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Il Tribunale ordinario di Milano · Ama l Abu A WWAD . at trice, ricorrente. contro . AC HOLDING...

Date post: 05-Aug-2020
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Pagina 1 N. 9031-1 / 2014 R.g. Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare promosso con “ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa con richiesta di provvedimento inaudita altera parte” depositato ai sensi degli artt. 669 quater, 670 e 671 c.p.c. in data 11/3/2014 (ma materialmente pervenuto allo scrivente il 18/3/2014) da RETXXXX GROUP S.R.L. (c.f. 04214630966), già SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l., elettivamente domiciliata in Milano, via dell'Annunciata 23/4, presso il procuratore e difensore avv. Andrea DALMARTELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Amal Abu AWWAD attrice, ricorrente contro AC HOLDING INVESTMENTS S.A., sedente in Lugano (CH), via Franscini 30, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore avv. Luis Eduardo VAGHI convenuta, resistente letti la citazione introduttiva, il ricorso cautelare rivolto alla (sola) AC HOLDING INVESTMENTS S.A. 1 , la memoria integrativa depositata dall'attrice il 20/3/2014, la memoria di resistenza della convenuta, le due note di deposito di quest'ultima e la "memoria autorizzata" depositata infine dalla ricorrente il 12/6/2014; esaminati tutti i documenti prodotti, ivi compresi quelli allegati alle due note di deposito ed alla memoria da ultimo depositata dall'attrice ricorrente; O S S E R V A 1 Mentre la domanda di merito è indirizzata anche nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di tale società, sig. Corrado COEN, indicato come l‟artefice della complessa operazione „estorsiva‟ denunciata in citazione. Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Accoglimento parziale del 17/06/2014 RG n. 9031/2014 -1 http://bit.ly/1wAZ2HZ http://bit.ly/1wAZ2HZ
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Page 1: Il Tribunale ordinario di Milano · Ama l Abu A WWAD . at trice, ricorrente. contro . AC HOLDING INVESTMENTS S.A. , sedente in Lugano (CH), via Franscini 30, elettivamente domiciliata

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N. 9031-1 / 2014 R.g.

Il Tribunale ordinario di Milano

Sezione specializzata in materia di impresa

in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare promosso con “ricorso per sequestro giudiziario in corso di

causa con richiesta di provvedimento inaudita altera parte” depositato ai sensi degli artt.

669 quater, 670 e 671 c.p.c. in data 11/3/2014 (ma materialmente pervenuto allo

scrivente il 18/3/2014) da

RETXXXX GROUP S.R.L. (c.f. 04214630966), già SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l.,

elettivamente domiciliata in Milano, via dell'Annunciata 23/4, presso il procuratore e

difensore avv. Andrea DALMARTELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.

Amal Abu AWWAD

attrice, ricorrente

contro

AC HOLDING INVESTMENTS S.A., sedente in Lugano (CH), via Franscini 30,

elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore

avv. Luis Eduardo VAGHI

convenuta, resistente

letti la citazione introduttiva, il ricorso cautelare rivolto alla (sola) AC HOLDING

INVESTMENTS S.A.1, la memoria integrativa depositata dall'attrice il 20/3/2014, la

memoria di resistenza della convenuta, le due note di deposito di quest'ultima e la

"memoria autorizzata" depositata infine dalla ricorrente il 12/6/2014;

esaminati tutti i documenti prodotti, ivi compresi quelli allegati alle due note di deposito

ed alla memoria da ultimo depositata dall'attrice ricorrente;

O S S E R V A

1 Mentre la domanda di merito è indirizzata anche nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di tale

società, sig. Corrado COEN, indicato come l‟artefice della complessa operazione „estorsiva‟ denunciata in citazione.

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A. Il ricorso cautelare qui in (ri)esame è stato accolto limitatamente al suo capo

subordinato col decreto ex art. 669 sexies co. 2° c.p.c. che qui di seguito (anche per

la breve sintesi in esso contenuta delle domande -cautelari e di merito- della

RETXXXX GROUP s.r.l.) si ritrascrive:

“(…)

R I L E V A T O

1) che la prospettazione della società attrice, controllante la SXXX BXX S.p.A.2 pervenuta nel

settembre del 2013 alla quotazione nell‟Alternative Investment Market gestito da Borsa Italiana

S.p.A., è che il finanziere Corrado COEN, dopo aver carpito la fiducia del fondatore della

SB Rudolph Gen--- ed ottenuto –attraverso la SINXXX S.p.A. a lui riconducibile- un

lucroso incarico di advisor finanziario dell‟operazione,

- approfittando della situazione di bisogno finanziario in cui la SB si era venuta a trovare

nella primavera del 2013 a seguito dell‟aggiudicazione di un importante appalto presso l‟aeroporto

internazionale di Miami e

- minacciando di «far saltare » le operazioni ormai pubblicizzate ed in corso di quotazione di

SB all‟AIM,

avrebbe:

a) sfruttato a suo vantaggio la posizione di forza ritagliatasi imponendo nel luglio del 2013 la

cessione ad una newco svizzera costituita allo scopo (la convenuta AC HOLDING

INVESTMENTS S.A., millantata come una holding detentrice di importanti partecipazioni e

finanziariamente solida) del 15% delle azioni di SB detenute dall‟attuale RETXXXX

