+ All Categories
Home > Documents > Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Date post: 05-Mar-2016
Category:
Upload: challenging-europe
View: 221 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Guida Anolf Piemonte per l'orientamento al mercato del laavoro dei cittadini migranti
32
Guida al Mercato del Lavoro Ricerca e colloquio di lavoro Lavoro dipendente Lavoro autonomo Rapporto di assistenza familiare Dichiarazione dei redditi
Transcript
Page 1: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Guida al Mercato

del Lavoro

Ricerca e colloquio

di lavoro

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

Rapporto di

assistenza familiare

Dichiarazione dei

redditi

Page 2: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri
Page 3: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Modulo 1

CAPITOLO I: RICERCA E COLLOQUIO DI LAVORO

1.1 I primi passi per lavorare

Affinché la ricerca del lavoro sia efficace, il primo passo da compiere è quello di individuare con chiarezza la professione che si desidera svolgere, tenendo conto soprattutto delle proprie inclinazioni personali. Pertanto, è molto importante conoscere il mondo del lavoro ed in particolare:

i titoli di studio e gli ulteriori interventi formativi necessari per la professione desiderata,

le prospettive occupazionali previste per i profili professionali ed i settori di attività d'interesse. Farsi aiutare dai consiglieri dell'orientamento può servire a identificare il percorso più adatto a trovare un'occupazione in linea con le preferenze e capacità individuali. Dopo aver compilato il Curriculum Vitae in base al formato europeo Europass, il passo successivo è quello di iniziare la ricerca preparandosi a sostenere il colloquio di lavoro con serenità e determinazione. I Servizi per l’impiego sono a disposizione dei cittadini per la ricerca di opportunità sia lavorative che formative, operano in rete e favoriscono l’incontro tra soggetti in cerca di occupazione e mondo delle imprese. Nella ricerca di lavoro, risulta anche utile consultare:

i siti internet specializzati,

le pubblicazioni specifiche sull'argomento (Annuari delle Pagine Monaci, prodotti editi dal Ministero del Lavoro, etc.) e le inserzioni sulla stampa quotidiana e periodica.

1.2 Il colloquio di lavoro

Il colloquio di lavoro è uno scambio di informazioni tra l'azienda che ricerca un nuovo dipendente e la persona che cerca o valuta un'opportunità di lavoro con l'obiettivo di fare emergere una reciproca convenienza a stabilire un rapporto di lavoro. Per la persona in cerca di lavoro, il colloquio rappresenta il momento cruciale per la promozione della propria candidatura; durante il colloquio il lavoratore deve vendere le sue capacità, ma anche valutare le opportunità di carriera e sopratutto di crescita professionale che l'impresa propone. In genere, il colloquio di lavoro rappresenta la fase conclusiva di un'attività di selezione che può prevedere: l'analisi dei curricula dei candidati, la somministrazione di test individuali e attività di valutazione del potenziale dei candidati e delle loro possibilità di crescita e di

sviluppo (assessment centre).

1.2.1 Cosa fare

Preparare il colloquio in tutti i particolari

Arrivare puntuali

Spegnere il cellulare

Portare una copia del curriculum

Cercare di acquisire quante più notizie possibili sulla produzione e la struttura dell'azienda

Valorizzare tutte le esperienze lavorative (anche quelle non regolari)

Mantenere la calma

Rispondere in modo chiaro e non essere prolissi

Dimostrare interesse e motivazione per il lavoro che viene proposto

Se non si ha riscontro, dopo una ventina di giorni, telefonare o mandare una e-mail

all'azienda per chiedere l'esito del colloquio

1.2.2 Cosa non fare

Non arrivare troppo in anticipo o in ritardo

Non vestirsi né in maniera trasandata, né eccessivamente curata (adeguarsi all’ambiente)

Non dichiarare competenze e capacità che non si hanno

Evitare di chiedere notizie sul trattamento economico

Evitare di fumare o di masticare gomma americana

Evitare di gesticolare eccessivamente

Non esprimere giudizi negativi su persone assenti o su altre aziende

Non chiedere subito l'esito del colloquio

ما الذي ال ينبغي فعله 2.2.2 عدم الوصول مبكرا جدا أو متأخرا تطابق المظهر مع الوسط الذي تتواجد فيه و المركز الذي تتقدم إليه عدم التصريح بالمهارات و القدرت التي ال تمتلكها عدم طلب معلومات حول الراتب عدم التدخين و مضغ العلكة تجنب الحركية المفرطة سلبية عن أشخاص غائبين أو عن شركات أخرىعدم اإلدالء بأحكام .طلب نتائج المقابلة فورا

ما الذي ينبغي فعله 1.2.1

.إعداد مقابلة الشغل بالتفصيل الكامل .الوصول في الوقت .إطفاء الهاتف الخلوي .إحضار نسخة من السيرة الذاتية محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول إنتاج و بنية

الشركة .إعطاء قيمة للتجارب السابقة فاظ على الهدوء.الح .اإلجابة بوضوح و عدم اإلطناب .إظهار اإلهتمام و الدافع وراء العمل المقترح إذا لم يتم الرد عليك خالل عشرون يوما، اإلتصال أو إرسال بريد إلكتروني

للشركة لطلب نتائج المقابلة.

العمل غير المستقل الثاني: الفصل

. عقد العمل غير المستقل أو التابع 2

بدفع الرواتب. األجير مطالب باإلمتثال لتوجيهات صاحب العمل هو اإلتفاق الذي يلتزم من خالله األجير القيام بعمله داخل المنظمة اإلنتاجية لصاحب العمل المطالب

للقيام بعمله، في حين يلتزم المشغل، باإلضافة إلى دفع الرواتب، ضمان السالمة في مكان العمل.

لوطني بين األطراف اإلجتماعية.و على المستوى ا (CCNL)عالقات العمل التابع منظمة وفقا لقانون الشغل و أيضا وفقا للعقود الوطنية الجماعية للعمل

Page 4: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

CAPITOLO II: LAVORO DIPENDENTE

2. Il contratto di lavoro dipendente o subordinato

Il contratto di lavoro dipendente o subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagargli la retribuzione. Esistono alcuni obblighi previsti per ciascuna delle parti: il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro. Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia oralmente che in forma scritta. In alcuni casi però la forma scritta è obbligatoria, come per il part-time ed il contratto a tempo determinato. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del contratto, anche nel caso in cui sia stato stipulato verbalmente. Queste informazioni riguardano: il luogo e l'orario di lavoro, la durata del contratto (se è a tempo determinato), le mansioni assegnate al lavoratore ed il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie, ecc. Tutte queste notizie devono essere fornite al lavoratore tramite la lettera di assunzione oppure in un altro documento scritto, che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione. Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova, dove datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che, per un determinato periodo di tempo, ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso non può superare i sei mesi. Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro; in caso contrario, il datore di lavoro non potrà licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali. I rapporti di lavoro subordinato sono regolati, oltre che dalla legislazione sul lavoro, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), stipulati a livello nazionale tra le parti sociali, e, quando presenti, dai Contratti provinciali e dai Contratti integrativi aziendali. Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno.

2.1 I contratti tradizionali

Tempo indeterminato: Le assunzioni di norma avvengono a tempo pieno e indeterminato. Le norme che regolano il rapporto di lavoro e le retribuzioni sono definite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Apprendistato: L'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto ad impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Inserimento lavorativo: Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce il contratto di formazione e lavoro. Tempo determinato: Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. Tempo parziale: Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo. Lavoro ripartito: Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. Somministrazione di lavoro: È un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.

عقد العمل لوقت جزئي 2.2

عقد عمل ألجل أو لوقت غير محدد، يوفر أقل من ساعات العمل العادية هو

ساعة في األسبوع. يمكن أن يكون: 04المقررة في

عندما يتم العمل لوقت أقل من ساعات العمل العادية في اليوم و أفقي ،

ساعات. 8المحددة في

عندما يتم العمل للوقت الكامل ، لكن محدود لفترة محددة عمودي،

ساعات 8بقا خالل األسبوع، الشهر أو السنة ) على سبيل المثال مس

أشهر لكامل الوقت خالل السنة( 6أيام أو 3عمل في األسبوع خالل

عندما يتم العمل مع المزج بين العمل الجزئي األفقي و العمل مختلط ،

الجزئي العمودي.

عقد التمرن 2.2

لمشغل توفير أو/و العمل على توفير التمرن هو عالقة عمل يلتزم من خاللها ا

التدريب الالزم للعامل كي يتمكن من تحصيل القدرة التقنية ليصبح عامال مؤهال.

هي فرصة للتشغيل و التهيء المهني. يمكن تعيين المتمرن بعقد جزئي شرط أن

تكون مدة اإلشتغال موافقة لتحقيق التأهيل المهني. نماذج:

لواجب في التعلم و التكوين.ا-التمرن لتحقيق الحق

التدريب المهني

.التدريب للحصول على دبلوم أو دورات تكوينية متقدمة

عقد العمل غير محدد المدة 2.2

قة العمل يتضمن طرفين:هذا النوع من عال

ل: الذي يمنح العمل لآلخرين و يدفع الرواتب؛ - المشغ

األجير: الذي يعمل بأجر، مع القيام بعمله بالتبعية و تحت إدارة - شخص آخر.

عقد العمل غير المحدد المدة هو عالقة العمل "التقليدية" ال تنتهي

تتجاوز ستة مدتها و يوفر حماية أكبر لألجير.و تحدد مدة اختبار ال

أشهر. يمكن حله بتراضي الطرفين أو بقرار انفردي لصاحب العمل

)فصل( أو األجير )إستقالة(.

عقد العمل محدد المدة 2.2

هو عالقة عمل لمدة منتهية، ألسباب من نوع تقني، إنتاجي، تنظيمي أو تعويضي؛

لتعويض عمال أو عامالت غائبون مع حق اإلحتفاظ بالعمل )األمومة، المرض،

حادث، تدريب،الخ.(، للقيام بعمل موسمي )في قطاع الفالحة( أو الخدمات ذات طابع

. يمكن إبرامه لمدة مبدئية ال تتجاوز ستة و ثالثون شهرا.إضافي أو عرضي

التوظيف لمدة منتهية غير مسموح به لتعويض العمال خالل فترة اإلضراب، وحتى

بالنسبة للشركات التي قامت بالفصل الجماعي خالل الستة أشهر األولى السابقة

للتعيين.

. عقد العمل غير المستقل أو التابع 2

بدفع الرواتب. األجير مطالب باإلمتثال لتوجيهات صاحب العمل هو اإلتفاق الذي يلتزم من خالله األجير القيام بعمله داخل المنظمة اإلنتاجية لصاحب العمل المطالب

، باإلضافة إلى دفع الرواتب، ضمان السالمة في مكان العمل.للقيام بعمله، في حين يلتزم المشغل

و على المستوى الوطني بين األطراف اإلجتماعية. (CCNL)عالقات العمل التابع منظمة وفقا لقانون الشغل و أيضا وفقا للعقود الوطنية الجماعية للعمل

العمل غير المستقل الثاني: الفصل

Page 5: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.2 Le nuove forme contrattuali Al fine di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro, sono state introdotte nuove forme di lavoro modulato e flessibile. Lavoro a chiamata: il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.

Lavoro a progetto: sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.

Lavoro occasionale: è caratterizzato da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e, anche con più datori di lavoro, non deve comportare un compenso superiore a 5.000 euro nello stesso anno solare.

Lavoro accessorio: è un particolare tipo di contratto avente ad oggetto prestazioni di lavoro “accessorie”, ossia attività di natura meramente occasionale rese nell’ambito di specifici settori di attività espressamente indicati dalla legge.

Contratto di appalto

2.3 Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato Le assunzioni di norma avvengono a tempo pieno e indeterminato. Le norme che regolano il rapporto di lavoro e le retribuzioni sono definite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Molti CCNL prevedono che l'assunzione avvenga con forma scritta; il datore consegna la lettera di assunzione, nella quale sono specificati: la data di inizio del rapporto, il luogo e l'orario di lavoro, l’inquadramento di livello e qualifica, il CCNL applicato, la durata del periodo di prova, se previsto. L'assunzione deve essere comunicata dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego. Questa forma di rapporto di lavoro coinvolge due soggetti: - il datore di lavoro, ovvero chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze e lo retribuisce; - il prestatore di lavoro, ovvero chi si impegna, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il "tradizionale" rapporto di lavoro, non ha scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore.

2.3 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

CAPITOLO II: LAVORO DIPENDENTE

2.3.1 Il periodo di prova La maggior parte dei contratti di lavoro prevede un periodo di prova la cui durata è fissata dai CCNL e che comunque non può essere superiore ai 6 mesi. Il periodo di prova deve risultare da un atto scritto, firmato dal lavoratore al momento dell'assunzione: il periodo di prova stipulato verbalmente è nullo, e il lavoratore può quindi considerarsi assunto definitivamente. Durante il periodo di prova, lavoratore e datore di lavoro sono liberi di interrompere il rapporto. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto di categoria e al momento dell'interruzione deve essergli corrisposto il trattamento di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.

2.3.2 L'assegnazione della qualifica Al lavoratore devono essere assegnate mansioni per le quali è stato assunto, o quelle corrispondenti alla categoria superiore che ha successivamente acquisito. Non è ammessa alcuna diminuzione della retribuzione. Il trasferimento temporaneo a mansioni superiori dà diritto alla retribuzione corrispondente. Se il trasferimento si prolunga per più di 3 mesi (a meno che non si tratti di sostituzione per malattia, gravidanza, servizio di leva ecc.), l'acquisizione della nuova qualifica diviene definitiva.

2.3.3 Risoluzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi consensualmente per scelta delle parti oppure per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni). Dimissioni: Se il dipendente vuole interrompere il rapporto di lavoro è tenuto a

dare il preavviso: si tratta di una comunicazione che deve essere inviata al datore di lavoro, nel rispetto dei termini fissati dai contratti collettivi nazionali per la mansione svolta. Mentre per le qualifiche più basse sarà sufficiente un preavviso anche di soli 15 giorni, per le qualifiche di più alto livello il preavviso può essere anche di diversi mesi. In caso contrario, il dipendente sarà tenuto a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, che è pari all'ammontare delle retribuzioni per i mesi non lavorati.

Licenziamento: Se è invece il datore di lavoro a decidere di risolvere il rapporto, potrà farlo solo in presenza di valide ragioni: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo. La legge richiede che tutti i licenziamenti, per essere legittimi, siano intimati in forma scritta. - Per giusta causa si intende un evento riferibile alla persona del lavoratore che,

per la sua gravità, non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Per questa ragione è l'unica forma di licenziamento che non richiede preavviso.

- Il giustificato motivo soggettivo è un evento che, sebbene sia imputabile al lavoratore, consente l'espletamento del normale periodo di preavviso. In questo caso il datore può decidere di esentare il lavoratore dall'espletamento del periodo di preavviso, pagandogli la relativa indennità sostitutiva.

- Il giustificato motivo oggettivo si riferisce, al contrario dei precedenti, ad un evento non addebitabile al lavoratore. Può trattarsi di una ragione di tipo organizzativo produttivo (la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un'attività, il calo di fatturato). Anche in questo caso è obbligatorio il preavviso o il pagamento dell'indennità sostitutiva. Il lavoratore ha il diritto di verificare la sussistenza delle motivazioni addotte per giustificare il licenziamento.

Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro sarà soggetto alle conseguenze previste dalla legge, diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda.

2.3.4 Le sanzioni per licenziamento illegittimo Per i datori di lavoro con fino a 15 dipendenti, le conseguenze

del licenziamento illegittimo saranno di tipo esclusivamente economico: il lavoratore avrà diritto ad un'indennità, come risarcimento del danno, compresa tra 2,5 e 6 mensilità corrispondenti all'ultima retribuzione.

Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato nelle precedenti mansioni, oltre ad un risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni perdute, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Il lavoratore potrà decidere di rifiutare la reintegrazione chiedendo il pagamento di un'ulteriore indennità pari a 15 mensilità della retribuzione.

2.3.5 Interventi per la stabilizzazione del lavoro Sono stati introdotti alcuni interventi contro la precarietà e per la stabilizzazione del lavoro nei settori pubblico e privato, e alcune misure per favorire nuova occupazione a tempo indeterminato ed interventi per promuovere l'emersione del lavoro irregolare. In particolare si è prevista:

una deduzione forfetaria di 5.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato (importo raddoppiato nelle regioni meridionali);

nuove deduzioni per le imprese per la base imponibile IRAP e per i contributi previdenziali ed assistenziali basate sui soli lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time);

finanziamenti per favorire la trasformazioni di contratti co.co.co. e co.co.pro. in lavoro subordinato a seguito di accordi aziendali o territoriali.

