Date post: | 26-Jul-2015 |
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IL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONESeminario formativo operatori Garante diritti detenuti Lazio.
22 aprile 2013
FONTI NORMATIVE
D.Lvo 286/98 T.U. Immigrazione Diritto Comunitario ed in particolare il
Trattato di Schenghen Per i Comunitari: D.lvo 340/2007
I REQUISITI PER L’INGRESSO IN ITALIA
Presentazione al valico di frontiera (porto, aeroporto, confine)
Possesso di un documento di identità (Passaporto)
Visto d’Ingresso Dimostrazione del possesso di un reddito Assenza di elementi di Polizia che facciano
ritenere lo straniero un pericolo
IL VISTO D’INGRESSO
Il visto è l’elemento essenziale per l’ingresso in Italia.
Indica il motivo per cui si viene nel paese Quasi ad ogni visto corrisponde un permesso
di soggiorno Due tipi Di breve durata Lunga durata
IL VISTO DI BREVE DURATA
E’ il caso classico del visto turistico. Non più avere durata superiore a 3 mesi
IL VISTO DI LUNGA DURATA
In tutto sono 21 tipi. I più frequenti: Cure Mediche Adozione Lavoro (Autonomo o Subordinato) Motivi Familiari (vecchio ricongiungimento
familiare) Studio
LE QUOTE (ART. 21 T.U.)
Lavoro Autonomo Lavoro Subordinato Lavoro Stagionale Uscita solitamente annuale (non sempre) Procedura informatica per la domanda.
IL CASO CLASSICO: LAVORO SUBORDINATO Lo straniero è nel suo paese di origine Domanda nominativa del datore di lavoro Verifiche dallo sportello unico
dell’immigrazione Firma del contratto da parte del datore di
lavoro ed invio telematico allo straniero presso il consolato
Consolato rilascia il Visto d’ingresso per lavoro Entrata in Italia, entro 8 giorni si va allo
sportello unico, si firma il contratto e si ottiene il permesso di soggiorno
Procedure analoghe per lavori stagionali, autonomi e studio
IL VISTO E IL PDS PER MOTIVI DI FAMIGLIA (ARTT. 29 E 29 BIS T.U.)
Occorre avere un familiare Italiano o comunque con un titolo di soggiorno valido per almeno 1 anno (per lavoro, studio, famiglia ecc.)
Avere un alloggio idoneo Avere un reddito minimo (assegno sociale
aumentato del 50% per ogni familiare da ricongiungere)
Assicurazione sanitaria Essere in rapporto di parentela
CHI SONO I PARENTI CON I QUALI SI PUÒ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?
Coniuge Figli Minori Figli Maggiorenni a carico per ragioni
oggettive Genitori a carico se non ci sono altri parenti
nel paese di origine o comunque se sono impossibilitati per ragioni oggettive
Per i rifugiati la procedura è più elastica
L’INGRESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA
L’INGRESSO DEI CITTADINI COMUNITARI
Non ci sono quote Occorre solo dimostrare di avere mezzi di
sostentamento Non devono esserci ragioni ostative per: Motivi di sicurezza dello stato Motivi imperativi di pubblica sicurezza Altri motivi di ordine pubblico
LA PERMANENZA IN ITALIA
LA PERMANENZA IN ITALIA
Normalmente occorre essere entrati con visto regolare e si ottiene un permesso di soggiorno analogo al visto
CASI ECCEZIONALI: L’ART. 18 TUIL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
Quando ci sono queste ragioni si può ottenere il permesso dall’Italia Anche se si è entrati senza visto o si è irregolari
In caso di violenza o di grave sfruttamento Per persone che si sono allontanate da
organizzazioni criminali e che sono per questo in pericolo
Testimoni di giustizia Soggetti che partecipano a particolari
progetti di integrazione sociale Su richiesta del PM per particolari ragioni
investigative
UN CASO PARTICOLARE DA ESTENDERE: L’ART. 18 C. 6 TU
Vale solo per i minorenni che hanno subito una condanna a pena detentiva
Dopo il fine pena si può ottenere un permesso di soggiorno se:
Si è partecipato al Trattamento intramurario Vi è il parere favorevole del PM o del
Magistrato di Sorveglianza
L’ART. 19 T.U.: I DIVIETI DI ESPULSIONE Sono una serie di ipotesi nelle quali vige il
divieto assoluto di espulsione e che quindi consentono allo straniero irregolare di restare in Italia.
