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IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Sette $+/' … · 2016 con 200 mila euro di...

Date post: 17-Jul-2020
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$%&&"# !' "$+/'-.* $,&%'.' 0-$"(' #&0)")$&!'. $%&&"# !' "$+/'-.* $,&%'.' 0-$"(' #&0)")$&!'. Sette IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE L’attesa per ottenere il tuo rimborso è finita Acquisto crediti fiscali SOGGETTI INTERESSATI Piccole, medie e grandi imprese Liquidazioni volontarie Procedure concorsuali CREDITI FISCALI ACQUISTABILI IVA IRES IRAP IRES da mancata deduzione IRAP Credito d’imposta da conversione DTA 06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it $%&&"# !' Il Jobs act autonomi afida ai professionisti funzioni della p.a. /. 5.1# '* M&A, il 2017 è partito col vento in poppa %$ '$&! "# Affari &A, il 2017 Legali Fisco/1 - Un nuo- vo transfer pricing a misura di contri- buente. E in linea con la normativa comunitaria Felicioni a pag. 6 Fisco/2 - Detrazione Iva ingab- biata nel periodo di competenza: il diritto può essere esercitato sol- tanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile Ricca da pag. 7 Impresa/1 - La srl si veste da spa. La manovra correttiva estende al- le pmi/srl l’accesso al crowdfun- ding. Sì alle particolari categorie di quote De Angelis a pag. 13 Impresa/2 - Imprese distaccanti e attività dei lavoratori distaccati sotto la lente di ingrandimento degli organi di vigilanza. Le indi- cazioni al personale ispettivo Ratti a pag. 14 Ambiente/1 - Beni e servizi più verdi: il decreto legislativo corret- tivo del Codice degli appalti, in vigore dal 20 maggio, riformula le norme Dragani a pag. 17 Ambiente/2 - La sharing mobility se- duce gli italiani che ogni settimana tra- scorrono 10 ore e 40 minuti su e giù dai mezzi pubblici. O in fila, in auto Cerne a pag. 17 Previdenza - Primo tagliando per il nuovo Isee. Aggiornato il modello Dsu con le relative istru- zioni di compilazione Cirioli a pag. 18 Spendere meglio - Alberghi, appartamenti e ville, ma anche voli e noleggio auto: la vacanza si organizza sul web risparmiando tempo e denaro Greguoli Venini a pag. 19 Affari in Piazza - Tre i fattori che spiegano il ritorno di interesse di molti investitori verso i mercati emergenti. Muovendosi però con prudenza dell’Olio a pag. 22 Documenti - I testi delle sentenze tributa- rie commentati nella Selezione www.italiaoggi.it/docio7 I N E VIDENZA * * * NELL’INSERTO/2 L’ assegno divorzile ha natura esclusivamente assistenziale, è dovuto quando l’ex coniuge- richiedente «non abbia mezzi adeguati» (o non possa procurarseli) e ciò significa, concretamente, che il richieden- te, per ottenere l’assegno, non deve essere «economicamente indipendente» in rela- zione a quattro, precisi, parametri: i reddi- ti posseduti, di qualsiasi specie; il possesso di cespiti patrimoniali, mobiliari e immo- biliari; le capacità e possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Non più attuale deve ritenersi, invece, l’orientamento che individui nel «tenore di vita matrimoniale» il parametro condizio- nante e decisivo per il riconoscimento del diritto all’assegno stesso («an debeatur»). È il principio enunciato dalla Corte di cas- sazione, con una svolta rispetto al passato, con la sentenza n. 11504/2017 con cui la Corte ha preso le distanze dalle teorie pre- cedenti, al fine di sostenere che oggi, più che mai, il divorzio rappresenti un atto di auto-responsabilità, che conduce all’estin- zione definitiva del rapporto fra i coniugi sia sul piano personale sia su quello pa- trimoniale. da pag. 4 NELL’INSERTO/1 15 Maggio 2017 Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLOSTUDIOFUOCO 1. OMISSIONI REITERATE, SANZIONI AI CONTRIBUENTI 2. DONAZIONE AL CONIUGE, BONUS PRIMA CASA SALVO 3. AMMORTAMENTI LIBERI E RECUPERABILI NEL TEMPO 4. EX AMMINISTRATORE, KO LA CAPACITÀ PROCESSUALE 5. APPELLO, NON SI COPIA DAL PRIMO GRADO 6. SENTENZE ESECUTIVE SUBITO NON PER IL PASSATO 7. SULLE SUPPLENZE RIPETUTE NIENTE IRPEF I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 15 Maggio 2017 Premessa I commi da 17 a 23, dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di Bilancio 2017») hanno riformato interamente la disciplina contabile e tributaria delle imprese minori, da intendersi quelle imprese che, fino al 2016, erano gestite in contabilità semplificata, in caso di man- cata opzione per il regime di contabilità ordinaria, di cui all’art. 18, del dpr 600/1973. Le nuove disposizioni, che hanno modificato l’art. 66, del dpr 917/1986 (Tuir) e l’art. 18, del dpr 600/1973, prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, il «regime naturale» per la determinazione del reddito delle imprese minori è quello di «cassa», in luogo di quello di «competenza». Il regime di cassa anzidetto costituisce la re- gola applicabile per i soggetti che presentano i requisiti indicati nell’art. 66 del Tuir (adozione della contabilità semplificata), senza che si renda necessaria alcuna opzione (necessaria, invece, per non applicare il detto regime). Il regime è stato introdotto, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio per il 2017 per introdurre «una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione». Inoltre, la riforma ha comportato un’ampia modifica dell’art. 66 del dpr 917/1986, che reca la disciplina di determinazione del reddito delle imprese minori, la modifica dell’art. 5-bis, del dlgs 446/1997 che concerne la determinazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale (Irap) e la completa rivisitazione dell’art. 18, del dpr 600/1973, al fine di adeguare il nuovo regime all’intero impianto contabile. I soggetti ammessi al regime I soggetti ammessi al nuovo «regime di cassa» sono, come indicato, le imprese che rientrano in determinati parametri. Le modifiche all’art. 66 del Tuir non intervengono sull’ambito soggettivo ma esclusivamente sulle regole di determinazione del reddito, come sarà indicato nell’apposito paragrafo, con la conseguenza che sono interessati alla novellata disciplina le imprese individuali, anche nella forma di impresa familiare o di azienda coniugale, di cui all’art. 230-bis c.c. e le società commerciali di persone, come le società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le modifiche assumono rilievo anche per i pro- fessionisti per gli effetti che hanno sulle «società professionali» (costituite certamente «non» sotto forma di società di capitali), di cui all’articolo 10 della legge 183/2011 e dal dm Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 di attuazione. Sul punto, si evidenzia che dette società non costituiscono genere autonomo con causa propria, appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto e, alle stesse, si applicano le previsioni del Tuir in materia di classificazione dei redditi e, in particolare, i redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’im- Il regime di cassa Le novità normative e i chiarimenti a cura di FABRIZIOGIOVANNI POGGIANI DI MARINO LONGONI [email protected] I l regime di cassa per le imprese mi- nori introdotto con la legge di Bi- lancio 2017 avrebbe voluto essere il pilastro di una strategia di sem- plificazione degli adempimenti contabili, chiesta peraltro da tempo dalle associa- zioni di categoria. Sembra una maledi- zione, ma tutte le volte che il legislatore usa la parola «semplificazione» finisce per ingarbugliare ancora di più la ma- tassa legislativa. Non se ne esce. Tanto per cominciare, non si può par- lare di un vero e proprio regime di cassa, ma piuttosto di un regime ibrido. Accan- to ad alcune componenti che devono es- sere registrate nell’anno in cui si veri- ficano, come incassi e pagamenti tipici, altre infatti seguono ancora il criterio di competenza, come il tfr, gli ammor- tamenti, altri fondi di accantonamento, le plusvalenze, le sopravvenienze. Da un certo punto di vista ciò è inevitabi- le, ma finisce per complicare la gestione di un meccanismo che era stato pensato nell’ottica della semplicità assoluta. Le criticità della riforma sono state più volte denunciate su questo gior- nale e in molte altre occasioni, ma finora non hanno ricevuto alcuna risposta concreta. La questione più grave è certamente quella re- lativa al magazzino. Dove in molti casi si rasentano i limiti dell’assurdo. La legge prevede infatti che le rimanen- ze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, sia- no portate «interamente» in deduzione del reddito del primo periodo di appli- cazione del regime. Quindi spesate al conto economico nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa. Il con- cetto è stato ribadito dalla stessa Agen- zia delle entrate nelle sue circolari. La conseguenza è che si avranno molti casi nei quali le rimanenze saranno superio- ri (anche di molto) agli utili del 2017 e quindi andranno ad annullarli, creando però delle perdite che nei periodi suc- cessivi non potranno essere utilizzate. Per esempio, se un’azienda chiude il 2016 con 200 mila euro di rimanenze e il 2017 con 50 mila euro di utile, avrà quest’anno una perdita di 150 mila euro, che però non potrà essere uti- lizzata negli anni succes- sivi. Dove si avrà un red- dito imponibile composto da ricavi virtuali. Non solo, la pretesa semplificazione si infrange anche sulla necessità di man- tenere comunque la contabilità del ma- gazzino, come richiesto implicitamente dall’Agenzia delle entrate in una delle sue circolari interpretative. Un adem- pimento contabile inutile dal punto di vista fiscale, ma comunque necessario. Una sorta di sberleffo alla semplifica- zione. Ulteriore problema, il regime per cas- sa, con tutte le sue incongruenze, manda in tilt tutti gli indicatori sin- tetici di affidabilità fiscale. Infine, per la gestione del regime di cassa (come evi- denziato meglio nell’inserto pubblicato in questo numero di ItaliaOggi Sette) possono essere utiliz- zate tre diverse modalità: primo, attra- verso l’istituzione di due nuovi registri cronologici distinti per incassi e paga- menti; secondo, integrando i registri Iva con la separata annotazione delle opera- zioni non Iva e l’indicazione dei mancati incassi alla data del 31 dicembre; terzo, mediante un’opzione vincolante per tre anni per la tenuta dei soli registri Iva, senza operare alcuna annotazione rela- tiva a incassi e pagamenti. Si tratta in quest’ultimo caso, secondo l’Agenzia del- le entrate, di una presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione del documento coincide con quella del paga- mento. Ma che succede se poi la fattura non viene effettivamente incassata? O viene incassata solo in parte? Si discute se il mancato pagamento possa o meno produrre effetti sul reddito imponibile (ovviamente l’Agenzia delle entrate pro- pende per il no). Ma per ora non c’è ac- cordo sul punto. Quelli che sono stati evidenziati sono soltanto alcuni degli spinosi problemi introdotti con il regime c.d. «semplifica- to» di cassa. Bisogna anche considerare che l’alternativa, (in mancanza dei re- quisiti per l’applicazione del regime for- fettario), è il passaggio alla contabilità ordinaria, un altro bel paradosso per le imprese di minori dimensioni, ma che molte volte sarà necessario per non per- dere fiscalmente il valore del magazzino. E la chiamano semplificazione. © Riproduzione riservata • VERSO UNICO 2017: TUTTE LE NOVITÀ PER I CONTRIBUENTI • a pag. 10 * Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50) Il nuovo orientamento della Cassazione sul riconoscimento dell’assegno divorzile. Quattro indici da esaminare L’ex lavora? Niente mantenimento d D d ri Se www.ita Con guida «I modelli 730 e redditi 2017» a € 6,00 in più Un labirintico regime di cassa Doveva essere una importante semplificazione per le imprese minori Ne è uscito un sistema ibrido che crea più problemi di quanti ne risolva @ ,;;< '+ " ;# &&( " 8 '"$$ ! " .80# )!*% " 2=65# 9; 3#=# 3>?# &! 4# &! :6776 )+$%) " /.- 19:3;< " +630/7 %( ,.1124 &$%) @ 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it
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SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

L’attesaper ottenere

il tuo rimborsoè finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTIINTERESSATI

Piccole, medie egrandi imprese

Liquidazionivolontarie

Procedureconcorsuali

CREDITI FISCALIACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRESda mancata deduzione IRAP

Credito d’impostada conversione DTA

06/94.81.69.05 [email protected] befinance.it$%& &"#

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Il Jobs act autonomi

afi da ai professionisti

funzioni della p.a./. 5.1# '*

M&A, il 2017 è partito

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Affari

&A, il 2017Legali

Fisco/1 - Un nuo-vo transfer pricing a misura di contri-buente. E in linea con la normativa

comunitaria Felicioni a pag. 6

Fisco/2 - Detrazione Iva ingab-biata nel periodo di competenza: il diritto può essere esercitato sol-tanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile

Ricca da pag. 7

Impresa/1 - La srl si veste da spa. La manovra correttiva estende al-le pmi/srl l’accesso al crowdfun-ding. Sì alle particolari categorie di quote

De Angelis a pag. 13

Impresa/2 - Imprese distaccanti e attività dei lavoratori distaccati sotto la lente di ingrandimento degli organi di vigilanza. Le indi-cazioni al personale ispettivo

Ratti a pag. 14

Ambiente/1 - Beni e servizi più verdi: il decreto legislativo corret-tivo del Codice degli appalti, in vigore dal 20 maggio, riformula le norme

Dragani a pag. 17

Ambiente/2 - La sharing mobility se-duce gli italiani che ogni settimana tra-scorrono 10 ore e 40

minuti su e giù dai mezzi pubblici. O in fila, in auto

Cerne a pag. 17

Previdenza - Primo tagliando per il nuovo Isee. Aggiornato il modello Dsu con le relative istru-zioni di compilazione

Cirioli a pag. 18

Spendere meglio - Alberghi, appartamenti e ville, ma anche voli e noleggio auto: la vacanza si organizza sul web risparmiando tempo e denaro

Greguoli Venini a pag. 19Affari in Piazza - Tre i fattori che spiegano il ritorno di interesse di molti investitori verso i mercati emergenti. Muovendosi però con prudenza

dell’Olio a pag. 22Documenti - I testi delle sentenze tributa-rie commentati nella

Selezionewww.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA

* * *

NELL’INSERTO/2 L’assegno divorzile ha natura esclusivamente assistenziale, è dovuto quando l’ex coniuge-richiedente «non abbia mezzi

adeguati» (o non possa procurarseli) e ciò signifi ca, concretamente, che il richieden-te, per ottenere l’assegno, non deve essere «economicamente indipendente» in rela-zione a quattro, precisi, parametri: i reddi-ti posseduti, di qualsiasi specie; il possesso di cespiti patrimoniali, mobiliari e immo-biliari; le capacità e possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Non più attuale deve ritenersi, invece, l’orientamento che individui nel «tenore di vita matrimoniale» il parametro condizio-nante e decisivo per il riconoscimento del diritto all’assegno stesso («an debeatur»). È il principio enunciato dalla Corte di cas-sazione, con una svolta rispetto al passato, con la sentenza n. 11504/2017 con cui la Corte ha preso le distanze dalle teorie pre-cedenti, al fi ne di sostenere che oggi, più che mai, il divorzio rappresenti un atto di auto-responsabilità, che conduce all’estin-zione defi nitiva del rapporto fra i coniugi sia sul piano personale sia su quello pa-trimoniale.

da pag. 4

NELL’INSERTO/1

15 Maggio 2017

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. OMISSIONI REITERATE, SANZIONI AI CONTRIBUENTI

2. DONAZIONE AL CONIUGE, BONUS PRIMA CASA SALVO

3. AMMORTAMENTI LIBERI E RECUPERABILI NEL TEMPO

4. EX AMMINISTRATORE, KO LA CAPACITÀ PROCESSUALE

5. APPELLO, NON SI COPIA DAL PRIMO GRADO

6. SENTENZE ESECUTIVE SUBITO NON PER IL PASSATO

7. SULLE SUPPLENZE RIPETUTE NIENTE IRPEF

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

15 Maggio 2017

PremessaI commi da 17 a 23, dell’art. 1, della legge 11

dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di Bilancio 2017») hanno riformato interamente la disciplina contabile e tributaria delle imprese minori, da intendersi quelle imprese che, fino al 2016, erano gestite in contabilità semplificata, in caso di man-cata opzione per il regime di contabilità ordinaria, di cui all’art. 18, del dpr 600/1973.

Le nuove disposizioni, che hanno modificato l’art. 66, del dpr 917/1986 (Tuir) e l’art. 18, del dpr 600/1973, prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, il «regime naturale» per la determinazione del reddito delle imprese minori è quello di «cassa», in luogo di quello di «competenza».

Il regime di cassa anzidetto costituisce la re-gola applicabile per i soggetti che presentano i requisiti indicati nell’art. 66 del Tuir (adozione della contabilità semplificata), senza che si renda necessaria alcuna opzione (necessaria, invece, per non applicare il detto regime).

Il regime è stato introdotto, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio per il 2017 per introdurre «una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione».

Inoltre, la riforma ha comportato un’ampia modifica dell’art. 66 del dpr 917/1986, che reca la disciplina di determinazione del reddito delle imprese minori, la modifica dell’art. 5-bis, del dlgs 446/1997 che concerne la determinazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale (Irap) e la completa rivisitazione dell’art. 18, del

dpr 600/1973, al fine di adeguare il nuovo regime all’intero impianto contabile.

I soggetti ammessi al regimeI soggetti ammessi al nuovo «regime di cassa»

sono, come indicato, le imprese che rientrano in determinati parametri.

Le modifiche all’art. 66 del Tuir non intervengono sull’ambito soggettivo ma esclusivamente sulle regole di determinazione del reddito, come sarà indicato nell’apposito paragrafo, con la conseguenza che sono interessati alla novellata disciplina le imprese individuali, anche nella forma di impresa familiare o di azienda coniugale, di cui all’art. 230-bis c.c. e le società commerciali di persone, come le società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le modifiche assumono rilievo anche per i pro-fessionisti per gli effetti che hanno sulle «società professionali» (costituite certamente «non» sotto forma di società di capitali), di cui all’articolo 10 della legge 183/2011 e dal dm Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 di attuazione.

Sul punto, si evidenzia che dette società non costituiscono genere autonomo con causa propria, appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto e, alle stesse, si applicano le previsioni del Tuir in materia di classificazione dei redditi e, in particolare, i redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’im-

Il regime di cassa

Le novità normative e i chiarimenti

a cura di FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

DI MARINO LONGONI [email protected]

Il regime di cassa per le imprese mi-nori introdotto con la legge di Bi-lancio 2017 avrebbe voluto essere il pilastro di una strategia di sem-

plifi cazione degli adempimenti contabili, chiesta peraltro da tempo dalle associa-zioni di categoria. Sembra una maledi-zione, ma tutte le volte che il legislatore usa la parola «semplifi cazione» fi nisce per ingarbugliare ancora di più la ma-tassa legislativa. Non se ne esce.

Tanto per cominciare, non si può par-lare di un vero e proprio regime di cassa, ma piuttosto di un regime ibrido. Accan-to ad alcune componenti che devono es-sere registrate nell’anno in cui si veri-fi cano, come incassi e pagamenti tipici, altre infatti seguono ancora il criterio di competenza, come il tfr, gli ammor-tamenti, altri fondi di accantonamento, le plusvalenze, le sopravvenienze. Da un certo punto di vista ciò è inevitabi-le, ma fi nisce per complicare la gestione di un meccanismo che era stato pensato nell’ottica della semplicità assoluta.

Le criticità della riforma sono state più volte denunciate su questo gior-nale e in molte altre occasioni, ma finora non hanno ricevuto alcuna risposta concreta. La questione più grave è certamente quella re-lativa al magazzino. Dove in molti casi si rasentano i limiti dell’assurdo. La legge prevede infatti che le rimanen-ze finali, che hanno concorso a formare

il reddito dell’esercizio precedente, sia-no portate «interamente» in deduzione del reddito del primo periodo di appli-cazione del regime. Quindi spesate al conto economico nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa. Il con-cetto è stato ribadito dalla stessa Agen-zia delle entrate nelle sue circolari. La conseguenza è che si avranno molti casi nei quali le rimanenze saranno superio-ri (anche di molto) agli utili del 2017 e quindi andranno ad annullarli, creando però delle perdite che nei periodi suc-cessivi non potranno essere utilizzate. Per esempio, se un’azienda chiude il 2016 con 200 mila euro di rimanenze e il 2017 con 50 mila euro di utile, avrà quest’anno una perdita di 150 mila euro, che però non potrà essere uti-lizzata negli anni succes-sivi. Dove si avrà un r e d -d i t o

imponibile composto da ricavi virtuali. Non solo, la pretesa semplificazione si infrange anche sulla necessità di man-tenere comunque la contabilità del ma-gazzino, come richiesto implicitamente dall’Agenzia delle entrate in una delle sue circolari interpretative. Un adem-pimento contabile inutile dal punto di vista fiscale, ma comunque necessario. Una sorta di sberleffo alla semplifica-zione.

Ulteriore problema, il regime per cas-sa, con tutte le sue incongruenze, manda

in tilt tutti gli indicatori sin-tetici di affi dabilità fi scale.

Infi ne, per la gestione del regime di cassa (come evi-

denziato m e g l i o

nell’inserto pubblicato in questo numero di ItaliaOggi Sette) possono essere utiliz-zate tre diverse modalità: primo, attra-verso l’istituzione di due nuovi registri cronologici distinti per incassi e paga-menti; secondo, integrando i registri Iva con la separata annotazione delle opera-zioni non Iva e l’indicazione dei mancati incassi alla data del 31 dicembre; terzo, mediante un’opzione vincolante per tre anni per la tenuta dei soli registri Iva, senza operare alcuna annotazione rela-tiva a incassi e pagamenti. Si tratta in quest’ultimo caso, secondo l’Agenzia del-le entrate, di una presunzione assoluta secondo cui la data di registrazione del documento coincide con quella del paga-mento. Ma che succede se poi la fattura non viene effettivamente incassata? O viene incassata solo in parte? Si discute se il mancato pagamento possa o meno produrre effetti sul reddito imponibile (ovviamente l’Agenzia delle entrate pro-pende per il no). Ma per ora non c’è ac-cordo sul punto.

Quelli che sono stati evidenziati sono soltanto alcuni degli spinosi problemi introdotti con il regime c.d. «semplifi ca-to» di cassa. Bisogna anche considerare che l’alternativa, (in mancanza dei re-quisiti per l’applicazione del regime for-fettario), è il passaggio alla contabilità ordinaria, un altro bel paradosso per le imprese di minori dimensioni, ma che molte volte sarà necessario per non per-dere fi scalmente il valore del magazzino. E la chiamano semplifi cazione.

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• VERSO UNICO 2017: TUTTE LE NOVITÀ PER I CONTRIBUENTI • a pag. 10

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2 Lunedì 15 Maggio 2017 N U OV I B I L A N C IDal 2016 la Camera di commercio di Padova sviluppa consulenze ad hoc per le aziende

Servizi strategici con i bilanciUn ricco patrimonio informativo grazie al linguaggio Xbrl

DI EDEN UBOLDI

I dati dei bilanci contabili, organizzati nella tasso-nomia Xbrl, sono un ricco patrimonio informativo

da utilizzare per potenziare la capacità competitiva delle aziende. E proprio sfruttando le potenzialità dello standard internazionale che consente di depositare il bilancio nel Registro delle imprese in for-mato elaborabile rendendo i dati immediatamente fruibi-li, con anche la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell’im-presa che li ha depositati, la Camera di commercio di Pa-dova dal 2016 ha sviluppato quattro servizi, che permetto-no una visione dinamica, su tre annualità, dello stato di «salute» di una azienda o di un comparto produttivo.Ideato nel 1998 dal consu-lente Charles Hoffman e introdotto in Italia come ob-bligatorio a partire dal 2010 con il dpcm del 10 dicembre 2008, in seguito a una pri-ma fase di sperimentazione in cui ha convissuto con il formato Pdf/A, questo lin-guaggio è stato subito accolto dagli operatori con un’alta percentuale di applicazione conforme (si veda ItaliaOggi Sette del 26 aprile 2010). Nel tempo, attualmente è in vi-gore la versione 2016-11-14, ha palesato i suoi punti forza, quali la maggiore efficienza e velocità dei flussi informativi come anche l’alta qualità del business reporting. Proprio nella sua facilità alla comparazione delle informa-zioni aziendali, la Camera di commercio ha individuato la soluzione di un bisogno delle piccole e medie imprese locali, che tramite la consueta rile-vazione annuale di customer satisfaction, avevano palesato la necessità di ricevere consu-lenza economica-finanziaria in ottica strategica.Come racconta Liana Bene-

detti, responsabile del Ser-vizio studi statistica prezzi, per parametrare le proprie performance, le imprese pos-

sono richiedere alla Camera una scheda di benchmarking, che mostra come si colloca ri-spetto alla media delle altre

aziende che hanno lo stesso codice ATECO. Gli indici uti-lizzati sono quelli più diffusi: valore della produzione, mar-

gine operativo lordo, risultato della gestione caratteristica, risultato ante imposte, risul-tato netto, roe, roi, indipen-denza finanziaria, liquidità immediata/acid test e patri-monio netto. E si declinano nell’annualità 2013, 2015 e 2015. Al momento ne sono stati forniti gratuitamente oltre 1,500 alle pmi padovane, mentre per chi opera fuori dal territorio è previsto un costo di 5 euro. Con i medesimi indicatori, sono proposti pannelli di con-fronto tra i risultati del richie-dente e i competitor provin-ciali e nazionali, al prezzo di 20 euro più Iva a materiale. È riposta attenzione anche all’affidabilità di partner si-nergici e potenziali clienti: la Camera offre l’elenco delle so-cietà di capitali interessanti per l’azienda con il corredo informativo opportuno per capire a colpo d’occhio quali siano le più solide e affidabili, al costo di 0,48 euro a nomi-nativo. Infine, accorpando anche altri dati strategici (come il reddito medio o le classi d’età della po-polazione per comune/comu-ne/regione), la Camera com-pone il materiale per disporre un business plan o effettuare una ricerca di mercato. Benedetti ha voluto soffer-marsi sull’esiguo costo degli strumenti offerti, adeguati alle disponibilità delle pmi e, benché non confrontabili con i rapporti di affidabilità delle grandi società di consulenza, danno agevolmente infor-mazioni importanti per una buona gestione strategica. In più possono anche essere uti-lizzate come pezze d’appoggio per chiedere finanziamenti in banca, dimostrando la propria solidità rispetto al settore di riferimento e al territorio in cui opera. «Cerchiamo di personalizzare i servizi il più possibile, per rispondere alle esigenze delle imprese», ha concluso.

L’economia italiana in un click: è il contenuto, in estrema sintesi, della banca dati dei bilanci in Xbrl disponi-bile presso il Registro delle imprese. Grazie al lavoro dei commercialisti e delle società di capitali è, infatti, di-sponibile un enorme volume di dati, comparabili, annualmente aggior-nati e immediatamente elaborabili, relativo alla situazione economica-fi nanziaria di quasi tutte le imprese (gli esoneri da Xbrl sono marginali) obbligate a rendere pubblici i propri conti annuali e consolidati, ossia più di un milione di operatori economici. La banca dati viene quindi alimen-tata direttamente dalle società di capitali che forniscono, con il mas-simo grado di attendibilità e sicurez-

za (si tratta del bilancio approvato dall’assemblea, fi rmato digitalmente dal rappresentante legale o dal com-mercialista incaricato dell’adempi-mento), sia i prospetti quantitativi (fi n dal 2010) che la nota integrativa (dal 2014). Si tratta, con riferimento al primo gruppo di dati, dello stato patrimoniale, del conto economico e, da quest’anno, pure il rendiconto fi nanziario (obbligatorio per la for-ma abbreviata e il consolidato): una fotografi a approfondita dei numeri conseguiti dalle imprese italiane. La nota integrativa aggiunge poi uno spessore e una verticalizzazione dalle peculiarità ancora inesplorate (da quest’anno, purtroppo, limitata alle sole società di capitali più gran-

di in conseguenza, viste le nuove regole contabili introdotte dal dlgs 139/2015, del nuovo bilancio micro): centinaia d’informazioni che posso-no essere messe a sistema così da meglio comprendere le dinamiche aziendali. La dimensione e le poten-zialità della banca dati richiedono nuovi modelli di fruizione e analisi di tali informazioni. Oggi è possibile lavorare, combinando elaborabilità e potenza di calcolo degli attuali elaboratori, sull’universo degli ope-ratori abbandonando le limitazioni degli approcci campionari. Si aprono, quindi, nuove strade per il benchmar-king, l’analisi economica, il controllo di gestione, la lotta all’economia ille-gale e all’evasione nonché la migliore

distribuzione delle risorse. Sarebbe semplice individuare, per esempio, società con dinamiche economico-fi nanziarie non coerenti o valutare l’impatto di politiche di sostegno, da parte dello Stato o degli enti locali, a particolari settori. Gli investitori professionali potrebbero individua-re, proseguendo nelle possibili ap-plicazioni, le società più effi cienti e profi ttevoli così da investirvi. Il mondo bancario e quello assicurati-vo potrebbero migliorare, inoltre, i loro modelli di previsione e analisi di insolvenze e rischi orientando al meglio l’impiego delle risorse dispo-nibili, così da massimizzare la cresci-ta del pil nazionale.

Andrea Fradeani

L’economia italiana in un click, sui dati di commercialisti e imprese

Il servizio di benchmarking

Parametri di selezione

Anno di riferimento: 2015Bilanci selezionati a i ni statistici 2013 880.770Bilanci selezionati a i ni statistici 2014 851.379Bilanci selezionati a i ni statistici 2015 742.034

MARIO ROSSI SRL

Media Segmento

Totali Segmento

Valore della produzione

2013 1.900.869 2.836.223 2.498.060.708.6782014 2.516.069 2.723.087 2.318.379.520.6102015 3.347.443 2.158.482 1.601.667.156.837

Margine operativo lordo

2013 154.304 204.942 180.507.350.4942014 314.898 207.321 176.508.849.4022015 611.686 159.787 118.567.513.402

Risultato gestione caratteristica

2013 55.551 68.673 60.485.915.4222014 231.951 83.312 70.930.282.0172015 519.978 81.998 60.845.333.061

Risultato ante imposte

2013 82.362 51.545 45.399.702.7112014 267.277 83.534 71.119.372.5082015 531.581 76.278 56.601.255.338

Risultato netto

2013 41.776 8.661 7.628.984.1982014 174.002 43.009 36.617.712.1332015 400.956 42.432 31.486.027.036

Roe2013 12,03% 0,57% 0,57%2014 33,38% 2,81% 2,81%2015 43,48% 3,91% 3,91%

Roi2013 5,55% 1,58% 1,58%2014 25,66% 1,92% 1,92%2015 36,93% 2,87% 2,87%

Indipendenza i nanziaria

2013 30,69% 34,31% 34,31%2014 34,63% 35,53% 35,53%2015 47,40% 36,67% 36,67%

Patrimonio netto

2013 347.284 1.515.645 1.334.935.066.0482014 521.284 1.528.053 1.300.952.338.3742015 922.241 1.084.986 805.096.802.039

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4 Lunedì 15 Maggio 2017 DIRITTO DI FAMIGLIAIl nuovo orientamento della Cassazione sul riconoscimento. Quattro indici da esaminare

L’ex può mantenersi da sé? Niente assegno di divorzio

Pagina a curaDI SILVANA SATURNO

L’assegno divorzile ha natura esclusiva-mente assistenzia-le, è dovuto quando

l’ex coniuge-richiedente «non abbia mezzi adeguati» (o non possa procurarseli) e ciò si-gnifica, concretamente, che il richiedente, per ottenere l’assegno, non deve essere «economicamente indipen-dente» in relazione a quattro, precisi, parametri: i redditi posseduti, di qualsiasi specie; il possesso di cespiti patri-moniali, mobiliari e immobi-liari; le capacità e possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Non più attuale deve ritenersi, invece, l’orientamento che individui nel «tenore di vita matrimonia-le» il parametro condizionante e decisivo per il riconoscimen-to del diritto all’assegno stes-so («an debeatur»). È questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione, con una grossa svolta rispetto al passato, con la sentenza n. 11504/2017, depositata nei giorni scorsi (si veda ItaliaOggi dell’11 maggio 2017). La Corte ha preso le di-stanze dalle teorie precedenti argomentando con molteplici riferimenti giurisprudenziali e legislativi questo distacco in-terpretativo (fra le altre: le nor-me e la giurisprudenza recente in materia di assegno al fi glio maggiorenne «non indipenden-te», ma anche norme del 2014 sulla possibilità di sciogliere il vincolo davanti all’uffi ciale dello stato civile), al fi ne di so-stenere che oggi, più che mai, il divorzio rappresenti un atto di auto-responsabilità, che condu-ce all’estinzione defi nitiva del rapporto fra i coniugi sia sul piano personale sia su quello patrimoniale. «Il divorzio se-gue normalmente la separa-zione personale ed è frutto di scelte defi nitive che ineriscono alla dimensione della liber-tà della persona», scrivono i giudici, «ed implicano per ciò stesso l’accettazione, da parte di ciascuno degli ex coniugi (…) delle relative conseguenze anche economiche». Principio che, aggiungono gli Ermellini, appartiene ormai «al contesto giuridico europeo, essendo pre-sente in molte legislazioni dei paesi dell’Unione».

Natura dell’assegno di-vorzile e sorgere dell’obbli-go. Previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/70, come modifi cato dalla legge n. 74/87, l’obbligo per un coniuge di som-ministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, in caso di scioglimento del matri-monio civile, o di cessazione de-gli effetti civili del matrimonio

religioso, sorge quando il coniu-ge (richiedente) «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni ogget-tive». A disporlo con la senten-za di divorzio è il Tribunale «te-nuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della deci-sione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e va-lutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio». L’obbligo pog-gia sul dovere costituzionale di solidarietà economica (artt. 2 e 23 Cost.), e più specifi camente della cosiddetta «solidarietà post-coniugale»; l’adempimen-to dello stesso è richiesto a en-trambi gli ex coniugi. Si tratta di un assegno esclusivamente assistenziale, in favore dell’ex economicamente più debole, che sorge dunque, ribadiscono i giudici nella sentenza, in rela-zione alla mancanza di «mezzi adeguati» (e all’impossibilità di

procurarseli): il riconoscimento di questo diritto avviene nella prima fase dell’accertamento giudiziale, quella dell’an debe-atur (se sia dovuto). È invece nella seconda fase, quella della verifi ca del quantum debeatur, che avviene l’eventuale deter-minazione dell’assegno, anche in considerazione («tenuto conto…»), ma non in ragione, del rapporto matrimoniale or-mai estinto. È dunque (solo) la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli, e il conseguente dovere di so-lidarietà economica, che fanno sorgere l’obbligo dell’assegno. Viceversa, la presenza di mez-zi adeguati o della possibilità di procurarseli fa venir meno l’obbligo: in carenza di ragioni di solidarietà economica, per la Cassazione, l’eventuale ri-conoscimento del diritto si ri-solverebbe in un arricchimento illegittimo.

Adeguatezza dei mezzi e tenore di vita. Ma cosa significa mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di

procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive (Art. 5, com-ma 6 legge 898/70)? In pas-sato, per rispondere a questa domanda, la giurisprudenza ha fatto riferimento proprio al criterio del «tenore di vita ana-logo a quello avuto in costanza di matrimonio» (Cass. Ss.uu. nn. 11490 e 11492 del 29 no-vembre 1990, confermate, fra le altre, da Cass. 11686/2013 e Cass. 11870/2015). Un para-metro secondo i giudici della sentenza in commento «non più attuale». Tale parametro, se applicato nella fase dell’ac-certamento del diritto (dell’an debeatur), collide, per i giudici, con la natura stessa del divor-zio, che punta all’estinzione del rapporto matrimoniale sul piano personale ed economico patrimoniale, a differenza di quanto accade, invece, con la separazione personale, «che la-scia in vigore, seppur in forma attenuata, gli obblighi coniuga-li di cui all’art. 143 c.c.». Tale criterio va invece considerato nella fase successiva, quella

della determinazione dell’as-segno. Il criterio del tenore di vita, diversamente, realizza una indebita commistione fra le due fasi, ignora che l’assegno è richiesto e dovuto all’ex coniu-ge ormai considerato «persona singola», e può alimentare una concezione del matrimonio, del divorzio e dell’assegno stesso strumentali alla costituzione di rendite parassitarie e ingiu-stificate proiezioni patrimo-niali, già osteggiate dalla pre-cedente giurisprudenza (Cass. 11490/90).

Il nuovo parametro: l’in-dipendenza economica. Per la Cassazione odierna, che richiama i lavori preparatori della legge n. 74/87 (che ha modificato l’art. 5 inserendo il riferimento alla mancanza di mezzi adeguati), il giudizio sull’adeguatezza dei mezzi non verte sulle condizioni eco-nomiche del soggetto che paga, ma sulle necessità di quello che chiede (ed eventualmen-te riceve). Peraltro è proprio quest’ultimo che deve provare le condizioni che danno diritto all’assegno. Il nuovo parametro per comprendere se chi chiede l’assegno ha mezzi adeguati o meno è quindi, si legge nella sentenza, l’indipendenza eco-nomica. In tal senso depone anche la normativa e giuri-sprudenza recente in tema di assegno al fi glio maggiorenne, spiegano i giudici, il quale ha diritto all’entrata economica quando non sia ancora indi-pendente economicamente e non ne ha diritto, al contrario, quando lo sia o sia in condizio-ni di esserlo (Cass. n. 18076/14 che ha escluso l’obbligo verso due ultraquarantenni ancora non indipendenti economica-mente): il principio che ne è alla base, in entrambi i casi, è quello dell’autoresponsabilità economica, che «vale certamen-te anche per l’istituto del divor-zio». Gli ermellini indicano poi i principali indici da utilizzare per accertare la sussistenza o meno dell’indipendenza eco-nomica e dunque dell’adegua-tezza o meno dei mezzi dell’ex che chiede l’assegno: 1) i redditi posseduti, di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patri-moniali, mobiliari e immobi-liari; 3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Indici nei quali dovrà sostanziarsi l’one-re della prova dell’ex coniuge che chiede l’assegno (ferma la prova contraria dell’altro coniuge).

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I principi enunciati dalla Cassazione

Fase dell’an de-beatur (se sia do-vuto l’assegno)

Il giudice del divorzio deve verii care se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le condizioni di legge (man-canza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’indipenden-za o autosufi cienza economica desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patri-moniali, mobiliari e immobiliari; delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale; della stabile disponibilità di una casa di abitazione

Fase (eventuale e successiva) del quantum debe-atur (determina-zione dell’asse-gno)

Il giudice del divorzio deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (art. 5, comma 6, legge 898/70): condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi e valutare tutti gli elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio

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Una diversa concezione del matrimonio

Un passaggio della sentenza: «(…) Le Sezioni unite del 1990 si fecero carico della necessità di contempe-ramento dell’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio “inteso come sistema-zione dei nitiva (…)” con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla “attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma”, con ciò spiegando la preferenza accordata a un indirizzo interpre-tativo che “meno traumaticamente

rompesse con la passata tradizio-ne”. Questa esigenza, tuttavia si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il si-gnii cato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che, oggi, è possibile “sciogliere”, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufi ciale dello stato civile, a norma dell’art. 12 dl n. 132/14 (…)».

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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5Lunedì 15 Maggio 2017LunDIRITTO DI FAMIGLIA

Si rischia l’alluvione di domande giudizialiDI GIUSEPPE BUFFONE*

Con la sentenza n. 11 del 10 maggio scor-so, la sezione prima della Suprema corte,

mette mano a un articolato e meditato revirement in tema di assegno divorzile, di fatto stendendo una decisione che si proietta nel panorama giu-risprudenziale con la forza di una pronuncia a Sezioni uni-te. Secondo il nuovo orienta-mento, il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno divorzi-le, deve verifi care, nella fase dell’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsa-bilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali «perso-ne singole», se la domanda di quest’ultimo soddisfa le rela-tive condizioni di legge (man-canza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni ogget-tive»), con esclusivo riferimen-to all’indipendenza o autosuf-fi cienza economica dello stesso, desunta dai principali «indici», salvo altri, rilevanti nelle sin-gole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu «im-posti» e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle ca-

pacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile di-sponibilità di una casa di abita-zione; ciò, sulla base delle per-tinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probato-rio, fermo il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge. Alla ex moglie inse-rita nel mercato del lavoro, con suo stipendio, non potrà spet-tare alcun assegno sol perché l’ex marito poteva, se rimasti insieme, garantirle una vita di

miglior benessere e qualità. L’assegno divorzile diven-

ta un vero e proprio assegno alimentare e rifugge dal ga-rantire «diritti immaginari» o, se vogliamo, oggi ormai anacronistici. La sentenza va salutata con favore: si sentiva il bisogno di un mutamento culturale: il matrimonio è sa-cramento, per chi crede; è atto di amore, comunque per tut-ti; è, certamente, accordo per una vita comune. Eliminate le forti differenze di genere che animavano l’ordinamen-to e riaffermato il ruolo della donna nella società, è giunto il momento anche di re-investire

sulla persona come tale e non in quanto membro di una fa-miglia, abbandonando l’ottica del «tenore di vita» da conser-vare una volta che il vincolo coniugale cessi di avere linfa vitale. Così responsabilizzare gli individui che scelgono una unione: «state attenti, perché se il matrimonio fi nirà, torne-rete a essere ciò che eravate. Per cui: investite su voi stessi; inseritevi nel mercato del lavo-ro, createvi una professione».

Restano dei problemi sul tappeto. Il revirement non riguarda norme processuali e, quindi, è applicabile ai pro-cessi pendenti. Per quelli in

corso, certamente la senten-za ispirerà le decisioni verso la nuova soluzione. Ma quid juris per quelli definiti su-scettibili di revisione ex art. 9 legge 898 del 1970? Sarebbe ostativa all’ammissibilità di una revisione per «il solo fatto della nuova giurisprudenza» la circostanza per cui non si verserebbe nell’ambito delle sopravvenienze. D’altro canto, non è pensabile che instaura-to un nuovo giudizio, il giudice possa far salvi pregressi «as-segni» fi ssati con criteri ora ritenuti inadeguati. Dovreb-be essere rintracciata una via di mezzo: in presenza di una adeguata, anche seppur minima sopravvenienza, al

giudice dovrebbe essere con-sentito di applicare, deciden-do, comunque il nuovo criterio elaborato dalla giurispruden-za. Non mancano rischi è chiaro: il rischio, ovviamente, di una alluvione di domande giudiziali; il rischio di un uso strumentale del giudizio di revisione con vulnera a situa-zioni fragili o molto deboli. Ma ciò non deve scoraggiare: sta ai giudici, muniti di un nuovo pa-rametro di decisione, applicar-lo, in concreto, con attenzione e razionalità.

*magistrato del Tribunale di Milano

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pacità e possibilità effettive di miglior benessere e qualità sulla persona come tale e non g

Prudenza e cautela, soprattutto per chi ha pensato di poter dire addio al mantenimen-to dell’ex o medita di riportare in tribuna-le il coniuge. L’invito arriva da Alessandro Sartori, presidente dell’Aiaf, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, all’indomani della pronuncia della Cassazione in merito all’assegno divorzile, riparametrato rispetto al criterio del teno-re di vita. Sul cosa accadrà adesso, infatti, Sartori resta cauto: «Certo il principio è nuovo», prosegue, «ma non si abolisce l’as-segno divorzile, a cambiare è il criterio di valutazione e interessa il tenore di vita, che era parametro obsoleto. Ora si guarderà alla persona: il coniuge ha i mezzi adeguati

per vivere o ha cercato di mettere a frutto i propri talenti dandosi da fare? In tale caso allora l’assegno non sarà dovuto. Perché l’assegno non è da intendersi come rendi-ta vitalizia, ma è un contributo economico per chi non è autosuffi ciente. Molti coniugi, però, hanno interpretato la sentenza come panacea di tutti i mali, ma ogni caso va vi-sto nel suo specifi co. Tra l’altro», aggiunge, «molti hanno letto la sentenza come una legge, ma non lo è. La giurisprudenza non è consolidata: si tratta di una prima pro-nuncia e potrebbero seguirne altre di segno opposto, il che rinvierebbe la questione alle sezioni unite della Cassazione».

Roxy Tomasicchio

Sartori (Aiaf) invita a essere prudenti

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6 Lunedì 15 Maggio 2017 F I S C OLe modii che introdotte dall’art. 59, dl 50/17 in materia di prezzi di trasferimento

Transfer pricing in formato UeLiceità delle operazioni non più legata al valore normale

Pagina a curaDI ALESSANDRO FELICIONI

Un nuovo transfer pricing a misura di contribuente; e in li-nea con la normativa

comunitaria; non sarà più lo sfuggente concetto di «valore normale» a determinare la liceità o meno delle operazio-ni infragruppo internazionali ma le concrete e dimostrabili condizioni di mercato in libera concorrenza; inoltre sarà più facile ottenere il riconoscimen-to della diminuzione della base imponibile a seguito dell’appli-cazione del transfer pricing ad una controllata estera. Queste in sintesi le novità e le fi nalità previste dall’articolo 59 del dl 50 del 24 aprile 2017 in tema di disciplina dei prezzi di tra-sferimento.

L’intervento agisce su due fronti: l’articolo 110 del Tuir, quello, appunto dedicato (an-che) al transfer pricing, e l’ar-ticolo 31 del dpr 600/73 in tema di accertamento delle imposte dirette. Viene interamente so-stituito il comma 7 dell’art. 110 del Tuir. Si prevede ora che i componenti di reddito derivan-ti da operazioni infragruppo con controparti estere siano «determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concor-renza e in circostanze compa-rabili». Scompare il riferimento alla determinazione dei prezzi di trasferimento sulla base del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati e dei beni

e servizi ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del tuir. Ciò al fi ne di semplifi care l’intera disciplina ed adeguarla alle in-dicazioni emerse in sede Ocse anche nell’ambito dei lavori del progetto Base erosion and profi t shifting (Beps).

E infatti l’art. 9 del model-lo di Convenzione Ocse, nel regolamentare le rettifiche da transfer pricing, impone di confrontare le condizioni praticate nelle relazioni tra imprese «associate» (case ma-dre e società figlie o società sottoposte a comune control-lo) con quelle che sarebbero convenute nelle relazioni tra imprese indipendenti (c.d. arm’s length principle); ciò, sulla base di una preventiva analisi volta ad individuare le transazioni comparabili (non solo sotto il profi lo del prezzo praticato). In verità la modifi -ca normativa è ancora in fase

di perfezionamento, giacché dovranno essere defi nite, con apposito decreto ministeriale, le linee operative volte a dare applicazione al nuovo criterio di valutazione.

Le modifi che alla disciplina dei prezzi di trasferimento «congrui» hanno riflessi an-che da un altro punto di vista. L’altra faccia della medaglia è infatti costituita dal fatto che la rettifi ca in aumento dei prezzo applicati se da un lato comporta un aumento di base imponibile, dall’altro, in assen-za di aggiustamenti, rischia di determinare una doppia imposizione. Se, per esempio, l’Agenzia delle entrate rettifi ca un prezzo di vendita di una so-cietà italiana (evidentemente aumentandolo) la controparte estera non potrebbe adeguarsi a tale valore (per lei convenien-te in quanto ad aumento del costo sostenuto). Ciò è vero,

ovviamente, anche nei casi in cui sia la correlata estera ad essere sottoposta a rettifi ca da parte delle autorità competenti nello stato di residenza.

