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I II NEL CORSO DELLA SEDUTA IZII · 2018-10-18 · Elementi e iniziative di competenza, anche di...

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65. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Organizzazione dei tempi di esame: Pdl n. 1066 e abb. .................................................. 3 Comunicazioni ................................................. 4 Missioni valevoli nella seduta del 17 ottobre 2018 ............................................................... 4 Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ............. 4, 5 Assegnazione di proposta di inchiesta par- lamentare a Commissione in sede refe- rente .............................................................. 5 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 6 Comando generale della Guardia di finanza (Trasmissione di documenti) ..................... 7 Atti di controllo e di indirizzo .................... 7 Proposta di legge: Gallinella ed altri: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (A.C. 183-A) .................................................. 8 Parere della I Commissione .......................... 8 Parere della V Commissione ......................... 8 PAG. Articoli e relative proposte emendative Articolo 2 ......................................................... 8 Articolo 3 ......................................................... 9 Articolo 4 ......................................................... 12 Articolo 5 ......................................................... 15 Articolo 6 ......................................................... 16 Articolo 7 ......................................................... 17 Ordini del giorno ............................................ 18 Interrogazioni a risposta immediata ............ 24 Iniziative di competenza volte ad assicurare l’accesso alle cure e alle prestazioni sani- tarie in maniera omogenea sul territorio nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno – 3-00246 ............................. 24 Intendimenti in ordine alle modalità di as- segnazione degli incarichi convenzionali di medicina generale – 3-00247 .................... 25 Elementi e iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, in merito alla vicenda dei decessi verificatisi tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 presso il reparto di medicina del Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa – 3-00248 .................................... 25 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.
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65. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Organizzazione dei tempi di esame: Pdl n.1066 e abb. .................................................. 3

Comunicazioni ................................................. 4

Missioni valevoli nella seduta del 17 ottobre2018 ............................................................... 4

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Assegnazionea Commissioni in sede referente) ............. 4, 5

Assegnazione di proposta di inchiesta par-lamentare a Commissione in sede refe-rente .............................................................. 5

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 6

Comando generale della Guardia di finanza(Trasmissione di documenti) ..................... 7

Atti di controllo e di indirizzo .................... 7

Proposta di legge: Gallinella ed altri: Normeper la valorizzazione e la promozione deiprodotti agricoli e alimentari provenientida filiera corta, a chilometro zero o utile(A.C. 183-A) .................................................. 8

Parere della I Commissione .......................... 8

Parere della V Commissione ......................... 8

PAG.

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 2 ......................................................... 8

Articolo 3 ......................................................... 9

Articolo 4 ......................................................... 12

Articolo 5 ......................................................... 15

Articolo 6 ......................................................... 16

Articolo 7 ......................................................... 17

Ordini del giorno ............................................ 18

Interrogazioni a risposta immediata ............ 24

Iniziative di competenza volte ad assicurarel’accesso alle cure e alle prestazioni sani-tarie in maniera omogenea sul territorionazionale, con particolare riferimento alMezzogiorno – 3-00246 ............................. 24

Intendimenti in ordine alle modalità di as-segnazione degli incarichi convenzionali dimedicina generale – 3-00247 .................... 25

Elementi e iniziative di competenza, anche dicarattere ispettivo, in merito alla vicendadei decessi verificatisi tra il dicembre 2017e il gennaio 2018 presso il reparto dimedicina del Nuovo Ospedale delle Apuanedi Massa – 3-00248 .................................... 25

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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PAG.

Iniziative di competenza volte all’applica-zione delle norme della legge n. 194 del1978 relative alla prevenzione dell’interru-zione volontaria di gravidanza – 3-00249 . 26

Iniziative di competenza volte a riconside-rare la sede dell’Agenzia europea del far-maco, individuandola nella città di Milano– 3-00250 ..................................................... 27

Chiarimenti in merito ai rapporti del Mini-stro per gli affari europei con il fondoEuklid – 3-00251 ........................................ 28

PAG.

Chiarimenti in merito ai tempi di attivazionedella card cultura destinata ai giovani natinell’anno 2000 – 3-00252 .......................... 28

Proposta di legge: Orlando e Franceschini:Disposizioni in materia di reati contro ilpatrimonio culturale (A.C. 893-A) ............ 30

Parere della I Commissione .......................... 30

Parere della V Commissione ......................... 30

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 ......................................................... 30

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1066 E ABB.

PDL 1066 E ABB. – MISURE PER PREVENIRE E CONTRASTARE CONDOTTE DI MALTRATTAMENTO

O DI ABUSO, ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA, IN DANNO DEI MINORI NEI SERVIZI EDUCATIVI

PER L’INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell’esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatori 30 minuti

(complessivamente)

30 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 30 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 5 minuti

(con il limite massimodi 16 minuti per cia-

scun deputato)

1 ora e 13 minuti

(con il limite massimodi 14minuti per il com-plesso degli interventidi ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 55 minuti 5 ore e 17 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora 1 ora e 16 minuti

Lega – Salvini premier 47 minuti 54 minuti

Partito Democratico 45 minuti 51 minuti

Forza Italia – Berlusconipresidente

44 minuti 49 minuti

Fratelli d’Italia 34 minuti 32 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti 28 minuti

Misto: 33 minuti 27 minuti

MAIE-Movimento AssociativoItaliani all’Estero

10 minuti 8 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-AreaCivica

6 minuti 5 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 17 ottobre 2018.

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata,Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli,Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comi-nardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, DelRe, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-caro, Fugatti, Galli, Gallo, Garavaglia,Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini,Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lo-sacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari,Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Ram-pelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Salta-martini, Carlo Sibilia, Spadafora, Tateo,Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa,Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata,Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli,Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comi-nardi, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, DelRe, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-caro, Fugatti, Galli, Gallo, Garavaglia,Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini,Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lo-sacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari,Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Ram-

pelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Salta-martini, Schullian, Carlo Sibilia, Spada-fora, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Va-lente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 ottobre 2018 sono statepresentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CENNI: « Norme per la tutela dellaterra, il recupero e la valorizzazione deiterreni agricoli abbandonati e il sostegnodelle attività agricole contadine nonchéistituzione della Giornata nazionale dedi-cata alla cultura del mondo contadino edella Rete italiana della memoria dellaciviltà contadina » (1269);

D’ATTIS ed altri: « Disposizioni inmateria di durata della conservazionedelle informazioni creditizie relative airitardi nei pagamenti » (1270);

SERRACCHIANI ed altri: « Istitu-zione di una Commissione parlamentaredi inchiesta sul fenomeno degli infortunisul lavoro » (1271);

BALDELLI: « Modifica all’articolo 15del decreto legislativo 17 aprile 2014,n. 70, in materia di sanzioni per la vio-lazione degli obblighi di assistenza ai viag-giatori in caso di ritardo o interruzione delviaggio ferroviario » (1272);

SILLI ed altri: « Esenzione dal paga-mento dei pedaggi per i veicoli adibiti alsoccorso sanitario, anche fuori dei casi diemergenza » (1273);

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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BRAGA ed altri: « Disposizioni per latutela e la valorizzazione dei siti mineraridismessi e del loro patrimonio geologico,storico, archeologico, paesaggistico e am-bientale » (1274);

CECCHETTI: « Modifica all’articolo26 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inmateria di esclusione dei canoni di loca-zione non percepiti dalla formazione delreddito complessivo » (1275).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputatia proposte di legge.

La proposta di legge DALL’OSSO edaltri: « Disposizioni in materia di controlloe vigilanza negli asili nido, nelle scuoledell’infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani, persone disabili eminori in situazione di disagio, nonché inmateria di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sa-nitario » (552) è stata successivamente sot-toscritta dal deputato Penna.

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

IEZZI ed altri: « Distacco dei comuni diMontecopiolo e Sassofeltrio dalla regioneMarche e loro aggregazione alla regioneEmilia-Romagna, nell’ambito della provin-cia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132,secondo comma, della Costituzione »(1171) Parere delle Commissioni V, VI, X eXII.

VII Commissione (Cultura):

D’UVA ed altri: « Disciplina dell’accessoai corsi universitari » (812) Parere delle

Commissioni I, II, III, V, XI, XII (exarticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento)e XIV;

TIRAMANI: « Modifiche alla legge 2agosto 1999, n. 264, in materia di accessoai corsi universitari, con particolare ri-guardo a quelli delle professioni medichee dell’area sanitaria » (1162) Parere delleCommissioni I, V, XI, XII e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

BENEDETTI ed altri: « Divieto dell’usodi contenitori e stoviglie di plastica nonriutilizzabili per la somministrazione dialimenti nonché divieto della dispersionedi palloncini di gomma » (774) Parere delleCommissioni I, II (ex articolo 73, comma1-bis, del Regolamento, per le disposizioniin materia di sanzioni), V, VII, X (exarticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),XI, XII e XIV;

PRESTIGIACOMO ed altri: « Disposi-zioni e delega al Governo per la riduzionedella produzione e dell’immissione in com-mercio degli oggetti in plastica e per il con-trasto dell’inquinamento ambientale deri-vante dall’abbandono di rifiuti in plastica »(1195) Parere delle Commissioni I, II (exarticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,per le disposizioni in materia di sanzioni), V,VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-mento, per gli aspetti attinenti alla materiatributaria), VII, X, XII, XIII e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

MANDELLI ed altri: « Disciplina del-l’attività di tatuaggio e piercing » (592)Parere delle Commissioni I, II (ex articolo73, comma 1-bis, del Regolamento, per ledisposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIe XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta par-lamentare a Commissione in sede re-ferente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, la seguente proposta di

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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inchiesta parlamentare è assegnata, insede referente, alla sottoindicata Commis-sione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

PALAZZOTTO ed altri: « Istituzione diuna Commissione parlamentare di inchie-sta sulla morte di Giulio Regeni » (DocXXII, n. 17) – Parere delle Commissioni I,II e V.

Annunzio di progettidi atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 16ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere, senon già assegnati alla stessa in sede pri-maria, della XIV Commissione (Politichedell’Unione europea).

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio – Previ-sione a lungo termine dei futuri flussi inentrata e in uscita del bilancio dell’Unioneeuropea (2019-2023) (COM(2018) 687 fi-nal), che è assegnata in sede primaria alleCommissioni riunite V (Bilancio) e XIV(Politiche dell’Unione europea);

Comunicazione della Commissione alConsiglio – Fondo europeo di sviluppo(FES): previsioni relative a impegni, paga-menti e contributi degli Stati membri peril 2018, il 2019 e il 2020 e previsione nonvincolante per gli anni 2021 e 2022(COM(2018) 689 final), che è assegnata insede primaria alla III Commissione (Affariesteri);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio europeoe al Consiglio – Sedicesima relazione suiprogressi compiuti verso un’autentica edefficace Unione della sicurezza(COM(2018) 690 final), corredata dal re-

lativo allegato – Elenco delle iniziativelegislative (COM(2018) 690 final – Annex),che è assegnata in sede primaria alleCommissioni riunite I (Affari costituzio-nali) e II (Giustizia);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attua-zione del piano d’azione per rafforzare larisposta dell’Unione europea alle frodi ri-scontrate nei documenti di viaggio(COM(2018) 696 final), che è assegnata insede primaria alla I Commissione (Affaricostituzionali);

Progetto di bilancio rettificativo n. 6del bilancio generale 2018 – Riduzionedegli stanziamenti di pagamento e di im-pegno in linea con le previsioni aggiornatedelle spese e l’aggiornamento delle entrate(risorse proprie) (COM(2018) 704 final),che è assegnata in sede primaria alla VCommissione (Bilancio).

I seguenti progetti di atti dell’Unioneeuropea, già trasmessi dalla Commissioneeuropea e assegnati, ai sensi dell’articolo127 del Regolamento, in data 2 ottobre2018, alle sottoindicate Commissioni, conil parere della XIV Commissione (Politichedell’Unione europea), sono altresì asse-gnati alla medesima XIV Commissione aifini della verifica della conformità al prin-cipio di sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio relativo allaguardia di frontiera e costiera europea eche abroga l’azione comune n. 98/700/GAIdel Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio e il regolamento (UE) 2016/1624 delParlamento europeo e del Consiglio –Contributo della Commissione europeaalla riunione dei leader di Salisburgo del19-20 settembre 2018 (COM(2018) 631 fi-nal), già assegnata in sede primaria alla ICommissione (Affari costituzionali);

Proposta modificata di regolamentodel Parlamento europeo e del Consigliorelativo all’Agenzia dell’Unione europeaper l’asilo e che abroga il regolamento(UE) n. 439/2010 – Contributo della Com-

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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missione europea alla riunione dei leaderdi Salisburgo del 19-20 settembre 2018(COM(2018) 633 final), già assegnata insede primaria alla I Commissione (Affaricostituzionali);

Proposta di direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio recante norme eprocedure comuni applicabili negli Statimembri al rimpatrio di cittadini di paesiterzi il cui soggiorno è irregolare (rifu-sione) – Contributo della Commissioneeuropea alla riunione dei leader di Sali-sburgo del 19-20 settembre 2018(COM(2018) 634 final), già assegnata insede primaria alla I Commissione (Affaricostituzionali);

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio relativo allaprevenzione della diffusione di contenutiterroristici online – Contributo della Com-missione europea alla riunione dei leader,riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre2018 (COM(2018) 640 final), già assegnatain sede primaria alle Commissioni riuniteII (Giustizia) e IX (Trasporti).

Il termine di otto settimane per laverifica di conformità, ai sensi del Proto-collo sull’applicazione dei princìpi di sus-sidiarietà e di proporzionalità allegato alTrattato sull’Unione europea, decorre perciascuno di tali progetti dal 17 ottobre2018.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,

in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti diatti dell’Unione europea, nonché atti pre-ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-missioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa insede primaria, della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Comando generaledella Guardia di finanza.

Il Comando generale della Guardia difinanza ha trasmesso decreti del Ministrodell’economia e delle finanze recanti va-riazioni di bilancio tra capitoli dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, di pertinenza del centro diresponsabilità « Guardia di finanza », au-torizzate, in data 10 ottobre 2018, ai sensidell’articolo 1, commi 182 e 350, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

Questi decreti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VI Commis-sione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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PROPOSTA DI LEGGE: GALLINELLA ED ALTRI: NORME PERLA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTIAGRICOLI E ALIMENTARI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA,

A CHILOMETRO ZERO O UTILE (A.C. 183-A)

A.C. 183-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull’articolo aggiuntivo 2.0400 della Com-missione.

A.C. 183-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull’articolo aggiuntivo 2.0400 della Com-missione con la seguente condizione volta agarantire il rispetto dell’articolo 81 dellaCostituzione:

all’articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere,in fine, il seguente periodo: Le amministra-zioni interessate provvedono all’attuazionedelle disposizioni del presente articolo neilimiti delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

A.C. 183-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini e per gli effetti della presentelegge, si intendono per:

a) prodotti agricoli, di cui all’allegatoI al Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea, e alimentari, di cui all’ar-ticolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio,del 28 gennaio 2002, a chilometro zero outile: i prodotti dell’agricoltura e dell’al-levamento, compresa l’acquacoltura, pro-venienti da luoghi di produzione e ditrasformazione della materia prima o dellematerie prime agricole primarie utilizzateposti a una distanza non superiore a 70chilometri di raggio dal luogo di vendita odal luogo di consumo del servizio di ri-storazione di cui al comma 1 dell’articolo144 del codice dei contratti pubblici, di cuial decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,come sostituito dall’articolo 5 della pre-sente legge, ovvero provenienti dalla stessaregione del luogo di vendita, e i prodottifreschi della pesca in mare e nelle acqueinterne, provenienti da punti di sbarcoposti a una distanza non superiore a 70chilometri di raggio dal luogo di vendita;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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b) prodotti agricoli e alimentari pro-venienti da filiera corta: i prodotti la cuifiliera produttiva risulti caratterizzata dal-l’assenza di intermediari commerciali, ov-vero composta da un solo intermediariotra il produttore, singolo o associato indiverse forme di aggregazione, e il consu-matore finale. Le cooperative e i loroconsorzi di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,le organizzazioni di produttori e le orga-nizzazioni interprofessionali non sonoconsiderate intermediari.

PROPOSTE EMENDATIVE

SUBEMENDAMENTO ALL’ARTICOLO AGGIUNTIVO

2.0400 DELLA COMMISSIONE.

All’articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere,in fine, il seguente periodo: Le amministra-zioni interessate provvedono all’attuazionedelle disposizioni del presente articolo neilimiti delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

0. 2. 0400. 1 La Commissione

(Approvato)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Lo Stato, le regioni e glienti locali possono prevedere misure perfavorire l’incontro diretto tra agricoltoriproduttori, di cui all’articolo 2, e i soggettigestori, pubblici e privati, della ristora-zione collettiva.

2. 0400. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Lo Stato e le regioniincentivano, con canali e strumenti infor-mativi e informatici, nonché attraverso i

PIF dei propri Piani di Sviluppo Rurale, lacostruzione di piattaforme per l’incontrodiretto tra agricoltori produttori di cuiall’articolo 2, e i soggetti gestori, pubblicie privati, della ristorazione collettiva.

2. 010. Cenni.

A.C. 183-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 3.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari achilometro zero o utile e di quelli prove-

nienti da filiera corta).

1. I comuni, nel caso di apertura dimercati in aree pubbliche, possono riser-vare agli imprenditori agricoli, singoli oassociati in diverse forme di aggregazione,esercenti la vendita dei prodotti agricoli ealimentari a chilometro zero o utile e diquelli provenienti da filiera corta, appositispazi all’interno dell’area destinata al mer-cato.

2. Le regioni e gli enti locali, d’intesacon le associazioni di rappresentanza delcommercio e della grande distribuzioneorganizzata, favoriscono, all’interno dei lo-cali degli esercizi della grande distribu-zione commerciale, la destinazione di par-ticolari aree alla vendita dei prodotti agri-coli a chilometro zero o utile e di quelliprovenienti da filiera corta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari achilometro zero o utile e di quelli prove-

nienti da filiera corta).

