1
In questo materiale si riportano le principali normative
che in questi ultimi 10 anni hanno modificato le richieste
e modalit valutative negli istituti scolastici. In
particolare la legge che Riforma gli esami di Stato
(1997) e introduce alcuni nuovi formati valutativi per la
valutazione pluridisciplinare, la diffusione di prove
nazionali (INVALSI), il ritorno al voto e la valutazione
delle competenze (assi culturali e cittadinanza) e del
comportamento.
Normative relative alla Valutazione Scolastica
Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Riforma esami di Stato) ................................................................. 2
Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000, n. 429 (Caratteristiche terza prova scritta) ................. 8
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione)
............................................................................................................................................................ 12
DECRETO n. 139 del 22 Agosto 2007 (Obbligo istruzione) ............................................................ 20
DOCUMENTO TECNICO (Decreto 139/2007) ............................................................................... 26
Allegato 1 - GLI ASSI CULTURALI (Decreto 139/2007) ............................................................... 29
Allegato 2 - Competenze chiave di cittadinanza (Decreto 139/2007) ............................................... 53
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 (attivit finalizzate al recupero dei debiti formativi) ..... 55
MPI Direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008 ("Esame di Stato primo ciclo - Prova a carattere
nazionale") ......................................................................................................................................... 59
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (acquisizione delle conoscenze e della competenze relative a
Cittadinanza e Costituzione, di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli
alunni) ................................................................................................................................................ 62
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 (Valutazione del comportamento) ................................ 68
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni) .................................................................................................................... 72
2
Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Riforma esami di Stato)
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
Art. 1.
(Finalit e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore)
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come
fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali
e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della
scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi
integrativi.
2. Il Governo autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di
cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in
corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni
transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni
scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle
istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalit relative alla sua
predisposizione.
Art. 2.
(Ammissione)
1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
3
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima
classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che
risulti in via di esaurimento;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima
classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi
all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'et dei
candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti
nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano
in possesso di promozione all'ultima classe subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli
anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneit alla classe successiva. Si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneit
all'ultima classe. L'esame preliminare sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto
statale collegata alla Commissione alla quale il candidato stato assegnato; il candidato ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui
sottoposto.
4. Pu essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore
per l'assolvimento dell'obbligo di leva.
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturit o, a
seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei
licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonch degli istituti d'arte
e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina
concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
Art. 3.
(Contenuto ed esito dell'esame)
1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonch le capacit espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera
espressione della personale creativit; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta predisposto dalla Commissione d'esame con modalit
predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della
4
pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina
altres le caratteristiche della terza prova scritta, nonch le modalit con le quali la Commissione
d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al
lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma
dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto
speciale per la Valle d'Aosta", accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di
cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.
6. A conclusione dell'esame di Stato assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in
centesimi, che il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La
Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la
valutazione del colloquio. Ciascun candidato pu far valere un credito scolastico massimo di 20
punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di 60/100. L'esito delle prove scritte
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame pu motivatamente integrare il punteggio fino
a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste
una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalit di svolgimento degli
stessi.
Art. 4.
(Commissione e sede d'esame)
1. La Commissione d'esame nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed composta da
non pi di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto,
pi il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le
modalit e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma
dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi
dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.
2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni
alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e
comunque non superiore a quattro. Il presidente nominato dal Ministero della pubblica istruzione,
sulla base di criteri e modalit predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore
statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,
5
tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di
istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola
secondaria superiore. Il presidente tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle
Commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti
della scuola secondaria superiore. stabilita l'incompatibilit a svolgere la funzione di presidente e
di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in
scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte
dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.
4. Ad ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non pi di trentacinque
candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato abbinata ad una
Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli
istituti statali e il loro numero massimo non pu superare il 50 per cento dei candidati interni; nel
caso non vi sia la possibilit di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono
essere costituite Commissioni apposite.
5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari compensata, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il
limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine,
innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione
di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di
abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalit di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati.
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle
ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali
sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli
esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove presentata la domanda di
ammissione agli esami.
Art. 5.
(Credito scolastico)
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli
studi, denominato credito scolastico. Tale credito non pu essere complessivamente superiore a 20
punti. stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a
compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni
familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione
della nuova disciplina ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.
6
3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei
casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, attribuito nella
misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4. Per i candidati esterni il credito scolastico attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti
formativi.
