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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO
I CONFERIMENTI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI
UNITÀ 11
Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
IL CONCETTO DI CONFERIMENTO
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L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO
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IL CONFERIMENTO NEL CODICE CIVILE
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L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO
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Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere
valutati da un perito nominato dal Tribunale del circondario
ove ha sede la società.
La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte
degli amministratori.
Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla
riduzione del capitale sociale, quando il valore dei beni
apportati è inferiore di oltre un quinto a quello imputato a
capitale.
IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA NELLE SPA IN GENERALE
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IL CONFERIMENTO NELLE SRL IN GENERALE
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IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
I CONFERIMENTI IN DENARO NELLE SPA (ART. 2342 C.C.)
IL REGIME DELLE AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE
Diffida in G.U.
Azione coattiva di adempimento15 gg.
Sospensione del voto Vendita in
danno.Offerta ai soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dovuti
Vendita a terzi a mezzo banca o
intermediario di borsa.Prezzo ?
Decadenza del socio con trattenimento delle somme
versate
Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in circolazione oppure annullate
IL SOCIO IN MORA NEI VERSAMENTI. PROCEDURA DI RICHIAMO DEI
CONFERIMENTI
Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di
conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione.
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere
tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la
piena disponibilità del bene conferito al momento della
sottoscrizione. L’integrale liberazione non è esclusa dal
permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del
socio.
I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA
CONFERIMENTI AMMISSIBILI
DenaroBeni materialiBeni immaterialiCreditiAziende
CONFERIMENTI NON AMMISSIBILI O DUBBI
Prestazioni di fare Beni futuriBeni altruiPrestazioni periodiche
di beniBeni genericiDiritti di godimento?
I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA
LA STIMA DEI BENI IN NATURA (ARTICOLO 2343, I°CO)
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima
Minusvalenza oltre il quinto
Riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte
Conguaglio in denaro
Recesso del socio con eventuale restituzione del bene apportato
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LA REVISIONE DELLA STIMA
CONFERIMENTI IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA (ART. 2343-TER C.C.)
PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore:
a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value IAS 39);
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei beni conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati fatti nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value.
Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III, comma.
Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), la stima deve essere ripetuta.
IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA CONFERITI SENZA
STIMA
La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati.
Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una perizia giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata dall’alienante.
Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci e ai terzi.
GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E CREDITI (ART. 2343BIS C.C.)
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ESENZIONI DALLA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI «PERICOLOSI»
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di attività professionale in favore della società (in questo modo si supera il limite derivante dal divieto di conferimento d’opera).
Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni.
Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari azioni, denominate «azioni con prestazioni accessorie»).
LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.) E LA «PERSONALIZZAZIONE» DELLA
S.P.A.
LE AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE
STRUMENTI ALTERNATIVI DI «PERSONALIZZAZIONE» DELLA
SOCIETÀ