Sopprimerlo.

3. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – 1. Le disposizioni di cui all’arti-colo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, siapplicano anche alla vendita dei prodottiagricoli alimentari a chilometro zero o utilee di quelli provenienti da filiera corta.

3. 102. Gadda, Enrico Borghi, Cenni,Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Ales-sandro, Incerti, Portas.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di migliorare l’accesso aimercati dei prodotti agricoli a chilometrozero o di filiera corta le Regioni, d’intesacon i comuni e con le associazioni dirappresentanza degli agricoltori, defini-scono azioni volte a favorire l’attività divendita di tali prodotti anche prevedendol’individuazione da parte dei comuni nellearee destinate a mercati agricoli di cuiall’articolo 22 della legge 28 luglio 2016,n. 154, di una riserva di posti destinatiagli imprenditori agricoli, singoli o asso-ciati in diverse forme di aggregazione, cheesercitano la vendita diretta di prodotti difiliera corta o a chilometro zero.

3. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, premettere le parole: Inconformità alle disposizioni in materia dimercati agricoli di vendita diretta, di cui aldecreto del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali 20 novembre2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 301 del 29 dicembre 2007,

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere leparole: , nel caso di apertura di mercati inaree pubbliche,

all’articolo 7, al comma 1, premettereil seguente:

01. L’articolo 22 della legge 28 luglio2016, n. 154, è abrogato.

3. 100. Benedetti.

Al comma 1, sostituire le parole: in areepubbliche con le seguenti: agricoli per lavendita diretta ai sensi del decreto delMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali 20 novembre 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 di-cembre 2007;

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere leparole: o utile.

sopprimere il comma 2

alla rubrica sopprimere le parole: outile

* 3. 104. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino,Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: in areepubbliche con le seguenti: agricoli per lavendita diretta ai sensi del decreto delMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali 20 novembre 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 di-cembre 2007;

Conseguentemente,

al medesimo comma, sopprimere leparole: o utile.

sopprimere il comma 2

alla rubrica sopprimere le parole: outile

* 3. 109. Moretto.

Al comma 1, sostituire le parole: in areepubbliche con le seguenti: agricolidi cui all’articolo 22 della legge 28 luglio2016, n. 154.

** 3. 101. Gallinella.

(Approvato)

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Al comma 1, sostituire le parole: in areepubbliche con le seguenti: agricolidi cui all’articolo 22 della legge 28 luglio2016, n. 154.

** 3. 105. Moretto.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: in areepubbliche con le seguenti: agricoli di cuiall’articolo 22 della legge 28 luglio 2016,n. 154.

** 3. 106. Nevi, Anna Lisa Baroni, Bru-netta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: utilee di quelli.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole:utile e di quelli.

alla rubrica, sopprimere le parole:utile e di quelli.

3. 107. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta,Caon, Fasano, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le amministrazioni comunali fa-voriscono, con propri atti deliberativi, l’as-segnazione a titolo gratuito di spazi pub-blici ad associazioni di cittadini, produt-tori o consumatori, per l’istituzione dimercati contadini periodici, a cadenza set-timanale o mensile e di luoghi per i gruppidi acquisto solidale. A tale fine, le mede-sime associazioni si impegnano a definireun sistema di garanzia partecipativa (SGP)adottando un proprio regolamento perevidenziare la tracciabilità e la qualità deiprodotti e stabilire i criteri di sostenibilitàecologica e sociale dei prodotti e deiprocessi produttivi, l’ampiezza delle areedi provenienza per le diverse categorie di

prodotto, che non può comunque superarel’ambito locale, le caratteristiche struttu-rali, dimensionali e sociali delle aziende ele modalità di accesso al mercato. Leassociazioni sono altresì tenute a renderepubblico il regolamento e adottano sistemidi autocontrollo. Le amministrazioni co-munali possono effettuare verifiche e, nelcaso di mancato rispetto del regolamento,revocano l’assegnazione.

1-ter. I mercati contadini che azzeranola produzione dei rifiuti sono esentatidalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

3. 2. Fornaro, Muroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli imprenditori agricoli, nel-l’ambito dell’attività di vendita di cui alcomma 1, al fine di favorire il consumoresponsabile e consapevole da parte delconsumatore, espongono in luogo benvisibile all’interno del proprio spazioespositivo, anche mediante l’apposizionedi cartelli, le informazioni in merito allatipologia di prodotti in vendita. Nel casoin cui l’imprenditore agricolo ponga invendita all’interno dello stesso spazio an-che prodotti agricoli diversi da quelli dicui all’articolo 2, comma 1, lettere a) eb), dispone tali prodotti in spazi separatie identificabili.

3. 108. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per poter esercitare la venditadiretta, la parte non prevalente delle pro-duzioni degli imprenditori agricoli di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto legi-slativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essereprodotta a una distanza non superiore a70 chilometri di raggio dal luogo di ven-dita, o, comunque, all’interno della stessaprovincia.

3. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

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A.C. 183-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 4.

(Istituzione del logo « chilometro zero outile » e del logo « filiera corta »).

1. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari, forestali e delturismo, da emanare, sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono istituitiil logo « chilometro zero o utile » e il logo« filiera corta » per i prodotti agricoli ealimentari di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b). Con lo stesso decreto sonostabilite le condizioni e le modalità diattribuzione del logo. All’attuazione delpresente comma si provvede nei limitidelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente ecomunque senza nuovi o maggiori oneri acarico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di venditadiretta, nei mercati, negli esercizi com-merciali o di ristorazione ovvero neglispazi espositivi appositamente dedicati al-l’interno dei locali, anche della grandedistribuzione, ed è pubblicato nelle piat-taforme informatiche di acquisto o distri-buzione che forniscono i prodotti agricolie alimentari di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

(Istituzione del logo « chilometro zeroo utile » e del logo « filiera corta »).

Sopprimerlo.

4. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: , da emanare fino alla fine delcomma, con le seguenti: e del Ministrodello sviluppo economico, d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, sentitele organizzazioni maggiormente rappre-sentative a livello nazionale nei settoridella produzione e della trasformazioneagroalimentare e acquisiti i pareri dellecompetenti Commissioni parlamentari,sono definite le caratteristiche dei prodotti« a chilometro zero » e « provenienti dallafiliera corta », nonché le modalità di ve-rifica e attestazione della provenienza dal-l’ambito territoriale, gli adempimenti re-lativi alla tracciabilità e alle modalità concui fornire una corretta informazione alconsumatore.

4. 102. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: da emanare con le seguenti: daadottare di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, aggiungere, in fine,le parole: , anche al fine di assicurare ilrispetto della clausola di invarianza finan-ziaria di cui al seguente periodo;

al terzo periodo, sostituire la parola:comma con la seguente: articolo.

4. 300. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: e del turismo aggiungere le seguenti:di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico.

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Conseguentemente, al medesimo comma,secondo periodo, aggiungere, in fine, leparole: nonché le modalità di verifica eattestazione della provenienza in ambitoterritoriale, gli adempimenti relativi allatracciabilità e alle modalità con cui fornireuna corretta informazione al consuma-tore.

4. 100. Viviani, Liuni, Golinelli, Gastaldi,Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zano-telli.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze aggiungere le se-guenti: e con il Ministro dello sviluppoeconomico.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il secondo periodo, aggiungere il se-guente: Il medesimo decreto definisce al-tresì le modalità di verifica e attestazionedella provenienza in ambito territoriale,gli adempimenti relativi alla tracciabilità ealle modalità con cui fornire una correttainformazione al consumatore.

4. 100. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Viviani, Liuni, Golinelli, Ga-staldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto,Zanotelli.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: sono istituiti il logo « chilometrozero o utile » e con le seguenti: è istituito.

4. 101. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: o utile.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,sostituire le parole: attribuzione del logocon le seguenti: impiego dei loghi ai finidell’etichettatura di tali prodotti.

al comma 2, sostituire le parole da: Illogo fino a: è pubblicato con le seguenti: Iloghi possono essere esposti nei luoghi divendita diretta, nei mercati, negli esercizicommerciali o di ristorazione, nonché pub-blicati.

alla rubrica sopprimere le parole: outile

4. 104. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino,Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: o utile.

Conseguentemente, alla rubrica soppri-mere le parole: o utile

4. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta,Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire leparole: del logo con le seguenti: dei loghi, lequali devono comunque garantire la traccia-bilità, la sicurezza alimentare e la qualità delprodotto per il quale si chiede il logo.

4. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Sopprimere il comma 2.

4. 105. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I loghi possono essere esposti:

a) sempre, sui prodotti agricoli ealimentari di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b) o relativi contenitori oimballaggi;

b) nei mercati che forniscono i pro-dotti agricoli e alimentari di cui all’articolo2, comma 1, lettere a) e b), sull’insegna cheindica la località o il venditore;

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c) negli esercizi di ristorazione chesomministrano i prodotti agricoli e ali-mentari di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b), sull’insegna di accesso e sulcatalogo dell’offerta al pubblico;

d) negli esercizi commerciali dellapiccola, media e grande distribuzione chevendono i prodotti agricoli e alimentari dicui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),all’esterno del punto vendita e sullo scom-parto che ospita i prodotti; l’esposizioneall’interno dei locali avviene in spazi espo-sitivi appositamente dedicati.

4. 106. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 2, dopo le parole: apposita-mente dedicati aggiungere le seguenti: , ocomunque posto in evidenza,

4. 109. Liuni, Viviani, Golinelli, Gastaldi,Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zano-telli.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: ,anche.

4. 107. Squeri.

Al comma 2, dopo le parole: grandedistribuzione aggiungere le seguenti: inluogo ben visibile al consumatore.

4. 108. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 2, dopo le parole: e alimen-tari aggiungere le seguenti: trasformati al-l’interno dell’azienda agricola.

4. 8. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 2, dopo le parole: e alimen-tari aggiungere le seguenti: se trasformati

presso l’azienda agricola di produzionedella materia agricola primaria utilizzatanella trasformazione del prodotto.

4. 13. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta,Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il logo non è utilizzabile in nessuncaso sui prodotti, sulle loro confezioni e suqualsiasi packaging utilizzato per la ven-dita.

4. 110. Liuni, Viviani, Golinelli, Gastaldi,Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zano-telli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il logo non può essere apposto suiprodotti, sulle loro confezioni e su qual-siasi packaging utilizzato per la vendita.

4. 110. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Liuni, Viviani, Golinelli, Ga-staldi, Coin, Lo Monte, Lolini, Vallotto,Zanotelli.

(Approvato)

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Decreti attuativi).

1. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali e delMinistro dello sviluppo economico, d’in-tesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, sentite le organizzazioni maggior-mente rappresentative a livello nazionalenei settori della produzione e della tra-sformazione agroalimentare e acquisiti ipareri delle competenti Commissioni par-lamentari, sono definite le caratteristichedei prodotti a chilometro zero o prove-nienti dalla filiera corta, nonché le moda-

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lità di verifica e attestazione della prove-nienza dall’ambito territoriale, gli adem-pimenti relativi alla tracciabilità e allemodalità con cui fornire una correttainformazione al consumatore.

4. 02. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino,Spena.

A.C. 183-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 5.

(Promozione dei prodotti a chilometro zeroo utile o provenienti da filiera corta nella

ristorazione collettiva).

1. Il comma 1 dell’articolo 144 delcodice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, èsostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicatinell’allegato IX sono aggiudicati secondoquanto disposto dall’articolo 95, comma 3.La valutazione dell’offerta tecnica tieneconto, in particolare, degli aspetti relativia fattori quali la qualità dei prodottialimentari con particolare riferimento aquella di prodotti biologici, tipici e tradi-zionali e di prodotti a denominazioneprotetta e indicazione geografica tipica.Tiene altresì conto del rispetto delle di-sposizioni ambientali in materia di greeneconomy, dei criteri ambientali minimipertinenti di cui all’articolo 34 del pre-sente codice, della qualità della forma-zione degli operatori e della provenienzada operatori dell’agricoltura biologica esociale. A parità di offerta, costituiscecriterio di premialità l’utilizzo, in quantitàcongrua, dei prodotti alimentari e agricolia chilometro zero o utile o provenienti dafiliera corta, adeguatamente documentatoattraverso documenti di acquisto che ri-

portino anche le indicazioni relative all’o-rigine, alla natura, alla qualità e allaquantità dei prodotti acquistati. Sono fattesalve le disposizioni di cui all’articolo 4,comma 5-quater, del decreto-legge 12 set-tembre 2013, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, nonché quelle di cui all’articolo 6,comma 1, della legge 18 agosto 2015,n. 141 ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.

(Promozione dei prodotti a chilometro zeroo utile o provenienti da filiera corta nella

ristorazione collettiva).

Sopprimerlo.

5. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso comma 1, sop-primere il quarto periodo.

5. 104. Squeri.

Al comma 1, capoverso comma 1, so-stituire il quarto periodo con il seguente:Si attribuiscono punti tecnici premiantiall’offerente che documenti il proprio im-pegno a fornire una più ampia gamma equantità di prodotti alimentari e agricolia chilometro zero o utile o provenientida filiera corta compatibilmente con ildiritto dell’Unione europea e con i prin-cipi di parità di trattamento, non discri-minazione, trasparenza, proporzionalità.

5. 105. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

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Al comma 1, capoverso comma 1, quartoperiodo, sopprimere le parole: , in quantitàcongrua,

* 5. 101. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino,Spena.

Al comma 1, capoverso comma 1, quartoperiodo, sopprimere le parole: , in quantitàcongrua,

* 5. 102. Noja.

Al comma 1, capoverso comma 1, quartoperiodo, sostituire la parola: congrua con leseguenti: pari ad almeno il 25 per cento.

5. 100. Fornaro, Muroni.

Al comma 1, capoverso comma 1, quartoperiodo, sopprimere le parole: o utile.

Conseguentemente, alla rubrica, soppri-mere le parole: o utile.

5. 103. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta,Caon, Fasano, Sandra Savino.

A.C. 183-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto non costituiscareato, l’operatore che immetta sul mercatoprodotti agricoli o alimentari violando ledisposizioni di cui all’articolo 2 o utilizziil logo di cui all’articolo 4 in assenza deirequisiti di cui all’articolo 2 è soggetto allasanzione amministrativa pecuniaria delpagamento di una somma da 1.600 euro a9.500 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.

(Sanzioni).

Sopprimerlo.

6. 4. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – 1. Chiunque utilizza inmaniera non conforme alla presente leggei termini di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b), o i loghi di cui all’articolo4, nell’etichettatura, nella pubblicità, nellapresentazione e nei documenti commer-ciali è soggetto alla sanzione amministra-tiva pecuniaria da 1.600 euro a 9.500euro.

* 6. 100. Gadda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – 1. Chiunque utilizza inmaniera non conforme alla presente leggei termini di cui all’articolo 2, comma 1,lettere a) e b), o i loghi di cui all’articolo4, nell’etichettatura, nella pubblicità, nellapresentazione e nei documenti commer-ciali è soggetto alla sanzione amministra-tiva pecuniaria da 1.600 euro a 9.500euro.

* 6. 101. Squeri, Nevi, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino,Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: vio-lando le con le seguenti: qualificandolicome prodotti a chilometro zero o utileovvero provenienti da filiera corta, inviolazione delle.

6. 102. Gallinella.

(Approvato)

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Al comma 1, sostituire la parola: il logocon le seguenti: i loghi.

6. 103. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e, ove compatibili, le disposizioni dicui al decreto legislativo 15 dicembre 2017,n. 231.

6. 8. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Nell’ambito del Comando carabinieripolitiche agricole e alimentari del Mini-stero delle politiche agricole alimentari,forestali e del turismo, è istituito un ap-posito nucleo che svolge funzioni di pre-venzione e di controllo dei prodotti disci-plinati dalla presente legge.

3. Le regioni, le province autonome diTrento e di Bolzano e gli enti locali,nell’ambito delle rispettive competenze,esercitano i controlli per l’accertamentodelle infrazioni alle disposizioni della pre-sente legge.

* 6. 6. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

2. Nell’ambito del Comando carabinieripolitiche agricole e alimentari del Mini-stero delle politiche agricole alimentari,forestali e del turismo, è istituito un ap-posito nucleo che svolge funzioni di pre-venzione e di controllo dei prodotti disci-plinati dalla presente legge.

3. Le regioni, le province autonome diTrento e di Bolzano e gli enti locali,nell’ambito delle rispettive competenze,esercitano i controlli per l’accertamentodelle infrazioni alle disposizioni della pre-sente legge.

* 6. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni,Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

A.C. 183-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 7.

(Abrogazioni, disposizioni di coordinamentoe clausola di salvaguardia).

1. Il comma 2 dell’articolo 11 dellalegge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato.Tutti i richiami ai prodotti di cui all’ar-ticolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre2017, n. 158, si intendono riferiti ai pro-dotti provenienti da filiera corta o a chi-lometro utile come definiti dall’articolo 2,comma 1, lettere a) e b), della presentelegge.

2. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente coni rispettivi statuti e le relative norme diattuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Sopprimere il comma 1.

7. 100. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli,Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È facoltà delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

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Trento e di Bolzano istituire i loghi di cuiall’articolo 4 in forma bilingue.

7. 101. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È facoltà delle regioni a statutospeciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano con minoranze lin-guistiche riconosciute istituire i loghi dicui all’articolo 4 in forma bilingue.