Art. 6.
(Certificazioni)
1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneit e di superamento
dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare
trasparenza alle competenze, conoscenze e capacit acquisite, secondo il piano di studi seguito,
tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 7.
(Esami di idoneit nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute)
1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma,
della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di
idoneit alle varie classi dei corsi di studio soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno
pu presentarsi agli esami di idoneit solo per la classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe cui d accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di
diverso ordine o tipo.
Art. 8.
(Disposizioni finali)
1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, il regolamento pu essere comunque emanato.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197,
198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonch l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla
medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli
esami di maturit.
3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste,
rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
7
4. Il Governo delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1. Le spese relative all'indennit ed ai compensi per gli esami, gi imputate sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8
Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000, n. 429 (Caratteristiche terza prova scritta)
Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
VISTI gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il
quale stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
VISTI i decreti ministeriali n.357 e n.520 in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre
1999, con i quali, ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, stato disciplinato, in maniera
transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due
anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n.161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P. 1653 del 2 novembre 2000).
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalita'
9
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a carattere pluridisciplinare, intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacit
acquisite dal candidato, nonch le capacit di utilizzare e integrare conoscenze e competenze
relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o
pratica.
Art. 2
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova 1. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono
avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro
europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, pu comprendere,
alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
a)trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare,
contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle
parole). Tale proposta pu essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in
relazione al quale vengano poste specifiche domande.
b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza
raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o pi materie, possono essere articolati
in una o pi domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso
autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima
indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a).
c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite pi risposte, tra cui il candidato
sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere
un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti
possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte
le materie dell'ultimo anno di corso.
d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle
esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo
anno.
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei
vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze
acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento
dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una
esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, pu
coinvolgere pi materie ed presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da
assicurare risposte in forma sintetica.
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalit
rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e
professionali, in relazione ai singoli piani di studio, pu essere richiesto lo sviluppo di un
progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o
anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano
tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro
caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacit di integrazione e applicazione dei
linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, pu essere richiesto lo sviluppo di un
progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi,
stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta
deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro
cui l'opera si pone. In relazione alla specificit dei piani di studio la trattazione integrata da quesiti
10
attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli Istituti d'arte richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le
capacit di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta,
anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto
assegnato integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.
Art. 3
Scelta delle tipologie e articolazione della prova 1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui
alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da
parte delle Commissioni deve tenere conto della specificit dell'indirizzo di studi, delle
impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della
progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del
Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998 n. 323. 2. La prova, che coinvolger non pi di cinque discipline, deve prevedere:
a) non pi di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
b) da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
c) da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
d) non pi di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cio da non richiedere calcoli
complessi;
e) non pi di 2 casi pratici e professionali;
f) 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero
dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non pu essere inferiore,
rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova
mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che
consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o pi delle modalit
previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le
Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata
collegialmente dalla commissione.
Art. 4
Accertamento della conoscenza della lingua straniera 1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o
siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato
all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi
dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza pu essere effettuata dalla Commissione secondo
una delle seguenti modalit:
a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno
degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione
nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che
accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie pu
anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo
in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad
accertare la comprensione del brano e la capacit di produzione scritta. In tal caso la Commissione
ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali
sia, per quanto possibile, congruente con la specificit dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
11
b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o pi quesiti appositamente
formulati in lingua dalla Commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o pi lingue straniere, di cui una
gi oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua
straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalit da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la
Commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze
realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in
conformit di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 novembre 2000
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
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Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione)
"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo
2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
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Art. 1.
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualit del sistema educativo
definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' istituito il Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e
l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione
professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e'
effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gi operano a livello nazionale nel settore
della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione
di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province ed i
comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono
al coordinamento delle rispettive attivit e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa
attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni
scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a
favorire l'interoperabilit tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuit
dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi
di valutazione di competenza regionale, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universit
e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle
amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilit fra le attivit ed i servizi
di valutazione.
Art. 2.
Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto
ed assume la denominazione di Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato: Istituto.
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalit giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, universit e ricerca, di seguito
denominato: Ministero. Il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca, di seguito
denominato Ministro individua, con periodicit almeno triennale, le priorit strategiche delle
quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivit, fermo restando che la valutazione
delle priorit tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
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4. Il Ministro adotta altres specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche
educative nazionali.
