneficio per unperiodo di 18 mesi (art.25, comma 9,legge n.223/î99'll.Inoltre, all 'azienda che assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratoriiscritti nelle liste di mobilità, spetta, secondo quanto previsto dal comma 4dell'art. B della legge n. 223fl991, un contributo economico pari al 50%del l indennità di mobi l i tà di cui avrebbe goduto i l lavoratore qualora nonfosse stato assunto.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Diritto di precedenzaGli incentivi di carattere contributivo sono rafforzati dalle norme chericonoscono ai lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione del personaleun diritto di precedenza pg.r..un periodo di 6 mesi, qualora l'azienda decidanuove assunzioni per profili professionali corrispondenti alla qualifica deilavoratori licenziati (art. 15, comma 6, legge n.264/1949, aft.8, comma î,legge n. 223[1991 , D.Lgs. n. 297/2002). Con nota del 13 luglio 2006 n. 1564,la-Direzione Generale per I'attività ispettiva ha chiarito che la stessa aziendache ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di beneficicontributivi ed economici una volta che siano trascorsi 6 mesi dallicenziamento.

A chi spetta. Griteri di scelta dei lavoratoriAi sensi del l 'art .5, comma 1, del la legge n. 22311991(r ichiamato dal l 'art .24nei commi da 1 a 5), I' individuazione dei lavoratori da licenziare è riservata aldatore di lavoro, che deve effettuarli in relazione alle esigenze tecnico'produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteriorevisti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all 'articolo 4,òomma 2, della legge, owero, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criterilegali, in concorso tra loro, cioè i carichi di famiglia, I'anzianità e le esigenzetecnico-produttive ed organizzative.In conseguenza di tale previsione, si può affermare che nel licenziamentocollettivo, a differenza di quanto awiene nel licenziamento per giustificatomotivo oggettivo (anche plurimo), I' identità dei lavoratori da licenziare non èconosciuia fin dall' inizio, poiché la scelta di tali lavoratori awiene sulpersonale indistintamente considerato ed individuato in base a tali criteri.

Giurisprudenza

! orientamenti. ii Secondo una prima tesi l 'onere probatorio si attiva a seguito della semplice !i contestazione da parte del lavoratore circa la corretta applicazione dei :I criteri di scelta. Secondo la Cassazione, (sentenza del 20 novembre 2000, n. ii 14968\, quando è contestato dal lavoratore il corretto adempimento !i Oett'oObtigo di rispettare i criteri, ricade sul datore di lavoro sia l'onere di !i indicare in modo dettagliato i fatti che provano la corretta applicazione dei :! cllqi, sia la pro^va delle relative circostanz^e allegate (anche Cass. B giugno ii 1999, n. 5650; Cass. l3 luglio î998, n.6858l.l r . . r r r r . r . t

J. r i r r r r r r r a r r r a a t i r a a r r a r f r a a a l r I I r r r r I r r I l a t a l a r I ia ra

Applicazione dei criteri di sceltaAi sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, l 'onere della prova della correttaapplicazione dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro.Sull'applicazione di tale principio esistono però, in giurisprudenza, diversi ;

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ar.rr . r r . r r r r r : r rk

i Srtla base di una interpretazione opposta, è, invece, il lavoratore che devei elencare gl i elementi fat tual i a lui inerent i , precisando i nominat iv i dei! lavoratori a lui illegittimamente preferiti (Cass. 6 luglio 2000, n. 9045 che hai rigettato il ricorso per genericità, in una fattispecie in cui il lavoratore: ricorrente aveva solo sostenuto che, per anzianità e carico di famiglia,i avrebbe dovuto essere uno degli ultimi ad essere licenziato, senza, però,i indicare i colleghi illegittimamente preferiti; sulla stessa linea interpretativa! Cass l9luglioiSSZ, i.6652 e Cass'. l7 dicembre î997, n.72774).

i Si pone in una posizione intermedia (Cass. del 29 maggio 1998, n.5358),: secondo cui spetta al datore di lavoro allegare i criteri di scelta utilizzati ei dimostrare la concreta applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati;I grava, invece, sul lavoratore I'onere di dimostrare l' i l legittimità della scelta,! indicando i lavorator i in relazione ai qual i tale appl icazione r isul t i i l legi t t ima= (sulla sfessa posizione Cass. 1 5 febbraio 200'1, n. 2î 88; Cass. 26 settembre= 2000, n.12711).i Sul lappt icazione dei cr i ter i di scelta, inf luiscono alcune norme di legge, cheI tutelano specifiche categorie di lavoratori. Devono essere, infatti, presi in. constoeraztone:

lart . 15 del lo Statuto dei lavorator i . che vieta i l l icenziamento dovuto al leragioni ideologiche elencate dal la norma;l 'art . 10, comma 4, del la legge n.68/1999, secondo cui i l l icenziamentoper riduzione del personale esercitato nei confronti del lavoratoreoccupato obbl igator iamente è annul labi le qualora, cessato i l rapporto dilavoro. il numero dei lavoratori occuoati obbliqatoriamente rimasti inservizio sia inferiore alla quota di riserva;

. I'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2000, che vieta nel periodo protetto ill icenziamento delle lavoratrici, rispettivamente, gestanti e puerpere enubente e neoconiugate;

. l 'art. 6, comma 5 bis, della legge n. 23611993, in base al quale l' impresanon può l icenziare una percentuale di manodopera femmini le superiorealla percentuale della stessa manodopera occupata in riferimento allemansioni prese in considerazione. In ogni caso comunque, ai sensidell'art. B, comma 2, della legge n. 23611993, nell'attuazione dei

I licenziamenti collettivi devono essere garantiti i principi di non I! discriminazione diretta ed indiretta, di cui al-la legge n. 1'2511991 :arr. . . . r . . r | . . . . . . , t

I criteri convenzionaliLa legge accorda una preferenza ai criteri convenzionali, cioè i "criteriprevisti dai contratti collettivi", rispetto ai criteri legali.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

GÍurÍsprudenzal'G';'';;l,i,'dtità'ó;é;àià.niè'iiii'#à ;#;il;ó'iliiàì;il[?;lt"tb'i contenuti Ii nel Íaccoi 'do st ipulàto al termine del la fase del l 'esame congiunto (Cass. 10 ii giugno 1999, n.57î8; Cass.24aprile 1999, n.4097; Cass.24 marz,o 1998, i:h. 3133; Appello Firenze lî gennaio 2002; in senso contrario Cass.23 ii marzo 1998, n.3057, secondo cui occorre un contratto collettivo, anche ii aziendale, cioè un negozio dr^cara.tyerg normativo che fissi i criteri Ai s.celQ

-i in via generale ed aslratta). Con riferimento a tali criteri, in taluni casi si è :: posto ì l problema del le conseguenze del lut i l izzo di un cr i ter io legi t t imo in I! àstratto ma non idoneo a permettere I'individuazione dei lavoratori da iI l icenziare. Tale problematica si è presentata frequentemente nelle ipotesi in ii cui i dest inatar i del la selezione operata con tal i cr i ter i , port ino ad individuare :: un numero maggiore di lavorator i r ispetto a quel l i previst i in esubero. In tal i II casi i l l icenziamento r isul ta i l legi t t imo, se i l datore di lavoro non è in gradoi di dimostrare di aver combinalo il criterio convenzionale con un criterio dii scel ta previsto dal la legge. È ammessa, pertanto, l 'appl icazione in viaI suppletiva, e non soltanto alternativa, dei criteri legali quando i criteri! convenzional i s iano in qualche misura carent i (Cass.2 marzo î993, n.i tZZet; Cass.7 dicembre 1999, 13691,'Cass. 2luglio 2000, n.9956; Pret.i tWilano 37 maggro 1996]t. ln dottrina, I'orientamento prevalente sostieneI l 'efficacia genelàlizzata degli accordi di cui trattasi, sottolineando come siaI la legge stessa a prevederne la stipula con soggetti sindacali beni iOent i Íóat i , i qual i norì agiscono in rappèsentanza degl i iscr i t t i , ma in forza! di un interesse col let t ivo autonomo ed indivis ibi le. Su questo ul t imo punto,: assume part icolare importanza un pronunciamento del la Corte I! Cost i tuzionale del 30 giugno 1994, n,268, che ha giudicato infondata la ii quest ione di cost i tuzioiat i ià Oettart . 5, comma 1 , del là legg e n. 22311991 ( in ii r i fer imento agl i art icol i 3, 39 e 41 del la Cost i tuzione) nel la parte in cui :! prevedrebbe che un accordo sindacale possa derogare alla legge. :

! La medesima pronuncia ha affermato iseguent i pr incipi : :

: . I 'art . 5, comma 1, cont iene una norma supplet iva, in quanto prevede iI che i cr i ter i di legge siano dest inat i ad operare in mancanza di quel l i I

! convenzional i ;! . i criteri convenzionali, pertanto, precedono ed escludono i criteri legalii non disponendo di dir i t t i d i s ingol i , che non preesistono agl i accordi maI derivano da essi ;: . gl i accordi non hanno carattere normativo e non hanno val idi tà ergaI omnes; hanno, invece, natura gest ionale e del imitano i l potere diI l icenziamento che è. e resta, uni laterale del datore di lavoro, nei cuii confronti I 'accordo esplica efficacia diretta;I . l 'accordo collettivo incide sul singolo lavoratore solo indirettamente,

i.....r.e9|.eîlgl.ltlg.gllig.e.1'.iglr.".î19.1\ty..1.".9.',!.q?l9l9.qi.r.'."î19;............

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Guida alla gestione delle crisi occupazionali

t r . r r r r r r r r r r r r . r t

: Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato che per la

-loro validità i criteri convenzionali non devono essere contrari a principicostituzionali, a norme imperative o essere discriminatori. lnoltre, devonouniformarsi al principio di razionalità o ragionevolezza, che imponeI'obiettività, la generalità e la coerenza delle scelte con i fini dell' istituto della

I mobilità. I criteri, quindi, non devono essere ritagliati caso per caso a I! misura delle situazioni personali degli interessati (pèr esempio basandosi !I sull 'assenteismo o sul i 'endimento)"ma, al contrario, ancorati a parametri !! che possano operare anche senza l'apprezzamento datoriale.: :i Orientamenti della Cassazione ii Anche la Corte di Cassazione ha contribuito a definire alcuni parametri che !! devono.sorreggere i criteri,convenzionali. In particolare, posbiamo citare i !: seguenu: :: . i l riconoscimento della legittimità dell'accordo che dia esclusivo ril ievo !! al criterio del possesso dei requisiti per fruire del trattamento :I pensionistico nel corso o al termine della procedura di mobilità ed al !i criterio della possibilità di d accedere al prepensionamento (Cass. 2 ii settembre 2003, n. î2781; Cass.26 settembre 2000, n. 12963; Cass. 9 iI settembre 2000, n. 1 | B75l: :: . i l riconoscimento della legittimità dell'accordo che dia decisivo ril ievo iI al le sole esigenze tecnico-produtt ive (Cass.24 marzo'1998, n.3133; ii Cass. lTfebbraio'1999, n. 1335; Cass. î0giugno 1999, n.5718; Cass.7 ii...., 9!y,s!1g 399f,' !1. ?.1.?l,l'........

Griteri legaliI criteri legali possono essere distinti in due grandi categorie:

' criterio delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative: consenteuna valutazione discrezionale del datore di lavoro, concordandogli diselezionare i lavoratori il cui apporto sia più funzionale agli interessiproduttivi dell'azienda sulla base di ragioni e motivazioni obiettive;

. criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità: tali criteri, a differenza delprecedente, hanno un fondamento solidaristico e sociale. L'anzianità vaintesa non in senso anagrafico, ma di servizio (Cass. '15 febbraio 2001,n. 2188; Cass. 1B gennaio 1986, n. 3241: i carichi di famiglia vannovalutati l imitatamente ai congiunti per i quali è prevista l'erogazionedegl i assegni famil iar i .

Principi di preferena tra i criteri legaliI criteri legali devono essere applicati in concorso tra loro, poiché, comevisto, ciascuno risponde ad un diverso interesse da tutelare. Molto spesso,però, la prevalenza viene accordata al criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Tale criterio, infatti, oltre ad essere citato duevolte dalla norma, risulta essere il criterio più coerente con la finalitàperseguita con la riduzione del personale di assicurare la permanenza

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

dell'azienda sul mercato (Cass. 6 luglio 2000, n.9045; Cass. î0 giugno 1999,n. 57'18\. Infine. con riferimento alla delimitazione spaziale del personalelicenziabile, la legge prevede, nella parte iniziale dell'art. 5, cheI'individuazione dei lavoratori deve awenire in base alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale. Pertanto il datore dilavoro deve operare la scelta nell'ambito dell' intero complesso organizzativoe produttivo, non potendo limitare la selezione ai lavoratori dell'area delreoarto aziendale in cr is i .

Gìurísprudenza

Intimazione del licenziamentoAi sensi del comma 9 del lart .4, raggiunto l 'accordo sindacale o esauri tanegativamente la procedura dell'esame congiunto (che può durare, comevisto, non più di 82 giorni, 7 più 45 più 30), il datore di lavoro può procederecon la comunicazione per iscritto dei licenziamenti, nel rispetto dei terminidi oreawiso. Contestualmente, I'elenco dei lavoratori licenziati, conI'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,del la qual i f ica, del l ivel lo di inquadramento, del l 'età, del car ico di famigl ia,nonché con puntuale indicazione del le modal i tà con le qual i sono stat iapplicati i criteri di scelta, deve essere comunicato alla Direzione Regionaledel Lavoro, alla Commissione regionale permanente tripartita di cui all 'art. 5del D.Lgs. n.469/1997 e al le associazionisindacal idicategoria aderent ial leconfederazioni maggiormente rappresentative.La Cassazione ha precisato che, poiché contestualmente ai recessi devonoessere portate a conoscenza dei richiamati organismi le modalità diapplicazione dei criteri, i l datore di lavoro deve necessariamentedeterminare i criteri prima di comunicare i l icenziamenti (Cass. S.U. 11maggio 2000, n. 3021. La necessità di fornire una puntuale indicazione dellemodalità di applicazione dei criteri di scelta comporta l'onere per il datore dilavoro di predisporre e comunicare ai soggetti sopra ricordati una specificagraduatoria, contenente I'indicazione dei punteggi dei lavoratori licenziati edei lavoratori mantenuti in organico; ciò al fine di consentire agli interessatie al giudice la comparazione tra i lavoratori ed il successivo, eventuale,controllo (Cass. î0 giugno 1999, n. X57'lB; Cass. /'aprile 1999, n.3140;Cass. 8 novembre 2003, n. '16805; Cass. l8 gennaio 2005, n. BB}L

Motivazione e contenutoPer quanto concerne la motivazione ed il contenuto dell'atto dilicenziamento, la Cassazione ha più volte sottolineato come non sianecessario ribadire i contenuti della comunicazione e le ragioni delorowedimento o l'elenco dei nominativi dei lavoratori licenziati. essendosufficiente il richiamo al licenziamento collettivo. lnfatti, a differenza del

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

arrrrrrrr . r .

