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I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE: STATO DELL’ARTE … · 12/3/2010 · rafforzamento della...

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE: STATO DELL’ARTE IAS 24 E COMUNICAZIONI CONSOB CLAUDIA MEZZABOTTA XVII FORUM SAF: LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 21 Ottobre 2014 - Sala Volta, Palazzo delle Stelline
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S.A.F.SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE: STATO DELL’ARTE

IAS 24 E COMUNICAZIONI CONSOB

CLAUDIA MEZZABOTTA

XVII FORUM SAF: LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

21 Ottobre 2014 - Sala Volta, Palazzo delle Stelline

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Normativa di riferimento

• Art. 2391-bis, Codice civile• Artt. 113-ter, 114, 115, 154-ter, D.lgs. 24 febbraio

1998, n.58 (TUF)• Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010• Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 29

settembre 2010• IAS 24, Related Party Disclosures

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Art. 2391-bis, Codice civile

Si applica a società quotate• Adozione regole per assicurare trasparenza e

correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate

• Informativa nella relazione sulla gestione• Ciò vale per operazioni realizzate direttamente o per

il tramite di società controllate• Vigilanza organo di controllo, che ne riferisce nella

relazione all’assemblea

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Normativa Consob e parti correlate

Nuova disciplina che individua:• Obblighi informativi e procedurali che le società devono

adottare al fine di assicurare le necessarie condizioni di correttezza nella realizzazione delle operazioni con “parti correlate”

• Trasparenza nei confronti del mercato: notevole rafforzamento della disciplina attuale, immediata comunicazione al mercato delle operazioni che superano determinate soglie quantitative o che presentano specifiche caratteristiche qualitative individuate nel Regolamento.

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Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010: definizione di parte correlata (I)

Un soggetto è parte correlata a una società se:a) direttamente o indirettamente, anche tramite controllate,

fiduciari o interposta persona: i) controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;ii) detiene una partecipazione, con influenza notevole;iii) esercita il controllo congiuntamente con altri soggetti

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Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010: definizione di parte correlata (II)b) È una società collegata della società;c) È una joint venture in cui la società partecipa;d) È uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società

o della sua controllante;e) È uno stretto familiare dei soggetti di cui in a) e d);f) È un’entità in cui uno dei soggetti di cui in d) ed e) esercita il

controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole (o detiene direttamente o indirettamente partecipazione non inferiore al 20% dei diritti di voto);

g) È un fondo pensione, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società o di altra entità a essa correlata.

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Regolamento Consob: definizione di operazione con parte correlata

• Qualunque trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo

• Sono incluse comunque:- fusioni, scissioni per incorporazione, scissioni in senso stretto non

proporzionale (se realizzate con parti correlate)- Decisioni relative a remunerazioni e benefici economici, sotto

qualunque forma, a favore del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo, oltre che dei dirigenti con responsabilità strategiche

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Art. 4, Regolamento: adozione di procedure

• Le operazioni con parti correlate devono essere “tracciate” e fatte oggetto di adeguata informativa in bilancio

• I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate

• Si identificano:a) operazioni di maggiore rilevanzab) casi di esenzione ex artt. 13 e 14, Regolamentoc) requisiti di indipendenza degli amministratori o consiglieri di gestione e di sorveglianza

• Si stabiliscono le modalità di istruzione e approvazione operazioni con parti correlate; si stabiliscono anche le regole per l’esame e l’approvazione di operazioni di controllate italiane o estere

• Si fissano le modalità e i tempi con cui fornire le informazioni agli amministratori o ai consiglieri indipendenti che esprimono pareri su operazioni con parti correlate

• Si indicano le scelte effettuate dalla società riguardo alle opzioni diverse da quelle sopra dette, quando lasciate alla società stessa

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Art. 4, Regolamento: delibere sulle procedure

• Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere di apposito comitato, composto esclusivamente da amministratori indipendenti

• Se la società ha un sistema dualistico, il comitato è formato da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti

• Se non esistono almeno tre amministratori indipendenti, le delibere si approvano previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, se non esistono, previo parere di un esperto indipendente esterno