Art. 3.
Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione
1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilit degli studenti e sulla
qualit complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale
le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto
conto degli altri soggetti istituzionali che gi operano a livello nazionale nel settore della
valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione,
per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno
di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attivit di ricerca, nell'ambito delle sue finalit istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale
ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e
internazionale in campo valutativo;
f) svolge attivit di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli
enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome
iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
g) svolge attivit di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi
di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attivit svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro,
che ne d comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili
al miglioramento della qualit complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione
professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei
dati personali, assicura idonee forme di pubblicit e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivit svolta.
Art. 4.
Organi
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
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Art. 5.
Presidente
1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le stesse modalit, per un ulteriore
triennio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorit strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui
all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma
annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attivit dell'Istituto;
d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a
ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
Art. 6.
Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di
competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3,
il programma annuale delle attivit dell'Istituto, fissando altres linee prioritarie e criteri
metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui
all'articolo 9, comma 2, nonche' le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento
economico;
f) valuta i risultati dell'attivit del direttore generale e la conformit della stessa rispetto agli
indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalit operative del controllo strategico e, in base a tale
controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera
i necessari interventi correttivi.
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4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e pu essere confermato per un altro triennio. In caso
di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il
componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.
Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarit amministrativa e contabile a
norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altres i compiti previsti
dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro,
di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il
Collegio dura in carica quattro anni e pu essere confermato per un altro quadriennio.
Art. 8.
Direttore generale
1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo,
e' responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle
deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della
gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano
l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale
partecipazione e' esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivit.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative
eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per il pi efficace svolgimento delle attivit e per la realizzazione dei
progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste
dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),
assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale e' scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalit ed esperienza
amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato. Il
relativo incarico e' conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, e' di durata non
superiore a un triennio, e' rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta
giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.
Art. 9.
Regolamenti e principi di organizzazione
1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione, contabilit e finanza.
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2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del
principio di separazione tra compiti e responsabilit di indirizzo e programmazione e compiti e
responsabilit di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area
tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivit approvato dal Comitato
direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne
comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione
dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i
profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure
concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle
pubbliche amministrazioni, nonche' a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di
cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative
procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilit, in modo da assicurare
la rapidit e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio. Il regolamento disciplina altres le procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilit generale dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche
delle specifiche accertate professionalit del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero,
assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del
Ministero, in numero non superiore a venti unit.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per
l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
Art. 10.
Personale
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A allegata al presente
decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a).
Art. 11.
Personale comandato
1. L'Istituto pu avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilit
di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unit, di personale amministrativo, tecnico
e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato,
dalle universit, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti
locali.
2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per pi di
un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi
decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
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3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina
definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
Art. 12.
Incarichi ad esperti
1. Nell'esercizio delle ordinarie attivit istituzionali, l'Istituto pu avvalersi, nei limiti consentiti
dalle disponibilit di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non pu far fronte
con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unit, dell'apporto di
esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche'
congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 13.
Patrimonio e risorse finanziarie
1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivit negoziali e contrattuali coerenti
con le finalit dell'Istituto.
Art. 14.
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 15.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed
a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla
normativa vigente gi destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali
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1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati
entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di
cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni
dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilit e finanza,
continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilit adottate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio
eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258, e' confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi
per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto
decreto; dalla stessa data e' altres abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del
Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Tabella A
(articolo 10, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO
a) dirigenti amministrativi: due unit;
b) personale di ricerca: ventiquattro unit;
c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unit.
