+ All Categories
Home > Documents > I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle...

I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle...

Date post: 31-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
60
N. 22 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019 Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO
Transcript
Page 1: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

N. 22

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

Page 2: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21

Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 3: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegnodi legge, recante « Deleghe al Governo peril miglioramento della pubblica amministra-zione », si compone di otto articoli (di cuisei recanti il conferimento di deleghe al Go-verno, uno recante disposizioni finanziarie euno recante la clausola di salvaguardia), ac-comunati dall’obiettivo di individuare solu-zioni concrete per garantire l’efficienza delleamministrazioni pubbliche, il miglioramentodell’organizzazione amministrativa e l’incre-mento della qualità dei servizi erogati dallestesse.

L’obiettivo sotteso agli articoli da 1 a 6 èil rilancio dell’azione amministrativa, inprimo luogo, mediante una riforma del rap-porto di lavoro alle dipendenze delle ammi-nistrazioni pubbliche.

Al riguardo, l’intervento normativo con-cerne i vari aspetti in cui tale rapporto si ar-ticola: accesso al pubblico impiego e allaqualifica dirigenziale, procedure di mobilità,procedimenti di valutazione delle compe-tenze e procedimenti disciplinari.

Una migliore organizzazione del lavoropubblico non può prescindere, inoltre, dallapiena garanzia dell’autonomia del dirigentepubblico attuando una maggiore trasparenzadelle procedure di conferimento, modifica orevoca degli incarichi dirigenziali.

L’articolo 7 contiene la clausola di inva-rianza finanziaria delle disposizioni intro-dotte dal presente disegno di legge, con laprecisazione che qualora uno o più decretilegislativi determinino nuovi o maggiorioneri che non trovino compensazione al pro-prio interno, i medesimi decreti legislativisiano emanati successivamente all’entrata invigore dei provvedimenti legislativi chestanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L’articolo 8, infine, riconosce le disposi-zioni della presente legge quali princìpi fon-damentali ai sensi dell’articolo 117 dellaCostituzione, stabilendo che le regioni a sta-tuto ordinario si attengano ad esse tenendoconto delle peculiarità dei rispettivi ordina-menti e che le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedano ad applicarle compatibilmentecon i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione.

Il provvedimento è stato modificato conl’inserimento di alcune delle modifiche pro-poste dall’Associazione nazionale dei co-muni italiani(ANCI), dall’Unione delle pro-vince d’Italia (UPI) e dalle regioni in sededi Conferenza unificata.

Il presente disegno di legge si componecomplessivamente di otto articoli, il cui con-tenuto è di seguito illustrato.

L’articolo 1 (« Deleghe per la riforma dellavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche ») contiene deleghe al Governo –da esercitare con uno o più decreti legisla-tivi da adottare entro diciotto mesi dalla datadi entrata in vigore della legge – per la ri-forma del lavoro alle dipendenze delle am-ministrazioni pubbliche.

La delega è funzionale al conseguimentodi una duplice finalità: da un lato una fina-lità interna, consistente nel conseguimentodell’obiettivo di una migliore organizzazionedel lavoro; dall’altro una finalità esterna, diperseguimento di un maggiore livello diqualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

La delega, inoltre, è diretta a coordinarele disposizioni vigenti in materia di pubblicoimpiego, apportando le modifiche necessarieper garantire la coerenza giuridica, logica esistematica della normativa, anche attraverso

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 4: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

l’elaborazione di testi unici. Lo scopo èquello di conseguire più alti livelli di pro-duttività nel lavoro pubblico. In tal senso, ilGoverno potrà intervenire direttamente suldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,recante « Norme generali sull’ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche », sul decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150, recante « Attuazionedella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materiadi ottimizzazione della produttività del la-voro pubblico e di efficienza e trasparenzadelle pubbliche amministrazioni », sul de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, re-cante « Testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali », e su ogni altra di-sposizione in materia, con esclusione delpersonale di cui all’articolo 3 del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma 2, i predetti decretilegislativi saranno adottati – secondo i prin-cìpi e criteri direttivi fissati, per ogni mate-ria, dagli articoli da 2 a 6, nonché in armo-nia con i princìpi sanciti dall’articolo 27della Convenzione delle Nazioni Unite suidiritti delle persone con disabilità, fatta aNew York il 13 dicembre 2006 e ratificata aisensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e conil quadro delle raccomandazioni del Consi-glio d’Europa in materia di disabilità, suproposta del Ministro delegato per la pub-blica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza unificata eprevia acquisizione del parere del Consigliodi Stato che è reso nel termine di quaranta-cinque giorni decorso il quale il Governopotrà comunque procedere. Lo schema diciascun decreto legislativo è successivamentetrasmesso alle Camere per l’espressione deipareri delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per i profili finanziari,che si pronunciano nel termine di sessantagiorni dalla data di trasmissione, decorso ilquale il decreto legislativo può essere co-munque adottato.

Il comma 3, infine, prevede la possibilitàper il Governo di adottare, entro dodici mesidalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi, con la medesima pro-cedura sopra descritta e nel rispetto dei prin-cìpi e criteri direttivi, uno o più decreti le-gislativi recanti disposizioni integrative ecorrettive.

Il comma 4 prevede l’applicabilità delledisposizioni della presente legge anche alpersonale dei comparti dell’istruzione, dellaricerca e della sanità, in quanto compatibilie ferma la specificità dei rispettivi ordina-menti.

L’articolo 2 (« Delega in materia di ac-cesso al pubblico impiego ») individua, alcomma 1, le finalità che il Governo dovràperseguire nell’esercizio della delega disci-plinata, nei suoi caratteri generali, dal citatoarticolo 1. A tal riguardo, viene specificatoche il Governo dovrà ridefinire, anche me-diante la riduzione dei tempi e dei costidelle procedure concorsuali, le modalità diaccesso al pubblico impiego, compresoquello alla dirigenza di prima e seconda fa-scia.

Conseguentemente, al comma 2, vengonodettati i princìpi e i criteri direttivi sottoelencati:

a) prevedere, nel rispetto della norma-tiva vigente, prove differenziate (teoriche epratiche) in relazione alle professionalità dareclutare e orientate a selezionare i candidatimigliori sulla base delle competenze posse-dute ovvero delle abilità residue nel caso deisoggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dellalegge 12 marzo 1999, n. 68;

b) riconoscere incentivi in favore delleregioni, delle province, delle città metropo-litane, dei comuni, delle comunità montane,e loro consorzi e associazioni, nonché deglienti dagli stessi controllati, che decidano diprocedere al reclutamento dei dirigenti edelle figure professionali omogenee, tramiteconcorsi unici organizzati dal Dipartimentodella funzione pubblica della Presidenza del