Cosicché la normativa del transfer pricing prevede mec-canismi e adempimenti volti a far valere la diminuzione di base imponibile derivante dall’applicazione del transfer pricing a società correlate estere. L’ulteriore interven-to operato dall’art. 59 del dl 50/17 è volto, quindi, all’intro-duzione, nell’ambito del dpr 600/73, dell’art. 31-quater il quale disciplina le modalità di riconoscimento delle variazio-ni in diminuzione del reddito a seguito di rettifi che defi nitive effettuate in Stati esteri.

Prima della modifi ca, la di-minuzione era ammissibile in esecuzione degli accordi con-clusi con le autorità competen-ti degli Stati esteri a seguito

delle speciali «procedure ami-chevoli» previste dalle conven-zioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/Ce del 23 luglio 1990. Ora, oltre a tale ipotesi, la suddetta in diminuzione del reddito può essere ottenuta o a conclu-sione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di coo-perazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti o, dietro impulso del contribuente, mediante presentazione di una istanza, a fronte di una rettifi ca in au-mento defi nitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Conven-zione per evitare le doppie im-posizioni sui redditi che con-senta un adeguato scambio di informazioni. Anche in questo caso la norma non è esecutiva dal momento che le modalità e i termini di presentazione dell’istanza dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore delle Entrate.

Ancorché siano introdotte due nuove modalità di ricono-scimento dei minori imponibili, nulla vieta al contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ri-corrano i presupposti. Lo scopo dichiarato delle nuove modali-tà di richiesta è tuttavia quello di ridurre il numero complessi-vo delle procedure amichevoli stesse con conseguente miglio-ramento dell’effi cienza dell’at-tività amministrativa, oltre che, naturalmente, l’accorcia-mento dei tempi di evasione delle richieste.

Con il termine «transfer pricing» viene indicata una procedura di de-terminazione del prezzo delle transazioni intercorrenti tra società dello stesso gruppo allo scopo di trasferire reddito imponibile verso Paesi caratterizzati da regimi fi scali più favorevoli. Nei rapporti infragruppo può verifi carsi la seguente procedure elusiva: la società X, residente in una nazione ad alta pressione fi scale, acquista beni e/o servizi dalla consorella Y, ubicata in un paese in cui vige un basso livello di tassazione. Allo scopo di concentrare il più possibile l’utile nello stato a più bassa pressione fi scale, la società multinazionale potrà fi ssare un prezzo di vendita dei beni e/o servizi della società Y molto elevato, in modo che il profi tto si concentri nel paese a bassa pressione fi scale e, nel contempo tale corrispettivo di riferimento non lasci spazio ad alcun margine di ricavo a X nell’ipotesi di rivendita di quanto acquistato. Con tale mec-canismo, i prezzi delle transazioni infragruppo vengono determinati sulla base di parametri di valutazione ancorati alle esigenze generali del gruppo multinazionale dal punto di vista gestionale, organizzativo e tributario, anziché facendo riferimento alle normali condizioni di mer-cato. Il comma 7 dell’art. 110 Tuir trae la sua fonte da un lungo lavoro in ambito sovranazionale. In ambito Ocse il transfer pricing ha formato oggetto di diversi studi da parte del Comitato per gli affari fi scali. Il rapporto principale risale al 1979 e in esso furono indicati i criteri base per la determinazione del valore normale delle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo. L’esame delle disposizioni contenute in tale documento assume notevole rilevanza, in considerazione del fatto che l’Ocse ha raccomandato agli Stati contraenti di invitare le ammi-nistrazioni fi scali a tenere conto, nella determinazione del prezzo di trasferimento delle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese associate, delle considerazioni e dei metodi esposti. Il Fisco italiano ha recepito il rapporto con circolari n. 32/9/2267 del 1980 e n. 42/81.

Ai raggi X il meccanismo della procedura elusiva

Rimane aperta la questione relativa all’applicazione del transfer pricing in ambito nazionale. Da sempre le potenzialità di una disposi-zione antielusiva in grado di rideterminare i prezzi di trasferimento sulla base di criteri di congruità (prima valore normale ora prezzi di libera concorrenza), al fi ne di neutralizzare meccanismi elusivi volti alla profi ttevole allocazione del reddito imponibile nell’ambito di un gruppo societario sono talmente dirompenti che l’amministrazione più di una volta ha cercato di confi gurare un transfer pricing interno, normativamente non previsto. Si tratta di tutte quelle operazioni infragruppo poste in essere tra società residenti allo scopo di trasla-re parte del reddito imponibile presso quelle società che godono di esenzione fi scale o di minore tassazione. Anche in tale circostanza, il vantaggio può derivare dal fatto che le società benefi ciarie sono situate in regioni che benefi ciano di particolari agevolazioni oppure che hanno perdite fi scali pregresse utilizzabili.Nell’ordinamento nazionale, non esiste ancora una disciplina ge-nerale che confi guri, specifi catamente, un trasfer pricing interno. È però possibile, nell’ambito della disciplina antielusiva generale e delle singole disposizioni di tale natura disseminate per il Tuir, individuare forme indirette di contrasto a fenomeni assimilabili a un transfer pricing interno. È il caso delle transazioni per cessioni di beni o per prestazioni di servizi a un prezzo inferiore rispetto al valore normale attuate al fi ne di spostare reddito imponibile presso società del gruppo che godono di esenzioni parziali o totali sul red-dito d’impresa, del prestito o il distacco di personale dalla società in perdita a favore di quella in utile e dei riaddebiti infragruppo tra società che centralizzano talune funzioni o determinati servizi e che procedono, di volta in volta, ad addebitare alle consociate i relativi costi.

Sulle tracce delle operazioni infragruppo interne

La rettifi ca in diminuzione a seguito dell’applicazione del transfer pricing

in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/Ce del 23 luglio 1990

• a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di coopera-zione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti

• a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

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7Lunedì 15 Maggio 2017 7Lunedì 15 Maggio 2017F I S C OLa stretta introdotta dal dl 50/2017 ha effetto dalle fatture emesse e ricevute quest’anno

La detrazione Iva è inchiodataal periodo di competenza

Pagine a curaDI FRANCO RICCA

Detrazione Iva ingab-biata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate

dal dl 50 del 24 aprile 2017, il diritto può essere esercita-to soltanto con riferimento all’anno in cui l’imposta è di-venuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichia-razione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell’imposta sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla norma-tiva precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte appli-cando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre ne-cessaria qualche correzione e integrazione sistematica.

Il comma 1 dell’art. 19 del dpr 633/72, come modificato dall’art. 2 del citato dl, stabili-sce ora il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitato, al più tar-di, con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto, e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, come previsto precedentemente.

L’insorgenza del diritto re-sta collegata alla esigibilità dell’imposta, conformemente all’art. 167 della direttiva Iva, secondo cui «il diritto a detra-zione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile». È confermata la disposizione per cui «il diritto è esercitato alle condizioni esistenti al momen-to della nascita».

Per effetto della modifica, quindi, da un lato, il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione è notevolmente

ridotto; dall’altro, non è più possibile scegliere (seppure senza effetti sostanziali ai fi ni dell’Iva) il periodo d’imposta nel quale esercitare il diritto.

Di fatto, è stato introdotto il principio di competenza per l’imputazione dell’Iva detrai-bile, dovendo esercitarsi la detrazione, in linea genera-le, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il tributo è divenuto esigibile. Per esem-pio, l’imposta relativa a un acquisto effettuato nel 2017 e divenuta esigibile in tale anno, dovrà essere detratta con rife-rimento al periodo d’imposta 2017, al più tardi nella cor-rispondente dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile 2018. Al riguar-do, poiché ai sensi dell’art. 2, comma 7, del dpr n. 322/98, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni si considerano valide a tutti gli effetti (salva l’applicazione della sanzione per il ritardo), e considerato che il comma 1 dell’art. 19 fa riferimento alla dichiarazione (e non al termine di scaden-za per la presentazione della stessa), la detrazione sembra legittimamente esercitabile anche nella dichiarazione an-nuale presentata nei novanta giorni successivi alla scaden-za. Parimenti, al fi ne di evitare disparità di trattamento tra il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione in ri-tardo (entro novanta giorni) e il contribuente che invece, dopo avere presentato la dichiara-zione nei termini, presenta una dichiarazione integrativa entro novanta giorni, dovrebbe con-sentirsi l’esercizio della detra-zione anche nella dichiarazio-ne integrativa prodotta entro 90 giorni (ancorché, a seguito delle modifi che del 2014-2015 alle disposizioni dell’art. 13 del

dlgs n. 472/97 sul ravvedimen-to operoso e delle conseguenti precisazioni dell’Agenzia delle entrate, tale dichiarazione non può qualifi carsi come «corretti-va nei termini», bensì, appun-to, «integrativa»).

Si è dell’avviso che non sia invece possibile recuperare la detrazione mediante dichiara-zione integrativa (a favore o a sfavore) prodotta oltre novanta giorni; diversamente opinando, sarebbe sostanzialmente pri-vata di contenuto la previsio-ne normativa, diretta (sia pure non in modo esplicito) a stabili-re un termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detra-zione. Sul punto, la sentenza della Corte di giustizia Ue 8 maggio 2008, cause C-95/06 e C-96/06, riferendosi proprio alla normativa italiana, ha statuito che un termine di de-cadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non suffi cientemente diligen-te, il quale abbia omesso di ri-chiedere la detrazione dell’Iva a monte, privandolo del diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile col regime instaurato dalla sesta direttiva, purché siano rispet-tati i principi di equivalenza e di effettività.

È comunque singolare che ciò che non è (a nostro avviso) possibile per il tramite della dichiarazione integrativa, os-sia il superamento della de-cadenza, lo diventi invece per mezzo della «rivalsa postuma» dell’Iva pagata a seguito di accertamento dell’ammini-strazione fi nanziaria, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 60 del dpr n. 633/72. Questa di-sposizione, infatti, da un lato, accorda (assai generosamente) al cedente/prestatore destina-tario di un accertamento il diritto di recuperare l’imposta

accertata (e pagata all’erario, insieme a interessi e sanzioni) rivalendosi nei confronti del proprio cliente; dall’altro, ri-conosce a quest’ultimo la pos-sibilità di esercitare il diritto alla detrazione (ovviamente, se spettante), al più tardi, con la dichiarazione relativa al secon-do anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta al forni-tore, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Que-sta disposizione (che, in sede di conversione in legge, dovrebbe

essere allineata, riguardo al ri-ferimento temporale, al nuovo testo del comma 1 dell’art. 19) ha l’effetto di riportare in vita il diritto alla detrazione colpito da decadenza, conferendo alla rivalsa postuma esercitata alle condizioni dell’art. 60, ultimo comma, una facoltà tauma-turgica che non si riscontra altrove, per esempio nella ri-valsa da fatturazione tardiva spontanea, magari assistita dal ravvedimento operoso (del fornitore). Il che non pare mol-to logico.

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accertata (e pagata all’erario essere allineata riguardo al ri-

La contrazione del termine per l’esercizio della detrazione non contrasta con la normativa armonizzata dell’Iva. Difat-ti, secondo l’articolo 179 della direttiva 2006/112/Ce, come interpretato dalla Corte di giustizia Ue, il diritto alla detra-zione «deve» essere esercitato con riferimento al periodo nel corso del quale si realizzano le due condizioni della esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura, fatta salva la facoltà per gli stati membri, nel quadro della discre-zionalità loro accordata dall’art. 180, di concedere termini più ampi. Come si è detto, inoltre, la Corte ha ritenuto com-patibile con l’ordinamento la previsione di un termine oltre il quale al contribuente non è più consentito esercitare la detrazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultimo principio, in particolare, esige che la norma nazionale non renda eccessivamente diffi cile (o addirittura impossibile) l’esercizio del diritto. Occorre pertanto chiedersi se la nuova disciplina, in determinate situazioni, non venga a confl iggere con il principio in esa-me, allorché il contribuente riceve la fattura del fornitore a ridosso del termine di presentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno di competenza della detrazione (per esempio, a marzo o ad aprile del 2018 si riceve la fattura per un’operazione di dicembre 2017). È suffi ciente il buon senso, per ritenere che debba trovare soluzione la partico-lare questione dell’esercizio della detrazione in relazione a operazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del dlgs n. 471/97, dato che il termine previsto da tale disposizione per l’adempimento ivi prescritto al cessio-nario/committente può scadere addirittura dopo il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Euro-conformità della nuova disciplina

Il diritto alla detrazione sorge, come si è detto, nel momento in cui l’im-posta diviene esigibile, ossia quando l’erario può pretenderne il pagamen-to da parte del soggetto obbligato (generalmente il fornitore). Per individuare questo momento occor-re fare riferimento in primo luogo all’articolo 6, quinto comma, del dpr 633/72, secondo cui «l’imposta rela-tiva alle cessioni di beni e alle pre-stazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi preceden-ti» (l’argomento sarà ripreso più avanti). Il verifi carsi dell’esigibilità, dunque, mentre per il cedente o prestatore determina l’insorgenza del debito, per il cessionario o committente determina:- il momento della nascita del diritto di detrazione;

- l’arco temporale (ossia i termini iniziale e fi nale) per l’esercizio del diritto stesso.Occorre rapportarsi al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile per verifi care se e in quale misura il diritto alla detrazione esiste. Per-tanto, se in tale momento il cessio-nario o committente non riveste la qualifi ca di soggetto passivo, non sorge alcun diritto alla detrazione (e non potrà quindi trovare ingresso neppure il meccanismo della retti-fi ca). Ovvia conseguenza del legame tra esigibilità dell’imposta e diritto alla detrazione è che il secondo non esi-ste nell’ipotesi in cui, relativamente alla (pur effettuata) operazione, il tributo non sia ancora esigibile. Nel-le operazioni a esigibilità differita, pertanto, al rinvio dell’obbligazione d’imposta per il cedente o prestato-re si accompagna, simmetricamente,

il divieto per l’acquirente o commit-tente di esercitare la detrazione, in quanto il corrispondente diritto sor-gerà solo se e quando il tributo sarà divenuto esigibile. Questo fondamentale principio su-bisce una eccezione nel regime Iva di cassa disciplinato dall’art. 32-bis del dl n. 83/2012. Il terzo periodo del comma 1 del predetto art. 32-bis stabilisce infatti che «in ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al commit-tente sorge al momento di effettua-zione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». La disposizione, derogan-do al principio generale dell’art. 167 della direttiva e dell’art. 19, comma 1, del dpr 633/72, consente dunque ai cessionari/committenti di eserci-tare la detrazione con riferimento (e a partire dal) momento di effet-tuazione dell’operazione, ancorché

l’imposta non sia ancora divenuta esigibile perché il fornitore si avvale del regime di cassa. La deroga, come chiarisce l’art. 1, comma 4 del dm 11 ottobre 2012, non opera nel caso in cui anche il cessionario/commit-tente, a sua volta, abbia adottato il regime di cassa, applicandosi in tal caso il particolare criterio previsto nell’ambito del regime particolare.L’interpretazione sistematica in-duce a ritenere che, in relazione all’imposta addebitata da contri-buenti che si avvalgono del regime di cassa a soggetti passivi che non si avvalgono di tale regime, il pe-riodo di competenza per l’imputa-zione della detrazione sia quello di effettuazione dell’operazione e che, di conseguenza, il diritto alla detra-zione andrà esercitato, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa a detto periodo (indipendentemente dall’esigibilità dell’imposta).

Il diritto nasce quando sorge l’esigibilità dell’imposta. Salvo eccezioni

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8 Lunedì 15 Maggio 2017 F I S C O

Per poter esercitare il diritto alla de-trazione, il contri-buente deve essere

in possesso del documento che certifica l’operazione e attesta l’addebito o l’assol-vimento dell’imposta, vale a dire la fattura d’acquisto o la bolla doganale di impor-tazione. L’articolo 2, comma 2, del dl 50/2017 ha modifi -cato l’art. 25, primo comma, del dpr 633/72, prevedendo che il documento deve es-sere annotato in apposito registro «anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relati-va imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimen-to al medesimo anno».

Nella precedente for-mulazione, la disposizione richiedeva la registrazio-ne delle fatture d’acquisto «anteriormente alla liqui-dazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta»; l’adempi-mento era dunque prescritto esclusivamente in funzione dell’esercizio del diritto alla detrazione, per cui poteva so-stenersi che non fosse obbli-gatorio qualora il diritto non venisse esercitato (del resto, l’articolo 6, comma 7, del dpr n. 695/1996 prevede che non è obbligatoria la registrazio-ne delle fatture d’acquisto la cui imposta è oggettivamente indetraibile).

Nella nuova versione, invece, l’adempimento di-viene obbligatorio, dovendo «comunque» eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura. Questa previ-sione non è collegata all’eser-cizio della detrazione, come si desume dal riferimento temporale alla dichiarazio-ne relativa all’anno di rice-zione della fattura (e non all’anno in cui è operata la detrazione), ma pare piutto-sto diretta, come già osser-vato (ItaliaOggi del 19 aprile scorso), a limitare i margini di discrezionalità nell’impu-tazione dei costi nell’ambito del nuovo regime redditua-le per i contribuenti minori improntato al principio di cassa, segnatamente nei confronti dei soggetti che decideranno di avvalersi del sistema di contabilizzazione/imputazione basato sulle re-gistrazioni ai fi ni Iva (art. 18, comma 5, del dpr n. 600/73). Nel perseguire questo obiet-tivo, la disposizione sembra però presentare un difetto di coordinamento con il sistema dell’Iva, in relazione alla re-gistrazione delle fatture la cui imposta viene detratta direttamente in sede di di-chiarazione annuale e non di liquidazione periodica (ipo-tesi che diventerà ora molto più frequente, per effetto del nuovo termine di decadenza);

ciò soprattutto nei casi in cui l’anno di ricezione della fattura (con riferimento al

quale deve eseguirsi «comun-que» la registrazione ai sen-si dell’art. 25) sia precedente

all’anno in cui diviene possi-bile esercitare la detrazione dell’Iva, come può accadere

nel caso di operazioni a esigi-bilità differita. Una migliore formulazione letterale della disposizione sarebbe quindi auspicabile.

Sotto l’aspetto strettamen-te materiale, infine, dato che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di competenza, ossia l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile, le fatture d’acqui-sto pervenute (o addirittura emesse dai fornitori, anche in via differita) l’anno successi-vo e registrate, ovviamente, in tale anno, dovranno esse-re retro-imputate ai fi ni della detrazione. Questa situazio-ne, che per la verità si veri-fi cava anche nella disciplina previgente (per esempio qua-lora il contribuente eserci-tasse nella dichiarazione an-nuale presentata a febbraio 2017 per il 2016 il diritto alla detrazione dell’Iva risultante da una fattura d’acquisto del 2015), diventerà molto più diffusa tra tutti gli operatori; il soggetto che a fi ne gennaio 2018 riceverà (e registrerà) una fattura d’acquisto emes-sa in via differita dal fornito-re il 15 gennaio 2018 per una cessione di beni consegnati a dicembre 2017, ai fi ni del-la detrazione dell’Iva dovrà necessariamente imputare l’acquisto all’anno 2017, nel quale l’imposta è divenuta esigibile, non potendo eserci-tare la detrazione con riferi-mento al 2018 e non essendo più in tempo per esercitarla con riferimento a dicembre 2017. Si deve ricordare che la possibilità di imputare la detrazione a un periodo pre-cedente a quello di emissione della fattura (purché questa sia comunque pervenuta al momento di esercitare il di-ritto) è stata espressamente riconosciuta dall’ammini-strazione (risoluzione nn. 202/2001), anche se parrebbe essere messa in dubbio dal-la sentenza della Corte di giustizia Ue 29 aprile 2004, causa C-152/02).

È da osservare infi ne che, per le stesse ragioni, il pe-riodo in cui è esercitata la detrazione può non coinci-dere con il trimestre in cui la fattura è stata registrata e dovrà essere comunicata all’Agenzia ai sensi dell’art. 21 del dl n. 78/2010.

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Fatture d’acquisto da registrare

ciò soprattutto nei casi in quale deve eseguirsi «comun- all’anno in cui diviene possi-

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Ai sensi del quinto comma dell’art. 6 del dpr 633/72, l’Iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effet-tuate secondo le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo e dunque, in linea generale:- nel momento della consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili;- nel momento della stipulazione dell’atto, per le cessioni di beni immobili; - nel momento del pagamento del corrispet-tivo, per le prestazioni di servizi.Occorre però tenere conto delle partico-larità (es. cessioni con effetto traslativo differito) e delle speciali previsioni dettate nei primi tre commi dell’articolo 6, nonché della previsione generale del quarto com-ma che, nell’ipotesi di anticipata emissione della fattura o di anticipato pagamento del corrispettivo rispetto agli eventi che de-terminano l’effettuazione dell’operazione, considera l’operazione effettuata (e di ri-fl esso, l’esigibilità dell’imposta realizzata) al momento del pagamento del corrispetti-vo o della fatturazione.L’esigibilità differita. Lo stesso quinto comma contempla due eccezioni alla re-gola che fa coincidere l’esigibilità dell’im-posta con l’effettuazione dell’operazione. La prima eccezione riguarda le seguenti operazioni:- cessioni di prodotti farmaceutici indicati nel n. 114 della tabella A, parte terza, al-legata al dpr n. 633/72, effettuate dai far-macisti;- cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4 (operazioni verso corrispettivo specifi co effettuate da enti non commerciali a favore dei soci, as-sociati e partecipanti);- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello stato e dei relativi organi, ancorché dotati di personalità giuridica, de-gli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/80, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle unità sani-tarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di assistenza e benefi cenza, degli enti pubblici di previdenza.Per le suddette operazioni l’Iva diviene esigibile al momento di pagamento del corrispettivo, anche se l’effettuazione dell’operazione è precedente: l’emissione della fattura o la consegna della merce,

per esempio, realizza l’operazione, ma non l’esigibilità dell’imposta, che si verifi cherà soltanto quando sarà pagato il corrispet-tivo.È fatta salva la facoltà del cedente/presta-tore di applicare i criteri normali, facendo così coincidere l’esigibilità con l’effettua-zione. Questa facoltà non è esercitabile dai fornitori in relazione alle cessioni e pre-stazioni soggette allo split payment (art. 17-ter del dpr 633/72), per le quali l’imposta deve essere versata all’erario dai destina-tari.La seconda eccezione riguarda le cessio-ni di beni «in triangolazione» destinatarie dell’agevolazione della fatturazione «su-per-differita» prevista dall’art. 21, quarto comma, quarto periodo, del dpr 633/72. Per tali cessioni l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effet-tuazione. L’ipotesi è quella della vendita di beni che il cedente fa consegnare al cessio-nario direttamente dal proprio fornitore: per esempio, Rossi vende a Bianchi beni ac-quistati da Verdi, incaricando quest’ultimo di provvedere alla consegna direttamente a Bianchi; in tal caso, il promotore della triangolazione, Rossi, può emettere fattura «super-differita» entro il mese successivo a quello di consegna dei beni e la relativa imposta si renderà esigibile in detto mese successivo.Contribuenti in regime Iva di cassa. Un’altra particolarità è prevista per i con-tribuenti che si avvalgono del regime Iva di cassa disciplinato dall’art. 32-bis del dl n. 83/2012, per i quali l’imposta sulle operazioni imponibili diviene esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi (e comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione). Per gli stessi contribuenti il diritto alla detrazio-ne dell’imposta sugli acquisti sorge al mo-mento del pagamento del corrispettivo ai fornitori. Split payment. Occorre ricordare un’ultima eccezione, riguardante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sottoposte al mec-canismo speciale dello split payment di cui al citato art. 17-ter. Ai sensi dell’articolo 3 del dm attuativo del 23/1/2015, l’imposta relativa alle predette operazioni diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi; i cessionari/committenti pos-sono però optare per anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura.

Varia il momento di esigibilità dell’Iva

IvaREVERSE CHARGE

La disciplina sanzionatoria nell’ambito del reverse charge (circ. Entrate n. 16/E 11/5/2017)

Giurisprudenza tributaria

ACCERTAMENTI

Accertamento sintetico: il contribuente deve fornire la

prova documentale di circostanze sinto-matiche che determinano la riferibilità di redditi esenti alle spese sostenute (ord. Cassazione n. 11388 9/5/2017)

ACCESSO AI LOCALI

L’accesso dell’amministrazione fi-nanziaria ai locali di pertinenza del contribuente richiede l’obbligo del contraddittorio e il rispetto del ter-

mine di 60 giorni per l ’emissione dell’atto di accer-tamento (ord. Cas-sazione n. 10989 5/5/2017)

Altre notizieCODICE TRIBUTO

Istituzione del codice tributo per il versamento di somme dovute in base alle comunicazioni inviate a seguito di controlli automatici ai fini Iva (ris. Entrate n. 58/E 9/5/2017)

ADEMPIMENTI

Comunicazione per la promozio-ne dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti(provv. Entrate pro t . 91828 12/5/2017)

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

La versione integra-le è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

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9Lunedì 15 Maggio 2017 9Lunedì 15 Maggio 2017F I S C OLa Ctr Roma parii ca agriturismo e aziende agricole

Ruralità limitata Bonus a chi è nella categoria D10

Pagina a curaDI BENITO FUOCO

E NICOLA FUOCO

Le agevolazioni in tema imposte locali spettano agli agriturismo al pari delle aziende agricole;

unico fattore discriminante è caratterizzato dal censi-mento catastale assegnato ai fabbricati, che deve neces-sariamente essere attribuito nella categoria D10. Lo ha stabilito la prima sezione della Commissione tributa-ria regionale di Roma nella sentenza n. 1053/2017, de-positata in segreteria il sette marzo scorso.

Il caso. Il comune di Roma aveva accertato a una socie-tà agricola esercente l’attività di agriturismo, una maggiore imposta Ici per gli anni ricom-presi tra il 2008 e il 2011. In particolare, l’Ente locale capi-tolino non riteneva spettanti le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli in relazione ai fabbricati rura-li; ritenendo che, per aver-ne diritto, l’attività agricola dovesse prevalere su quella agrituristica. La commissio-ne tributaria provinciale, a cui ricorrendo si era rivolta la società agricola, accoglie-va il ricorso annullando gli accertamenti del comune. La Commissione regionale ha confermato la decisione del primo Collegio respin-gendo l’appello del comune. Tra le righe della sentenza di cui al commento si legge che la Corte di cassazione, con la sentenza n.13740 del 3 luglio 2015, ha confermato l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimi-tà, apertosi con la sentenza a Ss.uu. n. 18565/2009 e riba-dito di recente con la senten-

za n. 5167/2014, affermando come, ai fi ni Ici, per la dimo-strazione della ruralità dei fabbricati, che ne comporta l’esenzione da imposta, rile-va l’oggettiva classifi cazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile sia stato iscritto come «ru-rale», in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’artico-lo 9 del dl n. 557/93. In ra-gione di ciò, se l’immobile è iscritto in una diversa cate-goria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, im-pugnare l’atto di classamen-to per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, assoggettato. Parimenti, il comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della catego-ria catastale A/6 o D/10, al fi ne di poter legittimamente pretendere l’assoggettamen-to del fabbricato all’imposta. «Da quanto emerge», osser-vano i giudici regionali, «è chiaro che in tema di imposta Ici l’immobile che sia iscrit-to in catasto come rurale con l’attribuzione della categoria catastale A/6 e D/10, in con-seguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti pre-visti dalla Legge n.557/73 e successive modifi che, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del dl n. 504/92, articolo 2, com-ma 1, lettera a) e il comune che voglia assoggettare il fabbricato accatastato come rurale deve impugnare l’at-tribuzione catastale». Il col-legio aggiunge che la società contribuente ha ampiamente dimostrato i requisiti di ru-ralità. I fabbricati impiegati nell’agriturismo mantengono

la destinazione d’uso agrico-la, ma non sono compresi tra quelli a uso abitativo e de-vono essere accatastati nel-la categoria D10 (fabbricati strumentali). Nel periodo di vigenza dell’Ici, mantenen-do il requisito della ruralità come disposto dall’art. 9 del dl 557/93, così come modifi -cato dal dpr n. 139 del 1998 all’art. 2, e confermato suc-cessivamente anche dalla circolare del min. fi nanze n. 50/E del 2000, i fabbricati rurali erano esenti da impo-sta. Con l’entrata in vigore dell’Imu i fabbricati rurali strumentali, elencati nell’art. 9, comma 3-bis del dl n. 557 del 1993, sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni pos-sono diminuire ulteriormen-te fi no allo 0,1%. Sono esenti, invece, i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati monta-ni o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Isti-tuto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del dlgs n. 23 del 2011. Ai fini dell’esenzione è suffi ciente che il fabbrica-to rurale a uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comu-ne sia parzialmente montano. Concludendo, la commissione regionale capitolina ha rite-nuto di compensare le spese processuali tra le parti.

© Riproduzione riservata

In pillole

In tema di imposte locali, i fabbricati in cui viene svolta l’attività agrituristica • godono delle medesime agevolazioni i scali riconosciute per i locali in cui viene svolta l’attività agricola

Non rileva, in tal senso, la prevalenza dell’attività agrituristica su quella • agricola

Elemento dirimente è la classii cazione catastale degli immobili, che devono • essere censiti nella categoria D/10

Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è • condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal decreto n. 557, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di provare la sussistenza dei predetti requisiti

Da ultimo, con l’entrata in vigore dell’IMU anche i fabbricati rurali, sia • strumentali che abitativi, sono stati assoggettati ad imposizione, sia pur in misura ridotta rispetto a fabbricati con destinazione diversa da quella agricola

L

v

LLSCADENZARIO DI GIUGNO 2017

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Lo scadenzario in versione integraleè disponibile sul sito internetwww.italiaoggi.it/scadenzario

SCADENZA TIPOLOGIA

15 Lunedì IVA - Adempimento Fatturazione differita

15 LunedìIVA - Adempimento Registrazione dei corrispet-

tivi

15 LunedìIVA - Adempimento Registrazione fatture riepilo-

gative

16 Martedì ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento

Addizionale Comunale IRPEF-Saldo

16 Martedì ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento

Addizionale Comunale IRPEF - Acconto

16 Martedì ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento

Addizionale Regionale IRPEF

16 Martedì IMPOSTA SOSTITUTIVA - Versamento Imposta

sostitutiva Incrementidi produttività, innovazione e efi cienza

16 Martedì IMPOSTA SOSTITUTIVA - Versamento Impo-sta sostitutiva Interessi, premi e altri frutti di

obbligazioni

16 Martedì IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamen-

to Imposta sugli intrattenimenti

16 Martedì IMU - «Versamento Imposta

Municipale Propria IMU

16 Martedì IVA - Liquidazione e versamento dell’Iva mensile

16 Martedì IVA - Liquidazione e versamento dell’Iva relati-

va al secondo mese precedente

16 Martedì IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamen-

to dell’IVA mensile

16 Martedì IVA - Adempimento Trasmissione corrispettivi

I.G.D.

16 Martedì IVA - «Versamento IVA anno 2016»

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di

lavoro dipendente e assimilato

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute su prestazioni

effettuate nei confronti dei condomini

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute

sui redditi di capitale

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute su provvigioni

agenti e indennità cessione di rapporti

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute su interessi

da depositi bancari e a risparmio

16 Martedì RITENUTE - Versamento ritenute sui bonii ci ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio

energetico

16 Martedì RITENUTE - Versamento Ritenute su avviamen-

to e contributi degli enti pubblici

25 GiovedìIVA - Presentazione

Elenchi Intrastat (mensili)

30 MartedìIVA - «Dichiarazione acquisti intracomunitari»

Modello INTRA 12

30 MartedìMODELLO UNICO SC - Presentazione Modello

unico SC

30 MartedìMODELLO UNICO SC - «Versamenti imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con eserci-

zio non coincidente con l’anno solare

30 Martedì«MODELLO UNICO PF E SP «Presentazione

Modello Unico PF e SP»

30 MartedìIMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazio-

ne Registrazione e versamento

30 MartedìCEDOLARE SECCA AFFITTI - «Versamento

Imposta sostitutiva

30 Martedì«MODELLO UNICO PF E SP E MODELLO IRAP

« - «Versamento imposte da Modello Unico PF e SP e Modello Irap

30 MartedìMODELLO UNICO SC - «Versamenti imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio

coincidente con l’anno solare

30 MartedìMODELLO UNICO SC Versamento imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio non

coincidente con l’anno solare

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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10 Lunedì 15 Maggio 2017 V E R S O U N I C O 2 0 1 7L’impatto sulle dichiarazioni delle misure previste dalla legge di Stabilità 2015

Ires, effetto neutro sul ModelloL’aliquota del 24% non incide sul calcolo delle imposte

Pagina a curaDI NORBERTO VILLA

Nessun impatto nel Modello redditi 2017 della nuova aliquota Ires del 24%. La stes-

sa è scattata dal 1° gennaio scorso ma:

• le imposte 2016 sono an-cora calcolate con la prece-dente aliquota del 27,5%, vi-sto che l’art. 1 comma 61 della legge di Stabilità per il 2015 aveva previsto: all’articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5%» sono sosti-tuite dalle seguenti: «24%»;

• gli acconti per l’anno 2017 non devono tener conto della nuova aliquota se calcolati con il metodo storico ma solo (eventualmente) se si vuole invece calcolarli in base al metodo previsionale.

Che non vi sia impatto è rinvenibile anche dall’esame del quadro RN. Infatti, nel rigo RN7, colonna 1, si chiede di indicare il reddito soggetto ad aliquota ridotta (da indica-re in colonna 2) per effetto di provvedimenti agevolativi e, colonna 3, la relativa imposta. Mentre nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito sogget-to ad aliquota ordinaria del 27,5% e, colonna 2, la relativa imposta. La compilazione po-trà avere qualche problema nel caso in cui il periodo d’imposta da dichiarare con il modello 2017 sia uno di quelli per cui risulta già applicabile la nuova aliquota del 24%. Si pensi, per esempio, alla società con eser-cizio di durata uguale all’anno solare posta in liquidazione a marzo 2017. La stessa dovrà dichiarare il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data del-la liquidazione utilizzando il modello 2017. Ma le imposte dovute su tale periodo (essen-do un periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2016) sono dovute nella misura del 24% e quin-di occorrerà forzare il model-lo (non ritenendo che in tale ipotesi si debba compilare il rigo R7 essendo lo stesso de-dicato ad aliquote inferiori in forza di norme agevolative). In tal caso si ritiene applicato quanto affermato dalle istru-zioni generali dei modelli «redditi» 2017 delle società e degli enti redditi SC – redditi ENC – redditi SP: «Qualora il modello Unico 2016 non con-senta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichia-razione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate». Regola che si

può ripetere nel caso in cui il modello 2017 non tenga conto di novità che saranno invece re-cepite nel modello 2018.

L’unico impatto sarà invece conseguenza dell’eventuale comportamento contabile. Se, infatti, in bilancio si è iscritta la fi scalità differita/anticipata

la stessa deve essere adeguata alla nuova aliquota (se ciò non è stato già effettuato lo scorso anno). Il caso può essere così esemplifi cato:

Esempio 1Alla chiusura dell’esercizio

2014 si era stanziato un debi-

to per imposte differite pari a € 2.750,00 da riferire all’Ires anticipata su una differenza temporanea di € 10.000,00 che si riverserà negli anni 2016 (per € 5.000,00) e 2017 (per i restan-ti € 5.000,00).

In sede di redazione del bi-lancio 2015 non si è considerato

il mutamento di aliquote previ-ste, mentre tale calcolo è stato effettuato nel bilancio 2016. I calcoli effettuati sono stati i seguenti:

• la differenza temporanea esigibile nel 2016 = € 5.000,00 x 27,5% = € 1.375,00 è stata ri-versata a conto economico nel 2016;

• la differenza temporanea esigibile nel 2017 corretta-mente calcolata sarà pari a € 5.000,00 x 24% = € 1.200,00 (imposta differita).

Ciò comporta che il totale delle imposte differite ancora in essere era pari a € 1.200,00 e quindi inferiore a quello origi-nariamente previsto e corretta-mente stanziato per € 1.375,00. Sarà stato necessario lo storno del fondo imposte differite e l’iscrizione in avere di un’impo-sta differita di pari importi nel conto economico (da riprendere a tassazione).

Esempio 2Alla chiusura dell’esercizio

2014 si era stanziato un credi-to per imposte anticipate pari a € 2.750,00 da riferire all’Ires anticipata su una differenza temporanea di € 10.000,00 che si riverserà negli anni 2016 (per € 5.000,00) e 2017 (per i restan-ti € 5.000,00).

In sede di redazione del bi-lancio 2015 non si è considerato il mutamento di aliquote previ-ste mentre tale calcolo è stato effettuato nel bilancio 2016. I calcoli effettuati sono stati i

seguenti:• differenza temporanea an-

ticipata nel 2016 = € 5.000,00 x 27,5% = € 1.375,00 (imposta anticipata) è stata riversata a conto economico nel 2016;

• differenza temporanea esi-gibile nel 2017 = € 5.000,00 x 24% = € 1.200,00 (imposta an-ticipata).

Il totale delle imposte anti-cipate sarà risultato pari a € 1.200,00 e quindi inferiore a quello originariamente previsto e correttamente stanziato per € 1.375,00. Sarà stato necessario lo storno del credito per im-poste anticipate e l’iscrizione nel conto economico in dare di un’imposta anticipata di pari importo (da neutralizzare in sede di modello unico)

Adeguamento obbligatorio per la fi scalità differita in presenza di cambio di aliquo-ta. La regola, fi ssata in modo rigido dal paragrafo 38 ss. dell’Oic 25, stabilisce che: «Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono ri-levate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell’esercizio in cui emer-gono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specifi cità delle diverse nor-mative fi scali in materia di imponibilità e deducibilità». Inoltre con riguardo alle fasi che portano alla determinazione della fi scalità differita sono così precisate:• individuazione delle differenze temporanee alla fi ne dell’esercizio; • determinazione delle perdite fi -scali riportabili a nuovo; • analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze tempo-ranee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; • calcolo della fi scalità differita alla data del bilancio; • analisi e valutazione delle attivi-tà per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio. Con riguardo all’aliquota da utilizzare il paragrafo 43 stabilisce che «le impo-ste anticipate/differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigo-re nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dal-la normativa fi scale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la nor-mativa fi scale non stabilisca le aliquote

fi scali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio» .Ecco allora un esempio di come sarebbe stato opportuno comportarsi consideran-do che è dal 2015 che si conosce il cambio di aliquota Ires: in base alla normativa vigente al 31 dicembre 200X (data di ri-ferimento del bi-lancio), l’aliquota fiscale dell’eser-cizio in cui si ri-verseranno le differenze tempo-ranee (200X+3) è stabilita nel X%. Al 31 dicembre 200X le imposte anticipate/diffe-rite sono rilevate in bilancio appli-cando l’aliquo-ta del X% e non quella vigente per l’esercizio 200X. Gli adeguamenti (variazioni in au-mento o in diminuzione) del fondo im-poste differite (voce B.II del passivo) e dell’attività per imposte anticipate (voce CII4-ter dell’attivo) sono rilevati al con-to economico nella voce 22 «imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate» (in realtà se la correzione interviene solo nel 2016 ci si potrebbe chiedere se in questa situazione non si rientri nelle ipotesi di correzione di er-rori di cui all’Oic 29).

La fi scalità differita deve adeguarsi

Così lo storno della fi scalità differita

Differenze t e m p o r a -nee

Debiti e cre-diti già stan-ziati

Periodo di riversamen-to previsto

Calcolo già e f f e t t u a -to in sede di bilancio precedente

Nuovo cal-colo in sede di bilancio 2016

Rett i f iche da effettua-re

Negative 2.750 2017 10.000 x

27,5%10.000 x

24%

Storno del credito per € . 3 5 0 ( 2 . 7 5 0 – 2.400) con imputazio -ne di un co-sto a conto economico

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11Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 2017I M P R E S AL’Inps detta nuove direttive (dal 3/5), per dare criteri univoci di valutazione

Cigo, più facile fare domanda Sanabile l’istanza carente e stop agli allegati documentali

Pagina a curaDI DANIELE CIRIOLI

Più facili le istanze di cigo. Nessun docu-mento da allegare (esclusi anche i bol-

lettini meteo) e possibilità d’integrare la prima doman-da entro 15 giorni su invito dell’Inps (atto obbligatorio, prima di rigettare l’istanza). La novità arriva dall’Inps con la modifica di alcuni criteri relativi alla concessione della cassa integrazione ordinaria. Modifi che necessarie a moti-vo dell’elevato contenzioso per la Fondazione studi dei con-sulenti del lavoro, che da un anno ha segnalato le criticità. E che, però, vede altre criticità per il futuro sul riesame delle istanze già rigettate, poiché le nuove direttive, operative dal 3 maggio, creano disparità di trattamento con i periodi pas-sati (da settembre 2015).

Premessa. Facciamo un passo indietro, esattamente al 29 giugno dell’anno scorso. Alle domande di cigo presen-tate da tale data si applica la nuova disciplina del dm n. 95442/2016, attuativo del Jobs act (dlgs n. 148/2015) con le seguenti principali novità:

• competenza esclusiva dell’Inps sulla concessione di cigo e soppressione delle Com-missioni provinciali cigo);

• obbligo per le aziende ri-chiedenti di fornire una «Rela-zione tecnica» dettagliata, resa come dichiarazione sostituti-va dell’atto di notorietà (dpr n. 445/2000), sugli elementi probatori per la concessione della cigo;

• facoltà per l’Inps di opera-re un supplemento istruttorio con richiesta d’integrazione della documentazione ai fi ni procedimentali.

Il dm n. 95442/2016 defi ni-sce anche le causali (si veda tabella) e relativi requisiti probatori, che danno titolo alla Cigo.

Uniformità operativa. A quasi un anno dall’entra-ta in vigore della nuova di-sciplina, con il messaggio n. 1856/2017 (si veda ItaliaOg-gi del 5/5/2017) l’Inps forni-sce una serie di chiarimenti d’accordo con il ministero del lavoro. L’intenzione: fornire criteri univoci di valutazione delle domande di cigo.

Il supplemento istrut-torio. Il primo chiarimento concerne «l’obbligatorietà» per l’Inps (sedi territoriali) di dar corso al «supplemento istrut-torio» in tutte le ipotesi in cui si deve rigettare l’istanza cigo per carenza di elementi valu-tativi. In tali ipotesi, stabilisce l’Inps, la sede «deve» sempre chiedere all’azienda di com-pletare la domanda per sa-nare le carenze documentali, concedendo un termine di 15 giorni (fi nora, invece, era una

«facoltà»). Qualora, nonostan-te il supplemento istruttorio, risulti comunque necessario rigettare l’istanza, nel prov-vedimento di reiezione ci sarà l’indicazione dell’attivazione dell’ulteriore fase istruttoria e gli esiti, a garanzia e corredo della completezza e correttez-za del procedimento.

Avvenuta ripresa atti-vità. Altro chiarimento ri-guarda la ripresa dell’attività lavorativa. La cigo, in via di principio, viene erogata per causali temporanee; ciò, però, è condizione solo necessaria ma non suffi ciente ai fi ni della concessione: un evento di bre-ve durata potrebbe comporta-re una stasi durevole, o anche defi nitiva dell’attività lavora-tiva. Ciò che è ulteriormente necessario è la valutazione della «ripresa dell’attività lavorativa» (art. 1 del dm n. 95442/2016). Tale ripresa deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda di Cigo. Si tratta, dunque, di una «previsione» la quale, ha precisato l’Inps (circolare n. 139/2016), deve essere ricon-dotta sempre agli elementi in-formativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contra-zione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al ter-mine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.

Le nuove direttive in vigore dal 3 maggio stabiliscono che l’istruttoria deve essere im-prontata a criteri di celerità e speditezza che consentano di

defi nire l’istanza in tempi ra-pidi. Tuttavia, aggiungono, nei casi in cui nel periodo inter-corrente tra la presentazione della domanda e il provvedi-mento di autorizzazione alla cigo (quindi, prima della data di quest’ultimo), l’azienda ab-bia ripreso la normale attivi-tà lavorativa, gli uffi ci devono ritenere oggettivamente pro-vato il requisito della transi-torietà. L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale ca-renza nell’istanza di elemen-ti probatori a sostegno della «fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva». Re-sta comunque fermo il crite-rio del «giudizio prognostico ex ante» a favore dell’azienda: pertanto, quando la previsio-ne di ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli ele-menti informativi disponi-bili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’atti-vità lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante oppure a termine del periodo per il quale è sta-ta chiesta la Cigo e che han-no impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.

Mancanza di lavoro. Ri-guardo alle istanze di cigo per «mancanza di lavoro o commesse», l’avvenuto con-seguimento di nuovi ordina-tivi/commesse, spiega l’Inps, può costituire uno degli indi-ci di probabilità della ripresa dell’azienda, ma non deve costituire unico elemento. Gli indici di probabilità possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale, del contesto eco-nomico produttivo, dei prece-

denti dell’azienda nel ricorso alla cig, della situazione del mercato, del numero di la-voratori posti in cig, della durata, della solidità fi nan-ziaria, delle iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.

Gelo. L’Inps, ancora, spiega che le temperature pari o al di sotto di 0 gradi sono idonee a giustifi care la contrazione dell’orario di lavoro, in rela-zione al tipo di attività svol-ta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva, nonché all’altitudine del cantiere. Inoltre, precisa che è possibile riconoscere l’intera giornata di cigo nei casi in cui le la-vorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di tempe-rature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della gior-nata interessata.

Temperature percepite. Allo stesso modo le tempe-rature elevate (oltre 35°), se impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che prevedano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopporta-no il forte calore, costituiscono evento che dà titolo alla cigo. A tal riguardo, l’Inps chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature per-cepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando superiori alla temperatura reale.

Bollettini meteo. Tenuto conto del divieto imposto alle p.a. di richiedere ai cittadini

dati e informazioni già in loro possesso, l’Inps stabilisce che acquisirà d’uffi cio i bollettini meteo senza più obbligo, per le aziende, di allegarli alle domande.

Lavorazioni partico-lari (cave, per esempio). Per determinati tipi di lavo-ro (per esempio lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia dell’eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia cadu-ta nei giorni precedenti. L’Inps ribadisce, quindi, che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei gior-ni precedenti la sospensione dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere det-tagliati in relazione tecnica al-legata all’istanza di cigo. Con specifi co riferimento ai lavori nelle cave, precisa che possono essere prescritte in via caute-lare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicu-rezza, compresa la sospensio-ne dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi. In tali casi nella relazione tecnica andrà ripor-tata la circostanza e andranno evidenziate le tipologie di la-vorazioni soggette a interru-zione e che detta interruzio-ne è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo ecc.), anche dei giorni prece-denti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (per esempio, disse-sti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiaccia-to che mette a rischio i mezzi in transito ecc.).

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«facoltà») Qualora nonostan- definire l’istanza in tempi ra- denti dell’azienda nel ricorso dati e informazioni già in loro

Le nuove direttive hanno validità per le domande di cigo presentate dal 3 mag-gio. Secondo la Fondazione studi, tut-tavia, va salvaguardata la possibilità di valutare, caso per caso, richieste di ri-esame di pratiche già rigettate. Perché c’è un’evidente disparità di trattamen-to tra i vari periodi che si sono succe-duti dopo l’entrata in vigore del dlgs

n. 148/2015. In particolare è possibile individuare tre periodi con differen-ti modalità di esame delle domande:a) da settembre 2015 (entrata in vi-gore del dlgs n. 148/2015) a maggio 2016, periodo durante il quale non c’è alcuna previsione sulla possibilità d’integrare eventuali istanze carenti o errate;

b) da giugno 2016 (entrata in vigore del dm 95442/2016) al 2 maggio 2017, periodo durante il quale il supple-mento istruttorio è una «facoltà» per l’Inps; c) dal 3 maggio 2017 (messaggio n. 1856/2017), data a partire dalla quale il supplemento istruttorio è «obbliga-torio».