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DECRETO n. 139 del 22 Agosto 2007 (Obbligo istruzione)
Regolamento recante norme in materia di adempimento
dellobbligo di istruzione, ai sensi dellarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Allegati
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto larticolo 34 della Costituzione;
Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;
Visto laccordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Visto laccordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15
gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a
competenze chiave per lapprendimento permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nelladunanza del 26
giugno 2007;
http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20296%2027-12-06%20scuola.htm#comma622http://dirisp.interfree.it/norme/dm%20139%2022-8-07.htm#alle#allehttp://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/raccomand_parleuropeo_compet_chiave.pdf
21
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione allobbligo di istruzione di cui allarticolo 1, comma
622, della legge n. 296/2006, a partire dallanno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si
applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le
indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui allAccordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
Considerata la necessit di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze
per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelladunanza della sezione consultiva per gli atti
normativi nella seduta del 23 luglio 2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere
del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro
normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla
norme previgenti in materia di diritto/dovere allistruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;
Adotta
il seguente regolamento relativo allobbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 622:
Art. 1 - Adempimento dellobbligo di istruzione
1. Listruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni
indicate allarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per
gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. Ladempimento dellobbligo di istruzione finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di et, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. Lobbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dallanno scolastico 2007/2008
per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nellanno scolastico
2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di
Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Art. 2 - Acquisizione di saperi e competenze
http://dirisp.interfree.it/norme/legge%20296%2027-12-06.htmhttp://dirisp.interfree.it/norme/legge%20296%2027-12-06.htm
22
1. Ai fini di cui allarticolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilit,
con lindicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nellallegato documento tecnico,
che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalit ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano lequivalenza formativa di tutti i percorsi,
nel rispetto dellidentit dellofferta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico,
professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con
particolare riferimento allarticolo 4, comma 2, nonch dellutilizzazione della quota di flessibilit
oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
3. Le modalit di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1
nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nellintesa in sede di Conferenza unificata ivi
prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
Art. 3 - Interventi a sostegno delladempimento dellobbligo di istruzione
1. Ai fini delladempimento dellobbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa
riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attivit didattiche
educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il
sedicesimo anno di et prevista la possibilit di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali
per listruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3. Per lanno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2
possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per leducazione degli adulti.
Art. 4 - Certificazione dellassolvimento dellobbligo di istruzione
1. La certificazione relativa alladempimento dellobbligo di istruzione di cui al presente
regolamento rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di et
rilasciata dufficio.
2. Nelle linee guida di cui allarticolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la
certificazione dei saperi e delle competenze di cui allarticolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a
percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonch per il riconoscimento dei crediti formativi,
anche come strumento per facilitare la permanenza nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di
certificazione dei saperi e delle competenze di cui allarticolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti
nellassolvimento dellobbligo di istruzione.
Art. 5 - Linee guida
http://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/doc_tecnico.htmhttp://dirisp.interfree.it/norme/dpr%20275%208-3-99.htmhttp://dirisp.interfree.it/norme/dm%2047%2013-6-06.htm
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1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure
per lorientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il
monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione allattuazione sperimentale
delle indicazioni di cui allarticolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si
avvale della assistenza dellAgenzia nazionale per lo sviluppo dellautonomia scolastica e
dellIstituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con
riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche
dellIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.
Art. 6 - Disposizione finale
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, in conformit ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonch alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 agosto 2007
Il Ministro: Fioroni
Allegati - Documento tecnico
- Allegato n. 1
- Allegato n. 2
NOTE
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dellart. 34 della Costituzione:
Art. 34. - La scuola aperta a tutti.
Listruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.
- Si riporta il testo dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: disciplina dellattivit di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorit
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di pi Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessit di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado.
- Si riporta il testo dellart. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
http://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/doc_tecnico.htmhttp://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/assi_culturali.dochttp://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/competenze_chiave.htm
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disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
622. Listruzione impartita per almeno dieci anni obbligatoria ed finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di et. Let per laccesso al lavoro conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo
il regime di gratuit ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
Ladempimento dellobbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo
ciclo, lacquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai
sensi dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole
regioni percorsi e progetti che, fatta salva lautonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nellassolvimento dellobbligo di istruzione. Le strutture formative
che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto redatto sulla base di criteri
predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformit ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione, nonch alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Linnalzamento dellobbligo di istruzione decorre
dallanno scolastico 2007/2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale,
lultimo anno dellobbligo scolastico di cui ai precedente comma pu essere speso anche nelle scuole professionali
provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui allart. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati
i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non
superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le
strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui allart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere allistruzione e alla formazione, a norma dellart. 2, comma 1,
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
- Si riporta il testo dellart. 13, comma 3 e dellart. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
recante: definizione delle norme generali relative alla scuola dellinfanzia e al primo ciclo dellistruzione, a norma
dellart. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
Art. 13 (Scuola primaria). - 1.-2. (Omissis).
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, lavvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di
gradualit. Fino allemanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, lassetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nellallegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale
individuato nellallegato D.
Art. 14 Scuola secondaria di primo grado). - 1.
(Omissis).
2. Fino allemanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, lassetto pedagogico, didattico
e organizzativo individuato nellallegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale
individuato nellallegato D.