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 5: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Consiglio dei ministri, secondo le modalitàpreviste dall’articolo 4, comma 3-quinquies,del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (accolta la modifica propostada ANCI e UPI in sede di Conferenza uni-ficata);

c) prevedere, in relazione alle proce-dure di reclutamento svolte secondo le mo-dalità di cui alla lettera b), la possibilità diespletare, all’esito della ricognizione dei fab-bisogni, oltreché su base regionale come giàprevisto dall’articolo 4, comma 3-quinquies,del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, anche concorsi su base territo-riale per il reclutamento di personale desti-nato agli uffici aventi sede in una o più pro-vince, ancorché appartenenti a regioni diffe-renti, ovvero in due o più comuni, ancorchéappartenenti a province differenti, ferme re-stando le norme generali di partecipazione aiconcorsi pubblici (accolta la modifica propo-sta da UPI in sede di Conferenza unificata);

d) prevedere lo svolgimento, nella fasedel reclutamento e in occasione delle pro-gressioni di carriera, di verifiche psico-atti-tudinali nonché di quelle finalizzate all’ac-certamento anche del possesso di adeguatecapacità relazionali, ivi compresa l’attitudineal lavoro di gruppo;

e) prevedere l’uso degli strumenti infor-matici anche ai fini dello svolgimento delleprocedure selettive;

f) prevedere, per le procedure concor-suali svolte secondo le modalità previstedall’articolo 4, comma 3-quinquies, del de-creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 otto-bre 2013, n. 125, e dall’articolo 35, comma5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, che:

1) il loro espletamento avvenga senzail previo svolgimento delle procedure di cuiall’articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165;

2) il Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio deiministri provveda all’adempimento di tuttigli obblighi amministrativi previsti dall’arti-colo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165;

3) i componenti delle commissioniesaminatrici siano individuati esclusivamentetra i soggetti iscritti nell’Albo nazionale deicomponenti delle commissioni esaminatricidi concorso, da istituire presso il Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri, che lo ge-stisce e lo aggiorna, articolato anche su baseregionale e per aree tematiche omogenee enel quale possono essere iscritti i soggetti,anche collocati in quiescenza da non più diquattro anni, in possesso di requisiti di com-patibilità e moralità, nonché di comprovatacompetenza ed elevata professionalità (ac-colta la modifica proposta da ANCI e re-gioni in sede di Conferenza unificata);

g) rafforzare lo spirito di servizio deidipendenti pubblici nello svolgimento dellerelative funzioni.

L’articolo 3 (« Delega per favorire il me-rito e la premialità ») ha la specifica finalitàdi prevedere strumenti per assicurare il mi-glioramento dei sistemi di misurazione e va-lutazione della performance organizzativadelle amministrazioni pubbliche e della qua-lità dei servizi erogati ai cittadini. Inoltre, ladelega legislativa ha la volontà di incenti-vare il riconoscimento e la valorizzazionedel merito dei dipendenti pubblici rispetto alcontributo prestato, anche in funzione delconferimento, rinnovo o revoca degli incari-chi dirigenziali, nonché dell’individuazionedi specifici sviluppi di carriera del personaledirigenziale e non.

Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 6: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Nell’esercizio della delega in parola, do-vranno essere applicati i seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) riformulazione dell’attuale disciplinain materia di misurazione e valutazione dellaperformance delle amministrazioni pubbli-che, assicurando la riduzione degli oneriamministrativi, l’oggettività e la trasparenzadei procedimenti di valutazione, nonché ilcoinvolgimento dell’utenza, laddove esi-stente, e di soggetti esterni alle amministra-zioni pubbliche. Inoltre, il legislatore dele-gato dovrà tenere conto anche di sistemi divalutazione differenziati ai fini delle pro-gressioni di carriera e del riconoscimentodella retribuzione accessoria;

b) nel rispetto del principio dell’ade-guato accesso dall’esterno (articolo 35 deldecreto legislativo n. 165 del 2001), previ-sione dello svolgimento di concorsi per titolied esami riservati al personale dipendentecon le valutazioni migliori nell’ultimo trien-nio.

Non è stata recepita la proposta avanzatadalle regioni in sede di Conferenza unificatadi inserire un’ulteriore lettera contenente laconferma delle previsioni di cui agli articoli16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, né la richiesta dell’ANCI disimile contenuto, poiché trattasi di previsioniche potranno essere successivamente inseritenei decreti legislativi attuativi.

Relativamente al principio e criterio diret-tivo di cui alla predetta lettera a), vengonospecificate le modalità con le quali dovrà es-sere riformulata l’attuale disciplina in temadi misurazione e valutazione della perfor-mance delle amministrazioni pubbliche, pre-vedendo:

l’istituzione di un Sistema nazionale divalutazione della performance coordinato dalDipartimento della funzione pubblica, fina-lizzato anche all’individuazione e condivi-sione delle buone pratiche in materia di ge-stione del ciclo della performance;

il coinvolgimento di soggetti che, in qua-lità di utenti, sono in rapporto diretto conl’amministrazione;

l’utilizzazione di soggetti, anche estraneialla pubblica amministrazione, con funzionidi supporto, in possesso di un’effettiva com-petenza in materia di organizzazione ammi-nistrativa e di gestione delle risorse umane,in relazione ai diversi aspetti di elaborazionee valutazione nel conseguimento degli obiet-tivi dell’amministrazione e del personale edi quelli connessi alla valutazione dell’effi-cienza dell’azione amministrativa e dellecompetenze del personale anche non diri-genziale;

l’obbligo, per ciascuna amministrazione,di fornire e comunque di rendere piena-mente conoscibili tutte le informazioni oc-correnti per procedere allo svolgimento delleattività di valutazione da parte dei soggettiestranei alla pubblica amministrazione;

la confrontabilità della performance orga-nizzativa delle amministrazioni attraversol’elaborazione di indicatori comuni, monito-rati da sistemi omogenei di controllo di ge-stione, anche allo scopo di individuare lemigliori pratiche e favorire la loro diffu-sione;

l’inibizione dell’esercizio delle facoltà as-sunzionali, il divieto di conferimento di in-carichi, il divieto di procedere all’erogazionedelle componenti del trattamento accessoriolegate alla valutazione della performance in-dividuale, nelle ipotesi di mancata ovveronon adeguata gestione del ciclo della stessada parte delle amministrazioni pubbliche;

il divieto di erogare, in tutto o in parte, laretribuzione di risultato nelle ipotesi in cui ilpersonale dirigenziale non applichi le dispo-sizioni in materia di misurazione e valuta-zione della performance, anche in relazioneall’obbligo di procedere ad un’adeguata dif-ferenziazione delle valutazioni;

il coordinamento con la disciplina suicontrolli di cui al decreto legislativo 30 lu-glio 1999, n. 286, assicurando la semplifica-

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 7: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

zione e la riduzione degli oneri amministra-tivi, nonché eliminando sovrapposizioni conla nuova disciplina in materia di valutazione;

la revisione della disciplina degli organi-smi indipendenti di valutazione, anche attra-verso un diverso assetto delle attuali strut-ture tecniche permanenti.