Sul sito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è possibile visionare l'Archivio Nazionale dei Contratti e

degli Accordi collettivi di lavoro e conoscerne i dettagli.

Page 6: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.4 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

2.4 Il contratto a tempo determinato

Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per contratto, un termine finale di durata. La legge consente di apporre un termine di durata al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Può essere utilizzato per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio per maternità, malattia, infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure in caso di servizi od opere di carattere straordinario e occasionale. L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni che l'hanno determinata. In mancanza di atto scritto, il termine non ha alcun valore e il contratto si considera a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non è superiore a 12 giorni.

2.4.1 Divieti L'assunzione a termine non è ammessa: per sostituire lavoratori in sciopero; per le aziende che abbiano effettuato

licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;

per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;

per le aziende non in regola con la

normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2.4.2 Durata Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi. Per i dirigenti è consentita l’assunzione a termine, purché la durata del contratto non sia superiore a 5 anni. Nel settore del trasporto aereo sono ammessi contratti a termine di durata complessiva non superiore a 6 mesi nei periodi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, nonché contratti a termine di durata non superiore a 4 mesi per

periodi diversamente distribuiti.

2.4.3 Proroga Il termine finale del contratto può essere prorogato, per una sola volta, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.

2.4.4 Scadenza del termine Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. Oltre la scadenza è fissato un termine massimo per la prosecuzione, pari a 20 giorni, se il contratto aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, può essere considerato a tempo indeterminato.

2.4.5 Riassunzione a termine Nel caso in cui il lavoratore venga assunto più volte con contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, se viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, a seconda che il primo contratto fosse di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, il secondo contratto viene

considerato a tempo indeterminato. Se invece il lavoratore viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto, in modo che tra il primo e il secondo contratto non vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della stipulazione del primo contratto.

2.4.6 Successione di contratti a termine Qualora il rapporto di lavoro avente ad oggetto mansioni equivalenti abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine.

2.4.7 Eccezioni

anche se il rapporto di lavoro ha superato i 36 mesi, un successivo contratto a termine può essere concluso per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante sindacale

il limite dei 36 mesi non si applica nei confronti delle attività stagionali

2.4.8 Diritti di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi o 3 mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.4.9 Licenziamento

Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività dell'impresa). Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore

lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.

2.4.10 Principio di non discriminazione

Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività, ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale, in proporzione al periodo di lavoro prestato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che non sia obiettivamente

incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza per l'esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro. I contratti collettivi di lavoro prevedono le condizioni e le modalità di accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione

professionale adeguate.

2.4.11 Norme contrattuali escluse dalla presente disciplina

Le seguenti forme contrattuali sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui contratti a termine e quindi hanno una specifica disciplina:

rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli ed operai assunti a tempo determinato,

contratti di lavoro temporaneo, contratti di inserimento, contratti di apprendistato, rapporti di lavoro instaurati con aziende che esercitano il commercio

all'ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli, lavoro "extra", assunzione a termine di lavoratori in mobilità, assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in

astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano maturato i requisiti

minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Page 7: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.5 IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE O PART-TIME

2.5 Il contratto a tempo parziale o part-time E' un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro indicato dalla legge

(attualmente 40 ore settimanali) o all'eventuale minor orario fissato dai contratti collettivi applicati.

2.5.1 Tipologie Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: Orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al

tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno);

Verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno);

Misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale.

2.5.2 Forma e contenuti del contratto Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. Se manca la firma e quindi la prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve inoltre indicare in modo preciso: la durata della prestazione lavorativa (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole

elastiche"); la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese

e all'anno (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole flessibili"). In caso di mancanza dell'indicazione della durata, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno. In caso di mancanza dell'indicazione della collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a favore del lavoratore.

2.5.3 Il lavoro supplementare Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno. E’ prevista la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare nel part-time di tipo orizzontale, e nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto tutte le volte che la prestazione stabilita sia inferiore all'orario normale settimanale. Spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di ore effettuabili e le causali, nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore e l'eventuale rifiuto non può essere considerato un giustificato motivo di licenziamento. In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso con il consenso del lavoratore interessato, fermo restando il limite del tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, non è prevista una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma

i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria.

2.5.4 Il lavoro straordinario E’ il lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto. Si può ricorrere al lavoro straordinario anche se il rapporto a tempo parziale sia stipulato a termine e solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare. Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.

2.5.5 Le clausole flessibili ed elastiche La clausola flessibile è un accordo scritto stipulato tra le parti, con cui il datore di lavoro

ottiene il potere di modificare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

La clausola elastica è un accordo scritto stipulato tra le parti, che può essere previsto solo nel part-time di tipo verticale o misto, con cui il datore di lavoro può invece aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare, ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa.

Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine. All'atto dell'apposizione di clausole flessibili ed elastiche nel contratto di lavoro, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Le clausole flessibili ed elastiche possono essere apposte solamente se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva applicata. In particolare, i contratti collettivi devono stabilire i limiti e le modalità di esercizio del potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti non possono concordare direttamente l'adozione di clausole flessibili ed elastiche. Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa, dando al lavoratore un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le parti possono stabilire anche un preavviso diverso, ma non possono comunque eliminarlo

completamente. Il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni.

2.5.6 Diritto di precedenza Il contratto di lavoro può prevedere, in caso di assunzione di lavoratori full-time, un diritto di precedenza a favore di lavoratori assunti part-time presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ed adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti a quelle a cui si riferisce l'assunzione. In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro deve darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Il datore di lavoro può rifiutare la trasformazione non dando alcuna motivazione.

2.5.7 La trasformazione del rapporto

La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2.5.8 Il principio di non discriminazione Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno che svolge le medesime mansioni. Si applica lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata del periodo di prova, alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale. Invece, la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro svolto.

2.5.9 Disciplina previdenziale Riguardo al trattamento previdenziale, per determinare l'ammontare della pensione da corrispondere al lavoratore si

dovrà computare: per intero, l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo

pieno; in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità

inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Page 8: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.6 Il Contratto di apprendistato L'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto ad impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Lo scopo è quello di fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sprovvisti; per i giovani già in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione professionale (attestato di qualifica, diploma di qualifica o diploma di scuola media superiore) è un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale. Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l'addestramento che gli sarà impartito all'interno dell'azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato. L'apprendista può essere assunto anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualifica professionale.

2.6.1 Tipologie del contratto di apprendistato

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: rivolto a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età e finalizzato, nell’ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo, al conseguimento di una qualifica professionale. Con questa tipologia di contratto possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni, diventando l'unica forma di lavoro possibile tra i 15 e i 18 anni. Questa forma di contratto può essere utilizzata da tutti i settori di attività, purché sia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. La durata non può essere superiore ai 3 anni. Apprendistato professionalizzante: rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni), per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante è sostanzialmente l'erede di due precedenti forme contrattuali: il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro. Può essere stipulato con qualunque giovane che, completato il percorso scolastico, intende inserirsi in modo definitivo nel mondo del lavoro e perciò ha bisogno di conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo. Possono siglare questa forma di contratto tutti i datori di lavoro. Sul versante dei giovani, la sola limitazione prevista è quella dell'età, che non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 29. La durata del contratto deve essere compresa tra i 2 e i 6 anni, ed è determinata dai contratti collettivi, in funzione del tipo di qualificazione da conseguire. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche in questo caso, se in possesso di qualifica professionale, l'età minima scende a 17 anni), è la tipologia di contratto più innovativa. Come per l'apprendistato professionalizzante, i limiti di età per i giovani è 18-29 anni. Lo scopo è il conseguimento del titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione, o la specializzazione tecnica superiore (IFTS). In questo caso, la durata e la determinazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età sopra citati sono elevati di due anni. Entro i suddetti limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.

2.6.2 Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto

Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi: - forma scritta del contratto, che deve evidenziare la prestazione oggetto

del contratto, il piano formativo e la qualifica da conseguire; - divieto di collegare il compenso a tariffe di cottimo (modalità lavorativa

per cui la retribuzione è proporzionale al lavoro svolto); - recesso libero del datore di lavoro possibile a fine contratto nel rispetto

dei termini di preavviso; - recesso permesso in caso di giusta causa e di giustificato motivo; - indicazione del monte ore per la formazione; - formazione registrata sul libretto formativo; - presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria: gli apprendisti minori adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti a controlli preventivi per accertare l'idoneità alla mansione specifica e a controlli periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, controlli effettuati dal medico competente; invece, gli adolescenti non soggetti a sorveglianza sanitaria vanno sottoposti alle visite preventive e periodiche presso l'ASL competente, a cura e spese del datore di lavoro. Esiste poi un doppio obbligo per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria: prima di essere assunti, devono essere sottoposti a visita sanitaria gratuita, presso l’ASL competente, per accertare che le loro condizioni fisiche consentano l'occupazione nei lavori per i quali devono essere assunti. Tali lavoratori devono essere sottoposti, in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, anche a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. Per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria è previsto solamente l'obbligo della visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente. Periodo di prova: al contratto di apprendistato può essere apposto un periodo di prova, che generalmente è regolato dai contratti collettivi di categoria e che comunque non può eccedere la durata di due mesi. Comunicazione per l’assunzione: l'assunzione degli apprendisti può essere effettuata tramite la normale comunicazione al Centro per l'impiego competente contestualmente all'instaurazione del rapporto. Non è più necessario richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro l'autorizzazione

preventiva per instaurare un rapporto di apprendistato.

2.6.3 Limite numerico per l’assunzione

Datori di lavoro non artigiani possono assumere: a. un numero di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa; b. fino a tre apprendisti, se non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne hanno meno di tre. Imprese artigiane possono assumere: a. se non lavorano in serie, un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere

elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b. se lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il

numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Imprese nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura possono avere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Imprese di trasporto possono avere un massimo di 8 dipendenti. Imprese di costruzioni possono assumere un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative, ad esempio: - avviamento obbligatorio, - licenziamenti individuali, - statuto dei lavoratori (per unità produttive con più di 15 addetti). Vengono invece computati per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per i licenziamenti collettivi. Un ulteriore incentivo normativo è costituito dalla possibilità di inquadrare gli apprendisti in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo applicabile per i lavoratori non apprendisti.

2.6 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Page 9: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.6.5 Durata dell'apprendistato

La durata dell'apprendistato varia in base alla tipologia del contratto: l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e

formazione ha durata non superiore a tre anni; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o da soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della Legge 53/2003;

l'apprendistato professionalizzante ha durata non inferiore a due anni e non superiore a sei (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia); comunque, sono i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale a stabilirne la durata, in base al tipo di qualificazione da conseguire;

l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ha durata definita dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono uniformarsi questi contratti.

I periodi di servizio in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alla stessa attività . I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio o servizio militare non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.

2.6.4 La formazione nell'apprendistato

La formazione professionale nell'apprendistato si svolge all'interno dell'azienda, mediante affiancamento, o all'esterno, attraverso la partecipazione ad appositi corsi. I datori di lavoro devono comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutor aziendale contestualmente alla comunicazione di assunzione dell'apprendista stesso; le iniziative formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista. La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo. Agevolazioni contributive: il datore di lavoro, per poter beneficiare delle

agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve consentire al proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna, le quali, comunque, dovranno essere proposte al datore di lavoro dall'amministrazione pubblica competente, che non solo deve organizzare l'attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione all'azienda. Nel caso di inadempienza nell’erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%. A tale riguardo, l'apprendista è tenuto a partecipare per l'intera durata alle iniziative di formazione esterna, ed eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi, che devono essere debitamente certificate. Inoltre, affinché il datore di lavoro possa usufruire delle agevolazioni contributive, occorre che l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmate fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista. In mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Ore di formazione: il monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, deve essere congruo al conseguimento della qualifica professionale; solo nel caso della tipologia di apprendistato professionalizzante è definito un minimo di 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti, è rinviata ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative.

Contenuti e obiettivi: contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti devono essere strutturati in forma modulare, mentre i contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, devono essere articolati come segue: - contenuti a carattere trasversale: eventuale recupero di conoscenze

linguistiche e matematiche, comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali e conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). In questo contesto, una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. La formazione sui contenuti di carattere economico e trasversale deve essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale o nelle strutture accreditate;

- contenuti a carattere professionalizzante: di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito dovranno essere sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura professionale.

Le caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale sono indicate dal Ministero del Lavoro, che ha anche stabilito che le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore con formazione e competenze adeguate designato dall'impresa.

2.6.6 Attuazione

Tipologia di formazione, ore e livello di inquadramento vengono definiti dagli accordi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Ad esempio, per i seguenti settori, i CCNL prevedono: Settore chimico Formazione: almeno 120 ore annue di formazione

interna/esterna all’azienda: le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, mentre le altre, d’accordo con la capacità formativa dell'impresa e i contenuti, potranno essere demandate all'esterno. Inquadramento: una categoria inferiore rispetto a quella relativa alla professionalità da acquisire. Per la durata del contratto non viene corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa.

Settore terziario Formazione: interna ed esterna all'azienda, per almeno 120 ore l'anno. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro e quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. L'azienda può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Inquadramento: due livelli inferiori per la prima metà del periodo di apprendistato, un livello inferiore per la seconda metà.

Settore edile Formazione: per 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali ed è realizzata presso la Scuola Edile. L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive di quelle destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere. Inquadramento: al 1° livello per il conseguimento del 2° e 3° livello; al 2° livello per il conseguimento del 4° livello; al 3° livello per il conseguimento del 5° livello.

Settore calzaturiero Formazione: per 120 ore annue, comprese le ore da destinare a alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni. Inquadramento: due livelli sotto quello di destinazione finale, nel primo periodo; un livello sotto quello di destinazione finale, nel secondo periodo, e al livello di destinazione finale nel terzo ed ultimo

periodo.

2.6 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Page 10: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.8 Il lavoro ripartito Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, anche per sopperire all'impossibilità della prestazione da parte di uno dei due. Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente, e almeno una volta alla settimana, dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc. La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.

2.8.1 Caratteristiche del contratto Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,

mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell'orario;

il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d'attività svolta. Per poter certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti ad informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti co-obbligati. Per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente svolta. Ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e delle relative contribuzioni, i lavoratori cotitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

2.8 IL LAVORO RIPARTITO

2.7 IL CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

2.7 Il contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto ad un determinato contesto lavorativo. Sostituisce il precedente contratto di formazione e lavoro. Può essere stipulato da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni di categoria, a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Limite non rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.

2.7.1 Lavoratori destinatari

giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata dai 29 fino ai 32 anni; lavoratori con più di 50 anni e senza un posto di lavoro; lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che

intendono riprendere l'attività lavorativa; donne senza limiti di età, che risiedono in zone in cui il tasso di

occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile;

persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

2.7.2 Come funziona

Assunzione: condizione per l'assunzione con contratto di inserimento lavorativo è la definizione, con il consenso del lavoratore, del progetto indiv iduale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento deve essere specificato nel contratto, che deve essere redatto in forma scritta. In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Durata: la durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (fino a 36 mesi per i lavoratori con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti e le eventuali proroghe devono comunque mantenersi nei limiti dei 18 o 36 mesi.

Agevolazioni: ai contratti di inserimento lavorativo, con l’eccezione relativa ai giovani tra i 18 e i 29 anni, si applicano le stesse agevolazioni previste per i contratti di formazione e lavoro.

Piano di inserimento: le modalità di definizione del piano di inserimento lavorativo devono essere stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.

Inquadramento: il lavoratore assunto con contratto di inserimento lavorativo non può essere inquadrato in una categoria inferiore di più di due livelli rispetto a quella prevista dal Contratto Nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.

Sanzioni: il datore di lavoro responsabile di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento è "tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al

termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%".

2.9 IL CONTRATTO DI APPALTO

2.9 Il contratto di appalto Il contratto di appalto ha due elementi principali che lo distinguono dalla somministrazione di manodopera:

l'organizzazione dei mezzi necessari, l'assunzione del rischio di impresa.

Quindi, l'appaltatore dirige i lavoratori alle proprie dipendenze in modo autonomo e si assume il rischio d'impresa, cioè risponde del risultato finale davanti al committente. Il contratto di appalto è caratterizzato, in caso di appalto di opere e servizi, dall'obbligazione in solido tra committente ed appaltatore; ciò significa che i lavoratori dipendenti dell'appaltatore possono rivolgersi al committente per riscuotere la retribuzione e i contributi previdenziali (nel caso in cui il loro datore di lavoro non li abbia pagati), entro un anno dalla cessazione del contratto di appalto. In caso di subentro in un appalto precedente di un nuovo appaltatore (per disposizione di legge, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, clausola

contrattuale), ciò non costituisce trasferimento d'azienda, bensì un semplice succedersi di due appalti pur con il permanere dello stesso personale.

