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Il Consiglio federale intende amm odernare il diritto ... · Il nuovo diritto successorio vuole...

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news.admin.ch Il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio Berna, 04.03.2016 - Al giorno d’oggi esistono forme di partenariato e vita familiare molto diverse rispetto a quelle praticate 100 anni fa, quando è entrato in vigore il Codice civile (CC) e di conseguenza anche il diritto successorio. Pertanto, il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio. Propone, tra l’altro, di ridurre la legittima per concedere al testatore di disporre più liberamente del suo patrimonio, favorendo ad esempio maggiormente un partner con il quale non è sposato oppure i figli di quest’ultimo. In questo modo verrebbe inoltre semplificato il regolamento della successione nelle imprese famigliari. Venerdì il Consiglio federale ha avviato in tal merito una consultazione su modifiche del CC che durerà fino al 20 giugno 2016. Nel suo rapporto del 25 marzo 2015 sull’ammodernamento del diritto della famiglia, il Consiglio federale ha rilevato che le norme vigenti del diritto della famiglia non sono sufficientemente adeguate all’attuale realtà sociale. Ciò vale anche per il diritto successorio, entrato in vigore nel 1907 e che da allora è stato modificato soltanto in singoli punti. A tale riguardo il Consiglio federale ha fatto notare nel suo rapporto che le attuali disposizioni sulla divisione del patrimonio dopo la morte sono troppo rigide e non sono più adeguate alle molteplici forme attuali della vita familiare. Pertanto il Consiglio federale propone nel suo avamprogetto diverse modifiche, adempiendo così anche il mandato affidatogli dal Parlamento di rendere più flessibile il diritto successorio. Riduzione della porzione legittima Attualmente il disponente ha possibilità limitate di decidere il destino del suo patrimonio dopo il suo decesso. I figli, il coniuge e in alcuni casi i genitori hanno infatti diritto a una porzione legittima della successione, che il disponente non può lasciare ad altre persone nemmeno redigendo un testamento. Per aumentare la libertà di disporre, il Consiglio federale intende ridurre queste cosiddette porzioni legittime. La base per il calcolo della porzione legittima rimane la quota ereditaria legale, cioè la parte del patrimonio a cui, in assenza di testamento, gli eredi hanno diritto per legge. Se il defunto lascia dei figli e un coniuge, metà del patrimonio va ai figli e metà al coniuge. In virtù delle nuove disposizioni sul diritto successorio la porzione legittima dei figli e del coniuge verrà ridotta rispettivamente da tre a due quarti e da due a un quarto. La porzione legittima dei genitori verrà eliminata del tutto. Queste proposte permettono al disponente di disporre liberamente di una parte maggiore del suo patrimonio. In tal modo non si creano soltanto nuove opzioni interessanti per la successione delle imprese, ma si possono in particolare beneficiare in misura maggiore i conviventi di fatto o i figliastri che continuano a non godere di un diritto successorio legale. Rafforzamento della protezione dei partner non coniugati Il progetto prevede ulteriori miglioramenti per il convivente di fatto. Per proteggere il convivente superstite dai rigori finanziari, il Consiglio federale vuole introdurre una pretesa a un cosiddetto legato di mantenimento. Per esempio nei casi in cui il partner ha fornito ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto, sotto forma di cure o di prestazioni finanziarie, deve poter beneficiare di una parte dell’eredità per il proprio mantenimento. Altrettanto deve valere per i figliastri e altri minori che vivono nell’economia domestica del defunto e avevano bisogno del suo sostegno finanziario.
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Il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio

Berna, 04.03.2016 - Al giorno d’oggi esistono forme di partenariato e vita familiare molto diverse rispetto a quelle praticate 100 anni fa, quando è entrato in vigore il Codice civile (CC) e di conseguenza anche il diritto successorio. Pertanto, il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio. Propone, tra l’altro, di ridurre la legittima per concedere al testatore di disporre più liberamente del suo patrimonio, favorendo ad esempio maggiormente un partner con il quale non è sposato oppure i figli di quest’ultimo. In questo modo verrebbe inoltre semplificato il regolamento della successione nelle imprese famigliari. Venerdì il Consiglio federale ha avviato in tal merito una consultazione su modifiche del CC che durerà fino al 20 giugno 2016.

Nel suo rapporto del 25 marzo 2015 sull’ammodernamento del diritto della famiglia, il Consiglio federale ha rilevato che le norme vigenti del diritto della famiglia non sono sufficientemente adeguate all’attuale realtà sociale. Ciò vale anche per il diritto successorio, entrato in vigore nel 1907 e che da allora è stato modificato soltanto in singoli punti. A tale riguardo il Consiglio federale ha fatto notare nel suo rapporto che le attuali disposizioni sulla divisione del patrimonio dopo la morte sono troppo rigide e non sono più adeguate alle molteplici forme attuali della vita familiare. Pertanto il Consiglio federale propone nel suo avamprogetto diverse modifiche, adempiendo così anche il mandato affidatogli dal Parlamento di rendere più flessibile il diritto successorio.

Riduzione della porzione legittima

Attualmente il disponente ha possibilità limitate di decidere il destino del suo patrimonio dopo il suo decesso. I figli, il coniuge e in alcuni casi i genitori hanno infatti diritto a una porzione legittima della successione, che il disponente non può lasciare ad altre persone nemmeno redigendo un testamento. Per aumentare la libertà di disporre, il Consiglio federale intende ridurre queste cosiddette porzioni legittime.

La base per il calcolo della porzione legittima rimane la quota ereditaria legale, cioè la parte del patrimonio a cui, in assenza di testamento, gli eredi hanno diritto per legge. Se il defunto lascia dei figli e un coniuge, metà del patrimonio va ai figli e metà al coniuge. In virtù delle nuove disposizioni sul diritto successorio la porzione legittima dei figli e del coniuge verrà ridotta rispettivamente da tre a due quarti e da due a un quarto. La porzione legittima dei genitori verrà eliminata del tutto.

Queste proposte permettono al disponente di disporre liberamente di una parte maggiore del suo patrimonio. In tal modo non si creano soltanto nuove opzioni interessanti per la successione delle imprese, ma si possono in particolare beneficiare in misura maggiore i conviventi di fatto o i figliastri che continuano a non godere di un diritto successorio legale.

Rafforzamento della protezione dei partner non coniugati

Il progetto prevede ulteriori miglioramenti per il convivente di fatto. Per proteggere il convivente superstite dai rigori finanziari, il Consiglio federale vuole introdurre una pretesa a un cosiddetto legato di mantenimento. Per esempio nei casi in cui il partner ha fornito ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto, sotto forma di cure o di prestazioni finanziarie, deve poter beneficiare di una parte dell’eredità per il proprio mantenimento. Altrettanto deve valere per i figliastri e altri minori che vivono nell’economia domestica del defunto e avevano bisogno del suo sostegno finanziario.

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Cancelleria federale

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it

Inoltre, il Consiglio federale vuole arginare il rischio della captazione di eredità, impedendo che si abusi della fiducia di una persona per procurarsi vantaggi finanziari dopo la sua morte. In futuro il disponente deve poter lasciare al massimo un quarto del suo patrimonio alle persone con le quali ha un rapporto di fiducia in ragione della loro funzione professionale (p. es. il medico o l’avvocato).

Estendere il diritto di informazione degli eredi

Già oggi gli eredi sono obbligati a informarsi vicendevolmente su tutti i fatti che possono avere un impatto sulla divisione della successione. L’avamprogetto prevede un obbligo d’informazione anche per eventuali terzi, che devono comunicare agli eredi tutte le informazioni relative al patrimonio del defunto.

Il Consiglio federale vuole inoltre precisare esplicitamente nel diritto successorio che i risparmi della previdenza professionale e privata (secondo pilastro e pilastro 3a) non entrano nella massa ereditaria e continuano a essere versati esclusivamente ai beneficiari della previdenza definiti dalla legge. Invece, gli importi pagati a un’assicurazione sulla vita devono entrare nella massa ereditaria. In questo caso, l’importo ricevuto dal beneficiario dell’assicurazione sulla vita del defunto va imputato sulla sua parte alla successione. Altrettanto vale per gli acquisti comuni di cui, in caso di morte del coniuge, il coniuge superstite beneficia in virtù di una convenzione matrimoniale. La nuova normativa viene applicata anche alle unioni domestiche registrate.

Ammodernamento tecnico

L’avamprogetto prevede che in situazioni di pericolo di morte imminente sia possibile registrare su video un testamento d’urgenza, per esempio con uno smartphone o un altro apparecchio elettronico; questo video è considerato un testamento d’urgenza. Con questo metodo, i due testimoni che finora dovevano certificare un testamento d’urgenza non sono più necessari.

Indirizzo cui rivolgere domande:

David Rüetschi, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 465 88 61

Pubblicato da

Il Consiglio federaleInternet: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e poliziaInternet: http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustiziaInternet: http://www.bj.admin.ch

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Der Bundesrat

Le Conseil fédéral

Il Consiglio federale

Il Cussegl federal

Materiale per i media: ammodernamento del diritto delle successioni

Data: 4 marzo 2016

1. Diritto successorio vigente

Il vigente diritto successorio limita la possibilità di una persona di decidere cosa succederà al

suo patrimonio dopo la morte. Il diritto successorio prevede infatti la cosiddetta porzione

legittima. Hanno diritto alla porzione legittima i discendenti, i coniugi e i partner registrati e, in

assenza di discendenti, i genitori. Il diritto alla porzione legittima si calcola in frazioni della

quota ereditaria legale. La quota ereditaria legale significa che i superstiti ereditano secondo

un ordine prescritto dalla legge. In primo luogo eredita il coniuge o il partner registrato e i

discendenti (figli, nipoti o pronipoti). Se non vi sono né un coniuge né un partner registrato né

figli, ereditano i genitori o i loro altri discendenti. Se non ve ne sono, ereditano i nonni e i loro

discendenti. Se non vi sono parenti di questo tipo e il defunto non ha fatto testamento,

l’intero patrimonio passa allo Stato.

Raffigurazione della quota ereditaria legale e dell’attuale porzione legittima

Eredi legali Quota ereditaria legale

(in frazioni della

successione)

Porzione legittima

(in frazioni della quota ereditaria

legale)

Discendenti (se il defunto non ha un coniuge/un

partner registrato)

1 3/4 della successione

Discendenti (se il defunto ha un coniuge/un partner

registrato)

1/2 3/4 (3/8 della successione)

Coniuge/partner registrato (se il defunto ha

discendenti)

1/2 1/2 (1/4 della successione)

Coniuge/partner registrato (se il defunto non ha

discendenti ma ha genitori)

3/4 1/2 (3/8 della successione)

Genitori (se il defunto non ha discendenti ma ha un

coniuge/un partner registrato)

1/4 1/2 (1/8 della successione)

2. Il nuovo diritto successorio vuole tenere conto dei diversi modi di vita

Dalla sua entrata in vigore all’inizio del XX° secolo, il vigente diritto successorio è stato

riveduto soltanto in singoli punti. Da allora le condizioni quadro sociali rilevanti per il diritto

successorio hanno subito un’evoluzione sostanziale. È in particolare fortemente aumentata

l’aspettativa media di vita e la vita familiare ha assunto una molteplicità di forme.

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Materiale per i media: ammodernamento del diritto delle successioni

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Il Consiglio federale vuole pertanto ammodernare il diritto successorio. Ponendo in

consultazione il presente progetto adempie inoltre la mozione 10.3524 presentata dal

Consigliere agli Stati Felix Gutzwiler nel 2010. La mozione incaricava il Consiglio federale di

elaborare un progetto per rendere più flessibile il diritto successorio, conservando però il

contenuto centrale del diritto vigente e continuando a tutelare la famiglia in quanto

riferimento costante per le istituzioni.

3. Ridurre le porzioni legittime

Il Consiglio federale intende ridurre le quote delle porzioni legittime. Il disponente avrà di

conseguenza più possibilità di lasciare una parte maggiore del suo patrimonio per esempio a

un figliastro o a un convivente di fatto, vale a dire a un partner con il quale non è coniugato.

Questa maggiore flessibilità dischiude inoltre interessanti possibilità in materia di

successione di imprese.

Raffigurazione della quota ereditaria legale e della nuova porzione legittima

Eredi legali Quota ereditaria legale

(in frazioni della

successione)

Porzione legittima

(in frazioni della quota ereditaria

legale)

Discendenti (se il defunto non ha un coniuge/un

partner registrato)

1 1/2 della successione

Discendenti (se il defunto ha un coniuge/un partner

registrato)

1/2 1/2 (1/4 della successione)

Coniuge/partner registrato (se il defunto ha

discendenti)

1/2 1/4 (1/8 della successione)

Coniuge/partner registrato (se il defunto non ha

discendenti ma ha genitori)

3/4 1/4 (3/8 della successione)

Genitori (se il defunto non ha discendenti ma ha un

coniuge/un partner registrato)

1/4 Non beneficiano più di una

porzione legittima

4. Legato di mantenimento

Secondo l’avamprogetto, anche in futuro i conviventi di fatto e i figliastri avranno diritti

ereditari soltanto se il disponente glieli conferisce prima di morire. In alcuni casi questa

normativa può creare situazioni sconcertanti. Per esempio se uno dei partner ha ridotto la

propria attività lucrativa per curare i figli comuni o i figli dell’altro o per curare il defunto o i

suoi congiunti. In casi di questo genere la morte del partner può creare una situazione di

bisogno.

Il Consiglio federale propone pertanto di introdurre un legato di mantenimento legale,

indipendente dalla volontà del defunto. Per ottenere un tale legato, vanno adempiute alcune

condizioni. Vi ha diritto chi ha convissuto da almeno tre anni con il defunto, nel cui interesse

ha fornito importanti prestazioni. Un tale legato è inoltre assegnato soltanto se è necessario

per garantire un adeguato mantenimento al superstite e se è ragionevolmente esigibile da

parte degli eredi, tenuto conto della loro situazione finanziaria. Il giudice stabilisce l’importo

del legato di mantenimento secondo il suo libero apprezzamento.

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Avamprogetto e rapporto esplicativo della modifica del Codice civile (diritto successorio)

Compendio

L’attuale diritto successorio risale essenzialmente all’epoca della redazione del Codice civile svizzero, all’inizio del 20° secolo. Dopo la sua entrata in vigore, è stato riveduto in singoli punti. Tra le altre cose è stato migliorato lo statuto del figlio nato fuori dal matrimonio e del coniuge superstite ed è stata presa in considerazione la situazione del partner registrato. Inoltre, è stato soppresso il diritto ereditario della quarta parentela e la porzione legittima dei fratelli e delle sorelle. Con l’eccezione delle modifiche risultanti dall’entrata in vigore della legge sull’unione domestica registrata e delle nuove regole sulla porzione disponibile in caso di usufrutto del coniuge superstite, le revisioni risalgono agli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Da allora, il contesto sociale rilevante per il diritto suc-cessorio è mutato in modo sostanziale. La speranza media di vita è fortemente aumentata e si sono sviluppati molteplici modelli di famiglia. È pertanto opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.

Al centro della presente revisione vi è una riduzione della porzione legittima legale che aumenta il margine di manovra dell’ereditando sotto due profili. Da una parte, con questa riduzione l’ereditando può trasferire una parte maggiore del suo patri-monio a un singolo discendente. Poiché gran parte delle imprese svizzere e in parti-colare le PMI sono proprietà familiari, questa possibilità riveste grande importanza nel disciplinamento della successione alla testa delle imprese e intende evitarne la frammentazione. D’altra parte, l’aumento del margine di manovra dell’ereditando gli permette di beneficiare una più ampia cerchia di persone, per esempio il suo partner di fatto o il figliastro con cui non ha legami di parentela. Si rinuncia invece ad accordare pretese ereditarie o addirittura una porzione legittima ad altre perso-ne perché le relazioni personali, per esempio con un partner di fatto o un figliastro, possono assumere forme molto diverse ed il disponente deve poter decidere quali persone gli sono vicine al punto da farle beneficiare della sua eredità.

Per evitare che in alcuni casi si producano situazioni scioccanti, il Consiglio fe-derale propone inoltre di introdurre un cosiddetto legato di mantenimento. I partner di fatto che hanno effettuato importanti prestazioni nell’interesse del defunto potr-ebbero così chiedere in casi particolari una liberalità a carico della successione. Questo legato deve poter essere attribuito anche ai figliastri che sono stati mantenu-ti dal disponente e che di tale mantenimento hanno ancora bisogno.

Infine, occorre migliorare la certezza del diritto precisando diversi punti sui quali la legge è poco chiara.

In conclusione, occorre rilevare che la presente revisione non muta la struttura fondamentale del vigente diritto successorio il cui contenuto centrale viene conser-vato.

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Indice

Compendio 1

1 Situazione iniziale 4

2 Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia

successoria 5

3 Considerazioni sulla necessità e l’orientamento di una revisione del

diritto successorio 7 3.1 In generale 7 3.2 Possibili orientamenti della revisione del diritto successorio 7 3.3 Cerchia dei parenti successibili 7 3.4 Abolire o ridurre la porzione legittima 8 3.5 Miglioramento della posizione del coniuge o del partner registrato

superstite 9 3.6 Importanza dell’effettiva relazione di prossimità per la

successibilità legale 11 3.7 La successibilità del partner di fatto 11 3.8 Trattamento successorio dei figliastri 13 3.9 Non unificazione dell’imposto sulle successioni 14 3.10 Disciplinamento di problematiche attuali 14 3.11 Diritto transitorio 15 3.12 Aspetti internazionali 15

4 Mandato del Parlamento 16 4.1 Interventi parlamentari depositati in passato 16 4.2 La mozione Gutzwiller (10.3524) 17

5 Attuazione della mozione Gutzwiller 18 5.1 Riduzione delle porzioni legittime 18 5.2 Introduzione del legato di mantenimento 19 5.3 Valutazione 21

6 Disciplinamento di problematiche attuali 21 6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite

una parte maggiore dell’aumento del regime 21 6.2 Usufrutto del coniuge superstite 24 6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato)

in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento) 27

6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e

assicurazione sulla vita 29 6.5 Captazione di eredità 33 6.6 Diritto d’informazione successoria 35 6.7 Collazione e riduzione 37

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6.8 Riduzione indiretta 40 6.9 Ordine delle riduzioni 42 6.10 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede 46 6.11 Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d’esecutore

testamentario e certificato ereditario 47 6.12 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all’eredità da

parte di un erede oberato 49 6.13 Testamento audiovisivo urgente 50 6.14 Aggiornamento degli articoli 469, 482, 499 e 503 52 6.15 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del

legato 54 6.16 Principio del valore venale al momento della divisione 56 6.17 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi 56 6.18 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica

dell’art. 626 cpv. 2 57

7 Bibliografia 58

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1 Situazione iniziale

Il diritto successorio vigente è disciplinato negli articoli 457–640 del Codice civile svizzero (CC)1. Diversamente dalle altre parti del Codice civile, il diritto successorio è stato riveduto soltanto in minima parte dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1912; con una di queste revisioni il diritto dell’adozione ha parificato i figli adottivi ai figli consanguinei2. Il nuovo diritto della filiazione ha inoltre parifi-cato i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi3. Un’ulteriore importante sviluppo è stata la modifica dei diritti ereditari del coniuge superstite, la cui situa-zione ereditaria è migliorata4 con il nuovo diritto del matrimonio del 1988. Malgra-do queste revisioni, negli ultimi cento anni le caratteristiche principali del diritto successorio svizzero sono rimaste immutate5. Il diritto successorio si distingue quindi notevolmente dal diritto di famiglia del CC, che è stato completamente rive-duto a partire dagli anni 70 del secolo scorso e di cui è attualmente in corso un nuovo ammodernamento. Gli estensori del CC, malgrado le grandi differenze tra le normative di diritto successorio precedentemente in vigore nei diversi Cantoni, sono riusciti a formulare norme semplici, uniformi e durevoli.

Nel secolo trascorso dall’entrata in vigore del CC, la realtà su cui si basa il diritto successorio ha tuttavia subito grandi modifiche. Un tempo, la situazione sociodemo-grafica era in ampia misura uniforme. A tale riguardo gli sviluppi degli ultimi de-cenni hanno prodotto mutamenti fondamentali. L’aumento del numero dei divorzi come anche l’aumento della speranza media di vita hanno reso più frequenti seconde e terze relazioni e il numero delle famiglie ricomposte aumenta continuamente: spesso al giorno d’oggi i figli non crescono più soltanto con i loro genitori biologici. Succede per esempio che vivano con un solo genitore e spesso con il suo nuovo partner; in molti casi nella comunione domestica vivono anche i figli di quest’ultimo. Di conseguenza, nella vita reale le relazioni tra genitori e figli prendo-no forme diversissime, che spesso il diritto non riconosce come rapporti di filiazio-ne.

Nel contempo, il matrimonio ha cessato di essere la principale forma della coppia e della famiglia6. Spesso le relazioni sono vissute anche senza matrimonio, che vi siano figli o no. La conseguenza per il diritto successorio è un numero in costante aumento di relazioni reali non riconosciute, o insufficientemente riconosciute, dal diritto. Occorre in particolare rilevare che da queste relazioni non risultano legami di parentela e che non sono rilevanti ai fini del diritto successorio. Negli ultimi decenni questo mutamento sociale ha prodotto un divario tra le forme delle relazioni da una parte e il diritto e la politica familiare dall’altra7. Il vigente diritto successorio non ha soluzione per tali casi e nemmeno permette di colmare il divario con una disposizio-ne a causa di morte, perché la libertà di testare è notevolmente limitata, in particola-re dalle disposizioni sulla porzione legittima. Il diritto della famiglia e il diritto successorio mirano a fornire un quadro giuridico affidabile alle relazioni familiari.

1 RS 210 2 FF 1971 II 85 3 FF 1974 II 1 4 FF 1979 II 1119; per un compendio delle revisioni dal 1912 cfr. Wolf/Genna, pag. 8 segg. 5 Wolf/Genna, pag. 11. 6 In proposito cfr. soltanto Preisner, pag. 786. 7 Preisner, pag. 792.

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Se il diritto e la realtà non sono in sintonia, l’ordinamento giuridico non è più in grado di svolgere correttamente i propri compiti. Colmare questo divario e far con-fluire i citati sviluppi sociali nell’alveo del diritto sono pertanto esigenze centrali della presente revisione.

Oltre all’evoluzione sociale generale, è d’importanza centrale per il diritto successo-rio anche l’aumento della speranza di vita, quasi raddoppiata dal 1900; essa è passa-ta da 46,2 a 81,0 anni per gli uomini e da 48,9 a 85,2 anni per le donne. Di conse-guenza gli umani oggi muoiono e trasmettono la loro eredità in età più avanzata. Altrettanto vale per gli eredi che normalmente al giorno d’oggi quando ereditano si trovano in una fascia d’età diversa da quella in cui si trovavano a ereditare 100 anni fa. Questa dinamica produce una concentrazione del patrimonio nelle generazioni dei pensionati. Il diritto successorio ha così perso la sua funzione che un tempo era di fornire alle giovani generazioni i fondi necessari per finanziare i loro progetti di vita.

Rispetto all’epoca in cui è stato elaborato il CC, il sistema statale di sicurezza socia-le ha conosciuto un forte sviluppo che ha ridotto il ruolo del patrimonio familiare e del diritto successorio quali garanzie sociali dei singoli. Questa funzione è ora in ampia misura svolta dall’assistenza statale, dalle indennità di disoccupazione e dalla previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. Al giorno d’oggi l’eredità non serve più a garantire le basi dell’esistenza, ma eventualmente ad assicurare il tenore di vita o a finanziare spese supplementari; vi sono anche casi in cui serve soltanto alla formazione del patrimonio.

In Svizzera il diritto successorio continua ad avere una grande importanza economi-ca e sociale; due terzi degli svizzeri hanno ereditato o attendono un’eredità. Il volu-me annuale delle eredità supera il risparmio lordo delle economie domestiche; le stime del suo importo esatto divergono tra loro. Inversamente, occorre rilevare che almeno un terzo della popolazione non riceve eredità; il dieci per cento della popola-zione riceve i tre quarti dell’importo complessivo delle eredità8. 2 Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia

successoria

Nel 1900, Eugen Huber ha formulato gli obiettivi che il legislatore deve perseguire in materia successoria e che meritano considerazione ancora oggi: garantire rapporti pacifici tra le generazioni successive, conservare la ricchezza dopo la morte del suo creatore ed eseguire un piano di divisione equa ed economicamente adeguata dei beni lasciati dal defunto9.

Nel presente contesto il primo punto ha un’importanza prioritaria. Il diritto successo-rio è strettamente connesso con i modi di percepire e vivere la funzione della fami-glia e dei partenariati di vita. È quindi importante che ogni normativa legale sul diritto successorio, e ogni sua revisione, sia nota alla popolazione e da essa ricono-sciuta. Infatti il diritto successorio non si limita a prevedere una normativa da appli-care al decesso di una persona ma, entro dati limiti, permette anche di derogare alla normativa e di sostituirla con disposizioni personali. Chi vuole disporre della propria

8 Stutz/Bauer/Schmugge, pag. 22. 9 Huber, n. 822.

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successione secondo la propria volontà, deve dapprima comprendere come si presen-terebbe la situazione in assenza della sua disposizione a causa di morte e quale sia il suo margine di manovra. Un diritto successorio che sia comprensibile per una perso-na adulta e capace di discernimento è necessario in particolare nell’ottica dell’importante regola enunciata dall’articolo 498 CC secondo cui il disponente può redigere un testamento valido in modo completamente autonomo e senza l’ausilio di terzi, vale a dire soprattutto senza consulenza giuridica.

Naturalmente il legislatore deve rispettare determinati limiti. Il vigente diritto suc-cessorio del CC è formulato in modo semplice e accessibile ed è di conseguenza comprensibile per la popolazione, per lo meno nei suoi principi. Una revisione deve evitare nuovi istituti giuridici o nuove normative che potrebbero ostacolare la com-prensione e la trasparenza della normativa vigente.

Di medesimo segno è la necessità di evitare revisioni troppo frequenti del diritto successorio. La conoscenza delle disposizioni del diritto successorio da parte della popolazione ha grande importanza, come rilevato sopra, ma richiede del tempo. Con revisioni successive troppe rapide si corre il rischio che nessuno sappia più quali norme sono effettivamente in vigore. Le pianificazioni ereditarie sono concepite con prospettive pluridecennali. In conseguenza di una revisione del diritto successorio chi ha stilato una disposizione a causa di morte o chi deliberatamente non ne ha presa alcuna deve adeguarsi alla nuova normativa legale ed eventualmente redigere una nuova disposizione. Revisioni troppo rapide ledono la certezza del diritto anche sotto questo profilo.

I conflitti ereditari suscitano spesso forti emozioni; una funzione centrale del diritto in generale e del diritto successorio in particolare consiste nell’evitare questi conflitti e nel garantire la pace sociale. L’ordinamento giuridico può svolgere questa funzio-ne soltanto se le norme rilevanti sono il più possibile chiare e semplici. Pertanto, nella misura del possibile, il diritto successorio deve fondarsi su fatti chiaramente definiti. Così fa il diritto vigente i cui effetti giuridici sono prodotti dalla parentela e dallo statuto giuridico del matrimonio e dell’unione domestica registrata, ma non dalle relazioni di fatto che dovrebbero essere definite e valutate in ogni singolo caso. La legge stabilisce chiaramente anche la quota che spetta ai singoli eredi. La cosid-detta «disputa degli ottavi» ha palesato quanto possa essere pesante un’incertezza sull’interpretazione della legge. È stata avviata una speciale revisione di legge per definire l’entità della porzione disponibile che può essere attribuita al coniuge super-stite a scapito dei discendenti, nel caso in cui egli abbia già ricevuto l’usufrutto della successione secondo l’articolo 473 CC. Nel suo rapporto del 22 gennaio 200110, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha rilevato che:

«Il Tribunale federale non si è mai dovuto pronunciare su queste questioni così importanti nella prassi. È dunque necessario che il legislatore chiarisca la situazione. Non ci si può permettere di la-sciare gli interessati nell’insicurezza giuridica che ha indotto molte persone a rinunciare alla pratica soluzione dell’arti-colo 473 CC. Non è tanto l’ordine di grandezza della porzione disponibile che è necessario conoscere, quanto piuttosto le regole che vanno applicate.»

10 Rapporto della CAG-N del 22 gennaio 2001 sull’iniziativa parlamentare 97.457 (Suter, Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione), FF 2001 985, qui: 987.

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In quest’ottica, il diritto successorio deve sempre dare la preferenza a soluzioni prevedibili e trasparenti. Vanno invece impiegati con moderazione i rimandi a principi generali poiché presentano il rischio di generare e prolungare i conflitti ereditari. 3 Considerazioni sulla necessità e l’orientamento di una revi-

sione del diritto successorio

3.1 In generale

Negli ultimi anni la necessità di rivedere il diritto successorio si è fatta sentire più volte e talora ha dato luogo ad accese discussioni, non soltanto in Svizzera ma anche all’estero. Infatti, negli anni scorsi diversi ordinamenti giuridici stranieri hanno modernizzato il loro diritto successorio. È stato fatto notare che non vi è una necessi-tà urgente di sottoporre il diritto successorio a una revisione fondamentale11. È tuttavia necessario, come richiesto nella mozione Gutzwiler, modernizzare questo ramo del diritto affinché consideri e integri i nuovi sviluppi sociali; la medesima necessità di ammodernamento si fa sentire anche in tutto il diritto di famiglia12. Questo è l’obiettivo principale della presente revisione. 3.2 Possibili orientamenti della revisione del diritto successorio

In seguito, sono elencati e discussi, in base alla classificazione di Wolf13, i possibili ambiti della revisione. Si tratta in particolare di definire la cerchia dei parenti che hanno diritto di ereditare e di discutere in merito all’opportunità di sopprimere o relativizzare il diritto alla porzione legittima; vanno inoltre stabiliti lo statuto eredita-rio del coniuge o del partner registrato superstiti, l’importanza di un’effettiva rela-zione di prossimità per la successibilità e la successibilità del partner di fatto. Occor-re infine affrontare brevemente anche la problematica dell’unificazione sul piano federale della normativa in materia di imposta di successione. 3.3 Cerchia dei parenti successibili

Nella concezione della legge attuale la cerchia dei parenti successibili comprende i figli (art. 457 CC), i genitori (art. 458 CC), gli avi (art. 459 CC) e i relativi discen-denti. L’articolo 460 CC stabilisce espressamente che il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi14.

11 Cfr. soltanto Wolf/Genna, pag. 12. 12 Cfr. in proposito «Modernisierung des Familienrechts», rapporto del Consiglio federale

sul postulato Fehr (12.3607) del marzo 2015 disponibile soltanto in francese e tedesco all’indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-03-250/ber-br-d.pdf. In italiano è disponibile una sintesi del rapporto all‘indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-03-250/res-ber-br-i.pdf

13 Wolf, Grundlagen, pag. 303 segg.; cfr. anche Wolf/Genna, pag. 11. 14 Nel CC del 1907, ai bisnonni finché erano in vita era concesso almeno un usufrutto della

quota che sarebbe toccata ai loro discendenti se non fossero premorti (art. 460 cpv. 2 vCC). Questa norma è stata abolita dal nuovo diritto matrimoniale.

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Attualmente non appare necessario modificare questo principio: tornare a considera-re la parentela dei bisnonni non vanificherebbe soltanto la revisione del 1984, ma avrebbe scarsissima rilevanza pratica. Nemmeno appare appropriato escludere la terza parentela, vale a dire i nonni e i loro discendenti, perché questi legami familiari sono ancora abbastanza frequenti da giustificare un diritto ereditario legale (ma non una porzione legittima). 3.4 Abolire o ridurre la porzione legittima

Il vigente diritto successorio si fonda sul principio del diritto germanico (Verfangen-heit) secondo cui in linea di massima la successione a causa di morte sfugge al potere di disporre dell’ereditando15. Nel CC tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC). Attualmente la porzione legittima dei discendenti, pari a tre quarti della loro quota ereditaria legale, appare eccessiva. La letteratura ha suggerito diverse possibilità di revisione della porzione legittima16 a cui si ispirano anche le presenti proposte del Consiglio federale.

Il Parlamento ha esplicitamente incaricato il Consiglio federale di rendere più flessi-bile il diritto successorio vigente. Al centro della presente revisione vi è pertanto l’esigenza di rafforzare l’autonomia decisionale dell’ereditando. Nel diritto succes-sorio questa autonomia decisionale si manifesta nella cosiddetta libertà di testare, che consiste nella facoltà dell’ereditando di disporre a causa di morte di tutto il suo patrimonio o di parte di esso. Nel diritto vigente questa facoltà è limitata dalle porzi-oni legittime (art. 470 cpv. 1 CC). Una revisione che si prefigge di aumentare l’autonomia decisionale dell’ereditando deve in primo luogo modificare le porzioni legittime: l’abolizione o la riduzione delle porzioni legittime ha automaticamente per conseguenza un aumento della porzione disponibile e un’estensione dell’autonomia decisionale dell’ereditando.

La nozione di porzione legittima è una conseguenza del principio secondo cui la famiglia ha un diritto naturale di successione che non può essere eliminato dall’ereditando. Secondo questa concezione, una parte del patrimonio spetta in ogni caso alla famiglia e i membri prossimi della famiglia devono riceverne parti equiva-lenti. Attualmente la legge prevede porzioni legittime per i discendenti, i genitori, il coniuge e il partner registrato. La porzione legittime delle sorelle e dei fratelli, pari a un quarto della quota ereditaria (art. 471 cpv. 3 vCC) è stata abolita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

Nella situazione attuale, malgrado ripetute richieste in tal senso, il Consiglio federale ritiene che sarebbe eccessivo abolire completamente le porzioni legittime liberaliz-zando così il diritto successorio. Si nutrono forti dubbi sulla possibilità di riunire le necessarie maggioranze politiche, poiché la convinzione che una parte della succes-sione debba essere conferita a determinate persone è profondamente radicata nel sentimento generale del diritto17. Anche il diritto straniero conferma che porzioni legittime (ridotte) possono trovare posto in un diritto successorio moderno. In Euro-pa, gli ordinamenti giuridici continentali prevedono attualmente forme di partecipa-zione obbligatoria alla successione per i familiari e le persone vicine all’eredi-

15 Druey, § 6 N 2; sull’intera problematica Wolf/Genna, pag. 37. 16 Cfr. in proposito la panoramica in Wolf, Grundlagen, pag. 313. 17 Cfr. anche Breitschmid, n. 28.

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tando18. Invece, negli USA dove non vi è alcuna porzione legittima una parte impor-tante della dottrina ne chiede l’introduzione per proteggere i discendenti dalla dise-redazione19.

Secondo il diritto vigente, la porzione legittima dei discendenti ammonta a tre quarti della quota ereditaria legale (art. 471 n. 1 CC). A seconda della situazione, ciò vincola una parte considerevole della successione sottraendola alla libertà di testare dell’ereditando, il che può dare origine a problemi in particolare quando la porzione legittima va a scapito del coniuge superstite o del partner di fatto nei casi in cui il suo reddito dipende dalla successione. Dal confronto con altri ordinamenti giuridici emerge chiaramente che la porzione legittima dei discendenti è troppo elevata. Proprio perché il diritto successorio ha attualmente cessato in ampia misura di svolgere un ruolo di previdenza per i discendenti, appare opportuno ridurre la por-zione legittima che spetta loro20. Anche questo corrisponde a una tendenza presente negli ultimi anni in molti ordinamenti giuridici stranieri21.

La porzione legittima dei genitori non si fonda sulla necessità di sostegno ma piutto-sto sull’idea della solidarietà in seno alla famiglia e tra le generazioni. Questa solida-rietà è marcatamente diminuita negli ultimi decenni e appare quindi opportuno che il diritto sancisca questo sviluppo. Se si sopprime la porzione legittima dei genitori, in futuro sarà possibile attribuire la relativa quota della successione al partner supersti-te. Attualmente, l’intera successione di un ereditando convivente di fatto senza discendenti è in linea di massima attribuita ai genitori ancora in vita. La metà della successione è protetta dalla porzione legittima dei genitori con la conseguenza che, con disposizione a causa di morte, si può attribuire al convivente di fatto al massimo la metà della successione. Proprio in questi casi in cui non vi sono contese in rela-zione con il regime matrimoniale e non è possibile alcuna partecipazione agli acqui-sti possono prodursi situazioni insoddisfacenti, soprattutto perché in molti casi il convivente di fatto è più vicino all’ereditando dei genitori. Per questo motivo appare appropriato abolire senza sostituirla la porzione legittima dei genitori22. Così facen-do, la Svizzera si allineerebbe a una tendenza internazionale; infatti al giorno d’oggi, in molti ordinamenti giuridici stranieri, i genitori non hanno più diritto alla porzione legittima23, per esempio nei Paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Francia. 3.5 Miglioramento della posizione del coniuge o del partner regi-

strato superstite

Il miglioramento della posizione del coniuge o del partner registrato superstiti ha un’importanza fondamentale nella discussione sulla revisione del diritto successorio. Il legislatore si trova da sempre nel dilemma di suddividere adeguatamente la suc-cessione tra coniuge superstite e figli del defunto. Le situazioni sono particolarmente delicate in presenza di figli non comuni del defunto e del coniuge superstite.

18 Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 121 seg. 19 Cottier, pag. 46 con ulteriori riferimenti. 20 Breitschmid, n. 34. 21 Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg. 22 Cfr. anche Breitschmid, n. 33. 23 Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 125 seg.

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Attualmente, in Svizzera e negli altri Paesi europei vi è una tendenza chiaramente favorevole al miglioramento della posizione del coniuge superstite24, come è emerso anche durante la revisione del 1984. Questa tendenza esprime un’evoluzione genera-le in atto nella società che consiste nella forte riduzione dell’importanza della fami-glia come rete solidale tra le generazioni e dell’interesse a conservare il patrimonio nella famiglia. Al giorno d’oggi la trasmissione del patrimonio familiare ai discen-denti non ha più l’importanza di un tempo, anche in ragione dello sviluppo econo-mico degli ultimi decenni. Le imprese familiari fanno tuttavia eccezione a quanto detto.

La relazione individuale di coppia rappresenta l’asse centrale della famiglia di oggi. Questo fatto emerge pure dall’articolo 462 CC che fa del coniuge o del partner registrato superstite il principale erede legale25. Aumentano perfino le voci di coloro che vorrebbero fare del coniuge o del partner di fatto l’unico successore economi-co26.

In molti casi può essere adeguato concedere al coniuge o al partner registrato una partecipazione ereditaria al patrimonio dell’ereditando che per anni ha contribuito a costituire. Si vuole infine garantire sicurezza finanziaria al coniuge superstite per la vecchiaia. Infatti, una delle conseguenze dell’unione coniugale è la preoccupazione per il futuro del coniuge o del partner registrato superstite27. Questi ultimi in deter-minate circostanze hanno più bisogno di ereditare dei discendenti che nel momento della successione spesso non si trovano in situazioni di urgente bisogno finanziario, poiché sono in una fase della vita in cui hanno già consolidato le loro vite professio-nali e dispongono di un reddito regolare. Dalla prassi notarile risulta peraltro che derogare alla normativa legale per beneficiare il coniuge o il partner registrato superstite è il motivo principale per cui vengono conclusi convenzioni matrimoniali, contratti successori o convenzioni patrimoniali28.

Queste comprensibili richieste trovano tuttavia il loro limite laddove il coniuge o il partner registrato superstite è beneficiato a scapito dei figli non comuni; in questi casi non vi è alcuna possibilità per questi figli di acquisire in seguito i beni in que-stione per successione legale alla morte del secondo coniuge o partner registrato. In una situazione analoga si trovano i figli comuni se il coniuge superstite mette al mondo altri figli con un nuovo partner. Se il patrimonio dell’ereditando è in gran parte costituito da acquisti, il coniuge o il partner registrato superstite riceve la maggior parte del patrimonio, prima dell’applicazione dei principi del diritto succes-sorio. La problematica è acuita dalla possibilità (prevista nel diritto del regime matrimoniale) di conferire l’intero aumento dei beni matrimoniali al coniuge o al partner registrato superstite in base all’articolo 216 CC.

Stabilire il peso da dare agli interessi del coniuge o del partner registrato rispetto agli interessi dei figli dell’ereditando spetta quindi al legislatore. Si tratta di operare un giudizio di valore in una tematica fortemente influenzata dalla politica sociale. La

24 Cfr. soltanto Röthel, pag. 50 seg. con rimandi esaurienti; nel progetto originale di Codice civile di Eugen Huber non era invece ancora prevista una quota ereditaria legale del co-niuge superstite che è stata introdotta nel CC dal Parlamento.

25 Wolf, Grundlagen, pag. 306; BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 9. 26 Röthel, pag. 50 seg. con rimandi, nonché Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.; nella

dottrina la revisione è stata severamente criticata da alcuni autori perché favorisce all’eccesso il coniuge, cfr. BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 16.

27 Cfr. già nel Messaggio sul diritto del matrimonio, FF 1979 1149 qui: 1151. 28 Wolf, pag. 305.

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decisione è complicata dal fatto che la valutazione dei casi concreti può portare a risultati molto diversi: se in dati casi può essere adeguato garantire il reddito del coniuge o del partner registrato superstite a scapito dei discendenti, in altri casi la medesima normativa legale può arrecare pregiudizi ingiustificati ai discendenti.

Il Consiglio federale ritiene che questo dilemma non possa essere risolto modifican-do le quote ereditarie legali. Un diritto successorio moderno deve dare invece all’ereditando la possibilità di attribuire una parte sostanziale della successione alle persone di sua scelta permettendogli così di scegliere soggettivamente una soluzione adeguata alle caratteristiche del caso concreto. 3.6 Importanza dell’effettiva relazione di prossimità per la suc-

cessibilità legale

Il diritto vigente si fonda esclusivamente sulle relazioni formalmente previste dal diritto della famiglia. Per la legge non ha alcuna importanza che la relazione sia effettivamente vissuta e in quale misura. Soltanto in circostanze eccezionali la legge prevede la cosiddetta indegnità (art. 540 CC) e la possibilità di una diseredazione (art. 477 CC).

Anche se questo sistema a volte favorisce un erede che non si è preoccupato del defunto quando era in vita, ma che dopo il decesso partecipa alla successione nella stessa misura degli eredi che gli sono stati più vicini, nella pratica non appare possi-bile valutare la relazione individuale tra l’ereditando e gli eredi e attribuire una partecipazione alla successione più o meno grande a seconda della qualità della relazione. Ciò avrebbe per solo effetto di attizzare le contese tra eredi e porterebbe a procedimenti giudiziari estremamente gravosi per tutti i partecipanti, perché dovreb-bero essere esaminate e valutate le vicende strettamente personali di una famiglia29.

Il Consiglio federale ritiene che anche per risolvere questo problema sia opportuno rafforzare la libertà di disporre dell’ereditando, segnatamente diminuendo le por-zioni legittime con il conseguente aumento della porzione disponibile. In fin dei conti, il disponente è il miglior giudice della propria prossimità con i suoi potenziali eredi. Il fatto che la valutazione sia soggettiva, in linea di massima non ne rimette in questione il risultato; non si capisce invece per quale motivo una valutazione ogget-tiva da parte di un giudice, che tenga conto di tutti i casi, dovrebbe produrre risultati migliori. Anche nell’ottica della prevenzione delle controversie vi sono validi motivi di lasciare decidere al disponente quali eredi gli sono vicini e quali no. Si vuole invece che il giudice continui a essere competente soltanto per controllare formal-mente la validità di questa decisione e dei casi estremi e rari dell’indegnità e della diseredazione, come nel diritto vigente. 3.7 La successibilità del partner di fatto

Al centro della discussione di un diritto successorio moderno vi è infine il quesito di come l’ordinamento giuridico debba considerare i partenariati di fatto, il cui numero è in costante aumento. Il diritto vigente non accorda al partner di fatto né un diritto

29 Breitschmid, Erbrecht, pag. 119, a questo proposito parla di controllo giudiziario delle relazioni («gerichtlichen Beziehungskontrolle»).

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di successione legale né un diritto a una porzione legittima. La discussione sull’adeguatezza di questa soluzione prende due direzioni molto diverse. Alcuni chiedono di conservare lo status quo poiché gli interessati hanno consapevolmente deciso di non sottoporre la loro relazione a norme giuridiche. Altri invece chiedono di introdurre una quota legale e perfino una porzione legittima per i partner di fatto come nella normativa prevista per i coniugi, poiché al giorno d’oggi in molti casi il partenariato di fatto ha sostituito il matrimonio e ha i medesimi bisogni di protezio-ne30.

Il diritto vigente permette alle coppie che vivono in partenariato di fatto di discipli-nare la loro relazione, compreso il caso di morte di uno dei partner, con una conven-zione contrattuale. Ciò malgrado si chiede al legislatore di adottare disposizioni di legge per lo scioglimento del partenariato di fatto, soprattutto perché molte persone non regolano per tempo la loro successione, anche se lo vorrebbero effettivamente fare. È compito del legislatore colmare questa lacuna e adottare una normativa adeguata31. Dal punto di vista del diritto successorio occorre inoltre puntualizzare che apparentemente quasi la metà della popolazione ritiene a torto che, secondo il diritto vigente, al partner di fatto spetta una quota ereditaria32.

Anche la mozione Gutzwiller su cui poggia la presente revisione chiede che «i partner non sposati, finora discriminati, vengano inclusi nel diritto successorio e in materia di legittima e beneficino dunque del medesimo equo trattamento destinato alle coppie sposate o in unione domestica registrata (eventualmente a determinate condizioni riguardo all'equivalenza della comunione domestica e della responsabili-tà).» La versione della mozione che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale precisa tuttavia che non viene richiesta la parità di trattamento tra coppie di concubi-ni e coppie di coniugi. Su questo punto il Parlamento ha preso un’importante deci-sione preliminare.

In questo contesto vi sono due ulteriori aspetti di rilievo.

Considerare in quale misura il partenariato di fatto vada trattato al pari del matrimo-nio soltanto nell’ottica del diritto successorio in molti casi limita eccessivamente la comprensione della materia: la realtà mostra che, nelle coppie sposate, il partner superstite beneficia del regime dei beni prescritto dalla legge e dell’attribuzione di una parte maggiore dell’aumento degli acquisti (art. 216 CC). Il diritto successorio ha un’importanza relativamente minore. Di conseguenza, in molti casi la non appli-cazione del diritto sul regime matrimoniale dei beni nei partenariati di fatto lascia il partner superstite in una situazione finanziaria relativamente disagiata in cui il diritto successorio diviene più importante per garantire il suo sostentamento.

Occorre inoltre rilevare che le norme fiscali sono cagione di un’ulteriore disparità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. Le liberalità fatte al coniuge nell’ambito del regime matrimoniale dei beni e in ambito successorio sono esenti da imposte in tutti i Cantoni, ma le liberalità successorie tra partner di fatto sono ogget-to di un’importante imposta di successione nella maggior parte dei Cantoni. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno ridotto le loro aliquote fiscali ma, come in passato, i partner di fatto rimangono seriamente svantaggiati sotto il profilo fiscale rispetto ai coniugi e infine, anche in condizioni equivalenti sotto ogni altro punto di vista,

30 Cfr. in proposito l’esauriente rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 25 segg.

31 In questo senso in particolare Cottier, pag. 35 segg. con numerosi rimandi in nota 63. 32 Stutz/Bauer/Schmugge, pag. 215; in proposito anche Cottier, pag. 32.

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ottengono una parte della successione nettamente inferiore. Per permettere alla Confederazione di introdurre una normativa uniforme la Costituzione federale deve dapprima attribuirgliene la competenza, il che è stato nettamente rifiutato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione popolare del 14 giugno 2015.

Da quanto detto si desume che la parità di trattamento in materia successoria non è sufficiente per realizzare un’effettiva parità di trattamento tra matrimonio e partena-riato di fatto. La presente revisione intende almeno accrescere le possibilità per l’ereditando di attribuire al partner di fatto superstite, con una disposizione a causa di morte, una parte della successione maggiore di quella che può attribuirgli oggi. Ciò è senz’altro possibile riducendo le porzioni legittime come propone l’avamprogetto. Questa soluzione evita soprattutto la difficoltà di dare una defini-zione legale del partenariato di fatto ed evita ai giudici le difficoltà di darne una valutazione qualitativa33. Spetta all’ereditando decidere quale importanza dare al partenariato e in quale misura il partner di fatto debba partecipare alla successione.

Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale nel rapporto del marzo 201534 sulla modernizzazione del diritto di famiglia, si intende inoltre introdurre anche la possibilità di attribuire una parte dell’eredità al partner di fatto, in caso di rigore, anche se manca una corrispondente disposizione a causa di morte (cfr. in proposito art. 484a AP-CC). 3.8 Trattamento successorio dei figliastri

Va inoltre chiarito come il diritto successorio intende trattare in futuro le relazioni con i figliastri. Come già rilevato, il loro numero è aumentato soprattutto in seguito all’aumento del numero dei divorzi negli ultimi anni. Fino a quando non vi è un’autentica adozione del figliastro, il CC non riconosce l’esistenza di un legame di diritto di famiglia tra il figliastro e il patrigno o la matrigna. Di conseguenza, in caso di decesso del patrigno o della matrigna, il figliastro non ha alcun diritto ereditario legale. In alcuni casi, questa situazione giuridica può avere risultati insoddisfacenti, per esempio nel caso in cui al figliastro, che è cresciuto a lungo con il figlio biologi-co dell’ereditando e ha di fatto un legame di intensità analoga con l’ereditando, non spetta alcuna quota ereditaria legale e quindi nemmeno una porzione legittima. Tuttavia, la difficoltà consiste di nuovo nel fatto che la relazione e la qualità della relazione tra figliastro ed ereditando è individuale e, a seconda dei casi, può prende-re forme molto diverse. Si va da relazioni strette a comunità abitative senza partico-lare vicinanza di fatto fino a rapporti molto conflittuali. La durata della vita comune, l’età del figlio e i modi in cui la relazione è stata vissuta e alimentata portano a situazioni talmente diverse che non sarebbe giustificato prevedere una soluzione legislativa standardizzata da applicare a tutti i rapporti con i figliastri.

Di conseguenza rimangono due possibilità. Da una parte si possono far dipendere le quote ereditarie legali dal fatto che la relazione abbia una certa qualità35. Il problema di questa soluzione risiede nel fatto che il giudice deve valutare e qualificare la

33 Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 27 seg.

34 Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 33.

35 In questo senso Cottier, pag. 40.

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relazione a posteriori e decidere sulla volontà presumibile dell’ereditando. Nel processo, gli altri eredi, in particolare i figli biologici dell’ereditando, interverrebbe-ro come parte avversa, contestando l’intensità della relazione. Processi di questo genere rappresenterebbero un onere enorme per tutti gli interessati e non devono essere ulteriormente incentivati dalla legge. D’altra parte, per analogia dovrebbe essere decisiva anche in questo contesto la volontà dell’ereditando e dovrebbe così essergli permesso di far partecipare alla successione con una disposizione a causa di morte il figliastro che intende beneficiare per la sua prossimità personale. L’aumento della porzione disponibile proposto dall’avamprogetto facilita soluzioni di questo genere. 3.9 Non unificazione dell’imposto sulle successioni

Secondo il diritto vigente la competenza di prelevare un’imposta sulle successioni e sulle donazioni spetta ai Cantoni. Eccetto il Cantone di Svitto, tutti i Cantoni hanno fatto uso di questa competenza (il Cantone di Lucerna preleva un’imposta di succes-sione, ma non un’imposta sulle donazioni). L’imposta sulle successioni prende di regola la forma di un’imposta a carico degli eredi, nel senso che il singolo erede è assoggettato all’imposta per la sua parte di eredità. Per quanto riguarda le donazioni, è il donatario a dovere l’imposta. Il coniuge superstite (in tutti i Cantoni), i discen-denti (salvo nei Cantoni di Appenzello Interno, Neuchâtel e Vaud), i poteri pubblici e le organizzazioni di pubblica utilità sono esentati dall’imposta. Le normative cantonali divergono per quanto riguarda le franchigie, le aliquote fiscali e le speciali normative per le imprese36.

I passati tentativi di introdurre un’imposta di successione su scala nazionale sono falliti: diverse iniziative parlamentari avevano chiesto l’introduzione di un’imposta di successione federale (iniziativa parlamentare Fehr Hans-Jürg37; iniziativa par-lamentare Studer38; iniziativa parlamentare Wyss39). A nessuna di queste iniziative è stato dato seguito. Il 14 giugno 2015, il Popolo e tutti i Cantoni hanno respinto l’iniziativa popolare federale «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» respinta con il 71 per cento di voti contrari e il 29 per cento di voti favorevoli. 3.10 Disciplinamento di problematiche attuali

Nel periodo di oltre un secolo durante il quale il CC è stato in vigore, sono emerse diverse questioni a cui il testo di legge non dà risposta diretta e per le quali nemme-no la giurisprudenza è finora stata in grado di trovare una risposta soddisfacente. La presente revisione vuole pertanto dare una soluzione legislativa alle dianzi cennate questioni, alcune delle quali hanno una grande importanza, e intende soprattutto

36 www.estv.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > weitere Publikationen > Dossier Steuerinformationen > Die Erbschafts- und Schenkungssteuern (solo in tedesco e france-se).

37 05.416 «Imposta di successione per finanziare le cure». 38 03.422 «Einführung einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer», «Intro-

duction d'un impôt fédéral sur les successions et les donations» (soltanto in francese e te-desco).

39 08.439 «Imposta nazionale di successione a partire da un milione di franchi».

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semplificare l’applicazione del diritto. Lo auspica pure il Parlamento che, nella mozione Gutzwiler ha incaricato il Consiglio federale di esaminare se appaiano opportune ulteriori modifiche del diritto successorio. 3.11 Diritto transitorio

Il diritto transitorio in materia di successioni è retto da due disposizioni speciali (art. 15–16 Tit. fin. CC) e dai principi generali del diritto transitorio (art. 1–4 Tit. fin. CC). Il criterio determinante è il momento della morte dell’ereditando: se è avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il vecchio diritto, mentre dopo l’entrata in vigore della revisione si applica il nuovo diritto. Ciò indipendente-mente dal fatto che si tratti di una successione legale, o che prima dell’entrata in vigore sia stilata una disposizione a causa di morte o concluso un contratto successo-rio. Da questo principio risulta una normativa chiara le cui conseguenze sono pre-vedibili anche per la prassi e nella maggior parte dei casi evitano difficili questioni di interpretazione. È pertanto opportuno continuare ad applicare l’attuale diritto transitorio.

È inevitabile che in singoli casi si debba dare risposta a questioni delicate, in partico-lare qualora determinati passaggi di una disposizione a causa di morte o di un cont-ratto successorio lascino intendere che, sotto l’egida del nuovo diritto, l’ereditando avrebbe disposto in altro modo o che sarebbe stato concluso un contratto diverso. Siffatte incertezze sono tuttavia necessariamente connesse con una modifica delle disposizioni del diritto successorio e il legislatore non può darvi risposte astratte. In questi casi spetterà ai giudici trovare soluzioni adeguate in base alle regole generali. 3.12 Aspetti internazionali

Sul piano internazionale, è recentemente entrato in vigore nell’Unione europea il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 201240, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. La mozione Recordon del 12 dicembre 201441, trattata e liquidata dalle Camere federali nell’ottobre 2015, chiedeva al Consiglio federale «di esaminare le possibilità di allestire una convenzione internazionale sulle successioni o di adottare qualsiasi altra misura che eviti alla Svizzera l'esclusione dallo spazio giuridico di questo settore, creato dal regolamento 650-2012 dell'Unione europea (UE)». In occasione della seduta della seconda Camera federale, durante la quale è stata liquidata la mozione, il Consiglio federale ha fatto notare che sta esaminando un avamprogetto concernente il diritto internazionale delle successioni in vista dell’avvio di una procedura di consultazione entro la fine del 2016. Sta attualmente esaminando quali sono le disposizioni sulle successioni da modificare nella legge federale del 18 dicembre 198742 sul diritto internazionale privato (LDIP; art. 86–96). Tale esame, effettuato in una sede separata da quella del presente avamprogetto, non si limita a

40 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107. 41 14.4285 «Convenzione internazionale sulle successioni» 42 RS 291.