Si precisa che:

1) non si è ritenuto di accogliere laproposta dell’ANCI e dell’UPI di eliminarela previsione relativa « all’inibizione dell’e-sercizio della facoltà assunzionale », dalmomento che si tratta di una sanzione desti-nata ad essere applicata, in ossequio ai prin-cìpi di proporzionalità e adeguatezza espres-samente richiamati, nelle ipotesi di maggiorigravità (assenza totale o gravi mancanzenella gestione del ciclo della performance);

2) non è stata accolta la proposta del-l’UPI di prevedere che i piccoli comuni pos-sano avvalersi degli OIV (gli Organismi in-dipendenti di valutazione della performance)costituiti presso le province e le città metro-politane atteso che l’articolo 14 del decretolegislativo n. 150 del 2009, al comma 1, giàprevede la possibilità di istituire OIV informa associata. Inoltre, il comma 2-ter delmedesimo articolo stabilisce che sia il Di-partimento della funzione pubblica a indivi-duare i casi in cui sono istituiti Organismiin forma associata tra più pubbliche ammi-nistrazioni, sede nella quale si provvederà,pertanto, a risolvere la problematica.

L’articolo 4 (« Delega per il riordinodella disciplina della dirigenza ») contieneuna delega al Governo in materia di diri-genza pubblica.

La delega è finalizzata a migliorare laqualità della prestazione lavorativa del per-sonale dirigenziale, ad incrementarne la pro-duttività e migliorare l’immagine e l’effi-cienza della pubblica amministrazione.

Si segnala, in via preliminare, che non siè ritenuto di poter accogliere la propostadell’ANCI relativa all’istituzione di un ruolodei dirigenti degli enti locali in quanto la

modifica determinerebbe una sostanziale sta-talizzazione del solo personale dirigenzialedegli enti locali, con esclusione del perso-nale regionale e conseguente disallineamentoe disomogeneità della disciplina.

Relativamente ai requisiti per l’accessoalla dirigenza (comma 2, lettera a)), vieneprevisto di rivederne i requisiti, assicurandola differenziazione in ragione della specifi-cità e natura dell’incarico da conferire e l’a-deguata valorizzazione della competenza,della capacità professionale anche di tipo or-ganizzativo e, in caso di dipendenti pubblici,delle valutazioni conseguite.

Relativamente alle modalità di accessoalla dirigenza (comma 2, lettera b)), ven-gono individuati i seguenti princìpi e criteridirettivi:

- per l’accesso alla qualifica di dirigentedella seconda fascia dei ruoli istituiti pressociascuna amministrazione statale (precisa-zione inserita in accoglimento di una speci-fica richiesta dell’ANCI in sede di Confe-renza unificata), svolgimento di concorsipubblici esclusivamente da parte dellaScuola nazionale dell’amministrazione, pre-vedendo l’equivalenza dei requisiti per lapartecipazione in capo ai dipendenti pubblicie ai soggetti estranei alla pubblica ammini-strazione, nonché svolgimento di concorsiper titoli ed esami riservati al personale di-pendente che abbia conseguito le valutazionimigliori nell’ultimo triennio, nel rispetto delprincipio dell’adeguato accesso dall’esterno;

- per l’accesso alla qualifica di dirigentedella prima fascia dei ruoli istituiti pressociascuna amministrazione, svolgimento, daparte della Scuola nazionale dell’ammini-strazione, per una quota dei posti non supe-riore al 50 per cento di quelli che si ren-dono disponibili nell’arco di un triennio aseguito di cessazione dal servizio e differen-ziata in base alle dimensioni di ciascunaamministrazione, di concorsi per titoli edesami riservati ai dirigenti di seconda fascia,anche non appartenenti ai ruoli delle ammi-

Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 8: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

nistrazioni interessate, e finalizzati all’accer-tamento in concreto del possesso delle com-petenze e delle capacità professionali, anchedi tipo organizzativo, richieste in considera-zione della complessità del posto di fun-zione da ricoprire;

- per i dirigenti scolastici, la semplifica-zione delle vigenti disposizioni in materia direclutamento mediante la trasformazione inconcorso del corso-concorso selettivo di for-mazione, attualmente previsto all’articolo 29del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, salvaguardando, comunque, la qualitàdella formazione iniziale; tale previsione èmotivata dal fatto che l’articolo 10 del de-creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11febbraio 2019, n. 12, già prevede tale sem-plificazione, con riferimento al concorso perdirigente scolastico bandito nell’anno 2017.

Relativamente al conferimento, alla con-ferma e alla revoca degli incarichi dirigen-ziali (comma 2, lettera c)), vengono indivi-duati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) ridefinire i criteri, nel rispetto deiprincìpi di trasparenza, di rotazione, di pa-rità di genere e di valorizzazione del merito,favorendo lo scambio di esperienze e la cre-scita professionale del dirigente;

2) individuare i requisiti indispensabiliper il conferimento degli incarichi di livellodirigenziale generale ai dirigenti di secondafascia (valorizzando la capacità professionalee i risultati conseguiti nell’ambito degli in-carichi già espletati);

3) prevedere la possibilità di rinnovare,per una sola volta, l’incarico a condizioneche sussistano determinati presupposti (altaspecializzazione dei compiti dell’ufficio daricoprire, l’elevata competenza professionaledell’interessato, il livello significativo dei ri-sultati conseguiti dall’interessato nell’esple-tamento dell’incarico);

4) prevedere l’aumento delle quote per-centuali di dotazione organica, nel limitemassimo del 30 per cento, con possibilità di

modulare il suddetto limite in relazione alnumero dei posti dirigenziali previsti neiruoli delle singole amministrazioni, entrocui, in base alle vigenti disposizioni, è pos-sibile il conferimento degli incarichi ai diri-genti appartenenti ai ruoli di altre ammini-strazioni pubbliche e semplificare le relativeprocedure, eventualmente anche eliminandol’obbligo del rilascio del nulla osta da partedell’amministrazione di appartenenza;

5) ferme le previsioni di cui all’articolo110 del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 267, precisare che ladurata degli incarichi ivi disciplinati nonpuò in ogni caso superare la durata del man-dato elettivo del sindaco o del presidentedella provincia in carica (modifica inseritain accoglimento della proposta formulatadall’ANCI in sede di Conferenza unificata);

6) modificare la disciplina in materia diconferimento degli incarichi ai soggettiestranei alla pubblica amministrazione, assi-curandone l’omogeneità nei vari settori an-che relativamente alle quote percentuali didotazione organica, nel rispetto del principiodell’adeguata valorizzazione delle professio-nalità interne e della conferibilità degli inca-richi soltanto laddove non sia possibile rin-venire le occorrenti competenze all’internodell’amministrazione;

7) implementare la banca dati della di-rigenza statale, in modo da consentire, tral’altro, la consultazione e l’aggiornamentodel curriculum vitae del dirigente, l’indivi-duazione dell’incarico attualmente ricoperto,nonché la pubblicazione degli avvisi relativial conferimento degli incarichi dirigenziali.

