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Il punto di vista dell’Amministratore e del Dirigente · commesse dal dirigente nell'esercizio...

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AIDP ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE 1 Il punto di vista dell’Amministratore e del Dirigente avv. Marco De Bellis Socio fondatore Marco De Bellis & Partners Milano, 14 giugno 2017
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AIDP ASSOCIAZIONE ITALIANA

PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE

1

Il punto di vista

dell’Amministratore e del Dirigente

avv. Marco De Bellis Socio fondatore

Marco De Bellis & Partners Milano, 14 giugno 2017

LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE

- verso i terzi

- verso il datore di lavoro

AMPI POTERI DISCREZIONALI

fonte di RESPONSABILITÀ

contrattuale extracontrattuale

(inadempimento) art. 2043 cod. civ.

"qualunque fatto doloso, o colposo,

che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto

a risarcire il danno".

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LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE

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La “pericolosità” insita nelle attività del manager potrebbe condurlo all’astenersi dal compiere scelte rischiose che possano, anche solo potenzialmente, arrecare danno a terzi soggetti (esponendolo, così, a rispondere sia in sede civile che in sede penale).

RISCHIO CHE SI «PARALIZZI»

L’ATTIVITÀ AZIENDALE

La contrattazione collettiva prevede espressamente

che la responsabilità civile verso i terzi, per i fatti

commessi dal dirigente nell’esercizio delle sue

funzioni, sia a carico della azienda, così come le

spese legali connesse alla difesa del dirigente (ciò

salvo il caso di dolo o colpa grave accertati con

sentenza passata in giudicato)

Alcuni esempi…

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LA RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA PER I DANNI VERSO I TERZI

CCNL Dirigenti Industria

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Art. 15 -Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda. 2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari , a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato. 3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell’avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio. 4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell’azienda. 5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. 6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

CCNL Dirigenti Terziario

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Art. 23 Responsabilità civili e penali 1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, o penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. 2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro. 3. In caso di procedimento penale ‐ di ogni grado ‐ a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale. 4. La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta al datore di lavoro, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico del datore di lavoro stesso. 5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento. 6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda. 7. In caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto. 8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’DELLA AZIENDA

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DOLO

COLPA GRAVE

ACCERTATI CON SENTENZA PASSATA

IN GIUDICATO

CASISTICA

Tribunale Firenze 22/11/2001, in DL Riv. critica dir. lav. 2002, 669 «Il diritto del dirigente a ottenere il rimborso delle spese del giudizio, previsto dall'art. 15 c.c.n.l. nel caso in cui nei suoi confronti sia stato aperto procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, sussiste anche qualora il giudizio penale sia stato concluso con una sentenza di patteggiamento restando esclusa la sola ipotesi di dolo e colpa accertata con sentenza passata in giudicato». colpa grave: comportamento consapevole di colui che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21679, inedita; Cass. civ., 19 novembre 2001, n. 14456, in Contratti, 2002, 804, entrambe in tema di responsabilità da trasporto).

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’DELLA AZIENDA

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COLPA GRAVE

TRUFFA

ARTICOLO N.640 c.p. Truffa [I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [381 2i, 3, 4 c.p.p.]. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [381 2i, 3, 4 c.p.p.]: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162 2 c.p.m.p.]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

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LE POLIZZE ASSICURATIVE

SPESSO LA SOCIETA’ STIPULA SPECIFICHE POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE DEL DIRIGENTE

E’ UN OBBLIGO?

ART. 15 CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA (DICHIARAZIONE A VERBALE) viene prescritta la costituzione di un Fondo (o strumento contrattuale equivalente) che copra: le spese dei procedimenti penali e civili del dirigente, ogni responsabilità civile del dirigente verso i terzi, in ipotesi di cessazione dell’azienda (o procedura concorsuale della stessa) FASDAPI CCNL DIRIGENTI TERZIARIO – la copertura delle spese legali è prevista dall’associazione Antonio Pastore

INOLTRE…

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COPERTURA DEL PATRIMONIO PRIVATO DEI SOGGETTI RESPONSABILI

PAGAMENTO DELLE SPESE DI DIFESA

PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE

LE POLIZZE «ESTERNE»

COPERTURA ANCHE IN IPOTESI DI COLPA GRAVE

DEL DIRIGENTE

COSA PREVEDONO LE POLIZZE ASSICURATIVE «ESTERNE»?