7. 101. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

(Approvato)

A.C. 183-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame (C.183-A) dispone norme per la valorizza-zione e la promozione dei prodotti agricolie alimentari provenienti da filiera corta, achilometro zero o utile e di qualità, rite-nendo in tal modo, di garantire automa-ticamente qualità del prodotto offerto alconsumatore e maggiore reddito per iproduttori locali;

gli agricoltori del nostro Paese pro-ducono un grano eccellente che vieneesportato anche all’estero e che contribui-sce a reclamizzare il made in Italy inEuropa e nel mondo e con il quale siproduce, soprattutto in Sicilia e in Puglia,una pasta di alta qualità, che potrà ancheessere certificata secondo i più recentistandard internazionali di qualità;

in particolare, la Sicilia è tra lemaggiori produttrici di grano duro ed èvocata da qualche decennio, al ritornodella coltivazione di antichi grani locali, dicui l’isola è particolarmente ricca. La

rivalutazione di questi frumenti antichiamplia la gamma di prodotti trasformatirappresentando così un volano per piccoleeconomie locali e una fonte di reddito ingrado di migliorare le condizioni socio-economiche dei contesti rurali. La stradadei grani antichi e della loro filiera è peròtutta in salita e necessita di interventispecifici volti a difendere questo patrimo-nio e a tutelare gli attori della filiera dallapossibilità di contaminazione con grani didiversa provenienza e qualità che poco onulla hanno a che fare con quelli antichi,

impegna il Governo

a promuove e valorizzare la produzione, ladiffusione e la commercializzazione dellapasta di alta qualità prodotta grazie allefarine derivanti dalla coltivazione di graniantichi in conformità a quanto dispostodal capo II del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9febbraio 2001, n. 187, e successive modi-ficazioni, in particolare valorizzando gliusi e le tradizioni locali, in un contesto difiliera.

9/183-A/1. Minardo.

La Camera,

premesso che:

la Peste Suina Africana (PSA) è unamalattia infettiva del suino, causata da unvirus della famiglia Asfarviridae, genereAsfivirus, che ha fatto la sua prima com-parsa in Sardegna nel 1978, dimodoché,fin dal 1982, la regione Sardegna si è vistaimpegnata nell’attuazione di misure e pro-tocolli volti all’eradicazione della mede-sima malattia, al fine di salvaguardare uncomparto fondamentale per l’intero si-stema economico dell’isola;

la suindicata malattia si è diffusaanche in altri Paesi dell’Unione europea,quali Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia,al punto che le Istituzioni Europee – purnon costituendo la medesima un rischioper l’uomo e col dichiarato fine di salva-guardare gli scambi commerciali – hanno

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ritenuto necessario vietare la commercia-lizzazione, verso altri Paesi membri e Statiterzi e salvo la previsione di specifichederoghe, dei prodotti di origine suina pro-venienti dagli Stati in cui sarebbe statariscontrata la presenza di focolai;

considerato che:

con la Direttiva 2002/30/CE delConsiglio sono state stabilite le misureminime da applicare all’interno dell’U-nione, in particolare, e stato previsto chenel caso di comparsa di un focolaio loStato membro interessato debba elaborareun programmo di eradicazione della peste,da sottoporre all’approvazione della Com-missione;

con la Decisione 2005/362/CE, laCommissione ha pure approvato il pianopresentato dall’Italia per l’eradicazionedella PSA in Sardegna: piano che, neglianni, ha comunque consentito il conteni-mento e la limitazione della diffusionedella malattia, al punto che non apparepiù necessario il blocco totale ed indiscri-minato delle movimentazioni, macellazionied esportazioni, che sta, tra l’altro, cau-sando danni ingenti, con rischio di serrata,alle oltre 450 aziende suinicole sarde,assolutamente virtuose, accreditate, certi-ficate secondo le regole della biosicurezzae i cui allevamenti non sono stati interes-sati dalla peste suina;

atteso che:

con l’ulteriore Decisione 2014/709/UE, sostitutiva della precedente 2014/178/UE, sono state stabilite ulteriori misure diprotezione da applicarsi, fatti salvi gliapprovati piani di eradicazione, negli Statimembri interessati dal fenomeno – Esto-nia, Lettonia, Lituania, Polonia e Italia –avuto riguardo alle aree specificamenteindicate nell’allegato alla Decisione;

la suindicata Decisione, in partico-lare, da un lato, classifica le aree interes-sate degli Stati membri in quattro rag-gruppamenti differenti, i quali dovrebberotenere conto del livello di rischio riscon-trato; dall’altro lato, impone agli Statiinteressati di vietare la spedizione dei

prodotti di origine suina provenienti daiterritori espressamente indicati, sia versoaltri territori del medesimo Stato membrointeressato che verso gli altri Stati, salva lapossibilità di ottenere specifiche deroghe;

pur essendosi determinata nell’am-bito della Regione Sardegna una notevoleflessione dell’incidenza della PSA ed es-sendo presenti nel medesimo ambito ter-ritoriale più di 450 aziende suinicole vir-tuose accreditate, indenni dalla peste suinae certificate secondo le regole della biosi-curezza, l’intero territorio regionale è statocomunque incluso nella parte IV dell’alle-gato alla citata Decisione, con conseguentedivieto di esportazione per il quale di fattonon è possibile ottenere alcuna deroga;

ritenuto che:

la citata Decisione resterà in vigorefino al 31 dicembre 2018 e che nell’ambitodell’Unione europea, anche recentemente,sono stati riscontrati ulteriori focolai inaltri Stati Membri nei confronti dei quali,però, non è seguita l’applicazione di al-cuna misura limitativa, come quella im-posta, ormai da anni, alla Regione Sarde-gna;

appare, ormai, necessario preve-dere misure differenti dal divieto di espor-tazione, anche al fine di tutelare l’econo-mia della Sardegna, la quale, altrimenti,vedrebbe registrarsi l’azzeramento di unsimbolo che connota le tradizioni e pro-duzioni sarde anche all’estero, con conse-guente ingente danno per l’intera econo-mia e per i numerosi allevamenti noncolpiti dalla malattia in questione,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempi-mento anche intervenendo presso i com-petenti Organismi Comunitari al fine dievitare che la Sardegna venga ancora unavolta ricompresa tra i territori soggetti allecitate restrizioni, consentendo, così, final-mente, agli allevamenti in regola e certi-ficati di potere trasformare e/o esportare

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i prodotti di origine suina in tutto ilterritorio comunitario ed extracomunita-rio.

9/183-A/2. Deidda, Luca De Carlo, Ca-retta, Ciaburro.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolorecante disposizioni per la valorizzazionee la promozione dei prodotti agricoli ealimentari provenienti da filiera corta achilometro zero o utile;

valutata positivamente l’introduzionedelle definizioni di « prodotto a chilometrozero o utile » e di « prodotto provenienteda filiera corta », nonché l’istituzione deirispettivi loghi da poter utilizzare per lapromozione dei prodotti sia da parte deiproduttori sia nei luoghi di vendita oconsumo;

considerato l’interesse, ormai semprepiù puntuale, per il tema della correttaalimentazione e soprattutto dell’educa-zione alimentare da introdurre sin daiprimi anni scolastici, e valutato l’impattoche i prodotti a km 0 o utile potrebberoavere nell’ambito della ristorazione collet-tiva, in particolare delle mense scolastiche,dal punto di vista della valorizzazionedelle produzioni locali, stagionali e soste-nibili dal punto di vista ambientale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, adulteriore sostegno di quanto già dispostodal provvedimento in parola, attività diinformazione e sensibilizzazione dei con-sumatori sui benefici derivanti dalla pro-duzione e dal consumo dei prodotti di cuiin premessa sia a livello sociale che eco-nomico, nonché sull’importanza di unacorretta alimentazione e di predisporre,conseguentemente, adeguate azioni di pro-mozione di progetti di educazione alimen-tare nelle scuole di ogni ordine e grado.

9/183-A/3. Gagnarli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolorecante disposizioni per la valorizzazionee la promozione dei prodotti agricoli ealimentari provenienti da filiera corta achilometro zero o utile;

valutata positivamente l’introduzionedelle definizioni di « prodotto a chilometrozero o utile » e di « prodotto provenienteda filiera corta », nonché l’istituzione deirispettivi loghi da poter utilizzare per lapromozione dei prodotti sia da parte deiproduttori sia nei luoghi di vendita oconsumo;

considerato l’interesse, ormai semprepiù puntuale, per il tema della correttaalimentazione e soprattutto dell’educa-zione alimentare da introdurre sin daiprimi anni scolastici, e valutato l’impattoche i prodotti a km 0 o utile potrebberoavere nell’ambito della ristorazione collet-tiva, in particolare delle mense scolastiche,dal punto di vista della valorizzazionedelle produzioni locali, stagionali e soste-nibili dal punto di vista ambientale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, adulteriore sostegno di quanto già dispostodal provvedimento in parola, attività diinformazione e sensibilizzazione sull’im-portanza di una corretta alimentazione edi predisporre, conseguentemente, ade-guate azioni di promozione di progetti dieducazione alimentare nelle scuole di ogniordine e grado.

9/183-A/3. (Testo modificato nel corsodella seduta) Gagnarli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca« Norme per la valorizzazione e la pro-mozione dei prodotti agricoli e alimentariprovenienti da filiera corta, a chilometrozero o utile (C. 183-A) »;

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l’Italia è il Paese leader nella Uenelle produzioni enogastronomiche certi-ficate soprattutto grazie al contributo deglioltre 5.500 comuni con meno di 5 milaabitanti, dove nasce il 92 per cento delleproduzioni tipiche nazionali;

è quindi auspicabile che i processidi promozione del provvedimento inesame includano in maniera specifica an-che tale tipologia di prodotti certificati;

per quanto riguarda l’agricolturabiologica, sono attivi già da tempo i « Si-stemi di Garanzia Partecipata »: organi ditutela della qualità orientati localmenteche certificano i produttori sulla base diuna partecipazione attiva degli stakeholdere sono fondati su una base di fiducia, diinterdipendenza e di scambi di cono-scenze;

i Sistemi Partecipativi di Garanziasono senza dubbio uno strumento utile perlo sviluppo dell’agricoltura biologica e diqualità soprattutto in un ambito di « filieracorta »,

impegna il Governo

ad inserire nei progetti e nelle azioni divalorizzazione e promozione che riguar-dano i prodotti agricoli, ed in particolarein ambito locale e di filiera corta, anchequelli di qualità certificata e provenientida sistemi di garanzia partecipativa dalbasso.

9/183-A/4. Cenni, De Menech.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca« Norme per la valorizzazione e la pro-mozione dei prodotti agricoli e alimentariprovenienti da filiera corta, a chilometrozero o utile (C. 183-A) »;

l’Italia è il Paese leader nella Uenelle produzioni enogastronomiche certi-ficate soprattutto grazie al contributo degli

oltre 5.500 comuni con meno di 5 milaabitanti, dove nasce il 92 per cento delleproduzioni tipiche nazionali;

è quindi auspicabile che i processidi promozione del provvedimento inesame includano in maniera specifica an-che tale tipologia di prodotti certificati;

per quanto riguarda l’agricolturabiologica, sono attivi già da tempo i « Si-stemi di Garanzia Partecipata »: organi ditutela della qualità orientati localmenteche certificano i produttori sulla base diuna partecipazione attiva degli stakeholdere sono fondati su una base di fiducia, diinterdipendenza e di scambi di cono-scenze;

i Sistemi Partecipativi di Garanziasono senza dubbio uno strumento utile perlo sviluppo dell’agricoltura biologica e diqualità soprattutto in un ambito di « filieracorta »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di inserire neiprogetti e nelle azioni di valorizzazione epromozione che riguardano i prodottiagricoli, ed in particolare in ambito localee di filiera corta, anche quelli di qualitàcertificata e provenienti da sistemi di ga-ranzia partecipativa dal basso.

9/183-A/4. (Testo modificato nel corsodella seduta) Cenni, De Menech.

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento in ti-tolo recante disposizioni per la valorizza-zione e la promozione dei prodotti agricolie alimentari provenienti da filiera corta achilometro zero o utile;

valutata positivamente l’introdu-zione delle definizioni di « prodotto achilometro zero o utile » e di « prodottoproveniente da filiera corta », nonché l’i-stituzione dei rispettivi loghi da poter

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utilizzare per la promozione dei prodottisia da parte dei produttori sia nei luoghidi vendita o consumo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, an-che a sostegno di quanto già previsto dalprovvedimento in esame, un fondo per lapromozione e la valorizzazione dei pro-dotti a km zero o utile e provenienti dafiliera corta.

9/183-A/5. Parentela.

La Camera,

valutato il provvedimento in titolo,

accolte con favore le misure intro-dotte al fine di valorizzare e promuoverela domanda e l’offerta dei prodotti agricolie alimentari a chilometro zero o utile e diquelli provenienti da filiera corta;

preso atto dell’importanza di sen-sibilizzare i consumatori sui benefici de-rivanti dalla produzione e dal consumo ditali prodotti e in modo particolare legiovani generazioni anche al fine di riva-lutare le tradizioni alimentari e culinarielocali nell’ottica della valorizzazione deiterritori e delle loro peculiarità;

visto che l’articolo 4 dispone l’isti-tuzione dei loghi « chilometro zero » e« filiera corta »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di coinvolgere gliistituti scolastici al fine di organizzareconcorsi per l’ideazione e il disegno deisimboli relativi ai loghi da parte deglistudenti.

9/183-A/6. Cassese.

La Camera,

esaminata la proposta di legge« Norme per la valorizzazione e la pro-

mozione dei prodotti agricoli e alimentariprovenienti da filiera corta, a chilometrozero o utile »;

premesso che:

con la legge 6 ottobre 2017, n. 158,sono state definite misure per il sostegnoe la valorizzazione dei piccoli comuni edisposizioni per la riqualificazione e ilrecupero del centri storici dei medesimicomuni con l’obiettivo di favorire la qua-lità e l’efficienza dei servizi essenziali, conparticolare riguardo agli ambiti dell’am-biente, della protezione civile, dell’istru-zione, della sanità, dei servizi socio-assi-stenziali, dei trasporti, della viabilità e deiservizi postali, al fine di contrastarne lospopolamento e di incentivare l’afflussoturistico e la tutela e la valorizzazione delloro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

la legge sancisce, inoltre, che l’in-sediamento nei piccoli comuni costituisceuna risorsa a presidio del territorio, so-prattutto per le attività di contrasto deldissesto idrogeologico e per le attività dipiccola e diffusa manutenzione e tutela deibeni comuni;

la legge agli articoli 11 e 12 prevededisposizioni per la promozione dei pro-dotti provenienti da filiera corta o a chi-lometro utile e misure per favorire lavendita dei prodotti provenienti da filieracorta o a chilometro utile;

a tal fine, la legge ha previsto che,entro centoventi giorni dalla sua data dientrata in vigore, ossia entro il 17 marzo2018, con decreto interministeriale fosseroindicati i parametri necessari per la de-terminazione delle tipologie di piccoli co-muni che possono accedere alle risorse delfondo per lo sviluppo strutturale, econo-mico e sociale dei piccoli comuni destinatoal finanziamento di investimenti per l’am-biente e i beni culturali, la mitigazione delrischio idrogeologico, la salvaguardia e lariqualificazione urbana dei centri storici,la messa in sicurezza delle infrastrutturastradali e degli istituti scolastici, lo svi-luppo economico e sociale, l’insediamentodi nuove attività produttive,

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impegna il Governo

ad adottare il decreto interministeriale dicui al comma 4 dell’articolo 1 della legge6 ottobre 2017, n. 158 al fine di valoriz-zare il patrimonio agroalimentare dei pic-coli comuni.

9/183-A/7. Incerti, Gadda, Cenni, Cardi-nale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro,Portas, De Menech.

La Camera,

esaminata la proposta di legge« Norme per la valorizzazione e la pro-

mozione dei prodotti agricoli e alimentariprovenienti da filiera corta, a chilometrozero o utile »,

impegna il Governo

a prevedere l’istituzione presso il Mini-stero delle politiche agricole, alimentari,forestali e del turismo, di un Fondo per lavalorizzazione e la promozione dei pro-dotti agricoli e alimentari provenienti dafiliera corta, a chilometro zero o utile.

9/183-A/8. Gadda, Cenni, Cardinale, Cri-telli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti,Portas, De Menech.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad assicu-rare l’accesso alle cure e alle prestazionisanitarie in maniera omogenea sul terri-torio nazionale, con particolare riferi-

mento al Mezzogiorno – 3-00246

ROSTAN, FORNARO, OCCHIONERO,CONTE, MURONI e PALAZZOTTO. — AlMinistro della salute. — Per sapere –premesso che:

in Italia 11 milioni di persone rinun-ciano alle cure per motivi economici; ilPaese è diviso in due e l’aspettativa di vitae l’accesso alle prestazioni sanitarie sonodate dall’insieme di luogo di residenza,capacità economica e livello di istruzione;

tali evidenze emergono dalla letturadel rapporto dell’Osservatorio nazionaledella salute nelle regioni italiane, che haredatto un focus dedicato alle disugua-glianze sanitarie in Italia;

a essere penalizzato è il Mezzogiorno,in particolare la Campania, dove gli uo-mini vivono mediamente 78,9 anni e ledonne 83,3; mentre nella provincia diTrento l’età media degli uomini è 81,6 annie 86,3 anni è l’età media delle donne;

in generale, la maggiore possibilità divita si registra nelle regioni del Nord-Est,dove la speranza per gli uomini è 81,2 annie per le donne 85,6; mentre nelle regioni delMezzogiorno essa si attesta a 79,8 anni pergli uomini e 84,1 per le donne;

tali differenze riguardano la Calabria,la Sicilia, la Sardegna, il Molise, la Basi-licata, che restano al di sotto della media

nazionale. La Campania, la Calabria e laSicilia peggiorano persino la loro posizionenel corso degli ultimi anni;

nelle province di Caserta e Napoli lasperanza di vita è di oltre 2 anni inferiorea quella nazionale, seguite da Caltanissettae Siracusa;

nel Meridione le persone che dichia-rano di non aver soldi per pagarsi le cureè assai elevata. Si tratta di una persona sucinque, quattro volte la percentuale osser-vata nelle regioni settentrionali. Gli esiti disalute, in particolare la mortalità preve-nibile attraverso adeguati interventi di sa-nità pubblica, sono drammaticamente piùelevati nelle regioni meridionali. La Cam-pania e in, particolare, la Calabria sono leregioni che nel quadro complessivo deli-neato dagli indicatori selezionati mostranoil profilo peggiore;

non è da sottovalutare che la rinun-cia per motivi economici avviene tra il 69per cento delle persone con livello distudio basso;

la nota di aggiornamento al docu-mento di economia e finanza, approvatadal Parlamento la settimana scorsa, pre-vede tagli lineari ai Ministeri dello 0,2 percento del prodotto interno lordo e nonprefigura un intervento nella direzione deitemi posti in premessa –:

quali iniziative intenda assumere,nell’ambito delle sue competenze, affinchésia assicurato in maniera uniforme sulterritorio nazionale l’accesso alle cure, alleprestazioni sanitarie con pari livello diefficienza, intervenendo soprattutto sulleforti discriminazioni tra Nord e Sud.