Relativamente alla disciplina del rapportodi lavoro e del trattamento retributivo dei di-rigenti (comma 2, lettera d)), il disegno dilegge prevede i seguenti criteri e princìpi di-rettivi:

1) conferma del principio di separa-zione tra vertice politico e amministrativo,circoscrivendo, al fine di evitare possibili in-certezze applicative, i rispettivi ambiti deci-

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 9: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

sionali per quanto concerne l’attività ammi-nistrativa e la gestione delle risorse;

2) conferma delle previsioni di cui aldecreto legislativo n. 165 del 2001 relativa-mente alle qualifiche e alle attribuzioni degliuffici dirigenziali, nonché dell’istituzione diruoli dirigenziali presso ciascuna ammini-strazione;

3) conferma dell’obbligo dei dirigentidi adeguare la propria prestazione lavorativanella sede di lavoro alle esigenze dell’orga-nizzazione e dell’incarico dirigenzialesvolto, nonché a quelle connesse con la cor-retta gestione e il necessario coordinamentodelle risorse umane, anche mediante la pre-senza quotidiana nella sede di lavoro;

4) determinazione della retribuzione delpersonale con qualifica dirigenziale nel ri-spetto del principio dell’onnicomprensivitàdel trattamento economico riconosciuto edifferenziando i trattamenti accessori mas-simi secondo princìpi di contenimento dellaspesa, di uniformità, di perequazione e diproporzionalità rispetto al livello di respon-sabilità attribuito con l’incarico e dei risul-tati conseguiti nell’attività amministrativa edi gestione.

Relativamente alla responsabilità discipli-nare e dirigenziale (comma 2, lettera e)), ildisegno di legge prevede:

l’elaborazione di un codice di condotta,anche mediante la ricognizione e il coordi-namento di tutte le disposizioni in materia,recante la chiara e dettagliata indicazionedelle ipotesi di responsabilità disciplinare,dell’entità e della natura della sanzione irro-gabile;

l’aggiornamento della disciplina dellemodalità di accertamento della responsabilitàdirigenziale, provvedendo alla specifica indi-viduazione delle ipotesi di responsabilità di-rigenziale, anche derivante dall’attività digestione e coordinamento delle risorseumane, e delle relative conseguenze, nonchéal coordinamento della stessa con le ipotesidi responsabilità disciplinare;

nei casi di omessa verifica dell’effettivapresenza in servizio del personale assegnato,di scarsa produttività o di inefficiente orga-nizzazione delle risorse a disposizione, laqualificazione di dette condotte come rile-vanti sia ai fini dell’accertamento della re-sponsabilità disciplinare, sia ai fini di quelladirigenziale.

L’articolo 5 (« Delega in materia di mo-bilità del personale pubblico ed incarichi adessi conferibili ») contiene una delega al Go-verno finalizzata a razionalizzare la disci-plina della mobilità dei dipendenti pubblici,nonché la tipologia degli incarichi ad essiconferibili.

Nell’esercizio della delega, il Governo do-vrà attenersi, preliminarmente, a criteri eprincìpi di semplificazione e omogeneizza-zione delle procedure di mobilità volontariaanche attraverso l’eventuale eliminazione delnulla osta da parte dell’amministrazione diappartenenza. Tale previsione, nonostante laproposta di espunzione formulata dalle re-gioni, è stata mantenuta poiché rappresentaun importante strumento di semplificazionee velocizzazione della procedura di mobilitàed assicura, al contempo, la pubblicità e latrasparenza della suddetta procedura (anchemediante la previsione dell’obbligo di pub-blicazione nel sito istituzionale dell’ammini-strazione e di quello del Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Con-siglio dei ministri).

Inoltre, nell’ambito delle procedure dimobilità, viene previsto come principio didelega che, a parità di merito, debba attri-buirsi un titolo di preferenza a favore deisoggetti beneficiari delle agevolazioni previ-ste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o daaltre disposizioni a tutela dei lavoratori condisabilità, al caregiver familiare di cui all’ar-ticolo 1, comma 255, della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, nonché ai dipendenti configli di età inferiore ai tre anni. Per il per-sonale in disponibilità, viene prevista comeprincipio di delega la definitiva risoluzione

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 10: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

del rapporto di lavoro in caso di mancataaccettazione di due proposte di ricolloca-zione formulate nell’ambito del termine diventiquattro mesi previsti dall’articolo 33,comma 8, del decreto legislativo n.165 del2001.

Inoltre, stante l’attuale formulazione delcomma 6 dell’articolo 34 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, « nell’ambitodella programmazione triennale del perso-nale di cui all’articolo 39 della legge 27 di-cembre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni, l’avvio di procedure concorsuali e lenuove assunzioni a tempo indeterminato odeterminato per un periodo superiore a do-dici mesi, sono subordinate alla verificataimpossibilità di ricollocare il personale indisponibilità iscritto nell’apposito elenco »,viene precisato che il divieto ivi previstonon si applica al conferimento di incarichidi cui all’articolo 19, comma 6, del mede-simo decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione prevede, come principiodi delega, anche l’aggiornamento e il coor-dinamento della disciplina in materia di in-carichi conferibili ai dipendenti pubblici,con esclusione di quelli in regime di dirittopubblico ai sensi dell’articolo 3 del citatodecreto legislativo n. 165 del 2001, ridu-cendo la tipologia di incarichi non soggettiad autorizzazione da parte dell’amministra-zione di appartenenza e prevedendo limiti alnumero degli incarichi autorizzabili in cia-scun quinquennio differenziati sulla basedella loro natura, della loro durata e dell’en-tità dell’eventuale compenso riconosciuto.

Infine, in accoglimento di una propostaemendativa formulata dalle regioni e dal-l’ANCI in sede di Conferenza unificata,viene prevista l’estensione a tutto il perso-nale, anche di livello non dirigenziale, delladisciplina recata dall’articolo 23-bis del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conpossibilità di rinnovare, per una sola volta, ilperiodo di aspettativa prevista dal comma 4del medesimo articolo 23-bis in caso di at-

tività prestata presso un soggetto diverso dauna pubblica amministrazione.

L’articolo 6 (« Delega in materia di con-trattazione collettiva del pubblico impiego »)contiene una delega al Governo per la ri-forma del rapporto di lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche.

La delega è finalizzata a ridefinire gli am-biti di applicazione della legge, della con-trattazione collettiva e di quella individuale,nel rapporto di lavoro del personale.

In particolare, nell’attuazione della delega,esercitata anche allo scopo di valorizzare ilprincipio in base al quale i dipendenti pub-blici sono al servizio esclusivo della Na-zione, il Governo interverrà specificando,nell’ambito delle materie disciplinabili dallacontrattazione collettiva ai sensi del citatodecreto legislativo n. 165 del 2001, le ipotesidi derogabilità delle disposizioni di legge daparte della contrattazione collettiva fermal’inderogabilità delle disposizioni di leggeda parte della contrattazione individuale. Sa-ranno, altresì, stabiliti criteri e limiti per ladeterminazione dei vincoli finanziari allacontrattazione collettiva, ridefinendo gli am-biti di intervento della contrattazione collet-tiva integrativa, nel rispetto degli obiettivi difinanza pubblica.