I lnvalidità del licenziamentoL'art. 5, comma 3, della legge n. 22311991 stabilisce che il l icenziamentocollettivo è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della formascritta o in violazione della procedura sopra descritta, ed è annullabile incaso di violazione dei criteri di scelta. Salvo il caso di mancatacomunicazione per iscr i t to, i l recesso può essere impugnato entro 60 giornidal r icevimento del la comunicazione con oualsiasi at to scr i t to. anchestragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anchemediante l' intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso del quale siastata dichiarata I ' ineff icacia o l ' inval idi tà, s i appl ica l 'art . 18 del lo Statuto deiLavoratori. Nellipotesi di lavoratori licenziati i l legittimamente e reintegrati inazienda, I 'art . 17 del la legge stabi l isce che l ' impresa, sempre nel r ispetto deicriteri di scelta, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di unnumero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza doveresperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione allerappresentanze sindacali aziendali,Tale previsione presuppone logicamente che la reintegrazione sul posto dilavoro sia awenuta a seguito di una dichiarata inefficacia del recesso permancanza di forma scr i t ta o del l 'annul lamento oer inosservanza dei cr i ter i discelta. E da escludersi , infatt i , la sua appl icazione nel l ' ipotesi dil icenziamento r i tenuto ineff icace per la violazione del la procedura, in quantoi l medesimo vizio verrebbe r iscontrato anche nel l ' iootesi in cui i l nuovolicenziamento fosse riproposto all 'attenzione della magistratura (Cass. 5.U.,13 agosto 2002, n. '12'1941. Da ultimo, va sottolineato che, nonostante I'art.5, comma 3, preveda che i l l icenziamento "può" essere impugnato conqualsiasi atto scritto entro sessanta giorni (a differenza dell'art. 6 della leggen.604/1966, secondo cui i l l icenziamento "deve" essere impugnato a penadi decadenza), tale termine è considerato perentor io dal la giur isprudenza

!.c3*.2.?.tgg::9.?99.sr.!,.1.2.999i.9.q'*.2.1.fs.99:gtz.î.e.?9,,1.!!.1.?!,.,........

Cassa inteorazione Guadaoni e Licenziamenti

INDENNITÀ DI MOBIL|TÀ

DisciplinaLa legge n. 223|991 detta una specifica disciplina anche con riferimentoalla procedura sui licenziamenti collettivi stabilendo che "limpresa che siastata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualoranel corso di attuazione del programma adottato dalla stessa, ritenga di nonessere Q grado di garantire il reimpiego 9 tu{i i lqyorqlorisospesi e di nonpoter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di awiare specificheprocedure di mobilità" (art. 4 comma 1).

Presupposti per la concessione dell'indennitàdi mobilitàLindennità di mobilità consiste in una orestazione che soetta ai lavoratoriche sono stat i col locat i in mobi l i tà dal la ioro azienda a segúito di :. esaurimento del la cassa integrazione straordinaria;. l icenziamento oer r iduzione di oersonale o trasformazione di at t iv i tà o di

tavoro;. licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.ll lavoratore ne ha diritto ouando:. vant i un'anzianità aziendale complessiva di almeno dodici mesi;r possa far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie,

festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale (ma nonquel l i d i malatt ia e servizio mi l i tare).

rarrr l r t r r rat t t l t r l t rar t t r l t t t t t t r r r

I La Corte cost i tuzionale, infatt i , con sentenza 12 settembre 1995, n.423,ha i! dichiarato I ' i l legi t t imità cost i tuzionale del comma 1 del l 'art . 7 del la legge n. i= 22311991, nella parte in cui non prevede che i periodi di astensione dal iI lavoro del la lavoratr ice per gravidanza o puerperio siano computabi l i a l f ine II del raqqiunqimento del l imite minimo di 6 mesi di lavoro effet t ivamente !i prestaiò per'poter beneficiare dell' indennità di mobilità. :t

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L'art.7 della stessa legge prevede, a tale proposito, che i lavoratori collocatiin mobi l i tà in possesso di part icolar i requisi t i d i anzianità, hanno dir i t to aduna indennità per un periodo massimo che varia in funzione del letàanagrafica dei lavoratori stessi.

A chi non spettaNon hanno dir i t to a percepire l indennità i lavorator i l icenziat i da dator i dilavoro non imprenditori seppure iscritti nelle relative liste (arf. 24, comma 1-bis, legge n. 223/'1 997 ).

4l

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

Ghi pagaLa Mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese. Per ognilavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versareal l ' INPS un contr ibuto calcolato in proporzione al l ' indennità mensi le dimobilità spettante al lavoratore.Per il finanziamento dell' indennità di mobilità. oltre ad un contributopermanente, la legge n. 22311991 (aft. 5, comma 4) stabilisce a carico deidatori di lavoro, infatti, diversi da quelli edili, e rientranti nel campo diapplicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, un contributoda versare, in 30 rate mensili, alla gestione degli interventi assistenziali e disostengo alle gestioni previdenziali dell 'INPS una somma pari a sei volte iltrattamento mensile iniziale di mobilità soettante al lavoratore.Nota beneTale somma viene ridotta alla metà ouando la dichiarazione di eccedenza dipersonale abbia formato oggetto di accordo sindacale.L'indennità è pagata ogni mese direttamente dall'INPS sia con assegnocircolare che con accredito bancario o postale.

Gome si ottieneL'imorenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedentideve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e allaDirezione Regionale del Lavoro: dopo aver esaminato la situazione con leassociazioni dei lavoratori senza aver individuato soluzioni alternative,l' impresa può effettuare i l icenziamenti.L'elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato all 'organoregionale competente, alle Commissioni Provinciali Tripartite (organismipolitici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni dicategoria.La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore dilavoro. Tuttavia, se non prowede, possono awiarla gli stessi lavoratoriinteressati.L'awio della procedura di mobilità non determina automaticamente il dirittoalla prestazione economica. L'indennità di mobilità, infatti, viene concessasoltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassaintegrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessarirequisi t i .

la domandal l lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità (suModulo DS 21. disponibi le presso le sedi INPS e sul s i to del l ' lst i tutowww.lNPS.i t , nel la sezione "modul i") al Centro per l ' lmpiego, che latrasmette all ' lNPS, entro 68 giorni dal licenziamento.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

L'indennità di mobilità decorre dall'ottavo giorno dal licenziamento se ladomanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal quinto giornosuccessivo al la presentazione del la domanda, negl ial t r i casi .Deve presentare, inoltre, la dichiarazione del datore di lavoro (su ModuloDS 22 disponibile presso le sedi INPS e sul sito dell' lstituto wvwv.lNPS.it,nel la sezione "modul i") con i dat i ident i f icat iv i del dipendente e del l 'azienda,del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita.Nota beneI lavoratori in mobilità che vogliono intraprendere un'attività autonoma oentrare a far parte di una cooperativa, in qualità di soci, possono richiedereil pagamento anticipato dell' indennità spettante per l ' intero periodo,detratte le mensilità eventualmente già godute.Se il lavoratore che ha riscosso I'indennità anticipata, si rioccupa comelavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto allarestituzione di quanto ricevuto. A questo scopo deve dare, entro'10 giorni,not iz ia del reimpiego agl i uf f ic i INPS, i qual i prowederanno a r ichiedergl i lasomma in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di mancatacomunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un unicopagamento maggiorato degli interessi legali.L'indennità di mobilità decorre:. dall'ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata

presentata nei primi B giorni;. dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata

dopo I'ottavo giorno .

La durataLa durata dell' indennità varia in funzione dell'eta del lavoratore al momentodel licenziamento e all 'ubicazione dell'azienda. L'età del lavoratore, infatti, alfine di stabilire la durata dell' indennità, deve essere accertata alla data dicessazione del rapporto di lavoro.Per i lavoratori delle aziende del centro-nord:

' fino al compimento del 39'anno di età del lavoratore, l ' indennità spettaper un massimo di 12 mesi;

. da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell' indennità è elevato a24 mesi;

. oltre i 50 anni di età. la durata sale a 36 mesi.Per le aziende del mezzogiorno i l imit i salgono nel seguente modo:. fino al compimento del 39" anno di età del lavoratore, I' indennità spetta

per un massimo di 24 mesi;. da 40a49 anni di età, i l per iodo digodimento del l ' indennità è elevato a

36 mesi;. oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi.La durata del la prestazione, comunque, non può superare l 'anzianitàmaturata dal lavoratore nell'azienda che lo ha collocato in mobilità. Tuttavia,

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

i l per iodo di godimento del la prestazione è stato più vol te prolungato inpassato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolari diaziende o settori in crisi.

Ouanto spettaL'lndennità di mobilità è proporzionata all ' importo dell' integrazione salarialestraordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l'azienda l'avessechiesto) nel periodo immediatamente precedente il l icenziamentoIn part icolare:

' '100% del la CIGS per ipr imi 12 mesi ;

. B0% del la CIGS per i l per iodo compreso tra i l 13'e i l 36" mese.Per le aziende del mezzogiorno:

' '100% del la CIGS per i pr imi 12 mesi;

. B0% del la CIGS per i l per iodo compreso tra i l 13'e i l48'mese.Così come accade per la Cassa integrazione, dal l ' importo del l ' lndennità dimobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentualepari al 5,54o/o. Per i periodi successivi al 12 mese non viene effettuatanessuna detrazione.La prestazione non può superare determinat i l imit i aggiornat i ogni anno inbase alle variazioni del costo della vita.

Sospensiono dell'indennità di mobilitàl l pagamento del l ' lndennità viene interrotto quando i l lavoratore vienecancellato dalle Liste di mobilità per una delle seguenti cause:. al caso in cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato non superi il

per iodo di prova ( la reiscr iz ione è possibi le per non più di due volte);. al caso in cui il lavoratore awiato al lavoro sia ritenuto inidoneo oer

cause diverse dal mancato superamento della prova (la reiscrizionenelle liste è condizionata alla verifica che il lavoratore conservi unaresidua capacità lavorativa);

. rifiuto di freouentare un corso di formazione orofessionale autorizzatodal la Regione o lo frequent i in modo irregolare;

r non accetti l 'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalenteowero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità ancheintercategoriale e che, avendo rìguardo ai contratti collettivi nazionali dilavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% percento r ispetto a quel lo del le mansioni di provenienza;

r non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alpunto precedente, di essere impiegato in opere o servizi di pubblicaut i l i tà (di cui al l 'art . 6, comma 4, del la stessa legge);

. non abbia proweduto a dare comunicazione entro 5 giornidall'assunzione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato aisensi dell'art. B della stessa legge, cioè a tempo determinato (il

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Cassa lntegrazione Guadagni e Licenziamenti

lavoratore in mobilità può. senza perdere il diritto di iscrizione alla Iista,svolgere un'attività part-time o a tempo determinato, ma ciò comportala sospensione del l ' indennità);

. non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da partedegl i uf f ic i c ircoscr iz ional i o del l 'agenzia per l impiego ai f in i degl iadempimenti di cui ai punt i precedent i , nonché quel l i previst i dal lart .6comma S-ter, del decreto legge n. 14811993, convertito in legge n.23611993.

La cancel lazione awiene anche in caso di :. assunzione a tempo pieno e indeterminato o di in iz io di at t iv i tà

autonoma;. r iscossione del l ' indennità in un'unica soluzione;. raggiungimento del dir i t to al la pensione di vecchiaia o di anzianità

(comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previstidal la legge);

. raggiungimento del dir i t to al la pensione di anzianità o ant ic ipata, owerodi pensione di inabi l i tà o di assegno di inval idi tà senza aver optato perl indennità di mobi l i tà ( i lavorator i che benef ic iano del l 'assegno diinval idi tà e al lo stesso tempo hanno dir i t to al la mobi l i tà devonoscegl iere tra le due prestazioni) ;

. alcuni casi di inademoienza.Oualora si ver i f ichino motiv i di sospensione, i l per iodo di iscr iz ione nel lel iste può protrarsi f ino a2 anni per trat tamenti concessi per 12 mesi, f ino a4 anni per trattamenti concessi per 24 mesi e fino a 6 anni per trattamentoconcessi oer 36 mesi.l l D.L. n. 249 del2004, convert i to dal la legge n. 29112004, art . 1-quinquies,ha, da ultimo, specificato che il lavoratore destinatario del trattamento dimobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzafa esclusivamente alreimpiego, decade dal t rat tamento medesimo quando:. rifiuti di essere awiato ad un progetto individuale di inserimento nel

mercato del lavoro, owero ad un corso di formazione o dir iqual i f icazione o non lo frequent i regolarmente;

r non accetti I 'offerta di un lavoro inouadrato in un livello retributivo noninfer iore del20o/o r ispetto a quel lo del le mansioni di provenienza.

Tali ipotesi di perdita del trattamento sono previste come applicabiliquando le attività lavorative di formazione owero di riqualificazione sisvolgono in un luogo che non dist i più di 50 chi lometr i dal ia residenza dellavoratore o comunque raggiungibi le mediamente in B0 minut i con i mezzidi trasporto pubbl ic i .

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Guida al la gestione del le crisi occupazional i

Aseegno integnativoSe il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminatocon una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedenteattività, ha diritto ad un assegno integrativo. La durata massimadell'assegno è di 12 mesi e l' importo non può essere superiore a quellodell' indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimastodisoccupato.

lndennità ai nuova sitúemazione e rimborso spesedi viaggiol l lavoratore che accetta una proposta di lavoro ed è costretto a trasferirsispetta una indennità di nuova sistemazione e i l r imborso del le spese divraggro.L'importo maggiorato dell'adeguamento annuale viene corrisposto soltantoa chi inizia a percepire l' indennità nell'anno in corso. I lavoratori ammessialla mobilità in anni precedenti continuano a riscuotere gli importi secondo ilimiti orevisti al momento del licenziamento.

Assegno per il nucloo familirareOltre all'indennità, i lavoratori che ne hanno diritto possono percepire anchel'assegno per il nucleo familiare.

MobilÍtà o lavoro autonornoI lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivitàautonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigentipossono ottenere la corresponsione anticipata dell' indennità, detraendone ilnumero di mensilità già godute. Con decreto del Ministro del lavoro e dellaPrevidenza Sociale. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, sono determinate le modalità e lecondizioni per la corresponsione ant ic ipata del l ' indennità di mobi l i tà, lemodalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesisuccessivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione allealtrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico (aft. 7, comma 5,legge n.223/1991l'.

Altre disposizionil l comma B dell'art. 7 della legge n. 22311991 precisa che l' indennità dimobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché leindennità di malattia è di maternità eventualmente spettanti. Inoltre, èimprevisto che i periodi di godimento dell' indennità di mobilità sonoriconosciuti d'ufficio utiliaifinidel conseguimento del diritto alla pensione eai fini della determinazione della misura della pensione stessa (art. 7,comma 9, Iegge n.223/1991). Per iper iodi di godimento del l ' indennità dimobilità spetta altresì l 'assegno per il nucleo familiare di cui all 'art. 2 del D.L.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

13 marzo 1988, n.69, convert i to, con modif icazioni, dal la legge 13 maggio1988, n. 153 (art. 7, comma 10, legge n. 223|1991).