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Art. 4, Regolamento: altre disposizioni• E’ possibile che lo statuto sociale debba essere modificato e

integrato a seguito della delibera di procedure sulle operazioni con parti correlate

• L’organo di controllo ha il dovere di vigilare sulla conformità delle procedure adottate al regolamento Consob e sulla loro osservanza, riferendone in assemblea ai sensi dell’art. 2429 (“Redazione dei sindaci e deposito del bilancio”)

• Pubblicazione procedure sul sito internet della società, con obbligo informativo nella relazione annuale sulla gestione (ex art. 2391-bis: “Operazioni con parti correlate”)

• Sono i soggetti controllanti, che sono parti correlate di una società, a fornire a quest’ultima le informazioni necessarie al rispetto del Regolamento Consob

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Art. 5, Regolamento: il documento informativo (I)• Deve essere redatto in base all’Allegato 4, Regolamento, per i casi di operazioni di

maggiore rilevanza• Esso deve essere redatto anche in caso di effettuazione di più operazioni, di per sé

che non superano le soglie stabilite per la “maggiore rilevanza”, ma facenti parte di un progetto unitario, qualora il complesso delle operazioni superi tali soglie

• Le soglie di rilevanza sono stabilite all’Allegato 3, Regolamento:- operazioni che superano il 5% dell’ indice di rilevanza del controvalore (rapporto tra controvalore operazione e PN, risultante dal più recente bilancio pubblicato, oppure in relazione alla capitalizzazione di mkt se superiore, per le società quotate), oppure- operazioni che superano il 5% dell’ indice di rilevanza dell’attivo (rapporto tra totale attivo dell’operazione e totale attività della società, risultante dal più recente bilancio pubblicato), oppure- operazioni che superano il 5% dell’ indice di rilevanza delle passività(rapporto tra totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società, risultante dal più recente bilancio pubblicato)

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Art. 5, Regolamento: il documento informativo (II)• Le soglie degli indici sono ridotte al 2,5% nel caso di operazioni con la società

controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati, che risultino a loro volta correlati con la società che predispone il bilancio

• Le società possono fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite dal Regolamento

• Il documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente

• Se il documento è relativo a superamento delle soglie di rilevanza da parte di un cumulo di operazioni, il documento è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall’approvazione dell’operazione

• Se le operazioni sono compiute da società controllate, il documento è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la società tenuta alla pubblicazione ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione

• Negli stessi termini la società mette a disposizione eventuali pareri di consiglieri indipendenti o di esperti terzi

• I documenti sono inviati anche a Consob, in via contestuale

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Art. 6, Regolamento: altre informazioni ai sensi dell’art. 114, co.1, TUF• Se l’operazione con parti correlate rientra nei casi stabiliti dall’art. 114, co.1, TUF,

la società dovrà aggiungere, nel comunicato al pubblico, altre informazioni:a) indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e descrizione della natura della correlazione;b) denominazione o nominativo controparte dell’operazione;c) superamento o meno delle soglie di maggiore rilevanza e indicazione dell’eventuale pubblicazione successiva di un documento informativo ai sensi art. 5;d) procedura seguita o che sarà seguita per approvare l’operazione ed eventuali casi di esclusione invocati dalla società ex artt. 13 e 14;e) eventuale approvazione dell’operazione malgrado parere negativo di amministratori o consiglieri indipendenti

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Art. 7, Regolamento: operazioni di minore rilevanza per società con sistema monistico• Le operazioni di minore rilevanza sono quelle diverse dalle operazioni “di maggiore

rilevanza” già definite sopra• La società deve prevedere procedure anche per queste operazioni con parti

correlate, con meccanismi appositi di approvazione delle operazioni, di fornitura delle adeguate informazioni, eccetera

• La società si può avvalere di esperti indipendenti• Deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale ed entro 15

giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, un documento con indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo, con le ragioni per cui la società non ha condiviso tale parere

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Art. 8, Regolamento: operazioni di maggiore rilevanza per società con sistema monisticoLe procedure devono almeno prevedere:a) Riserva di competenza a deliberare del consiglio di amministrazione per tali

operazioni;b) Coinvolgimento di apposito comitato di amministratori indipendenti non correlati

nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, con scambi tempestivi ed esaustivi di informazioni

c) Approvazione da parte del consiglio di amministrazione subordinata al parere positivo del comitato apposito, sopra descritto

d) Costituzione di presìdi equivalenti in caso di inesistenza di almeno tre amministratori indipendenti non correlati