(3-00246)

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Intendimenti in ordine alle modalità diassegnazione degli incarichi convenzio-

nali di medicina generale – 3-00247

MENGA, MASSIMO ENRICO BARONI,BOLOGNA, D’ARRANDO, LOREFICE,MAMMÌ, NAPPI, NESCI, SAPIA, SARLI,SPORTIELLO, TROIANO, LEDA VOLPI eTUZI. — Al Ministro della salute. — Persapere – premesso che:

in questi giorni, il Ministero dellasalute ha aperto un tavolo di confrontocon le parti sindacali coinvolte per lavo-rare ad un intervento in materia di fab-bisogno di risorse umane nel servizio sa-nitario nazionale, in particolare in materiadi accesso alla professione di medico dimedicina generale;

da notizie scaturite da tale confrontoemerge la possibilità, per gli iscritti alcorso di formazione specifica in medicinagenerale, di concorrere per l’assegnazionedegli incarichi convenzionali previsti dal-l’accordo collettivo nazionale per la disci-plina dei rapporti con i medici di medicinagenerale, in via subordinata rispetto al-l’assegnazione degli incarichi ai medici giàin possesso del relativo diploma e agli altrimedici già aventi, a qualsiasi titolo, dirittoall’iscrizione alla graduatoria regionale, eche la conferma di tale incarico sarebbecomunque vincolata al conseguimento deldiploma di formazione specifica, entro iltermine previsto dal corso di rispettivafrequenza, pena la decadenza dall’inca-rico;

tale possibilità andrebbe, altresì, adapplicarsi ai medici che abbiano parteci-pato al concorso per l’ammissione al corsotriennale di formazione specifica in me-dicina generale e siano risultati idonei, inconformità ai principi fondamentali con-tenuti nel decreto ministeriale emanato inattuazione dell’articolo 25, comma 2, deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,senza collocarsi utilmente in graduatoriaper il conseguimento della relativa borsadi studio, qualora gli stessi stiano rico-

prendo a titolo provvisorio incarichi con-venzionali tra quelli previsti nel suddettoaccordo collettivo nazionale;

quest’ultima ipotesi ha suscitato nonpoche preoccupazioni in seno ai sindacatiinterlocutori e, soprattutto, in tanti giovanimedici vincitori di concorso regionale, at-tualmente iscritti al corso di formazionespecifica in medicina generale, nonchénegli studenti di medicina che intendonointraprendere questo percorso formativopost laurea e che temono di vedersi pre-cluso l’accesso alla convenzione negli annia venire, superati per punteggio nelle gra-duatorie regionali della medicina generaleda colleghi, attualmente precari e non inpossesso dell’attestato di formazione, chesarebbero oggetto, secondo la loro inter-pretazione, di una vera e propria « sana-toria » –:

se il Ministro interrogato intendachiarire quali siano, nell’ipotizzato inter-vento, le modalità e gli strumenti utili perescludere ogni ingiusta preclusione nell’ac-cesso alla convenzione, come temuto daisindacati, dai giovani medici e dagli stu-denti in medicina. (3-00247)

Elementi e iniziative di competenza, an-che di carattere ispettivo, in merito allavicenda dei decessi verificatisi tra il di-cembre 2017 e il gennaio 2018 presso ilreparto di medicina del Nuovo Ospedale

delle Apuane di Massa – 3-00248

BERGAMINI. — Al Ministro della sa-lute. — Per sapere – premesso che:

nel mese di settembre 2018 la pro-cura della Repubblica di Massa ha iscrittonel registro degli indagati, ipotizzando ilreato di omicidio colposo plurimo, il dot-tor Alessandro Pampana, primario del re-parto di medicina del Nuovo Ospedaledelle Apuane di Massa;

l’inchiesta era stata aperta dopo l’e-sposto presentato a inizio 2018 dal presi-dente del consiglio comunale, Stefano Be-nedetti. In soli 21 giorni, infatti, tra il 20dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018, sono

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morti 33 pazienti, tutti ricoverati nel me-desimo reparto, per lo più anziani di 70,80 e 90 anni, ma anche un sessantenne edue cinquantenni, affetti da varie patolo-gie;

le morti registrate sarebbero – se-condo l’esposto – riconducibili a possibiliinfezioni contratte in reparto: i 33 pa-zienti, entrati in ospedale con patologiediverse, a parere di Benedetti sarebberoinfatti morti per aver « contratto batteriintestinali all’interno della struttura »;

il procuratore della Repubblica, AldoGiubilaro, ha precisato che l’iscrizione delprimario Pampana nel registro degli inda-gati è « un atto puramente formale »; cisarà una consulenza di un perito e neiprossimi giorni si deciderà se archiviare ocontinuare le indagini –:

se il Ministro interrogato sia a cono-scenza dei fatti esposti in premessa, qualiiniziative, per quanto di competenza, in-tenda porre in essere perché sia fatta lucesulla vicenda e se non ritenga urgenteavviare un’ispezione che coinvolga la strut-tura del Nuovo Ospedale delle Apuane diMassa, volta a chiarire i reali motivi diuna casistica così drammatica. (3-00248)

Iniziative di competenza volte all’applica-zione delle norme della legge n. 194 del1978 relative alla prevenzione dell’interru-zione volontaria di gravidanza – 3-00249

LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUA-ROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CA-RETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CRO-SETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DEL-MASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI,FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI,GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO,MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO,PRISCO, RIZZETTO, RAMPELLI, RO-TELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI,VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dellasalute. — Per sapere – premesso che:

nel 2016, ultimo dato ufficiale dispo-nibile risultante dalla relazione che an-

nualmente il Ministro della salute tra-smette al Parlamento « sulla attuazionedella legge contenente norme per la tutelasociale della maternità e per l’interruzionevolontaria di gravidanza », in Italia quasi85.000 donne hanno deciso di non farnascere il proprio figlio;

nonostante le cifre dimostrino unleggero calo, attestato intorno al 3 percento, del ricorso alle interruzioni volon-tarie di gravidanza, il numero continua aessere tragicamente alto, soprattutto seconsiderato a fronte della pesantissimacrisi demografica che affligge l’Italia ormaiin modo cronico;

la legge 22 maggio 1978, n. 194, at-traverso la quale è stata introdotta nel-l’ordinamento la possibilità per le donnedi ricorrere, con tempi e modalità deter-minate, all’interruzione volontaria di gra-vidanza, lo ha fatto sancendo, all’articolo1, che « Lo Stato garantisce il diritto allaprocreazione cosciente e responsabile, ri-conosce il valore sociale della maternità etutela la vita umana dal suo inizio », e chele norme introdotte devono garantire inprimo luogo la tutela della maternità;

l’articolo 2 della legge definisce ilruolo dei consultori, ai quali è assegnato,in particolare, il compito di « contribuire afar superare le cause che possono portareall’interruzione della gravidanza », infor-mando le donne sui loro diritti e suiservizi di sostegno disponibili, nonché diformulare proposte agli enti locali per ilsostegno alle maternità contrassegnate daparticolari problematiche;

nell’applicazione della legge n. 194del 1978 permangono, tuttavia, forti criti-cità sia sotto il profilo della prevenzione edella comunicazione, in particolare tra lepiù giovani e nelle fasce sociali più debolie disagiate, sia sotto il profilo delle pos-sibili alternative per le donne che pensanodi ricorrere all’aborto, laddove, invece, illegislatore voleva esaltare proprio questoruolo dissuasivo rispetto al non portare atermine la propria gravidanza;

in Italia quasi il 70 per cento deiginecologi sono obiettori di coscienza, un

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numero in aumento nel 2016 rispetto aglianni precedenti –:

quali iniziative di competenza in-tenda porre in essere perché sia dataapplicazione alle norme della legge n. 194del 1978 relative alla prevenzione dell’in-terruzione volontaria di gravidanza, ga-rantendo l’autodeterminazione delladonna, potenziando i centri di aiuto allavita e realizzando interventi di solidarietà,anche sotto forma di sostegno economico,per aiutare le donne in difficoltà, cheintendano farlo, a portare a termine lagravidanza. (3-00249)

Iniziative di competenza volte a riconsi-derare la sede dell’Agenzia europea delfarmaco, individuandola nella città di

Milano – 3-00250

MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE,BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BE-LOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI,BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BOR-DONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI,CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CA-PARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI,CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO,CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE,COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, AN-DREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DEMARTINI, D’ERAMO, DI MURO, DI SANMARTINO LORENZATO DI IVREA, DO-NINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI,FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI,FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI,GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VI-GNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRI-MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVER-NIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI,LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI,EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAC-CANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MA-TURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI,ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PA-OLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI,PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA,POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAF-FAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI,SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARAN-

TINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI,TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI,TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI,VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI,ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Mi-nistro per gli affari europei. — Per sapere– premesso che:

l’Ema, European medicine agency,creata nel 1992, è responsabile della va-lutazione scientifica, della supervisione edel monitoraggio della sicurezza dei me-dicinali nell’Unione europea, ed è essen-ziale per il funzionamento del mercatounico dei medicinali al suo interno;

l’agenzia è uno snodo cruciale per lavita dell’industria e dei cittadini europei.Secondo Farmindustria, il settore italiano,con la Lombardia come primo centropropulsore, ha – fra personale diretto eindiretto – 130 mila addetti, 30 miliardi dieuro di produzione (di cui 21 miliardi diexport) e 2,7 miliardi di euro di investi-menti (1,5 sul versante della ricerca esviluppo e 1,2 sul lato produttivo). Ilsettore farmaceutico in Italia può essereconsiderato la prima industria europeaper crescita cumulata dell’export (dal 2010al 2016, +52 per cento), a una pochissimadistanza da quella tedesca per ordine digrandezza complessiva;

il capoluogo lombardo è, a tutti glieffetti, una città dal respiro internazionale(grazie anche agli investimenti fatti perExpo 2015), presenta una posizione idealesotto il profilo logistico, ha ottimi indici disicurezza e vanta strutture formative dieccellenza in ambito europeo;

la scelta di assegnare con il sorteggiol’Agenzia europea del farmaco, l’Ema, adAmsterdam si sta rivelando deleteria per ilfunzionamento della stessa agenzia, pervia di ostacoli logistici, legati alla lentezzadei lavori infrastrutturali per dotare l’Emadi una nuova sede ancora interamente dacostruire nella capitale olandese, ma an-che per via di problemi burocratici efiscali;

il trasloco ad Amsterdam sta com-portando un’emorragia di personale,

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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quantificata in circa il 30 per cento difunzionari e addetti che non voglionotrasferirsi in Olanda per ragioni fiscali(perderebbero un quarto dello stipendio eavrebbero un costo della vita più altorispetto a Londra, a cominciare dalle abi-tazioni), ed un rallentamento delle attivitàdell’Ema. E ci sono annessi problemi peril trasferimento delle circa 2.500 societàsatellite dell’Ema –:

se il Ministro interrogato non ritengaurgente riproporre a livello europeo la que-stione del trasferimento dell’Ema a Milano,al fine di assicurare la piena ed immediatafunzionalità dell’agenzia, che nel capoluogolombardo troverebbe una sede già prontaad accoglierla e una serie di componentilogistiche e amministrative che facilitereb-bero il trasferimento del personale e dellesocietà satellite da Londra. (3-00250)

Chiarimenti in merito ai rapporti delMinistro per gli affari europei con il

fondo Euklid – 3-00251

FUSACCHIA e MAGI. — Al Ministro pergli affari europei. — Per sapere – premessoche:

quello di Ministro per gli affari eu-ropei è un ruolo di particolare rilevanzaper quanto riguarda la manovra finanzia-ria, che prevede passaggi e interlocuzioniformali con le istituzioni europee;

è comprovato, in particolare, il ruoloche il Ministro interrogato sta avendo ariguardo, come confermato dalla sua pre-senza in Aula – in rappresentanza delGoverno e al posto anche del Ministrodell’economia e delle finanze – l’11 otto-bre 2018 in occasione della votazione dellanota di aggiornamento al documento dieconomia e finanza;

la sensibilità dei mercati alle dichia-razioni e alle azioni del Ministro interro-gato è particolarmente sviluppata, consi-derate anche le vicende intercorse nellesettimane precedenti alla formazione delGoverno e il ruolo influente riconosciutodalle forze di maggioranza e dagli altri

Ministri del Governo al professor PaoloSavona in merito alle questioni economi-che e monetarie e ai possibili scenari legatialle azioni dell’Esecutivo e della stessamaggioranza;

sembrerebbe che il professor PaoloSavona risultasse – al momento dell’as-sunzione del suo attuale incarico di Go-verno e del giuramento sulla Costituzionenelle mani del Presidente della Repubblica– presidente dell’hedge fund Euklid;

il Ministro interrogato avrebbe di-chiarato di essersi dimesso dal fondo nelmese di maggio 2018, ma risulterebbe chele dimissioni siano in realtà state comu-nicate al registro delle imprese britannicosolo il 13 ottobre 2018, con valore retro-attivo, utilizzando una facoltà prevista daldiritto inglese;

ad avviso dell’interrogante permaneun serio rischio di conflitto di interessi,non potendosi peraltro oggettivamenteescludere l’eventualità di vantaggi indebitia favore di un hedge fund, anche pereffetto delle recenti oscillazioni di spread,borsa, mercato dei titoli –:

se da quando è diventato Ministro cisiano stati contatti di qualsiasi natura egenere, diretti o indiretti, con gli operatoridel fondo, considerati i rischi sopra evi-denziati e il rapporto che il Ministrointerrogato ha avuto con il fondo in ter-mini di cariche, promozione, portafoglioed investimenti. (3-00251)

Chiarimenti in merito ai tempi di attiva-zione della card cultura destinata ai gio-

vani nati nell’anno 2000 – 3-00252

ASCANI, PICCOLI NARDELLI, AN-ZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, FRANCE-SCHINI, PRESTIPINO, ROSSI, ENRICOBORGHI e FIANO. — Al Ministro per ibeni e le attività culturali. – Per sapere –premesso che:

il comma 1 dell’articolo 7 del decre-to-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 settembre

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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2018, n. 108, recante proroga di terminiprevisti da disposizioni legislative, venendoincontro ai rilievi espressi dal Consiglio diStato, ha esteso ai soggetti che compionodiciotto anni nel 2018 l’assegnazione dellacarta elettronica per i giovani – la cosid-detta card cultura – introdotta dalla leggedi stabilità per il 2016;

la procedura di registrazione per iragazzi nati nel 2000 alla piattaformawww.18app.italia.it non risulta ancora at-tiva e, soprattutto, non vengono date in-dicazioni sui tempi di erogazione;

dal sito ufficiale, l’unica informa-zione utile è per i nati invece nel 1999, cheavranno tempo fino al 31 dicembre 2018per spendere il proprio bonus di 500 euro;

dall’attivazione, 3 novembre 2016, adoggi, risultano spesi circa 220 milioni dieuro in libri, quasi l’80 per cento dei totali

268 milioni di euro spesi in cultura. Unsuccesso per un Paese come il nostro, dovesi legge poco;

inoltre, i ragazzi hanno acquistatomusica registrata per il 12,42 per cento: insoli otto mesi, dall’ottobre 2017 a maggio2018, gli acquisti di musica tramite 18apphanno realizzato consumi per oltre 12milioni di euro, sensibilizzando così i gio-vani all’acquisto di contenuti legali sul webe allo stesso tempo stimolandoli all’utilizzodelle nuove tecnologie;

anche in Francia, si sta per intro-durre uno strumento simile alla 18app: adannunciare la misura è stato il PrimoMinistro francese Édouard Philippe,dando seguito a quanto promesso in cam-pagna elettorale dal Presidente della Re-pubblica Emmanuel Macron –:

quali siano i tempi certi di attiva-zione della card cultura destinata ai gio-vani nati nell’anno 2000. (3-00252)

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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PROPOSTA DI LEGGE: ORLANDO E FRANCESCHINI: DISPO-SIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

CULTURALE (A.C. 893-A)

A.C. 893-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 1.

A.C. 893-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONESULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRE-

SENTATE

PARERE CONTRARIO

sull’emendamento 1.224 e sugli articoliaggiuntivi 1.01, 1.02, 1.0264 e 4.0202, inquanto suscettibili di determinare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblicaprivi di idonea quantificazione e coper-tura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 893-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il titolo VIII del libro secondoè inserito il seguente:

« TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTROIL PATRIMONIO CULTURALE

ART. 518-bis. – (Furto di beni culturali).– È punito con la reclusione da due a ottoanni chiunque si impossessa di un beneculturale, sottraendolo a chi lo detiene, alfine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro adodici anni se il reato è aggravato da unao più delle circostanze previste nel primocomma dell’articolo 625 o se il furto dibeni culturali appartenenti allo Stato ècommesso da chi abbia ottenuto la con-cessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 518-ter. – (Appropriazione indebitadi beni culturali). – Chiunque, per procu-

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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rare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siappropria di un bene culturale altrui dicui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso èpunito con la reclusione da uno a quattroanni.

Se il fatto è commesso su cose posse-dute a titolo di deposito necessario, lapena è aumentata.