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considerare le questioni di compatibilità con il regolamento (UE) n. 650/2012 ma deve segnatamente tenere conto delle modifiche e precisazioni necessarie secondo la prassi, la dottrina e l’evoluzione del contesto giuridico nei 25 anni dall’entrata in vigore della legge. 4 Mandato del Parlamento

4.1 Interventi parlamentari depositati in passato

Negli anni passati sono stati depositati diversi interventi parlamentari in materia di diritto successorio:

Il postulato Schenker43 del 2012 chiedeva al Consiglio federale di presentare «un rapporto che identifichi i gruppi professionali e/o le istituzioni di assistenza agli anziani soggetti a normative tese a contrastare la captazione. Vanno parimenti speci-ficati l'ambito in cui legiferare e i responsabili.» Il Consiglio federale aveva proposto di rifiutare il postulato, dichiarando tuttavia che la necessità di intervenire e legifera-re con misure contro la captazione di eredità sarebbe stata valutata nell’ambito della presente revisione del diritto successorio. L’intervento era quindi stato tolto dal ruolo conformemente all’articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge federale del 13 dicembre 200244 sul Parlamento (LParl), non essendo stato trattato dal Parlamen-to entro due anni. La CAG-N aveva dato seguito a un’iniziativa parlamentare Schenker45 del 2006 dall’analogo tenore, ma non lo avevano fatto la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) e il Consiglio degli Stati. Una mozione Gendotti46 del 2000 perseguiva finalità analoghe ed è stata tolta dal ruolo dopo che l’autore della mozione ha lasciato la Camera.

Un’iniziativa parlamentare Abate del 14 giugno 201247 chiedeva di abbreviare il termine dell’articolo 555 capoverso 1 CC a sei mesi dalla pubblicazione delle grida agli eredi da parte delle autorità competenti. La CAG-S ha dato seguito all’iniziativa il 23 ottobre 2012, la CAG-N il 7 novembre 2013. Spetta ora alla CAG-S elaborare un progetto preliminare.

La mozione Häberli-Koller48 chiedeva una revisione di legge per sciogliere più rapidamente le comunioni ereditarie in possesso di immobili e fondi. Dopo che il Consiglio federale aveva chiesto al Parlamento di respingere la mozione, il Consi-glio nazionale l’ha rifiutata il 19 settembre 2011 con 29 voti contro 15549.

La mozione Sadis50 presentata nel 2006 chiedeva di modificare l’articolo 462 CC, in modo tale da lasciare l’intera successione al coniuge superstite, in assenza di discen-denti. L’intervento è stato tolto dal ruolo l’anno seguente, quando la sua autrice ha lasciato il Parlamento.

43 12.3220 «Misure contro la captazione di eredità». 44 RS 171.10. 45 06.432 «Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzio-

ne professionale particolare». 46 00.3379 «Keine Erbberechtigung für Pflegende» («Supprimer la possibilité pour le

personnel soignant d'hériter d'un patient», testo soltanto in tedesco e francese). 47 12.450 «Modifica dell'articolo 555 capoverso 1 CCS. Grida ricerca eredi». 48 11.3103 «Migliorare l’utilizzo dei fondi accelerando lo scioglimento della comunione

ereditaria». 49 Boll. Uff. 2011 N 1500 50 06.3656 «Diritto del coniuge superstite all'eredità».

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I postulati Fetz e Janiak51 chiedevano, tra l’altro, al Consiglio federale di esaminare se vi fosse una necessità di massima di rivedere il diritto successorio. Entrambi i postulati sono stati rifiutati dal Parlamento.

Un ulteriore postulato Brändli52 si prefiggeva di agevolare il trasferimento successo-rio di aziende senza rinunciare al diritto alla porzione legittima. Dopo che il Consi-glio degli Stati aveva accettato il postulato, il Consiglio federale aveva redatto il rapporto del 1° aprile 2009 «Valutazione aziendale nel diritto successorio»53 ed era approdato alla conclusione che non sussiste necessità di intervento del legislatore.

Non è stato dato seguito nemmeno all’iniziativa parlamentare Hoffmann54, secondo cui l'ammontare della porzione legittima dei discendenti nei confronti dei loro geni-tori non dovrebbe variare in funzione dello stato civile di questi ultimi. 4.2 La mozione Gutzwiller (10.3524)

Il 17 giugno 2010, il consigliere agli Stati Gutzwiler ha presentato la mozione 10.3524 che incarica il Consiglio federale «di rendere più flessibile il diritto succes-sorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve conti-nuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale. Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i familiari nella misura attualmente prevista».

Il 25 agosto 2010, il Consiglio federale ha raccomandato di accettare la mozione. Il 23 settembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accettato la mozione con 32 voti contro 755. La CAG-N ha trattato l’oggetto nella sessione del 5 novembre 2010 e con rap-porto dello stesso giorno ha proposto al proprio Consiglio di approvare il testo modificato della mozione56. Nella sessione del 2 marzo 2011, il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della propria commissione e ha accettato con 94 voti contro 43 la mozione modificata (anche con il consenso del Consiglio federale57) con il seguente tenore (modifica evidenziata in grassetto):

Il Consiglio federale è incaricato di rendere più flessibile il dirit-to successorio (norme applicabili in materia di porzione legitti-ma), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, ade-guandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia de-ve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale

51 07.3496 «Incentivi per favorire i nipoti al momento della successione»; 07.3410 «Incenti-vi per favorire i nipoti al momento della successione».

52 06.3402 «Agevolazione del trasferimento successorio di aziende». 53 Il rapporto può essere consultato all’indirizzo:

https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2009/2009-04-01/ber-br-d.pdf..

54 07.458 «Porzione legittima dei discendenti indipendente dallo stato civile dei genitori». 55 Boll. Uff. 2010 S 876 56 Rapporto della CAG-N del 5 novembre 2010, disponibile all’indirizzo:

http://www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapporto_della_commissioni_CAG-N_10.3524_2010-11-05.pdf.

57 Intervento CF Sommaruga, Boll. Uff. 2011 N 111.

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(nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate). Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i famili-ari nella misura attualmente prevista.

Con questa modifica la commissione, e in seguito anche il Consiglio nazionale, hanno voluto esprimere un certo scetticismo nei confronti della motivazione della mozione, in particolare nei confronti della richiesta di conferire il diritto alla quota ereditaria legale e alla porzione legittima ai partner di fatto non coniugati, finora discriminati e in tal modo di concedere loro un trattamento paritario, cioè equivalen-te, a quello dei partner coniugati o dei partner registrati dello stesso sesso (co-munque a determinate condizioni per quanto concerne la comunione di vita e di responsabilità)58. In seguito, il Consiglio degli Stati ha accettato la versione modifi-cata della mozione accogliendo la proposta della propria commissione59 e il 7 giugno 2011 ha deciso all’unanimità di trasmettere la mozione al Consiglio federa-le60.

Per accertare la necessità di una revisione del diritto successorio e le possibili moda-lità, l’Ufficio federale di giustizia ha incaricato tre periti esterni:

– Michelle Cottier, Prof. Dr. iur., MA, professore ordinario all’università di Ginevra;

– Peter Breitschmid, Prof. Dr. iur., professore ordinario all’università di Zuri-go;

– Denis Piotet, Prof. Dr. iur., professore ordinario all’università di Losanna.

Questa perizia è stata redatta nel termine convenuto e ha funto da base per i succes-sivi lavori di revisione61. 5 Attuazione della mozione Gutzwiller

Il mandato del Parlamento deve essere attuato con due revisioni mirate. 5.1 Riduzione delle porzioni legittime

Come precedentemente illustrato, quanto richiesto dalla mozione Gutzwiler viene attuato principalmente riducendo le attuali porzioni legittime. Di importanza centrale è la riduzione della porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà (art. 471 n. 1), aumentando di conseguenza la porzione disponibile e la flessibilità di cui dispone l’ereditando. La parte del patrimonio non più vincolata dalla porzione legittima entra ora nella porzione liberamente disponibile, dando all’ereditando nuove possibilità di attribuire questi beni patrimoniali, per esempio a un coniuge superstite, a un partner di fatto o a un figliastro, e di trovare così una soluzione

58 Intervento Huber (portavoce della commissione), Boll. Uff. 2011 N 108. 59 Rapporto della CAG-S del 31 marzo 2011, può essere consultato all’indirizzo

http://www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapporto_della_commissioni_CAG-S_10.3524_2011-03-31.pdf.

60 Boll. Uff. 2011 S 489 61 Le perizie sono state pubblicate in un numero comune delle riviste notalex e successio.

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adeguata al caso concreto. In alcuni casi si creano nuove opzioni interessanti anche per la successione dell’impresa. Altrettanto vale per l’abolizione della porzione legittima dei genitori, non più al passo con i tempi (art. 471 n. 2).

Poiché la presente revisione non intende favorire il coniuge o il partner registrato superstite in modo unilaterale, ma vuole soprattutto estendere le possibilità a dispo-sizione dell’ereditando, appare coerente ridurre la porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstiti. L’avamprogetto intende ridurre a un quarto la loro porzione legittima, attualmente della metà della quota ereditaria legale.

Proposta

Art. 471: riduzione della legittima dei discendenti (da 3/4 a 1/2) e del coniuge o partner registrato (da 1/2 a 1/4); soppressione della legittima dei genitori. 5.2 Introduzione del legato di mantenimento

Come già spiegato, il mandato del Parlamento deve sostanzialmente essere adempiu-to con la riduzione delle porzioni legittime e il conseguente aumento delle possibilità di disporre dell’ereditando. Il Consiglio federale rifiuta invece l’introduzione di una quota ereditaria legale e anche di un diritto a una porzione legittima per il partner di fatto. In linea di massima, anche in futuro i partner di fatto saranno beneficiati in via successoria soltanto se il disponente lo prevede espressamente. Ciò evita soprattutto di dover operare distinzioni difficili e tiene conto delle molteplici forme che possono assumere le comunioni di vita. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in alcuni casi una tale soluzione può generare difficoltà. Se in un partenariato di fatto vi è stata una suddivisione di ruoli che ha richiesto forti investimenti a un partner, può essere scioccante che dopo il decesso dell’altro partner, il primo non abbia nessun diritto ereditario e che l’intera successione vada ai parenti del defunto. I casi princi-pali sono due:

– un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per curare i figli comuni o i figli dell’altro partner. Dopo la morte dell’ereditando, questa persona si tro-va nel bisogno, mentre nella successione vi sono importanti valori patrimo-niali;

– un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per prestare al disponente o a un suo parente le cure di cui aveva bisogno.

In un tale scenario, alla morte del disponente, il partner superstite può trovarsi in una situazione di bisogno, in particolare se le sue risorse finanziarie sono modeste o nulle. Secondo il diritto vigente, non è previsto alcun trasferimento patrimoniale, né nel contesto del regime dei beni né in quello successorio, salvo che il disponente lo abbia esplicitamente disposto. In via di principio si può tuttavia sostenere che per garantire la situazione economica del partner superstite gli interessati avrebbero potuto sposarsi o prendere disposizioni di altro genere. Non va quindi adottata alcuna normativa che comprenda tutte le unioni domestiche di fatto, perché si appli-cherebbe anche ai partenariati in cui i partner erano concordi nel non voler l’applicazione di una tale normativa e per i quali oggettivamente non vi è alcun bisogno di intervenire. Il Consiglio federale ritiene invece necessario dare al giudice la possibilità di intervenire nel singolo caso per evitare casi scioccanti. Intende farlo introducendo il cosiddetto legato di mantenimento.

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Si propone di introdurre un legato previsto dalla legge e indipendente dalla volontà del disponente. Il diritto al pagamento di un legato di mantenimento dipende dall’adempimento delle seguenti condizioni:

– una convivenza di fatto con il defunto durata almeno tre anni: si intende la convivenza di una coppia (eterosessuale o omosessuale); una mera comunità abitativa tra fratelli o sorelle non adempie la condizione. Non importa se uno o i due partner erano sposati o uniti in partenariato con una terza persona;

– ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto: si intendono prima di tutto la cura dei figli comuni o dei figli del defunto, nonché la cura del de-funto o di suoi parenti;

– il legato di mantenimento deve garantire un mantenimento adeguato alla persona che lo chiede. Ciò significa che essa non dispone di mezzi sufficien-ti per provvedere da sola al proprio mantenimento. L’importo necessario di-pende dalle circostanze del caso concreto, ma il limite massimo è lo standard di vita precedente al decesso dell’ereditando;

– infine il pagamento del legato deve poter ragionevolmente essere imposto agli eredi legali, segnatamente in considerazione della loro situazione finan-ziaria e dell’importo della successione.

Se queste condizioni sono adempiute, nei confronti della successione sussiste un diritto al pagamento del legato di mantenimento. Il giudice stabilisce l’importo del legato facendo uso del suo potere d’apprezzamento, fermo restando che il bisogno del legatario, nonché il carattere ragionevole dell’importo in considerazione della situazione finanziaria degli eredi e dell’entità della successione rappresentano i criteri decisivi in base ai quali va stabilito l’importo del legato. Conformemente alla normativa vigente il giudice deve poter anche dare al legato la forma dell’usufrutto o decidere che sia pagato sotto forma di rendita. Per il rimanente si rimanda alla nor-mativa vigente sull’acquisto del legato (art. 562 segg. CC).

Va stabilito se, e con quali modalità, le parti possono escludere la possibilità di un tale legato di mantenimento. Il disponente potrebbe escludere tale legato con una disposizione di ultima volontà, oppure il potenziale legatario potrebbe rinunciarvi per contratto. Tenuto conto del carattere d’eccezione della normativa proposta, appare tuttavia giustificato un fondamento di diritto imperativo che corrisponda all’idea espressa nell’articolo 279 del Codice di procedura civile (CPC)62, secondo cui il giudice omologa la convezione sulle conseguenze del divorzio se non è mani-festamente inadeguata, per esempio se in una situazione di bisogno vi è una rinuncia a una prestazione previdenziale.

In considerazione del carattere generale delle condizioni per la concessione del legato di mantenimento, nella pratica, dopo la morte dell’ereditando, un accordo tra le parti interessate sulla concessione e sull’importo del legato sarà possibile soltanto in casi eccezionali. È invece necessaria una decisione giudiziaria che abbia le conse-guenze indicate a seguire.

Come stabilito nell’articolo 484a capoverso 2 AP-CC, il legato di mantenimento è concesso dal giudice competente su azione. Il giudice esamina se nella fattispecie le condizioni del capoverso 1 sono adempiute e se del caso concede il legato. L’azione è promossa contro la successione. Il Consiglio federale è consapevole che la norma-

62 RS 272

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tiva incoraggerà la promozione di nuovi processi civili. Occorre pertanto evitare in ogni modo che sia portata davanti al giudice ogni successione in cui il defunto viveva in un partenariato di fatto. La legge deve invece stabilire chiaramente che il legato di mantenimento è una soluzione speciale da applicare in casi particolarmente delicati.

Per garantire agli interessati la necessaria certezza del diritto, va previsto un termine di perenzione dell’azione. È opportuno fissare un termine di tre mesi, analogo al termine per la rinuncia all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC). L’azione deve essere pro-mossa entro tre mesi dal momento in cui l’attore apprende del decesso dell’ereditando. Conformemente alla regola dell’articolo 567 capoverso 2 CC, il termine decorre dalla conoscenza della morte dell’ereditando. Poiché l’azione pre-suppone l’esistenza di una comunione di fatto, occorre partire dal presupposto che nella maggior parte dei casi, dopo la morte dell’ereditando, il termine prende a decorrere con relativa rapidità.

Questa regola è proposta anche per tenere conto della situazione dei figliastri. Essi possono chiedere al giudice un legato di mantenimento se durante la loro minore età hanno vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l’ereditando che ha loro fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L’importo di questo legato non deve eccedere l’importo massimo che avrebbe versato il defunto.

Proposta

Art. 484a (nuovo): definisce il legato di mantenimento e le sue condizioni. 5.3 Valutazione

I presenti adeguamenti del CC soddisfano pienamente i requisiti della revisione del diritto successorio stabiliti dal Parlamento con la trasmissione della mozio-ne Gutzwiler. La quota ereditaria e il diritto alla porzione legittima sono resi più flessibili, conservando nel contempo il nucleo primordiale del diritto vigente. L’avamprogetto non parifica le coppie di concubini con le coppie di coniugi e conti-nua a permettere al disponente di beneficiare nella misura attuale i parenti. 6 Disciplinamento di problematiche attuali

6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge super-stite una parte maggiore dell’aumento del regime

Diritto vigente

Dopo la morte di una persona coniugata, in un primo tempo si procede allo sciogli-mento del regime dei beni matrimoniali e in un secondo tempo alla divisione dell’eredità.

Nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, la metà degli acquisti (aumento durante l’unione coniugale) è attribuita al coniuge superstite in occasione dello scioglimento del regime, mentre l’altra metà e i beni propri del defunto entrano nella massa ereditaria. Per convenzione matrimoniale, i coniugi

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possono tuttavia derogare a questa regola e stabilire una diversa partecipazione all’aumento (art. 216 CC). In caso di decesso hanno così la possibilità di attribuire l’intero aumento del regime al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. In questo contesto, possono derogare alla porzione legittima ereditaria dei figli comuni e dei loro parenti, ma non a quella dei figli non comuni (o dei loro discendenti).

Nel regime matrimoniale della comunione dei beni, i beni comuni sono divisi a metà tra il coniuge superstite e gli eredi. Gli sposi possono tuttavia convenire per conven-zione matrimoniale un altro modo di ripartizione (art. 241 CC). In caso di decesso hanno la possibilità di attribuire la totalità dei beni comuni al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. Tuttavia, contrariamente al regime della partecipazione agli acquisti, non possono derogare alla legittima dei discenden-ti che devono quindi ricevere 3/8 della metà dei beni comuni, vale a dire 3/16 di questi beni, i 13/16 rimanenti possono essere attribuiti al coniuge superstite per convenzione matrimoniale63. La porzione legittima dei discendenti (comuni e non comuni) è quindi protetta; infatti determinati beni che sarebbero considerati beni propri nel regime della partecipazione agli acquisti (e farebbero quindi parte della successione) possono essere considerati beni comuni nel regime della comunione dei beni64. La legittima dei genitori non è protetta.

L’articolo 25 della legge federale del 18 giugno 200465 sull’unione domestica re-gistrata (LUD) prevede che i partner possono adottare mediante convenzione patri-moniale una regolamentazione speciale per lo scioglimento dell’unione domestica registrata. La convenzione non deve tuttavia ledere la porzione legittima dei discen-denti di uno dei partner, ma può eliminare la porzione legittima dei genitori.

La regola che permette a un coniuge di attribuire all’altro l’intero aumento dell’unione coniugale ledendo la porzione legittima dei loro eredi e la possibilità di farlo sotto forma di convenzione matrimoniale (e non di contratto successorio) con effetto al decesso di un coniuge costituiscono leges speciales rispetto alle regole ordinarie del diritto successorio66.

La regola favorisce nettamente il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. Nel caso frequente in cui i coniugi hanno costituito il loro patrimonio soltanto, o in ampia misura, dopo il matrimonio, il patrimonio è costituito in gran parte da acquisti e può essere integralmente attribuito al coniuge superstite per convenzione matrimoniale, escludendo completamente i figli comuni dalla successione e lasciando loro soltanto l’aspettativa successoria nei confronti del genitore superstite.

Critica del diritto vigente

Il testo di legge non stabilisce se l’attribuzione dell’aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale sia una liberalità tra vivi (effettuata nell’ultimo secondo di vita poiché la liquidazione del regime matrimoniale precede la liquidazi-one della successione) o una disposizione a causa di morte. Questo punto è contro-verso anche nella dottrina; dal canto suo il Tribunale federale aveva scelto la secon-

63 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1582. 64 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583. 65 RS 211.231 66 DTF 137 III 113 consid. 4.3 e Steinauer, N 496.

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da opzione67. La questione ha un impatto importante sulla base di calcolo delle porzioni legittime e sull’ordine delle riduzioni, poiché le liberalità tra vivi sono ridotte soltanto dopo le disposizioni a causa di morte (art. 532 CC); questa situazio-ne nuoce concretamente alla certezza del diritto68 e va chiarita nella presente revisi-one.

Esempio

Il seguente esempio di Steinauer69, fautore della liberalità tra vivi, tiene conto dell’attuale porzione legittima dei discendenti (3/4) e illustra i diversi risultati ai quali giungono le due correnti dottrinali:

Fatti: A muore e lascia il coniuge B e un figlio comune C. La coppia ha concluso una convenzione matrimoniale secondo la quale il coniuge superstite riceve la totali-tà dell’aumento. A ha inoltre lasciato un legato di 80 000 franchi a un’opera pia. I beni propri di A ammontano a 400 000 franchi e i suoi acquisti a 720 000 franchi. B non ha acquisti.

L’attribuzione dell’aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale B ha un credito di 720 000 franchi nei confronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il paga-mento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 3/8 di 400 000 franchi (150 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000.

L’attribuzione dell’aumento è considerata una disposizione a causa di morte: la porzione legittima di C deve essere calcolata basandosi sull’importo della successio-ne in caso di suddivisione secondo legge dell’aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la succes-sione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + ½ di 720'000) e la legittima di C è di 285’000 franchi mentre quella di B è di 190'000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 125 000 franchi. In totale, B riceve 755 000 franchi e C ne riceve 285 000.

Le cifre esposte in seguito mostrano il risultato della riduzione a 1/2 della porzione legittima dei discendenti, proposta dalla presente revisione; si constata in particolare che la riduzione della legittima dei discendenti attenua la differenza tra i risultati a cui giungono le due soluzioni dottrinali:

Se l’attribuzione dell’aumento è considerata una liberalità tra vivi: nella liquidazione del regime matrimoniale a B è riconosciuto un credito di 720 000 franchi nei con-fronti della successione. Nella successione rimangono quindi 400 000 franchi. Dopo il pagamento del legato, B e C ricevono ciascuno 160 000 franchi. La legittima di C è di 1/4 di 400 000 franchi (100 000 franchi) ed è quindi rispettata. In totale B riceve 880 000 franchi e C ne riceve 160 000.

Se l’attribuzione dell’aumento è considerata una disposizione a causa di morte: il calcolo della la porzione legittima di C deve basarsi sull’importo della successione in caso di suddivisione secondo legge dell’aumento del regime matrimoniale; la porzione legittima di C è lesa dalla convenzione matrimoniale. In effetti, la succes-

67 DTF 137 III 113 consid. 4.2.2 e rimandi citati. 68 Piotet, pag. 85. 69 CR-Steinauer, N 12 ad art. 216.

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sione ha un valore di 760 000 franchi (400'000 + ½ di 720'000) e le porzioni legitti-me di C e di B di 190’000 franchi. C può far ridurre la liberalità ab intestato ricevuta da B di 30 000 franchi. In totale, B riceve 850 000 franchi e C ne riceve 190 000.

Proposta

Appare opportuno riprendere la giurisprudenza del Tribunale federale e qualificare l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale come disposizione a causa di morte. Il modo più semplice e appropriato di farlo è di aggiungere un capoverso 4 all’articolo 494 CC, nel capitolo «Dei modi di disporre» indicando che l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata un contratto successorio70.

Art. 494 cpv. 4: l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale o al partner registrato mediante convenzione sui beni è considerata come un contratto successorio. 6.2 Usufrutto del coniuge superstite

Diritto vigente

L'articolo 473 CC permette al disponente di lasciare al coniuge superstite, in concor-so con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la parte della successione che spet-terebbe a questi. Questo usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale del coni-uge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile (vale a dire la parte che eccede le porzioni legittime legali e di cui il disponente può disporre liberamente) è di un quarto della successione. Nella pratica questa possibili-tà è usata frequentemente.

Questa regola si prefigge principalmente di mantenere immutate il precedente stan-dard di vita del coniuge superstite, evitando di dividere la successione tra qu-est’ultimo e i discendenti comuni71. In molti casi permette segnatamente di evitare la vendita dell’alloggio famigliare per effettuare la divisione dell’eredità. Il coniuge superstite viene favorito e nel contempo il disponente si assicura che, alla morte del coniuge superstite, l’insieme della successione sia trasmesso ai suoi discendenti che fino ad allora devono accettare una lesione della loro porzione legittima72.

Critica del diritto vigente

Dall’entrata in vigore del CC, questo articolo è stato modificato tre volte (nel 1976, 1984 e 2001) divenendo così la norma più riveduta del CC; continua tuttavia a non essere completamente soddisfacente73, anche se la sua utilità non è rimessa in ques-tione.

70 Proposta Piotet, pag. 93. 71 Steinauer, N 415, con ulteriori rimandi. 72 Staehlin, N 2 ad art. 473 CC. 73 Carlin, pag. 1.

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In effetti la scelta del legislatore di fissare la porzione disponibile a un quarto della successione è il risultato di un compromesso di ultimo minuto, considerato incompa-tibile con la logica del codice e fortemente criticato dalla dottrina. La dottrina conti-nua a essere divisa a grandi linee tra coloro che auspicano una porzione disponibile di un ottavo (1/8) o di tre ottavi (3/8)74; mentre sono pochi a sostenere la soluzione di un quarto (2/8). Inoltre, un esame approfondito di questa disposizione mediante le interpretazioni letterale, storica, sistematica e teleologica fa emergere diverse piccole incoerenze dovute alla complessità del dibattito e della materia75. La riduzione della porzione legittima legale dei discendenti da tre quarti (3/4) a metà (1/2), prevista dalla presente revisione del diritto delle successioni, aumenta la porzione disponibile di cui l’ereditando può disporre liberamente. Con l’accettazione della modifica proposta, sarà della metà (1/2) nei casi in cui era di tre ottavi (3/8). Occorre quindi chiedersi se occorre modificare di conseguenza l’articolo 473 capoverso 2 CC che fissa la porzione disponibile a un quarto (1/4) in caso di usufrutto del coniuge super-stite. La disputa degli ottavi potrebbe così riprendere e i fautori dei tre ottavi (3/8) sarebbero allora logicamente a favore di una porzione disponibile di quattro ottavi (4/8 o 1/2), i fautori di un ottavo (1/8) per i due ottavi (2/8 o 1/4) e i sostenitori del compromesso si dividerebbero tra fautori dei tre ottavi (3/8) in quanto soluzione mediana tra le prime due e fautori della metà 1/2 (1 - 1/2 = 1/2) per coloro che calcolavano la porzione disponibile sulla base della porzione legittima dei discen-denti (1 - 3/4 = 1/4).

Infine l’aumento della porzione disponibile che risulta dalla riduzione della porzione legittima dei discendenti permette al disponente di attribuire in piena proprietà al coniuge, in concorso con i discendenti, i tre quarti della successione (3/4 o 75 %), mentre prima era limitato ai cinque ottavi (5/8 o 62.5 per cento), il che costituisce già un significativo progresso delle possibilità di beneficiare il coniuge superstite. È opportuno interrogarsi sulla possibilità di beneficiarlo al di là di quanto indicato o di quanto permette l’attuale articolo 473 CC (25 % in piena proprietà e usufrutto sul 75 %).

Proposta

Ridurre la porzione legittima dei discendenti modifica profondamente il diritto delle successioni a loro sfavore. Questa modifica si prefigge innanzitutto di permettere al disponente di favorire il proprio partner non coniugato per adeguarsi alla realtà attuale dei genitori non sposati. La riduzione della porzione legittima non si prefigge di ridurre i diritti dei figli comuni a favore del coniuge superstite, anche se questa è una conseguenza inevitabile; la loro situazione non va ulteriormente peggiorata modificando indirettamente l’articolo 473 CC a loro sfavore. Inoltre, nella soluzione attuale, l’equilibrio dei sacrifici tra coniuge superstite (che rinuncia alla sua legittima accettando il legato d’usufrutto) e i discendenti comuni (che rinunciano tempo-raneamente all’integralità delle rispettive porzioni legittime) sembra corretto e

74 Secondo Carlin, pag. 313 segg.: per 1/8, Geiser, Ott, Aebi-Müller, Druex, Dürr, Hau-sheer, Hegnauer/Breitschmid, Pfäffli, Schwander, Simonius/Sutter, Wissmann et Wolf; per 3/8: Weimar, Kaufmann, Guinand/Stettler, Näf-Hoffmann, Schwager, Tschudin, Wil-disen, Piotet, Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Sandoz, Carlin; per 2/8: Schnyder, Sch-mid, Held, Burkhardt, Stähelin.

75 Carlin, pag. 295 segg.

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adeguato. Tale non sarebbe il caso se la porzione disponibile prevista accanto all’usufrutto fosse aumentata da un quarto alla metà.

Appare quindi opportuno conservare in futuro l’articolo 473 CC nella sua versione attuale, voluta dal Parlamento nel 2001, con una porzione disponibile di un quarto (1/4). Così facendo si aderisce in pratica, per motivi pratici e politici, alla posizione che, prima della precisazione legislativa del 2001, fissava a un ottavo la porzione disponibile. Questa scelta deliberata va quindi precisata nel testo di legge correg-gendo, per quanto possibile in modo pragmatico, le traduzioni imprecise e altre irregolarità rilevate dalla dottrina per porre fine alla controversia attuale. Si potrebbe così evitare di modificare ancora il capoverso 2 che ha soltanto qualche anno, anche per garantire la certezza del diritto.

Il presente rapporto conferma pertanto che l’usufrutto tiene luogo della quota eredi-taria legale attribuita dalla legge al coniuge superstite (cpv. 2) e quindi, scegliendo l’usufrutto, il disponente decide di attribuire al proprio coniuge l’equivalente della sua quota ereditaria legale (1/2) secondo l’articolo 462 CC e non soltanto la «legit-tima» come indicato nel testo italiano vigente; il termine «legittima» deve essere sostituito da «quota ereditaria legale». La porzione disponibile è di un quarto e la legittima dei discendenti è pure di un quarto.

Viene così sancito nella legge che la legittima dei discendenti è rispettata dalla nuda proprietà della parte gravata dall’usufrutto, a prescindere dal valore economico reale di tale nuda proprietà. Questa finzione rappresenta un’eccezione al sistema della porzione legittima secondo l’articolo 471 CC. Nello stesso modo, la porzione legit-tima è considerata rispettata dal valore dell’usufrutto a favore del coniuge superstite, superiore o inferiore alla sua porzione legittima che sia, sempre facendo eccezione all’articolo 471 CC.

Il termine «Begünstigung»/«libéralité»/«liberalità» nella nota marginale è sostituito dal termine neutro «Nutzniessung»/«usufruit»/«usufrutto» per eliminare una diffe-renza di senso tra le lingue latine e il tedesco e sottolineare inoltre il fatto che l’articolo 473 CC non favorisce obbligatoriamente il coniuge superstite, come fa pensare il termine tedesco «Begünstigung», ma si tratta di una disposizione a causa di morte alternativa che permette un’eccezione alle regole sulla legittima.

Infine, nel testo francese l’espressione «descendants communs» sostituirà l’espres-sione «enfants communs», la nuova espressione è più precisa poiché la dottrina considera che la disposizione riguarda tutti i discendenti dalla prima parentela, conformemente alla versione del 1912; questa espressione è inoltre identica alla versione tedesca («gemeinsamen Nachkommen») e italiana («discendenti comuni»).

Art. 473: modifica del titolo marginale; sostituzione del termine «legittima» con «quota ereditaria legale» nel capoverso 2 della versione italiana; sostituzione del termine «enfants» con «descendants» nel capoverso 1 della versione francese.

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6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner regi-strato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)

Diritto vigente

Se un coniuge muore durante la procedura di divorzio, attualmente il coniuge su-perstite è non soltanto l’erede legale del suo sposo, ma conserva la qualità di erede legittimario, a prescindere dalla durata della procedura di divorzio o dalla sua acri-monia. Ai fini della successione ha quindi gli stessi diritti di un coniuge il cui sposo decede al di fuori della procedura di divorzio. Anche se il defunto è stato previdente e ha escluso per testamento il coniuge dalla cerchia dei destinatari della successione, quest’ultimo potrà ricevere la sua porzione legittima, considerato che le condizioni della diseredazione (esclusione dal novero degli eredi) sono molto restrittive e raramente realizzate.

La situazione attuale è il prodotto dell’articolo 120 capoverso 2 CC secondo cui i coniugi cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro soltanto dopo il divorzio, vale a dire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio76. Questa regola vige fin dall’entrata in vigore del Codice civile svizzero, nel 1912; un tempo era l’articolo 154 capoverso 377. La medesima regola vale per i partner registrati durante la procedura di scioglimento (art. 31 LUD).

Invece, in materia di ripartizione dei beni, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione giudiziale dei beni, lo scioglimento è considerato avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Altrettanto vale per la divisione della previdenza professionale in caso di divorzio conforme-mente alla modifica dell’articolo 122 CC, adottata dal Parlamento il 19 giugno 201578. La nuova disposizione prevede la divisione delle pretese nei confronti della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio e fino all’avvio della procedura di divorzio, non più fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio come era il caso finora.

Critica del diritto vigente

Difficilmente si può ritenere che una persona coniugata, deceduta durante una pro-cedura di divorzio, avrebbe voluto lasciare i propri beni all’altro coniuge. Nei casi estremi in cui, per ereditare, un coniuge prolunga di proposito la procedura di divor-zio contro il coniuge malato attendendo o sperando nel suo decesso, il sistema attuale può essere ingiusto e sconcertante79. Questa problematica non è tuttavia stata oggetto di particolari discussioni durante l’iter parlamentare che ha portato all’adozione dell’articolo 120 capoverso 2 CC, entrato in vigore nel suo tenore attuale il 1° gennaio 200080. Sostanzialmente questa disposizione ha ripreso il contenuto dell’articolo 154 capoverso 3 vCC, e ciò malgrado le critiche espresse da alcuni autori prima della sua adozione81.

76 DTF 122 III 308, JdT 1998 I 140; Steinauer, N 106 con ulteriori rimandi. 77 RU 24 245 78 FF 2015 3969 79 Piotet, pag. 75. 80 Fankhauser, N 334 81 Fankhauser N 324 con ulteriori rimandi.

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La qualità di erede e la porzione legittima, in particolare quella del coniuge supersti-te, sono giustificate segnatamente da una finalità previdenziale82, specialmente nelle coppie di lungo corso. Pertanto, anche se il coniuge superstite dovesse perdere la qualità d’erede, in un primo tempo parteciperebbe comunque alla divisione dei beni del defunto nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale83 che avviene automaticamente dopo il decesso. In materia previdenziale, il coniuge superstite che ne adempie le condizioni beneficia inoltre delle prestazioni per i superstiti dell’AVS (art. 23 segg. della legge federale del 20 dicembre 194684 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; LAVS) e della previdenza professionale (art. 18 segg. della legge federale del 25 giugno 198285 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP); tale non era il caso quando è stato adottato il Codice civile, all’inizio del ventesimo secondo.

Proposta

Anche se i casi in cui un coniuge muore durante la procedura di divorzio sono rela-tivamente rari, appare opportuno modificare la regola vigente e sopprimere la porzi-one legittima del coniuge superstite in caso di richiesta comune (ossia nel caso in cui i coniugi sono d’accordo almeno sul fatto di divorziare) e nei casi in cui la procedura è eccessivamente lunga (più di due anni)86. Questo compromesso permette di tenere conto sia del bisogno di previdenza del coniuge superstite sia del bisogno di giustizia di chi desidera escludere dalla propria successione un coniuge che prolunga eccessi-vamente la procedura di divorzio. Occorre rilevare che, per escludere il coniuge dalla successione, il disponente dovrà redigere un testamento, essendo soppressa soltanto la porzione legittima e non la quota ereditaria.

Inoltre, le disposizioni a favore del coniuge contenute nelle disposizioni a causa di morte, comprese quelle previste in una convenzione matrimoniale, vengono a cadere se il divorzio o la procedura di divorzio comportano la perdita della porzione legit-tima (in caso di litispendenza di una procedura di divorzio su richiesta congiunta o di procedura durata più di due anni), salvo stipulazione contraria del disponente. Ciò permettere di uniformare, in una certa misura, la regola secondo cui gli effetti patri-moniali del matrimonio terminano con la presentazione della domanda di divorzio (in particolare per quanto concerne gli acquisti, la previdenza professionale e la qualità di erede legittimario nei casi di richiesta comune).

Per quanto concerne la separazione (art. 117 e 118 CC), istituto simile a quello del divorzio che permette ai coniugi di vivere separati nel regime della separazione dei beni, la sentenza di separazione non ha attualmente per conseguenza la perdita della qualità di erede né la divisione della previdenza professionale. La modifica prevista che prevede la perdita della legittima in determinate procedure di divorzio non deve quindi avere alcuna influenza sulle regole attuali della separazione, poiché contra-riamente al divorzio, la separazione non ha alcun effetto sulle aspettative successorie dei coniugi. Non vi è pertanto alcuna necessità di modificare il pertinente testo legale.

82 Piotet, pag. 65. 83 Roussianos/Auberson, N 5 ad. art. 462 CC. 84 RS 831.10. 85 RS 831.40. 86 Soluzione basata sulle proposte di Piotet, pag. 92-93 e 99, e Fankhauser, pag. 268 segg.

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Art. 120 cpv. 2: il patto contrario deve essere concluso sotto forma di convenzione matrimoniale o di atto a causa di morte. La procedura di divorzio comporta la perdi-ta della legittima e rimanda quindi al nuovo articolo 472 CC evitando l’introduzione di regole di diritto successorio nel diritto matrimoniale.

Art. 217 cpv. 2: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 241 cpv. 4: rimando al nuovo articolo 472 CC.

Art. 472: definizione dei casi in cui la procedura di divorzio comporta la perdita della legittima del coniuge superstite.

n. 1: la procedura è «continuata» su richiesta comune alle condizioni di cui all’articolo 292 CPC.

n. 2: il diritto alla porzione legittima è quindi perduto soltanto nei casi in cui la procedura dura più a lungo del normale (più di due anni).

Art. 31 cpv. 3 LUD: rimanda al nuovo articolo 472 CC; la stipulazione contraria deve rivestire la forma della convenzione patrimoniale secondo l’articolo 25 LPart (atto pubblico) o la forma dell’atto a causa di morte. 6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e

assicurazione sulla vita

A. Previdenza privata vincolata e previdenza professionale

Diritto vigente (pilastro 3a)

L’articolo 82 capoverso 1 LPP costituisce la base legale del pilastro 3a (anche detto previdenza privata vincolata; in seguito pilastro 3a) nel diritto svizzero. Prevede che i salariati e gli indipendenti possono dedurre dalle imposte dirette della Confederazi-one, dei Cantoni e dei Comuni i contributi esclusivamente e irrevocabilmente versati per forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale. Giova ricordare che la previdenza professionale si prefigge, oltre all’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità dell’assicurato, di garantire ai superstiti un adeguato man-tenimento del loro livello di vita87.

In adempimento del suo mandato legislativo che consiste nel definire quali sono le forme possibili di previdenza e chi abbia diritto di dedurre i contributi (art. 82 cpv. 2 LPP), il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza del 13 novembre 198588 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono-sciute (OPP 3). Le forme riconosciute sono il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP 3). Nell’articolo 2 OPP 3, per rispettare una finalità di previdenza professionale in modo analogo all’articolo 20a LPP e all’articolo 15 dell’ordinanza del 30 ottobre 199489 sul libero passaggio (OLP), ha disciplinato l’ordine dei beneficiari:

87 Art. 1 cpv. 1 LPP. 88 RS 831.461.3 89 RS 831.425

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1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona de-funta ha sovvenuto in modo considerevole oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente nei cinque anni precedenti il decesso o che de-ve sovvenire al sostentamento di uno o più figli comuni,

3. i genitori,

4. i fratelli e le sorelle,

5. gli altri eredi.

È precisato che l’assicurato può designare una o più persone tra i beneficiari men-zionati al numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse. Egli ha inoltre il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari secondo i numeri 3–5 e di precisare i loro diritti (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3).

Diritto vigente (secondo pilastro)

Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2a) e sovraobbli-gatoria (pilastro 2b) versate a causa di morte sono escluse dalla massa ereditaria e non possono essere ridotte, anche se una parte minoritaria della dottrina contesta questa situazione per quanto concerne il pilastro 2b90. Rientrano invece nella massa ereditaria gli averi di libero passaggio LPP che l’assicurato ha ritirato durante la sua vita e di cui ha disposto, per esempio per finanziare il proprio alloggio. Per quanto concerne i riscatti volontari, il cui importo massimo è stabilito dalla legge e che hanno finalità previdenziali, giova rilevare che non devono poter essere oggetto di una qualsiasi azione successoria, checché ne pensi una parte della dottrina91. Questa netta separazione tra la previdenza professionale e il diritto successorio è necessaria per garantire che questi averi siano prevalentemente retti dal diritto previdenziale.

Critica del diritto vigente

Il legame tra il diritto della previdenza vincolata e il diritto delle successioni, e principalmente il quesito dell’inclusione nella massa ereditaria, o dell’esclusione, degli averi accumulati dal defunto nel pilastro 3a, non è mai stato esplicitamente disciplinato ed è oggetto di discussioni.

Vi sono numerosi argomenti a favore dell’esclusione di questi importi dalla massa ereditaria:

– se gli averi del pilastro 3a fossero inclusi nella massa ereditaria, sarebbero accessibili ai creditori del defunto e della massa, il che è incompatibile con il loro scopo previdenziale (mantenere il livello di vita dei superstiti, coniugi e figli minori in particolare);

– se questi averi potessero essere impiegati per scopi non previdenziali, il mo-tivo della loro esenzione fiscale verrebbe a mancare;

– il pilastro 3a rappresenta l’intera previdenza professionale delle persone sprovviste di un secondo pilastro (segnatamente gli indipendenti);

90 Nertz, N 40-42 ad art. 476 e rimandi citati. 91 Aebi-Müller, Die drei Säulen, pag. 21.

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– il legislatore ha previsto espressamente che i litigi con gli istituti della previ-denza del pilastro 3a sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni (art. 73 LPP), ossia dal tribunale competente per le questioni della previdenza pro-fessionale relative al secondo pilastro e non dal tribunale civile competente in materia di successioni.

Per la dottrina maggioritaria vi sono solidi argomenti a favore di un trattamento differenziato in materia successoria degli averi del secondo pilastro (escluso dalla successione) e del terzo pilastro (parte della successione)92:

– a volte gli averi del pilastro 3a rappresentano somme importanti che possono costituire gran parte o l’intero patrimonio del defunto;

– contrariamente al secondo pilastro, la costituzione dell’avere previdenziale è puramente volontaria. Il rapporto giuridico tra assicurato e istituto di previ-denza è un rapporto contrattuale di diritto privato, compresa la designazione dei beneficiari (a tale proposito l’esistenza di una base legale che abilitava il Consiglio federale a determinare l’ordine dei beneficiari del terzo pilastro, come ha fatto nell’OPP 3, è contestata);

– mentre nel secondo pilastro, in assenza di beneficiari, gli averi accumulati passano alla fondazione di previdenza e quindi agli altri assicurati, tale non è il caso del terzo pilastro, che al riguardo segue una logica di previdenza in-dividuale e non collettiva;

– nello scioglimento del regime matrimoniale, gli averi della previdenza vin-colata (che si tratti di risparmio bancario o di riscatto assicurativo) sono con-tabilizzati come acquisti o beni propri a seconda delle regole ordinarie della sostituzione (principio della surrogazione patrimoniale)93 e non divisi in ap-plicazione dell’articolo 122 CC (secondo cui ogni coniuge ha diritto alla me-tà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimo-nio). In materia di regime matrimoniale il pilastro 3a non è trattato in modo diverso dal pilastro 3b, infatti il risparmio vincolato è trattato come rispar-mio ordinario e le assicurazioni di previdenza vincolata come assicurazioni private ordinarie94.

A lungo il Tribunale federale non è stato chiamato a pronunciarsi in proposito. Ha avuto occasione di farlo in una sentenza recente del mese di gennaio 201495, ma la dottrina non ha trovato convincenti i considerandi della sentenza e la situazione giuridica non è quindi stata chiarita in modo soddisfacente96.

Proposta

Tra due soluzioni perfettamente sostenibili secondo il diritto vigente, sembra neces-sario optare per lo scopo primordiale del pilastro 3a, lo scopo previdenziale, che deve prevalere sugli altri aspetti, segnatamente su quelli successori; questa scelta deve essere sancita nella legge. Gli averi del pilastro 3a ricevuti dagli eredi e dagli altri beneficiari non faranno quindi parte dei beni disponibili e non potranno essere

92 Aebi-Müller, pag. 2-5 e rimandi citati nella nota a piè di pagina 29. 93 DTF 137 III 337. 94 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1101. 95 TF 9C 523/2013. 96 Rumo-Jungo/Mazenauer, pag. 308 seg.

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oggetto di collazione o di reintegrazione. Altrettanto varrà per le prestazioni del secondo pilastro. Questa modifica chiarirà come trattare gli averi dei diversi pilastri della sicurezza sociale in materia successoria.

Art. 476 cpv. 2: nuovo titolo marginale e completa esclusione delle prestazioni del secondo e terzo pilastro ricevute dagli eredi e dagli altri beneficiari.

B. Assicurazione sulla vita

Diritto vigente

Attualmente, in materia di assicurazione sulla vita, il capitale assicurato, qualunque sia la forma scelta dal defunto per farne beneficiare un terzo, non fa parte dei beni disponibili della successione. Per questo motivo l’articolo 476 CC prevede che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi [beneficio secondo l’art. 76 della legge del 2 apr. 190897 sul contratto d’assicurazione, LCA] o con disposizione a causa di morte [legato secondo l’art. 563 cpv. 2 CC] e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo [cessione secondo l’art. 73 LCA]98 siano reintegrate nella successione.

L’importo dell’assicurazione computato nella massa ereditaria per determinare la porzione disponibile (art. 476 CC) e calcolare la riduzione (art. 529 CC) nel casi in cui il defunto aveva concluso un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo è il valore di riscatto al momento della morte. Questo importo è sempre inferiore alla somma assicurata e la situazione attuale favorisce quindi il beneficiario dell’assicurazione rispetto agli eredi legittimari le cui porzioni legittime sono meno elevate di quanto sarebbero se fosse rispettata la regola secondo cui deve essere reintegrato l’insieme delle liberalità99.

Stabilire se l’intero importo ricevuto dal beneficiario deve essere reintegrato (in applicazione degli articoli 475 e 527 n. 3 CC) o se non occorre alcuna reintegrazione non essendovi valore di riscatto secondo l’articolo 476 CC100, nei casi in cui una liberalità è effettuata per il tramite di un’assicurazione che non ha, o non ha ancora, un valore di riscatto, è fortemente controverso nella dottrina.

Critiche del diritto vigente

La decisione di tenere conto del valore di riscatto delle assicurazioni in caso di morte è segnatamente frutto di un compromesso tra due correnti della dottrina (dis-posizione a causa di morte o atto tra vivi?) e risale all’inizio del 20° secolo, un’epoca in cui la previdenza per i decessi dei parenti era ancora interamente indivi-duale e in cui non esistevano ancora né il primo né il secondo pilastro101. Mantenere la formulazione del testo attuale dell’articolo 476 CC, che non gode di speciale favore nella dottrina102, non ha più molto senso dopo l’entrata in vigore del sistema attuale di previdenza e oggi appare difficile giustificare la lex specialis secondo cui

97 RS 221.229.1. 98 Steinauer, N 485. 99 Steinauer, N 492. 100 Steinauer, N 493a e 493b. 101 Piotet, pag. 79. 102 Nertz, N 2 ad art. 476 e rimandi citati.

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gli importi ottenuti dall’assicurazione sulla vita che eccedono il valore di riscatto sono esclusi dalla massa ereditaria, mentre vi vengono reintegrate tutte le liberalità tra vivi soggette a riduzione103.

Inoltre, il fatto di tenere conto del valore di riscatto nel calcolo della porzione dispo-nibile secondo il vigente articolo 476 CC permette di ridurre le porzioni legittime degli eredi attraverso l’assicurazione sulla vita104 che rappresentano quindi uno strumento legale per derogare al sistema della porzione legittima. Poiché la presente revisione del diritto successorio prevede di ridurre le porzioni legittime legali degli eredi, tale deroga è sempre meno giustificata anche perché la libertà di disporre sarà ampiamente estesa. Lasciare al disponente la facoltà di ridurre ulteriormente le porzioni legittime già ridotte dal nuovo diritto potrebbe ledere eccessivamente gli eredi legittimari.

Inoltre, nell’interesse della certezza del diritto, va posto fine alla controversia dottri-nale sulla necessità di tenere conto degli importi dell’assicurazione sulla vita ottenuti dal beneficiario nei casi in cui non vi è valore di riscatto. Sopprimere l’eccezione concernente le assicurazioni per i casi di morte permette di semplificare e chiarire in misura importante la situazione.

Proposta

Il nuovo articolo 476 CC basato sulla proposta di Piotet105 appare adeguato alle osservazioni dianzi formulate e l’articolo 529 CC che prevede di ridurre le assicura-zioni al loro valore di riscatto in caso di decesso può semplicemente essere abrogato con la conseguenza che le regole ordinarie si applicheranno anche alle assicurazioni sulla vita.

Art. 476 cpv. 1: le prestazioni delle assicurazioni sulla vita che sorgono alla morte dell’ereditando si aggiungono ai beni esistenti e, sul piano contabile, sono quindi riunite alla massa successoria per il calcolo delle porzioni legittime e della porzione disponibile, secondo le medesime modalità previste per le liberalità tra vivi soggette a riduzione secondo l’articolo 475 CC.

Art. 529: abrogato. 6.5 Captazione di eredità

Diritto vigente

Attualmente, nel diritto svizzero delle successioni non vi è alcuna norma specifica sulla «captazione d’eredità» (Erbschleicherei), la nozione stessa non è definita, come non è definita la cerchia dei possibili autori. È peraltro evidente che la pratica di farsi concedere vantaggi patrimoniali per testamento, abusando della situazione di debolezza in cui si trova una persona, suscita sconcerto nell’opinione pubblica ed è contraria alla morale vigente.

103 Art. 475 et 527 CC. 104 Staehelin, N 12 ad art. 476. 105 Piotet, pagg. 79, 80 e 93.

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Alcune disposizioni del Codice civile permetterebbero già oggi di annullare siffatte disposizioni a causa di morte, segnatamente se il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se la disposizione non è l’espressione di una libera volontà (n. 2) o se è immorale (n. 3)106. È inoltre possibile considerare l’autore della captazione indegno di succedere o ricevere per disposizione a causa di morte (art. 540 cpv. 1 CC), come ha ritenuto il Tribunale federale a inizio 2006 in un affare basilese che aveva suscitato forte scalpore negli anni 1990 in cui l’avvocato di un’anziana vedova, molto agiata e senza figli, si era fatto istituire erede unico e designare come esecutore testamentario107.

Critica del diritto vigente

Sul piano politico, l’assenza di normativa specifica in materia è segnatamente stata oggetto di due interventi parlamentari. Prima di tutto va citata l’iniziativa parlamen-tare Schenker 06.432 (Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare) del 2006 per limitare o vietare le liberalità e le donazioni a persone che hanno una relazione di fiducia particolare con il disponente a causa della loro attività professionale. Il Consiglio nazionale non ha dato seguito a questa iniziativa, poiché il disponente ha la possibilità di revocare in ogni momento le sue disposizioni a causa di morte, la legislazione attuale offre alcune possibilità e infine poiché il problema poteva essere risolto dai codici deonto-logici delle professioni interessate108. In secondo luogo va menzionato il postulato Schenker 12.3220 (Misure contro le captazioni d’eredità) del 2012 che chiede l’adozione di misure contro le captazioni d’eredità; il presente progetto di revisione tenta di rispondere alla problematica evocata dal postulato.

Negli anni trascorsi dall’affare basilese la dottrina ha approfondito il soggetto e i diversi disciplinamenti possibili. La soluzione dell’indegnità scelta dal Tribunale federale è stata criticata, in particolare la conseguenza della nullità del testamento (con la conseguenza che valgono i testamenti precedenti) invece dell’invalidità della sola disposizione (con l’apertura della successione agli eredi legali)109. I pareri divergono invece sulla soluzione da scegliere. Alcuni preconizzano una soluzione molto severa con la creazione di una nuova causa d’indegnità (eccetto per i regali d’uso) riguardante tutti i professionisti che hanno un legame di fiducia con il dispo-nente e le persone a loro vicine110. Altri autori sono favorevoli a una soluzione più moderata che prevede l’annullabilità delle liberalità a favore di un professionista che ha un ampio accesso alla sfera privata o patrimoniale del defunto e ha contravvenuto all’etica della sua professione111, o a una soluzione più liberale secondo cui la libertà di disporre deve prevalere e il «Trinkgeldtestament» (letteralmente «testamento mancia») deve rimanere possibile fino al 10, 20 o 33 per cento del patrimonio112.

Le regole attuali possono sembrare insufficienti, ma occorre rilevare che offrono comunque una certa protezione, almeno nei casi più problematici e che hanno il

106 Abt, Die Ungültigkeitsklage, pagg. 187-201. 107 DTF 132 III 305 in JdT 2006 pag. 269. 108 Boll Uff. 2009 N 58. 109 Piotet, pag. 72. 110 Abt, Die Ungültigkeitsklage, pag. 205. 111 Piotet, pag. 94. 112 Breitschmid, Besprechung, pag. 55.

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merito di lasciare al disponente la libertà di disporre a favore del suo avvocato, della sua domestica o del suo assistente di cura.

Proposta

È difficile, se non impossibile, ricostituire con certezza a posteriori il reale legame tra un disponente e il beneficiario di una disposizione, l’evoluzione della loro relazi-one, lo svolgimento dei fatti che hanno portato a una data disposizione, gli elementi noti o no al disponente nel momento della redazione e la valutazione datane in seguito. È quindi praticamente impossibile sancire nella legge una regola che dissipi integralmente l’incomprensione e la ripulsione che suscitano i casi di captazione d’eredità, poiché una legislazione troppo severa ostacolerebbe la libertà del dispo-nente.

È problematico anche definire la cerchia delle persone da escludere dalla successio-ne. È giusto escludere soltanto professionisti come medici o avvocati? O devono essere esclusi anche i membri di altre professioni meno redditizie come assicuratori, consulenti diversi, allenatori, infermieri, assistenti di cura, domestici, parrucchieri, portinai o membri della stessa chiesa che intrattengono uno stretto legame con il disponente o i suoi beni? Favorire una professione rispetto all’altra non appare giustificato. Lo scopo è proteggere l’interessato e indirettamente i suoi eredi, poco importa la professione dell’autore del tentativo di captazione d’eredità. L’elemento determinante deve essere il legame di prossimità, di fiducia creato da un rapporto inizialmente professionale e valere per tutte le professioni. Far dipendere l’indegnità dalla violazione di una regola deontologica limiterebbe l’applicazione della norma alle sole professioni rette da un codice deontologico, il che è insoddisfacente. La soluzione proposta tenta di dare risposta a questi quesiti lasciando al disponente una libertà limitata di beneficiare con una disposizione a causa di morte un professioni-sta che gli è vicino, fermo restando che le citate, vigenti regole del Codice civile potrebbero sempre trovare applicazione nei casi di abusi.

