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Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro€œUnico testo normativo” come recita...

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Il rischio biologico negli Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro ambienti di vita e di lavoro Laura Zaratin Laura Zaratin
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Il rischio biologico negli Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoroambienti di vita e di lavoro

Laura ZaratinLaura Zaratin

Tutela della salute Tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza

nei luoghi di lavoronei luoghi di lavoro

�� Di cosa stiamo parlando?Di cosa stiamo parlando?

Infortuni sul lavoroInfortuni sul lavoro�� Indicativamente si Indicativamente si èè passati da un valore medio di passati da un valore medio di

quasi 2000 morti all'anno (quasi 2000 morti all'anno (anni cinquantaanni cinquanta) ad un ) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessantaanni sessanta e e settantasettanta) e negli ultimi decenni si sono registrati ) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale. in tutto il territorio nazionale.

�� Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni èèdovuta alla continua e progressiva applicazione delle dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.norme tecniche degli anni '50.

Tutela della salute Tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza

nei luoghi di lavoronei luoghi di lavoro

�� Cosa Cosa èè stato fatto fino ad ora?stato fatto fino ad ora?

evoluzione normativaevoluzione normativa

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativaevoluzione normativa

Evoluzione storica della legislazione di Evoluzione storica della legislazione di riferimentoriferimento

sviluppo della normativa con i mutamenti del sviluppo della normativa con i mutamenti del mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro

paese nellpaese nell’’ultimo secolo ultimo secolo

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativaevoluzione normativa

Alla fine del XIX Alla fine del XIX secolo, in piena secolo, in piena Rivoluzione Industriale Rivoluzione Industriale italiana, la concezione italiana, la concezione del lavoro era del lavoro era profondamente profondamente differente da quella differente da quella attuale. attuale.

Le risorse ambientali e la forzaLe risorse ambientali e la forza--lavoro umana:lavoro umana:risorse illimitate, beni inesauribili risorse illimitate, beni inesauribili

a disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli aa disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli a proprio piacere, proprio piacere, senza alcun interesse ad una loro salvaguardia. senza alcun interesse ad una loro salvaguardia.

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativaevoluzione normativa

�� ArtigianoArtigiano

�� Operaio Operaio

Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo. datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo.

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativa evoluzione normativa

�� nascita e organizzazione dei primi sindacati nascita e organizzazione dei primi sindacati

�� specifiche normative a tutela dei lavoratorispecifiche normative a tutela dei lavoratori

Alla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggiAlla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggi

il lavoro nelle miniere e nelle cave.il lavoro nelle miniere e nelle cave.

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativaevoluzione normativa

Il sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categIl sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categorie di lavoratori. orie di lavoratori.

In epoca fascista la mutualitIn epoca fascista la mutualitàà di malattia passò dal regime volontario a quello di malattia passò dal regime volontario a quello obbligatorioobbligatorio

�� prima per singole categorieprima per singole categorie (gente di mare e dell'aria, 1929) (gente di mare e dell'aria, 1929) o per singole o per singole malattiemalattie (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935), (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935),

�� pipiùù tardi in forma generalizzatatardi in forma generalizzata con la creazione dell'Istituto per l'assistenza con la creazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori (1943), che diventerdi malattia ai lavoratori (1943), che diventeràà INAM nel 1947 assimilando al suo INAM nel 1947 assimilando al suo interno differenti enti assicurativi. interno differenti enti assicurativi.

La sicurezza dei lavoratori: La sicurezza dei lavoratori: ll’’evoluzione normativa evoluzione normativa

Sempre nel medesimo periodo, con lSempre nel medesimo periodo, con l’’emanazione del Codice emanazione del Codice Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad

affermarsi il concetto di affermarsi il concetto di

““responsabilitresponsabilitàà dd’’impresaimpresa””

sul piano civile e penale, riconoscendo che sul piano civile e penale, riconoscendo che ““ll’’imprenditore imprenditore èètenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei prestatori di lavorofisica e morale dei prestatori di lavoro”” ((C.CC.C: art. 2087). : art. 2087).