Gontributi figurativiAnche in questo caso, come per la Cassa integrazione, il lavoratore, pertutto il periodo di concessione dell' indennità, ha diritto alla contribuzionefigurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall' lNPS,senza la necessità per il lavoratore di presentare la domanda e sono utili siaper il diritto che per la misura della pensione.Giur isorudenzal l r icorsoNel caso in cui la domanda di Mobilità venga respinta, l ' interessato puòpresentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell' lNPS, entro90 giorni dal la data di r icezione del la let tera con la quale si comunica i lrifiuto. ll ricorso, a cui vanno allegati tutti i documenti ritenuti util i indirizzatoal Comitato Provlnciale, può essere:r presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la

domanda;. inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di

ritorno ;. presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

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Gurda al la gestione del le crisi occupazional i

INDENN|TÀ DI DISOCGUPAZIONE

l l sistema degli ammoriizzarori sociali volti a sostenere il reddito deilavorator i non occupat i è incentrato sul t rat tamento di disoccuoazrone.L'ordinamento i tal iano discipl ina di f ferent i forme di t rat tamento fra là oual i egggg.qiLe- distinguere la forma ordinaria ed alcune forme speciali \R.D. n.1827/1835, legge n.448/1998, D.Lgs. n. 181/2000).

A chi spettaLa forma ordinaria di indennità di disoccupazione è appl icabi le ai lavorator isubordinat i i l cui rapporto di Javoro sia cessato con azi 'ehde con un oualsiasinumero di dipendent i . Vi sono ul ter ior i forme di t rat tamento discioi inate inrelazione al part icolare settore produtt ivo cui s i appl icano: uno r iguàrdante i lsettore del l 'agr icol tura ed uno ledi l iz ia.

Requisiti per la concessione dell'indennitàI requisi t i previst i per la concessione del t rat tamento di disoccupazroneordinaria, ol t re al lo stato di disoccupazione e al la permanenza 'di

unaresidua capacità lavorativa (art. 32 D.P.R. n. 818/19s7), consistono nell'avermaturato almeno 2 anni di assicurazione obbl igator ia contro ladisoccupazione ed almeno 52 sett imane di contr ibúzione nei 2 anniprecedent i l in iz io del.per iodo di disoccupazione. Ai f in i del raggiungimentodei requisi t i indicat i s i computano anche i per iodi di contr ibuzi-o-ne f igurat ivarelativi all 'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità ed il peiiodo oileva (volontar io o obbl igator io) di servizio mi l i tare. per i l r iconoscimentodel l ' indennità è necessario che i l lavoratore present i al l lNPS e aql i uf f ic i dellavoro. competent i .gl ?pposita domanda sui model l i a l lo scopo [redispost i ,corredata da una dichiarazione del datore di lavoro (Modello Ds22) relativaal numero.di . .g. iorni lavorat i e al la retr ibuzione corr isposta, oppure da unmodel lo di dichiarazione sost i tut iva predisposto dal l ' lNpS eà, inf ine, oaun'autocert i f icazione del possesso dei requisi t i r ichiest i .

A chi non spettaLindennità.spetta nel caso di cessazione involontar ia del rapporto di lavoro.Pertanto, l ipotesi di dimissioni del lavoratore non si conf igurà fra quel le checonsentono la percezione del trattamenLo (aft. 54, legge i. qAg/ tg)q.

Glluriepntdenza- .

r . . r .a r r r t t r r r r ra r r . r t t rarrra tatr r l ta tatrat l tarat t t t t t r t araal f , , " 1 l ra l l l r r l la

Í-i"-òb'tà-Òds-tiiúiioÀàiéî;;hbjitd;-i.é-bèlrèflòiàÀó,1u1iàvia, dell'indennità, i li l ;rvoratori dimessisi per giusta causa, owero per una ragione tonto grave da l

Cassa Integrazione Guadagnie Licenziamenti

' , ì ,À àÀa"ié poJsiOiÍe la"prosecuzione nemmeno tempbranea.del rapporto l

,i i fuuóròlCo:,tu- òott. À.'ZOS/ZOOZ). Allo stesso modo e sulla base della lstei ia logica viene esciusa ià trulni t i ta del t rat tamento.per, i tavorq!91-chg i; r l rbiano éigtato un accordo di r isoluzione consensuale del

"91^t l9l lo 9' :l i rvoro, salvb che in alcune ipotesi - evidenziate dal l ' INPS corr .c lrcolare n. :l0B del 10 ottobre 2006 - in óui i l lavoratore abbia accettato la r isoluzione a Isòòultó di trasferimento ad una diversa sede dell' impreia se questa disti i

ì,ir'ài'ói' irrài'ìi.r,i iórn"tri dalla residentu óóitu*,atórJó sia rassiungibile !i la l lavoratore con i mezzi pubbl ic i in non più di ot tanta rninu' t t 9t ?! t9 '?l i

: ì1; i ; ; ; ; l ; .r i ià i isoiurioni j i iJóónrugueritu di consistenli 62p-rbiamenti di II luvoro prodotti da un trasferimento dell'azienda.1.. . r r r r nr i r r r I r r I r . . r I r r a t a r I r r . t * i r r . . a t t . . - a. i r . t at ar ra l a r . l r l '

r r r r r l r r r r l r r î

Ouanto $p€ttal -a misura del l indennità è calcolata in percentuale sul la rotr ibr lz ione mediasóqqetta a contribuzione (comunque n'on inferiore alla retribuzione prevista

óàÍu"óò"ùtt-òÀéióttòt i iuà)rétai iva ai3 mesi precedenri l ' in iz iodel lo stato,t iOlsóàcupai ione. La pèròeÉtuaie appl icata pei i l -pr imi 6 mesi è del 60%,;"fòòt;d* if sétti.o e I'ottavo mese e Oàt +O% per g,l,i.,ev^entuali mesisuccessivi. L'indennità é óórrisposta direttamente OaìitXtpS. dall'ottavo

éùùo rrócJrriló a óuetto dettà cessazione del rapporlo .di, lavoro se ilÉuoruloió àUnia presentato la domanda nei pr imi à 'giorni . La domandaoresentata dal nono àt

-iuisintottesimo giorno è coiiisposla dal quinto

ài;r* ;ù;.*sivó àttà OómàÀOa stessa. fa mancata presentazione dellaóomanOa entro i primi 68 giorni dalla cessazione del rapporto comporta la

òerOita del diritto a peróepire I' indennità. In relazione al trattamento6iàilàìio ónl"òL-isiti úèniliòó.Àa 25 dell'art. 1 della lesse n' 24712007Àu i tàOùitó ,n ai iungamento del per iodo di f ruibi l i tà del t rat tamento' Dal 1qé*àio jooe i lavóiatòr i disocòupat i di età infer iore a cinquanta anni;;;;;;; o-iii ito a iiúire oer trattamehto per un periodo rnassirno di B mesi,mentre i lavorator i

"oÀ più di 50 anni pel un periodo massimo di 12 mesi '

Sospensione dell'indennità di dieoeclrpazioneVi sono dei casi in cui la corresponsione del t rat tamento di , indennità diOisóócùpazione è soipeia con ' la possi .bi le cessazione dol la causa diéol-o"nélóné. Si tratta

-dél caso in cui un lavoratore percettore sia

nuovamente occupato:r p€r un numero di giornate consecut ive non superior i a 5, escluse le

festività;. in alcuni casi di per iodi brevi t rascorsi al l 'estero per gravi motiv i di salute

propri o di uno stretto congiunto,. in casi di r ichiamo al servizio mi l i tare per periodi molto brevl a scopo dl

addestramento;

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AL!.EGATI

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Guida al la gest ione del le cr is i occupazional i

7. Oualora non sia stato raggiunto l'accordo, ildirettore dell'Ufficio orovinciale del lavoro e dellamassima occupazione convoca Ie parti al fine di unulteriore esame delle materie dì cui al comma 5,anche formulando proposte per la realizzazione di unaccordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entrotrenta giorni 'z1 dal ricevimento da parte dell'Ufficioprovìnciale del lavoro e della massima occupazionedella comunicazione dell'impresa prevista al comma6.8. Oualora il numero dei lavoratori interessati dallaprocedura di mobilità sia inferiore a dieci, itermini dicui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.9. Raggiunto I'accordo sindacale owero esaurita laprocedura di cui ai commì 6. 7 e 8, l' impresa hafacoltà di collocare in mobilità gli impiegati, glioperai e i quadri eccedenti, comunicando per iscrittoa ciascuno di essi il recesso. nel rispetto dei terminidi preawiso. Contestualmente, I'elenco dei lavoratoricollocati in mobìlità, con l'indicazione per ciascunsoggetto del nominativo, del luogo di residenza,della qualifica, del livello di inquadramento. dell'età.del carico di famiglia. nonché con puntualeindicazione delle modalità con le quali sono statiapplicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficioregionale del lavoro e della massima occupazionecompetente, alla Commissione regionale perl'impiego e alle associazioni di categoria dì cui alcomma 2 22.

10. Nel caso in cui I'imoresa rinunci a collocare inmobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiorea ouello risultante dalla comunìcazìone di cui alcomma 2, la stessa procede al recupero dellesomme pagate ìn eccedenza rispetto a quelladovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, medianteconguaglio con i contributi dovuti all' lNPS, daeffettuarsi con il primo versamento utile successivoalla data di determinazione del numero dei lavoratoriposti in mobilità.11. Gli accordi sindacali stioulati nel corso delleprocedure di cui al presente articolo, che prevedanoil riassorbimento totale o oarziale dei lavoratoriritenuti eccedenti, possono stabilire. anche inderoga al secondo comma dell'articolo 2103 delcodice civile, la loro assegnazione a mansionìdiverse da ouelle svolte.12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono privedi effìcacia ove siano state effettuate senzaI'osservanza della forma scritta e delle procedurepreviste dal presente articolo.13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassaintegrazione, al termine del periodo di godimentodel trattamento di integrazione salarìale, rientrano ìnaztenda.

14. ll presente articolo non trova applicazione nelcaso di eccedenze determinate da fine lavoro nelleimprese edili e nelle attivìtà stagionali o saltuarie,nonché oer i lavoratori assunti con contratto dilavoro a tempo determinato.15. Nei casi in cui I'eccedenza riguardi unitàoroduttive ubicate in diverse orovince della stessaregione owero ìn pìù regioni, la competenza apromuovere l'accordo di cui al comma 7 spettarispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale dellavoro e della massìma occupazione owero alMinìstro del lavoro e della previdenza socìale. Aglistessi vanno inviate le comunicazioni Dreviste dalcomma 4.1S-bis. Gli obblighi di informazione, consultazìone ecomunicazione devono essere ademoiutiindioendentemente dal fatto che le decisioni relativeall'apertura delle procedure di cui al presente articolosiano assunte dal datore di lavoro o da un'imoresache lo controlli. ll datore di lavoro che viola taliobblighi non può eccepire a propria difesa lamancata trasmissione, da parte dell'impresa che locontrolla, delle informazioni relatìve alla decisioneche ha determinato I'apertura delle predetteprocedure 23.

16. Sono abrogatì gli arricoli 24 e 25 della legge 12agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n.80. convert i to, conmodificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215,ad eccezione dell'articolo 4bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 '?4.

5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a caricodelle imprese.

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare inmobilità deve awenire, in relazione alle esigenzetecnico-produttive ed organizzative del complessoaziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratticollettivi stipulati con i sindacati di cui all'artìcolo 4,comma 2, owero, in mancanza di questi contratti,nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:a) carichi di famiglia;b) anzianità:c) esìgenze tecnico-produttìve ed organizzative.2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare inmobilità, l'ìmpresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9,ultimo comma, del decretolegge 29 gennaio i983.n. 17 . convertito, con modificazioni. dalla legge 25mazo 1983, n.79. L ' impresa non può al t resìcollocare in mobilità una percentuale di manodoperafemminile superiore alla percentuale di manodoperafemminile occupata con riguardo alle mansioniprese in considerazionez' 28.

3. ll recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficacequalora sia intimato senza I'osservanza della formascritta o in violazione delle procedure richiamateall'art. 4. comma 12. ed è annullabìle in caso diviolazione dei criteri di scelta orevisti dal comma 1del presente articolo. Saivo il caso di mancatacomunicazione per iscritto, il recesso può essereimpugnato entro sessanta giorni dal ricevimentodella comunicazione con qualsiasi atto scrìtto, ancheextragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà dellavoratore anche attraverso l'intervento delleorganizzazioni sindacali. Al recesso di cuì all'art. 4,comma 9, del quale sia stata dichiarata I'inefficacìa oI'invalidità, si applica I'art. 18, L. 20 maggio 1970. n.300, e successive moditicazioni.4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità I'impresaè tenuta a versare alla gestione degli interventiassistenziali e di sostegno alle gestionì previdenziali,di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta ratemensili, una somma pari a sei volte il trattamentomensìle iniziale di mobilità spettante al lavoratore.Tale somma è ridotta alla metà quando ladichiarazione di eccedenza del personale di cuiall'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto diaccordo sindacale 27.

5. L'impresa che, secondo le procedure determinaîedalla Commissione regìonale per I'impìego. procuriofferte di lavoro a temoo indeterminato aventi lecaratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),non è tenuta al pagamento delle rimanenti raterelativamente ai lavoratori che perdano il diritto altrattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto ditalì offerte owero per tutto il periodo ìn cui essi.accettando le offerte procurate dalla impresa,abbiano prestato lavoro. ll predetto beneficio èescluso per le ìmprese che si trovano, nei confrontidell'impresa disposta ad assumere nei rapporti di cuiall'art. L comma 4-bis a.

6. Oualora il lavoratore venga messo in mobilitàdopo la fine del dodicesimo mese successivo aquello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2,comma 1, e la fine del dodìcesimo mese successivoa quello del completamento del programma dl cuiall'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui illavoratore era occupato, la somma che l'impresa ètenuta a versare ai sensi del comma 4 del presentearticolo è aumentata di cinque punti percentuali perognì periodo di trenta giorni intercorrente tra l'ìniziodel tredicesimo mese e la data di completamentodel programma. Nel medesimo caso non trova

Cassa Integrazione Guadagni e Lìcenziament i

applicazione quanto previsto dal secondo commadel l 'ar t .2 del la L.8 agosto 1972, n.464.

6. Lista di mobilita e compiti della Commissioneregional€ per I'impi€go P.

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massimaoccupazione, sulla base delle direttive impartite dalMinistero del lavoro e della previdenza socìale,sentita la Commissione centrale per I'impiego, dopoun'analisi tecnica da parte dellAgenzia per I'impiegocompila una lista deì lavoratori in mobilità, sulla basedi schede che contengano tutte le informazioni utiliper individuare la professionalità. la preferenza peruna mansione diversa da quella originaria, ladisponibilità al trasferimento sul territorio; in queslalista vengono iscrittì anche i lavoratori di cui agliarticoii 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelliche abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cuiall'articolo 7, comma 5 e.

2. La Commissìone regionale per l'ìmpiego 31

approva le liste di cui al comma 1 ed ìnoltre:a) assume ogni ìnizìativa utile a favorire il reimpiegodei lavoratori iscritti neìla lista dì mobilità, incollaborazione con I'Agenzia per l'impiego;b) propone I'organizzazione, da parte delle Regioni,di corsi di qualificazione e di riqualificazioneprofessionale che, tenuto conto del livello diorofessionalità dei lavoratori in mobilìtà, sianofinalizzati ad agevolarne ìl reimpiego; i lavoratoriinteressati sono tenuti a parteciparvi quando leCommissioni regionali ne dispongano l'awiamento;c) promuove le iniziative di cui al comma 4;d) determina glì ambiti circoscrizionali ai finidell'awiamento dei lavoratori in mobilìtà;d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore dellelavoratrici iscritte nelle liste di mobilità. le azionipositive dì cui alla legge 10 aprile 1991 , n. 12532.3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per I'accessoal Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, aisensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21dicembre 1978, n. 845 devono dare priorità aiprogetti formativi che prevedono I'assunzione dìlavoratori ìscrìtti nella lista di mobìlità.4. Su richiesta delle amministrazionì pubbliche laCommìssione regionale per l'ìmpiego e può dìsporrel'utilizzo temDoraneo dei lavoratori iscritti nella lista dimobìlìtà in ooere o servìzi dì pubblica utilìtà, aì sensidell'art. '1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244convertito, con modìficazioni, dalla L.24 luglio'198'1,n. 390. modifìcato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n.