La decorrenza delle direttive crea disparità

I codici e le causali cigo

1 Motivi meteorologici (Industria) 12 Mancanza di ordini, commesse e lavoro

2 Motivi meteorologici (Edilizia) 25 Mancanza materie prime o componenti

3 Incendi, crolli o alluvioni 26 Fine cantiere

4 Impraticabilità locali 27 Fine lavoro

5 Sciopero e picchettaggio maestranze 28 Fine fase lavorativa

6 Mancanza di energia elettrica 29 Manutenzione straordinaria

8 Sospensione lavori 31 Guasto ai macchinari

11 Crisi temporanea di mercato 33 Perizia variante e suppletiva al progetto

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12 Lunedì 15 Maggio 2017 I M P R E S AGrazie al Mise, il decreto del 4/5/2017, si compie un nuovo passo verso la digitalizzazione

Start-up, passaggi semplificatiDal 22/6 modifi che statutarie online e senza notaio

Pagina a curaDI BRUNO PAGAMICI

Modifi che statutarie senza notaio per le start-up innovati-ve. Dal 22 giugno

2017 le neo imprese di cui al dl 179/2012 potranno modifi care il proprio atto costitutivo e sta-tuto online con fi rma digitale. È quanto risulta dal sito del Ministero dello sviluppo econo-mico, in cui è stato pubblicato il decreto 4 maggio 2017 del di-rettore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tec-nica, in attuazione del decreto del Mise dello scorso 28 ottobre 2016. Al fi ne di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle di-sposizioni in materia di società a responsabilità limitata start-up innovative e di incubatori certifi cati, l’atto costitutivo e le successive modifi cazioni, po-tranno essere redatti per atto sottoscritto con fi rma digitale. In tal caso occorrerà redigere gli atti secondo il modello uni-forme adottato dal Mise e tra-smetterli al competente uffi cio del registro delle imprese. Il decreto direttoriale 4 maggio 2017 ha definitivamente ap-provato le specifi che tecniche per la redazione informatica dell’atto di modifi ca dell’atto co-stitutivo e del relativo statuto, nonché le istruzioni agli uffi ci per l’iscrizione dei documenti così formati nel registro delle imprese.

La normativa di favore. In deroga a quanto previsto dall’art. 2480 c.c. gli atti mo-difi cativi dell’atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, aventi per og-getto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodot-ti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all’art. 25, comma 2, del dl 179/2012, potranno essere redatti in for-ma elettronica e fi rmati digital-mente a norma dell’art. 24 del cad (codice dell’amministra-zione digitale), dal presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico so-cio nel caso di unipersonale. Le modifi che non dovranno com-portare la perdita dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del dl 179/2012 e la cancellazione dalla sezione speciale del regi-stro delle imprese della stessa start-up innovativa. A tal fi ne, contestualmente al deposito per l’iscrizione in sezione ordi-naria del registro delle impre-se del verbale modifi cativo, la start-up dovrà depositare la di-chiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25 del dl 179/2012. L’atto modifi cativo

dovrà essere redatto avvalen-dosi della piattaforma startup.registroimprese.it. Diversa-mente, l’atto non sarà iscrivi-bile nel registro imprese.

Lo standard per la co-stituzione. Il legislatore, ai fi ni dell’iscrizione nella sezio-ne ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro impre-se degli atti costitutivi delle

società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, ha demandato al Mise la reda-zione di un modello standard per la costituzione e le modifi -che dell’atto costitutivo e dello statuto di tali società, a cui è stata riservata una normativa di vantaggio sotto vari aspetti (fi scale, societario, gestionale, fi nanziario, ecc.).

Con il decreto del Mise del

17 febbraio 2016 è stato ema-nato il modello standard per la costituzione delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata e con successivo decreto del diretto-re generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 1° luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione

della pratica.L’iscrizione dell’atto. En-

tro 30 giorni dall’assemblea, il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizio-ne al registro imprese compe-tente territorialmente, il quale verifi cherà:

- la conformità dell’atto mo-difi cativo depositato per l’iscri-zione al modello standard ap-provato con il decreto del 28 ottobre 2016 e redatto sulla base delle relative specifi che tecniche;

- la sottoscrizione (a norma dell’art. 24 del cad) da parte del presidente dell’assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera (o dell’unico socio se trattasi di società unipersona-le);

- l’iscrizione della società mo-difi cata nella sezione speciale del registro delle imprese riser-vata alle start-up innovative;

- che le modifi che approvate siano compatibili con la per-manenza della società nella sezione speciale del registro imprese, riservata alle start-up innovative di cui all’art. 25, comma 8, del d.l. 179/2012;

- la validità delle sottoscri-zioni;

- la competenza territoriale;- l’esistenza di un indirizzo

di posta elettronica certifi ca-ta direttamente riferibile alla società;

- la liceità, possibilità, deter-minabilità e legittimità delle modifi che approvate;

- la permanenza dell’esclusi-vità o della prevalenza dell’og-getto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodot-ti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- la contestuale presentazio-ne della dichiarazione di atte-stazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria re-sponsabilità, del mantenimento dei requisiti di «innovatività».

L’iscrizione provvisoria. In caso di esito positivo delle verifi che, l’uffi cio del registro imprese procederà all’iscrizio-ne provvisoria dell’atto modi-fi cativo, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria con la dicitura aggiuntiva «modifi ca di atto costitutivo di start-up a norma dell’art. 4 comma 10-bis del dl 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

Entro 10 giorni dalla iscri-zione in sezione provvisoria, l’uffi cio del registro imprese, verifi cata in capo alla società la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiara-zione di attestazione, iscriverà la notizia contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed eliminerà la dicitura «iscrit-ta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale.

dovrà essere redatto avvalen- società di capitali costituite 17 febbraio 2016 è stato ema-

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La start-up innovativa è una società di capi-tali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capi-tale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che:- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi;- è residente in Italia, o in uno degli stati membri dell’Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una fi liale in Italia;- a partire dal secondo anno di attività, il to-tale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approva-to entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;- non distribuisce e non ha distribuito utili;- ha quale oggetto sociale esclusivo o preva-lente lo sviluppo, la produzione e la commer-cializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;- non è stata costituita da una fusione, scis-sione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;- deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti di «innovatività»:

1) spese in ricerca e sviluppo uguali o su-periori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili);2) impiego come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o supe-riore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana/stranie-ra o in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certifi cata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza la-voro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;3) titolarità (anche mediante deposito o li-cenza) di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotec-nologica, ecc. ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore ori-ginario registrato (tali privative devono esse-re direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa).

L’identikit delle società innovative

Cinque regole per l’atto senza notaio

Gli atti modii cativi dell’atto costitutivo e dello statuto delle società a respon-sabilità limitata start-up innovative dal prossimo 22 giugno potranno essere redatti in forma elettronica e i rmati digitalmente dal presidente dell’assem-blea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera nel caso di società pluripersonale (o dall’unico socio nel caso di uni personale)

Le modii che non dovranno comportare la perdita dei requisiti di cui all’art. 25, dl 179/2012 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative

Gli atti di modii cativi possono essere redatti e sottoscritti con i rma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it

L’atto modii cativo dovrà essere presentato al registro imprese entro 30 giorni dall’assemblea (l’atto sottoscritto in maniera diversa non è iscrivibile nel registro imprese)

In sede di iscrizione il registro imprese verii cherà, tra l’altro: la sottoscrizione da parte del presidente dell’assemblea e di tutti i soci • che hanno approvato la delibera; che le modii che approvate siano compatibili con la permanenza della • società nella sezione speciale del registro imprese riservata alle start-up innovative;la validità delle sottoscrizioni;• la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modii che approvate; • la permanenza della prevalenza dell’oggetto sociale concernente il carat-• tere di «innovatività» della start-up

In caso di esito positivo delle verii che il registro imprese iscrive provviso-riamente l’atto modii cativo entro dieci giorni nella sezione ordinaria del registro delle imprese

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13Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 2017I M P R E S AL’estensione operata dalla manovra correttiva. Accesso al crowdfunding per tutte le pmi

La srl ora si comporta da spaSarà possibile creare particolari categorie di quote

Pagina a curaDI LUCIANO DE ANGELIS

Tutte le pmi in forma di srl possono accedere al crowdfunding e utiliz-zare istituti tipici delle

società per azioni. Fra questi in particolare la possibilità di creare particolari categorie di quote, ed effettuare operazio-ni su quote proprie. È quanto prevede l’art. 57, comma 1 del dl n. 50 del 24 aprile 2017, che estende in pratica a tutte le srl prerogative fi no a oggi ti-piche delle società per azioni e delle società «Innovative»

La defi nizione di piccola e media impresa. Rientrano fra le piccole e medie imprese le società di capitali che non risultino «Grandi» imprese. La defi nizione di pmi è trai-bile dalla raccomandazione comunitaria n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 recepita dal decreto Mise del 18 apri-le 2005. Le grandezze prese a riferimento sono 3 e cioè: 1) il numero degli occupati in me-dia durante l’anno (a tempo determinato e indeterminato) (meno di 250 dipendenti); 2) il fatturato annuo (non su-periore ai 50 milioni inteso come ricavi delle vendite e delle prestazioni); 3) totale dell’attivo patrimoniale infe-riore a 43 milioni. Il mancato superamento dei parametri di cui al punto due e tre è da intendersi in termini alterna-tivi. Ne consegue che le pmi dovranno restare al disotto dei 250 dipendenti e non su-perare uno dei due limiti di bilancio testé evidenziati (in pratica quasi tutte le srl ope-ranti in Italia)

Le novità del dl 50/2017. Con il dl 50/2017, la cosid-detta manovra correttiva, alcune norme di deroga al diritto societario (non tutte) valide per le pmi innovative, vengono estese a tutte le pmi operanti in forma di srl.

- CrowdfundingIn primo luogo, attraverso

l’art. 57 del dl 50 che richia-ma l’art. 25, comma 5 del dl 179/2012,viene previsto che le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di srl possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti fi nanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capi-tali. Tale possibilità era fi no a oggi vietata alle srl in virtù del divieto di offrire al pub-blico le partecipazioni delle stesse, previsto dal comma 1 dell’art. 2468 c.c. In altri ter-mini, viene consentito a tutte le srl (pmi) il crowdfunding, cioè quella forma di fi nanzia-mento alle imprese origina-riamente previsto per proget-ti imprenditoriali innovativi e creativi. I siti web fanno da piattaforma permettendo ai

fundraiser di incontrare un ampio pubblico di potenziali finanziatori. Fra le diverse forme di ammissibili quella dell’equity based è il model-lo preso a riferimento dalle nuove disposizioni norma-tive. Sulla base dello stesso, in cambio del fi nanziamento versato è prevista la parte-cipazione del fi nanziatore al capitale sociale dell’impresa, in modo che quest’ultimo ne diventi socio a tutti gli effet-ti. Tale sistema, come anti-cipato, viene introdotto nel nostro ordinamento per il fi nanziamento delle start-up innovative con il dl 179/2012 e successivamente viene este-so alle pmi innovative dal dl n. 3/2015. Nei fatti, quindi, viene esteso alla quasi tota-

lità delle srl la possibilità di ricorrere a capitali di terzi. La disposizione, come si leg-ge nella relazione illustrati-va di accompagnamento: «è fi nalizzata ad agevolare l’au-tonomo fi nanziamento delle pmi mediante capitale di ri-schio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tantomeno sullo stato».

- Le particolari categorie di quote

La seconda deroga al di-ritto societario attiene alla possibilità che l’atto costi-tutivo della pmi costituita in forma di srl possa creare categorie di quote fornite di diritti diversi anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo

c.c. Attenzione alla differen-za rispetto alle attuali previ-sioni di cui all’art. 2468 c.c., esso infatti, prevede diritti particolari attribuibili sog-gettivamente ad alcuni soci, mentre ora viene previsto che la differenza attenga alle «ca-tegorie di quote» oggettiviz-zando, quindi, la natura del-la deroga, così come previsto nell’ambito dell’art. 2348 c.c. per le azioni. Da ciò deriva, per esempio, che nei limiti del rispetto del patto leoni-no, potrebbero crearsi quote con partecipazione al capitale non proporzionale agli utili o alle perdite, postergate nelle perdite, privilegiate in sede di liquidazione. Ammissibile sarà inserire nelle quote il diritto di veto al compimento

di determinate operazioni o l’autorizzazione al compimen-to di determinati atti, di de-cidere su specifi ci atti gestori (salvo quelli espressamente demandati ai soci dall’art. 2475, comma 4° cc). Altresì ammissibili, sulla base del-la novella, parrebbero quote con prestazioni accessorie da parte del socio, correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore, nonché quote riscattabili. Ovviamente, i diritti parti-colari incorporati nelle quote potrebbero riguardare anche la nomina di amministratori (o di designazione di persone nell’ambito delle quali l’as-semblea sarà tenuta a no-minare gli amministratori), dell’amministratore delegato, dei sindaci o dei revisori, del liquidatore, ecc.

Sul tema, a rigore non ver-rebbe trasfusa, invece, in tut-te le srl pmi la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo della società (in deroga all’ar-ticolo 2479, quinto comma), la creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribu-iscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione (previste per le pmi innovative dall’art. 26, comma 3 del dl 2012/79, in quanto tale comma non è ri-chiamato per tutte le pmi srl. Tuttavia, tale facoltà parreb-be ormai prevista dalla pras-si notarile per tutte le srl (si veda la massima n. 138 del notariato di Milano rubricata: Voto non proporzionale nelle srl (art. 2479, comma 5, c.c.)

- Le operazioni sulle pro-prie quote

In generale l’art. 2474 c.c. prevede che la srl non possa acquistare o accettare in ga-ranzia partecipazioni proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. Il divieto di operazioni sulle proprie par-tecipazioni è fi nalizzato a far si che l’acquisto di partecipa-zioni proprie da parte della società non comporti l’estin-zione per confusione della veste di creditore e debitore, del rapporto sociale relativa-mente a tali partecipazioni. Ora, invece, viene previsto (con il richiamo nell’art. 57 del dl 50, dell’art. 26, comma 6 del dl 179/2012), che nelle pmi costituite in forma di srl, non trovi applicazione il limi-te stabilito dall’articolo 2474 c.c. Le acquisizioni di parte-cipazioni, tuttavia, dovranno essere realizzate nell’ambito di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a di-pendenti, collaboratori o com-ponenti dell’organo ammini-strativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

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fundraiser di incontrare un lità delle srl la possibilità di c c Attenzione alla differen-

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Le norme in tema di srl/pmi, vengono pre-se in prestito dalle previgenti disposizioni in tema di pmi/innovativa (che a loro vol-ta le avevano tratte dalle start –up).Introdotte nel nostro ordinamento attra-verso il dl n. 3 del 24 gennaio 2015 (c.d. Decreto «Investment Compact») le pmi innovative si caratterizzano per i forti investimenti in innovazione e personale altamente qualifi cato. Con la loro istitu-zione si è voluto stimolare la diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori produttivi, così da rilanciare la produttività e la competitività dell’indu-stria manifatturiera del nostro Paese. Esse (oggi oltre 300 mila unità) devono essere costituite come società di capita-li, anche in forma cooperativa, dispon-gono di almeno un bilancio certifi cato o, eventualmente, di un bilancio conso-lidato certifi cato da revisore dei conti o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non sono iscritte al registro delle startup innovative e le loro azioni non sono quotate su mercato regolamen-tato. Per poter essere annoverate fra pmi

innovative, tuttavia, e quindi consentire una serie di agevolazioni fi scali agli in-vestitori, nonché una serie di deroghe al diritto societario, esse devono investire in spese di ricerca, sviluppo e innovazio-ne almeno il 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; almeno il 20% dei dipendenti deve essere in possesso di dottorato di ricerca o sta svolgendo il dottorato di ricerca pres-so un’università italiana o straniera (in alternativa, il 33% dei dipendenti deve avere una laurea magistrale); titolarità di almeno un brevetto relativo a un pro-dotto innovativo. Le pmi innovative, in ottica societaria, godono di deroghe ul-teriori, rispetto alle nuove pmi/srl, che vanno dalla sospensione di un anno de-gli effetti delle perdite, alla possibilità di prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, all’emissione di strumenti fi -nanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi. Tali pos-sibilità continuano a essere ammesse solo nell’ambito, delle pmi innovative.

In prestito regole delle imprese innovative

Le deroghe estese a tutte le pmi

Particolari categorie di quote

L’atto costitutivo della pmi costituita in forma di srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo c.c.

Ammissibilità dell’offerta al pubblico

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, c.c., le quote di partecipazione in pmi costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pub-blico di prodotti i nanziari,anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’art. 30 del decreto 50/2017, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Operazioni sulle proprie

quote

Nelle pmi costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 c.c. non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

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14 Lunedì 15 Maggio 2017 I M P R E S ALe indicazioni operative al personale ispettivo sono state fornite con circolare n. 1/17 Inl

Stretta contro il distacco elusivoFari su attività della distaccante e prestazione lavorativa

Pagina a curaDI EDGARDO RATTI*

Imprese distaccanti e at-tività lavorativa dei la-voratori distaccati sotto la lente d’ingrandimento

degli organi di vigilanza dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul distacco transna-zionale dei lavoratori (dlgs n. 136/16). Obiettivi: accertare che imprese distaccanti non si limitino alla mera fornitura (non autorizzata) di lavoratori e che il distacco sia effettivo e, cioè, sorretto da legittime esi-genze di business. È uno dei chiarimenti forniti dall’Ispet-torato nazionale del lavoro che, con la circolare n. 1/2017, ha fornito alcune indicazioni ope-rative al personale ispettivo in materia di distacco transnazio-nale di lavoratori in Italia.

Le linee guida dell’Ispettora-to aiutano a orientare l’attività ispettiva volta ad accertare e reprimere i fenomeni del di-stacco fraudolento transna-zionale tramite cui può acca-dere che lavoratori stranieri rendano in Italia prestazioni di lavoro a condizioni pena-lizzanti, sì da creare peraltro un’alterazione del mercato del lavoro italiano.

Le nuove norme. Poco meno di un anno fa (il 17 lu-glio 2016), è entrato in vigore in Italia il dlgs n. 136/2016 con cui l’ordinamento ha dato at-tuazione alla direttiva Enfor-cement (n. 2014/67), tramite la quale l’Ue ha inteso predi-sporre un quadro normativo unitario in materia di distacco transazionale di lavoratori da un paese membro a un altro. L’obiettivo è evitare che dietro il legittimo spostamento di uo-mini e capitali in ambito Ue si occultino pratiche di dumping sociale volte a eludere le norme protezionistiche poste a tutela del lavoro subordinato e abbas-sare così il costo del lavoro.

La normativa si applica «alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’al-tra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizio-ne che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato». La normativa riguarda anche le «agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia».

La nuova disciplina stabili-sce:

- una serie di criteri per indi-viduare se il distacco è elusivo, ossia posto in essere al fi ne di fare fruire all’impresa distac-

cataria sita in Italia le presta-zioni di un lavoratore straniero a condizioni deteriori rispetto a quelle che gli spetterebbero secondo la legge italiana - caso che la normativa si preoccupa ovviamente di sanzionare;

- il principio per cui ai lavo-ratori distaccati si applicano le medesime condizioni di la-voro e di occupazione previste per i lavoratori che operano in Italia;

- l’obbligo della comunica-zione preventiva del distacco transnazionale e ciò anche al fi ne di potere rendere effettiva l’eventuale attività ispettiva.

Quanto ai criteri per accer-tare l’autenticità del distacco, l’art. 3 del dlgs 136/16 fornisce alcuni elementi che gli ispetto-ri dovranno valutare comples-sivamente e, in particolare, se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diver-se rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente e se il lavoratore sia effettivamente distaccato e non operi, invece, stabilmente in Italia.

Le sanzioni. La legge pre-vede, in caso di distacco non autentico, due sanzioni: la prima, di natura civilistica, riguarda il rapporto di lavoro e fa sì che il lavoratore sia con-siderato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto distac-catario che ne ha utilizzato la prestazione; la seconda, di na-tura amministrativa, consiste nell’applicazione della sanzio-ne pecuniaria, a carico sia del distaccante che del distaccata-rio-utilizzatore, di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere infe-riore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Si sfocia infi ne nell’ambito penale qualora il distacco non autentico riguardi lavoratori minorenni.

Quanto al principio del-le pari condizioni di lavoro e occupazione, la normativa stabilisce che ai lavoratori distaccati, durante il periodo del distacco, si applichino le medesime condizioni previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordi-nate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (art. 4, dlgs 136/2016).

Quanto infi ne alla comuni-cazione preventiva, il dlgs in questione impone, anche al fine di predisporre adeguati controlli, l’obbligo alle impre-se che distaccano lavoratori in Italia di comunicare il distacco al ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antece-dente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successi-ve modifi cazioni entro cinque giorni, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

*Trevisan & Cuonzo Avvocati

© Riproduzione riservata

L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di inviare una comunicazione al ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modifi -cazioni entro cinque giorni (art. 10, dlgs 136/16). La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identifi cativi dell’impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distac-cati; c) data di inizio, di fi ne e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identifi ca-tivi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; h) generalità del referente con poteri di rappresentanza incaricato di tenere i rapporti con le parti sociali in-teressate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; i) numero del provvedimento di autorizzazione all’eser-cizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale

ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.Le modalità operative con cui deve esse-re trasmessa la comunicazione preventiva sono contenute nel dm del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016. La comunica-zione deve essere trasmessa, in via telema-tica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco. Ogni successiva va-riazione dovrà avvenire tramite la stessa procedura informatica entro 5 giorni dal verifi carsi dell’evento modifi cativo. Il mo-dello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di ser-vizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco. Il mancato invio della comu-nicazione preventiva di distacco transna-zionale è punito con la con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, con un massimale di 150 mila euro.

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Comunicazione preventiva obbligatoria

cazia a

Il distacco transnazionale – condizioni e sanzioni

Ambito di applicazione

a) Imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’am-bito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;

b) agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia

Verii ca dell’autenticità

del distacco

La normativa fornisce all’art. 3 una serie di elementi che il personale ispettivo deve verii care complessivamente per accertare la natura autentica o meno del distacco

Sanzioni per distacco

non autentico

a) sanzione civilistica: il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto distaccatario che ne ha utilizzato la prestazione;

b) il distaccante e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La sanzio-ne non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Se il distacco non autentico riguarda i minori, il distaccante e il distaccatario-utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto i no a 18 mesi e con l’am-menda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata i no al sestuplo

Parità di condizioni

di lavoro e occupazione

Ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupa-zione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Le disposizioni normative e di Ccnl in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di tratta-mento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualii cati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni

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15Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 2017I M P R E S ALa decisione del Tar Calabria: ok alla clausola sociale purché se ne ammortizzino i costi

Appalti, assunzioni sostenibiliNon c’è obbligo di assorbire tutto il personale di chi esce

DI DARIO FERRARA

All’appaltatore che su-bentra nella gestione del servizio messo a gara dall’ammini-

strazione non si può imporre di assorbire tutto il personale uscente, a meno che l’impresa non riesca ad ammortizzarne i costi. È quanto emerge dalla sentenza n. 209/17, pubblicata dal Tar Calabria, sezione stac-cata di Reggio.

Libera concorrenza. Ot-tiene il risultato di bloccare l’appalto l’azienda che pure non è riuscita a partecipare alla gara perché il costo sog-getto a ribasso risulta insoste-nibile. La colpa è della clauso-la sociale prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, che prescrive a chi si aggiudi-ca i lavori di salvaguardare i livelli occupazionali preceden-ti: la regola vale nei servizi ad alta densità di manodopera, che si confi gurano quando la spesa per il personale risulta pari almeno alla metà dell’im-porto totale del contratto. Ma attenzione: l’istituto introdotto dall’articolo 50 del decreto legi-slativo 50/2016, spiegano i giu-dici, deve essere interpretato in modo fl essibile.

È accolto il ricorso della so-cietà che sta gestendo in via temporanea la raccolta dei rifiuti nel Comune grazie a un affi damento per motivi di urgenza. All’azienda risulta impossibile formulare un’offer-ta seria per vincere l’appalto, visto che l’importo a soggetto a ribasso non consente a chi partecipa di conseguire un utile: l’80% è rappresentato dal costo del personale, a causa della clausola sociale che impo-ne l’applicazione del Ccnl Fise Assombiente per gli oltre ven-

ticinque dipendenti da assume-re. La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può si trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l’ese-cuzione dell’appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall’Unione europea. Sono dun-que tutti da verifi care il nume-ro e la qualifi ca dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio. La stazione appaltante, in que-sto caso, si rende conto dell’er-rore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concor-renza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spa-zio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l’appalto e viene dunque meno a un prin-cipio di adeguatezza delle risor-se umane. Si applica invece il

principio di proporzionalità se-condo cui l’aggiudicatario deve essere messo nelle condizioni di poter garantire l’applicazione del contratto collettivo nazio-nale di lavoro, il che equivale ad affermare che con il bando di gara non si possono dettare condizioni che rendano im-possibile centrare l’obiettivo. Non conta che nel frattempo un’altra società abbia presen-tato un’offerta per l’appalto e la stazione appaltante sta nominando la commissione che dovrà valutarla. A carico dell’aggiudicatario si può solo porre una priorità nell’assorbi-re la manodopera del competi-tor uscente.

Obiettivo stabilità. È an-cora scarna la giurisprudenza amministrativa a favore del-la libertà d’impresa tutelata dall’Unione europea rispetto all’istituto introdotto dall’ar-ticolo 50 dal nuovo codice dei contratti pubblici. Ma ci sono almeno due precedenti inno-vativi.

Uno è rappresentato dalla sentenza n. 231/17, pubblica-ta dalla terza sezione del Tar

Toscana. Che boccia il bando di gara predisposto dall’ente regionale ancora per il servi-zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma stavolta sani-tari. È illegittimo obbligare a chi subentra nella gestione dell’appalto a riprodurre alla lettera inquadramento e orario di lavoro del personale impie-gato dall’impresa uscente. E ciò anche perché nella nuova gara determinate prestazioni risultano eliminate dal bando, mentre alcuni ospedali non sono più interessati dal servi-zio. È vero: la direttiva 24/2014/Ue prevede che anche gli ap-palti pubblici abbiano una spe-cifi ca attenzione alle esigenze sociali. Ma la clausola sociale risulta comunque una facoltà del bando di gara. E sul fatto che la stabilità occupazionale costituisce un obiettivo che non può essere trasformato in un ri-gido obbligo è d’accordo anche l’autorità nazionale anticorru-zione: nei pareri resi ha l’Anac ha specifi cato che la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comuni-tari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti limita in modo indebito la platea dei partecipanti, mentre la libertà d’impresa, viene riconosciuta e garantita dall’articolo 41 della Costituzione. Non coglie nel se-gno l’amministrazione secondo cui il personale in eccesso po-trebbe essere utilizzato in altre commesse che fanno capo alla stessa azienda.

Estromissione da risar-cire. L’altro precedente è la sentenza 1969/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lazio. La stazione appaltante non può imporre nella procedu-ra pubblica bandita l’adozione di un determinato contratto

collettivo di lavoro anche se l’appalto prevede la clausola sociale: l’impresa che subentra, infatti, ben può scegliere di ap-plicare ai lavoratori riassorbiti un contratto collettivo di lavoro diverso, a patto che siano ga-rantiti congrui livelli retribu-tivi ai prestatori d’opera.

Mai l’amministrazione può decidere per l’inammissibilità dell’offerta per la mancata ado-zione di un determinato Ccnl perché si tratta di scelte che rientrano nella libertà d’impre-sa. E non può scattare l’estro-missione senza la prova che il contratto collettivo applicato in concreto non consenta retribu-zioni adeguate per i lavoratori da riassorbire. In questo caso è un’associazione no profit a restare fuori dalla gara per-ché la tariffa oraria prevista per l’operatore del servizio è ritenuta non conforme. E ciò infl uenza il calcolo percentua-le dei costi di coordinamento e gestione: all’offerta, quindi, non viene attribuito alcun punteg-gio. L’esclusione risulta invece avvenuta in automatico senza che la commissione di gara prima e la stazione appaltante poi effettuasse le verifi che ri-chieste: ora bisogna rifare tut-ta la procedura di selezione, a partire dalla valutazione delle offerte economiche, con una nuova graduatoria. Nel frat-tempo, però, tutti i contratti della procedura sono stati ese-guiti per intero: l’onlus ha così centoventi giorni di tempo dal passaggio in giudicato dalla sentenza del Tar per chiedere il risarcimento al Comune.

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La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

ticinque dipendenti da assume- principio di proporzionalità se-

La decisione

Tar Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 209, sezione staccata del 15/3/2017

Deve ritenersi che negli appalti ad alta densità di manodopera l’obbligo di integrale riassorbimento del personale sia illegittimo in quanto la clausola sociale, espressamente prevista dall’articolo 50, decreto legislativo 50/2016, può obbligare l’ap-paltatore subentrante unicamente ad assumere in via prioritaria i lavoratori che operavano alle dipendenze dell’impresa uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualii ca siano armoniz-zabili con l’organizzazione d’impresa prescelta.

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16 Lunedì 15 Maggio 2017 A M B I E N T EIl decreto legislativo correttivo n. 56/17, in vigore dal 20 maggio, riformula le norme

Appalti, beni e servizi più verdiObbligo di acquistare ecoprodotti al 100%. Con deroghe

DI VINCENZO DRAGANI

Pubblica amministra-zione obbligata a sod-disfare il 100% del proprio fabbisogno con

eco-prodotti, ma con ampia facoltà di agire in deroga per l’acquisizione di beni e servizi di particolari tipologie o valo-re. Queste le principali novità di diretto interesse ambienta-le introdotte nel dlgs 50/2016 dal dlgs 56/2017, l’atteso de-creto recante «disposizioni in-tegrative e correttive» al neo Codice appalti.

Criteri di sostenibilità ambientale. Il Correttivo (G.U. dello scorso 5 maggio, in vigore dal successivo giorno 20) irrobustisce, salvo mirate eccezioni, l’obbligo per le sta-zioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiet-tivi del «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» («Gpp», ex lege 296/2006) ac-quisendo beni e servizi che rispondono a determinati standard ambientali.

Con la modifi ca dell’art. 34 del dlgs 50/2016 viene im-posto in linea generale alle pubbliche amministrazioni che intendono acquisire ca-tegorie di prodotti oggetto di specifi ci «Cam» (i «criteri am-bientali minimi» stabiliti dal minambiente) di soddisfare il 100% del proprio fabbisogno con beni e servizi a tali eco-criteri rispondenti.

L’obbligo di fondare gli appalti sui citati eco-criteri viene infatti esteso all’inte-ro valore a base d’asta per gli affi damenti di qualunque importo relativi a categorie di forniture e di affi damenti di servizi e lavori oggetto di «Cam»; e questo laddove il pregresso quadro normativo (salvo eccezioni) lo fi ssava nel 50%. Ad avviso dello scriven-te tale intervento legislativo appare produrre l’abrogazio-ne tacita del dm 24 maggio 2016, il regolamento che sta-biliva un incremento progres-sivo delle percentuali «Cam» per alcune forniture (tra cui servizi di pulizia, gestione di verde pubblico e rifi uti urba-ni) portandole al 100% solo dal 1° gennaio 2020.

Alla regola del 100% il Cor-rettivo pone tuttavia un’ecce-zione per alcune attività edili, stabilendo che nell’ambito de-gli appalti relativi a interven-ti di ristrutturazione (inclusi demolizione e ricostruzione) i citati e relativi Cam sono (solo) «tenuti in considerazio-ne, per quanto possibile» in funzione della tipologia di in-tervento e della localizzazio-ne delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri dettati dal ministero dell’am-biente (…)». È ragionevole ri-tenere che tramite il previsto atto del dicastero arriveranno le deroghe all’applicazione de-gli attuali criteri ambientali minimi relativi (appunto) ai «servizi di progettazione e la-vori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manuten-zione di edifi ci per la gestione dei cantieri della pubblica am-ministrazione» dettati dal dm

Ambiente 24 dicembre 2015 e recentemente rivisitati dal dm 11 gennaio 2017.

Garanzie per partecipa-zione a procedure. Un’ul-teriore spinta green arriva sul fronte degli sconti sulle garanzie economiche conces-si alle aziende eco-certifi cate. Il dlgs correttivo allarga in-fatti la cumulabilità delle de-curtazioni sugli importi delle garanzie finanziarie dovuti per la partecipazione alle gare previsti dal Codice appalti da parte di chi è in possesso di attestazioni di qualità. Così, gli operatori economici che adotteranno azioni certifi cate di contrasto ai cambiamenti climatici potranno sommare la relativa riduzione del 15% a quelle previste, tra le altre, per il possesso di sistemi di eco-gestione Emas e Iso, mar-chi di qualità ecologica di beni

e servizi.

Criteri di aggiudicazio-ne appalti. Pur mantenendo, in ossequio alla normativa Ue, quale criterio principe quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (fondato su un paragone tra costi e bene-fi ci, in base anche a parame-tri ambientali) il Correttivo allarga le ipotesi residuali nelle quali la pubblica am-ministrazione può ricorrere al puro criterio del «minor prezzo».

L’utilizzabilità del criterio residuale del «minor prezzo», sarà infatti: consentita per lavori di importo pari o supe-riore a 2 milioni di euro (in luogo dell’originario milione), purché l’affi damento dei lavo-ri avvenga (tra le altre) ricor-rendo a procedure ordinarie e sulla base del progetto ese-cutivo; comunque limitata a

servizi e forniture di importo fi no a 40 mila euro, ma con la possibilità di spingerla fino alle soglie di rilevanza comunitaria (ex articolo 35) per lavori caratterizzati da elevata ripetitività, a ecce-zione di quelli tecnologici o innovativi.

Upgrade anche per il crite-rio principe dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa, laddove il suo utilizzo diven-terà obbligatorio per i servizi di ingegneria/architettura e altri di natura tecnica e in-tellettuale non solo superiori ma anche solo «pari» a 40 mila euro. Connesso ai criteri di ag-giudicazione è il nuovo obbli-go per le aziende offerenti di dare autonoma evidenza agli oneri aziendali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (a esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellet-tuale e degli affi damenti di-retti per contratti sotto soglia comunitaria). La disposizione, che impone di distinguere tali oneri dai costi della manodo-pera, opera in sinergia con la parallela novella apportata all’articolo 32 dello stesso dlgs 50/2016 in base alla quale nei contratti di lavoro e servizi i costi della sicurezza dovranno essere scorporati dall’impor-to assoggettabile al ribasso d’asta. Altra novità è quella relativa ai «criteri premiali» che le p.a. possono indicare nei bandi per attribuire un maggior punteggio a deter-minate offerte, nell’ambito dei quali esordiscono come «green» quelli della filiera corta e del chilometro zero dei prodotti.

Contratti sotto soglia. Trasversale, negli effetti, all’intera disciplina degli ap-palti pubblici è la possibilità, nell’ambito di lavori servizi e forniture di importi inferiori ai 40 mila euro, di poter ri-correre all’affi damento diret-to (ex articolo 35, in deroga dunque allo strumento della gara) senza più l’obbligo di consultare almeno due opera-tori economici; ma con l’one-re, precisa il dlgs 56/2017, di rispettare comunque (ove esistenti) i «criteri ambientali minimi».

Appalti, le novità green dal 20 maggio 2017

Dlgs 50/2016(Codice appalti)

Novità ex dlgs 56/2017 («Correttivo»)

Criteri di sosteni-bilità energetica e ambientale(articolo 34)

1) Obbligo di acquistare beni e servizi rispondenti a «criteri ambientali minimi» MinAmbiente:

esteso a 100% del valore a base d’asta;• con deroghe per alcuni interventi di ristrutturazione.•

Garanzie econo-miche partecipa-zione gare (93)

2) Sconti per operatori virtuosi:allargamento cumulabilità.•

Criteri di aggiudi-cazione appalto (95)

3) Criterio del «minor prezzo»:consentito per lavori pari o superiori a 2 milioni di • euro (ricorrendo a procedure ordinarie e su progetto esecutivo); limitato a servizi e forniture i no a 40 mila euro, • permesso i no a soglie di rilevanza comunitaria per lavori con elevata ripetitività (ad eccezione di tecno-logici o innovativi).

4) Criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa»:obbligatorio per servizi ingegneria/architettura e altri • di natura tecnica/intellettuale con importi anche solo «pari» a 40 mila euro.

5) Oneri aziendali in materia di sicurezza sul lavoro:oggetto di autonoma evidenza nelle offerte;• scorporati dall’importo assoggettabile al ribasso • d’asta.

6) Criteri premiali ambientali:estesi a prodotti da i liera corta e chilometro zero.•

In Italia, poco più di sei imballaggi in legno su dieci trovano nuova vita: una quantità enorme di materia pri-ma che si trasforma in pannello tru-ciolare, semilavorato per l’industria del mobile, e quindi diventa risorsa fondamentale per il settore dell’ar-redo e anche per quello dell’edilizia. Lo scorso anno, infatti, un milione e 627 mila tonnellate di rifi uti di legno sono stati riciclati e oltre 720 mila tonnellate rigenerate e reimmesse

al consumo: una quantità tale da poter riempire 27 volte il Colosseo. A testimoniare la crescita costante del fl usso è Rilegno, il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupe-ro e il riciclaggio degli imballaggi. Stando ai dati del Consorzio, nato a Cesenatico nel 1997 e che oggi con-ta 2.372 consorziati, nel 2016 sono state riciclate 47 mila tonnellate in più rispetto all’anno precedente (+3,64%). Oltre all’incremento dei

fl ussi avviati al riciclo tradizionale, si registra la crescita nel settore della rigenerazione dei pallet, ar-rivato a superare le 721 mila ton-nellate recuperate, equivalenti a circa 45 milioni di unità reimmesse al consumo previa cernita e/o ripa-razione. Sommando riciclo, riutiliz-zo e recupero energetico la quota complessiva di recupero dei rifi uti di imballaggio sale al 63,52%, conso-lidando il contributo di Rilegno nel

perseguimento degli obiettivi del sistema italiano. «Le percentuali di riciclo sono molto soddisfacenti e costantemente oltre i limiti fi ssati dalla legge», ha commentato Nicola Semeraro, presidente di Rilegno, «e ci permettono di guardare con otti-mismo anche ai target che la com-missione europea sta defi nendo per il futuro, con un innalzamento della quota di riciclo che dovrà arrivare all’80% entro il 2030».

Legno, in Italia cresce il riciclo (+3,64%) e va verso i futuri target Ue

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17Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 20A M B I E N T EIl quadro nel rapporto nazionale dell’Osservatorio promosso dal ministero dell’ambiente

Mobilità condivisa e virtuosaCresce l’offerta di bici e auto in sharing. Così cala la CO

2Pagina a cura

DI TANCREDI CERNE

Italiani rapiti dalla sha-ring mobility. La condi-visione di automobili, biciclette e scooter ha

sedotto il popolo dello Sti-vale che ogni settimana si vede costretto a trascorre-re 10 ore e 40 minuti su e giù dai mezzi pubblici. O in fi la, in auto, andando al la-voro. Un’ora e 5 minuti in più rispetto alla media degli europei. E perché allora non abbattere tempi, costi ed emissioni nocive attraverso l’utilizzo di mezzi condivisi, più sicuri e certamente più ecologici?

I numeri parlano chiaro. L’amore degli italiani per la mobilità condivisa ha mo-strato un trend crescente nel corso dell’ultimo decennio grazie anche alla diffusione sempre più capillare dell’of-ferta, arrivata a contare oltre 13 mila biciclette in bikesharing in 200 comuni e 5.764 auto in carsharing per 700 mila utenti.

«I servizi di mobilità con-divisa, promuovendo l’acces-so a un servizio di mobilità al posto dell’uso del proprio veicolo, sono capaci di deter-minare tre effetti principali: la riduzione delle percorren-ze dei veicoli; la riduzione del numero dei veicoli di proprietà; il maggiore uso di altre modalità a minori impatti specifici rispetto all’uso del proprio mezzo di trasporto individuale (auto, moto, scooter)», si legge nel rapporto nazionale sulla sharing mobility, uno stu-dio condotto dal ministero dell’Ambiente per scattare una foto al sistema di mobilità condivisa in Italia.

«La messa a dispo-sizione di veicoli in sharing si accompagna spesso all’uso di veicoli più efficienti rispetto alla media del parco circolante in termini di cilindrata dei motori o segmento del veicolo. Non solo. L’uso del carsha-ring promuove una maggio-re consapevolezza dei costi dello spostamento facendo sì che l’utente di questo servi-zio utilizzi di meno l’auto, percorrendo meno km du-rante l’anno. Mentre l’uso del bikesharing si associa a una generale riduzione delle percorrenze automobilisti-che e una minore propen-sione all’utilizzo del mezzo di trasporto di proprietà».

Ma vediamo, nel dettaglio, la diffusione e l’utilizzo in Italia di queste formule al-ternative di trasporto.

Car sharing. Settecento-mila iscritti, 5.764 veicoli e

29 città interessate. Questi i numeri attuali del car-sharing che ha preso il via in Italia nel 2001 grazie al pionieristico servizio station based Ics (Iniziativa carsha-ring). Una formula ancora poco allettante che preve-deva la possibilità di prele-vare e riconsegnare i veicoli all’interno di apposite aree. Con l’ingresso del servizio free floating lanciato nel 2013 da Car2go ed Enjoy, seguiti poi da altri operato-ri privati, il carsharing ita-

liano ha innestato un’altra marcia.

Il numero di veicoli con-divisi globalmente in Italia tra il 2013 e il 2015 è qua-druplicato, mentre il nume-ro degli iscritti e dei noleggi è cresciuto rispettivamente di 12 e 30 volte. «Tutte le 12 città italiane con popolazio-ne superiore a 250 mila abi-tanti dispongono di almeno un servizio di carsharing», hanno spiegato gli autori del rapporto nazionale sulla sharing mobility sottoline-ando tuttavia come i capo-luoghi di provincia in cui è presente almeno un servizio di carsharing sono però sol-tanto 29 sui 118 totali.

Niente auto condivisa a Reggio Calabria e Messina tanto per fare due esempi, mentre Napoli è servita da un solo operatore e in termi-ni ancora sperimentali.

«Ventuno delle città in cui sono presenti servizi di carsharing si trovano al Nord», si legge nel rapporto. «Il centro Italia vede coin-volte solo tre città, mentre al Sud ci si ferma a cinque». Non solo. Dei 5.764 veicoli in carsharing censiti, il 34% è al servizio della sola città di

Milano che conta 370 mila iscritti, seguita da Roma (26% dei veicoli e 220 mila utenti), Torino (16% dei veicoli) e Firenze (11%). E cosa dire delle distanze percorse? Secon-do le rilevazioni dell’Osservato-

rio sulla sharing mobility, in Italia lo scorso anno sono stati fatti complessivamente circa 6,5 milioni e mezzo di noleggi con una percorrenza complessiva di 50 milioni di km.

Bike sharing. Il favore degli italiani per la mobilità condivisa e la crescente at-tenzione all’ambiente han-no determinato il successo del bikesharing, presente oggi in oltre 200 comuni at-traverso la condivisione di 13.770 bici. Si tratta di nu-meri eccezionali che hanno incoronato lo Stivale primo Paese in Europa in termini di numero di servizi attivi.

Basta guardare oltreconfi ne per rendersi conto del prima-to italiano. In Francia, per esempio, Paese dove il bike-sharing ha avuto un grande successo di pubblico, i ser-vizi attivi non superano le 40 città. «La condivisione di biciclette è decollata in Ita-lia grazie all’iniziativa del ministero dell’Ambiente nel 2001 in Romagna», hanno spiegato gli esperti dell’Os-servatorio sulla mobilità. «A Cuneo, nel 2003, Bicincittà ha installato per la prima volta il sistema di bikesha-ring a carta elettronica e con stazioni georeferenziate, ov-vero il sistema oggi maggior-mente utilizzato in Italia e nel mondo». Come anche nel caso del carsharing, la parte del leone nella diffusione dei servizi di bicicletta condivi-sa la fa il nord della Penisola con il 64% dei servizi e l’81% delle bici condivise, contro il 14% del centro e il 22% del sud Italia. Mentre in termi-ni di operatori, le principali aziende che forniscono siste-mi di bikesharing in Italia sono: Bicincittà, operativo in 115 comuni per un totale di 6.241 biciclette e 1.418 stazioni, Clear Channel presente su Milano e Verona con 4.900 biciclette circa e 289 stazioni, Centro in bici, invece, attivo in 31 centri urbani con 2.498 biciclette e 230 stazioni, By Bike con 272 biciclette e 32 stazioni, Ecospazio operativo in 24 co-muni con 217 biciclette e 30 stazioni. A queste aziende si è recentemente aggiunta TMR, che ha da poco instal-

lato il sistema di Palermo e di altri quattro comuni con 191 biciclette e E-Move pre-sente in tre comuni con 22 bici e tre stazioni.

I risultati per l’ambien-te. La mobilità condivisa fa bene all’ambiente. Da un’in-dagine condotta dall’agenzia francese per la protezione dell’ambiente relativa al caso di alcune grandi cit-tà, è emerso che in seguito all’iscrizione al carsharing si è registrato un aumento del 31% degli spostamenti a piedi, del 30% dell’uso della bicicletta e del 25% del tra-sporto pubblico urbano e del treno.

Mentre dalle indagini sull’uso del carpooling ex-traurbano (tipo BlaBlacar) è emerso il servizio di me-dia-lunga distanza permette una riduzione delle emissio-ni di CO

2 di circa il 12% per

ogni veicolo.Le cose sembrano andare

ancora meglio per gli utenti che utilizzano un servizio di carpooling di breve distanza. In questo caso le riduzioni di CO

2 arrivano a toccare il

30%. Risultati che si avvici-nano molto a quelli ottenuti attraverso il carsharing. La condivisione di automobili in città ha generato in questi ultimi anni una riduzione delle percorrenze con veicoli privati tra il 16 e il 20%, con conseguente calo delle emis-sioni di CO

2 e riduzione del

numero di auto di proprietà tra il 10 e il 40% per chi sce-glie il carsharing.

