+ All Categories
Home > Documents > Il Medico Competente e il rischio verso - etagamma.it · «Se per gli agenti chimici, fisici,...

Il Medico Competente e il rischio verso - etagamma.it · «Se per gli agenti chimici, fisici,...

Date post: 17-Feb-2019
Category:
Upload: hakhanh
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
62
Il Medico Competente e il rischio verso terzi: il punto di vista dell’Organo di Vigilanza Attilio Businelli, Stefano Ferrari, Antonella Rulfi, Giustina Elena Soru Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro XIII Giornate Liguri di Medicina del Lavoro Genova, 4 aprile 2017
Transcript

Il Medico Competente e il rischio verso

terzi: il punto di vista dell’Organo di

Vigilanza

Attilio Businelli, Stefano Ferrari, Antonella Rulfi, Giustina Elena Soru

Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

XIII Giornate Liguri di Medicina del Lavoro

Genova, 4 aprile 2017

Patologie/condizioni del lavoratore che

possono determinare un rischio verso terzi

Malattie psichiatriche

Malattie neurologiche con deterioramento

cognitivo o sensoriale

Disturbi comportamentali, disturbi della memoria

Alterazioni dello stato di coscienza

Dipendenza o assunzione di alcol, farmaci o

droghe

«Se per gli agenti chimici, fisici, biologici pericolosi la

migliore prevenzione consiste nell’eliminazione del fattore

di rischio e nella sostituzione dell’agente con uno non

pericoloso, questa soluzione non è eticamente accettabile

nei confronti di un lavoratore che sia diventato pericoloso

per uno stato di malattia.»

(N. Magnavita Gruppo La.R.A.)

Per mansioni caratterizzate da intrinseca ed elevata

responsabilità verso terzi è prevista dalle normative

una idoneità psicofisica formulata da specifiche

Commissioni Medico Legali, ad esempio:

Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto

ai pubblici servizi di trasporto (DM 88/99)

Personale di volo (Istituto di Medicina Legale

dell’Aeronautica Militare)

Guida professionale (patenti C - D - E, patenti speciali

militari, CRI, ecc.)

Autorizzazione al porto di arma

Altri riferimenti….

Gruppo di studio «La.R.A.» (lavoratori rischiosi

per gli altri) costituito nel 2000 da medici,

giuristi, bioeticisti, rappresentanti di lavoratori e

datori di lavoro si occupa in particolare di

malattie infettive, neurologiche, psichiatriche

Linee Guida CDC e SIMLII su rischio di

trasmissione delle infezioni

Linee Guida su idoneità dei guidatori di

professione affetti da episodi sincopali (Task

Force ESC Società Europea di Cardiologia

2009)

www.escardio.org/guidelines

Coinvolgimento «normativo» del

medico competente…..

Abuso alcolico (Legge quadro 125/01 art.15,

Intesa della Conferenza Stato Regioni 16/03/06)

Consumo sostanze stupefacenti e

psicotrope (DPR 309/90, Intesa della Conferenza

Unificata del 30/10/07)

Il datore di lavoro, in

caso di positività degli

accertamenti, riceve

formale comunicazione

di inidoneità

temporanea.

Rischio verso terzi: i punti di osservazione

dell’Organo di Vigilanza

Riscontri diretti

Segnalazioni, esposti

Ricorsi avverso il giudizio del medico

competente

Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e

di rischio dei lavoratori ai sensi dell’art.40

D.Lgs.81/08

Seconda versione

Prima versione

Decreto Min. Salute 9/07/2012

Decreto Min. Salute 12/07/2016

ART.

40 c.1

D.Lgs.

81/08

Art.40 e sostanze psicotrope e stupefacenti

(Asl 3 Genovese, anni 2014-15-16)

2014

2015

2016

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Lavoratori sogg.sorv.san.

Lavoratori sottoposti a

ver.TD Positivi a screening

Positivi a conferma

172.886

11.987

105

23

171.305

12.198

98

20

220.904

14.057

64 25

Titolo del grafico

Art.40 e verifica alcol dipendenza

(Asl 3 Genovese, anni 2014-15-16)

2014

2015

2016

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Lavoratori sogg.sorv.san.

Lavoratori sottoposti a ver.

