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Il Consulente del Debitore Gruppo UNA SRL Amadei Lombardi ... · pattuizione tra le parti (esempio...

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2013 Il Consulente del Debitore Gruppo UNA SRL Amadei Lombardi Fucili [MANUALE ANATOCISMO USURA] Manuale tecnico di avviamento alla professione
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2013

Il Consulente del Debitore Gruppo UNA SRL Amadei Lombardi Fucili

[MANUALE ANATOCISMO USURA] Manuale tecnico di avviamento alla professione

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Indice Introduzione pag. 3 L’anatocismo nel conto corrente bancario pag. 4

Cosa è l’Anatocismo pag. 4 Differenza interesse semplice e composto pag. 5

La commissione di massimo scoperto pag. 5 Interessi Passivi Ultralegali pag. 7 Usura pag. 8

L’Usura nei Mutui e Leasing pag. 8

OPERATIVITA’ pag. 11 COMMERCIALIZZAZIONE pag. 13 COME INDIVIDUARE IL CLIENTE pag. 16

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3 Il consulente del debitore

Introduzione

Le anomalie rilevabili dalla realizzazione di perizie sui conti correnti bancari sono

riconducibili a 4 fenomeni:

- Anatocismo - Commissione di massimo scoperto ( CMS ) - Interessi Ultralegali - Usura

L’anatocismo nel conto corrente bancario

COS'È L'ANATOCISMO?

Per anatocismo, si intende la prassi bancaria per cui gli interessi maturati sul saldo debitore,

generalmente a cadenza trimestrale, vengono “capitalizzati”, ossia riportati a capitale. Così

facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre

successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una

spirale senza fine.

In pratica, è il calcolo degli interessi sugli interessi, attraverso l’applicazione dell’interesse

composto, invece dell’interesse semplice.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c

accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

L’ effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo

capitale a debito.

E’ evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente nel corso

dell’anno mentre l’eventuale credito, fino a giugno 2000, di regola, si incrementava solamente al

termine dell’anno.

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Differenza tra interesse semplice e interesse composto.

Tale prassi è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale “prassi” (c.d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle ed improduttive di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 2697 e 1418 del c.c..

L’art. 1283 in particolare, espressamente dispone che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.

Quanto affermato, ha trovato suggello in una prima storica sentenza in cui la Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito: “E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.

Suggello che è stato confermato e ribadito con l’altrettanto storica sentenza della Sezioni Unite della Suprema Corte del 4 novembre 2004 N° 21095. In conclusione, in un ‘obbligazione pecuniaria l’applicabilità dell’anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. Si comprende dunque la necessità da un lato di tutelare il debitore dall’applicazione di prassi illegittime e dall’altro quella di fornire la possibilità di effettuare la richiesta di rimborso degli interessi anatocistici illegittimamente percepiti dalle banche.

Conseguenze dell’illiceità dell’anatocismo sono che:

- Vanno stornati, a favore del cliente, gli interessi anatocistici, riconoscendo la sola capitalizzazione annuale (fino al 2° trimestre 2000)

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5 Il consulente del debitore

O alternativamente

- Vanno stornati a favore del cliente gli interessi anatocistici escludendo ogni forma di capitalizzazione.

Dal 2° trimestre 2000 le banche attuano la capitalizzazione sempre con cadenza trimestrale sia per gli interessi attivi che passivi seguendo quanto disposto con il Dlgs 342 del 1999 art. 25. Se espressa per iscritto l’accettazione della capitalizzazione con pari cadenza, l’anatocismo è lecito.

Commissioni di Massimo Scoperto (CMS)

Si tratta di una commissione che veniva applicata, con cadenza trimestrale, ed era solitamente calcolata sull’importo di massimo scoperto del conto.

