Date post: | 05-Dec-2014 |
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Economy & Finance |
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Circolare Novembre 2013
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Contributo SSN sulle assicurazioni auto dal 2014
indeducibile per tutti.
Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti
legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato
dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non
trascurabile. È il caso del DL 102/2013, convertito nella L.
124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici. In sede di conversione è stato inserito il
comma 2-bis all’art. 12 prevedendo che, “a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo
previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa
l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della
legge 28 giugno 2012, n. 92”.Si tratta di una norma, in sé, alquanto
criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese
e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF.
Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla
voce contributo servizio sanitario nazionale. Tale contributo
obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella determinazione
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le regole
dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal
reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett.
e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne
ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40
euro.Dal 2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto
prevista, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle
imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più
possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile. Ma l’effetto più
rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti. Come
si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli
sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR,
trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei
veicoli.Nell’ambito delle spese di assicurazione si considera anche
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il contributo al servizio sanitario nazionale, calcolato nella misura
del 10,5% sui premi dovuti, che è anch’esso deducibile nella stessa
percentuale del premio. Posto che la norma si riferisce
genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014 sembra
necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto
contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella
determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro
autonomo. D’altra parte, se la norma riguardasse solo le persone
fisiche, il riferimento all’IRAP sarebbe incoerente. Così stando le
cose, si avrà un impatto amministrativo per niente banale (diventa
consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio
assicurativo) così come non banale sarà l’effetto economico su
alcune fattispecie per le quali la deducibilità dei costi relativi
all’autovettura è ancora percentualmente apprezzabile. È il caso, ad
esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle
autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto
date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella
misura del 70%. In tutte le altre ipotesi, si tratterà di evidenziare un
costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella
al 20%. Più che il maggior onere (in molti casi meno di dieci euro)
comunque esistente, un’ulteriore variazione in aumento da gestire
Fonte Eutekne
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