N.B. – L’Allegato 2 contiene norme equivalenti, da applicare alle operazioni di minore e di maggiore

rilevanza in caso di società con sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico

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Regolamento Consob: Altre disposizioni (I)

• Art. 10, Disciplina per determinate tipologie di società – Per le società quotate di minori dimensioni, quelle di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in deroga all’art. 8 (procedure per operazioni di maggiore rilevanza in società con sistema monistico), esse possono applicare procedure come quelle stabilite dall’art. 7 (procedure per operazioni di minore rilevanza in società con sistema monistico)

• Art. 11, Operazioni di competenza assembleare - Se un’operazione di minore rilevanza è di competenza dell’assemblea si applicano le procedure di cui all’art. 7 (par. 1, Allegato 2, per società con sistema dualistico). Se un’operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell’assemblea, si applicano le procedure di cui all’art. 8 (parr. 2,3, Allegato 2, per società con sistema dualistico). Si fissano altresì regole da seguire nel caso in cui l’assemblea sia chiamata a deliberare su operazioni non approvate dai consiglieri o amministratori indipendenti.

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Regolamento Consob: Altre disposizioni (II)

• Art. 12, Delibere-quadro – Si tratta dei casi in cui per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate. Esistono limitazioni di natura qualitativa (rispetto degli artt. 7 e 8, Regolamento) e temporale (non oltre l’anno). Richiesta informativa almeno trimestrale sull’attuazione di tali delibere.

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Art. 13, Regolamento: Casi di esclusione

Le norme stabilite dal Regolamento Consob non si applicano a:• Delibere sui compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo• Delibere in materia di remunerazione degli amministratori che hanno particolari

cariche rientranti nell’importo complessivo predeterminato dall’assemblea, ai sensi art. 2389, comma terzo, Codice civile (“Compensi agli amministratori”)

• Delibere in materia di compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale e del Consiglio di sorveglianza

• Delibere in materia di compensi ai membri del Consiglio di gestione, ex art. 2409-terdecies, co.1, lett.a), Codice civile (“Competenza del Consiglio di sorveglianza”)

Le procedure possono individuare criteri di identificazione di operazioni di importo esiguo da non sottoporre al Regolamento.Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall’applicazione del Regolamento, determinate operazioni come, per esempio: piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea; deliberazioni ad amministratori che ricoprono determinate cariche; operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti al mercato.Sono previste deroghe alle procedure anche per operazioni urgenti, con limitazioni.

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Art. 14, Regolamento: Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate• Se la società è soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con le parti

correlate influenzate da tale attività i pareri di cui agli artt. 7 e 8 (e all’Allegato 2, per le società con sistema dualistico) devono indicare le motivazioni e la convenienza delle operazioni stesse, anche alla luce del risultato complessivo di tale attività di direzione e coordinamento.

• Le procedure possono prevedere esenzioni dall’applicazione del Regolamento (tranne nei casi di società quotate italiane, di cui all’art. 5, co.8) nel caso di operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, oltre che a quelle con società collegate, nei casi in cui nelle società controllate o collegate che agiscono come controparti non vi sono interessi significativi in base ai criteri stabiliti dalle procedure di cui all’art. 4, di altre parti correlate della società.

• Non si considerano significativi gli interessi derivanti dalla condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti aventi responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

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La Comunicazione Consob del 24 settembre 2010

• Essa si pone come raccolta di indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate n. 17221, del 12 marzo 2010

• Fornisce esempi che chiariscono il concetto di “operazioni con parti correlate”• Spiega quali siano le “operazioni di maggiore rilevanza” e che cosa si intenda per

“cumulo di operazioni”• Si sofferma sul concetto di “operazioni ordinarie”, concluse a condizioni di mercato

o standard, che permettono di avvalersi di determinate esenzioni informative e procedurali

• Non trascura di definire meglio le “società di minori dimensioni”, quelle “di recente quotazione” e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