L’applicazione della Commissione per la Massima Scopertura non ha alcuna ragione d’essere perché al cliente vengono già addebitati gli interessi quale corrispettivo della prestazione costituita dal finanziamento e, più in generale, risulta debellata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, con Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, che ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma. Conseguentemente, la CMS medesima così come calcolata dalla banca (sulla punta di massimo utilizzo anziché sul residuo fido non utilizzato) va stornata.

I motivi della illiceità sono :

- Mancaza di espressa pattuizione

- Mancata determinazione o determinabilità del criterio di calcolo (in quanto ci sono diversi modi per poterla calcolare); non basta quindi la semplice indicazione dell’aliquota

- Mancanza di causa

Conseguenze dell’illiceità:

- Viene stornata a favore del cliente la CMS addebitata

- Vengono stornati a favore del cliente gli interessi passivi derivanti dall’addebito della CMS

Interessi Passivi Ultralegali Gli interessi ultralegali sono quelli applicati sopra al tasso legale di interesse.

Per i conti accesi prima del 7 luglio 1992 si ritiene che debba essere applicato l’art. 1284 cc il quale, titolato “Saggio degli interessi”, al comma 3 testualmente dispone: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (c. c. 1825)”; occorrerà quindi ricalcolare gli importi realmente dovuti al solo tasso legale. Il ristorno potrà comportare la restituzione di una alta percentuale di quanto pagato durante tutta la durata del rapporto bancario a titolo di interessi, commissioni e spese;

All’articolo 7, comma terzo dei contratti di conto corrente bancario fatti firmare dalle banche in data antecedente l’entrata in vigore della sotto riportata legge 154/1992 si trova: “gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”

Per i conti accesi dopo il 7 luglio 1992, entrata in vigore della legge 154/1992, soccorre la disciplina suppletiva predisposta dall’art. 117 TUB (Testo Unico Bancario approvato con D. LGs. 1/9/1993 N° 385). Tale articolo, nel prevedere la invalidità delle clausole di rinvio agli usi, indica i

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criteri da seguire per l’esatta determinazione del corretto tasso di interesse in assenza di valida pattuizione tra le parti (esempio rimando agli usi piazza):

Il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

Tale tasso sarà quindi adottato per i riconteggi dei conti correnti conclusi dopo l’ entrata in vigore del T.U.B. N° 385/93 e dunque il ristorno anatocistico potrà comportare la restituzione di una buona percentuale di tutti gli oneri trimestralmente addebitati;

In poche parole per essere validi gli interessi ultralegali devono essere:

- Pattuiti per iscritto, a pena di nullità

- L’indicazione della misura dell’interesse ultralegale deve essere univoca e precisa

Quindi deve esistere per iscritto ed essere esibito un contratto di conto corrente. Inoltre non è sufficiente l’espressione “gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito salvo patto contrario si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazze e producono a loro volta interessi nella stesa misura”.

In caso di mancata lecita indicazione del tasso di interesse si applica (ex art. 1284 cc):

- Il tasso legale di interesse fino al 1993;

- Il tasso minimo del BOT a 12 mesi dell’anno precedente dal 1.1.1994

Usura

QUANDO GLI INTERESSI SI DEFINISCONO USURARI

Con la legge del 07/03/1996 n. 108, il legislatore emana la norma specifica per la rilevazione oggettiva dell’eventuale usura applicata dagli operatori finanziari, modificando sia l’art. 644 del Codice Penale che l’art. 1815 del Codice Civile, definendo CHIARAMENTE che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. – LA LEGGE, NON LA BANCA!

Detto limite veniva stabilito, fino al secondo trimestre 2011, “nel tasso medio, risultante dall’ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” (dall’art. 2 comma quarto Legge 108/96).

Dal terzo trimestre 2011 il limite viene stabilito “nel tasso medio, risultante dall’ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto più quattro punti percentuali” (art. 2 comma quarto Legge 108/96 modificato da D. Leg. 70/2011 convertito con modifiche nella Legge 106/2011).