Page 11: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.10 La somministrazione di lavoro “Somministrazione di lavoro” è il termine che sostituisce quello precedente di “lavoro interinale”, cambiandone la definizione ed in parte il contenuto.

2.10.2 Caratteristiche del contratto Con la somministrazione di lavoro si instaura un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.

2.10.5 Requisiti per l'iscrizione all'albo Per svolgere l’attività di fornitura di somministrazione di lavoro, è previsto che le agenzie che intendono dedicarsi a questa attività debbano possedere determinati requisiti economici, avere come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, l'attività di somministrazione ed ottenere l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro. L'autorizzazione è subordinata alla presenza di un capitale sociale di almeno € 600.000,00 ed alla prestazione di una cauzione di € 350.000,00 a garanzia del pagamento dei crediti dei dipendenti. Le agenzie autorizzate vengono iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Social i, dal quale possono venire cancellate qualora non svolgano correttamente l'attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

2.10.1 Tutela del lavoratore È importante sottolineare che l'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati o accreditati deve essere assolutamente gratuito, ad eccezione di specifici servizi offerti o rivolti a particolari categorie di lavoratori altamente professionalizzate che possono essere previsti dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali.

2.10.3 Tipologie Il contratto di somministrazione di lavoro concluso tra il somministratore e il lavoratore può essere solo a tempo determinato, e la durata corrisponde a quella della missione da svolgere presso l'impresa utilizzatrice.

2.10.4 Condizioni La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Eventuali limiti quantitativi possono essere determinati nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

2.10.6 Divieti Il ricorso alla somministrazione di lavoro è in ogni caso vietato: per la sostituzione di lavoratori in sciopero; per le mansioni, individuate dai contratti collettivi, il cui svolgimento può

rappresentare pericolo per la sicurezza del lavoratore o di altri soggetti; per le imprese che abbiano effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti

collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura; per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che

interessano lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura; per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.10.7 Forma e contenuti

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni: 1. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 2. il numero di lavoratori da somministrare; 3. i motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo di ricorso alla somministrazione di lavoro; 4. l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità

e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

6. le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento presso l'impresa utilizzatrice;

7. il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

8. l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

9. l'assunzione dell'obbligo da parte dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore;

10. l'assunzione dell'obbligo da parte dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

11. l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

La lettera di assegnazione ad ogni singola missione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni di cui sopra, in base alle indicazioni contenute nei contratti collettivi. In mancanza di forma scritta con indicazione di quanto citato ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sopra elencati, il contratto è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle

dipendenze dell'utilizzatore.

2.10.8 Diritti e doveri del lavoratore somministrato Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima. Il lavoratore, inoltre, deve osservare tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate all'impresa utilizzatrice. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Il lavoratore ha inoltre diritto di svolgere la sua attività per l'intera durata della missione, salvo che non sia stato superato il periodo di prova o che sussista una giusta causa di licenziamento. Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività. Per favorire interventi formativi a favore dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, la legge prevede che le imprese fornitrici siano tenute a versare il 4% delle retribuzioni corrisposte agli stessi lavoratori in un fondo costituito presso il Ministero del Lavoro. L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice, la quale è responsabile delle violazioni delle norme di legge e di contratto collettivo in materia antinfortunistica. Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Godono inoltre di uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.

2.10 LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Page 12: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.11 Il lavoro a chiamata o intermittente Il lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o job on call, è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, rendendosi disponibile a r ispondere alla “chiamata” di quest’ultimo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali. Esempi più comuni sono: camerieri e addetti al ricevimento nei pubblici esercizi, operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione di benzina, barbieri e parrucchieri nelle città con meno di 100 mila abitanti e commessi nelle città con meno di 50 mila abitanti. Il contratto di lavoro a chiamata può sempre essere stipulato per prestazioni rese da giovani di età inferiore ai 25 anni, o lavoratori di età superiore ai 45

anni, anche se pensionati, indipendentemente dal periodo di svolgimento e dal tipo di attività.

2.11.1 Caratteristiche del contratto Il contratto di lavoro intermittente deve essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi come: luogo e modalità della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in

relazione al tipo di attività svolta.

2.11.2 Divieti Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi: per sostituire lavoratori in sciopero; nelle unità produttive in cui negli ultimi sei mesi si è fatto ricorso ai

licenziamenti collettivi, oppure in cui sono in corso sospensioni di rapporti o riduzioni d'orario per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

2.11.3 Adempimenti amministrativi Anche per il contratto di lavoro intermittente, dev’essere inviata una comunicazione ai servizi per l'impiego competenti entro cinque giorni dall'assunzione, con l'unica differenza che il datore di lavoro sarà tenuto ad una comunicazione iniziale, al momento della stipula del contratto, e non per tutte le successive chiamate. Allo stesso modo, l'iscrizione al libro paga e matricola e la comunicazione all'Inail, dovranno essere effettuate solo una volta, al momento della stipula del contratto.

2.11.4 Come funziona Datore di lavoro e lavoratore possono concordare nel contratto il cosiddetto obbligo di disponibilità, a fronte del quale il lavoratore non può rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività, e in compenso dell’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile. Nel caso in cui il lavoratore non sia tenuto a rispondere alla chiamata, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto. Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.

2.11 IL LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE

2.12 Il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è un rapporto di lavoro per attività di natura occasionale, svolte in modo saltuario, in specifici ambiti, tra i quali: lavoro domestico, insegnamento privato supplementare, periodi di vacanza di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani studenti, imprese familiari (limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi). Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, devono avere natura meramente occasionale ed accessoria, intendendosi per tali le attività che consentano al singolo prestatore, con riferimento al medesimo committente, un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro nell’arco dell’anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale. Nelle attività agricole non costituiscono un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

2.12 IL LAVORO ACCESSORIO

2.12.1 Disciplina del lavoro accessorio

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, il datore di lavoro (beneficiario della prestazione) acquista presso un concessionario autorizzato uno o più carnet di buoni. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all’atto della restituzione dei buoni. Il concessionario provvede al pagamento del buono al lavoratore che lo presenti, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettuando il versamento per suo conto dei contributi per i fini previdenziali ed assicurativi contro gli infortuni, nonché trattenendo una percentuale del valore nominale del buono a titolo di rimborso spese. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Page 13: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

2.13.1 Caratteristiche del contratto Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi: indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con

indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con l'individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui ricondurne la durata);

indicazione del progetto, programma o fase di lavoro; ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato; indicazione dei tempi e modi di pagamento; indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese; forme di coordinamento del lavoratore con il committente; misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto. Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato.

2.13 Il lavoro a progetto La dicitura “lavoro a progetto” sostituisce la precedente accezione di “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.

2.13.2 Divieti Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all'albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, né con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

2.13.3 Come funziona Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in caso di lavoro autonomo per un’analoga prestazione. In caso di infortunio, malattia o maternità il contratto viene sospeso, senza erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la proroga del contratto se non è stata espressamente prevista. La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore.

2.13.4 Risoluzione La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto, del programma o della fase di esso. In caso di sospensione prolungata per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni, se la durata è determinabile, il contratto viene risolto. Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse modalità concordate.

2.13.5 Tutela del lavoratore Per aumentare la copertura previdenziale dei lavoratori, l'aliquota contributiva è stata portata al 23% (precedentemente fissata al 17%), per coloro che non sono iscritti ad altre forme di previdenza, e al 16% per i restanti. Allo scopo di conferire maggiori tutele, ai lavoratori a progetto non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene ampliata la tutela in caso di malattia e maternità. Per i periodi di malattia non inferiori a 4 giorni, ad essi spetterà infatti un'indennità giornaliera fino al massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e per non meno di venti giorni nell'arco dell'anno solare. In caso di maternità, si applica un trattamento economico per congedo parentale pari al 30% del reddito per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

2.14 Il lavoro occasionale La collaborazione occasionale è un contratto d'opera tra un lavoratore autonomo ed un committente, e che non presenta i requisiti della cont inuità e della coordinazione. Sono rapporti di durata complessiva di non più di 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e per un compenso non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare. Per compensi superiori ai 5.000 euro, le collaborazioni occasionali rientrano nella disciplina del lavoro a progetto. Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell'azienda.

2.14 IL LAVORO OCCASIONALE

2.14.1 Contratto La forma scritta non è obbligatoria, ma è opportuno richiederla per definire almeno la durata della prestazione (in giornate lavorative), il compenso netto e le modalità di recesso.

2.14.2 Aspetti fiscali Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di

un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% .

2.14.3 Aspetti contributivi L'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite di 5.000 euro. Il limite di 5.000 euro va verificato in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio – 31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una pluralità di committenti. Ne consegue che, superato l'importo esente, il contributo è dovuto solo sull'eccedenza. In considerazione del fatto che la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale può essere conosciuta solo dal lavoratore, l'Inps fa presente che sarà quest'ultimo a dover informare i committenti circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale per l'avvenuto superamento del tetto di esenzione. Il lavoratore non è obbligato a comunicare al committente l'importo del proprio reddito, ma soltanto quello del superamento del limite dei 5.000 euro.

2.13 IL LAVORO A PROGETTO

Page 14: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

عقد التعاون في مشروع 22.2

العمل للتعاون في مشروع يعوض النموذج السابق لعالقة التعاون المنسقة و المتواصلة. يجب أن يكون هذا العقد مكتوبا و يتضمن العناصر التالية:

على اإلشارة إلى المدة، التي قد تكون مقررة مسبقا أو قابلة للتحديد(سبيل المثال تشخيص عنصر أو حدث مميز إستوجب إعادة تحديد

المدة(؛ اإلشارة إلى المشروع، البرنامج أو مراحل العمل؛ المبلغ المسدد و المعايير التي ساهمت في تحديده؛ اإلشارة إلى مواقيت و طرق دفع األجرة؛ تحديد تعويضات المصاريف الممكنة؛ يفيةاإلشارة إلى ك سيق العمل مع المشغل؛أشكال تن .تدابير التأمين المتخذة لفائدة العامل المتعاون في المشروع

.إنهاء العقد يكون مع نهاية المشروع، البرناج أو مرحلة من هذا األخير

العمل العرضي 2..2

التعاون العرضي هو عقد عمل بين العامل المستقل و رب العمل، ال يفترض يوما في السنة 03تتجاوز التواصل و التنسيق. هي عالقات عمل لمدة إجمالية ال

أورو في السنة الشمسية 0.333الشمسية مع نفس المشغل و ربح ال يتجاوز

عينها. أورو يدخل ضمن نظام عمل التعاون في مشروع. 0.333الربح الذي يتجاوز

العامل العرضي ينفذ عمله بشكل مستقل و هو غير مقيد بأوقات عمل صارمة و ل وفقا لإللتزامات الخاصة للشركة.محددة من طرف المشغ

العامل العرضي يقوم بعمله مع تسديد اإلقتطاعات عن األجر و المحددة في 23.%

قطعالعمل حسب الطلب أو المت 22.2

هو job on callقطع ، المسمى أيضا بالعمل حسب الطلب أو ، المت العملعقد عمل تابع، لمدة محددة أو غير محددة، والذي يضع من خالله العامل خدمات عمله تحت تصرف المشغل، مع البقاء رهن اإلشارة عند "طلب" هذا

ذات طابع متقطع، أو لفترات محددة مسبقا خالل األخير للقيام بأعمالاألسبوع، الشهر أو السنة؛ كعطل نهاية األسبوع، فترة العطلة الصيفية أو أعياد

الميالد و الفصح.تعاقد عقد العمل حسب الطلب يختص بالخدمات التي يقدمها الشباب الذين تقل

سنة و أيضا 40سنة، أو العمال الذين تزيد أعمارهم عن 20أعمارهم عن

المتقاعدون بغض النظر عن فترة إنجاز و نوعية العمل.

العمل الثانوي 22.2

هو عالقة عمل ألنشطة ذات طابع عرضي، يبرم العقد بشكل غير منتظم، ألنشطة معينة، بمافي ذلك األعمال المنزلية، تعليم خاص ثانوي، فترات العطل

ة المسجلون بانتظام في دورة دراسية، سن 20للشباب الذين تقل أعمارهم عن

األنشطة الفالحية ذات طابع موسمي المنجزة من طرف متقاعدين و طالب شباب، المقاولة العائلية المنحصرة في التجارة، السياحة و الخدمات.

رغم أن هذه األنشطة تتم لصالح المستفيدين، إال أنه يجب أن تكون ذات طابع تمكن العامل الفردي ، مع نفس المقاول، من عرضي و ثانوي محض. حيث أورو في السنة الشمسية. 0.333تقاضي راتب إجمالي ال يتجاوز

العقد من الباطن 9.2

عقد العمل من الباطن يتضمن عنصران أساسيان يميزانه عن تشغيل اليد العاملة:

،تنظيم الوسائل الضرورية

.تحمل مخاطر الشركة

المقاول من الباطن يسير العمال بشكل مستقل و يتحمل مخاطر الشركة، و هو

.مسؤول عن النتائج النهائية أمام المقاول األصلي

د 10.2 العمل المور

د" يحل محل "العمل المؤقت" ، مع تغيير محتواه. بتوريد المصطلح "العمل المور، الموردالعمل ينشأ نوع خاص من عقود العمل التابع و يشترك فيه ثالثة أطراف:

المستخدم و العامل. يستأجر العامل من طرف المورد، لكن يتم إرساله عند

لتأدية عمله. يتم التعاقد بين المورد و المستخدم لتوفير اليد العاملة، و المستخدم

ر عقد تجاري عادي. الذي يعتب

يمكن أن يكون عقد توريد العمل المبرم بين العامل و المورد لوقت محدد فقط وفقا

للمهمة التي يجب القيام بها داخل الشركة المستخدمة.

عقداإلدماج في العمل 7.2

يقصد بذلك إدماج، أو إعادة إدماج، العامل في سوق الشغل على أساس

مشروع فردي لتكييف كفاءاته المهنية مع سياق معين للعمل.

العمال المعنيون:

سنة؛ 92و 88الشباب المتراوحة أعمارهم بين

سنة؛ 39إلى 92العاطلون عن العمل لمدة طويلة من

سنة بدون مكان عمل؛ 04ن تزيد أعمارهم عن العمال الذي

العمال الذين لم يشتغلوا السنتين األخيرتين و الراغبون في استأناف أنشطة

العمل

النساء مهما كان عمرهن و المقيمات في مناطق يكون فيها معدل التشغيل

من معدل التشغيل الذكوري أو يكون فيها معدل %94النسائي أدنى ب . % 84ية أعلى من البطالة الذكورية بنسبة البطالة النسائ

.األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، عقلية أو نفسية خطيرة

العمل المقسم 8.2

هو عقد عمل خاص يتحمل من خالله العامالن ”Job sharing“المسمى أيضا

سويا إنجاز نفس إلتزامات العمل. و يلتزمان القيام بخدمات العمل و يمكنهم

اإلتفاق بكثمان و في أي وقت على أن يحل أحدهما محل اآلخر.

مرة في للتصريح بالتغيبات، يلتزم العامالن إبالغ المشغل مسبقا، على األقل

األسبوع، وفقا لوقت عمل كل من الملتزمين. و تكون األجرة لكل عامل بما

يتناسب و كمية العمل المنجزة.

العمال الحاصلون على عقد عمل مقسم يماثلون عمال الوقت الجزئي.

العمل غير المستقل :الثاني الفصل

Page 15: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.1 Il lavoro autonomo Per prestazione di lavoro autonomo si intende un’opera o un servizio svolto in prima persona senza vincolo di subordinazione. Le attività che rientrano nell’universo del lavoro autonomo sono: le attività d’impresa, le attività artigianali, le attività del commercio, le libere professioni, regolamentate e non regolamentate.

3.3 Dal permesso di soggiorno per studio o formazione a quello per lavoro autonomo

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno per studio o formazione che vogliano svolgere un’attività di lavoro autonomo possono chiedere la conversione del loro permesso, presentando una domanda on line allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente (entro il termine indicato dal Decreto Flussi). Per presentare la domanda è necessario accedere al sito www.interno.it e seguire la procedura, richiedendo il modulo Z (verifica sussistenza quota per lavoro autonomo e certificazione requisiti posseduti), oppure il modulo Z2 (per stranieri che hanno conseguito in Italia diploma di laurea o di laurea specialistica e per stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al raggiungimento della maggiore età). Dal sito è possibile consultare il Manuale per l’utente e visualizzare lo stato della propria pratica. Si deve avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgendosi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli di intesa con il Ministero dell’Interno. Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti e convocherà il richiedente presso i suoi uffici.