AD

non idonei alla mansione

172.886

26.017

604

171.305

29.019

659

220.904

34.586

446

230 CASI ESAMINATI

Ricorsi avverso il giudizio del

medico competente. Periodo dal 2011 al 2016 (ASL 3 Genovese)

113 con mansioni

soggette a controllo

per rischio alcol e/o

tossicodipendenza

21 casi con

presenza di

«rischio

terzi»

1° caso: tecnico informatico

Rischi lavorativi: postura, VDT

Dati clinici di rilievo:

Anamnesi patologica prossima: «Lamenta modesto calo del visus OD e difficoltà nella guida notturna…»

Visita oculistica: «monocolo per ambliopia profonda da anisometropia per miopia elevata dell’occhio sinistro. Miopia dell’occhio destro di grado moderato. Necessita di lenti a permanenza»

ernia L5-S1

Giudizio del medico

competente

Non guida notturna o in condizioni di luce sfavorevole

Deve effettuare pause dalla guida di almeno 15’ ogni

ora di guida continuativa

Deve effettuare un’interruzione dell’esposizione al VDT

di almeno 15’ ogni ora e deve deambulare in tale

intervallo

Non adibire a MMC superiori a 12 kg

No posture incongrue del rachide dorso-lombare

Deve indossare lenti correttive nelle attività a VDT

Richiesta scritta dell’Azienda

al MC

«abbiamo ricevuto il referto relativo alla visita del

nostro dipendente….A tal riguardo dobbiamo

rilevare che le prescrizioni da Lei indicate rendono

a nostro avviso il sig…. del tutto inidoneo…avuto

in particolare riguardo al fatto che tali mansioni

richiedono, necessariamente, frequenti ed anche

lunghi spostamenti in automobile con necessità di

guida anche in ore non diurne. Le saremo grati se

vorrà indicarci se il sig. …..sia concretamente

idoneo o meno.»

Risposta del MC

«Presa visione del Vs. mansionario e DVR, a

seguito degli accertamenti sanitari relativi al

sig….e dopo Vs. comunicazione del…..ritengo

quest’ultimo non idoneo permanentemente…..in

quanto tali mansioni richiedono frequenti e

lunghi spostamenti in

automobile……comportano altresì altrettanto

necessariamente ed in via continuativa

l’esposizione a VDT…..»

Richiesta di ricorso da parte

del lavoratore

“il giudizio di non idoneità è riferito al rischio specifico VDT, non avendo peraltro in dotazione un’auto aziendale e spostandomi raramente con autoveicolo su richiesta dell’azienda, mentre nel giudizio finale vi è espresso riferimento alle condizioni di guida”

“….non si è mai fatto cenno (né tantomeno sono state adottate misure preventive o mi è stata condotta formazione) in merito ai rischi della mansione di conducente autoveicolo aziendale.”

Visita oculistica effettuata privatamente

dal lavoratore dopo l’esito della visita

periodica.

Miopia con anisometropia

OD visus= -7 sf = 10/10

OS visus = -20 sf = 3/10

OD fundus= non lesioni

OS fundus= alterazioni miopiche

Conclusioni: idoneo ad ogni circostanza di guida e idoneo ad esposizione continuata ai VDT (pause di legge)

Visita oculistica effettuata presso struttura

ospedaliera su richiesta della commissione

di ricorso.

OD visus= -7.25 sf = 10/10

OS visus = -22 sf = 3/10

OD fundus= non lesioni

OS fundus= stafiloma miopico. Periferia nella norma.

OCT= conferma normalità retina OD e stafiloma in OS

Il pz. presenta in OS ambliopia da anisometropia, presente fin

dall’età infantile.

Il paziente risulta idoneo ad attività con VDT senza limitazioni.

Esito del ricorso

Si modifica il giudizio di inidoneità permanente in

idoneità alla specifica mansione

……l’eventuale limitazione della sua idoneità

psicofisica alla guida è demandata al giudizio

della Commissione Medica Locale Patenti di

Guida alla quale è stata pertanto inoltrata una

richiesta di valutazione.

2° caso: addetto diserbo e derattizzazione

Controlli per TD effettuati dal MC hanno richiesto approfondimenti di 2° livello.

Esame tossicologico del SERT ha rilevato positività a cocaina.

Richiesto dal SERT periodo di osservazione di due mesi, prolungati dal fatto che i primi campioni presentati erano diluiti.

