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IL FORO DI LECCE - LA RIVISTA DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

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Gennaio/Febbraio 2010 - numero 1
36
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Il Foro di Lecce è la prima rivista interamente dedicata alla giurisprudenza di merito dei Tribunali leccesi. In ogni numero saranno pubblicati oltre 40 documenti tra massime, sentenze integrali, commenti e note a sentenza, ordinanze e decreti, suddivisi in tre distinte sezioni: Diritto e procedura civile, Diritto e procedura penale, Sentenze Amministrative e Tributarie. Troverà la versione ridotta de IL FORO DI LECCE in distribuzione gratuita in

tutti i tribunali leccesi. Per avere informazioni su come ricevere la versione

integrale consulti il sito www.ilforodilecce.it.

CONOSCERE LE PRONUNCE

DELLA CASSAZIONE

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SAPERE IN ANTICIPO

L’ORIENTAMENTO DEL TUO GIUDICE

E’ FONDAMENTALE

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

1 Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

SOMMARIO

� Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardò - Sentenza del 21 giugno

2009 n. 164 (Giudice unico dott.ssa Laura Liguori). Responsabilità civile della P.A. per danni derivanti da difetto di manutenzione delle strade pubbliche – obbligo di vigilanza, controllo e manutenzione della P.A. – prova liberatoria – caso fortuito – fattore di pericolo imprevedibile ed inevitabile – interruzione del nesso di causalità (Artt. 2043 e 2051 c.c.) [C1/10/001]

Massima .............................................................................................................................................. 9

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 17

Commento di Gabriella Puzzovio ............................................................................. 24

� Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza 05 giugno 2009 n. 1246 (Giudice

monocratico dott.ssa C. Invitto). Sinistro stradale - risarcimento danni - indennizzo diretto - azione giudiziale (D. Lvo n. 209/2005, artt. 144 e 149) [C1/10/002]

Massima .............................................................................................................................................. 9

� Tribunale di Lecce, Sez. II, sentenza 05 giugno 2009 n. 1243 (Giudice

monocratico dott. P. Moroni). Ordinanza ingiunzione – opposizione – termine di notifica del verbale di accertamento – dies a quo (L. n. 689/1981, art. 14) [C1/10/003]

Massima ............................................................................................................................................10

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 29

� Tribunale di Lecce, sentenza 28 aprile 2009 n. 954 (Giudice monocratico

dott.ssa C. Invitto). Azione civile per risarcimento del danno da reato – efficacia delle sentenze penali nel giudizio civile – decreti di archiviazione e sentenze di proscioglimento (Artt. 651, 654 c.p.p.) [C1/10/004]

Sentenze diritto e procedura civile:

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

Massima ............................................................................................................................................11

� Tribunale di Lecce, Sentenza del 01 aprile 2008, n. 1496 (Giudice Unico

dott. A. Esposito). Illegittima segnalazione nominativi C.R.I.F. spa – gestore informazioni creditizie – trattamento dei dati personali l. 675/96 conf. D.lgs. 196/03 – risarcimento danni – responsabilità oggettiva – onere probatorio (Artt. 2043 e 2050 c.c.) [C1/10/005] Massime ...........................................................................................................................................11

Massima ............................................................................................................................12

Testo integrale Sentenza ............................................................................................. 34

� Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, sentenza 12 marzo 2009 n.

74 (Giudice Unico dott.ssa L. Liguori). Responsabilità della P.A. – Randagismo – Danni cagionati da cose in custodia (Art. 2051 c.c.) [C1/10/007]

Massima ............................................................................................................................................12

� Tribunale di Lecce, Sezione II, sentenza 11 giugno 2009 n. 1359 (Giudice

monocratico dott.ssa V. Zuppetta). Diritto bancario – anatocismo – nullità clausola contrattuale – capitalizzazione annuale degli interessi (Artt. 1283, 1419 c.c.) [C1/10/008]

Massima ............................................................................................................................................13

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 38

� Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata Nardò - Sentenza del 17 marzo 2009,

n. 77 (Giudice Unico dott.ssa L. Liguori). Volgarizzazione del marchio – marchio debole – divieto di concorrenza sleale - esclusione - onere probatorio (Artt. 2564 e 2598 c.c.) [C1/10/009]

Massima ............................................................................................................................................13

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 43

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

3 Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

� Tribunale di Lecce, Sentenza del 10 marzo 2009, n. 633 (Giudice Unico

dott. A. Esposito). Diritto di accesso – legittimazione – diritto alla riservatezza – dati sensibili – esclusione [C1/10/010].

Massima ............................................................................................................................................14

� Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, Sentenza 9 luglio 2009, n. 1557

(Giudice Unico dott.ssa C. Invitto) Trattamento terapeutico – mancanza del consenso informato – responsabilità del medico – esclusione [C1/10/011]

Massima ............................................................................................................................................14

� Tribunale di Lecce, Sentenza del 04 febbraio 2009, n. 322, (Giudice Unico

dott. A. Esposito). Assegnazione insegnante di sostegno – risarcimento danni – difetto giurisdizione g.o. – giurisdizione esclusiva g.a. (Artt. 33 e 35, comma 1, d. lg. n. 80/1998, come modif. dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205. [C1/10/012]

Massima ............................................................................................................................................14

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 48

� Tribunale di Lecce, Sentenza dell’ 11 giugno 2009, n. 1347 (Giudice Unico

dott.ssa C. Invitto) Responsabilità precontrattuale – clausola generale – ipotesi applicative – contratto valido e pregiudizievole (Art. 1337 e 1440 c.c.) [C1/10/013]

Massima ............................................................................................................................................15

� Tribunale di Lecce, Sentenza del 08 giugno 2009, n. 1333 (Giudice Unico

dott.ssa C. Invitto) Eccezione preliminare – prescrizione del diritto al risarcimento del danno – termine prescrizionale quinquennale – fatto dannoso lungolatente – dies a quo – conoscibilità del danno e rapportabilità causale (Art. 2947 c.c.) [C1/10/014]

Massima ............................................................................................................................................15

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 51

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

Commento di Giorgia Imperiale ............................................................................... 61

S

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 18 (Pres. S.

Piccinno, Rel. M. Toriello - PM. E.V. Mignone). Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – elementi costitutivi – responsabilità spacciatore “occasionale” (Artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990) [P1/10/001].

Massima ............................................................................................................................................65

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 73

� Corte d’Appello di Lecce, Sentenza 30 aprile 2008, n. 720 (Presidente dott.

V. Fracassi, Giudice Est. R. P. Sinisi). Truffa contrattuale – elementi costitutivi – differenze rispetto al grave inadempimento contrattuale (Art. 640 c.p.).[P1/10/002].

Massima ............................................................................................................................................65

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 79

Commento di Michela Rucco ..................................................................................... 86

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 18 febbraio 2009, n. 112 (Pres. V.

Pellerino, Rel. P. Sansonetti - PM. E.V. Mignone). Estorsione – rapporto con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – elemento intenzionale – intensità della forza intimidatoria: minaccia esercitata con uso di armi. [P1/10/003].

Massima ............................................................................................................................................66

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 12 marzo 2008, n. 132 (Pres. V.