Questo tasso limite viene chiamato “tasso soglia”. Il corrispettivo è usuraio quando il tasso effettivo applicato dalla banca risulta superiore al tasso soglia (vedi andamento storico). Il tasso soglia viene pubblicato su Gazzetta Ufficiale trimestralmente del Ministero del Tesoro per categoria di finanziamento (art. 2 della L. 108/96).

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7 Il consulente del debitore

COME VIENE MISURATO IL TASSO USURARIO?

Art. 1 comma 1, L. 108/96 “… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del reddito.” Quindi nel calcolo dell’interesse passivo, ai fini della valutazione di tassi usurari, devono essere considerati tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione delle imposte.

Riepilogando, in sintesi:

Art. 2 comma 1 della legge 108/’96: “Il ministro del tesoro. sentito la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”,

Quindi per calcolare il tasso (TEGM) bisogna considerare:

INTERESSI + SPESE +CMS (non si considerano le imposte e le tasse)

Dunque anche la Cms va inclusa nel computo finalizzato alla misurazione del tasso effettivo globale (TEG); senza alcun dubbio viste anche le recenti sentenze della Cassazione Penale (Sentenza n. 28743/10 - Sentenza n. 12028/10).

A decorrere dal 1997 - anno dell’entrata in vigore della legge antiusura - il Sistema Bancario ha interpretato in suo favore il dettato della norma 108/96 facendo sua la tesi (avvallata da una circolare della Banca d’Italia) che la CMS non vada computata nella misurazione del tasso effettivo globale medio (TEGM).

Il risultato, quale conseguenza di questa interpretazione è stato che le Banche hanno costantemente aumentato l’importo della CMS a carico della clientela raggiungendo per qualche banca l’oltre l’8% annuo (2% trimestrale), così come si evince dalla rilevazione della Banca d’Italia anno 2007.

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Prescrizione

Il termine di prescrizione per l'azione di restituzione delle somme che il correntista sostiene essere state indebitamente conteggiate dalla banca, per illegittimo addebito di interessi in misura ultralegale o per altre ragioni, decorrere dalla data di chiusura del conto e non già da quello dei singoli asseriti pagamenti PER IL TERMINE DI DIECI ANNI. Il contratto di conto corrente di corrispondenza ha natura unitaria e dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, di modo che i singoli pagamenti danno luogo solo a variazioni quantitative dell'unico originario rapporto, fino alla quantificazione del saldo finale (Cass. 10127/05).

Con la sentenza n. 24418/10 del 23 Novembre 2010 depositata il 2 dicembre 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che la prescrizione per la ripetizione degli Indebiti bancari anatocistici decorre dalla data di chiusura del conto. Il correntista, quindi, ha diritto a riavere il quantum indebitamente versato alla banca nel termine di DIECI ANNI decorrenti non dal singolo pagamento ma dalla chiusura del rapporto. Fatta eccezione per il caso in cui quel conto corrente continui ad esistere nelle vesti di un nuovo numero di C/C.

Questo è rilevabile attraverso l’individuazione di un “giroconto”, cioè il saldo del vecchio numero di Conto lo si ritrova nel nuovo.

Spese Ingiustificate

Ulteriore spese sull’extra fido Spese liquidazione interessi dare Spese liquidazione interessi debitori Spese liquidazione interessi debitori o penalità Spese di chiusura comprese spese di pratiche o eventuali penalità per sconfinamenti

autorizzati Spese concessione fido Spese liquidazione conto, penalizzazioni per recupero spese Diritti di liquidazione su conti affidati Spese amministrazione conto e/o scoperti

TERMINI PER LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO

se il conto corrente è ancora acceso: il termine a partire dal quale inizia il diritto alla ripetizione dell’indebito, coincide con la data di apertura del conto corrente, a partire dalla prima operazione effettuata sul conto, fino alla data odierna;

se il conto corrente è stato chiuso, ma non sono ancora trascorsi dieci anni dalla data di chiusura : il termine a partire dal quale inizia il diritto alla ripetizione dell’indebito, coincide con la data di apertura del conto corrente, a partire dalla prima operazione effettuata sul conto, fino alla data di chiusura del conto;

se il conto corrente è stato chiuso da dieci anni o oltre, il diritto alla ripetizione dell’indebito si é prescritto, dunque nulla potrà essere richiesto alla Banca a titolo di rimborso per gli interessi anatocistici;

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9 Il consulente del debitore

L’Usura nei MUTUI e LEASING

Da oggi è ancora più facile ottenere la restituzione degli interessi pagati per il mutuo.

La rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.

Con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario, si devono conteggiare anche gli interessi di mora.

Il confronto del tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per mutuo ipotecario, deve avvenire, dunque, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate.

In pratica, il tasso del mutuo è comunque da considerare usurario se la somma tra gli interessi convenzionali (richiesti dalla banca come corrispettivo per il prestito) e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo (dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento) supera il tasso soglia di usura.

Un contratto di mutuo che applica interessi di usura può essere annullato dal giudice su ricorso del mutuatario usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati. Inoltre se il mutuo è ancora in essere, da quel momento in poi il mutuatario dovrà versare soltanto la quota capitale.

COME VERIFICARE SE IL TASSO DEL MUTUO È USURARIO

Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra cui spese, interessi penali, interessi di mora ecc.

L’ammontare complessivo rappresenta il TEG “tasso effettivo globale". Se questo è superiore al Tasso Soglia (il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il mutuo è in USURARIO e si ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati. In caso di insolvenza o di ritardati pagamenti, le penali applicate quasi sempre sono superiori ai limiti del tasso usura e oggi - con la nuova sentenza - diventa molto più facile far valere questo principio e ottenere dalla banca il rimborso integrale degli interessi pagati negli anni.

Se il cliente ha firmato un contratto di mutuo ipotecario - o finanziamento o leasing - e la banca o la finanziaria ha messo in contratto tra tasso di interesse, spese collegate all’erogazione del mutuo/finanziamento/leasing un TEG superiore alla soglia consentita in quel periodo per quelle specifiche operazioni, il contratto risulta USURARIO.

È importante sapere che:

i mutui hanno un tasso Soglia i Leasing ne hanno altri i Finanziamenti Chirografari ne hanno altri i crediti al consumo ne hanno altri ancora i Conti Correnti ne hanno ancora altri suddivisi per aperture di credito minori a 5.000 Euro

quelle maggiori di 5.000 Euro

Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.

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Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate:

al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c.d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;

all’indeterminatezza ed all’indeterminabilità del tasso di interesse applicato; al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo; ai tassi di interesse usurari; alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del

beneficio del termine;

TASSO DI INTERESSE APPLICATO

In merito al tasso di interesse applicato, questo può essere indicato:

in cifre; attraverso un piano di ammortamento; per relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti discipline sul saggio,

fissate su scala nazionale;

Nei mutui spesso:

il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);

il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;

il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR, ecc…);

il tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU o di altra valuta;

In luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (TUB), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell’ART. 117 TUB.

INTERESSI DI MORA

Gli interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di Cassazione N° 2593 del 20 febbraio 2003;

DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

Se è stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l’integrale restituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata un’azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non può continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base dell’intera durata del mutuo inizialmente prevista, che è venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.

PERCHÈ SCEGLIERE UN'ANALISI MUTUI/LEASING?

Per una VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE - I nostri professionisti sono in grado di tirare fuori da ogni contratto di mutuo le indeterminatezze e le incongruenze che possano ricondurre le rielaborazioni alla rivendicabilità del tasso legale o di quello sostitutivo ex settimo comma dell’art. 117 TUB.

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11 Il consulente del debitore

OPERATIVITA’

Documenti necessari

PER CONTI CORRENTI:

- Tutti gli estratti conto trimestrali - Contratto di apertura del conto corrente e successive variazioni - Contratto di apertura di credito (fido di conto, anticipo sbf, ecc) e variazioni

PER MUTUI O LEASING:

- Contratto di mutuo o leasing completo di piano di ammortamento e documento di sintesi; - Quietanza di tutti i pagamenti

Questa documentazione, se non presente, può essere richiesta alla banca dal cliente con

raccomandata A/R (gliela prepariamo noi).