Inoltre, sarà razionalizzata la disciplinadei procedimenti disciplinari anche attra-verso l’individuazione di procedimenti sem-plificati per gli illeciti di minore gravità esarà effettuata un’opera di coordinamentodelle disposizioni vigenti in materia di pub-blico impiego anche attraverso l’elabora-zione di testi unici.

All’uopo, si precisa che non è stata rece-pita la richiesta avanzata dall’ANCI in sededi Conferenza unificata di inserire una let-tera f), recante la previsione dell’obbligo diprovvedere al finanziamento degli oneri de-rivanti dalla contrattazione collettiva delcomparto Funzioni locali mediante il trasfe-rimento di risorse da parte dello Stato. Trat-tasi, infatti, di proposta che contrasta con la

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 11: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

previsione di cui all’articolo 48, comma 2,del decreto legislativo n. 165 del 2001 e conil principio dell’autonomia amministrativadegli enti regionali e locali.

L’articolo 7 (« Disposizioni finanziarie »)detta disposizioni in materia finanziaria pre-vedendo che gli interventi di cui al presentedisegno di legge avvengano ad invarianza dioneri a carico della finanza pubblica(comma 1). Nel caso in cui gli interventi le-gislativi determinino nuovi o maggiori oneriprivi di compensazione al proprio interno, èstabilito che i medesimi decreti legislativisiano emanati successivamente all’entrata invigore dei provvedimenti che stanziano le ri-sorse finanziarie occorrenti (comma 2).

L’articolo 8 (« Clausola di salvaguardia »)prevede che le disposizioni della legge costitui-scono princìpi fondamentali ai sensi dell’arti-colo 117 della Costituzione e le regioni a sta-tuto ordinario si attengono ad esse tenendo contodelle peculiarità dei rispettivi ordinamenti (ilcomma 1 è stato inserito in accoglimento dellarichiesta formulata dalle regioni e dall’ANCI edall’UPI in sede di Conferenza unificata).

Le regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono ad applicare le disposizioni della leggecompatibilmente con i rispettivi statuti e lerelative norme di attuazione.

Si allega alla presente relazione il pareredella Conferenza unificata sullo schema deldisegno di legge.

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 12: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 13: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 14: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 15: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 16: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 17: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 18: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 19: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 20: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 21: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

RELAZIONE TECNICA

Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 22: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 23: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 24: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 25: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Atti parlamentari – 25 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 26: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 26 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 27: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 27 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 28: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 28 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 29: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 29 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 30: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 30 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 31: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 31 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 32: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 32 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 33: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 33 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 34: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 34 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 35: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 35 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 36: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 36 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 37: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 37 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 38: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 38 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 39: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 39 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 40: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 40 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 41: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 41 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 42: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Atti parlamentari – 42 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 43: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deleghe per la riforma del lavoro alle di-pendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di conseguire una migliore or-ganizzazione del lavoro e realizzare adeguatilivelli di produttività del lavoro pubblico permigliorare la qualità dei servizi offerti a cit-tadini e imprese, nonché al fine di coordi-nare le disposizioni vigenti in materia dipubblico impiego, apportando le modifichenecessarie per garantire la coerenza giuri-dica, logica e sistematica della normativa,anche attraverso l’elaborazione di testi unici,il Governo è delegato ad adottare, entro di-ciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legi-slativi ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6volti a riformare, mediante modifiche al de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,al testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e a ogni altra dispo-sizione in materia, la disciplina sul lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001, conesclusione del personale di cui all’articolo 3del medesimo decreto legislativo n. 165 del2001.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati nell’osservanza dei princìpi ecriteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6,nonché in armonia con i princìpi sanciti dal-l’articolo 27 della Convenzione delle Na-zioni Unite sui diritti delle persone con di-sabilità, fatta a New York il 13 dicembre2006 e ratificata ai sensi della legge 3

Atti parlamentari – 43 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 44: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

marzo 2009, n. 18, e con il quadro delle rac-comandazioni del Consiglio d’Europa in ma-teria di disabilità, su proposta del Ministrodelegato per la pubblica amministrazione, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa, ai sensi dell’ar-ticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, in sede di Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del medesimo decretolegislativo, e previa acquisizione del pareredel Consiglio di Stato, che è reso nel ter-mine di quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione di ciascuno schema di decretolegislativo, decorso il quale il Governo puòcomunque procedere. Lo schema di ciascundecreto legislativo è successivamente tra-smesso alle Camere per l’espressione dei pa-reri delle Commissioni parlamentari compe-tenti per materia e per i profili finanziari,che si pronunciano nel termine di sessantagiorni dalla data di trasmissione, decorso ilquale il decreto legislativo può essere co-munque adottato. Se il termine previsto peril parere cade nei trenta giorni che prece-dono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenzamedesima è prorogata di novanta giorni. IlGoverno, qualora non intenda conformarsi aipareri parlamentari, trasmette nuovamente itesti alle Camere con le sue osservazioni econ eventuali modificazioni, corredate deinecessari elementi integrativi di informa-zione e motivazione. Le Commissioni com-petenti per materia possono esprimersi sulleosservazioni del Governo entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmis-sione. Decorso tale termine, i decreti pos-sono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi edella procedura stabiliti dal presente arti-colo, uno o più decreti legislativi recanti di-sposizioni integrative e correttive.

Atti parlamentari – 44 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 45: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

4. Le disposizioni della presente legge siapplicano, in quanto compatibili e ferma re-stando la specificità dei rispettivi ordina-menti, anche al personale dei comparti del-l’istruzione, della ricerca e della sanità.

Art. 2.

(Delega in materia di accessoal pubblico impiego)

1. L’esercizio della delega nella materia dicui al presente articolo è finalizzato a ride-finire, anche mediante la riduzione dei tempie dei costi delle procedure concorsuali, lemodalità di accesso al pubblico impiego,compreso quello alla dirigenza.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto della disci-plina di cui agli articoli 35 e 35-bis del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,prove differenziate, di tipo teorico e pratico,in relazione alle professionalità da reclutaree orientate a selezionare i candidati migliorisulla base delle competenze possedute ov-vero delle abilità residue nel caso dei sog-getti di cui all’articolo 1, comma 1, dellalegge 12 marzo 1999, n. 68;

b) fermo restando quanto previsto dallalettera f), riconoscere incentivi in favoredelle regioni, delle province, delle città me-tropolitane, dei comuni, delle comunitàmontane, e loro consorzi e associazioni,nonché degli enti dagli stessi controllati, chedecidano di procedere al reclutamento deidirigenti e delle figure professionali omoge-nee secondo le modalità previste dall’arti-colo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, e dall’articolo 35, comma 5,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