21 Per la riduzione del temine vedi il comma 2-ter dellart. 5,D.L 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13deilart. l, D.L 28 agosto 2008, n. 134.

'2 Vedi, anche, per i lavoratori occupati obbligatoriamente,laft. 10, L. 12 mazo 1999, n.68.

t2

23 Comma aggiunto dallaft. l, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151(Gazz. Uff. 12 giugno 1997. n. 135I24 Vedi, anche, laft. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, ilcomma 4 dellaft. 22, D.Lgs. l0 settembre 2003, n. 276 e ilcomma 18 dellaft l, L 23 agosto 2004, n. 243.25 Periodo aggiunto dailaft. 6, D.L 20 maggio 1 993, n. I 48.

26 La Cofte costituzionale, con sentena &77 mazo 1995, n.86 (Gaz. UÍf. 22 mazo 1995, n. 12, serie speciale), hadichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionaledel coordinato disposto dellart. 9. ultimo comma, del D.L. 29gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25mazo 1983, n.79, e degli atx.5, secondo comma, e 24,primo comma, della l=.23 luglio 1991, n.223, sollevata inriferimento agli aft. 3, 4 e 38 della Costituzione.27 Per Ìinterpretazione autentica del presente comma 4 vedi\aft.8, D.L 20 maggìo 1993, n. 148.28 Periodo aggiunto danaft. 2, D.L 16 maggio 1994, n. 299.

b Per la soppresione della Commisione regionale perlimpiego vedi laft. 5 D.Lgs. 23 dicembre 1997, n.469.@ Per il differimento della posibilita di iscrizione previsto dalpresente comma 7, vedi \aft.4, comma 17, D.L 1'ottobre1996, n. 510.ar Per la soppresione della Commisione regionale perÌimpiego vedi laft. 5. D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.e Lettera aggiunta dallaft. 4 D.L 20 maggio 1993, n. 148.@ Per la soppresione della Commisione regionale perlimpiego vedi laft. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n.469.

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Guida al la gest ione del le cr is i occupazional i

41 , e dal D.1.21 mazo 1988, n.86, convert i to, conmodrficazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. llsecondo comma del citato art. 1-bis non si apolicanei casi in cuì l'amministrazione pubblica interessatautilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto eproporzionato ad una somma corrispondente altrattamento di mobilità spettante al lavoratore ridottadel venti per cento.5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggettidì cui all'art. 14, comma 1, leîtera aJ, della L.2-7febbraio 1 985, n. 49 s.

7. Indennita di mobilità.1. ì lavoratori collocati in mobilita ai sensi dell'articolo4, che sìano in possesso dei requisiti di cuiall'articolo 16, comma 1 , hanno diritto ad unaindennità per un periodo massimo di dodici mesi,elevato a ventiquattro per i lavoratori che hannocompluto i quaranta anni e a trentasei per i Iavoratorìche hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennitàspetta nella misura percentuale, di seguito indicata,del trattamento straordinario di ìntegrazione salarialeche hanno perceoìîo owero che sarebbe lorospettato nel periodo immediatamente precedente larisoluzione del raDoorto dì lavoro:a) per i primi dodici mesi: cento per cento;b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottantaoer cento 35.

2. Nelle aree di cui al testo unìco aoDrovato conD.P.R.6 marzo 1978, n.218, la indenni tà di mobi l i tàè corrisposta per un periodo massimo diventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratoriche hanno compiuto i quaranta anni e a quarantottoper i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.Essa spetta nella seguente misura:a) per i primi dodici mesì: cento per cento;b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottantaper cento 36.

3. L'indennìtà di mobilità è adeguata, con effetto dal1 ' gennaio di cìascun anno, in misura par iall'aumento della indennità di contingenza deilavoratori dipendenti. Essa non è comunque

3a Vedi, anche,\aft.1-bis, D.l-gs.21 aprile 2000, n.181,aggiunto dallaft.2, D.Lgs. l9 dicembre 2002, n,297."u La Cofte costituzionale, con sentenza d12 settembre 1995,n. 423 (Gaz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale),ha dichianto, tra laltro, lillegittimità costituzionale dellaft.7,primo comma, e 16. primo comm4 nella pafte in cui nonprevedono che i periodi di astensione dal lavoro dellaIavomtnce per gmvidanza o puerperio siano computabili alfine del nggiungimento del limite minimo di sei mesi dihvoro effettivamente presbto per poter beneÍiciaredellindennità di mobilia.Vedi, anche, \aft.45, comma 17, L l7 maggio 1999, n. 144.La Cofte costituzionale, con ordinana lG26 gennaio 2007, n.78 (Gaz. Uff. 3l gennaio 2007, n. 5, la Serie speciale), hadichiamto la manifesb infondatezza della questione dilegittimiÈ costituzionale dellaft. 7, comma 1, sollevata inriferimento agli aft.3 e 38. secondo comm4 dellaCostituzione.36 Vedi, anche,\aft.45, comma 17, L 77 maggio 1999, n.144e laft. 1, D.L 1 1 giugno 2002, n. 108.

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corrisposta successivamente alla data delcompimento dell'età pensronabile owero, se aquesta data non è ancora maturato il dirìtto allapensione dì vecchìaia. successivamente alla data incui tale diritto viene a maturazione 37.

4. L'indennità di mobilità non può comunque esserecorrisposta per un periodo superiore all'anzìanitàmaturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresache abbia attivato la orocedura di cui all'articolo 4 38.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiestaper ìntraprendere un'attività autonoma o perassociarsi in cooperativa in conformità alle normevigenti possono ottenere la corresponsioneanticiData dell'indennità nelle misure indicate neicommi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità giàgodute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori inmobìlità delle aree di cui al comma 2 che abbianocompiuto i cinquanta anni di età, questa somma èaumentata di un importo pari a quindici mensilitàdell'indennità iniziale di mobilità e comunque nonsuperiore al numero dei mesi mancanti alcompimento deì sessanta annì di età. Per questiultimi lavoratori il reouisito di anzianità aziendale dicui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari alperiodo trascorso tra la data di entrata in vigore dellapresente legge e quella del loro collocamento inmobilità. Le somme corrisposte a titolo dianticipazione dell'ìndennità di mobilità sonocumulabilì con il beneficio di cui all'art. 17, L. 2lfebbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Mìnistro dellavoro e della prevìdenza sociale. di concerto con ilMinistro del tesoro, sono determìnate le modalità ele condizioni per la corresponsìone anticipatadell'ìndennità di mobilità, le modalità per larestituzione nel caso in cui il lavoratore, neiventiquattro mesi successivi a quello dellacorresponsione, assuma una occupazione alle altruidipendenze nel settore privato o in quello pubblico,nonché le modalità per la riscossione delle sommedi cui all'articolo 5, commi 4 e 6 3s.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambitodelle circoscrizioni o nel maggior ambitodeterminato dalla Commissione regionale perl'impiego, in cui sussista un rapporto superiore allamedia nazionale tra iscritti alla prima classe dellalista di collocamento e oopolazione residente in età

"' La Cofte costituzionale, con sentena 7-g giugno 2000, n.184 (Gaz. Uff. 14 giugno 2000, n.25. serie speciale), hadichiarato non fondate le qu$tioni di legittimità costituzionaledellart. 7, comma 3, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e38, secondo comma, della Costituzione. La Coftecostttuzionale, con sentenza 72-24 luglio 2000, n- 335 (Gaz.Uff.2 agosto 2000, n.32, serie speciale), ha dichiarato nonfondatu la questione di legittimità costituzionale dellaÍ.7,comma 3, sollevab in riferimento agli artt.3 e 37 dellaCostituzione.3a Vedi, anche, larL 4, D.L 1" ottobre 1996, n. 510.3e Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, laft.6, D.L 20maggio 1993, n.148,\aft.5, D.1.16 maggio 1994, n.299,larî. 15, L 13 maggio 1999. n. 133 e laft.78, comma 75, lett.e), L 23 dicembre 2000. n. 388.

da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro ladata del 31 dicembre 1992 che, al momento dellacessazione del rapporto, abbiano compiuto un'etàinferiore di non più di cinque anni rispetto a quellaprevista dalla legge per il pensionamento divecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazionegenerale obbligatoria per I'invalidità, la vecchiaia e isuperstiti, un'anzianità contributìva non inferiore aquella minima prevista per ìl predettooensionamento. diminuita del numero dì settimanemancanti alla data di comoimento dell'etàpensionabile, l'ìndennità di mobilìtà è prolungata finoa quest'ultima data. La misura dell'ìndennità per iperiodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 èdell'ottanta per cento ao.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratorlcollocati in mobilità entro la data del 31 dicembre1992 che, al momento della cessazione delrapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di nonpiù di dieci anni rispetto a quella prevista dalla leggeper il pensionamento dì vecchiaia e possano farvalere, nell'assicurazione generale obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianitàcontributiva non ìnferiore a ventotto anni, I'ìndennitàdi mobilità spetta fino alla data di maturazione deldiritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratoridìpendenti anterìormente alla data del 1" gennaio'1991 ar dalle società non ooerative della Società diGestione e Partecipazioni lndustrìali S.p.a. (GEPI) edella lniziatìve Sardegna SpA (INSAR) si prescindedal requisìto dell'anzianità contributiva; I'indennità dimobilita non può comunque essere corrisposta perun periodo superiore a dieci anni 4'z.

L L'indennità di mobilità sostituisce ogn! altraorestazione di disoccuoazione nonché le indennità dìmalattia e di maternità eventualmente spettanti.9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità. adesclusione di quel l i per i qual i s i fa luogo al lacorresponsione anticipata ai sensi del comma 5,sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini delconseguimento del diritto alla pensione e ai fini delladeterminazione della misura della pensione stessa.Per detti periodi il contributo figurativo è calcolatosulla base della retribuzione cui è riferito iltrattamento straordinario di integrazione salariale dicui al comma 1. Le somme occorrenti per lacopertura della contribuzione figurativa sono versatedalla gestione di cui al comma 11 alle gestionioensionistiche comDetenti.'10. Per i periodi di godimento dell'indennilà dimobilità spetta I'assegno per il nucleo famìliare dì cuial l 'ar t .2 del D.L. 13 marzo 1988, n.69, convert i to,con modif icazìonì, dal la L. 13 maggio 1988, n. 153.11. I dator i d i lavoro. ad eccezione di quel l i edi l i ,rientranti nel campo di applìcazione della normativache disciolina l'intervento straordinario di

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziament i

integrazione salariale, versano alla gestione di cuiall'art. 37, L. I marzo 1989, n. 88 . un contributotransitorio calcolato con rìferimento alle retribuzioniassoggettate al conîributo integrativo perI'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazioneinvolontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquotapercentuale a decorrere dal periodo di paga in corsoalla data di entrata in vigore della presente legge efino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991ed ìn misura pari a 0,43 punti di aliquota percentualea decorrere dal periodo di paga successivo a quelloin corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo dipaga ìn corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavorotenuti al versamento del contributo transitorio sonoesonerati, per i periodi corrispondenti e per icorrispondenti puntì di aliquota percentuale, dalversamento del contributo di cui all'art. 22. L. 11marzo 1988, n. 67 , per la parte a loro carico.12. L'indennità prevista dal presente articolo èregolata dalla normativa che disciplinaI'assicurazìone obbligatorìa contro la dìsoccupazioneìnvolontarìa, in quanto applicabile, nonché dalledisposiz ioni d i cui a l l 'ar t . 37, L.9 mazo 1989, n.88.13. Per i giornalisti l ' indennità prevista dal presentearticolo è a carico dell'lstituto nazìonale di previdenzadei giornalisti italìani. Le somme e ì contributi di cuial comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovutìal predetto lstituto. Ad esso vanno inviate lecomunicazioni relative alle Drocedure Drevistedall'articolo 4, comma 10. nonché le comunicazionidì cuì all'articolo 9. comma 3.14. È abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre1 968. n. 1 1 15. e successive modìficazioni.15. In caso di squilìbrio finanziario delle gestioni neiprimi tre anni successívi a quello di entrata in vigoredella presente legge. il Mìnistro del tesoro, diconcerto con il Minìstro del lavoro e della previdenzasociale, adegua i contributi di cui al presente artìcolonella misura necessaria a riprìstinare l'equìlibrio di taligestioni.

8. Collocamento dei Iavoratori in mobllità.1. Per i lavoralori in mobilità, ai fini del collocamento,si applica il diritto di precedenza nell'assunzìone dicui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29aprile 1949, n.264 , e successive modifìcazioni edintegrazioni.2. I lavoratori in mobiìità Dossono essere assunti concontratto di lavoro a termine dì durata non superiorea dodici mesi. La quota di contribuzione a carico deldatore dì lavoro è pari a quella prevista per gliapprendistì dalla legge 19 gennaio 1955, n, 25, esuccessive modificazioni. Nel caso in cui. nel corsodel suo svolgìmento, il predetto contratto vengatrasformato a tempo indeterminato, il beneficiocontributivo soetta Der ulteriori dodici mesi inaggiunta a quello prevìsto dal comma 4 4.

& Vedi, anche, laft. 6, D.L 2O maggio 1993, n. 148.at Per il differimento del termine al 3l dicembre 1992, vedi\aft.5 D.L 16 maggio 1994, n.299.a Vedi, anche, lart. 6, D.L 2j'maggio 1993, n. 148.