ART. 518-quater. – (Ricettazione di beniculturali). – Fuori dei casi di concorso nelreato, chi, al fine di procurare a sé o adaltri un profitto, acquista, riceve od oc-culta beni culturali provenienti da unqualsiasi delitto, o comunque si intromettenel farli acquistare, ricevere od occultare,è punito con la reclusione da tre a dodicianni.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 518-quinquies. – (Impiego illecitodi beni culturali). – Chiunque, fuori deicasi di concorso nel reato e dei casiprevisti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, illecitamente impiega in attivitàeconomiche o finanziarie beni culturaliprovenienti da delitto è punito con lareclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

La pena è diminuita se il fatto è diparticolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 518-sexies. – (Riciclaggio di beniculturali). – Fuori dei casi di concorso nelreato, chiunque sostituisce o trasferiscebeni culturali provenienti da delitto noncolposo, ovvero compie in relazione ad essialtre operazioni, in modo da ostacolare

l’identificazione della loro provenienza de-littuosa, è punito con la reclusione dacinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

Si applica il secondo comma dell’arti-colo 518-quater.

ART. 518-septies. – (Autoriciclaggio dibeni culturali). – Chiunque, avendo com-messo o concorso a commettere un delittonon colposo, impiega, sostituisce, trasferi-sce, in attività economiche, finanziarie,imprenditoriali o speculative, beni cultu-rali provenienti dalla commissione di taledelitto, in modo da ostacolare concreta-mente l’identificazione della loro prove-nienza delittuosa, è punito con la penadella reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione dadue a quattro anni se i beni culturaliprovengono dalla commissione di un de-litto non colposo punito con la reclusioneinferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

La pena è diminuita fino alla metà perchi si sia efficacemente adoperato perevitare che le condotte siano portate aconseguenze ulteriori o per assicurare leprove del reato e l’individuazione dei beniculturali provenienti dal delitto.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 518-octies. – (Falsificazione inscrittura privata relativa a beni culturali).– Chiunque forma, in tutto o in parte, unascrittura privata falsa o, in tutto o inparte, altera, distrugge, sopprime o occultauna scrittura privata vera, in relazione abeni culturali mobili, al fine di farneapparire lecita la provenienza, è punitocon la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 518-novies. – (Violazioni in ma-teria di alienazione di beni culturali). – È

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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punito con la reclusione fino a due anni econ la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta au-torizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, nonpresenta, nel termine di trenta giorni, ladenuncia degli atti di trasferimento dellaproprietà o della detenzione di beni cul-turali;

c) l’alienante di un bene culturalesoggetto a prelazione che effettua la con-segna della cosa in pendenza del terminedi sessanta giorni dalla data di ricezionedella denuncia di trasferimento.

ART. 518-decies. – (Uscita o esportazioneillecite di beni culturali). – Chiunque tra-sferisce all’estero beni culturali senza at-testato di libera circolazione o licenza diesportazione è punito con la reclusione dauno a quattro anni o con la multa da euro258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma siapplica, altresì, nei confronti di chiunquenon fa rientrare nel territorio nazionale,alla scadenza del termine, beni culturaliper i quali siano state autorizzate l’uscitao l’esportazione temporanee, nonché neiconfronti di chiunque rende dichiarazionimendaci al fine di comprovare al compe-tente ufficio di esportazione, ai sensi dilegge, la non assoggettabilità di cose diinteresse culturale ad autorizzazione al-l’uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercitaattività di vendita al pubblico o di espo-sizione a fine di commercio di beni cul-turali, alla sentenza di condanna conse-guono l’interdizione ai sensi dell’articolo30 e la pubblicazione della sentenza pe-nale di condanna ai sensi dell’articolo 36.

ART. 518-undecies. – (Distruzione, di-spersione, deterioramento, deturpamento,imbrattamento e uso illecito di beni cul-turali o paesaggistici). – Chiunque di-strugge, disperde, deteriora o rende, intutto o in parte inservibili o non fruibilibeni culturali o paesaggistici è punito conla reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primocomma, deturpa o imbratta beni culturalio paesaggistici, ovvero destina beni cultu-rali a un uso incompatibile con il lorocarattere storico o artistico ovvero pregiu-dizievole per la loro conservazione o in-tegrità, è punito con la reclusione da seimesi a tre anni.

La sospensione condizionale della penaè subordinata all’eliminazione delle con-seguenze dannose o pericolose del reatoovvero, se il condannato non si oppone,alla prestazione di attività non retribuita afavore della collettività per un tempo de-terminato, comunque non superiore alladurata della pena sospesa, secondo lemodalità indicate dal giudice nella sen-tenza di condanna.

ART. 518-duodecies. – (Distruzione, di-spersione, deterioramento, deturpamento,imbrattamento e uso illecito colposi di beniculturali o paesaggistici). – Chiunque, conuna o più azioni, commette per colpataluno dei fatti di cui all’articolo 518-undecies è punito con la reclusione fino adue anni.

ART. 518-terdecies. – (Devastazione esaccheggio di beni culturali). – Chiunque,fuori dei casi preveduti dall’articolo 285,commette fatti di devastazione o di sac-cheggio aventi ad oggetto beni culturaliovvero istituti e luoghi della cultura èpunito con la reclusione da dieci a diciottoanni.

ART. 518-quaterdecies. – (Contraffazionedi opere d’arte). – È punito con la reclu-sione da uno a sei anni e con la multa finoa euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto,contraffà, altera o riproduce un’opera dipittura, scultura o grafica ovvero un og-getto di antichità o di interesse storico oarcheologico;

b) chiunque, anche senza aver con-corso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, detieneper farne commercio, introduce a questofine nel territorio dello Stato o comunque

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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pone in circolazione, come autentici,esemplari contraffatti, alterati o riprodottidi opere di pittura, scultura o grafica, dioggetti di antichità o di oggetti di interessestorico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità,autentica opere od oggetti indicati allelettere a) e b) contraffatti, alterati o ri-prodotti;

d) chiunque, mediante altre dichia-razioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri o etichette o con qualsiasi altromezzo, accredita o contribuisce ad accre-ditare, conoscendone la falsità, come au-tentici opere od oggetti indicati alle letterea) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se il fatto è commesso nell’esercizio diun’attività commerciale, la pena è aumen-tata e alla sentenza di condanna conseguel’interdizione a norma dell’articolo 30.

La sentenza di condanna per i reatiprevisti al primo e al secondo comma èpubblicata su tre quotidiani con diffusionenazionale designati dal giudice ed editi intre diverse località. Si applica l’articolo 36,terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degliesemplari contraffatti, alterati o riprodottidelle opere o degli oggetti indicati nelprimo e nel secondo comma, salvo che sitratti di cose appartenenti a persone estra-nee al reato. Delle cose confiscate è vie-tata, senza limiti di tempo, la vendita nelleaste dei corpi di reato.

ART. 518-quinquiesdecies. – (Casi di nonpunibilità). – Le disposizioni dell’articolo518-quaterdecies non si applicano a chiriproduce, detiene, pone in vendita o al-trimenti diffonde copie di opere di pittura,di scultura o di grafica, ovvero copie oimitazioni di oggetti di antichità o diinteresse storico o archeologico, dichiarateespressamente non autentiche, medianteannotazione scritta sull’opera o sull’og-getto o, quando ciò non sia possibile perla natura o le dimensioni della copia odell’imitazione, mediante dichiarazione ri-lasciata all’atto dell’esposizione o dellavendita. Non si applicano del pari ai

restauri artistici che non abbiano rico-struito in modo determinante l’opera ori-ginale.

ART. 518-sexiesdecies. – (Attività orga-nizzate per il traffico illecito di beni cul-turali). – Chiunque, al fine di conseguireun ingiusto profitto o vantaggio, con piùoperazioni e attraverso l’allestimento dimezzi e attività continuative organizzate,trasferisce, aliena, scava clandestinamenteo comunque gestisce illecitamente beniculturali è punito con la reclusione da duea otto anni.

ART. 518-septiesdecies. – (Circostanzeaggravanti). – La pena è aumentata da unterzo alla metà quando un reato avente adoggetto beni culturali o paesaggistici:

a) cagiona un danno di rilevantegravità;

b) è commesso nell’esercizio di un’at-tività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico uffi-ciale o da un incaricato di pubblico ser-vizio, impiegato nella conservazione onella protezione di beni culturali mobili oimmobili, se si è intenzionalmente aste-nuto dallo svolgere le proprie funzioni alfine di ottenere un indebito vantaggio onella prospettiva di esso;

d) è commesso nell’ambito di un’as-sociazione per delinquere.

Se il fatto è commesso nell’esercizio diun’attività professionale o commerciale, siapplicano la pena accessoria di cui all’ar-ticolo 30 e la pubblicazione della sentenzapenale di condanna ai sensi dell’articolo36.

ART. 518-duodevicies. – (Circostanze at-tenuanti). – La pena è diminuita di unterzo quando un reato avente ad oggettobeni culturali o paesaggistici cagioni undanno di speciale tenuità ovvero comportiun lucro di speciale tenuità quando anchel’evento dannoso o pericoloso sia di spe-ciale tenuità.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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La pena è diminuita da un terzo allametà qualora il colpevole, prima del giu-dizio, abbia consentito l’individuazione deicorrei o di coloro che hanno commessouno dei reati previsti dal presente titolo.

La pena è diminuita dalla metà ai dueterzi nei confronti di chi si sia efficace-mente adoperato per evitare che l’attivitàdelittuosa fosse portata a conseguenze ul-teriori, ovvero per assicurare le prove delreato, individuare gli altri responsabili orecuperare i beni provenienti dal delitto.

ART. 518-undevicies. – (Confisca). – Nelcaso di condanna o di applicazione dellapena su richiesta delle parti, a normadell’articolo 444 del codice di procedurapenale, per uno dei delitti previsti dalpresente titolo, è sempre ordinata la con-fisca delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato e dellecose che ne costituiscono il prodotto, ilprofitto o il prezzo, salvo che apparten-gano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere allaconfisca di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca del denaro, dei beni odelle altre utilità delle quali il reo ha ladisponibilità, anche per interposta per-sona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gliaeromobili, le autovetture e i motociclisequestrati nel corso di operazioni di po-lizia giudiziaria a tutela dei beni culturalisono affidati dall’autorità giudiziaria incustodia giudiziale agli organi di poliziache ne facciano richiesta per l’impiego inattività di tutela dei beni medesimi.

ART. 518-vicies. – (Fatto commesso al-l’estero). – Le disposizioni del presentetitolo si applicano altresì quando il fatto ècommesso all’estero in danno del patri-monio culturale nazionale »;

b) dopo l’articolo 707 è inserito ilseguente:

« ART. 707-bis. – (Possesso ingiustificatodi strumenti per il sondaggio del terreno odi apparecchiature per la rilevazione deimetalli). – È punito con l’arresto fino adue anni chi è colto in possesso di stru-

menti per il sondaggio del terreno o diapparecchiature per la rilevazione dei me-talli, dei quali non giustifichi l’attualedestinazione, all’interno di aree e parchiarcheologici, di zone di interesse archeo-logico, se delimitate con apposito attodell’amministrazione competente, o diaree nelle quali sono in corso lavori sot-toposti alle procedure di verifica preven-tiva dell’interesse archeologico secondoquanto previsto dalla legge ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Al codice dei beni culturalie del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del TitoloII della parte IV è sostituito dal seguente:

CAPO I

(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIOCULTURALE)

ART. 169. – (Furto di beni culturali). –È punito con la reclusione da due a seianni e della multa da euro 800 a euro40.000 chiunque si impossessa di un beneculturale, sottraendolo a chi lo detiene, alfine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da tre a diecianni e della multa da euro 1.200 ad euro60.000 se il reato è aggravato da una o piùdelle circostanze previste nel primocomma dell’articolo 625 o se il furto dibeni culturali appartenenti allo Stato ècommesso da chi abbia ottenuto la con-cessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 170. – (Appropriazione indebita dibeni culturali). – Chiunque, per procurare asé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriadi un bene culturale altrui di cui abbia, aqualsiasi titolo, il possesso è punito con lareclusione da uno a quattro anni e la multada euro 1.200 ad euro 40.000.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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Se il fatto è commesso su cose posse-dute a titolo di deposito necessario, lapena è aumentata.

ART. 171. – (Ricettazione di beni cul-turali). – Fuori dei casi di concorso nelreato, chi, al fine di procurare a sé o adaltri un profitto, acquista, riceve od oc-culta beni culturali provenienti da unqualsiasi delitto, o comunque si intromettenei farli acquistare, ricevere od occultare,è punito con la reclusione da tre a diecianni e della multa da euro 1.200 ad euro60.000.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 172. – (Riciclaggio di beni cultu-rali). – Fuori dei casi di concorso nelreato, chiunque sostituisce o trasferiscebeni culturali provenienti da delitto noncolposo, ovvero compie in relazione ad essialtre operazioni, in modo da ostacolarel’identificazione della loro provenienza de-littuosa, è punito con la reclusione dacinque a dodici anni e della multa da euro10.000 ad euro 90.000.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

Si applica il secondo comma dell’arti-colo 171.

ART. 173. – (Illecita detenzione di beniculturali). – Fuori dei casi di ricettazione,chiunque detiene senza averne fatto de-nuncia immediatamente all’Autorità unbene culturale sapendo della sua prove-nienza illecita è punito con la reclusioneda sei mesi a cinque anni e con la multafino a euro 20.000.

ART. 174. – (Violazioni in materia dialienazione di beni culturali). – È punitocon la reclusione fino a due anni e con lamulta fino a euro 80.000 e comunque inmisura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene:

a) chiunque, senza la prescritta au-torizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, nonpresenta, nel termine di trenta giorni, ladenuncia degli atti di trasferimento dellaproprietà o della detenzione di beni cul-turali;

c) l’alienante di un bene culturalesoggetto a prelazione che effettua la con-segna della cosa in pendenza del terminedi sessanta giorni dalla data di ricezionedella denuncia di trasferimento.

ART. 175. – (Uscita o esportazione ille-cite di beni culturali). – Fuori dei casi diconcorso nel reato, chiunque trasferisceall’estero beni culturali, senza attestato dilibera circolazione o licenza di esporta-zione, è punito con la reclusione da uno aquattro anni o con la multa fino a euro20.000. La pena prevista al primo commasi applica, altresì, nei confronti di chiun-que non fa rientrare nel territorio nazio-nale, alla scadenza del termine, beni cul-turali per i quali siano state autorizzatel’uscita o l’esportazione temporanee, non-ché nei confronti di chiunque rende di-chiarazioni mendaci al fine di comprovareal competente ufficio di esportazione, aisensi di legge, la non assoggettabilità dicose di interesse culturale ad autorizza-zione all’uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercitaattività di vendita al pubblico o di espo-sizione a fine di commercio di beni cul-turali, alla sentenza di condanna conseguel’interdizione ai sensi dell’articolo 30 delcodice penale e la pubblicazione dellasentenza penale di condanna ai sensi del-l’articolo 36 del codice penale.

ART. 176. – (Danneggiamento, deturpa-mento, imbrattamento e uso illecito di beniculturali o paesaggistici). – Chiunque di-strugge, disperde, deteriora o rende, intutto o in parte, non fruibili beni culturalio paesaggistici propri o altrui è punito conla reclusione da uno a cinque anni e conla multa fino a euro 50.000 comunque inmisura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primocomma, deturpa o imbratta beni culturalio paesaggistici propri o altrui, ovvero de-

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2018 — N. 65

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stina beni culturali a un uso incompatibilecon il loro carattere storico o artisticoovvero pregiudizievole per la loro conser-vazione o integrità, è punito con la reclu-sione da sei mesi a tre anni e con la multanon inferiore ad euro 3.000 e comunque inmisura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene.

La sospensione condizionale della penaè subordinata all’eliminazione delle con-seguenze dannose o pericolose del reatoovvero, se il condannato non si oppone,alla prestazione di attività non retribuita afavore della collettività per un tempo de-terminato, comunque non superiore alladurata della pena sospesa, secondo lemodalità indicate dal giudice nella sen-tenza di condanna.

ART. 177. – (Danneggiamento, deturpa-mento imbrattamento e uso illecito colposidi beni culturali o paesaggistici). – Chiun-que, con una o più azioni, commette percolpa taluno dei fatti di cui all’articolo 176è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 178. – (Devastazione e saccheggiodi beni culturali). – Chiunque, fuori deicasi preveduti dall’articolo 285, commettefatti di devastazione o di saccheggio aventiad oggetto beni culturali ovvero istituti eluoghi della cultura è punito con la re-clusione da dieci a diciotto anni.

ART. 179. – (Contraffazione di opered’arte). – È punito con la reclusione dauno a sei anni e con la multa fino a euro10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto,contraffà altera o riproduce un’opera dipittura, scultura o grafica ovvero un og-getto di antichità o di interesse storico oarcheologico;

b) chiunque, anche senza aver con-corso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, detieneper fame commercio, introduce a questofine nel territorio dello Stato o comunquepone in circolazione, come autentici,esemplari contraffatti, alterati o riprodottidi opere di pittura, scultura o grafica, dioggetti di antichità o di oggetti di interessestorico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità,autentica opere od oggetti, indicati allelettere a) e b), contraffatti, alterati o ri-prodotti;

d) chiunque, mediante altre dichia-razioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri o etichette o con qualsiasi altromezzo, accredita o contribuisce ad accre-ditare, conoscendone la falsità, come au-tentici opere od oggetti indicati alle letterea) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell’eserciziodi un’attività commerciale, la pena è au-mentata e alla sentenza di condanna con-segue l’interdizione a norma dell’articolo30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reatiprevisti al primo e al secondo comma èpubblicata su tre quotidiani con diffusionenazionale designati dal giudice ed editi intre diverse località. Si applica l’articolo 36,terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degliesemplari contraffatti, alterati o riprodottidelle opere o degli oggetti indicati nelprimo e nel secondo comma, salvo che sitratti di cose appartenenti a persone estra-nee al reato. Delle cose confiscate è vie-tata, senza limiti di tempo, la vendita nelleaste dei corpi di reato.