Atti parlamentari – 45 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 46: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

c) prevedere, in relazione alle proce-dure di reclutamento svolte secondo le mo-dalità di cui alla lettera b), la possibilità diespletare, all’esito della ricognizione dei fab-bisogni, anche concorsi su base territorialeper il reclutamento di personale destinatoagli uffici aventi sede in una o più province,ancorché appartenenti a regioni differenti,ovvero in due o più comuni, ancorché ap-partenenti a province differenti, ferme re-stando le norme generali di partecipazione aiconcorsi pubblici;

d) prevedere lo svolgimento, nella fasedel reclutamento e in occasione delle pro-gressioni di carriera, di verifiche psico-atti-tudinali nonché di quelle finalizzate all’ac-certamento anche del possesso di adeguatecapacità relazionali, ivi compresa l’attitudineal lavoro di gruppo;

e) diffondere l’uso degli strumenti in-formatici anche ai fini dello svolgimentodelle procedure selettive;

f) prevedere, in relazione alle procedureconcorsuali svolte secondo le modalità pre-viste dall’articolo 4, comma 3-quinquies, deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-tobre 2013, n. 125, e dall’articolo 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che:

1) il loro espletamento avvenga senzail previo svolgimento delle procedure di cuiall’articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165;

2) il Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio deiministri provveda all’adempimento di tuttigli obblighi amministrativi previsti dall’arti-colo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165;

3) i componenti delle commissioniesaminatrici siano individuati esclusivamentetra i soggetti iscritti nell’Albo nazionale deicomponenti delle commissioni esaminatrici

Atti parlamentari – 46 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 47: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

di concorso, da istituire presso il Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri, che lo ge-stisce e lo aggiorna, articolato anche su baseregionale e per aree tematiche omogenee,nel quale possono essere iscritti i soggetti,anche collocati in quiescenza da non più diquattro anni, in possesso di requisiti di com-patibilità e moralità, nonché di comprovatacompetenza ed elevata professionalità;

g) rafforzare lo spirito di servizio deidipendenti pubblici nello svolgimento dellerelative funzioni, anche estendendo l’obbligodel giuramento.

Art. 3.

(Delega per favorire il meritoe la premialità)

1. L’esercizio della delega nella materia dicui al presente articolo è finalizzato a pre-vedere strumenti per assicurare il migliora-mento dei sistemi di misurazione e valuta-zione della performance organizzativa delleamministrazioni pubbliche e della qualità deiservizi erogati ai cittadini, il riconoscimentoe la valorizzazione del merito dei dipendentipubblici rispetto al contributo prestato, an-che in funzione del conferimento, del rin-novo o della revoca degli incarichi dirigen-ziali, nonché dell’individuazione di specificisviluppi di carriera del personale dirigen-ziale e non dirigenziale.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) ridefinire la vigente disciplina in ma-teria di misurazione e valutazione della per-formance delle amministrazioni pubbliche,anche con riflessi differenziati ai fini delleprogressioni di carriera e del riconoscimentodella retribuzione accessoria, assicurando lariduzione degli oneri amministrativi, l’ogget-tività e la trasparenza dei procedimenti di

Atti parlamentari – 47 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 48: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

valutazione, il coinvolgimento dell’utenza,laddove esistente, e di soggetti esterni alleamministrazioni pubbliche. In particolareprevedere:

1) l’istituzione di un Sistema nazio-nale di valutazione della performance coor-dinato dal Dipartimento della funzione pub-blica della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, finalizzato anche all’individuazione ealla condivisione delle buone pratiche inmateria di gestione del ciclo della perfor-mance;

2) il coinvolgimento di soggetti che,in qualità di utenti, sono in rapporto direttocon l’amministrazione;

3) l’utilizzazione di soggetti, ancheestranei alla pubblica amministrazione, inpossesso di una comprovata competenza inmateria di organizzazione amministrativa edi gestione delle risorse umane, con funzionidi supporto:

3.1) nel processo di elaborazionedegli obiettivi dell’amministrazione e diquelli assegnati al personale dirigenziale an-che in relazione alla verifica della loro ef-fettiva qualità, coerenza e significatività;

3.2) nella fase di accertamento delconseguimento degli obiettivi di perfor-mance organizzativa e individuale del perso-nale dirigenziale;

3.3) nella valutazione delle compe-tenze del personale, dirigenziale e non diri-genziale;

3.4) nella valutazione dell’effi-cienza, dell’efficacia e dell’economicità del-l’azione e dell’organizzazione amministra-tiva;

4) l’obbligo, per ciascuna ammini-strazione, di fornire e comunque di renderepienamente conoscibili tutte le informazionioccorrenti per procedere allo svolgimentodelle attività di cui al numero 3);

Atti parlamentari – 48 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 49: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

5) di rendere effettiva la confrontabi-lità della performance organizzativa delleamministrazioni attraverso la definizione diindicatori comuni, monitorati da sistemiomogenei di controllo di gestione, ancheallo scopo di individuare le migliori pratichee favorire la loro diffusione;

6) in conformità ai princìpi di pro-porzionalità e adeguatezza, nelle ipotesi dimancata ovvero non adeguata gestione delciclo della performance da parte delle am-ministrazioni pubbliche, l’inibizione dell’e-sercizio delle facoltà assunzionali, il divietodi conferimento di incarichi ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e il divieto di procedereall’erogazione delle componenti del tratta-mento accessorio legate alla valutazionedella performance individuale;

7) il divieto di erogare, in tutto o inparte, la retribuzione di risultato, in confor-mità ai princìpi di proporzionalità e adegua-tezza, nelle ipotesi di mancata applicazioneda parte del personale dirigenziale delle di-sposizioni in materia di misurazione e valu-tazione della performance, ivi compresequelle relative all’obbligo di procedere adun’adeguata differenziazione delle valuta-zioni;

8) il coordinamento con la disciplinasui controlli di cui al decreto legislativo 30luglio 1999, n. 286, assicurando la semplifi-cazione e la riduzione degli oneri ammini-strativi, nonché eliminando sovrapposizionicon la nuova disciplina in materia di valuta-zione;

9) la revisione, alla luce dei princìpidi cui al presente articolo, della disciplinadegli organismi indipendenti di valutazione,anche prevedendo l’adeguamento dell’orga-nizzazione delle attuali strutture tecnichepermanenti;

b) prevedere, nel rispetto del principiodell’adeguato accesso dall’esterno, lo svolgi-

Atti parlamentari – 49 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 50: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

mento di concorsi per titoli ed esami riser-vati al personale dipendente con le valuta-zioni migliori nell’ultimo triennio.

Art. 4.