Alle persone che, nell’esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto, e alle persone a loro vicine (secondo la dottrina riguardo all’articolo 477 CC: il coniuge o il partner registrato, i genitori, i figli, i parenti e gli amici intimi), non può complessivamente essere legato più di un quarto della succes-sione. La disposizione non riguarda i membri della famiglia e le altre persone già intimamente legate al defunto da un legame intensificatosi a causa della loro profes-sione.

Art. 541a (nuovo): definizione della cerchia delle persone parzialmente indegne di beneficiare di disposizioni a causa di morte. 6.6 Diritto d’informazione successoria

Diritto vigente

Il diritto degli eredi di essere informati sulla successione non è attualmente discipli-nato in modo approfondito dalla legge del 1907 e in proposito sono quindi state rese numerose sentenze e scritti diversi articoli di dottrina.

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Gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC prevedono un obbligo per gli eredi di comunicarsi vicendevolmente con precisione gli elementi suscettibili di influire sulla divisione113, per rendere il regolamento della successione il più possi-bile trasparente; questa questione sembra essere disciplinata in modo soddisfacente malgrado qualche critica inevitabile114. Non vi è tuttavia una base legale che istituis-ca un tale obbligo nei confronti dei terzi non eredi nella successione.

I tribunali hanno così avuto modo di sviluppare una giurisprudenza secondo cui gli eredi, succedendo al defunto nelle sue relazioni contrattuali, possono chiedere di essere pienamente informati sul patrimonio del disponente dai suoi partner contra-ttuali (anche prima del decesso), nei limiti del diritto delle obbligazioni115. Hanno riconosciuto, su base contrattuale e successoria116, un diritto d’informazione nei confronti dei terzi possessori117 della successione. Hanno pure stabilito che, malgra-do il segreto bancario, le banche hanno un obbligo di dare informazioni complete agli eredi («umfassend»)118, rispettando tuttavia il limite poco chiaro delle informa-zioni strettamente personali («höchstpersönlichen») che rientrano nella sfera intima («Geheimsphäre») del defunto119. Ed è soltanto questione di tempo prima che il Tribunale federale debba pronunciarsi sulla controversa questione dell’obbligo d’informazione nei confronti dei terzi che non hanno una relazione contrattuale con il defunto (trust, fondazioni, società ecc.)120. Invece, conformemente alla dottrina quasi unanime, il segreto professionale dell’avvocato può essere opposto ai clienti121 e non è ancora stato stabilito in quali situazioni questi ultimi possano ottenere infor-mazioni dall’avvocato o dal notaio122.

Critica del diritto vigente

È innegabile che gli eredi hanno bisogno d’informazioni, segnatamente per determi-nare le eventuali azioni da promuovere per far valere i loro diritti. Le difficoltà che incontrano nel sistema attuale per ottenere tali informazioni sono fonte di ingiustizia e di processi inutili. Eppure, secondo il Tribunale federale, il solo bisogno d’informazioni non è sufficiente per istituire un diritto d’informazione123.

Poiché sono messi in questione l’esercizio e la finalità delle pretese successorie, è giustificato colmare la lacuna del Codice civile in materia124, per evitare che la giustizia accordi il diritto d’informazione in materia successoria secondo la propria valutazione dei diversi casi, creando incertezza del diritto, disparità di trattamento e arbitrio125.

Occorre quindi supplire all’attuale mancanza di una chiara base legale nel diritto successorio, fermo restando che, secondo la dottrina, il diritto d’informazione non

113 Steinauer, N 1246. 114 Segnatamente Druey, pag. 184. 115 Steinauer, N 1246c e rimandi citati. 116 Druey, pag. 186. 117 DTF 132 III 677. 118 Breitschmid/Matt, pag. 92 e rimandi citati. 119 Druey, pag. 184. 120 Genna, pag. 207. 121 DTF 135 III 597, consid. 3.4. 122 Bianchi, pag. 92. 123 TF 5C.276/2005, consid. 2.5.1. 124 Piotet, Les fondements, pag. 84. 125 Schröder, pag. 202.

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deve essere illimitato né sussistere in tutti i casi. Deve invece essere limitato e pro-porzionato ai diritti connessi alla pretesa principale dell’avente diritto126.

Idealmente la nuova base legale dovrebbe anche stabilire i criteri che determinano il diritto d’informazione sugli averi di cui il disponente era soltanto l’avente diritto economico senza essere partner contrattuale della banca o del terzo interessato; queste domande sono attualmente giudicate in modo diverso nei diversi Cantoni127.

Proposta

Alle persone che hanno dei diritti nei confronti della successione è opportuno con-cedere un diritto d’informazione esteso, così da permettere loro di far pienamente valere i loro diritti nella successione. A tal fine gli eredi devono avere la possibilità di ottenere una conoscenza completa degli averi che costituiscono o dovrebbero costituire la successione, dunque di ottenere ogni informazione utile sul patrimonio del disponente anche prima del suo decesso, compresi i beni patrimoniali che ha per esempio accordato a un trust o di cui è soltanto l’avente diritto economico.

Nuovo capo VI: in quanto effetto diretto della devoluzione, il diritto d’informazione in materia successoria è inserito nel titolo sedicesimo del CC («Degli effetti della devoluzione»).

Art. 601a (nuovo): sono titolari di questo diritto gli eredi legittimari, gli eredi non legittimari legali o istituiti, nonché gli eredi e legatari menzionati in una disposizione a causa di morte o esclusi da una tale disposizione: infatti tutti loro dispongono di una pretesa successoria. Sono obbligati a fornire le informazioni tutti i terzi che hanno gestito, posseduto o ricevuto valori patrimoniali (in senso esteso) del defunto, comprese le banche, i gestori patrimoniali o altri trustees. Sono compresi i valori patrimoniali di cui il defunto era l’avente economicamente diritto, poiché sono «valori patrimoniali del defunto», sono pure compresi i beni che il disponente ha attribuito a un trust, in particolare in qualità di settlor. I terzi che dispongono soltan-to di informazioni non sono assoggettati a questo obbligo, ma possono avere un obbligo contrattuale d’informare. 6.7 Collazione e riduzione

Diritto vigente

Malgrado possa disporre liberamente dei suoi beni durante la vita senza rendere conto ai suoi eredi, il disponente è in una certa misura limitato dalle regole sulle collazioni e sulle riduzioni. Le collazioni consistono nel fatto che gli eredi legali sono vicendevolmente tenuti a conferire alla successione in natura o in valore le liberalità ricevute mentre l’ereditando era in vita. La legge presume quindi che quest’ultimo non ha voluto favorire un erede a scapito di un altro. Le riduzioni permettono agli eredi legittimari la cui porzione legittima è lesa da tali liberalità tra vivi o a causa di morte di farle ridurre in misura tale da rispettare i loro diritti alla legittima. La collazione si prefigge quindi di garantire la parità di trattamento degli

126 Piotet, Les fondements, pag. 84. 127 Hamm/Brusa, pag. 70.

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eredi, la riduzione di proteggere la porzione legittima legale; entrambe queste prete-se presuppongono una liberalità gratuita e la volontà del defunto di fare una libera-lità128.

La questione della riduzione delle liberalità ricevute come anticipo della quota ereditaria

Secondo l’articolo 527 numero 1 CC, sono soprattutto le liberalità tra vivi, che sono concesse a titolo di anticipo della quota ereditaria - sotto forma di dote, dotazione o cessione di beni - e non soggiacciono a collazione secondo gli articoli 626 capover-so 2 e 627 CC, a poter essere oggetto di un’azione di riduzione da parte degli eredi la cui porzione legittima è stata lesa. Lo scopo di tale disposizione è di fare in modo che tutte le liberalità fatte tra vivi a titolo di dotazione (al fine di permettere, garanti-re o migliorare la vita del beneficiario129) di cui non è tenuto conto nel calcolo delle parti successorie non ledano le porzioni legittime degli altri discendenti. Anche se l’enumerazione di queste liberalità contenuta nell’articolo 527 numero 1 non è perfettamente identica a quella dell’articolo 626 capoverso 2 CC (manca la menzio-ne del «condono di debiti» e delle «simili liberalità»), i due articoli riguardano le medesime liberalità130.

L’interpretazione di queste regole, situate al crocevia di due istituti capitali del diritto successorio131, suscita confusione per la sua complessità e genera una delle maggiori controversie di questo ramo del diritto svizzero132. Una parte minoritaria della dottrina interpreta in modo restrittivo la nozione di anticipo della quota eredita-ria che soggiace alla riduzione. Questi autori ritengono che soggiacciono alla ridu-zione ai sensi dell’articolo 527 numero 1 soltanto le liberalità fatte nell’idea che sarebbero state reintegrate, ma che infine non lo sono state perché il beneficiario non partecipa alla successione e non vi è rappresentato. La maggioranza della dottrina sostiene la teoria estensiva secondo cui la riduzione deve essere applicata in tutti i casi oggettivi di dotazione, anche se il beneficiario è stato dispensato dalla collazio-ne o se non è un discendente tenuto alla collazione legale133.

Il Tribunale federale, come la dottrina maggioritaria, ritiene che l’articolo 527 nume-ro 1 CC si applica nei casi seguenti134 :

– liberalità a discendenti tenuti alla collazione che non si presentano alla suc-cessione (perché sono premorti, hanno rinunciato, sono stati diseredati o so-no indegni);

– liberalità a discendenti tenuti a collazione, ma che il disponente ha dispensa-to dalla stessa;

– liberalità con carattere di dotazione a un erede non discendente (coniuge).

128 DTF 126 III 171, JdT 2000 I 554. 129 DTF 76 II 188, 196; Guinand/Stettler/Leuba, N 213. 130 Steinauer, N 470. 131 Vollery, N 390. 132 Piotet, pag. 76. 133 Steinauer, N 470a. 134 DTF 107 II 119, consid. 3b; Eigenmann, N 9 ad art. 527.

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Donazioni revocabili e donazioni eseguite nei cinque anni precedenti il decesso (art. 527 n. 3 CC)

Il numero 3 dell’articolo 527 CC prevede che le donazioni che il disponente poteva liberamente revocare e quelle eseguite nei cinque anni precedenti il suo decesso, eccettuati i regali d’uso, soggiacciono alla riduzione. La regola si applica a ogni beneficiario di una tale donazione, non soltanto agli eredi.

Anche se il termine «donazione» è identico a quello impiegato nel codice delle obbligazioni (CO135; art. 239), la nozione di donazione deve essere interpretata in maniera più estesa e dovrebbe comprendere ogni liberalità fatta volontariamente dal defunto a titolo gratuito. Numerosi autori hanno così ritenuto che sono per esempio comprese le donazioni manuali, le promesse di donazione, il compimento di doveri morali, le gratifiche agli impiegati o la prestazione gratuita di un lavoro, la costitu-zione di una fondazione, gli acconti della quota ereditaria che non sono stati oggetto di una piena collazione, la costituzione a titolo gratuito di un diritto reale limitato, la rinuncia a una servitù o il fatto di lasciare volontariamente prescrivere un credito136. Il legislatore ha peraltro riconosciuto questa interpretazione estesa nel 1984 in occa-sione della revisione dell’articolo 208 capoverso 1 CC sulla reintegrazione agli acquisti in materia di scioglimento del regime matrimoniale; la «donazione» non è più menzionata ma è sostituita dalle «liberalità» con riferimento agli atti unilaterali secondo il messaggio del Consiglio federale dell’11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regimi matrimoniali e successioni)137.

Critica del diritto attuale

La complessità della regola attuale e la controversia dottrinale che ne risulta, nonché l’attuale inesattezza redazionale della norma, non permettono di pianificare serena-mente le successioni in cui vi sono liberalità tra vivi, in particolare a titolo di accon-to della quota ereditaria. Il testo redatto dal legislatore contiene, nel capoverso 1 e nel capoverso 2 dell’articolo 626, due concezioni incompatibili della collazione e confonde modalità e scopo della liberalità138. L’atteggiamento esitante del legislato-re gli ha impedito di fare una scelta e all’inizio del secolo scorso è quindi stato fortemente criticato «per avere eluso la sua competenza di risolvere in modo equo le questioni, per avere abbandonato questo dovere alla chiaroveggenza mistica dei tribunali e aver adottato con l’articolo 626 un testo che ha dato adito a discussioni interminabili»139.

Il termine «donazione» nel numero 3 dell’articolo 527 CC, non soltanto non corri-sponde al senso che gli è attualmente attribuito e crea quindi una certa incertezza, ma in alcuni casi potrebbe escludere alcune liberalità che dovrebbero invece essere comprese per rispettare la parità di trattamento. Secondo l’opinione attuale del Tribunale federale, espressa in un obiter dictum140, per esempio l’attribuzione a un trust costituisce una liberalità tra vivi suscettibile di riduzione. Come ogni altro

135 RS 220 136 Eigenmann, N 15 ad art. 527 CC e rimandi citati. 137 FF 1979 II 1119; cfr. anche Vollery, N 277. 138 Piotet, pag. 76. 139 Roguin, pag. 537. 140 Sentenza 5A_620/2007 del 7 gennaio 2010, consid. 7.2.

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trasferimento a favore del trust, questo trasferimento di beni di cui il defunto era proprietario o avente diritto economico costituisce una liberalità tra vivi a favore dei beneficiari del trust che può essere oggetto di una domanda di restituzione per via giudiziaria. Va comunque tenuto presente che in futuro il termine «donazione» potrebbe essere interpretato in un modo più restrittivo escludendo dal campo di applicazione della presente regola la costituzione di una fondazione e quindi per analogia quella di un trust141; ciò va evitato estendendo il campo d’applicazione della norma.

Va pure stabilito se, per quanto riguarda i termini, è legittima la disparità di tratta-mento tra non eredi beneficiari della liberalità (liberalità suscettibile di riduzione se la morte avviene nei cinque anni che seguono la donazione) e eredi (liberalità suscet-tibile di riduzione indipendentemente dal momento della donazione e della morte). Occorre inoltre decidere se un trattamento paritario che imponga la collazione agli eredi soltanto per le liberalità intervenute nei cinque anni precedenti la morte non avrebbe un effetto positivo sul numero delle procedure giudiziarie in materia. A tale riguardo, non sembra corretto invocare la parità di trattamento tra eredi nelle regole sulla collazione per poi limitare il loro diritto di far valere la loro porzione legittima alle sole liberalità effettuate dal disponente nei cinque anni che precedono il decesso. L’idea può quindi essere abbandonata.

Proposta

La proposta modifica del testo legale si prefigge di riprendere nel miglior modo l’interpretazione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza per porre fine alla controversia senza modificare il testo attuale più di quanto sia necessario.

Art. 527 n. 1: soggiace alla riduzione ogni liberalità tra vivi a titolo di acconto della quota ereditaria a cui non si applica l’articolo 626 CC sulla collazione. Il testo tede-sco riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’art. 208 CC.

Art. 527 n. 3: nell’italiano, il termine «donazioni» è sostituito da «liberalità», che rimanda alla medesima nozione impiegata al numero 1; si tratta di una modifica analoga a quella del tedesco che riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’articolo 208 CC.

Art. 626 cpv. 2: le condizioni della collazione legale sono precisate e la lista che confondeva modalità e scopo della liberalità è soppressa. 6.8 Riduzione indiretta

Diritto vigente

Fa eccezione al principio secondo cui l'azione di riduzione è riservata agli eredi legittimari, la possibilità di ripercuotere la riduzione come riduzione indiretta (co-siddetta riduzione di secondo grado)142 per l’erede istituito o il legatario che subisce una riduzione e deve effettuare una prestazione; ciò è possibile in due casi.

141 Segnatamente Forni/Piatti, N 9 ad art. 527 CC. 142 Guinand/Stettler/Leuba, N 167.

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a) Riduzione di legato a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)

Fatta salva la diversa intenzione del disponente, se la liberalità ricevuta da un erede istituito o da un legatario è ridotta, quest’ultimo può ripercuotere proporzionalmente la riduzione sui legati che egli stesso è tenuto a effettuare. Infatti, si presume che, se fosse stato a conoscenza del fatto che la liberalità concessa per testamento sarebbe stata ridotta, il disponente avrebbe spontaneamente ridotto nella medesima misura il legato di cui ha incaricato il beneficiario della liberalità.

Esempio143: il disponente ha legato a X un terreno di un valore di 100'000 franchi e ha incaricato X di versare 50'000 franchi all’istituto di beneficenza Y. Prima di eseguire il sublegato, X apprende che il suo legato sarà ridotto del 20 per cento. Anche X può ridurre del 20 per cento il sublegato che deve a Y, quindi ridotto a 40'000 franchi.

b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)

Nello stesso ordine di idee, se la parte che ha ricevuto una liberalità grazie a un contratto successorio (oneroso) ha fatto una controprestazione tra vivi al disponente e la liberalità ricevuta viene ridotta, può chiedere la proporzionale riduzione o resti-tuzione della prestazione da lui fornita.

Critica del diritto vigente

a) Riduzione dei legati a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)

La riduzione indiretta di cui all’articolo 525 capoverso 2 non pone particolari pro-blemi se il sublegato da ridurre non è ancora stato eseguito, il beneficiario della liberalità può semplicemente ridurre l’importo del sublegato prima di effettuarlo. Invece, se il sublegato è già stato eseguito, nella pratica il beneficiario della liberalità ridotta può incontrare grandi difficoltà per recuperare l’importo corrispondente presso il beneficiario del sublegato144 e può perfino dover promuovere un’azione giudiziaria. Alcuni autori ritengono che in un caso di questo genere spetta al legitti-mario che chiede la riduzione del legato, non all’erede istituito o al legatario, agire direttamente (anche) contro il sublegatario per far ridurre il sublegato145. Questa interpretazione sembra tuttavia poco compatibile con il testo di legge secondo cui la persona la cui liberalità è stata ridotta può chiedere che i legati di cui è debitrice siano ridotti nella stessa misura.

Esempio: riprendendo l’esempio precedente, se il sublegato è già stato eseguito, non è chiaro se il legittimario leso debba agire in riduzione di 20 000 franchi contro X che a sua volta deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro Y o se il legittimario leso deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro X e di 10 000 franchi contro Y.

Inoltre, il testo dell’articolo 525 capoverso 2 CC non tiene conto del fatto che, se la parte dell’erede istituito è stata ridotta in seguito a una domanda di riduzione dell’erede legittimario, quest’ultimo diviene almeno in parte (proporzionalmente) debitore del legato o dell’onere che grava l’erede istituito146 e dovrebbe quindi agire contro il beneficiario del legato.

143 Steinauer, N 849c. 144 Eigenmann, N 5 ad art. 525 CC. 145 Segnatamente Steinauer e Piotet (Steinauer, N 849d e rimandi citati). 146 Piotet, pag. 84.

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b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)

L’attuale testo legale sembra chiaro ed equilibrato, ma uno studio approfondito di diverse fattispecie mostra che la sua applicazione letterale può avere risultati scon-certanti e contrari alla volontà del legislatore. In particolare nei casi in cui l’attore viene leso nelle sue finanze dalla riduzione o vi è una forte disparità di trattamento di due eredi legittimari147. La dottrina maggioritaria sembra tuttavia soddisfatta di questa situazione. La soluzione proposta da Piotet favorisce in effetti l’erede legitti-mario che ha beneficiato di una prestazione tra vivi per il tramite di un contratto successorio, e il legittimario ha sempre la possibilità di rinunciare alla sua azione di riduzione o di ripudiare la successione se la riduzione gli recasse danno148. Finora, il Tribunale federale non è ancora stato chiamato a pronunciarsi in tal merito. L’oggetto della controversia è stabilire quale importo sia determinante per calcolare la riduzione: il valore della prestazione a causa di morte o il valore della prestazione a causa di morte che eccede la porzione legittima del partner contrattuale?

Senza entrare nei complessi dettagli dei diversi calcoli esemplificativi, appare ragio-nevole allinearsi alla dottrina maggioritaria e non modificare il presente articolo.

Proposta

Art. 525 cpv. 2: aggiunta del termine «oneri» per coprire tutti i casi in cui i legati e gli oneri non sono ancora stati eseguiti. L’erede istituito o il legatario debitore del sublegato o dell’onere può far valere il suo diritto per via d’eccezione.

Art. 525 cpv. 3 (nuovo): precisa che l’erede legittimario deve agire contro i benefi-ciari dei legati o degli oneri già eseguiti. 6.9 Ordine delle riduzioni

A. Riduzione della successione ab intestato

Diritto attuale

Leggendo le regole legali sulle porzioni legittime e sulla porzione disponibile (art. 470 e 471 CC), appare impossibile che, disponendo soltanto della porzione disponibile, il testatore possa ledere la porzione legittima di uno degli eredi. Appa-rentemente, il legislatore storico non ha tenuto conto di questa eventualità, che è tuttavia possibile e relativamente frequente, in particolare quando la successione è parzialmente ab intestato (acquisita per legge e non per testamento) e parzialmente retta da un testamento149.

Il seguente esempio proposto da Steinauer è esplicito150:

Un defunto lascia il coniuge e un figlio. La parte legale del coniuge e quella del figlio sono 1/2 della successione (art. 462 n. 1); la porzione legittima del coniuge è

147 Cfr. esempi in Piotet P., La réduction, pag. 193 segg. 148 Hrubesch-Millauer, N 8-11 ad art. 528 CC e rimandi citati. 149 Piotet, pag. 84. 150 Steinauer, N 810-812.

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1/4 della successione (art. 471 n. 3), quella del figlio è 3/8. La porzione disponibile è 3/8. Il defunto ha fatto un testamento con cui si è limitato ad attribuire la porzione disponibile di 3/8 a un terzo. Conformemente all’articolo 481 capoverso 2, la parte di cui il defunto non ha disposto va divisa a metà tra il coniuge e il figlio. Ciascuno di essi riceve così 5/16 della successione. Quindi, anche se le disposizioni del defun-to erano rimaste nell’ambito della porzione disponibile, la porzione legittima del coniuge era rispettata mentre quella del figlio non lo era (6/16). Infatti, l’acquisto ab intestato del coniuge è superiore di 1/16 alla sua legittima mentre quello del figlio è inferiore di 1/16 alla sua legittima.

L’articolo 522 CC permette all’erede legittimario di rimediare al pregiudizio subito nella sua porzione legittima proponendo l’azione di riduzione delle liberalità in eccesso della porzione disponibile. Ciò presuppone l’adempimento di quattro condi-zioni: 1) la riduzione deve riguardare una liberalità del disponente, tra vivi o a causa di morte e quindi le acquisizioni ab intestato non sono comprese, poiché l’articolo 525 CC prevede espressamente che la riduzione va operata a carico degli eredi istituiti e degli altri beneficati; 2) le liberalità devono eccedere la porzione disponibile; 3) la porzione legittima dell’attore deve essere lesa; 4) l’attore non ha ricevuto l’importo della sua porzione legittima (in una forma o in un’altra).

Nel caso succitato, il figlio la cui legittima è stata lesa non potrebbe agire contro sua madre perché essa ha ereditato ab intestato e non per liberalità, né contro il terzo poiché la liberalità non eccede la quota disponibile.

Critica del diritto attuale

Poiché il testo legale vigente non permette di ridurre gli acquisti ab intestato, si dovrebbero ridurre le attribuzioni testamentarie volute dal defunto, il che non corris-ponde verosimilmente alla volontà del defunto. Questa soluzione non soddisfa gran parte della dottrina secondo cui in questo ambito vi è una lacuna della legge che già nel diritto attuale deve essere colmata riconoscendo la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestato. La questione resta tuttavia controversa151.

Nel caso presentato sopra, Steinauer (e la dottrina maggioritaria) propongono la seguente soluzione: l’acquisto ab intestato del coniuge deve essere ridotto di 1/16 per ricostituire la legittima del figlio. È più probabile ottenere il risultato voluto dal disponente con questa soluzione (vale a dire lasciando agli eredi soltanto la loro legittima e attribuendo tutta la porzione disponibile a un terzo) che riducendo la liberalità fatta al terzo (coniuge: 5/16, figlio 6/16, terzo 5/16).

Finora il Tribunale federale non si è pronunciato su questa questione e la lacuna constatata va colmata per rendere più chiaro il sistema legale.

Proposta

È opportuno modificare il diritto vigente di modo che in casi come questo la volontà espressa dal disponente (o almeno la sua volontà presunta) prevalga sulla vocazione successoria legale. La possibilità di ridurre un acquisto ab intestato deve così essere introdotta nel diritto vigente.

151 Hrubesch-Millauer, N 2a ad osservazioni preliminari ad art. 522 segg. CC, e rimandi citati.

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Una volta introdotta la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestato, va determinato l’ordine secondo cui ridurre le attribuzioni e va così fissato il rango della riduzione dell’acquisto ab intestato. Anche questa questione è controversa in dottrina, ma appare opportuno privilegiare la volontà espressa dal defunto e ridurre in primo luogo gli acquisti ab intestato e soltanto in seguito quelli che risultano da una dispo-sizione a causa di morte.

Art. 522 cpv. 1: sostituzione del termine «disposizioni» con il termine «acquisti» affinché possano essere ridotte anche le parti della successione ab intestato. In francese, soppressione dell’espressione «jusqu'à due concurrence», ridondante.

Art. 523: nuovo titolo marginale e sostituzione dell’espressione «la disposizione a causa di morte» con l’espressione «acquisti a causa di morte», affinché possano essere ridotte anche le parti della successione ab intestato.

Art. 525 cpv. 1: sostituzione dell’espressione «gli eredi e legatari istituiti» con l’espressione «beneficiari di acquisti a causa di morte» affinché sia possibile propor-re l’azione di riduzione anche contro gli eredi ab intestato.

B. Rango della riduzione dei contratti successori positivi

Diritto attuale

Il testo attuale dell’articolo 525 CC prevede che la riduzione sia sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, a meno che una diversa intenzione del disponente non risulti dalla disposizione a causa di morte. Si presume così che tutte le liberalità a causa di morte siano avvenute nello stesso momento (poco importa se una disposizione è precedente o successiva a un’altra), poiché prendono effetto nel momento dell’apertura della successione152. Secondo la dottrina maggioritaria che si fonda sul testo di legge, il fatto che la liberalità sia avvenuta per testamento (liberamente revocabile) o per contratto successorio (che vincola le parti e la cui modifica richiede in linea di massima l’accordo del beneficiario) non è rilevante e va ridotta nella stessa misura153.

Critica del diritto attuale

È in particolare Piotet a rifiutare la soluzione che in pratica permette al disponente di revocare, almeno in parte, un contratto successorio per sua definizione irrevocabi-le154. Egli ritiene che vada colmata una lacuna della legge. Piotet propone di formare due gruppi da ridurre uno dopo l’altro: se uno o più contratti successori con l’aggiunta di eventuali liberalità tra vivi o a causa di morte precedenti non ledevano o ledevano solo parzialmente la legittima e sono seguiti da altri atti a causa di morte (testamenti o contratti) che hanno causato o aggravato una lesione della legittima, il o i contratti successori (gruppo 1) sono ridotti dopo gli atti successivi e i testamenti anteriori o contemporanei (gruppo 2)155.

152 Eigenmann, N 2 ad art. 525 CC. 153 Hrubesch-Millauer, N 5 ad art. 525 e riferimenti citati. 154 Piotet P., Les libéralités, N 205-206. 155 Piotet P., Les libéralités, N 226.

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Proposta

Occorre riconoscere, seguendo l’autore citato, che il sistema attuale non è comple-tamente soddisfacente e che, se giustificato, i contratti successori devono essere privilegiati rispetto alle disposizioni a causa di morte. L’avamprogetto propone quindi che, se la porzione disponibile è esaurita da un contratto successorio, devono prioritariamente essere ridotti gli atti a causa di morte posteriori al contratto. Un nuovo articolo 526 CC è adottato a tal fine.

Art. 526 cpv. 1: precisa che la riduzione è in primo luogo operata sugli acquisti fondati su successive disposizioni a causa di morte che hanno esaurito la porzione disponibile e poi sugli acquisti fondati su un precedente contratto successorio; il testatore non può modificare questo ordine. Nei casi in cui la porzione disponibile è già esaurita dal contratto, la riduzione è operata proporzionalmente su tutti gli acqui-sti in applicazione del principio generale dell’articolo 525 capoverso 1 CC.

Art. 526 cpv. 2: precisa che la riduzione è operata in primo luogo sugli acquisti ab intestato e solo in seguito su quelli che risultano da una disposizione a causa di morte. Se invece la legittima è già lesa dalle disposizioni a causa di morte, la riduzi-one è operata proporzionalmente su tutti gli acquisti che risultino da una disposizio-ne o dalla legge.

C. Estensione alle liberalità tra vivi della regola sulla riduzione dei legati

Diritto vigente

Secondo l’articolo 526 CC, quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.

Sull’applicazione dell’articolo 526 CC Steinauer156 fa l’esempio seguente:

Il disponente lascia un figlio, A. Con una disposizione testamentaria ha legato a X una casa individuale del valore di 500 000 franchi. La massa ereditaria è di 1 200 000 franchi. La legittima di A è di 900 000 franchi e la porzione disponibile di 300 000 franchi. Il legato deve quindi essere ridotto di 200 000 franchi. X può ottenere la casa pagando 200 000 franchi ad A o rinunciare alla casa e ricevere 300 000 franchi da A.

Critica del diritto attuale

Sebbene il suo testo e il suo titolo marginale («Legato di cosa singola») sembrino limitare la portata della disposizione soltanto ai legati di cose singole, la dottrina dominante ritiene che deve essere applicato ai legati di insiemi di beni (collezioni, imprese …) come pure alle liberalità tra vivi, contrariamente al parere espresso in merito dal Tribunale federale in una sentenza del 1984157.

156 Steinauer, N 838. 157 Hrubesch-Millauer, N 2 ad art. 526 CC e riferimenti citati.

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Proposta

Apparentemente non vi è alcuna ragione di operare una distinzione per quanto concerne la riduzione di una cosa singola che non può essere divisa senza perdere valore, a prescindere dal fatto che essa provenga da un legato o da una liberalità tra vivi. La disposizione deve quindi essere modificata nel senso che la dottrina già le attribuisce. L’articolo 526 CC è modificato in questo senso e ripreso nel nuovo capoverso 3 dell’articolo 528 CC.

Art. 528 cpv. 3 (nuovo): estensione del campo d’applicazione alle liberalità tra vivi. 6.10 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede

Diritto vigente

Il testo attuale dell’articolo 521 CC stabilisce i termini per far annullare una disposi-zione a causa di morte. Oltre ai termini usuali di un anno dalla conoscenza della causa di nullità (termine relativo) e di dieci anni in ogni caso dalla pubblicazione della disposizione (termine assoluto), la disposizione prevede, in deroga alla regola, un termine di 30 anni contro il convenuto di malafede in caso di nullità per illiceità, immoralità o incapacità del disponente.

Critica del diritto attuale

Questa regola è criticata quasi all’unanimità dalla dottrina. In effetti, benché sia comprensibile che il termine di perenzione sia prolungato a 30 anni nei confronti dei convenuti di mala fede, il fatto di limitare il campo d’applicazione ai soli casi di illiceità, immoralità o incapacità ha per conseguenza che il termine non sia prolunga-to nei casi in cui la disposizione non è valida per vizio della volontà o di forma158. Fatto sconcertante se si considera che il beneficiario che ha minacciato o coartato il disponente per ottenere una disposizione favorevole è esposto all’azione di nullità per dieci anni mentre il beneficiario che si è limitato a tacere l’incapacità di disporre del defunto è esposto all’azione di nullità per 30 anni159.

Prescrizione o perenzione: correzione di un’imprecisione

Appare giustificato approfittare della presente revisione per correggere una piccola imprecisione nel testo degli articoli 521, 533 e 600 CC in cui sono menzionati ter-mini di prescrizione (il credito non si estingue ma si trasforma in obbligazione naturale la cui esecuzione non può essere imposta al debitore per via giudiziaria160); in realtà si tratta di termini di perenzione (il credito si estingue definitivamente se l’azione non è promossa entro il termine161) che non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere applicati d’ufficio dal giudice162.

158 Abt, N 14 ad art. 521. 159 Piotet, pag. 83. 160 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di

prescrizione), FF 2014 211, 215. 161 Idem. 162 DTF 138 III 354 segnatamente; Steinauer, N 768, N 821, N 1130 e rimandi citati.

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Proposta

Il nuovo testo semplifica la situazione prolungando a 30 anni la perenzione in tutti i casi in cui il convenuto è di mala fede e aveva contezza della causa di nullità della clausola. Il termine «prescrizione» è sostituito con il termine «perenzione» laddove necessario.

Art. 521: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres-sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 521 cpv. 2: eliminazione dell’espressione «[n]ei casi di incapacità del disponen-te o di disposizione illecita od immorale,».

Art. 533: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres-sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2.

Art. 600: sostituzione dei termini «prescrizione» con «perenzione» e dell’espres-sione «si prescrive» con «decade» nel titolo marginale e nei capoversi 1 e 2. 6.11 Vigilanza sugli esecutori testamentari, certificato d’esecutore

testamentario e certificato ereditario

A. Vigilanza sugli esecutori testamentari

Il postulato Fetz (15.3213) adottato dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2015, ha incaricato il Consiglio federale di esaminare il regime della vigilanza sugli esecutori testamentari, in particolare la coesistenza del ricorso secondo il diritto in materia di vigilanza e dell’azione civile contro gli atti degli esecutori testamentari.

Diritto vigente

Gli articoli 517 e 518 CC prevedono le regole sull’attività degli esecutori testamen-tari. L’esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto, segnatamente di gestire la successione, di pagare i debiti, di eseguire i legati e di effettuare la divisione163. In caso di divergenza tra gli eredi e l’esecutore testamenta-rio, le questioni di diritto formale e quelle concernenti l’opportunità delle misure adottate dall’esecutore sono sottoposte alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale in applicazione dell’articolo 595 capoverso 3 CC che riguarda l’amministrazione della liquidazione ufficiale e al quale rimanda l’articolo 518 capoverso 1 CC, mentre le questioni di diritto materiale (validità o interpretazione del testamento, protezione delle porzioni legittime ecc.) sono di competenza del giudice ordinario164.

Le questioni di diritto materiale che, in caso di conflitto, devono essere decise dal giudice sono segnatamente l’azione di nullità (contro la nomina dell’esecutore testamentario), l’azione di riduzione (se la nomina viola la legittima di un erede), la divisione della successione, gli onorari, l’obbligo di informare, la responsabilità

163 Guninad/Stettler/Leuba, N 525. 164 Steinauer, N 1185 e 1185c

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dell’esecutore testamentario e la conformità delle sue decisioni con la legge o le disposizioni del defunto165.

Le questioni formali che possono essere oggetto di un ricorso all’autorità di vigilan-za sono gli atti realizzati o previsti e le omissioni dell’esecutore testamentario166 in relazione con i seguenti motivi: l’incapacità giuridica dell’esecutore testamentario, l’incapacità di fatto (p. es. a causa di una malattia o di assenza), l’inattività (a causa di ritardo, negligenza o rifiuto), il carattere inappropriato di una misura, l’assenza o la mancanza d’informazioni o altre violazioni dei suoi doveri (parzialità, non integri-tà)167. L’autorità di vigilanza può prescrivere all’esecutore testamentario di agire in un determinato modo e, se necessario, può infliggergli sanzioni disciplinari (ammo-nimento, multa, destituzione)168. Può anche intervenire d’ufficio.

Critica del diritto vigente

La distinzione tra questioni formali e materiali, e quindi la scelta della procedura da seguire, è frequentemente difficile nella pratica169; spesso anche gli specialisti della materia consigliano di agire dinanzi alle due autorità. Su alcune questioni non vi è ancora unanimità nella dottrina, per esempio sull’autorità competente per destituire l’esecutore in caso di collisione d’interessi (nota o no al disponente)170.

Scegliere il giudice come autorità di vigilanza avrebbe diversi vantaggi, risolverebbe i problemi di separazione tra questioni formali e questioni materiali, ridurrebbe il rischio d’errore per gli eredi e gli operatori del ramo, semplificherebbe la procedura e migliorerebbe il controllo sugli esecutori testamentari171.

B. Certificati di esecutore testamentario e certificato ereditario

Diritto vigente

Il testo attuale dell’articolo 559 CC prevede che gli eredi istituiti, i cui diritti non sono espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizi-one anteriore, possono ottenere dall’autorità una dichiarazione di riconoscimento della loro qualità di eredi. Da tempo la pratica ha tuttavia ammesso che, oltre agli eredi istituiti, anche gli eredi legali possono chiedere una tale dichiarazione172, necessaria, come titolo di legittimazione, per gestire e liquidare la successione (iscrizioni nel registro fondiario, accesso ai conti bancari ecc.)173.

L’esecutore testamentario ha il potere di disporre dei beni della successione per quanto necessario e può chiedere che gli sia rilasciata una dichiarazione che lo designa come esecutore testamentario e ne legittima il compito174.

165 Künzle, N 452 segg. ad art. 517-518 CC. 166 Künzle, N 522 ad art. 517-518 CC. 167 Künzle, N 524 segg. ad art. 517-518 CC. 168 Steinauer, N 1185d. 169 Künzle Willensvolltrecker, pag. 445. 170 Künzle Aktuelle Praxis, pag. 131. 171 Küzle Willensvollstrecker, pag. 446. 172 Guinand/Stettler/Leuba, N 444. 173 Steinauer, N 902. 174 DTF 91 II 177 / JdT 1973 I 34.

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Critica del diritto vigente

In aggiunta al fatto che il testo di legge non menziona né la possibilità per l’erede legale di ottenere un certificato ereditario, né la possibilità per l’esecutore testamen-tario di ottenere un certificato di esecutore testamentario, la riserva («riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità») in merito al carattere provvisorio del certificato è imprecisa. Mancano le azioni di accertamento e di riduzione175.

Le diverse denominazioni utilizzate da Cantoni e autorità per questi certificati (FR: certificat d'hérédité, certificat d'héritier, attestation de la qualité d’héritier; D: Erbschein, Erbenschein, Erbbescheinigung, Erbenbescheinigung, Erbgangs-bescheinigung; I: certificato ereditario, certificato di eredità) nella pratica possono essere fonte di incertezze per i laici e per le istituzioni straniere. Appare quindi opportuno precisare nelle diverse versioni linguistiche della legge la denominazione precisa del certificato per unificare in futuro la pratica dei pubblici ufficiali svizzeri in merito. Le espressioni «certificat d'héritier» e «certificato ereditario» e il termine «Erbbescheinigung» sono i più precisi e devono pertanto essere scelti.

Proposta

Art. 517 cpv. 3: indica che la qualità di esecutore testamentario è attestata da un certificato.

Art. 518 cpv. 4: l’insieme delle competenze dell’autorità di vigilanza e del giudice sono così riunite presso una sola autorità.

Art. 559 cpv. 1: viene precisata l’espressione «certificato ereditario» e il fatto che tale certificato è rilasciato anche agli eredi legali; l’elenco delle azioni riservate è completato. 6.12 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all’eredità

da parte di un erede oberato

Diritto vigente

L’articolo 578 prevede che, se un erede oberato ha rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi ultimi hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non siano loro garantiti. Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’ufficio e l’attivo eccedente serve in prima linea a soddis-fare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

La dottrina maggioritaria e il Tribunale federale ritengono che, secondo il testo di legge vigente, l’azione può essere promossa contro l’erede che rinuncia e non contro gli eredi avvantaggiati dalla rinuncia che possono tuttavia partecipare al processo in qualità d’intervenienti176. Se l’azione è ammessa l’insieme della successione è liquidata ufficialmente: i debiti del defunto e della successione sono pagati, i legati sono eseguiti, le spese di liquidazione sono pagate e l’eccedente attivo è diviso tra

175 Karrer/Vogt/Leu, N 23 ad art. 559. 176 Häuptli, N 13 ad art. 578 e rimandi citati.

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gli eredi secondo la loro quota successoria; l’importo che spetta al rinunciatario è diviso secondo l’ordine previsto nell’articolo 578 capoverso 3177.

Critica del diritto attuale

Il fatto che l’azione sia intentata contro il rinunciatario e non contro i beneficiari della rinuncia è fonte di discussioni. Poiché i beneficiari della rinuncia non hanno partecipato al processo e non hanno potuto far valere i loro diritti nella procedura giudiziaria, teoricamente non dovrebbe potere essere loro opposta l’autorità del giudicato e il rinunciante non ha più un vero interesse a difendere l’azione, non avendo più diritti nella successione178. Sarebbe inoltre più logico promuovere l’azione contro le persone che approfittano della rinuncia poiché sono loro a subirne le conseguenze179.

Alla soluzione attuale si rimprovera di prevedere una liquidazione ufficiale sia se il rinunciatario è il solo erede sia se vi sono coeredi. Logicamente, soltanto la parte del rinunciatario dovrebbe essere oggetto della liquidazione ufficiale, non l’insieme della successione. La possibilità di evitare la liquidazione ufficiale fornendo garan-zie non è soddisfacente per i coeredi che devono mettere a rischio il loro patrimonio per i debiti di un terzo e non è giusto che debbano subire una liquidazione della successione per soddisfare i creditori di uno di loro180.

Proposta

Art. 578 cpv. 1: precisa che il termine (perentorio) decorre dalla rinuncia181.

Art. 578 cpv. 2: oltre al rinunciatario devono essere convenute in giustizia anche le persone che traggono vantaggio dalla rinuncia.

Art. 578 cpv. 3: il saldo spetta agli eredi secondo le regole abituali sulla rinuncia.

Art. 578 cpv. 4: l’autorità rappresenta la parte del rinunciatario nella divisione come previsto nell’articolo 609 capoverso 1 CC. Il diritto cantonale deve designare l’autorità competente. 6.13 Testamento audiovisivo urgente

Diritto vigente

Attualmente, se circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comu-nicazioni interrotte, epidemia o guerra impediscono di ricorrere ad una delle forme abituali di testamento (testamento olografo o per atto pubblico), il testatore può fare testamento nella forma orale dichiarando la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricandoli di procurarne la debita documentazione e di consegnarla all’autorità giudiziaria (art. 506 CC). In questi casi si parla di forma straordinaria o di testamen-

177 Steinauer, N 997 – 997b. 178 Piotet, pag. 86. 179 Steinauer, nota a piè di pagina 73, pag. 523. 180 Piotet, pag. 86 seg. 181 Steinauer, N 996.

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to urgente che diventa caduco 14 giorni dopo che il testatore riacquista la libertà di servirsi di una delle altre forme (art. 508 CC).

Questa forma testamentaria è di uso rarissimo nella pratica e, nell’attuale contesto socio-politico, è probabilmente usata in caso di morte imminente in seguito a un incidente o a una patologia mortale acuta182. Oltre alle tre forme legali di testamento (testamento olografo, testamento per atto pubblico e testamento orale) non vi è alcun altro modo valido di fare testamento.

Critica del diritto attuale

Anche se il testamento urgente ha un’importanza minima nella pratica, appare giustificato permettere ancor oggi di trasmettere validamente le proprie ultime volontà in tali circostanze. A tal fine il testamento orale, forma conosciuta dalla più alta antichità183, rimane perfettamente adeguato anche al giorno d’oggi.

In seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie, occorre tuttavia interrogarsi sull’opportunità di accettare altre forme di testamento e concludere, d’accordo con Breitschmid184, che il testamento audiovisivo sarebbe una forma appropriata poiché permette di offrire una prova perfettamente convincente sotto il profilo tecnico. Occorre infatti tenere presente che al giorno d’oggi ognuno, o quasi, è continuamen-te in possesso di un dispositivo che permette di produrre video anche se spesso non dispone del necessario per scrivere. Di conseguenza, nei rari casi in cui una persona viene a trovarsi in pericolo di morte senza disporre di due testimoni né del necessa-rio per scrivere ma è in possesso di un dispositivo (smartphone o altro) che gli consente di filmarsi, appare appropriato consentirgli, se lo desidera, di trasmettere validamente le sue ultime volontà in tal modo. Potrebbe così registrare il testamento sul suo dispositivo prima di morire o, se il campo è sufficiente, trasmetterlo per e-mail o con un altro metodo.

Nullità assoluta o annullabilità

Nella dottrina vi è inoltre una controversia quanto alla conseguenza della caducità del testamento orale alla scadenza del termine di 14 giorni previsto all’articolo 508 CC: la dottrina maggioritaria propende per la nullità assoluta, mentre un’importante corrente minoritaria sostiene che l’atto è annullabile per vizio di forma185. È oppor-tuno approfittare della presente revisione per decidere la questione a favore della nullità assoluta e per chiarire in tal senso il testo della citata disposizione. Infatti, anche se l’annullabilità costituisce la regola, l’articolo 508 CC si prefigge di ricollo-care il testatore nella situazione in cui si trovava prima che si producesse la situazio-ne straordinaria che l’ha costretto a dichiarare le sue ultime volontà e non mira a mantenere valida una disposizione suscettibile di essere annullata molti anni dopo, al decesso del disponente, con un’azione in giustizia degli eredi lesi. Il solo mezzo per raggiungere tale obiettivo consiste nel dichiarare nullo il testamento alla scadenza del termine di 14 giorni.

182 Guinand/Stettler/Leuba, N 284. 183 Dunand, pag. 34. 184 Breitschmid, N 43. 185 Dunand, pag. 37.

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Proposta

Art. 506 cpv. 1: nella versione francese, il termine «interceptées» è sostituito con il termine «interrompues» che meglio corrisponde alle versioni italiana e tedesca («Verkehrsperre», «comunicazioni interrotte»)186.

Art. 506 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 506 cpv. 3: la circostanza straordinaria che impedisce di fare testamento in un’altra forma è identica a quella prevista nel capoverso 1 per il testamento orale. Il testatore deve apparire fisicamente, almeno parzialmente, in modo tale da poter essere visivamente identificato.

Art. 507 cpv. 1: indica che il capoverso si applica al testamento orale e riprende il vigente capoverso 2.

Art. 507 cpv. 2: riprende il capoverso 3 vigente.

Art. 507 cpv. 3: il formato della registrazione video può essere analogico o numeri-co.

Art. 508: aggiunta dell’aggettivo «audiovisivo» e precisazione del fatto che il testa-mento è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie. 6.14 Aggiornamento degli articoli 469, 482, 499 e 503

Diritto vigente

L’articolo 469 CC prevede che sono nulle tutte le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia, ma diventano valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto cono-scenza dell’errore o dell’inganno o in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia. Questo articolo deroga alle regole generali del CO ed estende la possibilità di invocare un vizio della volontà; nel diritto delle successioni si cerca infatti la volontà reale del disponente187.

Se la disposizione è stata fatta in un testamento, la revoca può avvenire in ogni momento e deve rispettare le forme previste negli articoli 509–511 CC188. Il codice non prevede invece nessuna regola sulla forma della revoca entro un anno dei cont-ratti successori, che sono atti bilaterali.

Critica del diritto vigente

L’articolo 469 CC prevede una normativa molto imperfetta che non distingue tra annullamento dei testamenti e annullamento dei contratti successori, anche se gli interessi in gioco sono manifestamente diversi. La disposizione non stabilisce se un semplice errore sui motivi permette di annullare un contratto successorio o se questi contratti sono annullabili nei limiti dell’articolo 24 CO, né se il disponente che

186 Steinauer, N 701. 187 Steinauer, N 331. 188 Steinauer, N 346.

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scopre un vizio della volontà mentre è in vita può annullare un contratto successorio senza informarne il suo partner contrattuale189.

L’attuale testo di legge divide la dottrina. La grande maggioranza ritiene che la parte che non dispone a causa di morte può proporre l’azione di nullità soltanto secondo le regole del CO190. Mentre è in vita, il testatore potrebbe invece revocare in modo unilaterale il contratto con una semplice comunicazione191 al partner contrattuale, senza dover rispettare una forma particolare; la comunicazione appare superflua per le liberalità a titolo gratuito per le quali la fiducia del partner contrattuale non è oggetto di una protezione accresciuta192. Dopo il decesso, gli eredi dovrebbero invece ottenere l’annullamento proponendo azione secondo l’articolo 519 CC. Il risultato al quale giunge la dottrina dominante non è tuttavia pienamente soddisfa-cente. Dal momento che la morte non muta la natura dell’invalidità, perché una semplice dichiarazione dovrebbe essere sufficiente a invalidare una clausola prima della morte, mentre dopo la morte occorre proporre un’azione in giustizia193? La parità di trattamento delle parti e l’unità del negozio giuridico non esigono forse un trattamento analogo del disponente e del partner contrattuale, come sostiene Pio-tet194?

Inoltre, contrariamente al testo dell’articolo 469 CC, le disposizioni fatte sotto l’influenza di un vizio della volontà non sono nulle, ma annullabili con effetto ex tunc195. Parimenti, l’illiceità o l’immoralità degli oneri o condizioni connessi con disposizioni a causa di morte sono cause di annullabilità e non di nullità assoluta196, contrariamente a quanto prevede l’articolo 482 capoverso 2 CC. Il passaggio dell’articolo 503 capoverso 1 CC, secondo cui non possono cooperare alla confezio-ne del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che una sen-tenza penale ha privato dell’esercizio dei diritti civici, non è più pertinente poiché l’articolo del Codice penale che prevedeva questa sanzione è stato abrogato in occasione della revisione del 1971197. È opportuno approfittare della presente revi-sione per correggere queste imprecisioni.

Proposta

Poiché il contratto successorio richiede l’atto pubblico e i casi di annullamento per vizio della volontà dovrebbero quindi essere molto poco numerosi, appare legittimo e proporzionato esigere che, per modificare unilateralmente tali contratti, sia neces-saria un’azione in giustizia. Ciò permette inoltre di chiarire la questione della validi-tà di una clausola ab initio e consolida la certezza del diritto per le parti al contratto e per coloro che ne traggono profitto. Questi punti sono precisati nel nuovo artico-lo 519 CC.

189 DTF 99 II 382 in: JdT 1974 I 346. 190 Breitschmid BSK, N 21 ad art. 469. 191 Steinauer, N 348 e rimandi citati. 192 Zeiter/Schröder, N 34 ad art. 469. 193 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 45. 194 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 39. 195 Zeiter/Schröder, N 47 ad art. 469. 196 Guinand/Stettler/Leuba, N 326. 197 Steinauer, nota a piè di pagina 10, pag. 364.

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Art. 469: sostituzione del titolo marginale «Disposizioni nulle» con «Vizio della volontà» e dell’espressione «Sono nulle» con l’espressione «Possono essere con-testate» al capoverso 1.

Art. 482 cpv. 2: sostituzione dell’espressione «rendono nulla» con l’espressione «permettono di contestare».

Art. 499: sostituzione dei termini «un funzionario o notaio od altra persona officia-le» con l’espressione «un pubblico ufficiale» come negli articoli 500, 501, 502, 503, 504 e 512.

Art. 503 cpv. 1: soppressione dell’espressione «o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale» poiché siffatta sanzione è stata abrogata. Nel testo tedesco sostituzione del termine «beurkundender Beamter» con il termine «Urkundsperson».

Art. 503 cpv. 3 (nuovo): precisazione del fatto che i partner registrati sono assimilati ai coniugi.

Art. 519 cpv. 2: estensione del testo, attualmente troppo restrittivo in materia di legittimazione attiva, per renderlo conforme al significato attribuitogli dalla giuri-sprudenza e dalla dottrina, con l’inserimento della nozione di «interesse successo-rio» e l’esclusione delle persone che hanno soltanto un interesse di diritto delle obbligazioni, diritto della famiglia o diritto reale. La presente modifica dà alla dispo-sizione il significato inizialmente previsto nel 1907, poi modificato dalla commis-sione della redazione che non aveva però il potere di intervenire materialmente sulla disposizione198. L’azione deve poter essere proposta da chiunque faccia valere diritti di natura successoria e abbia un interesse all’annullamento della disposizione litigio-sa, in quanto erede legale o istituito, erede susseguente o sostituito, legatario o beneficiario di un onere, indipendentemente dal fatto che ciò risulti dalla legge, dall’ultimo testamento o da una disposizione anteriore199.

Art. 519 cpv. 3: precisazione del fatto che per modificare un contratto successorio viziato occorre promuovere un’azione in giustizia. 6.15 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore

del legato

Diritto vigente

L’ordine secondo il quale vanno soddisfatti i creditori del defunto, i creditori perso-nali dell’erede e i legatari (che dispongono di un credito per l’ottenimento di una prestazione o la consegna di un bene) nel quadro della successione è disciplinato nell’articolo 564 CC. Questo articolo prevede che i diritti dei creditori del disponen-te (compresi quelli della massa ereditaria) prevalgono su quelli dei legatari (cpv. 1) e che i creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto (cpv. 2).

198 TF 5C.163/2003 consid. 2.1 e Tuor-BK, 2° ed. 1952, N 8 ad art. 519. 199 Steinauer, N 755b; Eigenmann, N 24 ad art. 519.

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Critica del diritto attuale

L’interpretazione del capoverso 2 è fortemente controversa nella dottrina, anche se appare evidente che i creditori del defunto prevalgono sui legatari poiché il defunto deve onorare i suoi debiti prima di poter fare liberalità. Il capoverso 2 prevede la parità di trattamento dei creditori del defunto e di quelli dell’erede dopo la confusio-ne dei rispettivi patrimoni, ma non stabilisce se i diritti dei creditori personali dell’erede prevalgono, sono posti alla pari o sono subordinati ai diritti dei legatari; ciascuna di queste tre varianti è sostenuta da una parte della dottrina200. Questa situazione crea incertezza giuridica ed è quindi opportuno chiarirla.

Appare inoltre legittimo chiedersi se la soluzione attuale che prevede la parità tra i creditori del defunto e quelli dell’erede sia giusta. Gli averi del defunto non dovreb-bero servire in tutti i casi innanzitutto a coprire i suoi debiti prima di quelli dell’erede, anche se ciò renderebbe necessaria un’eccezione al principio della devo-luzione dell’eredità (che ha per conseguenza la confusione dei patrimoni)? La pro-posta formulata dà risposta affermativa al presente quesito, anche se ciò riduce l’utilità dell’articolo 594 CC, che permette ai creditori del defunto con seri motivi di ritenere che non saranno pagati di chiedere la liquidazione ufficiale o garanzie e ai legatari di chiedere misure provvisionali201. Tuttavia, poiché l’articolo 564 capover-so 2 è applicato molto di rado202, questa diminuzione dovrebbe essere solo teorica.

Proposta

L’avamprogetto propone di modificare il testo legale tenendo conto in primo luogo della volontà del disponente. Se, con disposizione a causa di morte, quest’ultimo concede un legato dei suoi beni a una persona, i diritti di quest’ultima devono preva-lere su quelli del creditore dell’erede, malgrado la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede prevista dalla teoria. Nello stesso ordine di idee, i creditori del defunto devono essere privilegiati rispetto a quelli dell’erede. Riassumendo, i credi-tori del defunto e della successione devono essere soddisfatti per primi sui beni della successione, poi i legatari e infine i creditori dell’erede.

L’ordine previsto da questo articolo vale unicamente per i beni della successione e non per quelli dell’erede, prima o dopo la confusione dei patrimoni. In caso di fallimento dell’erede, i beni ereditati dovranno essere separati dalla massa fallimen-tare affinché servano in primo luogo a soddisfare i creditori del defunto e della successione nonché i legatari, prima di coprire i debiti dell’erede.

Art. 564 cpv. 1: precisa che i creditori della successione sono parificati ai creditori del defunto, come ammettono la dottrina e la giurisprudenza.

Art. 564 cpv. 2: l’ordine in cui sono soddisfatti i crediti (creditori del defunto e della successione in primo luogo, legatari e infine creditori dell’erede) sui beni della successione vale in tutti i casi e vale anche, ma non soltanto, se l’erede debitore ha accettato incondizionatamente la successione. Il vigente capoverso 2 può così essere soppresso.