4 vedi laft.2, D.L. 14 giugno 1996, n.318. Perlinterpretazione autentica del presente comma vedi laft. 68,comma 6, L 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, Iaft. l-

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Guida al la gest ione del le cr is i occupazional i

3. Per i lavoratori in mobilità si osseNano, in materiadi limiti di età, aì fini degli awiamenti di cui all'art. 16,L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successivemodifìcazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art.2, L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predettiawiamenti le Commissioni regionali per I'impiegostabiliscono, tenendo conto anche del numero degliiscritti nelle liste di collocamento, la Dercentualedegli awiamenti da riservare ai lavoratori iscritti nellalista di mobilità.4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto aisensi del comma 1, assuma a tempo pieno eindeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilitàè concesso, per ogni mensilità di retribuzionecorrisposta al lavoratore, un contributo mensile parial cinouanta oer cento della indennità di mobilità chesarebbe stata corrisposta al lavoratore. ll .predettocontributo non può essere erogato per un numero dimesi superìore a dodici e, per i lavoratori di etàsuperiore a cinquanta anni, per un numero superiorea ventiquattro mesi, owero a trentasei mesi per learee di cui all'artìcolo 7, comma 6. ll presentecomma non trova applicazione per i giornalìsti4.4-bis. ll diritto ai benefici economici di cui ai commiprecedenti è escluso con riferimento a queilavoratori che siano stati collocati in mobilìtà. nei seimesi precedenti. da parte di impresa dello stesso odi diverso settore di attività che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietarisostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresache assume owero risulta con ouestultima inrapporto di collegamento o controllo. L'impresa cheassume dichiara, sotto la propria responsabilità,all'atto della richiesta dì awiamento, che nonricorrono le menzionate condizioni ostative 6.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista dimobilità trova applicazìone quanto previsto dall'art.27 , L. 12 agosto 1917 , n. 675 .6. ll lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgereattività di lavoro subordinato, a tempo paziale,owero a tempo determrnato, mantenendol'iscrizione nella lista.7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma6, nonché per quelle dei periodi di prova di cuiall'articolo 9. comma 7. itrattamenti e le indennità dicuì agl i ar t icol i 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi .Tali giornate non sono computate ai fini della

bis, D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integmto dallarelativa legge di convesione, e il comma 2 delart. 13, D.L 14maEo 2005. n. 35.s Vedi, anche, Ìaft. 1, D.L 14febbraio 2003, n.23, laft. I-bis,D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integreto dalla relativalegge di convesione, e il comma 2 dellaft. 13, D.L 14 maEo2005, n. 35.& Comma aggiunto danaft. 2, D.L I6 maggio 1994, n. 299.La Cofte costituzionale. con ordinana 1G19 dicembre 2003,n.367 (Gaz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, la Serie speciale),ha dichiamto la manif$tu inammissibilib delle questtoni dilegittimià cBtituzionale degli arx 16, comma 1, e I, comma+bis, sollevate in riferimento agli aft. 2, 3, e 38 dellaCostituzione.

l6

determinazione del periodo di durata dei predettitrattamenti fino al raggiungimento di un numero digiornate pari a quello dei giorni complessivi dispettanza del trattamento.8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articoloríentrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, L. 9mazo 1989, n.88s.

L Cancellazíone del lavoratore dalla tista di mobilità.1. ll lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità edecade dai trattamenti e dalle indennità di cui agliarticoli 7. 1 1 , comma 2, e 16, quando:a) rifiuti dì essere awiato ad un corso di formazioneprofessionale autorizzato dalla Regione o non lofrequenti regolarmente;b) non accetti l'offerta di un lavoro che siaprofessionalmente equivalente owero, in mancanzadi questo, che presenti omogeneità ancheintercategoriale e che, avendo riguardo al contratticollettivi nazionali di lavoro. sia inquadrato in unlivello retrìbutivo non inferiore del diecì oer centorìspetto a quello delle mansioni di provenienza;c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente lecaratteristiche di cui alla lettera b). di essereimpiegato in opere o servizi di pubblica utilità aisensi dell'articolo 6. comma 4:d) non abbia proweduto a dare comunicazione entrocinque giorni dall'assunzione alla competente sededell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8,comma 6 a7;

d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, allaconvocazione da parte degli uffici circoscrizìonali odella agenzia per l'impiego ai fini degli adempimentidi cui alle lettere che precedono nonché di quellìprevisti dal comma s-ter dell'art. 6 del D.L. 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dal la L. 19lugl io 1993, n.23642. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicanoquando le attività lavorative o di formazione offerteal lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgonoin un luogo distante non più di cinquanta chilometri,o comunque raggíungibile in sessanta minuti conmezzi pubblici. dalla residenza del lavoratore.3. La cancellazione dalla lìsta di mobilità ai sensi delcomma 1 è dichiarata, entro quìndicì gìorni, daldirettore delì'ufficio provinciale del lavoro e dellamassima occupazione. Awerso il prowedìmento èammesso ricorso, entro trenta giorni, all'uffìcioregionale del lavoro e della massima occupazione,che decide con prowedimento definitivo entro ventig iorni€.

e Vedi, anche, laft. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.61. come sostituito dallaft. 46, D.Lgs. l0 settembre 2003, n.276.o Lettera cosi modificata dallaft. 4, D.L 1" ottobre 1996, n.510.8 Lettem aggiunta dallaft. 2, D.L 1 6 magglo 1994, n. 299.Vedi, anche, lart. 1, D.L. 5 oxobre 2004, n. 249.e Comma così sostituito dallaft. 2, D.L 16 maggio 1994, n.299_

4. La Commissione regionale per l'impiego, tenutoconto delle caratteristiche del territorio e dei servizipubblici esistenti in esso, può modificare condelibera motivaîa i limiti previsti al comma 2 relativialla dislocazione geografica del posto di lavoroofferto.5. Oualora il lavoro offerto aì sensi del comma 1,lettera b), sia inquadrato in un livello retributivoinferíore a quello corrispondente alle mansioni diprovenienza. il lavoratore che accetti tale offerta hadiritto, per un periodo massimo complessivo didodici mesi, alla corresponsione di un assegnointegrativo mensile di importo pari alla differenza trai corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratticollettivi nazionali di lavoro.6. ll lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità.oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno edindeterminato;b) si sia awalso della facolià di percepire in un'unicasoluzìone l'ìndennità di mobilità;c) sia scaduto il periodo di godimento deitrattamenti e delle indennità di cui agli aftieoli7, 11,comma 2. e 16.7. ll lavoratore assunto a tempo oieno eindeterminato, che non abbia superato il periodo diprova, viene reiscritto al massimo per due volte nellalista di mobìlità. La Commissione regionale perI'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti deisuoi componenti, può dispone in casi eccezionali lareiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità oeruna terza volta.8. ll lavoratore awiato e giudicato non idoneo allaspecifica attività cui l'awiamento si riferisce, aseguito di eventuale visita medica effettuata pressostrutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nellalista di mobilità.9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel casoin cui svolgano attività di lavoro subordinato odautonomo hanno facoltà di cumulare I'indennità dimobilità nei limiti in cui sia utile a garantire lapercezione di un reddito pari alla retribuzionespettante al momento della messa in mobilità.rivalutato in misura corrispondente alla variazionedell'indice del costo della vita calcolato dall'lstitutonazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scalamobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.Ai fini della determinazione della retribuzionepensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di farvalere, in luogo della contribuzione relativa a periodi,anche paziali, di lavoro prestato successivamentealla data della messa in mobilità. la contribuzionefigurativa che per gli stessi periodi sarebbe stataaccreditata.10. ll trattamento previsto dal presente articolorientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88 .

Capo lllNorrne in materia di cassa integrazione e

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamentí

trattamenti dí disoccupazione per i layoraloridel settore dell'edilizía

10. Normo in matoria di integrazione salariale per ilavoratorí d€l settors doll'edilízia.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, L. 3 febbraio 1963,n. 77 , si applicano anche nel caso di eventi, nonimputabili al datore di lavoro o al lavoratore,connessi al mancato rispetto dei termini previsti neicontratti di appalto per la realizzazione di operepubbliche di grandi dimensioni, alle varianti dicarattere necessario apportate ai progetti originaridelle predette opere, nonché ai prowedimentidell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. 31maggio 1965, n. 575, , e successive modificazioni edintegrazioni 50.

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante daglieventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario diintegrazione salariale è concesso, per ciascunaopera, per un periodo complessivamente nonsuperiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i qualisiano stati versati o siano dovuti per il lavoroprestato nel settore dell'edilizia, almeno seicontributi mensili o ventisei contributi settimanali nelbiennio precedente alla decorrenza del trattamentomedesimo. Tale trattamento è prorogabile perperiodi trimestrali, per un periodo massimocomplessivamente non superiore ad un quarto delladurata dei lavori necessari per il completamentodell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. Laconcessione delle proroghe è disposta dal Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, su proposta delMinistro dei lavori pubblici, sentite le organizzazionisindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previoaccertamento da parte del ClPl della natura e delladurata delle cause di interruzione, dell'eventualeesistenza di responsabilità in ordine agli eventiproduttivi delle sospensioni intervenute, nonchédell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. llrelativo trattamento è erogato dalla gestione di cuiall'articolo 24 della legge I mazo 1989, n. 88 .2-bis. Con il prowedimento di cui al comma 2, ilMinistro del lavoro e della previdenza sociale suistanza dell'azienda, da forrhularsi contestualmentealle richieste di proroga, dispone, ricorrendo lecondizioni di cui all'articolo 2, comma 6, ilpagamento diretto da parte dell'lstituto nazionaledella previdenza sociale (INPS) delle relativeprestazioni, con i connessi assegni per il nucleofamiliare ove spettanti 51.

3. ll periodo nel quale è concesso il trattamento dicui al comma 2 non concorre alla configurazione dellimite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6agosto 1975, n.427 .4. fente appaltante o I'azienda che avrebbe potutoprevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza

@.Vedi, anche, laft 6. D.L.20 maggio lgg3. n. t48." Comma aggiunto dallart. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148,nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione.

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Guida al la gest ione del le cr is i occupazional i

22. Disciplllna fanshoria.1. I prowedimenti di prima concessìone deltrattamento straordinario dì integrazione salarialerichiesti con domande presentate anteriormente alladata di pubblicazìone della presente legge, sonoassunti secondo la previgente normativa ed iltrattamento può essere concesso per un periodo lacui scadenza non superì il centottantesimo giornodalla data di entrata ìn vìgore della presente legge.2. I prowedimenti relativi alle domande di proroga ditrattamento. che scada prima della data dì entrata invigore della presente legge o che sia in corso alladata medesima, sono assunti secondo la previgentenormativa neì limiti temporali determinati dal CIPI insede di accertamento delle cause di intervento, oper un periodo la cui scadenza non superi i sei mesidalla data del decreto di concessione dei trattamenticoncessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio1985. n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla L.22 aprile 1985. n. 143, e successive modificazioni, edell'art. 2 della L. 27 luglio 1979. n. 301 6, esuccessive modif icazioni s.

3. L'articolo 1, comma 1 , e l'articolo 2, comma 6, nonsi applicano ai trattamenti di integrazione salarialeconcessi orecedentemente alla data di entrata invigore della presente legge nonché per quellìconcessi ai sensi dei commi I e 2 del presenteartÌcolo.4. L'articolo '1, commi 4 e 5, si applica ai trattamentidi integrazione salariale concessi dopo I'entrata invigore della presente legge, fatta eccezione perquelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presentearticolo, e con rìferimento ai periodi di inîegrazionesalariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 siapplica ai trattamenti di integrazione salarialeordinaria concessi in base a domanda presentatadopo la data di entrata in vigore della presentelegge.5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9,devono essere computati i periodi di trattamento dìintegrazlone salariale anteriori alla data di entrata invigore della presente legge limìtatamente a quellicompresi neì trecentosessantacinque giorni anteriorialla data stessa.6. Continuano a beneficiare del trattamento diintegrazione saiariale, fino a centottanta giornisuccessivi alla data dì entrata ìn vigore dellapresente legge, i lavoratori che risultino beneficiarnealla data di entrata in vigore della presente legge ìnquanto dipendenti dalle società non operativecostituìte dalla GEPI sulla base della normativavigente, ed aventi ad oggetto la promozione diinizìative idonee a consentirne il reimpiego, oweroche risultrno benefìcìare ai sensi delle seguentileggì: art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 291convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977,n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del D.L. 9

6 Ha convertito in legge il D.L 26 maggio 1979, n. 1 59.* Vedi, anche, lart. 6, D.L. 20 maggio î993, n. 148.

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dicembre 1981 , n. 721 . convertito, conmodificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6,comma 6, del D.L. 30 dìcembre 1987, n. 536 ,convertito. con modificazioni. dalla L. 29 febbraio1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per leimprese ubicate nei territori di cui al testo unicoapprovato con D.P.R.6 marzo 1978, n.218. Durantequesto periodo le imprese, previo esame congiuntocon le organizzazionì sindacali dei lavoratori, daesaurire non prima di trenta giorni, collocano inmobilità i predetti lavoratori dando le comunicazionipreviste dall'art. 4, comma 9; in questo caso leimprese non sono tenute al pagamento dellasomma prevista daìl'art. 5, comma 4. I lavoratoricollocati in mobilità ai sensi del presente commasono iscritti nella lista di mobilità ed hanno dirittoall'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non siapplica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. Adecorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge i lavoratori di cui al presente commahanno facoltà di richiedere la corresponsioneanticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, comma5. In questo caso la somma è aumentata in misurapari al trattamento dì integrazione salariale nonannnrr naÀr r+n f l

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore delìapresente legge, hanno titolo al trattamento specialedi disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n.1 ' l 15, e che si t rovano in aree di cr ìs i economicasettoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della L. 8agosto 1972, n.464, o che sono stati licenziati daimprese per le quali è già intervenuto I'accertamentoda parte del ClPl della situazione di crisì aziendaleowero che sono stati licenziati nelle aree delMezzogiorno di cui al testo unico approvato conD.P.R. 6 mazo 1978. n.218. cessano di beneficiaredi tale trattamento e sono iscritti nelle liste dimobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nellamisura iniziale pari al trattamento speciale didisoccupazione da essi precedentemente percepito,per un periodo parì a quello prevìsto nell'art. 7,ridotto del numero dei giorni, comunque nonsuperiore a centottanta, per i quali è stato percepitoil trattamento speciale di disoccupazione 68.

8. I lavoratori che, alla data di enîrata in vigore dellapresente legge, hanno diritto al trattamento specialedi disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6agosto 1975, n. 427 , continuano a beneficiarne, perun perìodo pari a quello previsto dall'articolo 11,comma 2, ridotto del numero di giorni, comunquenon superiore a centottanta, per i quali il trattamentospeciale di disoccupazione è stato percepito. Essisono iscritti nelle lìste di mobilità e possono

6'Comma così modificato dalÌaft.3, L 20 gennaio 1992, n.22.4 b Corte cosùfuzionale, con ordinanza lù18 mazo 2004, n.100 (Gazz. Uff.24 marzo 2004, n. 12, 1a Serie speciale), hadichiamto la manifesta inammisibilità dele questioni dilegiftimib costituzionale degli artt. 16, comma 4, e 22, comma7, sollevate in rifeimento agli aftt. 3 e 38 della Costituzione.

beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misurepreviste dall'artìcolo 7, commi 5 e 6 6s.

9, Sono abrogati: il tezo comma dell'articolo 12del la L. 6 agosto 1975, n.42-7 ; i l pr imo commadel l 'ar t .4 del la 1.8 agosto 1972. n.464; l 'af t .4- lerdel D.L. 30 mazo 19-78, n. 80 . convertito, conmodif icazioni , dal la L. 26 maggio 1978. n. 215.'10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data dientrata ìn vigore della presente legge, abbianoesercitato la facoltà di chiedere I'iscrizione nella listadi collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,del D,L. 21 marzo 1988. n. 86 , convertito, conmodificazioni. dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, restaferma tale iscrizione.

23. Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA.1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cuiall'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svoltidalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigentileggr.2. Per ciascun lavoratore dì cui all'articolo 22,comma 6, assunto con conîratto di lavoro a tempoindetermìnato nell'ambito di inizìative produttive chela GEPI SoA e I'INSAR SpA realizzino o concorrano arealizzare, owero sviluppino o concorrano asviluooare successivamente alla data dì entrata invìgore della presente legge, le predette societàsubentrano nel diritto del lavoratore al trattamentonella mìsura pari al cinquanta per cento del residuotrattamento che sarebbe spettato, ai sensi deliapresente legge, al lavoratore assunto. Tale importoviene corrisposto alle predetÌe socìetà quando illavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.3. Oualora I'occupazione dei lavoratori di cuiall'articolo 22, comma 6, venga promossa pressodatori di lavoro non soggetti alla discìplina suìlicenzìamenti individuali, l ' importo previsto dalcomma 2 del presente articolo viene corrìsposto aìtermìne del periodo per il quale il lavoratore assuntoavrebbe potuto continuare a godere dell'indennità dimobilità e sempre che nello stesso perìodo ìllavoratore non sia stato re iscritto nella lìsta dimobìlità ìn applicazione dell'articolo 9, comma 7.4. Con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con il Ministro deltesoro, sono determinate le modalità e le condizioniper la corresponsione degli importi di cui aì commi 2e 3. Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dallaINSAR SoA oer il finanziamento delle iniziative direimpiego dì cui al comma 1, ivi comprese leconvenzioni con soggetti pubblici o privati dirette afavorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché ilreimpiego o la mobìlità dei lavoratori di impreseinteressate a processi di crìsi industriale.