© Riproduzione riservata

Tipologia dei veicoli in condivisione

Operatore Città Tot. Veicoli

Benzina Diesel Elettrici GPL/Met

Car2go Milano, Roma, Firenze, Torino 1.880 100%

Enjoy Milano, Roma, Firenze, Torino 2.080 100%

ICSVenezia, Padova, Torino,Palermo, Parma, Genova,

Roma, Bologna594 59% 15% 8% 12%

PlayCar Cagliari 21 67% 14% 19%

Share ‘ngo Milano, Firenze 483 100%

GirAci o Aciglobal Milano, Firenze, Verona 198 90% 13% 8%

City roaming - Ci-rò

Napoli 10 100%

Brescia Mobilità Brescia 6 100%

E-VaiBrescia, Como, Cremona,

Lodi, Lecco, Mantova,Monza, Pavia, Sondrio, Varese

106 22% 75% 3%

T-Per servizio Alto Adige

Alto Adige 3

Cooperativa Car Sharing

Trento, Rovereto, Rivadel Garda

14 64% 21% 14%

Fonte: elaborazioni OSM su dati operatori di Carsharing, giugno 2017

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La condivisionedi automobili in città ha generato in questi ultimi anni una riduzione delle percorrenze con veicoli priva-ti tra il 16 e 20%, con conseguente

calo delle emissioni di CO2

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18 Lunedì 15 Maggio 2017 P R E V I D E N Z AAggiornati il modello e le istruzioni di compilazione. Riccometro esteso alle unioni civili

Isee, aggiornamento in corsoTra le novità: il calcolo della sospensione dell’attività

Pagina a curaDI DANIELE CIRIOLI

Primo tagliando per il nuovo Isee. Con de-creto n. 138/2017, a firma dei ministeri

del lavoro e dell’economia, infatti, è stato aggiornato il modello Dsu (la dichiara-zione sostitutiva unica, che fa da domanda dell’Isee) con le relative istruzioni di compilazione. Tra le novità, l’estensione del riccometro alle unioni civili tra per-sone dello stesso sesso e la fissazione delle modalità di calcolo del requisito della sospensione dell’attività lavorativa, ai fini della ri-chiesta dell’Isee corrente. Nessuna modifica, invece, ha riguardato il modello di attestazione dell’Isee e re-lative modalità di rilascio. Le novità, ovviamente, com-portano la necessità di uti-lizzare la nuova Dsu. L’Inps, a riguardo, ha fatto sapere che le Dsu presentate tra il 1° gennaio e il 26 aprile 2017, utilizzando il vecchio modello di Dsu, sono fatte salve.

Il riccometro. Del ric-cometro non si può fare a meno, perché necessario per l’accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati: dalla retta dell’asilo nido alla mensa scolastica; dalla piscina comunale alle tas-se universitarie. L’attuale disciplina ha spento due candeline, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2015; ed è proprio l’avvio del ter-zo anno di attività, spiega un comunicato sul sito del ministero del lavoro, a giu-stificare l’aggiornamento delle istruzioni e del mo-dello di Dsu. Vale la pena ricordare che il riccometro funziona con due principali indicatori: l’Ise, l’indicatore di ricchezza dell’intero nu-cleo familiare il cui valore è pari alla somma di red-diti e patrimoni di ciascun componente il nucleo fami-liare; l’Isee, l’indicatore di ricchezza dei singoli com-ponenti il nucleo familia-re, il cui valore è dato dal rapporto tra l’Ise e un co-efficiente prestabilito dalla legge. La sola particolarità sta nell’utilizzo: a farla da padrone è l’Isee, elevato a «strumento di valutazione della situazione economica» per la concessione di tutte le prestazioni agevolate.

Le novità dell’aggior-namento. Diverse le novi-tà, spiega l’Inps (si vedano in tabella le principali). Si tratta di modifiche e inte-grazioni apportate alla mo-dulistica e alle istruzioni Isee. A cominciare dall’ag-

giornamento delle indicazio-ni alle varie annualità e dei riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015.

Attività di lavoro e im-presa. Altra novità è la pre-cisazione nelle istruzioni del significato dell’espressione «attività di lavoro o di im-presa» ai fini dell’applica-zione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A (nuclei familiari con figli minoren-ni) e di cui al Quadro FC9 sez. II (Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva). In seguito alle modifiche le istruzioni ora recitano così: «Si precisa che si considerano attivi-tà di lavoro o d’impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipenden-te o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi rispettivamente de-gli articoli 49, comma 1, 50 comma 1, lett. a), c-bis, g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del Tuir approva-

to con Dpr n. 917 del 1986 e successive modifiche».

Riccometro per le unio-ni civili. L’Isee si ottiene presentando una domanda sotto forma di «Dichiarazio-ne sostitutiva unica» (Dsu). Tre i modelli: la Dsu-Mini e la Dsu-Modulare per il cal-colo dell’Isee-Standard; la Dsu-Corrente per il calcolo dell’Isee in particolari situa-zioni (come la disoccupazio-ne). Il decreto conferma le tipologie di domande, ma per tutte introduce una no-vità scaturente dalla legge n. 76/2016 (nota come legge Cirinnà): l’estensione della disciplina alle unioni civi-li tra persone dello stesso sesso. Tale legge, si ricor-da, ha disciplinato, accanto alle unioni civili, anche le «convivenze» che possono formarsi sia tra persone dello stesso sesso sia di ses-so diverso; ma la disciplina dell’Isee, si ripete, è estesa soltanto alle unioni civili. In base alle nuove istruzio-ni (punto 1.1.4), ogni volta

che l’Isee viene richiesto da un componente di un’unione civile, la relativa domanda Dsu va compilata seguendo le regole dei coniugi appli-cate a ciascun partner. Lo stesso precisano le istruzio-ni (punto 1.2.1.1) riguardo alla richiesta di Isee nella situazione particolare per prestazioni socio-sanitarie: per le regole dei componenti del nucleo familiare ristretto vale il principio di «parità» tra partner (unioni civili) e coniugi (famiglie).

Isee corrente. Infine, nella parte 5 delle istruzio-ni relative all’Isee corrente, è stata chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situa-zione lavorativa. In parti-colare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di pre-sentazione della Dsu ordina-ria e, a partire da tale giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.

Si ricorda che, ordinaria-mente, l’Isee fa riferimento ai redditi percepiti nel secon-do anno solare precedente la Dsu. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti varia-zioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non rifl ettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Pertan-to, viene data la possibilità di calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ulti-mi 12 mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di la-voratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia in-tervenuta la perdita, sospen-sione o riduzione dell’attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei compo-nenti deve associarsi, ai fi ni del calcolo dell’Isee corrente, una variazione della situa-zione reddituale complessiva del nucleo familiare supe-riore del 25% rispetto alla situazione reddituale indi-viduata nell’Isee calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell’Isee corrente deve esse-re già stata presentata una Dsu e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indica-tore della situazione reddi-tuale, sulla base del quale verrà verifi cato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’Isee corrente. In sinte-si, l’Isee corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una Dsu già presentata, a causa di una modifi ca del-la situazione lavorativa di un componente che ha de-terminato una variazione della situazione redditua-le complessiva del nucleo.Riassumendo, per poter ri-chiedere l’Isee corrente è necessario:

• il possesso di un Isee in corso di validità;

• una variazione del-la situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti per uno o più componenti il nucleo familiare, secondo i nuovi criteri;

• u n a v a r i a z i o n e della situazione reddituale complessiva del nucleo su-periore al 25% rispetto alla situazione reddituale indi-viduata nell’Isee calcolato ordinariamente.

Decorrenza delle novi-tà. Il nuovo modello di Dsu con le relative istruzioni è utilizzabile dal 27 aprile scorso. Chi abbia utilizzato il vecchio modello non è tenu-to a rifare la domanda, con il nuovo modello. L’Inps ha precisato, infatti, che sono fatte salve le Dsu presenta-te, a decorrere dal 1° genna-io 2017 e fi no al 26 aprile, utilizzando il precedente modello.

© Riproduzione riservata

giornamento delle indicazio- to con Dpr n. 917 del 1986 che l’Isee viene richiesto da

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Isee a pagamento per i cittadini? L’ipotesi non è remota, anche se per il futuro pros-simo è scongiurata. Far pagare ai cittadini l’Isee, secondo quanto risulta a ItaliaOggi (si veda ItaliaOggi dell’11/5), è un’ipotesi che l’Inps, nei giorni scorsi, aveva messo sul tavolo del rinnovo della convenzione con i centri di assistenza fi scale (Caf). Il ragionamento dell’Inps, all’apparenza, non fa neppure grinze (ma dal punto di vista delle casse statali): l’Isee ormai è diven-tato un vero e proprio passepartout delle prestazioni agevolate; per cui, chi le chie-de, paga in parte il servizio.Per fortuna, però, l’accordo sulla conven-zione è stato infi ne raggiunto e siglato l’11 maggio. Un accordo ponte sul rifi nanzia-mento per l’anno corrente (2017) dell’atti-vità dei Caf nel rilascio delle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) che garantisce,

quindi, la gratuità del servizio almeno per quest’anno. Lo stanziamento che arriva dall’Inps è di 82 milioni di euro con un lieve incremento (6 milioni) rispetto ai 76 dello scorso anno. Uno sforzo che potrebbe, tut-tavia, risultare comunque insuffi ciente: la Consulta dei Caf stima che il fi nanziamen-to potrà coprire il rilascio di circa 5 milio-ni e 100 mila Dsu, considerato un costo a documento pari a 13,30 euro circa e al mo-mento, secondo stime non uffi ciali, sareb-be già stata superata quota tre milioni di documenti richiesti e rilasciati. Il dato è in linea con le previsioni dell’Inps che stima per il 2017 un aumento delle certifi cazio-ni Isee di circa il 20% e che porterebbe il numero dei nuclei familiari che ricorrono all’Isee a oltre 6 milioni e 500 mila: un nu-mero complessivo che raggiunge oltre un terzo della popolazione nazionale.

Rifi nanziata l’attività dei Caf

Le principali novità

Quadro A e Quadro FC9

Precisato nelle istruzioni il signii cato dell’espressione “attività di lavoro o d’impresa” ai i ni dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza (coefi -ciente familiare)

Unioni civili

Precisato nelle istruzioni che le regole dei coniugi, ai sensi della legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), si ap-plicano a ciascun partner dell’unione civile tra persone dello stesso sesso

Redditi da lavoro

Aggiornate le istruzioni con il nuovo regime forfetario pre-visto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi

ISEE corrente

Fissati i criteri di calcolo del periodo entro cui deve es-sere intervenuta la variazione della situazione lavorativa (come termine iniziale il 1° gennaio dell’anno di presen-tazione della DSU ordinaria e, procedendo a ritroso, si devono considerati i 18 mesi precedenti)

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19Lunedì 15 Maggio 2017LunedS P E N D E R E M E G L I OSi amplia l’offerta di siti, app, comparatori e piattaforme per organizzare le vacanze

Il web fa da agenzia di viaggiDall’albergo al noleggio auto: il risparmio è possibile

Pagina a curaDI IRENE GREGUOLI VENINI

Da alberghi, apparta-menti e ville a voli e viaggi in treno, ma anche crociere, no-

leggio auto e pacchetti all inclusive, oggi è possibile sfruttare il web per orga-nizzarsi completamente le vacanze online, con il van-taggio di risparmiare tempo e denaro. Sono infatti molte le piattaforme digitali atti-ve in Italia che consentono di confrontare i prezzi per alloggiare in hotel o affi t-tando una casa, di trovare il volo più economico, con la possibilità in molti casi di prenotare direttamente il viaggio e pianifi care gli spostamenti.

Lo scenario turistico. Secondo le stime dell’ultimo rapporto Istat sul turismo in Italia, nel 2015 il numero delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere è au-mentato, arrivando a 43 milioni di hotel e circa 12 milioni fra case vacanza e appartamenti turistici, in netta crescita rispetto ai 10 milioni del 2014. La durata media dei pernottamenti si è però ridotta a 4,14 notti, con una media di 2,95 in ho-tel contro le 5,33 notti negli esercizi extra-alberghieri, dove quindi mediamente ci si ferma più a lungo.

M o l t i p r e f e r i s c o n o un’esperienza più familiare e una maggiore autonomia, affi ttando una casa o una stanza, con soluzioni che spesso risultano più eco-nomiche. I turisti, infatti, puntano sempre di più al ri-sparmio, utilizzando spesso per le loro ricerche compa-ratori online di prezzi, con una pianifi cazione in genere a lungo periodo.

In base ai dati rilevati dal comparatore di prezzi Hundredrooms, una coppia italiana spende in media 98 euro per notte in un alloggio turistico; solo le coppie te-desche risparmiano di più, con circa 85 euro per notte, mentre gli italiani che ri-servano alloggi per 4 perso-ne, generalmente famiglie, pagano in media 123 euro per notte.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto usati per le vacanze, gli italia-ni scelgono di viaggiare con la propria macchina: l’auto rimane, infatti, sem-pre il mezzo più utilizzato (64,9%), soprattutto per gli spostamenti delle fami-glie, grazie alla comodità di raggiungere il luogo di de-stinazione senza restrizioni di orari e di programmare il viaggio di andata e di ri-torno in qualsiasi momento.

Cresce comunque la scelta di prendere l’aereo (13,4%), dovuta alle offerte vantag-giose di voli low cost che permettono di raggiungere tutto il mondo prezzi sem-pre più accessibili. Il treno (10,7%) è scelto soprattut-to per distanze brevi e per spostamenti verso le zone marittime.

Inoltre, in generale, con-tinua a crescere il volume delle presenze turistiche italiane nella Penisola con un incremento del numero di viaggiatori. Tra le mete più richieste ci sono le lo-calità marittime (45,4%), seguite dalle città d’arte (26,6%) e dalle località mon-tane (16,3%). Più della metà delle presenze si concentra durante la stagione estiva, con un totale complessivo annuo del 54,4% degli ita-liani.

Il web per risparmiare su hotel e alloggi. In tut-to ciò, per spendere meno per l’alloggio, ci sono di-verse possibilità: ci sono i comparatori di prezzi, che poi reindirizzano l’utente al sito che propone l’offer-ta, oppure piattaforme che raccolgono varie proposte e che consentono di svolgere tutte le operazioni compre-so l’acquisto.

Uno dei comparatori più usati è Trivago: è un moto-re di ricerca per gli hotel,

usato da oltre 120 milioni di utenti ogni mese, attingen-do da più di 200 siti di pre-notazione (come Expedia.it, Booking.com).

È possibile impostare ri-cerche con vari fi ltri (come il numero di stelle, la valu-tazione, presenza della co-lazione e così via): per ogni ricerca si può selezionare l’albergo che interessa per visualizzare le offerte tra cui scegliere per poi essere reindirizzati sul portale di prenotazione se si decide di procedere.

Poi c’è Hundredrooms specializzato in apparta-menti e case-vacanza: è un comparatore di prezzi che collaborando con siti come Booking.com, 9fl ats.com, Only-Apartments, HouseTrip, Airbnb, Wim-du e Homeaway, mostra le case disponibili nella meta scelta, in modo da poterle paragonare.

Si può effettuare la ricerca per località, tipo di alloggio (casa vacanze, appartamen-to o una stanza), il numero di stanze, la presenza di piscina, della terrazza, del lettino per bambini, il wi-fi , la possibilità di portare un animale domestico, la lavatrice, gli asciugamani, la cucina equipaggiata, il parcheggio e così via.

Per chi vuole soggiornare in ostello c’è invece Hostels.com, che propone 33 mila

ostelli in 170 paesi, che possono essere prenotati dal sito.

Un’altra piattaforma con offerte vantaggiose è Boo-king.com, su cui è possibile e trovare vari tipi di strut-ture, tra cui B&B, apparta-menti, ville e alberghi (in tutto 1.228.481 strutture in 228 paesi e territori). Dopo aver inserito le date del sog-giorno, viene mostrata una lista di strutture disponibili con i prezzi e, dopo essersi registrati, è possibile pre-notare e poi gestire il tutto dal portale o dall’app (per esempio se si vuole cancel-lare il soggiorno o cambiare date).

La scelta si estende anche a voli, auto e cro-ciere. L’offerta si sta am-pliando e in molti casi in-clude, oltre all’alloggio, altri servizi, come cercare i voli e noleggiare l’auto. Expedia.com propone per esempio molte opzioni agli utenti che iscrivono, con hotel, la possibilità di acquistare voli low cost, vacanze all inclusive, opportunità last minute, crociere, noleggio auto, con un programma fedeltà. Anche Kayak.it con-sente di organizzare e gesti-re dal proprio account tutta la vacanza direttamente dal sito, dall’albergo, al volo, al noleggio dell’auto.

Un’altra opzione è Mo-

mondo.it, un comparatore per accedere a miliardi di prezzi di voli, di sistemazio-ni in albergo e a un’ampia scelta di auto a noleggio. Non consente di prenotare e di comprare i biglietti di-rettamente ma reindirizza l’utente sul portale dove ri-servare il volo, l’hotel o la macchina.

Un altro motore di ricer-ca, specializzato soprattutto in voli, ma su cui si possono trovare anche offerte di al-berghi e autonoleggio è Sky-scanner: anche in questo caso non si prenota diret-tamente sulla piattaforma ma si viene reindirizzati al sito della compagnia aerea o dell’agenzia viaggi online per completare l’operazio-ne.

Sempre per volare c’è eDreams, con oltre 60 mila tratte aeree effettuate da più di 440 compagnie e ol-tre un milione di hotel in 225 paesi e territori, con la possibilità di acquistare e pagare biglietti sulla piat-taforma.

Anche Volagratis con-sente di effettuare la pre-notazione sul sito, che è specializzato nella ricerca e comparazione di prodotti e servizi legati al viaggio: è possibile per esempio sce-gliere la formula volo più hotel, oppure solo l’albergo, o trovare pacchetti vacan-ze già creati, crociere, risto-ranti e attività da fare una volta giunti a destinazione. Volagratis peraltro è parte di lastminute.com, che pro-pone viaggi low cost, con la possibilità di riservare l’alloggio in hotel, compra-re voli, biglietti di treni, di spettacoli e del teatro, ma anche acquistare vacanze complete e crociere, oltre a noleggiare auto.

Spendere meno grazie alla sharing economy. Per risparmiare sulle va-canze, ci sono anche le op-zioni messe a disposizione dall’economia della condi-visione. Per esempio per spostarsi c’è BlaBlaCar, piattaforma che mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo con per-sone in cerca di un passag-gio che viaggiano verso la stessa destinazione. Oggi la community conta oltre 40 milioni di iscritti in 22 paesi e ogni trimestre 12 milioni di persone usano il servizio. Oppure, per l’alloggio, c’è Couchsurfi ng, che mette in comunicazione persone di-sponibili a scambiarsi ospi-talità: da una parte c’è chi offre una stanza o il divano della sua casa, dall’altra chi cerca un posto in cui poter sostare per qualche giorno.

© Riproduzione riservata

Internet per viaggi e vacanze

Sito Servizio

www.trivago.it Motore di ricerca di hotel che consente di compa-rare i prezzi da oltre 200 siti di prenotazione

www.hundredrooms.it Comparatore di prezzi che mostra le case vacanza disponibili nella meta scelta

www.hostels.com Consente di cercare e prenotare ostelli

www.booking.comPermette di trovare offerte di alberghi, case, ville, B&B e di prenotare e pagare

www.expedia.itPropone offerte di hotel, voli low cost, vacanze all inclusive, crociere, noleggio auto, con la possibilità di prenotare direttamente

www.kayak.itConsente di organizzare e gestire dal proprio ac-count tutta la vacanza

www.momondo.itComparatore di prezzi per voli, alberghi e auto a noleggio

www.skyscanner.it Comparatore di prezzi specializzato in voli

www.edreams.itPropone voli e hotel con la possibilità di acquistare sulla piattaforma

www.volagratis.comPermette di prenotare con diverse formule (volo più hotel, pacchetti vacanze già creati, crociere, etc.)

www.lastminute.com Propone viaggi low cost

www.blablacar.it Piattaforma per condividere i viaggi in auto

www.couchsuri ng.comMette in comunicazione persone disponibili a scambiarsi ospitalità

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20 Lunedì 15 Maggio 2017 C O N TA B I L I TÀCome sciogliere uno dei nodi più critici in fase di chiusura dei conti e calcolo delle imposte

Perdite su crediti ai raggi X nei bilanci e modelli di redditi

Pagine a curaDI NORBERTO VILLA

E FRANCO CORNAGGIA

Perdite su crediti an-cora sotto la lente nei bilanci 2016 e nei modelli redditi 2017.

I continui cambi normativi, le novità del bilancio e del reddito d’impresa rendono il punto uno dei più critici in sede di chiusura dei conti dello scorso anno e del calcolo delle imposte.

Le due norme che devono essere applicate sul tema nel calcolo dell’Ires dovuta sono:

• l’art. 101 c. 5 e 5-bis che defi nisce la perdita su crediti «fi scale» e individua le carat-teristiche che la stessa deve possedere per poter essere considerata deducibile;

• l’art. 106 che individua i limiti entro cui anche fi scal-mente è ammessa una dedu-zione forfettaria rapportata all’ammontare dei crediti esposti in bilancio.

Sul primo punto l’ultima novità intervenuta è quella contenuta nel dlgs 147/2015 (decreto Crescita e interna-zionalizzazione delle impre-se) ma ancora oggi assumono rilevante importanza i chiari-menti contenuti nella circola-re 26/e dell’1/8/2013.

Il testo attuale dell’art. 101, comma 5 del Tuir prevede la deducibilità della perdita su crediti nel caso in cui sussiste la certezza e precisione del-la stessa e tale condizione è presunta in alcune situazione ben defi niti, e cioè nel caso in cui:

• il debitore è assoggetta-to a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ri-strutturazione dei debiti omo-logato o un piano attestato o

è assoggettato a procedure estere equivalenti;

• il credito è di modesta entità e risulti scaduto da almeno 6 mesi alla data di chiusura del bilancio;

• il credito è prescritto;• il credito è cancellato dal

bilancio in base a corretti principi contabili.

Uno dei temi di maggior in-teresse è quello che concerne i crediti di modesta entità. Nel passato si era sostenuto la non necessità per il creditore di porre in essere una proce-dura per dimostrare la defi ni-tività dell’insolvenza del de-bitore che peraltro potrebbe risultare più dispendiosa del credito stesso. Era pertanto stato ritenuto possibile per il

creditore dedurre la perdita dimostrando di aver tentato il recupero (esempio invian-do raccomandata di sollecito) (rm 9/124 del 6/8/1976). Ma la nozione di crediti di modesto valore era legata alla singola realtà aziendale considerando il tipo di attività esercitata, il volume d’affari ecc. ovvero dell’entità del portafoglio cre-diti del soggetto passivo di im-posta e dai costi da sostenere per il recupero. La rinuncia a crediti inesigibili di modesto valore era stata considerata deducibile, qualora la remis-sione da parte del creditore, rappresentasse una scelta di convenienza (rm n. 9/557 del 9/4/1980 ed rm n. 5/517 del 6/9/1980).

I profili di incertezza re-lativi a tale situazione sono ora stati superati dalla spe-cifi ca previsione normativa. La nuova versione dell’art. 101 comma 5 prevede infat-ti che: «Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso».

Quindi l’esistenza congiun-ta delle due condizioni (la modesta entità e il decorso del periodo minimo dopo la scadenza) sono condizioni sufficienti per considerare esistenti la certezza e la pre-cisione e quindi la deducibili-tà della perdita.

La norma (ed è qui che pre-senta importanti caratteristi-che di operatività) identifi ca quando la perdita può essere considerata di modesta enti-tà. Ciò interviene quando:

• il credito è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante di-mensione che sono quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori cento milioni;

• il credito è di importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

I dubbi che hanno accompa-gnato la novità sono stati su-perati in gran parte superata dalla circolare 26/E/2013 .

In primo luogo si è chiari-to che la modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito (comprensivo di Iva): il valo-re contabile non è infl uente. Nel caso di incasso parziale del credito la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati.

Inoltre nel caso in cui esi-tano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore la verifi ca del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispon-dente a ogni obbligazione po-sta in essere dalle contropar-ti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussi-stano al termine del periodo d’imposta più posizioni credi-torie. Per quanto riguardano invece le posizioni creditorie derivanti da rapporti giu-ridici unitari (per esempio, contratto di somministrazio-ne) rimandiamo alla tabella pubblicata in pagina.

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Con la prescrizione via libera alla deducibilità. Il comma 5 dell’art. 101 prevede che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il di-ritto alla riscossione del credito è prescritto». Quando il diritto al credito si prescrive la cancellazione dello stesso fa emergere un componente negativo certo e preciso e pertanto rilevante fi scalmente. Ma tutto ciò può essere affermato anche nel caso in cui il contribuente non abbia fatto nulla per tentare il recupero dello stesso? Prima di tale innovazione la deducibilità delle perdite su crediti prescritti passava da un’analisi del comportamento concreto del contribuente e qualora si fosse individua-to un comportamento antieconomico dello stesso la deducibilità era messa in dubbio. Il nuovo testo pare giustifi care una diversa presa di posizione che attribuisca alla prescrizione un effetto assoluto in ambito fi scale. Coordinando le due previsioni si possono raggiungere risulta-ti interpretativi rilevanti. Se infatti il legislatore ha voluto prevedere due nuove ipotesi di deducibilità per i crediti di modesto valore e per quelli prescritti, e non potendosi negare che alcune fattispecie possano rientrare in ambedue queste categorie si dovrebbe giungere a ritenere; la certezza e precisione per un credito di modesta entità interviene sei mesi dopo la scadenza; considerando che per lo stesso però vale anche la previsione che vuole che la certezza e precisione si verifi chino con la prescrizione, è possibile che la deducibilità se non sfruttata nel primo momento possa esserlo in quello successivo.

La prescrizione apre le porte alla deducibilità

Anche con la prescrizione il fi sco può sindacare l’operato del contri-buente. Nonostante il testo normativo chiaro sul punto la circolare 26/E ricorda che la norma non individua dei specifi ci limiti quantita-tivi e quindi la previsione normativa in esame trova applicazione a prescindere dall’importo del credito prescritto. Ma sottolinea anche che «indipendentemente dal periodo d’imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell’amministra-zione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto a una effettiva volontà liberale». Il tema è noto. Torna sul punto rilevante la verifi ca della antieco-nomicità del comportamento del contribuente così avviene anche nel caso di rinuncia alla riscossione del credito. I requisiti per la deducibilità sono da considerare soddisfatti ogni volta in cui i costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all’importo del credito da recuperare. Nella sostanza occorre effettuare un confronto tra i costi presumi-bilmente sostenibili per il recupero a cui far seguire una valutazione di convenienza circa l’opportunità di perseguirli o meno. Se in tal modo si dovesse giungere a ritenere anti economico l’azio-ne di recupero ciò sarebbe da ritenere suffi ciente ai fi ni di poter godere della deducibilità della perdita ai sensi dell’art. 101 c. 5 del Tuir.

Il Fisco può sempre contestare il comportamento dei contribuenti

Qualche caso concreto

Esempio 1Al 31/12 dell’anno X esistono due crediti scaduti da almeno sei mesi con un valore nominale pari a 3.000 euro e 4.000 euro

I crediti sono riconducili a rapporti giuridici auto-nomi. È possibile nell’an-no X dedurre ambedue i crediti

Esempio 2Al 31/12 dell’anno X esistono più crediti nei confronti del medesimo debitore derivanti da un contratto di somministrazione: Credito 1: 1.700 scaduto da più di sei mesi Credito 2: 500 scaduto da più di sei mesi Credito 3: 2.000 non scaduto da più di sei mesi

La verii ca del limite quan-titativo deve essere ef-fettuata considerando il saldo complessivo dei crediti 1 e 2 e non anche del credito 3. Quindi pos-so dedurre i crediti 1 e 2

Esempio 3 Al 31/12 dell’anno X esistono più crediti nei confronti del medesimo debitore derivanti da un contratto di somministrazione Credito 1: 1.700 scaduto da più di sei mesi Credito 2: 500 scaduto da più di sei mesi Credito 3: 2.000 non scaduto da più di sei mesi

Nell’anno X l’impresa decide di non dedurre. Nell’anno X + 1 l’impre-sa potrà dedurre sia la perdita relativa ai crediti 1 e 2 sia quella riferita al credito 3

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21Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 MaggC O N TA B I L I TÀ

Accordi di ristruttu-razione o procedu-re concorsuali pari sono ai fini della

deducibilità delle perdi-te su crediti. Superate le differenze esistenti solo a causa dell’impossibile coor-dinamento di una norma del 2004 con gli strumenti in-trodotti successivamente.

L’art. 101, comma 5 sta-bilisce che «le perdite su crediti sono deducibili (…) se il debitore è assoggetta-to a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato … o un piano at-testato … o è assoggettato a procedure estere equiva-lenti, previste in Stati o ter-ritori con i quali esiste un adeguato scambio di infor-mazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si consi-dera assoggettato a proce-dura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento del provvedi-mento che ordina la liquida-zione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concorda-to preventivo o del decreto di omologazione dell’accor-do di ristrutturazione o del decreto che dispone la pro-cedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equiva-lenti, dalla data di ammis-sione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese».

In precedenza la norma non prevedeva esplicita-mente le procedure intro-dotte dal legislatore suc-cessivamente (esempio gli accordi di ristrutturazione del debito) e quindi erano sorti non pochi dubbi circa l’applicabilità della previ-sione dell’art. 101, comma 5 anche in questa ipotesi con la prassi dell’Agenzia che si era sempre mostrata contraria a una interpreta-zione estensiva.

Con la risposta 4.2 conte-nuta nella circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 l’Agenzia ha sostenuto che « l’articolo 182-bis della legge fallimen-tare (rd 16 marzo 1942, n. 267) in materia di «Accordi di ristrutturazione dei debi-ti», così come sostituito dal decreto legislativo n. 169 del 2007, è finalizzato a va-lorizzare il ruolo dell’auto-nomia privata nella gestio-ne della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplifica-ta a carattere stragiudizia-le sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti al-meno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedi-mento di omologazione del Tribunale (cfr. circolare n. 40/E del 2008). La discipli-na in esame, introdotta dal legislatore civilistico con il decreto legge del 14 mar-zo 2005, n. 35, non è stata recepita, tuttavia, dal legi-

slatore fiscale all’interno dell’articolo 101, comma 5 del Tuir. Tale ultima norma stabilisce, infatti, che ai fini della deducibilità delle per-dite su crediti, «il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichia-rativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta am-ministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministra-zione straordinaria delle grandi imprese in crisi». Ciò posto, si ritiene che alle per-dite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei de-biti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell’articolo 101 del Tuir».

Ora la previsione per-mette di superare i dubbi (che comunque grazie a una corretta interpretazio-ne dell’art. 101 dovevano considerarsi non esistenti neanche nel passato).

La norma individua con precisione il momento che è da intendere rilevante a tali fini nelle singole ipotesi. In-fatti il debitore si conside-ra assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

• della sentenza dichiara-tiva del fallimento

• del provvedimento che ordina la liquidazione coat-ta amministrativa

• del decreto di ammissio-ne alla procedura di concor-dato preventivo

• del decreto di omologa-zione dell’accordo

• del decreto che dispone la procedura di amministra-zione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Su tale punto nonostante alcuni interventi della su-prema corte era ancora da chiarire in modo definitivo il tema della competenza di tali perdite.

Sul punto la circolare 26/E chiarisce la posizione della prassi.

Con r i fer imento al la quantificazione della per-dita deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 101 del Tuir non dispone regole particolari, si ritiene appli-cabile il principio generale di derivazione da bilancio: sul punto quindi l’Agenzia compie un deciso passo in-dietro rispetto a precedenti indicazioni.

La circolare ricorda come l’art. 101 considera integra-ti i requisiti di deducibilità «dalla data» della sentenza o del provvedimento di am-missione alla specifica pro-cedura e quindi «si ritiene che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve av-venire secondo le ordinarie regole di competenza».

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Assimilati accordi e procedure

Non c’è simmetria tra comportamenti fi scali e contabili. Le rigide norme del codice civile spesso impediscono (se ci si comporta correttamente da un punto di vista contabile) un comportamento unitario in bilancio e in dichiarazione dei redditi. L’accantonamento relativo alla svalutazione crediti, da iscrivere alla voce B.10.d del conto economico, va po-sto a raffronto con la quota fi scalmente deducibile (0,5% dei crediti).Qualora l’importo fi scalmente deducibile sia superiore o pari (alla quota stanziata in bilancio, questa assume automatica ri-levanza fi scale, senza necessità di opera-re variazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Il maggior importo fi scalmente deducibile andrà «perso», non essendo

possibile, dopo l’abrogazione del qua-dro EC, recuperare come variazione in diminuzione le quote di svalutazione non evidenziate a conto economico. Un esempio (che può portare a volte a for-zature nei dati di bilancio) è nel caso in cui siano presenti crediti commerciali verso il gruppo. Si pensi al caso di Alfa che vanta un credito commerciale ver-so la controllante Beta. Nella maggior parte delle ipotesi non ha molto senso stanziare quote di inesigibilità con ri-guardo a tali crediti che però formano base di computo per l’accantonamento ex art. 106. L’unico modo per goderne sarebbe quello di stanziare in bilancio l’accantonamento in spregio però delle regole contabili.

Fisco e contabilità disallineati

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La certezza e precisione guidano sempre la deducibilità. Ma occorre verifi care se la perdita deriva da un processo valutativo o da un atto realizzativo. Ecco le indicazioni della circolare 26 del 2013:• nel caso di perdite derivanti da proces-so valutativo: la defi nitività deve trovare riscontro in una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore e ciò può collegarsi a un decreto accertan-te lo stato di fuga, di latitanza o di irre-peribilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d’identità da parte del debitore o nell’ipotesi di persistente as-senza del debitore. In assenza di ciò sono considerati suffi cienti elementi di prova i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore a patto che l’infruttuosità delle stesse ri-sulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e de-fi nitiva. La circolare ribadisce anche che sono suffi cienti per la deducibilità le let-tere di legali incaricati della riscossione del credito o le relazioni negative rilascia-te dalle agenzie di recupero crediti.• anche che nel caso di crediti commercia-li di modesto importo si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali così come l’antieconomicità dell’azione di re-cupero è suffi ciente, ai fi ni della deduci-

bilità della perdita ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del Tuir. Nel caso invece di eventi realizzativi la circolare 26/E esa-mina le seguenti ipotesi:• cessione del credito: l’Agenzia ritiene verifi cati i requisiti di deducibilità della perdita quando il credito è ceduto a ban-che o altri intermediari fi nanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consen-tano un adeguato scambio di informazio-ni, che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto. Si ritengono inoltre verifi cate le condizioni di deducibilità se la perdita è di ammon-tare non superiore alle spese che sareb-bero state sostenute per il recupero del relativo credito sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.).• transazione: l’Agenzia ritiene verifi cate le condizioni di deducibilità quando il cre-ditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la diffi coltà fi nanziaria del debitore risulta documentata: deve provarsi la convenienza economica;• rinuncia o remissione del debito: la de-ducibilità è riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all’attività d’impresa e cioè se sono dimostrate le ragioni di in-consistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive.

Da verifi care l’origine delle perdite

Crediti e perdite

La perdita su crediti è deducibile se relativa a procedure e quando è certa e precisa

Procedure concorsuali Modestà entità Prescritti Altri casi

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quan-do il credito è di mo-desta entità (2.500 o 5.000 euro) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di paga-mento del credito stesso

Gli elementi certi e pre-cisi sussi -stono inol -tre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

La certezza e precisione deve essere provata dal contribuen-te.

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22 Lunedì 15 Maggio 2017 A F FA R I I N P I A Z Z ATorna l’interesse verso gli investimenti nei nuovi mercati, ma adottando prudenza

Emergenti in auge. Con cautelaTra i fattori determinanti anche il calo dell’infl azione

Pagina a curaDI LUIGI DELL’OLIO

La capacità di reazione mostrata dopo l’ele-zione presidenziale di Donald Trump e le

conseguenti minacce di po-litiche protezionistiche. Il calo delle pressioni infl azio-nistiche in vari Paesi. L’ac-celerazione della crescita mondiale, e quindi dei con-sumi. Tre fattori che spie-gano il ritorno di interesse di molti grandi investitori verso i mercati emergenti, pur nella consapevolezza di doversi muovere con grande prudenza quando si approc-ciano aree per loro natura esposte a una forte volati-lità.

Cresce l’interesse degli investitori. Nel primo tri-mestre dell’anno i mercati azionari dei paesi emergenti nel complesso hanno gua-dagnato quasi il 10%, circa il doppio rispetto ai listini azionari delle nazioni indu-strializzate. Eppure man-tengono multipli tra prezzi e utili attesi quest’anno più contenuti, dato che parti-vano da livelli più bassi. Inoltre, a leggere i dati dell’ultimo BlackRock Etp Landscape, si scopre che i Paesi in via di sviluppo sono stati tra i principali destina-tari degli investimenti nei replicanti da inizio anno. Segno che tanto i piccoli, quanto i grandi investitori guardano con interesse al potenziale ancora inespres-so, pur preferendo prendere posizione tramite strumenti che prevedono un’ampia di-versifi cazione dei sottostan-ti. Una conferma in tal sen-so arriva da Morningstar, secondo cui i comparti ob-bligazionari specializzati sui mercati emergenti in va-luta locale hanno segnato a marzo il loro mese migliore da gennaio 2013, in termi-ne di raccolta netta. Merito dell’accresciuta stabilità raggiunta da molti Paesi e anche della correzione del dollaro, che ha limitato l’ap-peal dell’azionario america-no. Anche perché le politiche pro-crescita annunciate da Trump, che avrebbero po-tuto sostenere il biglietto verde, si stanno dimostran-do di diffi cile praticabilità a fronte del debito pubblico americano.

Vede positivo per gli emer-genti anche Luca Trabatto-ni, country head Italy and Mediterranean Countries di Union Bancaire Privée-Ubp. «Le valutazioni rimangono lontane dai picchi ciclici cui abbiamo assistito nella fase di espansione globale dal 2003 al 2007», ricorda. «Le revisioni al rialzo degli

utili proseguono a ritmo sostenuto e l’infl uenza con-traria del dollaro forte si sta attenuando sui mercati emergenti, pertanto cre-diamo nella possibilità di ulteriori progressi». Tra le varie aree, la sua preferenza va a quella asiatica «dove si registra una dinamica degli utili favorevole», sottolinea. «Inoltre, La crescita in Cina dovrebbe stabilizzarsi attor-no al 6,5% grazie a una forte economia dei consumi e agli investimenti globali». Quin-di Pechino sta dimostrando di saper tenere fede alle previsioni uffi ciali elaborate qualche mese fa, nonostan-te tanti analisti all’epoca le avessero bollate come ecces-sivamente ottimistiche.

Potenziale di ripresa per le valute locali. Quan-do si investe nei Paesi che non adottano l’euro occorre prendere in considerazio-ne non solo l’andamento dell’asset sul quale si decide di puntare, ma anche quello della valuta locale rispetto a quella in uso nell’Eurozo-na. L’interesse per gli emer-genti di Peter Rosenstreich, head of market strategy di Swissquote, viene spiegato proprio per l’ottimismo ver-so la ripresa delle monete locali. Se infatti nel breve periodo le oscillazioni va-lutarie possono risentire pesantemente delle mosse messe in atto dalle banche centrali, nel lungo periodo le quotazioni rifl ettono i fon-damentali, che oggi vedono i Paesi emergenti crescere a ritmo accelerato rispetto alle economie più mature.

La svolta russa. «Nel complesso, le prospettive

a medio e lungo termine per le azioni e obbligazioni degli emerging markets ri-mangono per positive», spie-gano da Raiffaisen Capital Management. «Per quanto riguarda i mercati aziona-ri, sembrano ancora molto promettenti soprattutto i mercati dell’Europa centra-le e orientale».

Tra i Paesi più penalizzati negli anni scorsi, soprattut-to a causa del calo dei prezzi delle materie prime e delle

sanzioni occidentali, oggi la Russia è tra i mercati seguiti con maggiore inte-resse dagli investitori. «La Russia si è lasciata uffi cial-mente alle spalle la reces-sione nel quarto trimestre del 2016 con una crescita pari allo 0,3%». «La sfida ora consiste nel rafforzare e ampliare la ripresa», pro-segue l’analisi di Raiffaisen Capital Management. «Per questo occorrono soprattut-to più investimenti locali e

un consumo privato maggio-re. Per quest’ultimo, d’altra parte, è però necessario un aumento dei salari reali».

Eppure, la borsa di Mosca è in calo rispetto a inizio anno. «Nel corso dell’anno le azioni russe potrebbero però di nuovo iniziare a sa-lire e raggiungere gli altri mercati emergenti, visto che hanno tuttora valutazioni interessanti», concludono gli analisti.

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La correzione delle ultime settimane per i listini americani è la dimostrazio-ne che il mercato aspetta di capire se le promesse fatte da Donald Trump in campagna elettorale verranno messe in pratica. Il neopresidente ha cominciato a sman-tellare l’Obamacare, ma non sarà facile centrare l’obiettivo pieno e ottenere un adeguato risparmio di spese, in modo da poter poi accelerare sul fronte degli investimenti pubblici. «Quando Trump è stato eletto presiden-te degli Stati Uniti lo scorso novembre, con i Repubblicani che detenevano la maggioranza sia alla camera che al se-nato, i mercati avevano manifestato la certezza che Trump avrebbe avuto poche diffi coltà nel mettere in atto la sua agen-da pro-crescita», ricorda Erik Weisman, chief economist di Mfs Investment Ma-nagement. Anche se, alla prova dei fatti, non è stato fi nora tutto in discesa.«Gli estimatori della Trumpfl ation so-stengono che Trump dovrebbe mettere da parte il tema della sanità, accele-rando così lo stimolo fi scale e andando avanti con il resto del programma», sot-tolinea l’esperto. Per il quale, in caso di insuccesso nel-la riforma sanitaria, la nuova ammini-strazione americana avrebbe tre stra-de: provare a tagliare le tasse sia per le persone fi siche, che per le società («Ma

questo non muterebbe di molto la si-tuazione in termini di stimolo economi-co», ricorda); presentare un pacchetto fi scale cospicuo che determinerebbe un grosso defi cit fi scale (strada diffi cile da praticare per l’attesa opposizione dei conservatori); una riorganizzazione del sistema fi scale che includa l’adozione di una Border Adjustment Tax (Bat). «Que-sta imposta tasserebbe i beni importati negli Stati Uniti, mentre quelli esportati resterebbero tax-free», spiega. «La Bat costituirebbe una spinta notevole per le entrate del governo, rendendo possibile un grosso taglio alle tasse che pesano sulle società. Quest’ultimo approccio», ricorda, «è quello che presenta il mag-giore rischio economico e politico, e dunque, a questo punto, quello meno probabile. Tuttavia, considerando la propensione all’imprevedibilità di que-sta amministrazione, non si può esclu-dere del tutto». Questo scenario in cui si fatica a vedere una via d’uscita giustifi ca la pausa di rifl essione di Wall Street. «Poco dopo le elezioni, gli investitori avevano l’im-pressione che il Congresso Repubblica-no avrebbe dato carta bianca al governo per realizzare il proprio programma», conclude Weisman. «A oggi sappiamo che non è stato così, i mercati si prepa-rano a una delusione, i cui effetti iniziali sono già visibili adesso».

Sui listini Usa i primi cenni di delusione

Il segmento nei paesi emergenti

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15 Maggio 2017

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. OMISSIONI REITERATE, SANZIONI AI CONTRIBUENTI

2. DONAZIONE AL CONIUGE, BONUS PRIMA CASA SALVO

3. AMMORTAMENTI LIBERI E RECUPERABILI NEL TEMPO

4. EX AMMINISTRATORE, KO LA CAPACITÀ PROCESSUALE

5. APPELLO, NON SI COPIA DAL PRIMO GRADO

6. SENTENZE ESECUTIVE SUBITO NON PER IL PASSATO

7. SULLE SUPPLENZE RIPETUTE NIENTE IRPEF

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] 1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in for-ma semplifi cata.2.- Infondato è l’unico motivo di ricor-so, con cui si deduce la violazione e fal-sa applicazione degli artt. 2 e 6 del dlgs n. 472/97, emergendo la mancanza di dolo o colpa dall’essersi il contribuen-te affi dato a un professionista che l’ha truffato.3.- In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, oc-corre che l’azione o omissione causati-va della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente (tra varie, Cass. 3 giugno 2015, n. 11433).Spetta dunque all’Uffi cio provare, an-che mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanziona-toria vantata; spetta all’opponente che

voglia andare esente da responsabilitàdimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., sez. un., 30 set-tembre 2009, n. 20930, resa con riguar-do in generale alle sanzioni ammini-strative). È espressione di queste regole l’art. 5 del dlgs n. 472/97, a norma del quale «nelle violazioni punite con san-zioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, co-sciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».4.- Nel caso in esame, pacifi ci sono i fatti costitutivi della pretesa sanziona-toria, dati dall’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per diversi anni e dall’omissione degli ulteriori adempimenti contabili di cui dà conto la narrativa della sentenza impugnata. Di contro, anzitutto non è confi gura-bile l’ipotesi codifi cata dal 3° comma dell’art. 6 del dlgs n. 472/97, giacché non si discute del -mero- omesso paga-

mento del tributo, sibbene dell’omis-sione di tutte le attività dichiarative a esso prodromiche e funzionali. Inol-tre, il contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza, non emerge che egli abbia vigilato sul corretto adempimento dell’incarico af-fi dato; anzi, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l’omis-sione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da esple-tare. Irrilevante, nonché malamente veicolata nella censura di violazione di legge, è poi la ricognizione delle attivi-tà prodromiche alla denuncia del pro-fessionista, che comunque non esclude i profi li di colpa dinanzi evidenziati.5.- Il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese, in mancanza di attività di-fensiva.Per questi motivi la Corte rigetta il ri-corso.

Omissioni reiterate, sanzioni ai contribuenti

La reiterazione per più anni degli inadempimenti fiscali, imputati alla infedeltà del professionista incaricato, è sintomo del mancato espletamento di quell’attività di controllo che spetta pur sempre al contribuente, anche quando lo stesso abbia demandato lo svolgimento di tali funzioni al proprio commercia-lista. In tal caso, le sanzioni tributarie rimangono a carico del contribuente, poiché l’assenza di controllo non consente di affermare l’assenza di colpevolezza nell’omissione, che è presupposto per la mancata applicazione delle stesse.

È quanto si legge nella sentenza n. 6930/2017 della Corte di cassazione. Il caso nasce dall’impugnazione di quattro avvisi di accertamento, derivanti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni dal ’99 al 2002, con relativa omissione di ogni pagamento di imposte. Il contribuente sosteneva di esser stato truffato dal proprio commercialista e per tale ragione chiedeva quantomeno lo sgravio delle sanzioni, atteso che non poteva ritenersi colpevole delle condotte a lui ascritte. I ricorsi non hanno avuto successo nei gradi di merito e, tantomeno, in Cassa-zione. Il collegio di Piazza Cavour ha ricordato come, nell’ambito delle sanzioni tributarie, occorre che il comportamento posto in essere sia volontario e colpe-

vole (cioè compiuto con dolo o negligenza). La prova della non colpevolezza, necessaria per non rispondere delle sanzioni, incombe tuttavia sul contribuente. Lo stesso contribuente, del pari, è tenuto a operare una sorta di vigilato sul comportamento posto in essere dal professionista incaricato: in altri termini, una volta conferito il mandato al commercialista, è compito del cliente assicurarsi che lo stesso faccia il suo dovere e porti a termine gli adempimenti.

Valutando il caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come la reiterazione negli anni dei comportamenti omissivi deve leggersi come una totale mancanza di vigilanza sull’operato del pro-fessionista e, quindi, una negligenza imputabile al contribuente. Nessuno sconto, in tal caso, può esservi sulle sanzioni, poiché viene a mancare il requisito della non colpevolezza: i profili di colpa del con-tribuente, in particolare, risiedono nell’assenza di controllo sull’operato del commercialista, fatto che a sua volta si desume dal perdurare negli anni degli inadempimenti.