GROUP s.r.l.3, acquistate pressoché al valore nominale per € 2.147.400,004,

b) costretto contestualmente l‟attrice (lo stesso 3/7/2013 e sempre presso gli uffici di SINXXX

in Milano) a sottoscrivere «un ulteriore documento (di cui tuttavia non veniva rilasciata

copia) relativo alla futura sottoscrizione da parte di RETXXXX GROUP S.r.l. (…) di una

quota pari all’1% del capitale di AC HOLDING a fronte di un versamento di Euro

1.547.418,26»,

c) così di fatto finanziando l‟acquisto del pacchetto azionario di SB, attraverso i bonifici

incrociati in data 15/7/2013 di cui ai documenti 10 & 11, col parallelo controversamento

(con un saldo netto effettivamente sborsato di soli € 549.582,005) alla AC HOLDING da

parte dell'allora SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l. a titolo di «versamento in conto futuri

aumenti di capitale e sovrapprezzo »,

2 Nel prosieguo, per brevità, SB.

3 All‟epoca dei fatti denominata SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l. 4 Cfr. doc. 9

5 Saldo peraltro ottenuto dall‟attrice computandovi quale posta attiva anche gli € 50.000,00 pretesi dal COEN quale

pagamento di una inesistente “consulenza strategica” da parte di tale TATAI Sagl pure a lui riconducibile (cfr. docc. 14

– 15).

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d) a fronte di un contratto di cui non era mai stata fornita evidenza e di un impegno a

trasferire all‟odierna ricorrente una partecipazione in AC HOLDING S.A.S poi mai attuato

nonostante le richiesta prima e le successive diffide poi (rimaste tutte senza esito6);

2) che a fronte di ciò la RETXXXX GROUP s.r.l., sul presupposto della stretta interdipendenza

funzionale fra i due contratti conclusi il 3/7/2013, ne ha chiesto in gradato subordine la risoluzione

per inadempimento della AC HOLDING ovvero l‟annullamento per violenza o dolo determinante o

ancora la rescissione (a fronte del valore di circa 4,5 milioni di euro che il 15% delle azioni di SB

aveva acquistato dopo la quotazione) ex art. 1448 cod. civ. o ancora l‟inefficacia dell‟operazione

per il venir meno della condizione presupposta dell‟ingresso di RETXXXX GROUP nel capitale di

AC HOLDING ;

che per il caso in cui il Tribunale non avesse ravvisato il collegamento fra i due contratti e

disatteso le domande di cui supra, l‟attrice ha chiesto accertarsi almeno l‟illegittimità della

ritenzione da parte di AC HOLDING S.A. della somma di 1.547.418,26 ricevuta il 15/7/2013, vuoi

qualificando quel versamento quale mutuo di scopo, vuoi a titolo di ripetizione di indebito per la

assoluta mancanza di causa adquirendi, vuoi infine in forza dell‟azione generale di arricchimento

prevista dall‟art. 2041 cod. civ. ;

3) che a cautela di tali domande, evidenziando lo specialissimo pericolo che la società convenuta

si disfacesse (a prezzo vile ma sempre per lei lucrativo, avendole sostanzialmente acquistate a

titolo gratuito) dell‟11,2% delle azioni di SB di cui era ancora titolare attestato dall‟anomalo flusso

di vendite 'ribassiste' sotto il prezzo medio di collocamento di € 2,20 ad azione registrato in

particolar modo dopo la scadenza (in data 11/3/2014) del termine di 180 giorni previsto dalla

clausola di lock-up di cui all‟art. 5.3 del documento di ammissione7, la ricorrente ha chiesto:

in principalità, disporsi il sequestro giudiziario di dette azioni, ammissibile in presenza del

capo restitutorio accessorio alle costitutive esperite in via principale,

ovvero in subordine autorizzarsi il sequestro conservativo delle azioni stesse, atteso che a

fronte della domanda di restituzione del „versamento in conto futuro aumento di capitale‟

pure proposta l‟unico cespite della AC HOLDING S.A. (scatola vuota con capitale di

100.000 CHF) era appunto costituito dalle azioni di SB di sua residua titolarità,

verosimilmente in corso di svendita;

R I T E N U T O

4) che allo stato non può ritenersi sussistente, neppur nella forma della mera verosimiglianza

probatoria necessaria e sufficiente in sede cautelare, il diritto attoreo a procedere al sequestro

giudiziario richiesto, in quanto i documenti prodotti attestano una duplice operazione (di acquisto,

sia pur con interesse parzialmente confliggente rispetto a quello del soggetto la qui quotazione

sull'AIM Italia il suo legale rappresentante Corrado COEN stava seguendo quale advisor in

6 Cfr. docc. 12, 13, 17 & 18

7 Pericolo intensificatosi negli ultimi giorni: cfr. la memoria integrativa depositata il 201/3/2014 ed il prospetto

allegatovi quale doc. 26.