24. Norme in materia di riduzione del personale.

1, Le disposìzioni d i cuì a l l 'ar t icolo 4, commi da 2 a12 e l lb is. e al l 'ar t icolo 5. commi da 1 a 5, s i

a Per linterpretazione autentin del pr$ente comma, vedilart.6, D.L 20 maggio 1993, n. 148.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziament i

applicano alle imprese che occupino più di quindicidipendenti e che, in conseguenza di una riduzione otrasformazione di attività o di lavoro, intendanoeffettuare almeno cinque licenzìamenti. nell'arco dicentoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o inoiù unità Droduttive nell'ambito del territorio di unastessa provincia. Tali disposizioni si applicano pertutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo enello stesso ambito, siano comunque riconducìbilialla medesima riduzione o trasformazione 70.

1-bis. Le dìsposizioni di cui all'articolo 4, commì 2, 3,con esclusione dell'ultìmo periodo. 4, 5, 6, 7, 8, 9,11. 12. 14, 15 e 15-bis, e al l 'ar t icolo 5, commi 1 , 2 e3, si applicano ai privati datori di lavoro nonimorenditori alle medesime condizioni di cui alcomma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nellalista di cui all'articolo 6, comma 1, senza dirittoall'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori Iicenzìatiai sensi del presente comma non si applicano ledisposiz ionì di cui agl i ar t icol i 8, commi 2 e 4, e25,comma 9 ' ' .1-ter. La disposizione di cui allarticolo 5, comma 3,ultimo periodo, non si applìca al recesso intimato dadatori di lavoro non imprenditori che svolgono,senza fini di lucro, attività dì natura politica,sindacale, culturale, di istruzìone owero di religioneo dì culto 72.

1-quater. Nei casì previsti dall'articolo 5, comma 3, alrecesso intimato da datori di lavoro non imprenditoriche svolgono, senza fini di lucro, attìvità di naturaoolitica, sindacale, culturale, di istruzione owero direligione o di culto, sì applìcano le disposizìonì di cuialla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successivemodificazioni 73.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis siapplicano anche quando le imprese o i privati datoridi lavoro non imprenditori, di cui aì medesimicommi, intendano cessare l'attìvità 74.

3. Ouanto previsto all'art. 4, commì 3, ultimoperiodo. e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5. si applicasolo al ìe imprese di cui a l l 'ar t . 16. comma 1. l lcontrìbuto previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto

20 Comma così modificato dallaft. 1, D.Lgs.26 maggio 1997,n. 151 (Gazz. Uff. l2 giugno 1997, n. 135). Per linterprebzioneautentica dellultimo periodo del comma 1 dellaft. 24, vedilaft.8, D.L 20 maggio 1993, n. 148.

" Comma aggiunto daîaft. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. 110(Gazz. U{f.3 maggio 2004, n. 102).72 Comma aggiunto dallaÌ't. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. I l0(Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102)-

'" Comma aggiunto dallaft. 1, D.Lgs. I aprile 2004, n. 170(Gaz. Uff. 3 maggio 20u, n. 102).7a Comma creì sostituito dallaft. l, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110(Gaz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102ILa Cofte costituzionale, con sentenza 8-17 mazo 1995, n.86(Gazz. Uff.22 mazo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiaratonon fondatu la questione di legittimiè cosltuzionale delcoordinato disposto dellaft.9, ultimo comma, del D.L 29gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25mazo 1983, n. 79, e degli ant 5. secondo comm4 e 24primo comma, dela L 23 luglio 1991, n. 223, sollevata Ìnriferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Cosltuzione.

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dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misuradi nove volte il trattamento iniziale di mobilitàspettante al lavoratore ed e ridotto a tre voite nelcasi di accordo sindacale ".4. Le disposizioni di cui al presente articolo non siapplicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoroa termine. di fine lavoro nelle costruzioni edili e neicasi di attività stagionali o saltuarie.5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzionedi personale di cui al primo comma dell'artìcolo 11della legge 15 luglìo 1966. n. 604 , come modificatodall'articolo 6 della legge 11 maggìo 1990, n. 108, edìsciplinata dal presente articolo.6. ll presente articolo non si applica ai licenziamentiintimati prima della data di entrata in vigore dellapresente legge 7€.

TITOLO llDisposizioni varie in materia di mercato del

lavoro

Capo tRiforma delle procedure di awiamento

25. Fiforma dello procedure diawiamento al lavoro.1. [A decorrere dal 1' gennaio 1989, i datori di lavoroprivati, che, ai sensi della legge 29 aprìle 1949. n.264 , e successive modifÌcazioni ed integrazionì,sono tenuti ad assumere i lavoratori facendonerichiesta ai competenti organi di collocamento,hanno facoltà dì assumere tutti i lavoratori medianterichiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti,quando occupino più di dieci dipendenti e qualoraeffettuino assunzìoni, ad eccezione di quelle di cuialla disciplìna del collocamento obbligatorio. ariservare il dodicì per cento 77 di tali assunzioni ailavoratori appartenenti alle categorie di cui alcomma 5. anche ouando siano assunzioni a termineai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987,n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavorobn

'u Comma così sostituito dallaft. I, D.L 20 maggio 1993, n.148.

'6 Vedi, anche, it comma 18 dellart l, L 23 agosto 2004, n.243.La Cofte costituzionale, con ordinana 1&18 luglio 1997, n.258 (Gaz. Uff.23 luglio 1997, n.30 Serie speciale), hadichiareto la manifesb inammisibilib della questione dilegiftimita costituzionale dellart 24, sollevab in riferímentoallaft. 3 della Costituzione.u ln attuilione di quanto dispBto dallart. 2, comma I, D.L 2oxobre 1995, n.416, reitento, da ultimo con it D.L 7" ottobre7996, n. 511, non conveftito in legge, sono sbti emanati ilD.M.6 novembre 1995 (Gaz. Uff. î7 novembre 1995, n.269)e il D.M. 16 maggio 1996 (Gaz. Uff.3l maggio 1996, n. 126),rettificato con D.M.2 agosto 1996 (Gaz. Uff. 17 ag6to 1996,n. 192), i quali hanno determinato le circoscrizioni nelle qualila percentuale di riserua delle asunzioni, effettuate dai datoridi lavoro, di cui al presente comma, è ridotb al sei per cento.a vedi, anche, gli aft. gbis e %ter, D.L 1" ottobre 1996, n.510.

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2. nra b suddette assunzioni non rientrano quelledel personale appartenente alle qualificheapposìtamente individuate nei contratti collettivi dicategoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti,dei lavoratori destinati a svolgere mansioni diguardia giurata, quando questi siano in possesso diattestazione di idoneità rilasciata dalle competentiautorità di pubblica sicurezza. quelle relative alpersonale da destinare ad attività di pubblicasicurezza, nonché quelle relative al personale dadestinare ad attività di produzione owero a serviziessenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità distrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato,determinate con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri su proposta del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitatointerministeriale per le informazioni e la sicurezza,istituito ai sensi dell'articolo 2 delìa legge 24 ottobre1977, n. 801 , e le assocìazioni sindacali di categoriadei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormenterappresentative sul piano nazionalel s.

3. [Ai fìnì del calcolo della percentuale di cui alcomma 1 non si tiene conto delle assunzioni dìlavoratori di cui al comma 2. ll datore di lavoro puòdifferire l'adempimento dell'obbligo previsto nelcomma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione edelle cìrcoscrizioni contermini risDetto a ouella nellaquale va effettuata I'assunzione, i lavoratoriappartenenti alle categorie di cui al comma 5 inpossesso della professionalità richiesta siano menodi tre. Con decreto del Ministro del lavoro e dellaorevidenza sociale. sentita la Commissione centraleper l'impiego, vengono determinate le modalità diapplicazione delle disposizioni contenute nelpresente articolol 81.

4. ll lavoratore non può essere adibito a mansioninon equivalenti a quelle risultanîi dalla richiesta diawiamento] s.

5. fl lavoratorì di cui al secondo periodo del comma1 sono:a) i lavoratorì iscritti da più di due anni nella primaclasse delle liste di collocamento e che risultino noniscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degliesercenti attività commerciali, degli artigiani e dercoltivatori dìretti e agli albi dei liberi professionisti;b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;c) le categorie di lavoratori determinate, anche perspecifiche aree territoriali, mediante delibera dellaCommissione regionale per I'impiego, approvata dal

t" Comma abrogato dallaft.8, D.Lgs.297.a Comma abrogato dallart 8, D.Lgs.297.8' Comma abrogato dallaft. 8, D.Lgs.297.o Comma abrogato dallaft. I, D.Lgs.297.

19 dicembre 2002, n.

79 dicembre 2002, n.

19 dicembre 2002, n.

19 dicembre 2002. n.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale aisensi del comma 7l e.

6. [Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto,tra iscritti alla prìma classe della lista dicollocamento e oooolazione residente in età dilavoro, superiore alla media nazionale, leCommissionì regionali per I'impiego possono, condelibera motivata da assumere a maggioranza deiloro componenti, proporre dì riservare una quotadelle assunzioni di cui al comma 1 a beneficioesclusivo deì lavoratori delle categorie previste allalettera b) del comma 5. Nella medesimadeliberazione possono proporre una elevazione dellapercentuale di assunzioni di cui al comma 'l ad unamisura non superiore al venti per centol &.

7. [Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed alcomma 6, possono essere assunte anchelimitatamente a territori subregionali; esse vengonosottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale dellavoro e della massima occupazione all'approvazionedel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ìlouale adotta le sue determinazioni entro trentagiorni dal ricevimento della deliberal6.8. Le Commissioni regionali per l'impiego emananodisposlzionì alle Commissioni circoscrizionali direilead agevolare gli awìamenti delle lavoratrici inrapporto all'ìscrizione alle liste di mobilità e agli indicidi disoccuoazione nel territorio.9. Per ciascun lavoratore ìscritto nella lista dimobilità assunto a tempo indeterminato, la quota dicontribuzione a carico del datore di lavoro e, per ìprimi diciotto mesi, quella prevista per gliapprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, esuccessive modif icazioni s.

10. Con decreto del Mìnistro del lavoro e dellaprevìdenza socìale, di concerto con il Ministro deltesoro. è determinata annualmente la quota delFondo di rotazione. di cui all'articolo 25 della legge21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare alfinanziamento di azioni formative riservate ailavoratori appartenenti alle categorie dì cui alcomma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni inpropozione al numero dei lavoratori appartenentialle predette categorie, presenti in ciascunaRegione.11. ll lavoratore che abbia rifiutato una propostaformativa offertagli dalle sezionì circoscrizionalisecondo le modalità determinate dalla Commissioneregionale per I'implego, perde. per un periodo di

a Cmm abrogato dallaft. 8. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297.u Comma abrogato dallaft. I, D.l-qs. 19 dicembre 2002, n.297.6 Comma abrogato dallaft. 8, D.Lgs. 79 dicembre 2002, n.297.8 Vedi, anche, îart. 1, D.L 14febbnìo 2003. n.23, laft. l-bis,D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel tesfo integato dalla relattvalegge dì convereione, e il comma 2 dellart. 13, D.L 14 marzo2005, n.35.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

dodici mesì, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cuiall'articolo 6, comma 1.12. ll ' iscrizione nelle liste ordinarie di collocamentoproduce effetti solo ai fini dell'awiamento al lavoro odella corresponsione di prestazioni previdenziali. Eabrogata ogni disposizione contrarial t.

Capo llDisposizioni diverse

26. Disoosizioni dlverse.1. Nelle domande presentate per beneficiare delcontributo del Fondo sociale europeo, i soggetti chercalizzano azioni di formazione orofessionale sonotenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni,gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità dimobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie,orevidenziali ed assistenziali. relativi ai lavoratoricoinvolti nelle azioni di formazione professionale.Tali oneri costituiscono contributo finanziariopubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

27. Trattamenti dianzianità e ristrutturazíoni díaziende ad atta capacka ínnovativa e competitivítà

mondiale.1. I lavoratori dipendenti da imprese industrlalicaratterizzate da elevati livelli di innovazionetecnologica, competilività mondiale, capacitàinnovativa, tali da essere definÌte di interessenazionale, interessate da esigenze di ristrutturazionee riorganizzazione con adeguati programmi disviluppo e di investimenti. che possano far valerenell'assicurazione generale obbligatoria perI'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trentaanni di anzianità assicuraîiva e contributiva aglieffetti delle disposizioni del primo comma, lettere aIe b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hannofacoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 laconcessione di un trattamento di pensione secondola discìplina di cui all'articolo 22 cifato con unamaggiorazione dell'anzianità assicurativa econtributiva pari al periodo necessario per lamaturazione del requisito dei trentacinque anniprescritto dalle disposizioni suddette, ed in ognicaso non superiore al periodo compreso tra la datadì risoluzione del rapporto e quella del compìmentodi sessanta anni, se uomini, o di cìnquantacinqueanni se donne a.

2. ll CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, sentito ìl Ministro dell'industria,del commercio e dell'artiglanato, owero il Ministrodelle partecipazioni statalì secondo le rispettivecompetenze, individua i criteri per la selezione delleimprese di cui al comma 1 e determina, entro il

s Comma abrogato dallaft.8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297.Per il regolamento di attuazione del presente aft. 25, vedi ilD.M.21 dicembre 7992, n.573.I Vedi nota sub arf. 29.

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limite massimo di undicimila unità, il numeromassimo dei pensionamenti anticipati.3. Le imprese, singolarmente o per gruppo diappartenenza, rientranti neìle ipotesi di cui al comma1. che intendano awalersi delle disposizioni delpresente articolo, presentano programmì diristrutturaz:one e riorganizzazione e dichiaranol'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali dimanodopera, richìedendone I'accertamento da partedel CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti dicui a l comma 1.4. La facoltà di pensionamento anticìpato dìanzianità può essere esercitata da un numero dilavoratori non suoeriore a ouello delle eccedenzeaccertate dal clPE. I lavoratorì interessati sono tenutia presentare all'impresa di appartenenza domandairrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui alcomma 1, entro trenta giornì dalla comunicazìoneall'impresa stessa o al gruppo di imprese degliaccertamenti del CIPE, owero entro trenta giornidalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui alcomma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci gìornidalla scadenza del termine trasmette all'lNPS. ledomande deì lavoratori. in deroga al primo comma,lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,n.153. Nel caso in cui i l numero dei lavorator i cheesercitano la facoltà di pensionamento anticipato siasuperiore a quello delle eccedenze accertate,I'impresa opera una selezione in base alle esigenzedi ristrutturazione e riorganizzazìone. ll rapporto dilavoro dei dipendenti le cui domande sonotrasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno delmese in cui I'impresa effettua la trasmìssìone.5. La gestìone dì cui all'articolo 37 della legge Imazo 1989, n. 88 , corrisponde al Fondo pensionilavoratori dipendenti, per ciascun mese diantlcipazione della pensione, una somma pariall' importo risultante dall'applìcazione dell'aliquotacontributiva in vigore per il Fondo medesimosull'ultima retribuzione annua percepita da ciascunlavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchéuna somma pari alì'lmporto mensile della pensioneanticipata, ivi compresa la tredicesima mensìlità.L'impresa, entro trenta giorni dalla rìchiesta da partedell'lNPS. è tenuta a corrìsoondere a favore dellagestione di cui all'articolo 37 della legge 9 mazo1989, n. 88 , per cìascun dipendente che abbiausufruito del pensionamento anticipato di anzianità,un contributo pari al trenta per cento degli onericomplessivì dì cui al presente comma, con facoltà dioptare per il pagamento del contributo stesso, conaddebito di interessi nella misura del dieci per centoin ragione d'anno, in un numero di rate mensili, dipari importo, non superiore a quello dei mesi diantìcipazìone della pensione o.