200 Guinand/Stettler/Leuba, N 512 e rimandi citati. 201 Sandoz, pag. 119 seg. 202 Sandoz, pag. 26 seg.

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6.16 Principio del valore venale al momento della divisione

Anche se il testo legale prevede che i fondi siano imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione, l’imputazione al valore venale vale per tutte le componenti della massa ereditaria: beni e diritti203. Appare quindi oppor-tuno approfittare della presente revisione per inserire questa precisazione nel testo di legge. Tutti i beni disponibili sono imputati per il loro valore venale al momento della divisione, a meno che gli eredi si siano accordati in altro modo, il disponente abbia previsto una regola speciale per la divisione o viga una particolare disposizio-ne di diritto fondiario rurale204.

Proposta

Art. 617: modifica del titolo marginale affinché corrisponda al nuovo testo di legge e sostituzione del termine «fondi» con il termine «beni» nel corpo della disposizione. 6.17 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi

Diritto vigente

Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli inte-ressati ad annunciarsi entro il termine di un anno (art. 555 cpv. 1 CC). La diffida degli eredi deve essere pubblicata secondo modalità che probabilmente permetter-anno di chiarire l’incertezza205 della situazione raggiungendo l’obiettivo perseguito. Dopo la scadenza del termine, la successione può passare agli eredi noti o all’ente pubblico (art. 555 cpv. 2 CC). Si tratta di una prescrizione d'ordine poiché l’autorità deve tenere conto degli eredi che si annunciano troppo tardi e di coloro che si mani-festano dopo il trasferimento della successione agli aventi diritto e possono far valere i loro diritti proponendo l’azione di petizione d’eredità secondo l’articolo 598 CC206.

Critica del diritto attuale

Secondo il testo dell’iniziativa parlamentare Abate (12.450) approvata dalle Camere federali, questa disposizione è anacronistica e può ledere gli eredi noti che devono spesso attendere a lungo prima di ricevere un certificato ereditario. Mentre un tempo il termine di un anno non era sempre sufficiente, i mezzi di comunicazione moderni permettono di lanciare immediatamente le ricerche e offrono agli aventi diritto la possibilità di farsi conoscere rapidamente. L’iniziativa parlamentare propone pertan-to di ridurlo a sei mesi. L’esperienza rivela inoltre che gli aventi diritto si annuncia-no in generale nei primi mesi e che un termine di un anno prolunga inutilmente il tempo necessario al regolamento delle successioni.

203 Weibel, N 10 ad art. 617 e rimandi citati. 204 Guinand/Stettler/Leuba, N 559 e rimandi citati. 205 Steinauer, N 880b. 206 Karrer/Vogt/Leu, N 7 ad art. 555.

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La dottrina non abbonda in proposito e l’argomento dell’iniziativa parlamentare appare giustificato. La proposta potrebbe migliorare la situazione ed è in linea con le comunicazioni istantanee dell’era moderna.

Proposta

Art. 555 cpv. 1: il termine è abbreviato da un anno a sei mesi. 6.18 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica

dell’art. 626 cpv. 2

L’articolo 579 CC prevede che i creditori di una successione insolvente possano rivalersi sugli eredi che hanno rinunciato alla successione, nella misura in cui questi ultimi hanno ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria. I creditori non possono tuttavia chiedere agli eredi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2).

Questa eccezione corrisponde a quella dell’articolo 626 capoverso 2 in materia di collazione. In questo articolo l’espressione «per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità» è stata sostituita dall’espressione «ogni liberalità con finalità di dotazione sociale o economica»; una corrispondente modifi-ca va effettuata anche nell’articolo 579 CC.

Proposta

Art. 579 cpv. 2: la disposizione è riformulata sostituendo l’espressione «il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione» con «ogni liberalità che serve come dotazione» ed effettuando i necessari adeguamenti grammaticali.

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7 Bibliografia

Abt Daniel, Die Ungültigkeitsklage im schweizerischen Erbrecht, Unter besonderer Berücksichtigung von Zuwendungen an Vertrauenspersonen, Basilea 2002 (cit. Abt, Die Ungültigkeitsklage).

Abt Daniel, Kommentar der Art. 519–521, 537–545 und 598–601 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di.), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. Abt).

Aebi-Müller Regina, Was uns das (zur amtlichen Publikation bestimmte) Urteil des Bundesgerichts 9C_523/2013 vom 28. Januar 2014 über das Verhältnis der gebun-denen Selbstvorsorge (Säule 3a) zum Erbrecht lehrt – und was nicht!, in: Jusletter 3. März 2014 (cit. Aebi-Müller)

Aebi-Müller Regina, Die drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, successio 2009, pag. 4 segg. (cit. Aebi-Müller, Die drei Säulen).

Bianchi François, Demandes de renseignements dans le cadre d'une succession : l'avocat et le notaire peuvent-ils opposer leur secret professionnel?, Not@lex 2012, pag. 85 segg. (cit. Bianchi).

Breitschmid Peter, Bericht zu den Konturen eines "zeitgemässen Erbrechts" zuhan-den des Bundesamtes für Justiz zwecks Umsetzung der "Motion Gutzwiller" (10.3524 vom 17.06.2010), Sondernummer Not@lex/successio, Zurigo 2014, pag. 7 segg. (cit. Breitschmid).

Breitschmid Peter, Erbrecht, unter Berücksichtigung der Schnittstellen von persön-lichkeits- und vermögensrechtlichen Aspekten, in: Gauch Peter/Schmid Jörg (a c. di.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurigo 2001, pag. 109 segg. (cit. Breitschmid, Erb-recht).

Breitschmid Peter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 467–469, 494–498, 505–511, 513–516, 520a, 563–565 ZGB, 12–13c, 15-16 SchlT, 4° ed., Basilea 2011 (cit. Breitschmid-BSK).

Breitschmid Peter, Besprechung von BGE 132 III 305 / BGE 132 III 315, in : Suc-cessio 2007, pag. 55 segg. (cit. Breitschmid, Besprechung).

Breitschmid Peter / Matt Isabel, Informationsansprüche der Erben und ihre Durch-setzung, Insbesondere Informationsansprüche gegenüber Banken und ihre Ge-schäftsbeziehung mit dem Erblasser, successio 2010, pag. 85 segg. (cit. Breit-schmid/Matt).

Carlin Sabrina, Etude de l'art. 473 CC, Spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, Zurigo 2011 (cit. Carlin).

Cottier Michelle, Ein zeitgemässes Erbrecht, Bericht zur Motion 10.3524 Gutzwiller "Für ein zeitgemässes Erbrecht" zuhanden des Bundesamts für Justiz, Sondernum-mer Not@lex/successio, Zurigo 2014, pag. 29 segg. (cit. Cottier).

Deschenaux Henri / Steinauer Paul-Henri / Baddeley Margareta, Les effets du mariage, Berna 2000 (cit. Deschenaux/Steinauer/Baddeley).

Druey Jean Nicolas, Das Informationsrecht der Erben - die Kunst, Einfaches kom-pliziert zu machen, successio 2011, pag. 183 segg. (cit. Druey, Das Informations-recht der Erben).

Page 63: Il Consiglio federale intende amm odernare il diritto ... · Il nuovo diritto successorio vuole tenere conto dei diversi modi di vita Dalla sua entrata in vigore all’inizio del

59

Dunand Jean-Philippe, Le testament oral en droit suisse et dans l'ancien droit neuchâtelois, in: Mélanges J.-F. Perrin, Pour un droit pluriel, Basilea 2002, pag. 33 segg. (cit. Dunand).

Eigenmann Antoine, Commentaire des art. 519 à 536 CC, in : Eigenmann Antoin-e/Rouiller Nicolas (a c. di), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. Eigenmann).

Fankhauser Roland, Die Ehekrise als Grenze des Ehegattenerbrechts, Eine Studie an der Schnittstelle zwischen Ehe- und Erbrecht, Berna 2011 (cit. Fankhauser).

Forni Rolando / Piatti Giorgio, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 519-520, 521-536, 598-601, 326-632 ZGB, 4° ed.., Basilea 2011 (cit. Forni/Piatti).

Genna Gian Sandro, Bundesgerichtliche Widersprüchlichkeiten zum Informations-anspruch im Erbrecht? successio 2013, pag. 203 segg. (cit. Genna).

Guillaume Florence, Trust, réserves héréditaires et immeubles, PJA 2009, pag. 39 ss.

Guinand Jean / Stettler Martin / Leuba Audrey, Droit civil suisse, Droit des sucessi-ons (art. 457-640 CC), 6° ed., 2005 (cit. Guinand/Stettler/Leuba).

Hamm Michael / Brusa Yara, Auskunftsrechte von Erben wirtschaftlich berechtigter gegenüber schweizer Banken, in L'Expert-comptable suisse 2013, p. 67 segg. (cit. Hamm/Brusa).

Häuptli Matthias, Kommentar der Art. 560 und 562-579 ZGB, in : Abt Da-niel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. Häuptli)

Hrubesch-Millauer Stephanie, Kommentar der Art. 522-533 ZGB, in: Abt Da-niel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. Hrubesch-Millauer).

Huber Eugen, Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, 2° ed., 1914 (cit. Huber).

Karrer Martin / Vogt Nedim Peter / Leu Daniel, Basler Kommentar, Zivilgesetz-buch II, Art. 551–559 ZGB, 5 ed., Basilea 2011 (cit. Karrer/Vogt/Leu).

Künzle Hans Rainer, Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2013–2014), suc-cessio 2015, p. 123 segg. (cit. Künzle, Aktuelle Praxis).

Künzle Hans Rainer, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, Art. 517–518 ZGB, Berna 2011 (cit. Künzle).

Künzle Hans Rainer, Die Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, in: Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht, Band/Nr. 1, Zurigo 2000 (cit. Künzle, Willensvollstrecker).

Nertz Christoph, Kommentar der Art. 470–476 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3 ed., Basilea 2015 (cit. Nertz).

Piotet Denis, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice ensuite de l'adoption par les Chambres fédérales de la motion Gutzwiller 10.3524, Sondernummer Not@lex/successio, Zurigo 2014, pag. 57 segg. (cit. Piotet).

Piotet Denis, Les fondements du droit à l'information successoral à charge de tiers non successeurs, Not@lex 2012, pag. 78 segg. (cit. Piotet, Les fondements).

Page 64: Il Consiglio federale intende amm odernare il diritto ... · Il nuovo diritto successorio vuole tenere conto dei diversi modi di vita Dalla sua entrata in vigore all’inizio del

60

Piotet Paul, Annulation du pacte successoral du vivant du de cujus, JdT 2000, pag. 34 segg. (cit. Piotet P., Annulation du pacte).

Piotet Paul, Les libéralités par contrat de mariage et les autres donations au sens large et le droit successoral, Berna 1997 (cit. Piotet P., Les libéralités).

Piotet Paul, La réduction d’un pacte successoral onéreux, in: Revue suisse du nota-riat et du registre foncier 1981), n. 4, pag. 193 segg. (cit. Piotet P., La réduction).

Preisner Klaus, Familiärer Wandel und Wandel von Familienrecht und -politik, Fampra.ch 2014, pag. 784 segg. (cit. Preisner).

Roguin Ernest, Traité de droit civil comparé, Tome V, Les successions, Losanna 1912 (cit. Roguin).

Röthel Anne, Das Pflichtteilsrecht auf dem Prüfstand: Ausblicke aus rechtsverglei-chender und internationaler Perspektive, in: Jakob Dominique (a c. di), Stiften und Gestalten, Basilea 2013, pag. 119 segg. (cit. Röthel, Pflichtteilsrecht).

Röthel Anne, Ist unser Erbrecht och zeitgemäss?, Gutachten A zum 68. deutschen Juristentag, Berlino 2010 (cit. Röthel, Erbrecht).

Roussianos Leila / Auberson Géraldine, Commentaire des art. 457 à 471 CC, in: Eigenmann Antoine/Rouiller Nicolas (éd.), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. Roussianos/Auberson).

Rumo-Jungo Alexandra / Mazenauer Lucie, Die Säule 3a als Vorsorgevereinbarung oder Vorsorgeversicherung: ihre unterschiedliche Behandlung im Ebrecht, successio 2014, pag. 330 segg. (cit. Rumo-Jungo/Mazenauer).

Sandoz Suzette, Concours entre légataires et créanciers, Losanna 1974 (cit. Sandoz).

Schröder Andreas, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief..., successio 2013, pag. 189 segg. (cit. Schröder).

Stahelin Daniel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–466, 470–476, 481–483, 842–874 ZGB, 4° ed., Basilea 2011 (cit. Stahelin).

Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, Berna 2006 (cit. Steinauer).

Steinauer Paul-Henri, Commentaire Romand, Code civil I, Art. 196–220 CC, Ba-silea 2010 (cit. CR-Steinauer).

Stutz Heidi/Bauer Tobias/Schmugge Susanne, Erben in der Schweiz: Eine Familien-sache mit volkswirtschaftlichen Folgen, Zurigo/Coira 2007 (cit. Stutz/Bauer/Schmugge).

Vollery Luc, Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo 1994 (cit. Vollery).

Weibel Thomas, Kommentar der Art. 602-618 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (éd.), Praxiskommentar Erbrecht, 3° ed., Basilea 2015 (cit. Weibel).

Weimar Peter, Berner Kommentar, Das Erbrecht, Art. 457–516 ZGB, Berna 2009 (cit. BK-Weimar).

Wolf Stephan, Ist das schweizerische Erbrecht in seinen Grundlagen revisionsbe-dürftig?, ZBJV 2007, pag. 301 segg. (cit. Wolf).

Wolf Stephan/Genna Gian Sandro, Erbrecht 1. Teil, SPR IV/1, Basilea 2012 (cit. Wolf/Genna).

Page 65: Il Consiglio federale intende amm odernare il diritto ... · Il nuovo diritto successorio vuole tenere conto dei diversi modi di vita Dalla sua entrata in vigore all’inizio del

61

Zeiter Alexandra / Schröder Andreas, Kommentar der Art. 467-469 ZGB, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, 3 ed., Basilea 2015 (cit. Zeiter/Schröder).

Page 66: Il Consiglio federale intende amm odernare il diritto ... · Il nuovo diritto successorio vuole tenere conto dei diversi modi di vita Dalla sua entrata in vigore all’inizio del

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Codice civile svizzero

(Diritto successorio) Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 500 titolo marginale, capoversi 1 e 3, 501 capoverso 1, 502 capoversi 1 e 2, articolo 503 capoverso 2, articolo 504 nonché 512 capoverso 2 «funzionario» è sostituito, con i necessari adegua-menti grammaticali, con «pubblico ufficiale».

Art. 120 cpv. 2

2 Salvo patto contrario, le disposizioni a causa di morte a favore del coniuge superstite decadono con il divorzio o il promovimento di una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Art. 217 cpv. 2

2 Lo stesso vale in caso di scioglimento del regime dei beni a causa di morte se è pendente una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Art. 241 cpv. 4

4 Salvo patto contrario, le convenzioni che modificano la ripartizione legale non si applicano in caso di morte se è pendente una procedura

1 FF … 2 RS 210

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Art. 469, titolo marginale e cpv. 1

1 Possono essere contestate le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia. Art. 471 La porzione legittima è:

1. della metà della quota ereditaria per i discendenti;

2. di un quarto della quota ereditaria per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

Art. 472

Il coniuge o il partner registrato superstite perde la qualità di erede legittimario se alla morte dell’ereditando è pendente una procedura di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica:

1. proposta o continuata su richiesta comune;

2. proposta su azione più di due anni prima. Art. 473, titolo marginale, cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Questo usufrutto tien luogo di quota ereditaria legale del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione. Art. 476

1 Le pretese di terzi in materia di assicurazione sulla vita che sorgono alla morte dell’ereditando sono computate nel patrimonio.

2 Le prestazioni che spettano agli eredi e ad altri beneficiari a titolo della previdenza professionale dell’ereditando, comprese le forme di previdenza riconosciute secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, non fanno parte della successione.

3 RS 831.40

C. Vizio della volontà

II. Porzione legittima

III. Perdita della legittima da parte del coniuge o del partner registrato

IV. Usufrutto al coniuge supersti-te

3. Pretese assicurative e di previdenza professionale

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Art. 482 cpv. 2

2 Gli oneri e le condizioni immorali od illecite permettono di contesta-re la disposizione. Art. 484a

1 Il giudice può ordinare un legato a carico della successione per garantire l’adeguato mantenimento di una persona che:

1. da almeno tre anni conviveva di fatto con il defunto nel cui interesse aveva fornito ragguardevoli prestazioni;

2. durante la sua minore età ha vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l’ereditando che gli ha fornito, e avrebbe continuato a fornirgli, un sostegno finanziario se non fosse deceduto.

2 Il pagamento del legato deve essere ragionevolmente esigibile da parte degli eredi, tenuto conto della loro situazione finanziaria e dell’importo della successione.

3 Il legato di mantenimento è fissato dal giudice su azione. L’azione deve essere proposta entro il termine di perenzione di tre mesi dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza della morte dell’ereditando. Art. 494 cpv. 4 4 Nella successione, l’attribuzione dell’aumento del regime matrimo-niale al coniuge o al partner registrato superstite, rispettivamente mediante convenzione matrimoniale o convenzione sui beni è conside-rata come un contratto successorio.

Art. 499

Il testamento pubblico si fa, con l’intervento di due testimoni, davanti un pubblico ufficiale designato dal diritto cantonale. Art. 503 cpv. 1 e 3

1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l’esercizio dei diritti civili o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.

3 L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

Legato di mantenimento

2. Testamento pubblico

a. In genere

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Art. 506

1 Il testamento può essere fatto nella forma orale o audiovisiva quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte immi-nente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.

2 Nella forma orale, il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.

3 Nella forma audiovisiva, il testatore appare fisicamente nella regi-strazione video, indica il proprio nome, se possibile la data, spiega le circostanze straordinarie e dichiara le sue ultime volontà. Art. 507

1 La disposizione orale è immediatamente trascritta da uno dei testi-moni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle eccezionali circostanze da loro indicate. I due testimoni possono anche far verbalizzare la disposizio-ne corredata dalla medesima dichiarazione dall’autorità giudiziaria.

2 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il grado di capitano.

3 Chiunque trova o riceve un testamento audiovisivo è tenuto a farlo pervenire senza indugio all’autorità giudiziaria. Quest’ultima stila immediatamente un verbale con le generalità della persona che le ha fatto pervenire il testamento, le circostanze del ritrovamento e la trascrizione del testo del testamento; la registrazione video è allegata su un supporto ordinario. Art. 508

Il testamento orale o audiovisivo è nullo quattordici giorni dopo che il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie. Art. 517 cpv. 2, 3 e 4

2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pro-nunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni; il silenzio vale accettazione.

3 Ricevono un attestato della loro qualità di esecutore testamentario.

4. Forme orale e audiovisiva

a. Disposizione

b. Documenta-zione

c. Caducità

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

4 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni. Art. 518 cpv. 4

4 Sono sottoposti alla vigilanza del giudice. Titolo prima dell’art. 519

Capo sesto: Della nullità delle disposizioni; della riduzione

Art. 519 cpv. 2 e 3

2 L’azione di nullità può essere proposta da chiunque abbia un interes-se successorio a far annullare la disposizione.

3 Le clausole viziate di un contratto successorio possono essere annul-late mentre il disponente è ancora in vita. Art. 521, titolo marginale, cpv. 1 e 2

1 L’azione di nullità decade in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, e in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.

2 L’azione contro un beneficato di mala fede decade solo dopo trent’anni. Art. 522 cpv. 1

1 Gli eredi che non ottengono l’importo della loro legittima possono pretendere che gli acquisti eccedenti la porzione disponibile siano ridotti alla giusta misura. Art. 523

Se gli acquisti a causa di morte realizzati da più eredi legittimari sorpassano la porzione disponibile, la riduzione avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d’essi in più della sua legittima. Art. 525

1 La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti i beneficati da acquisti a causa di morte, eccettoché una diversa inten-zione non risulti dalla disposizione.

III. Perenzione

2. Acquisti da parte di eredi legittimari

II. Effetti

1. In genere

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

2 Dovendosi ridurre gli acquisti di un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati o oneri, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati e oneri siano ridotti in proporzione.

3 Se questi legati e oneri sono già stati adempiuti, il legittimario agisce direttamente contro le persone che ne hanno beneficiato. Art. 526

1 Gli acquisti fondati su disposizioni a causa di morte successive a un contratto successorio che hanno esaurito la porzione disponibile sono ridotte prima degli acquisti fondati su tale contratto.

2 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, l’acquisto a causa di morte risultante dalla legge è ridotto prima di quello risultante da disposizioni a causa di morte che non ledono già la legittima. Art. 527 n. 1 e 3

Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria, in quanto non siano soggette a collazione;

3. le liberalità liberamente revocabili dal disponente e quelle fat-te negli ultimi cinque anni precedenti la sua morte, eccettuati i regali d’uso;

Art. 528 cpv. 3

3 Quando sia soggetto a riduzione il legato o la liberalità tra vivi ri-guardante una cosa singola la quale non possa essere divisa senza scapito, il beneficiario tenuto a restituzione può conservare o ottenere la cosa dietro rimborso del maggior valore o chiedere che gli sia versata la somma corrispondente al valore disponibile.

Art. 529

Abrogato Art. 533, titolo marginale e cpv. 1

1 L’azione di riduzione decade col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamen-tarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

2. Casi speciali

IV. Perenzione

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Art. 541a

Le persone che, nell’esercizio della loro professione, avevano una relazione di fiducia con il defunto, e le persone a loro vicine, non possono ricevere complessivamente più di un quarto della successione in virtù di una disposizione a causa di morte. Art. 555 cpv. 1

1 Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia la-sciato eredi, o se tutti gli eredi le siano conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di sei mesi. Art. 559 cpv. 1

1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai benefi-ciari di una disposizione anteriore, e gli eredi legittimi possono ottene-re dall’autorità un certificato ereditario che attesta la loro qualità di eredi. Sono riservate le azioni di accertamento dell’inesistenza e della nullità, nonché le azioni di annullamento, di riduzione e di petizione di eredità. Art. 564

1 I diritti dei creditori del defunto e della successione prevalgono su quelli del legatario. 2 Sui beni della successione i diritti dei legatari prevalgono sui diritti dei creditori dell’erede. Art. 578

1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sot-trarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare davanti al giudice la rinuncia entro sei mesi dalla stessa.

2 L’azione va proposta contro il rinunciatario e contro coloro che traggono profitto della rinuncia; essa è respinta se i crediti sono garan-titi.

3 Se il rinunciatario era erede unico, dopo l’ammissione dell’azione di contestazione la successione è liquidata d’ufficio. L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare gli attori, e pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

4 Se vi sono più eredi, la parte del rinunciatario nella divisione è rapp-resentata, a fini di realizzazione, dall’autorità.

c. Liberalità alle persone di fiducia

3. Rapporti fra il creditore ed il legatario

VII. Diritti dei creditori dell’erede

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Codice civile svizzero (Diritto successorio) Art. 579 cpv. 2

2 È esclusa da questa disposizione ogni liberalità che serve come dotazione. Art. 600

1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità decade dopo un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.

2 In confronto di un convenuto di mala fede, l’azione decade dopo trent’anni. Titolo prima dell’art. 601a

Capo sesto: Diritto d’informazione

Art. 601a 1 Chiunque possa far valere una pretesa successoria, dopo il decesso ha diritto di ottenere dai successori e dai terzi che hanno gestito, pos-seduto o ricevuto beni del defunto informazioni che gli permettano di stabilire la portata dei propri diritti. 2 Il presente diritto d’informazione sussiste fintanto che sussiste la pretesa successoria. 3 Il diritto d’informazione degli eredi legittimari non può essere soppresso con una disposizione a causa di morte né è possibile oppor-re il segreto professionale agli aventi diritto all’informazione. Art. 617

I beni sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al mo-mento della divisione. Art. 626 cpv. 2

2 Salvo espressa disposizione contraria del defunto, per acconto della quota ereditaria si intende ogni liberalità con finalità di dotazione; è fatta salva la disposizione sulle spese per l’educazione e l’istruzione dei figli.

C. Perenzione

Diritto d’informazione

IV. Imputazione

a. Valore d’imputazione

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Codice civile svizzero (Diritto successorio)

II

La legge federale del 18 giugno 20044 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 3

3 Salvo patto contrario, lo scioglimento giudiziale o il promovimento di una pro-cedura di scioglimento comporta la perdita della porzione legittima del partner registrato superstite alle medesime condizioni dei coniugi divorziati o in litispen-denza di divorzio.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 211.231

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Berna, Destinatari: partiti associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna associazioni mantello dell’economia cerchie interessate Revisione del diritto delle successioni (diritto successorio) Avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, abbiamo il privilegio di sottoporvi per parere l’avamprogetto di revisione del Codice civile (diritto successorio) e il relativo rapporto, redatti dall’Ufficio federale di giustizia. Il presente avamprogetto di revisione del Codice civile (diritto successorio) è la prima riforma legislativa di spessore in materia di diritto delle successioni dall’entrata in vi-gore del Codice civile svizzero, il 1° gennaio 1912. Lo scopo principale della presente modifica è di adeguare e rendere più flessibile il diritto delle successioni, segnata-mente le disposizioni sulla porzione legittima, per adeguarle alle realtà sociali, fami-liari e demografiche e agli attuali modi di vita. In sostanza, il diritto attuale deve tutta-via essere mantenuto, il ruolo perenne della famiglia deve essere salvaguardato e il disponente deve rimanere libero di favorire le persone a lui vicine nella misura previ-sta dal diritto vigente. L’avamprogetto prevede di ridurre le porzioni legittime ereditarie dei discendenti (da tre quarti alla metà) e del coniuge superstite (dalla metà a un quarto) e di sopprimere la legittima dei genitori. Il disponente avrà così di un più ampio margine di manovra e potrà maggiormente beneficiare mediante disposizioni a causa di morte le persone di sua scelta, per esempio il concubino o il figlio del coniuge. Sarà anche estesa la sua libertà di tenere conto di situazioni particolari, per esempio nell’ambito della trasmis-sione successoria di un’impresa. È inoltre previsto di introdurre un legato di mantenimento legale per il concubino che ha fornito un sostegno importante al defunto e che ne ha necessità per sovvenire ai propri bisogni, nonché per la persona che durante la minore età ha vissuto per alme-no cinque anni in comunione domestica con il defunto che gli ha fornito un sostegno finanziario (p. es. il figlio del concubino). Il legato di mantenimento è una novità nel diritto svizzero e si prefigge di risolvere in modo soddisfacente le situazioni difficili in cui potrebbero venire a trovarsi le persone che vivevano con il defunto e ne dipende-vano sotto il profilo finanziario.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

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2/2

L’avamprogetto affronta anche la problematica del trattamento successorio delle pre-stazioni ricevute dalla previdenza professionale vincolata (secondo pilastro e pilastro 3a) del defunto, che si prevede di escludere espressamente dalla successione, e la problematica delle prestazioni dell’assicurazione sulla vita del defunto, che si preve-de invece di considerare integralmente nella successione, diversamente da quanto si fa attualmente considerando soltanto il valore di riscatto. L’avamprogetto introduce novità in materia di diritto all’informazione degli eredi, di captazione d’eredità e di porzione legittima del coniuge o del partner registrato in caso di decesso durante la procedura di divorzio o di scioglimento. Prevede inoltre l’estensione delle forme di testamento d’urgenza al testamento audiovisivo. Infine, l’avamprogetto tratta diversi punti del diritto vigente che sono oggetto di di-scussioni, segnatamente la riduzione del termine durante il quale gli eredi sono diffi-dati ad annunciarsi, la sorveglianza dell’esecutore testamentario e il termine di pre-scrizione nei confronti dei convenuti di mala fede. Sono pure affrontate numerose questioni tecniche, terminologiche e questioni minori nella speranza di introdurre mi-glioramenti utili alla pratica. Visto il presente avamprogetto, in data 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha incari-cato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’eco-nomia e le cerchie interessate in merito alla revisione del diritto delle successioni. Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare docu-menti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmet-terci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una ver-sione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], fino al 20 giugno 2016. La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. Per domande ed eventuali informazioni è volentieri a vostra disposizione, il signor Alexandre Brodard, collaboratore scientifico (tel. 058 465 88 61). Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti. Simonetta Sommaruga Consigliera federale

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Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erbrecht) / Modification du code civil (droit des successions) / Modifica del codice civile (diritto successorio) Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens / Ouverture de la procédure de consultation / Apertura della procedura di consultazione Adressatenliste / Liste des destinataires / Elenco dei destinatari

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans [email protected]

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected]

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Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected]

[email protected]

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 Postfach 4001 Basel [email protected]

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected]

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected]

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected]

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected]

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Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 2800 Delémont [email protected]

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3388 3000 Bern [email protected]

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected]

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern [email protected]

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6000 Sarnen [email protected]

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Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3930 Visp [email protected]

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected]

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected]

[email protected]

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21 3011 Bern [email protected]

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Laupenstrasse 2 3008 Bern [email protected]

Lega dei Ticinesi (Lega) Lega dei Ticinesi Via Monte Boglia 3 6900 Lugano [email protected]

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected]

Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST

Postfach 8721 8036 Zürich [email protected]

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern [email protected]

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 3001 Bern [email protected]

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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 Postfach 8022 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected]

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern [email protected]

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich [email protected]

[email protected]

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected]

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected]

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel [email protected]

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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23 [email protected]

Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio

Postfach 1853 8027 Zürich [email protected]

[email protected]

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected]

5. Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altri ambienti interessati

alliance F Bund Schweizerischer Frauenorganisationen

Spitalgasse 24 3011 Bern

Association suisse des assurés ASSUAS Avenue Vibert 19 1227 Carouge

Berner Fachhochschule BFH Falkenplatz 24 3012 Bern [email protected]

Centre patronal Case postale 1215 1001 Lausanne

Centrum für Familienwissenschaften Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel

Coordination romande des organisations paternelles Case postale 45 1852 Roche

Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz Schwanengasse 9 3011 Bern

Fachhochschule Les Roches-Gruyère Rue de l'Ondine 20 1630 Bulle [email protected]

Fachhochschule Ostschweiz FHO Direktion

Bogenstrasse 7 9000 St. Gallen [email protected]

Fachhochschule Westschweiz Haute école spécialisée de la Suisse occidentale HES-SO

Rue de la Jeunesse 1 Case postale 452 2800 Delémont [email protected]

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Fachhochschule Zentralschweiz FHZ Hochschule Luzern

Werftestrasse 4 Postfach 2969 6002 Luzern [email protected]

Fachhoschschule Nordwestschweiz FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch

Genève Place Financière Cours de Rive 10 Case postale 3237 1211 Genève 3

Institut für Sozialethik Sulgenauweg 26 3007 Bern

Juristinnen Schweiz Dr. Alice Reichmuth Pfammatter Oberer Steisteg 18 Postfach 148 6431 Schwyz

Kalaidos Fachhochschule Jungholzstrasse 43 8050 Zürich [email protected]

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern

Lesbenorganisation Schweiz LOS Monbijoustrasse 73 3007 Bern

männer.ch Tulpenweg 7 4153 Reinach BL

MyHappyEnd z.H. Beatrice Gallin Steinbockgasse 5 8001 Zürich

Pink Cross Monbijoustrasse 73 Postfach 1100 3000 Bern 23

Pro Familia Marktgasse 36 3011 Bern

Pro Juventute Thurgauerstrasse 39 8050 Zürich

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaft SAGW

Hirschengraben 11 Postfach 8160 3001 Bern

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Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft Schaffhauserstr. 7 8042 Zürich 6

Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen SVEO Signalstrasse 8 5000 Aarau

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR-ASM c/o Mia Fuchs, Bundesverwaltungsgericht

Postfach 9023 St. Gallen

Schweizerischer Anwaltsverband SAV Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern

Schweizerischer Bäuerinnen - und Landfrauenverband Laurstr. 10 5201 Brugg

Schweizerischer Juristenverein c/o Ch. L. Friedli

Postfach 1771 8021 Zürich

Schweizerischer Katholischer Frauenbund Kasernenplatz 1 Postfach 7854 6000 Luzern 7

Schweizerischer Notarenverband Tavelweg 2 3074 Muri

Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP Kreuzstrasse 26 8008 Zürich

Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler c/o Friedensgericht des Seebezirks Claudine Lerf-Vonlanthen, Friedensrichterin

Rathausgasse 6-8 3280 Murten

Schweizerischer Verband für Frauenrechte SVF Association Suisse pour les droits de la femme ADF adf-svf

Postfach 2206 4001 Basel

Schweizerischer Verband für Seniorenfragen Geschäftsstelle / Sekretariat

Postfach 45 4153 Reinach BL

Schweizerischer Versicherungsverband C.F. Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 8022 Zürich

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI

Le Gerre 6928 Manno [email protected]

Universität Basel Juristische Fakultät

Peter Merian-Weg 8 Postfach 4002 Basel

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Universität Bern Rechtswissenschaftliche Fakultät

Schanzeneckstr. 1 Postfach 8573 3001 Bern

Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche Fakultät

Miséricorde 1700 Freiburg

Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät Dekanat

Frohburgstrasse 3 Postfach 4466 6002 Luzern

Universität St. Gallen Rechtswissenschaftliche Fakultät

Dufourstr. 50 9000 St. Gallen

Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rämistr. 74/2 8001 Zürich

Université de Genève Faculté de droit

40, bd du Pont-d'Arve 1211 Genève 4

Université de Lausanne Faculté de droit

BFSH 1 1015 Lausanne

Université de Neuchâtel Faculté de droit et des sciences économiques

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato

10 maggio 2017

Modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

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Indice

1 In generale ................................................................................................................. 6

2 Elenco dei partecipanti ............................................................................................. 7

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto) .......................................................... 7

4 Osservazioni generali ............................................................................................... 7

4.1 Approvazione generale ...................................................................................... 7 4.2 Rigetto generale ................................................................................................ 8 4.3 Richiesta di rinvio a una commissione di esperti ................................................ 8 4.4 Richiesta di posticipo della revisione del diritto successorio ............................... 8 4.5 Questioni non trattate nell’avamprogetto ............................................................ 8 4.6 Altre osservazioni generali ................................................................................. 8

4.6.1 Pari trattamento linguistico ..................................................................... 8 4.6.2 Statistiche ............................................................................................... 9

5 Commento alle singole proposte ............................................................................. 9

5.1 Riduzione della porzione legittima ...................................................................... 9 5.1.1 In generale ............................................................................................. 9 5.1.2 Riduzione della porzione legittima dei figli (da 3/4 a 1/2 della quota

ereditaria) ............................................................................................. 12 5.1.3 Riduzione della porzione legittima del coniuge superstite

(da 1/2 a 1/4 della quota ereditaria) ...................................................... 14 5.1.4 Soppressione della porzione legittima dei genitori (da 1/4 della quota

ereditaria a 0) ....................................................................................... 15 5.1.5 Commento sulla formulazione dell’articolo 471 numero 1 AP-CC ......... 16

5.2 Introduzione di un legato di mantenimento ....................................................... 17 5.2.1 In generale ........................................................................................... 17 5.2.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 484a AP-CC ........................ 24

Articolo 484a capoverso 1 AP-CC ..................................................................... 24 Articolo 484a capoverso 2 AP-CC ..................................................................... 26 Articolo 484a capoverso 3 AP-CC ..................................................................... 26

5.3 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell’aumento del regime ................................................................... 27 5.3.1 In generale ........................................................................................... 27 5.3.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 494 capoverso 4 AP-CC ...... 29

5.4 Usufrutto del coniuge superstite ....................................................................... 30 5.4.1 In generale ........................................................................................... 30 5.4.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 473 AP-CC .......................... 31

5.5 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento) ........................... 31 5.5.1 In generale ........................................................................................... 32 5.5.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 34

Articolo 120 capoverso 2 AP-CC ....................................................................... 34 Articolo 472 AP-CC ........................................................................................... 34

5.6 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita ................................................................................................................... 35 5.6.1 In generale ........................................................................................... 35 5.6.2 Assicurazione sulla vita ........................................................................ 36 5.6.3 Previdenza privata vincolante e previdenza professionale .................... 38 5.6.4 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 39

Articolo 476 capoverso 1 AP-CC ....................................................................... 39

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Articolo 476 capoverso 2 AP-CC ....................................................................... 40 Articolo 529 AP-CC ........................................................................................... 40

5.7 Captazione di eredità ....................................................................................... 40 5.7.1 In generale ........................................................................................... 41 5.7.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 541a AP-CC ........................ 43

5.8 Diritto d’informazione successoria .................................................................... 44 5.8.1 In generale ........................................................................................... 44 5.8.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 601a AP-CC ........................ 46

5.9 Collazione e riduzione ...................................................................................... 48 5.9.1 In generale ........................................................................................... 48 5.9.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 50

Articolo 527 numeri 1 e 3 AP-CC ...................................................................... 50 Articolo 626 capoverso 2 AP-CC ....................................................................... 50

5.10 Riduzione indiretta ........................................................................................... 51 5.10.1 In generale ........................................................................................... 52 5.10.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 525 capoversi 2 e 3 AP-CC . 52

5.11 Ordine delle riduzioni ....................................................................................... 52 5.11.1 In generale ........................................................................................... 53 5.11.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 54

Articolo 522 capoverso 1 AP-CC ....................................................................... 54 Articolo 523 AP-CC ........................................................................................... 54 Articolo 525 capoverso 1 AP-CC ....................................................................... 55 Articolo 526 capoversi 1 e 2 AP-CC .................................................................. 55 Articolo 528 capoverso 3 AP-CC ....................................................................... 56

5.12 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede ........................... 56 5.12.1 In generale ........................................................................................... 57 5.12.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 57

Articolo 521 AP-CC ........................................................................................... 57 Articolo 533 AP-CC ........................................................................................... 57 Articolo 600 AP-CC ........................................................................................... 57

5.13 Vigilanza sugli esecutori testamentari, attestato d’esecutore testamentario e certificato ereditario .......................................................................................... 58 5.13.1 In generale ........................................................................................... 58 5.13.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 60

Articolo 517 capoverso 3 AP-CC ....................................................................... 60 Articolo 518 capoverso 4 AP-CC ....................................................................... 60 Articolo 559 capoverso 1 AP-CC ....................................................................... 60

5.14 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all’eredità da parte di un erede oberato .................................................................................................. 61 5.14.1 In generale ........................................................................................... 61 5.14.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 578 AP-CC .......................... 61

5.15 Testamento audiovisivo urgente ...................................................................... 62 5.15.1 In generale ........................................................................................... 62 5.15.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 63

Articolo 506 AP-CC ........................................................................................... 63 Articolo 507 AP-CC ........................................................................................... 63 Articolo 508 AP-CC ........................................................................................... 64

5.16 Aggiornamento redazionale degli articoli 469, 482, 499 e 503 CC ................... 64 5.16.1 In generale ........................................................................................... 64 5.16.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione ........................ 65

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Articolo 469 AP-CC ........................................................................................... 65 Articolo 499 AP-CC ........................................................................................... 65 Articolo 503 AP-CC ........................................................................................... 65 Articolo 519 capoversi 2 e 3 AP-CC .................................................................. 65

5.17 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del legato ............. 65 5.17.1 In generale ........................................................................................... 66 5.17.2 Commento sulla formulazione dell’articolo 564 AP-CC ......................... 67

5.18 Principio del valore venale al momento della divisione ..................................... 67 5.19 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi ...................................... 67 5.20 Adeguamento dell’articolo 579 capoverso 2 CC alla modifica dell’articolo 626

capoverso 2 ..................................................................................................... 68 5.20.1 In generale ........................................................................................... 68 5.20.2 Commento sulla formulazione dell’articolo579 capoverso 2 AP-CC ...... 69

6 Questioni non trattate nell’avamprogetto .............................................................. 69

6.1.1 Modifica del diritto successorio del coniuge superstite .......................... 69 6.1.2 Successione e morte digitale ................................................................ 69 6.1.3 Clausole d’arbitrato testamentarie ........................................................ 69 6.1.4 Precisazione relativa ai debiti deducibili dalla successione ................... 70 6.1.5 Computo delle liberalità soggette a collazione nella massa ereditaria

determinante per il calcolo delle porzioni legittime ................................ 70 6.1.6 Limitazione nel tempo dell’efficacia delle disposizioni a causa di morte 70 6.1.7 Possibilità d’istituire come eredi i figli del proprio coniuge a pari titolo

dei figli propri ........................................................................................ 70 6.1.8 Discendente incapace di discernimento e sostituzione

fedecommissaria .................................................................................. 70 6.1.9 Disposizioni incompatibili con le obbligazioni di un contratto

successorio .......................................................................................... 70 6.1.10 Rinuncia a testimoni per il testamento pubblico e il contratto

successorio .......................................................................................... 71 6.1.11 Sgravio della forma olografa per il testamento e il mandato

precauzionale ....................................................................................... 71 6.1.12 Il testamento pubblico come forma qualificata di testamento ................ 71 6.1.13 Precisazione della posizione, dei diritti e dei doveri dell’esecutore

testamentario ........................................................................................ 71 6.1.14 Limitazione dell’onorario degli esecutori testamentari ........................... 71 6.1.15 Indicazione della data nelle disposizioni a causa di morte .................... 72 6.1.16 Nuova pubblicazione del testamento anteriore previo annullamento

del testamento posteriore ..................................................................... 72 6.1.17 Definizione delle condizioni d’esercizio dell’eccezione di nullità e di

riduzione ............................................................................................... 72 6.1.18 Riduzione delle clausole di sostituzione fedecommissaria .................... 72 6.1.19 Comunicazione e pubblicazione dei contratti successori e delle

convenzioni matrimoniali con effetti sulla successione ......................... 72 6.1.20 Prolungamento del termine di pubblicazione dei testamenti ................. 73 6.1.21 Chiarimento dello statuto giuridico dell’erede virtuale ........................... 73 6.1.22 Prolungamento e decorrenza del termine di rinuncia ............................ 73 6.1.23 Parte di successione dell’erede rinunciatario ........................................ 73 6.1.24 Liquidazione ufficiale in caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi

istituiti ................................................................................................... 74 6.1.25 Saldo della liquidazione in seguito a rinuncia ........................................ 74 6.1.26 Protezione dei creditori e contratto di rinuncia ...................................... 74 6.1.27 Prolungamento del termine per chiedere il beneficio d’inventario ......... 74 6.1.28 Soppressione del principio dell’unanimità per le decisioni della

comunione ereditaria ............................................................................ 74

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6.1.29 Attribuzione all’esecutore testamentario della facoltà di promuovere azioni di petizione d’eredità e di divisione ............................................. 75

6.1.30 Distinzione tra azione di petizione d’eredità e azioni particolari ............. 75 6.1.31 Nomina da parte dell’autorità di un rappresentante della successione

con poteri limitati................................................................................... 75 6.1.32 Conclusioni e termine per l’azione di divisione ...................................... 75 6.1.33 Precisazione relativa all’oggetto dell’obbligo di collazione .................... 75 6.1.34 Debitori dell’obbligo di collazione .......................................................... 76 6.1.35 Coniuge superstite come creditore dell’obbligo di collazione ................ 76 6.1.36 Collazione in caso d’incapacità e di rinuncia ......................................... 76 6.1.37 Peculiarità dell’azione di collazione ...................................................... 76 6.1.38 Precisazione dell’obbligo di collazione delle spese per l’educazione e

l’istruzione dei figli ................................................................................ 76 6.1.39 Equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità ........... 76 6.1.40 Unione domestica registrata anche per persone dell’altro sesso .......... 77 6.1.41 Acconto della quota ereditaria e aiuto sociale ....................................... 77 6.1.42 Indennizzo per cure apportate .............................................................. 77 6.1.43 Allentamento delle regole sulle fondazioni di famiglia o istituzione di un

trust di diritto svizzero ........................................................................... 77 6.1.44 Rapporto tra trust e pretese legittimarie ................................................ 77 6.1.45 Registro centrale dei testamenti ........................................................... 77 6.1.46 Capacità di discernimento del testatore ................................................ 78 6.1.47 Costo dei procedimenti giudiziari e accesso alla giustizia ..................... 78 6.1.48 Unificazione dell’organizzazione giudiziaria e della procedura .............. 78 6.1.49 Trasmissione d’impresa per successione ............................................. 78 6.1.50 Unificazione dell’imposta sulle successioni ........................................... 79 6.1.51 Armonizzazione fiscale delle trasmissioni d’impresa ............................. 79 6.1.52 Revoca di donazioni da parte dei congiunti del donatore ...................... 79 6.1.53 Diritto transitorio ................................................................................... 79 6.1.54 Altri elementi da esaminare .................................................................. 80

7 Accesso ai pareri ..................................................................................................... 80

Allegato / Anhang / Annexe ........................................................................................... 81

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Riassunto Con la revisione proposta s’intende modernizzare il diritto successorio. L’accento è posto prin-

cipalmente su una modifica delle porzioni legittime finalizzata ad aumentare la libertà di di-

sporre del testatore e sull’introduzione di un legato di mantenimento a favore del partner di

fatto che aveva fornito ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto o di un minore che

viveva in comunione domestica con il defunto e che questi avrebbe continuato a sostenere

finanziariamente.

Nel complesso, l’avamprogetto di revisione del diritto successorio è stato accolto positiva-

mente dai diversi partecipanti alla consultazione. L’obiettivo di aumentare la libertà di disporre

del testatore ha suscitato un larghissimo consenso, mentre la riduzione della porzione del co-

niuge o del partner registrato superstite resta un punto controverso. Sul legato di manteni-

mento, una novità nel diritto successorio, i pareri sono più discordi, poiché se in molti lo con-

siderano un progresso necessario per rispondere alle mutate esigenze di una società in co-

stante evoluzione, altri sono scettici per quanto riguarda la necessità e le modalità di una sua

introduzione.

Nell’insieme anche le altre modifiche o innovazioni proposte, spesso di natura più tecnica e

vertenti su argomenti complessi, sono state accolte con favore. Numerose, tuttavia, sono

quelle oggetto di critiche dettagliate, soprattutto da parte di professionisti del mondo accade-

mico e della prassi giuridica.

Infine sono state formulate numerose nuove proposte di modifica non contemplate nell’avam-

progetto che – vista l’importanza e la complessità della materia, così come le critiche espresse

– giustificherebbero, per alcuni, il rinvio del testo a una commissione di esperti.

1 In generale

La procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero

(diritto successorio) si è svolta dall’11 marzo al 20 giugno 2016. Sono stati invitati a parteci-pare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Co-muni, delle Città, delle regioni di montagna e dell’economia, nonché altre organizzazioni inte-

ressate.

I 99 pareri pervenuti sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia (UFG)1 e sono ripartiti nel modo seguente:

Cantoni: 25; partiti rappresentati in Parlamento: 6; organizzazioni: 46; università: 7; privati: 15.

Un Cantone2 e quattro organizzazioni3 hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

1 https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht.html. 2 NW, che tuttavia sostiene l’orientamento generale dell’avamprogetto. 3 CDDGP; HES-SO; UCS; ZFH.

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2 Elenco dei partecipanti

L’elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno partecipato alla

consultazione è riportato in allegato.

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto)

L’avamprogetto propone un’ampia revisione del diritto successorio, che però conserva la strut-tura fondamentale e il nucleo primordiale del diritto vigente. L’obiettivo perseguito è di realiz-

zare la volontà del Parlamento di rivedere e rendere più flessibile il diritto successorio per adeguarlo alla realtà sociale attuale. Questa volontà era stata espressa nel quadro dell’acco-

glimento della mozione depositata dal consigliere nazionale Felix Gutzwiller e intitolata «Per un diritto successorio al passo con i tempi»4.

La revisione proposta è incentrata su una riduzione della porzione legittima legale. Tale ridu-zione lascia all’ereditando un margine di manovra più ampio per disporre dei propri beni e

favorire maggiormente le persone di sua scelta con una disposizione a causa di morte, per esempio il partner di fatto, i figliastri o chi prende in mano la sua impresa. Nella revisione si rinuncia a concedere ad altre persone lo statuto di erede legittimo o di erede legittimario (ri-servatario).

L’avamprogetto propone inoltre l’introduzione, a precise condizioni definite dalla legge, di un

cosiddetto «legato di mantenimento» a favore del partner di fatto o di un minorenne.

Infine sono proposte diverse modifiche e novità legislative su temi a volte molto tecnici, fina-lizzate a colmare lacune legislative, a risolvere alcune controversie dottrinali e a chiarire de-terminati aspetti ove necessario.

4 Osservazioni generali

In generale, i pareri pervenuti possono essere suddivisi in tre categorie principali: quelli a so-stegno dell’avamprogetto del Consiglio federale (integralmente o nelle sue grandi linee), quelli che lo rigettano nel suo insieme e quelli che chiedono di rimandarlo a una commissione di esperti per migliorarne gli aspetti più tecnici. Tuttavia, non tutti i pareri esprimono sempre in modo chiaro un’adesione o un’opposizione: numerosi sono quelli che formulano osservazioni o proposte di modifica su diversi punti trattati. Questi pareri sono presentati nel capitolo che segue, relativo ai commenti dettagliati sulle diverse proposte del Consiglio federale.

4.1 Approvazione generale

Dalla consultazione emerge che 19 Cantoni5, due partiti politici6, nove organizzazioni7 e quattro privati8 sostengono l’avamprogetto proposto dal Consiglio federale, integralmente oppure nelle

sue grandi linee, principalmente per i motivi illustrati nel rapporto esplicativo.

4 10.3524 «Per un diritto successorio al passo con i tempi»; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ge-

schaeft?AffairId=20103524. 5 AG; AI; AR; BE; BL; BS; FR; GE; GL; JU; LU; OW; SH; SZ; TG; TI; UR; ZG; ZH. 6 PBD; PS. 7 CSA; DPS; economiesuisse; MyHappyEnd; Network; OdA GE; Pink Cross; SKF; USDCR. 8 Achermann; Guth; Marberger; Unternährer.

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Un Cantone9, tre partiti politici10, tre organizzazioni11 e tre privati12 condividono e appoggiano la linea tracciata dal legislatore nell’avamprogetto, oppure vorrebbero che questi si spingesse

ancora più in là di quanto proposto.

4.2 Rigetto generale

Un Cantone13, un partito politico14 e due organizzazioni15 si oppongono all’avamprogetto nel

suo insieme, poiché lo ritengono suscettibile di indebolire o svilire la famiglia. Sono dell’avviso

che non vi sia necessità di modificare il diritto vigente, che ha dato buona prova di sé.

4.3 Richiesta di rinvio a una commissione di esperti

Numerose organizzazioni e privati specialisti del settore16 ritengono che l’avamprogetto non

sia sufficientemente maturo e debba imperativamente essere sottoposto a una commissione di esperti del mondo accademico e professionale per rielaborazione e riconsiderazione prima di poter essere presentato alle Camere federali. Le critiche espresse vertono principalmente su aspetti molto tecnici e complessi (ma sostanziali) del diritto successorio, e non sulle scelte politiche.

4.4 Richiesta di posticipo della revisione del diritto successorio

Un partito politico17 ritiene indispensabile coordinare la revisione del diritto successorio con quella del diritto di famiglia in corso ed eventualmente attendere la fine di questa revisione o la trattazione dei pertinenti interventi parlamentari prima di iniziare i lavori.

4.5 Questioni non trattate nell’avamprogetto

Diversi partecipanti hanno espresso il loro rincrescimento per il fatto che numerose questioni non siano state trattate nell’avamprogetto o hanno chiesto esplicitamente che siano trattate

nella revisione in corso. Questi aspetti sono presentati nel capitolo 6.

4.6 Altre osservazioni generali

4.6.1 Pari trattamento linguistico

Secondo un partecipante la menzione sistematica, per motivi di correttezza politica, della forma maschile e di quella femminile, così come del matrimonio e dell’unione domestica regi-

strata appesantisce il testo di legge e lo rende meno intellegibile. Occorrerebbe precisare in un unico articolo che «l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio», affinché ciò si applichi al diritto successorio nel suo insieme18.

9 GR. 10 PLR; PPD; pvl. 11 FER; JuCH; USAM. 12 Gysin; Lauterbach; Sahin. 13 VS. 14 UDC. 15 UNI BE; USC. 16 bavaab (pag. 5); COFF (pag. 3); FSN (pag. 11); NK BS (pag. 1); successio (pagg. 3, 15); UNI BE (pag. 21); UNI BS

(pag. 32); UNI FR (pag. 1); UNI ZH (pag. 3); WengerPlattner (pag. 15); Baddeley (pag. 15); Schuler (pag. 1). 17 PLR (pag. 1). 18 SZ (pag. 2).

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4.6.2 Statistiche

Un partecipante si rammarica che nell’avamprogetto non siano fornite statistiche di genere, le

quali permetterebbero di illustrare la realtà, segnatamente per quanto attiene alla situazione finanziaria dei coniugi e dei partner di fatto superstiti19.

5 Commento alle singole proposte

5.1 Riduzione della porzione legittima

La proposta generale di ridurre la porzione legittima è stata, globalmente, accolta in modo molto positivo.

In generale 16 Cantoni20, tre partiti politici21, 19 organizzazioni22 e cinque privati23 sono favo-revoli; un Cantone24, un partito politico25, due organizzazioni26 e due privati27 sono piuttosto favorevoli, mentre tre Cantoni28, un partito politico29, tre organizzazioni30 e un privato31 sono contrari o piuttosto contrari.

5.1.1 In generale

Aspetti positivi

La riduzione della porzione legittima e l’aumento della porzione disponibile che ne risulta

offriranno maggiore libertà e un margine di manovra più ampio al disponente32.

La trasmissione di imprese o altri patrimoni costituenti un’unità sarà facilitata, con ricadute

positive per l’economia33.

La situazione dei figli nati fuori dal matrimonio o da una precedente relazione, del coniuge o del partner registrato superstite e dei nipoti sarà migliorata in modo da risultare più con-forme alla realtà sociale attuale34.

19 CSP (pag. 1). 20 AG (pag. 1); BE (pag. 1); BL (pag. 1); FR (pag. 1); GL (pag. 1); JU (pag. 1); LU (pag. 1); NE (pag. 1), OW (pag. 1); SG

(pag. 1); SH (pag. 1); SZ (pag. 1); TG (pag. 1); TI (pag. 1); UR (pag. 1); ZH (pag. 2). 21 PBD (pag. 1); pvl (pag. 2); PS (pag. 1). 22 CSA (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); economiesuisse (pag. 2); hotelleriesuisse (pag. 1); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1);

OdA GE (pag. 1); Pink Cross (pag. 1); Pro Single (pag. 1); Relève PME (pag. 1); SKF (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (pag. 1); UNINE (pag. 2); USAM (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

23 Achermann (pag. 1); Guinand (pag. 1); Gysin (pag. 2); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2). 24 GR (pag. 1). 25 PPD (pag. 1). 26 FER (pag. 2); Pro Familia (pag. 2). 27 Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1). 28 SO (pag. 1); VD (pag. 1); VS (pag. 2). 29 UDC (pag. 2). 30 AK BS (pag. 1); UNI BE (p 7); USC (pag. 1). 31 Sahin (pag. 7). 32 AG (pag. 1); GE (pag. 1); GR (pag. 1); JU (pag. 1); LU (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1); TG (pag. 1); TI (pag. 2); UR

(pag. 1); PBD (pag. 1); PLR (pag. 2); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); Ni-klaus (pag. 2); OdA GE (pag. 1); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (p.1); UNI GE (pag. 3); UNINE (pag. 3); USAM (pag. 2); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

33 AG (pag. 1); BE (pag. 1); BL (pag. 1); GL (pag. 1); GR (pag. 2); JU (pag. 1); LU (pag. 1); UR (pag. 1); PBD (pag. 1); PPD (pag. 1); PLR (pag. 2); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); FER (pag. 2); Forum PMI (pag. 1); hotelleriesuisse (pag. 1); NK BS (pag. 2); Relève PME (pag. 1); SSIC (pag. 2); successio (pag. 5); swisNot (p.1); USAM (pag. 2); VPAG (pag. 2); VSM (pag. 1).