Il ricorso per Cassazione proposto dal contribuente è stato, dunque, respinto; nulla per le spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Con ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Milano (…) (come rappresentata dal dott. Nicola Fuo-co), ricorre contro l’avviso di liqui-dazione emesso dall’Agenzia delle entrate DP Monza e Brianza, noti-fi cato con Racc. n. (…), ricevuta in data 3/2/2014, ai fi ni dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale come effetto della revoca dell’agevolazione prima casa per aver ceduto il 50% del bene nel quinquennio.Fa osservare la ricorrente, in propo-sito, che era già proprietaria del 50% dal 2002 abitando l’immobile con il marito, proprietario del restante 50% ed è proprio il trasferimento di que-sta quota che è stata ricongiunta alla quella della ricorrente nel 2009, al fi ne della successiva cessione dell’in-tero bene per acquistarne imo più consono ai bisogni della famiglia, che viene preso a presupposto della revo-ca dei benefi ci prima casa. Riacquisto che andrebbe riclassifi cato ai sensi

dell’art. 20 del dpr 131/86.La ricorrente impugna (e reclama) per i seguenti motivi: secondo l’esatta in-terpretazione degli atti in base all’art. 20 del dpr 131/86: la transazione di cui trattasi rappresenta nella sostanza una donazione dal marito alla moglie e si può rilevare dalla sola apparenza del pagamento avvenuto con l’accol-lo della parte residua del mutuo, fatta per garantire il terzo acquirente. (…)In via preliminare si deve riconoscere la legittimità dell’avviso per quanto riguarda gli aspetti legati al potere di fi rma del delegato da parte del diri-gente dell’Uffi cio che per consolidata giurisprudenza si considera effi cace in quanto validamente originato e proveniente dall’Uffi cio che lo ha emesso.Con riferimento ai motivi di ricorso circa il contenuto dell’avviso questi devono ritenersi fondati e da acco-gliere.Questo collegio ha verifi cato che ef-fettivamente non risulta esserci stato

alcun pagamento effettivo da parte del cessionario ma solo l’accordo di mutuo residuo ritiene corretta l’inter-pretazione data dalla ricorrente relati-vamente alla riqualifi cazione dell’atto stesso da cessione a donazione con il conseguente venir meno della pretesa fi scale invocata dall’Agenzia.Nella fattispecie si ritiene corretto che, in un caso come quello di cui trattasi, la ricongiunzione dell’intera proprietà dell’immobile, abitato dei due coniugi, in capo a uno solo di questi, in vista di una futura cessio-ne per l’acquisto di altra abitazione più idonea alla famiglia, rientrando nell’ambito della ratio che sostiene l’agevolazione prima casa, qui di-scussione, si ritiene che la stessa non debba essere revocata.PQM La Commissione tributaria pro-vinciale di Milano, accoglie il ricorso e condanna l’Uffi cio al pagamento delle spese di giudizio (…).

Donazione al coniuge, bonus prima casa salvo

La rivendita al coniuge del 50% della prima casa, senza pagamento del prezzo indicato nell’atto, non determina la revoca dei benefici fiscale fruiti nell’ambito del primo acquisto; ciò anche nel caso in cui il coniuge cedente non proceda al riacqui-sto, entro l’anno, di nuovo immobile. È quanto si legge nella sentenza n. 1134/35/17 della Ctp di Milano. Due coniugi acquistavano un immobile, con quote del 50%, con le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. Prima che decorresse il quinquennio dall’acquisto, la moglie rivendeva al marito il proprio 50%, con un atto di cessione, ricongiungendo la proprietà dell’immobile al fine di un futuro trasferimento. Non avendo, la moglie, riacquistato altra prima casa nell’anno successivo al trasferimento della propria quota, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di liquidazione, revo-cando i benefici prima casa sul 50% della moglie. La contribuente proponeva ricorso in Commissione tributaria provinciale di Milano, palesando come l’atto di cessione del 50% al marito fosse in realtà una donazione, poiché il prezzo indicato nel rogito era simbolico e non era stato versato. L’atto aveva lo scopo di ricongiungere la proprietà del bene su un solo contribuente, ai fini di un acquisto futuro

(con permuta dell’immobile in oggetto), di una nuova prima casa. La Ctp di Milano ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione, condannando anche l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese. Il ragionamento muove sul presupposto che quella cessione dalla moglie al marito dovesse in realtà intendersi come una donazione. Inoltre, spiega il collegio, la ricongiunzione dell’intera proprietà dell’immobile, effettivamente abitato dai due coniugi, in capo a uno solo di essi, in vista di una futura cessione per l’acquisto di un’abitazione più idonea alla famiglia, è coerente con la ratio che sottende alle agevolazioni prima casa, che non devono, quindi, essere revocate in presenza di detti presupposti e comportamenti. Interessante anche l’aspetto della prevalenza della sostanza rispetto alla forma, nell’interpretazione degli atti portati alla registrazione: in base all’articolo 20 del dpr 131/86, infatti, deve essere privilegiata «la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente», e tale principio è applicabile anche a favore del contribuente (e non soltanto pro fisco).

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La società ricorrente, rappresentata e difesa da Massimo Zaccardelli, ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Napoli; l’Uffi cio ha ac-certato il reddito della Società, l’impo-sta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto.[omissis] Avverso l’accertamento de quo la Società ha proposto ricorso sol-levando le seguenti eccezioni:- infondatezza della pretesa impositi-va per carenza e illogica motivazione, assenza di validi elementi probatori a sostegno della pretesa;- difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento;- mancata emissione di un processo verbale di chiusura con il quale l’uffi -cio ha rideterminato la perdita d’eser-cizio dichiarata, richiedendo una mag-giore imposta ai fi ni Irap e Iva. (…)In merito al rilievo n. 3 di cui all’avvi-so di accertamento - recupero a tassa-zione euro 28.575,97.Dal registro dei beni ammortizzabili

nel periodo 1/1/2009-31/12/2009 ri-sulta che il cespite («macchina polite-natrice») è stato ceduto dalla Società con la clausola di riserva di proprietà in forza di un contratto preliminare di compravendita datato 28/2/2008. Il ce-spite in questione per effetto della ces-sione è uscito dalla sfera patrimoniale della società ed è stato completamente trasferito all’acquirente nell’anno 2009 dopo diverse fatture di acconto, del prezzo di vendita, negli anni preceden-ti. Il predetto cespite, pur non essendo più nella disponibilità della Società in forza del trasferimento della proprietà nell’anno 2009 è stato ammortizzato per la quota di euro 28.575,97 illegitti-mamente dedotta nell’anno 2009, è da ricondursi a tassazione.Tenuto conto del reddito netto dichia-rato dalla Società è di euro 15.941,00: del recuperato a tassazione di euro 28.575,97, rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento, si ottiene il reddito net-to d’impresa deciso di euro 44.519,97.Il reddito delle società di persone, sia-

no essi utili o perdite, spetta a ciascun socio in modo direttamente propor-zionale alla sua quota di partecipazio-ne agli utili, anche se non percepiti, conseguentemente il reddito di euro 44.519,97, deciso a carico della Socie-tà, va imputato nella misura di 1/3 a ciascun socio nella misura pari a euro 14.839,00.Tenuto conto della reciproca soccom-benza delle parti in causa si ritiene compensare le spese di liti.PQM In parziale riforma della sen-tenza di primo grado determina il reddito netto della società (…) in euro 44.517,00 Nulla è dovuto ai fi ni Iva, conseguentemente determina il reddi-to di partecipazione di ciascun socio in euro 14.839,00, pari a 1/3 del reddito deciso a carico della Società partecipa-ta. Spese di lite compensate.

Ammortamenti liberie recuperabili nel tempo

Le quote di ammortamento dei beni ammortizzabili possono essere dedotte anche in maniera inferiore rispetto al coefficiente stabilito dall’apposito decreto ministeriale e la quota ammortizzabile residua può essere recuperata negli anni a venire. È il principio che si legge nella sentenza n. 1720/19/17 della Ctr di Latina. La vertenza prende le mosse da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate a una società di persone operante nel settore della produzione di carta; di rimando, l’utile accertato in capo all’ente veniva ribaltato sui soci, per tra-sparenza. I ricorsi della società e dei soci, riuniti in primo grado, venivano accolti dalla Ctp di Frosinone, con una sentenza contro cui le Entrate proponevano appello, rivolgendosi alla Ctr di Latina. L’appello è stato accolto soltanto in parte e la decisione di prime cure è stata confermata nel resto. In particolare, è interessante il ragionamento mosso dal collegio pontino in merito al recupero di alcune quote di ammortamento, relative a spese di manutenzione e ammodernamento degli impianti. Gli agenti del fisco contestavano non tanto l’esistenza dei costi, bensì i coefficienti utilizzati per l’ammortamento (in misura inferiore rispetto a quelli previsti dai decreti ministeriali). La Ctr di Latina ha ritenuto

che tale scelta non sia censurabile fiscalmente, poiché dopo la riforma del 2004, i paletti fissati dai decreti ministeriali per l’ammortamento rappresentano un limite massimo, oltre il quale non è consentito operare la deduzione: resta, invece, nella scelta del contribuente, la possibilità di adottare un criterio d’ammortamento differente (magari coerente con i criteri civilistici o con la durata effettiva dei beni), posizionandosi al di sotto dei limiti fissati dai coef-ficienti ministeriali. Tale scelta, precisa il collegio, non impedisce neppure al contribuente di prorogare l’ammortamento oltre tempo, poiché le minori quote non dedotte negli anni precedenti possono essere recuperate in quelli successivi.

In sostanza, secondo quanto si legge nella sentenza in commento, non esiste più un limite minimo per l’ammortamento (che può essere anche pari a zero in un dato anno), così che l’impresa può scegliere di modellare lo stesso svincolandosi dai coefficienti ministeriali, che fungono soltanto da parametro massimo da non scavalcare, diluendo nel tempo la ripartizione fiscale del costo pluriennale.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Deve, inoltre, osservarsi che l’Agenzia delle entrate era per-fettamente a conoscenza del fatto che il sig. (…) non era più rappresentante legale della (…) spa, avendo la stessa Agenzia notifi cato il medesimo avvi-so di accertamento anche al successi-vo rappresentante legale della stessa società, nominato quando questa era già stata trasferita in Francia (sig. (…).Su queste basi, a prescindere dall’esi-to della notifi ca a (…), che, da quan-to si apprende dall’atto di appello risulterebbe perfezionatasi, risulta evidente che, in ogni caso, mai l’atto impositivo poteva essere notifi cato all’ex amministratore della società destinataria del provvedimento.Pertanto, il sig. (…), al momento del-la notifi ca dell’atto impositivo, era privo di ogni potere o titolo di rap-presentanza, si trattava cioè di sog-getto del tutto carente di legittimatio ad processum, ossia di quella capaci-tà processuale, già rilevata anche dai

giudici di prime cure, secondo i quali il ricorrente non poteva ricevere al-cun atto destinato alla società, non poteva impugnare alcun atto in nome e per conto della società, non poteva stare in giudizio in nome e per conto della società. Né poteva attivare pro-cedure di accertamento con adesio-ne, non avendo, come già precisato, alcuna rappresentanza legale della società.Non sembra inutile, comunque, ri-cordare che il difetto di legittimatio ad processum è rilevabile d’uffi cio in ogni grado e stato del processo, in quanto attiene alla valida instaura-zione e anzi alla stessa esistenza del rapporto giuridico processuale.Sulla base delle dedotte considera-zioni, deve essere respinto l’appello principale dell’Uffi cio e, di conse-guenza, deve essere accolto l’appello incidentale del contribuente e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza emessa dalla Ctp di Roma.Il rigetto dell’appello dell’Uffi cio,

sotto il profi lo dell’illegittimità della notifi ca dell’avviso ai sigg (…), ren-de inutile l’esame delle altre questio-ni sollevate dalle parti (ivi comprese quelle contenute nell’appello inci-dentale del contribuente), che riman-gono, pertanto, assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell’esito del giudizio.Le spese di lite possono essere com-pensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e della peculiarità delle questioni trat-tate.PQM La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione quin-ta, defi nitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispo-ne: «Respinge l’appello dell’Uffi cio. Accoglie l’appello incidentale del contribuente. Spese compensate».

Ex amministratore, ko la capacità processuale

La notifica di un accertamento fiscale, imputato a una società di capitali, eseguita presso il domicilio dell’amministratore in carica all’epoca dei fatti contestati nell’accertamento non produce effetti; il difetto di legittimatio ad processum, infatti, rende l’ex amministratore estraneo alla pretesa tale che, lo stesso non poteva né ricevere né impugnare alcun atto, né poteva stare in giudizio o attivare procedure di accertamento con adesione non avendo più alcuna rappresentanza legale della società. Lo ha stabilito la sezione quinta della Commissione tributaria re-gionale di Roma nella sentenza n. 1316/2017. Un ex amministratore, decaduto sin dall’anno 2004, aveva ricevuto nell’anno 2012 un accertamento imputato alla società a responsabilità limitata di cui era stato amministratore all’epoca dei fatti contestati. Il contribuente impugnava in proprio l’accertamento, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la sua estraneità alla pretesa; l’Ufficio non si costituiva in giudizio, e la Ctp di Roma dichiarava sia la nullità della notifica che l’inammissibilità del ricorso. L’ap-pello proposto dall’Agenzia erariale è stato rigettato. I giudici regionali, in linea con la sentenza della Cassazione n. 23000/2012, hanno confermato che la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato,

non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente notificato l’atto. La Commissione ha anche stabilito che l’ex amministratore, al momento della notifica dell’atto impositivo, era privo di ogni potere o titolo di rappresentanza; si trattava cioè di soggetto del tutto carente di legittimatio ad processum, ossia di quella capacità processuale, già rilevata anche dai giudici di prime cure, secondo i quali il ricorrente non poteva ricevere alcun atto destinato alla società, non lo poteva impugnare, né poteva stare in giudizio in suo nome e per suo conto, non avendo più, come già precisato, alcuna rappresentanza legale. Il collegio conclude ricordando come il difetto di legittimatio ad processum sia rilevabile, d’ufficio, in ogni grado e stato del processo, in quanto attiene alla valida instaurazione e anzi alla stessa esistenza del rapporto giuridico processuale.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Quanto all’appello principa-le dell’Agente della riscossione, rileva il Collegio che l’appellante, pur dedu-cendo «erroneità e illogicità della pro-nuncia sull’eccepita inesistenza della notifica», ha tuttavia omesso di sorreg-gere il motivo con adeguate censure, limitandosi a ripercorrere o, meglio, a ripetere letteralmente alcune deduzio-ni già proposte in primo grado e con la medesima giurisprudenza richiamata in primo grado, salvo nell’ultima parte dell’appello nella quale richiama una sentenza della Cassazione riportando-ne uno stralcio (cfr. pagg. 7-8 appello). Elemento quest’ultimo non idoneo a costituire specifica impugnazione del-la sentenza appellata e, dunque, non idoneo a salvare l’impugnazione dalla declaratoria di inammissibilità. Quanto all’appello incidentale del contribuente, il difetto di ammissibili-tà dello stesso è ancora più evidente in quanto nell’atto di appello incidentale viene riproposto il contenuto dell’atto

introduttivo del primo grado di giudi-zio. A tal fine è sufficiente confrontare l’atto di appello, da pag. 2 fino alla fine, con il contenuto del ricorso di primo grado, da pag. 4 alla fine, per rendersi conto che il contribuente ha ricopiato in appello il contenuto del ri-corso di primo grado, citando finanche la stessa giurisprudenza. Sul punto, al fine di affermare la inam-missibilità di entrambe le impugna-zioni, il Collegio richiama conforme orientamento di questa stessa Com-missione tributaria regionale, sezione III, sentenza n. 233 del 6/5/2016, ove in motivazione si afferma il condivisi-bile, e condiviso, principio secondo il quale «per proporre appello è neces-sario che sussistano dei «motivi speci-fici» dell’impugnazione, a differenza del primo grado di giudizio, in cui si richiedono semplicemente dei «moti-vi». L’indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce un requi-sito essenziale dell’atto di appello, in

quanto consente non solo di indivi-duare le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame del giudice di appello, ma anche e soprattutto di evi-denziare gli errori commessi dai giu-dici e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, di conseguenza le ragioni per cui in con-creto se ne invoca la riforma (cfr. Cor-te di cassazione, sentenza 12589 p. 1A del 9 luglio 2004). La suprema Corte di cassazione ha anche espressamente sancito che «l’inosservanza dell’one-re della specificazione dei motivi di appello determina la inammissibili-tà dell’atto di appello, la quale non è sanabile per effetto della costituzione dell’appellato» (cfr. Corte di cassazio-ne, sentenza 12589 p. 2ª del 9 luglio 2004)». La reiezione di entrambi gli appelli giustifica la compensazione delle spe-se del giudizio.

Appello, non si copia dal primo grado

È inammissibile l’appello dell’amministrazione finanziaria che si limiti a ricopiare le difese proposte nelle controdeduzioni, senza concentrare specifiche censure alla sentenza di primo grado e alle statuizioni che la sorreggono. Lo afferma la Ctr di Campobasso, nella sentenza n. 224/01/2017. La lite fiscale nasce-va dall’impugnazione di due cartelle di pagamento dinanzi alla Ctp di Isernia che, con una sentenza in gran parte favorevole al contribuente, accoglieva parzialmente i ricorsi. Contro tale sentenza proponeva appello principale l’Agente della riscossione e appello incidentale il contribuente stesso. La Ctr di Campo-basso ha rilevato l’inammissibilità di entrambi gli atti, per la medesima ragione: l’appellante principale (Agente della riscossione) aveva sostanzialmente ricopiato le difese già avanzate nelle controdeduzioni di primo grado, mentre l’appellante incidentale (il contribuente) aveva a sua volta ricopiato il ricorso introduttivo. Quanto all’appello principale dell’Agente della riscossione, osserva la Ctp, pur deducendo la erroneità e illogicità della pronuncia, ometteva completamente di sorreggere il motivo con adeguate censure, limitandosi a ripercorrere letteralmente le deduzioni già proposte in primo grado e con la me-desima giurisprudenza richiamata in primo grado.

Stesso vizio, rileva il Collegio, si riscontra nell’appello incidentale, che è una fotocopia del primo ricorso reimpostata come atto di appello.

Secondo la Ctr di Campobasso, dunque, l’appello deve essere specificamente rivolto alla sentenza im-pugnata e non limitarsi a riproporre le prime difese. Questa teoria nasce da una più rigida interpretazione dell’articolo 53 del dlgs n. 546/92 secondo cui «il ricorso in appello contiene l’indicazione» dei «motivi specifici dell’impugnazione», ed è «inammissibile se manca o è assolutamente incerto» tale elemento (fra gli altri).

In verità l’orientamento contrasta con alcune pronunce della Cassazione in cui il giudice di Piazza Cavour è stato molto meno rigoroso, per quanto concerne il vaglio di legittimità degli appelli, in relazione all’obbligo di specificità dei motivi. Per esempio, nell’ordinanza della Suprema corte n. 125/17, si legge che la mera riproduzione dei motivi del primo ricorso assolve all’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del dlgs n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici della pronuncia, ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] La Commissione non ritiene la domanda meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.Il decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 recante «Misure per la revisio-ne della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario» ha nel suo corpo previsto ima parziale riforma del dlgs 546/1992. Per ciò che interessa in questa sede pare opportuno sottolineare la modifica apportata all’art. 69 in ma-teria di «esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», il cui attuale contenuto prevede che: «1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente (...) sono immediatamente esecutive (...). Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere ese-guito entro 90 giorni dalla sua notifica-zione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta, 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla

Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudicato è pendente nei gradi successivi, alla commissione tri-butaria regionale».Tale nuova disciplina, entrata in vigo-re il giorno 1° gennaio 2016, non può ritenersi direttamente applicabile al caso di specie stante la necessaria ap-plicazione del principio «tempus regit actum», il quale, come espresso anche recentemente dalla Suprema corte va correttamente inteso «nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia proces-suale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di ima disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere» (cfr. Cass. sez. 6, 30/1/2017 n. 2276). A rigore di quanto appena osservato non può ritenersi meritevole di accoglimen-to la domanda proposta dal contribuen-te nella parte in cui richiede l’ottempe-

ranza della sentenza emessa dalla Ctr di Roma, ancorché non ancora passata in giudicato, mediante l’applicazione della nuova disciplina; conformemente a quanto affermato dai Giudici di le-gittimità tale riforma non può ritenersi applicabile a sentenze emesse e depo-sitate anteriormente alla data di entrata in vigore (1° giugno 2016). Nel caso de quo la Sentenza in oggetto è stata pronunciata in data 25 maggio 2015 e depositata in data 9 dicembre 2015.A seguito di quanto sostenuto, la Com-missione rigetta l’appello.L’esistenza di orientamenti interpretati-vi differenti consente la compensazione integrale delle spese.PQM La Commissione rigetta il ricor-so; spese compensate.

Sentenze esecutive subito non per il passato

In base alla normativa vigente (articolo 69 dlgs n.546/92) le sentenze tributarie che prevedono il pagamento di somme in favore del contribuente sono subito esecutive; tale disposizione, tuttavia, non è applicabile alle sentenze depositate precedentemente al primo giugno 2016, data di decorrenza della mo-difica della legge. Queste motivazioni si leggono nella sentenza n. 1593/2017 emessa dalla sesta sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente aveva proposto un ricorso in ottem-peranza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provvedesse a rimborsare quanto stabilito in una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado circa il riconoscimento del diritto al rimborso di alcune somme in favore del contribuente. Si costituiva in giudizio l’Agenzia erariale che affermava la non applicabilità delle modifiche degli articoli 69 e 70 del dlgs546/92, che prevedevano l’esecutività immediata delle sentenze tributarie. Tali modifiche, infatti, non potevano disporre anteriormente al primo giugno 2016, data di intervento delle modifiche menzionate; le sentenze di cui si chiedeva l’ottemperanza, invece, erano state depositate prima di tale data. La Commis-sione regionale capitolina ha rigettato il ricorso per

ottemperanza del contribuente. Il decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 recante «Misure per la revi-sione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario» ha nel suo corpo previsto una parziale riforma del dlgs 546/1992. Per ciò che interessa in questa sede pare opportuno sottolineare la modifica apportata all’art. 69 in materia di «esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», il cui attuale contenuto prevede che: «Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del con-tribuente (...) sono immediatamente esecutive. (...)». Il Collegio regionale aggiunge che tale nuova disciplina entrata in vigore il giorno 1/1/2016, non può ritenersi direttamente applicabile al caso di specie stante la necessaria applicazione del principio «tempus regit actum», il quale, come espresso anche recentemente dalla Suprema Corte va correttamente inteso «nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia processuale, an-corché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.» (Cfr. Cass. sez. 6, 30/01/2017 n. 2276).

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Ritiene, infatti, la Com-missione che debba necessariamente prendersi le mosse da una attenta di-samina della sentenza del giudice del lavoro, che costituisce il titolo in forza del quale sono state quindi corrisposte all’odierno appellante le somme della cui assoggettabilità a tassazione è que-stione.La sentenza origina da un ricorso inte-so a veder dichiarato dal giudice che il ricorrente ha diritto a veder convertire in contratto di lavoro a tempo inde-terminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza sti-pulate con il Ministero della pubblica istruzione nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, a essere risarcita del danno subito quantificabile nella misu-ra di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.Con la sentenza, il giudice del lavoro, atteso il divieto legale di conversione

del rapporto, ha osservato che nella spe-cie il danno (sebbene non quantificato) costituisce oggetto di una presunzione legale, derivando automaticamente dalla violazione di norme imperative, nonché dal divieto legale di converti-re il rapporto e quindi dalla connessa risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell’attività lavorativa.Nella specie viene in rilievo il disposto del comma 5 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la violazione di di-sposizioni imperative riguardanti l’as-sunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pub comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeter-minato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavorato-re interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».

Deve, dunque, convenirsi che al risar-cimento previsto dall’art. 36 sia da ri-conoscere natura indennitaria, fondata sulla presunzione legale del dannoconseguente alla impossibilità di pro-secuzione del rapporto… a esso va riconosciuto carattere automatico, in-fine affermando che «alla luce di tali premesse incombe quindi sulla p.a. il relativo obbligo risarcitorio». Quanto poi alla determinazione dell’ammonta-re di detto danno il giudice del lavoro ha ritenuto di non poter condividere le pronunce di merito che hanno parame-trato il risarcimento al tempo medio necessario per il reperimento di una nuova occupazione, ritenendo che la situazione concreta «appare quindi più facilmente assimilabile a quel-la disciplinata dall’art. 8 della legge 604/1966», che viene quindi assunta solo quale parametro per quantificare il danno da risarcire (...).

Sulle supplenze ripetute niente Irpef

In tema di supplenze, il compenso stabilito dal giudice del lavoro quale ristoro di somme in merito alla stipula di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, non ha natura reddituale ma risarcitoria; conseguentemente su tali somme non possono essere addebitate imposte. Di più, quelle ap-plicate, se richieste espressamente a rimborso, vanno restituite. Lo ha stabilito la sezione ter-za della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 1652/3/17. Il Collegio regionale capitolino, riferendosi a una attenta lettura della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, ha ribaltato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva ritenuto non provata la riconducibilità delle somme a risarcimenti, diversi dai dovuti emolumenti, e ha accolto il ricorso del contri-buente. La Commissione regionale, ha osserva-to come il giudice del lavoro abbia stabilito che il danno subito (sia pur non quantii cato) derivi automaticamente dalla violazione di norme im-perative e costituisca oggetto di una presunzio-ne legale; nonché, la sua riconducibilità a mero risarcimento scaturisca dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa

risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell’attività lavorativa. Nella specie, osservano i giudici regionali, viene in rilievo il disposto del comma 5 dell’articolo 36 del dlgs n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la vio-lazione di disposizioni imperative riguardante l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni, non può com-portare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni respon-sabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dal-la prestazione di lavoro in violazione di dispo-sizioni imperative». Alle somme imputate, deve, quindi, riconoscersi natura indennitaria al ri-sarcimento previsto da questo stesso art. 36. Secondo il Collegio regionale, le somme corri-sposte non hanno natura reddituale (lucro ces-sante), bensì risarcitoria (danno emergente); in altri termini, il risarcimento disposto dal giu-dice del lavoro di Viterbo non è sostitutivo della retribuzione, da cui discenderebbe l’assogget-tamento a tassazione, avendo piuttosto natura prettamente ristoratrice di danno emergente.

Benito Fuoco

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Anno 26 - Numero 113 - € 0,50 Lunedì 15 Maggio 2017

Sette

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.comDA GIOVEDÌ 18 IN EDICOLA CON

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DI ROBERTO MILIACCA

Se il buongiorno si vede dal mattino... Secondo l’ultima rilevazione di Merger-

market, nei primi tre mesi del 2017, a livello mondiale, sono state annunciate operazioni di m&a per 678,5 miliardi di dollari, vale a dire l’8,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questa torta, all’Europa spetta il secondo posto, dopo gli Stati Uniti, con operazioni annunciate per un controva-lore di 170 miliardi di dollari. Anche se per il Vecchio continente il dato è in contrazione rispetto al 2016, soprattutto per effetto delle incertezze legate alla lunga tornata elettora-le nei paesi dell’area europea (in Francia le elezioni si sono appena svolte con la vittoria di Emmanuel Macron, e in Germania le urne stanno per aprirsi), le aspettative sembrano essere positive. Almeno a sentire gli studi lega-li d’affari italiani che si occupano di fusioni e acquisizioni, e che Affari Legali ha sentito questa settimana per commentare i dati dif-fusi da Mergermarket relativi al primo trime-stre del 2017. Gli avvocati vedono ancora in crescita, anche per quest’anno, l’apporto dei fondi di private equity alle imprese, interessati a brand italiani riconosciuti in tutto il mondo e al know-how consolidato del made in Italy. Ma gli studi rilevano anche un crescente in-teresse dei cosiddetti «family offi ce», cioè di quei gestori fi nanziari che decidono gli inve-stimenti per conto di famiglie facoltose, che puntano sull’acquisizione di partecipazioni di società italiane per periodi di medio-lungo termine. C’è infatti una buona liquidità in circolazione, che potrebbe essere reinvestita su settori industriali, ma anche fi nanziari del Belpaese. Staremo a vedere.

AffariLegali

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

Secondo le rilevazioni di Mergermarket, l’Italia è ancora allettante per gli investitori

M&a, avvio d’anno positivo

AVVOCATI Rito sommario per le parcelleCosta a pag. IV

CONSIGLIO DI STATOPrivacy, più tempo per oscurare sentenze

Ventura a pag. V

CARRIERE SEPARATEAi penalisti piace il doppio CsmPaolucci a pag. VI

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II Lunedì 15 Maggio 2017 S T U D I & C A R R I E R ESecondo l’ultimo report di Mergermarket, nei primi 3 mesi annunciate operazioni per 678,5 mld $

Fusioni e acquisizioni, il 2017 è partito con il vento in poppa

Pagine a curadi LUIGI DELL’OLIO

Smaltiti i timori di un rallentamento della crescita cine-se e di una caduta

in deflazione di molti Pae-si occidentali, l’attività di fusioni e acquisizioni ha ripreso a marciare a pieno ritmo, spingendo così il giro d’affari dei consulenti lega-li, che su altri segmenti del business – dall’accesso al mercato dei capitali al real estate – devono invece fare i conti con uno scenario non entusiasmante.

Affari in ripresaSecondo l’ultima rileva-

zione di Mergermarket, nei primi tre mesi del 2017 sono state annunciate operazioni di m&a per 678,5 miliardi di dollari, vale a dire l’,8,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Bene anche le operazioni cross-boarder, risultate in progresso del 4,0% a quota 336,6 miliardi. A livello di aree geografiche, gli Sta-ti Uniti restano al vertice, con un giro d’affari pari a quasi la metà del totale a livello mondiale: 300,2 mi-liardi di dollari, con un bal-zo del 19,4% nel confronto a un anno. L’America dunque è tornata la grande lo-comotiva a livello mon-diale, anche a l l a l u c e del ritorno d e l l ’ i n f l a -z i one che suggerisce di condurre in porto le acquisizioni prima che arrivino ul-teriori rialzi dei prezzi. Per altro, la debolezza del dollaro rispet-to ad altre valute interna-zionali potrebbe aver spinto gli investitori internazionali a mollare gli ormeggi e lan-ciarsi nelle operazioni da tempo allo studio.

Al secondo posto si piazza l’Europa con deal annuncia-ti per 170 miliardi di dollari, anche se per il Vecchio Con-tinente il dato è in contra-zione rispetto al 2016. Un trend che evidentemente ha risentito delle incertezze le-gate alla lunga tornata elet-

torale nei Paesi dell’area. Per il resto, l’Asia-Pacifico ha visto scendere il valore delle operazioni nell’ordine

del 10,2% a 124,8 miliardi di dolla-ri, il Giappone ha fatto i conti con un dimezzamento degli affari a 8,6 miliardi, mentre l’Africa & Middle East ha registrato un balzo in avanti del 192,1% a quota 28,3 miliardi.

Infine, quanto ai settori al primo posto per valore c’è l’energy & mi-ning con affari an-nunciati per 163,8

miliardi di dollari (più del doppio del primo trimestre 2016), davanti al consumer, al pharma, medical & bio-tech e all’industrial & che-mical.

Gli studi protagonistiTra le operazioni, l’inte-

grazione più importante riguarda British American Tobacco e Reynolds Ameri-ca, con la prima che ha mes-so sul piatto 60,7 miliardi di dollari. A seguire la fusione da poco meno di 30 miliar-di tra Johnson & Johnson e Actelion Pharmaceuticals e quella da 25,4 miliardi tra Luxottica ed Essilor.

Tra gli studi legali il pri-mato va a Cravath, Swai-ne & Moore (quarta nel primo trimestre del 2016), che ha lavorato a 22 deal

per un valore complessivo di 163 miliardi di dollari, 30 in più rispetto a Skad-den Arps Slate Meagher & Flom, che ha curato 51 ope-razioni. A chiu-dere il podio è Kirkland & El-lis, con 89 deal e 130 miliardi di valore. Quin-di è la volta di Simpson Tha-cher & Bart-lett, con Jones Day a comple-tare la top five. Il sesto posto è appannaggio di Cleary Got-tlieb Steen & Hamilton, che precede Da-vis Polk & Wardwell, con Weil Gotshal & Manges all’ottava piazza davanti a Herbert Smith Freehills e a Moore & Van Allen.

In Italia a conquistare le prime posizioni sono i due studi che hanno seguito l’operazione Luxottica-Essi-lor, vale a dire BonelliEre-de, che ha operato al fianco dell’azienda italiana con un team che ha visto al lavoro pesi massimi come Sergio Erede e Stefano Cacchi Pessani, mentre Cleary Gottlieb è stato l’advisor del gruppo francese con Pierre-Ives Chabert e Giuseppe Scassellati Sforzolini.

Tra gennaio e marzo Bo-nelliErede ha seguito com-plessivamente sei deal dal

valore complessivo di 29,1 miliardi di dollari, mentre Cleary ha lavorato a quattro operazioni da 26,5 miliardi

di valore. In classifica se-guono Jones Day e la cop-pia formata da Bredin Prat e C r a v a t h , Swaine & Mo-ore . Linkla-ters è settimo e precede Skad-den Arps Sla-te Meagher & Flom, mentre l’ottavo posto è appannaggio di Freshfields B r u c k h a u s

Deringer, con Gianni, Ori-goni, Grippo, Cappelli & Partners nono e Gatti Pa-vesi Bianchi. Gop conquista invece il primato per i deal seguiti (ben 10), davanti a Nctm con sette, BonelliEre-de e Gatti Pavesi Bianchi con sei.

Orizzonte rosa per l’Italia

Con le incognite geopoli-tiche che stanno perdendo vigore a livello europeo e la crescita che si consolida anche in Italia, la maggior parte degli avvocati d’affari vede positivo per i prossimi mesi.

La novità dei family of-fice. «Mi aspetto ancora un mercato caratterizzato da buona liquidità destinata a

diverse classi di assets sia come capitale di rischio (in acquisizioni di maggioran-za, ma anche di minoran-za), sia come operazioni a debito», commenta Ascanio Cibrario, equity partner di Pedersoli. «Oltre ai deal di natura industriale, i sogget-ti più attivi saranno ancora i fondi di private equity e, in minor misura, i family office che stanno tuttavia prendendo sempre più pie-de». Queste ultime struttu-re, composte da gestori che decidono gli investimenti per conto delle famiglie facoltose, sono la grande novità del mercato. Strut-ture, raccontra Cibrario, «più flessibili e disponibili anche a fare investimenti di minoranza e con una pro-spettiva di più lungo perio-do, assicurandosi nel breve adeguati ritorni attraverso le politiche distributive dei dividendi delle società in cui investono».

Nei mesi scorsi lo studio ha affiancato Ubi Banca nell’acquisizione dal Fondo Nazionale di Risoluzione di Nuova Cassa di Rispar-mio di Chieti, Nuova Banca Popolare Etruria e Lazio e Nuova Banca Marche. Un’operazione curata dai partner Carlo Pedersoli, Andrea Gandini e Csaba Davide Jákó, con la Banca d’Italia che si è invece affi-data a Chiomenti (con Fi-lippo Modulo a coordinare il team di lavoro).

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA

[email protected] GIANNI MACHEDA

[email protected]

Giuseppe Scassellati SforzoliniSergio Erede

M&a, la classifi ca dei migliori legal advisor in Italia nel primo trimestre 2017per valore delle operazioni e per numero (valori in dollari - Mergermarket)

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IIILunedì 15 Maggio 2017LunedS T U D I & C A R R I E R E

Tornando all’analisi del mercato, Cibrario sottoli-nea il ruolo dei fondi di de-bito, una novità che si rifl ette sempre più nelle strutture delle operazioni. «I fondi si propongono infatti di sosti-tuire il debito bancario aiu-tando le imprese a superare defi nitivamente situazioni di crisi del passato», spiega l’av-vocato di Pedersoli. Queste tipica-mente vengono defi nite operazio-ni di re-fi nancing ovvero di private debt. «In questo settore c’è mol-ta domanda da parte degli spon-sor anglosassoni anche se l’Italia, vuoi per i vincoli connessi a que-ste operazioni, vuoi per il loro maggior costo rispetto al debito bancario, è ancora un merca-to meno aperto a queste so-luzioni rispetto ad altri Paesi europei».

Occhio ai big. Secondo Bruno Gattai, name partner di Gattai Minoli Agostinel-li, possiamo attenderci altre grandi operazioni come quel-la tra Luxottica ed Essilor o la possibile integrazione tra Atlantia e Abertis ora che sono venuti meno i grandi fattori di tensione a livello internazionale. Anche se, avverte, il settore più stabile in quanto caratterizzato da una continuità di operazioni è quello relativo alle piccole e medie imprese. «Nell’ulti-mo anno abbiamo notato che l’interesse degli investitori fi nanziari e industriali stra-nieri per il mercato italiano è aumentato nonostante l’in-stabilità politica e non ci sono ragioni perché tale interesse debba venire meno», spiega. «I fondi di private equity non italiani sono interessati a questo segmento di merca-to e in Italia trovano prezzi

ancora accessibili, ottimo mercato del debito e ottime aziende che cercano capitali per crescere all’estero o per risolvere problemi di ricam-bio generazionale».

Quanto ai settori più inte-ressanti, Gattai indica in pri-mo luogo i servizi fi nanziari perché «il consolidamento bancario da tutti auspicato

non potrà che avvenire e per-ché il mercato degli npl dovrà n e c e s s a r i a -mente svilup-parsi».

Per il resto indica le azien-de del made in Italy, soprat-tutto nel campo della moda, an-che accessibile, del lusso e del design, senza dimenticare le eccellenze ita-

liane nei settori ad alta tecnolo-gia.

Quanto alla tipologia delle operazioni con-dotte, l’avvocato segnala un ritor-no degli investi-menti di mino-ranza, anche se l ’acquisizione del controllo re-sta la modalità più utilizzata, con acquisto di azioni o trami-te aumenti di ca-pitale per dotare la società delle risorse necessarie per crescere. «Non mancano poi», aggiunge, «operazioni miste, in grado di rendere parzial-mente liquida la posizione dei venditori e allo stesso tempo rafforzare il capitale di quella target».

Resta da capire quanto ancora i multipli resteran-no attrattivi rispetto alla media europea, a scontare il «rischio Italia». Per Gat-

tai, i valori stanno risalendo e ormai i prezzi accessibili non sono più il driver prin-cipale dell’interesse degli investitori. «Più importante è la qualità delle imprese e il loro potenziale di crescita perché molte aziende italia-ne hanno fatto ancora troppo poco per crescere all’estero», aggiunge.

I fondi private domi-nano il mercato. Il ruolo dei fondi di private equity sembra destinato a restare importante. Allen & Ove-ry realizza periodicamente un’analisi sull’attività m&a in Italia, in Europa e nel mondo. Dall’ultima edizio-ne è emerso che, nonostante i tanti focolai di tensione a livello internazionale e le prossime scadenze elettora-li, le fusioni e acquisizioni si susseguono di continuo e i fondi private hanno risentito di questa incertezza meno di altri operatori. «I fondi hanno

registrato un’in-tensa attività sia a livello di fund-raising che di m&a, soprat-tutto sul fronte acquisitivo, sia con nuovi inve-stimenti che ad add-on per so-cietà già in por-tafoglio», spiega Giovanni Gaz-zaniga, partner corporate m&a. I settori più interessati per questi investito-

ri sono il food and beverage, tmt e fi nancial services».

Relativamente alla strut-tura delle operazioni, invece, lo studio di Allen&Overy ha rilevato tre fi loni: in primis lo spostamento dall’approccio buyer friendly che ha carat-terizzato gli ultimi anni a un atteggiamento più favorevo-le ai venditori. Ad esempio, spiega, mentre sino a qual-che anno fa i meccanismi di prezzo erano in maggioranza

basati su aggiustamenti di prezzo su determinati para-metri finanziari rilevati al closing rispetto a quelli sui quali il prezzo provvisorio era stato inizialmente de-terminato, negli ultimi mesi ha preso sempre più pie-de il meccanismo di prezzo fi sso, cosiddetto locked box, a fronte del quale non sono previsti aggiustamenti. Il secondo elemento di novità è dato dalla crescente atten-zione delle auto-rità antitrust e più in generale regolamentari alle operazioni di m&a. «Que-sto con riferi-mento non solo alla clearance delle stesse ma anche con ri-guardo alle fasi p r o d r o m i c h e all ’esecuzione dell’operazione come ad esem-pio la fase di due diligence dove lo scambio di informazioni strategiche e confidenziali tra le parti può confi gurare il cosiddetto «gun jumping», come tale sanzionato dalle autorità antitrust», spiega. Infi ne un utilizzo sempre più diffuso dello strumento della warranty & indemnity insu-rance e cioè quello strumen-to assicurativo attivabile sia dal venditore che dall’acqui-rente mediante il quale una compagnia di assicurazione «copre» il rischio insito nelle garanzie contrattuali.

Focus sulle infrastrutture

L’elezione di Donald Trump ha rappresentato un cambio di paradigma per i mercati occidentali in quanto ha ri-portato in cima all’agenda politica il tema degli inve-stimenti pubblici, anche in chiave di sostegno all’infl a-zione. «Negli ultimi tempi noto un certo fermento nel

comparto infrastrutturale, dei servizi finanziari e nel settore alimentare, legato probabilmente all’obiettivo di conseguire sinergie e tassi di crescita diffi cilmente realiz-zabili tramite la sola crescita organica e per linee interne delle società», commenta Al-fredo D’Aniello, partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Lo studio, tra gli altri, ha seguito Rossoneri Sport Investment

Lux nell’acqui-sto del Milan Calcio dalla Fi-ninvest, con un team guidato da Roberto Cap-pelli e Andrea Aiello. Oltre ad aver affiancato la Banca Popo-lare di Milano nella fusione con Banco Popolare, con Francesco Gianni e Re-nato Giallom-bardo. «Regi-striamo inoltre

un interessante dinamismo nel settore turistico-alber-ghiero che certamente offre, in un Paese come il nostro, prospettive ed opportunità per una migliore valorizzazione», aggiunge. D’Aniello conferma che gli investitori internazio-nali sono molto interessati alle aziende del nostro Paese che hanno un forte appeal verso l’estero. «Brand riconosciuti in tutto il mondo, know-how consolidato ed eccellenza dei prodotti rappresentano un tratto distintivo dell’industria italiana che continua perciò ad attrarre investitori internazio-nali, siano essi operatori fi nan-ziari o industriali», sottolinea. Inoltre, molte delle aziende italiane hanno approfittato del lungo periodo di crisi per ristrutturarsi e riorganizzarsi ed appaiono oggi più solide e maggiormente appetibili anche per gli investitori in-ternazionali.

© Riproduzione riservata

BonelliErede e Gianni Origoni Grippo & Partners sugli scudi

Alfredo D’Aniello

L’andamento del settore m&a a livello globale dal 2007a oggi (valore delle operazioni in dollari Usa - Mergermarket)a a

L’andamento del settore m&a a livello euro dal 2007a oggi (valore delle operazioni in dollari Usa - Mergermarket)

Bruno Gattai

Giovanni Gazzaniga

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IV Lunedì 15 Maggio 2017 A F FA R I L E G A L IAlcune recenti pronunce giurisprudenzali in materia di spese sostenute per gli avvocati

Rito sommario per le parcelleMa il compenso del legale non può essere troppo basso

DI ANGELO COSTA

Rito sommario per liquidare il legale e compenso dell’avvocato mai troppo basso. Sul-

le parcelle si sono recentemente espressi sia la Cassazione che il tribunale amministrativo regio-nale soffermandosi su momenti essenziali per la quotidianità della professione, prendendo, anzitutto in considerazione, il rito per la liquidazione delle spese legali, passando poi al requisito fondamentale per ri-chiedere la maggiorazione del compenso, cioè la diligenza, ed, infi ne, la nota forse più inte-ressante, è che, come detto, la richiesta di compenso da parte dell’avvocato non potrà essere troppo bassa.

Il rito sommario per liqui-dare le spese dell’avvocato. I giudici della Corte di cassazio-ne (sez. VI civile – 3, ordinanza 3 maggio 2017, n. 10679) in tema di an e quantum pretesi dell’avvocato, hanno ribadito che le controversie per la liqui-dazione delle spese, degli onora-ri e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 (come risultante all’esito delle modifi che appor-tate dall’art. 34 del dlgs n. 150 del 2011 e dell’abrogazione de-gli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942) devono essere trattate secondo le rego-le del rito sommario di cogni-zione, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda. E in tal caso, i giudici di piazza Cavour hanno altresì osservato, come l’intero giudizio dovrà concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, avrà valore di sentenza, impu-gnabile unicamente con l’ap-pello. La Cassazione era stata chiamata a esprimersi su un caso che vedeva il Tribunale rigettare la domanda proposta da Tizio e Caio per la condan-na di Sempronio al pagamento di quanto da quest’ultimo as-

seritamente dovuto a titolo di competenze professionali di avvocato.

Il compenso per l’avvo-cato non può essere troppo basso. Circa poi la proporziona-lità del compenso spettante ad una prestazione del professio-nista intellettuale, i giudici del tribunale amministrativo della Lombardia (sez. IV, sentenza 19 aprile 2017, n. 902) hanno evidenziato che, come discipli-nato dall’art. 2, dm n. 55/2014, il compenso dovuto dovrà atte-nersi al principio di proporzio-nalità (si veda ItaliaOggi Sette dell’8/5/2017). Un Comune av-viava una procedura negoziata per l’affi damento del servizio di rappresentanza legale dell’ente nel procedimento giurisdizio-nale di recupero di un credito vantato dallo stesso Comune nei confronti della società Alfa. La procedura di gara era svolta per via telematica avvalendosi della piattaforma regionale ed il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. Al termine del procedura, il servi-zio era affi dato allo Studio Le-gale Caio. L’avvocato Tizio, che aveva presentato offerta nella procedura, proponeva di conse-guenza ricorso, con domanda di sospensiva. Si costituivano in giudizio il Comune e lo Studio

Legale Caio, concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. Secondo i giudi-ci amministrativi lombardi la gara di cui era causa aveva ad oggetto l’affi damento del ser-vizio di recupero di un credito vantato dal Comune resistente nei confronti della società Alfa ed il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. L’esponente avv. Tizio offriva un prezzo molto inferiore a quello degli altri partecipanti, sicché il responsabile del procedimento (Rup) chiedeva chiarimenti agli offerenti, invitando a dettaglia-re l’offerta sulla base dei com-pensi da richiedersi a fronte di un ricorso per decreto ingiun-tivo fi nalizzato al recupero del credito dell’amministrazione. Il Tar, inoltre, ha ribadito che tale domanda di spiegazioni sulle offerte presentate non deve es-sere intesa come una modifi ca della legge di gara introdotta unilateralmente dal Rup, bensì come espressione del generale potere attribuito allo stesso Rup di chiedere chiarimenti nel corso del procedimento. Circa la somma indicata in offerta il ri-corrente specifi cava che la stes-sa corrispondeva soltanto alle spese «vive» dell’attività giuri-sdizionale, in quanto il vero e

proprio compenso professiona-le sarebbe stato costituito dal compenso liquidato dal giudice a proprio favore e posto a carico della parte soccombente Voda-fone, vista la «certezza della vittoria processuale pronostica-ta». L’offerta dell’esponente era quindi formulata nel presuppo-sto della certezza della vittoria processuale e della conseguente liquidazione a proprio favore delle spese di lite. Pertanto si trattava, secondo il tribunale milanese, di una situazione inammissibile ed indetermina-ta nel proprio contenuto e quin-di non suscettibile di positiva valutazione e accoglimento da parte della stazione appaltante. L’offerta appariva indetermina-ta e condizionata (laddove la condizione, quale evento futu-ro ed incerto, è costituita dalla liquidazione giudiziale in caso di successo processuale), senza contare che, nel caso di even-tuale soccombenza, l’offerta del ricorrente – che dichiara di ac-contentarsi delle sole spese vive – fi nirebbe per essere un’offer-ta pari a zero. Un’offerta pari a zero appare di dubbia legitti-mità in quanto, in disparte ogni considerazione sulla serietà ed affidabilità della medesima, non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le

quali la prestazione del pro-fessionista intellettuale debba essere di fatto gratuita. A ciò si aggiunga che l’offerta del ricor-rente appare anche in contrasto con il contenuto del disciplinare di incarico, allegato all’offerta medesima e segnatamente con l’art. 2 del disciplinare stesso (cfr. il doc. 3 del resistente), che richiama il dm 55/2014 sulle ta-riffe professionali forensi. L’art. 2 del citato dm prevede che il compenso sia «proporzionato all’importanza dell’opera» (con una formula che ricalca quella dell’art. 2233 del codice civile) ed un’offerta a compenso zero appare in evidente contrasto con tale previsione normativa.