ART. 180. – (Casi di non punibilità). –Le disposizioni dell’articolo 179 non siapplicano a chi riproduce, detiene, pone invendita o altrimenti diffonde copie diopere, di pittura, di scultura o di grafica,ovvero copie o imitazioni di oggetti diantichità o di interesse storico o archeo-logico, dichiarate espressamente non au-tentiche, mediante annotazione scritta sul-l’opera o sull’oggetto o, quando ciò non siapossibile per la natura o le dimensionidella copia o dell’imitazione, mediantedichiarazione rilasciata all’atto dell’esposi-zione o della vendita. Non si applicano delpari ai restauri artistici che non abbianoricostruito in modo determinante l’operaoriginale.

ART. 180-bis. – (Attività organizzate peril traffico illecito di beni culturali). – Fuori

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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dai casi di cui all’articolo 416, chiunque, alfine di conseguire un ingiusto profitto ovantaggio, ed allo scopo di commettere piùdelitti con più operazioni e attraversol’allestimento di mezzi e attività continua-tive organizzate, trasferisce, aliena, scavaclandestinamente o comunque gestisce il-lecitamente beni culturali è punito con lareclusione da due a sette anni e con lamulta fino a 80.000 euro e comunque inmisura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene.

ART. 180-ter. – (Aggravante in materia ditutela dei beni culturali o paesaggistici). –Quando un reato avente ad oggetto beniculturali o paesaggistici cagiona un dannodi rilevante gravità ovvero è commessonell’esercizio di un’attività professionale ocommerciale, la pena è aumentata da unterzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell’esercizio diun’attività professionale o commerciale, siapplica la pena accessoria di cui all’arti-colo 30 del codice penale e la pubblica-zione della sentenza penale di condanna aisensi dell’articolo 36 del codice penale.

ART. 180-quater. – (Ravvedimento ope-roso). – Le pene previste per i reati di cuial presente titolo sono diminuite dallametà a due terzi nei confronti di chi si siaefficacemente adoperato per evitare chel’attività delittuosa sia portata a conse-guenze ulteriori o per assicurare le provedel reato o per l’individuazione degli altriresponsabili ovvero dei beni provenientidal delitto.

ART. 180-quinquies. – (Confisca). – Nelcaso di condanna o di applicazione dellapena su richiesta delle parti, a normadell’articolo 444 del codice di procedurapenale, per uno dei delitti previsti dalpresente titolo, è sempre ordinata la con-fisca delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato e dellecose che ne costituiscono il prodotto, ilprofitto o il prezzo, salvo che apparten-gano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere allaconfisca di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilità delle quali il reo ha ladisponibilità, anche per interposta per-sona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gliaeromobili, le autovetture e i motociclisequestrati nel corso di operazioni di po-lizia giudiziaria a tutela dei beni culturalisono affidati dall’autorità giudiziaria incustodia giudiziale agli organi di poliziache ne facciano richiesta per l’impiego inattività di tutela dei beni medesimi.

ART. 180-sexies. – (Fatto commesso al-l’estero). – Le disposizioni del presentetitolo si applicano altresì quando il fatto ècommesso all’estero in danno del patri-monio culturale nazionale.

ART. 180-septies. – (Possesso ingiustifi-cato di strumenti per il sondaggio delterreno o di apparecchiature per la rileva-zione dei metalli). – È punito con l’arrestofino a due anni chi è colto in possesso distrumenti per il sondaggio del terreno o diapparecchiature per la rilevazione dei me-talli, dei quali non giustifichi l’attualedestinazione, all’interno di aree e parchiarcheologici, di zone di interesse archeo-logico, se delimitate con apposito attodell’amministrazione competente, o diaree nelle quali sono in corso lavori sot-toposti alle procedure di verifica preven-tiva dell’interesse archeologico secondoquanto previsto dalla legge.

ART. 180-octies. – (Opere illecite). – 1.È punito con l’arresto da sei mesi ad unanno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione de-molisce, rimuove, modifica, restaura ov-vero esegue opere di qualunque genere suibeni culturali indicati nell’articolo 10;

b) chiunque, senza l’autorizzazionedel soprintendente, procede al distacco diaffreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, taber-nacoli ed altri ornamenti di edifici, espostio non alla pubblica vista, anche se non visia stata la dichiarazione prevista dall’ar-ticolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assolutaurgenza, lavori provvisori indispensabili

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per evitare danni notevoli ai beni indicatinell’articolo 10, senza darne immediatacomunicazione alla soprintendenza ovverosenza inviare, nel più breve tempo, iprogetti dei lavori definitivi per l’autoriz-zazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1si applica in caso di inosservanza dell’or-dine di sospensione dei lavori impartitodal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.

ART. 180-novies. (Collocazione e rimo-zione illecita). – 1. È punito con l’arrestoda sei mesi ad un anno e con l’ammendada euro 775 a euro 38.734,50 chiunqueomette di fissare al luogo di loro destina-zione, nel modo indicato dal soprinten-dente, beni culturali appartenenti ai sog-getti di cui all’articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentoreche omette di dare notizia alla competentesoprintendenza dello spostamento di beniculturali, dipendente dal mutamento di di-mora, ovvero non osserva le prescrizionidate dalla soprintendenza affinché i benimedesimi non subiscano danno dal tra-sporto.

ART. 180-decies. (Inosservanza delle pre-scrizioni di tutela indiretta).–1. È punito conl’arresto da sei mesi ad un anno e con l’am-menda da euro 775 a euro 38.734,50 chiun-que non osserva le prescrizioni date dal Mi-nistero ai sensi dell’articolo 45 comma 1.

Conseguentemente all’articolo 5, comma2, sopprimere la lettera b).

1. 40. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cri-stina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – 1. Al codice dei beni cul-turali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo

I del Titolo II della Parte IV è sostituitodal seguente:

“CAPO I

(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIOCULTURALE)

ART. 169. – (Furto di beni culturali). –È punito con la reclusione da due a ottoanni chiunque si impossessa di un beneculturale, sottraendolo a chi lo detiene, alfine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro adodici anni se il reato è aggravato da unao più delle circostanze previste nel primocomma dell’articolo 625 o se il furto dibeni culturali appartenenti allo Stato ècommesso da chi abbia ottenuto la con-cessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 170. – (Appropriazione indebita dibeni culturali). – Chiunque, per procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto, siappropria di un bene culturale altrui dicui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso èpunito con la reclusione da uno a quattroanni.

Se il fatto è commesso su cose posse-dute a titolo di deposito necessario, lapena è aumentata.

ART. 171. – (Ricettazione di beni cul-turali). Fuori dei casi di concorso nelreato, chi, al fine di procurare a sé o adaltri un profitto, acquista, riceve od oc-culta beni culturali provenienti da unqualsiasi delitto, o comunque si intromettenel farli acquistare, ricevere od occultare,è punito con la reclusione da tre a dodicianni.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 172 – (Riciclaggio di beni cultu-rali). – Fuori dei casi di concorso nelreato, chiunque sostituisce o trasferiscebeni culturali provenienti da delitto noncolposo, ovvero compie in relazione ad essialtre operazioni, in modo da ostacolare

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l’identificazione della loro provenienza de-littuosa, è punito con la reclusione dacinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

Si applica il secondo comma dell’arti-colo 171.

ART. 173. – (Illecita detenzione di beniculturali). – Fuori dei casi di ricettazione,chiunque detiene un bene culturale sa-pendo della sua provenienza illecita èpunito con la reclusione da sei mesi acinque anni e con la multa fino a euro20.000.

ART. 174. – (Violazioni in materia dialienazione di beni culturali). – È punitocon la reclusione fino a due anni e con lamulta fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta au-torizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, nonpresenta, nel termine di trenta giorni, ladenuncia degli atti di trasferimento dellaproprietà o della detenzione di beni cul-turali;

c) l’alienante di un bene culturalesoggetto a prelazione che effettua la con-segna della cosa in pendenza del terminedi sessanta giorni dalla data di ricezionedella denuncia di trasferimento.

ART. 175. – (Uscita o esportazione ille-cite di beni culturali). – Chiunque trasfe-risce all’estero beni culturali, senza atte-stato di libera circolazione o licenza diesportazione, è punito con la reclusione dauno a quattro anni o con la multa da euro258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma siapplica, altresì, nei confronti di chiunquenon fa rientrare nel territorio nazionale,alla scadenza del termine, beni culturaliper i quali siano state autorizzate l’uscitao l’esportazione temporanee, nonché neiconfronti di chiunque rende dichiarazionimendaci al fine di comprovare al compe-tente ufficio di esportazione, ai sensi di

legge, la non assoggettabilità di cose diinteresse culturale ad autorizzazione al-l’uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercitaattività di vendita al pubblico o di espo-sizione a fine di commercio di beni cul-turali, alla sentenza di condanna conseguel’interdizione ai sensi dell’articolo 30.

ART. 176. – (Danneggiamento, deturpa-mento, imbrattamento e uso illecito di beniculturali o paesaggistici). – Chiunque di-strugge, disperde, deteriora o rende, intutto o in parte, non fruibili beni culturalio paesaggistici è punito con la reclusioneda uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primocomma, deturpa o imbratta beni culturalio paesaggistici, ovvero destina beni cultu-rali a un uso incompatibile con il lorocarattere storico o artistico ovvero pregiu-dizievole per la loro conservazione o in-tegrità, è punito con la reclusione da seimesi a tre anni.

La sospensione condizionale della penaè subordinata all’eliminazione delle con-seguenze dannose o pericolose del reatoovvero, se il condannato non si oppone,alla prestazione di attività non retribuita afavore della collettività per un tempo de-terminato, comunque non superiore alladurata della pena sospesa, secondo lemodalità indicate dal giudice nella sen-tenza di condanna.

ART. 177. – (Danneggiamento, deturpa-mento e imbrattamento colposi di beniculturali o paesaggistici). – Chiunque, conuna o più azioni, commette per colpataluno dei fatti di cui all’articolo 176 èpunito con la reclusione fino a due anni.

ART. 178. – (Devastazione e saccheggiodi beni culturali). – Chiunque, fuori deicasi preveduti dall’articolo 285, commettefatti di devastazione o di saccheggio aventiad oggetto beni culturali ovvero istituti eluoghi della cultura è punito con la re-clusione da dieci a diciotto anni.

ART. 179. – (Contraffazione di opered’arte). – È punito con la reclusione da

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uno a sei anni e con la multa fino a euro10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto,contraffà, altera o riproduce un’opera dipittura, scultura o grafica ovvero un og-getto di antichità o di interesse storico oarcheologico;

b) chiunque, anche senza aver con-corso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, detieneper fame commercio, introduce a questofine nel territorio dello Stato o comunquepone in circolazione, come autentici,esemplari contraffatti, alterati o riprodottidi opere di pittura, scultura o grafica, dioggetti di antichità o di oggetti di interessestorico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità,autentica opere od oggetti, indicati allelettere a) e b), contraffatti, alterati o ri-prodotti;

d) chiunque, mediante altre dichia-razioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri o etichette o con qualsiasi altromezzo, accredita o contribuisce ad accre-ditare, conoscendone la falsità, come au-tentici opere od oggetti indicati alle letterea) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell’eserciziodi un’attività commerciale, la pena è au-mentata e alla sentenza di condanna con-segue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reatiprevisti al primo e al secondo comma èpubblicata su tre quotidiani con diffusionenazionale designati dal giudice ed editi intre diverse località. Si applica l’articolo 36,terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degliesemplari contraffatti, alterati o riprodottidelle opere o degli oggetti indicati nelprimo e nel secondo comma, salvo che sitratti di cose appartenenti a persone estra-nee al reato. Delle cose confiscate è vie-tata, senza limiti di tempo, la vendita nelleaste dei corpi di reato.

ART. 180. – (Casi di non punibilità). –Le disposizioni dell’articolo 179 non siapplicano a chi riproduce, detiene, pone invendita o altrimenti diffonde copie diopere di pittura, di scultura o di grafica,ovvero copie o imitazioni di oggetti diantichità o di interesse storico o archeo-logico, dichiarate espressamente non au-tentiche, mediante annotazione scritta sul-l’opera o sull’oggetto o, quando ciò non siapossibile per la natura o le dimensionidella copia o dell’imitazione, mediantedichiarazione rilasciata all’atto dell’esposi-zione o della vendita. Non si applicano delpari ai restauri artistici che non abbianoricostruito in modo determinante l’operaoriginale.

ART. 180-bis. – (Attività organizzate peril traffico illecito di beni culturali). –Chiunque, al fine di conseguire un ingiustoprofitto o vantaggio, con più operazioni eattraverso l’allestimento di mezzi e attivitàcontinuative organizzate, trasferisce,aliena, scava clandestinamente o comun-que gestisce illecitamente beni culturali èpunito con la reclusione da due a ottoanni.

ART. 180-ter. – (Aggravante in materia ditutela dei beni culturali o paesaggistici). –Quando un reato avente ad oggetto beniculturali o paesaggistici cagiona un dannodi rilevante gravità ovvero è commessonell’esercizio di un’attività professionale ocommerciale, la pena è aumentata da unterzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell’esercizio diun’attività professionale o commerciale, siapplica la pena accessoria di cui all’arti-colo 30 del codice penale.

ART. 180-quater. – (Ravvedimento ope-roso). – Le pene previste per i reati di cuial presente titolo sono diminuite dallametà a due terzi nei confronti di chi si siaefficacemente adoperato per evitare chel’attività delittuosa sia portata a conse-guenze ulteriori o per assicurare le provedel reato o per l’individuazione degli altriresponsabili ovvero dei beni provenientidal delitto.

ART. 180-quinquies. – (Confisca). – Nelcaso di condanna o di applicazione della

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pena su richiesta delle parti, a normadell’articolo 444 del codice di procedurapenale, per uno dei delitti previsti dalpresente titolo, è sempre ordinata la con-fisca delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato e dellecose che ne costituiscono il prodotto, ilprofitto o il prezzo, salvo che apparten-gano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere allaconfisca di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca del denaro, dei beni odelle altre utilità delle quali il reo ha ladisponibilità, anche per interposta per-sona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gliaeromobili, le autovetture e i motociclisequestrati nel corso di operazioni di po-lizia giudiziaria a tutela dei beni culturalisono affidati dall’autorità giudiziaria incustodia giudiziale agli organi di poliziache ne facciano richiesta per l’impiego inattività di tutela dei beni medesimi.

ART. 180-sexies. – (Fatto commesso al-l’estero). – Le disposizioni del presentetitolo si applicano altresì quando il fatto ècommesso all’estero in danno del patri-monio culturale nazionale;

ART. 180-septies. – (Possesso ingiustifi-cato di strumenti per il sondaggio delterremo di apparecchiature per la rileva-zione dei metalli). – È punito con l’arrestofino a due anni chi è colto in possesso distrumenti per il sondaggio del terreno o diapparecchiature per la rilevazione dei me-talli, dei quali non giustifichi l’attualedestinazione, all’interno di aree e parchiarcheologici, di zone di interesse archeo-logico, se delimitate con apposito attodell’amministrazione competente, o diaree nelle quali sono in corso lavori sot-toposti alle procedure di verifica preven-tiva dell’interesse archeologico secondoquanto previsto dalla legge.

ART. 180-octies. – (Opere illecite). – 1.È punito con l’arresto da sei mesi ad unanno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione de-molisce, rimuove, modifica, restaura ov-

vero esegue opere di qualunque genere suibeni culturali indicati nell’articolo 10;

b) chiunque, senza l’autorizzazionedel soprintendente, procede al distacco diaffreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, taber-nacoli ed altri ornamenti di edifici, espostio non alla pubblica vista, anche se non visia stata la dichiarazione prevista dall’ar-ticolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assolutaurgenza, lavori provvisori indispensabiliper evitare danni notevoli ai beni indicatinell’articolo 10, senza darne immediatacomunicazione alla soprintendenza ovverosenza inviare, nel più breve tempo, iprogetti dei lavori definitivi per l’autoriz-zazione.

2. La stessa pena prevista dal comma1 si applica in caso di inosservanzadell’ordine di sospensione dei lavori im-partito dal soprintendente ai sensi del-l’articolo 28.

ART. 180-novies. – (Collocazione e ri-mozione illecita). – 1. È punito conl’arresto da sei mesi ad un anno e conl’ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50chiunque omette di fissare al luogo diloro destinazione, nel modo indicato dalsoprintendente, beni culturali apparte-nenti ai soggetti di cui all’articolo 10,comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentoreche omette di dare notizia alla competentesoprintendenza dello spostamento di beniculturali, dipendente dal mutamento didimora, ovvero non osserva le prescrizionidate dalla soprintendenza affinché i benimedesimi non subiscano danno dal tra-sporto.

ART. 180-decies. – (Inosservanza delleprescrizioni di tutela indiretta). – 1. Èpunito con l’arresto da sei mesi ad unanno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734,50 chiunque non osserva le prescri-zioni date dal Ministero ai sensi dell’arti-colo 45 comma 1.” ».

Conseguentemente all’articolo 5, comma2, sopprimere la lettera b).

1. 41. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cri-stina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

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Sostituirlo col seguente:

1. Al codice penale sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il capo III-bis del titolo XIIIdel libro secondo è inserito il seguente:

« CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIOCULTURALE

ART. 649-ter.

(Furto di beni culturali).

È punito con la reclusione da due a seianni e con la multa da 1.200 a 25.000 eurochiunque si impossessa di un bene cultu-rale, sottraendolo a chi lo detiene, al finedi trarne profitto per sé o per altri.

La pena è aumentata se il reato èaggravato da una o più delle circostanzepreviste nel primo comma dell’articolo 625o se il furto di beni culturali appartenentiallo Stato è commesso da chi abbia otte-nuto la concessione di ricerca previstadalla legge.