34 AG (pag. 1); BL (pag. 1); GL (pag. 1); GR (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1); UR (pag. 1); PBD (pag. 1); PS (pag. 1); pvl (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 3); swisNot (p.1); UNINE (pag. 3). USDCR (pag. 2).

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La flessibilizzazione proposta è una soluzione equilibrata, che si colloca fra la liberalizza-zione totale (soppressione della porzione legittima) e la tradizione giuridica svizzera che prevede la trasmissione del patrimonio di famiglia alla generazione seguente35.

La riduzione della porzione legittima avrà un effetto dissuasivo sulla tentazione di ricorrere a espedienti complessi per organizzare la successione e ridurrà il numero di controversie fra eredi36.

Le porzioni legittime legali diventeranno più simili a quelle vigenti nei Paesi vicini37.

Il fatto di modificare unicamente la porzione legittima e non il diritto delle successioni ab

intestato, tuttora adeguato ai tempi, è accolto con favore38.

Le coppie di fatto non vanno parificate alle coppie sposate o in unione domestica regi-strata. Ciascuno è libero di scegliere il modo di vivere che preferisce, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta39.

Aspetti negativi

L’importanza dei legami familiari non dovrebbe essere ridotta nel diritto successorio ed è

inopportuno indebolire l’istituto del matrimonio e la famiglia tradizionale40.

Non è necessario modificare il diritto relativo alle porzioni legittime: le porzioni disponibili offrono già un margine di libertà sufficiente per trovare soluzioni individuali adeguate, se necessario per mezzo di un contratto successorio. Il problema delle famiglie ricomposte è largamente sopravvalutato41.

Visti i vantaggi incontestabili delle porzioni legittime, occorre intervenire con cautela. Per raggiungere il duplice obiettivo menzionato nel rapporto, di facilitare la trasmissione delle imprese di famiglia e di favorire il partner di fatto o il figliastro, è possibile ridurre la por-zione legittima in modo veramente mirato42.

La riduzione della porzione legittima avrà come conseguenza un aumento delle ingiustizie (perché sarebbero favoriti il secondo coniuge o i figli nati da un secondo matrimonio), dei conflitti familiari e delle azioni giudiziarie promosse per annullare o ridurre le disposizioni a causa di morte43.

L’obiettivo perseguito di favorire il coniuge superstite non si giustifica: rispetto ai discen-

denti, questi è già sufficientemente o eccessivamente favorito dal diritto attuale, dal mo-mento che il disponente può attribuirgli l’intero aumento del regime matrimoniale. La pos-

sibilità di favorire il coniuge superstite svantaggia in larga misura i figli non comuni, la cui successione dipende in gran parte dall’ordine in cui vengono a mancare i coniugi. Questa

possibilità non tiene inoltre conto del fatto che gran parte del patrimonio di numerosi co-niugi è costituito dagli averi previdenziali, che, di regola, sono ereditati dal coniuge super-stite. Sarebbe opportuno rafforzare, e non indebolire ulteriormente, la posizione dei di-scendenti44.

35 CP (pag. 2); economiesuisse (pag. 2). 36 UNINE (pag. 3). 37 SG (pag. 1). 38 UNINE (pag. 2). 39 SO (pag. 1); AK BS (pag. 4). 40 SO (pag. 1); VS (pag. 2); UDC (pag. 2); USC (pag. 1); Sahin (pag. 5). 41 UDC (pag. 2); AK BS (pag. 6); USC (pag. 1). 42 UNI BE (pag. 7). 43 SO (pag. 1); AK BS (pag. 4); NK BS (pag. 2). 44 AK BS (pag. 3).

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Nemmeno l’obiettivo perseguito di favorire i figli del coniuge risulta convincente, poiché

questi beneficiano già della successione del loro genitore e potrebbero in tal modo essere doppiamente favoriti45.

La proposta non risolverà la problematica delle coppie di fatto e/o degli affiliati non adot-tati46.

Se l’obiettivo è di favorire il partner di fatto o i figliastri, converrebbe ridurre le imposte cantonali di successione e non svantaggiare i figli consanguinei47.

Il partner di fatto o i figliastri che beneficerebbero della porzione disponibile sarebbero massicciamente tassati dal fisco48.

Ridurre la porzione legittima e favorire così le disparità di trattamento e i conflitti familiari in migliaia di casi di successione all’anno per agevolare la trasmissione di qualche impresa

di famiglia non è giustificato, in quanto nessuno studio e nessuna statistica sull’argomento

ne dimostrano il bisogno49.

La porzione legittima protegge da disposizioni a causa di morte formulate in fin di vita con capacità talvolta ridotte e da casi di captazione di eredità: il rischio di abusi aumenta pro-porzionalmente alla riduzione di questa porzione50.

L’avamprogetto non prevede una flessibilizzazione tale da consentire la trasmissione di una parte della porzione legittima dei discendenti direttamente ai nipoti o la ripartizione della porzione complessiva dei discendenti in parti disuguali51.

Ridurre la porzione legittima permetterà di trasmettere i propri beni a terzi, piuttosto che a eredi finanziariamente dipendenti dalla collettività pubblica, il che avrà ripercussioni nega-tive sulle finanze pubbliche52.

La riforma auspicata dovrebbe avere una portata più ampia, in modo da avvicinare ancora di più la situazione del partner di fatto a quella del coniuge superstite53.

Punti in sospeso

Sarebbe opportuno rinunciare integralmente alla porzione legittima legale per evitare i numerosi problemi ad essa connessi: in compenso si potrebbe estendere il legato di man-tenimento al coniuge e al partner registrato superstite, come pure ai figli. Questa soluzione più flessibile, vicina alla «family provision» del diritto anglosassone, porrebbe fine in modo vantaggioso al rigido sistema delle porzioni legittime54.

Nulla indica che la modifica proposta basti a evitare la frammentazione di un’impresa, in

particolare quando quest’ultima costituisce la parte essenziale dei beni del defunto. Il rap-

porto esplicativo non approfondisce sufficientemente questo punto e non fornisce nem-meno dati statistici in merito. Forse sarebbe stato opportuno spingersi oltre e prevedere disposizioni legali speciali per i casi di trasmissione di imprese55.

L’aumento della porzione disponibile dovrebbe o potrebbe essere limitato a determinati casi particolari, come la trasmissione di imprese o la volontà di favorire una persona che

45 AK BS (pag. 4). 46 PLR (pag. 2). 47 UDC (pag. 3). 48 Baddeley (pag. 13). 49 AK BS (pag. 5); UNI BE (pag. 7). 50 AK BS (pag. 6); SAGW (pag. 1); USC (pag. 1); USDCR (pag. 2). 51 Pro Familia (pag. 2); Baddeley (pag. 6). 52 AK BS (pag. 7). 53 GR (pag. 1). 54 pvl (pag. 2). 55 CP (pag. 2); FER (pag. 2); GDS (pag. 5).

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ha assistito il testatore, oppure essere vincolato a un obbligo di motivare o, ancora, all’uso

del testamento pubblico. Queste soluzioni permetterebbero di limitare i casi di abuso a danno del testatore che non fosse più in possesso di tutte le sue facoltà mentali56.

La riduzione della porzione legittima dovrebbe essere possibile soltanto a favore di singoli eredi, dei partner di fatto, dei figliastri o dei congiunti, in particolare per evitare casi di abuso o per favorire la trasmissione di imprese57.

Ci si può chiedere se le quote ereditarie non debbano essere diverse a seconda dell’am-

montare della successione58.

Sarebbe opportuno recepire nel disciplinamento giuridico delle porzioni legittime le dispo-sizioni del diritto dei regimi matrimoniali che permettono al coniuge debitore di chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà (artt. 203 cpv. 2, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC)59.

Nonostante l’aumento della speranza di vita e il miglioramento della sicurezza sociale

delle persone anziane, l’effetto devolutivo del diritto successorio non va sottovalutato. Con

il decesso del primo genitore, i discendenti dovrebbero ereditare una parte del capitale, perlomeno nelle successioni riguardanti ingenti patrimoni60.

Gli eredi legittimari dovrebbero poter beneficiare della porzione legittima loro spettante direttamente dopo il decesso dell’ereditando, per evitare che persone malintenzionate pro-lunghino la procedura di divisione ereditaria61.

5.1.2 Riduzione della porzione legittima dei figli (da 3/4 a 1/2 della quota ereditaria)

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione della por-zione legittima dei figli hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sei Cantoni62, due partiti politici63, 19 organizzazioni64 e sette privati65 e piutto-sto favorevoli due organizzazioni66. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni67, un partito politico68, due organizzazioni69 e un privato70.

Aspetti positivi

In generale, gli argomenti addotti a favore di una riduzione della porzione legittima (cfr. punto 5.1.1) si applicano anche alla riduzione della porzione legittima dei figli.

56 SAGW (pag. 1). 57 USC (pag. 1), USDCR (pag. 2). 58 UNI ZH (pag. 2). 59 successio (pag. 5). 60 UNI ZH (pag. 2). 61 SVE (pag. 5). 62 BL (pag. 1); GE (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1). 63 PLR (pag. 2); pvl (pag. 2). 64 CSA (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); Forum PMI (pag. 1); FSN (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); GDS (pag. 4); JuCH (pag. 3);

MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); UNI FR (pag. 1); UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 2); USDCR (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2).

65 Achermann (pag. 2); Guinand (pag. 1); Guth (pag. 1); Gysin (pag. 2); Lauterbach (pag. 2); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2).

66 CP (pag. 2); UNI GE (pag. 3). 67 SO (pag. 1); VD (pag. 1). 68 UDC (pag. 2). 69 AK BS (pag. 2); USC (pag. 1). 70 Sahin (pag. 3).

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La riduzione della porzione legittima dei discendenti sembra giustificata, in quanto nella maggior parte dei casi questi ultimi ereditano quando si sono già costruiti un’esistenza

economica propria71.

La proposta aumenta la libertà di disporre e permette, da sola, di raggiungere gli obiettivi della mozione Gutzwiller72.

La riduzione della porzione legittima dei discendenti consente di favorire il coniuge o part-ner registrato superstite, di modo che possa conservare l’abitazione o la proprietà di fami-

glia73.

Aspetti negativi

Così com’è attualmente, la porzione legittima dei figli è adeguata74.

Non occorre indebolire la solidarietà in seno alla famiglia75.

Una porzione legittima elevata garantisce la parità fra discendenti ed evita sentimenti di ingiustizia, conflitti e processi che, dal canto loro, verrebbero favoriti dall’aumento della

porzione disponibile. Queste ripercussioni negative sarebbero in contrasto con l’obiettivo

perseguito dal diritto successorio76.

La riduzione della porzione legittima dei discendenti permetterà di favorire in misura più ampia il coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale, a scapito dei figli non comuni, esplicitamente protetti dalla legge77.

Punti in sospeso

Si sarebbero potute proporre soluzioni ispirate al diritto estero, per esempio quote e por-zioni legittime diverse a seconda del numero di figli o un diritto di partecipazione agli utili per i discendenti non attributari dell’impresa o della villa di famiglia78.

Si sarebbe potuta immaginare una disposizione che imponesse l’attribuzione della por-

zione disponibile almeno nei casi di ripresa dell’impresa o della villa di famiglia da parte di

alcuni discendenti79.

È lecito chiedersi se la porzione legittima dei figli si giustifichi ancora, segnatamente quando questi non sono più soggetti all’autorità parentale e non sono più in formazione,

oppure se non sarebbe opportuno istituire un limite di età80.

Una porzione legittima pari a metà della quota ereditaria impedisce di parificare la famiglia originata da un primo matrimonio a una nuova famiglia i cui legami, pur non essendo stati formalizzati, sono altrettanto stretti81.

Una porzione legittima pari a un terzo della quota ereditaria per i discendenti potrebbe inoltre essere presa in considerazione se la porzione disponibile fosse aumentata in mi-sura maggiore di quanto previsto dall’avamprogetto82.

Se la porzione legittima dei discendenti è ridotta, occorre interrogarsi sull’opportunità di

mantenere il sistema dell’usufrutto per il coniuge superstite (art. 473 CC). Questo sistema 71 GDS (pag. 5); Pro Familia (pag. 2); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 2); UNINE (pag. 3); Baddeley (pag. 4). 72 UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 3). 73 USDCR (pag. 2). 74 SO (pag. 1). 75 AK BS (pag. 3); 76 AK BS (pag. 3); USC (pag. 2). 77 UNI GE (pag. 3). 78 Baddeley (pag. 12). 79 Baddeley (pag. 12). 80 BL (pag. 2); UNI GE (pag. 3). 81 UNI GE (pag. 3). 82 GDS (pag. 5).

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si giustifica se la porzione legittima dei discendenti è importante, e meno se è sensibil-mente ridotta, motivo per cui potrebbe essere abolito. Lo stesso vale per la norma, criti-cata, della sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza nel caso di un discendente in-capace di discernimento (art. 492a CC)83.

La riduzione della porzione legittima dei figli è problematica nei casi di matrimonio specu-lativo finalizzato a ereditare dal proprio coniuge. Il rischio potrebbe essere evitato, per esempio, se la porzione legittima del coniuge diventasse effettiva soltanto dopo cinque anni di matrimonio o di unione domestica registrata84.

5.1.3 Riduzione della porzione legittima del coniuge superstite (da 1/2 a 1/4 della quota ereditaria)

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla proposta di ridurre la porzione legittima del coniuge superstite sono discordi.

Sono favorevoli alla proposta cinque Cantoni85, un partito politico86, 11 organizzazioni87 e cin-que privati88. Sono invece contrari o piuttosto contrari tre Cantoni89, un partito politico90, 11 organizzazioni91 e due privati92.

Aspetti positivi

In generale, gli argomenti addotti a favore di una riduzione della porzione legittima (cfr. punto 5.1.1) si applicano anche alla riduzione della porzione legittima del coniuge superstite.

La doppia proposta di ridurre la porzione legittima dei discendenti e del coniuge superstite appare ragionevole, poiché permette di tutelare i diritti successori delle persone interes-sate, pur aumentando la libertà di disporre del testatore93.

Aspetti negativi

La riduzione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite è in contrasto con il miglioramento dello statuto successorio di queste persone, con il principio di solidarietà fra coniugi finalizzato al mantenimento del tenore di vita dopo il decesso dell’ereditando e con gli interessi del coniuge che non riprende in mano l’impresa94.

Così com’è attualmente, la porzione legittima del coniuge e del partner registrato super-stite è adeguata95.

La riduzione proposta rischia di essere problematica quando il coniuge superstite si trova in una situazione economica meno confortevole di quella della persona defunta (casa-linga/casalingo): per questo motivo potrebbe non essere più in grado di sostenere le spese

83 UNIL (pag. 3). 84 SVE (pag. 5). 85 BL (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1). 86 pvl (pag. 2). 87 CP (pag. 2); CSA (pag. 2); DPS (pag. 1); Forum PMI (pag. 1); MyHappyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); Relève PME

(pag. 1); UNIL (pag. 2); UNINE (pag. 2); USS (pag. 1); VPAG (pag. 2). 88 Guinand (pag. 1); Gysin (pag. 2); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 3); Unternährer (pag. 2). 89 GE (pag. 1); SO (pag. 1); VD (pag. 1). 90 UDC (pag. 2). 91 AK BS (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); JuCH (pag. 3); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Niklaus (pag. 1); UNI FR

(pag. 2); UNI GE (pag. 4); USC (pag. 2); USDCR (pag. 2). 92 Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1). 93 UNINE (pag. 3). 94 GE (pag. 1).; ZH (pag. 2); AK BS (pag. 2); GDS (pag. 4); Pro Familia (pag. 2); Uni BE (pag. 8); UNI FR (pag. 2); UNI GE

(pag. 4); Baddeley (pag. 10). 95 SO (pag. 1); NK BS (pag. 2); UNI FR (pag. 2); UNI GE (pag. 4); Lauterbach (pag. 1).

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di cura e potrebbe essere costretto a vendere la propria abitazione o a ricorrere all’aiuto

sociale a carico dei Cantoni e dei Comuni96.

Non è giusto ridurre la porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite (-1/2) in misura maggiore di quella dei figli (-1/3), poiché ciò non corrisponde nemmeno alle disposizioni testamentarie formulate in linea generale. Se fosse ridotta, dovrebbe passare da metà a un terzo della quota ereditaria97.

La porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite dovrebbe essere pari o superiore a quella dei discendenti98.

Le donne coniugate anziane che sopravvivono al coniuge possono necessitare di mag-giori risorse economiche dei discendenti. Non è auspicabile che la loro condizione peggiori a seguito della riduzione della loro porzione legittima. La povertà tra gli anziani colpisce più le donne che gli uomini99.

Punto in sospeso

Una riduzione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite a un terzo della quota ereditaria sarebbe sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla revisione. Se la modifica mirante a escludere dalla successione gli averi della previdenza professionale del pilastro 3a dovesse passare, sarebbe corretta una riduzione della por-zione legittima a un quarto, mentre in caso contrario sarebbe corretta una riduzione a un terzo della quota ereditaria100.

5.1.4 Soppressione della porzione legittima dei genitori (da 1/4 della quota ereditaria a 0)

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione della por-zione legittima dei genitori hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sei Cantoni101, due partiti politici102, 19 organizzazioni103 e cinque privati104. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni105, due partiti politici106, un’organizza-zione107 e due privati108.

Aspetti positivi

Quando ereditano dai loro discendenti, solitamente i genitori hanno già un’età avanzata e

i loro bisogni sono in genere coperti. Soltanto in rari casi la soppressione della loro por-zione legittima potrebbe diventare problematica109.

Nella maggior parte dei casi, i genitori sono premorti oppure vi sono eredi della prima parentela che beneficiano della successione110.

96 BL (pag. 2); SO (pag. 1); DPS (pag. 1); ZH (pag. 2); Baddeley (pag. 10). 97 ZH (pag. 2); successio (pag. 5); UNI FR (pag. 2); Guth (pag. 2). 98 DPS (pag. 1); USDCR (pag. 2). 99 GE (pag. 1); PPD (pag. 1); JuCH (pag. 3); Niklaus (pag. 2). 100 FSN (pag. 2). 101 BL (pag. 1); GE (pag. 1); JU (pag. 1); NE (pag. 1); SG (pag. 1); SH (pag. 1). 102 PLR (pag. 2); pvl (pag. 2). 103 CP (pag. 2); CSA (pag. 2); CSP (pag. 2); DPS (pag. 1); FSN (pag. 2); FZ ZH (pag. 1); GDS (pag. 2); JuCH (pag. 3); MyHap-

pyEnd (pag. 2); Network (pag. 1); NK BS (pag. 2); Pro Familia (pag. 2); Relève PME (pag. 1); UNI FR (pag. 1); UNI GE (pag. 2); UNINE (pag. 2); USC (pag. 3); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2).

104 Achermann (pag. 1); Guth (pag. 1); Lauterbach (pag. 1); Marberger (pag. 2); Unternährer (pag. 2). 105 SO (pag. 1); VD (pag. 1). 106 PPD (pag. 1); UDC (pag. 2). 107 UNIL (pag. 2). 108 Gysin (pag. 3); Sahin (pag. 4). 109 UNI FR (pag. 2); Baddeley (pag. 12). 110 Niklaus (pag. 2).

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La soppressione della porzione legittima dei genitori andrà a vantaggio del coniuge o del partner registrato superstite, delle coppie senza figli e di altri congiunti; perlomeno il testa-tore avrà la possibilità di favorirli in misura maggiore111.

Nel contesto sociale attuale, la limitazione della libertà di disporre che la porzione legittima dei genitori comporta non si giustifica più, in particolare quando la persona defunta non ha discendenti112.

Aspetti negativi

Così com’è attualmente, la porzione legittima dei genitori è adeguata113.

La soppressione di questa porzione è contraria all’importante principio della solidarietà in

seno alla famiglia e al dovere morale di prestare sostegno ai propri genitori114.

Nella maggior parte dei casi in cui i genitori ereditano dai loro discendenti, è perché questi ultimi vengono a mancare in giovane età e il patrimonio che lasciano è frutto della trasmis-sione successoria della famiglia piuttosto che del loro lavoro. Di norma l’attaccamento dei

giovani defunti ai loro genitori e l’origine familiare del loro patrimonio giustificano il mante-

nimento della porzione legittima dei genitori. Questa porzione dovrebbe scomparire in pre-senza di un coniuge o di un partner registrato superstite115.

Sussiste un interesse pubblico a mantenere la porzione legittima dei genitori, affinché questi ultimi abbiano sufficienti mezzi economici per coprire le spese di un ricovero in una casa per anziani116.

Punti in sospeso

La soppressione della porzione legittima dei genitori all’articolo 471 numero 2 CC, richie-derebbe per coerenza e imperativamente anche la soppressione del termine «genitori» nell’articolo 470 CC117.

La soppressione della porzione legittima dei genitori – porzione che sussiste soltanto se chi muore non lascia discendenti – richiederebbe per coerenza anche la modifica dell’ob-

bligo di soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente (art. 328 cpv. 1 CC), dato che questo obbligo funge per così dire da pendant della porzione legittima nel diritto di famiglia118.

Sarebbe giusto che la legge prevedesse una clausola di rigore o un altro tipo specifico di legato di mantenimento in favore dei genitori, qualora la perdita della porzione legittima dovesse arrecare loro gravi problemi economici119.

5.1.5 Commento sulla formulazione dell’articolo 471 numero 1 AP-CC

Un partecipante ritiene che la versione tedesca sarebbe da preferire, perché più chiara: «Für die Nachkommen anteilig die Hälfte des gesetzlichen Erbteils»120.

111 NE (pag. 1); SH (pag. 1); FZ ZH (pag. 1); swisNot (p. 2); UNI GE (pag. 2). 112 UNINE (pag. 2). 113 SO (pag. 1); UDC (pag. 3). 114 PPD (pag. 1); Gysin (pag. 3). 115 UNIL (pag. 2). 116 AK BS (pag. 2). 117 AK BS (pag. 8); bavaab (pag. 2); UNIL (pag. 5), UNI FR (pag. 1); Waldmann Petitpierre (pag. 1); WengerPlattner (pag. 12). 118 JuCH (pag. 3); UNI BS (pag. 5). 119 Baddeley (pag. 12). 120 SVE (pag. 6).

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5.2 Introduzione di un legato di mantenimento

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla proposta di introdurre un legato di mantenimento sono discordi.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli sei Cantoni121, quattro partiti politici122, dieci organizza-zioni123 e cinque privati124. Sono invece contrari o piuttosto contrari dieci Cantoni125, due partiti politici126, 20 organizzazioni127 e quattro privati128.

5.2.1 In generale

Aspetti positivi

Il miglioramento della protezione delle coppie di fatto corrisponde all’evoluzione della

realtà sociale129.

La proposta d’introdurre un legato di mantenimento in casi particolarmente delicati a fa-vore del partner di fatto che ha fornito prestazioni ragguardevoli nell’interesse del defunto

– talvolta al prezzo di sacrifici finanziari importanti (rinuncia a un reddito proprio, lacune nella previdenza) – e che potrebbe in seguito ritrovarsi in una situazione di bisogno, è particolarmente interessante e costituisce un elemento fondamentale della revisione al quale non bisogna rinunciare130.

La soluzione del legato di mantenimento a favore del partner di fatto e dei figliastri è ideale, poiché viene esaminata e adeguata al singolo caso dal giudice131.

Spetta allo Stato sociale intervenire con un sostegno per il partner di fatto o i figliastri qualora il testatore non avesse adottato alcuna misura in loro favore o quando queste persone dipendevano finanziariamente dal defunto. Il legato di mantenimento colmerà una lacuna e sostituirà la porzione legittima che manca per il partner di fatto e i figliastri132.

L’introduzione di un legato di mantenimento garantirebbe una certa sicurezza finanziaria al partner di fatto o ai figliastri133.

L’intromissione nell’autonomia privata è giustificata dalla responsabilità che il defunto

deve assumersi per le proprie scelte di vita134.

Le condizioni per la concessione di un legato di mantenimento e la necessità di ricorrere al giudice definiscono un quadro legale rigido ma necessario135.

121 GR (pag. 2); JU (pag. 1); SH (pag. 2); TI (pag. 2); UR (pag. 1); VS (pag. 2). 122 PBD (pag. 1); PPD (pag. 2); pvl (pag. 2); PS (pag. 1). 123 CSA (pag. 2); DPS (pag. 1); FZ ZH (pag. 2); GDS (pag. 5); JuCH (pag. 4); Network (pag. 2); Pink Cross (pag. 1); SKF

(pag. 2); UNIL (pag. 4, 6); USS (pag. 2). 124 Achermann (pag. 2); Guth (pag. 3); Marberger (pag. 4); Sahin (pag. 5); Unternährer (pag. 4). 125 AR (pag. 2); BS (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 1), OW (pag. 1); SG (pag. 3); SO (pag. 2); TG (pag. 2); VD (pag. 2); ZH

(pag. 2). 126 PLR (pag. 2); UDC (pag. 3). 127 AK BS (pag. 9); ASM (pag. 1); bavaab (pag. 2); CP (pag. 1); CSP (pag. 3); COFF (pag. 2); FSN (pag. 2); NK BS (pag. 2);

NKF (pag. 5); SSIC (pag. 3); successio (pag. 7); swisNot (pag. 3); UNI BE (pag. 8); UNI BS (pag. 6); UNI GE (pag. 4); UNINE (pag. 4); UNI ZH (pag. 1); USAM (pag. 2); USC (pag. 2); VPAG (pag. 2).

128 Baddeley (pag. 7); Guinand (pag. 2); Gysin (pag. 4); Lauterbach (pag. 3). 129 UR (pag. 2). 130 TI (pag. 2); pvl (pag. 2); DPS (pag. 2); SKF (pag. 2); USS (pag. 1). 131 PBD (pag. 1); USS (pag. 2) 132 BS (pag. 2); pvl (pag. 2). 133 GR (pag. 2); DPS (pag. 2). 134 pvl (pag. 2). 135 JU (pag. 1).

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È comprensibile e corretto istituire un legato di mantenimento per coprire i casi di rigore e rinunciare invece all’introduzione di una quota ereditaria per il partner di fatto136.

La disposizione proposta contribuirebbe a concretizzare la nozione giuridica di convivenza «stabile» che già esiste in altri settori del diritto137.

Aspetti negativi

Il legato di mantenimento è un’istituzione sconosciuta nel diritto svizzero: non è ritenuto coerente con il resto del sistema, poiché con questa soluzione né la volontà del disponente né legami familiari formali sarebbero alla base di una liberalità o della successibilità le-gale138.

Nel diritto privato, è responsabilità in primo luogo dei privati adottare le misure necessarie per evitare casi di rigore e non compete al legislatore colmare le loro inadempienze, vo-lontarie o meno. Lo Stato dovrebbe dare prova di cautela nella creazione di pretese legali, poiché in tal modo limita senza motivo la libertà individuale. L’introduzione di un legato di

mantenimento costituirebbe un pregiudizio serio alla libertà di disporre e all’autonomia

privata in generale. Le persone non sposate sono necessariamente consapevoli del fatto che la legge non le considera eredi l’una dell’altra. Se desiderano favorire determinati

membri della comunione domestica che non sono eredi possono facilmente redigere un testamento oppure stipulare un’assicurazione sulla vita139.

Questa nuova regola sarà difficile da mettere in pratica e porterà a un aumento dei conflitti familiari, complessi e talvolta abusivi, che saranno portati dinanzi a un tribunale, con il rischio di prolungare così i tempi della divisione ereditaria. Il fatto di dover promuovere un’azione non è uno strumento adeguato per ottenere il riconoscimento di prestazioni di cura o di altro tipo fornite nell’interesse del defunto, in quanto vi si oppongono considera-

zioni di tipo morale (sentimenti di pietà, lealtà, ritegno) e i rischi legati alla procedura. Il sistema risulta inoltre sfavorevole all’istituzione dell’unione di fatto. Inoltre è contrario alla

pace giuridica, alla pace domestica e alla tendenza a favorire la composizione amichevole delle controversie, ad esempio mediante la mediazione140.

Le condizioni e le modalità di concessione del legato di mantenimento sollevano numerosi interrogativi e vanno definite con maggiore precisione. Il legato di mantenimento genera un’incertezza del diritto, nonostante il carattere eccezionale menzionato nel rapporto espli-cativo. Complica considerevolmente la pianificazione della successione e la sua attua-zione risulterà estremamente complessa 141.

Il concetto di «legato» è terminologicamente e dogmaticamente inadeguato, poiché non si tratta di un legato ai sensi dell’articolo 484 CC (dove indica una liberalità assegnata volontariamente dal disponente), bensì di una pretesa legale da far valere in giustizia (e forse non conforme alla volontà del defunto). Più che di un legato, si tratta di una limita-zione della libertà di disporre. Quanto proposto è molto più simile all’equa indennità che i

figli maggiorenni o gli abiatici possono chiedere avendo conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni (art. 334 CC); sarebbe quindi più opportuno parlare di «credito di

136 PPD (pag. 2); GDS (pag. 5). 137 Baddeley (pag. 7). 138 AR (pag. 2); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SO (pag. 2); VD (pag. 1); PLR (pag. 2); FSN (pag. 3); Guinand (pag. 2). 139 AR (pag. 2); SG (pag. 4); ZH (pag. 2); bavaab (pag. 2); NKF (pag. 5); SSIC (pag. 3); UNINE (pag. 4); Lauterbach (pag. 3). 140 AR (pag. 2); BS (pag. 2); GR (pag. 2); LU (pag. 1); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SG (pag. 4); SH (pag. 2); TG (pag. 2); VD

(pag. 1); PLR (pag. 2); UDC (pag. 3); AK BS (pag. 9); bavaab (pag. 2); COFF (pag. 2); CP (pag. 1); CSP (pag. 3); FSN (pag. 3); Niklaus (pag. 4); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); SSIC (pag. 4); UNI BE (pag. 10); UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 6); USAM (pag. 2); Guinand (pag. 2); Lauterbach (pag. 3).

141 BS (pag. 2); LU (pag. 1); OW (pag. 1); SG (pag. 4); SH (pag. 2); VD (pag. 1); UDC (pag. 3); ASM (pag. 1); COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); FSN (p.3); NK BS (pag. 3); NKF (pag. 6); UNI BS (pag. 6); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 6); USAM (pag. 1); VPAG (pag. 3); Baddeley (pag. 13).

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mantenimento» («Unterhaltsforderung»), di equa indennità, di prelevamento legale o di pretesa di diritto comune, invece che di «legato». L’eventuale creazione di una pretesa

legale dovrebbe ispirarsi a quella già prevista all’articolo 606 CC, che potrebbe essere modificato in questo senso, oppure a quella dell’articolo 631 capoverso 2 CC. La disposi-zione dovrebbe di conseguenza essere spostata nel pertinente capitolo del Codice civile svizzero142.

Non è opportuno far dipendere una prestazione di mantenimento (il legato) da una con-troprestazione fornita dal partner nell’interesse del defunto. Se l’obiettivo è di istituire una

compensazione per le cure prestate gratuitamente, sarebbe stato necessario proporre una norma in tal senso143.

Per un giudice sarà molto difficile, se non impossibile, stabilire l’esistenza, l’intensità e la

durata di una relazione, nonché la portata delle prestazioni fornite al defunto. Sarà difficile anche addurre le prove necessarie a stabilire i fatti, considerato che ci si muove in un settore delicato e che il protagonista principale è venuto a mancare. Il giudice disporrà quindi di un ampio margine discrezionale144.

L’introduzione di un legato di mantenimento è inutile, poiché il testatore dispone già di

strumenti sufficienti per favorire il proprio partner di fatto o i figliastri tramite una disposi-zione a causa di morte. Questi strumenti saranno ulteriormente potenziati con l’aumento

della porzione disponibile. Inoltre è il disponente stesso la persona più indicata a stabilire chi gli è vicino e chi desidera sostenere145.

Il carattere imperativo di questa disposizione è fortemente contestato, in quanto è contra-rio all’obiettivo della revisione, che mira ad accrescere la libertà di disporre del testatore,

segnatamente per facilitare la trasmissione di imprese (cosa che il legato compromette). Inoltre è difficilmente comprensibile come da un sostegno fornito volontariamente in vita da una persona, senza obbligo legale alcuno, possano scaturire impegni che si ripercuo-tono sulla successione, anche contro l’espressa volontà del defunto. Ci si potrebbe per-

sino chiedere se queste prestazioni di sostegno non debbano essere considerate liberalità tra vivi soggette a riduzione146.

Con l’introduzione di un legato di mantenimento per mezzo di una norma imperativa viene creata di nascosto una nuova categoria di eredi (una sorta di «legittimari all’uopo»), che potrebbe essere favorita anche contro l’esplicita volontà del defunto, il quale, forse, aveva

addirittura deciso di non sposarsi per evitare di creare pretese successorie in favore del proprio partner di fatto. Questo diritto al legato sarebbe perfino più vincolante di una por-zione legittima, dal momento che è impossibile rinunciarvi dall’inizio mediante un contratto

successorio. Tale incoerenza ha per effetto di proteggere maggiormente il partner di fatto rispetto al coniuge: converrebbe quindi rendere questa disposizione una norma disposi-tiva147.

Soltanto le successioni riguardanti patrimoni ingenti saranno in grado di produrre un ren-dimento sufficiente per permettere l’istituzione di un legato di mantenimento sotto forma

di rendita periodica. Una situazione, questa, con due possibili effetti: la divisione ereditaria

142 AR (pag. 2); BS (pag. 2); NKF (pag. 5); SG NV (pag. 1); successio (pag. 8); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 12); UNI GE

(pag. 5); UNINE (pag. 4); WengerPlattner (pag. 4); Guinand (pag. 2). 143 UNI BE (pag. 11). 144 AR (pag. 2); SO (pag. 2); PLR (pag. 2); CP (pag. 1); UNI BE (pag. 10). 145 BS (pag. 2); NE (pag. 2); OW (pag. 1); SO (pag. 2); TG (pag. 2); ZH (pag. 2); ASM (pag. 2); bavaab (pag. 2); FSN (pag. 2);

swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 12); UNINE (pag. 4). 146 SG (pag. 4); ASM (pag. 2); CP (pag. 1); FER (pag. 2); FSN (pag. 2); SSIC (p.3); UNI BS (pag. 7); USAM (pag. 1); VPAG

(pag. 3). 147 SO (pag. 2); PLR (pag. 2); UDC (pag. 3); NKF (pag. 5); UNI FR (pag. 3); UNIL (pag. 7).

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non sarebbe completata fintantoché sarà dovuto il legato, oppure gli eredi rispondereb-bero personalmente del debito prodotto dal legato. Si verrebbe quindi a creare un rapporto obbligatorio di durata piuttosto teso fra gli eredi e i legatari, contrario al principio del «clean

break» previsto dal diritto in materia di mantenimento. Per le successioni riguardanti pa-trimoni di media o modesta entità, il legato potrebbe assorbire tutta la porzione disponi-bile148.

Le condizioni stabilite non sono sufficientemente restrittive affinché il legato di manteni-mento abbia veramente un carattere eccezionale149.

Un legato di mantenimento previsto dalla legge potrebbe indurre determinate persone, in nome di un falso senso di sicurezza, a rinunciare a disposizioni a causa di morte nella convinzione che il legato basti a tutelarle150.

Nella sua essenza, il legato di mantenimento assomiglia alla «family provision» del diritto inglese, all’equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità (art. 631 cpv. 2 CC), ai diritti della madre di un infante concepito (art. 605 cpv. 2 CC), ai diritti degli eredi che convivevano con il defunto (art. 606 CC) o al contributo di mantenimento dopo il di-vorzio. Diversamente da queste indennità, non godrebbe di una posizione preminente ri-spetto all’istituzione di eredi e ai legati, ma sarebbe in concorrenza con le altre liberalità del disponente soggette a riduzione151.

La norma proposta è contraria all’obiettivo della prevedibilità perseguito dal diritto succes-

sorio152.

Alla base della disposizione proposta sembrano esservi più riflessioni sulla previdenza o la liquidazione di società semplici che non riflessioni in materia di successione. La norma creerebbe un nuovo obbligo di mantenimento post mortem al di fuori del diritto di famiglia, un obbligo indifendibile poiché contrario ai principi del «clean break» e della capacità di provvedere al proprio mantenimento. La funzione del diritto successorio non è di garantire il mantenimento degli eredi. È quindi indispensabile un coordinamento fra gli acquisti pre-videnziali e gli acquisti, dal carattere similare, previsti dal regime successorio153.

Il legato di mantenimento proposto andrebbe a svantaggio dei membri della famiglia: il partner di fatto otterrebbe diritti simili a quelli del coniuge o del partner registrato, senza però averne i doveri154.

Il coniuge o il partner registrato si vedrebbe riconosciuta la garanzia di una quota minima, mentre per il partner di fatto la situazione resterebbe totalmente aperta155.

I problemi generati dalla norma proposta superano i benefici che alcuni casi di rigore ne trarrebbero. È errato voler legiferare per pochi casi isolati156.

A determinate condizioni non è da escludere che il legato di mantenimento proteggerà meglio il partner di fatto rispetto al coniuge o al partner registrato superstite, il che è con-trario all’obiettivo della revisione157.

148 UNI BS (pag. 7); UNI FR (pag. 3); UNI GE (pag. 5). 149 SSIC (pag. 3). 150 SO (pag. 2). 151 UNI FR (pag. 3); Baddeley (pag. 7). 152 BS (pag. 2); bavaab (pag. 2). 153 NE (pag. 2); SG (pag. 3); CP (pag. 1); UNI BE (pag. 8; 11); UNI BS (pag. 6); UNIL (pag. 8). 154 CP (pag. 1); USC (pag. 1). 155 NE (pag. 2). 156 AK BS (pag. 9); ASM (pag. 2). 157 VD (pag. 1).

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La nuova norma non costituisce un vero progresso nella tutela del partner di fatto super-stite, poiché il legato di mantenimento deve essere richiesto con un’azione promossa da-

vanti al giudice, il quale può ordinarne il pagamento in casi veramente eccezionali. La portata della proposta rimane molto al di sotto di quanto il Consiglio federale avrebbe potuto fare nel quadro del mandato ricevuto ed espresso nella mozione Gutzwiller158.

È un peccato che, nonostante numerosi interventi e richieste in tal senso, l’avamprogetto

non preveda un disciplinamento successorio per i partner di fatto. L’integrazione, perlo-

meno puntuale, nel Codice civile svizzero della convivenza di fatto mediante un discipli-namento successorio convincente non significherebbe in alcun caso una sua parificazione al matrimonio159.

La situazione dei partner di fatto resta molto precaria anche con il presente avamprogetto, il quale infatti si fonda sull’ipotesi, ben lontana dalla realtà, che se i partner hanno rinun-

ciato a una disposizione a causa di morte, è perché avrebbero deliberatamente deciso di farlo. Che il legato di mantenimento costituisca una soluzione migliore di una rendita pre-vista per legge o di una quota ereditaria (in ogni caso inferiore a quella spettante al co-niuge superstite) è discutibile160.

Le condizioni materiali e procedurali per ottenere un legato di mantenimento (caso di ri-gore, durata della convivenza) sono troppo restrittive per poter raggiungere l’obiettivo per-

seguito, in particolare per le persone che non hanno conoscenze giuridiche161.

Nel rapporto esplicativo si afferma che compete al testatore stabilire in che misura il pro-prio partner di fatto debba partecipare alla successione. L’introduzione di una pretesa le-

gale a un legato di mantenimento è contraria a questa affermazione162.

Gli aspetti relativi alle ripercussioni sul piano fiscale e delle assicurazioni sociali non ven-gono chiariti: in diversi Cantoni il legato di mantenimento verrebbe assoggettato a un’im-

posta di successione relativamente elevata, poiché i beneficiari non sono congiunti del defunto. Per i beneficiari sarebbe difficile pagare queste imposte dal momento che, se hanno diritto al legato, è perché dispongono di mezzi soltanto limitati163.

Con l’introduzione di un legato di mantenimento, l’interesse economico della revisione

proposta, ossia creare sicurezza nella pianificazione della trasmissione di imprese, ver-rebbe ridotto a causa dell’incertezza giuridica che ne deriva164.

Considerate le prestazioni sociali vigenti, non vi dovrebbero più essere veri e propri casi di rigore o di bisogno165.

Il fatto che il giudice possa ordinare diversi legati di mantenimento a favore di diversi aventi diritto (partner di fatto, figliastri) rappresenterà una difficoltà ulteriore166.

Con l’entrata in vigore della modifica del Codice civile svizzero che consentirà l’adozione

del figliastro e le proposte del Parlamento per l’introduzione di un «PACS» di diritto sviz-zero, il legato di mantenimento per il partner di fatto o il figliastro perderà la sua ragion d’essere167.

158 Baddeley (pagg. 7, 13). 159 COFF (pag. 2). 160 SAGW (pag. 2). 161 COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); Pink Cross (pag. 1); UNI ZH (pag. 1). 162 AR (pag. 2). 163 SH (pag. 3); UNI BE (pag. 12); UNI GE (pag. 5). 164 SG (pag. 4). 165 AK BS (pag. 9); CP (pag. 1). 166 SG (pag. 4). 167 PLR (pag. 2).

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Punti in sospeso

Il partner di fatto e il figliastro potrebbero o dovrebbero beneficiare di un diritto di succes-sione legale di carattere dispositivo (senza diritto alla porzione legittima). In assenza di disposizioni contrarie, essi sarebbero considerati eredi senza dover soddisfare la condi-zione del caso di rigore. La disparità di trattamento rispetto alle coppie sposate o a quelle in unione domestica registrata non si giustifica e non rispecchia la società attuale. Questa soluzione sarebbe molto più semplice e permetterebbe una rapida liquidazione della suc-cessione. Tale diritto potrebbe, se del caso, essere inferiore a quello del coniuge super-stite ed essere limitato ad alcune situazioni precise (nel caso di persone non sposate, ma che hanno fatto registrare la loro convivenza di fatto; unicamente se il partner ha figli non comuni, ecc.)168.

È opportuno instaurare un regime successorio adeguato al partner di fatto, cosa che l’avamprogetto non fa. Per dare il giusto riconoscimento alle responsabilità familiari as-

sunte concretamente e alla pluralità delle tipologie familiari, occorre studiare l’introduzione

di un diritto legale a partecipare alla successione come compensazione per i compiti di assistenza forniti169.

Le condizioni per l’ottenimento di un legato di mantenimento dovrebbero essere fissate

nel modo più preciso e limitato possibile per non scoperchiare un vaso di Pandora. Deve essere chiaro in quali casi una persona è legittimata a richiedere il legato (la verosimi-glianza è sufficiente o è necessario dimostrare di averne diritto?)170.

L’avamprogetto lascia totalmente aperto l’ammontare del legato di mantenimento: sa-

rebbe invece opportuno fissare un limite, un importo massimo corrispondente a una de-terminata percentuale della successione o della porzione disponibile, se del caso commi-surata all’ammontare della successione171.

Per avere diritto a un legato di mantenimento, i partner di fatto dovrebbero avere convis-suto per almeno cinque (se non dieci) anni, conformemente alla legge federale sulla pre-videnza professionale e alla giurisprudenza del Tribunale federale sulla convivenza cosid-detta «stabile», e non soltanto per tre anni. I rapporti dovrebbero essere sufficientemente stabili e stretti in modo da giustificare tale diritto, dal momento che tra i partner di fatto non sussiste alcuna relazione giuridica particolare. Sarebbe sensato allinearsi sui valori con-siderati dalla giurisprudenza per valutare la solidità e la stabilità di una coppia non sposata, ossia il fatto di condurre una comunione di vita stretta («di tetto, di tavolo e di letto») che offra a ciascun membro della coppia una sicurezza personale, affettiva e finanziaria simile a quella che prevale in seno a una coppia sposata172.

Il legato di mantenimento potrebbe applicarsi anche ai coniugi, ai partner registrati e ai discendenti173; di conseguenza andrebbe soppresso il loro diritto alla porzione legittima174.

La cerchia dei beneficiari non dovrebbe limitarsi ai partner di fatto, ma includere anche tutte le persone vicine al defunto che hanno fornito gratuitamente prestazioni ragguarde-voli nel suo interesse, come fratelli o sorelle, amici stretti, badanti, vicini di casa o altri soggetti, pur senza aver vissuto in comunione domestica con lui. Il loro sostegno è impor-tante tanto quanto quello del partner e non tenerne conto nella norma proposta rischia di

168 pvl (pag. 2); CSP (pag. 1); UNI FR (pag. 4); UNI ZH (pag. 2). 169 COFF (pag. 2), CSP (pag. 1). 170 PPD (pag. 2), SSIC (pag. 4); swisNot (pag. 4). 171 successio (pag. 8); UNI FR (pag. 34); WengerPlattner (pag. 5). 172 VS (pag. 2); CP (pag. 1); FSN (pag. 3); Niklaus (pag. 4); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BS (pag. 8);

UNI GE (pag. 5); USC (pag. 2); Achermann (pag. 2); Marberger (pag. 5). 173 NE (pag. 2). 174 pvl (pag. 3).

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provocare disparità di trattamento e di non dare il giusto spazio alla diversità delle relazioni intra e intergenerazionali. Nel rapporto posto in consultazione non si spiega perché non se ne sia tenuto conto175.

L’avamprogetto non considera il fatto che numerose coppie non per forza convivono e

che, per questo, sarebbero escluse dal campo d’applicazione della disposizione; non tiene conto nemmeno del fatto che tali rapporti si basano sul mutuo sostegno che le persone si prestano e che permette loro di mantenere una comunione di vita stretta. Considerata la pluralità delle comunioni di vita di fatto, non è opportuno disciplinare il «caso normale», perlomeno non prima che il dibattito sulla modernizzazione del diritto di famiglia sia termi-nato176.

La proposta di introdurre un legato di mantenimento crea nuovi problemi di delimitazione e nuove disparità (è il caso p. es. di un minore sostenuto per due anni che, a seguito del decesso di chi lo sosteneva, non può più proseguire gli studi)177.

Il legato di mantenimento dovrebbe poter essere ordinato soltanto se gli aventi diritto non sono stati sufficientemente favoriti con una disposizione a causa di morte o non sono stati remunerati per i servizi resi. Ci si potrebbe infatti ritrovare nella deplorevole situazione in cui il disponente ha preso disposizioni, sconosciute al giudice e agli eredi, per assicurare l’avvenire del suo partner, e in cui gli eredi si vedono costretti a fornire al giudice la prova che le condizioni per beneficiare di un legato non sono soddisfatte178.

È lecito chiedersi se occorra riservare il legato di mantenimento ai casi di rigore. Sarebbe forse più opportuno instaurare un meccanismo di compensazione generalizzato per tutte le persone che hanno fornito prestazioni ragguardevoli nell’interesse del defunto. Questi

casi sono sempre più frequenti e pare giusto che tali persone ricevano un congruo inden-nizzo dalla successione. Sarebbe importante studiare una soluzione ben pensata dal pro-filo procedurale ed equa da questo punto di vista179.

Dato che il legato di mantenimento deve essere richiesto promuovendo, in tempi molto rapidi, un’azione davanti al giudice, ci si può chiedere se questo strumento troverà una larga applicazione nella pratica180.

Restano aperte numerose domande riguardanti l’interpretazione delle nozioni giuridiche

utilizzate e la fattispecie in sé. Qual è il margine di apprezzamento del giudice nel fissare l’ammontare del legato di mantenimento in base al bisogno dei beneficiari e al carattere

ragionevolmente esigibile per gli eredi? Quando deve essere versato sotto forma di ren-dita e quando deve avere carattere di usufrutto? Cosa s’intende per «prestazioni ragguar-devoli fornite nell’interesse del defunto» e in che modo quantificarle? E per «vita di cop-pia»? In che modo provare che il defunto avrebbe continuato a sostenere la persona in questione? Secondo quali criteri va esaminato il carattere «ragionevolmente esigibile» del legato? Il legato di mantenimento può raggiungere le stesse dimensioni della porzione legittima del coniuge superstite? Gli eredi legittimari dovrebbero accontentarsi della por-zione legittima se c’è un legato di mantenimento? In che modo considerare gli aspetti fiscali nel determinare l’ammontare del legato? Quale sarà la relazione fra legato di man-

tenimento e liberalità effettuate in favore dei beneficiari del legato? Le liberalità vanno dedotte? Se il defunto ha disposto del patrimonio nella sua totalità, in che misura è auspi-

175 AG (pag. 1); GDS (pag. 6); JuCH (pag. 5); Pro Single (pag. 1); SAGW (pag. 1); successio (pag. 8). 176 Pink Cross (pag. 1); UNI BE (pag. 12). 177 NK BS (pag. 3). 178 NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); UNINE (pag. 5). 179 JuCH (pag. 5). 180 TG (pag. 2); Baddeley (pag. 7).

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cabile una riduzione delle liberalità? Se il defunto ha avuto più unioni di fatto successiva-mente, tutti i partner di fatto hanno diritto a un legato? E se il defunto fosse ancora spo-sato? Sarà possibile stipulare una convenzione di mantenimento (ratificata da un giu-dice)181?

Converrebbe esaminare se non sia giustificato procedere a un inventario ai sensi dell’ar-

ticolo 553 CC nel caso in cui un legato di mantenimento fosse richiesto davanti a un giu-dice, il che comporterebbe una proroga del termine per la rinuncia secondo l’arti-

colo 568 CC, proroga che andrebbe a vantaggio degli aventi diritto. Ci si potrebbe anche chiedere se non debba essere intrapresa una liquidazione ufficiale (art. 593 CC) o una procedura di beneficio (art. 580 CC). Ci si potrebbe chiedere, infine, se il legato di mante-nimento vada incluso nel beneficio d’inventario182.

Andrebbe esaminata un’eventuale modifica del Codice di procedura civile (CPC), per

esempio in relazione a un’applicazione della procedura sommaria nei casi di concessione di un legato di mantenimento183.

Per ridurre i rischi di abuso o di captazione di eredità da parte delle persone che assistono il soggetto, sarebbe opportuno creare una base legale nel diritto relativo alla protezione dell’adulto, che permetta alle persone di contatto di detto soggetto di segnalare alle auto-

rità eventuali problemi e di chiedere una sostituzione delle persone incaricate di assi-sterlo184.

Cosa succederebbe se la situazione economica del beneficiario di un legato di manteni-mento migliorasse improvvisamente e notevolmente e se questa persona fosse in grado di provvedere da sé ai propri bisogni (p. es. in seguito a un matrimonio o a un nuovo rapporto di coppia stabile)? La rendita o l’usufrutto diverrebbero nulli? E se la situazione degli eredi si deteriorasse? Queste domande, così come le modalità di un’eventuale

azione di annullamento del legato, andrebbero esaminate e disciplinate185.

5.2.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 484a AP-CC

Articolo 484a capoverso 1 AP-CC

Il testo di legge proposto contiene la formulazione potestativa «il giudice può ordinare un legato (…)». Anche se tutte le condizioni fossero soddisfatte, il giudice potrebbe rigettare

la domanda del richiedente. Dovrebbe quindi essere preferita la formulazione imperativa «il giudice ordina (…)»186.

Il testo di legge non prevede una durata massima per il legato di mantenimento, durata che invece andrebbe definita nella legge per motivi di certezza del diritto. Si suggerisce di prevedere un’applicazione in analogia alle disposizioni relative ai contributi di manteni-mento previsti dal diritto di famiglia187.

L’avamprogetto sembra tenere conto soltanto delle prestazioni di cura fornite al defunto o

di assistenza fornite ai figli di quest’ultimo, ma non di eventuali liberalità fatte a favore del

181 AR (pag. 2); SO (pag. 2); FSN (pag. 3); NK BS (pag. 3); NKF (pag. 6); OdA GE (pag. 2); SSIC (p.3); UNI BS (pag. 7); UNI

FR (pag. 3); WengerPlattner (pag. 5). 182 SH (pag. 2); UNINE (pag. 5); WengerPlattner (pag. 5). 183 JuCH (pag. 5). 184 SVE (pag. 11). 185 SH (pag. 3); FSN (pag. 3); UNI BS (pag. 8); UNI FR (pag. 3). 186 CSP (pag. 3). 187 SG (pag. 3); Oda GE (pag. 3); FSN (pag. 3); UNINE (pag. 4).

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defunto (p. es. per una sua mancanza di liquidità) che potrebbero essere indennizzate ad esempio con la vendita dell’abitazione dopo il decesso188.

A essere determinante come condizione per la concessione di un legato di mantenimento non dovrebbe essere tanto la durata della convivenza (tre anni) o della comunione dome-stica (cinque anni), quanto piuttosto l’entità delle prestazioni non remunerate fornite al

defunto e le eventuali ripercussioni per la persona interessata (diminuzione del proprio patrimonio, riduzione delle prospettive professionali ecc.), oppure il fatto che la presta-zione fornita a un minore sarebbe proseguita anche dopo il decesso. Il tempo è soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione189.

Il criterio delle «ragguardevoli prestazioni» fornite nell’interesse del defunto non può es-

sere considerato senza riferirsi ad altri criteri che permettono di misurare il grado di soli-darietà tra i partner. Ci si può chiedere quale sarà la sorte del partner di fatto che ha vissuto dieci anni con il defunto lavorando per un salario esiguo, che non gli permette di mantenersi adeguatamente190.

Per il diritto a un legato di mantenimento sarebbe più opportuno esigere una convivenza di cinque anni per il partner di fatto e una comunione domestica di tre anni per il minore sostenuto dal defunto, invece dei, rispettivamente, tre e cinque anni previsti dall’avampro-

getto191.

La formulazione «a carico della successione» non è chiara relativamente al rapporto fra legato di mantenimento da un lato e creditori del defunto e della successione dall’altro

(cfr. art. 564 AP-CC). Chi ha la priorità192?

La durata del contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni deve corrispondere a quella prevista dal diritto di famiglia (art. 276 CC)? Occorre trattare questo contributo alla stessa stregua della partecipazione alle spese di educazione prevista all’articolo 631 capoverso 2 CC sotto forma di equo prelevamento nella divisione193?

Occorrerebbe precisare se, per la persona sostenuta finanziariamente dal defunto, il fatto di essere minorenne al momento del decesso del disponente sia una condizione per l’ot-

tenimento del legato di mantenimento. Spesso, infatti, la dipendenza finanziaria non si estingue al raggiungimento della maggiore età. Se è assodato che il sostegno finanziario sarebbe proseguito anche dopo il compimento dei 18 anni, per esempio per conseguire una formazione, non è giustificato trattare questa situazione in modo diverso da quella che si applica a un figlio minorenne194.

Per evitare effetti indesiderati, la comunione domestica non dovrebbe essere una condi-zione per l’ottenimento di un legato di mantenimento: si pensi al caso del defunto che

desiderava sostenere il minore anche se non viveva sotto lo stesso tetto oppure a una situazione di non coabitazione per motivi di formazione. L’aspetto determinante, quindi,

non dovrebbe essere tanto la comunione domestica, quanto piuttosto la probabilità che il defunto avrebbe continuato a sostenere finanziariamente il minore195.

Per quanto riguarda le «ragguardevoli prestazioni», sarebbe opportuno precisare la pos-sibilità che siano state fornite «nell’interesse del defunto e/o del figlio»196.

188 GDS (pag. 5). 189 GDS (pag. 6, 7). 190 UNIGE (pag. 5). 191 Niklaus (pag. 4). 192 WengerPlattner (pag. 5). 193 UNINE (pag. 4). 194 GDS (pag. 6); Pro Familia (pag. 3). 195 GDS (pag. 7). 196 Pro Familia (pag. 3).