Se non c’è diligenza non ci sarà maggiorazione del compenso. Ed infi ne, una re-cente ordinanza della Cassazio-ne (sez. VI civile – 2, ordinanza 30 marzo 2017, n. 8288) ha affermato che nel caso di poca diligenza mostrata dall’avvoca-to nell’esercizio della sua fun-zione, non sarà dovuta alcuna maggiorazione del compenso ex art. 5, comma 4, dm 8 aprile 2004, n. 127 (nel caso di avvo-cato che patrocina più persone aventi la stessa posizione pro-cessuale). Uno dei motivi di causa riguardava la maggio-razione del compenso ai sensi dell’art. 5, comma 4, dm 8 aprile 2004, n. 127, tra le altre cose, la disposizione prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denun-ciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 21 luglio 2011, n. 16040, Rv. 619695). Nel caso di specie la Corte d’appello ave-va condiviso il ragionamento del giudice di primo grado che aveva ritenuto di non riconosce-re tale incremento di ragione della mancanza di diligenza dell’avvocato, riguardando la successiva transazione curata da altro difensore subentrato nel giudizio - la domanda giu-diziale svolta dall’avvocato nell’interesse dei suoi clienti sulla base di un’azione per lesione che risultava carente nella prospettazione dei suoi tipici presupposti fattuali.

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«È mancata lungamente in Italia una cultura sulla concorrenza» ha affermato Giuliano Amato davanti ad una platea di studenti e accade-mici all’Università Cattolica di Mi-lano, ove giovedì 4 maggio ha tenuto una conferenza sul tema «La Costi-tuzione e la concorrenza», parte di un ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento di diritto priva-to e pubblico dell’economia. Nella duplice veste di giudice della Cor-te costituzionale ed ex presidente dell’Antitrust, Amato ha ripercor-

so la storia di una nozione, quella della «tutela della concorrenza», che mai il legislatore ha dettato espres-samente e che ancora non trova una definizione univoca.

Dall’articolo 41, imprescendibile quadro di riferimento alla prima regolamentazione di derivazione europea negli anni 90, dalla fonda-zione dell’Antitrust alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’analisi di Amato ripercorre insie-me l’evoluzione sociale e politica e lo sviluppo della disciplina. Oltre a

sottolineare un limitato numero di sentenze del giudice delle leggi in materia di concorrenza fi no al 2001, Amato si è soffermato su una cul-tura economica debole da parte dei giuristi. La Corte non fa uso delle categorie economiche nell’andare a valutare e interpretare i casi sotto-posti per scarsità di conoscenze e non certe per mancanza di volontà. «Solo io e Tesauro (anch’egli è stato membro della Corte costituzionale e presidente dell’Antitrust, ndr) abbiamo avuto modo di avere un

forte bagaglio in materia», ha detto Amato, osservando come a livello europeo si privilegi la compresenza di fi gure di formazione economica e giuridica per affrontare una temati-ca che per sua natura è ibrida. «An-che l’Italia prima o poi ci arriverà, ma dopotutto per noi è storia più che recente», ha concluso, auspican-do anche la fi ne di quella funzione di centralizzazione che la Corte ha svolto in seguito a una riforma a tratti poco chiara.

Eden Uboldi

L’EX PRESIDENTE DELL’ANTITRUST E GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, GIULIANO AMATO, SULLA CONCORRENZA

Una cultura economica per affrontare una materia ibrida

I principi

MASSIMA FONTE

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate secondo le regole del rito sommario di cognizione

Corte di cassazione, sez. VI civile – 3, ordi-nanza n. 10679/17; (depositata il 3 maggio)

Il compenso dovuto all’avvocato dovrà attenersi al principio di proporzionalità e pertanto non potrà essere troppo basso

Tar Lombardia, sez. IV, sentenza n. 902/17; (depositata il 19 aprile)

Nel caso di poca diligenza mostrata dall’avvocato nell’esercizio della sua funzione, non sarà dovuta alcuna maggiorazione del compenso

Corte di cassazione, sez. VI civile – 2, ordi-nanza n. 8288/17; (depositata il 30 marzo)

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VLunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 MA F FA R I L E G A L IPRIVACY/ Il Consiglio di stato ha diramato una serie di risposte a domande frequenti

Sentenze oscurate, più tempoL’istanza fi no alla defi nizione del grado di giudizio

DI GABRIELE VENTURA

L’istanza di oscu-ramento dei dati s e n s i b i l i d a l l a sentenza online

può essere presentata fino alla definizione del grado di giudizio. Lo afferma il Consiglio di stato, che ha diramato una serie di Faq (Frequently asked question) su adempimenti in materia di privacy e pubblicazione delle sentenze in Internet, alla luce del parere dell’uffi-cio studi dell’8 marzo 2017. In particolare, per quanto riguarda il termine ultimo per richiedere l’annotazio-ne volta a precludere l’in-dicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell’istante riportati sulla sentenza o sul provvedi-mento, coincide con il mo-mento della definizione del relativo grado del giudizio. Ne consegue che, dopo la definizione della controver-sia nel grado, cioè quando l’affare non è più pendente, la parte perde il diritto di

chiedere l’oscuramento dei dati identificativi. Palazzo spada chiarisce inoltre che la richiesta di annotazione, sull’originale della sentenza o del provvedimento, volta a precludere l’indicazione del-le generalità e di altri dati identificativi dell’istante, può essere presentata non solo da una delle parti del giudizio, ma anche da qual-siasi interessato, ossia da ogni soggetto che potrebbe essere reso identificabile nel provvedimento attra-verso l’indicazione delle generalità o di altri dati identificativi. Inoltre, dopo la pubblicazione della sen-tenza, secondo quanto affer-ma il Consiglio di stato, la parte interessata può solo eventualmente sollecitare, con propria istanza, l’oscu-ramento nelle ipotesi in cui sia previsto come obbligato-rio. Si tratta, in particolare, delle ipotesi contemplate dal codice della privacy, che vie-ta tout court la diffusione di tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute e stabilisce

che “chiunque diffonde sen-tenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto a omettere in ogni caso, anche in mancan-za dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone”. Palazzo spada chiarisce inoltre cosa occorre fare sulle istanze afferenti a sentenze e prov-vedimenti adottati prima dell’entrata in vigore del codice della privacy: per i provvedimenti emessi pri-ma del 29 luglio 2003 non è possibile chiedere l’anno-tazione, sempre che non si tratti di casi di oscuramento obbligatorio. Un’altra Faq si concentra invece sulla pos-sibilità, per gli interessati, di presentare la richiesta di oscuramento una volta concluso il giudizio nel gra-

do e pubblicata la sentenza, nel caso in cui la richiesta era già stata presentata e l’autorità procedente non si sia pronunciata. In questo caso, l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza di anonimizzazione soprav-vive alla definizione del relativo grado di giudizio. Quindi, il giudice ammini-strativo conserva il potere di pronunciarsi e la pronuncia potrebbe essere sollecitata o con una richiesta formulata in sede di impugnazione o con l’attivazione del pro-cedimento di correzione di errore materiale presso il giudice che ha omesso di provvedere ovvero con una istanza al segretario gene-rale. Tale obbligo sussiste solo nei casi di oscuramen-to obbligatorio. Per gli oscu-ramenti facoltativi, invece, occorre sempre l’istanza di parte proponibile non oltre la conclusione del processo nel grado di riferimento. Una ulteriore Faq è poi dedicata alla competenza a decidere sull’istanza di oscuramento,

che spetta al segretario ge-nerale della giustizia ammi-nistrativa, responsabile del sito istituzionale anche nei casi in cui, per qualsiasi ra-gione, tale oscuramento non sia stato disposto in senten-za. Nei casi di oscuramento obbligatorio, il segretario generale deve provvedere anche in mancanza di parte di annotazione, perché l’in-terruzione della diffusione di dati sensibili costituisce un obbligo che grava sul soggetto responsabile della diffusione anche a prescin-dere dall’istanza di parte. Infine, il Consiglio di stato chiarisce in una risposta ad hoc che gli obblighi di an-notazione riguardano non solo le sentenze, ma anche i provvedimenti resi nella forma dell’ordinanza o del decreto i quali, sebbene non chiudano il giudizio, assumono, comunque, una valenza esterna e un tas-so di pubblicità per alcuni profili analogo a quello delle sentenze.

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Bdo Italia ha assistito Maire Investments, prima-ria holding di partecipa-zioni operante nei settori immobiliare, industriale e finanziario, nell’acquisizio-ne di una partecipazione complessiva del 27,69% nel capitale sociale di Castello sgr. L’operazione è stata perfezionata mediante l’ac-quisto dell’intera partecipa-zione detenuta da Mittel in Castello Sgr nonché delle azioni proprie detenute da Castello Sgr.Il team di Bdo che ha assistito Maire In-vestments per servizi di due diligence è stato guidato dal socio Stefano Variano e dal senior manager Alessandro Barosi.

Lo Studio BM&A – Ba-rel Malvestio & Associa-ti di Treviso ha assistito Elettronica Veneta nella procedura di Concordato preventivo con continui-tà aziendale diretta per la ristrutturazione di un passivo di circa € 20 mln col fine di massimizzare la percentuale di recupero per i creditori chirografi con un team coordinato dai partner Paolo Corletto e Antonella Lillo per gli aspetti relativi al concordato preventivo in continuità e Marco Zanon per le tematiche di diritto del lavoro.

Orsingher Ortu Avvo-cati Associati ha assistito Palladio Holding spa in un

investimento, tramite un veicolo interamente con-trollato, nel mondo degli amplificatori e dell’audio professionale, attraverso l’ingresso nella compagi-ne azionaria di Rcf group spa, società che controlla un gruppo leader mondiale nel settore. Il team di Orsin-gher Ortu che ha affiancato Palladio è stato coordinato dai soci Mario Ortu e Paolo Canal, dal counsel Simone Masotto e dalla associate Marta Minonne. Mentre i soci venditori e Rcf sono stati assistiti da Chiomenti, con un team coordinato dal socio Manfredi Vianini To-lomei e dall’associate Giulio Pinetti.

La Scala Studio Legale ha assistito Anemos Wind, la società che ha costruito e gestisce il parco eolico di Regalbuto (Sicilia) nella sot-toscrizione dell’accordo di ristrutturazione del debito con i propri creditori prin-cipali: Banco Bpm e Medio-credito Italiano. Nell’accor-do di ristrutturazione (il cui piano è stato attestato da Gian Nicola Rocca), Anemos è stata assistita da La Scala Studio Legale, con il name partner Giuseppe La Scala e la senior associate Nadia Rolandi. Banco Bpm è stata seguita dallo Studio Legale Mercanti Dorio e Associati (con Giuseppe Mercanti e Chiara Mosconi).

Eden Uboldi

BREVI

Falso contrattuale punibile per violazione del-la privacy. L’abrogazione del falso in scrittura privata non esonera da sanzione penale se la falsificazione consiste nell’utilizzo di dati per-sonali di soggetti ignari.Lo ha precisato una sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale (n. 22196 depositata l’8 maggio 2017), che ha il pregio di chiarire il quadro delle conseguenze cui si va incontro l’autore della contraffazione di un documento.Nel caso specifico un procacciatore di affari per una società finanziaria è stato condannato per avere falsificato un contratto di finanzia-mento, facendo apparire che un tale avesse stipulato un contratto di finanziamento di 3 mila euro per l’acquisto di un televisore.I reati contestati al rappresentante erano due: il falso in scrittura privata (Articolo 485 codice penale) per avere contraffatto il documento e le firme; il trattamento dei dati personali senza consenso (articolo 167 del codice della privacy). La questione è pervenuta alla Cas-sazione, che con la sentenza in oggetto si è occupata, innanzi tutto, dell’intervenuta abro-gazione dell’articolo 485 del codice penale.In effetti l’articolo 1, comma 1, lettera a), del dlgs 7/2016 ha abrogato l’articolo 485 del co-dice penale e le falsificazioni delle scritture private non sono più previste dalla legge come reato (salvo alcune eccezioni).L’abrogazione dell’articolo 485 codice penale non consente all’autore del falso di sottrarsi da qualsiasi conseguenza sanzionatoria.Certo residua la possibilità per la vittima o, comunque, per il soggetto danneggiato di chie-dere il risarcimento dei danni subiti.Questo vuol dire però che bisogna iniziare un processo civile a parte con i tempi e i costi della giustizia civile. Inoltre in caso di in-solvibilità del danneggiante, il sistema di fatto non pre-vede alcuna possibilità di

reazione efficace.Peraltro rimane una possibilità. Svincolare il falso in scrittura privata dal quadro delle pre-visioni penali, non significa eliminare sempre una possibilità di condanna.Rimane, infatti, la questione della violazione della privacy. Non a caso nel caso specifico la Cassazione ha rinviato alla Corte di appello per la de-terminazione della pena, essendo rimasta in piedi la sola condanna per la violazione della privacy.Il reato punito dall’articolo 167 del codice della privacy sottopone alla pena della reclusione da 6 a 18 mesi (ipotesi base), salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione, tra gli altri, dell’artico-lo 23 dello stesso Codice della privacy (obbligo di consenso), se dal fatto deriva nocumento.Questo significa che trattare i dati senza il consenso dell’interessato espone a conseguen-ze penali, purché siano riscontrabili gli altri requisiti elencati nell’articolo: finalità di pro-fitto o di danno e conseguenza lesiva.Anzi. Si deve aggiungere che, oltre alla con-seguenza penale, c’è anche una sanzione amministrativa. Ai sensi dell’articolo 162, comma 2-bis, del codice della privacy, infatti, in caso di trattamento di dati personali effet-tuato in violazione delle disposizioni indicate nell’articolo 167 deve essere applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 10 mila euro a 120 mila euro. In sostanza l’abrogazione dell’articolo 485 del codice penale non neutralizza una sanzione

penale, purché si faccia un trattamento dati altrui (di-verso sarebbe il caso dell’uso di dati di fantasia).

Antonio Ciccia Messina

CASSAZIONE SULL’USO DI DATI PERSONALI DI SOGGETTI IGNARI

Il falso contrattuale resta punibile

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/documenti

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VI Lunedì 15 Maggio 2017 A F FA R I L E G A L ISEPARAZIONE CARRIERE/ Il punto sull’iniziativa dei penalisti

Giudici, un doppio CsmUno per i giudicanti, l’altro per i requirenti

DI MARZIA PAOLUCCI

Giocheresti una partita arbitrata dal fratello del tuo avversario? Alla domanda provo-

catoria, in due giorni hanno detto no quasi 7 mila cittadini. Tante sono state le fi rme per la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requi-renti raccolte dalle Camere pe-nali nelle scorse giornate del 4 e 5 maggio. Da quel primo weekend l’Unione ha iniziato a raccogliere adesioni alla sua proposta di legge costituzio-nale tra i cittadini interessati alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. L’iniziativa pre-vede che i banchetti adibiti all’iniziativa promossa sul sito www.separazionecarrie-re.it del Comitato promotore Ucpi per la separazione delle carriere nella magistratura, vengano allestiti davanti ai tribunali di oltre cento sedi giudiziarie in cui le Camere sono rappresentate. Dopo le 40 città italiane raggiunte in un colpo solo nella giornata del 4 maggio, si è proseguito il 6 maggio con Bolzano, Merano, Milano, Genova, Ascoli Pice-no e Rieti per arrivare il 9 a

Bologna, Ferrara. Main spon-sor dell’iniziativa Beniamino Migliucci, presidente Ucpi e dello stesso comitato promo-tore della riforma. Prossimi ap-puntamenti a Milano e Pe-scara il 10 e l’11 maggio, super rappresentata la Sicilia tra Pa-lermo il 20 maggio e Catania il 12 maggio, Tempio Pausania, Termini Imerese e una sfi lza di comuni da Caccamo a Corleone per due mattine a settimana di qui ai 5 mesi e mezzo che restano per trasformare la propria iniziativa legislativa in una proposta di legge costi-tuzionale da discutere e votare in Parlamento.

COME ADERIRE«La tua firma perché tra

giudice e pm le carriere siano separate», così recita lo slogan dell’iniziativa nata per sensi-bilizzare l’opinione pubblica alla raccolta delle 50 mila fi r-me necessarie a far passare la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare concepi-ta dalle Camere penali. Per le adesioni, l’Unione ha messo in campo attraverso le sua Came-re territoriali, un’erratica cam-pagna di raccolta fi rme da Bol-zano a Catania. I moduli per la raccolta sono scaricabili diret-

tamente dal sito e ottenibili via mail scrivendo all’indirizzo di posta del comitato promotore ma non si fi rma solo ai tavo-li in strada o nelle piazze che perchè si può farlo anche pres-so le cancellerie dei tribunali e presso i segretari comunali che sono tenuti alla raccolta e autentica delle fi rme.

LA PROPOSTAIl testo di appena dieci ar-

ticoli prevede un doppio Csm, uno per la magistratura giudi-cante e uno per la requirente e

allo stesso modo doppi concorsi divisi per ruolo. Una rivoluzio-ne, insomma visto che più che separarne solo le carriere, come da più parti auspicato in pas-sato, punta a una separazione dei ruoli ab origine. In parti-colare, si segnala, la riforma dell’articolo 112, comma 1 del-la Costituzione che dopo le pa-role «Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» aggiunge «nei casi e nei modi previsti dalla legge». In altre parole una remissione dell’azione penale in capo al

Parlamento che sarebbe chia-mato a circoscriverla.

LO SCONTROUn tema che brucia sotto la

cenere quello della separazio-ne delle carriere, trito e ritrito dal dibattito giuridico e poli-tico ma di lunga memoria per un paese che ogni qualvolta si riaffaccia all’orizzonte delle riforme strutturali da fare, lo rimette in piedi, sal-vo rimangiarselo alle prime avvisaglie di scontro tra po-litica, magistratura e istitu-zioni. Stavolta ci ha pensato Magistratura Indipendente, la corrente moderata delle toghe che sul punto ha chie-sto un’immediata presa di posizione dell’Associazione nazionale magistrati contro ogni intervento sul principio dell’obbligatorietà dell’azio-ne penale defi nito «un grave vulnus all’indipendenza della magistratura». Per l’avvocato Migliucci, invece, «l’unico vero vulnus», risponde, «è rappre-sentato dall’unicità delle car-riere che si pone in contrasto con i principi del giusto pro-cesso che prevede un giudice terzo per garantire l’impar-zialità della decisione».

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Autore – A cura di Domenico Chin-demi Titolo – Ricorso civile per cassazio-ne Casa editrice – Altalex editore, Mi-lano, 2017, pagg. 503Prezzo – Euro 49

A r g o m e n t o – Con la legge 25/10/2016 n. 197 il legislatore ha significativa-mente innovato la procedura del giudizio civile di cassazione rispondendo, in tal modo, al pro-blema dell’ecces-so di carico della

Cassazione. Tuttavia, se da un lato le novità introdotte hanno il pregio di semplificare il giudizio, dall’al-tro rischiano di «burocratizzare» lo stesso. Per dirla con le parole degli autori del testo in recensione, oggi l’avvocato «è timoroso dell’esito del ricorso, non tanto con riferimento ai vizi della sentenza, ma soprat-tutto alle modalità di enunciazione dei predetti vizi che, indipendente-mente dalla effettiva sussistenza dei vizi, potrebbe portare ad una pronuncia di inammissibilità per le non corrette modalità di denuncia degli stessi». L’importanza della redazione dell’atto appare, dunque, evidente e il testo curato da Dome-nico Chindemi, consigliere della Su-prema corte di cassazione, compo-nente delle Sezioni Unite e docente di diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano, rappresenta una vera guida pratica per i professio-

nisti che si devono cimentare con la stesura del ricorso civile per cas-sazione soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sviluppo (legge 134/2012) con rife-rimento alla impugnabilità della sentenza per vizio di motivazione. Il libro agevola il lettore nella in-dividuazione dei vizi rilevabili nei provvedimenti del giudice di merito ai fini della formulazione dei motivi di ricorso illustrando le differenze tra le varie censure denunciabili con l’art. 360 c.p.c. con particolare riferimento all’error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.), all’error in iudi-cando (art. 360 n. 3 c.p.c.) e al vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e i criteri ai fini della individuazione, per ciascun motivo, dell’effettivo vi-zio della sentenza impugnata e delle relative tecniche di redazione al fine di evitare le sempre più frequenti declaratorie di inammissibilità. Par-ticolare attenzione è stata dedicata ai profili dell’autosufficienza del ri-corso, sia per difetto che per eccesso (c.d. ricorsi farciti), ai diversi profili di inammissibilità, e alla tecnica di stesura del motivi di ricorso alla luce dei più recenti orientamenti della stessa giurisprudenza di legit-timità e del Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense.

Autore – Aa.vv., a cura di Michele MonteleoneTitolo – Curatore fallimentare Cara editrice – Wolters Kluwer, Milano, 2017, pagg. 722Prezzo - Euro 60Argomento – La figura del curatore fallimentare è forse la più comples-

sa tra quelle che operano sulla scena del fallimento. Come illustrato nella prefazione di Stefania Pocchi al te-sto intitolato Curatore fallimentare, sono numerose le disposizioni della normativa di settore volte a rego-larne la variegata attività e molte tra queste rendono particolarmen-te complessa l’attività professio-nale del curatore. D’altra parte la figura del curatore è accostabile a quella dell’amministratore di socie-tà: entrambi hanno al centro della loro attività quel particolare bene rappresentato dall’azienda quale strumento per l’esercizio dell’im-presa. E anche se quest’ultima è

in stato di in-solvenza deve essere gestita in maniera dinamica per raggiungere il miglior soddi-sfacimento dei creditori. Ma se da un lato l’attività del curatore non deve contrasta-

re con l’interesse dei creditori, non bisogna dimenticare che egli ammi-nistra e gestisce il patrimonio di un soggetto (il fallito) che conserva il diritto di proprietà su quei beni e, pertanto, il curatore non può eccede-re nell’obiettivo del soddisfacimento dei creditori o disperdere beni in atti che esulano dal fine della procedu-ra. Insomma quella del curatore è oggi (ancora di più dopo la riforma del 2006) una figura complessa che opera con vari limiti e l’ottimo testo curato da Michele Monteleone (che

nella stesura del lavoro si è avvalso della collaborazione di specialisti del settore aziendalistico, fiscale e penale) ne mette in luce tutte le peculiarità attraverso una appro-fondita panoramica. Nella prima parte del volume, attraverso la pro-spettazione di indicazioni concrete e coordinate di orientamento (desunte dalla prassi), si perviene alla univo-ca soluzione delle questioni applica-tive controverse, anche attraverso l’esame delle disposizioni normative di riferimento, reinterpretate alla luce della recente novella legislativa introdotta con il dl 83/2015, conver-tito in legge 132/2015, nonché con il dl n. 59/2016, convertito in legge 119/2016, fino a giungere all’ultimo dl del 22/10/2016, n. 193, convertito in legge 1/12/2016, n. 225. Nella se-conda parte vengono analizzati in maniera chiara e puntuale gli aspet-ti aziendalistici e gestionali della procedura (accertamenti contabili, il programma di liquidazione del pa-trimonio aziendale, le decisioni sulla continuazione dell’attività a vantag-gio della procedura ecc.), mentre nella successiva si esaminano i pro-fili fiscali e tributari. L’ultima parte analizza le fattispecie di reato che possono essere commesse dal cura-tore: dal delitto di interesse privato negli atti del fallimento, al quello di accettazione di retribuzione non do-vuta, al delitto di omessa consegna o deposito di cose del fallimento ecc. Chiude il testo veramente ben fatto una sezione in cui vengono raccolte le formule utilizzate dal curatore nell’ambito dello svolgimento della sua attività.

a cura di Francesco Romano

LETTURE DI DIRITTO

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15 Maggio 2017

PremessaI commi da 17 a 23, dell’art. 1, della legge 11

dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta legge di Bilancio 2017») hanno riformato interamente la disciplina contabile e tributaria delle imprese minori, da intendersi quelle imprese che, fino al 2016, erano gestite in contabilità semplificata, in caso di man-cata opzione per il regime di contabilità ordinaria, di cui all’art. 18, del dpr 600/1973.

Le nuove disposizioni, che hanno modificato l’art. 66, del dpr 917/1986 (Tuir) e l’art. 18, del dpr 600/1973, prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, il «regime naturale» per la determinazione del reddito delle imprese minori è quello di «cassa», in luogo di quello di «competenza».

Il regime di cassa anzidetto costituisce la re-gola applicabile per i soggetti che presentano i requisiti indicati nell’art. 66 del Tuir (adozione della contabilità semplificata), senza che si renda necessaria alcuna opzione (necessaria, invece, per non applicare il detto regime).

Il regime è stato introdotto, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio per il 2017 per introdurre «una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione».

Inoltre, la riforma ha comportato un’ampia modifica dell’art. 66 del dpr 917/1986, che reca la disciplina di determinazione del reddito delle imprese minori, la modifica dell’art. 5-bis, del dlgs 446/1997 che concerne la determinazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale (Irap) e la completa rivisitazione dell’art. 18, del

dpr 600/1973, al fine di adeguare il nuovo regime all’intero impianto contabile.

I soggetti ammessi al regimeI soggetti ammessi al nuovo «regime di cassa»

sono, come indicato, le imprese che rientrano in determinati parametri.

Le modifiche all’art. 66 del Tuir non intervengono sull’ambito soggettivo ma esclusivamente sulle regole di determinazione del reddito, come sarà indicato nell’apposito paragrafo, con la conseguenza che sono interessati alla novellata disciplina le imprese individuali, anche nella forma di impresa familiare o di azienda coniugale, di cui all’art. 230-bis c.c. e le società commerciali di persone, come le società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le modifiche assumono rilievo anche per i pro-fessionisti per gli effetti che hanno sulle «società professionali» (costituite certamente «non» sotto forma di società di capitali), di cui all’articolo 10 della legge 183/2011 e dal dm Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 di attuazione.

Sul punto, si evidenzia che dette società non costituiscono genere autonomo con causa propria, appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto e, alle stesse, si applicano le previsioni del Tuir in materia di classificazione dei redditi e, in particolare, i redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’im-

Il regimedi cassa

Le novità normative e i chiarimenti

a cura di FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

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2

IL REGIME DI CASSA

presa e sono determinati unitariamente secondo le disposizioni relative a tali redditi (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica 16 ottobre 2014 n. 954-55/2014 , Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, circolare n. 1, anno 2017).

Come detto, il «regime di cassa» costituisce un regime naturale, da applicare a partire dal 1° gennaio 2017, per detti soggetti, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 18, del dpr 600/1973.

Nel caso in cui il contribuente, che rispetta le condizioni per l’applicazione del regime in com-mento, non voglia aderire a questa modalità di determinazione del reddito imponibile, in base al comma 3, del citato art. 18, del dpr 600/1973, può esercitare l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria, con vincolo triennale.

Quindi, le imprese minori, in regime di contabi-lità semplificata, hanno, comunque, la facoltà di optare per il regime ordinario e, di conseguenza, per l’esercizio dell’opzione (nonché la sua revo-ca) rileva il comportamento in concreto assunto (cosiddetto «comportamento concludente») dal contribuente nel corso del periodo d’imposta di riferimento (Agenzia delle entrate, circolare 24 agosto 2001 n. 80/E e circolare 27 agosto 1998 n. 209/E).

In linea generale, la comunicazione di qualsiasi opzione e/o revoca avviene, quindi, soltanto a posteriori, nella dichiarazione Iva relativa all’an-no in cui è stata effettuata la scelta, barrando un’apposita casella del quadro «VO».

Come indicato nel recente chiarimento dell’Agen-zia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.6) «l’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ai sensi del comma 8 dell’art. 18 del dpr n. 600 del 1973, ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione Iva (articolo 3 del dpr n. 442 del 1997».

Inoltre, nel medesimo chiarimento ma al suc-cessivo paragrafo (§ 6.7), con riferimento alle opzioni precedentemente espresse, l’Agenzia delle entrate precisa che, tenuto conto delle si-gnificative modifiche apportate al regime delle imprese minori, posto che l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta è vincolante per almeno un triennio, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria pos-sono, a decorrere dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata, accedendo al regime di cassa; coloro che desiderano continuare con il regime di contabilità ordinaria possono continuare ad applicarlo senza eseguire alcuna opzione, con rinnovo tacito.

Lo stesso documento si appresta a precisare che alla medesima comunicazione sono tenuti i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ed esercitano l’opzione prevista dal comma 5, dell’art. 18 del dpr 600/1973, nonché coloro che, eseguendo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione

annuale Iva.Il regime, come detto naturale, si potrebbe

sovrapporre al regime forfettario ma, in tal caso, tale ultimo regime prevale su quello di cassa e quindi si dovrà procedere con ulteriore opzione a consuntivo.

In effetti, un primo profilo d’incertezza, risolto parzialmente con il recente documento di pras-si, almeno per quanto concerne l’applicazione del regime forfettario, riguardava il mancato coordinamento della disciplina in commento e quella relativa al regime forfettario, di recente introduzione, in quanto, entrambi i regimi, sono stati definiti «naturali» senza che il legislatore si sia preoccupato di individuare un criterio di prevalenza l’uno sull’altro; conta, in tal caso, il comportamento concludente, quindi, se sussistono le condizioni, l’impresa può applicare il regime forfettario dal 1° gennaio 2017, con la possibilità che, coloro che hanno optato per il regime sem-plificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario, possono nel 2017 revocare la scelta e applicare quest’ultimo regime, in luogo del regime di cassa.

Le modifiche introdotte dalla legge 232/2016 non hanno modificato i parametri dimensionali per l’accesso alla contabilità semplificata, con la conseguenza che al detto regime si accede se nell’anno precedente l’impresa ha conseguito un volume di affari non superiore a 400.000 euro, se l’oggetto dell’attività sono prestazioni di servizi, o non superiore a 700.000 euro, se l’oggetto dell’attività è diverso dal precedente; in caso di inizio attività, si rende necessario fare riferimento al volume di ricavi presunti.

L’eventuale superamento dei citati limiti per effetto dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore o dei parametri contabili (o d’ora in poi di altri indicatori) non fa sorgere l’obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di tenuta della contabilità per l’anno successivo (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2001 n. 54/E § 13).

Per le imprese che effettuano, contemporanea-mente, prestazioni di servizi e altre attività, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente (ossia quella dalla quale derivano i maggiori ricavi), a condizione che ne sia stata effettuata distinta annotazione ma, qualora non sia stata tenuta la contabilità separata, si presume prevalente l’attività diversa da quella di prestazione di servizi.

Per la verifica e l’individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi si deve far riferimento al dm 17 gennaio 1992, che rinvia alle attività indicate nei commi da 1 a 3, lettere a), b), c), e), f), e h), dell’art. 3, del dpr 633/1972 mentre, per la verifica dell’ammontare dei ricavi, si deve far riferimento a quelli indicati nell’art. 85 del Tuir, compresi quelli derivanti dal consumo personale dei beni da parte dell’imprenditore individuale.

È chiaro, inoltre, che per l’ingresso nel 2017 si deve tenere conto dei ricavi realizzati nel 2016, che necessariamente sono stati determinati sulla base

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3

IL REGIME DI CASSA

del criterio della competenza temporale, mentre dal 2018, l’ammontare dei ricavi dovrà essere verificato sulla base dei ricavi percepiti in detto periodo d’imposta, tenendo conto che nel periodo d’imposta 2017 è stato applicato il regime naturale in commento.

Condizioni per il regime semplifi cato

Soggetto giuridico Limite dei ricavi

Persone i siche che esercitano l’attività di impresa commerciale, ai sensi dell’art. 55 del Tuir

Ricavi conseguiti e/o percepiti, d e l l ’ a n n u a l i t à precedente, non superiori a:

- euro 400.000 per le imprese con oggetto «prestazioni di servizi»

- euro 700.000 per le imprese esercenti altre attività

Società in nome collettivo e in a c c o m a n d i t a semplice, nonché soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir

Il regime di contabilità per cassa si estende di anno in anno finché siano possedute le indicate condizioni, fatta salva l’opzione per l’applicazione della contabilità ordinaria.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e per i distributori di carbu-rante, ai fini della verifica delle soglie per l’accesso al regime di cassa, i ricavi devono essere assunti «al netto» del prezzo corrisposto al fornitore per i citati beni, mentre per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assi-curative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Determinazione del redditoPer quanto indicato dalle novellate disposizioni

contenute nel comma 1, dell’art. 66 del Tuir, il reddito delle imprese minori «è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’ar-ticolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa»: in sintesi, trattasi dei ricavi, dei dividendi e degli interessi attivi e delle spese deducibili, in ossequio al principio di inerenza.

Si evidenzia, ulteriormente, che l’adozione del «cri-terio di cassa» comporta la necessità di individuare esattamente quando i ricavi si intendano «percepi-ti» e le spese si considerino «sostenute», momenti che risulteranno difficilmente individuabili per il «contribuente semplificato» essendo un soggetto che, fino ad oggi, ai fini della determinazione del reddito si è disinteressato delle movimentazioni finanziarie, avendo sempre avuto la possibilità di gestire l’intera contabilità secondo il principio di competenza e adottando esclusivamente i registri Iva.

Come detto in premessa, però, il legislatore ha previsto numerose deroghe a tale principio di cas-sa, a favore di quello di competenza, in quanto la suddetta differenza, tra i ricavi incassati e i costi sostenuti, deve essere aumentata e diminuita de-gli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal secondo periodo, del comma 1, del novellato art. 66 del Tuir:

- ricavi da destinazione a i nalità estranee

all’esercizio dell’impresa (art. 57 del Tuir), i

quali non danno mai luogo alla percezione di un

corrispettivo;

- proventi immobiliari (comma 1, art. 90 del Tuir),

ovvero rendite catastali relative agli immobili

patrimonio (diversi dai «beni strumentali» o dai

«beni merce»), che rappresentano un componente

forfettario di tipo i gurativo, che non potrà mai

essere incassato;

- plusvalenze e sopravvenienze attive (articoli 86

e 88 del Tuir);

- redditi determinati forfettariamente per le

attività di allevamento di animali oltre il limite,

di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 32

del Tuir (comma 5, articolo 56 del Tuir), come

indicato dal recente documento di prassi (Agenzia

delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E §

3.2.1);

che continueranno a concorrere in base al «principio di competenza».

In aggiunta, come confermato anche da un re-cente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 3.2.2 e circolare 7 aprile 2017 n. 8/E § 8.1), parteciperanno alla determinazione del reddito imponibile secondo il principio di competenza e verranno dedotti come componenti negativi di reddito:

- le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101 del Tuir);- le quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni leasing (comma 2, articolo 64 e 102 e 103 del Tuir);- le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti (articolo 101 del Tuir);- gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (articolo 105 del Tuir);- le spese per prestazioni di lavoro (articolo 95 del Tuir);- gli oneri di utilità sociale (articolo 100 del Tuir);le spese relative a più esercizi (articolo 108 del Tuir);- gli oneri i scali e contributivi (commi 1 e 3, dell’articolo 99 del Tuir);- gli interessi di mora (comma 7, articolo 109, del Tuir).

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4

IL REGIME DI CASSA

Con particolare riferimento alle sopravvenienze passive, è stato chiarito che le stesse concorrono «in ogni caso» alla determinazione del reddito se-condo il criterio di cassa, se derivanti dallo storno o dall’integrazione di componenti positivi o negativi, che hanno concorso alla determinazione del reddito con il criterio di cassa.

Restano fuori, in quanto non deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto del rinvio eseguito dal citato art. 66 del Tuir, i seguenti componenti negativi:

- le spese e gli altri componenti negativi riferibili

agli immobili patrimoniali (comma 2, art. 90 del

Tuir);

- gli accantonamenti diversi da quelli indicati

nell’art. 105 del Tuir;

- la remunerazione dovuta relativamente ai contratti

di associazione in partecipazione e a quelli, di cui

all’art. 2554 c.c., allorché sia previsto un apporto

diverso da quello di opere e servizi (lettera b,

comma 9, art. 109 del Tuir).

Continuano, invece, a rilevare le deduzioni for-fetarie, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 66 del Tuir, relative alle spese non documentate, destinate ai soggetti che svolgono determinate attività (intermediari e rappresentanti commercio, eser-centi attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese di autotrasporto di merci per conto terzi), nonché la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante, di cui all’art. 34, Legge 12 novembre 2011 n. 183.

Come si vedrà in apposito paragrafo, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali, di cui agli articoli 92, 93 e 94 del Tuir, in considerazione del fatto che, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Peraltro, per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, il comma 18, dell’art. 1, della legge 232/2016 prevede che il reddito d’impresa, determinato per cassa, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio pre-cedente, secondo il principio di competenza.

La citata «sterilizzazione» (o «rottamazione») di questa componente determinerà, molto più spesso di quanto si possa pensare, soprattutto in presenza di giacenze perduranti nel tempo e di una certa consistenza, nel periodo d’im-posta 2017, una rilevante perdita fiscale che non potrà essere recuperata in alcun modo nei periodi successivi e determinerà una conse-guente maggior imponibilità, come prescritto dalle disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 8 del Tuir.

La determinazione del reddito d’impresa può essere, quindi, così rappresentata:

Reddito d’impresa con «principio di cassa»

Ricavi/altri proventi percepiti, di cui agli articoli 85

e 89 del Tuir

+

Beni in autoconsumo personale e/o familiare

dell’imprenditore, di cui all’art. 57 del Tuir

Redditi per immobili patrimonio, di cui all’art. 90

del Tuir

Plusvalenze, di cui all’art. 86 del Tuir

Sopravvenienze attive, di cui all’art. 88 del Tuir

-

Costi sostenuti (pagati)

Minusvalenze/sopravvenienze passive, di cui

all’art. 101 del Tuir

Quote ammortamento beni materiali, di cui al

comma 2, dell’art. 64 e art. 102 del Tuir

Quote ammortamento beni immateriali, di cui

all’art. 103 del Tuir

Canoni e maxi canone leasing, di cui all’art. 102

del Tuir

Spese per prestazioni di lavoro, di cui all’art. 95

del Tuir

Oneri di utilità sociale, di cui all’art. 100 del Tuir

Accantonamenti Tfr, di cui all’art. 105 del Tuir

Perdite di beni strumentali e perdite su crediti, di

cui all’art. 101 del Tuir

Deduzioni forfetarie (intermediari, rappresentanti,

ristorazione, autotrasportatori, distributori di

carburante)

=

Reddito imponibile

L’Agenzia delle entrate, con il recente documento di prassi, predisposto per fornire chiarimenti pro-prio in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 per tutte le imprese minori, ha precisato, innanzitutto, che, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determi-nazione del reddito secondo il «criterio di cassa», assumono rilevanza, anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E §3.1).

Inoltre, lo stesso documento, nel caso di tran-sazioni eseguite con strumenti diversi dal denaro contante, richiama alcuni documenti di prassi già emanati, con riferimento, soprattutto, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilendo il momento rilevante ai fini, appunto, del detto principio di cassa, utilizzando la seguente tabella (opportunamente integrate da ulteriori modalità non contemplate da documenti di prassi; vedi tabella fondo pagina).

Passaggio da un regime a un altro: rilevanza delle componenti reddituali

Il comma 19, dell’art. 1, della legge 232/2016, che ha instaurato il regime di cassa in commento, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, ha stabilito che, nel caso di passaggio dalla contabi-

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5

IL REGIME DI CASSA

lità semplificata a quella ordinaria (o viceversa), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

Di conseguenza, se tali componenti reddituali hanno già partecipato alla formazione del reddito, secondo il previgente principio di competenza, gli stessi non devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime di cassa. Analogamente, se i predetti componenti reddituali hanno concorso alla forma-zione del reddito secondo le regole di cassa, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso.

Questo aspetto dovrà essere attentamente va-lutato a fine 2017, in sede di determinazione del reddito sulla base degli adempimenti contabili

adottati (registri cronologici o registri Iva) poiché alcune componenti di reddito potrebbero già aver concorso alla formazione del reddito per il 2016 e, in alcuni casi, al volume di affari 2017.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate (circolare 7 aprile 2017 n. 8/E § 8.3), trattando le questioni di diritto transitorio ha chiarito che «il comma 19 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2016 ha inteso proprio evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa po-tesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

Quindi, nell’esempio prospettato, il ricavo deri-vante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell’art. 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato», con la conseguenza che «il

IL MOMENTO RILEVANTE PER IL PRINCIPIO DI CASSA

Tipologia Riferimento Momento

Carta di credito e/o di

debito

Risoluzione n.

77/E/2007

Rileva il momento dell’utilizzo della carta,

poiché il successivo momento in cui avviene

l’addebito sul c/c attiene a un rapporto interno

che riguarda esclusivamente l’utilizzatore e il

soggetto gestore della carta.

Assegni bancari e/o

circolari

Circolare n.

38/E/2010

Risoluzione n.

138/E/2009

I ricavi si considerano percepiti e le spese

sostenute al momento della materiale ricezione

dell’assegno, risultando irrilevante il momento

dell’effettivo incasso.

Bonii coCircolare n.

38/E/2010

I ricavi si considerano percepiti quando la

somma di denaro può essere effettivamente

utilizzata ovvero nel momento in cui la stessa

risulta disponibile. Le spese si considerano

sostenute quando la somma di denaro è uscita

dalla disponibilità dell’imprenditore.

Cambiale

(indicazione non

fornita con la circolare

11/E/2017)

Risoluzione n.

352856/1983

Nota n.

330541/1981

Si rende necessario distinguere tra titoli

non cedibili, per i quali il pagamento si ha al

momento della scadenza del titolo (buon i ne

dell’incasso) e titoli cedibili, per i quali assume

rilievo il momento della cessione o dello sconto

dei titoli.

Ricevuta bancaria

(indicazione non fornita

con specii ci documenti

di prassi)

==

Per quanto riguarda i ricavi, nel caso di

accredito con clausola «salvo buon i ne» vale

la data di pagamento del cliente presso la

banca, mentre in presenza di clausola «al dopo

incasso», vale la data di accredito della somma

sul c/c dell’imprenditore, mentre per quanto

concerne il sostenimento delle spese si deve

far riferimento al momento in cui l’imprenditore

paga la ricevuta bancaria.

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IL REGIME DI CASSA

corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato (ad esempio, nel 2017) non determi-nerà l’emersione di un ricavo imponibile.».

Qualora vengano adottati i registri Iva, con il principio della registrazione, il corrispettivo Iva registrato nel 2017 deve essere stornato (ai fini reddituali) dal volume di ricavi del 2017 poiché già componente di reddito nel 2016, ma concorrerà alla formazione del volume di affari 2017.

Analogamente, secondo il criterio di compe-tenza vanno imputate all’esercizio 2016 le spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall’impresa per tale anno, ma pagate nel 2017; a tal fine, nessun rilievo assume il principio di cassa «allargato» che disciplina l’imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipen-dente.

Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, deve concorrere alla formazione del reddito nell’eser-cizio successivo.

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.1), la quale ha confermato che «ove un componente reddituale, per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di «provenienza», lo stesso non con-correrà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di «destinazione»».

Lo stesso discorso vale anche in presenza di acconti, giacché l’Agenzia delle entrate ha tenuto a precisare che in tal caso, se gli acconti sono stati fiscalmente rilevanti nel regime di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale, previsti dal regime di provenienza.

Infine, sempre sul tema, viene precisata l’op-portunità, in sede di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa, che l’impresa mantenga in evidenza extra contabile le compo-nenti reddituali che, per effetto del mutamento di regime, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta assoggettati al regime di cassa.

La gestione delle rimanenzeCome indicato anche nel recente documento

di prassi (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2), il comma 18, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2017, nel dettare le regole di prima applicazione del nuovo «regime di cassa», dispone che le rimanenze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della compe-tenza temporale, siano portate «interamente» in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Con una precisa risposta alla stampa spe-cializzata l’Agenzia delle entrate (circolare 7 aprile 2017 n. 8/E § 8.2) ha chiarito che «l’art. 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del regime delle imprese minori, disciplinato dal nuovo art. 66 del Tuir, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente se-condo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento generica-mente alle «rimanenze finali», si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all’art. 92 del Tuir, e quindi tipicamente rimanen-ze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che quelle dell’art. 93 dello stesso Testo unico, e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell’articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli»; la conseguenza è che tutte le tipologie di rimanenze devono essere spesate al conto economico nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa.

Il concetto è stato ribadito dalla stessa Agenzia delle entrate nel successivo e specifico documento di prassi (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2).

Il problema non è di poco conto poiché, in os-sequio alle disposizioni vigenti (comma 18, art. 1 della legge di Bilancio 2017), è stato disposto, come detto, che «il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 (…) è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente secondo il principio di competenza».

Se, a tali disposizioni, si aggiungono quelle indicate dal comma 3, dell’articolo 8 e del comma 2, dell’articolo 56 del Tuir, è di tutta evidenza che al crearsi di una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime, la detta perdita diventa soggetta alle limitazioni appena indicate, di cui al comma 3, dell’art. 8 del Tuir, e non può essere riportata negli esercizi successivi.

Quindi, esemplificando, se chiudo il precedente esercizio con 300 mila euro di rimanenze e il 2017 con 50 mila euro di utile, per effetto della detta imputazione chiudo l’esercizio 2017 in perdita di 250 mila, non riporto la perdita e dal 2018 realizzo un utile «virtuale» per effetto del concretizzarsi dei ricavi da rimanenze spesate anche in periodi diversi.

Sul punto, non appare assolutamente «abrogato» implicitamente l’art. 9, del dl 69/1989 il quale recita «1. I soggetti che, ai fini della determina-zione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contwmposta sul valore aggiunto; b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamen-te per queste ultime le quantità e i valori per

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IL REGIME DI CASSA

singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell’esercizio, previste dagli artt. 59 e 61 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dpr 22 dicembre 1986, n. 917, con l’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.»; la chiara conseguenza, è che, di fatto, l’inventario di magazzino, sebbene in tale forma, deve essere comunque redatto dall’impresa alla fine di ogni periodo d’imposta.

A sostegno, la «sopravvivenza» del citato art. 9, dl 69/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, è rilevabile esplicitamente nel richiamo che ne fa la stessa Agenzia delle entrate a commento delle regole, in particolare del termine di registrazione di sessanta giorni, dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel recente documento di prassi che ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni in commento (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.3 pagina 32).

