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Il decreto fiscale 193/2016: nuovi adempimenti e semplificazioni Raffaele Rizzardi Milano Università Cattolica 13 dicembre 2016
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Il decreto fiscale 193/2016: nuovi adempimenti e semplificazioni

Raffaele Rizzardi

Milano – Università Cattolica – 13 dicembre 2016

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I COMMERCIALISTI UNITI NELLA PROTESTA

dal sito dell’Ordine di Milano (comunicato del 21.11.2016): • Mercoledì 14 dicembre si svolgerà a Roma una grande manifestazione di

protesta dei commercialisti italiani contro le misure previste nel decreto fiscale D.L. n. 193/2016 che, invece di operare nel senso della più volte promessa semplificazione, rende ancora più complesso il nostro lavoro introducendo tra l’altro otto nuovi adempimenti in materia di IVA.

• In occasione della manifestazione , organizzata in modo congiunto dalle sette sigle sindacali di categoria (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico), verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

• Sarà un momento fondamentale per tutti i commercialisti e per il futuro della professione. Partecipiamo dunque numerosi all’appuntamento del 14 dicembre. Con convinzione, determinazione e passione.

• Adesione del Consiglio Nazionale mediante la pubblicazione di una pagina sui quotidiani il 1° dicembre 2016

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Opzione oppure obbligo?

• art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (rimborsi IVA veloci, due anni in meno per l’accertamento - opzione entro il 31.3.2017, AdE 1.12.2016)

I soggetti passivi possono optare per la trasmissione

telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte

le fatture, emesse e ricevute e delle relative

variazioni

• art. 4, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 I soggetti passivi trasmettono telematicamente

all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture,

emesse nel trimestre di riferimento e di quelle

ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.

n. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché

i dati delle relative variazioni

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La comunicazione trimestrale delle fatture

• Primo adempimento: 25 luglio 2017 per il primo semestre

• Scadenze a regime: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio

• Trasmissione telematica

• Non è richiesta per le fatture elettroniche presenti nel sistema pubblico di interscambio (SdI)

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La fattura elettronica

• File formato XML standard • La fattura elettronica deve essere: - emessa con firma elettronica (data certa e inalterabilità da parte del

destinatario) - trasmessa su un sistema di interscambio - ricevuta in formato elettronico - archiviata in modalità elettronica • La fattura elettronica richiede il consenso del cliente, che deve essere

organizzato per riceverla e archiviarla • In prospettiva si arriverà all’obbligo della fatturazione elettronica B2B (ma

in Italia si aprono 500.000 partite IVA all’anno) • La direttiva 2014/55/UE prevede l’obbligo nei confronti della Pubblica

Amministrazione dal 27 novembre 2018 • Dall’1.1.2018 fattura elettronica obbligatoria sistema OTELLO per il tax

free shopping (IVA, art. 38-quater)

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I dati da trasmettere

«Almeno» i seguenti a) i dati identificativi dei soggetti “coinvolti” nelle operazioni; b) la data e il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione Sicuramente il codice dello Stato estero di controparte Per legge sono esonerati solo i piccoli agricoltori delle zone montane (IVA, 34.6), che non emettono fatture….

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Gli esoneri scomparsi

Dove sono finiti gli esoneri precedenti?

- comma 1-bis dell’art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, esonero dalla comunicazione per le operazioni nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA quando il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani; - esonero per le operazioni attive al dettaglio, senza emissione di fattura, di importo inferiore a 3.000 euro più IVA o 3.600 IVA inclusa per le operazioni delle agenzie di viaggio (concesso annualmente con provvedimento dell’Agenzia delle entrate - ultimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate per il 2015, emesso il 6 aprile 2016 – quattro giorni prima della scadenza); - esonero, concesso in via amministrativa, per le fatture passive relative alle forniture delle utilities (energia elettrica, gas, acqua, telefonia); - esonero, concesso per legge relativamente al 2016, per coloro che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria; - possibilità di indicare i dati complessivi nel caso della registrazione riepilogativa di operazioni, attive o passive, di importo inferiore a 300 euro

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La comunicazione delle liquidazioni

• Cadenza trimestrale anche per liquidazioni mensili – anche per gli obblighi dei trimestrali «speciali»

• Obbligatoria anche per le liquidazioni a credito • Trasmissione telematica • Esonerati come per la dichiarazione annuale

(esenti senza reverse charge, forfetari, agricoltori esonerati, liquidazioni SIAE compresa L 398/91)

• Obbligo presente nei Paesi europei a titolo di vera e propria dichiarazione, dando titolo ai rimborsi – auspicabile fusione con il modello TR

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Le sanzioni

Dati delle fatture: - due euro per ciascuna fattura non trasmessa o comunicata

in modo errato; - importo massimo della sanzione 1.000 euro per trimestre; - riduzione al 50% delle sanzioni sopra indicate nel caso di trasmissione tardiva o di correzione entro quindici giorni dalla scadenza. Non si applicano le regole per la riduzione della sanzione nel caso di continuazione nella violazione, anche in periodi di imposta diversi

Trasmissione delle liquidazioni: - da 500 a 2.000 euro, con la riduzione alla metà nel caso di trasmissione o correzione entro quindici giorni dalla scadenza

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Adempimenti assorbiti o soppressi

• Operazioni con Paesi black list (sin dal periodo di imposta 2016): il dato sarà ricostruito dall’AdE in base ai codici dei Paesi di controparti – DM 21.11.2001 (CFC) abrogato – DM 4.5.1999 (trasferimento persone fisiche!)