Pellerino, Rel. P. Verderosa - PM. P. Guglielmi) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – rapporto tra reati – contributi agevolati ex lege n. 488/92 (Artt. 316-ter e 640-bis c.p., L. n. 488/92) [P1/10/004]

Sentenze di diritto e procedura penale:

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

5 Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

Massima ............................................................................................................................................66

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 89

� Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Nardò, 07 ottobre 2009, n. 335,

(Giudice dott. Giuseppe Biondi) Reati edilizi e ambientali – esecuzione dei lavori in difformità del permesso di costruire – variazione essenziale – assoluzione perché il fatto non sussiste. (artt. 32 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/01) [P1/10/005].

Massima ............................................................................................................................................67

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................... 97

Commento di Rosa Melechì ........................................................................................ 99

� Corte d’Appello di Lecce, Sentenza 11 febbraio 2009, n. 262 (Presidente

dott. V. Fracassi, Giudice Est. G. Protomastro). Diritto d’autore –– detenzione per la vendita di CD o DVD privi del marchio SIAE – assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Art. 171-ter L. 633/1941 e succ. mod.).[P1/10/006].

Massima ............................................................................................................................................68

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 18 gennaio 2008, n. 25, Pres. P. Baffa, Rel. G. Biondi (PM. M.C. Moschettini). Tentato omicidio – elementi caratterizzanti il tentativo: idoneità degli atti – derubricazione in lesioni aggravate dall’uso d iun’ arma [P1/10/008]. Massima ............................................................................................................................................69

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 04 aprile 2008, n. 171, (Pres. rel.

P. Baffa - PM. G. De Palma). Riciclaggio – sostituzione della targa di un veicolo - prova della provenienza delittuosa del veicolo – illecito amministrativo ex art. 100, comma 12, C.d.S.(Art. 648 bis c.p.) [P1/10/007]. Massima ............................................................................................................................................68

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 07 marzo 2008, n. 126, (Pres. P.

Baffa, Rel. M. Toriello - PM. Paola Guglielmi). Valutazione della prova –

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

testimonianza parte offesa indagata in un procedimento connesso – necessità di riscontri esterni. (Art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.) [P1/10/009]. Massima ...........................................................................................................................................69

� Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 27 febbraio 2009, n. 147 (Pres. S.

Piccinno, Rel. P. Baffa - PM. G. Gagliotta) Diritto sanitario – rifiuto atti d’ufficio – rifiuto visita domiciliare da parte del sanitario della guardia medica – discrezionalità sulla necessità dell’intervento – sindacabilità da parte del giudice di merito (Art. 328 c.p) [P1/10/010].

Massima ............................................................................................................................................70

Testo integrale Sentenza ........................................................................................................ 104

Nota a sentenza ............................................................................................................ 110

� Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Galatina, 19 gennaio 2009, n. 12

(Giudice dott. Carlo Cazzella) Calunnia – elementi costitutivi – assoluzione. (art. 328 c.p.) [P1/10/011]. Massima .....................................................................................................................................70

Testo integrale Sentenza .......................................................................................... 113

� Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Tricase, Ordinanza 01

dicembre 2009 (Giudice dott. P. Sansonetti) Costituzione parte civile – associazione – condizione necessaria – consenso parte offesa – inammissibilità (artt. 91 e ss. c.p.p., 212 norme di coord. c.p.p., 13 legge n. 349/86) [P1/10/012].

Massima .....................................................................................................................................71

Testo integrale ordinanza ........................................................................................ 119

� Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, Ordinanza del 06 febbraio 2008,

n. 12, Presidente Rel. S. Sernia. Sequestro preventivo – cose pertinenti al reato – nozione. [P1/10/013]

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

7 Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

Massima .....................................................................................................................................71

Testo integrale ordinanza ........................................................................................... 124

� Giudice delle Indagini Preliminari, dott. Nicola Lariccia, Ordinanza 26

marzo 2009. Gratuito patrocinio – richiedente con reddito pari a zero – Inammissibilità (Art. 79 lett. c) DPR n. 115/2002) [P1/10/014]

Massima .....................................................................................................................................72

Testo integrale decreto ............................................................................................ 117

� Giudice indagini preliminari, 24 aprile 2009 (Decreto), dott. Andrea Lisi

Liquidazione difensore d’ufficio – irreperibilità di fatto – esonero dall’obbligo di esperire le procedure di recupero del credito (Artt. 116 e 117 del DPR. n. 115/2002 [P1/10/015].

Massima ...............................................................................................................................72

Testo integrale decreto ............................................................................................ 122

� T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 19 gennaio 2009, n. 1595 Pres. A. Ravalli,

Rel. E. Manca. Motivazione del provvedimento di esclusione espressa in forma solo numerica – Insufficienza [A1/10/001]. Massima .................................................................................................................................. 129

Testo integrale Sentenza .......................................................................................... 131

Nota a sentenza .............................................................................................. 140

� T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 15 luglio 2009, n. 1835 Pres. A. Cavallari,

Rel. P. Moro. Domanda di risarcimento del danno da provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato – necessità della preventiva impugnazione dell’atto lesivo – infondatezza nel merito della domanda [A1/10/002]. Massima .................................................................................................................................. 129

Sentenze diritto amministrativo e tributario:

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SOMMARIO

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

Testo integrale Sentenza .......................................................................................... 141

Nota a sentenza ................................................................................ 146

� COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE, Sez. IX,

28 ottobre 2008, n. 519/09/08 , Pres. M. Fiorella, Rel. C. Distante. Applicazione retroattiva delle valutazioni relative ad imposta comunale sugli immobili – Illegittimità. [T1/10/001]. Massima .................................................................................................................................. 130

Testo integrale Sentenza .......................................................................................... 147

Proprietario: Associazione “Osservatorio Giuridico del Salento”

Sede Legale: via Sindaco Guariglia, n. 7, Lecce

Direttore Responsabile: Merj Giuri

Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Puglia del 29.09.2009

Coordinamento di redazione: Giorgia Imperiale

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Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici.

Registrazione presso il Tribunale di

Lecce, al n. 1044 del 22.01.2010

Stampa: Torgraf – Galatina

Contatti redazione (per informazioni o

per segnalazione sentenze):

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

LE MASSIME DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

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Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

LE MASSIME

DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Risarcimento danni da insidia stradale.

Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardò - Sentenza del 21 giugno

2009, n. 164 (Giudice unico dr. Laura Liguori)

Massima: responsabilità civile della p.a. per danni derivanti da difetto di manutenzione delle strade pubbliche – obbligo di vigilanza, controllo e manutenzione della P.A. – prova liberatoria caso fortuito – fattore di pericolo imprevedibile ed inevitabile – interruzione del nesso di causalità (Artt. 2043 e 2051 c.c.) [C1/10/001]

I caratteri dell’estensione e dell’uso diretto della cosa da parte della collettività non possono configurarsi quali presupposti di esclusione della disciplina di cui all’art. 2051 c.c.. La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è, infatti, invocabile anche nei confronti della P.A. per i danni arrecati dai beni demaniali di cui essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa dalla prova del caso fortuito gravante sulla P.A.. La prova liberatoria del ca-so fortuito si sostanzia nella prova di fattori di pericolo imprevedibili ed inevitabili, in quanto cause estrinseche alla natura del bene ed estemporaneamente create da terzi, idonee, pertanto, ad interrompere il nesso causale fra il modo di essere e di operare della cosa e il danno.

