IL Diritto e i Soggetti del DirittoDistinzioni-Fonti-Interpretazioni-Limiti ed Efficacia del diritto
I soggetti del diritto
Diritto Soggettivo e Oggettivo
Il diritto SOGGETTIVO è il potere di un soggetto di esercitare determinate facoltà con la protezione dell’ordinamento giuridico. Il diritto OGGETTIVO è l’insieme delle norme giuridiche esistenti in uno stato in un determinato momento.
Diritto Soggettivo
Esso è il potere derivante dalla norma giuridica riconosciuto ad una persona di far valere il suo interesse.
Si divide in:
1. Assoluto: diritto applicabile a tutti; inoltre vi sono i diritti reali che assicurano un potere immediato dell’individuo su una cosa.
2. Relativo: diritto applicabile a determinati soggetti.
3. Patrimoniale: diritto che si riferisce all’oggetto del diritto che può avere un contenuto economico.
4. Non patrimoniale: diritto che si riferisce all’oggetto del diritto che può avere un valore morale.
Diritto Oggettivo
È la colonna portante di una società civile poiché impone regole per
la convivenza pacifica.
Esso è precettivo ovvero presenta un precetto e una sanzione; le
sanzioni possono essere pecuniarie o detentive. Oltre ad avere
queste caratteristiche esso è GENERALE (rivolto all’intera
collettività) e ASTRATTO (non è descritto un caso concreto ma uno
ipotetico, da applicare a quello reale).
L’Ordinamento Giuridico -i Rami
L’ordinamento giuridico italiano si divide genericamente in diritto pubblico e diritto privato.
DIRITTO PUBBLICO Si occupa di regolare l’organizzazione dello Stato e i rapporti tra questo e gli individui; è caratterizzato da una posizione di superiorità dell’ente pubblico nei confronti dell’individuo. Si divide in: ❖ Diritto costituzionale: norme relative
all’organizzazione dello Stato e ai diritti e doveri fondamentali del cittadino.
❖ Diritto amministrativo: funzionamento e attività degli enti pubblici.
❖ Diritto penale: comportamenti individuati dallo Stato come reati e quindi vietati.
❖ D i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p u b b l i c o : ordinamento internazionale tra gli stati.
DIRITTO PRIVATO Si occupa di regolare i rapporti tra i singoli individui caratterizzati da posizione di parità delle parti. Si divide in: ❖ Diritto civile: disciplina i rapporti tra i
singoli soggetti ad eccezione delle attività economiche r ient rant i ne l d i r i t to commerciale.
❖ Diritto commerciale: indica le norme relative all’esercizio dell’impresa.
❖ Diritto della navigazione: norme riguardanti i rapport i tra soggett i legat i a l la navigazione marittima ed aerea.
Se vi è contraddizione tra norme dello stesso piano gerarchico, bisognerà fare riferimenti ad altri criteri: TEMPORALE (fonte più recente prevale), DI COMPETENZA (atti che disciplinano solo particolari materie).
Diritto Internazionale
L’Italia fa parte di una comunità, il diritto internazionale regola i rapporti tra i soggetti di questa comunità; esso si distingue per: ▪ Autonomia ▪ Originarietà ▪ Organizzazione su base paritaria Tutti gli Stati hanno gli stessi diritti indipendentemente dalla dimensione, ricchezza o forza effettiva. Le norme del diritto internazionale possono essere consuetudinarie (non scritte ma osservate da secoli da tutti gli Stati) oppure scritte (trattati) cioè vincolanti per gli Stati firmatari. I trattati possono essere BILATERALI (conclusi da due Stati) o MULTILATERALI (conclusi da più Stati).
REGOLAMENTI: direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza essere recepiti nell’ordinamento nazionale DIRETTIVE: vincolano lo Stato solo sul risultato da raggiungere DECISIONI: rivolti a singoli stati o cittadini dell’ UE
L’Interpretazione delle Norme Giuridiche
Le norme giuridiche regolamentano in ASTRATTO fatti e comportamenti. Esse vanno interpretate ed adattate
alla situazione reale. Le interpretazioni si dividono in base a chi e a come le interpreta.
AUTENTICA: emanata d a l l e g i s l a t o r e e vincolante per tutti
GIUDIZIALE: emanata dai giudici e vincolante per le parti in giudizio
DOTTRINALE: emanata dagli studiosi del diritto e non vincolante
LOGICA: desumibile dal complesso di leggi di cui la norma fa parte
ANALOGICA: si usa quando un caso non è disciplinato; si applicano norme che disciplinano casi simili. NON applicabile per: leggi penali e leggi eccezionali.