(Delega per il riordinodella disciplina della dirigenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 2, l’esercizio della delega nella mate-ria di cui al presente articolo è finalizzatoad incentivare la qualità della prestazione la-vorativa dei dirigenti, anche al fine di incre-mentarne la produttività e di migliorarel’immagine e l’efficienza della pubblica am-ministrazione.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) relativamente ai requisiti per l’ac-cesso alla dirigenza, rivedere i requisiti ne-cessari per l’accesso alla qualifica di diri-gente, assicurando la differenziazione in ra-gione della specificità e natura dell’incaricoda conferire e l’adeguata valorizzazionedella competenza, della capacità professio-nale anche di tipo organizzativo e, in caso didipendenti pubblici, delle valutazioni conse-guite;

b) relativamente alle modalità di ac-cesso alla dirigenza, prevedere:

1) per l’accesso alla qualifica di diri-gente dei ruoli istituiti presso ciascuna am-ministrazione statale ai sensi dell’articolo 23del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, lo svolgimento di concorsi pubbliciesclusivamente da parte della Scuola nazio-nale dell’amministrazione, assicurando l’e-quivalenza dei requisiti di esperienza, di ca-pacità professionale e di competenza neces-sari per la partecipazione agli stessi sia incapo ai dipendenti pubblici sia in capo aisoggetti estranei alla pubblica amministra-zione;

Atti parlamentari – 50 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 51: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

2) nel rispetto del principio dell’ade-guato accesso dall’esterno, lo svolgimento,da parte della Scuola nazionale dell’ammini-strazione, di concorsi per titoli ed esami ri-servati al personale dipendente che abbiaconseguito le valutazioni migliori nell’ultimotriennio;

3) per l’accesso alla qualifica di diri-gente della prima fascia dei ruoli istituitipresso ciascuna amministrazione ai sensidell’articolo 23 del decreto legislativo n. 165del 2001, ferme restando le previsioni di cuial terzo periodo del comma 1 del medesimoarticolo 23 e all’articolo 28-bis dello stessodecreto legislativo, lo svolgimento, da partedella Scuola nazionale dell’amministrazione,per una quota dei posti non superiore al 50per cento di quelli che si rendono disponi-bili nell’arco di un triennio a seguito di ces-sazione dal servizio e differenziata in basealle dimensioni di ciascuna amministrazione,di concorsi per titoli ed esami riservati ai di-rigenti di seconda fascia, anche non appar-tenenti ai ruoli delle amministrazioni interes-sate, e finalizzati all’accertamento in con-creto del possesso delle competenze e dellecapacità professionali, anche di tipo organiz-zativo, richieste in considerazione dellacomplessità del posto di funzione da rico-prire;

4) la semplificazione delle vigenti di-sposizioni in materia di reclutamento dei di-rigenti scolastici mediante la trasformazionein concorso del corso-concorso selettivo diformazione, attualmente previsto all’articolo29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, salvaguardando, comunque, la qualitàdella formazione iniziale;

c) relativamente al conferimento, allaconferma e alla revoca degli incarichi diri-genziali:

1) ridefinire i criteri, nel rispetto deiprincìpi di trasparenza, di rotazione, di pa-rità di genere e di valorizzazione del merito,favorendo lo scambio di esperienze e la cre-scita professionale del dirigente;

Atti parlamentari – 51 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 52: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

2) individuare i requisiti indispensa-bili per il conferimento degli incarichi di li-vello dirigenziale generale ai dirigenti di se-conda fascia, valorizzando la capacità pro-fessionale e i risultati conseguiti nell’ambitodegli incarichi già espletati;

3) prevedere, in deroga agli obblighidi pubblicità previsti dall’articolo 19,comma 1-bis, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, la possibilità di rinno-vare l’incarico, per una sola volta, a condi-zione che sussistano tutti i seguenti presup-posti:

3.1) alta specializzazione dei com-piti dell’ufficio da ricoprire;

3.2) elevata competenza professio-nale dell’interessato;

3.3) livello significativo dei risul-tati conseguiti dall’interessato nell’espleta-mento dell’incarico;

4) prevedere l’aumento delle quotepercentuali di dotazione organica, nel limitemassimo del 30 per cento, con possibilità dimodulare il suddetto limite in relazione alnumero dei posti dirigenziali previsti neiruoli delle singole amministrazioni, entrocui, in base alle vigenti disposizioni, è pos-sibile il conferimento degli incarichi ai diri-genti appartenenti ai ruoli di altre ammini-strazioni pubbliche e semplificare le relativeprocedure, eventualmente anche eliminandol’obbligo del rilascio del nulla osta da partedell’amministrazione di appartenenza;

5) ferme restando le previsioni di cuiall’articolo 110 del testo unico di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pre-cisare che la durata degli incarichi ivi disci-plinati non può in ogni caso superare la du-rata del mandato elettivo del sindaco o delpresidente della provincia in carica;

6) modificare la vigente disciplina inmateria di conferimento degli incarichi aisoggetti estranei alla pubblica amministra-

Atti parlamentari – 52 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 53: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

zione, assicurandone l’omogeneità nei varisettori anche relativamente alle quote per-centuali di dotazione organica, nel rispettodel principio dell’adeguata valorizzazionedelle professionalità interne e della conferi-bilità degli incarichi soltanto laddove nonsia possibile rinvenire le occorrenti compe-tenze all’interno dell’amministrazione;

7) implementare la banca dati delladirigenza statale, in modo da consentire, tral’altro, la consultazione e l’aggiornamentodel curriculum vitae del dirigente, l’indivi-duazione dell’incarico attualmente ricoperto,nonché la pubblicazione degli avvisi relativial conferimento degli incarichi dirigenziali;

d) relativamente alla disciplina del rap-porto di lavoro e del trattamento retributivo:

1) confermare il principio di separa-zione tra vertice politico e amministrativo dicui agli articoli 4 e 14 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165;

2) confermare le previsioni degli ar-ticoli 15, 16, 17, 23 e 25 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamentealle qualifiche e alle attribuzioni degli ufficidirigenziali, nonché dell’istituzione di ruolidirigenziali presso ciascuna amministrazione;

3) confermare l’obbligo dei dirigentidi adeguare la propria prestazione lavorativanella sede di lavoro alle esigenze dell’orga-nizzazione e dell’incarico dirigenzialesvolto, nonché a quelle connesse con la cor-retta gestione e il necessario coordinamentodelle risorse umane, anche mediante la pre-senza quotidiana nella sede di lavoro;

4) prevedere che la retribuzione delpersonale con qualifica dirigenziale sia de-terminata secondo i criteri di cui all’articolo24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e nel rispetto del principio dell’onni-comprensività del trattamento economico ri-conosciuto, differenziando i trattamenti ac-cessori massimi secondo princìpi di conteni-mento della spesa, di uniformità, di perequa-

Atti parlamentari – 53 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 54: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

zione e di proporzionalità rispetto al livellodi responsabilità attribuito con l’incarico edei risultati conseguiti nell’attività ammini-strativa e di gestione;

e) relativamente alla responsabilità di-sciplinare e dirigenziale:

1) elaborare, anche mediante la rico-gnizione ed il coordinamento di tutte le di-sposizioni in materia, un codice di condottarecante la chiara e dettagliata indicazionedelle ipotesi di responsabilità disciplinare,anche derivante dall’attività di gestione e co-ordinamento delle risorse umane, nonché, inconformità ai princìpi di proporzionalità eadeguatezza, dell’entità e della natura dellasanzione irrogabile;