• Operazioni di leasing, locazione e noleggio mezzi di trasporto

• INTRASTAT acquisti beni o servizi (mai richiesto dalla direttiva 2006/112/CE)

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I depositi fiscali

• articolo 50-bis D.L. 331/93 introdotto nel 1997

• Immissione in libera pratica: pagamento dazi, IVA sospesa sino all’estrazione dal deposito, «assolta» in reverse charge – alcune cautele dal 2011

• Corte di Giustizia sentenza 17.7.2014, nella causa C-272/13 – Equoland soc. coop. r.l. – equivalenza al versamento anche nel caso di irregolarità nell’introduzione in deposito

• Adeguamento con circolari Dogane 16/D del 20.10. 2014 - Entrate 12/E, § 12 del 24.3.2015 – sanzione 2% salvo tentativo frode

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I depositi fiscali

• Dall’1.4.2017

• Possibilità di vendere senza IVA a residenti qualunque merce se viene immessa in deposito fiscale

• Estrazione dal deposito secondo due possibili modalità:

- nessun versamento, ma “idonea garanzia” da definire con decreto ministeriale

- sino all’adozione del decreto, versamento IVA con modello F24 (co-responsabilità titolare del deposito) – rischio dirottamento sdoganamenti in altro Stato UE

• Comunicazione al titolare del deposito degli elementi della liquidazione dell’IVA da estrazione

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Le dichiarazioni integrative

• Riscrittura art. 2, commi 8 e 8-bis DPR 322/98 + art. 8, commi 6-bis a 6-quinquies

• Le dichiarazioni integrative a favore possono essere presentate sui modelli originari sino al termine dell’accertamento (Cassazione orientata al limite della dichiarazione dell’annualità successiva)

• Rilevanza per correzione di errori contabili di competenza

• Compensazione immediata entro la dichiarazione dell’anno successivo; poi compensazione possibile a fronte di debiti maturati dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa

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Le dichiarazioni integrative

• Ai fini IVA possibile richiesta di rimborso ricorrendo i requisiti dell’art. 30 legge IVA o 34, comma 9 (agricoltori con cessioni all’estero

• Resta ferma in ogni caso la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori di fatto o di diritto a danno del contribuente

• La dichiarazione integrativa riapre i termini di rettifica limitatamente ai soli elementi che ne formano l’oggetto

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Lo scomputo delle ritenute

• Ritenuta per cassa e redditi per competenza (caso classico provvigioni – ma con la legge di bilancio il reddito di impresa sarà tassato per cassa)

• Ritenute operate entro il termine della dichiarazione, possibile scomputo per competenza o per cassa

• Ritenute operate successivamente: nell’anno in cui sono state effettuate

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Miscellanea 1

• Rappresentanza e assistenza dei contribuenti estesa alle professioni non ordinistiche (norma UNI 11511 – certificazione e qualificazione ex lege 4/2013)

• Trasformazione degli studi di settore in «indici sintetici di affidabilità»

• Presunzioni legate ai movimenti finanziari in uscita – art. 32 DPR 600 – recepimento esclusione per lavoratori autonomi Corte Costituzionale 228/2014 – irrilevanza per imprenditori sino a 1.000 €/giorno max 5.000 mensili

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Miscellanea 2

• Spese professionali sostenute dal cliente: dal periodo 2017 (perché?) non costituiscono compensi le prestazioni di viaggio e trasporto pagate dal cliente – norma vigente dal 2015: solo alberghi, vitto e alloggio

• Dall’1.7.2017 utilizzo della PEC per le notifiche anche esattoriali a soggetti iscritti nel registro INI-PEC. Per caselle sature o non valide deposito nel sito di Infocamere e notifica a mezzo raccomandata

• Consegna CU al 31.3 (era 28.2) – dalla prossima scadenza

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Miscellanea 3

• Sospensione feriale dall’1.8 al 4.9 per la risposta ai questionari fiscali (escl. in sede di verifica e procedure di rimborso IVA)

• Idem per i 30 giorni relativi ai pagamenti da riliquidazione (anche tassazione separata) e rettifiche da controlli formali

• Cumulo della sospensione feriale (1-31 agosto) con i termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione (90 giorni)

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Miscellanea 4

• Dalla prossima scadenza le imposte dirette e l’IRAP dovute il 16 giugno si pagano entro la fine di tale mese; slittamento a fine mese anche per le scadenze particolari (approvazione bilancio soggetti IRES, operazioni straordinarie)

• Acquisti da S. Marino – soppressa la comunicazione all’Ade delle operazioni con IVA assolta in reverse charge, indicando il numero di registrazione (annotazioni dall’1.1.2017)

• Quadro RW – immobili all’estero senza variazioni – indicazione solo dei versamenti IVIE

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Miscellanea 5

• Cedolare secca locazioni: l’opzione rimane valida anche nel caso in cui non venga registrata la proroga del contratto, se comportamento concludente (versamento e dichiarazione) – sanzione € 100 (50 entro 30 giorni)

• Opzioni TUIR dal 2017 (trasparenza, consolidato, tonnage tax): rinnovo tacito, revoca espressa – formalità per l’imputazione delle perdite residue

• Rimborsi IVA senza garanzia e/o visto di conformità: aumento da 15.000 a 30.000 euro

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Miscellanea 6

• Chiusura d’ufficio delle partite IVA in assenza di esercizio nei tre anni precedenti, modalità con provvedimento AdE e comunicazione preventiva al contribuente – Nessuna sanzione

• Dichiarazione precompilata da trasmettere entro il 23 luglio; CAF e intermediari entro il 23 luglio se entro il giorno 7 luglio hanno trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni

• Possibilità per i forfetari di eseguire anche esportazioni ed altre operazioni non imponibili nei limiti stabiliti con D.M. Finanze


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