LL’’evoluzione normativa: anni 40evoluzione normativa: anni 40

Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione postpost--bellica vengono emanati provvedimenti tesi a :bellica vengono emanati provvedimenti tesi a :

�� identificare le gerarchie responsabili della sicurezzaidentificare le gerarchie responsabili della sicurezza�� a prevedere specifiche sanzioni a prevedere specifiche sanzioni �� a garantire la vigilanza sulla loro applicazione.a garantire la vigilanza sulla loro applicazione.Decreti del Presidente della Repubblica:Decreti del Presidente della Repubblica:�� 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro lavoro �� 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro

LL’’evoluzione normativa: anni 50evoluzione normativa: anni 50

La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora numerosi limiti al suo interno:numerosi limiti al suo interno:

�� Non era infatti prevista alcuna attivitNon era infatti prevista alcuna attivitàà di di informazione/formazione dei lavoratori, come intervento informazione/formazione dei lavoratori, come intervento qualificante in termini preventivi; qualificante in termini preventivi;

�� mancava lmancava l’’identificazione di specifici valoriidentificazione di specifici valori--limite di limite di esposizione; esposizione;

�� gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici �� i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente

coinvolti nella prevenzione. coinvolti nella prevenzione.

LL’’evoluzione normativa: anni 50evoluzione normativa: anni 50

NecessitNecessitàà della partecipazione diretta dei lavoratori nel della partecipazione diretta dei lavoratori nel processo di tutela della propria saluteprocesso di tutela della propria salute

solo lsolo l’’esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute decondizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del l lavoratore stesso. lavoratore stesso.

LL’’evoluzione normativaevoluzione normativa: anni 60: anni 60

Lo Lo ““Statuto dei LavoratoriStatuto dei Lavoratori”” (legge 300/70) introdusse, perciò, (legge 300/70) introdusse, perciò, il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri rappresentanti sindacali, lrappresentanti sindacali, l’’applicazione delle norme di applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art.prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art.9). 9).

A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali,regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali,legati alle fabbriche. legati alle fabbriche.

LL’’evoluzione normativa: anni 70evoluzione normativa: anni 70

�� Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78), Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78), vennero istituiti specifici vennero istituiti specifici ““servizi di igiene ambientale e servizi di igiene ambientale e medicina del lavoromedicina del lavoro”” organizzati allorganizzati all’’interno delle singole Unitinterno delle singole UnitààSocioSocio--Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente trasferite le competenze delltrasferite le competenze dell’’Ispettorato del lavoro in tema di Ispettorato del lavoro in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21). prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21).

LL’’evoluzione normativa: anni 70evoluzione normativa: anni 70

Legge 23 dicembre 1978, n. 833Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

�� (Gli obiettivi). (Gli obiettivi). -- Il conseguimento delle finalitIl conseguimento delle finalitàà di cui al precedente articolo di cui al precedente articolo èè assicurato assicurato mediante:mediante:

�� 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base d1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione i un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunitsanitaria del cittadino e delle comunitàà;;

�� 2) 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito dla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;i vita e di lavoro;�� 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la le cause, la fenomenologia e la

durata;durata;�� 4) la riabilitazione degli stati di invalidit4) la riabilitazione degli stati di invaliditàà e di inabilite di inabilitàà somatica e psichica;somatica e psichica;�� 5) la promozione e la salvaguardia della salubrit5) la promozione e la salvaguardia della salubritàà e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e

di lavoro;di lavoro;�� 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le di origine animale per le

implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonchimplicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonchéé la prevenzione e la difesa sanitaria la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentaziodegli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;ne integrata e medicata;

�� 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi direttadei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivitterapeutica, la non nocivitàà e la economicite la economicitàà del prodotto;del prodotto;

�� 8) la formazione professionale e permanente nonch8) la formazione professionale e permanente nonchéé l'aggiornamento scientifico culturale del l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionalepersonale del servizio sanitario nazionale

art. 24 della 833art. 24 della 833

entro il 31.12.1979, di un Testo Unico in materia entro il 31.12.1979, di un Testo Unico in materia di sicurezza e igiene del lavorodi sicurezza e igiene del lavoro

si si èè dovuto però attendere ldovuto però attendere l’’aprile del 2008.aprile del 2008.