………………………………………………………………..Testo sentenza a pag. 17 ………………………………………………………………….. Commento a pag. 24 Circolazione Stradale

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza 05 giugno 2009 n. 1246 (Giudice mono-

cratico dott.ssa C. Invitto)

Massima: Sinistro stradale - risarcimento danni - indennizzo diretto - azione giudiziale.

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

LE MASSIME DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

10

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

(D. Lvo n. 209/2005, artt. 144 e 149) [C1/10/002] Sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 del D. Lvo 209/2005, occorre ritenere che, nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione diretta ex art. 144, ma sia stata in realtà aggiunta l’ulteriore speciale azione ex art. 149 ultimo comma. Il dan-neggiato non è, pertanto, obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti del-la propria compagnia di assicurazione ma può, in alternativa, scegliere, ex art. 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litis-consorte necessario, ma di certo non può cumulare le due procedure nell’ambito di un simultaneus processus. Sebbene, non possa escludersi che sia la propria compagnia assicuratrice, convenuta nell’ambito della procedura risarcitoria diretta, a chiamare in causa, in forza dell’art. 2054 c.c., anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore.

Opposizione ordinanza-ingiunzione L. 689/81

Tribunale di Lecce, Sez. II, sentenza 05 giugno 2009 n. 1243 (Giudice mono-

cratico dott. P. Moroni)

Massima: Ordinanza ingiunzione, opposizione, termine di notifica del verbale di accertamento, dies a quo (L. n. 689/1981, art. 14) [C1/10/003] Vero è che l’amministrazione ha l’obbligo di notificare il verbale di accertamento entro il novantesimo giorno dalla definizione del procedimento di accertamento dell’infrazione. Ma è anche vero che, la stessa amministrazione non può procrasti-nare, secondo il proprio arbitrio, il predetto termine che comincia comunque a de-correre - a prescindere dalla formale chiusura del procedimento - con la redazione del verbale di contestazione dell’infrazione, quando l’amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l’individuazione, sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, che dell’autore responsabile della stessa.

………………………………………………………….…Testo sentenza a pag. 29

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

34

Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

34

Responsabilità extracontrattuale. Illegittima segnalazione nominativi CRIF ILLECITA SEGNALAZIONE ALLA C.R.I.F. E RISARCI-

MENTO DEL DANNO

Tribunale di Lecce, Sentenza del 01 aprile 2008, n. 1496 (Giudice Unico dott.

A. Esposito)

Massima: illegittima segnalazione nominativi C.R.I.F. spa - gestore informazioni creditizie – trattamento dei dati personali l. 675/96 conf. D.lgs. 196/03 – risarcimento danni – responsabi-lità oggettiva – onere probatorio [C1/10/005] (Artt. 2043 e 2050 c.c.) Ai sensi dell’art. 18 L. 675/1996, confermato dal d. lgs. 196/03, il risarcimento del danno causato per effetto del trattamento dei dati personali è dovuto ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c.. Tale ultima disposizione configura una ipotesi di responsabili-tà oggettiva. Conseguenza di ciò è che spetta all’ente creditizio convenuto fornire la prova del fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno arrecato. [G. I.] Massima: illegittima segnalazione nominativi C.R.I.F. spa – gestore informazioni creditizie – trattamento dei dati personali l. 675/96 conf. D.lgs. 196/03 – risarcimento danni – danno non patrimoniale conseguente – prova [C1/10/006] ( Artt. 2043 e 2050 c.c.) L’inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF costituisce un fatto che, allo stesso tempo, rappre-senta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenze pregiudizievoli. Con ciò non si vuole significare che oggetto del risarcimento sia la lesione in re ipsa, ma solo che la prova del danno non patrimoniale finisce per coincidere con la prova della lesione del diritto e del fatto illecito o che, comunque, tale prova può costituire fatto noto dal quale risalire alla prova presuntiva del danno. [G. I.]

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

35

35

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giu-dice unico dott. Antonio Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5006/2002 del ruolo generale promossa da

A.M. rappresentato e difeso dall’Avv. A. L., mandato in atti

attore

contro

D. Banca, rappresentato e difeso dall’Avv. A. M. e dall’Avv. G. C., mandato in atti

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.11.2002 A.M., deducendo che la D. Banca aveva illegittimamente segnalato il proprio nominativo alla Centrale Rischi per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento e che, suc-cessivamente, non aveva provveduto alla

cancellazione della segnalazione nonostan-te fosse stata accertata la completa estra-neità alla vicenda del A.M., conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la D. Banca chiedendone la condanna al risarci-mento dei danni materiali e morali causati all’attore da determinarsi in euro 50.000 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) oltre interessi.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la D. Banca assumendo che nessuna re-sponsabilità le poteva essere ascritta dedu-cendo: che la segnalazione era stata effet-tuata alla CRIF (centrale rischi investimen-ti finanziari); di aver tenuto un comporta-mento diligente e corretto; l’insussistenza del nesso di causalità tra il comportamento della convenuta e il danno lamentato dall’attore; la mancanza della prova del danno; la non risarcibilità del danno mora-le.

Acquisita pertinente documentazione, e-spletata prova testimoniale, depositate comparse conclusionali e memorie di re-plica, la causa veniva discussa oralmente all’udienza dell’ 11.03.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

La condotta della convenuta, così come appena ricostruita, costituisce un fatto il-lecito che ai sensi degli articoli 2043 e 2050 c.c. obbliga la stessa al risarcimento dei

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

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Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

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danni subiti dall’attore.

Infatti dall’applicazione della disciplina di cui alla legge 675/1996, poi confluita nel d.lgs. 196/2003, emergono i seguenti pro-fili di illegittimità della condotta della con-venuta: il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell’interessato; i dati trattati erano non esatti e non sono stati prontamente aggiornati; in generale il trattamento è avvenuto in modo non con-forme al principio di correttezza.

L’onere della prova circa l’illegittimità del comportamento della convenuta è da rite-nersi assolto. Infatti, ai sensi dell’art. 18 l. 675/1996, confermato dal d. lgs. 196/2003, il risarcimento del danno, cau-sato per effetto del trattamento di dati per-sonali, è dovuto ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Tale ultima disposizione, così come inter-pretata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta), interpretazione da tenere ferma anche nella materia del trat-tamento dei dati personali sia per le indica-zioni di fonte comunitaria in tal senso di-rettiva CEE n. 95/46, sia per la ratio sot-tesa a tale forma di responsabilità che, proprio nell’ambito del trattamento pro-fessionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli o-peratori professionali in generale e finan-

ziari in particolare. Conseguenza di ciò è che spettava alla convenuta la dimostra-zione di un fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta ed il dan-no arrecato all’attore. Tale prova manca. Inoltre, anche volendo accedere alla tesi secondo la quale l’art. 2050 c.c. non confi-gura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo un’ipotesi di presunzione di colpa vincibile mediante la prova contraria di a-ver adottato tutte le misure idonee ad evi-tare il danno, difetta anche la prova di tale ultima circostanza. Di contro, occorre e-videnziare come il comportamento della convenuta successivo all’accertamento dell’errore in cui era incorsa si palesa gra-vemente colposo. Infatti le prassi interne, ossia l’asserita necessità della richiesta dell’interessato e della denuncia all’Auto- rità Giudiziaria, non solo rappresentano, per l’appunto, delle mere prassi interne e non delle norme dell’ordinamento o degli obblighi contrattuali, ma costituiscono es-se stesse delle palesi violazioni alla discipli-na legislativa in materia di trattamento dei dati personali. Risulta difatti dovuto, oltre che per puntuali obblighi normativi, già in virtù del generale principio di correttezza, lo spontaneo e sollecito impegno per la cancellazione da un archivio accessibile a terzi di un dato personale riconosciuto er-roneo.

Non si può, infine, non osservare come le

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

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37

medesime prassi interne non siano state osservate quando il 11.12.2001 è stata ri-chiesta alla CRIF la cancellazione dei dati personali dell’attore.

(omissis)

In merito al danno non patrimoniale, e-spressamente dichiarato risarcibile dal legi-slatore con l’art. 29 l. 675/1996 (conferma-to sul punto dal d. lgs. 196/2003), è op-portuno in primo luogo precisare che la fattispecie della responsabilità sia aquiliana che contrattuale si presenta secondo il se-guente iter logico: fatto illecito (sia esso contrattuale o extracontrattuale), lesione di un diritto (o delle altre situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di tutela), conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette sul patrimonio o sulla persona tito-lare del diritto (o aventi comunque titolo alla richiesta del risarcimento del danno). Queste ultime, secondo il codice civile, costituiscono il danno oggetto dell’obbli-gazione risarcitoria. Orbene a fronte di tale struttura logica della fattispecie astratta non sempre corrisponde un altrettanto chiara sequenza fattuale, per cui fatto illeci-to, lesione del diritto e conseguenze pre-giudizievoli, possono concretarsi in un u-nico fatto. Proprio nel caso del danno non patrimoniale, ed in particolare nel caso dei fatti per cui è causa, è possibile assistere a tale sovrapposizione fattuale. Infatti l’illecito trattamento dei dati personali rap-

presenta sia la condotta illecita che la le-sione al diritto alla riservatezza, nonchè all’onore ed alla reputazione, che, infine, il danno patito dal titolare di tali diritti. Con ciò evidentemente non si vuole signi-ficare che oggetto del risarcimento sia la lesione in re ipsa, ma solo che la prova del danno non patrimoniale spesso finisce per coincidere con la prova della lesione del di-ritto e del fatto illecito o che comunque ta-le prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno.

Orbene, nei fatti per cui è causa, anche vo-lendo considerare poco attendibile la prova testimoniale costituita dalla dichiarazione del fratello dell’attore, lo stesso inserimen-to in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF, costituisce, per i motivi appena esposti, un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto base per la presun-zione delle conseguenze dannose.

La sussistenza del danno non patrimoniale risulta, dunque, dimostrata. (Omissis)

P.Q.M.

il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di cita-zione notificato il 12.11.2002 da A. M. nei confronti della D. Banca, così provvede:

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

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Il FORO DI LECCE N. 1/10

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- condanna la D. Banca al pagamento della somma di euro 12.000, 00 in favore dell’attore;

- condanna la D. Banca al pagamento in favore di A. M. delle spese di giudizio (…);

Lecce, 01.04.2008

Il giudice unico Dott. Antonio Esposito

Anatocismo bancario. SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA NULLA RELATIVA

ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE: ESCLU-

SIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE O CAPITALIZZA-

ZIONE ANNUALE?

Tribunale di Lecce, Sezione II, sentenza 9 giugno 2009 n. 1359 (Giudice mo-

nocratico dott.ssa V. Zuppetta).

Massima: Diritto bancario – anatocismo – nullità clausola contrattuale, capitalizzazione an-nuale interessi [C1/10/008] (Artt. 1283, 1419 c.c.) Nelle cause di anatocismo bancario, ritenuta la nullità della clausola relativa alla ca-pitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si condivide la tesi secondo cui il giudice deve sostituire la clausola dichiarata nulla con una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi. Tesi che si ritiene di dover preferire rispetto a quella che so-stiene, invece, debba escludersi ogni forma di capitalizzazione. [M. G.]

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

LE MASSIME DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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Gennaio/febbraio

LE MASSIME

DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE Associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 18, Pres. S.

Piccinno, Rel. M. Toriello (PM. E.V. Mignone) [P1/10/001]. Massima: Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - elementi costitutivi - responsabilità spacciatore “occasionale”. (Artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990).

È possibile fondare un giudizio di penale responsabilità, in relazione al delitto associativo, anche nei confronti di uno spacciatore “occasionale”, quando ricorrono requisiti quali: 1) il diretto e fiduciario rapporto con i soggetti che si è appurato essere al vertice dell’associazione; 2) la diretta disponibilità dei mezzi di trasporto che il sodalizio aveva a disposizione; 3) la perfetta conoscenza delle tecniche elaborate ed utilizzate dal sodalizio criminoso; 4) la significativa conoscenza dei luoghi dove di volta in volta il sodalizio aveva deciso di occultare lo stupefacente. Mentre è del tutto irrilevante la circostanza che il contributo sia stato fornito solo in un limitato arco temporale (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 74 del DPR n. 309/1990 anche se nei suoi confronti era emersa una responsabilità per attività di spaccio limitata a soli tre giorni consecutivi).[M. G.]

……………………….……………………………………. Testo sentenza a pag. 73 Reati contro il patrimonio: truffa contrattuale

Corte d’Appello di Lecce, Sentenza 30 aprile 2008, n. 720 (Presidente dott. V. Fracassi, Giudice Est. R. P. Sinisi). Massima: Truffa contrattuale – elementi costitutivi – differenze rispetto al grave inadempimento contrattuale (Art. 640 c.p.) [P1/10/002]. Si ha truffa contrattuale allorchè l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, per cui la

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

LE MASSIME DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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successiva inadempienza non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell’attività criminosa. In particolare, nella truffa commessa durante la conclusione di un contratto sinallagmatico, gli elementi dell’ingiusto profitto e del danno altrui vanno individuati nel vantaggio e nel pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto che, senza gli artifici ed i raggiri, non sarebbe stato stipulato, indipendentemente dall’esistenza o meno di uno squilibrio tra i valori delle controprestazioni. [M. G.]

………………………………………………………………Testo sentenza a pag. 79 ...…….…...………….………………………………………… Commento a pag. 86

Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: rapporto tra reati

Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 18 febbraio 2009, n. 112, Pres. V. Pellerino, Rel. P. Sansonetti (PM. E.V. Mignone) [P1/10/003]. Massima: Estorsione – rapporto con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – elemento intenzionale – intensità della forza intimidatoria: minaccia esercitata con uso di armi (Artt. 629 – 393 c.p.) Il reato di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzionale, atteso che nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, consapevole che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni egli agisce al fine di esercitare un preteso diritto con la convinzione che quello che chiede gli spetti. Peraltro quando la minaccia utilizzata si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, la coartazione dell’altrui volontà assume ex se i caratteri dell’ingiustizia, con la conseguenza che, anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di non poter condividere la tesi sostenuta dalla difesa - che tentava di far riqualificare i fatti contestati all’imputato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - ritenendo la minaccia con l’uso di armi incompatibile con il reato di cui all’art. 393 c.p.). [M. G.]

Indebita percezioni di erogazioni statali e truffa aggravata: rapporto tra reati

Tribunale di Lecce, Comp. Coll., Sez. II, 12 marzo 2008, n. 132, Pres. V. Pellerino, Rel. P. Verderosa (PM. P. Guglielmi) [P1/10/004].

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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Il Tribunale,

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara P.O. colpevole del delitto di all’art. 640-bis c.p.- così riqualificato il fatto contestato – e lo condanna alla pena di anni uno di reclu-sione, oltre al pagamento delle spese pro-cessuali.

Letti gli artt. 32 ter e quater c.p. dichiara il P.O. incapace di contrattare con ala Pub-blica Amministrazione per la durata di an-ni uno.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Lecce, 12.03.2008

Il Giudice Est.

Dott.ssa Pia Verderosa

Il Presidente

Dott. Vincenzo Pellerino

Reati edilizi ed ambientali: le “variazioni essenziali”

LE “VARIAZIONI ESSENZIALI” NEI REATI EDILIZI

ED AMBIENTALI.

Tribunale di Lecce, Sez. Distaccata di Nardò, 07 ottobre 2009, n.

335, dott. Giuseppe Biondi [P1/10/005].

Massima: Reati edilizi e ambientali - esecuzione dei lavori in difformità dal permesso di costruire – variazione essenziale - assoluzione perché il fatto non sussiste. (Artt. 32 e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/01)

Non è configurabile il reato di cui all’ art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/01 quando la difformità dell’opera rispetto al permesso di costruire sia lieve, anche se l’intervento sia stato realizzato in zona sottoposta al vincolo paesaggistico. Infatti, solo la variazione essenziale della costruzione di cui all’art. 32 D.P.R. n. 380/01, comporta una variazione dello stato dei luoghi tale da configurare sia l’abuso edilizio che il reato ambientale. (Nel caso di specie è stata considerata

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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non essenziale l’aumento della volumetria del vano WC di circa 15-20 centimetri e la realizzazione di una linea di muratura sul solaio di copertura).

Il fatto:

D.G. veniva chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. artt. 81 c.p. e 44 co. 1 lett. c) D.P.R. 380/01, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso eseguiva lavori edili in difformità del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo pae-saggistico. Le difformità riscontrate consistevano nella realizzazione di un vano WC realizzato di circa cm. 15,00/20,00 più grande rispetto all’autorizzazione e di una linea di muratura, quale coronamento esterno, posta sul solaio di copertura. Esaurita l’istruttoria dibattimentale, il giudice monocratico del Tribunale di Lecce, Se-zione distaccata di Nardò, emetteva una sentenza di assoluzione piena, con le motiva-zioni che si riportano di seguito.

N. 335/2009 Reg. Sent.

TRIBUNALE DI LECCE

Seconda Distaccata di Nardò

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Nardò, dott. Giuseppe Biondi, alla pubblica udienza del 07.10.2009

ha pronunciato mediante lettura del di-spositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro

D.G.. nato (omissis), residente (omissis), li-bero presente (omissis)

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 3.3.2008 il P.M. in sede, all’esito delle indagini preliminari, disponeva il rinvio a giudizio di D.G. per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica.

All’odierna udienza, presente l’ imputato, escusso il teste P.L., acquisito sull’ accor-do delle parti tutto il fascicolo del P.M. dichiarata chiusa l’istruzione dibattimen-tale, le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Dall’esame dell’ incarto processuale risul-ta pacifica la realizzazione delle opere edi-lizie di cui all’imputazione (realizzazione del WC autorizzato con dimensioni leg-

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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germente più ampie pari a circa cm. 15 o cm. 20; realizzazione di una linea di ma-tura quale coronamento esterno posto sul solaio di copertura) in difformità rispetto al progetto autorizzato con permesso di costruire n.(omissis)/06.

Epperò, la pochezza delle difformità, già evincibile dalla stessa contestazione in fatto, ed ancora più evincibile dalla do-cumentazione fotografica prodotta in atti, rende evidente come ci si trovi di fronte a lievi difformità dal titolo edilizio e pae-saggistico assolutamente inidonee a con-figurare la violazione degli artt. 44 lett. c) DPR n. 380/01 e 181 D. Lvo N. 42/04. Invero, perché ci sia reato occorre una variazione quantomeno essenziale rispet-to al permesso di costruire, secondo la definizione fornita dall’ art. 32 DPR n. 380/01, circostanza che non ricorre nel

caso di specie, come opportunamente ri-levato anche in sede amministrativa (vedi documento prodotto in udienza dalla di-fesa del prevenuto).

La minima difformità delle opere realiz-zate rispetto a quelle autorizzate rende impalpabile anche l’asserita violazione del bene paesaggistico, del resto mai rilevata dagli organi amministrativi.

P.Q.M

Visto l’ art. 530 c.p.p., assolve D.G. dai reati ascrittigli perchè i fatti non sussisto-no.

Nardò, 7.10.2009 IL GIUDICE

Dott. Giuseppe Biondi

IL COMMENTO di Rosa Melechì

(Avvocato)

La sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Nardò – in com-

mento, fornisce l’occasione per soffermarsi, nell’ambito dei reati edilizi ed ambien-

tali, sulla definizione di “variazione essenziale”. Pur avendo il legislatore, nell’art. 32

del Testo Unico sull’Edilizia (DPR n. 380/2001), fornito una descrizione di quelle

che devono considerarsi “variazioni essenziali”, non sempre si rivela agevole indi-

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SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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viduare la linea di demarcazione tra “variazione essenziale” e “variazione non es-

senziale”, ovvero tra “variazione essenziale” e “difformità, parziale o totale”. Mo-

tivo per il quale, spesso, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su specifiche

fattispecie, fornisce all’interprete indicazioni utili alla lettura del testo normativo.

L’art. 44 del T.U. introduce tre figure autonome di reato, graduando la pena

in relazione a tre differenti tipologie di abusi.

La lett. a) punisce (con la sola pena dell’ammenda fino ad euro 10.329)

l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del T.U., in

quanto applicabili; nonchè l’inosservanza dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del

permesso di costruire.

Limitando l’analisi alle sole opere costruite in difformità del titolo abilitativo,

ne consegue che, salvo che il fatto non rientri in una delle due ipotesi più gravi di

cui alle lett. b) e c), ogni opera realizzata in difformità rispetto al permesso di co-

struire è punibile ai sensi dell’art. 44 lett. a).

Nell’ipotesi prevista dalla lett. b) – arresto fino a due anni ed ammenda da

5.164 a 51.645 euro - il legislatore ha, invece, inteso punire chi realizza costruzioni

senza permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso o prosegue i lavori nonostante

l’ordine di sospensione.

La lett. c) introduce, infine, un reato contravvenzionale in caso di lottizzazione

abusiva di terreni a scopo edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a

vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale, in variazione essenziale, in totale

difformità ed in assenza del permesso, prevedendo l’arresto fino a due anni e l’ammenda

da 15.493 a 51.645 euro.

In questa ultima ipotesi, il legislatore, nel chiaro tentativo di fornire una

maggiore tutela alle aree con vincolo paesistico ed ambientale, ha parificato le o-

pere realizzate con “variazioni essenziali” a quelle realizzate in totale difformità o

in assenza di permesso.

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SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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Va precisato che non rientra in nessuna delle fattispecie di reato di cui

all’art.44 l’esecuzione di opere eseguite in assenza o in totale difformità della DIA,

atteso che la norma parla sempre e solo di permesso di costruire. Del resto, l’art.

37 rubricato “Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e

accertamento di conformità” prevede solo sanzioni amministrative.

Ne deriva che, stabilire in concreto se una difformità nella realizzazione di

un’opera debba considerarsi, rispetto al permesso di costruire, una “difformità

parziale o totale” oppure una “variazione essenziale”, rappresenta un passaggio

fondamentale per individuare in quale delle tre ipotesi delittuose si debba far rien-

trare la condotta censurata. Ad esempio, ove si ravvisi una variazione essenziale in

un’area non sottoposta a vincolo allora la fattispecie potrebbe rientrare nel reato

di cui all’art. 44 lett. a); mentre ove si tratti di un’area sottoposta a vincolo allora il

reato da contestare sarà quello di cui all’art. 44 lett. c). Ove invece, si ravviserà una

difformità parziale, ma non una variazione essenziale, anche in un’area sottoposta

a vincolo, allora il reato ipotizzabile sarà quello meno grave previsto dalla lett. a).

Descritte brevemente le sanzioni penali a cui si va incontro ove si realizzi

un’opera in assenza del permesso di costruire o in difformità rispetto allo stesso,

occorre soffermarsi sul concetto di variazione essenziale.

Come anticipato, l’art. 32 TU fornisce una definizione di “variazione essen-

ziale”, ma nel farlo rinvia alle Regioni le quali devono stabilire quali interventi edi-

lizi sono da considerare variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, tenuto

conto, comunque, che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una

o più delle seguenti situazioni:

- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards

previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 97 del 16 aprile 1968;

- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in

relazione al progetto approvato;

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approva-

to ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

- mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;

- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non

attenga a fatti procedurali.

La norma precisa, tuttavia, che non possono ritenersi comunque variazioni

essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tec-

nici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Nonostante il legislatore sia stato puntuale nel fornire indicazioni in merito,

l'accertamento della natura della variazione o della difformità richiede spesso ap-

profondite indagini fattuali il cui apprezzamento è lasciato al giudice del merito.

La Sezione distaccata di Nardò, nella sentenza in commento, ha escluso che

si potesse parlare di “variazione essenziale” in presenza “di un vano WC con su-

perficie di circa 15-20 cm in più rispetto al progetto approvato e di una linea in

muratura quale coronamento esterno posto sul solaio di copertura”, ritenendole

“lievi difformità” assolutamente inidonee a configurare la violazione dell’art. 44

lett. c) T.U..

In una recente sentenza, la giurisprudenza amministrativa ha inoltre escluso

che si possa parlare di variazione essenziale di fronte “all’apertura di una finestra

con veduta sul fondo confinante e la realizzazione di una porta d’accesso” consi-

derati interventi di minima consistenza bisognevoli di maggiori accertamenti per

valutarne l’effettiva alterazione delle caratteristiche tipiche dell’edificio (T.A.R. Li-

guria Genova, sez. I, 23 febbraio 2009, n. 256).

Così come il Consiglio di Stato ha considerato "variante minore o non es-

senziale" una modesta retrotraslazione della sagoma dell'edificio rispetto al proget-

to approvato (Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 249).

Sono state, invece, considerate variazioni essenziali la trasformazione di un

lastrico di copertura in terrazzo praticabile, in quanto ciò cambia l’uso del mede-

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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Il FORO DI LECCE N. 1/10

Gennaio/febbraio

103

simo, facendolo diventare, da copertura e protezione del fabbricato, a luogo per

affaccio e sosta (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 04 agosto 2008, n. 467), nonché la rea-

lizzazione, all’interno di un immobile, di un solaio “intermedio” il quale sia pure a

parità di superficie coperta e di volumetria, comporta la realizzazione di un intero

piano abitabile e raddoppia la superficie abitabile dell'edificio (T.A.R. Umbria Peru-

gia, sez. I, 04 agosto 2008 , n. 467).

Il T.A.R. Catanzaro (sez. II, 07 febbraio 2006, n. 125) ha, inoltre, considerato

variazione essenziale la realizzazione di una scala tesa a rendere comunicanti il sot-

totetto e il sottostante piano di una abitazione. Il Tribunale amministrativo è giun-

to a tale conclusione escludendo che in quel caso si potesse parlare di volumi tec-

nici, sembrando evidente che vi fosse un intento di destinare a funzione abitativa

il sottotetto, con conseguente illecito aumento della cubatura utilizzabile.

Alle stesse conclusioni è anche giunta la Suprema Corte che, in una recente

sentenza ha considerato variazione essenziale la realizzazione di una tettoia al po-

sto di un pergolato regolarmente assentito. E ciò in quanto, a differenza del per-

golato, che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tet-

toia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità

dell'immobile (Cass., Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534).

Allo stesso modo è stata considerata variazione essenziale la costruzione di

un gazebo in luogo di un semplice ombrellone di tipo "hawaiano", trattandosi di

un'opera tipologicamente e strutturalmente diversa da quella assentita in grado di

aumentare la cubatura della costruzione (Cass. Sez. III n.42114 del 21 dicembre 2006

(udienza 21 novembre 2006).

Page 27: IL FORO DI LECCE - LA RIVISTA DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

GIURISPRUDENZA DI MERITO

ORDINANZE E DECRETI PENALI

IL FORO DI LECCE N. 1/2010 Gennaio/Febbraio

Gratuito patrocinio

NON E’ AMMISSIBILE AL GRATUITO PATROCINIO IL RICHIEDENTE CON REDDITO ZERO.

Giudice delle Indagini Preliminari, dott. Nicola Lariccia, Ordinanza

26 marzo 2009.

Massima: Gratuito patrocinio –– Richiedente con reddito pari a zero – Inammissibilità .

(Art. 79 lett. c) DPR n. 115/2002)

Non è ammissibile al patrocinio a spese dello Stato il richiedente che abbia indicato un reddito pari a zero, non solo perché non risultano osservate le formalità di legge ex art. 79 lett. c. DPR n. 115/2002, ma anche perché una dichiarazione di tal fatta si appalesa non attendibile, sotto l’aspetto sostanziale. Quand’anche il richiedente non sia un evasore fiscale e non abbia fatto ricorso ad illeciti guadagni, in ossequio al principio di lealtà e di collaborazione con le istituzioni, costui deve comunque indicare all’autorità, sia pur succintamente, le modalità con cui provvede al sostentamento proprio e dei conviventi.

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione giudici per le indagini preliminari

Il Giudice

Vista l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da C.G., nato a (omissis), residente a (omissis) difeso di fiducia dall’Avv. O. M. I.;

esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.

In primo luogo non risultano osservate le formalità di legge, in particolare non avendo l’imputato precisato nell’auto-certificazione lo “specifico” ammontare del reddito (art. 79 lett. c DPR n. 115/2002) ed essendosi invece limitato, in via del tutto generica e senza alcuna spiegazione al riguardo, a indicare un reddito pari a zero.

Tale dichiarazione inoltre non è attendibile sotto l’aspetto sostanziale, non essendo verosimile una situazione fami-liare di assoluta completa indigenza.

Eventuali proventi non dichiarati, perce-piti in nero, concorrono a formare il red-

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

ORDINANZE E DECRETI PENALI

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Gennaio/febbraio

dito valutabile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, risultando paradossa-le e quindi non condivisibile la conclu-sione che il legislatore abbia inteso av-vantaggiare gli evasori e coloro che vivo-no di guadagni illeciti; pertanto, la scelta di non dichiarare alcun reddito e/o ricor-rere ad illeciti mezzi di sostentamento non può ricadere sulla collettività, atteso che il gratuito patrocinio è stato concepi-to quale istituito a beneficio delle persone effettivamente non abbienti e non in gra-do di pagarsi un difensore.

Infine, anche nell’ipotesi in cui il richie-dente non fosse un evasore fiscale e non avesse mai fatto ricorso a fonti illecite di guadagno, la domanda deve comunque ritenersi carente giacchè, in ossequio al principio di lealtà e di collaborazione con le istituzioni, vanno sempre indicate all’autorità, sia pur succintamente, le mo-dalità con cui un soggetto con reddito pa-ri a zero, specialmente con familiari a ca-

rico, provvede al sostentamento proprio e dei conviventi (ad esempio, come fa a procurarsi gli alimenti ed il vestiario e a pagare le spese di affitto, luce, gas, tele-fono, carburante per l’auto); ne consegue che l’eventuale aiuto economico di fami-liari o altri benefattori va adeguatamente precisato in guisa di consentire all’ufficio di valutare correttamente, nel complesso, l’effettiva situazione di indigenza dell’istante.

Alla stregua di siffatte argomentazioni, il giudice dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inoltrata da C.G.

Manda alla cancelleria per i relativi adem-pimenti.

Lecce, 26 marzo 2009

Il Giudice

Dott. Nicola Lariccia

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

SENTENZA DI AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

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sintetica il giudizio tecnico – discrezionale…(così, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 22/12/2009, n. 8630).

E’ ANCORA DIVISIONE SULLA PREGIUDIZIALE

AMMINISTRATIVA

TAR PUGLIA – Lecce, Sez. III, 15 luglio 2009, n. 1835, Pres. A. Cavallari,

Rel. P. Moro.

Massima:. domanda di risarcimento del danno da provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato - Infondatezza - Necessità della preventiva impugnazione dell’atto lesivo - Sussiste.

La domanda di risarcimento del danno derivante da un provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione.

N. 01835/2009 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 78 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C. G. Srl , S. srl, A. srl, rappresentate e difese dall'avv. L. A., con domicilio eletto presso;

contro

T. S. C. Spa, rappresentata e difesa dall'avv. E. S. D., con domicilio eletto presso;

nei confronti di

E. Srl, T. Srl, C. S.;

per l'annullamento

- del verbale della Commissione di gara T.S.C. SpA del 9.11.2007 con il quale veniva disposta la esclusione del raggruppamento C.G. dalla gara;

- della nota prot. N. 358 dell’8.11.07 a firma del Presidente della Commissione di gara T.S.C. SpA;

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SENTENZE AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

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- del telegramma del 2.11.07 con il quale il seggio di gara dei “lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso ” ha escluso l’ATI C. G. Srl , S. srl, A. srl;

- della nota prot. 315 del 19.3.2007 con la quale il Presidente della Commissione di gara ha comunicato all’odierna ricorrente il verbale del 19.3.07 ed ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria all’ATI E. Srl, T. Srl, C. S.;

- ove occorra, del verbale del 3.3.07 con il quale il seggio di gara ha proposto l’esclusione dell’ATI C. G. Srl , S. srl, A. srl;

- ove occorra, della nota prot. 288 del 3.3.07 con la quale il Presidente della Commissione di gara ha comunicato all’odierna ricorrente il verbale del 19.3.07;

- ove occorra della previsione del capitolato di gara contenuta nel punto 13 punto B) b) nella quale i costi dei beni non in proprietà dovevano essere illustrati mediante copia autentica degli impegni negoziali assunti, che ne garantiscono l’utilizzo;

- del verbale del Consiglio di amministrazione delle T.S.C. SpA del 27.3.07 con il quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva;

- della nota n. 365 del 4.4.07 con la quale T.S.C. SpA hanno comunicato alla E. srl l’aggiudicazione definitiva, invitando l’aggiudicataria a completare la documentazione di gara;

- della previsione del capitolato di gara contenuta nel punto 13 punto B) per effetto della quale sin dalla offerta le ditte dovevano presentare documentazione (copia autentica del registro dei

beni ammortizzabili, copia autentica degli impegni negoziali assunti) comprovante la congruità dell’offerta;

- del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione di gara;

- di ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.

- nonché per il risarcimento del danno derivante dall’annullamento della gara disposto con verbale del Consiglio di Amministrazione delle T.S.C. del 13.2.09.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.S.C. SpA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti A. e S. D.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso n. 547/2007 l’A.T.I. ricorrente ha impugnato la esclusione, disposta nei suoi confronti dalla “T.S.C. SpA”, dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso termale di Santa Cesarea Terme, per non aver depositato nei termini assegnati e nelle forme prescritte la documentazione “comprovante la disponibilità delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati dal concorrente”, richiesta al par. 13)

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SENTENZA DI AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

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lett. B punto b) del disciplinare di gara. Con sentenza n. 3035/2007, la Sezione ha respinto il ricorso n. 547/2007 citato ritenendo la legittimità della esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti della medesima ricorrente per non aver prodotto, anche a seguito di richiesta di chiarimenti, un documento conforme alla richiesta del disciplinare, ritenendo che il preventivo della S. B. non costituisse “impegno negoziale assunto” e che comunque non risultasse munito di dichiarazione di autenticità. Tale sentenza veniva impugnata dall’odierna ricorrente innanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 5509/07, emessa nella camera di consiglio del 23.10.2007, ne sospendeva l’efficacia in considerazione della sussistenza del fumus in ordine alla dedotta violazione del principio di collegialità della Commissione di gara.

La spa T.S.C., in esecuzione della suindicata ordinanza del Consiglio di Stato rinnovava il procedimento, riconvocando nella sua collegialità il seggio di gara e confermando l’esclusione dell’ATI ricorrente; quest’ultima, avendo appreso la illegittimità della composizione della medesima commissione (in quanto nella stessa figurava il rag. G. C., la cui moglie è cugina in primo grado del geom. P. G. M., amministratore unico della E. srl ha impugnato, con il ricorso all’oggetto, tutti gli atti epigrafati, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione di legge. Violazione art. 84 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 -Violazione art. 84 comma 10 del d. lgs. 163/2006 - Violazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di composizione e nomina commissioni di gara. 2) Violazione di legge. Falsa ed erronea applicazione dei principi in materia di sospensione degli effetti

della sentenza impugnata. 3) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di istruttoria e della falsa presupposizione degli elementi di fatto e di diritto. Sviamento dalla causa tipica- 4) Illegittimità degli atti di gara presupposti al provvedimento del 9.11.07. Eccesso di potere. Falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione in tema di regolarizzazione documentale. – Violazione art. 88 comma 3 d. lgs. 163/2006 - Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illegittimità derivata- Violazione di legge. Falsa ed erronea applicazione dell’art. 2338 c.c..Violazione in tema di voto nel consiglio della S.P.A.

- violazione dei principi comunitari e del d. lgs. 163/2006 art. 86.

Con atto depositato in data 15 novembre 2008 si è costituita in giudizio la S.P.A. T.S.C., insistendo per la reiezione del ricorso.

Nelle more il Consiglio di Stato, con decisione 4253/08, respingeva l’appello proposto dall’A.T.I. C.G. srl avverso la sentenza del TAR Lecce n. 3035/2007. Successivamente, con delibera del Consiglio di amministrazione del 13.2.09, la s.p.a. T.S.C. decideva di revocare la gara. Con motivo aggiunto depositato in data 7 aprile 2009 l’A.T.I. ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni subiti avendo partecipato in buona fede ad una gara che, a suo dire, non poteva essere bandita in quanto vi era incertezza ab origine del finanziamento. Nella pubblica udienza del 23 aprile 2009 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

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SENTENZE AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

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Va, in primo luogo, rilevata la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla impugnativa degli atti di gara relativi all’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Nuovo Centro Termale, cui aveva partecipato la ricorrente, risultandone esclusa. Gli atti impugnati sono stati infatti adottati in esecuzione di una misura cautelare venuta poi meno a seguito della adozione di una sentenza di segno contrario; gli atti impugnati sono stati quindi automaticamente caducati. Sotto altro profilo, si deve rilevare che la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dalla decisione del presente ricorso, avendo perso ogni effetto gli atti inditivi e conclusivi della procedura medesima per effetto della disposta revoca. Residua, tuttavia, l’esame dell’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente con il citato motivo aggiunto, assumendo la stessa di aver subito un danno per aver partecipato in buona fede ad una gara che non poteva essere bandita sin dall’inizio per assenza di alcuna certezza in ordine al finanziamento dei lavori suindicati. La richiesta è infondata ed immeritevole di accoglimento.

In particolare non risulta affatto dimostrato che la gara sia stata indetta in assenza di un valido finanziamento ab origine; piuttosto, dall’atto di revoca risulta che il finanziamento è venuto meno in corso di gara, tanto che ne è stata chiesta la utilizzazione per altra opera.

Difatti, come si legge nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2009, il CIPE, in data 20.12.2004, aveva approvato la domanda di accesso al progetto dei Poli Turistici Integrati, nel cui programma era inserito un piano di investimenti per la T.S.C. S.P.A. per 17 mil/euro, prevedendo tra le opere da realizzare la ristrutturazione e la riqualificazione del Nuovo

Centro Termale di proprietà del Comune di S.C.T.; poi a seguito di ciò in data 27.10.2006 la resistente aveva avviato la relativa procedura di gara. Interveniva, nelle more, un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sfociato in un sequestro probatorio avente ad oggetto l’immobile del Nuovo Centro Termale nell’ambito di un’indagine diretta ad accertare la consumazione di eventuali illeciti in occasione della richiesta di agevolazioni finanziarie pubbliche relative ai lavori di riqualificazione della struttura. Con determinazione 8.7.2008 n. 001850, pervenuta in data 1.8.2008, il Ministero delle Sviluppo Economico-Direzione Generale per il Sostegno alle attività Imprenditoriali sospendeva l’iter procedimentale relativo alle agevolazioni finanziarie pubbliche previste in favore della T.S.C. SpA; successivamente, il Consiglio di Amministrazione deliberava di rinunciare all’investimento sull’immobile del Nuovo Complesso Termale e di attivarsi onde risolvere il contratto di concessione in godimento del medesimo già stipulato con il Comune di S. C. T.. Formalizzata la rinuncia, la società ha poi richiesto al Ministero se l’individuazione di un sito alternativo al Nuovo Centro Termale avesse potuto consentire il mantenimento della sovvenzione di cui al Contratto di programma. Le circostanze evidenziate consentono al Collegio di ritenere la sussistenza del finanziamento ab origine e, conseguentemente, la legittimità, sotto l’aspetto evidenziato, della indizione della gara in questione; ciò esclude la illegittimità della stessa e quindi la illiceità del fatto causativo del danno, in ultima analisi la ingiustizia del danno. A tale conclusione il Collegio perviene in assenza di una valida azione impugnatoria proposta nei confronti dell’indizione della gara e quindi di un giudizio

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sulla legittimità della stessa indizione, cioè negando la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”.

Della subordinazione della tutela risarcitoria all’utile esperimento della tutela impugnatoria il Collegio è tuttavia fermamente convinto, per l’impossibilità di configurare due mezzi di tutela dell’interesse legittimo (quali sono i due indicati) che possano essere utilizzati autonomamente.

La autonoma esperibilità dell’un mezzo rispetto all’altro comporterebbe la possibilità che sia esperito solo il mezzo finalizzato alla tutela del profilo privatistico dell’interesse legittimo, sicché verrebbe ad essere non tutelato il profilo pubblicistico, cioè una componente essenziale della figura giuridica. In proposito occorre ricordare l’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite che, con ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006, rese in sede di regolamento di giurisdizione, ha affermato che la domanda di risarcimento può essere proposta al giudice amministrativo anche in difetto del previo annullamento dell'atto lesivo, e che ove il giudice respingesse o dichiarasse inammissibile la domanda a causa del mancato previo annullamento dell'atto incorrerebbe in un diniego della propria giurisdizione, sindacabile da parte della Corte di cassazione. Tale conclusione è stata inoltre ribadita con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30254 del 23 dicembre 2008, ove si è affermato che: "Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, tesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela

risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento".

Di parere contrario, tuttavia è il giudice amministrativo che con sentenza dell'Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007, n. 12, confermando quanto già espresso da Ad.Plen. nn. 4 del 2003, 9 e 10 del 2007, ha invece ritenuto persistere la regola della pregiudizialità.

Inoltre, si è riaffermato (sent. 3 febbraio 2009, n. 578) che l'irricevibilità dell'azione di annullamento conduce alla reiezione della domanda di risarcimento del danno e che l'applicazione del principio della pregiudiziale non comporta una preclusione di ordine processuale all'esame nel merito della domanda risarcitoria, ma determina un esito negativo nel merito dell'azione di risarcimento (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2008 n. 3059), con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto inoppugnato (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2009, n. 2436). Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

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SENTENZE AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

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In parte dichiara improcedibile ed in parte respinge il ricorso di cui in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2009

NOTA A SENTENZA:

Mentre la Suprema Corte di Cassazione sembra ormai assestata sul riconoscimento della facoltà del singolo di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo, senza la pregiudiziale impugnazione del medesimo atto lesivo, di segno opposto si profilano le più recenti pronunce del giudice amministrativo, segnatamente del TAR Puglia - Lecce. Con la sentenza in esame, infatti, “della subordinazione della tutela risarcitoria all’utile esperimento della tutela impugnatoria il Collegio è.. fermamente convinto, per l’impossibilità di configurare due mezzi di tutela dell’interesse legittimo (quali sono i due indicati) che possano essere utilizzati autonomamente. La autonoma esperibilità dell’un mezzo rispetto all’altro comporterebbe la possibilità che sia esperito solo il mezzo finalizzato alla tutela del profilo privatistico dell’interesse legittimo, sicché verrebbe ad essere non tutelato il profilo pubblicistico, cioè una componente essenziale della figura giuridica”. Conseguenza di tale prospettiva, invero propria anche del Consiglio di Stato (cfr. C. d. S., VI, 19 giugno 2008 n. 3059), è che “la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento non impugnato o tardivamente impugnato è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell'atto fonte del danno impedisce che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto inoppugnato…”

[L. M.]

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