6. La facoltà di pensionamento anticipato dì cui alpresente articolo, neì limiti e con le modalità ìndìcati,vaìe fino al 31 dicembre 1991 anche oer i lavoratori

8 Vedi, anche, laft. l, D.L. l4 agosto 1992, n. 364

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dioendenti dalle imprese industriali del settoresiderurgico privato, dalle imprese industriali aoartecipazione statale del settore alluminio eproduzione di a l lumina e di quel lotermoelettromeccanico, nonché per i lavoratoridioendenti dalle imorese del settore cantieristicoprivato, limìtatamente alle imprese di costruzione,rioarazione, demolizione e lrasformazione navale.7. La facoltà di cui al presente articolo, con leprocedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimoprevisti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre1991, ai fini del conseguimento della pensione divecchiaia, con una maggìorazìone dell'anzianitàassicurativa per i periodi mancanti al raggiungimentodella normale età per essa prevista, dai lavoratoridipendenti dalle imprese appartenenti ai settoriindicati al comma 6, che ne abbiano previstoI'utilizzazione in accordi aziendalì o di comparto. dietà non inferiore aì cinquantacinque anni se uominie ai cinquanta anni se donne e che possano farvalere non meno di quindici anni e non più di trenlaanni dì anzìanità contributiva e0 e1

28. Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici.1. La riserva annua prevìsta dall'articolo 1, comma 7,della legge 29 dicembre 1990. n. 407 . dei poslidisponibili presso gli uffici pubblici situati nelleregioni del Centro-Nord. è elevata dal trenta alcinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesia zero ore beneficiari del trattamento straordinario diintegrazìone salarìale da un perìodo superiore adodici mesi; con il decreto del Presidente delConsiglio dei minìstri di cui al citato articolo '1,

comma 7. sono altresì stabiliti i criteri e le modalìtàper I'attuazìone della riserva.2. Neì confronti deì lavoratori che, senza giustificatomotivo, non rispondano alla convocazione owerorifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualorala residenza dei lavoratori stessi nei sei mesiprecedenti risulti ad una distanza non superiore acinouanta chilometri dalla sede in cui è situatoI'ufficio pubblìco, le Commissìoni regionalidispongono la decadenza entro novanta gìorni daldìritto al trattamento straordinario di integrazionesalariale e la cancellazìone dalle liste di lavoratori incassa integrazione dì cui al medesimo articolo '1,

comma 7, della legge 29 dicembre 1990. n. 407 .

so ll termine di cui alÌart.27 della prcsente legge è statodifferito dal 37 dicembre 1991 al 3l gennaio 1992 dallaft.3, L20 gennaio 1992, n.22.e' La Corte costituzionale, con ordinanza 72-27 dicembre1996, n.424 (Gaz. Uff.8 gennaio 1997, n.2, Serie speciale),ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione dilegittimitu costituzionale dellaft. 27, sollevata in tiferimentoagli aft.3,32 e 38 della Costituzione in quanto nonadeguabmente motivata. Con successiva ordinanza 13-17dicembre 1999, n.450 (Gaz. Uff.22 dicembre 7999, n.51,serie sDeciald. la stesa Corte ha dichiarato la manifestuinammisibilia della questione di legittimità cosltuzionaledeilaft. 27, sollevatu in riferimento agli aft. 3, 32 e 38 dellaCostituzione.

29. Trattamenti di anzianita nel settore sideÍurgbopubblico.

'1 . La facoltà di cui all'articolo 27 . con le contribuzionia carico delle imprese dal medesimo previste, èesercitabile fino al 31 dicembre 1991 s'z ai fini delconseguimento della pensione di vecchiaia, con unamaggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodimancantl al raggiungimento della normale età peressa prevista, dai lavoratorì dipendenti dalle impreseindustriali del settore sìderurgico pubblico, ivicomprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto-legge 1" aprile 1989, n. 120 , convertito,con modif icazioni , dal la legge 15 maggio 1989, n.181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari,dalle ìmprese produttrici di elettrodi di grafìteartificiale per l'industria siderurgica e dalle impresedel settore cantieristico pubblico, limitatamente alleimprese di costruzione, riparazione, demoiìzione etrasformazione navale, di età non ìnferiore a quella dicui a l l 'ar t icolo 1, pr imo comma, del la legge 31maggio 1984, n. 193. e al l 'ar t .5, comma 5, deldecretolegge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito,con modifìcazìoni, dalla legge 29 febbraio 1988. n.zl8, che possano far valere non meno di quindici annidi anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità.Con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale e del Ministro delle partecipazionistatali sono emanate le norme di attuazione oer laripartizìone del oredetto limite numerico tra leaziende interessate es s.

30. Trasferimento dell'iscùione atle tiste dicollocamento e canceltazione dalle liste.

1. . . .s2. . . "u

31. Trattamento speciale di disoccupazione epensionamento anticipato.

1 . Le disposizioni di cui all'articolo 1 1 trovanoapplicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i

s Termine differito al 3l gennaio 1992 danarL 3, L 20 gennaio1992, n. 22.* Per il regolamento di attuazione, vedi il D.M. 30 dicembre1991, n. 443.* k Cotîe costituzionale, con sentenza +8 marzo 1996, n, 64(Gaz- Uíf. 13 mazo 1996, n. 11, Serie speciale), ha dichiamtonon fondatu, nei sensi di cui in motivazione, la questione dilegittimità costituzionale dellaft. 29, sollevata in riterimentoagli aft. 3 e 37 della Costituzione. Succefiivamente la stesaCofte, chiamata a pronunciarei sulla steffi questione senzaprospettare divesi profili di censun, con ordinanza 29maggio-7 giugno 1996, n. 192 (Gaz. U{f. 12 giugno 1996, n.24 Serie speciale), con ordinanza l&24 luglio 1996, n. 308(Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), e conordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 397 (Gazz. Uff. l8 dicembre1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiamto la manifestuinfondatem di legittimità costituzionale degli aft.27, primocomma, e 29, primo comm4 sollevab in riferimento agli aftt.3 e 37 della Costituzione% Sostituisce il comma 2 dellafticolo 16. L 28 febbraio 1987.n. 56% Sostituisce larf. 12, L. 28 febbnio 1987, n. 56

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziament i

lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1'gennaio1989.

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L. 2() maggio 1975' n. 164.Prornredimenti p€r la garanzia del salario.

Art. 6. Durata delf'integnzione salariale ordinaria.L'integrazione salariale prevista per i casi di cui alprecedente articolo 1, n. 1) è corrisposta fino ad unoeriodo massimo di 3 mesi continuativì; in casieccezionali detto periodo puÒ essere prorogatotrimestralmente fino ad un massimo complessivo dil2 mesi .Le proroghe sono autorizzate dal Comitato specìaledi cui all'artìcolo 7 del decreto legislativoluogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788.Oualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutividi integrazìone salariale, una nuova domanda puÒessere proposta per Ia medesima unità produttivaper la quale l'integrazione è stata concessa, quandosia trascorso un periodo dl almeno 52 settimane dlnormale attività lavorativa.L'integrazione salariale relativa a più periodì nonconsecutivi non può superare complessivamente ladurata dì 12 mesi in un bìennìo.Le disposizionì di cui al terzo e quarto comma non siapplicano nei casi d'intervento determìnato da eventioggettivamente non evitabili.

Art. 7. Procedimento dintegrazione salarialeordinaria.

Per I'ammissione al trattamento d'integrazionesalariale l'imprenditore presenta alla sede provincialedell'lstituto nazìonale della previdenza socialeapposita domanda nella quale dovranno essereìndicati la causa della sospensione o riduzìonedell'orario di lavoro e ìa loro presumibile durata, ilnumero dei lavoratori interessatì e delle ore dieffettivo lavoro. La domanda deve essere presentataentro il termine dì 25 giorni dalla fine del periodo dipaga in corso al termine della settimana in cui haavuto inìzio la sosoensione o la riduzìone dell'orariodi lavoro.Oualora la domanda venga presentata dopo iltermine indicato nel comma orecedente, loeventuale trattamento d'integrazione salariale nonpotrà aver luogo per periodi anteriorì di unasettimana risoetto alla data dì presentazione.

Oualora dall'omessa o tardiva presentazione delladomanda derivi a danno dei lavoratorì dipendenti laperdita totale o parziale del diritto all'integrazionesalariale, l' imprendìtore è tenuto a conispondere ailavoratori stessì una somma d'importo equlvalenteall'ìntegrazione salariale non percepÌta.

Art. 8. Commissione provinciale della Cassaintegrazione guadagni.

L'integrazione salariale è disposta dalla sedeprovinciale dell'lstituto nazionale della previdenzasociale, competente per territorio, previa conformedeliberazìone di una Commissione provinciale,nominata con decreto del direttore dell'Uffìcioregionale del lavoro e composta dal direttoredeìl'Ufficio provinciale del lavoro e della massÌmaoccupazione, che la presiede, da un funzionariodell'lspettorato provinciale del lavoro, da trerappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanîi

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

dei datori di lavoro dell'industria designati dallerispettive organizzazioni sindacali di categoria piùrappresentative operanti nella provìncia.ParteciDa con voto consultivo alle sedute dellaCommissione un funzionario della sede provincialedell'lstituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9. Ricorso contro il prowedimento dellaCommissione provineiale.

Awerso il orowedimento della Commissioneprovinciale è ammesso ricorso, entro trenta giornidalla notifica. al comitato di cui alì'articolo 7 deldecreto legislativo luogotenenziale 9 novembre1945, n. 788.ll ricorso può essere proposto entro il termine ditrenta giorni dalla data della delibera anche da partedi ciascuno dei Dartecioanti alle sedute dellacommìssione che, nel corso della votazione, abbiamotìvato il proprio dissenso chiedendoneI'inserìmento a verbale.Sui ricorsi di cui al presente articolo il Comitatospeciale decìde in via defìnitiva.

Art- 10. Procedirnenti d'integrazione salarialestraordinaria.

Per quanto non disposto dalla presente legge.l'integrazìone salarìale straordinaria è regolata dallalegge 5 novembre 1968. n. 1115, modificata dallalegge 8 agosto 1912, n.464.

Art. 1 1- Durata dell'integ.azione salatialestraordinaria.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali laproroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge Iagosto 1972, n. 464, è ammessa nel limìte massimodi sei mesi .La proroga dell'integrazione salariale nei casi dirìstrutturazione, riorganizzazione e conversioneaziendale, dopo il primo anno, è disposta, perperiodi non superìori a sei mesi, mediante decretointerministeriale da adottarsi nelle forme e nei modiprevisti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968,n. 1 1 1 5. La concessione di tale proroga èsubordinata all'accertamento dell'attuazione deiprogrammi di ristrutturazione, riorganizzazione econversione aziendale.

ArL 12. Finanziamento della Cassa integrazioneguadagni.

La Cassa integrazìone guadagni è alimentata daiseguenti proventi:1) conlributo a carico delle imprese industriali nellamisura dell'1 per cento della retribuzione.determinata a norma dell'articolo '12 della legge 30aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50dipendentì ll contributo è determinato nella misuradello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibriodella gestione, al termine di ciascun esercizio, sullabase delle risultanze di bÌlancio dell'esercizìo stesso.le aliquote contributive predette possono esseremodificate, mantenendo lo stesso rapporto

Art. 1. Interventi di integrazione salariale.Agli operai dipendenti da imprese industriali chesiano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni dilavoro a orario rìdotto è dovuta I'integrazionesalariale nei seguenti casi:1) integrazione salariale ordinaria per contrazione osospensione dell'attivìtà produttiva:a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitorie non imputabilì all' imprenditore o aglì operai;,b) owero determinate da situazionì temporanee dimercalo;2) integrazione salariale straordinarìa:a) 1. . .1b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioniaziendali.

Art. 2. Misure dell'integrazione salariale.L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80per cento della retribuzione globale che agli operaisarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate,comorese fra le ore 0 e il limite dell'orariocontrattuale. ma comunque non oltre le 40 oresettimanalì.

Art" 3. Trattamento previdenziale nei periodidell'integrazione salariale.

I periodi di sospensione per i quali è ammessal'ìntegrazìone salariale sono riconosciuti utili d'ufficioper il conseguimento del diritto alla pensione perI'invalidità, vecchiaia e superstiti e per ladeterminazione della misura di ouesta fino ad unmassimo comolessivo di trentasei mesi nell'interoraDoorto assicuratìvo del lavoratore.Per detti perìodi iì contributo figurativo sarà calcolatosulla base della retribuzione cui è riferital'integrazione salariale.Le somme occorrenti alla copertura dellacontribuzione figurativa saranno versate, a caricodella Cassa integrazione guadagni, al Fondooensioni lavoratori dioendenti.

Art" 4. Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazionesalariale.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria. i periodi diintegrazione salariale sono equiparati a quelli dieff ettìva prestazione lavorativa.L'assistenza sanitaria spetta anche nel corsodell'istruttoria deìle domande d'integrazìone salarialestraordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensidegli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n.464.ll trattamento speciale di disoccupazione di cuial l 'ar t icolo 8 del la legge 5 novembre 1968, n. 1115,ed all'artìcolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464,

BB

sostituisce, in caso di malattia, l' indennità a caricodegli Enti gestori dell'assicurazione contro lemalattie.