LL’’evoluzione normativa: anni 70evoluzione normativa: anni 70

D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologiciad agenti chimici, fisici e biologici

nello specifico piombo, amianto e rumorenello specifico piombo, amianto e rumore

LL’’evoluzione normativa: anni 90evoluzione normativa: anni 90

Nascita dellNascita dell’’Unione Europea Unione Europea (Trattato di Maastricht, 1992)(Trattato di Maastricht, 1992)

ll’’Italia incominciò a recepire e le direttive CEE Italia incominciò a recepire e le direttive CEE in tema di salvaguardia della salute sul luogo in tema di salvaguardia della salute sul luogo

di lavorodi lavoro

LL’’evoluzione normativa: anni 90evoluzione normativa: anni 90

Il Il D.lgsD.lgs 626/94, nell626/94, nell’’applicarsi applicarsi ““a tutti i settori di a tutti i settori di attivitattivitàà pubblici o privatipubblici o privati”” (art. 1), recep(art. 1), recepìì sette sette direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici). agenti biologici).

LL’’evoluzione normativa: anni 90evoluzione normativa: anni 90

D.LgsD.Lgs 626/94626/94

�� Questa normativa introdusse Questa normativa introdusse nuove disposizioni in materia di nuove disposizioni in materia di valutazione del rischio, valutazione del rischio, informazione/formazione informazione/formazione completa e periodica dei completa e periodica dei lavoratori e loro controllo lavoratori e loro controllo sanitario. sanitario.

D.LgsD.Lgs 626/94626/94

�� Vennero istituiti i Vennero istituiti i ““Servizi di Servizi di Prevenzione e ProtezionePrevenzione e Protezione”” e e definiti ruolo e funzioni della definiti ruolo e funzioni della figura del Medico Competente. figura del Medico Competente.

�� Ulteriori integrazioni al Ulteriori integrazioni al D.Lgs.D.Lgs. 626/94 (come sui 626/94 (come sui videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.)videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.)

�� In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti mortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui lmortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui l’’incidente incidente alla alla ThyssenThyssen--KruppKrupp di Torino) hanno determinato di Torino) hanno determinato ll’’accelerazione del governo nelle fasi di stesura e accelerazione del governo nelle fasi di stesura e approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.D.Lgs. 81/08)81/08)

Dal 2000 Dal 2000 ……....

Testo unico in materia di sicurezza del lavoro Testo unico in materia di sicurezza del lavoro

AnziAnzi““Unico testo normativoUnico testo normativo”” come recita lcome recita l’’articolo 1 articolo 1

del d.lgs. n. 81/2008, poichdel d.lgs. n. 81/2008, poichéé per motivi formali per motivi formali e procedurali si e procedurali si èè dovuti addivenire alla rinuncia dovuti addivenire alla rinuncia

al titolo di testo unico.al titolo di testo unico.

Decreto Legislativo 81/2008 Decreto Legislativo 81/2008

�� A tale Decreto sono state apportate A tale Decreto sono state apportate disposizioni integrative e correttive emanate disposizioni integrative e correttive emanate principalmente con il Decreto Legislativo 3 principalmente con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 agosto 2009, n. 106

Decreto Legislativo 81/2008 Decreto Legislativo 81/2008

Il nuovo decreto legislativo Il nuovo decreto legislativo èè composto da:composto da:

�� 306 articoli306 articoli (suddivisi in 13 titoli) (suddivisi in 13 titoli) �� 51 allegati tecnici51 allegati tecnici..

Entrata in vigore:Entrata in vigore:�� 15 maggio 200815 maggio 2008

Decreto Legislativo 81/08 Decreto Legislativo 81/08

NORME ABROGATENORME ABROGATE

�� Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; �� Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164; Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164; �� Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fDecreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta atta

eccezione per leccezione per l’’articolo 64; articolo 64; �� Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; �� Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; �� Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; �� Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; �� Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; �� Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, 223,

convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; �� Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Il Decreto si compone dei seguenti titoli: Il Decreto si compone dei seguenti titoli: (I)(I)

�� Titolo ITitolo I -- (art. 1(art. 1--61) 61) -- Principi comuniPrincipi comuni (Disposizioni generali, sistema (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, distituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) isposizioni penali)

�� Titolo IITitolo II (art. 62(art. 62--68) 68) -- Luoghi di lavoroLuoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni) (Disposizioni generali, Sanzioni) �� Titolo IIITitolo III (art. 69(art. 69--87) 87) -- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individualeprotezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche) protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

�� Titolo IVTitolo IV (art. 88(art. 88--160) 160) -- Cantieri temporanei o mobiliCantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzsicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni ione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