Ai fini del presente capo, per beniculturali s’intendono tutte quelle cose mo-bili e immobili individuate dall’articolo 10decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,che presentano un interesse artistico, sto-rico, archeologico, archivistico, bibliogra-fico, etnoantropologico, nonché un inte-resse quali testimonianze aventi valore diciviltà. I beni paesaggistici, individuati dal-l’articolo 134 decreto legislativo 22 gennaio2004 n. 42, sono porzioni di territorio piùo meno estese che presentano un interessequali espressione dei valori storici, cultu-rali, naturali, morfologici ed estetici di unadeterminata area geografica.

ART. 649-quater.

(Appropriazione indebita di beni culturali).

Chiunque, per procurare a sé o ad altriun ingiusto profitto, si appropria di unbene culturale altrui di cui abbia, a qual-

siasi titolo, il possesso è punito con lareclusione da uno a tre anni e con lamulta da 1.000 a 20,000 euro.

Se il fatto è commesso su cose posse-dute a titolo di deposito necessario, lapena è aumentata.

ART. 649-quinquies.

(Ricettazione di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato,chi, al fine di procurare a sé o ad altri unprofitto, acquista, riceve od occulta beniculturali provenienti da un qualsiasi de-litto, o comunque si intromette nel farliacquistare, ricevere od occultare, è punitocon la reclusione da tre a dieci anni e conla multa da 5.000 a 50.000 euro.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 649-sexies.

(Riciclaggio di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato,chiunque sostituisce o trasferisce beni cul-turali provenienti da delitto non colposo,ovvero compie in relazione ad essi altreoperazioni, in modo da ostacolare l’iden-tificazione della loro provenienza delit-tuosa, è punito con la reclusione da cinquea quattordici anni e con la multa da euro10.000 ad euro 90.000.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

Si applica il secondo comma dell’arti-colo 649-quinquies.

ART. 649-septies.

(Impiego illecito di beni culturali).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nelreato e dei casi di ricettazione e riciclaggiodi beni culturali illecitamente impiega inattività economiche o finanziarie beni cul-

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turali provenienti da delitto, è punito conla reclusione da quattro a dodici anni econ la multa da euro 5.000 a euro 25,000.

La pena è aumentata quando il fatto ècommesso nell’esercizio di un’attività pro-fessionale.

La pena è diminuita se il fatto è diparticolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 649-octies.

(Autoriciclaggio di beni culturali).

Chiunque avendo commesso o concorsoa commettere un delitto non colposo,impiega, sostituisce, trasferisce, in attivitàeconomiche, finanziarie, Imprenditoriali ospeculative, beni culturali provenientidalla commissione di tale delitto, in mododa ostacolare concretamente l’identifica-zione della loro provenienza delittuosa èpunito con la pena della reclusione da trea dieci anni e della multa da euro 5.000 aeuro 25.000.

Se i beni culturali provengono dallacommissione di un delitto non colposopunito con la reclusione inferiore nel mas-simo a cinque anni, la pena è della re-clusione da due a quattro anni e dellamulta da euro 3.000 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando i fattisono commessi nell’esercizio di un’attivitàprofessionale. La pena è diminuita finoalla metà per chi si sia efficacementeadoperato per evitare che le condottesiano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato e l’individua-zione dei beni culturali provenienti daldelitto.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile, ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

ART. 649-novies.

(Falsificazione in scrittura privata relativa abeni culturali).

Chiunque forma, in tutto o in parte,una scrittura privata falsa o, in tutto o inparte, altera, distrugge, sopprime od oc-culta una scrittura privata vera; in rela-zione a beni culturali mobili, al fine difarne apparire la lecita provenienza, èpunito con la reclusione da sei mesi a treanni.

ART. 649-decies.

(Violazioni in materia di alienazionedi beni culturali).

È punito con la reclusione fino a dueanni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta au-torizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, nonpresenta, nel termine di trenta giorni, ladenuncia degli atti di trasferimento dellaproprietà o della detenzione di beni cul-turali;

c) l’alienante di un bene culturalesoggetto a prelazione che effettua la con-segna della cosa in pendenza del terminedi sessanta giorni dalla data di ricezionedella denuncia di trasferimento.

ART. 649-undecies.

(Uscita o esportazione illecitedi beni culturali).

Chiunque trasferisce all’estero beni cul-turali, senza attestato di libera circola-zione o licenza di esportazione, è punitocon la reclusione da uno a quattro anni ocon la multa da euro 2.500 a euro 10.000.

La pena prevista al primo comma siapplica, altresì, nei confronti di chiunquenon fa rientrare nel territorio nazionale,alla scadenza del termine, beni culturaliper i quali siano state autorizzate l’uscitao l’esportazione temporanee, nonché neiconfronti di chiunque rende dichiarazionimendaci al fine di comprovare al compe-tente ufficio di esportazione, ai sensi di

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legge, la non assoggettabilità di cose diinteresse culturale ad autorizzazione al-l’uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercitaattività di vendita al pubblico o di espo-sizione a fine di commercio di beni cul-turali, alla sentenza di condanna conseguel’interdizione ai sensi dell’articolo 30 e lapubblicazione della sentenza penale dicondanna ai sensi dell’articolo 36.

ART. 649-duodecies.

(Distruzione, dispersione, deterioramento,deturpamento, imbrattamento e uso illecito

di beni culturali o paesaggistici).

Chiunque distrugge, disperde, deteriorao rende, in tutto o in parte, inservibili onon fruibili beni culturali o paesaggistici èpunito con la reclusione da uno a quattroanni e con la multa da 2.500 a 15.000euro.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primocomma, deturpa o imbratta beni culturalio paesaggistici, ovvero destina beni cultu-rali a un uso incompatibile con il lorocarattere storico o artistico ovvero pregiu-dizievole per la loro conservazione o in-tegrità, è punito con la reclusione da seimesi a tre anni e con la multa da 1.500 e10.000.

ART. 649-terdecies.

(Devastazione e saccheggiodi beni culturali).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dal-l’articolo 285, commette fatti di devasta-zione o di saccheggio aventi ad oggettobeni culturali ovvero istituti e luoghi dellacultura è punito con la reclusione da ottoa quindici anni e con la multa da 5.000 a50.000 euro.

ART. 649-quaterdecies.

(Contraffazione di opere d’arte).

È punito con la reclusione da uno acinque anni e con la multa fino a euro10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto,contraffà, altera o riproduce un’opera di

pittura, scultura o grafica ovvero un og-getto di antichità o di interesse storico oarcheologico;

b) chiunque, anche senza aver con-corso nella contraffazione, alterazione oriproduzione, pone in commercio, detieneper farne commercio, introduce a questofine nel territorio dello Stato o comunquepone in circolazione, come autentici,esemplari contraffatti, alterati o riprodottidi opere di pittura, scultura o grafica, dioggetti di antichità o di oggetti di interessestorico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità,autentica opere od oggetti, indicati allelettere a) e b), contraffatti, alterati o ri-prodotti;

d) chiunque, mediante altre dichia-razioni, perizie, pubblicazioni, apposizionedi timbri o etichette o con qualsiasi altromezzo, accredita o contribuisce ad accre-ditare, conoscendone la falsità, come au-tentici opere od oggetti indicati alle letterea) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell’eserciziodi un’attività commerciale, la pena è au-mentata e alla sentenza di condanna con-segue l’interdizione a norma dell’articolo30.

La sentenza di condanna per i reatiprevisti al primo e al secondo comma èpubblicata su due quotidiani con diffu-sione nazionale designati dal giudice edediti in tre diverse località. Si applical’articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degliesemplari contraffatti, alterati o riprodottidelle opere o degli oggetti indicati nelprimo e nel secondo comma, salvo che sitratti di cose appartenenti a persone estra-nee al reato. Delle cose confiscate è vie-tata, senza limiti di tempo, la vendita nelleaste dei corpi di reato.

ART. 649-quinquiesdecies.

(Casi di non punibilità).

Le disposizioni dell’articolo 649-terde-cies non si applicano a chi riproduce,

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detiene, pone in vendita o altrimenti dif-fonde copie di opere di pittura, di sculturao di grafica, ovvero copie o imitazioni dioggetti di antichità o di interesse storico oarcheologico, dichiarate espressamentenon autentiche, mediante annotazionescritta sull’opera o sull’oggetto o, quandociò non sia possibile per la natura o ledimensioni della copia o dell’imitazione,mediante dichiarazione rilasciata all’attodell’esposizione o della vendita. Non siapplicano del pari ai restauri artistici chenon abbiano ricostruito in modo determi-nante l’opera originale.

ART. 649-sexiesdecies.

(Attività organizzate per il traffico illecitodi beni culturali).

Chiunque, al fine di conseguire uningiusto profitto o vantaggio, con più ope-razioni e attraverso l’allestimento di mezzie attività continuative organizzate, trasfe-risce, aliena, scava clandestinamente ocomunque gestisce illecitamente beni cul-turali è punito con la reclusione da due asei anni e con la multa fino a 80.000 euro.

ART. 649-septiesdecies.

(Circostanze aggravanti).

La pena è aumentata quando un reatoavente ad oggetto beni culturali o paesag-gistici:

a) cagiona un danno di rilevantegravità;

b) è commesso nell’esercizio di un’at-tività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico uffi-ciale o da un incaricato di pubblico ser-vizio, impiegato nella conservazione onella protezione di beni culturali mobili oimmobili, se si è intenzionalmente aste-nuto dallo svolgere le proprie funzioni conil fine di ottenere un indebito vantaggio onella prospettiva di esso;

d) è commesso nell’ambito di un’as-sociazione a delinquere.

Se il fatto è commesso nell’esercizio diun’attività professionale o commerciale, siapplica la pena accessoria di cui all’articolo30 e la pubblicazione della sentenza penaledi condanna ai sensi dell’articolo 36.

ART. 649-duodevicies.

(Circostanze attenuanti. Causadi non punibilità).

La pena è diminuita di un terzoquando un reato avente ad oggetto beniculturali o paesaggistici cagioni un dannodi speciale tenuità, ovvero comporti unlucro di speciale tenuità, quando anchel’evento dannoso o pericoloso sia di spe-ciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo allametà qualora il colpevole, prima del giu-dizio, abbia consentito l’individuazione deicorrei o di coloro che hanno commessouno dei reati previsti dal presente titolo.

La pena è diminuita dalla metà ai dueterzi nei confronti di chi si sia efficace-mente adoperato per evitare che l’attivitàdelittuosa fosse portata a conseguenze ul-teriori, ovvero abbia fatto assicurare leprove del reato o individuare gli altriresponsabili o recuperare i beni prove-nienti dal delitto.

La punibilità è esclusa quando l’autorerestituisce, reintegra o consente comunquedi recuperare il bene culturale provenientedal delitto.

ART. 649-undevicies.

(Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazionedella pena su richiesta delle parti, a normadell’articolo 444 del codice di procedurapenale, per uno dei delitti previsti dalpresente titolo, è sempre ordinata la con-fisca delle cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato e dellecose che ne costituiscono il prodotto, ilprofitto o il prezzo, salvo che apparten-gano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere allaconfisca di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca del denaro, dei beni o

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delle altre utilità delle quali il reo ha ladisponibilità, anche per interposta per-sona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gliaeromobili, le autovetture e i motociclisequestrati nel corso di operazioni di po-lizia giudiziaria a tutela dei beni culturalisono affidati dall’autorità giudiziaria incustodia giudiziale agli organi di poliziache ne facciano richiesta per l’impiego inattività di tutela dei beni medesimi.

ART. 649-devicies.

(Fatto commesso all’estero).

Le disposizioni del presente titolo siapplicano altresì quando il fatto è com-messo all’estero in danno del patrimonioculturale nazionale ».

1. 203. Vitiello.

Al comma 1, premettere la seguentelettera:

0a) all’articolo 240-bis, primocomma, sostituire le parole: « e 517-qua-ter » con le seguenti: « 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-sep-ties e 518-sexiesdecies ».

1. 201. Orlando, Verini, Bazoli, Morani,Vazio, Annibali, Bordo, Miceli, Ferri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituirele parole: Titolo VIII con le seguenti: TitoloXIII

Conseguentemente:

al capoverso Titolo VIII-bis sostituirele parole: VIII-bis con le seguenti: XIII-bis;

al capoverso « ART. 518-bis », sostituirele parole: 518-bis con le seguenti: 649-ter;

al capoverso « ART. 518-ter », sostituirele parole: 518-ter con le seguenti: 649-quater;

al capoverso « ART. 518-quater », so-stituire le parole: 518-quater con le se-guenti: 649-quinquies;

al capoverso « ART. 518-quinquies »,sostituire le parole: 518-quinquies con leseguenti: 649-sexies;

al capoverso « ART. 518-sexies », sosti-tuire le parole: 518-sexies con le seguenti:649-septies;

al capoverso « ART. 518-septies », so-stituire le parole: 518-septies con le se-guenti: 649-octies;

al capoverso « ART. 518-octies », sosti-tuire le parole: 518-octies con le seguenti:649-novies;

al capoverso « ART. 518-novies », sosti-tuire le parole: 518-novies con le seguenti:649-decies;

al capoverso « ART. 518-decies », sosti-tuire le parole: 518-decies con le seguenti:649-undecies;

al capoverso « ART. 518-undecies », so-stituire le parole: 518-undecies con le se-guenti: 649-duodecies;

al capoverso « ART. 518-duodecies »,sostituire le parole: 518-duodecies con leseguenti: 649-terdecies;

al capoverso « ART. 518-terdecies », so-stituire le parole: 518-terdecies con le se-guenti: 649-quaterdecies;

al capoverso « ART. 518-quaterdecies »,sostituire le parole: 518-quaterdecies con leseguenti: 649-quinquiesdecies;

al capoverso « ART. 518-quinquiesde-cies », sostituire le parole: 518-quinquiesde-cies con le seguenti: 649-sexiesdecies;

al capoverso « ART. 518-sexiesdecies »,sostituire le parole: 518-sexiesdecies con leseguenti: 649-septiesdecies;

al capoverso « ART. 518-septiesdecies »,sostituire le parole: 518-septiesdecies con leseguenti: 649-duodevicies;

al capoverso « ART. 518-duodevicies »,sostituire le parole: 518-duodevicies con leseguenti: 649-undevicies;

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al capoverso « ART. 518 undevicies; »,sostituire le parole: 518-undevicies; con leseguenti: 649-vicies;

al capoverso « ART. 518 vicies; », sosti-tuire le parole: 518-vicies; con le seguenti:649-vicies semel.

1. 230. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cri-stina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », sostituire il primo comma con ilseguente:

« Chiunque si impossessa di un beneculturale, sottraendolo a chi lo detiene, alfine di trarne profitto, per sé o per altri,è punito con la reclusione da tre a sei annie con la multa da novecentoventisette amillecinquecento euro ».

Conseguentemente al medesimo capo-verso, secondo comma, sostituire le parole:dodici anni con le seguenti: dieci anni edella multa da novecentoventisette a due-mila euro.

1. 204. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », sostituire il primo comma con ilseguente:

« Chiunque si impossessa di un beneculturale mobile altrui, sottraendolo a chilo detiene, al fine di trarne profitto, per séo per altri, è punito con la reclusione datre a sei anni e con la multa da novecen-toventisette a millecinquecento euro ».

Conseguentemente al medesimo capo-verso, secondo comma, sostituire le parole:dodici anni con le seguenti: dieci anni edella multa da novecentoventisette a due-mila euro.

1. 204. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Perantoni, Piera Aiello,Ascari, Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », primo comma, sostituire le pa-role: otto anni con le seguenti: sei anni econ la multa da euro 800 a euro 40.000.

1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », primo comma, sostituire le pa-role: otto anni con le seguenti: sei anni econ la multa da euro 1.200 a euro 25.000.

1. 205. Schullian, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », primo comma, dopo le parole:otto anni aggiungere le seguenti: e con lamulta da 5.000 a 50.000 euro.

1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », secondo comma, sostituire le pa-role: della reclusione da quattro a dodicianni con la seguente: aumentata.

1. 92. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis », secondo comma, sostituire le pa-role: da quattro a dodici anni con leseguenti: da tre a dieci anni e della multada euro 1.200 ad euro 60.000.

1. 45. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-bis »: dopo il secondo comma aggiun-gere il seguente:

Ai fini del presente capo, per beniculturali s’intendono tutte quelle cosemobili e immobili individuate dall’articolo10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004n. 42, che presentano un interesse arti-stico, storico, archeologico, archivistico,bibliografico, etnoantropologico, nonchéun interesse quali testimonianze aventi

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valore di civiltà. I beni paesaggistici, in-dividuati dall’articolo 134 del decreto le-gislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sonoporzioni di territorio più o meno esteseche presentano un interesse quali espres-sione dei valori storici, culturali, naturali,morfologici ed estetici di una determinataarea geografica.

1. 94. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-ter », primo comma, sostituire le pa-role: quattro anni con le seguenti: tre annie con la multa da 1.000 a 20.000 euro.

1. 206. Schullian, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-ter », primo comma, aggiungere in fine,le parole: e con la multa da 5.000 a 50.000euro.

1. 72. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-ter » primo comma, aggiungere in finele parole: e con la multa da euro 1.200 adeuro 40.000.

1. 47. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-ter » primo comma, aggiungere in finele parole: e con la multa da euro 516 adeuro 1.500.

1. 300. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quater » primo comma, sostituire leparole: tre a dodici anni con le seguenti:quattro a dieci anni e con la multa da1.032 a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, dopo il primo comma, aggiungere ilseguente:

La pena è aumentata quando il fattoriguarda beni culturali provenienti daidelitti di rapina aggravata ai sensi dell’ar-ticolo 628, terzo comma, e di estorsioneaggravata, ai sensi dell’articolo 629, se-condo comma.

1. 207. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quater » primo comma, sostituire leparole: dodici anni con le seguenti: diecianni e con la multa da euro 1.200 ad euro60.000.

1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quater » primo comma, sostituire le pa-role: dodici anni con le seguenti: dieci anni econ la multa da euro 5.000 ad euro 50.000.