Nel caso in cui vi siano pericoli di persecuzione nel proprio paese (permesso di soggiorno per motivi umanitari)
Per i minorenni, salvo il diritto di seguire i genitori espulsi
Stranieri con permesso CE di lungo periodo, salvo casi eccezionali
Coniuge o convivente con parente entro il 2 grado cittadino italiano
Donna incinta o con figli fino a 6 mesi
LA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Stagionale: 6 mesi Lavoro a tempo determinato: 1 anno Lavoro a tempo indeterminato: 2 anni
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA DI OCCUPAZIONE
Se si perde il posto di lavoro, si può restare in Italia fino alla scadenza normale del permesso di soggiorno e per i 6 mesi successivi
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
Si lega al visto di ingresso per motivi familiari Lo possono ottenere: Minori già iscritti nella carta di soggiorno dei
genitori; Stranieri che già erano in Italia da almeno 1
anno e che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani, comunitari o con regolare permesso
Genitore straniero di minore italiano Familiari di rifugiati politici o con protezione
sussidiaria
IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 5 TU)
Va fatto 60 giorni prima dalla scadenza; Se comunque si chiede il rinnovo entro 60 gg
dalla scadenza, il mero ritardo non è causa di rigetto del rinnovo;
IL RINNOVO ALLE POSTE
Attesa occupazione Asilo (rinnovo) Famiglia Lavoro Apolidia (rinnovo) Studio Conversione del permesso di soggiorno
IL RINNOVO IN QUESTURA
Cure Mediche Umanitario Asilo Politico (rilascio) Giustizia Apolidia (rilascio)
IL RINNOVO PER I DETENUTI
Se il permesso scade durante la detenzione è bene chiedere il rinnovo dal carcere per mezzo della matricola
Nel caso in cui questo non sia possibile, si potrebbe chiedere appena usciti sostenendo che si era impossibilitati.
In questo caso c’è il rischio del rigetto, ed è bene quindi documentare il più possibile la regolare condotta carceraria
IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO PERIODO (LA VECCHIA CARTA DI SOGGIORNO)
Dura 5 anni Presuppone un reddito adeguato e stabile Prevede un test di conoscenza della lingua
italiana E’ escluso per chi ha subito condanne, ma c’è
una certa discrezionalità Rende più difficile l’espulsione
L’USCITA DALL’ITALIA: LE FORME
Uscita volontaria Respingimento alla frontiera prima
dell’ingresso in Italia Espulsione Espulsione con accompagnamento alla
frontiera
COME SI ARRIVA ALL’ESPULSIONE
Mancano i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno
Non c’è la possibilità di convertirlo in altre forme di permesso di soggiorno
La questura comunica alla parte i motivi che impediscono il rinnovo
Si riceve l’ordine di allontanarsi dal territorio entro 15 gg
Se non si ottempera con l’uscita volontaria si riceve l’espulsione
ESPULSIONE
Comporta il divieto di rientrare in Italia per 3, 5 o 10 anni a seconda dei casi
Due macro categorie: Amministrativa (Ministro o Prefetto) Giudiziaria (Misura di Sicurezza o Misura
Alternativa) Divieti di espulsione: Art. 19 Se ci si trova al varco di frontiera per lasciare
l’Italia (art. 13 c. 2 ter TU) Cure indifferibili ed urgenti Particolare attenzione per i superiori interessi del
fanciullo e per i rapporti familiari
L’ESPULSIONE COMMINATA DAL PREFETTO: CASISTICA
Per chi è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera;
Per chi è entrato con il visto ma non ha chiesto il Permesso di soggiorno negli 8 giorni
Per soggetti «pericolosi» Per chi ha avuto un foglio di via e non si è
allontanato Per chi è stato espulso ed è rientrato
LA CONVALIDA
Tanto l’espulsione quanto il trattenimento al CIE sono soggetti a convalida per essere efficaci
La convalida la fa il Giudice di Pace Deve essere richiesta la convalida entro 48 h
dall’emissione del provvedimento di espulsione
Il Giudice di Pace deve convalidare nelle successive 48 h