�� Titolo VTitolo V (art. 161(art. 161--166) 166) -- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoroSegnaletica di salute e sicurezza sul lavoro(Disposizioni generali, sanzioni) (Disposizioni generali, sanzioni)

�� Titolo VITitolo VI (art. 167(art. 167--171) 171) -- Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi (Disposizioni (Disposizioni generali, sanzioni) generali, sanzioni)

�� Titolo VIITitolo VII (art. 172(art. 172--179) 179) -- Attrezzature munite di videoterminaliAttrezzature munite di videoterminali (Disposizioni (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei pregenerali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni) posti, sanzioni)

�� Titolo VIIITitolo VIII (art. 180(art. 180--220) 220) -- Agenti fisiciAgenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il llavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei avoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione delavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi i lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratodi esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di ri dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni) esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

�� Titolo IXTitolo IX (art. 221(art. 221--265) 265) -- Sostanze pericoloseSostanze pericolose (protezione da agenti chimici, (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai riscprotezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi hi connessi allall’’esposizione allesposizione all’’amianto, sanzioni) amianto, sanzioni)

�� Titolo XTitolo X (art. 266(art. 266--286) 286) -- Esposizione ad agenti biologiciEsposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni) lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

�� Titolo XITitolo XI (art. 287(art. 287--297) 297) -- Protezione da atmosfere esplosiveProtezione da atmosfere esplosive (disposizioni (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni) generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)

�� Titolo XIITitolo XII (art. 298 (art. 298 -- 303) 303) -- Disposizioni diverse in materia penale e di Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penaleprocedura penale

�� Titolo XIIITitolo XIII (art. 304 (art. 304 -- 306) 306) -- Disposizioni finaliDisposizioni finali

Il Decreto si compone dei seguenti titoli: Il Decreto si compone dei seguenti titoli: (II)(II)

32

�Individuazione dei soggetti responsabili

�descrizione delle misure gestionali

�descrizione degli adeguamenti tecnici per ridurre i rischi dei lavoratori

Decreto Legislativo 81/08 Decreto Legislativo 81/08

33

Una parte consistente del testo del decreto (dall’articolo 74 all’articolo 79) è dedicato all’ ”uso dei dispositivi di protezione individuale”. Si intende

per dispositivo di protezione individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata

e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

Decreto Legislativo 81/08 Decreto Legislativo 81/08

Dispositivi di Protezione IndividualeDispositivi di Protezione Individuale

�� GUANTI IN LATTICEGUANTI IN LATTICE�� OCCHIALI PROTETTIVIOCCHIALI PROTETTIVI�� MASCHERINA MONOUSOMASCHERINA MONOUSO�� SCARPE ANTINFORTUNISTICHESCARPE ANTINFORTUNISTICHE�� CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI

BIOLOGICIBIOLOGICI�� GUANTONI PROTEZIONE TERMICAGUANTONI PROTEZIONE TERMICA

Figure di riferimentoFigure di riferimento

�� Datore di Lavoro Datore di Lavoro -- Dirigenti e Preposti Dirigenti e Preposti �� Responsabile Servizio Prevenzione e Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione (RSPP)Protezione (RSPP)�� Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(RLS)(RLS)�� Medico CompetenteMedico Competente

36

Ma prima di tutto . . . Ma prima di tutto . . .

LavoratoreLavoratore

Persona che svolge unPersona che svolge un’’attivitattivitàà lavorativa nelllavorativa nell’’ambito ambito delldell’’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unapprendere un mestiere, un’’arte o una professione arte o una professione ……

36

37

Datore di lavoroDatore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e le l’’assetto dellassetto dell’’organizzazione nel cui ambito il organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivitlavoratore presta la propria attivitàà, ha la responsabilit, ha la responsabilitààdelldell’’organizzazione stessa o dellorganizzazione stessa o dell’’unitunitàà produttiva in produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ……

37

38

-- Nominare il medico competenteNominare il medico competente per lper l’’effettuazione della effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;sorveglianza sanitaria ove previsto;

-- designare preventivamente i lavoratori incaricatidesignare preventivamente i lavoratori incaricati delldell’’attuazione attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dellgestione dell’’emergenza; emergenza;

-- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramentoaddestramento;;

38

Obblighi del datore di lavoro (I)

39

-- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individualeprotezione individuale, sentito il responsabile del , sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente, ove presente;competente, ove presente;

-- richiedere lrichiedere l’’osservanza da parte dei singoli lavoratori osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigentidelle norme vigenti, nonch, nonchéé delle disposizioni aziendali delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.protezione individuali messi a loro disposizione.