Per determinare in via preliminare la convenienza per il nostro cliente ad effettuare una proiezione

e poi una perizia mettiamo a disposizione 2 strumenti:

- Uno schema nel quale in base alla nostra esperienza indichiamo gli importi degli affidamenti e gli anni minimi per poter rilevare importi convenienti di anomalie bancarie;

- Una scheda che deve compilare il cliente in cui riporta trimestre per trimestre il totale degli interessi e commissioni pagate; in questo modo ci rendiamo conto di quanto il cliente ha pagato e se vale la pena fare una perizia.

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Schema

SCHEDA

interno Conto n°

Cliente Banca

Totali===>>>

Anno Trim. Interessi CMS Comm./Spese

Questa scheda deve essere compilata per ciascun conto. I dati per la compilazione vengono desunti dallo scalare. Abbiamo verificato che per esserci un interesse alla richiesta di perizia il totale degli addebiti da parte della banca deve essere superiore ai 30.000 euro (salvo i casi in cui la perizia non serva per bloccare l’esecuzione di atti da parte della banca).

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13 Il consulente del debitore

COMMERCIALIZZAZIONE

Potenzialmente tutti i clienti delle banche che hanno fidi, mutui o leasing potrebbero essere interessati alla realizzazione di una perizia per verificare quanto la banca gli ha fatto pagare indebitamente. (vedi COME INDIVIDUARE IL CLIENTE pag.16)

PERCHÈ RICHIEDERE IL SERVIZIO DI RECUPERO INTERESSI DA ANATOCISMO?

Nel corso degli ultimi anni, si è verificata una spirale che ha letteralmente strozzato molte imprese, mettendo in crisi - a volte addirittura fino alla cessazione dell’attività – Aziende che davano lavoro a molte persone.

In questi anni di scarsa liquidità e di difficile accesso al credito, conoscere i propri diritti e - nel caso - farli valere, può fare la differenza tra continuare un’attività di successo o vedere in pericolo il frutto di tanti anni di lavoro.

I VANTAGGI:

L’analisi specifica dei conti correnti può aiutare a trattare preventivamente con la Banca in situazioni critiche o facilitare una transazione o accedere a servizi bancari a condizioni migliori, garantendo una forza contrattuale nei confronti della Banca.

Si tratta di un valido strumento utile per:

comprendere le ragioni e i numeri per negoziare eventuali piani di rientro; comprendere le ragioni e i numeri per rinegoziare le condizioni contrattuali; avere un quadro di quanto potrebbe rientrare nelle risorse finanziarie dell'Azienda; comprendere le ragioni per richiedere nell'imminenza quanto spetta all'Azienda. comprendere le ragioni e i numeri per affrontare procedure concorsuali; comprendere le ragioni e i numeri per le curatele fallimentari; comprendere le ragioni e i numeri per ottenere revoche di istanze fallimentari, avanzate da

Banche; comprendere le ragioni e i numeri per ottenere la sospensione della provvisoria

esecutività dei decreti ingiuntivi, avanzati da Banche;

Ogni cliente ha un suo vantaggio dall’effettuazione di una perizia sulle anomalie bancarie. Il nostro target di clienti ha principalmente la necessità di contrastare delle azioni esecutive da parte delle Banche, ma anche avere maggior potere contrattuale per ottenere saldi e stralci vantaggiosi.

Ciò non ci impedisce di cercare clienti che come unica necessità hanno quella di verificare quanto

le banche gli hanno fatto pagare indebitamente nel corso degli anni e quindi quanto possono

richiedergli.

Indicazioni pratiche:

Fidi di conto: tutte le aziende che hanno almeno 20.000 euro di fido di conto corrente da più di 7

anni. (se aumenta l’ammontare del fido possono andare bene anche 5 anni, non meno).