Documentazione da presentare Al momento della convocazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, il richiedente, qualsiasi sia l’attività di lavoro autonomo che intende svolgere, dovrà esibire: ricevuta dell’imposta di bollo di Euro 14,62 da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati (ad esempio i tabaccai); originale del permesso di soggiorno per studio o formazione in corso di validità; documento di identità in corso di validità. L’ulteriore documentazione da presentare varia a seconda del tipo di lavoro autonomo che si intende svolgere.

3.2 Come svolgere l’attività di lavoro autonomo?

La legislazione italiana consente al cittadino straniero di esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, di costituire società di capitale o di persone e di accedere a cariche societarie.

Tutti coloro che vogliono iniziare un’attività di lavoro autonomo, di qualsiasi tipo, devono essere in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere un’attività di lavoro autonomo.

3.3.3 Libero professionista dimostrazione del possesso di un reddito superiore al livello minimo previsto

dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500, attraverso conto corrente bancario italiano);

se la professione è regolamentata: dichiarazione rilasciata dall’amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione;

se la professione non è regolamentata: eventuale titolo di studio o attestazione professionale e documentazione dell’attività professionale svolta (curriculum, contratti, referenze etc.);

copia della partita IVA, se necessaria per l’esercizio della professione. .

3.3.2 Imprenditore, commerciante, artigiano attestazione dei parametri di riferimento rilasciata dalla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente; dimostrazione del possesso delle risorse economiche indicate

nell’attestazione della Camera (per esempio, attraverso conto corrente bancario italiano, contratto di affitto, compensi da lavoro subordinato per massimo 20 ore settimanali, etc.);

se l’attività che si intende svolgere richiede un’abilitazione, una licenza o un’autorizzazione, è necessaria la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi, rilasciata dall’Amministrazione competente (ad esempio, la Camera di Commercio per il commercio all’ingrosso, il Comune per il commercio al dettaglio, etc.);

dimostrazione del possesso di un reddito superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500, attraverso conto corrente bancario italiano).

3.3.1 Socio, amministratore di società

dichiarazione dell’autorità amministrativa competente che attesti i requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per coloro che intendono operare come soci o amministratori di società o cooperative di nuova costituzione;

eventuale attestazione dei parametri di riferimento della Camera di Commercio riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività per stranieri che intendono operare come soci o amministratori di società o cooperative;

copia dell’atto costitutivo della società; certificato di iscrizione della società, solamente se attiva da

almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale); dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri

al socio, all’amministratore o al soggetto che riveste cariche sociali, un reddito superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500);

copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi è sufficiente a garantire il compenso;

copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, nella quale il rappresentante legale della società deve indicare che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

3.3.4 Titolare di contratto per prestazione di opera professionale, contratto a progetto o consulenza certificato di iscrizione della ditta (attiva da almeno tre anni) per la quale si presta l’attività lavorativa, nel Registro delle Imprese (visura camerale); contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla

partecipazione della spesa sanitaria (€ 8.500); nel caso di contratto a progetto è necessario descrivere il progetto o allegare il progetto; copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di

persone o impresa individuale), da cui risulti che l’entità dei proventi o redditi sia sufficiente a garantire il compenso; copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, nella quale il rappresentante legale della società deve

indicare che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

CAPITOLO III: LAVORO AUTONOMO

Page 16: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.4 Il lavoro autonomo per altri titoli di soggiorno Lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo è consentito anche a coloro che sono in possesso di altro regolare titolo di soggiorno, per il periodo di validità dello stesso, senza necessità di conversione o rettifica del documento: Permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale Permesso di soggiorno per motivi familiari Permesso di soggiorno per attesa occupazione Permesso di soggiorno per “assistenza minore” Permesso di soggiorno per asilo Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria Al momento del rinnovo, questi permessi (ad eccezione del permesso per assistenza minore, permesso per asilo e per protezione sussidiaria) possono essere convertiti in permessi per lavoro autonomo, per cui bisogna essere in possesso della relativa documentazione ulteriore. Possono svolgere attività di lavoro autonomo anche i familiari non comunitari di cittadini dell’Unione Europea, a condizione che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica al comune di residenza.

3.5 Ingresso per lavoro autonomo I cittadini stranieri che vogliono venire in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo prevista dal Decreto Flussi annuale devono ottenere dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese il visto di ingresso per lavoro autonomo, per poter poi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Ogni anno il Decreto Flussi prevede un determinato numero di posti riservati a lavoratori stranieri che intendono venire in Italia ad esercitare un’attività lavorativa autonoma.

3.3.5 Esempi

Zhou – cittadino cinese Saloua – cittadina marocchina Orlando – cittadino messicano

Ha ottenuto la conversione del suo permesso di studio in permesso per lavoro autonomo per fare il libero professionista come medico.

Ha ottenuto la conversione del suo permesso di studio in permesso per lavoro autonomo con un contratto di lavoro a progetto per una società di software.

Ha ottenuto la conversione del suo permesso per aprire un’impresa di grafica.

Come? Ha presentato: una copia del suo Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino, una copia della sua iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino, una copia della sua partita IVA, l’estratto conto della sua banca in Italia (con un reddito superiore a € 8.500).

Come? Ha presentato: una copia del suo Diploma di laurea in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino, una copia del suo contratto a progetto e del relativo progetto (con un compenso complessivo superiore a € 8.500), la dichiarazione dei redditi e la visura camerale della ditta presso cui lavorerà, la dichiarazione di responsabilità del suo datore di lavoro.

Come? Ha presentato: l’attestazione dei parametri economici finanziari rilasciata dalla Camera di Commercio e la documentazione che dimostra il possesso delle risorse indicate (contratto di comodato gratuito dello studio, contratto di affitto dell’abitazione, documenti comprovanti il possesso delle attrezzature necessarie, etc.), l’estratto conto della sua banca in Italia (con un reddito superiore a € 8.500), una copia del suo Diploma all’Istituto Europeo di Design.

Tania – cittadina brasiliana Tarek – cittadino tunisino Binette – cittadina senegalese

Ha ottenuto la conversione del suo permesso di studio in permesso per lavoro autonomo con un contratto di prestazione d’opera per uno studio di design.

Ha ottenuto la conversione del suo permesso di studio in permesso per lavoro autonomo per svolgere attività di commercio ambulante di borse.

Ha ottenuto la conversione del suo permesso di studio in permesso per lavoro autonomo con un contratto di prestazione d’opera per un laboratorio di sartoria.

Come? Ha presentato: una copia del suo Diploma di Design del gioiello e dell’accessorio, una copia del suo contratto di prestazione d’opera (con un compenso complessivo superiore a € 8.500), la dichiarazione dei redditi e la partita IVA dello studio presso cui lavorerà, la dichiarazione di responsabilità del suo datore di lavoro.

Come? Ha presentato: l’attestazione dei parametri economici finanziari rilasciata dalla Camera di Commercio e la documentazione che dimostra il possesso delle risorse indicate (estratto conto bancario comprovante il possesso delle risorse necessarie), l’estratto conto della sua banca in Italia (con un reddito superiore a € 8.500), una copia della partita IVA, la denuncia di inizio attività al Comune competente.

Come? Ha presentato: una copia del suo Diploma di Fashion and textile design, una copia del suo contratto di prestazione d’opera (con un compenso complessivo superiore a € 8.500), la dichiarazione dei redditi e la visura camerale del laboratorio presso cui lavorerà, la dichiarazione di responsabilità del suo datore di lavoro.

3.3 DAL TITOLO DI SOGGIORNO PER STUDIO O FORMAZIONE A QUELLO PER LAVORO AUTONOMO

3.5.2 Gli adempimenti 1. Se è prevista un’autorizzazione, licenza o iscrizione in un apposito registro o albo, è necessario richiedere, all’Amministrazione competente o all’ordine professionale, una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi. Tra le attività regolamentate, per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione in elenchi o albi, vi sono le seguenti: autoriparatore, parrucchiere, promotore finanziario, spedizioniere. La Camera di commercio è competente per questo tipo di attività e deve procedere all’esame dei requisiti. Quando l’attività autonoma non rientra nelle casistiche precedenti, come ad es. nel caso del traduttore, il cittadino straniero dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo di studio o dell’attestato professionale. 2. Se non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione o abilitazione, è necessario richiedere l’attestazione dei parametri economici finanziari.

3.5.1 Visto per lavoro autonomo 1. Prima di chiedere il visto bisogna fare la richiesta (entro il termine indicato dal Decreto Flussi) alla

Questura territorialmente competente, anche tramite procuratore, del nullaosta provvisorio al lavoro autonomo, allegando i seguenti documenti: dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo

allo svolgimento in Italia dell’attività prescelta, attestazione dei parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio competente o

dal competente ordine professionale, per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta.

La Questura, dopo aver verificato che non sussistono motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo, rilascia il nullaosta provvisorio entro 20 giorni.

2. Ottenuti il nullaosta, la dichiarazione e l’attestazione, di data non anteriore a 3 mesi, si procede con la richiesta del visto d’ingresso per lavoro autonomo, allegando alcuni ulteriori documenti: documentazione relativa alla disponibilità in Italia di idonea sistemazione alloggiativi, documentazione che attesti la disponibilità di un reddito superiore al livello minimo previsto

dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500). La rappresentanza diplomatica o consolare, previo accertamento dei requisiti e della sussistenza delle quote d’ingresso stabilite dal Decreto Flussi annuale, rilascia il visto entro 30 giorni, con espressa indicazione dell’attività lavorativa scelta, ed un certificato attestante l’esistenza dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Dopodichè ne dà comunicazione al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.

IMPORTANTE: Prima di avviare l’intero procedimento si consiglia ai richiedenti di

informarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari sull’effettiva disponibilità delle quote d’ingresso.

Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Page 17: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.5.4 Ingresso per lavoro autonomo per particolari categorie di lavoratori

Alcune categorie particolari di lavoratori possono chiedere di entrare in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi, e quindi in qualsiasi momento: dirigenti o personale altamente specializzato, lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, traduttori ed interpreti. I richiedenti devono ottenere dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese il visto di ingresso per lavoro autonomo per poter poi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Prima è necessario chiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite procuratore, il nullaosta provvisorio al lavoro autonomo, presentando, insieme alla copia del passaporto o altro documento d’identità equivalente, una Certificazione dello schema di contratto d’opera professionale che lo straniero è chiamato a svolgere in Italia, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

3.5.6 Documentazione addizionale per particolari categorie di lavoratori

Dirigenti o personale altamente specializzato: è richiesta una certificazione, rilasciata dalla competente Direzione provinciale del lavoro – Servizio politiche del lavoro, attestante che il contratto d’opera non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Atleti e sportivi: è necessaria una dichiarazione nominativa di assenso, rilasciata dal Coni alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, che indichi le generalità dell’atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione.

Lavoratori dello spettacolo: occorre depositare un contratto di lavoro, con firma autenticata del gestore (o del titolare della licenza di esercizio, o dell’impresario, o di un legale rappresentante), con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore a quello previsto dai

contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili.

3.5.3 Le risorse indispensabili Lo straniero che vuole iniziare un’attività di tipo imprenditoriale in Italia deve richiedere alla Camera di commercio un’attestazione dei parametri che dimostri la disponibilità economica. Diversi sono i criteri che la Camera di commercio segue per la definizione dei parametri e, a seconda della natura dell’attività, può prendere in considerazione alcuni di questi elementi: Eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o

risorse necessarie) Macchinari e impianti Attrezzature Costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento

delle imposte Spese di avviamento Altre spese (contratti di forniture, scorte, etc.)

3.5.7 Rinnovo, cambio attività Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno già ottenuto, invece, lo straniero deve documentare la disponibilità di un reddito (dichiarato nel Modello Unico) o di altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo può iniziare un’attività lavorativa in proprio ovvero essere assunto come dipendente, senza che, in quest’ultimo caso, debba chiedere la conversione del titolo.

3.5.9 Revoca del permesso per lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sono previste la revoca dello stesso e l’espulsione in caso di condanna irrevocabile per reati in materia di: tutela del diritto di autore, contraffazione, uso e commercio di marchi o segni distintivi

contraffatti.

3.6.2 Il Registro delle Imprese Oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale iscrizione a Ordini, Albi, ecc., bisogna avere la necessaria documentazione per l’iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di commercio e, se del caso, all’Albo delle imprese artigiane. Al Registro sono tenute ad iscriversi le imprese, sia collettive (società), sia individuali, indicando i dati che riguardano l’assetto dell’impresa al momento della costituzione e le successive modificazioni. Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), che é una vera e propria anagrafe alla quale devono iscriversi tutte le imprese, individuali e societarie, anche con sede principale all’estero, nonché associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività economica, commerciale o agricola, come attività accessoria a quella istituzionale. Presso il Registro delle Imprese della Camera di commercio è anche possibile richiedere l’attribuzione o la cessazione (non le modificazioni) della partita Iva da parte delle ditte individuali e delle società (in alternativa alla

richiesta all’Agenzia delle Entrate).

3.6.1 La Partita Iva Se si vuole intraprendere un’attività economica, sia autonoma sia imprenditoriale, in modo continuativo anche se non esclusivo, un’attività commerciale, artigianale, professionale o agricola, è necessario dichiararla agli uffici dell’Agenzia dell’Entrate o, nel caso in cui il soggetto sia obbligato ad iscriversi, alla Camera di commercio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa o dall’eventuale costituzione della società. Il numero di partita Iva viene attribuito dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di partita Iva nasce quando si inizia ad avviare un’attività e non riguarda attività occasionali,

prive pertanto del requisito dell’abitualità e dell’organizzazione.

3.5 INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO

3.5.5 Cittadini esenti dal visto I cittadini di alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, purché di durata non superiore a 90 giorni: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. I cittadini di questi Paesi che vogliano soggiornare in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo possono pertanto entrare in Italia senza visto per ottenere tutta la documentazione necessaria alla richiesta del visto, documentazione che dovrà poi essere presentata presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di residenza.

3.6.3 Per diventare imprenditore, commerciante e artigiano Dichiarazione della Camera di commercio della Provincia dove si intende svolgere

l’attività, nel rispetto dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.

Possesso delle risorse economiche sufficienti, nella misura indicata dall’attestazione della Camera di commercio.

Fotocopia dell’attestato della partita Iva. Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale

abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività. Dimostrazione di un reddito superiore al livello minimo previsto dalla legge per

l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500).

3.6 ADEMPIMENTI PER LA CREAZIONE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA

3.5.8 Durata del permesso di soggiorno per lavoro autonomo Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può durare al massimo due anni, ma la durata può essere inferiore, ad esempio se c’è un contratto a termine, oppure quando viene rilasciato all’inizio dell’attività.

Page 18: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.6.4 Attività con requisiti professionali specifici Ci sono attività che richiedono il possesso di requisiti professionali specifici. Ad esempio, per svolgere l’attività di autoriparazioni il cittadino straniero: Deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro

autonomo o dipendente o per motivi di famiglia; non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi

nell’esecuzione di interventi di sostituzione, modifica e ripristino di veicoli a motore e per i quali è prevista una pena detentiva;

deve essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività; deve, infine, essere in possesso di requisiti professionali, quali uno specifico

titolo di studio o lo svolgimento dell’attività per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare coadiuvante di un’impresa del settore, oppure deve aver frequentato un corso regionale teorico-pratico seguito da almeno un anno di lavoro nel settore.

Anche altre attività, quali quelle di impiantistica, facchinaggio, agenzia, ecc., richiedono requisiti specifici che, per gli stranieri, possono risultare dal riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il riconoscimento va effettuato sia per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, sia per quelli ancora nel Paese d’origine, sia per i cittadini italiani che avessero conseguito un titolo di studio e/o un’esperienza lavorativa in un Paese extra UE.