RESTRITTIVA: si restringe la portata della norma è limitata ai casi espressamente menzionati
ESTENSIVA: si estende la portata della norma ai cas i non espressamente menzionati
Limiti ed Efficacia delle Norme Giuridiche
Le norme sono IRRETROATTIVE: valgono solo dalla messa in vigore tranne per le leggi favorevoli al reo.
VACATIO LEGIS: periodo di apprendimento della nuova legge (15 giorni), ESTENDIBILE per norme complesse o per norme che richiedono un lungo periodo di messa a norma oppure RIDUCIBILE per ragioni di urgenza.
I Soggetti del DirittoLe persone FISICHE
Le persone fisiche (uomini) hanno la CAPACITÀ GIURIDICA che è l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri. Essa si acquisisce alla nascita, non è limitabile e si perde con la morte. Nel caso in cui non si possa definire con certezza la morte di un soggetto, vi sono tre situazioni: 1. SCOMPARSA – quando la persona non compare più nel suo domicilio e non si hanno più
notizie si dichiara la scomparsa di un soggetto; viene nominato un curatore dal tribunale che si interesserà degli interessi dello scomparso.
2. ASSENZA – quando il soggetto è scomparso da più di 2 anni si dichiara l’assenza; gli eredi ricevono il patrimonio custodendolo ed eventualmente restituendolo al legittimo proprietario.
3. MORTE PRESUNTA – si dichiara la morte presunta dopo 10 anni dalla scomparsa.
I Soggetti del DirittoLe persone FISICHE
Le persone fisiche hanno la CAPACITÀ DI AGIRE che è l’idoneità del soggetto a compere atti giuridicamente rilevanti disponendo dei propri diritti. Alla capacità di agire è legata anche l’INCAPACITÀ DI AGIRE. Gli incapaci di agire sono: 1. I minorenni 2. Gli interdetti – sono i maggiorenni con gravi infermità mentali e le persone con pena
superiore ai 5 anni; per loro viene nominato un tutore. Vi sono poi i RELATIVAMENTE INCAPACI DI AGIRE che sono i MINORI EMANCIPATI (sedicenni che contraggono matrimonio) e gli INABILI (infermi mentali non molto gravi, ciechi, sordomuti non istruiti, alcolizzati e drogati). Per gli atti di straordinaria amministrazione i relativamente incapaci di agire necessitano di un CURATORE. Sono tutelati i maggiorenni non interdetti incapaci di intendere e di volere momentaneamente.
I Diritti della Personalità
Essi sono diritti di carattere strettamente personale:
A. Diritto alla vita e all’integrità fisica
B. Diritto al nome e all’immagine – il nome di una persona non può
essere usato come firma da un altro soggetto.
C. Diritto all’onore e all’identità personale – caratteristiche,
opinioni o azioni disonorevoli o infamanti non possono essere
attribuite ad una persona.
D. Diritto alla riservatezza
I Soggetti del DirittoLe persone GIURIDICHE
Le persone GIURIDICHE sono organizzazioni di persone e di beni per il raggiungimento di uno scopo riconosciuto dallo Stato. Le persone giuridiche si possono dividere in base al tipo di autonomia patrimoniale: • AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA – il patrimonio della persona giuridica è
nettamente distinto da quello dei soci. • AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA – vi è la responsabilità dei partecipanti per le
obbligazioni assunte agendo in nome e per conto dell’organizzazione. Le persone giuridiche si possono dividere in: • PUBBLICHE: quando hanno uno scopo di interesse generale • PRIVATE: quando lo scopo riguarda un numero limitato di persone Le persone giuridiche si possono dividere in: • ASSOCIAZIONI: sono collettività organizzate di persone per raggiungere uno scopo di
natura economica • FONDAZIONI: sono un complesso di beni destinati da un soggetto ad uno scopo, in
seguito ad una donazione o ad un testamento
Lo Stato “popolo giuridicamente organizzato sopra un territorio”
A. POPOLO: insieme dei cittadini di uno Stato
B. TERRITORIO: porzione di terra delimitata da confini naturali o convenzionali su cui lo Stato esercita la sua sovranità. Il territorio si estende nel sottosuolo, nello spazio aereo sovrastante e alla porzione di mare su cui lo Stato si affaccia fino alle 12 miglia marine dalla costa.
C. ORGANIZZAZIONE GIURIDICA: organizzazione di un popolo sotto un comune potere in grado di emanare leggi, farle osservare dai cittadini ed eseguire con i propri organi.
Lo Stato svolge principalmente 3 funzioni:
1. LEGISLATIVA: EMANA norme giuridiche
2. ESECUTIVA: APPLICA le norme giuridiche
3. GIURISDIZIONALE: INTERPRETA le norme giudizialmente
Fine