LA SOCIETA’ POTREBBE STIPULARE ASSICURAZIONI PRIVATE PER COPRIRE IL MANAGER DA ULTERIORI RISCHI…

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LA RESPONSABILITA’DEGLI AMMINISTRATORI La responsabilità degli amministratori nei confronti della società Tale responsabilità è esclusa quando l’amministratore esegua le deliberazioni dell’assemblea dei soci (tuttavia, in ipotesi di atti contrari alla legge, l’amministratore sarà responsabile verso i terzi). L’articolo 2392 c.c.: l’amministratore esercita le proprie funzioni secondo la

diligenza richiesta dalla natura dell’incarico l’amministratore è responsabile quando ometta un comportamento prescritto dal contratto o dalla legge o quanto svolga il proprio incarico con negligenza, imprudenza e imperizia.

NATURA CONTRATTUALE

OBBLIGHI DI NATURA LEGALE

OBBLIGHI DI NATURA CONTRATTUALE

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LA RESPONSABILITA’DEGLI AMMINISTRATORI

In ipotesi di incapacità tecnica dell’amministratore è necessario

indagare se tali lacune fossero state comunicate dal medesimo all’assemblea dei soci; se così fosse, la società difficilmente potrebbe ottenere il ristoro dei danni patiti a causa della mala gestio dell’amministratore. Viceversa, i terzi danneggiati potranno far valere la responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’amministratore che abbia accettato un incarico per il quale sia privo delle conoscenze necessarie.

COME POSSONO TUTELARSI DIRIGENTI E/O

AMMINISTRATORI ALL’ESITO DI UN RAPPORTO?

Tramite la sottoscrizione di un accordo transattivo avente

natura novativa generale tra le parti, che preveda, tra l’altro:

la constatazione della bontà dell’operato del

dirigente/amministratore e il riconoscimento delle sue qualità

professionali e della sua diligenza;

la rinuncia a qualsiasi richiesta/iniziativa nei confronti del

dirigente/amministratore, per i fatti conosciuti e conoscibili;

Tuttavia, lo strumento «principe» è la manleva nei confronti

di eventuali richieste e/o diritti vantati da terzi soggetti e la

disponibilità a sostenere le spese legali ivi connesse.

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LA MANLEVA

«La società_____________, con sede in __________, in persona del

Presidente del CdA rinuncia ad ogni eventuale pretesa od azione nei

confronti di________ in relazione alle attività ed agli atti posti in essere dallo

stesso nella sua qualità di _____________, dichiarandosi soddisfatta delle

modalità con cui il mandato è stato adempiuto. In ogni caso, la ________

rilascia al___________ manleva generale per tutti gli incarichi ricoperti

nell’ambito della carica di ______________, tenendolo indenne da qualsiasi

pretesa avanzata nei suoi confronti da chicchessia (soci, terzi, enti pubblici,

amministrazioni, ecc.), accollandosi le spese legali che egli dovesse

eventualmente sostenere per provvedere alla sua difesa ___________»

potrebbe essere richiesto di inserire «con esclusione dei casi di dolo/colpa

grave______________».

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ESCLUSIVO ARRICCHIMENTO

PERSONALE

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COME SI PUO’ TUTELARE IL DIRIGENTE IN FASE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO?

PATTO DI PROVA? ANZIANITA’ CONVENZONALE / PATTO DI STABILITA’ MINIMA / PENALE MINIMA

CONVENZIONALE CONCORDATA IN CASO DI RECESSO INGIUSTIFICATO DA PARTE DELLA AZIENDA;

POLIZZE ASSICURATIVE; ASSEGNAZIONE DEI FRINGE BENEFIT (NON AD USO PROMISCUO, EVITARE CHE VENGANO

REVOCATI IN IPOTESI DI MUTAMENTO DI MANSIONI); CHIARA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ED IMPEGNO DELL’AZIENDA A CORRISPONDERE IL

VARIABILE; ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO, IL DIRIGENTE AMMINISTRATORE DEVE

VERIFICARE CHE SIA BEN DEFINITO CHE EGLI RICEVE DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE DA ALTRO ORGANO (INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO PRESIDENTE)

ASPETTI DA CONSIDERARE


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