Sempre in tema di «rottamazione del ma-gazzino» non è chiara la disciplina Iva, poiché nessuna disposizione speciale, che ha introdotto il detto regime, ha trattato la disciplina, con la conseguenza che, in sede di annullamento del magazzino, alla data del 1° gennaio di applicazione del detto regime di cassa, non si ha certezza con riferimento all’Iva eventualmente da riversare, con particolare riferimento al caso di cessazio-ne dell’attività nel primo anno di applicazione; quindi persistono seri dubbi sull’applicazione della disciplina sull’autoconsumo personale dell’imprenditore o sull’assegnazione ai soci di beni obsoleti, che trova applicazione, rispettiva-mente, nel numero 5) e nel numero 6) dell’articolo 2 del dpr 633/1972, secondo cui tali operazioni costituiscono cessioni soggette a Iva.

La più recente circolare dell’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2) interviene opportunamente sulla gestione della rottamazione del magazzino in ambito della disciplina delle società non operative, di cui all’art. 30, della legge 724/1994, e delle società in perdita sistemica, di cui ai commi 36-decies e 36-duodecies, dell’art. 2, del dl 138/2011, precisando, in estrema sintesi, che il risultato di periodo di natura fiscale deve essere considerato senza tenere conto del componente negativo, derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

Inoltre, sempre con il medesimo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate afferma che nel caso di passaggio dal regime di cassa al regime di contabilità ordinaria, le rimanenze di merci «rottamate» non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato, fatto salvo il caso delle merci in rimanenza, di cui non sia stato eseguito il pagamento; necessaria, peraltro, nel passaggio alla contabilità ordinaria, la redazione di un prospetto delle attività e passività all’1/1 dell’anno in cui viene applicato il regime di contabilità ordinaria, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura, con la necessaria indicazione del di-

sallineamento tra il valore delle esistenze iniziali, determinato ai sensi dell’art. 6, del dpr 689/1974 e il costo fiscalmente riconosciuto alle stesse (vedi tabella pagina seguente).

La determinazione del valore della produ-zione (Irap)Il comma 20, dell’art. 1, della legge 232/2016 inter-viene sulle modalità di determinazione della base imponibile ai fini della determinazione del tributo regionale (Irap) delle imprese minori, inserendo il comma 1-bis all’interno dell’art. 5-bis, del dlgs 446/1997.

Di conseguenza, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità sem-plificata, la base imponibile è determinata secondo i criteri prescritti dal citato art. 66 del Tuir.

Ciò che cambia, per le imprese minori, rispetto alle previgenti modalità di determinazione della base imponibile Irap, è soltanto il criterio di imputazione temporale dei proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta.

Conseguentemente, le plusvalenze e le minusva-lenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili, mentre i costi relativi al personale, ove deducibili (dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al «principio di cassa», salve le eccezioni espressa-mente previste anche ai fini del reddito d’impresa (per esempio, gli accantonamenti al Tfr).

Quindi, a partire dal periodo d’imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere determinato in base al «principio di cassa», con l’impossibilità, per detti soggetti, di esercitare l’opzione per il calcolo del tributo in base alle risultanze di bilancio, ai sensi dell’art. 5, del dlgs 446/1997.

Sul tema, l’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 5) ha confermato quanto appena indicato, ricordando altresì che il comma 1, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 opera un rinvio generale ai precedenti commi (18 e 19), di-sponendo l’applicazione delle relative disposizioni, in quanto compatibili, comprese quelle destinate a evitare fenomeni di doppia imposizione o di salto d’imposta.

L’accertamento nel «regime di cassa»Con l’applicazione del nuovo regime di cassa, gli

accertamenti «presuntivi» sembrerebbero inappli-cabili, stante il fatto che, perseguendo l’indicazione che la norma, di cui all’art. 9, del dl 69/1989, sia stata «implicitamente» abrogata (ma, allo stato attuale, in assenza di chiarimenti ufficiali riesce ben difficile sostenerlo, per quanto detto anche dal richiamo fatto dall’Agenzia delle entrate nella circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.3 pagina 32), con la previsione che il magazzino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime venga portato a costo (con dedu-zione nel periodo di imposta successivo) e che al 31 dicembre dell’anno di applicazione, lo stesso magazzino non venga più rilevato (si ricordano anche le norme di natura civilistica).

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IL REGIME DI CASSA

In effetti, risulta in panne, in particolare, l’accer-tamento analitico induttivo, di cui alla lettera d), comma 1, articolo 39 del dpr 600/1973 e al comma 2, ultimo periodo, del dpr 633/1972, in quanto l’amministrazione finanziaria non sarebbe in grado di verificare la correttezza dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa, senza una rigorosa ricostruzione «postuma» degli inventari.

Questa possibilità, però, a parere di chi scrive e in attesa delle precisazioni ministeriali, cozza con gli ulteriori obblighi, non solo di natura tributaria, per il quale il contribuente è co-munque tenuto alla redazione del magazzino ogni fine anno.

Con l’applicazione del nuovo regime di cas-sa, in tilt anche i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che, dal 2017, sosti-tuiscono gli studi di settore e i parametri.Tutto ciò a causa degli effetti incrociati di due diverse disposizioni normative contenute, rispettivamente, nel dl 193/2016 (collegato alla legge di Bilancio) e nella legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017).

La prima (articolo 7-bis, dl 193/2016) preve-de che, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, a mezzo di un provvedimento ministeriale ad hoc, gli studi di settore e i parametri vengono sostituiti dai detti indici di affidabilità, mentre la seconda concerne l’introduzione del regime di cassa, di cui ai commi da 17 a 23, dell’articolo 1 della detta legge di Bilancio 2017.

Si perde, infatti, la significatività di diversi indicatori tra cui quelli relativi ai «ricavi per addetto», «durata delle scorte» e «costo del venduto»; la conseguenza è l’inapplicabilità e concreta valenza dei detti indicatori, per le imprese in semplificata che adottano il nuovo regime.

Gli adempimenti contabiliCon le modifiche intervenute a seguito della

legge 232/2016, i soggetti in regime di contabilità semplificata devono tenere, a partire dal 1° gennaio scorso, taluni registri contabili.

Registri contabili

delle imprese in semplifi cata

Tipologia Norma di riferimento

Registri cronologici dei

ricavi e delle spese

comma 2, art. 18, dpr

600/1973

Registri obbligatori ai

i ni Iva

articoli 23, 24 e 25, dpr

633/1972

Registro dei beni

ammortizzabili (*)

articolo 16, dpr

600/1973

Libro unico del lavoro

(ove necessario)

Articolo 39, dl

112/2008

(*) fatta salva l’annotazione sul registro degli

acquisti (comma 1, art. 2, dpr 695/1996 – Agenzia

delle Entrate, circolare 25 gennaio 2002 n. 6 § 15)

Infatti, l’art. 18, del dpr n. 600/1973, è stato sostituito integralmente, al fine di adeguare gli adempimenti contabili a carico delle imprese minori alle nuove modalità di determinazione del reddito, con rilevanti modifiche all’impianto contabile.

In particolare, vengono delineate tre modalità contabili distinte, da adottare per permettere di gestire al meglio il cambiamento imposto dalla legge di Bilancio 2017, tenendo comunque conto che le caratteristiche soggettive di coloro che pos-sono avvalersi della contabilità semplificata non sono state modificate dall’intervento normativo in commento, come indicato anche dall’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6).

Quindi, sussistendone le caratteristiche, le imprese sono esonerate, in applicazione del re-gime in commento, dalla tenuta delle scritture contabili, di cui agli articoli 14 e seguenti del dpr 600/1973, ma restano obbligate alla tenuta delle scritture contabili diverse da quelle indicate nel decreto sull’accertamento, come quelle richieste dal decreto Iva.

Il nuovo articolo, 18 del dpr 600/1973, riformando la disciplina previgente, dispone che, ai fini della tenuta della contabilità, i semplificati che applicano il regime di cassa, possono «alternativamente»:

- fermo restando l’istituzione dei registri Iva,

Regime di cassa «rottamazione» magazzino

Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017

Inventario La redazione resta obbligatoria in ossequio alle disposizioni contenute nella

lettera b), comma 1, art. 9, dl 2/03/1989 n. 69, non abrogato «implicitamente»

ma richiamato dall’Agenzia delle Entrate nel recente documento di prassi (§

6.3 - pagina 32)

Perdita

i scale

La perdita i scale non può essere riportata in avanti, ai sensi del comma 3,

dell’art. 8 del Tuir e viene spesata nel medesimo periodo d’imposta in cui la

stessa si è concretizzata

Società di

comodo

Prevista la neutralizzazione della perdita i scale nell’ambito delle società non

operative e/o in perdita sistemica

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IL REGIME DI CASSA

ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine «cronologico», rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;

- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai «mancati» incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;

- utilizzare i registri Iva anche ai fini delle im-poste sul reddito, esprimendo specifica opzione che consente di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti; in tal caso, afferma l’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6) che opera una «presunzione assoluta», secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva (vedi tabella fondo pagina).

Sul tale ultimo assunto, relativamente alla «presunzione assoluta», conclamata in sede inter-pretativa dall’Agenzia delle entrate, si evidenzia l’emersione di un’altra criticità, in quanto non è chiaro se, in caso di utilizzo di tale modalità, data per incassata la fattura, se il credito diventa inesigibile sia possibile scaricare, anche in periodi successivi, la perdita concretizzata.

Con riferimento alla possibilità di utilizzo delle perdite su crediti, di cui all’articolo 101 del Tuir, nel regime di cassa «ordinario» non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d’impresa solo al momento in cui si verifica l’effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia impo-nibile e, come rilevato in dottrina, al massimo si rende possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza.

Il riconoscimento del componente negativo (per-dita su crediti), invece, dovrebbe essere pienamente riconosciuto in caso di opzione per il regime «pre-suntivo», di cui al comma 5, del citato articolo 18, del dpr 917/1986, anche se il regime prevede una «presunzione assoluta» giacché la rilevanza reddi-tuale determinata dalla registrazione del documento sui registri, Iva non necessariamente coincide con l’incasso del ricavo o il pagamento della spesa; la coincidenza dei due distinti momenti, registrazione

e/o incasso o pagamento viene determinata solo in via presuntiva, in applicazione delle disposizioni di semplificazione.

Quindi, per esempio, se l’impresa ha dato per in-cassata una fattura nel 2017 in vigenza del regime di cassa utilizzando il terzo metodo (registrazione Iva), per effetto anche del richiamo eseguito dal legislatore nell’articolo 66 del Tuir all’art. 101 del medesimo testo unico, in caso di inesigibilità «effettiva» del credito sopravvenuta (fallimento, pignoramento negativo e quant’altro), l’ammontare che ha concorso alla formazione del reddito impo-nibile, deve poter essere dedotto dall’impresa.

Posta tale evidenza, di seguito si riproducono le modalità alternative di tenuta della contabilità sempli-ficata, sulla base del novellato art. 18 del dpr 600/1973.

Prima modalitàIl comma 2, dell’art. 18, del dpr 600/1973, ha

disposto l’obbligatoria istituzione di due nuovi e separati registri cronologici riservati all’annota-zione dei ricavi percepiti (e delle spese sostenute), da effettuare con riferimento alla data di incasso (o di pagamento).

La previsione dell’istituzione dei registri cronolo-gici ha un’obbligatorietà generale e le registrazioni devono essere effettuate nei termini, di cui all’ultimo periodo, del comma 1, all’art. 22, del dpr 600/1973, ossia non oltre sessanta giorni dall’incasso o dal pagamento (a conferma, Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.1).

Nel dettaglio, l’imprenditore in contabilità sem-plificata deve annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

- il relativo importo;- le generalità, l’indirizzo e il comune di re-

sidenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

- gli estremi della fattura o altro documento emesso.

L’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.1) ricorda che l’obbligo indicato nella lettera b) può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente, mentre l’obbligo prescritto alla successiva lettera c) può essere assolto, quando non è obbligatoria l’emissio-ne della fattura, con l’annotazione del documento contabile che certifica l’operazione effettuata (per esempio, con l’annotazione del documento contabile

Le alternative contabili per la gestione del regime di cassa

Metodo 1 Tenuta di due registri distinti (Incassi/pagamenti)

Metodo 2Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva e indicazione dell’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti alla data del 31 dicembre

Metodo 3

Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva senza annotazioni dell’importo incassato/pagato per effetto della coincidenza tra data di registrazione del documento e data di incasso/pagamento del medesimo documento

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IL REGIME DI CASSA

che comprova l’effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni o prestazioni di servizi).

Devono essere, altresì, annotate, cronologicamen-te, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, precisando le informazioni di cui alle predette lettere b) e c).

In tali registri cronologici devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazio-ne dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, come, per esempio, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive o ammortamenti di beni immateriali e materiali.

I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa, per espressa previsione del com-ma 3, dell’art. 18 del dpr 600/1973, devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.1).

Conseguentemente, a decorrere dall’1 gennaio 2017, i soggetti in regime di contabilità semplificata dovranno tenere, oltre ai nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese, anche i registri prescritti ai fini Iva, il registro dei beni ammortizzabili nonché, ove richiesto, il libro unico del lavoro.

Sul punto emerge una criticità per i soggetti esone-rati dall’emissione della fattura, come i commercianti al minuto e i soggetti a essi equiparati, di cui all’art. 22 del dpr 633/1972, che possono anche registrare, ai sensi del comma 4, dell’art. 6 del dpr 695/1997, cumu-lativamente le operazioni effettuate in ciascun mese solare entro il giorno 15 del mese successivo, poiché non sono in possesso degli estremi del cliente.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.2) ha precisato che i soggetti, di cui all’art. 22 del decreto Iva, annotano, nel registro tenuto ai sensi dell’art. 24 del medesimo provvedi-mento, i corrispettivi e le eventuali fatture emesse, possono utilizzare i «registri integrati», secondo le disposizioni del comma 4, dell’art. 18 del dpr 600/1973, con l’annotazione «in massa» dei mancati incassi dei corrispettivi e dei mancati pagamenti degli acquisti, per assolvere gli obblighi di registrazione prescritti dal nuovo regime di cassa; per esigenza di verifica, nel registro dei corrispettivi, devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti e gli stessi importi devono essere annotati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

Tali soggetti possono anche applicare il regime presuntivo, di cui al comma 5, dell’art. 18 del dpr 600/1973.

Si ritiene conveniente attuare questa modalità quando l’impresa concretizza ricavi di una certa en-tità, il cui mancato incasso rischia di generare, ai fini della sola imposizione diretta, un’anticipazione della tassazione relativa, nella considerazione, però, che la

contabilizzazione è sicuramente più complessa e si rende più che opportuna l’apertura di conti correnti dedicati, con una maggiore attenzione a ogni singolo componente di incasso e pagamento.

Seconda modalitàIl comma 4, dell’art. 18, del dpr 600/1973 consente,

tuttavia, di evitare l’istituzione dei suddetti registri cronologici, integrando i registri Iva con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta, nonché dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti (con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono); si tratta, infatti, dei cosiddetti «registri Iva integrati».

Come indicato dal recente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.3), le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere annotate nei registri prescritti dalla disciplina di settore, restando necessario conciliare le dette disposizioni con le esigenze del «regime di cassa» in commento, con la conseguenza che la registrazione di una fattura di acquisto, dice testualmente l’agen-zia, «seppur propedeutica ai fini Iva all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, dovrà essere, comunque eseguita entro il termine di sessanta giorni dal suo pagamento, al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo d’imputazione»; resta fermo, però, il fatto che la mancata registrazione della fattura di acquisto nel termine indicato non pregiudica l’esercizio del diritto alla detrazione nel termine indicato dall’art. 19 del dpr 633/1972, come modificato recentemente dal dl 50/2017 (cosiddetta «Manovra correttiva dei conti pubblici»).

Si evidenzia, infatti, che il comma 1, dell’art. 2, dl 24 aprile 2017 n. 50 («Manovra correttiva dei conti pubblici») ha modificato il citato art. 19 del dpr 633/1972, il quale, nella versione attuale, dispone che «il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto mede-simo»; quindi, a regime, l’Iva sulle fatture di acquisto, a prescindere dalla valenza ai fini del regime di cassa, sarà deducibile se la fattura di acquisto sarà registrata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui la stessa è stata emessa.

Resta inteso, naturalmente, che i componenti reddituali non pagati e riscossi nell’anno dovranno comunque essere riportati separatamente sui registri Iva, relativi al periodo in cui si verifica la manifesta-zione finanziaria, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Al momento dell’effettivo incasso e pagamento, i ricavi e i costi devono essere registrati separatamente entro i successivi sessanta giorni.

Infatti, è la stessa agenzia (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.3) che, relativamente alle altre operazioni, precisa che:

- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa, in ossequio al nuovo regime di cassa, ma che non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini

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IL REGIME DI CASSA

Iva, devono essere registrate entro sessanta giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione ovvero dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento, nel rispetto del principio indicato dall’art. 9, dl 69/1989, nonché dall’art. 1 del dm n. 154/1989);

- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, come ammortamenti, costo del personale e quant’altro, devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in linea con quanto stabilito per le regi-strazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini dell’imposizione diretta.

L’Agenzia delle entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.3), in un’ottica di semplificazione, precisa che in luogo delle singole annotazioni (incassi/pagamenti) «può essere» (quindi facoltativamente) riportato, al termine di ciascun periodo d’imposta, «l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferi-scono» tenendo conto, in tal caso, che «l’annotazione delle fatture ai fini Iva nel corso del periodo d’imposta rileva anche ai fini dell’incasso o del pagamento, con l’effetto che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre riportare l’importo complessivo di quanto non incassato o pagato, indicando i documenti cui si riferiscono detti mancati incassi e pagamenti»; nel periodo in cui avviene l’effettivo incasso o pagamento occorre annotare separatamente ed entro sessanta giorni dall’evento, i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti cui si riferiscono.

Il maggior vantaggio, in questo sistema, rimane quello di poter tassare i ricavi solo al momento dell’effettivo incasso, con l’ulteriore possibilità di eseguire un’unica registrazione per i mancati incassi e pagamenti alla fine dell’anno, ma questo metodo ha, purtroppo, una criticità proprio con riferimento al momento in cui si devono rilevare i mancati incassi e pagamenti; infatti, la rilevazione avviene alla fine del periodo d’imposta e, in quel momento, è necessario ricostruire tutta la movimentazione dell’intero anno.

Terza modalitàIn alternativa, è comunque possibile, ai sensi del

comma 5, dell’art. 18 del dpr 600/1973, esercitare l’opzione, vincolante per almeno un triennio, per la tenuta dei soli registri Iva, senza operare alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti.

In caso di adesione, infatti, opera una presunzione legale (che l’agenzia ha definito «assoluta»), secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento, con la conseguenza, per esempio, che tutte le fatture emesse e registra-te ai fini Iva nel 2017, a prescindere dall’effettivo incasso, si intendono «virtualmente» incassate e, di conseguenza, vanno a formare il reddito d’impresa di periodo (2017).

Rimane fermo l’obbligo della separata annotazione nei registri Iva delle operazioni non soggette a regi-strazione, e la tenuta degli altri registri obbligatori (registro beni ammortizzabili e libro unico del lavoro, ove richiesto).

Le registrazioni devono essere effettuate entro gli

ordinari termini previsti ai fini Iva e tale data assume rilevanza reddituale.

Ne consegue che le fatture di acquisto potranno essere annotate entro i termini previsti dal novellato art. 19 del dpr 633/1972, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il periodo d’imposta ed è a tale data di registrazione che le spese si presumono sostenute ai fini della determinazione del reddito.

Le diverse modalità contabili (registri cronologici, registri Iva e registri Iva con presunzione legale) risultano irrilevanti ai fini della disciplina dell’Iva.

Infatti, indipendentemente dagli effettivi incassi e pagamenti, i termini di registrazione e le liquidazioni periodiche ai fini di tale imposta continueranno a essere effettuate con le consuete modalità.

Come indicato nella circolare più volte citata (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.5), l’opzione per la cosiddetta «presunzione» di incasso, introduce un criterio ulteriore di semplificazione nella determi-nazione del reddito che può essere eseguita da tutti i soggetti Iva, a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi contribuenti soggiacciono (per esempio, autotraspor-tatori che prestano unicamente servizi di trasporto e che applicano il regime di cui al comma 4, dell’art. 74 del decreto Iva).

Il documento di prassi richiamato conferma, però, che l’opzione in commento resta esclusa per i soggetti che eseguono operazioni fuori campo Iva e che non sono obbligati al rispetto di tutti gli adempimenti contabili ai fini dell’Iva.

Quindi, come detto in precedenza, i ricavi percepiti si considerano, in caso di opzione per questo regime, al momento della registrazione delle fatture, sebbe-ne, ai fini della liquidazione Iva a debito di periodo, la registrazione del documento, da eseguirsi entro quindici giorni dalla data di emissione, per le fatture ordinarie ed entro il termine di emissione, con riferi-mento al mese di effettuazione delle operazioni, per le fatture differite, produca effetti per il periodo in cui le operazioni sono state eseguite.

Una soluzione per l’eventuale disallineamento Iva - imposte dirette potrebbe essere rappresentata dall’adozione del cosiddetto «regime di Iva per cassa» (cosiddetto «cash accounting»), di cui all’art. 32-bis del dl 22 giugno 2012 n. 83, che tiene conto, per de-terminati contribuenti e in presenza delle condizioni richieste, del momento finanziario e non del momento di emissione del documento.

Si deve segnalare che allo stato attuale, il citato «regime Iva per cassa» ha riscosso scarso interesse da parte della platea dei contribuenti in quanto la scelta imponeva ai contribuenti la tenuta di una doppia contabilità (una di cassa per la liquidazione Iva e una di competenza per la determinazione del reddito), oggi non più esistente, permanendo il pro-blema che l’imposta, in applicazione di tale metodo, è esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo ma anche detraibile in funzione del pagamento al fornitore.

Infine, riguardo al regime «presuntivo», è stato chiarito (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.5) che per le operazioni «in valuta» rilevano al momento

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IL REGIME DI CASSA

dell’incasso o del pagamento i differenziali sui cambi e che l’opzione indicata (triennale) si esercita con le regole indicate dal dpr 442/1997 ovvero desumendo la scelta sulla base del cosiddetto «comportamento concludente», con l’obbligo di comunicazione nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamen-te alla scelta operata; quindi, per la scelta eseguita per il periodo d’imposta 2017, l’opzione dovrà essere esercitata barrando l’apposita casella del quadro «VO» della dichiarazione Iva 2018.

Il sistema opzionale sembra il più indicato per co-loro che, in genere, operano con il privato e al minuto (corrispettivi) che non hanno particolari necessità di monitorare i mancati pagamenti (insoluti), mentre non risulta indicato per le imprese con pagamenti lunghi o incerti.

La tassazione, utilizzando questo metodo, infatti, avviene in maniera «presuntiva» al momento della registrazione ai fini Iva e sussiste una maggiore elasticità per quanto concerne i costi, con possi-bile aggiotaggio (legittimo) della registrazione e conseguente deduzione e/o rinvio, tenendo conto di quanto sancito dall’art. 19, dpr 633/1972 ai fini della detraibilità dell’Iva, il quale periodo è stato ridotto recentemente da due anni al termine di presenta-zione della dichiarazione Iva riferibile al medesimo periodo d’imposta, ai sensi del comma 1, dell’art. 2, dl 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta «Manovra correttiva dei conti pubblici»).

Il passaggio alla contabilità ordinariaIl recente documento di prassi (circolare 13 aprile

2017 n. 11/E) commenta i vari passaggi da un regime all’altro, con particolare riferimento alla entrata e uscita dal regime di cassa per le imprese minori (§ 6.6) e alle opzioni già esercitate (§ 6.7).

In particolare, però, è opportuno evidenziare che l’unica alternativa al regime di cassa, escludendo l’applicazione del regime forfettario in presenza delle condizioni richieste, è la contabilità ordinaria.

Preliminarmente, infatti, è utile evidenziare che il nuovo comma 8, dell’articolo 18, del dpr 600/1973 ha disposto che, per i soggetti che potrebbero applicare il regime di contabilità semplificata per cassa, è possibile esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria.

L’adesione al detto regime (contabilità ordinaria) si desume dalla modalità di tenuta delle scritture contabili, ai sensi del comma 1, del dpr 442/1997 e la durata è di almeno un triennio, come ribadito dalla recente circolare delle Entrate (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E) e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la scelta è stata eseguita, fino a quando non è revocata.

Se il contribuente aveva già optato per la contabilità ordinaria nel 2016, lo stesso può rientrare «anticipa-tamente» nel regime di cassa dal 1° gennaio 2017, in quanto una modifica legislativa non può obbligare al mantenimento di una scelta fatta in presenza di ben altra opzione, mentre coloro che erano nel 2016 in contabilità ordinaria e vogliono continuare ad adottarla, non devono effettuare alcuna opzione, giacché la scelta si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Inoltre, l’art. 1 del dpr 126/2003, dispone che «nei

casi di passaggio dal regime di contabilità sempli-ficata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al dpr n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito pro-spetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente». Quindi, i soggetti che hanno effettuato tale scelta con decorrenza dal 1° gennaio 2017 hanno dovuto adottare le scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del dpr 600/1973, predisponendo l’«inventario di apertura» delle attività e delle passività, ai sensi del citato articolo 1, del dpr 16 aprile 2003 n. 126.

Regimi specialiL’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire

chiarimenti in presenza dei cosiddetti «regimi spe-ciali».

Il primo regime analizzato dal recente documento di prassi (circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 6.4.1) è quello degli agricoltori esonerati, ai sensi dell’art. 34 del dpr 633/1972, i quali restano esclusi dagli adempimenti contabili previsti per le imprese minori.

La seconda fattispecie (§ 6.4.2) è rappresentata dai soggetti che applicano i regimi speciali ai fini Iva (agenzie di viaggio, venditori di beni usati, commercianti al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi) per i quali il regime di cassa può rappresentare una vera e propria complessità nella relativa applicazione.

Di conseguenza, non essendo questi soggetti esclusi dal regime in commento, l’Agenzia delle entrate pre-cisa che «detti soggetti, laddove non siano in grado di determinare l’ammontare dei mancati incassi e pagamenti al netto dell’Iva, per poter applicare i criteri di determinazione del reddito secondo il principio di cassa» devono «esercitare l’opzione prevista dal comma 5, dell’art. 18, in base al quale l’incasso o pagamento si presume avvenuto all’atto della registrazione del documento contabile nei registri Iva»; di fatto, si invita ad applicare il regime basato sulla «presunzione» (assoluta) dell’incasso e del pagamento.

La terza e ultima fattispecie (§ 6.4.3) riguarda i soggetti non obbligati alla tenuta dei registri Iva (tabaccai o distributori e rivenditori di prodotti editoriali, soggetti residenti nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) i quali possono continuare ad annotare gli elementi contemplati dall’attuale normativa con le già indicate e previgenti modalità, in un apposito registro che contiene l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà del mese, mentre, con riferimento alla rilevazione degli aggi e dei compensi dei soggetti che eseguono attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e quant’altro, che possono applicare le disposizioni contenute nel decreto 8 febbraio 2011, è possibile rilevare contabil-mente, in una unica registrazione riassuntiva, tutte le operazioni svolte nel corso dell’anno, distinte per tipologia, fornitore o gestore informatico, entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, facendo riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente.

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39Lunedì 15 Maggio 2017

Supplemento a cura di FRANCA FLORIS

[email protected]

SURoberto Reggi. L’Agenzia del demanio affi derà in con-cessione gratuita a under40 oltre 100 immobili da riqua-lifi care e trasformare in strut-ture ricettive e di servizi

GIÙCon il Jobs act sul lavoro autonomo ai professionisti potranno

essere afi date nuove attività sussidiarie della p.a.

Esce loStato

Entral’Ordine

Caccia ai talenti all’Olimpico di RomaPrende il via da Roma il nuovo progetto nazionale di Manpower-Group per la ricerca, l’individua-zione e la valorizzazione del talento dei giovani. L’iniziativa, che porta il nome di My Talent Day, si svolgerà il 25 maggio 2017 presso lo Stadio Olimpico di Roma dove oltre 1.000 giovani tra i 18 e i 29 anni avranno la possibilità di incontrare – nell’ar-co dell’intera giornata – i recruiter di ManpowerGroup, partecipando ad un’attività di selezione per opportunità di stage in diversi ambiti – quali sales, marketing, finance e communication – presso AS Roma, Locauto Rent, Manpo-werGroup ed altre prestigiose realtà aziendali.

Estra premia le idee in campo energeticoAl via la prima edizione di «e-qube», la startup call del gruppo Estra, in collaborazione con BIBA Venture Partners, per la ricerca di idee e progetti innovativi in campo energetico. Un progetto volto a promuovere lo spirito imprendito-riale, l’innovazione e il progresso, attraverso la selezioni di startup capaci di contribuire allo sviluppo sociale ed economico con le quali instaurare in futuro rapporti di partnership duraturi nel tempo. Tre le aree del bando: Internet of Things; Energia, servizi ad alto valore aggiunto. Tra le proposte ricevute saranno selezionati dieci finalisti che parteciperanno alla start-up challenge finale cercando di aggiudicarsi i premi messi a disposizione dal bando. Al primo classificato spetteranno 30 mila euro, 20 mila al secondo e 10 mila al terzo. Per tutte le informazioni relative al bando è possibile consultare il seguente link: www.e-qube.it.

La Sicilia finanzia cultura e turismoLa Sicilia incoraggia il talento e la creazione di occupazione stabile. Con un bando da 20 milioni di euro le startup avviate in manifatturiero, della cultura, del turismo e dei servizi innovati-vi legati all’invecchiamento della popolazione, dalle cure sanitarie e all’utilizzo di tecnologie innovati-ve anche con riferimento all’am-biente, potranno contare su un finanziamento da parte della regione. La procedura è a sportel-lo. Le domande saranno finanzia-te fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per informa-zioni: regione.sicilia.it.

SCELTI & PRESCELTI

Valeria Fedeli. Dalla Consul-ta una grana per il Miur: sono illegittimi i costi standard delle università, i parametri utiliz-zati per il riparto del fondo or-dinario di fi nanziamento

LavoroIl settimanale delle

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40 Lunedì 15 Maggio 2017 F O R M A Z I O N EL’analisi di Job pricing. Stipendi più alti per chi esce da Bocconi e Politecnico di Milano

Lavoro, la laurea paga ancoraMa servono fi no a 20 anni per recuperare l’investimento

Pagina a curaDI FILIPPO GROSSI

Servono dai 12 ai 20 anni per recuperare a livello economico il mancato guadagno e

l’investimento fatto per com-pletare il percorso di studi universitario. È quanto emerge da University report 2017 condotto dall’osserva-torio Job pricing in partner-ship con Spring professional, società di Adecco group. L’ar-co di tempo stimato per ri-pagarsi il percorso di studio universitario tiene in consi-derazione, in primo luogo, i costi universitari (le spese sostenute dallo studente per completare un corso di studi in un arco standard di cin-que anni, determinato dalle tasse universitarie, dai costi del materiale didattico quali libri, pc e altri accessori), per gli studenti fuori sede servo-no uno o due anni in più per recuperare le spese univer-sitarie, e il mancato introito, ossia la retribuzione che lo studente avrebbe guadagna-to occupando un posto di la-voro a tempo pieno anziché frequentare l’università.

Tuttavia, il costo sostenuto inizialmente per l’università viene colmato nel tempo dai benefi ci retributivi derivanti dal possesso di una laurea. Nello specifi co, l’investimen-to che richiede tempi più contenuti per essere ripa-gato è dato dalle università milanesi quali Politecnico, Bocconi e Cattolica tallona-te dal Politecnico di Torino, mentre gli atenei del Sud Italia richiedono percorsi più lunghi per rientrare dai

costi sostenuti. L’indagine condotta da Job pricing si sofferma poi, in particolare, sul valore del titolo di stu-dio da cui emerge che con-tinuare a studiare dopo il diploma signifi ca accedere a opportunità professionali e ruoli apicali: almeno il 25% dei laureati diventa quadro o dirigente, mentre i diplomati accedono a queste posizioni solo in percentuale inferiore al 5%. Il titolo universitario determina anche un migliore

stipendio: la Ral (retribuzione annua lorda) dei laureati è, infatti, superiore di 12 mila euro rispetto ai colleghi con un titolo di studio inferiore (39.734 euro contro 27.282 euro). L’indagine mostra, inoltre, che frequentare un’università privata è eco-nomicamente vantaggioso nel mondo del lavoro con un ritorno del 18% superiore a chi ha studiato in un ateneo statale e del 6% superiore ai laureati in un politecnico (la

Ral media è di oltre 46 mila euro, confronto a 38.874 euro e 43.236 euro degli altri due casi). Non solo la tipologia dell’ateneo, ma anche la collo-cazione geografi ca impatta in busta paga: l’esodo dei giova-ni che dal Sud si iscrivono in un’università settentrionale è giustifi cato dalla prospettiva di un più 12% in busta paga. Ma quali sono le università italiane inserite nella top ten per miglior opportunità di carriera e guadagno? Al pri-mo posto si piazza la Bocconi con una retribuzione media nei dieci anni dal consegui-mento della laurea di 35.094 euro seguita da altre due uni-versità meneghine, il Politec-nico di Milano (33.047 euro) e la Cattolica (32.471 euro). Al quarto posto si colloca la Luiss di Roma (31.540 euro) seguita dal Politecnico di Torino, dall’università degli studi di Genova, dall’univer-sità Politecnica delle Mar-che e dalle università degli studi di Roma Tor Vergata e di Pisa. In decima posizione, infi ne, si colloca l’università degli studi di Parma con una retribuzione media di 30.824 euro.

Scade il 30 giugno il termine per po-tersi iscriversi all’advanced master in Innovation & entrepreneurship sviluppato da Mip-Politecnico di Milano in collaborazione con Solvay Brussels school (Belgio). Il master, che si terrà in modalità full time dal 18 settembre 2017 al 30 settem-bre 2018, si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e pratiche legate a temi quali imprenditorialità e innova-zione, all’interno di una prospettiva economica e gestionale, per operare all’interno del mercato in modo stra-tegico e competitivo. In particolare, il master è focalizzato su argomenti quali economia dell’innovazione, gestione dell’innovazione, sviluppo di nuovi prodotti e fi nanza impren-ditoriale, presentati secondo molteplici prospettive di studio. Un elemento quali-fi cante di questo percorso formativo, che ha tra i suoi partner Ericsson, Hp e Italian angels for growth, è rappresenta-to dalla possibilità di confrontarsi con alcuni laboratori che operano nel settore dell’innovazione e dell’imprenditorialità, ovvero il Polihub, incubatore e spazio di co-working del Politecnico di Milano, e il team of Solvay entrepreneu-rs, il centro di imprenditorialità dell’Université Libre de Bruxelles. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito internet: www.mip.polimi.it

Entro il 31 maggio è possibile iscri-versi al master in Cineturismo 3.0

& destination management orga-nizzato dall’università degli studi di Salerno. Il master, che si terrà dal 20 giugno 2017 al 20 maggio 2018, si pone come obiettivo di ri-lanciare la formazione nell’ambito di una importante nicchia di mer-cato, in considerazione del mutato contesto istituzionale, produttivo e di mercato, ridefi nito soprattutto dalle nuove tecnologie digitali e dai media audiovisivi. Il corso è rivolto ai laureati nelle discipline umani-stiche ed economiche e giuridiche che intendono operare nel campo della multimedialità, della gestione delle location e della promozione del cinema e dei media digitali nelle organizzazioni e imprese turistiche pubbliche o private specializzando-

si nella nuova professione di destination manager. Si

tratta, in particolare, di un nuovo profi lo specia-listico, non reperibile sul mercato del lavoro, molto richiesto, perché in grado di utilizzare le moderne tecnologie

dell’Ict e i nuovi stru-menti di web marketing

attraverso un percorso for-mativo interdisciplinare per la

progettazione e la gestione delle destinazioni cineturistiche, con una specifi ca attenzione al web 3.0 e all’utilizzo dei social networks. I professionisti in uscita, ampliando le proprie conoscenze e approfon-dendo temi legati ai new media, saranno agevolati nell’inserimento nel mercato del lavoro con diverse possibilità di occupazione nell’am-bito del turismo. Per iscriversi e per

avere maggiori informa-zioni, consultare il sito web: www.unisa.it

Fino al 29 giugno è possibile iscriversi al master in Previsione sociale organizzato dall’università degli studi di Trento. Il ma-ster, che si terrà da set-tembre 2017 a maggio 2018, intende fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze neces-sarie per comprendere e gestire le complessità e le incertezze che carat-terizzano la realtà contemporanea e per impostare e sviluppare stra-tegie fl essibili e robuste. Le attività prevedono una combinazione di formazione teorica ed empirica per cui il programma integra competen-ze accademiche e non accademiche funzionali alle applicazioni più concrete. I partecipanti al master svilupperanno, in tal modo, la capa-cità di capire meglio le complessità e le dinamiche sistemiche della società contemporanea e dei loro ambiti professionali attraverso l’acquisizione di una varie-tà di strumenti, formali e informali. Il master si rivolge prioritariamente a operatori e funzionari, sia privati che pubblici, già inseriti nel mondo del lavoro e che desiderano acquisire nuovi strumenti di supporto alle decisioni strategiche che devono prendere o a cui devono contribuire. Dal momento che è sempre più importante inserire nelle aziende, a livello di strategia

e pianifi cazione, persone con una visione anticipante e capacità di realizzarne le potenzialità, il master offre nuove occasioni di sviluppo professionale. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni,

consultare il sito web: www.unitn.it

C’è tempo fi no al 7 luglio per iscriversi alla Summer school in Il viaggio e il suo racconto: scrittura, disegno, fotografi a e video orga-nizzata da università Cattolica di Milano in collaborazione con la Scuola del viaggio. Il corso, che si terrà a Sarzana (Sp) dal 23 al 28 luglio 2017, propone una rifl essio-ne approfondita sul viaggio come esperienza di apertura al nuovo e al diverso, sempre più necessaria per misurarsi con la ricchezza e la complessità del mondo globale. L’obiettivo principale è quello di sviluppare la propria capacità di osservare, capire e raccontare altri

luoghi, popoli e culture, in un percorso di crescita

personale e di forma-zione indirizzata alle professioni dell’edi-toria e del turismo. La Summer school si rivolge, in parti-

colare, agli studenti universitari in mate-

rie umanistiche e dei be-ni culturali. Per iscriversi

e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito internet: www.unicatt.it o il sito web: www.scuoladelviaggio.it

CORSI & MASTER

Quanto vale il titolo di studio

Nota: retribuzione media (Ral) 2016 per livelli di istruzioneFonte: University report 2017 Jobpricing

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41Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 MaggioL’ I N C H I E S TACon l’approvazione del Jobs act autonomi aumenteranno le attività sussidiarie

Professionisti sostituti della p.a.Funzioni pubbliche affi date agli iscritti agli ordini

DI GABRIELE VENTURA

Professionisti sempre più al servizio della pubblica amministra-zione. Con il Jobs act

sul lavoro autonomo approva-to in via defi nitiva dal Senato, infatti, aumenteranno le atti-vità sussidiarie che gli iscritti in ordini e collegi svolgono per conto dello stato. La delega al governo, contenuta nell’artico-lo 5, prevede infatti che entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno emanati uno o più decreti legislativi di semplificazione dell’attività delle amministrazioni pub-bliche, che dovrà avvenire, tra l’altro, attraverso l’individua-zione di una serie di atti che possono essere rimesse alle professioni in relazione al loro carattere di terzietà. Dalle pro-fessioni giuridico-economiche a quelle tecniche, quindi, gli ordini sono scesi in campo per indicare al governo le attività che potrebbero svolgere per sgravare la p.a., sulla scorta di quanto già fanno per conto dello stato. Dagli ordini degli avvocati, che sostengono gli uffi ci giudiziari con il trasferi-mento di risorse e personale, ai commercialisti, ormai prota-gonisti nelle procedure concor-suali, ai consulenti del lavoro, abilitati al rilascio del Durc, alle comunicazioni obbligatorie e alla tenuta del libro unico del lavoro, al rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende. Per le professioni tecniche, invece, l’architetto svolge già oggi un ruolo di sussidiarietà alla p.a. nei procedimenti edilizi per i titoli non provvedimentali, il perito industriale identifica per lo stato gli immobili ai fi ni della tassazione, il geometra svolge per conto dell’Agenzia delle entrate l’invio telemati-co degli atti di aggiornamento (frazionamento, mappale, pa-gamento dei diritti erariali), della documentazione fabbri-cati per pratiche di nuovo ac-catastamento. Queste alcune delle attività che le professio-ni già svolgono in sostituzione dello stato, ma vediamo nel dettaglio le proposte per al-largarle. I consulenti del la-voro chiedono l’obbligatorietà dell’asseverazione contributi-va anche nelle gare d’appalto tramite previsione normativa. Secondo la categoria, questa previsione costituirebbe «un importante strumento di snel-lezza in materia lavoristica e previdenziale». Inoltre, la cate-goria chiede l’estensione della funzione di certificazione ai contratti collettivi aziendali e territoriali alle Commissioni di certifi cazione. Infi ne, nell’ottica di semplifi cazione del sistema delle imprese «sarebbe oppor-tuno riconoscere ad ogni sin-golo professionista competente nel settore, titolare di delega

nella gestione del rapporto lavoristico e previdenziale, la possibilità di certifi care: la conformità di copie degli atti agli originali; la conformità di un atto digitalizzato al suo originale cartaceo e viceversa; il valore del costo minimo del lavoro ai fi ni dell’appalto». Se-condo Fabrizio Pistolesi, con-sigliere segretario dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, gli architetti potrebbero svolgere

un’attività di controllo preven-tivo, di natura facoltativa, delle pratiche edilizie proposte alla pubblica amministrazione. «A Roma, per esempio, il control-lo sulle pratiche che portano a trasformazioni urbane riguar-da non più del 15% dei docu-menti», afferma Pistolesi, «le altre sono depositate al comu-ne e si reggono su un’autodi-chiarazione. Su richiesta della pubblica amministrazione, l’ordine professionale potreb-

be quindi eseguire un control-lo preventivo delle pratiche edilizie, considerando che oggi molte amministrazioni stan-no chiedendo la disponibilità dei professionisti a sgravare la p.a. dai compiti di verifi ca». Secondo Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazio-nale dei geometri, nell’amplia-mento delle attività sussidiarie dei professionisti «potrebbero essere inclusi gli iter relativi al rilascio del certifi cato di de-

stinazione urbanistica, con un conseguente snellimento delle procedure e un minor aggravio delle incombenze per il comune e, soprattutto, un miglior ser-vizio per il cittadino che non dovrebbe recarsi in municipio. A tal fi ne potrebbe essere affi -data al professionista, in ambi-to edilizio e urbanistico, anche l’asseverazione sugli interventi di maggiore entità, ancora ri-servata al sistema autorizzati-vo pubblico».

Le attività sussidiarie già svolte dai professionisti

Professione Attività sussidiaria

Architetti

L’architetto svolge un ruolo di sussidiarietà alla pubblica amministrazione nei proce-dimenti edilizi per i titoli non provvedimentali quali:

Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) • Scia (Segnalazione certii cata di inizio attività) • Scia in sostituzione del Permesso di costruire • Scia di Agibilità che sostituisce il vecchio Certii cato di abitabilità o agibilità•

Avvocati

Predisposizione, da parte degli Ordini degli avvocati, degli elenchi dei difensori • d’ufi cioFiltro di ammissione, da parte degli ordini, delle istanze in materia di patrocinio a • spese dello statoSportelli per il cittadino (informazioni perla fruizione delle prestazioni professionali • degli avvocati e per l’accesso alla giustizia)Attività sussidiaria, da parte degli ordini, in favore dei tribunali attraverso il distac-• camento di risorse presso gli ufi ci giudiziari

Commercialisti

Curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure con-• corsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straor-dinaria Amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali • Funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art. 2409 • del codice civileOperazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto • di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzioneAttività di mediazione• Giudici commissioni tributarie regionali • Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai i ni degli studi di settore e certii -• cazione tributariaRelazione estimativa nel concordato fallimentare• Relazione estimativa nel concordato preventivo• Relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano • di concordato preventivoRelazione di attestazione dell’accordo di ristrutturazione• Dichiarazione di idoneità della proposta dell’imprenditore• Intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni i scali• Funzioni relative alla gestione delle crisi da sovraindebitamento •

Consulenti del lavoro

Rilascio del Durc e data entry Inps• Comunicazioni obbligatorie e tenuta del libro unico del lavoro• Funzioni previste dal Jobs act per assistenza davanti alle commissioni di certii ca-• zione e conciliazioneRilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende • antiriciclaggioTrasmissione telematica dichiarazioni redditi e assistenza tecnica nel processo • tributario

Periti industriali

Identii cazione degli immobili ai i ni della tassazione• Attività di stima del valore delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli ai i ni delle • detrazioni i scaliRedazione perizie giurate• Accertamenti edilizi per gli sportelli unici per le attività produttive• Certii cazioni su conformità di presidi antincendio attivi e passivi• Verii che di conformità degli impianti eseguiti•

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42 Lunedì 15 Maggio 2017 O P P O R T U N I TÀGdo a caccia di consulenti in grado di trarre dai numeri un signii cato di business

Un aiuto per il direttore venditeLa redditività dei singoli prodotti valutata da esperti

Pagina a curaDI ROBERT HASSAN

Serve innanzitutto com-petenza commerciale, poi è utile avere espe-rienza di natura sta-

tistica: sono i requisiti base di un consulente del direttore vendite, una fi gura essenziale in quanto quello che manca alle direzioni vendite è la ca-pacita di trarre dai numeri un significato di business. Si tratta di un consulente che controlla le entrate e le uscite, esamina il prezzo di vendita per ogni operazione, lo mette in relazione ai costi industriali e commerciali e determina così la redditività o marginalità di ogni pro-dotto; ne riscontra immedia-tamente le congruenze con le previsioni a budget e di business plan pluriennale. Occorre inoltre che questo profi lo abbia doti di control-lo di gestione, competenze di marketing e capacità di leg-gere e interpretare i numeri. Questo ruolo, molto presente nella grande distribuzione e retail, individua gli eventuali comportamenti anomali di un capo area che concede trop-pi sconti su un determinato prodotto, riducendone forte-mente la marginalità; propo-ne, di conseguenza, che certi clienti di quel territorio siano trattati da una diversa rete di agenti.

In media ha una retribu-zione che va dai 40 mila euro lordi annui, per una fi gura ju-nior, fi no a 60 mila euro per un senior. Per svolgere questo lavoro occorre avere esperien-za nel controllo classico, quin-di non può essere affi dato a giovanissimi. È un ruolo che può essere anche temporaneo: o ritorna nell’area dell’am-ministrazione e controllo o resta nelle vendite, facendo il salto verso la linea vera e propria. Oggi la vendita deve essere ben controllata per-ché il mercato è recessivo e dipende dal modello di busi-ness, pertanto i parametri di controllo sono molto diversi a seconda del posizionamen-

to dell’azienda. Il modello di controllo commerciale dipen-de anche dagli obiettivi stra-tegici, quindi deve essere dato dalla direzione commerciale. Questo professionista può individuare un cliente che acquista solo prodotti a bas-sa marginalità, con un livello di volumi che richiedono un impegno sproporzionato alla redditività e suggerisce azio-ni commerciali conseguenti, ad esempio, propone a quel cliente di acquistare anche altri articoli a maggior valo-re aggiunto, se intende con-tinuare ad essere rifornito dei prodotti tradizionali. Si tratta quindi del «braccio destro» della direzione ven-dite per ogni canale o dello stesso direttore commercia-le tout-court, a livello orga-nizzativo più elevato.

