Date post: | 03-May-2015 |
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I SETTORI DEL DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA MAGGIORMENTE
CONDIZIONATI DAL DIRITTO COMUNITARIO
La disciplina della concorrenza
Qualche premessa
• Sulla nozione di “concorrenza”
Nella letteratura economica classica:
- Dalla garanzia a ciascun potenziale operatore dell’accesso al mercato alla efficienza del mercato (in assenza di limiti all’autonomia contrattuale e di interventi regolatori dell’autorità statale)
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• sul finire del 1800:
Teoria della concorrenza “perfetta”:
a) Nessuno dei competitori è in grado di influire sui prezzi;
b) i prodotti sul mercato sono omogenei;
c) l’accesso al mercato è libero;
d) le informazioni sulle variabili di mercato sono trasparenti e disponibili
segue
secondo il predetto modello:
Concorrenza/monopolio
Monopolio: -presenza di un unico operatore, la cui produzione
coincide con quella dell’intero mercato- Aumento dei prezzi conseguente all’aumento dei
profitti - perdita del consumatore
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• crisi dei modelli “perfetti” ed identificazione di nuovi modelli
- A) Concorrenza “monopolistica”in un mercato oligopolistico la condotta di
uno o più operatori di “minoranza” può condizionare le scelte di tutti gli altri creando risultati anticoncorrenziale anche in assenza di accordi espliciti
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• B) Concorrenza imperfetta
L’azione degli operatori è in grado di controllare i prezzi e di imporre ai consumatori di pagare il prezzo più alto
segue
• Per ovviare ai predetti disguidi:
Concorrenza “praticabile” (workable competition)
Dalla cd legislazione “antitrust” statunitense(lo Sherman Act come prima legislazione antitrust)Un insieme di regole volte a garantire l’effettiva
competizione fra gli operatori, l’accesso al mercato, attraverso divieti di accordi e condotte abusive volte ad estromettere gli altri operatori
La concorrenza in senso soggettivo
• il ritardo nella introduzione in Italia di una disciplina a tutela della concorrenza
• Le ragioni del ritardo:
- Protezionismo liberale
- Intervento dirigistico dei pubblici poteri
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• la “spinta” della Costituzione :
- l’art. 41 della Costituzione
- la valenza della concorrenza quale diritto di libertà
La Concorrenza in senso oggettivo
• la concorrenza non è solo una condizione nella quale versano gli imprenditori, ma anche una condizione del mercato,la cui struttura assume rilievo autonomo e si sovrappone all’attività di impresa in quanto tale.
• è desumibile una simile impostazione dall’art. 41 della Costituzione?
(sentt. nn. 63 e 439 del 1991)
L’evoluzione storica
• in Italia in principio: la concorrenza è oggetto di disciplina giusprivatistica
• la necessità dell’introduzione di una disciplina giuspubblicistica della concorrenza consegue alla crisi dei modelli di disciplina dell’attività economica in uso
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• In specie:- Uso dell’ente pubblico economico per il
risanamento finanziario delle grandi imprese in crisi;
- legislazione di salvataggio- L’intervento pubblico diretto nell’economia
inteso quale strumento di politica economica rivolto a realizzare il controllo del mercato e l’equilibrio sociale
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• nel codice civile:
gli artt. 2595, 2596 e 2597l’art. 2598 e ss.(la concorrenza sleale)
La ratio della tutela della correttezza degli imprenditori
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• Nel diritto comunitario:
- La nuova ratio:
l’art. 3 lett. g) (ex lettera f) del Trattato gli artt. 81 ed 82 (ex artt. 85 ed 86) del
Trattato
La legge n. 287 del 1990
• l’art. 1:• Il richiamo all’art. 41 della Costituzione
• I rapporti con il diritto comunitario: l’ambito oggettivo di applicazione
- I criteri:- A) l’esclusione reciproca;- B) la doppia barrieraNella giurisprudenza comunitaria:- Una doppia barriera temperata (es.: cd sentenza profumi)
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• Per le operazioni di “concentrazione” il cui valore superi determinate soglie: regolamento n. 4064 del 1989
• L’art. 1 della legge n. 287 : criterio nuovo (residuale)
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• Un’ulteriore novità:
- La attribuzione alla Autorità di garanzia della competenza a dare attuazione direttamente agli artt. 85 ed 86 (oggi 81 ed 82) del Trattato.(dalla legge comunitaria per il 1994)
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• il divieto delle intese restrittive e le deroghe (artt. 2 e 4) Il parallelo con l’art.81 del Trattato
- Intese verticali: su mercati distinti di prodotti(il caso comunitario Consten & Grundig – 1966 :
concorrenza intramarca esclusa dal divieto? Solo ove determina segmentazioni lungo i confini nazionali)
- Intese orizzontali: sul medesimo mercato di prodottiProblema: si applicano ai liberi professionisti?Nel 1994: indagine conoscitiva sugli ordini professionali
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• l’oggetto e l’effetto dell’intesa
• Le deroghe
Potere di autorizzazione dell’Autorità di singole imprese o categorie di imprese
Autorizzazione: provvedimento di natura discrezionale
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• l’abuso di posizione dominanteIl parallelo con l’art. 82 del Trattato
I problemi interpretativi:- Che cos’è posizione dominante?(nella giurisprudenza comunitaria: situazione di potere
economico idonea ad ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato e tale da consentire di tenere comportamenti “alquanto” indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori)
- Individuazione del cd mercato “rilevante” (criterio materiale, geografico, temporale)
- Quote di mercato detenute nel cd mercato rilevante
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• L’art. 8 : l’impresa pubblica e i diritti “speciali o esclusivi”. Da essi una posizione dominante?
• In cosa consiste l’abuso di posizione dominante?
le ipotesi elencate a titolo esemplificativo
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• le cd concentrazioni
- v. il regolamento n. 4064/89 al quale gli artt. 5, 6 e 7 della legge italiana fanno rinvio
- Il potere di mercato (art. 2359 c.c. sul controllo societario : disponibilità da parte del controllante della maggioranza richiesta per le delibere assembleari)
- L’influenza comunque determinante
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• il potere di autorizzazione dell’Autorità
• Il rapporto fra le concentrazioni e l’abuso di posizione dominante
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato
• l’Autorità indipendente
Il modello statunitense delle cd Indipendent Regulatory Commissions : limitazione dei poteri delle grandi corporations
L’influsso comunitario- Il modello italiano negli anni ’70• nel 1974 è istituita la Consob;• Negli anni ottanta: la commissione di studio per la
modernizzazione delle istituzioni (commissione Piga) individua nelle “amministrazioni indipendenti” una soluzione alle inefficienze dell’amministrazione burocratica
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• I presupposti:-la sussistenza di settori “sensibili” contraddistinti
dalla presenza di interessi diversi (individuali, privati collettivi, pubblici, politici) giuridicamente rilevanti
- Necessità di garanzia dell’indipendenza e di “neutralizzazione” dell’attività svolta dagli organi amministrativi
- (astensione dalla cura immediata dell’ interesse pubblico primario)
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• Le conseguenze
Le autorità indipendenti sono titolari di funzioni e poteri “quasi legislativi” e “quasi giudiziari” (dalla cd broad delegation ad esse della disciplina di ampi settori)
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L’autorità garante della concorrenza e del mercato come esempio che incarna il modello.
- La composizione
- Le competenze
- I rapporti con gli altri organi