• Commenta il concetto di “amministratore indipendente”• Spiega cosa si intenda per “adozione delle procedure”• Si sofferma sui contenuti delle procedure, sull’individuazione dei soggetti

assoggettati al Regolamento, sulle modalità di pubblicazione delle informazioni

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Comunicazione Consob: altre disposizioni

• Analizza i contenuti delle procedure per operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza

• Spiega il ruolo degli eventuali esperti indipendenti• Spiega quali siano i presidi alternativi alla presenza di amministratori indipendenti• Definisce meglio le procedure da seguire per il whitewash in assemblea (presenza

di regole volte a impedire il compimento di operazioni approvate dal consiglio in presenza di opinione contraria degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, nel caso in cui la maggioranza dei “soci non correlati votanti” esprima pure un voto contrario all’operazione)

• Disciplina i casi di urgenza che danno diritto a esenzioni informative e procedurali• Regola la facoltà di esclusione dall’applicazione del Regolamento per operazioni

con o tra società controllate e con società collegate

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Comunicazione Consob: Regime transitorio

• Le procedure di cui all’art. 4 del Regolamento dovevano essere adottate entro il 1 dicembre 2010

• Le disposizioni in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all’art. 5 sono state applicate a partire dal 1 dicembre 2010

• Per i casi di cumulo di operazioni, le disposizioni in materia di trasparenza di cui sopra sono state applicate a partire dal 1 gennaio 2011

• Le disposizioni procedurali del Regolamento sono state applicate a partire dal 1 gennaio 2011

• Le comunicazioni alla Consob sono state obbligatoriamente trasmesse dalla data in cui è stata ultimata la messa a punto dei meccanismi di stoccaggio informazioni

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Il principio internazionale IAS 24, “Informazioni sulle parti correlate”

Le norme in esso contenute sono il riferimento di Consob per il proprio Regolamento. In particolare, IAS 24:a) definisce le “parti correlate”, intese come entità e persone fisiche;b) definisce le “operazioni con parti correlate”, i concetti di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza significativa”c) stabilisce separatamente gli obblighi informativi sulle operazioni con parti correlate, in base alla natura della società che le effettua, distinguendo tra entità private e pubbliche

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Operazioni infragruppo

• Le operazioni infragruppo fanno parte della più ampia famiglia delle operazioni con parti correlate che comprende anche altre tipologie di operazioni quali, per esempio, quelle effettuate con soci, amministratori, familiari, dirigenti strategici, ecc..

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Clausola generale di redazione del bilancio

• Garantisce l’attendibilità dei valori e l’adeguatezza delle informazioni finalizzate ad assumere decisioni sulla gestione aziendale

• Elementi quali la chiarezza, la verità, la correttezza dei dati di bilancio assumono grande rilevanza e risultano perseguibili anche nel caso in cui comportino deroghe alla clausola generale o inserimento di informazioni integrative non obbligatorie

• Pertanto, anche se la legge e i principi contabili nazionali non si pronunciano in merito, l’amministratore, al fine di rispettare tali principi, può riferirsi alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali (OIC 12) internazionali, (IAS 24) o documenti emanati da organismi professionali (Doc. CNDC 17/03/2010), che disciplina le operazioni infragruppo

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Redazione del bilancio di esercizio “ordinario”

Schemi di bilancio: – Art. 2424 - “Contenuto dello stato patrimoniale”– Art. 2425 - “Contenuto del conto economico”

Nota integrativa:– Art. 2427:

• Nr. 5: Elenco partecipazioni;• Nr. 9: Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale• Nr. 11: Evidenza proventi partecipazione diversi dai dividendi• Nr. 22 bis: Operazioni con parti correlate

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Stato patrimoniale ex art. 2424, Codice civile

AttivoB Immobilizzazioni

III Finanziarie

1) Partecipazioni2) CreditiC) Attivo Circolante

II Crediti

III Attività finanziarie non immobilizzate(distinta indicazione degli importi relativi a rapporticon tra imprese controllate, collegate, controllanti)

PassivoD Debiti

9) Verso imprese controllate10) Verso imprese collegate11) Verso controllanti

Se uno degli elementi attivi o passivi ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora

necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è

iscritto (p.e. debiti infragruppo rappresentati da titoli di credito, se di ammontare significativo).