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SINXXX S.p.A., del 15% delle azioni di SB da parte della AC HOLDING S.A.8, e di acquisto ad

opera della RETXXXX GROUP s.r.l. -mediante un aumento di capitale riservato per il quale le fu

fatto versare alla odierna convenuta l'importo di € 1.547.418,26- di una quota suppostamente

pari all'1% del capitale di questa) di suo non manifestamente invalida, avvenuta nel corso della

quotazione di cui s'è detto che lo stesso COEN (amministratore delegato e presidente del c.d.A.

sino al 26/7/20139) stava seguendo tramite la SINXXX S.p.A. e la cui natura unitaria nonché in

tesi attorea viziata sotto il profilo volitivo, anche in difetto di offerta testimoniale sul punto, non

trova allo stato ed in questa sede sufficienti riscontri documentali;

5) che sussiste invece un principio di prova documentale del fatto:

- che a fronte dell'importante versamento dalla allora SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l.

alla AC HOLDING INVESTMENTS S.A. di cui s'è detto, avvenuto con la causale "versamento

in conto futuri aumenti di capitale e sovrapprezzo" con valuta 15/7/2013

- non solo la convenuta, o comunque chi fu controparte di Rudolph Gen---- dell'atto

fattogli sottoscrivere presso gli uffici di SINXXX S.p.A. in via Locchi 3 Milano il 3/7/2013 (vale a

dire nella stessa data e luogo risultanti dalla vendita delle 1.816.650 azioni rogata dal

notaio AURUCCI10), non fece avere mai alla propria 'socia in pectore' -nonostante richiesta

inoltrata anche al COEN il 28/10/2013- copia di tale scrittura ovvero di quella diversa

eventualmente perfezionante l'acquisto in capo all'attrice di azioni della AC HOLDING (che il

notaio AURUCCI, nella sua del 16/11/2013, riferì esser stata rogata in Lugano da notaio

svizzero11)

- ma neppure risulta comunque che l'attribuzione patrimoniale del 15/7/2013 sia mai

stata effettivamente destinata all'espresso scopo impressole, e che quindi la attuale

RETXXXX GROUP s.r.l. sia mai divenuta socia, e con quale partecipazione, della AC

HOLDING pur beneficiata ormai otto mesi or sono della somma oggetto della domanda

subordinata di merito;

6) che pertanto allo stato, con riserva di ogni miglior disamina se e quando la società convenuta

avrà diradato le nebbie che attualmente avvolgono l'operazione, deve ritenersi che il versamento

di € 1.547.418,26 effettuato dalla ricorrente il 15/7/2013 sia privo di ogni giustificazione causale,

ed in particolare di qualsiasi contratto -necessariamente scritto- che possa dare evidenza

dell'assetto di interessi negoziale che l'abbia sostenuta, con particolare riguardo alla

controprestazione della controparte ed alla sua attuazione;

che in tal senso appare significativo il silenzio mantenuto dalla società convenuta alle missive

con le quali il legale dell'attrice, senza allora prospettare l'invalidità derivata o collegata della

vendita delle azioni di SB ad AC HOLDING avvenuta il 3/7/2013, ha già stragiudizialmente

richiesto prima il 9/12/2013 e poi il 15/1/2014 la restituzione della somma oggetto della domanda

subordinata di merito;

8 Assai significativi, sul punto, gli appunti critici espressi dal Nominated Advisor su tale 'opacità' proprietaria e sulla

pretesa di AC HOLDING di partecipare, come ottenne, alla quotazione con il 3% delle azioni di sua titolarità (doc. 16). 9 Cfr. doc. 3

10 Cfr. doc. 9

11 Cfr. doc. 13

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che quindi, ad alternativo titolo di ripetizione di indebito oggettivo e comunque di arricchimento

ingiustificato in capo alla AC HOLDING, sussiste allo stato il fumus necessario e sufficiente a

cautelare la domanda di restituzione di € 1.547.418,26 proposta dall'attrice con il sequestro

conservativo richiesto in via subordinata, tenendo altresì conto forfettariamente degli interessi al

saggio almeno legale sin qui maturati (pari ad oggi, con decorrenza dal 15/7/2013, ad €

21.409,49);

7) che l'opacità della condotta della AC HOLDING e del suo legale rappresentante (già

attenzionato dalla magistratura italiana inquirente in relazione ad altre vicende finanziarie12), la

volontà appropriativa dimostrata trattenendo l'ingente importo senza nulla rispondere alle ripetute

richieste prima dichiarimenti e quindi di restituzione della somma rivoltele dall'attrice, e la assoluta

sconoscenza della circostanza se nel patrimonio della società svizzera sussistano componenti

attive ulteriori e diverse da quella costituita dalle azioni di SB acquistate il 3/7/2013, costituiscono

elementi più che sufficienti per ritenere sussistente il pericolo di dispersione della garanzia

patrimoniale richiesto dall'art. 671 c.p.c.;

che anzi, a fronte del documentato stillicidio di vendite al ribasso in corso che sembrano indicare

proprio in AC HOLDING INVESTMENTS S.A. (la quale, avendole acquistate ante quotazione ad

un prezzo di gran lunga inferiore a quello medio poi spuntato dagli investitori in tale sede, ne sta

comunque ricavando un guadagno) uno se non l'unico soggetto cedente, impongono di

assicurare provvisoriamente il credito restitutorio dell'attrice immediatamente e senza attendere i

difficoltosi tempi dell'instaurazione del contraddittorio cautelare con la società anomina svizzera;