2) aggiornare la disciplina della re-sponsabilità dirigenziale e delle modalità diaccertamento contenuta negli articoli 21 e22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, provvedendo alla specifica individua-zione delle ipotesi di responsabilità dirigen-ziale, anche derivante dall’attività di ge-stione e coordinamento delle risorse umane,e, secondo il principio di proporzionalità,delle relative conseguenze relativamente altrattamento economico, all’incarico conferitoovvero al rapporto di impiego, nonché al co-ordinamento della stessa con le ipotesi di re-sponsabilità disciplinare;

3) qualificare, anche sulla base diquanto accertato dai sistemi di valutazione,come ipotesi di responsabilità sia discipli-nare che dirigenziale le fattispecie di omessaverifica dell’effettiva presenza in servizio delpersonale assegnato, di scarsa produttività odi inefficiente organizzazione delle risorse adisposizione;

4) definire le procedure di accerta-mento della responsabilità dirigenziale, coor-dinando le stesse con i processi di valuta-zione e misurazione della performance deldirigente.

Atti parlamentari – 54 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 55: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

Art. 5.

(Delega in materia di mobilità del personalepubblico ed incarichi ad essi conferibili)

1. L’esercizio della delega nella materia dicui al presente articolo è finalizzato a razio-nalizzare, salvaguardando la funzionalitàdella pubblica amministrazione, la disciplinadella mobilità del personale pubblico, non-ché della tipologia degli incarichi ad essoconferibili.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e omogeneizzare le pro-cedure di mobilità volontaria, anche limi-tando le ipotesi di obbligatorietà di espleta-mento preventivo rispetto alle nuove assun-zioni ed eventualmente escludendo il rilasciodel nulla osta da parte dell’amministrazionedi appartenenza, fermo restando l’obbligo dipermanenza nella sede di prima assegna-zione previsto dall’articolo 35, comma 5-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

b) assicurare la pubblicità e la traspa-renza delle procedure di mobilità anche me-diante la previsione dell’obbligo di pubblica-zione nel sito internet istituzionale dell’am-ministrazione e di quello del Dipartimentodella funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri;

c) nell’ambito delle procedure di mobi-lità, prevedere l’attribuzione di un titolo dipreferenza ai soggetti beneficiari delle age-volazioni previste dalla legge 5 febbraio1992, n. 104, o da altre disposizioni a tuteladei lavoratori con disabilità, al caregiver fa-miliare di cui all’articolo 1, comma 255,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non-ché ai dipendenti con figli di età inferiore aitre anni;

d) prevedere, per il personale in dispo-nibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del de-

Atti parlamentari – 55 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 56: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ladefinitiva risoluzione del rapporto di lavoroin caso di mancata accettazione di due pro-poste di ricollocazione formulate nell’ambitodel termine di ventiquattro mesi previsti dal-l’articolo 33, comma 8, del predetto decretolegislativo; prevedere che la condizione dicui all’articolo 34, comma 6, del decreto le-gislativo n. 165 del 2001 non si applichi alconferimento di incarichi dirigenziali atempo determinato;

e) aggiornare e coordinare, anche me-diante la modifica dell’articolo 53 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ladisciplina in materia di incarichi conferibiliai dipendenti pubblici, con esclusione diquelli in regime di diritto pubblico ai sensidell’articolo 3 del medesimo decreto legisla-tivo n. 165 del 2001, riducendo la tipologiadi incarichi non soggetti ad autorizzazioneda parte dell’amministrazione di apparte-nenza e prevedendo limiti al numero degliincarichi autorizzabili in ciascun quinquen-nio differenziati sulla base della loro natura,della loro durata e dell’entità dell’eventualecompenso riconosciuto;

f) estendere l’applicazione dell’articolo23-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, a tutto il personale della pub-blica amministrazione anche di livello nondirigenziale, prevedendo la possibilità di rin-novare, per una sola volta, l’aspettativa pre-vista dal comma 4 del medesimo articolo23-bis.

Art. 6.

(Delega in materia di contrattazionecollettiva del pubblico impiego)

1. L’esercizio della delega nella materia dicui al presente articolo è finalizzato a ride-finire gli ambiti di intervento della legge,della contrattazione collettiva e della contrat-tazione individuale, nella disciplina del rap-

Atti parlamentari – 56 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 57: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

porto di lavoro del personale, valorizzando ilprincipio per cui i dipendenti pubblici sonoal servizio esclusivo della Nazione.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) nelle materie disciplinabili dalla con-trattazione collettiva ai sensi del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, specificarele ipotesi di derogabilità delle disposizionidi legge da parte della contrattazione collet-tiva, ferma restando l’inderogabilità delle di-sposizioni di legge da parte della contratta-zione individuale;

b) definire criteri e limiti per la deter-minazione dei vincoli finanziari alla contrat-tazione collettiva anche ai fini di cui all’ar-ticolo 48 del decreto legislativo n. 165 del2001, nel rispetto degli obiettivi di finanzapubblica;

c) ridefinire gli ambiti di interventodella contrattazione collettiva integrativa,specificando i rapporti con la contrattazionecollettiva nazionale e con le disposizioni dilegge e semplificando il sistema dei controllisulla stessa;

d) definire, anche in armonia con iprincìpi dell’Unione europea, l’entità e lemodalità di quantificazione del risarcimentodel danno a favore del lavoratore nelle ipo-tesi di violazione di disposizioni imperativeriguardanti l’assunzione o l’impiego di lavo-ratori mediante tipologie contrattuali flessi-bili o di lavoro autonomo;

e) razionalizzare la disciplina dei proce-dimenti disciplinari anche attraverso l’indivi-duazione, nel rispetto dei princìpi di difesa edel contraddittorio, di procedimenti semplifi-cati per gli illeciti di minore gravità.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione delle disposizioni dellapresente legge e dei decreti legislativi da

Atti parlamentari – 57 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 58: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

essa previsti non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica. All’attuazione si provvede con le ri-sorse umane, finanziarie e strumentali previ-ste dalla legislazione vigente.

2. In conformità all’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora uno o più decreti legislativi determininonuovi o maggiori oneri che non trovinocompensazione al proprio interno, i mede-simi decreti legislativi sono emanati succes-sivamente all’entrata in vigore dei provvedi-menti legislativi che stanzino le occorrentirisorse finanziarie.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge co-stituiscono princìpi fondamentali ai sensidell’articolo 117 della Costituzione. Le re-gioni a statuto ordinario si attengono ad essetenendo conto delle peculiarità dei rispettiviordinamenti.

2. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trento edi Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione.

Atti parlamentari – 58 – Senato della Repubblica – N. 22

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Page 59: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge
Page 60: I N D I C E - Federazione Direl Bongiorno - AS 1122.pdf · 2019. 7. 3. · dute o vv ero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della le gge

€ 4,00


Recommended