Dopo periodo di osservazione di 5 mesi referto di «consumo di sostanze in remissione completa iniziale (superiore ad un mese ed inferiore a 12)» inizia follow up (idoneo con esclusione di guida e mansioni a rischio)

Dopo alcuni mesi nuovo campione positivo ed invio al SERT; dopo 4 mesi «Consumo di sostanze in remissione completa iniziale (superiore ad un mese ed inferiore a 12)»

nuovo follow up…..

Mansione: addetto diserbo, derattizzazione e disinfestazione da circa due anni.

Giudizio MC: Temporaneamente inidoneo alla mansione specifica (da sottoporre a nuova visita entro mesi 4: rivalutazione a termine follow up previsto).

Sospeso dal servizio perché inidoneo temporaneamente

La mansione che effettuava precedentemente (addetto guida macchine movimentazione terra) e non quella attuale richiedeva controllo per TD

Esito della visita di ricorso

“idoneo…la mansione non rientra fra quelle sottoposte ad accertamenti di assenza di TD. Nel caso in cui fossero previsti all’interno della mansione….degli specifici compiti che, secondo la vigente normativa, richiedessero tali controlli, tali attività Le saranno inibite fino al termine del follow up citato nel certificato di idoneità del medico competente.”

L’organo di Vigilanza ha proceduto inoltre a segnalare il lavoratore alla CML Patenti di Guida.

3° caso: autotrasportatore

Rischi lavorativi indicati nel certificato: posture incongrue, vibrazioni,

accertamenti TD e alcoldipendenza.

Dati clinici di rilievo

Dopo ripetuti episodi di parestesie e impaccio

motorio AA sin. e senso di confusione, ricovero

ospedaliero con diagnosi di: «Lesione espansive

multiple intracraniche di origine meningiomatosa,

area di sofferenza fronto-parietale destra come

esito di possibile fatto ischemico».

Una lesione espansiva viene asportata

chirurgicamente. Permangono parestesie all’arto

sup. sin. In terapia anticomiziale, sta effettuando

fisioterapia

Neurologo: «E’ stata prescritta terapia

antiepilettica preventiva….il farmaco non

provoca né sedazione, né allungamento dei

tempi di reazione, né alterazioni cognitivo-

mnesiche….Alla luce di quanto sopra e

soprattutto in considerazione del fatto che il pz.

non ha mai presentato crisi epilettiche, lo

ritengo a mio parere in grado di guidare

automezzi pesanti.».

Giudizio del M.C.: inidoneo temporaneamente per

sei mesi

Esito visita di ricorso: per quanto riguarda i rischi

specifici della mansione indicati nel certificato di

idoneità (posture, vibrazioni, alcoldipendenza e

sost. psicotrope) non sussistono controindicazioni.

Per quanto riguarda l’eventuale limitazione della

sua idoneità alla guida, si rimanda alla

Commissione patenti.

4° caso: autotrasportatore

Rischi da DVR: polveri, vibrazioni, stress lavoro- correlato, alcol e droghe

Incidente stradale con frattura scomposta terzo distale omero sin. Trattata con fissatore esterno. Presenza di lesione neurogena periferica del nervo radiale sin.. Dopo 2 mesi rimozione del fissatore esterno e osteosintesi interna con vite e placca.

Danno INAIL: 34%.

Dopo 3 anni: complicanza infettiva da stafilococco aureo con necessità di rimozione di parte del mezzo di sintesi. Successivamente all’intervento, oltre alla pregressa lesione del nervo radiale sin., è comparsa una lesione neurogena di grado elevato dell’estensore comune delle dita sinistro.

Certificato del Medico Competente: non idoneo temporaneamente: si consiglia temporanea mansione che non comporti conduzione di mezzi in attesa di eventuale valutazione presso Commissione Patenti. Si prevede visita di controllo fra 6 mesi.

Esito del ricorso: si conferma inidoneità alla mansione. In relazione ai rischi specifici……sono escluse le attività che richiedono impegno gravoso arto sup sin. Il requisito essenziale e prioritario è rappresentato però in questo momento dall’idoneità psicofisica alla guida, per l’accertamento della quale la scrivente commissione non è giuridicamente competente. La scadenza temporale del giudizio di inidoneità alla mansione di autotrasportatore è subordinata alla rivalutazione della patente da parte della Commissione Medica Locale Patenti di Guida: una volta ottenuto il rinnovo dalla Commissione Patenti Speciali, la sua idoneità alla mansione sarà rivalutata dal medico competente.