R I T E N U T O I N F I N E

8) sin d'ora che, essendo stata prospettato in Milano il luogo in cui l'impegno alla prestazione de

qua -poi eseguita con giroconto su banca elvetica- sarebbe stata 'carpita' al legale

rappresentante della RETXXXX GROUP s.r.l. Rudolph Gen---- facendogli sottoscrivere un

documento poi mai consegnatogli, può -sempre allo stato- ritenersi sussistente sia la

giurisdizione italiana che la competenza territoriale di questo Tribunale,

P. T. M.

visti gli artt. 669 sexies e 671 c. p. c.,

1) autorizza la RETXXXX GROUP s.r.l. al sequestro conservativo di beni, crediti e valori

mobiliari tutti, presso chiunque detenuti, di titolarità della società di diritto svizzero AC HOLDING

INVESTMENTS S.A. sedente in 6900 Lugano, via Franscini 30, sino alla concorrenza di

complessivi € 1.568.827,75 (...)"

B. Tale provvedimento resiste alle obiezioni che, in punto giurisdizione del giudice

(svizzero anziché) italiano, vi ha rivolto la difesa della resistente.

E‟ vero che l‟affermazione contenuta al suo paragrafo 8), melius re perpensa, non

appare conforme alla norma di conflitto applicabile alla fattispecie, posto che ai sensi

12 Cfr. doc. 25

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dell‟art. 5 della Convenzione conclusa a Lugano il 30/10/2007 e ratificata sia dall‟Italia

che dalla Confederazione Elvetica il criterio di collegamento in materia contrattuale

necessario a consentire l‟evocazione di una persona giuridica svizzera in Italia (e

viceversa) è non già il luogo di conclusione del contratto bensì quello in cui l'obbligazione

dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita; da individuarsi, ai sensi della

successiva lettera b) (e salvo diversa convenzione qui inesistente), in quello nel quale i

beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Tuttavia, lasciando alla fase di merito ogni miglior dibattito in ordine

- al fatto che, per quanto attiene all‟acquisto da parte della resistente del 15% delle

azioni di SB, la consegna dei titoli può ritenersi esser avvenuta in Italia in forza

delle disposizioni impartite dalla acquirente il 4/9/2013 con la comunicazione di cui

al documento 28 di parte attrice

- nonché alla prospettata configurabilità nella specie di un illecito di rilevanza penale

in termini di estorsione o truffa13 tale da far venire in rilievo (anche) la norma di

conflitto di cui al successivo paragrafo 3. del medesimo art. 5 della Convenzione di

Lugano,

appare comunque dirimente in questa sede la disposizione di cui all‟art. 31 della

Convenzione stessa: tale per cui i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge

di uno Stato vincolato dalla Convenzione possono essere richiesti al giudice di detto

Stato anche se, in forza della Convenzione, la competenza giurisdizionale a conoscere

nel merito vada riconosciuta al giudice di un altro Stato « convenzionato », ogni qual

volta la cautela richiesta presenti con il territorio dello Stato cui appartiene detto giudice

un legame significativo.

E poiché nel caso in esame a chiedere il sequestro delle azioni di SB detenute dalla

società convenuta è la controllante italiana, ma soprattuto italiana –e quotata in un

mercato regolamentato italiano- è la stessa SB del cui pacchetto azionario si chiede in

principalità il sequestro giudiziario, non par dubbio che questo Tribunale sia stato

legittimamente adìto in via cautelare dalla RETXXXX GROUP s.r.l.

C. E tuttavia il decreto del 21/3/2014, così come emesso e motivato, va all'evidenza

revocato alla luce dei documenti che la AC HOLDING INVESTMENTS SA ha depositato

costituendosi; documenti che in parte, rendendosi conto del rischio processuale

connesso alla futura loro certa produzione, la stessa ricorrente aveva “anticipato” -a

decreto depositato- allegandoli all'istanza ex art. 210 c.p.c del 1°/4/2014.

13 V.si l‟ “esposto – denuncia – querela” depositato da Rudolh Gen---- presso la procura della Repubblica di Milano

(doc. 26 att.).

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C).1 Da tali produzioni, fra le quali l' "impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di

capitale a noi riservato della vostra società per un importo non inferiore a 1000 franchi a

titolo di capitale ed a Franchi 1.907.193 a titolo di sovraprezzo (aggio)" rivolto dall'attrice

alla resistente su propria carta intestata il 3/7/2013 ed autenticato nella sottoscrizione

dell'a.u. Rudolph Gen---- in pari data dal notaio Antonio AURUCCI di Trezzano s/N

(MI), si evince per tabulas che già prima di ricevere la richiesta di documentazione

inoltrata per RETXXXX GROUP s.r.l. da Gabriella MINERVA il 28/10/2013 (all'epoca,

senza contestazione alcuna della validità ed efficacia dell'operazione)14, AC HOLDING

aveva:

- dapprima confermato già il 25/7/2013 la "disponibilità del notaio per finalizzare

l'operazione di capitale in AV Holding Investments, di cui abbiamo già registrato il

versamento in contabilità"