- Si riporta il testo dellart. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dellart. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
5. Con uno o pi regolamenti da adottare a norma dellart. 117, sesto comma della Costituzione e dellart. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni parlamentari competenti, nei rispetto dellautonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6,
C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.
- Si riporta il testo dellart. 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivit economiche e la nascita di nuove imprese:
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o pi regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del
numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nellambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in
unarea di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i
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relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti
del monte ore complessivo annuale gi previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dellart. 1, comma 605, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivit
laboratoriali, di stage e di tirocini; lorientamento agli studi universitari e al sistema dellistruzione e formazione tecnica
superiore..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Note allart. 1:
- Per il testo dellart. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), si vedano le note al preambolo.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere allistruzione e alla formazione, a norma dellart. 2, comma 1,
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Note allart. 2:
- Si riporta il testo dellart. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.:
2. Nellesercizio dellautonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dellinsegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attivit nel modo pi adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilit che ritengono opportune e tra
laltro:
a) larticolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivit;
b) la definizione di unit di insegnamento non coincidenti con lunita oraria della lezione e lutilizzazione, nellambito
del curricolo obbligatorio di cui allart. 8, degli spazi orari residui;
c) lattivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dellintegrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) larticolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) laggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
- Per il testo dellart. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), si vedano le note al preambolo.
Nota allart. 3:
- Si riporta il testo dellart. 1, comma 632, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati
dallUnione europea, allo scopo di far conseguire pi elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
leducazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati Centri provinciali per listruzione degli
adulti. Ad essi attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio
organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilit
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui allart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.
Nota allart. 5:
- Per il testo dellart. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dellart. 28, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dellart. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e di monitoraggio da parte dellISFOL.
Nota allart. 6:
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- La legge costituziona1e 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
DOCUMENTO TECNICO (Decreto 139/2007) allegato al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22
agosto 2007
Allegati
Il contesto e il metodo
Con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente, lUnione europea ha invitato gli Stati membri
a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:
listruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le
competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base
per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da
circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialit;
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il
corso della vita, con unattenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti
prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.
Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella
madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in
scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa e imprenditorialit, consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, larticolo 1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce
che:
listruzione impartita per almeno dieci anni obbligatoria ed finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et;
ladempimento dellobbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo, lacquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Lelevamento dellobbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona
nella costruzione del s, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione
con la realt naturale e sociale.
Lelevamento dellobbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente
drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.
http://dirisp.interfree.it/norme/decreto%20139%2022-8-07.htm#ihttp://dirisp.interfree.it/norme/decreto%20139%2022-8-07.htm#ihttp://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/doc_tecnico.htm#alle#allehttp://dirisp.interfree.it/obbligo/documenti/raccomand_parleuropeo_compet_chiave.pdfhttp://dirisp.interfree.it/norme/legge%20296%2027-12-06%20scuola.htm#comma622
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I saperi e le competenze per lassolvimento dellobbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nellallegato
1. Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati
allacquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano
la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento
permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.
I saperi sono articolati in abilit/capacit e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione
previsto per ladozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF)1. La competenza
digitale, contenuta nellasse dei linguaggi, comune a tutti gli assi, sia per favorire laccesso ai
saperi sia per rafforzare le potenzialit espressive individuali.
Le competenze chiave proposte nellallegato 2, sono il risultato che si pu conseguire - allinterno di
un unico processo di insegnamento /apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.
Lintegrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per linnovazione metodologica e
didattica; offre la possibilit alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilit del
20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro
diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita
sociale e professionale.
Lobbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze
acquisite, che assicurano lequivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dellidentit
dellofferta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi
di studio.
Laccesso ai saperi fondamentali reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso
lapprendimento. La motivazione, la curiosit, lattitudine alla collaborazione sono gli aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena
realizzazione della persona, facilitano la possibilit di conoscere le proprie attitudini e potenzialit
anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con
riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare lattivit di
laboratorio e lapprendimento centrato sullesperienza.
Lobbligo di istruzione si realizza, a partire dallanno scolastico 2007-2008, in una prima fase di
attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo pu svilupparsi un
progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle
istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.
A questo fine, linnovazione accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano
dintervento, sostenuto dallAgenzia Nazionale per lo Sviluppo dellAutonomia Scolastica e
dallIstitut