Il possesso di una patente di guida (in corso di validità e revisionata in modo corretto in funzione delle patologie, eventualmente subentrate, che possono interferire nel giudizio) equivale ad una idoneità psico fisica alla guida.

Le patologie pregiudizievoli al rilascio sono indicate nel Regolamento Esecutivo del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.)

Le modalità di revisione sono contenute nel «Nuovo Codice della Strada» (art.128 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.)

Art.128 Revisione della Patente di Guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il

prefetto ……, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la

commissione medica locale …….. i titolari di patente di guida qualora sorgano

dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti ……...

L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai

competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali

provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono

obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli

uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al

periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La

successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale

………sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione

clinica del paziente.

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1

quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha

determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la

violazione di una delle disposizioni del presente codice ……….

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1

quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una

violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione

della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (2)

[Art.119 comma 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (…..)]

Per il medico competente, così come per gli altri medici, ad esclusione

di quelli indicati nell’art. 128 del D.Lgs. 285/92, non vi sono obblighi di

comunicazione per la revisione della patente di guida

Nel caso il medico competente decida di procedere in tal senso, è

necessario che acquisisca un consenso scritto da parte del lavoratore,

ad esempio:

….Con la presente sono altresì informato che, nel caso in cui nel corso degli accertamenti fossero evidenziate patologie o condizioni incompatibili con la patente di guida o comunque tali da rientrare nelle competenze della Commissione Medica Locale, ne sarà data comunicazione agli uffici della Motorizzazione Civile.

5° Caso: magazziniere

Rischi da certificato: biologico, movimenti ripetitivi, MMC,

rischio alcol correlato

IC all’80 % per: «insufficienza mentale media e

comizialità in trattamento»

Non ha più crisi epilettiche da circa 10 aa, ha sospeso la

terapia comiziale da 2 aa

Stessa attività svolta per 8 anni come dipendente di una

cooperativa, dove era stato assunto come disabile

Raggiunge il posto di lavoro con motorino

Alla visita di assunzione a seguito del cambio di appalto:

«idoneo con limitazioni: non lavoro di responsabilità, non

lavoro in altezza, non macchine e non contatto con il

pubblico.»

A seguito di sopralluogo presso la ditta

è stata chiarita l’attività svolta:

presso un grande centro commerciale il

lavoratore è addetto al riordino delle borse

per gli acquisti utilizzate dai clienti (al posto

dei carrelli) e al riordino dei carrelli della

spesa con recupero degli stessi anche

presso il posteggio dell’ipermercato.

Questa seconda attività richiede l’utilizzo

della macchina «spingi carrelli».

Nel corso del sopralluogo viene riferito dal capo

reparto il timore che un errore da parte del lavoratore

nel manovrare la spingi carrelli possa procurare danni

a persone o cose.

Non vengono riferiti pregressi «incidenti» né con

macchinari né nel rapporto con i clienti.

Il rapporto con i colleghi è proficuo e collaborativo

Esito del ricorso

Si modifica il giudizio di idoneità con limitazioni.

Si ritiene che il sig……possa svolgere senza alcuna

limitazione le attività già effettuate da parecchi anni

presso lo stesso sito produttivo come addetto

facchinaggio e magazzino impegnato nel riordino dei

carrelli e sacchetti. Nulla osta all’utilizzo della macchina

spingi carrelli.

Caso dell’addetto riordino carrelli:

2° richiesta di ricorso

Si presenta a distanza di 6 mesi con nuovo certificato

di visita periodica dove però la mansione è cambiata

(addetto ai servizi civili e sanitari) ed anche i rischi

(aggiunto il rischio chimico).

Il sig…..nel frattempo ha continuato la stessa attività.

Il certificato di idoneità riporta le stesse limitazioni di

sei mesi prima.

Il padre, che lo accompagna, manifesta

preoccupazione per l’eventualità di un cambio

mansione.