3.6.6 Il regime contabile Il regime contabile/fiscale di un’impresa può essere definito come l’insieme di documenti da conservare e le formalità da osservare per essere in regola con il fisco (e con il Codice Civile), e per il calcolo esatto del risultato di esercizio, anche ai fini della compilazione del Bilancio e della dichiarazione dei redditi. La scelta del regime contabile è un altro passo importante per gli stranieri che avviano un’attività in proprio perché condiziona i successivi obblighi con il Fisco. Nella scelta vanno considerati il volume di affari che si intende realizzare, le dimensioni dell’azienda e la forma giuridica adottata, ma anche la possibilità di usufruire di determinate semplificazioni sia per la tenuta della contabilità che per il calcolo delle imposte. I regimi sono abbastanza numerosi ed estremamente diversi tra loro, sia per i documenti da redigere, sia per le regole da rispettare: a. regime contabile ordinario b. regime contabile semplificato c. regime contabile della franchigia per contribuenti minimi, o agevolato d. regime contabile sostitutivo per nuove iniziative

3.6.5 Informazioni addizionali per la creazione di impresa

Sul sito della Camera di commercio di Torino è possibile trovare e scaricare una vasta documentazione quantitativa e qualitativa, guide approfondite, statistiche, manuali pratici, ecc., in relazione alla creazione di impresa, tra cui: Guida agli adempimenti dell'impresa Guida al franchising Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti Guida pratica alla redazione del business plan Il marketing per la nuova impresa Il settore delle eco-industrie in Piemonte La comunicazione per la nuova impresa La nuova imprenditoria femminile: sinonimo di pari opportunità Per l'esame del mediatore Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Sito web: http://www.to.camcom.it/download

3.6 ADEMPIMENTI PER LA CREAZIONE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA

a. Ordinario E’ obbligatorio per le società di capitali: S.r.l. – società a responsabilità limitata S.p.A. – società per azioni S.a.p.a. – società in accomandita per azioni Soc.coop.ve – società cooperative E’ obbligatorio anche per le altre imprese, comprese quelle individuali, quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano: € 309.874,14 se l’attività consiste in prestazioni di servizi € 516.456,90 in caso di altre attività Per questo regime contabile è necessario tenere il libro giornale e il libro inventari, i registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) e le eventuali scritture di magazzino, se superano determinati limiti

di ricavi e di valore delle rimanenze finali.

b. Semplificato Indipendentemente dall’attività svolta, é il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano: € 309.874,14 se l’attività consiste in prestazioni di servizi € 516.456,90 in caso di altre attività Quindi, il regime semplificato è applicabile a: ditte individuali lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai

compensi) S.n.c. – società in nome collettivo S.a.s. – società in accomandita semplice I vantaggi di questo regime sono: Semplificazioni nella registrazione delle operazioni Minor costo per la tenuta Non richiede particolari conoscenze contabili

c. Per contribuenti minimi o agevolato E' il regime naturale per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):

non si devono superare i 30.000 euro di ricavi all'anno;

non è consentito avere dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto;

non si possono superare i 15.000 euro per acquisti, locazione o leasing di beni strumentali;

non si deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività d'impresa, artistica e professionale, neppure in forma associata o familiare; coloro che hanno avuto una partita IVA non utilizzata per i tre anni precedenti possono invece accedere alle agevolazioni;

l'attività non deve rappresentare la prosecuzione di un'altra svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L'esclusione avviene però solo quando l'attività utilizza gli stessi beni, si svolge nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti; può usufruirne chiunque abbia avviato la propria attività dal 1 gennaio 2008, anche chi non dovesse aver inizialmente aderito al regime dei minimi. La legge stabilisce solo un limite temporale, che prescinde dal regime contabile adottato in precedenza.Comporta l’esonero dagli obblighi di registrazione e liquidazione; i soggetti interessati dovranno conservare e numerare le fatture di acquisto e certificare i corrispettivi senza addebito dell’imposta. A questi contribuenti “minimi” è assegnata una specifica partita Iva, per cui potranno farsi assistere, per via telematica, direttamente dal sistema informativo dell’Agenzia dell’Entrate.

d. Sostitutivo per nuove iniziative E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti: Il contribuente non deve aver esercitato alcuna attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata, negli ultimi tre anni precedenti l’inizio

della nuova iniziativa La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazioni di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività) Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’ impresa già esercitata da altro

soggetto Per nuove iniziative, la sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività. E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni.

Page 19: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.7.2 Professionisti Chi svolge, invece, un’attività di tipo professionale per cui non è richiesta l’appartenenza ad un Ordine o ad un Collegio, deve iscriversi (utilizzando l’apposito modello anche telematico) alla “Gestione separata” dell’Inps. Sono previste due aliquote contributive: la prima, destinata a tutti coloro che non risultano assicurati a forme

pensionistiche obbligatorie oltre alla gestione separata, è pari al 25,72% (25% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare);

la seconda, del 17%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Questi sono i contributi dovuti all'Inps dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica, e dai lavoratori già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5

anni di versamenti.

3.7.1 Commercianti e artigiani L’imprenditore individuale, a seconda del tipo di attività, deve iscriversi ad una o all’altra delle Gestioni ai fini pensionistici, e deve farlo anche per gli eventuali familiari che lo aiutano nell’impresa. L’iscrizione può avvenire tramite la Camera di commercio, in particolare presso la Commissione provinciale per l’artigianato, oppure direttamente alla sede territoriale dell’Inps. L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa, che è costituito dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono. Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, è quello dell'anno precedente. Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi fissati annualmente. I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo. I contributi dovuti sulla base di un reddito di impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze del 31

maggio e del 30 novembre.

3.7 La pensione per i lavoratori autonomi Lo straniero che svolge un lavoro autonomo deve iscriversi alla “Gestione commercianti e artigiani” dell’Inps. Per artigiani e commercianti il diritto alla pensione di vecchiaia matura al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 per le donne, con requisiti contributivi di almeno 20 anni; può essere utilizzato il pensionamento di anzianità. Nella “Gestione separata” dei lavoratori autonomi, invece, è già in vigore il regime contributivo, per cui il trattamento pensionistico può essere richiesto a 57 anni di età sia per gli uomini sia per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (l’importo della pensione non dovrà essere inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato del 20%, altrimenti non sarà liquidata). Questo limite non vale per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.

3.8 Avviare un’attività imprenditoriale Avviare un’attività imprenditoriale ha molti aspetti positivi, ma comporta anche l’organizzarsi e seguire diversi passi, uno dopo l’altro, al fine di facilitare il precorso di creazione dell’attività scelta. I passi da seguire: Valutare le capacità imprenditoriali Definire l’idea imprenditoriale Eseguire gli adempimenti burocratici Investigare il mercato e il prodotto o servizio Organizzare l’azienda

Elaborare il piano di impresa

3.7 LA PENSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI

3.8 AVVIARE UN’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

3.8.1 Valutare le capacità imprenditoriali E’ necessario valutare il proprio profilo personale sia dal punto di vista psicologico (resistenza allo stress, accettazione del rischio, capacità di risolvere creativamente i problemi), sia dal punto di vista tecnico (accertarsi di possedere le competenze ed il know-how per svolgere l’attività scelta), individuando i “punti forti” e i “punti deboli”, valorizzando i primi e migliorando i secondi. Molte volte non si può cambiare l’intera personalità, ma si può imparare a dirigere un gruppo di lavoro, a rischiare, a negoziare, ad essere più creativi e a stare con gli altri. Quando manca l’esperienza è consigliabile: effettuare stage, ove possibile, presso aziende già avviate; frequentare corsi di formazione professionale; associarsi con persone esperte del ramo. E’ anche molto conveniente dare un’occhiata ai propri concorrenti consultando: banche dati o studi specifici sul territorio di riferimento; i livelli di vendita ed i risultati di imprese che svolgono attività simili, rilevati dai bilanci

depositati presso la Camera di commercio; statistiche ufficiali Istat;

persone che lavorano o gestiscono attività simili.

3.8.2 Definire l’idea imprenditoriale

L’idea di impresa non deve essere improvvisata, più che originale deve essere realizzabile. E’ molto importante sapere cosa desidera il cliente e riuscire a produrre in base alla sua esigenza. Le opportunità di mercato Le più significative opportunità di mercato nel territorio possono essere trovate nei documenti e presso gli sportelli delle Camere di commercio, dove vengono individuate le aree di business a maggiore potenzialità. Misurare il rischio Non c’è impresa senza rischio; ma se il rischio non si può eliminare, lo si può calcolare. E’ molto utile realizzare una prima analisi di prefattibilità che ci permetta di valutare i “punti forti” e i “punti deboli” (fattori di rischio), nonché il grado di rischio complessivo. Diventa fondamentale tenere conto dei fattori oggettivi che possono influire sul successo dell’attività prescelta: localizzazione dell’iniziativa, andamento del mercato, copertura finanziaria dell’investimento, concorrenze delle grandi imprese, ecc.

3.8.3 Eseguire gli adempimenti burocratici Valutare quanto costa in termini di tempo e di denaro avviare l’attività imprenditoriale scelta, diventa molto importante. Per cui, al fine di sbrigare gli adempimenti burocratici, il neo imprenditore deve trovare le informazioni giuste: autorizzazioni da richiedere per ogni singola attività (licenze, denunce, dichiarazioni,

concessioni, atti autorizzatori, ecc.); iter procedurale da seguire (l’ordine in cui devono essere chieste le autorizzazioni,

sia prima dell’avvio dell’attività sia dopo); formulari e modulistica da riempire per ottenere l’autorizzazione o inoltrare la

denuncia; enti a cui presentare la domanda (Camera di commercio, Comune, Provincia,

Regione, etc.). Dove informarsi: nei Comuni, presso gli “Sportelli provinciali per la creazione di impresa” o “Mettersi in

proprio” nelle Camere di commercio, presso gli sportelli “Nuove imprese “

Page 20: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

3.8.4 Investigare il mercato e il prodotto o servizio In questa fase bisogna rispondere a tre domande fondamentali:

a chi vendere? = quale mercato? cosa vendere? = quale prodotto o servizio?

come produrre? = con quale struttura aziendale?

Il mercato Risulta indispensabile avere una buona conoscenza della domanda reale e potenziale, è necessario chiedersi: “chi può essere interessato al nostro prodotto?”, conoscere le esigenze del consumatore, individuare il tipo di clientela a cui ci vogliamo rivolgere, analizzare il mercato potenziale: “è sufficientemente grande? è in espansione? ci sono molti concorrenti?”. Il marketing ci permetterà di scegliere il prodotto o servizio giusto di cui il consumatore ha bisogno, al prezzo giusto, att raverso la distribuzione giusta, con la comunicazione giusta, al cliente giusto. Occorre anche analizzare il macroambiente, ossia tutto ciò che l’impresa non può controllare direttamente: pubblica amministrazione, clima politico, sociale, economico, culturale, ma anche il microambiente, ossia tutto ciò che può essere influenzato direttamente dall’impresa: clienti, fornitori, concorrenti, intermediari commerciali (trasportatori, rivenditori, agenzie di pubblicità, ecc.).

Il prodotto o servizio Scelti i potenziali clienti bisogna trovare quale sia il prodotto che meglio risponda alle loro esigenze pensando nel prodotto o servizio più adatto per soddisfarle. Avere conto che oltre al prodotto o servizio si vende anche qualità, varietà di scelta, assistenza durante e dopo l’acquisto è fondamentale. Analizzare i fattori critici di successo della nostra attività, su cui identificare i nostri punti di forza e di debolezza

relativi alle abilità e difetti dei concorrenti, per avviare delle strategie compatibili con le nostre possibilità.

3.8.5 Organizzare l’azienda

La differenza tra impresa, azienda e ditta Impresa: attività svolta dall’imprenditore Azienda: insieme degli strumenti necessari per svolgere l’attività (locali,

mobili, macchinari, attrezzature)

Ditta: denominazione commerciale dell’imprenditore, cioè nome con cui

egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti.

Le componenti dell’azienda risorse materiali (locali, mobili, macchinari, attrezzature, materie prime) risorse umane (personale) risorse finanziarie

risorse tecnologiche e know-how

Le scelte sull’azienda Numerose e delicate sono le scelte da compiere riguardo l’azienda. Si dovrà stabilire: se realizzare una nuova azienda o acquisirne una già esistente quale dimensione dargli dove localizzarla che forma giuridica assumere come organizzare i fattori produttivi Ognuna di queste scelte deve essere analizzata riguardo ai suoi vantaggi e svantaggi.

Gli incubatori Sono una soluzione innovativa al problema della localizzazione, per i casi in cui non si dispone di una sede; sono strutture concesse in locazione alle nuove imprese, dove queste possono usufruire di un complesso di servizi comuni (reception, centralino telefonico, fotocopiatrici, sale riunioni, segreteria, centri elaborazioni dati), e anche di assistenza e consulenza personalizzata a livello amministrativo, finanziario, commerciale, giuridico. Gli incubatori consentono inoltre una notevole riduzione dei costi di impianto.

3.8.6 Elaborare il piano di impresa Il progetto di impresa o business plan consente di verificare la reale fattibilità dell’iniziativa sotto i suoi

diversi profili: tecnico, commerciale, economico, finanziario; costituisce una guida operativa per i primi periodi di gestione; rappresenta un biglietto da visita insostituibile per qualsiasi contatto

con i potenziali finanziatori. Il progetto di impresa ci permette di determinare, con ragionevole approssimazione, il grado di convenienza e di rischio dell’iniziativa, dando risposta a due domande fondamentali: conviene dar vita all’impresa? E, se la risposta è positiva, qual è il modo migliore per realizzarla?

Contenuto del business plan Il business plan ha tre parti fondamentali: Prima parte introduttiva: la descrizione dell’idea imprenditoriale, le

caratteristiche personali e professionali dei promotori (attitudini di guida, esperienze di lavoro, propensione al rischio, doti di creatività, capacità di lavorare in gruppo e di trattare con le persone, ecc.)

Seconda parte tecnico-operativa: il prodotto o servizio, il prezzo, la comunicazione e la distribuzione, l’azienda (attrezzature, locali, personale), l’organizzazione del processo produttivo, dell’apparato commerciale ed amministrativo-gestionale, ecc.

Terza parte quantitativo-monetaria: gli investimenti, i finanziamenti, i redditi, i flussi di cassa.

Il bilancio preventivo Permette di verificare se il volume di attività da svolgere e le quantità di fattori produttivi da utilizzare sono fattibili da un punto di vista economico

e finanziario.

3.8 AVVIARE UN’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Page 21: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

عقد عمل المساعدون العائليون 2..

، و التي تتوافق مع يؤطر العقد الوطني الجماعي للعمل المنزلي المستخدمون، اعتمادا على المهام التي يقومون بها، ضمن مستوى من الثماني مستويات المحددةأورو شهريا( و الذي يخول بعد التدريب المهني المناسب، مساعدة A :572,71) المستوى ئينمن المستخدمين في المنازل المبتد ، يبدء2313مختلف األجور. سلم سنة

أورو شهريا( DS: 1247,34 األشخاص غير المكتفون ذاتيا )المستوى

03ن الساعات اإلضافية، لكن بالنسبة لبعض الفئات يمكن إبرام عقد لغاية ساعة في األسبوع بغض النظر ع 04ال ينبغي أن تتجاوز ساعات العمل بالنسبة للمساكنين

ساعة أسبوعيا )كالمساعد الخبير، الذي يساعد األشخاص المكتفون ذاتيا أو المستخدمون الطلبة(. ساعة في األسبوع. 43ينزل إلى غاية بالنسبة لغير المساكنين:

التي ال يجب أن تتعارض مع العقد الجماعي. ال يمكن أن يتفق األطراف على اشتراكات أقل من الحد أألدنى كل عالقة عمل تتضمن شروط اقتصادية مختلفة و التعاقدي. و يتم تحديد أوقات العمل، العطل، أيام الراحة األسبوعية و نصف يوم خالل األسبوع.

تابعة دورات تدريبية مهنية مخصصة للمساعدين العائليين. العقد الجماعي ينظم ساعة مدفوعة األجر لم 43شهرا الحصول على 12يحق للمستخدمين الذين يعملون

ا محل اآلخر في أيام و أيضا التشغيل المقسم،الذي يلتزم من خالله شخصان على تأدية عمل واحد كما يمكنهم تقاسم نفس الوظيفة، باإلتفاق معا على أن يحل أحده ساعات العمل.

: عالقة عمل المساعدة العائلية الرابع الفصل

الشروع في نشاط مقاوالتي 3.8

لنشاط مقاوالتي جوانب إيجابية عديدة، لكن ينبغي تنظيم و تتبع العديد من الخطوات الواحدة تلو األخرى، لتسهيل مرحلة تأسيس النشاط.