L’ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA: CASI
Espulsione Ministeriale (soggetti che arrecano grave pericolo alla sicurezza dello Stato)
Se c’è pericolo di fuga Nel caso di domanda di Permesso di
Soggiorno respinta perché fraudolenta o manifestamente infondata
Nel caso in cui non si rispetta il programma di partenza volontaria
Nel caso di espulsione giudiziaria
L’ESPULSIONE GIUDIZIARIA Misura di Sicurezza : Per condanne superiori a 10 anni o
comunque per i reato di cui all’art. 380 c.p.p. Soggetta a verifica della pericolosità sociale Pena Sostitutiva: Condanna sotto i 2 anni, e non si concede la
sospensione condizionale Misura Alternativa (art. 16 TU): Pena inferiore ai 2 anni (anche come residuo) Si è entrati in carcere essendo irregolari Sono esclusi reati gravi La applica il Magistrato di sorveglianza
I CENTRI CHE OSPITANO STRANIERI
CPA: Centri di prima accoglienza, per il tempo strettamente necessario ad accertare la regolare presenza sul territorio
CARA: Per i richiedenti asilo politico CIE: Stranieri in attesa di espulsione e quindi
già irregolari
QUANDO SI VA AL CIE
Quando occorre accertare identità e nazionalità dello straniero da espellere
Quando occorre acquisire i documenti di viaggio (passaporto o altro)
Quando si è in attesa del mezzo di trasporto Quando c’è necessità di soccorrere lo
straniero Il trattenimento al CIE non è obbligatorio ed è
revocabile Soggetto a convalida dal Giudice di Pace,
anche per i rinnovi
TERMINI MASSIMI DI TRATTENIMENTO AL CIE
30 giorni, poi rinnovabili di 30, poi 60, poi 60 fino a 18 mesi
LA DISCIPLINA DEI RICHIEDENTI ASILO
(D.LVO 251/07)
I PERMESSI UMANITARI
Riconoscimento dello status di rifugiato politico
Protezione sussidiaria
LO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO
Occorre dimostrare un pericolo di persecuzione che deve essere sufficientemente grave, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali
Essere destinatari di una somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia grave, tale da cagionare un effetto analogo alla violazione dei diritti umani
CASISTICA
Violenza fisica o psichica Provvedimenti legislativi o di polizia
discriminatori Azioni giudiziarie discriminatorie in se o per
mancanza di mezzi di tutela Essere destinatari di sanzioni per il rifiuto di
prestare servizio militare in guerre nelle quali vi siano violazioni dei diritti umani
Diniego se si è un pericolo per la sicurezza pubblica o si sono commessi gravi reati (407 comma 2 lett. a cpp)
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Quando ci sono situazioni documentate, che però non sono sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato
Esclusa nel caso di commissione di reati con pena minima di 4 anni
PROCEDIMENTO
Decide la commissione territoriale per i richiedenti asilo
La domanda si propone solo in questura Il ricorso contro il diniego si presenta al
Tribunale civile
IL CARA (ART. 20 D. LVO 25/08)
Nel caso in cui il richiedente asilo vada identificato
Quando la domanda viene presentata dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera
Quando la domanda viene presentata dopo essere stato fermato come irregolare
IL CIE PER I RICHIEDENTI ASILO (ART. 21 D.LVO 25/08)
Soggetto condannato per reati di cui all’art. 380 c.p.p.)
Soggetto destinatario di espulsione Art. 1 par. F convenzione di Ginevra
(commisione di reati contro l’umanità o gravi reati comuni nel paese di origine)
I REATI LEGATI ALL’IMMIGRAZIONE
ART. 10 BIS TU Reato di chi entra irregolarmente in Italia o rimane in
violazione delle procedure Pena pecuniaria Numerose eccezioni (richiedente asilo, respinto alla
frontiera, in attesa di rinnovo ecc.) Competenza del giudice di pace. Pena sostitutiva: esplusione
FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Art. 12 TU)
Reato di chi promuove, dirige organizza, finanza, effettua il trasporto di stranieri in Italia.