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Le informazioni nei conti d’ordine

• In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, [… ], le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest’ultime, […] (art. 2424, co.3)

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Conto economico ex art. 2425, Codice civile (I)

C) Proventi e oneri finanziari15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a

imprese controllate e collegate16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllantib) ..c) ..d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

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Conto economico ex art. 2425, Codice civile (II)

• Per quanto concerne le operazioni infragruppo, il CE “enfatizza” solo gli aspetti finanziari (di fatto, solo nella macroclasse C, “Proventi e oneri finanziari”).

• Nulla viene stabilito nella parte della gestione caratteristica per evidenziare, a livello quantitativo, le operazioni infragruppo.

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Bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, Codice civile

• Assenza totale di informazione infragruppo negli schemi e in nota integrativa (unica eccezione: indicazione delle partecipazioni).

• Informazioni ridotte per le operazioni con parti correlate. Le informazioni richieste non riguardano le operazioni infragruppo.

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Nota integrativa ex art. 2427, Codice civile (I)

• Elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in imprese controllate e collegate, con i dati identificativi, quota posseduta, valore attribuito in bilancio (nr. 5)

• Evidenza degli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e loro natura, dei conti d’ordine necessari per la valutazione della situazione economico patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (nr. 9)

• Ammontare proventi da partecipazioni, diverso dai dividendi specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti (nr. 11)

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Nota integrativa ex art. 2427, Codice civile (II)Art. 22-bis - Indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate,

precisandone:– l’importo, – la natura del rapporto– e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio

relativa a tali operazioni, qualora– le stesse siano rilevanti e– non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società

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Analisi nr. 22-bis, art. 2427, Codice civile (I)

Per la verifica delle “normali condizioni di mercato” non devono

essere considerate solo le condizioni attinenti all’eventuale

prezzo dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche occorre analisi più ampia su:

- le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in

essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché

con terzi;

- le modalità contrattuali (di pagamento, prestazioni accessorie, garanzie, forma contrattuale utilizzata)

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Analisi nr. 22-bis, art. 2427, Codice civile (II)

•Per quanto riguarda invece la “rilevanza” dell’operazione si può fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l’altro, precisa che il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari (l’informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri)

•Si può fare altresì riferimento al “Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” , n. 17221, del 12 marzo 2010

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Nota integrativa ex art. 2427, Codice civile (III)

Le informazioni possono essere così schematizzate:

�Parte correlata

�Tipologia operazione

�Valore

�Caratteristica del bene o servizio

�Altri elementi contrattuali

�Saldo in essere alla data di chiusura

�Rettifiche di valore apportate (valutazione sulle operazioni ancora aperte)

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Relazione sulla gestione ex art. 2428, Codice civile

• Comma 3, n. 2): rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime

• Comma 3, n. 4): operazioni aventi a oggetto azioni/quote delle società controllanti, con relative motivazioni;

• Si aggiungono inoltre le informazioni relative all’attività di direzione e coordinamento di società

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Società soggette a direzione e coordinamento

Art. 2497-bis , co. 4: Esposizione dei dati sintetici di bilanciodella controllante (o meglio, della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento)

Art. 2497-bis , co. 5: Evidenza dei rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati

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Osservazioni conclusive

L’attività di governance, quando si predispone una corretta e dettagliata informativa di bilancio, assume importanza se :a) le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa transazioni che soggetti non correlati non avrebbero mai concluso, o avrebbero concluso a condizioni economiche differenti;b) il risultato economico e la posizione finanziaria di un’ impresa potrebbero essere influenzate dalle relazioni con “parti correlate” anche nel caso in cui queste non si traducessero in vere e proprie operazioni con le suddette parti;c) la conoscenza delle operazioni con “parti correlate”, i relativi saldi economici e patrimoniali, le relazioni con le “parti correlate” influenzanosia la valutazione dell’attività d’impresa da parte degli utilizzatori del bilancio, sia la valutazione dei rischi e delle opportunità per l’impresa stessa.


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