الخطوات الواجب تتبعها: تقييم القدرات المقاوالتية تحديد فكرة المشروع تتبع المراحل البيروقراطية دراسة السوق، المنتوج أو الخدمة تنظيم الشركة وضع خطة عمل

التقاعد بالنسبة للعمال المستقلين 3.8األجنبي الذي يزاول عمل مستقل ملزم بالتسجيل في "إدارة التجار و

"المؤسسة الوطنية INPS الحرفيون" بالمكتب التجاري أو الحرفي ب

سنة 50عد الشيخوخة في سن للضمان اإلجتماعي". و لهم الحق في تقا

سنة 23سنة النسبة للنساء، مع تسديد اإلشتراكات لمدة 53بالنسبة للرجال و

على األقل.لدى العمال المستقلون عند التسيير المنفصل نظام اإلشتراكات الذي يتم من

سنة للرجال و النساء، مع إشتراكات فعلية ال تقل 05خالله المعاش في سن

سنوات. 0عن

مدة إذن اإلقامة ألسباب عمل مستقل 3.5.8

كثر لمدة سنتين، لكن المدة قد تكون أقل من ذلك، على سبيل المثال إذا كان العقد محدد المدة، أو إذا تم إصداره إذن اإلقامة ألسباب عمل مستقل يمكن أن تدوم على األ في بداية القيام بالنشاط.

هام لدى بالطلب اإلستعالمباإلجراءات الكاملة ننصح المتقدمون قبل البدء

التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية من توفرهما الفعلي على رسوم الدخول.

يوم من تاريخ إصدارها. 183ة استعمال التأشيرة في غضون ضرور

الدخول ألسباب عمل مستقل 5.3المواطنون األجانب الراغبون في الدخول إلى إيطاليا لمزاولة نشاط عمل مستقل وفقا لقانون "فلوسي" السنوي، ملزمون بالحصول على تأشيرة

ثيل دبلوماسي أو من قنصلية البلد الدخول ألسباب عمل مستقل من طرف تم األصل ، لتمكينهم من الحصول على إذن اإلقامة ألسباب عمل مستقل.

مل المستقل بالنسبة لباقي تصريحات اإلقامةالع 8..

يتعين للحاصلين على إذن إقامة قانوني مزاولة نشاط عمل مستقل وفقا لمدة صالحيته دون اإلضطرار إلى تغيير أو تحويل الوثيقة:

إذن اإلقامة ألسباب عمل تابع غير موسمي إذن اإلقامة ألسباب عائلية إذن اإلقامة إلنتظار عمل امة لمساعدة القاصرإذن اإلق إذن اإلقامة للجوء السياسي .إذن اإلقامة للحماية اإلجتماعية

أمثلة 5.8.8تحويل إذن إقامتها ألسباب الدراسة من سلوى، مواطنة مغربية، تمكنت

إلى إذن اإلقامة ألسباب عمل مستقل بعقد عمل للتعاون في مشروع لشركة وميات قدمت نسخة من دبلوم التخرج في هندسة المعل . كيف؟معلوميات

بكلية العلوم و التقنيات بطورينو ونسخة من العقد)راتب إجمالي يزيد عن أورو(، التصريح بالدخل، شهادة خاصة بالشركة و شهادة العمل من 8033

رب العمل.

. العمل المستقل2.8

خدمات العمل المستقل هي عمل أو خدمة تؤدى من شخص دون شرط التبعية. ضمن العمل المستقل هي: األنشطة التي تتم

األنشطة الشركية األنشطة الحرفية األنشطة التجارية .األعمال الحرة، المنظمة و غير المنظمة

أو التكوين إلى إذن اإلقامة ألسباب العمل من إذن اإلقامة ألسباب الدراسة 8.8 المستقل

المواطنون األجانب الحاصلون على إذن اإلقامة ألسباب الدراسة أو التكوين و الذين يرغبون القيام بعمل مستقل يمكنهم تحويل إذن إقامتهم، بتقديم طلب ، عبر

األجل للهجرة بالعمالة المؤهلة لذلك )في غضون الموحداألنترنيت، للشباك (. flussiالمحدد في المرسوم فلوسي

كيف يمكن القيام بأنشطة العمل المستقل؟ 2.8

القانون اإليطالي يخول للمواطن األجنبي ممارسة نشاط صناعي، مهني، حرفي، تجاري أو تأسيس شركة رأس مال أو أشخاص أوالحصول على

مناصب في الشركات.يجب على المواطنين األجانب الراغبين في القيام بعمل مستقل من أي نوع

تالك إذن اإلقامة الذي يخول القيام بالعمل المستقل.كان ام

تقل: العمل المسالثالث الفصل

Page 22: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.1 IL CONTRATTO DI LAVORO PER ASSISTENTI FAMILIARI

4.1 Il Contratto di Lavoro per assistenti familiari Il Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro domestico inquadra i lavoratori, a seconda delle mansioni che svolgono, in uno degli 8 livelli previsti e ai quali corrispondono diverse retribuzioni. La “scala” per il 2010 parte dai collaboratori domestici alle prime armi (Livello A: € 595,36) e arriva a coloro che, dopo un’adeguata formazione professionale, assistono persone non autosufficienti (Livello DS: € 1.296,67). Per i conviventi sono previste un massimo di 54 ore di lavoro a settimana (Tabella A), oltre le quali è dovuto lo straordinario; ma, per alcune categorie (come colf esperte, coloro che assistono persone autosufficienti o i lavoratori studenti) si può prevedere un contratto fino a 30 ore settimanali (Tabella B). Per i non conviventi le ore settimanali scendono invece a 40 (Tabella C). Ogni rapporto di lavoro contiene condizioni economiche diverse che non devono essere in contrasto con il contratto collettivo. Le parti non possono mai concordare una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali. Vanno specificati l’orario di lavoro, le ferie, il giorno di riposo settimanale e la mezza giornata di riposo infrasettimanale. I lavoratori con almeno 12 mesi di servizio possono usufruire di 40 ore di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione professionale specifici per assistenti familiari. Il contratto collettivo disciplina anche il lavoro ripartito, grazie al quale due lavoratori assumono un’unica

obbligazione lavorativa e possono dividersi lo stesso posto, accordandosi sulla sostituzione fra di loro rispetto a giorni e orari.

LIVELLI

Lavoratori / Ore di lavoro settimanale

Conviventi valori mensili

Non conviventi valori orari

Tabella A 54 ore

Tabella B* 30 ore

Tabella C 40 ore

Livello A:

Collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.

Lavoratori in possesso di esperienza che svolgono con competenza le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro (profili: addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi, operaio comune). Al compimento dei 12 mesi di anzianità, questi lavoratori saranno inquadrati nel livello B, con la qualifica di “collaboratore generico polifunzionale”.

595,36 - 4,33

Livello AS:

Addetti alla compagnia: svolgono esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro .

Baby sitter: svolgono mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione dell’assenza dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

703,61 - 5,10

Livello B: Collaboratori familiari, in possesso di esperienza, che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni a livello esecutivo (profili: collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, operaio qualificato, autista, addetto al riassetto delle camere e al servizio di prima colazione).

757,73 541,24 5,42

Livello BS: Assistenti a persone autosufficienti: svolgono mansioni di assistenza a persone - anziani o bambini - autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa in cui vivono gli assistiti.

811,85 568,30 5,74

Livello C: Collaboratori familiari, in possesso di specifiche conoscenze di base, teoriche e tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, che operano con totale autonomia e responsabilità (profilo: cuoco).

865,99 627,83 6,06

Livello CS: Assistenti a persone non autosufficienti, non formati: svolgono mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa in cui vivono gli assistiti.

920,11 - 6,37

Livello D: Collaboratori familiari, in possesso dei necessari requisiti professionali, che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento (profili: amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore).

1.082,48 + indennità

160,07

7,36

Livello DS:

Assistenti a persone non autosufficienti, formati: svolgono mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa in cui vivono gli assistiti.

Direttori di casa: svolgono mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.

1,136,60 + indennità

160,07

7,68

* Lavoratori conviventi che lavorano fino a 30 ore settimanali, inquadrati nei livelli B, BS, C, e studenti di età compresa tra 16 e 40 anni frequentanti corsi di

studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici.

Indennità: Integrazioni di retribuzione che vengono riconosciute in relazione a particolari attività o disagi del dipendente.

Assistente formato: lavoratore in possesso di diploma, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, nello specifico campo oggetto della propria mansione, anche tramite corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

CAPITOLO IV: RAPPORTO DI ASSISTENZA FAMILIARE

Page 23: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.1.1 Contenuti del contratto di lavoro o lettera di assunzione Nel Contratto di Lavoro dovranno essere indicati: a) data dell’inizio del rapporto di lavoro b) livello di appartenenza c) durata del periodo di prova d) esistenza o meno della convivenza e) residenza del lavoratore f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione g) eventuale tenuta di lavoro h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra

giornata i) retribuzione pattuita j) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa k) periodo concordato di godimento delle ferie annuali l) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto a riporre e custodire i propri effetti

personali

4.1.8 I permessi per formazione professionale

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o

assistenti familiari.

4.1.9 Il lavoro ripartito E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido

l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.

Ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

I due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in

qualsiasi momento, sostituzioni tra di loro.

4.1.2 Aspetti regolamentati Molti sono gli aspetti che regola il contratto di lavoro per le assistenti familiari, tra cui: l’orario di lavoro il periodo di prova il riposo giornaliero le prestazioni notturne:

- assistenza notturna - presenza notturna

i permessi per formazione professionale il lavoro ripartito l’indennità di vitto e alloggio il riposo settimanale le festività il lavoro straordinario

le ferie

4.1.6 Assistenza notturna – Tabella D dalle ore 20.00 alle ore 8.00

Discontinue prestazioni assistenziali notturne di cura alla persona da parte di personale non infermieristico in favore di soggetti autosufficienti o non autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), comprese tra le ore 20.00 e le ore 8.00, e a cui corrisponde l’obbligo di: prima colazione, cena ed idonea sistemazione per la notte. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto tra le parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.

LIVELLO Valori mensili

Autosufficienti Non

Autosufficienti

Livello BS

Assistente a persone autosufficienti 933,63

Livello CS

Assistente a persone non autosufficienti – non formato 1.058,12

Livello DS

Assistente a persone non autosufficienti – formato 1.307,10

4.1.7 Presenza notturna – Tabella E dalle ore 21.00 alle ore 8.00

Prestazione esclusivamente di attesa, in cui il personale è assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna. Qualora la durata della presenza stessa sia interamente compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, è obbligatorio consentire al lavoratore il completo riposo notturno ed un alloggio idoneo. Spetta al datore di lavoro l’obbligo di erogazione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto tra le parti. Se invece si richiedono prestazioni diverse dalla presenza, queste vengono retribuite aggiuntivamente, come indicato nella tabella C.

Valore mensile

Livello unico 625,14

4.1.4 Il periodo di prova I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato.

Livelli D e DS: 30 giorni Altri livelli: 8 giorni

I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo, quindi sono esclusi i giorni di festività, di permesso e di malattia. Durante il periodo di prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, con il pagamento

corrispondente a favore del lavoratore.

4.1.3 L’orario di lavoro – limiti massimi L’orario di lavoro per le assistenti familiari non deve superare, per i lavoratori: - conviventi: 54 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, - non conviventi: 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere non

consecutive. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, BS, C, e gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; l’orario dovrà essere interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali. Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in mancanza di erogazione, l’indennità di vitto. Il tempo necessario alla fruizione del pasto sarà concordato tra le parti e non retribuito.

Lavoratori Ore giornaliere non

consecutive Massimo ore settimanali

Conviventi 10 54 Conviventi livelli B, BS, C e studenti (1)

*10 30

Non Conviventi 8 **40 * in non più di 3 giorni settimanali ** da distribuire su 5 o 6 giorni (1) Con orario di lavoro interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00, tra le 14.00 e le

22.00, oppure un massimo di 10 ore al giorno non consecutive in non più di 3 giorni settimanali.

4.1.5 Il riposo giornaliero Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22, ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. E’ consentito il recupero consensuale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

4.1 IL CONTRATTO DI LAVORO PER ASSISTENTI FAMILIARI

Page 24: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.1.10 Indennità vitto e alloggio – Tabella F L’indennità di vitto e alloggio è a carico del datore di lavoro se il lavoratore è convivente oppure ha un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale del lavoratore. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo e salvaguardarne la dignità e la riservatezza. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono rivalutati annualmente e sono disponibili sul sito: www.inps.it Valori giornalieri

pranzo e colazione 1,81 cena 1,81 alloggio 1,57

Totale 5,19

4.1.13 Il lavoro straordinario E’ considerato lavoro straordinario: quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata dell’orario di lavoro stabilito nel contratto, e le prestazioni lavorative nelle giornate festive, domenicali o nelle giornate di riposo settimanale. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. Lo straordinario è una retribuzione oraria che viene maggiorata del: 25% se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, 40% per prestazioni nelle 12 ore di riposo

settimanale, 50% se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00, 60% per prestazioni nella giornata di domenica o

di festività, 10% per prestazioni eccedenti le 40 ore

settimanali tra le ore 6.00 e le ore 22.00, per lavoratori non conviventi.

4.1.11 Il riposo settimanale Per le assistenti familiari conviventi, il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

Lavoratori Riposo

domenicale Altra

giornata

Tutti livelli 24 ore 12 ore

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata.

4.1.12 Le Festività Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente:

1° gennaio 15 agosto 6 gennaio 1° novembre lunedì di Pasqua 8 dicembre 25 aprile 25 dicembre 1° maggio 26 dicembre 2 giugno Santo Patrono

In questi giorni, il lavoratore ha diritto al completo riposo ed alla retribuzione; in caso di prestazione lavorativa, la retribuzione viene maggiorata del 60%. Se la festività coincide con la domenica, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata, oppure al pagamento di 1/26 della retribuzione mensile. Per il rapporto di lavoro ad ore, le festività vengono retribuite con 1/26 della retribuzione mensile.

4.2 LA BUSTA PAGA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI

4.1 IL CONTRATTO DI LAVORO PER ASSISTENTI FAMILIARI

4.2.1 I contenuti della busta paga Prospetto paga: per il pagamento dello stipendio, il datore di lavoro prepara un “prospetto paga” (in due copie, una per il lavoratore firmata dal datore di lavoro e l’altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore), in cui vengono riportate e quantificate tutte le componenti della retribuzione. I calcoli per lo stipendio e le festività devono tenere conto di: festività nazionali, ferie annuali, ferie non godute, malattie o infortuni, dimissioni o licenziamento.

Pertanto, la busta paga delle assistenti familiari deve essere composta dalle seguenti voci: Stipendio base Tredicesima: ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, uguale alla retribuzione

mensile concordata, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale. Se la prestazione non raggiunge l’anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Indennità di vitto e alloggio: importo che va a compensare quello che la legge considera un disagio, ovvero l’impossibilità di godere di vitto e alloggio in modo autonomo.

Lavoro notturno: compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria. Straordinari Festività e giorni di riposo: la retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore viene maggiorata nel modo

seguente: - del 40% per le giornate di riposo settimanale non domenicale - del 60% per le giornate di domenica o di festività Superminimo individuale: è una quota aggiunta in modo facoltativo alla retribuzione da parte del datore di

lavoro che vuole premiare il dipendente; viene indicata come extra nel prospetto paga.

4.2.2 Dimissioni o licenziamento

Se il rapporto di lavoro cessa a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, anche se non è stato raggiunto un intero anno di servizio.

4.2.3 Il CUD Entro il 15 marzo di ogni anno, il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti il totale delle somme erogate al lavoratore nell’arco dell’anno: si tratta del cosiddetto CUD (Certificazione Unica dei Redditi da lavoro dipendente), utile ai fini

della dichiarazione dei redditi.

4.1.15 Le assenze Le assenze del lavoratore devono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Le assenze non giustif icate entro il 3º giorno (se non si verificano cause di forza maggiore) sono da considerare dimissione del lavoratore. Se l’assistente familiare si presenta oltre questo periodo, il datore di lavoro è dunque libero di considerare il rapporto di lavoro cessato, senza che occorra alcun preavviso, oppure può decidere che questo continui regolarmente. In tal caso nulla sarà dovuto al lavoratore per il periodo di assenza, salvo il caso in cui il datore di lavoro e il lavoratore decidano di considerarlo periodo di ferie.