1. 208. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quater », primo comma, aggiungere, infine, le parole: e con la multa da euro5.000 a euro 50.000.

1. 209. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quater », primo comma, aggiungere, infine, le parole: e con la multa da euro5.000 a euro 25.000.

1. 100. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri,Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quinquies » primo comma, sopprimerela parola: illecitamente.

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Conseguentemente, al medesimo capo-verso:

al medesimo comma, sostituire le pa-role: quattro a dodici anni con le seguenti:cinque a tredici anni e con la multa da6.000 a 30.000 euro

sopprimere il secondo e il terzocomma.

1. 210. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quinquies » primo comma, sopprimerela parola: illecitamente

Conseguentemente, al medesimo capo-verso:

al medesimo comma, sostituire le pa-role: quattro a dodici anni con le seguenti:cinque a tredici anni e con la multa da6.000 a 30.000 euro;

sopprimere il secondo e il terzocomma;

sostituire la rubrica con la seguente:Impiego di beni culturali provenienti daldelitto.

1. 210. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Perantoni, Piera Aiello,Ascari, Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-quinquies » primo comma, aggiungerein fine le parole: e con la multa da 5000a 25000 euro.

1. 211. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, sostituire le pa-role: quattordici anni con le seguenti: do-dici anni e con la multa da euro 10.000 adeuro 90.000.

1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, aggiungere infine le parole: e con la multa da euro10.000 ad euro 90.000.

1. 214. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, aggiungere infine le parole: e con la multa da 25.000 a50.000 euro.

1. 101. Bazoli, Verini, Orlando, Ferri,Morani, Vazio, Annibali, Bordo, Miceli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, aggiungere, infine, le parole: e con la multa da 5.000 a50.000 euro.

1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, aggiungere, infine, le parole: e con la multa da 6.000 a30.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, sostituire il secondo e terzo commacon i seguenti:

La pena è diminuita se i beni culturaliprovengono da delitto per il quale è sta-bilita la pena della reclusione inferiore nelmassimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche quando l’autore del de-litto da cui i beni culturali provengononon è imputabile o non è punibile ovveroquando manca una condizione di proce-dibilità riferita a tale delitto.

1. 212. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexies, primo comma, aggiungere, infine, le parole: e con la multa da 5.000 a25.000 euro.

1. 213. Vitiello.

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Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-septies, primo comma, aggiungere infine le parole: e con la multa da 6.000 a30.000 euro

Conseguentemente, sostituire il secondo,terzo, quarto e quinto comma con il se-guente:

Se i beni culturali provengono dallacommissione di un delitto non colposo,punito con la reclusione inferiore nel mas-simo a cinque anni, si applica la penadella reclusione da due a cinque anni e lamulta da 3.000 a 15.000 euro.

1. 215. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-septies, primo comma, aggiungere infine le parole: e con la multa da 5.000 a25.000 euro

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, secondo comma, aggiungere in fine leparole: e con la multa da 3.000 a 15.000euro.

1. 216. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoversoART. 518-septies, aggiungere il seguente:

« ART. 518-septies. 1 – (Violazioni inmateria di ricerche archeologiche) – 1.Chiunque esegue ricerche archeologiche edopere per il ritrovamento di beni culturalisenza concessione ovvero non osserva leprescrizioni date dall’Amministrazione inmateria è punito con la reclusione fino adun anno e con la multa da euro 310 a euro5.000. »

Conseguentemente, all’articolo 5, comma1, lettera b), dopo la parola: 174, aggiungerela seguente: 175,

1. 200. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, An-nibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-octies, primo comma, sostituire le pa-role: sei mesi a tre anni con le seguenti:uno a quattro anni.

1. 217. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-novies », alinea, sostituire le parole da:fino a due anni fino a: multa fino con leseguenti: da sei mesi a due anni e con lamulta da euro 2.000.

1. 218. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-novies », alinea, dopo le parole: euro80.000 aggiungere le seguenti: e comunquein misura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene.

1. 64. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso« ART. 518-novies », aggiungere il seguente:

ART. 518-novies. 1 – (Importazione il-lecita di beni culturali) – 1. Chiunque, aldi fuori dei casi di cui agli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-sep-ties e 518-sexiesdecies, introduce nel ter-ritorio dello Stato beni culturali esportatiillecitamente da un altro Stato è punitocon la reclusione da uno a quattro anni econ la multa da euro 258 a euro 5165.

1. 219. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, An-nibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso« ART. 518-novies », aggiungere il seguente:

ART. 518-novies. 1 – (Importazione il-lecita di beni culturali) – 1. Chiunque,fuori dei casi di concorso nel reato e dei

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casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali prove-nienti da delitto ovvero rinvenuti a seguitodi ricerche svolte senza autorizzazione,ove prevista dall’ordinamento dello Statoin cui il rinvenimento ha avuto luogo,ovvero esportati da un altro Stato inviolazione della legge in materia di pro-tezione del patrimonio culturale di quelloStato, è punito con la reclusione da due asei anni e con la multa da euro 258 a euro5165.

1. 219. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Bazoli, Verini, Morani, Vazio,Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, premettere leparole: Fuori dei casi di concorso nelreato,.

1. 65. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, sostituire leparole: beni culturali con le seguenti: cosedi interesse artistico, storico, archeologico,etnoantropologico, bibliografico, documen-tale o archivistico nonché quelle mobiliindicate all’articolo 11, comma 1, del co-dice dei beni culturali e del paesaggio dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, al secondo e terzo comma, sostituirele parole: beni culturali con le seguenti:cose di interesse artistico, storico, arche-ologico, etnoantropologico, bibliografico,documentale o archivistico nonché quellemobili indicate all’articolo 11, comma 1,del codice dei beni culturali e del paesag-gio di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42.

1. 220. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, An-nibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, dopo le parole:beni culturali aggiungere le seguenti: , cosedi interesse artistico, storico, archeologico,etnoantropologico, bibliografico, documen-tale o archivistico o altre cose oggetto dispecifiche disposizioni di tutela ai sensidella normativa sui beni culturali,.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, al secondo e terzo comma, dopo leparole: beni culturali aggiungere le se-guenti: , cose di interesse artistico, storico,archeologico, etnoantropologico, bibliogra-fico, documentale o archivistico o altrecose oggetto di specifiche disposizioni ditutela ai sensi della normativa sui beniculturali,.

1. 220. (Testo modificato nel corso dellaseduta). Bazoli, Verini, Morani, Vazio,Annibali, Bordo, Miceli, Ferri, Orlando.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, sostituire leparole: da euro 258 a euro 5.165 con leseguenti: fino a euro 20.000.

1. 51. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, sostituire leparole: 258 a euro 5.165 con le seguenti:2.000 a euro 20.000.

1. 221. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-decies », primo comma, sostituire leparole: 258 a euro 5.165 con le seguenti:2.500 a euro 10.000.

1. 75. Varchi, Maschio, Lucaselli.

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Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », primo comma, dopo le pa-role: o paesaggistici, aggiungere le seguenti:propri o altrui.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, secondo comma, dopo le parole: opaesaggistici aggiungere le seguenti: proprio altrui.

1. 56. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », primo comma, sostituire leparole: da uno con le seguenti: da due

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, terzo comma:

dopo le parole: è subordinata aggiun-gere le seguenti: al ripristino dello stato deiluoghi o

sopprimere le parole: , se il condan-nato non si oppone,

1. 222. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », primo comma, sostituire leparole: cinque anni con le seguenti: quattroanni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, secondo comma, aggiungere in fine, leparole: e con lamulta da 1.500 a 10.000 euro.

1. 225. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies » primo comma, aggiungerein fine, le seguenti parole: e con la multada 2.500 a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, al secondo comma, aggiungere, infine, le seguenti parole: e con la multa da1.500 e 10.000.

1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », primo comma, aggiungere,in fine, le parole: e con la multa fino aeuro 50.000 comunque in misura noninferiore al 20 per cento del valore delbene.

Conseguentemente, dopo l’articolo 1, ag-giungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Fondo per il ripristino dei centri storici).

1. I comuni istituiscono, nei propribilanci, un fondo per il ripristino delpatrimonio culturale dei propri centri sto-rici.

2. Il fondo è alimentato dai proventidelle multe di cui all’articolo 518-undecies,primo comma, del codice penale, quandoesse siano frutto di reati commessi controbeni culturali conservati nei centri storici.

3. Lo Stato trasferisce ai comuni dovesi sono verificati i reati di cui all’articolo518-undecies, primo comma, le risorse de-rivanti dalle relative multe.

4. Il funzionamento del fondo di cui alcomma 1 è disciplinato da regolamentocomunale ».

1. 224. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cas-sinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », primo comma, aggiungere,in fine, le parole: e con la multa fino aeuro 50.000 comunque in misura noninferiore al 20 per cento del valore delbene.

1. 54. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

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Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », secondo comma, aggiungerein fine le parole: e con la multa noninferiore ad euro 3.000 e comunque inmisura non inferiore al 20 per cento delvalore del bene.

1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », dopo il secondo comma,aggiungere il seguente: Se i fatti di cui alpresente articolo sono commessi in dannodi beni culturali storici o artistici sitiall’interno di centri storici, le pene sonoaumentate da un terzo alla metà.

1. 226. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART.518-undecies », dopo il secondo comma, ag-giungere il seguente: Se i fatti di cui al pre-sente articolo sono commessi in danno dicentri storici che rivestono carattere storico,artistico, o di particolare pregio culturale, lepene sono aumentate da un terzo alla metà.

1. 223. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cas-sinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso ”ART.518-undecies, sopprimere il terzo comma.

1. 88. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilcapoverso ART. 518-duodecies.

* 1. 87. Vitiello.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilcapoverso ART. 518-duodecies.

* 1. 250. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso ART. 518-terdecies con il se-guente: « ART. 518-terdecies. – (Devasta-zione e saccheggio di beni culturali e pa-esaggistici). – Chiunque, fuori dei casiprevisti dall’articolo 285, commette fatti didevastazione o di saccheggio aventi adoggetto beni culturali, paesaggistici ovveroistituti e luoghi della cultura è punito conla reclusione da dieci a sedici anni ».

1. 251. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-terdecies, sostituire le parole: da diecia diciotto anni con le seguenti: da otto aquindici anni e con la multa da 5.000 a50.000 euro.

1. 253. Vitiello.

Al comma 1, lettera a) capoverso ART.518-terdecies, aggiungere in fine le parole:e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-quaterdecies, primo comma, alinea,sostituire le parole: sei anni e con la multafino con le seguenti: cinque anni e con lamulta da euro 3.000.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso:

sopprimere il secondo comma;

sostituire il terzo comma con il se-guente: ”La sentenza di condanna per ilreato di cui al comma precedente com-messo nell’esercizio di un’attività commer-ciale o professionale è pubblicata su trequotidiani con diffusione nazionale indi-cati dal giudice ed editi in tre diverselocalità. Si applica l’articolo 36, terzocomma.

1. 256. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

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Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-quaterdecies, primo comma, sostituirele parole: sei anni con le seguenti: cinqueanni e con la multa fino a euro 10.000.

1. 254. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-quaterdecies, primo comma, alinea,sostituire le parole: fino a euro 10.000 conle seguenti: da 2.500 a 25.000 euro.

1. 255. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-quaterdecies, primo comma, alinea,sostituire la parola: 10.000 con la seguente:20.000.

1. 252. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-quaterdecies, terzo comma, primo pe-riodo, sostituire le parole: tre quotidianicon le seguenti: due quotidiani.

1. 84. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART.518-sexiesdecies » primo comma, premet-tere le parole: Fuori dai casi di cui all’ar-ticolo 416.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, al medesimo comma:

dopo la parola: vantaggio aggiungerele seguenti: ed allo scopo di commetterepiù delitti;

sostituire le parole: otto anni con leseguenti: sette anni e con la multa fino a80.000 euro e comunque in misura noninferiore al 20 per cento del valore delbene.

1. 61. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexiesdecies, primo comma, dopo leparole: un ingiusto profitto o vantaggioaggiungere le seguenti: per sé o per altri.

1. 257. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-sexiesdecies, sostituire le parole: ottoanni con le seguenti: sei anni e con lamulta fino a 80.000 euro.

1. 258. Vitiello.

Al comma 1, lettera a) capoverso ART.518-septiesdecies, primo comma, alinea,sopprimere le parole: da un terzo allametà.

1. 82. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-septiesdecies, primo comma, sostituirela lettera b) con la seguente:

b) è commesso nell’esercizio di un’at-tività professionale, commerciale, bancariao finanziaria.

1. 260. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-septiesdecies, primo comma, sostituirele lettere c) e d) con le seguenti:

c) è commesso da un pubblico uffi-ciale o da un incaricato di pubblico ser-vizio, preposto alla conservazione o allatutela di beni culturali mobili o immobili,astenendosi dallo svolgere le proprie fun-zioni al fine di ottenere un indebito van-taggio per sé o per altri;

d) è commesso nell’ambito dell’asso-ciazione per delinquere di cui all’articolo416.

1. 259. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

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Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-duodevicies, sostituire il secondo e ilterzo comma con il seguente: La pena èdiminuita da un terzo a due terzi neiconfronti di chi abbia consentito l’indivi-duazione dei correi o abbia fatto assicu-rare le prove del reato o si sia efficace-mente adoperato per evitare che l’attivitàdelittuosa fosse portata a conseguenze ul-teriori o per chi abbia recuperato o fattorecuperare i beni culturali oggetto deldelitto.

1. 261. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART.518-duodevicies, terzo comma, sopprimerele parole: o recuperare i beni provenientidal delitto.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, aggiungere infine il seguente comma:La punibilità è esclusa quando l’autorerestituisce, reintegra o consente comunquedi recuperare il bene culturale provenientedal delitto.

1. 262. Vitiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART.707-bis, dopo le parole: con l’arresto finoa due anni aggiungere le seguenti; e conl’ammenda da 500 a 2.000 euro.

1. 263. Perantoni, Piera Aiello, Ascari,Dori.

(Approvato)

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Modifica all’articolo 169del codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, in materia di sanzioni peropere illecite eseguite su beni culturali). –1. All’articolo 169 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sonoaggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Qualora il sopraintendente ri-lasci l’autorizzazione per gli interventi dicui all’articolo 21, comma 4, secondo leprocedure di cui al comma 2-ter del pre-sente articolo, la disposizione del comma1 del presente articolo non si applica:

a) ai lavori, realizzati in assenza odifformità dall’autorizzazione prevista subeni immobili costituenti beni culturali,che non abbiano determinato creazione disuperfici utili o di volumi, ovvero aumentodi quelli legittimamente realizzati;

b) all’impiego di materiali in diffor-mità dall’autorizzazione rilasciata;

c) ai lavori eseguiti su beni immobilicostituenti beni culturali e configurabiliquali interventi di manutenzione ordinariaai sensi dell’articolo 3 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380.

2-ter. Il proprietario, possessore o de-tentore a qualsiasi titolo del bene culturaleinteressato dagli interventi di cui alcomma 2-bis presenta apposita domandaal sopraintendente ai fini del rilascio del-l’autorizzazione. Il sopraintendente si pro-nuncia sulla domanda entro centottantagiorni. Qualora sia rilasciata l’autorizza-zione, si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 36 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguitisu beni immobili; negli altri casi, è irro-gata una sanzione amministrativa pecu-niaria da 3.000 euro a 20.000 euro, te-nendo conto della gravità del fatto.

2-quater. La completa e originaria ri-messione in pristino dei beni culturali daparte del trasgressore, prima che inter-venga la condanna, estingue il reato di cuial comma 1 ».

1. 03. Schullian, Vitiello.

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Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Fondo per il ripristino dei centri storici).

1. I comuni istituiscono, nei propribilanci, un fondo per il ripristino delpatrimonio culturale dei propri centri sto-rici.

2. Il fondo è alimentato dai proventidelle multe di cui all’articolo 518-undecies,primo comma, del codice penale, quandoesse siano frutto di reati commessi controbeni culturali conservati nei centri storici.

3. Lo Stato trasferisce ai comuni dovesi sono verificati i reati di cui all’articolo518-undecies, primo comma, le risorse de-rivanti dalle relative multe.

4. Il funzionamento del fondo di cui alcomma 1 è disciplinato da regolamentocomunale ».

1. 0224. (Parte non assorbita). Barto-lozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cri-stina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Fondo per il ripristino deicentri storici). – 1. I comuni istituiscono,nei propri bilanci, un fondo per il ripri-stino del patrimonio culturale dei propricentri storici.

2. Il fondo è alimentato dai proventidelle multe di cui all’articolo 518-undecies,primo comma, del codice penale, quandoesse siano frutto di reati commessi controbeni culturali conservati nei centri storici.

3. Lo Stato trasferisce ai comuni dovesi sono verificati i reati di cui all’articolo518-undecies, primo comma, le risorse de-rivanti dalle relative multe.

4. Il funzionamento del fondo di cui alcomma 1 è disciplinato da regolamentocomunale.

1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Fondo per la conservazionee il restauro dei beni culturali). 1. Le multepreviste dagli articoli 518-novies, 518-de-cies, 518-quaterdecies e dalle altre dispo-sizioni di tutela dei beni culturali, e iproventi derivanti dall’alienazione dei beniconfiscati, confluiscono in un appositoFondo per la conservazione e il restaurodei beni culturali, istituito presso il Mini-stero per i beni e le attività culturali.

* 1. 02. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Fondo per la conservazionee il restauro dei beni culturali). 1.Le multe previste dagli articoli 518-novies,518-decies, 518-quaterdecies e dalle altredisposizioni di tutela dei beni culturali, ei proventi derivanti dall’alienazione deibeni confiscati, confluiscono in un appo-sito Fondo per la conservazione e il re-stauro dei beni culturali, istituito presso ilMinistero per i beni e le attività culturali.

* 1. 0264. Bartolozzi, Costa, Zanettin,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Sarro.

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

*18ALA0032460**18ALA0032460*

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