Fidi commerciali per anticipo riba al sbf o fatture: almeno 50.000 per 7 anni.

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Mutui: sopra i 300.000 euro; se ci sono rate in mora e insolute si può provare anche per mutui

sopra i 180.000 euro.

È importante evidenziare che se un mutuo è stato concesso consolidare dei fidi di conto stagnanti

o sconfinati o degli anticipi fatture o riba insolute, da un punto di vista giuridico il mutuo è da

considerarsi nullo. Il mutuo infatti è un istituto giuridico che serve per dare liquidità al richiedente;

nel caso in oggetto la banca non dà nuova liquidità ma copre delle proprie esposizioni tutelandosi

con una garanzia ipotecaria. Questi tipi di mutuo hanno quindi una finalità diversa da quella

prevista dalla legge. In pratica la banca deve restituire (come avviene per i mutui usurari) gli

interessi pagati fino a quel momento dal cliente e il cliente da quel momento in poi pagherà

soltanto la quota capitale delle rate ancora da scadere.

GESTIONE DELLA VENDITA

Nella vendita del servizio è utile seguire il seguente schema:

1) Cos’è l’anatocismo 2) Come funziona 3) Illustrare i vantaggi 4) Garanzia di successo (ns professionalità) 5) Risultati (articoli di giornale e sentenze) 6) Costi

GESTIONE DELLE OBIEZIONI DEL CLIENTE

Ogni cliente fa delle obiezioni. Seguendo lo schema illustrato in precedenza si limitano

notevolmente le obiezioni in quanto alla maggior parte di esse abbiamo già dato una risposta.

Le principali obiezioni sono:

a) Le banche mi creano problemi? Mi possono togliere i fidi? b) Perché ti devo pagare subito? c) Perché farla con noi? d) Perche non se ne parla in giro? e) Ma è vero quello che dite o è una truffa? f) L’anatocismo non è più perseguibile? g) Io ho già il mio commercialista e il mio ragioniere che controllano i conti h) Non ho questi problemi i) Chi controllerà i miei conti correnti? (privacy) j) Quanto e quando prenderò i soldi che derivano dalle vostre perizie?

Risposte:

a) Premesso che i nostri clienti hanno già dei problemi con le banche, la perizia per anatocismo e usura è uno strumento molto importante per avere maggior potere nelle trattative con le banche per accordi transattivi a saldo e stralcio o per bloccare decreti ingiuntivi e pignoramenti che le banche fanno. Infatti allegando al ricorso contro tale procedura della banca una perizia in cui viene evidenziata usura, il giudice non potrà dare esecuzione alla procedura fino alla verifica di quanto risultante dalla nostra perizia. Per quanto riguarda i clienti che ancora non hanno problemi con le banca bisogna

evidenziargli che è intrinseco nel contratto di conto corrente e in quelli di apertura di credito

che le banche possono in qualsiasi momento chiudere il conto o l’affidamento e chiedere il

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15 Il consulente del debitore

rientro immediato. Sappiamo che è così ma è difficilissimo ed estremamente raro che le

banche lo facciano a seguito di un procedimento contro la banca per riavere quanto

indebitamente percepito. Infatti tale comportamento della banca è assimilabile ad una

ritorsione e per noi e il nostro cliente è solo un vantaggio in quanto può chiedere anche i

danni. Anche in questo caso, come per l’usura, si tratta di reato penale, con responsabilità

riconducibili all’amministrazione della banca.