- poi sollecitato (prima il 3/9/2013 e quindi, preannunciando che l‟assemblea di AC

HOLDING si sarebbe tenuta entro trenta giorni, il 30/10/2013) la “disponibilità [del

Gen----, destinatario della missiva] ad assistere all’atto di aumento del capitale” avanti al

notaio ticinese, col quale era stato “già predisposto l’atto” e l‟allegata scheda di

sottoscrizione richiesta dall‟art. 652 del Codice delle Obbligazioni elvetico,

- quindi deliberato il 29/11/2013, con atto ricevuto dal notaio MARTINELLI di

Lugano, un aumento di capitale da € 100.000 a 101.000 con aggio (sopraprezzo)

complessivo di CHF 1.907.193 (pari quindi esattamente alle somme già versate nelle

casse sociali da SB il 15/7/2013), mandato degli azionisti (unanimemente presenti e

concordi) al presidente COEN di eseguirlo nei tre mesi di legge, e dichiarazione degli

azionisti stessi “che il loro diritto d’opzione non è stato leso, conformemente all’art. 650

cpv. 2 cifra 8 e 652b CO” applicabili alla fattispecie15,

- e rispondendo infine alla richiesta di restituzione inviata il 9/12/2013 (e reiterata il

15/1/2014) dall‟avv. DALMARTELLO sul presupposto che fossero “già trascorsi più di

quattro mesi senza che RETXXXX Group S.r.l. abbia ricevuto da parte vostra

alcuna dichiarazione circa l’imputazione di tali somme ad aumento di capitale”, con

l‟ampia e documentata missiva dell‟avv. ALIPPI del successivo 31 gennaio citata alla

nota 15.

C).2 Alla luce di tali dati documentali, si impone in questa sede sommaria la revoca

del sequestro conservativo provvisoriamente disposto. Le affermazioni effettuate sia in punto fumus boni iuris che di periculum in mora

contenute nel decreto emesso il 21/3/2014, tali per cui:

14 Si tratta del doc. 12 att.

15 Cfr. i documenti allegati sub A, B, C e D allegati al documento 29 di parte ricorrente.

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"allo stato, con riserva di ogni miglior disamina se e quando la società convenuta

avrà diradato le nebbie che attualmente avvolgono l'operazione, deve ritenersi che

il versamento di € 1.547.418,26 effettuato dalla ricorrente il 15/7/2013 sia privo di

ogni giustificazione causale, ed in particolare di qualsiasi contratto -

necessariamente scritto- che possa dare evidenza dell'assetto di interessi

negoziale che l'abbia sostenuta, con particolare riguardo alla controprestazione

della controparte ed alla sua attuazione";

"in tal senso appare significativo il silenzio mantenuto dalla società convenuta alle

missive con le quali il legale dell'attrice, senza allora prospettare l'invalidità

derivata o collegata della vendita delle azioni di SB ad AC HOLDING avvenuta il

3/7/2013, ha già stragiudizialmente richiesto prima il 9/12/2013 e poi il 15/1/2014,

la restituzione della somma oggetto della domanda subordinata di merito";

nonché che il periculum in mora doveva desumersi anche dalla "volontà

appropriativa dimostrata trattenendo l'ingente importo senza nulla rispondere alle

ripetute richieste prima di chiarimenti e quindi di restituzione della somma rivoltele

dall'attrice", risultano infatti tutte smentite dalla documentazione sopra illustrata; attestante

semmai una resipiscenza della RETXXXX GROUP s.r.l., a distanza di cinque mesi

dall‟impegno assunto, a dar attuazione all'impegno di sottoscrivere il capitale di

AC HOLDING INVESTMENTS SA nella misura sopra indicata, e quindi un suo (sia pur

motivato) rifiuto di adempiervi nonostante le profferte e sollecitazioni in tal senso del

COEN e gli atti preparatori adottati dalla società resistente per l'esecuzione

dell'aumento di capitale.

C).3 E poiché allo stato, nella presente sede cautelare,

da un lato non vi è fondato motivo -nonostante la contestazione sul punto della

difesa attorea sin dalla replica dell‟avv. DALMARTELLO in data 10/3/1201416- di

dubitare dell‟avvenuto invio a Rudolph Gen---- delle comunicazioni menzionate al

precedente paragrafo C).1,

e dall‟altro le spiegazioni rese in punto diritto e prassi elvetica delle società

anonime e dei relativi aumenti di capitale dal notaio rogante con comunicazione al

Tribunale in data 2/6/201417 appaiono sufficientemente persuasive nel senso che,

16 Cfr. doc. 31 att.

17 Prodotta con nota di deposito del 5/6/2014, ed il cui testo è il seguente: “L’art. 650 Codice civile

svizzero (di seguito CC) stabilisce che l’aumento di capitale di una società per azioni è deliberato dall’assemblea

mediante atto pubblico e deve essere attuato dal Consiglio di amministrazione entro il termine di tre mesi.

L’art. 47 dell’Ordinanza sul registro di commercio 17

(di seguito ORC), che determina i requisiti per ottenere

l’iscrizione a Registro di commercio dell’aumento di capitale, riprende il tenore dell’art. 650 CC.

