Date post: | 01-May-2015 |
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Imposta municipale Imposta municipale unicaunicaIMU IMU
Dott. Massimiliano gerardiConsulente del lavoro di torino
IMPOSTA MUNICIPALE UNICAIMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Il decreto 201/2011 “salva Italia” stabilisce che dal 2012 trova applicazione l’imposta municipale unica che sostituisce:
1.l’imposta comunale sugli immobili
2.l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati
3.Unica modalità di versamento F24
DIFFERENZEDIFFERENZE
ICI IMU1 Abitazione principale Non dovuta Dovuta
2 Detrazione familiare Non prevista Prevista
3 Sostituzione Irpef e addizionali
No Si per gli immobili non locati
4 Valore immobili Moltiplicatori più bassi
Innalzamento moltiplicatori
5 Aliquota prima casa 0,4% - 0,7% 0,20% - 0,40%
6 Aliquota altre proprietà 0,4% - 0,7% 0,46% - 1,60%
6 Potere regolamentare dei Comuni
Previsto Previsto
7 Compartecipazione erariale Non prevista Prevista
8 Fabbricati rurali Esenti Soggetti
9 Immobili esteri Non pagavano Pagano lo 0,76%
10 Pagamenti 16/6 e 16/12 16/6* - 16/12*
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMUABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Sono agevolate anche le pertinenze. Il Dl 201/2011 stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMUABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
- Primo requisito: Iscrizione dell’immobile a catasto quale unica unità immobiliare
- Se contribuente possiede 2 abitazioni utilizzate congiuntamente ai fini IMU potrà beneficiare dell’esonero solo con riferimento ad uno di questi immobili
- Secondo duplice requisito: Dimora e residenza anagrafica nell’immobile ove si intende beneficiare dell’esenzione
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMUABITAZIONE PRINCIPALE - IMU
- L’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 4 per mille
- Con riferimento all’abitazione principale è prevista una franchigia/detrazione base di 200 Euro.
- Tale franchigia può azzerare l’imposta ma non può creare un credito
- La quota eccedente per l’abitazione principale può essere utilizzata per abbattere il tributo calcolato sulle pertinenze
ABITAZIONE PRINCIPALE - IMUABITAZIONE PRINCIPALE - IMU- Se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- La divisione avviene sulla base del numero di soggetti passivi che abitano l’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà.
- Marito proprietario del 75% e moglie del 25%
- L’imposta viene calcolata in ragione delle rispettive quote di possesso
- La detrazione sarà suddivisa in parti eguali base (100 € ciascuno)
DETRAZIONE FAMILIARE - IMUDETRAZIONE FAMILIARE - IMU
- E’ prevista una maggiorazione della detrazione relativa all’abitazione principale, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (non fiscalmente a carico).
- L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
- La detrazione complessiva potrebbe arrivare a 600 euro.
ALIQUOTA IMU E SECONDE CASEALIQUOTA IMU E SECONDE CASE- Aliquota ordinaria 0,76%
- Possibilità per i Comuni di varia l’aliquota +/- di 0,3 punti percentuali
- Sono considerate “seconde case” le unità immobiliari:
a disposizioneconcesse in locazione a terzicomodato ai parenti che utilizzano come
prima casa
- Per le unità immobiliari non locate l’IMU assorbe la tassazione IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMUIMU
- Contitolarità di diritti sul medesimo immobile 1.Comproprietà2.Cousufrutto3.Piena proprietà e usufrutto
Ciascun contitolare è obbligato:- dichiarare il bene in proporzione alla quota di
possesso- effettuare distintamente il versamento
dell’imposta limitatamente alla parte di imposta corrispondente alla proprio quota di titolarità
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMUIMU
Comunione legale tra coniugi - I soggetti passivi IMU sono entrambi i coniugi - Entrambi i coniugi sono tenuti a
corrispondere il tributo Immobili parti comuni condominio- I soggetti passivi IMU sono i singoli
condomini - Possibilità/facoltà di versare il tributo
direttamente dall’amministratore del condominio
Multiproprietà Pagamento del tributo deve essere effettuato
dall’amministratore
CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - CASI SOGGETTIVITA’ PASSIVA - IMUIMU
Successione ereditaria • Obbligati al versamento:1.eredi 2.usufruttuari3.titolari del diritto di abitazione
L’erede è tenuto a versare l’IMU come segue:
- A nome del de cuius fino alla data del decesso
- A nome dell’erede dalla data del decesso fino alla fine dell’anno
BASE IMPONIBILE - IMUBASE IMPONIBILE - IMU
Categoria catastale
Vecchio moltiplicatore ICI
Nuovo moltiplicatore IMU
A (diverso da A10), C/2, C/6 e C/7
100 160
B 140 140
C/3, C/4, C/5 100 140
A/10 e D/5 50 80
D (escluso D/5) 50 60
C/1 34 55
IMMOBILI ESTERI - IMUIMMOBILI ESTERI - IMU- Aliquota del 0,76% del valore degli immobili
all’estero.
- A decorrere dal 2011
- Imposta dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi in cui si ha avuto il possesso
- Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero ove è ubicato l’immobile
- Versamento entro termine dichiarazione dei redditi
IMMOBILI ESTERI - IMUIMMOBILI ESTERI - IMU
- Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti, o in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile
- Il D.L. 16/2012 ha stabilito che per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea il valore dell’immobile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (in assenza opera il precedente)
- Introdotta una franchigia - l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro