IL MARCHIO TEORIA E PRATICA
Avv. Loredana Gagliasso Vietti e Associati Via Maria Vittoria, 6 10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894 [email protected]
DEFINIZIONE DI «MARCHIO» E’ il segno distintivo apposto sui prodotti (o sulle loro confezioni) o sugli strumenti utilizzati per prestare il servizio (marchio di fabbrica, di commercio, di servizio).
Art. 7 d.lgs. 30/2005: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
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DEFINIZIONE DI «MARCHIO» ∙ Marchio di fatto
∙ Caratteristiche/requisiti per la registrabilità
novità capacità distintiva liceità
∙ Contenuto del diritto
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CESSIONE DEL MARCHIO ∙ ANTE RIFORMA: l’art. 2573 c.c., c. 1 e l’art. 15 R.D. 21/06/1942 n. 929
permettevano il trasferimento del marchio soltanto con l’azienda o
con un ramo di essa;
∙ ADESSO: d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 in attuazione della Dir. 21 dicembre 1988 n. 89/104/CEE ha eliminato il divieto di cedere il
marchio senza l’azienda (o un suo ramo);
∙ il trasferimento non deve comportare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico
(art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)
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CESSIONE DEL MARCHIO ∙ FORMA CONTRATTO: libera
∙ PROFILI FISCALI:
Marchio ceduto Marchio venduto autonomamente, IVA
unitamente all’azienda,
imposta di registro proporzionale
∙ CESSIONE DITTA: art. 2565 c.c.
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LICENZA DI MARCHIO Licenziante (titolare del diritto di uso di un determinato marchio)
Licenziatario (colui che acquista la facoltà di farne uso, sfruttarlo nella produzione di beni o fornitura di servizi, nel rispetto delle condizioni decise dalle parti)
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ELEMENTI DEL CONTRATTO
CAUSA
Scambio del diritto di uso del
marchio da parte del licenziante verso il pagamento di una somma dovuta dal licenziatario.
OGGETTO
Cessioni in uso del marchio di
un certo prodotto.
FORMA
Libertà di forma.
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LICENZA
TOTALE o PARZIALE ESCLUSIVA O NON
ESCLUSIVA
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OBBLIGHI
Licenziante:
∙ cede il diritto di uso del marchio
libero da pretese da parte di terzi;
Licenziatario:
∙ paga il corrispettivo pattuito;
∙ il compenso può essere
rappresentato da una percentuale
fissa sul fatturato lordo rispetto ai
prodotti venduti dal licenziatario (c.d.
royalties) oppure da una
partecipazione agli utili in
percentuale
∙ non può, salva diversa pattuizione,
cedere il diritto d’uso del marchio Avv. Loredana Gagliasso Vietti e Associati
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IL BREVETTO TEORIA E PRATICA
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DEFINIZIONE DI «BREVETTO» E’ uno strumento che tutela il titolare dei trovati (cioè delle idee ed
invenzioni). Mediante la brevettazione di un trovato, l’autore ottiene il diritto esclusivo, salvo cessione consensuale, del suo sfruttamento
commerciale.
In concreto: documento tecnico-legale formato da una RELAZIONE
TECNICA (descrizione dettagliata dell’invenzione) e da
RIVENDICAZIONI (che definiscono gli aspetti dell’invenzione per i quali
si chiede protezione e che rendono l’invenzione attuabile da parte di terzi)
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DEFINIZIONE DI «BREVETTO» REQUISITI BREVETTABILITA’ novità industrialità originalità liceità OGGETTO DEL BREVETTO di prodotto di procedimento INVENZIONI DEL DIPENDENTE BREVETTO nazionale internazionale europeo (Conv. WIPO Ginevra PTC 1970)
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CESSIONE DI BREVETTO
(art. 63 d.lgs. 30/2005) ∙ liberamente trasferibile sia inter vivos sia mortis causa
∙ necessaria la forma scritta ai fini della trascrizione
∙ requisiti per brevettabilità
novità industrialità originalità liceità
∙ oggetto del brevetto
∙ obblighi di pubblicità: art. 138 d.lgs. 30/2005
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LICENZA DI BREVETTO
(Reg. CEE n. 772/2004) Definizione: contratto mediante il quale il licenziante aliena al licenziatario, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione brevettata, senza spogliarsene definitivamente.
Oggetto del contratto
Caratteristiche: - Bilaterale - Atipico - Oneroso - Commutativo - Di durata Forma: libera, ma scritta per la pubblicità (artt. 138-139 d.lgs. 30/2005) Comunione di brevetto
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LICENZA DI BREVETTO
TIPOLOGIE DI LICENZA
esclusiva non esclusiva/ di diritto
Assoluta Parziale obbligatoria
(art. 70 d.lgs. 30/2005)
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OBBLIGHI Licenziante:
∙ cede il diritto di uso del brevetto
libero da pretese da parte di terzi;
∙ può essere obbligato a prestare
assistenza tecnica nella fabbricazione,
controlli sulla qualità dei prodotti
Licenziatario:
∙ paga il corrispettivo pattuito:
1) un’unica somma versata al
momento della sottoscrizione anche
in più rate;
2) royalty (= percentuale sulle
vendite, sulla produzione o sugli utili
del licenziatario)
3) misto (somma della
sottoscrizione+royalty)
∙ royalty sul prezzo di vendita
calcolate:
- Lordo
- Netto
- Equo prezzo di mercato
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… ancora sugli obblighi del licenziatario:
∙ non può, salva diversa pattuizione, cedere il diritto d’uso del brevetto
∙ deve esperire l’azione di contraffazione
… e sulle garanzie in suo favore: ∙ garanzia per vizi ex art. 1578 c.c.
∙ garanzia contro le molestie ex art. 1585 c.c.
∙ garanzia per evizione
∙ garanzia per la validità del brevetto
∙ garanzia per assenza di oneri e vincoli
… infine effetti della nullità del brevetto
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