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con la deliberazione del 28/11/2013 (reiterata, alla scadenza del termine

trimestrale di legge, il successivo 28/4/201418), l‟assemblea della AC HOLDING

INVESTMENTS SA abbia validamente deliberato un aumento di capitale con

sovrapprezzo riservato proprio alla RETXXXX GROUP s.r.l.,

vanno qui ritenuti allo stato infondati sia la censura di indebito, e comunque di

ingiustificatezza causale, attribuita nel provvedimento del 21/3/2014 al versamento

effettuato dall‟attrice il 15/7/2014 ed alla sua ritenzione ad opera dell‟odierna resistente;

sia l‟addebito di inadempimento che sorregge la domanda principale di risoluzione

formulata dalla RETXXXX GROUP s.r.l. in relazione alla doppia operazione „incrociata'

posta in essere dalle parti con l‟atto pubblico e la scrittura privata autenticata formate dal

notaio AURUCCI il 3/7/2013.

Ne deriva, con efficacia assorbente di ogni altra questione (prima fra tutte l'attualità del

pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di AC

HOLDING), la necessaria revoca del sequestro conservativo autorizzato il 21/3/2014.

D. E tuttavia, alla luce delle difese della AC HOLDING INVESTMENTS S.A. nonché della

successiva replica dell‟attrice, merita rimeditazione la richiesta di sequestro giudiziario

delle azioni ordinarie di SXXX BXX S.p.A. (pari, a quanto ad oggi noto, a n. 1.423.650 e

quindi al 10,20% del capitale sociale) detenute dalla resistente.

D).1 La tesi attorea che le operazioni incrociate di compravendita di tali titoli (pari in

origine a n. 1.816.650) e di impegno irrevocabile della venditrice a sottoscrivere

l‟aumento di capitale della compratrice al prezzo sopra descritto siano state concepite

l‟una in funzione dell‟altra e sostanzialmente imposte dalla AC HOLDING INVESTMENTS

(e per essa, da Corrado COEN) alla attuale RETXXXX GROUP s.r.l. (nella persona di

Quest’ultima norma specifica, al capoverso 2, n. 4, che deve essere indicata nell’atto pubblico “la specie dei conferimenti e, in caso di

conferimento in natura,..., il nome del conferente e le attribuzioni che gli sono attribuite”.

Nel caso concreto, è espressamente specificato in entrambi gli atti al punto 1. n. 6 che il conferimento avviene in contanti ex art. 633 CO (e

non in natura ex art. 634 CC), ragione per cui non è necessario indicare nell’atto il nominativo del nuovo azionista. In effetti tutti gli azionisti all’unanimità hanno confermato che il loro diritto di opzione non è stato leso ed hanno quindi acconsentito all’entrata di un nuovo azionista mediante aumento di capitale.

Il tenore del mio rogito n. 1668 del 29.11.2013 (e del successivo n. 1812) è assolutamente usuale e corrisponde perfettamente alla prassi

vigente, da me sempre adottata, che mi ha sempre permesso la regolare iscrizione dell’aumento di capitale.

Evidentemente l’iscrizione dell’aumento di capitale presuppone però una deliberazione del Consiglio di amministrazione, pure per atto pubblico, che in concreto non ha potuto aver luogo entro il termine trimestrale, stante l’assenza della scheda di sottoscrizione firmata dal nuovo azionista, che deve essere allegata all’atto (art. 652 CC e art. 47 cpv. 2 lett. a ORC).

Preciso che l’ufficio preposto (Ufficio del registro di commercio, Biasca), da me espressamente richiesto, mi ha confermato che l’impegno

irrevocabile 3.7.2013 di SXXX BXX International SRL, nonostante l’analogo tenore, non poteva sostituire formalmente la scheda

di sottoscrizione firmata dalla nuova azionista. Per questo motivo non è stato possibile concludere e formalizzare l’aumento di capitale entro

il (primo) termine trimestrale.

Gli azionisti di A. C. Holding Investments SA hanno quindi ribadito la decisione di aumento di capitale in data

8.4.2014, mio rogito n. 1812. Di nuovo manca solo la scheda di sottoscrizione di RETXXXX Group Srl (già SXXX BXX

International Srl) per finalmente concludere la procedura di aumento di capitale”. 18

Come risulta dal documento 47 di parte resistente.

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Rudolph Gen----) viziandone il consenso sia sotto il profilo della reale

rappresentazione della „contropartita‟ (quota pari a CHF 1.000 di capitale nominale della

AC HOLDING) offerta all‟allora SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l. sia sotto quello della

minaccia di „sabotare‟ il processo di quotazione all‟AIM di SB allora in corso, appaiono

infatti corroborate da una serie di indizi convergenti e documentali.

D).1.1 Primo fra tutti, l'assoluta contemporaneità.