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Il fatto che una persona minorenne sostenuta finanziariamente benefici di una pretesa al legato di mantenimento fa sì che disponga ingiustificatamente di aspettative successorie nei confronti di almeno tre persone: i suoi genitori e il disponente197.

Articolo 484a capoverso 2 AP-CC

Per gli eredi, l’interpretazione del concetto di «ragionevolmente esigibile» diventerà fonte di contenzioso: non è infatti chiaro a partire da quale importo della successione o da quale situazione finanziaria degli eredi il legato possa essere concesso, tanto più che la situa-zione finanziaria dei singoli eredi può essere molto diversa. La porzione legittima degli eredi potrebbe essere un elemento importante per determinare l’esigibilità. Il legato do-

vrebbe essere limitato all’importo della successione prima della divisione ed esigibile dagli

eredi in generale (un erede indebitato non dovrebbe ostacolare la concessione di un le-gato di mantenimento se la successione e gli altri eredi dispongono di sufficienti mezzi finanziari)198.

In assenza di una disposizione legale contraria, il legato di mantenimento non potrà intac-care le porzioni legittime degli eredi legittimari199.

Non è chiaro di quale situazione finanziaria relativa a quali eredi (legittimi e/o istituiti) si debba tenere conto200.

La pretesa dovrebbe poter essere capitalizzata ai fini della chiarezza necessaria per gli eredi e per non essere di ostacolo alla divisione; questo, tuttavia, potrebbe creare problemi analogamente all’applicazione della capitalizzazione del contributo di mantenimento dopo

il divorzio (art. 126 cpv. 2 CC)201.

Sarebbe opportuno scegliere una formulazione più equilibrata per tenere equamente conto degli interessi sia degli eredi sia dei beneficiari del legato, in base alla loro situazione finanziaria e all’importo della successione. La formulazione proposta nell’avamprogetto

privilegia gli eredi202.

La situazione finanziaria degli eredi (ad eccezione dell’importo della successione) sembra

essere un criterio inadeguato, che non dovrebbe giocare un ruolo nella determinazione dell’ammontare del legato203.

Il legato dovrebbe essere esigibile indipendentemente dalla situazione finanziaria degli eredi e dall’importo della successione204.

Articolo 484a capoverso 3 AP-CC

In considerazione del bisogno di informazioni sul contenuto della successione, necessario per farsi un’idea dei diritti delle persone legittimate a richiedere un legato di mantenimento, e della situazione di lutto in cui si trovano gli aventi diritto, il termine di tre mesi per proporre un’azione è troppo breve. È il caso, a maggior ragione, quando il defunto era coniugato e

il regime matrimoniale deve essere liquidato. Un termine breve spinge a proporre un’azione rapidamente per preservare i propri diritti e rende difficile trovare un accordo

con gli eredi. Dato che questi ultimi non sono necessariamente noti in tempi rapidi, nell’ot-

tica della promozione di un processo può porsi un problema di legittimazione passiva. Il

197 AR (pag. 2). 198 AI (pag. 1); LU (pag. 1); SG (pag. 3); GDS (pag. 7); UNI BE (pag. 11); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 5). 199 UNI BS (pag. 7); UNINE (pag. 5). 200 pvl (pag. 3). 201 UNI BE (pag. 11). 202 pvl (pag. 3); Pink Cross (pag. 1). 203 GDS (pag. 7). 204 Pro Familia (pag. 4).

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termine dovrebbe quindi idealmente essere portato a sei mesi almeno. Per motivi di cer-tezza del diritto potrebbe, per esempio, essere raccomandato un termine assoluto di dieci anni a decorrere dal decesso205.

Siccome anche gli eredi hanno tre mesi di tempo dal decesso per decidere se accettare o meno l’eredità, il rischio di dover assumere obblighi supplementari non accertati, se non

addirittura un processo dispendioso, peserà sulla loro decisione di accettazione o di ri-nuncia. Questa situazione potrebbe comportare richieste di proroga del termine di rinuncia e allungare notevolmente i tempi necessari per farsi un’idea chiara del contenuto definitivo

della successione e per regolarla206.

Il termine di perenzione della pretesa che gli aventi diritto potrebbero far valere su invito degli eredi dovrebbe essere fissato a tre mesi o, laddove tale invito venisse a mancare, a un anno dal decesso207.

5.3 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell’aumento del regime

I pareri dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla proposta di attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge superstite mediante convenzione

matrimoniale sono discordi.

Un Cantone208, un partito politico209, nove organizzazioni210 e un privato211 sono favorevoli o piuttosto favorevoli. Sono invece contrari o piuttosto contrari quattro Cantoni212 e sette orga-nizzazioni213.

5.3.1 In generale

Aspetti positivi

La precisione e la volontà di chiarificare il calcolo delle pretese alla porzione legittima dei discendenti in caso di attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale al coniuge su-

perstite sono viste con favore, in quanto permetteranno di disciplinare in modo unitario la massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime. La norma va assolu-tamente adottata214.

La qualifica di liberalità per disposizione a causa di morte è positiva e corrisponde al pa-rere della dottrina maggioritaria e alla prassi del Tribunale federale215.

La proposta può essere attuata se la porzione legittima dei discendenti è effettivamente ridotta a metà216.

205 AI (pag. 1); AR (pag. 3); GE (pag. 1); OW (pag. 1); SH (pag. 2); bavaab (pag. 2); COFF (pag. 2); CSP (pag. 3); DPS

(pag. 2); FSN (pag. 3); GDS (pag. 7); JuCH (pag. 4); Niklaus (pag. 4); NK BS (pag. 3); SAGW (pag. 2); successio (pag. 7); SVE (pag. 11); UNI BE (pag. 11); WengerPlattner (pag. 5); Baddeley (pag. 7).

206 SG (pag. 4). 207 successio (pag. 8). 208 ZH (pag. 2). 209 UDC (pag. 4). 210 ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); CP (pag. 2); GDS (pag. 8); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); UNI BS (pag. 9); UNI GE

(pag. 6); UNIL (pag. 9). 211 Guth (pag. 5). 212 BL (pag. 2); BS (pag. 2); SG (pag. 5); SO (pag. 2). 213 AK BS (pag. 9); bavaab (pag. 2); JuCH (pag. 6); successio (pag. 8); UNI BE (pag. 18); UNI BS (pag. 9); (UNI FR (pag. 4). 214 ZH (pag. 2); UDC (pag. 4); ASM (pag. 2); JuCH (pag. 6); swisNot (pag. 4); UNIL (pag. 9). 215 NK BS (pag. 4). 216 FSN (pag. 4).

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Aspetti negativi

Il fatto di considerare questa attribuzione come una disposizione a causa di morte fa au-mentare la porzione legittima degli eredi legittimari ed è in contrasto con l’obiettivo di pri-

vilegiare il più possibile il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. La prassi dimostra che per le coppie con un reddito modesto o medio, senza o con pochi beni propri, l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale è molto importante, in quanto permette al coniuge

superstite – statisticamente parlando si tratta molto spesso della donna – di mantenere il proprio tenore di vita. Gli permette inoltre di non dover vendere l’abitazione di famiglia, di

poter continuare a provvedere da sé ai propri bisogni e di non dover ricorrere all’aiuto

sociale217.

La revisione del diritto successorio è finalizzata a estendere il margine di manovra dell’ere-

ditando. Non si capisce perché s’intenda invece limitarlo in materia di attribuzione dell’au-

mento del regime matrimoniale, un punto controverso nella dottrina giuridica218.

Sull’argomento, l’articolo 216 capoverso 2 CC prevede che non si possa pregiudicare la porzione legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. Al contrario, i figli comuni non devono poter far valere pretese ereditarie, nemmeno in qualità di legittimari, sulla parte supplementare degli acquisti concessa al coniuge superstite. L’articolo 494 capo-verso 4 AP-CC ha per effetto di rendere nullo l’articolo 216 capoverso 2 CC. La massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime dei discendenti comuni e non comuni sarebbe la stessa. Occorrerebbe precisare che soltanto la porzione dei figli non comuni è protetta219.

Questa disposizione ricade più sotto il diritto dei regimi matrimoniali che non sotto quello successorio: non si trova quindi al posto giusto sotto il profilo della sistematica della legge. Dovrebbe invece collocarsi negli articoli 216 e 241 CC, 25 LUD, oppure nell’articolo 532 CC che verte sull’ordine della riduzione220.

Punti in sospeso

La soluzione proposta rimette in discussione l’articolazione fra diritto matrimoniale e diritto

successorio e solleva numerose questioni sul trattamento delle convenzioni matrimoniali che prevedono un’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale in sede di liquida-

zione di quest’ultimo. Avrebbe inoltre ripercussioni sul diritto successorio che andrebbero

analizzate nel seguito, come quella di trasformare una successione legale in una succes-sione testamentaria221.

L’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale va qualificata come liberalità tra vivi.

Sarebbe opportuno esaminare se le attribuzioni per convenzione matrimoniale che non dipendono dall’ordine di decesso dei coniugi vadano qualificate come disposizione a causa di morte o come liberalità tra vivi222.

Una nuova norma dovrebbe chiarire la questione del calcolo delle porzioni legittime dei figli non comuni nel regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti e dei discendenti in quello della comunione dei beni223.

217 BS (pag. 2). SO (pag. 3); JuCH (pag. 6); UNI FR (pag. 5); Baddeley (pag. 19). 218 SG (pag. 6); bavaab (pag. 2). 219 SG (pag. 5); FSN (pag. 3); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 4). 220 BL (pag. 2); successio (pag. 8); UNI BE (pag. 18); UNI FR (pag. 4); WengerPlattner (pag. 6). 221 UNI FR (pag. 4). 222 BS (pag. 2); SO (pag. 3); WengerPlattner (pag. 6). 223 NKF (pag. 7); successio (pag. 8).

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Una lesione della porzione legittima dei discendenti comuni per attribuzione dell’aumento

del regime matrimoniale sarebbe compensata soltanto con la quota di beni propri del ge-nitore deceduto oppure l’attribuzione potrebbe essere «ridotta» (il che è inaccettabile)? Nel primo caso, occorrerebbe precisare che i discendenti comuni devono accettare l’usu-

frutto del coniuge superstite (art. 473 CC), anche se la loro porzione legittima è stata lesa224.

Le liberalità fatte al coniuge superstite per convenzione matrimoniale verrebbero ridotte, come le disposizioni a causa di morte, prima delle liberalità tra vivi: ci si può chiedere se questo effetto sia compatibile con l’obiettivo dell’avamprogetto, ossia favorire il coniuge

superstite225.

Dato l’influsso della convenzione matrimoniale e di quella sui beni sulla successione, an-drebbero riesaminate le norme sulla conservazione dei testamenti (art. 504 CC) e sul mo-mento dell’apertura della successione (art. 537 CC)226.

Bisognerebbe chiedersi se la possibilità di favorire il coniuge superstite mediante conven-zione matrimoniale non dovrebbe essere controbilanciata da una clausola correttiva per le seconde nozze, com’è già il caso dell’articolo 473 capoverso 3 CC227.

Se la proposta dell’avamprogetto fosse adottata, non si capisce perché l’attribuzione

dell’aumento del regime matrimoniale non debba sottostare alle stesse condizioni formali

che si applicano al contratto successorio228.

Andrebbe esaminata una soluzione che permetta all’attribuzione al coniuge superstite per

convenzione matrimoniale di esplicare un effetto reale al momento del decesso e che consenta al coniuge superstite di farsi iscrivere immediatamente nel registro fondiario come erede229.

Spetta al potere giudiziario, ovvero al Tribunale federale – e non al legislatore – statuire sulla questione della qualifica giuridica dell’attribuzione dell’aumento del regime matrimo-

niale230.

5.3.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 494 capoverso 4 AP-CC

Il senso della formulazione «nella successione, una convenzione matrimoniale è conside-rata come un contratto successorio» non è chiaro per quanto riguarda l’apertura delle

disposizioni a causa di morte e l’ordine della successione. Occorrerebbe riformulare il ca-

poverso, per esempio «nel calcolo delle porzioni legittime, (…) è considerata come una disposizione a causa di morte» oppure «nella successione, (…) è considerata come una

disposizione a causa di morte per quanto riguarda i suoi effetti» e spostarlo nell’arti-

colo 608 CC (creando un nuovo cpv. 4)231.

Il testo attuale dell’avamprogetto menziona unicamente l’attribuzione dell’aumento del re-

gime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, ma non la modifica della ripartizione dei beni comuni in regime di comunione dei beni. Il testo di legge dovrebbe, se del caso,

224 FSN (pag. 4). 225 NKF (pag. 6). 226 AG (pag. 2). 227 successio (pag. 8). 228 AG (pag. 2); SG (pag. 6); UNI FR (pag. 4). 229 BL (pag. 3). 230 UNI GE (pag. 6); UNI BE (pag. 18). 231 ZH (pag. 3); UNI BE (pag. 19).

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essere adeguato. Parrebbe inoltre opportuno precisare che soltanto ciò che supera la ri-partizione legale dell’aumento del regime matrimoniale va trattato come un contratto suc-

cessorio232.

Al posto del termine «aumento» occorrerebbe utilizzare l’espressione «aumento

dell’unione coniugale»; il termine «contratto successorio» andrebbe sostituito con «dispo-sizione a causa di morte». Nella versione tedesca l’espressione «im Erbfall» non corri-sponde all’espressione utilizzata nella versione francese «dans la succession»233.

5.4 Usufrutto del coniuge superstite

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla necessità di mante-nere immutata la porzione disponibile in presenza di un usufrutto del coniuge superstite hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli un Cantone234, due partiti politici235, cinque organizzazioni236 e un privato237; sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni238.

5.4.1 In generale

Aspetti positivi

La proposta è chiara, giusta e adeguata ed è perfettamente atta a rafforzare la certezza del diritto. Non peggiora eccessivamente i diritti dei discendenti nella successione rispetto a quelli del coniuge superstite e non modifica una norma largamente in uso nella prassi239.

Aspetti negativi

La rinuncia ad aumentare la porzione disponibile in questo articolo è in contrasto con l’orientamento generale dell’avamprogetto e con la ridefinizione delle porzioni legittime.

L’aumento della porzione disponibile (con la riduzione della porzione legittima) limita la

portata materiale dell’articolo 473 capoverso 1 CC240.

Se la porzione disponibile unitamente all’usufrutto del coniuge vivente resta pari a un

quarto della successione, le persone che intendono favorire al massimo il loro coniuge sceglieranno di attribuirgli la piena proprietà. Questa soluzione potrebbe rivelarsi proble-matica e difficile da accettare nei casi in cui il patrimonio sia costituito principalmente dall’abitazione di famiglia241.

Se la porzione disponibile di cui all’articolo 473 capoverso 2 CC resta inalterata, le critiche di fondo sull’argomento verranno amplificate poiché, con la modifica delle porzioni legit-

time prevista nell’avamprogetto, al discendente comune spetterà una quota legittima di

5/8 (fatto salvo l’usufrutto), mentre al discendente non comune soltanto di 1/4. Questa discriminazione è inammissibile ed è inimmaginabile che tale norma non venga modifi-cata242.

232 NKF (pag. 6); successio (pag. 8); UNI FR (pag. 4). 233 UNI FR (pag. 4); UNI GE (pag. 7). 234 TG (pag. 1). 235 PLR (pag. 2); UDC (pag. 4). 236 ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); FSN (pag. 4); GDS (pag. 8); UNI GE (pag. 7). 237 Achermann (pag. 3). 238 successio (pag. 13); UNI BS (pag. 10); UNI FR (pag. 2); UNIL (pag. 5). 239 TG (pag. 1); PLR (pag. 2); UDC (pag. 4); ASM (pag. 2); UNI GE (pag. 7). 240 successio (pag. 13); UNI FR (pag. 2). 241 UNI BS (pag. 10); UNIL (pag. 5); WengerPlattner (p.12). 242 UNIL (pag. 5).

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Punti in sospeso

Non si può fare a meno di riflettere sul principio stesso dell’articolo 473 CC, nella misura in cui la porzione legittima dei figli verrebbe sensibilmente ridotta (da 3/8 a 1/4), a chiaro vantaggio del coniuge superstite. Spingersi oltre non è necessariamente giustificato243.

Il problema delle famiglie ricomposte, specialmente in presenza di un coniuge superstite e di figli non comuni, non è risolto. Una soluzione sarebbe quella di estendere l’applica-

zione dell’articolo 473 CC alla quota della successione destinata ai figli non comuni244.

La questione del calcolo delle porzioni legittime in presenza di discendenti non comuni e discendenti comuni resta aperta e dovrebbe essere chiarita245.

Rimane insoluta anche la questione della misura in cui l’articolo 473 CC continuerà a es-sere utile, considerato il possibile aumento del valore dell’usufrutto del coniuge superstite

(permessa dall’aumento della porzione disponibile), e dell’applicabilità futura della norma

sulla riduzione dei legati d’usufrutto (art. 530 CC)246.

Se volesse conservare lo spirito dell’articolo 473 capoverso 2 CC vigente (porzione dispo-nibile inferiore di 1/3 della porzione disponibile ordinaria), il legislatore dovrebbe prevedere una porzione disponibile di 5/12 o, per semplificare e restare nella logica della revisione, ridurre o aumentare leggermente queste porzioni portandole, rispettivamente, a 1/3 e a 1/2247.

L’avamprogetto non prevede una compensazione per la riduzione della porzione legittima dei discendenti. L’articolo 473 AP-CC non conferisce loro ulteriori diritti di proprietà e non è detto che la porzione disponibile supplementare sia loro necessariamente attribuita. Si sarebbe potuta immaginare una proposta che imponesse l’attribuzione della porzione di-

sponibile ai discendenti almeno nei casi di una loro ripresa dell’impresa o della villa di

famiglia248.

5.4.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 473 AP-CC

La formulazione attuale, mantenuta nell’avamprogetto, manca di chiarezza: dovrebbe es-

sere rivista per risultare comprensibile a tutti, per esempio menzionando nel testo di legge le quote spettanti al coniuge superstite e ai discendenti in usufrutto e in nuda proprietà249.

L’usufrutto dovrebbe essere aperto al partner registrato, se in futuro gli sarà concesso il

diritto di adottare250.

5.5 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla perdita della porzione legittima del coniuge (o del partner registrato) superstite in caso di decesso durante la proce-dura di divorzio (o di scioglimento) hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

243 UNIL (pag. 5). 244 PLR (pag. 2). 245 successio (pag. 13); UNI BS (pag. 11). 246 successio (pag. 13). 247 UNI FR (pag. 2). 248 Baddeley (pag. 3). 249 TG (pag. 1). 250 UNIL (pag. 5); Achermann (pag. 3).

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Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni251, tre partiti politici252, dieci organizzazioni253 e sei privati254. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni255, otto organizzazioni256 e un privato257.

5.5.1 In generale

Aspetti positivi

La modifica è interessante e va considerata positivamente poiché chiarisce e precisa al-cuni punti: evita ad esempio di privilegiare persone che il defunto certamente non avrebbe voluto favorire258.

È corretto revocare per legge unicamente il diritto alla porzione legittima e non la qualità di erede. Spetterà ai coniugi decidere se ricorrere o meno alla possibilità di revocare que-sta qualità per testamento259.

La modifica eviterà di prolungare artificialmente le procedure di divorzio260.

La pianificazione successoria ne risulterà semplificata261.

Aspetti negativi

La soppressione della porzione legittima durante una procedura di divorzio (ossia la pos-sibilità, per un coniuge, di escludere l’altro dalla successione) potrebbe mettere il coniuge

escluso in una situazione di difficoltà finanziaria e portare a situazioni scioccanti, special-mente in caso di separazione dei beni e di un’unione di lunga durata. Conviene inoltre

rammentare che l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio si estingue, o non potrà più essere concesso, alla morte dell’avente diritto (art. 130 CC) e che non sempre sussistono pretese a titolo di previdenza professionale. Queste pretese potrebbero non essere sosti-tuite da una quota ereditaria. Il nuovo diritto di diseredare potrebbe quindi risultare altret-tanto scioccante dell’abuso invocato a sostegno della nuova norma262.

Non è necessaria una regolamentazione così complicata, in quanto il diritto vigente per-mette già ai coniugi, per esempio tramite convenzione matrimoniale o contratto succes-sorio, di proteggersi dai rischi che la stessa mira a evitare263.

Il termine di due anni in caso di procedura di divorzio su richiesta unilaterale non è giusti-ficato o è troppo lungo. Di regola i coniugi hanno già vissuto separatamente per due anni prima di depositare la domanda di divorzio. A questo stadio della procedura non dovreb-bero volere che il loro coniuge sia ancora un erede legittimario. La qualità di erede legitti-mario dovrebbe cadere unicamente se è rispettato il periodo di separazione di due anni prima della domanda unilaterale di divorzio. Questa fattispecie dovrebbe essere verificata

251 AR (pag. 1); BL (pag. 2); VD (pag. 2). 252 PLR (pag. 2); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4). 253 economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 4); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 16); UNI GE

(pag. 7); UNIL (pag. 4, 6); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2). 254 Achermann (pag. 3); Guth (pag. 3); Lauterbach (pag. 4); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 4); Unternährer (pag. 5). 255 SG (pag. 2); SO (pag. 3). 256 AK BS (pag. 8); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); JuCH (pag. 4); NKF (pag. 2); successio (pag. 4); UNI BS (pag. 12); USC

(pag. 3). 257 Baddeley (pag. 5). 258 BL (pag. 2); SO (pag. 3); VD (pag. 1); PLR (pag. 1); UDC (pag. 4); NK BS (pag. 4); UNI GE (pag. 7); USDCR (pag. 2); 259 UNI BE (pag. 16). 260 USDCR (pag. 2). 261 VPAG (pag. 2). 262 SG (pag. 2); JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5). 263 NKF (pag. 3).

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da un giudice per evitare i casi di abuso, in cui una procedura di divorzio venga iniziata soltanto per sopprimere il diritto alla porzione legittima264.

Nella prassi, la modifica non s’impone: i rari casi di decesso durante una procedura di

divorzio con effetti problematici verrebbero sostituiti da altri casi problematici. Per non perdere il diritto alla porzione legittima, le persone potrebbero segnatamente rinunciare a domandare il divorzio mediante richiesta comune e il coniuge essere indotto a promuovere un’azione unilaterale (al termine di una separazione di due anni)265.

La durata della procedura di divorzio (due anni) è piuttosto arbitraria e non viene motivata nel rapporto esplicativo266.

Una procedura di lunga durata può avere cause diverse (prove difficili da fornire, inter-vento di autorità estere ecc.), non sempre imputabili ai coniugi o al coniuge defunto267.

Punti in sospeso

In caso di procedura di divorzio, la qualità di erede legittimario dovrebbe essere revocata contemporaneamente al diritto alla porzione legittima. La legge deve per principio essere il riflesso della volontà presunta del testatore; è quindi difficilmente concepibile come quest’ultimo possa desiderare che il coniuge da cui sta divorziando riceva una quota della sua successione268.

Per non svantaggiare il coniuge superstite, la liquidazione del regime matrimoniale do-vrebbe imperativamente intervenire prima della divisione ereditaria (cosa che, nella prassi, spesso si omette di fare). A tal fine si potrebbero prevedere misure di coordinamento fra pretese matrimoniali e pretese successorie269.

Una procedura di divorzio può durare oltre due anni per diverse ragioni. Perché operare una differenza tra le varie procedure di divorzio270?

L’esame del giudice finalizzato ad assicurarsi che i coniugi abbiano presentato la richiesta

di divorzio dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 2 CC) non è contem-plato nell’avamprogetto. La durata della procedura non è un indicatore adeguato per sta-bilire se, qualora uno dei due coniugi non fosse venuto a mancare, la procedura avrebbe effettivamente portato a un divorzio: è quest’ultimo elemento che dovrebbe essere deter-

minante271.

L’avamprogetto non specifica se un motivo di diseredazione sia una condizione per far perdere la porzione legittima e se quest’ultima, nei casi previsti all’articolo 125 capoversi 2 e 3 CC, sia soppressa nella sua integralità o soltanto in misura proporzionale a quanto sarebbe stato ridotto il contributo di mantenimento272.

È proposta l’introduzione, in caso di decesso durante la procedura di divorzio, di una pre-

tesa a un legato capitalizzato in favore del coniuge superstite, pari a un importo ipotetico da stabilirsi sulla base dell’articolo 125 capoversi 2 e 3 CC. L’importo potrebbe essere

264 AR (pag. 1); SO (pag. 3); PLR (pag. 2); AK BS (pag. 8); FSN (pag. 4); Niklaus (pag. 2); NK BS (pag. 4); UNI BE (pag. 16);

UNI FR (pag. 1); Marberger (pag. 2). 265 ASM (pag. 2). 266 successio (pag. 4). 267 JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5). 268 UDC (pag. 4); NKF (pag. 3); UNI GE (pag. 7); Achermann (pag. 3); Lauterbach (pag. 4). 269 JuCH (pag. 4). 270 NKF (pag. 4). 271 GDS (pag. 9). 272 successio (pag. 4).

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fissato dal giudice che pronuncia il divorzio e non dovrebbe superare la quota ipotetica del coniuge superstite nella successione273.

La perdita del diritto alla porzione legittima dovrebbe applicarsi anche nel caso di una richiesta di separazione coniugale274.

In caso di decesso di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio dovrebbe essere prevista una compensazione della perdita delle pretese derivanti dal diritto matrimoniale o dalla previdenza professionale275.

La persona incaricata della divisione ereditaria dovrebbe sapere dell’esistenza di una pro-

cedura di divorzio: il flusso d’informazioni deve quindi essere garantito affinché la dispo-

sizione possa essere applicata276.

5.5.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Qualsiasi disposizione contraria deve essere formulata sotto forma di disposizione a causa di morte e non di convenzione matrimoniale come menzionato nel rapporto espli-cativo277.

Dagli articoli 120 capoverso 2, 217 capoverso 2, 241 capoverso 4 AP-CC e 31 AP-LUD non si evince quali procedure di divorzio comportino una perdita della porzione legittima. Per capirlo occorre consultare anche le disposizioni di diritto successorio (art. 472 AP-CC), il che non è evidente per i non addetti ai lavori. Pertanto sarebbe necessario un rinvio esplicito all’articolo 472 AP-CC278.

Articolo 120 capoverso 2 AP-CC

La caducità non dovrebbe riguardare la disposizione a causa di morte nella sua integralità, ma soltanto una parte279.

L’avamprogetto non menziona più che i coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro: anche se ciò risulta indirettamente dall’articolo 462 CC, tale precisazione andrebbe mantenuta nell’articolo 120 CC (nella parte sugli effetti del divorzio)280.

La caducità dovrebbe applicarsi soltanto alle disposizioni in favore del coniuge formulate prima della litispendenza. Deve essere mantenuta la possibilità di favorire il proprio co-niuge nonostante la procedura di divorzio281.

Articolo 472 AP-CC

Dalla formulazione non risulta chiaro che quanto viene a cadere è soltanto il diritto alla porzione legittima e non la pretesa successoria, e che per escludere dalla successione il coniuge o il partner registrato superstite è necessaria una disposizione a causa di morte che lo escluda esplicitamente282.

L’articolo non disciplina come procedere in caso di richiesta comune dei coniugi, quando la volontà di divorziare non è confermata dal giudice in occasione dell’audizione delle parti

273 successio (pag. 4). 274 USC (pag. 3); USDCR (pag. 2). 275 AK BS (pag. 8). 276 PBD (pag. 1). 277 UNI GE (pag. 7). 278 NKF (pag. 3); WengerPlattner (pag. 3). 279 Niklaus (pag. 1). 280 NKF (2). 281 NKF (pag. 2). 282 WengerPlattner (pag. 3).

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(art. 287 CPC) e quando uno dei coniugi muore prima che la domanda sia stata respinta o durante il termine per proporre azione di divorzio (art. 228 cpv. 3 CC)283.

La formulazione «(…) continuata» non risulta chiara senza le spiegazioni del rapporto

esplicativo284.

Nel numero 1, la formulazione «proposta o continuata su richiesta comune» andrebbe sostituita con «è stata oggetto di conclusioni comuni sul principio del divorzio»285.

5.6 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’esclusione dalla suc-

cessione degli averi della previdenza privata vincolata e della previdenza professionale hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta. I pareri sono discordi sulla proposta d’inte-

grare nella massa ereditaria l’importo del beneficiario di un’assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda il disciplinamento della previdenza privata vincolata e della previdenza professionale, sono favorevoli o piuttosto favorevoli quattro Cantoni286, un partito politico287, 13 organizzazioni288 e tre privati289, mentre sono contrari o piuttosto contrari due Cantoni290 e cin-que organizzazioni291.

Per quanto riguarda il disciplinamento dell’assicurazione sulla vita, sono favorevoli o piuttosto

favorevoli tre Cantoni292, un partito politico293, sette organizzazioni294 e tre privati295, mentre sono contrari o piuttosto contrari due Cantoni296, nove organizzazioni297 e un privato298.

5.6.1 In generale

Aspetti positivi

Il fatto di chiarificare se le prestazioni di previdenza e di assicurazione siano incluse o meno nella massa ereditaria è positivo299.

Aspetti negativi

Anche se fanno parte delle assicurazioni sociali, le prestazioni del pilastro 3a si fondano su un contratto di diritto privato e non dovrebbero perciò essere trattate diversamente dalle pretese, parimenti di diritto privato, dell’assicurazione sulla vita. I pilastri 3a e 3b sono

283 WengerPlattner (pag. 3). 284 Niklaus (pag. 2). 285 VD (pag. 2). 286 GR (pag. 2); SO (pag. 3); TG (pag. 2); UR (pag. 2). 287 pvl (pag. 3). 288 ASA (pag. 2); ASIP (pag. 1); CSA (pag. 2); CSP (pag. 3); GDS (pag. 9); MyHappyEnd (pag. 2); OdA GE (pag. 3); Pink

Cross (pag. 1); swisNot (pag. 5); UNI BS (pag. 13); UNI GE (pag. 7; USAM (pag. 2); VVS (pag. 2). 289 Guth (pag. 5); Sahin (pag. 7); Unternährer (pag. 5). 290 AR (pag. 1); LU (pag. 2). 291 AK BS (pag. 8); successio (pag. 6); UNI BE (pag. 17); UNI FR (pag. 2); UNIL (pag. 7). 292 SO (pag. 3); TG (pag. 2); UR (pag. 2). 293 pvl (pag. 3). 294 AK BS (pag. 8); CSA (pag. 2); FSN (pag. 5); GDS (pag. 9); swisNot (pag. 4); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6). 295 Guth (pag. 6); Sahin (pag. 7); Unternährer (pag. 5). 296 BS (pag. 1); GR (pag. 2). 297 ASA (pag. 1); CSP (pag. 4); Niklaus (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); SDRCA (pag. 2); successio; (pag. 7);

UNI BE (pag. 16); WengerPlattner (pag. 4). 298 Gysin (pag. 5). 299 TG (pag. 2); UR (pag. 2); UDC (pag. 4).

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entrambi facoltativi e sottraggono beni a una potenziale successione in favore della pre-videnza300.

La revisione proposta induce a privilegiare doppiamente il pilastro 3a rispetto al pilastro 3b301.

Punti in sospeso

Occorrerebbe definire chiaramente come vanno trattate le soluzioni di previdenza e di assicurazione miste, tenendo presente che il settore è molto creativo in materia di nuovi prodotti302.

5.6.2 Assicurazione sulla vita

Aspetti positivi

Nel calcolo della porzione legittima, è giusto sostituire il valore di riscatto con l’importo

effettivamente ricevuto dal beneficiario. La modifica prevista appare dunque sensata e va sostenuta. Consentirà di porre fine a un’incertezza giuridica sulla questione, in particolare, dell’eventuale collazione303.

Dato che per sua natura l’assicurazione sulla vita non è finalizzata alla previdenza, non è

necessario riservarle un trattamento diverso da quello riservato ad altre forme di liberalità. Le proposte di revisione sono perciò coerenti304.

Aspetti negativi

Il fatto d’integrare l’importo effettivamente ricevuto dal beneficiario di un’assicurazione

sulla vita nella massa ereditaria riduce la libertà di disporre del testatore ed è contrario all’obiettivo della presente revisione, alla volontà dell’assicurato e alla natura stessa

dell’assicurazione sulla vita305.

Il diritto vigente si è dimostrato valido e non deve essere modificato. La soluzione proposta misconosce l’importanza sistemica della protezione contro i rischi e non è vantaggiosa né per gli eredi né per i beneficiari. Potrebbe invece portare a una grave incertezza e incoe-renza giuridica, segnatamente in relazione al diritto dei regimi matrimoniali306.

Il diritto vigente permette di stipulare una polizza assicurativa di puro rischio in caso di decesso, senza valore di riscatto e quindi esclusa dalla successione, per favorire ad esem-pio il partner di fatto o un figliastro in caso di decesso del titolare. La prestazione assicu-rativa è soggetta a un’imposizione unica e distinta, meno elevata dell’imposta di succes-

sione. Questa possibilità è particolarmente importante per permettere al partner super-stite, che non può essere favorito tramite convenzione matrimoniale o l’usufrutto di cui

all’articolo 473 CC, di mantenere, ad esempio, un bene immobiliare nel rispetto delle por-zioni legittime. Modificare questa situazione equivarrebbe a peggiorare la situazione dei partner di fatto. Il diritto attuale permette inoltre di designare come beneficiario un asso-ciato o un creditore, in modo da assicurare la perennità di un’impresa o da cedere i propri

300 NKF (pag. 4); successio (pag. 6); UNI FR (pag. 2). 301 successio (pag. 6). 302 TG (pag. 2). 303 BL (pag. 2); AK BS (pag. 8); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6). 304 swisNot (pag. 5). 305 BS (pag. 1); GR (pag. 2); ASA (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); Gysin (pag. 5). 306 ASA (pag. 3, 5); successio (pag. 6).

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diritti a un terzo (banca o ex coniuge) a garanzia dei propri impegni. Questa possibilità va mantenuta o non deve essere indebolita307.

Per quanto riguarda le forme miste di assicurazione sulla vita (risparmio e protezione con-tro i rischi), correntemente utilizzate per esempio dalle giovani famiglie per l’ammorta-

mento delle ipoteche, la modifica potrebbe complicare le possibilità di mantenere l’abita-

zione di famiglia dopo il decesso di uno dei coniugi e rendere impossibili alcuni finanzia-menti esterni. Le conseguenze sociali ed economiche sono difficilmente quantificabili308.

Una modifica pregiudicherebbe notevolmente anche le aspettative, legittime, degli assi-curati attuali e avrebbe forti ripercussioni sulla pianificazione successoria realizzata309.

Potrebbero inoltre manifestarsi problemi nella consegna della cosa legata: la liquidazione degli strumenti finanziari necessita di un certo tempo e gli eredi potrebbero non disporre di sufficienti mezzi per adempiere agli obblighi del debitore310.

Fatto salvo il premio di rischio, l’assicurato non sottrae alcun bene alla sua successione

nel quadro di un’assicurazione sulla vita di puro rischio. Non è opportuno calcolare le pre-tese che scaturiscono dalla sua successione, dal momento che non rappresentano averi dell’assicurato. Soltanto il valore di riscatto (risparmio accumulato) è considerato un attivo

dell’assicurato. Nella successione, conviene trattare in modo diverso la protezione contro i rischi e il risparmio311.

Punti in sospeso

Non è giustificato trattare diversamente le prestazioni dell’assicurazione sulla vita da

quelle di altre assicurazioni in caso di decesso (assicurazione infortuni, di responsabilità civile ecc.)312.

Nella liquidazione del regime matrimoniale, ciascuno dei coniugi ha diritto alla metà del valore di riscatto (finanziata tramite acquisti). Perché, dunque, tenere conto successiva-mente della totalità del valore di riscatto nella successione? Occorrerebbe ripensare da capo e disciplinare nella legge i rapporti fra diritto dei regimi matrimoniali e diritto succes-sorio in relazione alle assicurazioni sulla vita (segnatamente con capitale di risparmio)313.

Nel trattamento delle pretese in materia di assicurazione sulla vita nella successione oc-corre operare delle distinzioni sulla base del diritto assicurativo314.

Nel messaggio occorrerebbe specificare come sono trattate, sotto il profilo del regime matrimoniale, le pretese in materia di assicurazione sulla vita. Se sono considerate libe-ralità fra vivi (sotto forma di un’assicurazione a beneficio di terzi), è possibile trattarle come

reintegrazione negli acquisti, il che, però, andrebbe precisato o escluso nell’articolo 208 CC315.

307 GR (pag. 2); SG (pag. 2); ASA (pag. 3); CSP (pag. 4); NK BS (pag. 4); SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); WengerPlattner

(pag. 4); Baddeley (pag. 17). 308 ASA (pag. 4); WengerPlattner (pag. 4). 309 ASA (pag. 4); FSN (pag. 5). 310 Niklaus (pag. 3). 311 ASA (pag. 4), SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); UNI BE (pag. 16). 312 SDRCA (pag. 2). 313 SDRCA (pag. 4); Wenger Plattner (pag. 4). 314 SG NV (pag. 1). 315 UNI GE (pag. 8).

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5.6.3 Previdenza privata vincolante e previdenza professionale

Aspetti positivi

La scelta di trattare le prestazioni previdenziali nella successione è prima di tutto una scelta politica. Quanto proposto nell’avamprogetto è chiarificatore ed è considerato posi-

tivo e interessante316.

I beneficiari della previdenza, spesso il coniuge superstite, sarebbero chiaramente avvan-taggiati. In assenza di un coniuge, i partner di fatto potrebbero essere favoriti alle condi-zioni previste dall’OPP 3317 318.

È necessario fissare nella legge il primato del fine previdenziale degli averi della previ-denza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria, come previsto nell’avamprogetto. In

assenza di beneficiari, questi averi andranno a vantaggio dell’insieme degli assicurati319.

Il pilastro 3a deve essere finalizzato alla previdenza, ossia a mantenere il tenore di vita dei superstiti, dei coniugi e dei figli minorenni. La situazione dei partner di fatto peggiore-rebbe se questi averi fossero integrati nella massa ereditaria, il che non è auspicabile. La chiarificazione proposta risponde a un bisogno effettivo della prassi320.

Aspetti negativi

La soluzione proposta è contraria alla dottrina dominante e alla pianificazione successoria effettuata su tale base. Mescola le prestazioni delle assicurazioni sociali (secondo pilastro) con il risparmio privato (pilastro 3a), per cui rischia di provocare una grave incertezza e incoerenza giuridica e di entrare in conflitto con il diritto dei regimi matrimoniali. Il rapporto fra diritto previdenziale e diritto successorio dovrebbe essere integralmente ripensato321.

Specialmente nel caso dei lavoratori indipendenti, il deposito di averi su un conto di rispar-mio 3a potrebbe sottrarre importanti somme alla successione. Ciò non pare logico, visto che le porzioni legittime non vengono completamente soppresse: c’è infatti un grosso po-

tenziale di lesione delle porzioni legittime322.

Riducendo le porzioni legittime ed escludendo dalla successione gli averi del pilastro 2b e del pilastro 3a, si può annullare la protezione degli eredi legittimari e favorire in misura sproporzionata determinati beneficiari. Questi ultimi, nel caso fossero essi stessi legitti-mari, avrebbero inoltre la possibilità di ridurre la quota degli altri eredi sul «saldo» della successione, senza dover conteggiare le prestazioni previdenziali già ottenute323.

Non è giustificato sottrarre queste prestazioni ai discendenti per attribuirle al coniuge su-perstite324.

Punti in sospeso

Gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione e di risparmio bancario dovrebbero essere inclusi nella successione e nella liquidazione del regime matrimoniale. Gli investi-menti nel pilastro 3a servono innanzitutto a risparmiare in vista del pensionamento e a beneficiare di un tasso d’imposizione preferenziale, e non a favorire qualcuno in caso di

decesso. Questa forma di previdenza non è collettiva ma individuale, contrariamente alla

316 ASA (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BS (pag. 13); UNI GE (pag. 7); VVS (pag. 2). 317 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

(OPP3; RS 831.461.3). 318 UNI GE (pag. 8). 319 GR (pag. 2); ASIP (pag. 2). 320 SO (pag. 4); CSP (pag. 4. 321 LU (pag. 2); AK BS (pag. 8); successio (pag. 6); UNI BE (pag. 17); UNI FR (pag. 2). 322 BL (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 2). 323 UNIL (pag. 7). 324 AK BS (pag. 8).

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previdenza professionale. Le conseguenze dell’avamprogetto sul piano dei regimi matri-

moniali, delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale dovrebbero essere spiegate chiaramente nel messaggio325.

La modifica proposta favorirebbe in misura massiccia il coniuge superstite (art. 2 cpv. 1 lett. b OPP 3). Può quindi essere approvata soltanto se la sua porzione legittima venisse effettivamente ridotta a un quarto. Se, in presenza di discendenti e di un partner di fatto, l’assicurato non ha designato uno o più beneficiari fra quelli previsti all’articolo 2 capo-verso 1 lettera b numero 2 OPP3, è irritante che l’ordine dei beneficiari possa essere di-

verso a seconda dell’istituto del terzo pilastro interessato. L’articolo 2 capoverso 1 let-tera b numero 2 OPP3 dovrebbe quindi essere riformulato in modo da specificare chiara-mente in che proporzione i discendenti e il partner sono i beneficiari se il disponente non li ha esplicitamente designati. Questa riformulazione deve tenere conto dell’eventuale

adozione della norma sul legato di mantenimento326.

Il disciplinamento che codifica la prassi del Tribunale federale, secondo cui le prestazioni del secondo pilastro obbligatorio e sovraobbligatorio sono escluse dalla successione, è visto con favore. Occorre tuttavia sottolineare che in caso di riscatti supplementari nella previdenza professionale, le quote ereditarie dei figli nati da un precedente matrimonio potrebbero essere ridotte drasticamente a favore del nuovo coniuge. Inoltre, per limitare gli effetti scioccanti della scelta operata nell’avamprogetto, sarebbe opportuno disciplinare

le situazioni eccezionali per le quali il Tribunale federale prevede espressamente una de-roga. Questa problematica meriterebbe un’analisi dettagliata327.

Il messaggio dovrebbe precisare che la possibilità, per le parti o per il giudice, di cedere al coniuge la totalità di una parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio (art. 4 OPP 3) vale sia per gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione che per quelli sotto forma di risparmio bancario328.

L’ordine dei beneficiari previsto nell’articolo 2 OPP3 dovrebbe essere fissato in una legge formale per ottenere la legittimazione necessaria; dovrebbe inoltre avvicinarsi il più possi-bile a quello degli eredi. Dipenderà dal caso (ossia se il decesso avviene prima o dopo il pensionamento) se gli averi del pilastro 3a saranno inclusi nella successione o meno. Dovrebbe essere disciplinato a livello di legge anche in che misura e a quali condizioni è ammesso disporre del pilastro 3a329.

Le persone nubili senza figli dovrebbero potere favorire persone del loro ambiente fami-liare con gli averi del secondo pilastro e i loro amici più stretti con quelli del terzo. Il diritto attuale è incentrato soltanto sulle coppie sposate o di fatto330.

5.6.4 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 476 capoverso 1 AP-CC

Il testo dell’avamprogetto prevede che le pretese di terzi in materia di assicurazione sulla vita siano «computate nel patrimonio» (sottinteso "integralmente"). Nel rapporto si afferma tuttavia che questo computo dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’arti-colo 475 CC, il che però avrebbe come conseguenza quella di limitarne l’applicazione ai

325 AR (pag. 2); AK BS (pag. 8); OdA GE (pag. 3); UNI BE (pag. 17); UNI GE (pag. 8); Baddeley (pag. 17). 326 FSN (pag. 4). 327 successio (pag. 6); UNIL (pag. 6). 328 UNI GE (pag. 8). 329 SDRCA (pag. 4). 330 Pro Single (pag. 2).

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soli casi di cui all’articolo 527 CC. Non può essere questo lo scopo perseguito dal legisla-tore.331

La formulazione dovrebbe essere rivista affinché sia chiaro che sono comprese anche le assicurazioni a beneficio di terzi. Un formulazione alternativa potrebbe essere: «Le pre-tese di terzi derivanti da un’assicurazione sulla vita stipulata per il decesso dell’ereditando

che sorgono alla morte di quest’ultimo si aggiungono al patrimonio»332.

La specificazione «di terzi» andrebbe soppressa, poiché potrebbe includere tutte le per-sone aventi una pretesa diretta nei confronti della società di assicurazione333.

Nel messaggio, a fini di chiarezza occorrerebbe precisare che la disposizione riguarda soltanto il pilastro 3b (e non il pilastro 3a)334.

Nella versione tedesca, il termine «Vermögen» andrebbe sostituito con «Nachlass»; l’ar-

monizzazione dovrebbe essere effettuata anche negli articoli 476 capoverso 2, 470, 484a e 564 AP-CC335.

Articolo 476 capoverso 2 AP-CC

Questo capoverso ha una collocazione inopportuna dal punto di vista della sistematica di legge. Gli articoli 474 e seguenti CC trattano il computo della porzione disponibile e non la composizione della successione. Le prestazioni del pilastro 3a spettano direttamente ai beneficiari e non fanno parte della successione336.

Converrebbe precisare che questi averi non sono computati nel patrimonio del defunto337.

Articolo 529 AP-CC

Questo articolo non può semplicemente essere abrogato: è necessario prevedere un or-dine di riduzione delle prestazioni di assicurazione sulla vita. Il fatto che queste siano sog-gette a riduzione secondo l’articolo 476 capoverso 1 AP-CC non è di per sé sufficiente338.

L’abrogazione è necessaria339.

5.7 Captazione di eredità

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’introduzione di una

norma finalizzata a prevenire la captazione di eredità hanno in larga maggioranza respinto la proposta, anche se sull’obiettivo perseguito sussiste perlopiù un consenso.

331 UNI BS (pag. 13). 332 UNI GE (pag. 8). 333 ASA (pag. 2). 334 UNI GE (pag. 9). 335 SG NV (p.2). 336 UNI BE (pag. 17); WengerPlattner (pag. 4). 337 ASA (pag. 2). 338 AK BS (pag. 15); ASA (pag. 5). NKF (PAG. 5) ; SG NV (pag. 1); UNI FR (pag. 2). 339 UNIL (pag. 11).

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Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone340, un partito politico341, sette organizza-zioni342 e un privato343. Sono invece contrari o piuttosto contrari sei Cantoni344, due partiti poli-tici345, 15 organizzazioni346 e quattro privati347.

5.7.1 In generale

Aspetti positivi

La soluzione proposta è chiara e semplice: il fatto di optare per un tetto massimo è con-vincente348.

Con la soluzione proposta, il rischio che si abusi della fiducia di una persona per captarne l’eredità dovrebbe diminuire349.

L’obiettivo perseguito è giudicato favorevolmente350.

Aspetti negativi

La modifica proposta è contraria all’aumento della libertà di disporre, che è l’obiettivo della

revisione del diritto successorio. La sua compatibilità con i principi generali del diritto suc-cessorio e dei diritti di proprietà è discutibile351.

L’efficacia della disposizione è incerta: la sua applicazione sarebbe complicata e potrebbe portare a processi difficili. Lascia aperte numerose questioni e non è atta a tutelare effica-cemente i disponenti. L’onere della prova sarà a carico del richiedente, che dovrà provare

la relazione di fiducia, l’esercizio della professione e il legame fra questi due elementi – cosa praticamente impossibile352.

Nella proposta è insita una presunzione di malafede per i professionisti interessati: può infatti succedere che una persona, attraverso o grazie all’esercizio della propria profes-

sione, intrattenga con il defunto una relazione migliore di quella che questi aveva con i membri della sua famiglia. In nome della responsabilità personale, ciascuno deve poter fare ciò che desidera dei propri beni, nel limite della porzione disponibile, segnatamente in assenza di eredi legittimari. In merito, il diritto vigente è sufficiente e volendolo modifi-care si corre il rischio di creare nuove disuguaglianze. Non sarà possibile trovare una soluzione che disciplini ogni singolo caso353.

Non si capisce perché il campo d’applicazione di questa disposizione debba essere limi-

tato soltanto alle persone che godevano della fiducia del defunto nell’esercizio della loro

professione. Il criterio scelto è inopportuno e impraticabile. Possono infatti abusare della

340 UR (pag. 2). 341 pvl (pag. 3). 342 AK BS (pag. 15); CSA (pag. 2); economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 5); MyHappyEnd (pag. 2); Pro Single (pag. 1); swisNot

(pag. 5). 343 Gysin (pag. 5). 344 AR (pag. 3); BS (pag. 2); OW (pag. 2); SG (pag. 8); SO (pag. 4); VD (pag. 2). 345 PLR (pag. 3); UDC (pag. 4). 346 Benevol (pag. 2); bavaab (pag. 3); GDS (pag. 10); Niklaus (pag. 7); NK BS (pag. 5); SG NV (pag. 4); SSIC (pag. 4);

successio (pag. 10); UNI BE (pag. 12); UNI BS (pag. 14); UNI FR (pag. 11); UNIL (pag. 12); UNI ZH (pag. 3); USAM (pag. 3); USC (pag. 5).

347 Baddeley (pag. 18); Guinand (pag. 3); Guth (pag. 6); Sahin (pag. 6). 348 FSN (pag. 5); UNI ZH (pag. 3). 349 UR (pag. 2). 350 AK BS (pag. 15); FSN (pag. 5); NK BS (pag. 4); SSIC (pag. 4); successio (pag. 10); SVE (pag. 2); swisNot (pag. 5); UNI FR

(pag. 11). 351 AR (pag. 3); BS (pag. 2); SG (pag. 8); VD (pag. 2); Benevol (pag. 2); SSIC (pag. 4); UNI BE (pag. 12); Guth (pag. 6). 352 AR (pag. 3); OW (pag. 2); SO (pag. 4); GDS (pag. 12); Niklaus (pag. 7); UNI BE (pag. 13); UNI BS (pag. 15); UNIL

(pag. 12); Baddeley (pag. 18); Guinand (pag. 3). 353 AR (pag. 3); BS (pag. 2); SO (pag. 4); PLR (pag. 3); UDC (pag. 4); Benevol (pag. 2); NK BS (pag. 5); SG NV (pag. 4); UNI

BS (pag. 14); UNI FR (pag. 11); Baddeley (pag. 18).

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fiducia del defunto anche vicini, colleghi, rappresentanti, parrucchieri, persone di cerchie associative o religiose – e non soltanto dei professionisti354.

Il campo d’applicazione è troppo vasto: un parrucchiere, un fisioterapista o un istruttore di fitness, così come le persone loro vicine, non dovrebbero rientrare nella restrizione pro-posta. La limitazione interessa anche le persone all’oscuro di una disposizione a causa di

morte formulata in loro favore e che quindi non hanno assolutamente abusato della fiducia del disponente355.

La relazione di fiducia che si sviluppa tra diversi professionisti e la loro clientela non è compatibile con una liberalità per disposizione a causa di morte. La norma proposta apre la porta a conflitti d’interesse indesiderati. I professionisti remunerati per la loro attività non

dovrebbero poter beneficiare di liberalità supplementari356.

La legge non dovrebbe disciplinare casi che si verificano soltanto a titolo eccezionale. È inoltre lecito chiedersi se il bisogno di legiferare sia realmente cresciuto357.

Le modalità di attuazione della nuova norma non sono definite358.

La quota di un quarto è arbitraria e priva di fondamento: in alcuni casi sarebbe troppo elevata, in altri troppo bassa. Converrebbe differenziare i casi in base alla presenza o all’assenza di discendenti e di un coniuge superstite359.

La quota di un quarto è troppo elevata: dovrebbe essere ridotta a un quinto o meno360.

Punti in sospeso

L’articolo 469 CC sulle disposizioni nulle e l’articolo 540 CC sull’indegnità sono sufficienti.

Sarebbe più opportuno estendere il campo d’applicazione dell’articolo 540 CC361.

Esigere l’atto pubblico per simili liberalità (o per quelle superiori a un quarto della succes-

sione) o una forma particolare di atto in cui il pubblico ufficiale renda attento il disponente o che richieda l’intervento di testimoni qualificati sarebbe una soluzione più efficace per

prevenire abusi. Se dette condizioni non fossero rispettate, la liberalità potrebbe essere giudizialmente annullata362.

La questione di un’eventuale captazione di eredità o dell’indegnità merita una risposta

univoca, non una limitazione della liberalità a una determinata frazione della successione. Così come proposta, la disposizione non si integra nella dogmatica attuale del Codice civile: conviene piuttosto prevedere una norma generale, che renda contestabili in giudizio tali liberalità. Limitare le liberalità a persone di fiducia a un quarto della successione equi-vale ad autorizzare la captazione di eredità fino a questa soglia363.

Le professioni interessate dalla norma dovrebbero essere quelle che prevedono una fun-zione di consulenza e che hanno accesso alla sfera privata del disponente. La questione della cerchia delle persone interessate andrebbe perciò esaminata più in dettaglio364.

354 AR (pag. 3); OW (pag. 2); Benevol (pag. 2); GDS (pag. 12); Niklaus (pag. 7); successio (pag. 10); UNI ZH (pag. 3); Sahin

(pag. 6). 355 UNI FR (pag. 11). 356 bavaab (pag. 3); USC (pag. 5). 357 AR (pag. 3); BS (pag. 2); GDS (pag. 11). 358 UNIL (pag. 12). 359 successio (pag. 10); UNI BE (pag. 14). 360 FSN (pag. 5); USC (pag. 5). 361 SG (pag. 8); SO (pag. 4); Benevol (pag. 2); GDS (pag. 10); SSIC (pag. 4); Guth (pag. 6). 362 GDS (pag. 13); SG NV (pag. 4); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 13); Baddeley (pag. 18). 363 SO (pag. 4); bavaab (pag. 3); GDS (pag. 12); UNI BS (pag. 15), UNI FR (pag. 11); UNIL (pag. 12). 364 GDS (pag. 13); UNI BE (pag. 14).

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Andrebbero assoggettate a questa regola anche le liberalità tra vivi365.

Il problema sta nel fatto che è difficile stabilire l’importanza delle relazioni fra due persone

dopo il decesso di una di esse, conoscere i motivi di un’attribuzione di diritto successorio o provare un caso di captazione di eredità. Volendo prendere sul serio la questione della libertà di disporre, è opportuno dare prova della massima cautela nei tentativi di limi-tarla366.

Dal punto di vista della sistematica, la nuova disposizione dovrebbe figurare nel capi-tolo del Codice civile intitolato «Della porzione disponibile». Non è corretto collocarla fra i casi d’indegnità; sarebbe invece più appropriato considerarla un caso speciale di capacità

di ricevere o di azione di riduzione. Tuttavia, se si considera la captazione d’eredità un

motivo d’indegnità o di annullabilità, la soluzione più ragionevole sarebbe di completare

l’articolo 519 capoverso 1 numero 3 CC367.

La questione della captazione d’eredità rientra nel contesto assai più ampio della libertà di disporre. Questo approccio contribuirebbe anche a risolvere il crescente problema della capacità di testare delle persone anziane (esposte a pressioni e influenze di terzi, affette da malattie degenerative che provocano disturbi cognitivi ecc.)368.

Sarebbe necessario precisare che le liberalità sono possibili unicamente nel quadro della porzione disponibile369.

La nuova norma dovrebbe applicarsi sia alle attività svolte a titolo di volontariato sia a quelle svolte dietro rimunerazione, così come alle persone giuridiche370.

Per evitare abusi, la successibilità delle persone interessate dalla nuova norma dovrebbe essere limitata ai rapporti d’amicizia con il defunto che durano da un determinato nu-

mero di anni (p. es. almeno da cinque anni)371.

La captazione di eredità dovrebbe essere oggetto di una norma penale specifica372.