Art. 5. Procedure di consultazione sindacale.Neì casi di eventi oggettivamente non evitabiìi cherendano non differibile la contrazione o lasospensione dell'attività produttiva, l' imprenditore ètenuto a comunicare alle raooresentanze sindacaliaziendali o, in mancanza di queste. alleorganizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piùrappresentative operanti nella provincia, la durataprevedibile della contrazione o sospensìone e ilnumero deì lavoratorì ìnteressat.Ouando vi sia sospensione o riduzione dell'orario dilavoro, superiore a sedici ore settimanali, siprocederà, a richiesta dell'imprenditore o degliorganismì rappresentativi dei lavoratori di cui alcomma precedente, ad un esame congiunto inordine alla ripresa della normale attività produttiva eai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.La richiesta di esame congiunto dovrà esserepresentata entro tre giorni dalla comunicazione dicui al primo comma e la reiatìva procedura dovràesaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello incui è stata avanzata la richiesta medesima.Negli altri casi di contrazione o sospensionedell'attività produttiva di cui all'articolo 1 ,l ' imorendi toreètenutoacomunicarepreventivamente alle rappresentanze sindacaliaziendali, ove esistenti, nonché per il tramitedell'associazione territoriale degli industriali, inquanto vi aderisca o le conferisca mandato, alleorganizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piùrappresentative operanti nella provincia. le cause disospensione o di riduzìone dell'orario di lavoro,l'entità e la durata prevedibile, il numero deilavoratori interessati.A tale comunicazione seguirà. su richiesta di unadelle parti, un esame congiunto della sìtuazioneavente ad oggetto ì problemi relativi alla tutela degliinteressi dei lavoratori in relazione alla crìsidell'imoresa.fintera procedura di consultazione. ove attivata dallarichiesta dell'esame congiunto di cui al precedentecomma. dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla datadella richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziendefino a 50 dipendenti.All'atto della presentazione delle richieste diintegrazione salariale ordinaria o straordinaria dovràdarsi comunicazione dell'esecuzione degliadempimenti di cui al presente articolo

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propon ionale. mediante decreto del presidentedella Repubblica, su proposta del Ministro per illavoro e la previdenza sociale. di concerto con ilMinistro per ìl tesoro, sentito il Comitato speciale dicui all'articolo 7 del decreto legislativoluogotenenziale g novembre 1945, n.788; ta lemodifica e obbligatoria quando la differenza fra leentrate e le uscite per le integrazioni salarialiordinarie risulti superiore al 10 per cento;2) contrìbuto addizionale a carico delle imprese chesi awalgono degli interventi di ìntegrazione salarialenella misura dell'8 per cento dell'integrazionesalariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, chesarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassaintegrazione guadagni. ll contributo addizionale nonè dovuto quando I'integrazìone salarìale ècorrisposta per sospenslone o riduzione dellorario dilavoro determinante da eventi oggettivamente nonevitabili:3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo13 del la legge 5 novembre'1968, n. 111b, edall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, cheresta determinato nella misura annua di 20 mìliardidi l i re, per gl i anni successiv i a l 1975.

Art. 13. Computo dei dipendenti.Ai fini della determinazìone del limite di dipendenti.indicato al presente articolo 1 2, sì tiene conto, fino al31 dicembre 1975, del personale complessivamentein forza alla daîa del 10 gennaio 1975. Per gli annisuccessivi, il limite anzidetto è determinato, coneffetto dal 10 gennaio di ciascun anno, sulla basedel numero medio di dipendenti in foza nell,annoprecedente dichiarato dall'impresa.Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare sifa riferimento al numero di dipendentì alla fine delprimo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta afornire all'INPS apposita dichiarazione al termine diciascun anno.Agli effetti dì cuì al presente articolo sono dacomprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, comoresi ilavoratori a domicilìo, che prestano la propria operacon vincolo dì subordinazione sia all'interno cheall'esterno dell'azienda.

Art. 14. Bilancio della Cassa per l'integrazioneguadagni degli operai dell'industria^

Nel bilancio della Cassa per l'integrazìone guadagnidegli operai dell'industria devono essere esposti, invoci distìnte, i contributi degll imprenditorì e delloStato, secondo l'elencazione del precedente articolo12 e le diverse forme di integrazione salariale di cuiall'articolo 'l della presente legge.Tra le entrate o le uscìte sono iscritti gli avanzi o idisavanzi del precedente esercizio finanziario.

Art. 15. lmpiegari.ll limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quartocomma, della legge I agosto 1972, n. 464, è elevatoa lire 300.000.

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Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzioneglobale che sarebbe spettata per le ore di lavoro nonprestate.

Art. 16. Termine per il rimborso delle prestazioni.ll termine di tre mesi fissato dall'articolo g deldecreto legislativo del Capo prowisorio dello Stato1 2 agosto 1 947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Art. 1 7. Formazione professionale.Nei casi di integrazione salariale straordinaria,I'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazionisindacali interessate, promuove le opportuneiniziative, formulando proposte, per I'istituzione dicorsi di qualificazione o riqualificazÌoneprofessionale.ll lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficiodell'integrazione salariale quando rifiuti difrequentare i corsi di qualificazione o riqualificazìoneprofessionale.ll trattamento d'integrazione salariale non ècumulabi le con gl i assegni , le indenni tà, i compensispettanti per i corsi nonché con l'indennità o con ilsussidio straordinario di disoccupazìone o con aitreprowidenze sostitutive o aggiuntive

Art. 18. Disposizioni particolari per gli operai agricoli.La misura del trattamento sostitutivo dovuto aolioperai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge-8agosto 1972, n.457, è elevata all'80 per cento dellaretribuzione, calcolata ai sensi dell'artìcolo 3 dellalegge medesima.La relativa spesa è posta a carico della gestionedella Cassa per I'integrazione dei salari degli operaidlpendenti da imprese agricole.Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, lamisura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20della legge 8 agosto 1972, n. 457, può esseremodificata al termine di ciascun esercizio, sulla basedelle risultanze di bilancio dell'esercizio stessomediante il prowedimento previsto dall'articolo 2ldella legge medesima; tale modifica è obbligatoriaquando la differenza fra le entrate e le uscìte dellagestione della Cassa per l'integrazione dei salaridegli operai dìpendentì da imprese agricole risultisuperiore al 1 0 per cento.Per ì rìcorsi awerso i prowedimentì di cui all'articolo1 4 della legge 8 agosto 1 972, numero 457, si applicaquanto disposto dal secondo comma dell'articolo gdella presente legge.

Art. î9. Disposizioni finali.E'abrogata ogni norma contraria o incompatìbile conquelle della presente legge.

Art. 20. Regime transitorio.A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosisuccessivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenticorrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per glioperai dell'industria sono integratì entro i limiti enella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contrìbuti dicui al precedente articolo i 2 punto 1 ).i limìti temporali degli interventi della Cassaintegrazìone guadagni previsti dalla presente leggesì applicano per i periodi successivi alla data dellasua entrata in vigore, anche agli interventì in corso.

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Guida al la gestione del le crisi occupazionafi

La comunicazione prevérrtivall primo di questi atti è la comunicazione preventiva e per iscritto da partedél datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite aisensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ed alle rispettive associazioni dicategoria, dell' intenzione di procedere a licenziamenti collettivi. Talecomunicazione deve essere inviata anche alle rappresentanze sindacaliunitarie, laddove costituite. In mancanza delle predette RSA, lacomunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoriaaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essereeffettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla qualel'impresa aderisce o conferisce mandato. Secondo I'interpretazionemalgioritaria, nell' ipotesi in cúi in azienda sia,no state costituite solo alcuneRSA- (o, addir i t tura, una soltanto), I 'obbl igo del la comunicazione puòritenersi assolto con l'effettuazione delle relative comunicazioni, senzanecessità dell' inoltro delle stesse alle assoeiazioni di categoria aderenti alleco nf ederazi o n i ma g g iormente rd ppresentative.

GÍurísprudenza

Cassa lntegrazione Guadagni e Licenziarnenti

come esposizione di criteri oggettivi per eventuali erogazioni aggiuntiveai lavoratori collocati in mobilita. in modo da escludere eventualiscehearbitrarie).

GíurísprudenzaJr.rrrrra.ar

i Con sentenza del 30 ottobre 1997, n. 10716, la Corte di Cassazione ha ii precisato che la comunicazione alle organizzazioni síndacali non può essere li generica ma deve cg.ntgng're dettagliate indicazioni. Non è previsto ,un Ii particolare metodo di invio o di consegna ..della comunicazione che, !; pertanto, può awenire con le modalità più diverse (consegna a mano, :: raccomandataalr, ecc.); in caso di contestazione, resta in capo al datore di I! lavoro I'onere di provare l'awenuto recapito ai destinatari (Cass. 't2 i

i nygrPl,z?.20,!t t',,J!9.î,(1..,.,..,, .,....r.,...,................;Comunicazione incompletaIn caso di mancanza di indicazioni su alcuni (o anche su uno soltanto) deipunti sopra elencati, si discute in dot[rina sulla validità di un accordosottoscritto con il sirndacato a seguito di un confronto awenuto anchegrazie a i nf ormazio ni irntegrative i nterven ute sol o su ccess ivame nte.

ln giurisprudenza si possono distinguere tre orientamenti.ll primo orientamento, sictrram,ente prevalente. è in senso negativo, inquanto la procedura sindacale è previamente finalizzata alla tuteladell' interesse pubblìco connesso all 'occupazione e ai costi della mobilità,non avendo come obiettivo esclusivo la tutela degli interessi delteorganizzazion i si ndacali. Co nseg u entemente la co m u n icazione co nÍspondea un preciso obbligo preventivo che non può essere sanato a posteriori(Cass. 09 settembre 2003, n. 't3196; Cass. S.U. l5 ottobre 2002, n. 146'16;Cass. S.U. l3 agosto 2002, n. 12194; Cass. 1B luglio 2401, n. 9743' Cass. l3novembre 2000, n. 14679; Tib. Novara 23 aprile 20041.Un secondo orientamento minoritario. invece, si esprime in sensocontrar io. In base a tale assunto, la comunicazione al le organizzazionisindacali ha la primaria funzione di rendere contrattabile la gestione defleeccedenze, non avendo una funzione di garanzia individuale dei singolilavoratori. Pertanto. il contenuto della comunicazione non devenecessariamente essere specifìco e puntuale, essendo sufficiente checonsenta l'apertura di un dialogo con l,e organízzaùonisindacalistesse.L'ottemperanza a tal,e obbligo, pertanto, deve essere valutata in concreto enon sfociare in una sorta d,icaccja all 'errore (Cass.2l luglío 1998, n.7/69;Cass. l4 novembre 1998, n. 11480; da ultimo Cass. 5 giugno 2003, n. 9A'llsecondo cui acquista ilievo decisivo, con sanatoria di omissioní formali,I'assolvimento dellobbligo di informazione che renda possibile feffettivapartecipazione sindacale al processa decisionale dellimpresa e la seietàdel confronto\.

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i tn tal senso si è espressa anche la giurisprudenza(Pret. Milano 2 febbraio ii |SSS, Trib. Napoli 23 gennaio 1997 e Pret. Napoli 23 dicembre 19921 =I secondo la quale I'obbligo di inviare la com.unicazione anche alle ii associazioni di categoria- aderenti alle conÎederazioni maggio_rmente i

i rappresentative ha naiura alternativa e resid,uale, rendendosi obbligatorio! solo in totale assenza di RSA. La comunicazione deve, necessariamente,: solo In tolale assenza ot hù4. La comunrcaztone oeve, necessirftaffìeftLe, ;! awenire in forma scritta ed ha come o.bi'ettivo quello di rendere ii integralmente informate le organimzion:i sindacali circa la situazione ir l f fLt i l , l ld l l l l l t l ILE l l l lu l l l loL9 lg v lvql t [email protected] l l r l l ruq&slr vrrvs rL

i óroípéttuiu dal datore di lavorol per permettere loro di proporre eventuali i: iniziative atte ad evitare o a limitare gli esiti del'la crisiaziendale. i

ll contenuto della comunicazionell comma 3 dell'art. 4 della legge stabilisce che la comunicazione devecontenere indicazione dei seguenti elementi:. motivi che determinano la situazio,n,e di eccedenza;. motivi tecnici, organizzativi o produftivi, per i q.uali si ritiene di non poter

adottare misure idonee a porre rjmedio alla predetta situazione edevitare, in tufio o in parte, la dichiarazione di mobllità;

r numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personaleeccedente, rn o nché del persona le a.b,itualmente impiegato ;

. tempi d,iattuazione del p'rogramma d,i rnobiliH;eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sulpiano sociale dell'attuazione del programrna medesimo;calco,lo ditutte le attribuzioni patrimonialiidriverse da quelle già previstedalla legislazione vige,nte e dalla sontrattazione colletliva (da intendersi

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'(1661 a11tde g l olzlstv olsng '1a4) 'eley.ted odue] eouerd odureì ep oronel rp oyodder lop ouorzeuilo+sell tp olnt+u tp euotzen]tse6o;eue,un red) osues leÌ ur olnpocord eq ossols o; gqcred olos orolejonellop oluauerzuocrl l r uoc eropocord opuelod uou 'uoqnso r;6ap euorzenlrs e;oleurLUesou e olnuoÌ Q oro^el rp orolep l r 'uouo+ur ruorsueLU e o]rqtpe otassape ololero^el un !p eued ep olnrrul rp rse1odr,1;ep 'oroleronel 1r red elue;ocurnouoj lo un gred opuonquge uou'c 'c t0LZ'Ue, l lep olsrnerd oluenb e eOorepur oqcue oprocse un rp elndr ls el ' rue+ur 'o luosuoc oueso ut eul l r lo3 l l

'o luoLUetzuoct le; tqrssod un pe 'ezuenbesuoc rp ' rsopueuodso 'oluouJeuorsueuueplr erelnl+!r oluo|'xeuoc ouossod rlessololur uolero^el | 'uouolulruorsueLU e uoleronel rop euorzeuOesse,; uoc erepeco.rd lp qlrllqlssodel le oluol . .uuoyr uoJ ' ( tOOZlgtZ'u 's61'6 lep ' t eLULUoc '0t 'ue, l lep e^lesepe+ o eleuerqcu 'eul]ln elsonb 'euorzrsodsrp) eeue:oduue] eleinp eun lederÌ le,un pe ese:du.rr , ; lep uoleronel Qld o oun rp occelsrp l l ' t66;7997'u e66e1ellop B 'ue,llop rsuas re 'oropo^o.rd a.rllour Qnd 'o]lo^S allonb ep uouo+ulo esronrp ruorsueLu e euorzeuOesse oiol el 'a l tnt3 actpoo lop t0LZ'Ue1;epeLuuroc opuocas ;e eborep ur oqcue 'orlrqels Qnd 't 'Ue,llop L t eLrlu.loclop rsuos re 'rluopocso llnuoÌu uole.ro^el rop olerzreo o oleio] oluourqlosseu;r apenerd eqo 'olunr66er oluourlenluono elecepurs oprocoe, l

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l luouJerzuoo-l e rubepeng euorzer6elul esse3 rleuorzednooo rsuc ol lep euorlsao el le eptnC

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Guida al la gestìone del le crísi occupazional i

La procedura sopra descritta {comunicazione, esame congiunto edeventuale accordo) non trova applicazione, ai sensí del comma 14 dell'art.4, nel caso di eccedenze determinate da fine lavori nelle imprese edili enelle attività stagionafi o saltuarie, nonché per lavoratori assunti concontratto di lavoro a tempo determinato.

Mancato accordoAi sensidelcomma 7 del lart .4, qualora non sia stato raggiunto I 'accordo, laDirezione del Lavoro presso la Regione deve convocare le parti alfine dí unulteriore esame, anche formulando proposte per la realizzazione di unaccordo. Tale ulteriore esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni(ridotti a quindici. nell ' ipotesi in cui i l icenziamenti previsti sono meno didieci) dal ricevimento da parte della Direzione del Lavoro presso la Regionedeila comunicazione dellimpresa di esito negativo del primo incontro.

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

SitografiaPer ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti r iguardo l 'evoluzione dellanormativa in materia.

Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche SocialiAmmortizzatori socialihttp://www.lavoro.gov.iVlavoro/md/AreaLavoro/Ammortizzatorisociali/CIGS/

INPSLe prestazionia sostegno del redditohttp:i/www inps.itidoc/TuttolNPS/Prestazioni/Le*prestazioni_a_sostegno_del_redditolndex.htm


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