Non solo l'atto pubblico di cessione del 15% di SB e l'impegno irrevocabile rivolto alla

reistente dall'odierna RETXXXX GROUP s.r.l. recano la stessa data certa (3/7/2013), ma

di pari data sono infatti anche i due bonifici: effettuati entrambi (per un controvalore in € di

2.147.400,00 pagati da AC HOLDING all'attrice e di € 1.547.418,26 pagati da RETXXXX

GROUP s.r.l. alla convenuta) lo stesso 15/7/2013 e sullo stesso istituto, di modo che il

saldo complessivo a sfavore delle società amministrate da Corrado COEN, considerando

anche il pagamento il giorno dopo (16/7/2013) dell'importo di € 50.000,00 dall'allora

SXXX BXX INTERNATIONAL alla TATAI Sagl per una non meglio identificata

"consulenza strategica"19 -sul quale nulla ha replicato la convenuta nelle sue difese-

ammonta all'importo di € 549.581,74.

D).1.2 Sennonché tale sbilancio può in questa sede ritenersi soltanto figurativo,

dovendosi ritenere allo stato che l'operazione incrociata esitò a tutto vantaggio di AC

HOLDING INVESTMENTS SA.

Quest'ultima ben conosceva infatti il valore oggettivo di ciò che acquistava, atteso che

COEN e i suoi collaboratori attraverso la SINXXX Società di Investimenti e Partecipazioni

S.p.A. stavano curando -nel reticolo di tutte le procedure e controlli a tal fine imposti- il

collocamento di SB sull'Alternative Investments Market di Borsa Italiana S.p.A. (che

avrebbero realizzato nel mese di settembre ad un prezzo medio di collocamento

superiore ad € 2,20 ad azione), e spuntò invece l'assai più vantaggioso prezzo di €

1,18 ad azione; laddove invece quando RETXXXX GROUP s.r.l. assunse

l'impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di nominali 1000 CHF dei

capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA questa, come documentato dall'attrice,

era una scatola vuota neocostituita che aveva in portafoglio proprio e solo le azioni di

SB20.

D).1.3 A tale ultimo proposito, in particolare, la convenuta non ha saputo in alcun modo

dar conto di come sia stato stabilito fra le parti l'ingente sopraprezzo. Già ex se l'importo di € 1.547.418,26 (CHF 1.907.193,00) pagato per acquisire in futuro

una quota pari allo 0,99% del capitale finale di CHF 101.000 che AC HOLDING

19 Cfr.docc. 14 - 15 att.

20 Cfr. docc. 7 & 35 att.

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INVESTMENTS SA avrebbe assunto all'esito del futuro aumento risulta infatti

strabiliante: poiché non solo non corrisponde in alcun modo al valore, comunque

calcolato, che la società convenuta aveva all'epoca; ma neppure oggi -nonostante il

preciso interpello sul punto rivolto dal giudice all'udienza del 26/5/2014 a Corrado COEN

- quest'ultimo e la convenuta hanno saputo chiarirne il computo, limitandosi (in assenza

di qualsiasi documento contabile ufficiale ed attendibile di AC HOLDING INVESTMENTS

SA) a produrre in data 6/6/2014 un Company Profile interno che rappresenta(va) alla data

del giugno 2013 la mera speranza di "sviluppo di AC INVESTMENTS e relativa crescita

di valore attesa tra partecipazioni dirette ed indirette" che essa avrebbe assunto in

futuro, nonchè un report parimenti interno sul valore del Gruppo SXXX BXX, tutto teso a

sminuire il valore di conferimento in aperta contraddizione coi dati (essi sì, oggettivi)

dell'assai più lusinghiero collocamento sul mercato che la capogruppo SB stava per

ottenere per iniziativa e secondo le stime della stessa SINXXX S.p.A.21

D).1.4 Ma soprattutto, ancor più strabiliante è che tal prezzo sia stato fissato in assenza

di previa due diligence o di verifica di qualsiasi genere da parte della investitrice

SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l., in evidente violazione di qualunque protocollo

normalmente seguito per operazioni straordinarie di tal fatta; oltretutto mediante

totale pagamento anticipato del(l'incomprensibile) corrispettivo e senza alcuna

garanzia non solo di rimborso o aggiustamento del prezzo in ipotesi di non

conformità tra valore promesso e prezzo pattuito (e già corrisposto), ma che la AC

HOLDING INVESTMENTS S.A. sarebbe in futuro diventata l'effettiva holding di

partecipazioni del gruppo SINXXX22.

D).2 Il che non pare allo stato spiegabile soltanto in virtù della (più volte sottolineata dalla

difesa di AC HOLDING INVESTMENTS SA) cordiale conoscenza personale fra lo

stesso e Corrado COEN, tanto cordiale da sciogliersi peraltro pochi mesi dopo; ma

depone piuttosto nel senso che, come del resto corroborato anche dalle ripetute

affermazioni della resistente nel senso che l'acquisto da parte sua delle azioni di SB fu

richiesto dalla situazione di tensione finanziaria in cui il gruppo SXXX BXX si era venuto

a trovare23, tale anomala procedura e sostanziale imposizione a scatola chiusa del

prezzo necessario ad entrare con lo 0,99% in AC HOLDING INVESTMENTS SA

costituì la contropartita imposta al gruppo SXXX BXX ed alla sua capogruppo

RETXXXX GROUP s.r.l. per l'intervento di sostegno contemporaneamente realizzato

mediante l'ingresso della società 21

Si veda la valutazione ufficiale di SXXX BXX S.p.A. effettuata da SINXXX S.p.A. e prodotta dall'attrice al suo documento 39. 22 Sulle cui preoccupanti condizioni all'epoca dei fatti ed attuali si veda il doc. 41 di parte attrice, e quanto dalla stessa

dedotto -sia pur senza supporto documentale- alla pag. 7 della memoria del 12/6/2014. 23 Cfr. ad esempio pagg. 45 - 46 della memoria di resistenza.