4.1.14 Le ferie Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro. Il diritto alle ferie è irrinunciabile, le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno e non possono essere frazionate in più di due periodi all’anno. I lavoratori stranieri possono, con il consenso del datore di lavoro, accumulare le ferie di un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non definitivo. In caso di coincidenza delle ferie con delle festività, il periodo feriale si sospende fino al termine delle festività; terminate queste, il periodo feriale ricomincia a decorrere per il tempo stabilito. Retribuzione: durante il periodo delle ferie, il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione globale mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo delle ferie, il compenso sostitutivo convenzionale. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non ha ancora raggiunto un anno di servizio, spetteranno all’assistente familiare tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Le ferie non godute: i giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono, possono essere spostati ad una data diversa, concordata con il datore di lavoro. In alternativa, in casi eccezionali (ad es. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro) possono essere retribuiti con un’indennità sostitutiva. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Page 25: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.3 LE TUTELE PREVIDENZIALI

4.3 Le tutele previdenziali L’assistente familiare è assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge e, in base ai contributi versati all'Inps, al lavoratore spettano le seguenti prestazioni. A carico dell'Inps: pensione di vecchiaia pensione di anzianità pensione di inabilità assegno di invalidità pensione ai superstiti o di reversibilità indennità di disoccupazione indennità di maternità assegno per il nucleo familiare assegni familiari indennità antitubercolari cure termali Agli assistenti familiari non spetta l'indennità economica di malattia né il congedo per malattia del figlio. A carico dell'Inail: rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

4.3.3 Maternità Quando la lavoratrice domestica è incinta scattano le garanzie che le norme pongono a tutela della maternità. La lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, a non lavorare e ad avere parte delle retribuzioni. Assenza obbligatoria: la lavoratrice non può lavorare nei seguenti periodi: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto, durante i tre mesi successivi al parto. Indennità di maternità: durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità, pari all'80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari; viene pagata direttamente dall'INPS. Niente licenziamento: dall'inizio della gestazione fino al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata salvo che per giusta causa.

4.3.1 Indennità di disoccupazione E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria e che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). L’indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale o presso gli sportelli di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Disoccupazione ordinaria: si può ottenere quando il lavoratore è in possesso di almeno due anni di assicurazione e di almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro; viene corrisposta per 8 mesi nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. Disoccupazione con i requisiti ridotti: per i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente. L’indennità non può superare i 180 giorni. Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera è del 35% della retribuzione media giornaliera,

mentre per il periodo successivo sale al 40%.

4.3.2 Assegno per il nucleo familiare E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori, i cui nuclei familiari siano composti da più persone ed i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge; l’assegno viene versato in aggiunta allo stipendio mensile, quando il reddito complessivo per l'intero nucleo familiare non supera il limite stabilito dalla legge per l'anno in corso ed almeno il 70% di tale reddito deriva da lavoro dipendente. Se c’è una convenzione con il Paese dello straniero, si versa anche se la famiglia è rimasta in Patria.

4.3.4 Malattia In caso di malattia, l’assistente familiare dovrà avvertire opportunamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore, entro l'orario previsto per l'inizio della prestazione lavorativa. Se non è convivente, l’assistente dovrà provare la malattia con certificato medico che dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro e dovrà essere spedito al datore di lavoro entro tre giorni dall’inizio dell’evento; fa fede il timbro postale di partenza. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico, invece, se la malattia interviene nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non è presente nell’abitazione. Conservazione del posto: in caso di malattia, l’assistente familiare, convivente o no, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa famiglia: - 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi, - 45 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni, - 180 giorni, per anzianità superiore a due anni. Retribuzione: è garantito il pagamento del 50% del salario pattuito fino al terzo giorno consecutivo di malattia e del 100% per i giorni successivi, fino ad un massimo di: - 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi, - 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni, - 15 giorni, per anzianità superiore a due anni. Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, non spetta al lavoratore nella retribuzione l'indennità di vitto e alloggio. Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di

malattia.

4.3.5 Infortunio Denuncia all’Inail: deve essere fatta dal datore di lavoro, per poter godere dell’assicurazione Inail, entro i seguenti termini: infortuni mortali o presunti tali: entro le 24 ore, telegraficamente; infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni: entro 2 giorni dall’accertamento; infortuni con prognosi inferiore ai 3 gironi, ma non guariti: entro 2 giorni dalla

ricezione del relativo certificato di prosecuzione. Conservazione del posto: in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 10 giorni, in caso di anzianità di lavoro fino a sei mesi; 45 giorni, in caso di anzianità di lavoro da sei mesi a due anni; 180 giorni, in caso di anzianità di lavoro superiore a due anni. L'anzianità è da intendersi maturata presso la stessa famiglia. Prestazioni dall’Inail: nel caso di infortunio sul lavoro, all’assistente familiare spettano, a seconda dei casi, le seguente prestazioni erogate dall’Inail: Prestazioni economiche

- indennità giornaliera per inabilità temporanea; - rendita per inabilità permanente; - assegno per l’assistenza personale continuativa; - rendita ai superstiti e assegno in caso di morte.

Prestazioni assistenziali - cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; - fornitura degli apparecchi di protesi.

Le prestazioni economiche dell’Inail decorrono dal quarto giorno successivo all’infortunio. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale, compresa la quota sostituiva di vitto e alloggio (nel caso in cui il lavoratore ne fruisca e non venga ricoverato in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro). Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di infortunio e di malattia professionale.

Page 26: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.4 I CONTRIBUTI INPS

4.4 I Contributi INPS Ogni trimestre, a scadenze fisse, i datori di lavoro versano i contributi per l’assistente familiare, compilando un bollettino prestampato. I contributi vengono utilizzati da Inps e Inail per liquidare alcune indennità (disoccupazione, malattia, maternità, infortunio sul lavoro e assegni familiari) e anche per il trattamento pensionistico. Per calcolare i contributi trimestrali si individua l’importo (stabilito annualmente dall’Inps) corrispondente alla retribuzione oraria effettiva del lavoratore e lo si moltiplica per il numero di ore retribuite nelle settimane del trimestre. Per i rapporti a tempo pieno, oltre le 24 ore settimanali, esiste un contributo forfettario indipendente dalla retribuzione oraria. Il calcolo va fatto per tutti i giorni retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza (per malattie, ferie, festività infrasettimanali, congedo, ecc.), per i quali il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione all’assistente familiare.

4.4.1 L’importo orario Contributo orario convenzionale, per calcolare l’importo da indicare nel bollettino.

Retribuzione oraria effettiva

Contributo orario in euro (tra parentesi la quota a carico del lavoratore)

con CUAF senza CUAF*

Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali

1,02 (0,24) 1,02 (0,24)

Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,22

1,40 (0,34) 1,41 (0,34)

Retribuzione oraria effettiva da € 7,22 a € 8,81

1,58 (0,38) 1,59 (0,38)

Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,81

1,93 (0,46) 1,94 (0,46)

*Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli Assegni Familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

4.4.3 Le scadenze

L’ultimo giorno utile per il versamento dei contributi è il decimo giorno dalla scadenza del trimestre.

Periodo Scadenza

Dal 1º gennaio al 31 marzo (1º trimestre)

10 aprile

Dal 1º aprile al 30 giugno (2º trimestre)

10 luglio

Dal 1º luglio al 30 settembre (3º trimestre)

10 ottobre

Dal 1º ottobre al 31 dicembre (4º trimestre)

10 gennaio

4.4.2 Retribuzione oraria effettiva

Retribuzione oraria

effettiva =

Retribuzione oraria

convenuta +

Quota tredicesima

+ Quota vitto e

alloggio

La retribuzione oraria convenuta: è lo stipendio concordato tra datore di lavoro e lavoratore per un’ora di lavoro, al netto di altri importi. Se viene pagato su base mensile, il calcolo si fa dividendo lo stipendio per il numero delle ore lavorate durante un mese. Ad esempio, se il lavoratore percepisce uno stipendio di € 541,24 al mese e lavora 4 ore al giorno per 22 giorni, si divide lo stipendio mensile (541,24) per le ore lavorate nell’arco del mese (4 ore x 22 giorni = 88 ore al mese). Dunque 541,24/88 = € 6,15 all’ora. La quota tredicesima: corrisponde alla retribuzione oraria convenuta divisa tra 12 mesi. Ad esempio, se il lavoratore percepisce € 6,15 all’ora, la quota tredicesima sarà pari a 6,15 diviso 12, ovvero 51 centesimi (6,15/12 = € 0,51). La quota vitto e alloggio: se il lavoratore vive presso il datore di lavoro, avrà diritto ad un’indennità di vitto e alloggio. Per il calcolo, si moltiplica il valore convenzionale di vitto e alloggio per il numero di giornate lavorative e si divide per il numero delle ore lavorate nel corso di un mese. Ad esempio, se il lavoratore ha lavorato 22 giorni al mese per un totale di 88 ore, si moltiplica l’indennità di vitto e alloggio (€ 5,19 – vedi Tabella F) per il numero di giorni lavorati (22 giorni), e poi si divide per il totale delle ore lavorate (88 ore). Dunque 5,19 x 22 / 88 = € 1,30.

In questo esempio: retribuzione oraria effettiva = 6,15 + 0,51 + 1,30 = € 7,96

4.4.4 Ore trimestrali retribuite Per il calcolo della contribuzione previdenziale, si devono conteggiare il numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore durante un trimestre lavorativo, a cui vengono aggiunte le ore retribuite per ogni giornata di ferie, le ore di assenza per malattia, infortunio, festività, ecc. Il calcolo parte dalla domenica iniziale fino all’ultimo sabato del trimestre. Le ore di lavoro effettuate dopo l’ultimo sabato vanno aggiunte a quelle del trimestre successivo. Se il totale delle ore del trimestre è una cifra decimale (non intera), questa va arrotondata per eccesso.

4.5 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE (TFR)

4.5 Cessazione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per tre motivi principali: - volontà del datore di lavoro: licenziamento, - volontà del lavoratore: dimissioni, - scadenza del contratto a tempo determinato. Per licenziare un lavoratore domestico non è necessaria una giusta causa (negligenza o grave mancanza) e non è prevista la reintegrazione, anche se il licenziamento è illegittimo. Preavviso: se il licenziamento avviene per giusta causa, il datore di lavoro non deve dare il preavviso. Negli altri casi, deve darlo (da 8 a 15 giorni), altrimenti paga un’indennità. In caso di dimissioni, è il lavoratore a dover dare il preavviso, tranne se lascia per giusta causa (mancati pagamenti, mobbing, ecc.). Trattamento di fine rapporto (TFR): al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto. Quando, per qualsiasi causa, cessa il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicarlo ad Inail, Pubblica sicurezza, Sportello unico, Centro per l’Impiego e Inps (tramite i bollettini). Il lavoratore domestico che alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro non ha trovato un’altra occupazione, deve chiedere il permesso di soggiorno

per attesa occupazione.

4.4.5 Contributo orario convenzionale Per determinare l’importo dei contributi per ora di lavoro retribuita è necessario individuare l’importo del contributo orario convenzionale definito dall’Inps. Determinata la retribuzione oraria effettiva, basterà ricercare nella tabella l’importo del contributo orario corrispondente. La prima fascia contributiva riguarda il rapporto di lavoro che supera le 24 ore settimanali, per il quale il contributo orario convenzionale è unico; invece le altre tre fasce contributive riguardano rapporti in cui il lavoratore lavora non più di 24 ore settimanali. A carico del lavoratore vi è una frazione del contributo complessivo pagato dal datore di lavoro, che per legge ha il diritto di sottrarre questa quota del contributo dallo stipendio del lavoratore.

Page 27: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

4.5.1 Licenziamento Per licenziare un lavoratore domestico non è necessaria una giusta causa e non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro anche in caso di licenziamento illegittimo. Se la causa del licenziamento è legata ad una negligenza o mancanza grave del lavoratore da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, si ha il cosiddetto “licenziamento per giusta causa”. Negli altri casi, il datore di lavoro è tenuto a dare un preavviso rispettando i seguenti termini: 1. Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario, - oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario.

2. Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario, - oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

Alla scadenza del preavviso l’eventuale alloggio fornito al lavoratore domestico dovrà essere liberato. In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore un’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione

corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

4.5.2 Dimissioni Se le dimissioni vengono presentate per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc.), non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente, il lavoratore ha diritto ad un’indennità di mancato preavviso. Negli altri casi, il lavoratore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso rispettando i seguenti termini: 1. Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario, - oltre 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

2. Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità: 4 giorni di calendario, - oltre i 2 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario.

Se il lavoratore non rispetta i termini di preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalla sua retribuzione l’indennità di preavviso e chiedere il risarcimento dei danni.

4.5.3 Scadenza del contratto In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto. Se il datore di lavoro recede prima del termine, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto. Se è il lavoratore a recedere prima della scadenza, deve corrispondere al datore di lavoro una somma equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso.

4.5.4 Il trattamento di fine rapporto – TFR Il trattamento di fine rapporto (TFR): quando finisce il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, calcolato sul totale delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio. Il TFR si determina accantonando una quota (pari alla retribuzione annuale, comprensiva di eventuale vitto e alloggio, divisa per 13,5), al termine di ogni anno di servizio, che si va a sommare alle quote accantonate precedentemente e rivalutate. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, al massimo il 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento.

4.6 PENSIONE

4.5.6 Come far valere i diritti Tra il lavoratore e il datore di lavoro possono sorgere conflitti su aspetti economici (mancato versamento dei contributi) o normativi (licenziamento illegittimo). Per tutelare i diritti dei lavoratori domestici sono previsti:

la conciliazione extragiudiziale, attraverso la quale il lavoratore tenta di mettersi d’accordo con il datore di lavoro. La procedura viene attivata rivolgendosi al sindacato (conciliazione sindacale), o alla Direzione provinciale del lavoro (conciliazione amministrativa). Raggiunto l’accordo, viene sottoscritto dalle parti e presentato alla Direzione provinciale del lavoro. Se non viene rispettato dal datore di lavoro, il lavorare potrà avviare un procedimento esecutivo;

il ricorso giudiziale si fa quando con la conciliazione non si riesce ad arrivare ad un accordo, e viene presentato al giudice del lavoro, che convocherà datore di lavoro e lavoratore per interrogarli e tentare una nuova conciliazione. In caso di mancata conciliazione, il giudice può pronunciarsi emettendo una sentenza.

4.6 Pensione Al termine della vita lavorativa, l’assistente familiare straniero/a ha diritto a ricevere la pensione (che varia in base a importo e numero dei contributi versati, età, condizione fisica e residenza), con gli stessi diritti dei colleghi italiani. Il cittadino non comunitario che ha i requisisti per la pensione di invalidità civile può fare richiesta alla ASL, a condizione che sia residente in Italia e che abbia il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La domanda di pensione va compilata su un modulo, reperibile presso un qualunque ufficio Inps, sul sito www.inps.it o presso gli enti di Patronato, e sul quale sono indicati anche i certificati anagrafici da allegare (o dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche direttamente all’Inps).

4.6.1 L’assegno o pensione sociale L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia, hanno redditi inferiori all’assegno sociale, e, se stranieri, sono in possesso del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno). La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto. Inoltre, dal 1° gennaio 2009, è richiesto il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

4.6.2 La pensione di anzianità La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti sono 95 anni, ottenuti dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva, e 59 anni di età; per ottenerla è necessario aver cessato l’attività lavorativa.

4.5 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE (TFR)

4.5.5 Calcolo della liquidazione o TFR La liquidazione, o TFR, si determina calcolando una quota annuale da accantonare alla fine di ogni anno di servizio svolto. Questa quota annuale si deve poi sommare alle quote precedentemente messe da parte e rivalutate annualmente. La quota annuale: si calcola al 31 dicembre, dividendo la retribuzione percepita durante l’anno per 13,5. Per retribuzione annua si intendono tutte le somme corrisposte nell’anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio. Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno, la quota è ridotta in modo proporzionale, e si considerano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Rivalutazione delle quote: al momento della liquidazione del TFR, il datore di lavoro deve rivalutare al 31 dicembre dell’anno precedente il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione fa riferimento all’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’Istat nel mese in esame, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Se il rapporto di lavoro finisce nel corso dell’anno, la voce fissa va frazionata in dodicesimi di anno in rapporto al numero di mesi lavorati nell’anno. La quota maturata nell’anno in corso è esclusa dal calcolo di rivalutazione . I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il trattamento di fine rapporto, nella misura massima del 70% di quanto maturato.

4.6.3 La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, insieme al requisito contributivo di almeno 20 anni. Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.

Page 28: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

027النموذج 2.2

هو نموذج تصريح الدخل يسمح بتسديد اإللتزامات بطريقة مبسطة. العمال التابعون، 034النموذج

دخل المتقاعدون أو المتوفرون على عالقة عمل للتعاون المنسق و المستمر يمكنهم تقديم تصريح ال

.034باستعمال النموذج

.مجانا CAF" مملوءا مسبقا" ل 034يقدم النموذج

النموذج الوحيد 2.1.5

ال يمكنهم تقديم النموذج الوحيد هو نموذج للتصرح بالدخل يمكن استعماله من طرف المشتركين الذين

.034النموذج من الذي يجب عليه أن يقدمه:

.األشخاص الذين لم يقوموا بدفع الضرائب خالل األشهر التي يجب فيها القيام بالتسوية الضريبية

034المشتركون المتوفرون على دخل و الذين ال يمكنهم تقديم النموذج.