Fino alla crisi iniziale del 2008 questo consulente con-trollava che le vendite fosse-

ro fatte con i giusti margini e in coerenza con gli obiet-tivi economici dell’azienda. Successivamente il ruolo si è evoluto quasi divenendo l’opposto di quello storico. Oggi questo profilo sembra esercitare più un’attività di analisi e comunque rivolta a un controllo più genera-lizzato del mercato con ri-ferimento alla potenzialità della clientela. È una figura che oggi «spinge» le vendi-te. Analizzando la clientela e il mercato esterno, è in grado di mostrare al ven-ditore che, per esempio, un ordine incrementale del 5% sugli anni precedenti per lo stesso cliente non è necessa-riamente un risultato positi-vo, ma addirittura negativo, se dall’analisi viene fuori che la potenzialità di quel cliente sarebbe stata di gran lunga maggiore.

© Riproduzione riservata

Un altro ruolo richiesto nella grande distribuzione è il data scientist, un professionista che si occupa di raccolta, analisi, elaborazione, visualizzazione e interpretazione dei dati quantitativi o quantifi cabili dell’azienda a fi ni analitici o strategici. Cresce l’importanza di questo pro-fi lo in quanto sa identifi care, gestire e interpretare in modo sempre più effi cace dati inerenti a diverse attività dell’azienda per estrarne informazione di sintesi o de-rivata dall’analisi, anche tramite lo sviluppo di modelli predittivi per generare sistemi organizzati di conoscenza avanzati. Grazie alla conoscenza approfondita del bu-siness, il data scientist individua e accede alle fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un determinato processo aziendale. Sceglie metodi e modelli più idonei ed effi caci per guidare le scelte strategiche aziendali, sviluppa linee di evoluzione e piani operativi.

«Per diventare un buon data scientist occorre avere conoscenze del mercato dei propri clienti, avere compe-tenze informatiche ed esperienza in progetti», afferma Giovanni Manera, partner del Gruppo Areté, società di consulenza e formazione in ambito commerciale, mar-keting e comunicazione, e consulente data scientist. «Occorre che sappia creare e maneggiare modelli mate-matici, che sia un esperto di integrazione di fonti dati e di big data e di business intelligence, per saper condurre progetti che abbiano un’importante incidenza nel busi-ness del cliente. Una volta si tendeva a parifi care tutti i sistemi informatici cercando il grande fratello, oggi la parte transazionale informatica si può fare con qualsia-si strumento, mentre poi è necessario integrare tutto tramite business intelligence. In questa luce la business intelligence e il data scientist fanno da cinghia di trasmis-sione interna all’organizzazione contabilizzando i dati dei diversi sistemi e dando una visione unica di insieme, che le imprese non riescono mai ad avere perché ogni settore della organizzazione vuole vedere i propri dati. Il data scientist deve riportare al board e alle Lob (Line Of Business) in aziende di grandi dimensioni; al titolare e su persone di fi ducia in aziende di medie dimensioni, al proprietario nelle Pmi. Interagisce con il responsabile Ict, con il controller e business data analyst, con il top management, per esempio il Cio, Cfo, Ceo, Coo ecc.», conclude Manera.

Cresce l’importanzadel data scientist

Il franchising come sbocco occupazio-nale per i giovani. Che infatti sem-pre più numerosi si avvicinano al settore per verificare la possibilità di entrare nel mondo del commercio in affiliazione. Lo fanno perché desi-derano divenire imprenditori di sé stessi e nella prospettiva di ricavare un soddisfacente successo economico. Sorprendentemente, secondo un son-daggio del Centro Studi del Salone Franchising Milano (Sfm), non sono motivati dalla difficoltà di trovare un posto fisso o dalla disoccupazione. La loro aspirazione è quella di aggiun-gersi ai 51 mila franchisee che hanno già aperto un negozio o un centro ser-vizi in franchising e quindi entrare in un comparto che ha un giro di affari che si avvicina ai 24 mld di euro ed una crescita complessiva di addetti del 4% (oltre 195 mila secondo il rap-porto sullo stato delle reti in Italia a cura di Assofranchising in collabora-zione con l’Osservatorio permanente del Franchising). «Il mercato del lavoro», commenta Ita-lo Bussoli, presidente di Assofranchi-sing, «guarda sempre più a forme di

autoimpiego, come il franchising, che offre diverse possibilità in diversi set-tori con investimenti contenuti». Oggi, secondo Bussoli, per diversi fattori il franchising è una opportunità profes-sionale sempre più ricercata, grazie al fatto che l’imprenditore in franchising stringe un accordo con un’azienda, il franchisor, che ha già sperimentato il suo business format di successo, e che dispone quindi di adeguate competen-ze e strumenti utili per fare impresa in modo competitivo in un mondo dove sono sempre di più gli aspetti ai quali dedicarsi e che con le sole proprie forze è difficile se non impossibile seguire al meglio. Il franchising ha poi spesso e volentieri una presa migliore sui forni-tori ai quali ci si rivolge per il proprio business: proprietari di location com-merciali, banche per finanziamenti, fornitori vari con accordi quadro sicu-ramente molto più vantaggiosi grazie alle economie di scala messe in campo dal franchisor in favore della sua rete di affiliati. Terzo punto qualificante, conclude Bussoli, è la possibilità di in-traprendere in franchising in maniera trasversale rispetto ai settori merceo-

logici e con investimenti che possono essere molto contenuti (il 31% richiede un investimento iniziale compreso tra i 20 e i 50 mila euro) o raggiungere cifre importanti per investitori che desiderano diversificare l’attività.Tra le categorie che trainano il fran-chising nota particolare per la Ristora-zione che arriva complessivamente a quasi 2,5 miliardi di euro di fatturato (nel 2013 erano 2 miliardi), 36 mila addetti occupati (compreso franchisee) e 3.800 punti vendita in franchising. In netta crescita il settore del benes-sere, salute, erboristerie, dietetica, estetica, parafarmaceutica che arriva a generare 270 milioni di giro d’affari nel 2016 (+25%).Infine la Gdo Food - Alimentari In Franchising si conferma in crescita. In questa categoria rientrano non solo i player della Gdo, tra i quali spiccano i discount per performance, ma anche tutti quei formati di vendita di pro-dotti alimentari che si stanno via via tipicizzando in format distinti (negozi per celiaci, bio, tipici regionali, pesche-rie, fruttivendoli ecc.).

Giovanni Galli

LE OPPORTUNITÀ DI AUTOIMPIEGO

Giovani sempre più attratti dal franchising

L’identikit

Mansioni Competenze Retribuzione

Individua i comportamen-ti anomali di un capo area che concede troppi sconti su un determinato prodotto

Controllo gestione, mar-keting e vendite e la capacità di leggere e interpretare i numeri

Va dai 40mila euro lor-di annui per una i gura junior

Esamina il prezzo di vendita, con gli sconti effettuati, lo mette in re-lazione ai costi industriali e commerciali

Occorre avere un po’ di esperienza nel controllo classico, quindi non può essere afi dato a giova-nissimi

In media il compenso di un senior è di 70mila - 90mila euro lordi annui

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43Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 2017A Z I E N D EA settembre il recruiting per il nuovo centro commerciale di Chivasso

Trecento posti da BennetSelezione per venditori, cassieri e vigilanti

Pagina a curaDI LAURA ROTA

Bennet, attiva nella gdo, aprirà un nuovo centro commerciale a Chivasso (To), che

porterà alla creazione di cir-ca 300 posti di lavoro. La rac-colta delle candidature sarà effettuata in collaborazione con l’agenzia Piemonte Lavo-ro e il centro per l’impiego del comune. Per quanto riguarda i profili che saranno assun-ti nel centro commerciale, la maggior parte sarà costituita dalle fi gure tipicamente impie-gate in un’area dedicata allo shopping, quali addetti alla vendita e alle pulizie, respon-sabili, cassieri, magazzinieri, vigilanti e altre. Da Bennet la professionalità e la competen-za sono fondamentali in tutti i reparti e in tutte le mansioni e l’azienda offre al proprio per-sonale lo spazio per sviluppar-le e opportunità di crescita. La campagna di recruiting si apri-rà il prossimo 4 settembre. Per agevolare il reclutamento del personale, lo scorso 20 aprile è

stato sottoscritto un protocol-lo d’intesa per la gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro. L’accordo, al quale han-no aderito l’agenzia Piemonte Lavoro, la città di Chivasso e le aziende che realizzeran-no la struttura, la Bennet e la Eridano, prevede la possibilità, per le due società, di usu-fruire di un servizio gratuito e pubblico di reclutamento del personale. L’agenzia Piemonte Lavoro, che coordina i centri per l’impiego della regione, supporterà, attraverso il servizio alte professionalità e grandi reclutamenti, il centro per l’impie-go di Chivasso per selezionare vari profili. In particolare, i servizi pubblici per l’impiego si occuperanno della preselezione di addetti vendita e ai reparti del fresco. La scelta fi nale delle persone da assumere spetterà, poi, alle aziende.

Il nuovo shopping center,

che potrebbe essere aperto già nel 2017, avrà una superfi cie di 70 mila metri quadrati che ospiteranno un ipermercato, 19 negozi in galleria e altri punti vendita all’esterno, 800 posti auto e, probabilmente, anche un fast food. Il numero

di visitatori atteso supera un milione e 800 mila persone. Le selezioni sono rivolte a candi-dati di vario livello di esperien-za, anche al primo impiego. Attualmente vi sono numero-se vacancies in altre sedi: oltre 20 allievi e direttori di punto vendita, farmacisti, persona-

le stagionale, addetti reparto elettrodomestici, cassieri, ma-cellai, panettieri, salumieri, addetti ipermercato e, per la sede centrale, neolaureati in statistica o a indirizzo analo-go per analisi dati e ricerche di mercato. Bennet, con sede

principale a Montano Lu-cino (Co), conta 64 punti vendita in Lombardia, Piemonte, Emilia Roma-gna, Veneto, Friuli Vene-zia Giulia e Liguria, oltre a 44 gallerie commerciali e impiega circa 8 mila di-pendenti. Dal 1° settem-bre saranno rese note, at-traverso la sezione grandi reclutamenti del portale dell’agenzia Piemonte La-voro e i canali istituziona-li del comune di Chivasso, le modalità per candidarsi

per lavorare nello shopping center. Gli interessati alle posizioni aperte in tutte le sedi e a quelle di Chivasso potranno candidarsi visitan-do il sito http://www.bennet.com/azienda/lavoraConNoi.aspx e inviando il curriculum mediante il form online.

L’Outlet Center Brennero, ubicato in provincia di Bolzano, è alla ricerca di varie decine di fi gure pro-fessionali da assumere nei negozi presenti al suo interno. La maggior parte degli impieghi riguarda profi li come store manager, vice store manager e commessi, da inse-rire con contratti a tempo pieno e part-time. Nello shopping center sono operati-vi oltre 60 punti ven-dita di noti brand di molteplici settori merceologici. Questi i profi li attualmen-te ricercati: per i due negozi di nuova apertura a marchio Calvin Klein e Tom-my Hilfi ger, district manager, addetti vendita, visual in store, assistant manager, magazzinieri, laureati con esperienza e co-noscenza possibilmente anche dell’inglese; commessi da Gaudì e da Garcia; Benetton outlet cerca addetti vendita; Nike Sales, assistant part-time; Pompea, store manager e addette vendita; Timberland, ap-prendisti; Testa Rossa, addetto al servizio bar. Anche nel settore della gastronomia e nel supermercato-alimentari ci sono numerosi posti di lavoro full e part-time. La fl essibilità e la disponibilità a lavorare anche di domenica e nei giorni festivi sono carat-teristiche essenziali per ambire al posto di lavoro desiderato. Considerando che la maggioranza della clientela è di madrelingua tedesca, costituisce re-quisito indispensabile la conoscenza del tedesco. L’Outlet Center Brennero, raggiungibile tramite autostrada o strada statale, offre alla propria clien-tela parcheggi gratuiti, di cui 1.200 nell’autosilo. Gli interessati devono inviare la propria candidatura con il curriculum anche in lingua tedesca, oltre a quella italiana, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per ulteriori informazioni dettagliate, è suffi ciente consultare il sito https://www.outletcenterbrenner.com/it/jobs/.

L’Outlet center Brennerocerca decine di fi gure

STUDIOAFFITTI® è un marchio del gruppo Studio-area® presente sul mercato da oltre 20 anni. Il brand opera da quattro anni con agenzie ben identifi cate e ora ha gli strumenti e i numeri per essere specia-lista della locazione con procedure collaudate e un vasto e variegato porfolio immobiliare. Il presidente del gruppo, Antonello Capo, fondatore dei due mar-chi, sostiene che STUDIOAFFITTI® è pronto per il progetto franchising. Il brand prevede di creare 100 posti di lavoro entro fi ne 2018, aprendo negozi diret-ti e in franchising dalla Versilia alla Costa Azzurra: le prossime aperture saranno ad Alassio, Sarzana,

Lucca, Rapallo, Sanremo e Pisa. In particolare, la campagna di recruiting è rivolta a allievi carriera direttiva di negozio, assistente titolare di negozio, promoter e consulenti, giovani che condividano la fi losofi a aziendale di approccio al lavoro, dotati di passione per la professione, spirito di iniziativa, ca-pacità relazionali, ambizione, voglia di crescere in un contesto dinamico in continua evoluzione, lavorando per obiettivi. Le selezioni sono articolate in diverse fasi: colloquio di presentazione, in cui ci si conosce vicendevolmente, al fi ne di rendersi reciprocamente consapevoli del contesto dinamico nel quale ognuno svolgerà la propria carriera, da un lato, e delle poten-zialità individuali, dall’altro; corso in aula per forni-re indicazioni e dettagli relativi alla prova pratica e test a carattere pratico dedicato al tema «affi ttare una casa in 3 giorni». Chi supera il test ottiene un contratto di lavoro a tempo indeterminato e inizia il percorso formativo per acquisire le competenze e conoscenze necessarie per svolgere al meglio l’incari-co. Gli interessati possono presentare la candidatura al sito http://www.studioaffi tti.net/, il gruppo, lavora con noi o franchising.

Cento professionistiper Studioaffi tti

Lefay Resort & SPA La-go di Garda cerca fi gure per Gargnano (Bs): este-tista, barman stagionale, capo partita, capo partita pasticceria, receptionist, chef de rang, commis di sala. A tutti è richiesta la conoscenza dell’inglese e, possibilmente, di una seconda lingua, oltre a esperienza, orientamento al cliente e attitudine al lavoro in team. Can-didature al sito http://www.lefayresorts.com/ita/careers.

CFI – Compagnia Ferro-viaria Italiana Spa, azien-da privata di trasporti ferroviari, specializzata nel trasporto merci, con 15 locomotive, di cui 8 di proprietà e 7 in noleggio, e 600 carri ferroviari, cerca manutentori veicoli fer-roviari diplomati a indi-rizzo tecnico industriale e venditori/account mana-ger/key account manager da inserire in ambito com-merciale, con conoscenza dell’inglese e disponibili a trasferte. Curriculum a www.compagniaferro-viariaitaliana.it, lavora con noi.

In vista della prossima stagione estiva, Buosi Ge-lato, con sede a Varese, è alla ricerca di banconiere, che dovranno occuparsi di attività quali il servizio e l’assistenza ai clienti, che intendano lavorare durante l’estate 2017, con esperienza, dinamicità, energia e spirito di squa-dra. Le persone interessate possono presentare la can-didatura al sito http://www.buosigelato.it/w1/aaa-cercasi-personale/.

Unogas ricerca per la sede direzionale di Taggia (Im) impiegato addetto all’uffi cio energia elettri-ca, con laurea triennale, due anni di esperienza, uso di excel e access; per il potenziamento della rete commerciale in Piemonte e Lombardia agenti di vendita esperti nel settore energetico per promuovere l´offerta di prodotti e ser-vizi relativi a fornitura di energia elettrica e gas. www.unogas.biz/, lavora con noi.

Coop Alleanza 3.0, in vista dell’apertura dei pri-mi negozi dedicati ai Pet, cerca toelettatori esperti, con attestati, da inserire nei punti vendita in Emi-lia (Bologna, Modena, Ferrara), Romagna (Ra-venna e Riccione) e Veneto (Spinea e Castelfranco Veneto). Collaboreranno nelle attività di vendita e servizio al pubblico e si occuperanno di cura, lavaggio e tosatura degli animali. Candidarsi a https://lavoraconnoi.co-opalleanza3-0.it/.

NEWS

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44 Lunedì 15 Maggio 2017

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori aldi Azioni

Global Technology EUR 33,24 11/05/2017 GBP 28,05 11/05/2017 USD 36,12 11/05/2017

Healthcare Opportunities EUR 23,89 11/05/2017 GBP 20,17 11/05/2017 USD 25,97 11/05/2017

Polar Japan Fund USD 24,27 12/05/2017 GBP 18,86 12/05/2017 JPY 2756,68 12/05/2017

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013 GBP 10,25 18/11/2013 USD 16,50 18/11/2013 EUR 12,51 18/11/2013 GBP 10,49 18/11/2013 USD 16,89 18/11/2013

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ATTIVO SPECIFICO

www.helvetia.it

Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 -Fax 02 53.72.89 E-mail PEC: [email protected] - www.helvetia.it - CapitaleSociale € 47.594.000 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I.03215010962 - R.E.A. n. 1882793 - Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - IscrizioneAlbo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 - Società soggetta alla Direzione ed alCoordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, RappresentanzaGenerale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass.sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

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CANALE AGENTI E BROKER

BANCASSICURAZIONE

UNIDESIO 760071 12,133 05/05/2017

UNIDESIO 760072 12,922 05/05/2017

UNIDESIO 760073 12,990 05/05/2017

UNIDESIO 760075 12,914 05/05/2017

UNIDESIO 760078 12,006 05/05/2017

UNIDESIO 760080 12,506 05/05/2017

UNIDESIO 760082 12,286 05/05/2017

UNIDESIO 760085 10,830 05/05/2017

UNIDESIO 760088 12,974 05/05/2017

UNIDESIO 760091 12,913 05/05/2017

UNIDESIO 760095 10,571 05/05/2017

UNIDESIO 760098 12,618 05/05/2017

UNIDESIO 760099 11,839 05/05/2017

UNIDESIO 760102 11,265 05/05/2017

UNIDESIO 760104 11,492 05/05/2017

UNIDESIO 760105 10,574 05/05/2017

UNIDESIO 760109 11,712 05/05/2017

UNIDESIO 760125 12,546 05/05/2017

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,854 05/05/2017

AZZOAGLIO DINAMICO 6,320 05/05/2017

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 7,294 05/05/2017

UNIDESIO PRUDENTE 11,842 05/05/2017

UNIDESIO MODERATO 12,543 05/05/2017

UNIDESIO ATTIVO 13,368 05/05/2017

UNIDESIO VIVACE 13,798 05/05/2017

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,947 05/05/2017

AZIONARIO EURO 10,237 05/05/2017

AZIONARIO GLOBALE 13,711 05/05/2017

BILANCIATO 12,807 05/05/2017

CONSERVATIVE 10,400 05/05/2017

BOND MIX 10,935 05/05/2017

BALANCED 12,342 05/05/2017

GLOBAL EQUITY 16,102 05/05/2017

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,274 05/05/2017

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,107 05/05/2017

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 13,768 05/05/2017

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 17,590 05/05/2017

OBBIETTIVO 03/2021 10,092 05/05/2017

OBBIETTIVO 05/2021 10,524 05/05/2017

HIGH DIVIDEND 9,743 05/05/2017

MEGATREND 9,164 05/05/2017

PICK 25 10,183 05/05/2017

EVOLUTION 30 - -

EVOLUTION 50 - -

EVOLUTION 70 - -

FONDO OPPORTUNITA 9,943 05/05/2017

FONDO STABILITA ARCA - -

FONDO CRESCITA ANIMA - -

PREVIMISURATO 13,879 04/05/2017

PREVIBRIOSO 15,122 04/05/2017

PREVIDINAMICO 14,931 04/05/2017

LINEA 1 12,151 28/04/2017

LINEA 1 - FASCIA A 12,628 28/04/2017

LINEA 1 - FASCIA B 12,386 28/04/2017

LINEA 2 13,696 28/04/2017

LINEA 2 - FASCIA A 14,035 28/04/2017

LINEA 2 - FASCIA B 14,211 28/04/2017

LINEA 3 13,941 28/04/2017

LINEA 3 - FASCIA A 14,203 28/04/2017

LINEA 3 - FASCIA B 15,391 28/04/2017

UNIDESIO 760129 12,174 05/05/2017

UNIDESIO 760130 10,835 05/05/2017

UNIDESIO 760139 11,885 05/05/2017

UNIDESIO 760140 11,986 05/05/2017

UNIDESIO 760147 12,245 05/05/2017

UNIDESIO 760149 12,137 05/05/2017

UNIDESIO 760150 12,163 05/05/2017

UNIDESIO 760156 10,270 05/05/2017

UNIDESIO 760157 13,443 05/05/2017

UNIDESIO 760159 12,268 05/05/2017

UNIDESIO 760169 14,475 05/05/2017

UNIDESIO 760170 13,279 05/05/2017

UNIDESIO 760174 12,639 05/05/2017

UNIDESIO 760179 12,142 05/05/2017

UNIDESIO 760180 12,325 05/05/2017

UNIDESIO 760183 11,713 05/05/2017

UNIDESIO 760185 11,680 05/05/2017

UNIDESIO 760186 11,610 05/05/2017

UNIDESIO 760187 12,330 05/05/2017

UNIDESIO 760189 12,398 05/05/2017

UNIDESIO 760191 10,470 05/05/2017

UNIDESIO 760192 12,051 05/05/2017

UNIDESIO 760193 12,584 05/05/2017

UNIDESIO 760201 11,744 05/05/2017

UNIDESIO 760202 12,599 05/05/2017

UNIDESIO 760203 13,836 05/05/2017

UNIDESIO 760205 10,909 05/05/2017

UNIDESIO 760206 10,857 05/05/2017

UNIDESIO 760210 13,191 05/05/2017

UNIDESIO 760216 11,491 05/05/2017

UNIDESIO 760229 12,026 05/05/2017

UNIDESIO 760234 10,077 05/05/2017

UNIDESIO 760235 10,077 05/05/2017

UNIDESIO 760243 10,578 05/05/2017

UNIDESIO 760258 - -

DUAL INDEX - 2012 106,779 10/05/2017

DUAL INDEX - 2013 104,082 10/05/2017

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 114,202 10/05/2017

INDEX EuroCrescita 2014 101,773 10/05/2017

INDEX TOP DIVIDEND 2013 115,130 10/05/2017

HELVETIA EUROCRESCITA 100,156 10/05/2017

LINEA BILANCIATO 14,006 28/04/2017

LINEA OBBLIGAZIONARIO 13,168 28/04/2017

LINEA AZIONARIO 11,188 28/04/2017

HELVETIA WORLD EQUITY 182,330 09/05/2017

HELVETIA EUROPE BALANCED 224,490 09/05/2017

HELVETIA WORLD BOND 248,150 09/05/2017

HELVETIA GLOBAL BALANCED 184,250 09/05/2017

HELVETIA GLOBAL EQUITY 147,700 09/05/2017

FONDO CONSERVATIVO 9,796 05/05/2017

FONDO SVILUPPO 9,954 05/05/2017

FONDO OPPORTUNITA 9,943 05/05/2017

UNIBOND 10,136 05/05/2017

LINEA GARANTITA 12,299 28/04/2017

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,940 09/05/2017

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 14,950 09/05/2017

HELVETIA QUATTRO.10 100,534 10/05/2017

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Opportunità Crescita 10/05/2017 5,006

Opportunità Crescita Plus 10/05/2017 5,110

Consultinvest Crescita 10/05/2017 5,307

Privilege 10/05/2017 5,081

Eurovita Dynamic Allocation 10/05/2017 4,987

Eurovita Conservative Allocation 10/05/2017 5,029

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Platinum 1 10/05/2017 4,976

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Butterfl y Altamente Dinamico 10/05/2017 5,398

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11/05/2017

Alico Gest.Bilanc.Glob 1,503

Alico Gest.Azion.Glob 1,619

Alico Gest.Bilanc.Eur 1,497

Alico Gest.Azion. Eur 1,533

Alico Aper.Indiciz.Eur 1,206

Alico Aper.Indiciz.Usa 1,965

Alico Aper.Indiciz.Glo 1,582

Alico Aper.Indiciz.Ita 0,899

Alico Liquidita’ 1,034

Alico R. Prudente 1,322

Alico R. Crescita 1,275

Alico R. Multi Comm. 0,367

Alico Multi Comm. 0,389

Alico Long Investment 0,976

Alico Agriculture 0,370

Alico Metals 0,412

Valorizzazione al:

NATIONALE SUISSE VITA Gruppo HELVETIA

FONDI PENSIONE APERTI Valori in Euro al

28/04/2017

Previsuisse-C.Crescita 15,71Previsuisse-C.Dinamica 14,89Previsuisse-C.Garanzia 16,08

CNP Alpenbank Aggressive 107,39 05/05/2017CNP Alpenbank Balanced 99,48 05/05/2017CNP Alpenbank Balanced 2 105,92 05/05/2017CNP Alpenbank Dynamic 131,26 05/05/2017CNP Alpenbank Substance 112,67 05/05/2017CNP CIIS Aggressivo 102,54 05/05/2017CNP CIIS Dinamico 101,74 05/05/2017CNP CIIS Equilibrato 101,12 05/05/2017CNP CIIS Moderato 101,55 05/05/2017CNP CIIS Prudente 101,75 05/05/2017CNP CIIS Total Return 98,71 05/05/2017CNP CIIS Essential 102,58 05/05/2017CNP CIIS Advanced 103,05 05/05/2017CNP Aggressivo 99,67 11/10/2016CNP Crescita 95,05 05/05/2017CNP Dynamic Structured Opp 100,17 11/10/2016CNP Equilibrato 103,35 05/05/2017CNP Fondo Interno Certius IV 103,18 05/05/2017CNP Fondo Interno Certius V 55,55 05/05/2017CNP Linea Aggressiva 102,52 11/10/2016CNP Linea Conservativa 99,51 05/05/2017CNP Dinamico 102,71 05/05/2017CNP Moderato 102,68 05/05/2017CNP Protezione 98,52 05/05/2017CNP Prudente 103,65 05/05/2017CNP Reddito 99,02 05/05/2017CNP Sviluppo 93,90 05/05/2017CNP WB Alternative 101,34 11/10/2016Dynamic Recovery 109,93 05/05/2017Linea Prudente 101,53 05/05/2017Linea Bilanciata - -Linea Flessibile - -Linea Total Return 102,13 05/05/2017Linea E5T Risk Return Engineering 100,00 09/05/2017IB Plus Conservativa 100,00 10/05/2017IB Plus Moderata 100,00 10/05/2017IB Plus Crescita - -

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45Lunedì 15 Maggio 2017Lunedì 15 Maggio 201IL PROFESSIONISTA

DI BEATRICE MIGLIORINI

L’architetto Richard Rogers so-stiene che «non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente». Ovvero non si può

pensare un’architettura senza rifl ettere attentamente sulla capacità che gli archi-tetti possono avere di incidere sulla società e sugli ambienti che la circondano. Una convinzione ben radicata anche in Danie-le Levi Formiggini, alla guida in Italia di Rics (Royal institution of chartered surveyors), la principale organizzazione globale che regola e qualifi ca i professio-nisti del real estate, che ha iniziato a col-tivare la passione per il settore immobiliare solo dopo aver completato gli studi in ar-chitettura al Politecnico di Milano. Bolognese, classe 1975, sceglie di studiare architettura perché affa-scinato dalla capacità che i professionisti del settore possono avere di riuscire ad infl uenzare sugli am-bienti circostanti. «Dopo aver concluso il percorso di studi in Italia ho lavo-rato molti anni all’estero, in particolare a Berlino come architetto. In quel con-testo, poi, mi sono interessato molto agli aspetti economico fi nanziari del settore immobi-liare», ha raccontato il numero uno di Rics Italia a ItaliaOggi Sette, «ragion per cui ho scelto di completare il mio percorso di for-mazione con un master in Bocconi che mi ha dato le basi per iniziare ad operare nel settore del real estate, a seguito del quale mi sono trasferito a Londra dove ho inizia-to ad occuparmi di fondi immobiliari». Poi il ritorno in Italia e l’avvio di un per-corso con le Sgr dove riesce ad occuparsi del settore immobiliare a 360°, spaziando dall’ambito manageriale a quello fi nan-ziario, dall’asset management alle tran-

sazioni su importanti portafogli immobi-liari in vari paesi europei. Ed è proprio grazie all’esperienza matura in diversi paesi che, a un certo punto della sua car-riera, ha sentito «il bisogno di promuovere l’adozione di un linguaggio comune e di standard internazionalmente condivisi per una professione che in Italia ancora non è riconosciuta ma che in altri paesi ha già una sua autonomia». Da qui l’interesse per la realtà di Rics, la principale organizza-zione al mondo che regola i professionisti del settore del real estate, che ha 100 mila membri nel mondo. «Ovvero, 100 mila pro-fessionisti che hanno seguito un percorso di qualifi ca attraverso il superamento di un esame che è uguale in tutto il mondo e

che spesso parte dalla formazione attra-verso un master o da un corso universi-

tario accreditato Rics, tra cui in Italia il master Real Estate Management del Politecni-

co di Milano. Qualunque sia il paese in cui operano, i pro-fessionisti che hanno

ottenuto la qualifi ca Rics sono infatti tenuti a lavora-re secondo standard e pro-

cedure internazionalmente condivise e a sottostare a un rigoroso codice di condotta, ol-

tre che all’obbligo di forma-zione professionale conti-nua». Una realtà, quella di Rics, che nasce a Londra

150 anni fa, nel 1868, e che nel 1881 rice-ve il Royal Charter dalla Regina Vittoria che richiede all’Istituzione di valorizzare e promuovere l’attività svolta dai professio-nisti ovvero per il bene comune. Un vero e proprio ordine professionale di stampo anglosassone, quindi, che contribuisce a defi nire i principali standard professionali del settore. «Il lato migliore del lavorare nel mondo del real estate», ha raccontato il numero uno di Rics, «è che ci possono essere dei risultati tangibili non solo in termini

strettamente profes-sionali ma anche come impatto sull’economia del paese. Come Rics, abbiamo l’obiettivo di promuovere l’adozio-ne di standard inter-nazionali e di quali-fi care professionisti in grado di operare secondo procedure trasparenti e con-divise che possa-no rappresenta-re non solo un beneficio per il mercato ma un elemento di ga-ranzia per tutti gli stakeholder. La qualifi ca che noi forniamo, in-fatti, è riconosciu-ta a livello euro-peo e questo è un aspetto che deve essere valorizzato affi nché la profes-sione di valutatore immobiliare, anche al di là di Rics, sia ricono-sciuta a tutti gli effetti anche in Italia».

NOME

Daniele Levi FormigginiNATO A

Bologna IL

12 settembre 1975PROFESSIONELaureato in architettura al Politecnico di Milano, dopo

un primo approccio alla libera professio-ne, sceglie di dedicarsi al settore immo-biliare conseguendo un master in Real Estate presso la Sda Bocconi ed entrando in contatto con Rics, Royal institution of chartered surveyors, la principale orga-nizzazione globale che regola e qualii ca i professionisti che operano nelle disci-pline legate al real estate, all’ambiente

costruito e al territorio. Negli anni matura un’esperienza nel campo nazionale e internazio-nale nell’ambito del fund management, dell’asset management e del i -nanziamento immobi-liare. È presidente da agosto 2016 del Board italiano di Rics.

Chi è Daniele Levi Formiggini• Visitatore infaticabile di grandi città, nel cuore porta Londra dove torna ogni volta che gli è possibile• La coni denza con le lingue e l’amore per il cinema fanno sì che i i lm siano in lingua originale• Lettore eclettico e accanito, segue in modo attento ogni opera dello scrittore Philip Roth• Fedele alla cucina internazionale tra i piatti che predilige quelli della cucina libanese• Appassionato di musica contemporanea, tra gli autori che preferisce lo statunitense Philip Glass

Daniele Levi Formiggini, dal 2016 alla guida di Rics Italia. Le potenzialità del real estate

Valorizzare il bene comuneScegliere di lavorare nel campo immobiliare signii ca avere la responsabilitàdi poter incidere sulla società sia economicamente sia culturalmente

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46 Lunedì 15 Maggio 2017 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Isacco e Scaglioni counseldi Clifford Chance

Lo Studio legale Clifford Chance an-nuncia la promozione a Counsel degli avvocati Filippo Isacco e Laura Scaglio-ni, entrambi ricoprivano già il ruolo di Senior Associate. Isacco, avvocato e dottore commercialista, opera nell’area Corporate M&A a livello domestico e cross-border, oltre a seguire operazioni in ambito di riorganizzazione societa-ria. La sua nomina testimonia la cre-scita continua e il successo dello Studio nel settore dell’M&A, in cui Clifford Chance è da anni ai vertici in Italia. Scaglioni, avvocato ammesso all’Ordine

di New York, è specializzata in Corpora-te Finance e in operazioni sui mercati dei capitali, sia Equity Capital Markets (Ecm) sia Debt Capital Markets (Dcm). Grazie al suo know-how, in collabora-zione con il team internazionale, lo Studio è in grado di supportare i pro-pri clienti in contesti extra-domestici e in operazioni cross-border, nelle quali gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati di riferimento.

Luca Donelli alla guidadel cluster LE2C

L’assemblea del cluster tecnologico lombardo LE2C per l’energia e l’am-

biente ha segnato un cambio generazio-nale alla guida dell’associazione. Gian Angelo Mainini, presidente di LE2C dal 2015, ha passato il testimone al trentacinquenne Luca Donelli. Oltre al cambio di presidenza LE2C ha eletto il nuovo consiglio direttivo all’unanimità. Il nuovo consiglio è composto da 14 im-prese dell’area Energia e Cleantech, da 4 centri importanti di ricerca - Politec-nico, Cnr e Università di Milano Bicoc-ca, Rse - e dalla più grande associazione industriale territoriale: Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brian-za. Il neo-presidente di LE2C Luca Donelli, imprenditore e responsabile dello sviluppo commerciale di Donelli Alexo vanta una lunga esperienza in

Confindustria nell’ambito delle rela-zioni internazionali e comunitarie, è stato presidente di Yes for Europe, la confederazione europea dei giovani imprenditori e nel 2017, ha assunto l’incarico di rappresentante della G20 YEA , l’alleanza delle associazioni dei giovani imprenditori dei paesi del G20, nella task force Financing Growth & Infrastructure del B20, il business fo-rum collegato al G20.

Pierresteguy vice presidenton sales Emea di EasyVista

EasyVista, uno dei principali fornito-ri di soluzioni di service management

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HAI UN’OTTIMA IDEA?

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L’esempio di Marco Morini e Greta Radaelli

100 Monta-ditos, la catena multinazionale di cucina tradi-zionale spagnola parte del Grup-po Restalia, ha nominato Pablo Cantillana come nuovo european manager direc-tor di 100 Mon-taditos in Italia. Prima del suo ingresso in Re-stalia, tre anni fa, Cantillana ha lavorato nei settori del retail e immobiliare, dirigendo il diparti-mento di retail di Bnp Paribas Real

State e ricopren-do diversi ruoli in Knight Frank. Al tempo stesso è stato Direttore di Operazioni e Pianifi cazioni in Farrutx. Cantil-lana è laureato in amministrazione e direzione d’im-presa all’univer-sità di Siviglia e ha acquisito un master in direzio-ne fi nanziaria, un Master e in Dire-zione d’Impresa e Urbanizzazione

nell’Istituto Ipe e un Mba presso l’Instituto de Empresas.

100 Montaditos Italia a Cantillana

biente ha segnato un cambio generazio- Confindustria nell’ambito delle rela-

M f s i n -vestment mana-gement annun-cia l’ingresso di Assunta Sivie-ro come sales director per l’Italia. Siviero si occuperà di sviluppare l’at-tività di Mfs nel canale retail, la-vorando a stret-to contatto con le principali reti di consulenza fi nanziaria pre-senti sul merca-to, per offrire le migliori soluzioni d’investimento agli investitori fi nali. Siviero van-

ta oltre 10 anni di esperienza nel settore del risparmio ge-stito. Prima di entrare in Mfs ha lavorato presso Colum-bia Threadnee-dle Investments come senior sa-les manager, re-sponsabile dei rapporti con le reti di consu-lenza e private. In precedenza, ha lavorato per cinque anni per

Banque Edmond de Rothschild come relationship manager.

Assunta Siviero in Mfs

ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.Con sede in via Cesare della Chiesa, 150 - Modena

Capitale sociale: Deliberato: 18.721.167,67Codice Fiscale: 03592550366

Partita IVA: 03592550366

Convocazione di assemblea ordinariaI Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 maggio 2017 alle ore 9, in prima convocazione, in via Scarlatti 20, Soliera (MO), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2017, stesso luogo, ore 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti. Ogni informazione sul capitale sociale e riguardante (i) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile 2016); (ii) la procedura per l’esercizio del voto per delega; (iii) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domandesulle materie all’ordine del giorno (iv) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea è indicata nella convocazione dell’assemblea integralmente pubblicata, unitamente alla documentazione relativa All’assemblea, sul sito internet della Società www.energicamotor.com (sezione Investors).

Modena, 15 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Franco Cevolini - Presidente

Il presidente ing. Franco Cevolini

098105098108105111103114

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it

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Page 57: IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Sette $+/' … · 2016 con 200 mila euro di rimanenze e il 2017 con 50 mila euro di utile, avr questanno una perdita di 150 mila euro,

47Lunedì 15 Maggio 2017 LPROFESSIONISTI IN CRESCITAper le organizzazioni It, ha annunciato la nomina di Frédéric Pierresteguy in qualità di Vice President of Sales Emea. Pierresteguy porta in EasyVista più di 25 anni di esperienza maturata alla guida delle vendite e della crescita del business di primarie aziende del mer-cato. Negli ultimi 12 anni ha operato presso Landesk e in precedenza in Sy-mantec, CommVault e Legato Systems.

Pierresteguy si focalizzerà sui paesi eu-ropei in cui EasyVista ha già una base solida e in quelli in cui sta espandendo la propria presenza. Parteciperà inoltre alla strategia di sviluppo del business dell’azienda in Europa, Africa e Medio Oriente.

Carmelo Scalone entrain Falck Renewables

Falck Renewables aggiunge al suo

team Carmelo Scalone, nuovo Head of business development e M&A. Nato a Roma nel 1967, laurea in ingegneria presso La Sapienza di Roma, business administration course alla Bocconi e Advanced management program alla Iese Business school di Barcellona, Scalone proviene da Edf energie nou-velles (gruppo Edf), dove ha ricoperto, nella sede centrale di Parigi, i ruoli di Evp America Latina, Mena e Asia e di Global head of business development, nonché di membro del Comitato ese-cutivo. In precedenza è stato Global head of business development di Edp Renewables, (gruppo Edp) a Madrid. Nel 2007 aveva il ruolo di Head of de-velopment Mena di Gamesa Energia e

prima ancora quello di Ceo di Game-sa energia Italia a Roma. Scalone ha iniziato la propria carriera presso il gruppo Abb, dove ha ricoperto diverse posizioni a responsabilità crescente, fino a Head of Sales and Marketing di Abb Energy automation e membro del comitato esecutivo mondiale per la Business unit Telecom.

Raffaele Marcello confermatonel consiglio di gestione Oic

Il commercialista Raffaele Mar-cello è stato confermato nel consiglio di gestione dell’Organismo italiano di contabilità, nell’ambito del rinno-

vo dei vertici dell’Oic, composto dai massimi esperti negli specifici settori economici cui sono destinati i princi-pi contabili. Il professionista di Santa Maria Capua Vetere, che ricopre at-tualmente anche la carica di consi-gliere nazionale dei commercialisti e di membro del consiglio dei garanti dell’Organismo italiano di valutazio-ne (Oiv), rimarrà in carica per il pros-simo triennio. L’Organismo italiano di contabilità, costituito nel 2001 con la veste giuridica di una fondazione, emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile e fornisce supporto all’attività del Parlamento e del Governo in materia di normativa contabile.

Giuseppe Lusignanipresidente di Arca Fondi

Giuseppe Lusignani è il nuovo Pre-sidente di Arca Fondi Sgr. Lusignani, 59 anni, dopo la Laurea in Economia presso l’Università di Modena, ha pro-seguito gli studi in Finanza presso la New York University e ha conseguito il dottorato di ricerca in Mercato dei capitali e gestione finanziaria. Dal 2000 insegna Economia e tecnica dei mercati finanziari ed Economia degli intermediari finanziari all’Universi-tà di Bologna. Lusignani è autore di numerose pubblicazioni relative ai mercati finanziari, alla gestione delle banche e alle tematiche del risk ma-nagement. Ha collaborato con Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato, As-sogestioni e l’Associazione bancaria italiana.

M & G I n -vestments raf-forza il team d e d i c a t o a l mercato Italia-no e annuncia la nomina di Manuel Pozzi a Investment Di-rector. Con oltre 16 anni di espe-rienza nel setto-re, Pozzi si occu-perà dell’analisi delle principali tematiche eco-nomiche e di mercato oltre che della defi-nizione di portafogli strategici, collaborando con i principali team

d’investimen-to multi-asset, obbligazionari e azionari di M&G. 41 anni, laureato in Eco-nomia all’Uni-versità Bocconi di Milano, pri-ma di entrare in M&G nel 2011, Manuel Pozzi ha svolto per oltre dieci anni l’atti-vitá di gestione di portafogli obbligazionari e multi-asset, Gpm, Gpf e Unit

Linked, per conto di Banca Passa-dore e di Banco Desio.

Pozzi investment director di M&G

Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]

Direttore ed editore Pierluigi Magnaschi (02-58219207)Direttore Marino Longoni (02-58219207)Redazione: Silvana Saturno (02-58219378)

Roxy Tomasicchio (02-58219335)Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)

ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374.Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bornago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283.Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpADirezione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760887 Presidente: Angelo Sajeva. Vicepresidente: Mariangela Bonatto, Andrea Salvati, Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business: Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer: Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected] abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea.ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

AVVISO DI GARA

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con Sede in Via Mantova n. 1 - 00198 Roma, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la stipula di una Polizza a copertura dei servizi di assicurazione Globale fabbricati per il patrimonio immobiliare di proprietà della CNPADC - CIG: 7058816F39.

Luogo di esecuzione: Italia Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.CPV: CPV 66512200-8Durata del contratto: La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi, con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della stipula del contratto di polizza.Valore stimato: Il valore del servizio, che non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, è stimato in € 616.062,00 per tre anni. Punti di contatto: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – www.cnpadc.it – tel. n. +3906474861 - fax n.: +39064820322. Responsabile del procedimento: dott. Sandro Nardi.Le modalità e i termini di presentazione delle offerte e le altre regole di partecipazione alla gara sono specificate nel Disciplinare di gara pubblicato, unitamente agli altri atti di gara, sul sito www.cnpadc.it - Area Comunicazione – Sezione: Attività negoziali. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2017/S 088-173332 del 6 maggio 2017 e sulla GURI – V Serie speciale n. 52 del 8 maggio 2017.

IL PRESIDENTEf.to Dott. Walter Anedda

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.UFFICIO GESTIONE GARE

VIA D’ANNUNZIO 27 - 16121 GENOVATEL. 0105584458.457.545 - FAX 0105584451email [email protected] DI BANDO DI GARA

A PROCEDURA APERTA

A.M.I.U. Genova S.p.A. esperisce gara aprocedura aperta, ai sensi dell’art. 60 delD.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento inappalto dei servizi assicurativi RCT/O,infortuni, all risk elettronica e libro matricolaR.C.A., della società GE.AM. S.P.A.,suddivisa in 4 lotti. L’importo posto a basedi gara è pari ad Euro 308.000,00 oltre I.V.A.L’aggiudicazione per ogni singolo lottoavverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, in favore dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa.I plichi contenenti le offerte e tutta ladocumentazione richiesta dovrannopervenire all’indirizzo in intestazione entrole ore 12:00 del giorno 07/06/2017.Il bando in forma integrale è stato inviatoalla GUUE in data 02/05/2017 è in corso dipubblicazione sulla G.U.R.I. e sui sitiinternet www.appaltiliguria.it ewww.amiu.genova.it, ove è disponibilealtresì tutta la documentazione di gara,nonché affisso all’Albo Pretorio delComune di Genova.

IL PRESIDENTE DEL C. DI A.Marco Castagna

www.digitalbros.com

DIGITAL BROS SPASede Sociale 20144 Milano Via Tortona, 37

Capitale Sociale deliberato Euro 6.024.334,80Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 5.704.334,80C.F. e P. IVA N. 09554160151 - Tribunale di Milano

RESOCONTO INTERMEDIODI GESTIONE AL 31 MARZO 2017Si rende noto che il Resoconto inter-medio di gestione al 31 marzo 2017,approvato dal Consiglio di Ammini-strazione in data 12 maggio 2017, èstato depositato, a disposizione dichiunque ne faccia richiesta, presso laSede Sociale, presso il meccanismodi stoccaggio autorizzato 1INFO(www.1info.it) ed è disponibile altresìsul sito www.digitalbros.com (Investitori).

Milano, 15 maggio 2017

Il Presidente del Consiglio di AmministrazioneAbramo Galante

Banca Popolare di Sondrio;J?EANS ?JJKAL=NEP= KAL =REJIE & 6JI@=N= IAG )0/) & ;A@A MJ?E=GA2 ;JI@LEJ KE=RR= 7=LE>=G@E ). &

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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2017

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Pininfarina S.p.A.Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6Capitale sociale Euro 30.166.652 i.v.Codice Fiscale e numero iscrizione Registro ImpreseUfficio di Torino – 00489110015

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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31.12.2016e

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31.03.2017

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016,approvata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 12 maggio 2017,è a disposizione del pubblico presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A.(www.borsaitaliana.it) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzowww.emarketstorage.com, unitamente al bilancio consolidato ed alla docu-mentazione prevista dalle vigenti disposizioni.È altresì disponibile con le stesse modalità il Resoconto intermedio di gestioneal 31 marzo 2017.La predetta documentazione è inoltre reperibile sul sito www.pininfarina.com –Finanza – Bilanci/Relazioni. Il verbale assembleare sarà messo a disposizione delpubblico presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e nelmeccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com neitermini di legge.L’Assemblea degli Azionisti non ha deliberato la distribuzione di dividendi.

Torino, 15 maggio 2017per il Consiglio di AmministrazioneIl Presidente: Ing. Paolo Pininfarina

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,

Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto

Adige, Emilia Romagna, Toscana

Via Burigozzo 8, 20122 Milano

Tel. 02/58219511-516 Fax 02/58305643

Lazio

Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma

tel 06/69760854 Fax 06/6781314

Abruzzo, Molise, Campania,

Basilicata, Puglia

Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli

tel 081/5603291 fax 081/5603708

Calabria e Sicilia

Gds Media & Communication Srl

Via Lincoln 19- 90133 Palermo

tel 091/6230511 fax 091/6230524

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