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resistente nel capitale di SB: ingresso peraltro avvenuto, anch'esso, a condizioni di

assoluto favore stabilite dalle stesse persone fisiche (in primis l'allora

legale rappresentante sia di AC HOLDING INVESTMENTS che di SINXXX, Corrado

COEN24) che si stavano occupando della quotazione all'AIM di SB.

E. Quanto precede, consente di ritenere verosimilmente sussistente -beninteso, nel

sommario apprezzamento che contraddistingue la presente fase cautelare- il buon diritto

attoreo in termini sia dell'esistenza di uno strettissimo collegamento funzionale, causale

ed economico-finanziario delle due incrociate operazioni di investimento; sia dello

sbilanciamento di entrambe e dell'affare complessivo a tutto vantaggio dell'odierna

resistente; sia ancora di un vizio del consenso del legale rappresentante dell'odierna

ricorrente, indotto -se non da una vera e propria condotta estorsiva fondata sulla

minaccia di far fallire (in difetto dell'iniezione di liquidità, peraltro di fatto ridotta a neanche

550.000 euro) l'operazione di quotazione in corso- quantomeno dall'aver ingenerato nel

Gen---- e nella RETXXXX GROUP s.r.l. l'erroneo convincimento che lo 0,99% del

capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA valesse davvero la somma di €

1.547.418,26 fatti sborsare anticipatamente e in contanti.

Ciò comporta che le domande di annullamento proposte da RETXXXX GROUP s.r.l. su

tali obiettivi presupposti appaiono allo stato tutt'altro che infondate, e che pertanto la

pretesa dell'attrice di invalidare entrambe le operazioni contrattuali incrociate ed ottenere

di conseguenza la restituzione delle azioni di SXXX BXX S.p.A. (con il correlativo diritto di

AC HOLDING INVESTMENETS SA, allo stato peraltro non azionato, di ottenere la

restituzione del saldo fra quanto versato e quanto ricevuto dalla controparte) è sorretta da

adeguato fumus boni iuris.

Ne consegue altresì l'opportunità che nelle more dell'accertamento a cognizione piena

delle rispettive ragioni, sussistendo da un lato una obiettiva controversia sulla titolarità

delle residue azioni (dematerializzate) di SXXX BXX S.p.A. ancora intestate alla società

convenuta e dall'altro il rischio che questa proceda nella more ad ulteriori dismissioni

vanificando l'iniziativa giudiziale di RETXXXX GROUP s.r.l., le azioni stesse siano

assoggettate a sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 c.p.c.

Resta solo da dire:

a) che, per ragioni di utilità pratica, custode delle azioni di cui si dispone il giudiziale

sequestro sarà il legale rappresentante dell'intermediario finanziario (verosilmente

24 Sul punto, v. doc. 3 att., pag. 15, e doc. 7 ibidem.

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svizzero25) presso il quale esse risulteranno depositate, e la cui esatta identità il

legale rappresentante di AC HOLDING INVESTMENTS SA (a pena di incorrere

nel reato di cui all'art. 650 c.p.) dovrà indicare, ovvero la diversa persona -purché

funzionario del medesimo intermediario- che quegli vorrà delegare;

b) che la custodia sarà gratuita, fermi restando gli obblighi contrattuali già in essere

fra tale intermediario e la società resistente;

c) che i poteri e doveri connessi alle azioni in sequestro dovranno essere esercitati in

conformità a quanto disposto dall'art. 2352 cod. civ. e dai soggetti ivi indicati.

F. Il regolamento delle spese del presente suboprocedimento va rimesso alla sentenza di

merito.

P. T. M.

visti gli artt. 669 sexies co. 2°, 670 n. 1) e 676 co. 1° c. p. c.,

1) revoca il decreto emesso in data 21/3/2014 e quindi il sequestro conservativo ivi

autorizzato;

2) in accoglimento del capo principale del ricorso attoreo, dispone il sequestro giudiziario

di tutte le azioni ordinarie della SXXX BXX S.p.A. detenute dalla AC HOLDING

INVESTMENTS S.A.;

3) nomina custode delle azioni di cui al precedente capo 2) il legale rappresentante

dell'intermediario finanziario presso il quale esse risulteranno depositate al momento

dell'attuazione del sequestro, ovvero il funzionario che questi vorrà a tal fine delegare per

iscritto, senza diritto a compenso e coi poteri di cui all'art. 2352 del codice civile italiano;

4) spese alla sentenza di merito;

5) manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione della presente ordinanza alle

parti.

Milano, 17 giugno 2014

Il giudice

(Guido Vannicelli)

25 Come si evince dall'attestazione notarile prodotta dalla difesa di AC HOLDING all'udienza del 5/5/2014 col n. 48.

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