Esito del secondo ricorso

Viene confermato quanto scritto sei mesi prima, inoltre: «nell’eventualità dell’assegnazione di ulteriori attività di carattere operativo semplice è necessario che nell’affidare i nuovi compiti al sig. ……. venga tenuto conto delle sue capacità e delle sue condizioni in rapporto alla sua salute e sicurezza.

Le eventuali nuove attività, rispetto a quelle fino ad ora eseguite e sopra descritte, dovranno essere effettuate sotto diretta supervisione fino all’acquisizione delle capacità e delle autonomie necessarie e non dovranno prevedere l’utilizzo di scale o il mantenimento di posizioni sopraelevate.

Nulla osta ad attività a contatto con il pubblico.»

6° caso: operaio moviere

Rischi certificato: MMC, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici,

alcoldipendenza, agenti biologici, stress, lavoro in altezza, polveri, sovraccarico

biomeccanico AASS

Rischi DVR: polveri (basso), clima avverso (basso)

IC al 75% per «Malattia di Sydenham (chorea minor)

con disturbi psichici (insonnia, fobie). Valvulopatia

mitralica.»

Da 20 aa circa moviere ed aiuto magazzino per varie

ditte di lavori stradali. Fino ad un anno fa anche

addetto scavi.

Assunto come disabile, idoneo con limitazioni fino alla

visita per l’ultima ditta con esito: «inidoneità

permanente»

Dopo visita di ricorso, viene richiesta visita

specialistica neurologica.

Ambulatorio Parkinson: «Dall’età di 6 anni riferisce ipercinesie

al volto ed agli arti. Il disturbo non ha avuto andamento

peggiorativo, anzi probabilmente migliorativo. Ricorda

inizialmente una sensazione di paura e fobie, ora non più

presente….Attualmente s. ansiosa, almeno in parte

reattiva…S. ipercinetica (corea benigna?) ad andamento non

evolutivo.»

Visita neurologica: «…..non esistono controindicazioni

all’attività lavorativa che non comporti movimenti fini.»

Esito visita ricorso: «si modifica il giudizio di inidoneità

permanente in idoneità alla specifica mansione.»

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE IN

TEMA DI LAVORO E DISABILITÀ

Legge 68/99

«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» in vigore dal

gennaio 2000, ha sostituito la normativa contenuta nella

L.482/68, ponendosi come finalità la promozione dell’inserimento

e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo

del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni….

- invalidità civile superiore al 45%

- invalidità del lavoro (INAIL) superiore al 33%

- non vedenti o sordomuti

- persone invalide di guerra e invalide per servizio

- assegno di inabilità INPS (a.i.o.) superiore o uguale al 67%.

Collocamento mirato

(art.2 L.68/99)

……….si intende quella serie di strumenti tecnici e di

supporto che permettono di valutare adeguatamente le

persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e

di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti

di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni

dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e

le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro

e di relazione.

Commissione medica art.4 L.104/92 presso ASL.

relazione conclusiva

Collocamento mirato

Altre tipologie di collocamento mediato attraverso vari

gradi sino alle attività socio-educative

Incollocabilità

RELAZIONE CONCLUSIVA

(art. 1 - comma 4 della legge 68/99, modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000)

è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

1) della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici,

2) del profilo socio-lavorativo : acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro

3) della necessità di eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità.

La relazione conclusiva viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato.

Art.10 Legge 68/99

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative

variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga

accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di

salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano

accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue

minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si

riscontri una condizione di aggravamento che, (…..) sia incompatibile con la

prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con

riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto

alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità

persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio

formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (….) Il rapporto di lavoro può essere risolto

nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del

lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il

disabile all'interno dell'azienda.

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MEDICO

COMPETENTE (quando previsto)

PER IL LAVORATORE DISABILE

È riferito alla capacità lavorativa residua ovvero

la capacità di lavoro effettivamente esistente in

relazione ai compiti concretamente affidati.

È indipendente dal grado di invalidità, potendo

coesistere una piena idoneità alla mansione

specifica con qualsiasi grado di invalidità.

JOBS ACT E COLLOCAMENTO MIRATO:

NOVITA’ DEL D.LGS.151/15

Inserimento del principio del “ragionevole accomodamento”: per la cui

inottemperanza l’Italia era stata sanzionata dall’Unione Europea,

secondo il quale

il datore di lavoro, di fronte alla presenza di un lavoratore disabile, deve

approntare le possibili modifiche di tipo sia organizzativo che

strutturale, funzionali all’inserimento della persona.

