Il piano di crisi nelle cooperative di lavoro
La gestione del piano di crisi ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001
18 novembre 2014
Riferimenti normativi Prassi
Art. 6 Legge 142/2001
Interpello Min.Lav. n. 7/2009
Interpello Min.Lav. n. 48/2009
C'è crisi e crisi
Non tutte le crisi comportano la proclamazione dello stato di crisi (ad esempio: la crisi temporanea di lavoro (magari coperta con ammortizzatori sociali).
Si deve trattare di situazioni di profonda e straordinaria difficoltà che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Non si delibera il piano di crisi se le misure non riguardano il trattamento dei soci (ad esempio se sono “solo” di tipo finanziario).
Le principali situazioni di crisi
• lo squilibrio finanziario dovuto ai gravi ritardi nei pagamento da parte dei clienti
• lo squilibrio economico dovuto a:
notevole calo di vendita dei prodotti/servizi
notevole riduzione dei prezzi di vendita
notevole aumento dei costi di produzione
notevoli perdite su crediti
Rapporti tra Legge 142/2001 e Legge 223/1991
“Pianodicrisiaziendale”(legge142/01)distinto dal programma di crisi aziendale (legge 223/91 norme su ammortizzatori sociali).
Presupposto comune è la grave crisi aziendale.
Rapporti tra Legge 142/2001 e Legge 223/1991 - 2
Il primo è uno strumento endo-societario, destinato ad avere efficacia solo all’interno dell’impresa e contiene le soluzioni che l’assemblea reputa opportuno mettere in atto affinché la cooperativa possa uscire, con le proprie forze, dal momento di difficoltà.
Il secondo, invece, è un procedimento ad evidenza pubblica, astrattamente idoneo a concludersi con l’intervento statale a sostegno dell’impresa, attraverso l’erogazione di integrazioni salariali.
Rapporti tra Legge 142/2001 e Legge 223/1991 - 3
• Sul primo il Legislatore riconosce all'assemblea della cooperativa la più ampia libertà di intervenire per preservare il benessere economico ed i livelli occupazionali della società.
• Nel secondo il peso finanziario che lo Stato è chiamato a sobbarcarsi, con l'erogazione degli ammortizzatori sociali, e l'impatto sociale di eventuali licenziamenti collettivi vincolano le aziende a seguire determinate procedure sindacali e verifiche della pubblica amministrazione.
Cosa prevede l'articolo 6 comma 1 della Legge 142/2001
Il regolamento interno deve contenere in ogni caso:
d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare,
all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il
divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali
utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della
crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
... e il comma 2
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all’articolo 3,comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3) al solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Quale assemblea
L'assemblea che delibera sul piano di crisi aziendale, può
essere ordinaria.
In ogni caso non è necessaria la presenza del notaio.
E' opportuno/necessario che sia favorita la massima
partecipazione dei soci.
La risposta all'interpello n. 7/2009
L'interpello n.7/2009 verteva in primo luogo sulla
possibilità di non corrispondere gli aumenti
contrattuali previsti dal protocollo applicativo
del Ccnl trasporto ai soci di cooperative per
ferie, permessi, Rol, ex festività, 13ma, 14ma e
Tfr.
La risposta all'interpello n. 7/2009 - 2
Netta distinzione tra
lettera d) possibilità di riduzione temporanea dei
trattamenti economici integrativi di cui al comma
2 lettera b) articolo 3 (e divieto di ristorno)
lettera e) forme di apporto anche economico, da
parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi
ai soci lavoratori degli interventi in esame.
La risposta all'interpello n. 7/2009 - 3
Elementi essenziali della delibera:
• effettività dello stato di crisi aziendale che
richiede gli interventi straordinari consentiti dalla
legge;
• temporaneità dello stato di crisi e dei relativi
interventi;
• stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi
aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli
interventi in esame.
L'effettività dello stato di crisi
IlMinisteroinsistesulrispettodelle“regoledemocratiche”.
Nel piano devono essere riportate tutte le informazioni e i dati idonei a rappresentare, in modo oggettivo, la gravità dello stato di crisi in cui versa la cooperativa.
Temporaneità
Il piano non può essere a tempo indeterminato.
Se non possono essere certi, i tempi devono comunque essere indicati, salvo verifiche.
