Date post: | 28-Mar-2016 |
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Il MERCATO DEL LAVORO
Per “MERCATO DEL LAVORO” si intende l’insieme di meccanismi
che regolano la domanda e l’offerta dei posti di lavoro.
Posto di Lavoro
Composto da tre fasi:
1. INGRESSO
2. PERMANENZA
3. CESSAZIONE
Per entrare all’interno del mercato del lavoro è necessario conoscere le
materie normative che lo regolano….
Detto anche “avviamento”.
E’ la fase iniziale nel quale si cerca
lavoro e si iniziano a conoscere le
diverse forme contrattuali.
Durante il periodo lavorativo.
Fine del rapporto di lavoro.
I CONTRATTI
Un contratto per un lavoro subordinato è un accordo tra il datore e il
lavoratore al fine di costruire un rapporto lavorativo.
I contratti di lavoro si distinguono principalmente in due categorie:
1. A tempo INDETERMINATO
2. A tempo DETERMINATO
Articolo 1 Costituzione: "L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro."
1. Contratto a tempo INDETERMINATO
E’ il rapporto di base tra datore di lavoro e lavoratore nel quale, dopo
un periodo di prova, si viene assunti definitivamente senza scadenza.
E’ ancora oggi la forma contrattuale più diffusa.
Caratteristiche:
Full-time (40 ore settimanali per il settore industriale e 36 per
il settore pubblico)
Periodo di prova non superiore ai 6 mesi
Può essere oggetto di contrattazione collettiva nazionale
Termina solo in caso di età pensionabile, licenziamento in
presenza di valide ragioni o dimissioni.
Nel contratto devono essere specificati i seguenti punti:
- La mansione
- L’inquadramento (la qualifica e le competenze attribuite)
- La data di inizio e la durata del periodo di prova
- Importo iniziale ed elementi costitutivi
- Orari e luogo di lavoro
- Termini di preavviso in caso di recesso
Le leggi che regolano questo tipo di contratto sono:
Art. 2094 codice civile e D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1
2. Contratto a tempo DETERMINATO
Contratto di lavoro in cui è indicata la durata del rapporto e
dunque la fine di esso.
Essendo un rapporto con durata prestabilita è necessario spiegare
per quale motivo si assume, ossia inserire la “causale”.
Le ragioni possono essere:
a) Di carattere tecnico
b) Di carattere produttivo e organizzativo
c) Di carattere sostitutivo
Questa era la regola per tutti i contratti di lavoro a tempo
determinato fino alla riforma Fornero del 2012 (Legge 92/2012)
INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO
- Non è necessario inserire la causale per il primo contratto a
tempo determinato, purchè non superi i 12 mesi di durata.
- Riduzione dei tempi di attesa tra la fine di un contratto e
l’inizio di un altro:
Tra i 10 e i 60 giorni per i contratti inferiori ai 6 mesi
Tra i 20 e i 90 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi
- Un contratto può avere la durata massima di 36 mesi ed essere
prorogato una sola volta, ma il lavoratore avrà diritto di
precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato.
N.B. Per contrastare l’utilizzo eccessivo di questo strumento e per
finanziare l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI vedi sezione),
che non garantisce una stabilità come quella del contratto a tempo
indeterminato, è stata introdotta una maggiorazione contributiva dell’
1,4% su questa tipologia di assunzione.
NON POSSONO ASSUMERE A TEMPO
DETERMINATO LE AZIENDE CHE:
- Vogliono sostituire lavoratori in sciopero
- Hanno effettuati licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti
(salvo particolari casi)
- Sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni
- Non sono in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro
Altre forme contrattuali…
LAVORO INTERMITTENTE
E’ un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a
disposizione del datore di lavoro per prestazioni discontinue ed
intermittenti.
La caratteristiche principale di questa forma contrattuale è la
DISPONIBILITA’.
Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:
con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è
obbligato a restare disposizione del datore, in tal caso è
riconosciuta al lavoratore una indennità mensile.
senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero
di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività (no
indennità)
NB! Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400
giornate nell'arco di tre anni solari.
In caso di superamento si trasforma in tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro intermittente, detto anche “A chiamata” o “Job
on call”, è ammesso per:
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno;
week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le
ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
- vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al 10
gennaio;
- vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle
Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
- ferie estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- per prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età;
- per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche
pensionati.
NB. Rispetto il lavoro occasionale accessorio (vedi sezione) gode di
una maggiore forma di tutela e stabilità.
SOMMINISTRAZIONE
Altrimenti ex “lavoro interinale”.
Prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
il lavoratore
l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di
tale figura professionale e che direziona i lavori.
il somministratore, un'agenzia per il lavoro autorizzata
dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un
lavoratore.