La Convenzione ONU sui diritti dei disabili considera quale

accomodamento ragionevole “le modifiche e gli adattamenti necessari ed

appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove

ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con

disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di

tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (art.2).

Disabili: il difficile equilibrio dell’inserimento

lavorativo, fra tolleranza zero e buonismo

Collocamento mirato: passaggio dalla chiamata «numerica» alla

chiamata «nominativa»

percorso lavorativo individualizzato rispetto alla capacità

funzionale dell’individuo.

Di conseguenza:

1) non ha senso una collocazione obbligata, non produttiva,

che lede gli interessi dell’azienda e la dignità della persona

2) nello stesso tempo, il lavoratore disabile richiede all’azienda

un impegno organizzativo dedicato, nei limiti del «ragionevole

accomodamento» previsto dalle norme vigenti.

«Conflitto» fra certificazioni?

Spesso il datore di lavoro si trova a gestire, per un unico lavoratore,

certificazioni diverse.

Ad esempio, richiesta di visita art.5 L.300 da parte del DL per un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Lo stesso lavoratore presenta, nello stesso tempo, ricorso avverso il giudizio del medico competente…..

Il giudizio espresso da una Commissione medico-legale riguarda la capacità lavorativa (generica o specifica) del soggetto e prescinde dalle condizioni dell’ambiente di lavoro.

Il giudizio del MC riguarda i rischi professionali di una specifica situazione lavorativa.

Nessuna indicazione stabilisce che di questi due giudizi uno sia “superiore” all’altro.

Per talune mansioni è necessario possedere ulteriori idoneità (alla guida, del personale addetto ai mezzi pubblici di trasporto, ecc.)

Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è MIRATO AI RISCHI individuati per la specifica mansione

Le decisioni prese, sia in merito agli accertamenti medici da effettuare in funzione dei rischi individuati sia in merito ai criteri utilizzati per la formulazione dei giudizi di idoneità, sono più facilmente «difendibili» se discendono da Linee Guida ed indirizzi scientifici validati.

Sorveglianza sanitaria……e rischio terzi

Il medico competente, così come i colleghi ASL delle Commissioni

di ricorso ex art.41 D.Lgs.81/08, non hanno fra i loro compiti le

decisioni in merito al posto di lavoro e all’organizzazione

lavorativa o la valutazione della capacità lavorativa

La loro visita è mirata alla mansione attualmente svolta dal lavoratore e

solo in determinate circostanze, peraltro esplicitate (visita preventiva,

visita per cambio mansione), a mansioni che effettuerà.

La sorveglianza sanitaria fa riferimento ai rischi effettivamente

individuati, il suo scopo è prevenire danni alla salute del lavoratore

…….solo in determinati casi la legislazione ci chiede di intervenire per

prevenire rischi per la sicurezza o danni a terzi (linee guida lavori in

quota, accertamenti su assunzione alcol, droghe….)

A volte la certificazione di idoneità viene utilizzata – dal

datore di lavoro o dal lavoratore - per

raggiungere/ottenere altri scopi che nulla hanno a che

fare con la prevenzione.

Limitazioni o prescrizioni non possono essere

considerati “requisiti” ai fini della mobilità interna. Si

tratta infatti di giudizi che valgono per uno specifico

posto di lavoro e non si applicano ad un altro.

Più i criteri seguiti nella formulazione del giudizio si

discostano da procedure condivise più è facile che

nascano contenziosi.

Nei contrasti che si vengono a creare è più facile

dimostrare la propria buona fede se quanto deciso è

riproducibile in situazioni analoghe.

La situazione di equilibrio, già di per sé complessa fra i 3 attori

principali (datore di lavoro – MC – lavoratore), diventa ancora

più problematica quando entra in gioco il «rischio terzi»

I confini di intervento del medico competente in alcuni casi

possono non apparire netti.

Il complesso rapporto salute - lavoro assume una particolare

valenza nei confronti dei lavoratori disabili. Siamo chiamati a

tutelare la salute, la dignità ed i diritti del lavoratore disabile

senza ledere gli interessi dell’azienda.

Grazie per l’attenzione!


Recommended