.الوارثون لمشترك متوفى

ة المضافة.أصحاب الضريبة على القيم

.المشتركون القائمون بنشاط مصادق عليه عبر دراسات ميدانية

. تصريح الدخل2

التصريح بالدخل هي الوسيلة التي يصرح من خاللها بالدخل كل مواطن مشترك في الضرائب. يجب على

كل سنة ، و تسليمه لوكالة المواطنين التصريح بالدخل

الضرائب لوزارة المالية لدفع الضرائب.

من الذي يجب عليه أن يقدمه: كل الذين يحصلون على

دخل مالي حتى ولو كانوا مقيمون في الخارج.

لما يجب القيام بالتصريح بالدخل:

لتصحيح خطأ مرتكب فيCUD الكود( ) العملإلعادة اقتطاع ما لم يطلب مسبقا من رب

)مثال، إعالة األسرة( ،لخصم النفقات التي تم تحملها )الصحة، التأمين

ترميم البناء، التعليم، الخ(.

المواطن ذو الدخل المرتفع ملزم بالقيام بالتصريح بالدخل.

تصريح الدخل :الخامسالفصل

إنهاء عالقة العمل ..5 يمكن إنهاء عالقة العمل المنزلي لثالثة أسباب رئيسية:

رغبة صاحب العمل : الفصل -

رغبة المستخدم : اإلستقالة -

انتهاء عقد العمل لمدة محددة. - يتوقعر( و ال للقيام بفصل المستخدم المنزلي ليس من الضروري تواجد سبب وجيه )اإلهمال أو التقصي

إعادة التشغيل ولو كان الفصل غير قانوني.

إذا تم الفصل لسبب وجيه، فصاحب العمل ليس ملزما إعطاء إشعار. في حاالت أخرى يجب إعطائه اإلشعار:يوما( أو دفع تعويض. في حلة اإلستقالة، يجب على المستخدم إعطاء إشعار إال إذا ترك العمل 80إلى 8)من

ه )اإلمتناع عن دفع األجر، المضايقات..الخ(لسبب وجي

يحق للمستخدم راتب نهاية الخدمة، عندما يتم إنهاء ألي سبب كان عالقة العمل، (TFR) راتب نهاية الخدمة:

)المؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث الشغل(، األمن العام، الشباك Inail يجب على صاحب العمل إعالم

( ) عبر الوثائق المخصصة لذلك(. )المؤسسة الوطنية للضمان اإلجتماعي Inps،الموحد، مركز التشغيل

التقاعد ..4

عند نهاية الحياة العملية ، للمساعدين العائليين

األجانب الحق في التقاعد )الذي يختلف حسب

الدخل و عدد اإلشتراكات المدفوعة، السن،

الحالة الجسدية و اإلقامة(، بنفس الحقوق التي

إليطاليون.يتمتع بها زمالئهم ا

إذا كان المواطن من خارج اإلتحاد األوربي

مؤهل للحصول على تقاعد اإلعاقة فيجب أن

، ويجب أن يكون مقيما بإيطاليا ASLيطلبه من

و يمتلك إذن إقامة أوربي أو مقيم لمدة طويلة.

طلب التقاعد يتم عبر ملئ نموذج متوفر في أي

أو على الموقع INPSمكتب www.inps.itفي المؤسسات النقابية. أو

محتويات بيان الراتب ..2.2 يتضمن بيان راتب المساعدون العائليون العناصر التالية:

األجر األساسي

الراتب الثالث عشر: راتب شهري إضافي، مطابق للراتب الشهري المتفق عليه، يصرف في

يالد.شهر دسمبر بمناسبة عيد الم

تعويض الغذاء و السكن: هو المبلغ الذي يعوض التعب أو عدم القدرة على التمتع بالغذاء و

السكن بشكل مستقل.

من أجر ساعات العمل. % 94العمل الليلي: مع زيادة

ساعات العمل اإلضافية :العطل و أيام الراحة: يزداد أجر ساعات عمل المستخدم على الشكل التالي

أليام الراحة األسبوعية باستثناء يوم األحد بالنسبة 40% -

بالنسبة أليام األحد و العطل % 64 -

المكافئة الشخصية: حصة مضافة إلى األجر بشكل اختياري من طرف رب العمل - الراغب مكافئة األجير.

العمل المقسم 4.2.2

يجوز استخدام شخصين للقيام سويا بنفس التزامات العمل

ن مسؤوال شخصيا و مباشرة عن يبقى كل من العامال

العمل الذي يقوم به

يحق للعامالن اإلتفاق بكثمان و في أي وقت على أن يحل أحدهما محل اآلخر.

التصريحات ألسباب التدريب المهني ..3.2

يحق للمستخدمين بالدوام الكامل و لمدة غير محددة، مع أقدمية

شهرا لدى نفس رب العمل، الحصول 89خدمة ال تقل عن

كوين المهني ساعة مدفوعة األجر لدورات الت 04على

المخصصة للمعاونين و المساعدين العائليين.

اإلستراحة اليومية ..5.2ساعة مستمرة خالل نفس اليوم، وإذا كان وقت 88للمستخدم المساكن الحق في اإلستراحة ل

ادسة صباحا و الساعة الثانية زواال أو بين الساعة الثانية عمله اليومي غير محدد بين الساعة الس

زوال و الساعة العاشرة مساء فله الحق في استراحة وسيطة دون أجر و تكون عادة بعد الظهر،

احة الفعلية. يتفق األطراف على تعويض وهي لمدة ال تقل عن ساعتين يوميا من وقت اإلستر

ساعات العمل التي لم تنجز في حدود ال يزيد عن ساعتين في اليوم.

مدة فترة التجربة ..2..فترة التجربة هي قانويا مدفوعة األجر. بمجرد انتهاء فترة

التجربة يتم تلقائيا تعيين المستخدم. ايوم DS :03 و Dالمستوى

أيام 8: مستويات أخرى

سبة هي أيام العمل الفعلية، باستثناء أيام أيام العمل المحت العطلة، التصريحات و المرض.

مل المساعدة العائلية: عالقة ع الرابع الفصل

Page 29: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

5. Dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi è il mezzo con il quale ogni cittadino-contribuente comunica al fisco quanto ha guadagnato e contestualmente effettua i versamenti delle imposte relative. Ogni anno i cittadini sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che va comunicata all'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, per corrispondere le imposte relative. Coloro che hanno percepito dei redditi già tassati alla fonte, per un importo superiore a quello delle imposte dovute allo Stato, attraverso la dichiarazione dei redditi possono chiederne il rimborso. Chi deve presentarla Sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi tutti coloro che possiedono dei redditi, anche se residenti all'estero, purché i redditi siano prodotti in Italia. Perché si fa Per richiedere una detrazione che non si è chiesta al datore di lavoro

(ad es. familiare a carico) Per detrarre e/o dedurre delle spese sostenute oltre certi limiti (sanitarie,

per assicurazioni, per ristrutturazioni, per l'istruzione, ecc.) Si può fare la dichiarazione dei redditi anche per correggere un errore

commesso nel CUD Il fisco obbliga il cittadino con più redditi a fare la dichiarazione poiché, con l'accumulo, avrà sicuramente qualcosa da pagare in più di quanto già prelevato dal datore di lavoro (immobili, redditi da lavoro autonomo, ecc.).

5.1.1 Presentazione della dichiarazione Modello 730 Quando La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio. Dove I contribuenti possono rivolgersi: al proprio Sostituto d'imposta, qualora sia disponibile a prestare

assistenza fiscale; ad un Centro di Assistenza Fiscale, dove il contribuente può richiedere

l'assistenza per la compilazione del modello ovvero può consegnare il modello già compilato;

presso un professionista abilitato all'invio telematico. Lavoratori a tempo determinato I lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno possono presentare la dichiarazione: al proprio Sostituto d'imposta, quando il rapporto di lavoro dura almeno

dal mese di aprile al mese di luglio; ad un CAF, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al

mese di luglio e si conoscono i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. In questa ipotesi rientrano anche i dipendenti della scuola che abbiano un contratto dal mese di settembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell’anno successivo.

V. DICHIARAZIONE DEI REDDITI

5.1 Il Modello 730 Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che consente di assolvere agli obblighi fiscali con modalità molto semplificate. Può essere presentato dai contribuenti che risultano essere lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con il modello 730 è anche possibile usufruire della rateizzazione dell'imposta; in questo caso, al momento della compilazione della dichiarazione, nell'apposito spazio, è necessario indicare in quante rate (massimo cinque) si intende effettuare il pagamento. Non tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il Modello 730. In particolare, se si possiedono anche redditi di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, si deve presentare la dichiarazione attraverso il Modello Unico. Il Modello 730 Pre-compilato La presentazione ai CAF del Modello 730 "Pre-compilato" è gratuita. Il CAF controlla la documentazione, mette il visto di conformità, dopodiché invia la dichiarazione all’Agenzia dell’Entrate.

5.2 Il Modello Unico Il Modello Unico è una dichiarazione dei redditi che può essere utilizzata da tutti i contribuenti che non hanno i requisiti per presentare il Modello 730; comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap. Chi deve presentarlo: persone che non hanno Sostituto d’imposta attivo nei mesi in cui deve

essere effettuato il conguaglio d’imposta; contribuenti titolari di redditi che non trovano collocazione nel Modello

730; gli eredi, relativamente alla dichiarazione presentata per un contribuente

deceduto; i soggetti titolari di partita Iva obbligati alla tenuta delle scritture contabili; i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi

di settore; questi devono compilare l’apposito modello per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.

Il modello Unico può essere utilizzato da tutti i contribuenti; nulla vieta ad un contribuente in possesso di tutti i requisiti per presentare la dichiarazione con il Modello 730, di optare per l’Unico.

5.1.2 I vantaggi per il contribuente il rimborso o l'addebito dell'imposta IRPEF direttamente sulla busta

paga (o sul cedolino della pensione) del mese di luglio, per i lavoratori dipendenti, e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;

l'adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2010;

l'apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi, con cui viene attestato che quanto indicato in dichiarazione è conforme alla documentazione in possesso del contribuente e alle norme fiscali vigenti;

la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta; la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche se si possiedono redditi

da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che il rapporto di collaborazione sussista nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio.

5.1.3 Documenti da presentare il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre

certificazioni dei sostituti d’imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sui redditi da lavoro autonomo, occasionale, ecc.;

fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell’anno, per le quali è prevista la deducibilità (cioè la sottraibilità) dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda;

altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, ad esempio, per gli interessi passivi che si pagano alla banca per il mutuo stipulato per l’acquisto della casa occorrerà la copia del contratto di mutuo; per l’assicurazione sulla vita, occorrerà la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l’esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;

per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili occorrerà la ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo per comunicare l’inizio lavori, la ricevuta dei bonifici bancari attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, la quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);

ultima dichiarazione presentata, se si aveva un credito d’imposta che si vuole utilizzare nel nuovo Modello 730.

Page 30: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

5.3 Detrazioni e deduzioni La legge concede alcune riduzioni di imposta per i contribuenti che abbiano sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Il contribuente può dedurre le spese, non inserendole nel reddito imponibile, oppure può detrarle, riducendo le tasse da pagare. Detrazione Con il termine detrazione si intende la sottrazione dall'imposta stessa delle somme spese, riducendo direttamente l'imposta da versare. A differenza della deduzione fiscale, che viene sottratta dalla base imponibile, la detrazione viene sottratta dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta effettivamente dovuta. Deduzione La deduzione fiscale si presenta quando un determinato onere viene sottratto dal reddito complessivo. In questo modo si ha beneficio dalla riduzione della base imponibile, su cui si calcola l’imposta. La detrazione agisce invece riducendo direttamente l'imposta.

5.2.1 Presentazione della dichiarazione Modello Unico Dove La dichiarazione può essere presentata: direttamente, tramite il servizio on-line; ad un ufficio postale o ad una banca (se non si possiede partiva Iva); ad un intermediario (professionisti, CAF ed altri soggetti abilitati); tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di maggio

e fino al 30 settembre, per la sua compilazione ovvero per la sola trasmissione telematica al Ministero delle Finanze (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche).

E’ importante conservare la ricevuta che gli Uffici consegnano. Unico PF: il Modello Unico PF può essere compilato dal contribuente in forma cartacea (presentandolo ad un Ufficio Postale dal 2 maggio al 30 giugno), oppure per via telematica (inviandolo entro il 30 settembre). I conguagli: i conguagli derivanti dal Modello Unico (debito o credito per il contribuente) dovranno essere regolati direttamente dal contribuente. I debiti dovranno essere pagati in Banca o in Posta utilizzando il Modello F24. I crediti verranno riscossi in seguito, in base alle disponibilità finanziarie del Ministero delle Finanze.

V. DICHIARAZIONE DEI REDDITI

5.3.1 Detrazioni per i familiari a carico Se il contribuente risiede in Italia, può avere una riduzione dell’imposta sui redditi se ha familiari a carico. Sono familiari a carico le persone che hanno redditi non superiori a € 2.840,51. Familiari a carico all’estero I familiari che sono residenti all’estero: • il coniuge separato, ma non legalmente divorziato; • i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati. In questo caso, il contribuente deve procurarsi una certificazione rilasciata dal Comune della persona che risiede all’estero dalla quale risulti lo stato di famiglia. Il certificato deve essere tradotto in italiano e deve essere convalidato dal Consolato italiano all’estero. Familiari a carico residenti con il contribuente Sono familiari a carico, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare, anche: • genitori; • nonni; • coniuge separato; • generi, nuore e suoceri; • fratelli e sorelle; • figli dei figli. La riduzione per i figli a carico può essere divisa tra il contribuente e il suo coniuge, che non deve essere a suo carico. Se invece anche il coniuge è a carico, la riduzione spetta solo al contribuente. Ai cittadini non residenti non possono essere attribuite le riduzioni per i familiari a carico.

5.3.2 Detrazioni d’imposta del 19% I contribuenti hanno diritto alla detrazione d’imposta del 19% per: le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione

principale, la ristrutturazione di immobili anche diversi dall’abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui per la costruzione e la ristrutturazione

dell’abitazione principale, le spese funebri, le tasse scolastiche, l’abbonamento per il trasporto pubblico e altre spese varie. Per le spese mediche e per quelle d’istruzione si ha diritto alla detrazione anche quando si ha sostenuto la spesa per i familiari a carico.

a. Spese sanitarie Per le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) si ha diritto alla detrazione d’imposta del 19%, dopo aver sottratto l’importo di € 129,11. Si dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre € 129,11: la detrazione che spetta sarà il 19% dell’importo ottenuto. Se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo di € 129,11, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

e. Contributi previdenziali e assistenziali I lavoratori autonomi e gli imprenditori devono versare per conto proprio i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge per garantirsi la pensione. I datori di lavoro (ossia coloro che hanno dei dipendenti) devono pagare al dipendente lo stipendio e versare allo Stato i contributi previdenziali e assistenziali corrispondenti. Quando si compila la dichiarazione, si può togliere dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo gli importi che si sono versati per tali contributi. Coloro che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, possono detrarre dal reddito complessivo i contributi versati, con un limite massimo di € 1.549,37.

c. Interessi passivi sui mutui La detrazione si applica sugli interessi che si devono pagare alla banca. Si ha diritto alla detrazione solo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il valore massimo degli interessi detraibili sul mutuo non deve superare € 4.000. Quindi, la detrazione non può essere superiore a € 760, pari al 19% di € 4.000. Si può avere la detrazione del 19% per l’acquisto dell’abitazione principale se: l’immobile viene utilizzato come abitazione principale entro un anno

dall’acquisto; l’acquisto dell’immobile avviene entro un anno antecedente o seguente

la stipula del contratto di mutuo ipotecario. Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

b. Spese d’istruzione scolastica Si può avere una detrazione del 19% anche per le spese sostenute per frequentare corsi di scuole d’istruzione secondaria o corsi universitari.

d. Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato

Se il contribuente è separato o divorziato ha diritto a sottrarre dal proprio reddito l’importo degli assegni di mantenimento che versa periodicamente al coniuge, anche se residente all’estero. Non può invece sottrarre la somma versata per il mantenimento dei figli.

Page 31: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Questa guida è stata chiusa in redazione nel gennaio 2012

Redazione: Paolo Pozzo - Judith Portocarrero - Arlena Galati

Per ulteriori informazioni:

Anolf Piemonte - Via Sant'Anselmo, 11 10125 Torino 011/6548297

[email protected] www.challengingeurope.eu

Scaricabile da: www.challengingeurope.eu per ulteriori informazioni

Page 32: Il mercato del lavoro in Italia: informazioni per cittadini stranieri

Recommended