La captazione di eredità dovrebbe poter essere perseguita d’ufficio e denunciata fino a

cinque anni dopo l’apertura del testamento. Il giudice dovrebbe poter stabilire quale delle due parti (il beneficiario della liberalità o chi la contesta) abbia agito nel senso voluto dal defunto373.

Le assicurazioni sulla vita dovrebbero introdurre dei meccanismi di protezione dei dispo-nenti dai crimini commessi con astuzia374.

5.7.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 541a AP-CC

I termini «relazione di fiducia con il defunto» ed «esercizio della loro professione» sono eccessivamente vaghi e rischiano di provocare grosse difficoltà nell’applicazione pratica

dell’articolo e una giurisprudenza incerta. Ci si può inoltre chiedere se l’impegno prestato

a titolo di volontariato sia o meno incluso nella disposizione375.

365 AK BS (p.16); successio (pag. 10); UNI FR (pag. 11); UNI GE (pag. 9). 366 GDS (pag. 11); UNI ZH (pag. 3). 367 successio (pag. 10); UNIL (pag. 12); Guinand (pag. 3). 368 UNI BE (pag. 13). 369 AK BS (pag. 15). 370 Benevol (pag. 2); USC (pag. 5). 371 SVE (pag. 16). 372 SVE (pag. 2, 16). 373 SVE (pag. 2). 374 SVE (pag. 2). 375 VD (pag. 2); Benevol (pag. 2).

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La disposizione interessa non tanto le persone che, nell’esercizio della loro professione,

avevano una relazione di fiducia con il defunto quanto piuttosto «le persone che, in ragione della loro professione, avevano instaurato uno stretto rapporto con il defunto». In questa categoria andrebbero incluse anche le associazioni, le società e i gruppi nei quali dette persone hanno un interesse preponderante376.

Sarebbe opportuno chiarire se la disposizione toccherà anche le istituzioni (comunità re-ligiose, associazioni ecc.) rappresentate da persone fisiche377.

La quota della liberalità dovrebbe essere stabilita in funzione della porzione disponibile e non della successione nella sua totalità378.

Nella versione tedesca il termine «Angehörigen» andrebbe sostituito con «Nahestehen-

den» per includervi anche il partner di fatto o il prestanome della persona di fiducia379.

5.8 Diritto d’informazione successoria

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla creazione di una norma di diritto successorio relativa al diritto d’informazione successoria hanno in larga mag-

gioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli cinque Cantoni380, due partiti381, dieci organizzazioni382 e tre privati383. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni384.

5.8.1 In generale

Aspetti positivi

L’introduzione di un diritto d’informazione successoria permetterà agli eredi di ottenere

informazioni in particolare dalle banche, che attualmente sono restie a fornirne385.

Il diritto d’informazione successoria consentirà di colmare una lacuna, chiarendo una si-

tuazione attualmente non regolamentata e oggetto di numerose sentenze e articoli di dot-trina. Questa proposta va accolta favorevolmente. Il rischio di controversie relative alla portata dell’obbligo e all’esistenza di una pretesa successoria è inevitabile e deve essere accettato386.

Limitando l’obbligo di fornire informazioni alle persone che hanno gestito, posseduto o

ricevuto beni del defunto si evita di indebolire eccessivamente il segreto professionale387.

Il fatto di limitare l’obbligo ai beni del defunto va accolto favorevolmente. Le informazioni confidenziali non legate a tali beni devono continuare a beneficiare del segreto professio-nale388.

376 UNI GE (pag. 9). 377 UNI BE (pag. 14); Baddeley (pag. 18). 378 UNI ZH (pag. 3). 379 AK BS (pag. 16). 380 BL (pag. 3); SO (pag. 5); TG (pag. 3); VD (pag. 3); ZH (pag. 5). 381 pvl (pag. 3); UDC (pag. 4). 382 AK BS (pag. 18); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); FSN (pag. 5); GDS (pag. 14); MyHappyEnd (pag. 2); NK BS (pag. 5); UNI GE

(pag. 9); UNIL (pag. 14); UNINE (pag. 9). 383 Guth (pag. 6); Lauterbach (pag. 4); Sahin (pag. 7). 384 Bavaab (pag. 3); NKF (pag. ); successio (pag. 11); UNI BS (pag. 16). 385 BL (pag. 3); SO (pag. 5); TG (pag. 3); UNI GE (pag. 9). 386 VD (pag. 3); ZH (pag. 5); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4); AK BS (pag. 18); ASM (pag. 2); Bavaab (pag. 3); NK BS (pag. 5); UNIL

(pag. 14); UNINE (pag. 10). 387 BL (pag. 3); UNIL (pag. 14). 388 FSN (pag. 6).

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Aspetti negativi

Nella pratica il valore aggiunto sarà presumibilmente limitato. Non si potranno evitare pro-cessi in questo ambito389.

L’ordinamento giuridico attribuisce al segreto professionale di avvocati e notai, essenziale

per queste professioni, un’importanza significativa. Tale segreto fissa limiti rigidi nel diritto

procedurale e deve assolutamente essere salvaguardato. Non vi è motivo di fare ecce-zioni nel diritto successorio, soprattutto in caso di conflitto d’interesse tra disponente ed

eredi o quando il disponente ha espressamente invitato il suo avvocato o il suo notaio a mantenere il segreto. In caso contrario il rapporto di fiducia con il cliente ne soffrirebbe e quest’ultimo potrebbe omettere informazioni essenziali per pianificare correttamente la

successione. Gli avvocati e i notai dovrebbero essere liberati caso per caso dal segreto professionale dalla rispettiva autorità di sorveglianza390.

Il carattere imperativo del diritto d’informazione va messo in dubbio se l’oggetto di tale

informazione rientra nell’ambito della libertà di testare del defunto391.

Punti in sospeso

Il diritto d’informazione deve essere formulato in modo molto preciso in modo da evitare che gli attori del mondo finanziario ricorrano a nuove astuzie per sottrarvisi e da garantire che gli eredi ottengano le informazioni rilevanti, malgrado i diversi costrutti giuridici propo-sti (trust, fondazioni, associazioni, assicurazioni, società ecc.). È necessario che l’obbligo

si riferisca anche ai beni in relazione ai quali il defunto era l’avente diritto economico e non

è certo che il testo dell’avamprogetto sia sufficiente in tal senso392.

La cerchia dei detentori di informazioni obbligati a fornirle dovrebbe essere ampliata, an-ziché limitarsi soltanto alle persone che hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del de-funto. La mera conoscenza del luogo in cui si trovano tali beni dovrebbe già essere suffi-ciente a far scattare l’obbligo. Anche le autorità fiscali dovrebbero essere tenute a fornire

informazioni393.

È necessario precisare in dettaglio chi ha diritto all’informazione. La norma proposta con-

ferirebbe il diritto d’informazione anche ai legatari, mentre attualmente non è così e non dovrebbe esserlo nemmeno in futuro. Sarebbe auspicabile basarsi sulla giurisprudenza e la dottrina in essere394.

Questa disposizione si spinge oltre l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale e po-

trebbe costringere gli avvocati a fornire informazioni a prescindere dal loro carattere sen-sibile. Bisogna evitare di applicare regole diverse in materia di segreto professionale per le pretese successorie e per le pretese contrattuali ereditate395.

Sarebbe forse auspicabile e conforme alla giurisprudenza attuale inserire una riserva re-lativa al segreto d’affari o ai fatti strettamente personali che rientrano nella sfera intima del

defunto396.

Anche gli aventi diritto a un legato di mantenimento dovrebbero beneficiare di questo di-ritto397.

389 UDC (pag. 4). 390 Bavaab (pag. 3); NKF (pag. 9). 391 UNIL (pag. 14). 392 SG NV (pag. 5); UNI GE (pag. 10); WengerPlattner (pag. 11). 393 AG (pag. 2); TG (pag. 3); Bavaab (pag. 3); UNINE (pag. 11). 394 UNI BE (pag. 19); UNI BS (pagg. 11, 16). 395 UNI BS (pag. 17); WengerPlattner (pag. 11). 396 UNINE (pag. 12). 397 pvl (pag. 3)

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Si dovrebbero precisare i criteri per ottenere informazioni in modo da tutelare i diritti della personalità e garantire la protezione dei dati della persona interessata398.

Vanno chiarite diverse questioni. Le assicurazioni sociali dovrebbero attenersi all’obbligo

d’informazione? Se sì, in che misura? Che rapporto c’è tra obbligo d’informazione e obbli-

ghi legali di mantenere il segreto? Gli avvocati e i notai devono farsi liberare dal segreto professionale? Gli eredi virtuali hanno diritto all’informazione399?

La prova della pretesa successoria non dovrebbe essere fornita con un certificato eredi-tario. Gli eredi hanno bisogno delle informazioni prima di ricevere tale certificato. Sarebbe opportuno precisare che il diritto d’informazione sussiste dal momento in cui viene aperta la successione, anche se i diritti di successione non sono ancora comprovati o attestati. Si dovrebbe istituire un certificato che dà diritto all’informazione («Bescheinigung zur Au-

skunft») per gli eredi legali, che in pratica già esiste. Gli eredi istituiti dovrebbero potersi legittimare mediante la decisione scritta di apertura del testamento. Ciò potrebbe essere previsto in un nuovo capoverso 4400.

Sarebbe opportuno precisare che avvocati o notai possono essere liberati dal segreto professionale soltanto se essi stessi hanno gestito, posseduto o ricevuto beni del de-funto401.

Sarebbe auspicabile raggruppare tutti i diritti e i doveri in materia d’informazione in modo

da ottenere un corpus di regole più coerenti e comprensibili. Ciò permetterebbe di abro-gare gli articoli 607 capoverso 3 e 610 capoverso 2 CC. Va esaminata la complementarità di questi articoli402.

Si potrebbe istituire un diritto d’informazione nei confronti di medici, ospedali e altri deten-

tori di segreti (p. es. l’APMA) in modo da permettere alle persone che intendono impu-gnare la validità di un testamento o di una liberalità tra vivi di farsi un’idea della capacità

di discernimento del disponente prima di un eventuale processo403.

Bisogna facilitare l’attuazione giudiziaria del diritto d’informazione successoria, ad esem-

pio nel quadro della procedura sommaria aggiungendo un nuovo numero all’articolo 249 lettera c CPC404.

Il diritto d’informazione dovrebbe già sussistere mentre il disponente è in vita per permet-

tere ai futuri eredi legittimari di raccogliere le prove necessarie nel caso in cui si verificasse il decesso. Soltanto un’informazione completa e trasparente, anche contro la volontà della

persona interessata, consente di far valere le proprie pretese nel quadro della divisione della successione405.

5.8.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 601a AP-CC

Nel testo di legge si dovrebbe menzionare esplicitamente il fatto che i conti di cui il defunto era l’avente diritto economico ricadono nel campo di applicazione della presente norma. Si dovrebbe disciplinare anche il diritto di essere sentito del titolare del conto. Quest’ultimo

398 Lauterbach (pag. 4). 399 SZ (pag. 1); FSN (pag. 6); Niklaus (pag. 8); UNINE (pag. 10). 400 TG (pag. 3); ZH (pag. 5). 401 BS (pag. 2); NK BS (pag. 5). 402 UNINE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 11); Baddeley (pag. 23). 403 AK BS (pag. 19); UNINE (pag. 12). 404 UNINE (pag. 13). 405 USC (pag. 5).

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deve prima avere la possibilità di confutare il preteso rapporto di avente diritto economico e di far valere interessi degni di protezione406.

La nozione di «successore» è nuova e dovrebbe essere precisata perlomeno nel mes-saggio407.

Al capoverso 1 si dovrebbe menzionare che si tratta dei beni del defunto amministrati «prima o al momento del decesso»408.

Sarebbe utile indicare che si deve fare ricorso al diritto d’informazione in modo proporzio-

nato409.

Il capoverso 2 potrebbe essere soppresso, dato che il suo contenuto si evince dal capo-verso 1 e contiene una ripetizione del verbo «exister» nella versione francese410.

Il capoverso 2 è troppo impreciso e porterebbe a un diritto d’informazione praticamente

illimitato nel tempo per certe categorie di eredi (usufruttuari, eredi sostituiti) o perlomeno che perdura dopo la divisione finché è possibile l’azione di rescissione (art. 638 CC). L’in-

teresse protetto giuridicamente dovrebbe limitare questo diritto nel tempo411.

In linea con la versione francese, sarebbe opportuno precisare al capoverso 2 della ver-sione tedesca che si tratta della pretesa «successoria» («erbrechtlich»). Sarebbe inoltre auspicabile menzionare nel messaggio che l’obbligo di archiviazione non viene prolungato

da questa norma412.

La possibilità di sopprimere il diritto d’informazione per i non legittimari dovrebbe essere

esclusa per evitare che un erede abbia una pretesa successoria ma non il diritto d’infor-

mazione. La disparità di trattamento tra i legittimari e i non legittimari non si giustifica e il defunto non può attualmente dispensare un erede dall’obbligo d’informazione (art. 607 cpv. 3 e 610 cpv. 2 CC)413.

Al capoverso 3 bisognerebbe aggiungere il segreto d’ufficio. La gestione del patrimonio

può anche avvenire nell’ambito di un’attività ufficiale e pertanto deve essere revocato an-

che il segreto d’ufficio. Inoltre, per evitare problemi d’interpretazione, dovrebbe essere

aggiunto un elenco esemplificativo di altri segreti e obblighi di confidenzialità (segreto ban-cario, obbligo di discrezione secondo l’art. 35 LPD ecc.)414.

Considerando gli articoli 47 capoverso 5 LBCR e 321 numero 3 CP, che prevedono una riserva per quanto riguarda gli obblighi legali di dare informazioni e testimoniare, ci si chiede se il capoverso 3 sia necessario415.

Non è chiaro perché al capoverso 3 in francese e in tedesco venga menzionato soltanto il testamento («testament», «letzwillige Verfügung») e non il contratto successorio («pacte

successoral», «Erbvertrag»). Utilizzando le espressioni «disposizione a causa di morte» («disposition puor cause de mort», «Verfügung von Todes wegen») o «da parte del dispo-nente» («par le disposant», «durch den Erblasser») si coprirebbero i due casi in que-stione416.

406 AK BS (pag. 18); WengerPlattner (pag. 11). 407 UNIE (pag. 11). 408 AK BS (pag. 18). 409 Baddeley (pag. 23). 410 UNI GE (pag. 10). 411 successio (pag. 11); UNINE (pag. 11). 412 AK BS (pag. 19). 413 UNINE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 11). 414 SG (pag. 10); UNI GE (pag. 10). 415 UNINE (pag. 12). 416 AK BS (pag. 19); Bavaab (pag. 3); FSN (pag. 6); UNINE (pag. 13).

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Il capoverso 3 dovrebbe eventualmente essere scisso in due. Il diritto d’informazione degli

eredi legittimari non ha alcun legame diretto con la protezione del segreto professionale417.

5.9 Collazione e riduzione

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla collazione e la ridu-zione hanno in larga maggioranza rigettato le proposte.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un partito418 e tre organizzazioni419. Sono invece contrari o piuttosto contrari otto organizzazioni420 e un privato421.

5.9.1 In generale

Aspetti positivi

In linea di principio le proposte avanzate sono buone e vanno sostenute422.

La scelta di codificare l’interpretazione estensiva dell’articolo 527 capoverso 1 CC, soste-nuta dalla giurisprudenza e dalla maggioranza della dottrina, va accolta favorevolmente423.

La modifica terminologica («liberalità») va pienamente approvata424.

Aspetti negativi

Le proposte di modifica avranno ripercussioni significative sul sistema delle collazioni, non sono necessariamente migliori del diritto in vigore e daranno adito a nuovi dubbi nella pratica425.

Secondo il testo di legge proposto, saranno soggetti a riduzione soltanto gli acquisti a causa di morte e non più le liberalità tra vivi. Una tale limitazione è insostenibile e incon-ciliabile con i fondamenti della collazione successoria. Dal punto di vista sistematico, la legge non distingue quali norme in materia di riduzione si applicano esclusivamente alle disposizioni a causa di morte e quali anche alle liberalità tra vivi426.

Sono necessarie un’analisi approfondita e spiegazioni più dettagliate per tenere adegua-

tamente conto delle sfumature evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Una revi-sione limitata a singoli punti non è sufficiente: occorre una revisione generale427.

Risulta problematico il fatto che sia stata conservata la formulazione «fatte in acconto della quota ereditaria» («faites à titre d’avancement d’hoirie», «auf Anrechnung an den Erb-

teil»), poiché proprio tale formulazione costituisce l’oggetto della controversia. Si potrebbe così continuare ad argomentare che non sussiste una liberalità fatta in acconto della quota ereditaria se il disponente, in applicazione dell’articolo 626 capoverso 2 CC, l’ha espres-

samente esclusa dalla collazione e quindi non ha effettuato alcuna liberalità in acconto della quota ereditaria428.

417 UNI FR (pag. 12); WengerPlattner (pag. 11). 418 UDC (pag. 4). 419 ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); UNI GE (pag. 10). 420 FSN (pag. 6); NKF (pag. 7); SG NV (pag. 6); successio (pag. 10); UNI BE (pag. 20); UNI BS (pag. 17); UNI FR (pag. 13);

WengerPlattner (pag. 7). 421 Baddeley (pag. 20). 422 UNI GE (pag. 10). 423 NKF (pag. 7); SVE (pag. 7) ; UNI BS (pag. 17). 424 UNIL (pag. 11). 425 UDC (pag. 4); successio (pag. 11); UNI BE (pag. 20). 426 UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 7). 427 SG NV (pag. 6); UNI BE (pag. 20); WengerPlattner (pag. 9); Baddeley (pag. 20). 428 NKF (pag. 7); successio (pag. 10); SVE (pag. 7); UNI BS (pag. 17).

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In dottrina è controverso se sono soggette a collazione unicamente le liberalità a titolo di dotazione («Versorgungskollation») o tutte le liberalità importanti («Schenkungskolla-

tion»). Tale questione di fondo rimane irrisolta429.

Il mantenimento del numero 1 dell’articolo 527 AP-CC, secondo cui sono soggette a rein-tegrazione oppure a riduzione le dotazioni non soggette a collazione, mentre le liberalità fatte a terzi sono prese in considerazione soltanto se sono state effettuate nei cinque anni precedenti il decesso, non elimina l’illogicità scioccante della situazione attuale come ri-

sulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale. I figli, i coniugi o i partner registrati risul-tano così colpiti dalla riduzione in modo molto più forte rispetto ai beneficiari che non erano parenti del disponente430.

I motivi esposti nel rapporto esplicativo non corrispondono né al testo dell’avamprogetto

né all’articolo 579 capoverso 2 AP-CC431.

Non è stato chiarito il rapporto tra i numeri 1 e 3 dell’articolo 527 CC. Non è chiaro nem-meno il legame tra il capoverso 1 e il capoverso 2 dell’articolo 626 AP-CC. Tutto ciò sol-leva quesiti irrisolti432.

Punti in sospeso

Sarebbero necessarie spiegazioni dettagliate in merito alla nozione di «liberalità che ser-vono come dotazione» («libéralités servant à l’établissement dans la vie économique et

sociale», «Zuwendungen, die der Austattung dienen»). Essa non è abbastanza precisa e dovrebbe eventualmente essere modificata433.

Al fine di chiarire il sistema e di evitare discussioni tra interpretazione oggettiva e sogget-tiva, bisognerebbe basarsi sull’esistenza o meno di una collazione. Le liberalità a eredi

legittimi non oggetto di una collazione sarebbero riducibili434.

Condividere l’interpretazione oggettiva, ossia estensiva, dei casi di reintegrazione non

coincide con gli obiettivi di un diritto successorio moderno. In quest’ottica, l’abrogazione

del numero 1 va considerata come l’unica soluzione che permette un trattamento paritario di tutti i beneficiari435.

La formulazione dell’articolo 626 capoverso 2 CC deve essere coordinata con quella dell’articolo 527 numero 1 CC. Il carattere riducibile secondo l’articolo 527 numero 1 CC potrebbe essere preponderante rispetto all’obbligo di collazione, ad esempio se si assog-gettano a riduzione, ma non all’obbligo di collazione, le liberalità che servono come dota-

zione («mit Ausstattungskarakter») a favore di congiunti436.

Per quanto riguarda la successione a capo di imprese, bisogna esaminare come fissare il valore da considerare per la collazione (andrebbe fissato alla data della liberalità piuttosto che alla data del decesso)437.

Sarebbe auspicabile una regola più chiara per quanto concerne la collazione delle spese di formazione (art. 631 cpv. 1 CC)438.

429 UNI BS (pag. 17). 430 UNIL (pag. 11). 431 GDS (pag. 15). 432 FSN (pag. 6); WengerPlattner (pag. 9). 433 SAGW (pag. 2); successio (pag. 11); Baddeley (pag. 20). 434 AK BS (pag. 15). 435 UNIL (pag. 11). 436 NKF (pag. 9); SG NV (pag. 6). 437 successio (pag. 12). 438 successio (pag. 12).

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Gli acconti della quota ereditaria effettuati a favore dei propri discendenti dovrebbero es-sere soggetti a collazione soltanto se si tratta dei genitori del sangue o di fratelli e so-relle439.

5.9.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 527 numeri 1 e 3 AP-CC

In considerazione degli articoli 522, 523 e 525 AP-CC, non bisognerebbe usare l’espres-

sione «acquisti a causa di morte» («acquisitions/avantages pour cause de mort», «Erwer-

bungen/Vorteilen von Todes wegen») piuttosto che «disposizioni a causa di morte» («li-

béralités pour cause de mort», «Verfügungen von Todes wegen») nel periodo introdut-tivo440?

Il numero 1 sembra dare preferenza all’interpretazione soggettiva (riprende la formula-

zione dell’articolo 626 CC), mentre il rapporto esplicativo si pronuncia giustamente a fa-vore dell’interpretazione oggettiva. La formulazione del numero 1 dovrebbe essere espli-cita. Dal testo di legge si dovrebbe evincere che le liberalità soggette a collazione, ma non collate, sono riducibili441.

Sarebbe opportuno usare il termine «liberalità che servono come dotazione» («libéralités

ayant le caractère de frais d’établissement», «Zuwendungen mit Ausstattungskarakter») quando non sono soggette a collazione sia per perdita della qualità di erede che per di-spensa da parte del disponente442.

Se si mantiene la proposta dell’avamprogetto concernente le assicurazioni sulla vita, il

numero 1 dovrebbe precisare che gli acquisti fatti a titolo di assicurazione sulla vita sono compresi nelle liberalità soggette a riduzione443.

Articolo 626 capoverso 2 AP-CC

Questa riformulazione è indispensabile considerato il carattere contraddittorio dei criteri enunciati nella legge in vigore e la mescolanza presente in questa disposizione della tra-dizione francese e di quella germanica in materia di collazioni successorie444.

Essendo stato soppresso il termine «discendenti» nella nuova disposizione, sono ora sog-getti a collazione tutti gli eredi, compreso il coniuge superstite? Tale volontà, che elimine-rebbe l’attuale differenza tra creditore e debitore dell’obbligo di collazione, non si evince

dal rapporto esplicativo e dovrebbe essere eventualmente espressa. Si dovrebbe anche chiarire se il coniuge superstite sarebbe creditore dell’obbligo di collazione e, in caso af-

fermativo, se ciò si verifica in tutti i casi445.

Sarebbe preferibile riprendere l’espressione usata dal Tribunale federale («qui sont desti-

nées à créer, assurer ou améliorer l’établissement dans l’existence», «mit dem Zweck der

Existenzbegründung, -sicherung und -verbesserung») o perlomeno redigere la norma se-

439 SVE (pag. 15). 440 UNI FR (pag. 11); UNI GE (pag. 10). 441 UNI FR (pag. 11); WengerPlattner (pag. 9). 442 NKF (pag. 7). 443 AK BS (pag. 15). 444 UNIL (pag. 15). 445 AK BS (pag. 20); Bavaab (pag. 4); FSN (pag. 7); NKF (pag. 9); SG NV (pag. 6); successio (pag. 11); UNI FR (pag. 13);

Waldmann Petitpierre (pag. 2).

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condo gli attuali criteri della giurisprudenza. In francese l’espressione «vie sociale et éco-

nomique» potrebbe essere interpretata in modo molto ampio. Il criterio delle liberalità che vanno oltre i regali d’uso sarebbe più facile da attuare446.

L’obiettivo perseguito pare essere quello di assoggettare a collazione le liberalità fatte ai

discendenti, salvo disposizione contraria. Esse comprendono le doti, le spese di dota-zione, le cessioni di beni, i condoni di debiti, le donazioni e le donazioni miste, gli acconti della quota ereditaria, prestiti prescritti ecc., ma anche le spese per l’istruzione e l’educa-zione, che possono essere diverse per i singoli discendenti447.

Se questo articolo deve essere modificato, occorre regolamentare chiaramente per quali casi vale la collazione legale e per quali casi vale la collazione volontaria, chi è il debitore della collazione e il fatto che, salvo disposizione contraria del disponente, non sussiste un obbligo di collazione per le liberalità tra vivi che non hanno carattere di acconto della quota ereditaria448.

Secondo il diritto attuale, una liberalità di lusso (p. es uno yacht) non è soggetta a colla-zione. Questo non è giusto. Ogni liberalità sostanziale, salvo disposizione contraria del disponente (o esclusione secondo gli art. 627, 629, 631 e 632 CC), dovrebbe essere as-soggettata a collazione449.

Non è chiaro se, in assenza di dispensa, le liberalità ai discendenti con carattere di ac-conto della quota ereditaria saranno soggette a collazione o se si applica soltanto l’arti-

colo 626 capoverso 1 CC450.

All’articolo 579 capoverso 2 AP-CC la nozione di spese per l’istruzione e l’educazione

viene soppressa, mentre qui è stata mantenuta. Ciò non sembra corrispondere all’obiet-

tivo perseguito e porrà nuovi problemi451.

Nella versione tedesca viene definita la nozione di «Erbvorbezug» (acconto della quota ereditaria), che non è usata da nessun’altra parte nel diritto successorio, senza che vi

siano collegate conseguenze giuridiche452.

Il secondo periodo non sembra necessario, altrimenti bisognerebbe menzionare anche gli articoli 629 capoverso 2 e 632 CC453.

5.10 Riduzione indiretta

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulla riduzione indiretta hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli quattro organizzazioni454. È invece piuttosto contraria un’organizzazione455.

446 NKF (pag. 9); UNI FR (pag. 12); UNI GE (pag. 10). 447 SG NV (pag. 7). 448 FSN (pag. 7). 449 AK BS (pag. 20). 450 WengerPlattner (pag. 12). 451 Niklaus (pag. 9). 452 SG NV (pag. 6); WengerPlattner (pag. 12). 453 UNI GE (pag. 10). 454 CSA (pag. 4); FSN (pag. 7); GDS (pag. 14); UNI GE (pag. 11). 455 UNI BS (pag. 19).

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5.10.1 In generale

Aspetti positivi

La proposta è essenzialmente buona e migliora il diritto attuale456.

L’estensione della disposizione agli oneri va accolto favorevolmente457.

Aspetti negativi

Non è giustificato fare una distinzione nella legittimazione passiva a seconda che il suble-gato sia già stato adempiuto o meno. Non vi è alcun legame giuridico da ridurre tra l’erede

la cui porzione legittima è lesa e il sublegatario. Il solo vantaggio di questa soluzione è di riunire tutte le parti in un unico processo e ottenere un’unica sentenza per tutti. Tale van-taggio può essere già raggiunto secondo il diritto in vigore se il sublegatario interviene a favore del legatario nell’ambito del primo processo di riduzione. La soluzione scelta si

basa su un parere di dottrina molto singolare458.

Punti in sospeso

Un’eventuale adozione di queste nuove regole richiederebbe un’analisi più sostanziata in

rapporto ad altre proposte riguardanti la tematica delle riduzioni459.

5.10.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 525 capoversi 2 e 3 AP-CC

In francese l’espressione «acquisitions faites» convoglia l’idea che l’interessato abbia

compiuto un negozio giuridico per acquisire un diritto o un oggetto. La formulazione «avan-

tages reçus pour cause de mort» o «avantages pour cause de mort» sarebbe più corretta di «acquisitions pour cause de mort». Inoltre «acquisitions» e «acquitter» nella stessa frase appesantiscono il testo460.

Nella versione italiana sarebbe meglio usare «debitore a sua volta» anziché «debitore alla sua volta»461.

Il capoverso 2 deve essere completato affinché si applichi anche ai beneficiari di una libe-ralità tra vivi già sottoposta a riduzione462.

La precisazione al capoverso 3 può comportare problemi nella pratica, poiché la formula-zione scelta può far pensare che vi sia stato un adeguamento. Non è per forza necessario agire contro tutti i beneficiari. Manca una spiegazione in materia nel rapporto esplica-tivo463.

5.11 Ordine delle riduzioni

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’ordine delle riduzioni

sono divisi.

456 UNI GE (pag. 11). 457 UNI BS (pag. 19). 458 UNI BS (pag. 19). 459 Baddeley (pag. 20). 460 UNI GE (pag. 11). 461 TI (pag. 2). 462 WengerPlattner (pag. 8). 463 Niklaus (pag. 6).

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Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un partito politico464 e tre organizzazioni465. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie quattro organizzazioni466.

5.11.1 In generale

Aspetti positivi

Il chiarimento concernente il carattere riducibile degli acquisti a causa di morte è giusto e migliora il diritto in vigore467.

Aspetti negativi

Le proposte di modifica porranno nuovi problemi nella pratica468.

Secondo il testo di legge proposto potranno essere ridotti soltanto gli acquisti a causa di morte, mentre non lo saranno più le liberalità tra vivi. Una tale limitazione è insostenibile e inconciliabile con i fondamenti della collazione successoria. Una modifica delle regole sulla collazione e sul trattamento delle liberalità tra vivi richiede un’analisi da parte di

esperti469.

Non vi è alcun bisogno di effettuare una riduzione contro gli eredi legittimi. Secondo l’arti-

colo 481 capoverso 2 CC soltanto la porzione disponibile, e non l’intera successione, va

divisa tra gli eredi legittimi. Questa disposizione potrebbe essere chiarita all’occorrenza.

Una modifica degli articoli 523 e 525 capoverso 1 CC non è dunque necessaria470.

La differenza di trattamento prevista tra acquisti risultanti da un contratto successorio e quelli risultanti da una disposizione a causa di morte obbligherà a fare la difficile distin-zione tra disposizioni contrattuali e clausole testamentarie del contratto471.

Punti in sospeso

Nell’avamprogetto si dà troppa importanza alla questione secondaria della riduzione degli

acquisti ab intestato. Le priorità in tema di riduzione sono state scelte male472.

Gli articoli 526 AP-CC e 532 CC trattano entrambi l’ordine delle riduzioni. Dovrebbero es-

sere riuniti in un’unica disposizione. Nell’avamprogetto non si comprende il legame tra

questi due articoli473.

Ammettere che gli acquisti ab intestato possano essere interamente sottoposti a riduzione crea situazioni in cui i terzi sono più favoriti rispetto agli eredi legittimari, poiché l’acquisto

a causa di morte risultante dalla legge è ridotto prima di quello risultante da disposizioni a causa di morte (art. 526 cpv. 2 AP-CC). Ciò non è conforme al sistema delle porzioni le-gittime e al legato anticipato. Il defunto deve poter favorire i suoi eredi legittimari almeno in misura pari a terzi o parenti più lontani. L’acquisto ab intestato deve poter essere ridotto soltanto per la parte che eccede la legittima. L’articolo 523 in fine AP-CC è chiaro su que-sto punto, ma dovrebbe essere modificato il commento relativo al testo proposto474.

464 UDC (pag. 4). 465 AK BS (pag. 14); CSA (pag. 4); UNI GE (pag. 11). 466 GDS (pag. 15); UNI BE (pag. 20); UNI FR (pag. 6); WengerPlattner (pag. 7). 467 AK BS (pag. 14); FSN (pag. 7); Niklaus (pag. 5); UNI BS (pag. 20); UNI GE (pag. 11); UNIL (pag. 10). 468 UDC (pag. 4). 469 UNI BE (pag. 20). 470 GDS (pag. 15). 471 WengerPlattner (pag. 9). 472 successio (pag. 9). 473 Bavaab (pag. 3); WengerPlattner (pag. 8). 474 UNI FR (pag. 6).

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Sarebbe opportuno analizzare se le disposizioni a causa di morte o le donazioni inconci-liabili con gli obblighi risultanti da un contratto successorio non possano già essere impu-gnate secondo il diritto in vigore (art. 494 cpv. 3 CC). Si può applicare anche l’articolo 97 CO, che disciplina la responsabilità in caso di mancata esecuzione. Inoltre, l’articolo 528 capoverso 2 CC permette già al beneficato di un contratto successorio soggetto a ridu-zione di ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente. La necessità di una modifica legislativa in materia è quindi discutibile475.

La dottrina non è unanime nel valutare se un erede legittimario, che ha ricevuto l’ammon-

tare della sua porzione legittima sotto forma di legato o di liberalità tra vivi, possa o meno esigere di essere erede. Non è sicuro che l’avamprogetto risponda in modo soddisfacente

a tale questione, che merita di essere regolamentata476.

Il disciplinamento dell’obbligo di restituzione del beneficato di mala fede (art. 528 cpv. 1 CC) non è stato trattato mentre sarebbe necessario. Anche l’ordine delle riduzioni (art. 532 CC) dovrebbe essere rivisto, soprattutto in relazione alle modifiche previste in materia di assicurazioni sulla vita e di attribuzione dell’aumento dell’unione coniugale al coniuge su-

perstite477.

5.11.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 522 capoverso 1 AP-CC

È necessario assoggettare alla riduzione anche le liberalità tra vivi, altrimenti per tali libe-ralità mancherà lo strumento procedurale per far valere i diritti derivanti dall’articolo 527 CC. In francese sarebbe dunque opportuno eliminare l’espressione «pour cause de mort» o parlare di «avantages qui excèdent la quotité disponible» 478.

Viene vivamente contestata l’eliminazione senza spiegazione dell’espressione «dem

Werte nach» nella versione tedesca, considerata la sua importante portata pratica soprat-tutto per l’interpretazione della nozione di porzione legittima479.

Sarebbe opportuno precisare che possono essere ridotti anche gli acquisti fatti dagli eredi legittimi480.

Il testo di questo articolo dovrebbe essere quello della perizia481 482.

Articolo 523 AP-CC

Secondo la dottrina, questo articolo si applica anche alle liberalità tra vivi fatte esatta-mente allo stesso momento. Questo fatto dovrebbe essere ancorato nel testo di legge483.

«Avantages recus puor cause de mort» (vantaggi ricevuti a causa di morte) o «avantages

pour cause de mort» (vantaggi a causa di morte) sarebbe più corretto di «acquisitions

pour cause de mort» (acquisti a causa di morte)484.

475 GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 20); UNI GE (pag. 11). 476 WengerPlattner (pag. 8). 477 successio (pag. 10). 478 UNI GE (pag. 11); WengerPlattner (pag. 7). 479 AK BS (pag. 14); FSN (pag. 8); successio (pag. 9); UNI FR (pag. 5). 480 AK BS (pag. 14). 481 Denis Piotet, successio/Not@lex 2014, pag. 94. 482 UNIL (pag. 10). 483 WengerPlattner (pag. 8). 484 UNI GE (pag. 11).

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Nella versione tedesca sarebbe migliore la formulazione «… so werden die ihren Pflichtteil

übersteigenden Anteile der Miterben im Verhältnis der Beträge herabgesetzt, welche die

Pflichtteile übersteigen»485.

Il testo di questo articolo dovrebbe essere quello della perizia486 487.

Articolo 525 capoverso 1 AP-CC

In relazione all’articolo 526 AP-CC, questo capoverso dovrebbe precisare che la riduzione si attua nella stessa proporzione per tutti i beneficati dello stesso livello. Dovrebbe poi stabilire che la disposizione si applica anche alle liberalità tra vivi fatte esattamente allo stesso momento488.

Considerata la formulazione dell’articolo 526 AP-CC, in francese non bisognerebbe usare l’espressione «dispositions pour cause de mort» (disposizioni a causa di morte) invece di «acquisitions pour cause de mort» (acquisti a causa di morte)? In questo modo sarebbe possibile differenziare gli acquisti a causa di morte che risultano dalla legge e devono essere ridotti in prima linea da quelli fondati su disposizioni a causa di morte che vanno ridotti in seconda linea e nella medesima proporzione489.

«Avantages recus puor cause de mort» (vantaggi ricevuti a causa di morte) o «avantages

pour cause de mort» (vantaggi a causa di morte) sarebbe più corretto di «acquisitions

pour cause de mort» (acquisti a causa di morte)490.

Articolo 526 capoversi 1 e 2 AP-CC

La formulazione scelta al capoverso 1 non corrisponde al commento del rapporto esplica-tivo. Inoltre, sarebbe opportuno stabilire nella legge che, se la porzione disponibile è già stata esaurita, si applica il principio generale dell’articolo 525 capoverso 1 CC491.

Non è chiaro quali condizioni debbano essere soddisfatte dagli acquisti derivanti da di-sposizioni a causa di morte successive, affinché tali acquisti siano ridotti prima del con-tratto successorio492.

Alla luce dell’articolo 494 capoverso 3 CC, l’articolo 526 capoverso 1 AP-CC avrebbe come effetto che i testamenti precedenti al contratto successorio sarebbero anche riduci-bili prima di detto contratto493.

Secondo il testo dell’avamprogetto, la disposizione a causa di morte successiva al con-tratto successorio sarebbe riducibile prima del contratto se essa o il contratto esauriscono la porzione disponibile. Queste condizioni sono contraddittorie e inappropriate. È impor-tante soltanto sapere se il contratto stesso violi le legittime o meno. Se non è così, soltanto le disposizioni successive devono essere ridotte e in misura proporzionale. Se è così, anche il contratto deve essere ridotto, ma soltanto dopo la riduzione completa delle dispo-sizioni a causa di morte successive494.

Il capoverso 1 dovrebbe eventualmente essere modificato in modo che i contratti succes-sori prevalgano anche sui testamenti precedenti495.

485 AK BS (pag. 14). 486 Denis Piotet, successio/Not@lex 2014, pag. 94. 487 UNIL (pag. 10). 488 WengerPlattner (pag. 8). 489 UNI FR (pag. 6). 490 UNI GE (pag. 11). 491 FSN (pag. 8); WengerPlattner (pag. 8). 492 UNI FR (pag. 7). 493 UNI FR (pag. 8). 494 UNI FR (pag. 10). 495 SO (pag. 4).

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Questo ordine delle riduzioni sarebbe imperativo e costituirebbe dunque un’eccezione alla

regola dell’articolo 525 CC, secondo la quale tutte le liberalità a causa di morte sono ri-dotte proporzionalmente. Essa complicherebbe considerevolmente la liquidazione delle successioni oggetto di contestazione496.

Il fatto di accordare la priorità ai contratti successori dovrebbe valere soltanto per i contratti sinallagmatici e non per quelli contenenti esclusivamente clausole testamentarie. Spesso si ricorre alla forma del contratto successorio anche se sarebbe più appropriato un testa-mento, perché le parti non conoscono a sufficienza la differenza tra queste due forme. Il tenore di questa disposizione è poco chiaro, sarebbe più idonea la formulazione «Se un contratto successorio ha esaurito la porzione disponibile, sono ridotti in primo luogo gli acquisti fondati su disposizioni a causa di morte successive»497.

Sostituire il termine «épuisé» («ausgeschöpft», «esaurita») con «dépassé» («überschrit-

ten», «superata»), poiché solo la parte che supera la porzione legittima può essere ri-dotta498.

Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge (ad eccezione di quelli protetti dalla legittima) dovrebbero essere ridotti prima di quelli risultanti da una disposizione a causa di morte. La condizione «che non ledono già la legittima» posta per le disposizioni a causa di morte al capoverso 2 deve essere eliminata499.

Il capoverso 2 non è formulato chiaramente. Dovrebbe menzionare, come fa il rapporto esplicativo, che se le disposizioni a causa di morte già ledono la legittima, tutti gli acquisti sono ridotti proporzionalmente500.

Il tenore del capoverso 2 implicherebbe che, se le diposizioni a causa di morte ledono esse stesse le legittime, la riduzione si effettua secondo l’articolo 525 CC, ossia su tutte le liberalità in proporzione al loro valore. L’impatto di queste modifiche, che creano un sistema complicato di priorità, sarebbe considerevole501.

Articolo 528 capoverso 3 AP-CC

Dal punto di vista sistematico questo articolo si situa nel contesto delle liberalità tra vivi. Non è dunque chiaro perché menzioni il legato, che non è una liberalità502.

Questo capoverso deve essere modificato per i motivi spiegati nel rapporto. Si sarebbe dovuto modificare anche il capoverso 2503.

Sarebbe opportuno precisare che i beni che costituiscono un’unità («Sachgemeinheiten»), come un’impresa o una collezione, ricadono nel campo di applicazione di questo arti-colo504.

5.12 Termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sul prolungamento generale a 30 anni del termine dell’azione di nullità contro i convenuti di mala fede e sulla sostituzione

496 UNI FR (pag. 10); Baddeley (pag. 22). 497 Waldmann Petitpierre (pag. 1). 498 AK BS (pag. 15). 499 UNI FR (pag. 11). 500 FSN (pag. 8); WengerPlattner (pag. 9). 501 Baddeley (pag. 22). 502 UNI BS (pag. 21). 503 UNIL (pag. 11). 504 AR (pag. 3); GDS (pag. 16).

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del termine di prescrizione con quello di perenzione laddove necessario, hanno in maggio-ranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli un Cantone505, un partito politico506 e cinque organizzazioni507. Sono invece contrarie due organizzazioni508.

5.12.1 In generale

Aspetti positivi

La proposta di correzione terminologica viene accolta positivamente in quanto migliora il diritto attuale509.

La modifica eliminerà l’incertezza attuale per quanto riguarda la controversia sul momento

di inizio (decesso o pubblicazione del contratto) del termine assoluto di dieci anni in rela-zione al contratto successorio510.

Aspetti negativi

Un termine di 30 anni è troppo lungo per regolare in via definitiva una successione. È praticamente inimmaginabile riuscire a fornire la prova della mala fede di una persona dopo un periodo così lungo. Sarebbe sufficiente un termine di dieci o di 15 anni come per la truffa in diritto penale511.

La questione della durata del termine di perenzione di un anno previsto dall’articolo 533 CC e della sua natura giuridica (possibilità d’interruzione) non è stata trattata in detta-glio512.

5.12.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 521 AP-CC

Come per gli articoli 533 e 600 CC, il termine assoluto di perenzione dovrebbe decorrere alternativamente dal decesso o dalla pubblicazione della disposizione testamentaria, dato che, stando a un’interpretazione restrittiva dell’articolo 556 cpv. 1 CC, i contratti succes-sori non vengono pubblicati513.

Articolo 533 AP-CC

La formulazione è infelice. Bisognerebbe sopprimere l’espressione «dal momento della

loro pubblicazione» oppure aggiungere la precisazione «sempreché tale pubblicazione abbia luogo»514.

Articolo 600 AP-CC

Nella versione italiana sarebbe meglio «nei confronti» piuttosto che «in confronto»515.

505 SO (pag. 4). 506 UDC (pag. 4). 507 ASM (pag. 2); FSN (pag. 8); UNI BS (pag. 21); UNI GE (pag. 12); UNIL (pag. 10). 508 CSA (pag. 2); GDS (pag. 16). 509 SO (pag. 4); UDC (pag. 4); UNI BS (pag. 21); UNI GE (pag. 12); UNIL (pag. 10). 510 WengerPlattner (pag. 7). 511 GDS (pag. 16); CSA (pag. 2). 512 successio (pag. 10). 513 NKF (pag. 7). 514 WaldmannPetitpierre (pag. 2). 515 TI (pag. 2).

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La formulazione è infelice. Bisognerebbe sopprimere l’espressione «o dalla pubblicazione del testamento» oppure aggiungere la precisazione «sempreché tale pubblicazione abbia luogo»516.

Sembra inadeguato abbreviare a sei mesi il termine entro cui gli eredi devono annunciarsi (art. 555 AP-CC) senza abbreviare allo stesso modo questo termine517.

5.13 Vigilanza sugli esecutori testamentari, attestato d’esecutore testamen-tario e certificato ereditario

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sulle modifiche relative all’esecutore testamentario hanno in maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni518, un partito politico519 e sei organizza-zioni520. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie sei organizzazioni521.

5.13.1 In generale

Aspetti positivi

Le precisazioni apportate dall’avamprogetto sono accolte favorevolmente522.

La consegna di un attestato all’esecutore testamentario e di un certificato agli eredi legit-

timi risponde a un bisogno largamente sentito nella prassi attuale523.

Uniformando il termine «certificato ereditario» si eviteranno malintesi nella prassi e si raf-forzerà la certezza del diritto524.

Riunire le competenze in mano a un giudice civile consentirà di porre fine alle notevoli difficoltà sperimentate dagli operatori del settore nel delimitare in modo chiaro le compe-tenze attualmente conferite a ciascuna autorità. Tali difficoltà si riscontrano nella prassi giudiziaria dei tribunali 525.

Aspetti negativi

Un’autorità di vigilanza diversa dal giudice è fondamentalmente corretta e conosciuta dal

diritto svizzero. Tale costellazione sarebbe d’altronde mantenuta per l’amministratore

della successione526.

La proposta concentrazione della vigilanza sull’esecutore testamentario nelle mani del

giudice creerà problemi supplementari. I problemi attuali sono frutto di circostanze sfortu-nate relative a una DTF eccessivamente interpretata in dottrina, che potrebbe essere cor-retta in futuro. Il giudice del contenzioso non è di norma lo stesso giudice che decide in

516 WaldmannPetitpierre (pag. 2). 517 Niklaus (pag. 8). 518 SO (pag. 4); VD (pag. 3); ZH (pag. 4). 519 UDC (pag. 4). 520 ASM (pag. 3); CSA (pag. 2); FSN (pag. 8); GDS (pag. 16); MyHappyEnd (pag. 2); swisNot (pag. 5). 521 AK BS (pag. 10); Bavaab (pag. 2); NKF (pag. 5); UNI BE (pag. 14); UNI BS (pag. 22); UNI GE (pag. 12). 522 UDC (pag. 4); FSN (pag. 8); swisNot (pag. 5); UNI GE (pag. 12). 523 SO (pag. 4); VD (pag. 3); AK BS (pag. 16); Bavaab (pag. 3); UNI BS (pag. 23); UNIL (pag. 12); WengerPlattner (pag. 10);

Pfäffli (pag. 4). 524 swisNot (pag. 5). 525 BL (pag. 3); SH (pag. 3); SO (pag. 4); VD (pag. 3); FSN (pag. 8); Swisnot (pag. 5); Guinand (pag. 3). 526 UNI BS (pag. 23); UNI GE (pag. 12).

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controversie della giurisdizione volontaria, e un processo condotto con procedura som-maria non può essere cumulato con una procedura contenziosa ordinaria o semplifi-cata527.

La soluzione proposta non risolve il problema sollevato della distinzione tra aspetti formali e materiali. Non ha alcuna influenza sulle procedure applicabili e il problema della scelta della procedura permane. Nel Cantone di Zurigo già adesso è un giudice unico presso il Tribunale distrettuale ad essere competente per la vigilanza sull’esecutore testamentario

per quanto riguarda le questioni formali relative all’esecuzione del suo mandato. Una volta

terminata la procedura di conciliazione, le questioni materiali sono di competenza del Tri-bunale distrettuale, che decide in procedura semplificata o ordinaria a seconda del valore litigioso528.

Si interferisce senza una ragione valida nella competenza cantonale in materia di proce-dura e i tribunali saranno caricati di un compito supplementare. Sarebbe opportuno la-sciare ai Cantoni, che hanno già un’organizzazione che funziona, la competenza di disci-

plinare la vigilanza sull’attività dell’esecutore testamentario529.

Il rinvio dell’articolo 518 capoverso 1 CC ai diritti e ai doveri dell’amministratore ufficiale

ha lo scopo principale di sottoporre l’esecutore testamentario alla vigilanza di un’autorità.

Perderà la sua importanza se sarà adottato l’articolo 518 capoverso 1 AP-CC530.

Punti in sospeso

Per tutti i casi di conflitto d’interesse a carico dell’esecutore testamentario dovrebbe es-

sere competente l’autorità di vigilanza nel quadro di una procedura sommaria. È neces-saria una procedura rapida e semplice efficace per tutti. La complessità della procedura civile non è adeguata a questo genere di controversie531.

La soluzione che prevede di attribuire la competenza al giudice civile potrebbe essere considerata anche per il rappresentante degli eredi e per l’amministratore della succes-

sione532.

Non si dovrebbe più poter accettare tacitamente il mandato di esecutore testamentario. Dovrebbe essere richiesta un’accettazione espressa533.

L’esecutore testamentario dovrebbe avere la possibilità di nominare un esecutore sostitu-tivo. Il disponente dovrebbe poter demandare a una persona di sua scelta la nomina di un esecutore testamentario, come avviene nel diritto tedesco534.

Sarebbe opportuno precisare nel testo di legge chi informa l’esecutore del suo mandato535.

Per rispondere ai quesiti principali che si pongono nella prassi, il certificato ereditario do-vrebbe essere regolamentato in modo più preciso: natura giuridica, competenza, proce-dura, condizioni, momento, contenuto, forma, rimedi giuridici ecc.536.

527 AK BS (pag. 10); UNIL (pag. 9). 528 NKF (pag. 7); UNI BE (pag. 14); WengerPlattner (pag. 7). 529 FR (pag. 1); LU (pag. 2); Bavaab (pag. 2); UNI BE (pag. 15); UNI BS (pag. 22). 530 UNI BE (pag. 15). 531 AK BS (pag. 12). 532 FSN (pag. 8). 533 ZH (pag. 4). 534 SG (pag. 6); ZH (pag. 4). 535 LU (pag. 2). 536 FSN (pag. 8); UNI BS (pag. 23).

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5.13.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 517 capoverso 3 AP-CC

L’attestato dovrebbe essere fornito su richiesta e non d’ufficio537.

Non si specifica se la comunicazione all’esecutore e la redazione dell’attestato sono con-siderati un compito di vigilanza e quindi di competenza del giudice538.

Nei capoversi 2 e 4 della versione italiana, si propone di sostituire i termini «d’officio» con «d’ufficio» ed «esse» con «essi»539.

Articolo 518 capoverso 4 AP-CC

Non si specifica la procedura applicabile. Nella prassi è determinante che per una proce-dura contro l’esecutore testamentario non sia richiesto l’accordo di tutti gli interessati540.

Articolo 559 capoverso 1 AP-CC

Il titolo marginale «Consegna dell’eredità» («Auslieferung der Erbschaft», «Délivrance

des biens») dovrebbe essere sostituito con «Certificato ereditario» («Erbbescheinigung», «Certificat d’héritier»)541.

Si dovrebbero precisare le condizioni per il rilascio di un certificato ereditario agli eredi legittimi (mancanza di una disposizione a causa di morte che modifica la successione ab intestato, scadenza del termine di rinuncia o accettazione della successione)542.

Se il testamento non viene pubblicato, non vi è una comunicazione agli interessati e nem-meno un momento da cui decorre il termine di un mese. Il testo di legge dovrebbe preci-sare che in tal caso gli eredi legittimi possono chiedere all’autorità il rilascio di un certificato

ereditario543.

La riserva concernente l’accertamento dell’inesistenza crea confusione ed è inutile. Dato che l’azione di riduzione non influisce sulla qualità di erede, non dovrebbe nemmeno es-

sere menzionata544.

Anche l’espressione «che attesta la loro qualità di eredi» («über ihre Stellung als Erben», «attestant de leur qualité d’héritiers») è inutile545.

La formulazione «sono riconosciuti eredi» («als Erben anerkannt») ha dato buoni risultati e dovrebbe essere mantenuta. Il testo francese dovrebbe essere modificato di conse-guenza. In tedesco, inoltre, si potrebbe sostituire «Erbenbescheinigung» con «Erben-schein»546.

La formulazione «i beneficiari di una disposizione anteriore» («les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne», «die aus einer früheren Verfügung Bedachten») do-vrebbe essere sostituita da «gli eredi istituiti nella disposizione o in una disposizione an-teriore» («les héritieRS institués dans la disposition ou une disposition plus ancienne», «die in einer früheren oder derselben Verfügung eingesetzten Erben»), conformemente

537 SG (pag. 6). 538 LU (pag. 2). 539 TI (pag. 2). 540 successio (pag. 9). 541 ZH (pag. 5). 542 Bavaab (pag. 3). 543 SG (pag. 7); ZH (pag. 4). 544 ZH (pag. 4); Bavaab (pag. 3). 545 ZH (pag. 5). 546 Pfäffli (pag. 4).

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ad una prassi riconosciuta, secondo cui sono interessati soltanto gli eredi istituiti. Potreb-bero essere inclusi anche i presunti eredi legittimi547.

5.14 Amministrazione ufficiale in seguito alla rinuncia all’eredità da parte di un erede oberato

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’amministrazione uffi-

ciale in seguito alla rinuncia all’eredità da parte di un erede oberato hanno accolto la proposta

all’unanimità.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone548, un partito politico549 e nove organizza-zioni550. Non vi sono opposizioni.

5.14.1 In generale

Aspetti positivi

Dal punto di vista del contenuto la proposta è assolutamente corretta e migliora il diritto attuale551.

Punti in sospeso

Alla luce degli articoli 220 CC e 290 LEF, bisognerebbe valutare se è opportuno dover agire sia contro il rinunciatario che contro tutte le persone che traggono profitto dalla ri-nuncia552.

Sarebbe opportuno prevedere che l’onorario del liquidatore debba essere trattato in via

prioritaria553.

5.14.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 578 AP-CC

Sarebbe necessario chiarire il rapporto tra i convenuti (litisconsorzio facoltativo o neces-sario)554.

Il diritto successorio non prevede la rinuncia a favore di una persona. Il testo del capo-verso 3 dovrebbe essere modificato per tener conto delle conseguenze della rinuncia se-condo l’articolo 573 CC555.

Il capoverso 4 risulterebbe più chiaro se contenesse l’espressione «ai fini della sua rea-lizzazione» («en vue de sa réalisation», «im Hinblick auf dessen Verwertung»)556.

547 SG (pag. 7); WengerPlattner (pag. 10). 548 ZH (pag. 5). 549 UDC (pag. 4). 550 AK BS (pag. 17); ASM (pag. 2); CSA (pag. 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); swisNot (pag. 6); UNI BS (pag. 24); UNI GE

(pag. 12); UNIL (pag. 14). 551 UDC (pag. 4); AK BS (pag. 17); swisNot (pag. 6); UNI GE (p.12), UNIL (pag. 14). 552 AK BS (pag. 24). 553 GE (pag. 2). 554 ZH (pag. 5); ASM (pag. 2). 555 SG (pag. 9). 556 UNI GE (pag. 12).

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5.15 Testamento audiovisivo urgente

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’introduzione della forma

audiovisiva per il testamento urgente hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli sei Cantoni557, due partiti politici558, 16 organizzazioni559 e quattro privati560. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni561 e un partito poli-tico562.

5.15.1 In generale

Aspetti positivi

È giusto adeguare il testamento urgente alle nuove tecnologie e permettere la trasmis-sione di un testamento anche in assenza di testimoni563.

Va accolta positivamente la precisazione secondo cui ogni testamento urgente diviene nullo 14 giorni dopo che il testatore si trova in condizione di usare un’altra forma di di-

sporre564.

Aspetti negativi

La rinuncia ai due testimoni per il testamento urgente potrebbe facilitare la pressione e gli abusi sul testatore da parte di terzi565.

