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Il consumatore nel commercio
elettronico
tra innovazione tecnologicae novità legislative
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Brescia, 28/02/2014
TECNOLOGIA E DIRITTO
Aggiornamento all’evoluzionenormativa e tecnologicaCode is Law (Lessig)codice inteso come
programma per computer o come testo normativo.
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COMMERCIO ELETTRONICO
consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica
e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti
pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione
(COM 97/157)
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CONTRATTO A DISTANZA
Contratto tra professionista e consumatore che non preveda la presenza simultanea delle parti,
concluso attraverso l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione (compresa quest’ultima)
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CONSUMATORE TELEMATICO
Il c.d. cyberconsumatore comprende diverse categorie (cfr. art. 39 Cod
cons.)di soggetti: acquirente di beni, utente
di servizi, abbonato, microimpresa, destinatario dei servizi della società
dell’informazione, prosumer
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PROFESSIONISTA E INTERMEDIARI
Professionista, trader,prestatore di servizi della società
dell’informazioneoperatore di tecnica di
comunicazione a distanza
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FONTI
Codice del Consumo D.Lgs. 206/05D.Lgs. 70/2003
(disciplina derogabile per B2B)Codice civile
REG. 44/01 (vendite internaz.)
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FORO DEL CONSUMATORE
• Corte di giustizia Ue con la sentenza 17 ottobre 2013 nella causa C-218/12
• Regola: domicilio del convenuto
• Deroghe: se il convenuto dirige le sue attività in un altro Stato membro (sito web meramente informativo)
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Cod. Consumo CAPO IICOMMERCIO ELETTRONICO
Art. 68. Rinvio
Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori
per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70
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USI IN MATERIA DI COMMERCIO ELETTRONICOUsi CCIAA Milano 2010: pp. 566-
572Titolo VII: INTERNET PROVIDERS
Usi CCIAA Brescia 2005Parte III; Parte V: ISP p. 32ss.
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FASI DELLA NEGOZIAZIONE
a) Marketing/Pubblicitàb) Trattative
c) Conclusione del contrattod) Esecuzione del contratto
Logistica/Pagamenti
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TRATTATIVE
Promozioni / coupon
Residualità sul fronte «giuridico»
Contratti con consumatori
trattativa ed esclusione della vessatorietà:
individuale, seria, effettiva
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e-MARKETING
Marketing diretto: problemaArt. 130 codice privacyArt. 58 Codice consumo
Deroghe C.d. decreto milleproroghe 2009
Boomerang: limiti e modalità
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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
• Offerta al pubblico [1336]
• Proposta e accettazione [1326]
• Inizio di esecuzione [1327]
• Contratto con obbl. solo prop. [1333]
OBBLIGO DI RICEVUTA DELL’ORDINE
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RICEVUTA ORDINE
• art. 13 c.2 d.lg. n. 70 del 2003 «Salvo differente accordo delle parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
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RICEVUTA DELL’ORDINE
contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari, applicabili al contratto,
le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi
di consegna e dei tributi applicabili»
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DIRETTIVA 2011/83
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 in (GU n.58 del 11-3-2014)
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle
direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
(14G00033)
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CLAUSOLE «RYANAIR»
Il consumatore non potrà essere vincolato da opzioni pre-selezionate
Analogamente alle regole in tema di privacy spesso disattese in fase di consenso
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SUPPORTO DUREVOLE
ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate
Nuovo art. 45 cod. cons. lett. L)
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SUPPORTO DUREVOLE
Il considerando 23 della direttiva 83/2011/UE esplicita che “dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare
documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del
computer nonché messaggi di posta elettronica”.
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SITO WEB E SUPP. DUR.Secondo la Corte (5 luglio 2012 C49/11) un sito web non può costituire un “supporto duraturo”
mancando la ricezione delle condizioni, sebbene l’Avvocato Generale fosse propenso per i casi in
cui fosse consentito al consumatore di conservare le informazioni per un tempo sufficientemente
lungo e laddove tali informazioni non siano modificabili (cfr. Corte EFTA, sentenza del 27
gennaio 2010, Inconsult Anstalt (E4/09)).
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DIRITTO DI RECESSO (dal 14/06)
14 gg. / senza motivazioneDecorrenza: per i beni dalla data della ricezione,
o dalla data dell’informazione se successiva, non oltre 12 mesi dalla conclusione del
contrattoPer i servizi data informazione o conclusione del
contratto non oltre 12 mesiComunicazione anche utilizzando modulo
allegato o presente sul sito del professionista.Onere della prova sul consumatore.
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ESCLUSIONI
• Contratto eseguito immediatamente su richiesta del consumatore
• Fluttuazioni finanziarie• Beni deteriorabili• Beni sigillati per esigenze igieniche
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ESCLUSIONI
• Software • Giornali periodici• Asta pubblica• Contenuto digitale su supporto non
materiale…
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PAGAMENTO/RIMBORSI
• Entro 14 gg. rimborso in caso di recesso con lo stesso mezzo di pagamento adottato dal consumatore
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ESECUZIONE/CONSEGNA
Dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di conclusione del contratto
Se scade il consumatore può risolvere il contratto
Passaggio del rischio: al momento del materiale possesso da parte del
consumatore
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Grazie per l’attenzione
GIORGIO PEDRAZZI
https://unibs.academia.edu/GiorgioPedrazzi
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