I tempi devono essere collegati al tipo di crisi e al piano industriale.
Nesso di causalità tra crisi e strumenti adottati
la contrazione degli ordini/appalti
=
mancanza di lavoro
sospensione con utilizzo ammortizzatori sociali
sospensione senza ammortizzatori sociali
interventi di solidarietà
Nesso di causalità tra crisi e strumenti adottati - 2
la riduzione dei ricavi / l'aumento dei costi
=
scarsa competitività / rischio perdita lavori
riduzione dei costi non di personale
rinuncia ai lavori (problema occupazionale – ricerca nuovi mercati)
riduzione dei compensi dei soci (a partire da quelli differiti – il
problema del Tfr al fondo tesoreria)
prestazioni di lavoro gratuite
Nesso di causalità tra crisi e strumenti adottati - 3
lo squilibrio finanziario dovuto ai gravi ritardi nei pagamento da parte dei clienti
=
carenza di liquidità – squilibrio finanziario
ricorso al credito
azione di pressione politica
posticipo del pagamento dei compensi
aumento capitale sociale
Nesso di causalità tra crisi e strumenti adottati - 4
La crisi può essere dovuta a più cause e quindi può richiedere interventi plurimi:
riduzione orari
riduzione retribuzioni
differimento pagamenti
(ma anche i soci fanno la spesa con una certa regolarità!)
La riduzione dei trattamenti integrativi
E' prevista la riduzione dei trattamenti integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3, cioè del ristorno
Scarsa incidenza, se non addirittura nulla, sulla soluzione del problema
L'apporto anche economico
Il Ministero non esclude “la legittimità di un conferimento economico disposto dalla delibera assembleare che ad esempio preveda il conferimento di parte della retribuzione attraverso la riduzione della retribuzione anche sotto il minimo di cui all'art. 3 comma 1”.
Precisa però che deve trattarsi di una situazione eccezionale!
Attenzione alle disponibilità del socio
In relazione al disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera e), il Ministero vincola la legittimità del conferimento del socio lavoratore al fatto che esso sia determinato "in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie" del socio lavoratore stesso,
L'entità dei sacrifici economici deve essere rapportata nel "quantum" alla capacità economica dei singoli soci lavoratori.
Attenzione alle disponibilità del socio – 2
E' possibile attuare un piano di crisi tenendo conto delle condizioni personali del singolo socio?
Per rendere effettiva l'applicazione della lettera e) è necessario chiedere“apporti”proporzionatiaicompensispettanti.Adesempio attraverso:
• riduzione dei compensi con una percentuale uguale per tutti
• aumento di capitale con trattenuta sullo stipendio calcolata anche in questo caso in percentuale
• ...
I riflessi sulla contribuzione
In risposta ad un interpello congiunto di Confcooperative e Legacoop (n. 48 del 5-6-2009), il Ministero ha fornito chiarimenti in ordine ai riflessi dello stato di crisi sugli obblighi contributivi.
I riflessi sulla contribuzione – 2
Art. 1 comma 1) Legge 389/89:
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
I riflessi sulla contribuzione – 3
Il Ministero risponde: “nel ritenere dunque non applicabile tale disciplina, esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”
L'Inps non si è mai espressa al riguardo con propria circolare.
La posizione dell'Inps al superamento dei salari
convenzionali La circolare n. 34/2007 ha sollevato notevoli problemi per la gestione delle
sospensioni dal lavoro:
A partire dal 1° gennaio 2007, con il superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori soci delle cooperative in oggetto, cessa di operare anche il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.
Si precisa che gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro (es malattia, maternità). Analogamente, i contributi previdenziali sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro del socio lavoratore e per tutta la durata dello stesso.
Piano di crisi e partecipazione ad appalti pubblici
I bandi di gara spesso pongono come condizione per la partecipazione l'applicazione ai lavoratori impiegati nell'appalto l'applicazione del Ccnl e di eventuali integrativi.
Una cooperativa con piano di crisi approvato può partecipare alle gare?
Si: la possibilità di deliberare il piano è prevista da una legge.
No: non c'è applicazione del contratto.
Se la risposta fosse no bisognerebbe rinunciare a tutti gli appalti pubblici in essere.