Reclusione da 1 a 5 anni e multa Diverse aggravanti (pena da 5 a 15 anni): Più di 5 persone trasportate, più di tre persone
nell’organizzazione, utilizzare metodi inumani e degradanti nei confronti degli stranieri
ALTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI DOCUMENTI
Punisce sia chi li falsifica, sia chi fisicamente li utilizza sapendoli falsi
Reclusione da 3 a 10 anni
SFRUTTAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA(Art. 12 comma 5 TU)
Punisce chiunque favorisce la permanenza di immigrati clandestini al fine di trarne profitto
Reclusione fino a 4 anni
Mancata esibizione di documenti (Art. 6 comma 3 TU)
Punito con pena pecuniaria
Reati legati all’espulsione (art. 14 TU) Dopo la direttiva rimpatri (2008/115/CE) e l. 129/2011
puniti con pena pecuniaria (da 10.000 a 30.000 €) Più grave si viene condannati una prima volta e non si
ottempera all’espulsione. Clausola di salvaguardia: il Giustificato motivo, tra cui
la povertà che impedisce di ottemperare all’esplusione.
LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
PREMESSA GENERALE
L’aver riportato condanne penali è motivo valutato negativamente sia ai fini del rilascio che del rinnovo del permesso di soggiorno.
I CASO
Un detenuto, prima dell’arresto con regolare permesso di soggiorno. Ha madre zii ed altri parenti in Italia con
permesso di soggiorno regolare. Permesso di soggiorno per motivi familiari, con
la madre. Bisogna però provare che si è a carico per ragioni oggettive (salute, problemi vari).
II CASO
Vecchio permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto da diversi anni. Permangono le condizioni.
E’ bene evitare l’espulsione, se possibile uscendo dal territorio e poi chiedere un nuovo ricongiungimento.
III CASO
Si è chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno prima dell’arresto, ma non si è completata la pratica.
Molto dipende da quanto è durata la detenzione. E’ bene comunque verificare lo stato della pratica e documentare la mancata presentazione in questura con l’impedimento.
IV CASO
Staniero arrivato alla frontiera irregolare, richiesta di asilo respinta.
Se non si ha nessun titolo, neppure la protezione sussidiaria, occorre verificare se ricorrono i presupposti per l’art. 19 e quindi se c’è comunque un divieto di espulsione.
V CASO
Richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro prima dell’arresto, persi tutti i documenti.
E’ bene verificare presso lo sportello unico dell’immigrazione lo stato della pratica e documentare l’impedimento a presentarsi.
VI CASO
Straniero sposato con cittadino Italiano E’ un tipico caso di divieto di espulsione
(art. 19 TU) a condizione che vi sia convivenza. Comunque ci sono i presupposti per un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
VII CASO
In caso di reati ostativi, ci sono possibilità per ottenere il Permesso di Soggiorno?
Soprattutto in caso di rinnovo di un permesso scaduto, la regolare condotta penitenziaria è elemento che aiuta molto. Restano poi i casi di divieto di espulsione (Art. 19 TU)
VIII CASO
Che si deve fare se un permesso di soggiorno scade in carcere, specie per pene molto lunghe?
In ogni caso è bene chiedere il rinnovo, se possibile. Per pene lunghe – pur essendo possibile chiedere il rinnovo durante la pena – si può pensare – caso per caso – di farlo all’uscita dal carcere.
IX CASO
C’è modo di ridurre la permanenza al CIE di persone con contratto di lavoro?
Il CIE è prodromico all’espulsione. Il contratto di lavoro non incide. L’unica alternativa è avviare le operazioni di identificazione in carcere e – soprattutto verificare se ricorrono ipotesi di divieto di espulsione (art. 19, famiglia in Italia ecc.)
X CASO
CIE: In quali casi dopo il fine pena. Il CIE non è obbligatorio, dipende da una
valutazione discrezionale del Questore in ordine a pericolosità e pericolo di fuga e – da ultimo – dalla disponibilità di posti.
XI CASO
Espulsione come misura alternativa: quali reati sono esclusi?
I reati previsti dal TU e quelli più gravi previsti dall’art. 407 comma 2 lett. A) c.p.p. (73 – 80 DPR 309/90, 416 c.p. ecc.)
XII CASO
Rinnovi permessi protezione sussidiaria e umanitari.
Si fanno alla posta, mentre il rilascio è solo in questura.
QUESTIONI FINALI
Giovani detenuti: mancanza di mediazione culturale – deriva psichiatrica.
Scarsa conoscenza rete accoglienza rifugiati.