39

Obblighi del datore di lavoro (II)

40

Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non delegabili quali perni di responsabilitdelegabili quali perni di responsabilitàà diretta del datore di lavoro:diretta del datore di lavoro:

a) a) la valutazione di tutti i rischila valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione con la conseguente elaborazione del documento previsto del documento previsto ……;;

b) b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischiprotezione dai rischi;;

40

Obblighi del datore di lavoro (non delegabili)

41

Delega di funzioni Delega di funzioni

La delega La delega èè ammessa con i seguenti limiti e condizioni ammessa con i seguenti limiti e condizioni a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitb) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitàà ed ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato ld) che essa attribuisca al delegato l’’autonomia di spesa autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per e) che la delega sia accettata dal delegato per iscrittoiscritto……

41

42

Servizio di prevenzione e protezioneServizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro ha lIl datore di lavoro ha l’’obbligo di organizzare il servizio di obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne allall’’azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce ll’’obbligo della presenza allobbligo della presenza all’’interno dellinterno dell’’azienda medesima. azienda medesima.

Ruolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole eRuolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole e a a basso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischibasso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischi, , delldell’’elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di formazione dei lavoratori.formazione dei lavoratori.

42

43

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)(RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione èè una una figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza

nellnell’’ambito dello stesso servizio. ambito dello stesso servizio.

La designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia cheLa designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia chedeve intercorrere con il datore di lavoro, deve intercorrere con il datore di lavoro, èè uno dei compiti non uno dei compiti non

delegabili cui delegabili cui èè soggetto il datore di lavoro.soggetto il datore di lavoro.

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CapacitCapacitàà e requisiti professionali del RSPPe requisiti professionali del RSPP

La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme specifiche. specifiche.

Per ricoprire tali ruoli Per ricoprire tali ruoli èè necessario il possesso di un necessario il possesso di un ““titolo di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiostudio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore re e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, ae di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, aspecifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitpresenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitàà lavorativelavorative””

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Corso per RSPPCorso per RSPP

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Modulo A Modulo A circa 25hcirca 25h inquadramento inquadramento generalegenerale

Modulo B Modulo B circa 70hcirca 70h specialisticospecialisticoaggiornamento aggiornamento ogni 5 anni! ogni 5 anni!

Modulo C Modulo C circa 25hcirca 25h qualifica di qualifica di ResponsabileResponsabile

Il rappresentante dei lavoratori Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaper la sicurezza

�� Svolge il ruolo di Svolge il ruolo di tramite tra il datore di lavoro e i lavoratoritramite tra il datore di lavoro e i lavoratoriper quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza iper quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in n aziendaazienda

�� Avverte il responsabile dellAvverte il responsabile dell’’azienda degli eventuali rischi per azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavorola salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro

�� Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e ltutelare la salute e l’’integritintegritàà fisica dei lavoratorifisica dei lavoratori

�� Può fare ricorso alle autoritPuò fare ricorso alle autoritàà competenti quando le misure competenti quando le misure adottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezzadottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezza a e salute durante il lavoro e salute durante il lavoro

Il medico Il medico competentecompetente

�� Effettua le Effettua le visite mediche preventive e periodichevisite mediche preventive e periodiche, gli esami , gli esami clinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esclinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esami ami ritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratoriritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratori

�� Collabora allCollabora all’’attuazione delle misure a tutela della salute attuazione delle misure a tutela della salute

�� Partecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischiPartecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischi

Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

�� Al lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato riAl lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato rispetto comporta spetto comporta ll’’applicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al migliorameapplicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di nto del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavorosicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro

�� Obblighi:Obblighi:�� Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore dOsservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai prepostii lavoro e dai preposti�� Utilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pUtilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, nonchericolosi, nonchéé

dispositivi di sicurezzadispositivi di sicurezza�� Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati �� Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali preposto, eventuali

anomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sianomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sicurezza e di protezionecurezza e di protezione�� Sottoporsi ai controlli sanitari previstiSottoporsi ai controlli sanitari previsti�� Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavPartecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavorooro

I rischi in aziendaI rischi in azienda

�� Rischio biologico Rischio biologico �� Rischio chimicoRischio chimico�� Rischio da movimentazione dei carichi Rischio da movimentazione dei carichi �� Rischio da videoterminaliRischio da videoterminali�� Rischio da agenti fisiciRischio da agenti fisici�� ……

Il rischio biologicoIl rischio biologico

““La capacitLa capacitàà di qualsiasi microrganismo anche di qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano di poter provocare endoparassita umano di poter provocare infezioni, allergie, intossicazioniinfezioni, allergie, intossicazioni””

……

Il rischio biologicoIl rischio biologico

R inf. = P x F x ER inf. = P x F x E

P = P = probabilitprobabilitàà di contatto con fonte infettadi contatto con fonte infetta

F = frequenza di esposizione F = frequenza di esposizione E = efficacia esposizioneE = efficacia esposizione

Prevalenza infezioni Prevalenza infezioni da HBV, HCV e HIV in Italiada HBV, HCV e HIV in Italia

1%1%0.1%0.1%HIVHIV

4%4%33--16%16%HCVHCV

2%2%11--2%2%HBVHBV

Soggetti Soggetti ospedalizzatiospedalizzati

Popolazione Popolazione generalegenerale

Infezione Infezione

Frequenza dellFrequenza dell’’esposizioneesposizione

�� Numero attivitNumero attivitàà sanitaria su paziente fontesanitaria su paziente fonte�� Numero medio pazienti assistitiNumero medio pazienti assistiti�� Numero delle ore in cui lNumero delle ore in cui l’’o.s.o.s. èè attivamente a attivamente a

contatto con il pazientecontatto con il paziente�� Tipo specifico di attivitTipo specifico di attivitàà sanitariasanitaria

Efficacia della trasmissioneEfficacia della trasmissione

�� Differenti modalitDifferenti modalitàà di trasmissione degli agenti di trasmissione degli agenti infettantiinfettanti

�� Tipo e dinamica dellTipo e dinamica dell’’esposizioneesposizione

Frequenza di Frequenza di sieroconversionesieroconversione

--0.36%0.36%0.43%0.43%HCV+HCV+

--0.1%0.1%0.31%0.31%HIV+HIV+

Esposizione Esposizione cute intattacute intatta

Esposizione Esposizione mucocutaneamucocutanea

Esposizione Esposizione percutaneapercutanea

Relazione tra tipo di esposizione Relazione tra tipo di esposizione e rischio di infezionee rischio di infezione

non non dimostratodimostrato

��Cute integraCute integra

bassobasso

��Ferita superficiale ( no Ferita superficiale ( no sangsang. . spontspont.) .) ��Contaminazione ferita rimarginata/altre mucoseContaminazione ferita rimarginata/altre mucose��ContaminazContaminaz. vasta area cutanea e/o contatto prolungato. vasta area cutanea e/o contatto prolungato

medio medio ��Ferita (Ferita (sangsang. . spontspont.) con ago o altro tagliente.) con ago o altro tagliente��Contaminazione ferita aperta / congiuntivaContaminazione ferita aperta / congiuntiva

alto alto ��Ferita profonda (Ferita profonda (sangsang. . spontspont.) per puntura con ago cavo.) per puntura con ago cavo��Contaminazione con virus concentrato (laboratorio)Contaminazione con virus concentrato (laboratorio)

Rischio Rischio infezioneinfezione

Tipo di esposizioneTipo di esposizione

Misure generali di prevenzione per il Misure generali di prevenzione per il rischio biologicorischio biologico

�� Protezione del personale, applicazione di idonee Protezione del personale, applicazione di idonee procedure, uso attrezzature appropriateprocedure, uso attrezzature appropriate

�� Protezione dellProtezione dell’’ambiente mediante idonee misure ambiente mediante idonee misure costruttive e proceduralicostruttive e procedurali

MISURE DI COMPORTAMENTO ED MISURE DI COMPORTAMENTO ED INTERVENTOINTERVENTO

IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE O IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE O LIQUIDI BIOLOGICILIQUIDI BIOLOGICI

1.1. PROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSOPROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSO

2.2. INFORMAZIONI DA RACCOGLIEREINFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

3.3. DENUNCIA E DOCUMENTAZIONEDENUNCIA E DOCUMENTAZIONE

4.4. VALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIOVALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIO

Rischio chimicoRischio chimico

�� EventualitEventualitàà di subire un danno per ldi subire un danno per l’’utilizzo utilizzo e/o il contatto con sostanze chimiche e e/o il contatto con sostanze chimiche e preparati pericolosipreparati pericolosi

Sostanze chimiche Sostanze chimiche e preparati pericolosie preparati pericolosi

�� DetergentiDetergenti�� DisinfettantiDisinfettanti�� Reagenti di laboratorioReagenti di laboratorio�� Rifiuti chimici pericolosiRifiuti chimici pericolosi�� Prodotti usati per attivitProdotti usati per attivitàà di manutenzionedi manutenzione�� ……

Indicazione dei pericoli:Indicazione dei pericoli:�� EsplosivoEsplosivo�� Comburente Comburente �� Estremamente infiammabileEstremamente infiammabile�� Facilmente infiammabileFacilmente infiammabile�� TossicoTossico�� NocivoNocivo�� CorrosivoCorrosivo�� IrritanteIrritante�� CancerogenoCancerogeno�� MutagenoMutageno�� Tossico per il ciclo riproduttivoTossico per il ciclo riproduttivo

Vie di penetrazione nellVie di penetrazione nell’’organismo organismo dei prodotti chimici pericolosidei prodotti chimici pericolosi

�� IngestioneIngestione

�� InalazioneInalazione

�� ContattoContatto

Prima di manipolare qualsiasi Prima di manipolare qualsiasi sostanza sostanza èè necessario:necessario:

�� Conoscere la simbologia delle sostanze pericoloseConoscere la simbologia delle sostanze pericolose�� Leggere lLeggere l’’etichetta applicata sui contenitorietichetta applicata sui contenitori�� Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di

sicurezzasicurezza�� Identificare il prodotto Identificare il prodotto �� Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio, Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio,

manipolazione e conservazionemanipolazione e conservazione�� Conoscere gli interventi di primo soccorsoConoscere gli interventi di primo soccorso�� Scegliere i Scegliere i D.P.I.D.P.I. pipiùù idoneiidonei

Scheda di sicurezzaScheda di sicurezza1.1. Identificazione della sostanza/preparato e della societIdentificazione della sostanza/preparato e della societàà/impresa/impresa2.2. Composizione/informazione dei componentiComposizione/informazione dei componenti3.3. Identificazione dei pericoliIdentificazione dei pericoli4.4. Interventi di primo soccorsoInterventi di primo soccorso5.5. Misure antincendioMisure antincendio6.6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentaleProvvedimenti in caso di dispersione accidentale7.7. Manipolazione ed immagazzinamentoManipolazione ed immagazzinamento8.8. Protezione personale/controllo dellProtezione personale/controllo dell’’esposizioneesposizione9.9. ProprietProprietàà fisiche e chimichefisiche e chimiche10.10. StabilitStabilitàà e reattivite reattivitàà11.11. Informazioni tossicologicheInformazioni tossicologiche12.12. Informazioni ecologicheInformazioni ecologiche13.13. Considerazioni sullo smaltimentoConsiderazioni sullo smaltimento14.14. Informazioni sul trasportoInformazioni sul trasporto15.15. Informazioni sulla normativaInformazioni sulla normativa16.16. Altre informazioniAltre informazioni

Rischio da movimentazione Rischio da movimentazione dei carichidei carichi

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piopera di uno o piùù lavoratori, comprese le azioni del lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra lsfavorevoli, comportano tra l’’altro rischi di lesioni altro rischi di lesioni dorsodorso--lombari. lombari.

Rischio da videoterminaliRischio da videoterminali

Vengono valutati:Vengono valutati:�� I rischi per la vista e gli occhiI rischi per la vista e gli occhi�� I problemi legati alla postura e I problemi legati alla postura e

allall’’affaticamento fisico o mentaleaffaticamento fisico o mentale�� Le condizioni ergonomiche e di igiene Le condizioni ergonomiche e di igiene

ambientaleambientale

Rischio da agenti fisiciRischio da agenti fisici�� Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre

al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) --> > isolamento, diversa collocazione ed adozione di isolamento, diversa collocazione ed adozione di adeguati DPIadeguati DPI

�� Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata allessere adeguata all’’organismo umano durante il organismo umano durante il tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola tenendo conto di temperatura, umidittenendo conto di temperatura, umiditàà e ventilazione.e ventilazione.


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