L’obbligo per l’autorità giudiziaria di stilare un verbale crea lavoro supplementare566.

Questa nuova possibilità potrebbe aumentare il numero di testamenti urgenti e di proce-dure giudiziarie567.

Punti in sospeso

Dal punto di vista tecnico e organizzativo si pongono diversi quesiti: momento della rea-lizzazione del testamento, rischio di falsificazione e di trasmissione, deposito, conserva-zione dell’originale o di eventuali copie ecc.568.

Ogni mezzo di comunicazione moderno dovrebbe permettere la realizzazione di un testa-mento urgente, compresa la registrazione audio569.

Sarebbe opportuno ammettere, in linea con la dottrina moderna, che decorso il termine di 14 giorni il testamento urgente può essere impugnato per vizio di forma, ossia annullato da un giudice, ma non si tratta di un caso di nullità completa570.

557 SO (pag. 4); SZ (pag. 1); TI (pag. 2); UR (pag. 2); VD (pag. 3); ZH (pag. 4). 558 PLR (pag. 3); pvl (pag. 3). 559 AK BS (pag. 9); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); JuCH (pag. 6); MyHappyEnd (pag. 2); Pink

Cross (pag. 1); successio (pag. 8); swisNot (pag. 6); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 12); USAM (pag. 3); USC (pag. 4); USS (pag. 2); VSM (pag. 2).

560 Achermann (pag. 4); Gysin (pag. 5); Marberger (pag. 6); Sahin (pag. 7). 561 LU (pag. 3); OW (pag. 2). 562 UDC (pag. 3). 563 UR (pag. 2); ZH (pag. 4); pvl (pag. 3); PLR (pag. 3); ASM (pag. 2); FSN (pag. 2); successio (pag. 8); swisNot (pag. 6); UNI

BS (pag. 25); VSM (pag. 2). 564 swisNot (pag. 6); UNI GE (pag. 12). 565 AG (pag. 2); OW (pag. 2); UDC (pag. 3); AK BS (pag. 9); FSN (pag. 9); JuCH (pag. 6). 566 LU (pag. 3). 567 UDC (pag. 3). 568 GE (pag. 1); LU (pag. 3) OW (pag. 2); Niklaus (pag. 4); UNI BS (pag. 25). 569 successio (pag. 8). 570 UNIL (pag. 9).

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La presenza di due testimoni dovrebbe essere richiesta anche per il testamento audiovi-sivo urgente per poter comprovare che esso corrisponde alla volontà espressa dal testa-tore ed evitare falsificazioni571. Si potrebbe prevedere che i testimoni debbano apparire sul video e assicurare la trasmissione all’autorità.

Il dispositivo su cui è registrato l’originale di un testamento urgente dovrebbe essere con-

segnato alle autorità giudiziarie per poter provare eventuali falsificazioni572.

Per il testamento urgente si potrebbe stabilire la competenza del tribunale del luogo di domicilio di uno dei testimoni, in modo da evitare che i testimoni debbano consegnare il testamento nel luogo di domicilio del defunto573.

Il campo di applicazione dell’articolo 520a CC dovrebbe essere ampliato ai testamenti au-diovisivi con conseguente modifica del titolo marginale574.

È impossibile sapere se il disponente non era minacciato mentre dichiarava le sue ultime volontà. Si dovrebbe rinunciare al testamento urgente e la gente dovrebbe imparare a redigere il proprio testamento in anticipo in una situazione tranquilla575.

5.15.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 506 AP-CC

Si dovrebbe indicare necessariamente la data, in modo da poter verificare dal punto di vista temporale se al momento del testamento sussistevano veramente circostanze straordinarie. Bisognerebbe inoltre sopprimere l’espressione «se possibile»576.

Si potrebbe rinunciare all’indicazione della data, dovrebbe essere sufficiente il timecode della registrazione577.

Si potrebbe rinunciare all’elenco non esaustivo delle circostanze straordinarie a favore di

un principio generale, che andrebbe poi precisato dalla giurisprudenza. Il termine «comu-nicazioni interrotte» («communications interrompues», «Verkehrssperre») è vago e do-vrebbe essere precisato. Per la versione tedesca si propone «Zusammenbruch des öf-

fentlichen oder des individuellen Verkehrs» (interruzione delle comunicazioni pubbliche o private)578.

Il capoverso 2 dovrebbe essere completato con i motivi d’incompatibilità previsti per i te-stimoni e l’ufficiale pubblico in relazione al testamento pubblico579.

Nella versione francese, al capoverso 3 «circonstance extraordinaire» dovrebbe essere al plurale580.

Articolo 507 AP-CC

La redazione di atti pubblici è di competenza degli ufficiali pubblici designati secondo il diritto cantonale. Questi dovrebbero poter redigere anche il verbale relativo a un testa-mento urgente581.

571 USC (pag. 4); USDCR (pag. 2). 572 AK BS (pag. 9). 573 LU (pag. 3). 574 WengerPlattner (p.13). 575 SVE (pag. 13). 576 UNI GE (pag. 12); WengerPlattner (pag. 6). 577 Niklaus (pag. 4). 578 GE (pag. 1); ZH (pag. 4); Pro Familia (pag. 4); SVE (pag. 12). 579 WengerPlattner (pag. 6). 580 UNI GE (pag. 13). 581 Bavvab (pag. 2); FSN (pag. 9).

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Si dovrebbe precisare che i testimoni devono consegnare personalmente il testamento urgente (orale e audiovisivo), in modo da chiarire i dubbi relativi all’invio postale582.

Nella versione tedesca il termine «Gerichtsbehörde» (autorità giudiziaria) è obsoleto e dovrebbe essere sostituito con «Gericht» (tribunale)583.

La precisazione «su un supporto ordinario» non è chiara e dovrebbe essere rivista584.

Un ufficiale di grado superiore può sostituire l’autorità giudiziaria soltanto per il deposito o

il verbale. La formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere rivista585.

Articolo 508 AP-CC

Nella versione francese sostituire «nul» con «caduc»586.

5.16 Aggiornamento redazionale degli articoli 469, 482, 499 e 503 CC

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’aggiornamento reda-

zionale di diversi articoli hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli un Cantone587, un partito politico588 e sette organizza-zioni589. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie due organizzazioni590.

5.16.1 In generale

Aspetti positivi

Le varie modifiche terminologiche sono accolte espressamente in modo positivo, corri-spondono alla dottrina e alla prassi attuali e migliorano il diritto in vigore591.

Va accolto positivamente il fatto che per il contratto successorio venga disciplinata la forma da utilizzare per far valere un vizio della volontà del disponente mentre questi è ancora in vita592.

Aspetti negativi

All’articolo 469 AP-CC l’avamprogetto ha seguito a torto un parere della dottrina minorita-

ria. Per codificare la posizione della dottrina maggioritaria sarebbe sufficiente aggiungere che, per il contratto successorio, la revoca deve essere comunicata alla controparte593.

L’articolo 519 capoverso 3 AP-CC complica inutilmente la situazione. Non vi è motivo di assoggettare a una procedura giudiziaria il disponente che desidera svincolarsi da un contratto successorio viziato, mentre per altri contratti è sufficiente dichiarare la propria intenzione di non mantenere il contratto (art. 31 cpv. 1 CO). Si tratta di un formalismo eccessivo che causerà processi inutili594.

582 ZH (pag. 4). 583 SG NV (pag. 3). 584 UNI GE (pag. 13). 585 SG NV (pag. 3). 586 UNI GE (pag. 12). 587 AG (pag. 2). 588 UDC (pag. 4). 589 CSA (pag. 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 13); UNIL (pag. 4; 7; 9). WengerPlattner

(pag. 2; 6). 590 UNI GE (pag. 13); WengerPlattner (pag. 2). 591 AG (pag. 2); SO (pag. 4); UNI BS (pag. 25); UNI GE (pag. 13); UNIL (pag. 7). 592 WengerPlattner (pag. 2). 593 UNI GE (pag. 13). 594 NKF (pag. 7); UNI GE (pag. 13).

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Punti in sospeso

Nella prassi ci si chiede se un semplice errore concernente i motivi costituisca un motivo d’annullamento o se l’annullamento sia possibile soltanto alle condizioni dell’articolo 24 CO: in occasione della revisione del diritto successorio si sarebbe potuta chiarire questa questione controversa. Inoltre, si sarebbe potuta affrontare la questione dell’invalidità di

una disposizione gravata da un carico illegale o immorale595.

Sarebbe opportuno usare una terminologia identica (nullità o annullamento) in tutto il di-ritto successorio596.

Si dovrebbero introdurre nuovi criteri di validità per i testamenti597.

5.16.2 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione

Articolo 469 AP-CC

Sostituendo l’espressione «sono nulle» con «possono essere impugnate» potrebbe risul-

tare più difficile bloccare un’iscrizione nel registro fondiario. Ciò potrebbe anche far au-

mentare il numero di procedure giudiziarie598.

L’articolo dovrebbe essere riformulato per introdurre il sospetto di captazione d’eredità

come motivo per esaminare d’ufficio la validità della disposizione599.

Articolo 499 AP-CC

Nella versione tedesca, il termine «Urkundsperson» dovrebbe essere sostituito con «beu-

rkundende Beamte» come agli articoli 500, 501, 502, 504, 512 e 556600.

Articolo 503 AP-CC

La cerchia di persone che non possono fungere da testimoni di un testamento pubblico dovrebbe essere allargata alle persone beneficate dall’atto e ai loro parenti prossimi601.

Articolo 519 capoversi 2 e 3 AP-CC

Il testo non indica chiaramente che il disponente è obbligato ad agire in giudizio per an-nullare un contratto viziato. Dà l’impressione che chiunque abbia un interesse successorio

all’annullamento possa promuovere un’azione di nullità mentre il disponente è ancora in

vita. In caso di vizio della volontà, dovrebbe essere precisato il rapporto con l’articolo 469 CC602.

5.17 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del legato

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’attribuzione della prio-

rità al legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del legato hanno in larga maggioranza

accolto positivamente la proposta.

595 WengerPlattner (pag. 2). 596 NKF (pag. 3). 597 SVE (pag. 7). 598 Niklaus (pag. 1). 599 SVE (pag. 7). 600 WengerPlattner (pag. 13). 601 LU (pag. 3). 602 UNI FR (pag. 5).

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Sono favorevoli un partito politico603 e sei organizzazioni604. Sono invece contrarie o piuttosto contrarie due organizzazioni605.

5.17.1 In generale

Aspetti positivi

La proposta di modifica è giusta e metterà fine all’attuale incertezza giuridica in questo

ambito606.

Aspetti negativi

La soluzione proposta renderebbe più complicata la liquidazione della successione ogni volta che vi sono dei legati, senza che sia nemmeno chiaro se si intendano i diritti sul legato o il debito del legato607.

L’innovazione proposta privilegia i legatari rispetto ai creditori dell’erede e non corrisponde

al resto del diritto vigente. I crediti dei legatari dovrebbero essere privilegiati secondo mo-dalità che la legge non definisce da nessuna parte, ossia prevalere sui diritti del creditore dell’erede oppure essere sottratti alla massa fallimentare di quest’ultimo. Ciò pone innu-

merevoli difficoltà in caso di concorso e in particolare di fallimento: un bene non può non far parte della massa fallimentare per certi creditori e per altri invece sì608.

La portata della disposizione che protegge i legatari contenuta nell’articolo 594 capo-verso 2 CC ‒ compensazione pratica del loro eventuale pregiudizio secondo l’articolo 564 CC ‒ è in gran parte ridotta609.

Punti in sospeso

È necessaria un’analisi più approfondita, dal momento che questa modifica incide sui diritti

dei legatari e dei creditori per quanto riguarda le misure conservative (art. 594 CC), non-ché sull’applicazione del principio della confusione dei patrimoni. Sarebbe opportuno ana-

lizzare in ogni caso la necessità di un’eventuale revisione della LEF610.

Al capoverso 1 bisognerebbe precisare che il pregiudizio del legatario si applica soltanto finché la successione costituisce ancora un patrimonio separato. Il capoverso 2, ripren-dendo il testo attuale, dovrebbe prevedere che la parità tra creditori del defunto (e della massa ereditaria) e creditori dell’erede vale anche nei rapporti con i legatari611.

Non bisognerebbe limitare l’applicazione dell’articolo 564 capoverso 2 CC ai casi in cui i diritti dei legatari sono veramente minacciati? La separazione dei patrimoni avrebbe luogo soltanto su richiesta dei legatari. Altrimenti praticamente in tutte le successioni che com-prendono un legato bisognerebbe procedere alla complessa separazione dei patrimoni612.

603 UDC (pag. 4). 604 AK BS (pag. 16); CSA (pag. 2; 4); FSN (pag. 9); GDS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14). 605 UNI FR (pag. 12); UNIL (pag. 13). 606 AK BS (pag. 16); swisNot (pag. 7); UNI GE (pag. 14). 607 UNI FR (pag. 12). 608 UNIL (pag. 13). 609 UNIL (pag. 13). 610 UNI BS (pag. 26); UNIL (pag. 13); Baddeley (pag. 21). 611 UNIL (pag. 13). 612 UNI FR (pag. 12).

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5.17.2 Commento sulla formulazione dell’articolo 564 AP-CC

Si dovrebbe mantenere l’attuale capoverso 2, completandolo con i creditori della succes-sione. Il capoverso 2 dell’avamprogetto diventerebbe il capoverso 3613.

5.18 Principio del valore venale al momento della divisione

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’estensione, a tutti i beni

disponibili, del principio dell’imputazione al valore venale al momento della divisione hanno in larga maggioranza accolto positivamente la proposta.

Sono favorevoli sette organizzazioni614. È invece piuttosto contraria un’organizzazione615.

Aspetti positivi

La parità di trattamento dei beni mobili e immobili è pienamente giustificata ed eviterà disparità ingiustificate. Ciò corrisponde a quanto affermato dalla dottrina e dalla giurispru-denza616.

Punti in sospeso

Sarebbe opportuno analizzare se la modifica prevista non amplierebbe in modo indeside-rato il campo d’applicazione dell’articolo 618 CC617.

5.19 Termine abbreviato per la pubblica diffida degli eredi

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’abbreviazione del ter-

mine per la pubblica diffida degli eredi hanno in maggioranza accolto positivamente la propo-sta.

Sono favorevoli un Cantone618, un partito politico619 e cinque organizzazioni620. Sono invece contrarie due organizzazioni621.

Aspetti positivi

La proposta migliorerebbe la situazione attuale, che causa un prolungarsi inutile delle di-visioni successorie622.

Aspetti negativi

Il termine di sei mesi è troppo breve e utopistico se si considerano le successioni interna-zionali in cui si richiedono informazioni ad autorità ufficiali o altre situazioni complicate. Sarebbe più adeguato lasciare il termine di 12 mesi623.

613 WengerPlattner (pag. 10). 614 ASM (pag. 3); FSN (pag. 9); CSA (pag. 4); swisNot (pag. 7); UNI BS (pag. 26); UNI GE (pag. 14); UNIL (pag. 14). 615 UNI BE (pag. 19). 616 swisNot (pag. 7); UNI BS (pag. 26); UNI GE (pag. 14); UNIL (pag. 14). 617 UNI BE (pag. 19). 618 SO (pag. 5). 619 UDC (pag. 4). 620 AK BS (pag. 15); FSN (pag. 10); GDS (pag. 16); UNI BS (pag. 27); UNI GE (pag. 14). 621 CSA (pag. 4); Niklaus (pag. 17). 622 SO (pag. 5); UNI GE (pag. 14). 623 CSA (pag. 2); Niklaus (pag. 7);UNIL (pag. 12).

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5.20 Adeguamento dell’articolo 579 capoverso 2 CC alla modifica dell’arti-colo 626 capoverso 2

I partecipanti alla consultazione che si sono espressi in particolare sull’adeguamento dell’arti-

colo 579 capoverso 2 CC hanno in maggioranza respinto la proposta.

Sono favorevoli tre organizzazioni624. Sono invece contrari o piuttosto contrari un Cantone625 e sei organizzazioni626.

5.20.1 In generale

Aspetti positivi

È giusto adeguare il tenore dell’articolo 579 capoverso 2 a quello dell’articolo 626 capo-verso 2 CC627.

Aspetti negativi

L’attuale testo di legge è più chiaro628.

In dottrina è controverso se sono soggette a collazione unicamente le liberalità con carat-tere di dotazione («Versorgungskollation») o tutte le liberalità importanti («Schenkungskol-

lation»). Tale questione di fondo non è risolta629.

Questa modifica costituisce una limitazione troppo significativa dei diritti dei creditori di una successione di un testatore insolvente oggetto di rinuncia, dal momento che tutte le liberalità che servono come dotazione effettuate nei cinque anni precedenti al decesso sono escluse dall’azione di responsabilità contro il rinunciatario. Non si tratta di un sem-

plice adeguamento, ma di una modifica che va oltre la giurisprudenza del Tribunale fede-rale630.

Poiché si riferisce al tenore degli articoli 629 capoverso 2 e 631 CC, l’articolo 579 capo-verso 2 CC non può essere modificato nel senso proposto631.

Punti in sospeso

Bisogna far attenzione a non ampliare il campo d’applicazione agli acconti della quota ereditaria632.

Soltanto le spese di educazione e di istruzione dovrebbero essere escluse dall’azione dei

creditori. L’espressione «consueto corredo nuziale» («landesübliche Ausstattung bei der

Verheiratung», «prestations usuelles d’établissement par mariage») dovrebbe essere soppressa in quanto superata al giorno d’oggi633.

Le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo in relazione all’articolo 626 capoverso 2 AP-CC non corrispondono al testo dell’avamprogetto634.

624 CSA (pag. 4); FSN (pag. 10); swisNot (pag. 6). 625 SG (pag. 9). 626 AK BS (pag. 17); Niklaus (pag. 7); NKF (pag. 8); UNI FR (pag. 12); UNI GE (pag. 14); WengerPlattner (pag. 11). 627 UNI BS (pag. 27). 628 AK BS (pag. 17). 629 UNI BS (pag. 27). 630 SG (pag. 9); NKF (pag. 8); UNIFR (pag. 12); UNIL (pag. 14). 631 UNI GE (pag. 14). 632 WengerPlattner (pag. 11). 633 NKF (pag. 8). 634 GDS (pag. 17).

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5.20.2 Commento sulla formulazione dell’articolo579 capoverso 2 AP-CC

Nella versione tedesca il termine «Ausstattung» ha causato numerose difficoltà d’interpre-

tazione e dovrebbe essere sostituito con un termine attuale che precisi quali liberalità sono effettivamente interessate. Non si dovrebbe rinunciare a menzionare le spese di educa-zione e di istruzione635.

6 Questioni non trattate nell’avamprogetto

Vari partecipanti, oltre ad essersi espressi direttamente sull’avamprogetto, hanno auspicato

che la revisione del diritto successorio in corso affrontasse anche le questioni seguenti.

6.1.1 Modifica del diritto successorio del coniuge superstite

Per dare una risposta soddisfacente alla nuova realtà sociale rappresentata dalle famiglie ri-composte, il Consiglio federale dovrebbe studiare soluzioni alternative e in particolare l’appli-

cazione ab intestato dell’usufrutto secondo l’articolo 473 CC, la trasformazione della succes-sione del coniuge superstite in un credito legale nei confronti dei figli, la sostituzione della porzione legittima del coniuge superstite con un legato di mantenimento e la creazione di un legame successorio tra il coniuge superstite e i figli636.

6.1.2 Successione e morte digitale

La revisione del diritto successorio sarebbe una possibilità ideale per valutare se completare il diritto successorio regolamentando i diritti degli eredi sui dati personali e gli accessi digitali del defunto, nonché le conseguenze del suo decesso sulla sua presenza virtuale637. Le que-stioni relative alla successione digitale dovrebbero essere disciplinate da una norma specifica nel diritto successorio. Si dovrebbe in particolare dare agli eredi accesso alla posta elettronica e agli account del defunto nelle reti sociali e disporre che essi hanno l’obbligo di rispettare i

diritti della personalità e della proprietà intellettuale dei terzi con cui il defunto era in contatto638.

6.1.3 Clausole d’arbitrato testamentarie

Sarebbe opportuno regolamentare l’ammissibilità e la validità delle clausole d’arbitrato testa-

mentarie, questione attualmente dibattuta in dottrina639. Sussiste un bisogno crescente di far decidere a un tribunale arbitrale le controversie in materia successoria, per ragioni sia di di-screzione che di complessità (in particolare questioni di carattere internazionale e fiscale). Pertanto bisognerebbe prevedere nella legge la possibilità che il testatore definisca unilateral-mente che eventuali controversie relative alla sua successione siano trattate da un tribunale arbitrale, come avviene ad esempio in Germania, in Austria e nel Liechtenstein640.

635 AK BS (pag. 17); Niklaus (pag. 7). 636 PLR (pag. 2). Queste proposte sono oggetto del postulato 16.3416 Nantermod Philippe «Famiglie ricomposte. Quale solu-

zione per un moderno diritto successorio ab intestato?» del 9 giugno 2016. 637 PS (pag. 2). Queste proposte sono oggetto del postulato 14.3782 Schwaab Jean Christophe «Regole per la "morte digi-

tale"» del 24 settembre 2014. 638 SVE (pagg. 13, 14). 639 pvl (pag. 4); UNI BS (pag. 30). 640 Künzle (pagg. 1, 2).

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6.1.4 Precisazione relativa ai debiti deducibili dalla successione

L’articolo 474 capoverso 2 CC prevede che vanno dedotti dall’attivo della successione i debiti,

le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d’inventario, e quelle per il mantenimento durante

un mese delle persone conviventi col defunto. Sarebbe opportuno valutare quali altri debiti dovrebbero essere dedotti e stabilirli nella legge641.

6.1.5 Computo delle liberalità soggette a collazione nella massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime

L’articolo 475 CC dovrebbe precisare che la massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime comprende anche le liberalità soggette a collazione642.

6.1.6 Limitazione nel tempo dell’efficacia delle disposizioni a causa di morte

Sarebbe opportuno modificare l’articolo 481 CC al fine di limitare nel tempo (al massimo 100 anni) l’efficacia delle disposizioni a causa di morte643.

6.1.7 Possibilità d’istituire come eredi i figli del proprio coniuge a pari titolo dei figli propri

I figli del proprio coniuge dovrebbero poter essere istituiti come eredi a pari titolo dei figli pro-pri644.

6.1.8 Discendente incapace di discernimento e sostituzione fedecommissaria

In presenza di un discendente incapace di discernimento senza discendenti né coniuge, il disponente può ordinare una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, permettendo all’istituito di amministrare liberamente i beni, di disporne e di restituire al sostituito soltanto la

parte che resta della successione (art. 492a CC). Questa norma, che permette di ridurre il valore della porzione legittima di un discendente incapace di discernimento (elemento già cri-ticabile), evidenzia inoltre difetti funzionali. Nel contesto della revisione in corso non si può prescindere da una discussione sul suo mantenimento645.

6.1.9 Disposizioni incompatibili con le obbligazioni di un contratto successorio

L’articolo 494 capoverso 3 CC, che prevede che possono essere contestate le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto suc-cessorio, è praticamente inapplicabile considerata la giurisprudenza molto restrittiva del Tribu-nale federale. Sarebbe opportuno modificare questo articolo affinché, fatti salvi i regali d’occa-

sione, possano essere impugnate tutte le disposizioni che diminuiscono notevolmente il valore delle obbligazioni derivanti da un contratto successorio646.

641 WengerPlattner (pag. 13). 642 WengerPlattner (pag. 13). 643 UNIL (pag. 5). 644 Vonrufs (pag. 1). 645 UNIL (pagg. 8, 9). 646 AK BS (pag. 9).

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6.1.10 Rinuncia a testimoni per il testamento pubblico e il contratto successorio

L’esigenza di avere due testimoni per il testamento pubblico (art. 499 CC) e il contratto suc-cessorio (art. 512 CC) è un onere burocratico che non si giustifica più al giorno d’oggi. Biso-

gnerebbe rinunciarvi647.

6.1.11 Sgravio della forma olografa per il testamento e il mandato precauzionale

Sarebbe opportuno rivedere le rigide prescrizioni relative alla forma olografa (art. 505 CC) per permettere alle persone affette da handicap di redigere un testamento o un mandato precau-zionale (art. 361 CC) in forma dattiloscritta senza doversi rivolgere a un notaio per confermarne la validità648.

6.1.12 Il testamento pubblico come forma qualificata di testamento

Si dovrebbe riflettere sull’utilità e la parità delle prescrizioni di forma per le disposizioni a causa

di morte. Sarebbe possibile legare eventuali deroghe alle regole sulle porzioni legittime o sulle quote ereditarie legali al requisito di ricorrere alla forma del testamento pubblico. A tal fine sarebbe necessario definire nel diritto federale i requisiti formali per la forma pubblica e preve-dere, ad esempio, che possano partecipare soltanto testimoni qualificati649. Anche la proce-dura per redigere un atto pubblico dovrebbe essere oggetto di una normativa a livello fede-rale650.

6.1.13 Precisazione della posizione, dei diritti e dei doveri dell’esecutore testamentario

Bisognerebbe approfittare della revisione dell’articolo 517 CC per disciplinare in modo più pre-ciso (riprendendo nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza) la posizione, i diritti e i doveri dell’esecutore testamentario, riflettendo anche sulle sue competenze nella divisione651.

6.1.14 Limitazione dell’onorario degli esecutori testamentari

L’articolo 517 capoverso 4 AP-CC, che prevede il diritto a un equo compenso per l’esecutore

testamentario, dovrebbe essere modificato. Gli onorari legati al risultato o in funzione dell’am-

montare della successione (percentuale) dovrebbero essere vietati. Dovrebbero essere limitati a una remunerazione conforme al mercato, in funzione del carico di lavoro determinato dalla complessità dell’attività da svolgere652.

647 AG (pag. 2); AR (pag. 3); PLR (pag. 3); Pfäffli (pag. 6). 648 Ryser (pag. 1). 649 successio (pag. 12). 650 UNI ZH (pag. 4). 651 WengerPlattner (pag. 13). 652 successio (pag. 9); USC (pag. 2, 4); USDCR (pag. 3).

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6.1.15 Indicazione della data nelle disposizioni a causa di morte

Si dovrebbe analizzare l’eventuale ampliamento ai contratti successori e ai testamenti pubblici

del campo d’applicazione dell’articolo 520a CC, che fa della data un elemento relativamente necessario per la validità di un testamento olografo653.

6.1.16 Nuova pubblicazione del testamento anteriore previo annullamento del testamento posteriore

Una volta che un testamento è annullato dal giudice, sarebbe opportuno procedere a una nuova pubblicazione del testamento anteriore, facendo decorrere un nuovo termine di peren-zione di dieci anni, in modo da evitare che sia già scaduto il termine assoluto di dieci anni dell’azione di nullità previsto dall’articolo 521 CC per impugnare il testamento anteriore. Ciò vale anche per il termine di prescrizione dell’azione di petizione di eredità dell’articolo 600 CC654.

6.1.17 Definizione delle condizioni d’esercizio dell’eccezione di nullità e di riduzione

Le condizioni d’esercizio dell’eccezione di nullità e di riduzione degli articoli 521 capoverso 3 e 533 capoverso 3 CC dovrebbero essere definite nella legge, in particolare in presenza di un esecutore testamentario o di un amministratore della successione655.

6.1.18 Riduzione delle clausole di sostituzione fedecommissaria

L’articolo 531 CC, che prevede la nullità della clausole di sostituzione fedecommissaria nella misura in cui esse ledono la porzione legittima dell’erede, dovrebbe essere modificato dato

che in realità si tratta di un caso di riduzione per azione costitutiva e non di un caso di nullità656.

6.1.19 Comunicazione e pubblicazione dei contratti successori e delle conven-zioni matrimoniali con effetti sulla successione

Contrariamente ai testamenti, i contratti successori non sono oggetto di pubblicazione da parte dell’autorità (art. 556 CC). Se un erede viene istituito mediante un contratto successorio, ciò può essere menzionato in un certificato ereditario soltanto se il contratto viene pubblicato. Sarebbe dunque opportuno, a meno che ciò non sia stato escluso nel contratto, che anche i contratti successori siano pubblicati, come pure le convenzioni matrimoniali che contengono disposizioni determinanti per lo scioglimento del regime dei beni657. Sarebbe inoltre opportuno esaminare la questione della pubblicazione dei contratti secondo l’articolo 636 CC658.

653 UNI BS (pag. 31). 654 AK BS (pag. 13; 18). 655 WengerPlattner (pag. 13). 656 UNIL (pag. 11). 657 ZH (pag. 6); AK BS (pag. 16); FSN (pag. 10); Pfäffli (pagg. 1–3, 5). 658 FSN (pag. 10).

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6.1.20 Prolungamento del termine di pubblicazione dei testamenti

Il termine di un mese per la pubblicazione dei testamenti da parte dell’autorità è troppo breve

nella pratica e non permette agli eredi di essere presenti. Gli articoli 557 e 558 CC dovrebbero essere rivisti659.

6.1.21 Chiarimento dello statuto giuridico dell’erede virtuale

Meriterebbe di essere chiarito lo statuto degli eredi legittimari esclusi o dimenticati dal dispo-nente nel suo testamento. La legge non disciplina o non disciplina a sufficienza i loro diritti, in particolare il loro diritto d’informazione e quello all’adozione di provvedimenti cautelari. Il ter-

mine di perenzione di un anno, che la giurisprudenza riconosce loro attualmente per agire contro la successione, costituisce un’insidia procedurale660 e andrebbe modificato.

Gli eredi virtuali dovrebbero ottenere lo statuto di eredi soltanto a condizione che siano in possesso di una sentenza passata in giudicato che attesti la loro azione di riduzione e che provino che non hanno ancora ricevuto (integralmente) la loro porzione legittima, in modo da evitare processi inutili661.

6.1.22 Prolungamento e decorrenza del termine di rinuncia

Il termine di tre mesi per rinunciare alla successione (art. 567 cpv. 1 CC) dovrebbe essere prolungato662. Sarebbe inoltre opportuno chiarire il momento da cui decorre tale termine, ad esempio con una modifica dell’articolo 568 CC che preveda che tale termine cominci a decor-rere soltanto dopo la conclusione di un inventario ufficiale, dal momento che attualmente i diversi tipi d’inventario a livello cantonale suscitano dubbi tra gli eredi663.

6.1.23 Parte di successione dell’erede rinunciatario

Secondo il diritto in vigore, in assenza di una disposizione a causa di morte, la parte dell’erede

che ha rinunciato all’eredità è devoluta ai suoi eredi come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). Questa regola non viene compresa nella prassi, in quanto sarebbe più logico che tale parte andasse agli eredi che non hanno rinunciato all’eredità. Una soluzione di questo tipo

eviterebbe una dispendiosa ricerca degli eredi dell’erede rinunciatario e una serie di rinunce a cascata. Inoltre, impedirebbe ai discendenti di rinunciare a una successione a favore del ge-nitore superstite per renderlo erede unico. Sarebbe opportuno modificare l’articolo in questione in modo che la parte del discendente rinunciatario vada al coniuge o al partner registrato su-perstite, a meno che anche questi non rinunci664.

Anche in presenza di una disposizione a causa di morte, la sorte della parte di successione del rinunciatario risulta problematica. Invece di andare agli eredi istituiti dal defunto, cosa che sembrerebbe corrispondere alla sua volontà ipotetica nel caso in cui non abbia istituito o escluso i suoi eredi legittimi, attualmente tale parte va ai suoi prossimi eredi legittimi (art. 572 cpv. 2 CC). Essa dovrebbe invece andare agli eredi istituiti proporzionalmente alla loro parte665.

659 TG (pag. 3). 660 successio (pag. 13); UNI BS (pag. 27). 661 FSN (pag. 10). 662 GE (allegato, pag. 1). 663 AK BS (pag. 17). 664 ZH (pagg. 6–7). 665 ZH (pagg. 7–8).

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6.1.24 Liquidazione ufficiale in caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi istituiti

In caso di rinuncia alla successione da parte di tutti gli eredi istituiti, di norma rinunciano anche gli eredi legittimi e la successione è liquidata dall’ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). Sa-rebbe opportuno istituire una regola analoga all’articolo 196 LEF, secondo cui, se tutti gli eredi istituiti rinunciano alla successione, essa viene liquidata dall’ufficio dei fallimenti, a meno che un erede legittimo non dichiari di accettarla666.

6.1.25 Saldo della liquidazione in seguito a rinuncia

Il saldo restante dalla liquidazione di una successione oggetto di rinuncia va, una volta pagati i debiti, agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC). Succede fre-quentemente che una successione che non è manifestamente oberata sia oggetto di rinuncia e che gli eredi beneficino così, in modo scioccante, delle vantaggiose tariffe ufficiali di una liquidazione da parte dell’ufficio dei fallimenti. Sarebbe pertanto opportuno riflettere su una modifica dell’articolo 573 capoverso 2 CC667.

6.1.26 Protezione dei creditori e contratto di rinuncia

I creditori di un erede oberato che rinuncia alla successione al fine di arrecare loro pregiudizio, possono contestare la rinuncia (art. 578 cpv. 1 CC). Sarebbe opportuno esaminare la possibi-lità di aggiungere la facoltà di contestare anche un contratto di rinuncia alla successione (art. 495 CC)668. Sarebbe benvenuta anche l’aggiunta di un capoverso 3 all’articolo 524 CC, che preveda che l’amministrazione del fallimento e i creditori della successione in possesso di

un certificato di carenza di beni possano promuovere un’azione di riduzione del contratto di

rinuncia669.

6.1.27 Prolungamento del termine per chiedere il beneficio d’inventario

Il termine di un mese previsto dall’articolo 580 capoverso 2 CC è troppo breve e dovrebbe essere prolungato ad almeno tre mesi, sempreché non si sia già proceduto a un inventario ufficiale670.

6.1.28 Soppressione del principio dell’unanimità per le decisioni della comunione ereditaria

Dovrebbe essere possibile prendere le decisioni con una maggioranza dei due terzi per evitare situazioni di blocco671.

666 ZH (pag. 8). 667 BS (pag. 3); bavaab (pag. 5). 668 AR (pag. 4). 669 AK BS (pag. 14). 670 AK BS (pag. 17). 671 Solenthaler (pag. 1).

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6.1.29 Attribuzione all’esecutore testamentario della facoltà di promuovere azioni di petizione d’eredità e di divisione

La dottrina accoglierebbe con favore se il nuovo diritto attribuisse all’esecutore testamentario

la facoltà di promuovere un’azione di petizione d’eredità (art. 598 CC) e di divisione (art. 604 CC), elementi importanti nella pratica672.

6.1.30 Distinzione tra azione di petizione d’eredità e azioni particolari

Nella partica e dal punto di vista dogmatico è a volte molto difficile scegliere tra l’azione di

petizione d’eredità, mediante la quale l’erede fa valere i suoi diritti prevalenti a quelli del pos-sessore su una successione o su oggetti alla medesima appartenenti (art. 598 CC) e le azioni particolari a disposizione degli eredi per far valere i loro diritti. La distinzione tra i due strumenti ha conseguenze importanti in particolare nel diritto internazionale privato, in quanto la LDIP673 si applica alle pretese degli eredi e alle pretese sulla successione (escluse dal campo d’appli-

cazione della Convenzione di Lugano674 all’art. 1 par. 2), mentre la Convenzione di Lugano si applica se la pretesa patrimoniale di un erede contro terzi non trova fondamento nel diritto successorio, ma la qualità d’erede costituisce un elemento da accertare in via preliminare. Il

rapporto tra questi due rimedi giuridici dovrebbe essere chiarito675.

6.1.31 Nomina da parte dell’autorità di un rappresentante della successione con poteri limitati

Se non vi è unanimità tra gli eredi e la comunione ereditaria non può quindi agire, un erede può chiedere all’autorità competente di nominare un rappresentante della comunità ereditaria fino al momento della divisione (art. 602 cpv. 3 CC). In numerosi casi sarebbe sufficiente, e utile nella pratica, nominare un rappresentante per un determinato atto amministrativo. L’arti-

colo 602 capoverso 3 CC dovrebbe essere modificato di conseguenza676.

6.1.32 Conclusioni e termine per l’azione di divisione

Vista l’incertezza che regna attualmente nella prassi per quanto riguarda le possibili conclu-

sioni dell’azione di divisione (art. 604 CC), sarebbero benvenute delle regole o delle linee guida in materia677. Il Codice civile non prevede un termine per l’azione di divisione. Si dovreb-

bero fissare chiaramente nella legge dei termini per tutte le azioni678.

6.1.33 Precisazione relativa all’oggetto dell’obbligo di collazione

Sarebbe opportuno chiarire quali liberalità tra vivi sono soggette all’obbligo di collazione

(art. 626 CC)679. Bisognerebbe anche esaminare, come condizioni dell’obbligo di collazione,

la questione del momento di emissione del decreto di collazione e quella del carattere ricono-scibile dell’intenzione di favorire un soggetto con una liberalità680.

672 UNI BS (pag. 28). 673 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato; RS 291. 674 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle deci-

sioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12. 675 UNI BS (pagg. 29–30). 676 ZH (pag. 8–9). 677 UNI BS (pag. 29). 678 SVE (pag. 15). 679 bavaab (pag. 4); UNI BS (pag. 31); WengerPlattner (pag. 14). 680 WengerPlattner (pag. 14).

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6.1.34 Debitori dell’obbligo di collazione

Si dovrebbero chiarire le condizioni dell’obbligo di collazione del coniuge superstite nei con-

fronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC)681, così come la questione dell’obbligo di collazione

degli eredi istituiti682.

6.1.35 Coniuge superstite come creditore dell’obbligo di collazione

La legge dovrebbe precisare se il coniuge superstite possa o meno essere creditore dell’ob-

bligo di collazione nei confronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC), dato che la dottrina è divisa su questo tema683.

6.1.36 Collazione in caso d’incapacità e di rinuncia

Si dovrebbe esaminare se estendere ad altri eredi l’obbligo di collazione delle liberalità fatte a

eredi che hanno perso tale qualità, obbligo che secondo il testo di legge attuale risulta limitato ai discendenti, anche se tali liberalità non sono loro pervenute (art. 627 cpv. 2 CC)684.

6.1.37 Peculiarità dell’azione di collazione

L’erede soggetto a collazione può scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore sulla sua quota ereditaria (art. 628 cpv. 1 CC). I dettagli di questo diritto sono contro-versi in dottrina e il nuovo diritto potrebbe fornire delle precisazioni in particolare sul contenuto delle conclusioni dell’azione di collazione, sulla possibilità di trasferire tale scelta nel caso in

cui il debitore non proceda e sulle modalità d’esecuzione della collazione685.

6.1.38 Precisazione dell’obbligo di collazione delle spese per l’educazione e l’istruzione dei figli

Sarebbe opportuno precisare cosa intende il legislatore per spese che eccedono «la misura consueta» e diventano quindi oggetto di un obbligo di collazione ai sensi dell’articolo 631 ca-poverso 1 CC. Le spese relative a un obbligo legale di mantenimento, ad esempio, dovrebbero essere escluse686.

6.1.39 Equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità

La regola secondo cui ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso un equo prelevamento nella divisione (art. 631 cpv. 2 CC) pone notevoli problemi nella pratica. Dato che essi sono di norma protetti dal diritto delle assicurazioni sociali, tale disposizione potrebbe essere abrogata687.

681 bavaab (pag. 4); WengerPlattner (pag. 14). 682 WengerPlattner (pag. 14). 683 UNI BS (pag. 28); WengerPlattner (pag. 14). 684 WengerPlattner (pag. 14). 685 UNI BS (pag. 29). 686 UNI BS (pag. 28). 687 AR (pag. 4).

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6.1.40 Unione domestica registrata anche per persone dell’altro sesso

Si potrebbe rivalutare la questione di un’unione domestica registrata anche per i partner dell’al-

tro sesso, piuttosto che demandare al giudice il compito di statuire sui diritti di un convivente di fatto (mentre non lo può fare per un coniuge o un partner registrato)688.

6.1.41 Acconto della quota ereditaria e aiuto sociale

Succede sempre più spesso che persone che trasmettono in vita il loro patrimonio ai loro eredi, poi in età avanzata beneficiano dell’aiuto sociale o delle prestazioni complementari dell’AVS/AI

versate dalla collettività pubblica. Sarebbe opportuno creare una base legale di diritto succes-sorio che permetta alla collettività di rivalersi sugli eredi che hanno beneficiato di tali acconti della loro quota ereditaria689.

6.1.42 Indennizzo per cure apportate

La questione dell’indennizzo per le cure apportate da privati a persone che ne necessitano meriterebbe di essere esaminata dal legislatore690. Si potrebbe ad esempio ampliare il campo d’applicazione dell’articolo 334 CC, attualmente limitato ai figli e agli abiatici che convivono con la persona interessata691.

6.1.43 Allentamento delle regole sulle fondazioni di famiglia o istituzione di un trust di diritto svizzero

Le restrizioni poste alle fondazioni di famiglia dall’articolo 335 CC sono superate e dovrebbero essere riviste. In tal modo sarebbe possibile evitare la situazione di auto-discriminazione in cui attualmente si trova il diritto svizzero e che spinge molte persone ad aggirare questa regola, costituendo patrimoni separati sotto forma di trust di diritto estero, mentre il costituente, i be-neficiari e i beni patrimoniali che li costituiscono sono in Svizzera692.

Un’altra soluzione ancora più efficace sarebbe l’istituzione di un patrimonio separato volonta-

rio, sul modello del sistema del trust anglosassone, che potrebbe essere regolamentato in tre o quattro articoli693.

6.1.44 Rapporto tra trust e pretese legittimarie

Si dovrebbe chiarire il rapporto tra trust e diritti degli eredi legittimari694.

6.1.45 Registro centrale dei testamenti

Un problema attuale è quello di riuscire a trovare e di conservare i testamenti. Di conseguenza potrebbe forse essere utile conferire ai testamenti conservati in un registro centrale dei testa-menti lo stesso valore dei testamenti cartacei695.

688 NE (pag. 2). 689 AG (pagg. 2–3). 690 AR (pag. 4); bavaab (pag. 5). 691 AK BS (pag. 9); USC (pag. 5). 692 UNIL (pag. 3); UNI ZH (pag. 3). 693 UNIL (pag. 4). 694 bavaab (pag. 4). 695 MyHappyEnd (pag. 2).

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6.1.46 Capacità di discernimento del testatore

Sarebbe opportuno discutere in dettaglio le problematiche relative alla capacità di discerni-mento del testatore, in particolare per quanto riguarda le relative prove, per evitare i problemi legati alle disposizioni a causa di morte che favoriscono una persona al massimo o a quelle fatte o modificate all’ultimo minuto o in modo spontaneo. Considerando in particolare l’au-

mento dell’aspettativa di vita, delle malattie che influiscono sulla capacità di discernimento,

della dipendenza da terzi per gestire i propri affari, nonché dell’ampliamento previsto della

porzione disponibile, le persone interessate hanno bisogno di una migliore protezione. Tale bisogno potrebbe ad esempio essere soddisfatto rendendo il testamento pubblico una forma particolarmente qualificata di disposizione a causa di morte696.

6.1.47 Costo dei procedimenti giudiziari e accesso alla giustizia

Con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile (CPC), sono aumentati gli emolumenti e

l’anticipo delle spese dei tribunali e si è verificato un trasferimento del rischio d’insolvenza dalla

controparte alla parte attrice. Considerato il valore litigioso spesso elevato in materia succes-soria, questo impedisce in pratica alla classe media di accedere alla giustizia. Sarebbe oppor-tuno riesaminare gli articoli 95 segg. CPC ed eventualmente modificarli a favore della parte che vince697.

6.1.48 Unificazione dell’organizzazione giudiziaria e della procedura

Si pone anche la questione dell’opportunità di unificare a livello federale le autorità competenti

e la procedura, come nel caso del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti698. Inoltre, si dovrebbe esaminare la questione dei rimedi giuridici contro i certificati ereditari e di quelli contro gli esecutori testamentari, come pure di quelle relative alla procedura volontaria in materia successoria699.

6.1.49 Trasmissione d’impresa per successione

L’interesse pubblico e privato al mantenimento di un’impresa in caso di decesso del titolare

giustificherebbe la creazione di norme specifiche di diritto successorio che facilitino la trasmis-sione delle imprese.

Una società, un’impresa o una quota di maggioranza in una di esse dovrebbero ottenere lo

statuto di oggetti della successione e poter essere integralmente attribuite dal giudice a un successore idoneo, che dovrebbe a sua volta poter far valere una pretesa legale all’attribu-zione integrale nel quadro della divisione. Un testatore dovrebbe anche poter attribuire inte-gralmente la propria impresa al successore di sua scelta. In ogni caso sarebbe giustificato un obbligo di collazione nei confronti degli altri eredi.

Norme speciali per la trasmissione delle imprese o per le successioni particolarmente cospicue (o poco cospicue), come nel caso del diritto fondiario rurale o del diritto tedesco, potrebbero, senza bisogno di ricorrere a strumenti di pianificazione complessi, apportare un vantaggio in termini di equità e facilitare una pianificazione individuale inevitabile700.

696 successio (pag. 12); UNI BS (pag. 30); UNI ZH (pag. 3). 697 Network (pag. 2). 698 UNI BS (pag. 31). 699 UNI ZH (pag. 4). 700 VD (pag. 1); successio (pag. 14); UNI BE (pag. 8); UNI ZH (pag. 2).

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Si dovrebbe anche rivedere il valore d’imputazione delle imprese nella successione, come

pure l’introduzione di termini di pagamento per i debitori della collazione, come prevedono le regole del diritto matrimoniale701.

6.1.50 Unificazione dell’imposta sulle successioni

L’assenza di modifiche fiscali in materia successoria limita ampiamente la nuova libertà di

disporre consentita dalla riduzione delle porzioni legittime, a causa delle imposte eccessiva-mente alte prelevate al momento della trasmissione del patrimonio al di fuori della famiglia tradizionale. L’avamprogetto lascia questo problema irrisolto.702

Sarebbe opportuno unificare l’imposta sulle successioni a livello federale. Ciò permetterebbe di porre fine alla concorrenza fiscale tra i Cantoni e di ridurre la concentrazione di patrimonio nelle mani della generazione dei pensionati703.

Se, nel quadro della revisione in corso, si dovesse migliorare il regime fiscale dei conviventi di fatto, le successioni di persone celibi o nubili e senza figli dovrebbero beneficiare di tali van-taggi nella stessa misura704. Nella successione i figli del coniuge non dovrebbero essere tassati più dei figli propri705.

6.1.51 Armonizzazione fiscale delle trasmissioni d’impresa

Per raggiungere lo scopo di facilitare la trasmissione delle imprese, sarebbe opportuno armo-nizzare le disposizioni legali in materia fiscale per le trasmissioni d’impresa a un legatario che

non è erede diretto del defunto, in modo che il carico fiscale di quest’ultimo non sia troppo

elevato706.

6.1.52 Revoca di donazioni da parte dei congiunti del donatore

Le regole sul contratto di donazione dovrebbero essere modificate in modo da attribuire ai congiunti di una persona in stato di debolezza (malata, vittima d’incidente o incapace di discer-

nimento) un diritto di revoca delle donazioni mentre la persona in questione è ancora in vita, al fine di evitare casi di captazione d’eredità. Con una norma specifica, i congiunti dovrebbero inoltre poter agire in modo semplice contro gli atti di favoritismo a vantaggio di persone che, in realtà, dovrebbero proteggere la persona interessata secondo il diritto in materia di protezione degli adulti707.

6.1.53 Diritto transitorio

Bisognerebbe imperativamente prevedere che le disposizioni a causa di morte formulate prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto siano trattate secondo il vecchio diritto, come è previsto

in materia di convenzione matrimoniale, per evitare di dover riesaminare, ed eventualmente modificare, le disposizioni a causa di morte formulate prima dell’entrata in vigore708. La man-canza di disposizioni transitorie viola il principio della certezza del diritto. Le nuove disposizioni

701 ZH (pag. 2); successio (pag. 14). 702 UNI GE (pag. 6); Baddeley (pag. 7). 703 GDS (pag. 3). 704 Pro Single (pag. 2). 705 Vonrufs (pag. 1). 706 FER (pag. 2). 707 SVE (pag. 17). 708 OW (pag. 2); bavaab (pag. 4).

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dovrebbero disciplinare la validità e l’effetto delle disposizioni a causa di morte formulate prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, il rapporto tra il nuovo legato di mantenimento e dispo-

sizioni a causa di morte preesistenti, e la validità e l’effetto delle convenzioni matrimoniali,

concluse prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, con attribuzione del beneficio dell’unione

coniugale in presenza soltanto di figli in comune (presupponendo che l’attribuzione sia un ne-

gozio giuridico tra vivi)709.

6.1.54 Altri elementi da esaminare

Gli eredi dovrebbero avere la possibilità di riscuotere un affitto da parte dei coeredi che utilizzano un bene immobile facente parte della successione prima della divisione710.

Gli eredi dovrebbero poter domandare l’annullamento di un matrimonio contratto dal de-

funto incapace di discernimento o contro la sua volontà. L’articolo 108 capoverso 2 CC dovrebbe essere modificato di conseguenza711.

Nel caso in cui sia stato favorito il coniuge superstite o il partner registrato, essi dovrebbero essere obbligati a investire il patrimonio acquisito per successione separatamente dal loro patrimonio personale, in modo che il primo non ricada nella loro successione, ma torni direttamente ai figli del defunto712.

Sarebbe opportuno fissare in una disposizione il momento in cui la divisione successoria è terminata713.

7 Accesso ai pareri

Secondo l’articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061), il pub-blico ha accesso alla documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono pubblicati in forma elettronica. I pareri possono essere consultati anche presso l’Ufficio federale di giustizia.

709 FSN (pag. 11); UNI BE (pag. 20). 710 SVE (pag. 6). 711 SVE (pag. 17). 712 SVE (pag. 6). 713 SVE (pag. 16).

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Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti che hanno presentato un parere Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu

Kantone / Cantons / Cantoni

AG Argovia / Aargau / Argovie

AI Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.

AR Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.

BE Berna / Bern / Berne

BL Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne

BS Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville

FR Friburgo / Freiburg / Fribourg

GE Ginevra / Genf / Genève

GL Glarona / Glarus / Glaris

GR Grigioni / Graubünden / Grisons

JU Giura / Jura

LU Lucerna / Luzern / Lucerne

NE Neuchâtel / Neuenburg

NW Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald

OW Obvaldo/ Obwalden / Obwald

SG San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall

SH Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse

SO Soletta / Solothurn / Soleure

TG Turgovia / Thurgau / Thurgovie

TI Ticino / Tessin

UR Uri

VD Vaud / Waadt

VS Vallese / Wallis / Valais

ZG Zugo / Zug / Zoug

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Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PBD Partito borghese democratico PBD Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD

PLR Partito liberale-radicale.I Liberali PLR Freisinnig-Demokratische Partei.Die Liberalen FDP Parti radical-démocratique.Les Libéraux-Radicaux PLR

PPD Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC

PS Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS

pvl Verdi liberali pvl Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

UDC Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

Achermann Mirjam Achermann

AK BS Advokatenkammer Basel, Fachgruppe Güter- und Erbrecht

ASA Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA Schweizerischer Versicherungsverband SVV Association Suisse d’Assurances ASA Swiss Insurance Association

ASIP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance

ASM Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizeriche Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire ASM Associaziun svizra dals derschadeRS ASD

Baddeley Margareta Baddeley, Université de Genève

bavaab Bernischer Anwaltsverband Association des avocats bernois

Benevol Benevol Schweiz

COFF Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari COFF Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF

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CP Centre patronal

CSA Consiglio svizzero degli anziani CSA Schweizerischer Seniorenrat SSR Conseil suisse des aînés CSA

CSP Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini CSP Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG La Conférence Suisse des Délégué-e-s à l’Egalité entre Femmes et Hommes CSDE

DPS Donne protestanti in Svizzera DPS Evangelische Frauen Schweiz EFS Femmes Protestantes en Suisse FPS

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss Business Federation

FER Fédération des Entreprises Romandes

Forum PMI Forum PMI KMU-Forum Forum PME

FSN Federazione Svizzera dei Notai FSN Schweizerischer Notarenverband SNV Fédération Suisse des Notaires FSN Federaziun Svizra dals NotaRS FSN

FZ ZH Frauenzentrale Zürich

Guinand Jean Guinand, Neuchâtel

Guth Isabel Guth, Luzern

Gysin Thomas Gysin, Zürich

hotelleriesuisse hotelleriesuisse Swiss Hotel Association

GDS Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz DJS Juristes démocratiques de Suisse JDS Giuristas e Giurists Democratics SvizzeRS GDS

JuCH Giuriste Svizzera Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuristas Svizra Women LawyeRS Switzerland

Künzle Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt, Binz

Lauterbach Linda Lauterbach, Luzern

Marberger Lea Marberger, Luzern

MyHappyEnd

Network

Niklaus Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf

NK BS Notariatskammer Basel-Stadt

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NKF Niederer Kraft & Frey, Zürich

OdA GE Ordre des avocats de Genève

Pfäffli Roland Pfäffli, Notar, Thun

Pink Cross Federazione svizzera dei gay Schweizer Dachverband der Schwulen Fédération suisse des gays Federaziun svizra dals gays Swiss Gay Federation

Pro Familia Associazione dirigente delle organizzazioni di famiglie in Svizzera Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faîtière des organisations familiales de Suisse

Pro Single Pro Single Schweiz Interessengemeinschaft der Alleinstehenden

Relève PME

Ryser Simon Ryser, Bern

SAGW Accademia svizzera di scienze umane e sociali Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Académie suisse des sciences humaines et sociales Academia svizra da scienzas umanas e sociales Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Sahin Elen Sahin, Luzern

Schuler Joseph Schuler, Rechtsanwalt, Schuler Renggli, Advokatur & Notariat, Zug

SDRCA Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicura-zioni SDRCA Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht SGHVR Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances SDRCA

SG NV St. Gallischer Notarenverband

SKF Unione svizzera delle donne cattoliche Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse de femmes catholiques Uniun svizra de las dunnas catolicas

Solenthaler Friedrich Solenthaler, Canada

SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC Schweizerischer Baumeisterverband SBV Société Suisse des EntrepreneuRS SSE Societad Svizra dals Impressaris-ConstructuRS SSIC

successio Verein Successio

SVE Associazione Svizzera contro la caccia all’eredità Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei Association Suisse contre la captation d’héritage Swiss Association against legacy hunting

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swisNot La rete notarile svizzera Das Schweizerische notarielle Netzwerk Le réseau notarial suisse The Swiss network of notaries

UNI BE Università di Berna

UNI BS Università di Basilea

UNI FR Università di Friburgo

UNI GE Università di Ginevra

UNI NE Università di Neuchâtel

UNI ZH Università di Zurigo

UNIL Università di Losanna

Unternährer Nora Unternährer

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métieRS USAM

USC Unione Svizzera dei Contadini USC Schweizer Bauernverband SBV Union Suisse des Paysans USP

USDCR Unione svizzera delle donne contadine e rurali USDCR Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF Uniun da las puras svizras UPS

USS Unione sindacale svizzera USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB Union syndicale suisse USS

Vonrufs Walter Vonrufs, Stäfa

VPAG Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften Association des sociétés anonymes privées The Swiss Association of Privately Held Companies

VSM Verband Schweizer Medien

VVS Verein Vorsorge Schweiz

Waldmann Petitpierre

Waldmann Petitpierre, Rechtsanwälte & Notare, Basel

WengerPlattner Wenger Plattner, Rechtsanwälte Steuerberater Notare, Küsnacht

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Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

HES-SO Fachhochschule Westschweiz Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

NW Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald

UCS Unione delle città svizzere UCS Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS

ZFH Zürcher Fachhochschule ZFH


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