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Indeducibilità ssn sulle assicurazioni 2013

Date post: 05-Dec-2014
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Contributo SSN sulle assicurazioni auto dal 2014 indeducibile per tutti.
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Circolare Novembre 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 2 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Contributo SSN sulle assicurazioni auto dal 2014 indeducibile per tutti. Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non trascurabile. È il caso del DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. In sede di conversione è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12 prevedendo che, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.Si tratta di una norma, in sé, alquanto criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF. Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla voce contributo servizio sanitario nazionale. Tale contributo obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le regole dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40 euro.Dal 2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto prevista, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile. Ma l’effetto più rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti. Come si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR, trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei veicoli.Nell’ambito delle spese di assicurazione si considera anche
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Circolare Novembre 2013

Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it

P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00

24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677

Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] – www.studiocfc.it

P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00

24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459

MTSM srl E-mail: [email protected]

P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 – Cap. Soc. € 15.000,00

“Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008

Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350

Pag. 1 a 2

SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per:

Progettazione ed erogazione di servizi di

consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità

Servizi di editoria

Contributo SSN sulle assicurazioni auto dal 2014

indeducibile per tutti.

Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti

legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato

dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non

trascurabile. È il caso del DL 102/2013, convertito nella L.

124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra

fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di

finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di

trattamenti pensionistici. In sede di conversione è stato inserito il

comma 2-bis all’art. 12 prevedendo che, “a decorrere dal periodo

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo

previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai

fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività

produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa

l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della

legge 28 giugno 2012, n. 92”.Si tratta di una norma, in sé, alquanto

criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese

e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF.

Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per

la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla

voce contributo servizio sanitario nazionale. Tale contributo

obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella determinazione

del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le regole

dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal

reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett.

e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne

ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40

euro.Dal 2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto

prevista, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle

imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più

possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile. Ma l’effetto più

rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti. Come

si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli

sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR,

trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei

veicoli.Nell’ambito delle spese di assicurazione si considera anche

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Circolare Novembre 2013

Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it

P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00

24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677

Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] – www.studiocfc.it

P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00

24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459

MTSM srl E-mail: [email protected]

P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 – Cap. Soc. € 15.000,00

“Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008

Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350

Pag. 2 a 2

SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per:

Progettazione ed erogazione di servizi di

consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità

Servizi di editoria

il contributo al servizio sanitario nazionale, calcolato nella misura

del 10,5% sui premi dovuti, che è anch’esso deducibile nella stessa

percentuale del premio. Posto che la norma si riferisce

genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014 sembra

necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto

contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella

determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro

autonomo. D’altra parte, se la norma riguardasse solo le persone

fisiche, il riferimento all’IRAP sarebbe incoerente. Così stando le

cose, si avrà un impatto amministrativo per niente banale (diventa

consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio

assicurativo) così come non banale sarà l’effetto economico su

alcune fattispecie per le quali la deducibilità dei costi relativi

all’autovettura è ancora percentualmente apprezzabile. È il caso, ad

esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle

autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto

date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella

misura del 70%. In tutte le altre ipotesi, si tratterà di evidenziare un

costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella

al 20%. Più che il maggior onere (in molti casi meno di dieci euro)

comunque esistente, un’ulteriore variazione in aumento da gestire

Fonte Eutekne

Per informazioni 035545100 // [email protected]


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