COME RISOLVERE UNA SITUAZIONE DI STALLO CON IL CLIENTE: dobbiamo fare

consulenza. Dobbiamo consigliare al cliente di fare la perizia su conti che il cliente ha

chiuso o che attualmente usa in modo minore. Vedendo i risultati sarà lui a chiedere di fare

le perizie anche sugli altri conti.

b) Ci deve pagare subito in quanto questa somma è quello che ci chiede il perito per verificare e analizzare la sua situazione. Il perito ci mette almeno 10 giorni per analizzare il suo conto corrente. Il fatto che ci paga subito per lei è una garanzia di serietà in quanto quale professionista serio non vuole essere pagato per il suo lavoro? Chi non fa pagare l’analisi spesso la fa evidenziando importi molto alti per indurre i clienti a fare la perizia che si fa pagare molto cara.

c) Non ci siamo solo noi a fare questo servizio, siamo in pochi in Italia ma in aumento in quanto tanti si stanno improvvisando in questo lavoro. Noi ci siamo da oltre 10 anni quanto nessuno parlava di queste cose. La nostra esperienza è la sua garanzia.

d) Ultimamente il fenomeno si sta diffondendo e si sta iniziando a parlarne. Se ne è parlato a Striscia la notizia e a Report su RaiTre hanno fatto alcune puntate. Fare vedere articoli di giornale.

e) È tutto vero, è da molti anni che lo facciamo. Fare vedere le sentenze! f) Noi non facciamo solo anatocismo, ma verifichiamo tutto lo sporco che le banche mettono

sul suo conto corrente, sul mutuo, sui leasing, sui derivati; verifichiamo anche la presenza di usura.

g) Per fare una perizia i nostri tecnici, che fanno solo quello, impiegano circa 40 giorni. Il suo commercialista o il suo ragionieri non possono verificare l’operato della banca perché, anche avendo i programmi e le conoscenze specifiche per poterlo fare, non ne avrebbero materialmente il tempo. Il commercialista o il ragioniere in ogni caso fanno altre cose. Il nostro lavoro inizia quando finisce il loro. Noi abbiamo molti commercialisti con cui collaboriamo e che ci segnalano situazioni di loro clienti.

h) E’ veramente sicuro che non ha di questi problemi? E se avessimo ragione noi? Pensa che non valga la pena spendere 290 euro per verificarlo?

i) La sua privacy è estremamente garantita in quanto i suoi conti correnti sono visti soltanto dai nostri periti, professionisti che da anni fanno questo lavoro in modo serio e che intervengono anche in tribunale come CTP. Non siamo la Finanza; leggiamo i movimenti per controllare se c’è dello “sporco”.

j) Dalla nostra esperienza emergono tre casistiche: - Un accordo transattivo in circa la metà dei casi; - Nel 25% dei casi si va in processo e si arriva fino alla fine: 5-6 anni; - Nel restante 25% dei casi si inizia un processo e poi la banca durante l’iter lo

interrompe chiedendo un accordo.

C’è sicuramente una tendenza all’aumento degli accordi con le banche in quanto si stanno

sempre più rendendo conto che andando per vie legali perdono tutte le cause ed hanno

anche un forte impatto negativo dalle pubblicità sui giornali.

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Come individuare il cliente e/o segnalatori

Al fine di individuare il potenziale cliente e/o segnalatori sarà necessario attivare una serie di

canali.

La rubrica telefonica

Consigliamo come prima azione quella di prendere la rubrica telefonica. Infatti molto spesso i

nostri primi migliori clienti stanno tra i nostri conoscenti.

Incontri conviviali

Molti di voi fanno parte di associazioni e gruppi. Informarli del vostro lavoro, vi porterà sicuramente dei

clienti. (Amici, Associazioni, Sport, Circoli, Aperitivi, Chiesa etc. )

Visite a freddo Presso aziende di aree o settori produttivi in difficoltà. (ad esempio,costruzioni , mobile, nautica, tessile,

etc)

Visite su appuntamento

Tramite telefonate dirette o call center su aziende di settori disagiati. O su aziende appena chiuse o in

liquidazione.

Visite su segnalazione

Di:

Commercialisti

Avvocati

Associazioni di categoria

Convenzioni

Mailing

Email – Fax – Lettere – Volantini – Sms

Social Network

Attività di sviuppo su social network Linkedin – Facebook – Google plus

Referenze Attive Totali


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