Il lavoratore è assunto dall’agenzia che lo invia a lavorare presso
l’utilizzatore
Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi:
a) un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e
il somministratore, di natura commerciale;
b) un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il
somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati a tempo determinato o
indeterminato.
NB Il lavoratore gode dello stesso trattamento economico di
qualsiasi dipendente dell’azienda utilizzatrice, inquadrato nello
stesso livello.
Durata per tempo determinato:
1) Massimo 6 proroghe in 36 mesi con la stessa agenzia e lo
stesso utilizzatore
2) Massimo 42 mesi stessa agenzia diversi utilizzatori
INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO (L.92/2012)
Esenzione della CAUSALE, nei limiti indicati per il tempo
determinato (Vedi sezione)
Maggiorazione contributiva dell’1,4%
Possibilità di assumere apprendisti a tempo indeterminato
CONTRATTO A PROGETTO
Si tratta di un contratto di lavoro “PARASUBORDINATO”.
Distinzione tra:
a) Collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)
I collaboratori Co.Co. lavorano in piena autonomia, escluso ogni
vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario
e continuativo con il committente del lavoro.
b) Collaborazione contributiva per programma o
collaborazione continuativa a progetto (CO.CO.PRO.)
Quest’ultima ha nella pratica comune integrato il primo.
Il co.co.pro. definisce il lavoratore non come un dipendente, ma un
collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti,
deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di
lavoro, o fasi di esso). Il lavoratore deve svolgere il suo operato in
maniera autonoma e non dovrebbe essere sottoposto al potere
direttivo del superiore.
Il co.co.pro. è legato ad un progetto ed al suo risultato
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Non può mai essere inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
INTRODUZIONE RIFORMA FORNERO (L.92/2012)
Il contratto a progetto è stato spesso utilizzato per eludere i costi
dell’assunzione di un lavoratore subordinato.
La legge Fornero ha stretto le maglie di tale istituto, prevedendo che
esso non può più essere una semplice riproposizione dell’oggetto del
committente.
Non può essere un semplice “copia e incolla” dell’oggetto dell’attività
ma deve essere un progetto specifico!
LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO
Le prestazioni occasionali accessorie sono attività lavorative che
danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i
committenti, non superiori a cinque mila euro nel corso dell'anno
solare.
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio
avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni' o VOUCHER, il cui
valore nominale è pari a 10 euro, nel quale sono conteggiati i
contributi all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e
all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul
Lavoro), per un valore netto di 7,50 euro l’ora.
NB. Possono essere svolte per qualsiasi tipo di attività e
da qualsiasi soggetto.
Un altro tipo di lavoro occasionale è la RITENUTA
D’ACCONTO
Caratteristiche:
Non è necessaria la forma scritta
Importo massimo per anno solare di 5.000 euro
E’ necessario rilasciare una “RITENUTA D’ACCONTO”, ossia
una trattenuta sul compenso in qualità di tassazione. Il 20%
IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
NON ci sono versamenti contributivi INPS
Non occorre aprire la partita IVA
APPRENDISTATO
Rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale ed
all'inserimento nel mondo del lavoro, finalizzato a favorire
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3 tipi:
a) PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE
Giovani dai 15 ai 25 anni- - È una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di
operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma
professionale al termine del quarto anno.
b) PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO DI
MESTIERE
- Giovani dai 18 ai 29 anni
- Per imparare una professione
c) DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
- Giovani dai 18 a 29 anni
- Ha diverse finalità, tra le quali consentire l’inserimento in
un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di
studio:
- diploma di scuola superiore
- specializzazione tecnica superiore
- titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato
di ricerca)
- titolo di alta formazione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione
dei giovani per i quali il datore di lavoro, a fronte di sgravi
contributivi e fiscali, è tenuto ad erogare all’apprendista, come
corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la
retribuzione, ma anche una specifica formazione professionale.
NB. Per analizzare nello specifico le modalità e i vantaggi
www.nuovoapprendistato.gov.it
TIROCINI
Anche noti come “Stages”.
I destinatari dei tirocini devono necessariamente avere
compiuto 16 anni.
3 tipi:
a) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Agevolano i giovani nella scelta professionale e aiutano durante il
passaggio tra scuola e lavoto, con un’esperienza formativa diretta.
Solo chi ha conseguito, entro e non oltre 12 mesi, un titolo di
studio.
b) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL
LAVORO
Rivolti a :
Inoccupati Coloro che non hanno mai svolto un lavoro.
Disoccupati
c) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
Rivolti a:
Disabili (art.1 comma 1 L.68/99)
Persone svantaggiate
Persone particolarmente svantaggiate (secondo DGR
Piemonte 2008, ad esempio donne soggette a tratta, rom,
senza fissa dimora… )
Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed
umanitaria